Estratti dalle Dodici Tavole

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Estratti dalle Dodici Tavole
TABVLA I (Procedura civile)
I Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
Se un tale romperà un membro a qualcuno, se non interviene un accordo, si applichi la legge del
taglione.
II Si pater filum tre venumduit, filus a patre liber esto
Se un padre ha venduto un figlio per tre volte, il figlio sia libero dall'autorità paterna.
III Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito
Non si seppellisca né si cremi nessun cadavere in città.
IX Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur em capito.
Se qualcuno è chiamato in giudizio, vada. Se non va, deve essere chiamato un testimone. Quindi lo
si acchiappi.
Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito. Si morbus ævitasve vitium escit, iumentum
dato. Si nolet, arceram ne sternito.
Se si sottrae o tenta di fuggire, si imponga la mano. Se la malattia o l'età avanzata sono un
impedimento, sia dato un carro. Se non lo vuole, questo non deve essere coperto.
X Adsiduo vindex adsiduus esto. Proletario iam civi quis volet vindex esto.
solo un proprietario terriero può essere garante per un altro. Per un proletario,sia garante chiunque
vorrà.
Rem ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto.
Com peroranto ambo præsentes. Post meridiem præsenti litem addicito. Si ambo præsentes,
solis occasus suprema tempestas esto.
Quando i partiti hanno preso un accordo, che si annunci. Se non sono d'accordo, devono renderlo
noto al foro entro mezzogiorno. Dovranno esporre le loro ragioni insieme e di persona. Dopo
mezzogiorno, la lite sia assegnata a colui che è presente. Se entrambi sono presenti, il caso deve
finire entro il tramonto.
TABVLA II (Procedura civile)
. . . morbus sonticus . . . aut status dies cum hoste . . . quid horum fuit unum iudici arbitrove
reove, eo dies diffensus esto.
Grave malattia. . . o un giorno stabilito contro il nemico . . . se qualcuno di questi è un impedimento
per il giudice o qualsiasi partito, quel giorno i procedimenti devono essere sospesi.
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Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.
Uno che cerca testimonianza da un assente deve urlare davanti alla sua porta ogni terzo giorno.
TABVLA III (Procedure esecutive)
Æris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto.
A una persona che ammette di dovere denaro o è stata giudicata di doverne devono essere dati
trenta giorni per pagare.
Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure
vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne maiore aut si volet
minore vincito. Si volet suo vivito, ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras faris endo
dies dato. Si volet, plus dato.
Dopo ciò, il creditore può mettergli le mani addosso e trascinarlo in giudizio. Se il debitore non
paga la condanna e nessuno garantisce per lui, il creditore può portare via con sé il convenuto in
catene. Lo può legare con pesi di almeno 15 libbre. Il debitore può sfamarsi come desidera. Se egli
non riesce a sfamarsi da solo, il creditore deve dargli una libbra di grano al giorno. Se vuole può
dargliene di più.
Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto.
Al terzo giorno di mercato, (i creditori) possono tagliare i pezzi. Se prendono più di quanto gli
spetti, non sarà un illecito.
Adversus hostem æterna auctoritas esto.
Nei confronti dello straniero, è perpetuo l'obbligo di garantire la proprietà della merce.
Questo è il modo di procedere della LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.
TABVLA IV (Genitori e figli)
Cito necatus insignis ad deformitatem puer esto.
Un bambino chiaramente deformato deve essere condannato a morte.
Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.
Se un padre vende il figlio tre volte, il figlio sia libero dal padre.
TABVLA V (Eredità)
Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si
adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.
Se una persona muore senza aver fatto testamento, il parente maschio prossimo erediterà il
patrimonio. Se questo non c'è erediteranno gli uomini della sua gens.
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Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto.
Se qualcuno impazzisce, il suo parente più prossimo maschio avrà autorità sulla sua proprietà.
TABVLA VI (Proprietà)
Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.
Quando qualcuno fa un accordo o un trasferimento lo annuncia oralmente, gli sarà data ragione.
Tignum iunctum ædibus vineave sei concapit ne solvito.
Nessuno deve spostare travi da edifici o vigne.
TABVLA VII (Proprietà)
Viam muniunto: ni sam delapidassint, qua volet iumento agito.
Costruite strade: se cadono in rovina, i passanti possono guidare le loro bestie ovunque vogliono.
Si aqua pluvia nocet . . . iubetur ex arbitrio coerceri.
Se la pioggia fa danni. . . la questione sarà risolta da un giudice.
TABVLA VIII (Illeciti)
Qui malum carmen incantassit . . .
Coloro che hanno cantato un maleficio. . .
Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
Se una persona mutila un'altra e non addiviene ad un accordo con essa, vi sia il taglione.
Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subit sestertiorum; si iniuriam
[alteri] faxsit, viginti quinque poenae sunto.
Chiunque rompa l'osso di un altro, a mano o con un bastone, deve pagare trecento se è un libero; per
uno schiavo, centocinquanta; se abbia commesso altrimenti offesa la pena sia di venticinque.
Qui fruges excantassit . . . neve alienam segetem pellexeris
Chi fa sparire il raccolto o il grano di un altro. . .
Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto.
Se un patrono froda il cliente, incorra nella sacertà.
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Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisque
esto.
Chi sia stato chiamato a testimoniare o a fare il libripens, se non testimonia, sia disonorato e reso
incapace di ulteriore testimonianza.
Si telum manu fugit magis quam iecit, arietem subicito.
Se una lancia vola dalla mano senza scopo, si sacrifichi un ariete.
TABVLA IX (Principi costituzionali)
Privilegia ne irroganto.
Non devono essere proposte leggi private (privilegi).
TABVLA X (Regole per i funerali)
Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.
Nessun morto può essere cremato né sepolto in città.
Qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve ergo arduitur ei . . .
Quando un uomo vince una corona, o il suo schiavo o bestiame vince una corona per lui, . . .
Neve aurum addito. at cui auro dentes iuncti escunt. Ast in cum illo sepeliet uretve, se
fraude esto.
Nessuno deve aggiungere oro (a una pira funebre). Ma se i suoi denti sono tenuti insime dall'oro e
sono seppelliti o bruciati con lui, l'azione sia impunita.
TABVLA XI (Matrimonio)
Conubia plebi cum patribus sanxerunt.
è vietato il matrimonio fra plebei e patrizi
TABVLA XII (Crimini)
Si servo furtum faxit noxiamve noxit.
Se uno schiavo ha commesso furto o un male . . .
Si vindiciam falsam tulit, si velit is . . . (?prae?)tor arbitros tris dato, eorum arbitrio . .
.(?rei et?) fructus duplione damnum decidito.
Se qualcuno abbia portato in giudizio una falsa vindicia (il pretore?) dia tre arbitri, e paghi il doppio
(del bene?) e dei frutti.
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