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19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o
di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette
ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita
dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con
le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le
informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte
dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun
modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di ven dita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro al valore dei cambi
con la Sterlina inglese, Dollaro Usa, Dollaro neozelandese, Dollaro canadese, Dollaro australiano, al valore delle tariffe dei vettori e con riferimento a diritti e tasse in vigore alla stessa
data. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento:
1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori;
2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco
imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
3. per i Paesi non appartenenti all’area EURO alle oscillazioni valutarie con incidenza
sull’85% del prezzo del pacchetto turistico
Come indicato nell’articolo 8, i 20 giorni precedenti la partenza nei quali può essere applicata la variazione di prezzo, sono da leggersi giorni di calendario.
PROGRAMMA VALIDO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia protocollo n.11151 GN/gt del 28/06/83 art.13 L.R. 09/05/83 nr.39
ORGANIZZAZIONE TECNICA
inter•studioviaggi Autorizzazione Regione Lombardia – lettera a) e b) art. 2 L.R. 39/83 n.
60543 del 12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 luglio 2015. Polizza
Assicurativa Responsabilità Civile n. 4112212S stipulata con la UNIPOL S.p.A.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede
in Viale Pasteur n. 10, 00144 - Roma, C.F.97896580582, Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI
“I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla
responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo
può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non
gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto di passeggeri il vettore e responsabile per
il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa € 5.000). In caso di distruzione, perdita,
danneggiamento, ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il
danno fino a 1000 DSP (circa € 1.200). È possibile effettuare una dichiarazione speciale
di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del
relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti a
uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità
differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo”. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con inter•studioviaggi è
in ogni caso disponibile a richiesta presso i nostri uffici. Il nome del vettore che effettuerà il/i
Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno comunicate
tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005. Comunicazione obbligatoria
ai sensi del Reg. CEE 2027/97 consiglio del 9/10/97 sulla responsabilità del vettore
aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006 La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero.
TUTTI I PREZZI PUBBLICATI SONO ESPRESSI IN EURO E POSSONO
ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI
ASSICURAZIONI
inter studioviaggi è assicurata per la responsabilità civile professionale ai sensi dell’art.
99 del codice del consumo D.LGS. 2006/05 con polizza Unipol n. 41122125.
Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che
potrebbero subire sia per responsabilità diretta della nostra organizzazione che per
responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta per la fornitura
dei servizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto.
inter studioviaggi inoltre offre la possibilità di beneficiare di tre importanti servizi a carattere
opzionale.
La richiesta di tali servizi potrà essere segnalata esclusivamente all’atto dell’iscrizione
apponendo una crocetta nell’apposito quadratino sulla scheda d’iscrizione ed aggiungendo
agli importi previsti per la prenotazione anche il costo dei servizi aggiuntivi desiderati.
Si ricorda inoltre che l’Esenzione dalle Spese d’Annullamento e la Garanzia “Best Friend”
potranno essere sottoscritte solo nel caso in cui la prenotazione venga effettuata entro e non
oltre i 21 giorni antecedenti quello della partenza prescelta.
Il costo dell’Assistenza Rischio, dell’Esenzione dalle Spese d’Annullamento e della
“Garanzia Best Friend” non è mai rimborsabile.
ASSISTENZA RISCHIO
€ 10 PER SETTIMANA
Comprende le seguenti garanzie:
• Indennizzo Bagaglio: rimborso del valore del
bagaglio smarrito o rubato nel corso del viaggio
o del soggiorno, fino a € 360. Non si risponde di
materiale ottico e fotografico né di riproduttori di
suono e telefoni cellulari, né di denaro.
• Assistenza Sanitaria: rimborso delle spese
mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute
nel corso del soggiorno fino a € 1.000.
ESENZIONE DALLE SPESE D’ANNULLAMENTO:
5% DEL TOTALE DEI SERVIZI
In caso di rinuncia al viaggio per motivi di salute
del partecipante verranno restituite integralmente
le somme versate, comprese le penalità previste
dalle Condizioni Generali, salvo le spese di apertura
pratica di € 100 e gli eventuali costi dell’Esenzione
dalle Spese d’Annullamento, dell’Assistenza
Rischio o della Garanzia “Best Friend”. L’esenzione
non potrà essere estesa al volo, non incluso
nel pacchetto di viaggio, per il quale, in caso di
rinuncia verranno applicate le penalità come da
regolamento del vettore. La rinuncia dovrà essere
comunicata a mezzo fax (02/69336701), oppure a
mezzo pec: [email protected] almeno 3 giorni
lavorativi prima della partenza del viaggio. Sempre
prima della partenza, pena la decadenza del diritto
al rimborso, dovrà pervenire a inter•studioviaggi Via
Abbadesse 38, 20124 Milano, la documentazione
in originale rilasciata dall’azienda sanitaria locale
a dimostrazione dell’imprevedibilità dell’evento:
certificato medico attestante la data dell’insorgenza
della malattia o il verificarsi dell’infortunio, la
prognosi e l’impossibilità di partire; in caso di
ricovero, copia della cartella clinica.
GARANZIA “BEST FRIEND”
8% DEL TOTALE DEI SERVIZI
È la garanzia più completa, comprende:
• Assistenza rischio
• Esenzione dalle spese d’annullamento
• Garanzia prezzi bloccati:
La Società Organizzatrice si impegna ad
assumere a proprio rischio eventuali variazioni
nei costi dei servizi e nel corso dei cambi che
altrimenti, a norma del punto 8 delle Condizioni
Generali, dovrebbero essere addebitati al cliente.
Ai partecipanti “Best Friend” non verranno quindi
richiesti adeguamenti sulle quote pubblicate
sull’opuscolo. La garanzia non è applicabile alle
tariffe aeree, in quanto non incluse nel pacchetto.
N.B.: Ricordiamo che la garanzia Prezzi Bloccati
potrà essere concessa solo prima del momento in
cui dovesse rendersi necessario, e venisse quindi
deciso, un eventuale adeguamento delle quote.
Quindi i partecipanti le cui Schede di Iscrizione
dovessero pervenire alla Società Organizzatrice
successivamente a tale eventuale decisione
non potranno sottoscrivere la garanzia “Best
Friend” ma sottoscriveranno automaticamente
l’Assistenza Rischio e l’Esenzione dalle Spese di
Annullamento. In questo caso la differenza di
costo fra la garanzia “Best Friend” e l’Assistenza
Rischio + Esenzione dalle Spese di Annullamento
verrà accreditata e andrà quindi a scalare
dall’importo a saldo del soggiorno, mentre verrà
addebitato l’eventuale adeguamento della quota.
POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA
Per soggiorni in Paesi extraeuropei, vivamente
consigliata per destinazione USA, sarà possibile
richiedere la stipula di una polizza che copra
eventuali spese sanitarie sostenute nel corso del
soggiorno all’estero. inter•studioviaggi si avvale dei
prodotti GLOBY di Allianz Global Assistance quali:
GLOBY ROSSO
L’assicurazione più completa per l’assistenza
sanitaria e le spese mediche. Polizza acquistabile
per soggiorni fino a un max. 45 giorni.
DURATA
COSTI (*)
2 SETTIMANE
€ 135
3–4 SETTIMANE
€ 165
5 SETTIMANE
€ 265
Spese Mediche fino a:
• Europa/Resto del Mondo: € 200.000
• USA/Canada: illimitato
GLOBY YOUNG
L’assicurazione disponibile anche per soggiorni
di lunga durata. Polizza riservata agli “under 30”.
DURATA
COSTI (*)
2 SETTIMANE
€ 50
3–4 SETTIMANE
€ 55
5–6 SETTIMANE
€ 73
7–12 SETTIMANE
€ 160
Spese Mediche fino a:
• € 25.000 in Europa e nel bacino del Mediterraneo
• € 100.000 negli altri paesi del Mondo
GLOBY STUDENT
La copertura assicurativa completa per chi
si reca all’estero per motivi di studio. Polizza
acquistabile da partecipanti di età max 25 anni.
DURATA
2–5 SETTIMANE
COSTI (*)
€ 65
Spese Mediche fino a:
• Europa/Mediterraneo: € 25.000
• Mondo: € 100.000
(*) Quotazioni riferite a soggiorni con
destinazione Stati Uniti, valide al momento
della stampa catalogo. Normative complete e
altre polizze disponibili su: http://www.globy.it
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