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raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 22. MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di ven dita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). SCHEDA TECNICA QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro al valore dei cambi con la Sterlina inglese, Dollaro Usa, Dollaro neozelandese, Dollaro canadese, Dollaro australiano, al valore delle tariffe dei vettori e con riferimento a diritti e tasse in vigore alla stessa data. Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento: 1. ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2. ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti; 3. per i Paesi non appartenenti all’area EURO alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico Come indicato nell’articolo 8, i 20 giorni precedenti la partenza nei quali può essere applicata la variazione di prezzo, sono da leggersi giorni di calendario. PROGRAMMA VALIDO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia protocollo n.11151 GN/gt del 28/06/83 art.13 L.R. 09/05/83 nr.39 ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi Autorizzazione Regione Lombardia – lettera a) e b) art. 2 L.R. 39/83 n. 60543 del 12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 luglio 2015. Polizza Assicurativa Responsabilità Civile n. 4112212S stipulata con la UNIPOL S.p.A. INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI “I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto di passeggeri il vettore e responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa € 5.000). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento, ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa € 1.200). È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo”. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con inter•studioviaggi è in ogni caso disponibile a richiesta presso i nostri uffici. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005. Comunicazione obbligatoria ai sensi del Reg. CEE 2027/97 consiglio del 9/10/97 sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. TUTTI I PREZZI PUBBLICATI SONO ESPRESSI IN EURO E POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI ASSICURAZIONI inter studioviaggi è assicurata per la responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 99 del codice del consumo D.LGS. 2006/05 con polizza Unipol n. 41122125. Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni che potrebbero subire sia per responsabilità diretta della nostra organizzazione che per responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta per la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto. inter studioviaggi inoltre offre la possibilità di beneficiare di tre importanti servizi a carattere opzionale. La richiesta di tali servizi potrà essere segnalata esclusivamente all’atto dell’iscrizione apponendo una crocetta nell’apposito quadratino sulla scheda d’iscrizione ed aggiungendo agli importi previsti per la prenotazione anche il costo dei servizi aggiuntivi desiderati. Si ricorda inoltre che l’Esenzione dalle Spese d’Annullamento e la Garanzia “Best Friend” potranno essere sottoscritte solo nel caso in cui la prenotazione venga effettuata entro e non oltre i 21 giorni antecedenti quello della partenza prescelta. Il costo dell’Assistenza Rischio, dell’Esenzione dalle Spese d’Annullamento e della “Garanzia Best Friend” non è mai rimborsabile. ASSISTENZA RISCHIO € 10 PER SETTIMANA Comprende le seguenti garanzie: • Indennizzo Bagaglio: rimborso del valore del bagaglio smarrito o rubato nel corso del viaggio o del soggiorno, fino a € 360. Non si risponde di materiale ottico e fotografico né di riproduttori di suono e telefoni cellulari, né di denaro. • Assistenza Sanitaria: rimborso delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute nel corso del soggiorno fino a € 1.032,92. ESENZIONE DALLE SPESE D’ANNULLAMENTO: 5% DEL TOTALE DEI SERVIZI In caso di rinuncia al viaggio per motivi di salute del partecipante verranno restituite integralmente le somme versate comprese le penalità previste dalle Condizioni Generali, salvo le spese di apertura pratica € 100 e gli eventuali costi dell’Esenzione dalle Spese d’Annullamento, dell’Assistenza Rischio o della Garanzia “Best Friend”. L’esenzione non potrà essere estesa al volo, non incluso nel pacchetto viaggio, per il quale, in caso di rinuncia verranno applicate le penalità come da regolamento del vettore. La rinuncia dovrà pervenire tramite telegramma ad inter•studioviaggi almeno 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. Sempre prima della partenza, tramite raccomandata, dovrà essere inviato il certificato medico comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. GARANZIA “BEST FRIEND” 8% DEL TOTALE DEI SERVIZI È la garanzia più completa, comprende: • Assistenza rischio • Esenzione dalle spese d’annullamento • Garanzia prezzi bloccati: La Società Organizzatrice si impegna ad assumere a proprio rischio eventuali variazioni nei costi dei servizi e nel corso dei cambi che altrimenti, a norma del punto 8 delle Condizioni Generali, dovrebbero essere addebitati al cliente. Ai partecipanti “Best Friend” non verranno quindi richiesti adeguamenti sulle quote pubblicate sull’opuscolo. La garanzia non è applicabile alle tariffe aeree, in quanto non incluse nel pacchetto. N.B. Ricordiamo che la garanzia Prezzi Bloccati potrà essere concessa solo prima del momento in cui dovesse rendersi necessario, e venisse quindi deciso, un eventuale adeguamento delle quote. Quindi i partecipanti le cui Schede di Iscrizione dovessero pervenire alla Società Organizzatrice successivamente a tale eventuale decisione non potranno sottoscrivere la garanzia “Best Friend” ma sottoscriveranno automaticamente l’Assistenza Rischio e l’Esenzione dalle Spese di Annullamento. In questo caso la differenza di costo fra la garanzia “Best Friend” e l’Assistenza Rischio + Esenzione dalle Spese di Annullamento verrà accreditata e andrà quindi a scalare dall’importo a saldo del soggiorno, mentre verrà addebitato l’eventuale adeguamento della quota. POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA Per soggiorni in Paesi extraeuropei, vivamente consigliata per destinazione USA, sarà possibile richiedere la stipula di una polizza che copra eventuali spese sanitarie sostenute nel corso del soggiorno all’estero. inter•studioviaggi si avvale dei prodotti GLOBY di Allianz Global Assistance quali: GLOBY ROSSO L’assicurazione più completa per l’assistenza sanitaria e le spese mediche. Polizza acquistabile per soggiorni fino a un max. 45 giorni. DURATA COSTI (*) 2 SETTIMANE € 129 3–4 SETTIMANE € 155 5 SETTIMANE € 249 Spese Mediche fino a: •Europa/Resto del Mondo: € 155.000 •USA / Canada: illimitato GLOBY YOUNG Disponibile anche per soggiorni di lunga durata. Polizza riservata agli "under 30". DURATA COSTI (*) 2–4 SETTIMANE € 49 5–6 SETTIMANE € 69 7–12 SETTIMANE € 139 Spese Mediche fino a: •€ 25.000 in Europa e nel bacino del Mediterraneo •€ 100.000 negli altri paesi del Mondo GLOBY STUDENT La copertura assicurativa completa per chi si reca all’estero per motivi di studio.La Polizza acquistabile da persone di età fino a 25 anni DURATA 2–5 SETTIMANE COSTI (*) € 55 Spese Mediche fino a: •Europa/Mediterraneo: € 25.000 •Mondo: € 100.000 (*) Quote valide al momento della stampa catalogo normative complete e altre polizze disponibili su: http://www.globy.it 51