provvedimento AGCM vs Planter`s Sun

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provvedimento AGCM vs Planter`s Sun
PS7147 - PLANTER'S SUN-INTENSIFICATORI ABBRONZATURA
Provvedimento n. 22758
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 settembre 2011;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante “Codice del
Consumo” (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6
dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. DIPROS S.r.l. (di seguito, anche “Dipros”) in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice
del consumo. La società è attiva, prevalentemente, nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari naturali ed
energetici, articoli e prodotti per erboristeria, prodotti per l'igiene e la cura della persona, cosmetica e profumeria.
Il fatturato realizzato dalla società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, ammonta ad oltre 16.500.000 euro, in
crescita rispetto al 2009, seppure si registrano perdite significative.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione - a mezzo
stampa, sulle relative confezioni e in internet - della pubblicità relativa ai cosmetici della linea Planter’s Sun, quali la
“crema solare intensificatrice dell’abbronzatura all’aloe vera – viso corpo” (di seguito, crema), nonché il “gel solare
intensificatore dell’abbronzatura anti age all’aloe vera – viso” (di seguito, gel), nella quale i medesimi vengono
presentati come prodotti solari in grado di incrementare l’abbronzatura fino a un valore percentuale massimo che,
però, non sarebbe scientificamente dimostrato in modo adeguato.
3. In particolare, nel messaggio a stampa, sotto alla dicitura “Planter’s- Cosmesi naturale” – è collocata l’immagine di
un corpo (femminile o maschile) in costume da bagno accanto al quale compare il claim, a caratteri dimensionalmente
e cromaticamente evidenziati, “Dai una mano al sole. 68 volte di più*” e, più sotto, a sinistra dell’immagine del relativo
flacone, è annotato “Crema solare all’aloe vera + 68%* - intensificatrice dell’abbronzatura”1. Gli asterischi presenti su
tali diciture rinviano, a fondo pagina e in caratteri ridottissimi, alla specifica: “Test effettuato con 1,75 % di molecola
attiva (oleil tiroxina tan complex e olio di luffa) che permette un aumento dell’abbronzatura del 68%. Valore
dimostrato2 rispetto al placebo con <<accelerated tanning test>>. Test in vivo condotto su 15 persone per 12
giorni. Tutti i prodotti Planter’s descritti sono sottoposti a test di efficacia e tolleranza cutanea presso primari Istituti
Universitari Italiani” .
In distinta versione del messaggio a stampa compare, accanto a una modella, l’immagine dei flaconi che sovrasta la
dicitura “E se ti dicessero che quest’anno avrai a disposizione 68 giorni di sole in più?” alla quale è aggiunto, tra l’altro,
in caratteri più ridotti : “la Linea solari + 68% Planter’s all’aloe vera con oleil tirosina intensifica e fissa la tua
abbronzatura fino al 68 % in più*”3.
1 [Sotto a tale scritta, è aggiunto, a caratteri più minuti, la seguente presentazione: “La Crema Solare + 68% all’aloe vera è una
straordinaria formulazione: ideale per chi desidera un’abbronzatura ultrarapida di massima intensità e di lunga durata. La sua struttura
formulativa è arricchita da un’alta percentuale di OLEIL TIROSINA, molecola lipofila che intensifica e accelera il processo di
pigmentazione della pelle incrementando l’abbronzatura del + 68 %*. Senza protezione, consigliata alle pelli forti e resistenti, questa
crema è impreziosita da una miscela di principi attivi vegetali che svolgono sulla pelle una mirata azione nutriente e idratante”. ]
2 [Grassetto aggiunto.]
3 [L’asterisco rinvia alla medesima specifica, sopra riportata, esistente anche nell’altra versione del messaggio a stampa: “Test
effettuato con 1,75 % di molecola attiva (oleil tiroxina tan complex e olio di luffa) che permette un aumento dell’abbronzatura del 68%.
Valore dimostrato rispetto al placebo con <<accelerated tanning test>>. Test in vivo condotto su 15 persone per 12 giorni”.]
4. Le confezioni cartonate di entrambi i suddetti solari recano, sul fronte anteriore e con grande evidenza cromatica e
dimensionale, la dicitura “+68%* con OLEIL TIROSINA4 tan complex – senza protezione”. L’asterisco accanto alla
percentuale rinvia a una specifica apposta sul retro degli involucri che recita “*test effettuati con 1,75% di molecola
attiva (OLEIL TIROSINA TAN COMPLEX e OLIO di LUFFA5) e sul prodotto finito che permette un aumento
4 [Grassetto nel testo originale.]
5 [Grassetto nel testo originale .]
dell’abbronzatura del 68 % (valore massimo6 raggiunto), valore dimostrato in rapporto al placebo con “accelerated
tanning test”. Test in vivo condotti su 15 persone per 12 e 21 giorni”.
5. Sul retro della confezione della crema è annotata, fra l’altro: “Straordinaria formulazione consigliata per chi desidera
un’abbronzatura ultrarapida di massima intensità e lunga durata, La sua struttura formulativa è arricchita da un’alta
percentuale di OLEIL TIROSINA, molecola lipofila che intensifica ed accelera il naturale processo di pigmentazione
della pelle incrementando l’abbronzatura del 68%” (grassetti nel testo originale). Sul retro della confezione del gel è
annotato:“Formulazione cosmetica anti-age SENZA PROTEZIONE, specifica per il viso, unisce alle straordinarie
proprietà abbronzanti, una mirata azione antirughe. La sua particolare composizione, impreziosita da un’alta
percentuale di OLEIL TIROSINA, permette di incrementare del 68% l’abbronzatura della pelle intensificando ed
accelerando il naturale processo di pigmentazione della pelle del viso.” (grassetti nel testo originale). Ciascuna
confezione reca inoltre, su un lato, identici “AVVERTENZE E CONSIGLI” di ordine generale7.
6. Il flacone – in plastica – della crema e del gel, nonché l’unito foglietto illustrativo riproducono pressoché
integralmente, per ciascun prodotto, le diciture già presenti sull’esterno delle rispettive confezioni cartacee.
7. I claim presenti sulle suddette confezioni vengono8, altresì, reiterati nel sito internet del professionista,
http://www.planters.it, nelle pagine web dedicate a ciascuno dei due prodotti in esame.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
Attività preistruttoria
8. In data 10 marzo 2011, sono state acquisite d’ufficio9 le confezioni cartonate della “Planter’s Sun crema solare
intensificatrice dell’abbronzatura all’aloe vera – viso corpo”, nonché il “Planter’s Sun gel solare intensificatore
dell’abbronzatura anti age all’aloe vera – viso”. Il successivo 11 marzo 2011 è stato verificato il sito web del
professionista ove, in riferimento a ciascuno dei citati prodotti, sono state rinvenute distinte sezioni illustrative agli
indirizzi,
rispettivamente,
http://www.planters.it/prodotto/124/crema-solare-68
e
10
http://www.planters.it/node/390/linea_di_prodotti .
Attività istruttoria
9. In relazione alla pratica sopra descritta, in data 11 aprile 2011 è stato comunicato alla Parte l’avvio del
procedimento PS7147 per possibile violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. In tale
sede, veniva ipotizzata l’ingannevolezza – segnatamente verso consumatori particolarmente esposti e sensibili a
problemi estetici o dermatologici – dei messaggi pubblicitari sopradescritti, in ragione della dubbia veridicità dell’effetto
incrementale dell’abbronzatura enfaticamente vantato nelle comunicazioni commerciali relative ai prodotti cosmetici in
esame.
10. In data 13 maggio 2011, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 8 del
Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica
commerciale oggetto di contestazione.
11. Il 18 maggio 2011, è pervenuta, da parte del professionista una nota di risposta recante, in allegato, una memoria
difensiva e varia documentazione di supporto.
12. In data 20 luglio 2011, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
La commercializzazione dei prodotti
13. I cosmetici della linea Planter’s Sun - “crema solare intensificatrice dell’abbronzatura all’aloe vera – viso corpo” e
“gel solare intensificatore dell’abbronzatura anti age all’aloe vera – viso” – vengono commercializzati attraverso i canali
di vendita costituiti da farmacie, parafarmacie ed erboristerie selezionate, dislocate sul territorio nazionale.
6 [Grassetto aggiunto.]
7 [“- Applicare la crema su viso e corpo almeno 20 minuti prima dell’esposizione al sole e più volte successivamente; - Evitare
l’esposizione al sole nelle ore più calde (tra le 11.00 e le 16.00); - Esporsi al sole con gradualità ed evitare le scottature; - Scegliere la
protezione solare più adeguata alla vostra pelle; - Se state assumendo farmaci (antibiotici, antinfiammatori, etc..) chiedere consiglio al
vostro medico per evitare sensibilizzazione o reazioni allergiche;- Non usare profumi alcolici durante l’esposizione al sole; - Non esporre
al sole neonati e bambini piccoli senza far loro indossare magliette e cappellini di colore chiaro. Nelle zone scoperte andrà usato un
prodotto solare con un indice di protezione molto alto”.]
8 [Vedansi note 10 e 13. ]
9 [Presso l’Erboristeria “La calendula”, sita in Roma, via Corsica, 22.]
10 [Tali indirizzi, ad oggi, non sono più accessibili. ]
14. La crema è stata immessa sul mercato dal mese di gennaio 2009 e, nel periodo fino al 31 marzo 2011, ha
realizzato un fatturato pari a [omissis]11 € per n. [omissis] pezzi venduti. Il gel è stato lanciato ad aprile 2010
totalizzando, nel periodo fino al 31 marzo 2011, un fatturato di [omissis] € mediante la vendita di n. [omissis] pezzi.12
La campagna promozionale: durata e modalità
15. I prodotti in esame sono oggetto di campagna promozionale nella quale è riservato estremo risalto cromatico e
dimensionale, rispetto al resto, alla percentuale massima di abbronzatura ottenibile di “+ 68 %”. La campagna è stata
modulata su diversificati supporti media. In particolare:
i) a mezzo pagina di stampa diramata nel corso del 2009 e del 2010, nelle distinte versioni sopra illustrate, su riviste
ad ampia diffusione nazionale13, per un “costo medio totale annuo” pari a [omissis] € per il 2009 e di [omissis] € nel
2010;
ii) nel sito internet aziendale, ove è rimasta continuativamente attiva da settembre 2009 e fino al 4 maggio 2011. Ad
oggi, le pagine web dedicate ai solari in esame non sono più accessibili14;
iii) sulla confezione cartonata e sul flacone dei medesimi prodotti, a far tempo dal lancio commerciale e a tutt’oggi.
I prodotti reclamizzati e la documentazione scientifica inviata dal professionista
16. La “crema solare intensificatrice dell’abbronzatura all’aloe vera – viso corpo”, nonché il “gel solare intensificatore
dell’abbronzatura anti age all’aloe vera – viso” sono prodotti cosmetici della linea Planter’s Sun la cui vantata
performance consiste nella massimizzazione dell’azione dei raggi UV nell’indurre la formazione di melanina e, quindi,
nell’azione di intensificazione e velocizzazione dell’abbronzatura.
17. A supporto scientifico dei dichiarati vanti prestazionali, il professionista ha trasmesso15:
a) “parere tecnico” in data 11 maggio 2011, rilasciato dalla Dott.ssa Antonella Antonini16, “relativo a crema solare
intensificatrice abbronzatura all’aloe vera viso corpo e gel solare intensificatore abbronzatura anti-age all’aloe vera
viso”; 17
b) schede tecniche recanti l’elenco degli ingredienti (INCI) e la formula quali-quantitativa di ciascuno dei solari in
esame18;
c) test condotti sul “Tyr-ol” dai Laboratori francesi dell’azienda produttrice Sederma (“A photoprotective tanning
activator”- marzo 1993)19;
11 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
12 [Nella nota pervenuta il 18 maggio 2011, il professionista ha fornito anche il dato dei “resi”, nei medesimi periodi sopra precisati e
relativi ad entrambi i prodotti, ammontanti a complessivi [omissis] pezzi con conseguente “perdita” di fatturato pari a [omissis] euro. ]
13 [Nel corso del 2009, la pubblicità a stampa della crema è apparsa su: For Man Magazine (5 maggio), Diva e Donna (13 maggio),
Gioia (14 maggio), Marie Claire ed Elle (16 maggio), Vanity Fair (20 maggio), A (21 maggio), Silhouette (25 maggio), Men’s Health (26
maggio), Natural Style (1° giugno), Vivere sani (12 giugno), Donna in forma (25 giugno). Nel corso del 2010, sia la crema che il gel
sono stati pubblicizzati assieme, a mezzo stampa, sui periodici Cosmopolitan (22 maggio), Donna Moderna (27 maggio), Grazia (1°
giugno), e Starbene (5 giugno).]
14 [Dopo tale data, ha precisato il professionista, è stato provveduto alla cancellazione dallo spazio web delle schede già esistenti dei
prodotti della linea Solari + 68% (all. D alla nota del 16 maggio 2011).]
15 [In allegato alla nota del pervenuta il 18 maggio 2011, di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di
avvio del procedimento.]
16 [La Dott.ssa Antonini è, in base all’unito CV, un “Chimico cosmetologo” che, tra l’altro, dal 1994 è “Professore a contratto per
l’insegnamento di Tecnologia cosmetica presso il Master in chimica e Tecnologie Cosmetiche dell’Università di Ferrara”.]
17 [Oltre a descrivere il processo naturale di attivazione della melanina nei melanociti per effetto dell’esposizione della pelle al sole, il
parere illustra brevemente i prodotti e le sostanze che li compongono. Tra esse, viene richiamato il Tyr Excel (composto dall’Oleyl
Tyrosina e dall’olio di Luffa cilindrica), quale molecola attiva responsabile della vantata accelerazione dell’abbronzatura, che è contenuto
“nelle formulazioni Dipros” nella “medesima quantità” (1,75 % Oleyl Tyrosina) direttamente testata dalla società produttrice Sederma
mediante alcuni studi (allegati al parere), attestanti “risultati evidenti in termini di incremento della pigmentazione cutanea”. L’analoga
efficacia dei prodotti solari in esame (proprio in virtù del contenuto di 1,75% di oleyl tyrosina tan complex e olio di luffa) sarebbe inoltre
confermata dallo studio clinico-strumentale effettuato dal Prof Marzatico (vedi nota 21) del pari allegato al parere. La dott.ssa Antonini
precisa testualmente che detto “test è stato effettuato solo sulla crema e poi esteso, vista la medesima percentuale di attivo utilizzato,
al gel”. ]
18 [Le schede recano la denominazione, la funzione e la concentrazione (in percentuale) di ognuna delle sostanze componenti la crema
e il gel. Esse attestano la presenza nei prodotti, tra le altre, della Oleoyl tyrosina (quale agente attivo, nella concentrazione dello
0,8750%), dell’olio di Luffa Cylindrica (quale condizionante cutaneo, nella concentrazione dello 0,5250 %) e dell’acido oleico nella
concentrazione di 0,3500%. ]
19 [Il Tyr-ol è un rafforzatore di abbronzatura sviluppato da Sederma nel 1993. E’ composto da N-Oleoyl-tyrosine (50%), acido oleico
(20%) e Butylene glicol (30%). L’aminoacido Tyrosina è il principale precursore (ossia, in biochimica, una sostanza da cui viene
prodotta un’altra – più attiva o più matura – attraverso il metabolismo) della melanina, il pigmento della pelle umana. L’efficacia del
Tyr-ol è stata verificata da Sederma mediante test in vivo, con placebo, sull’avambraccio di 15 volontari esposti ad irradiazione di raggi
UVA per 10 minuti al giorno e per un periodo di due settimane (esclusi i weekend). Le misurazioni colorimetriche sono state effettuate
sia su zona non trattata (controllo) sia su altre due zone distinte trattate, giornalmente, l’una con un placebo e l’altra con una crema
contenente la percentuale di 1,75% di Tyr-ol. Le creme utilizzate (per il placebo e con il Tyr-ol) recavano filtro solare. Il colore della
pelle è stato controllato ogni giorno in base ad usuali parametri. I risultati dello studio hanno attestato che la zona trattata con la crema
recante il Tyr-ol ha raggiunto un incremento massimo di abbronzatura di + 69% rispetto a quella trattata con placebo, evidenziando
d) test condotti dai medesimi Laboratori in merito al “Tyr-Excel™” (“Tan enhancer and moisture protecting agent”2003)20;
e) atto del 27 aprile 2011, con cui Sederma Sas21 “certifica che i prodotti venduti sotto i nomi di <<Tyr-Excel™>> e
<<Tyr-ol™>> contengono lo stesso ingrediente attivo Oleoyl Tirosina nella stessa quantità (circa 50%)”;
f) Studio effettuato, a Pavia, sotto la responsabilità del Prof. Fulvio Marzatico22, recante “Valutazione dell’efficacia di
un prodotto cosmetico intensificante l’abbronzatura in seguito a stimolo con raggi UV”, in riferimento ai prodotti “crema
solare intensificatrice abbronzatura all’aloe vera viso corpo + 68% - Linea Planters Sun di Planter’s COD. S.L. 004167”
nonché “crema solare intensificatrice abbronzatura all’aloe vera viso corpo + 68% - Linea Sun Soleil di Plants & Co. By
Planter’s COD. S.L. 008688” (22 dicembre 2009)23.
La situazione economica del professionista
18. In esito alla specifica richiesta contenuta nella comunicazione di avvio, il professionista ha provveduto ad inviare,
dapprima, il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 200924, nonché una bozza del bilancio relativa
all’esercizio successivo. Con nota del 1° agosto 2011, ha poi fornito idonea e aggiornata documentazione contabile
relativa al medesimo esercizio 2010.
19. Dipros ha inoltre inviato copia del verbale redatto in occasione della riunione – tenutasi il 25 gennaio 2011 – nella
quale il CdA ha, tra l’altro, deliberato, a causa delle deteriorate condizioni economiche della società, di conferire
incarico a professionista, munito dei requisiti ex lege, relativo al rilascio dell’attestazione di ragionevolezza e
all’asseverazione del piano di risanamento, ex articolo 67, II comma, lettera d), L.F. (R.D. 16-3-1942 n. 267 e ss.
mm)25.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
20. Nella memoria difensiva allegata alla nota pervenuta il 18 maggio 2011, dopo aver brevemente illustrato natura e
attività della società26, Dipros segnala l’attuale stato di difficoltà economica dell’azienda accennando anche a talune
iniziative intraprese a fini di risanamento dei propri conti.
21. Inoltre, il professionista asserisce che, in esito alla ricezione della comunicazione di avvio del presente
procedimento, ha immediatamente e volontariamente cessato la produzione dei cosmetici oggetto di contestazione,
provvedendo, altresì alla rimozione delle sezioni dedicate dal sito web aziendale.
22. Il professionista rigetta integralmente la contestata scorrettezza della propria condotta e richiama, a supporto e
comprova dell’assunto, oltre all’assenza di segnalazioni da parte dei consumatori27, tutta la documentazione scientifica
che detto composto è in grado, anche in presenza di filtri solari, di accelerare l’abbronzatura provocata dai raggi UVA e, pertanto, di,
stimolare la melanogenesi della pelle.]
20 [Il Tyr-Excel™ è un nuovo composto che “costituisce un ulteriore passo avanti della ricerca Sederma al fine di rafforzare la
performance del Tyr-ol, senza alterare la tollerabilità della pelle”. E’ costituito da una “associazione di Oleoyl-Tyrosina e olio di Luffa
Cilindrica” e uno studio in vitro ha dimostrato che il suo impiego nelle creme solari per viso e corpo - nella percentuale del 2% - è in
grado di incrementare rapidamente l’abbronzatura dell’epidermide (esposta ad irradiazione di raggi UVA), lasciandola, nel contempo,
morbida e idratata. ]
21 [La società ha sede presso Le Perray-en-Yvellnes Cedex, Francia.]
22 [Ricercatore in Farmacologia presso Università di Pavia, facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Medicina
Legale, Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologiche-Antonio Fornari (fonte: banca dati MIUR-Cineca).]
23 [Detto studio clinico è stato condotto al fine di valutare l’efficacia abbronzante dei predetti solari su un gruppo di quindici volontari –
sani - rispondenti agli ivi individuati criteri di inclusione, tra i quali, in particolare, quello di appartenere alla razza caucasica e di
possedere il medesimo fototipo cutaneo III secondo la classificazione di Fitzpatrick (pag. 9 dello studio). Il prodotto testato è stato
fornito ai volontari dopo l’arruolamento al test ed è stato applicato una volta al giorno, secondo le istruzioni fornite, sulla cute di un solo
braccio, riservando all’altro braccio il ruolo di area di controllo. Dopo l’utilizzo del prodotto per 21 giorni, il volontario è stato sottoposto
ad irraggiamento con un simulatore solare sia sull’area cutanea trattata con il prodotto sia su quella non trattata. In seguito a tre
irraggiamenti consecutivi, è stato valutato, mediante sonda colorimetrica, l’indice di melanina sulle due suddette aree cutanee
monitorate. Il report reca distinte tabelle che riportano, per ciascuno dei volontari ed in riferimento al giorno iniziale e all’ultimo (21°)
dell’esperimento, i risultati dell’ “indice di melanina” rilevato sia sulla zona non trattata che su quella trattata “con il prodotto test”.
Dalle tabelle risulta che, sulla zona trattata con la crema Planter’s, l’indice massimo di melanina rilevato è stato di 67,16% per un unico
volontario (gli altri tre valori più alti, registrati su altrettanti volontari, hanno raggiunto, rispettivamente, il 65,58%, il 63,28% ed il
62,26%) mentre il valore medio di incremento rilevato al termine della sperimentazione, sempre sulla zona trattata, è stato di 51,2%.
(Con riguardo, invece, alla zona non trattata, il massimo incremento di melanina - raggiunto da un solo soggetto - è stato di 27,00%
mentre il valore medio di incremento rilevato al termine della sperimentazione è stato del 19,7 %). Le conclusioni dello studio attestano
che ciascuno dei prodotti “è stato testato clinicamente ed è risultato in grado di intensificare l’abbronzatura fino al 51% in seguito a 21
giorni di trattamento costante ed esposizione ad una dose definita di radiazione UVA” .]
24 [Il fatturato realizzato dalla società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 risulta pari a oltre 16.900.000 euro con un utile di
esercizio di oltre 1.700.000 euro. ]
25 [La società ha inviato anche copia della nota in data 13 gennaio 2011, con cui il revisore contabile allo scopo individuato ha fornito
un preventivo delle prestazioni richieste.]
26 [Dipros S.r.l. è società attiva sin dal 1997, prevalentemente sul mercato nazionale, nella produzione e distribuzione di prodotti di
erboristeria e cosmetica naturale, contraddistinti dal marchio Planter’s, di cui è proprietaria. Interessata all’impiego di principi attivi
“rigorosamente naturali”, asserisce di avvalersi di una “rete di fornitori qualificati e certificati” e di sottoporre, con il supporto scientifico
delle università di Pavia e Ferrara, i propri prodotti “a severi controlli microbiologici e chimico-fisici”.]
27 [Sul punto, l’azienda evidenzia che il procedimento è stato avviato d’ufficio in quanto i consumatori “non hanno mai avuto prima
d’ora a lamentare l’inefficacia del prodotto o la non corrispondenza dello stesso alle loro aspettative”. ]
prodotta in atti, relativa, segnatamente, alle sperimentazioni della società produttrice sul principio attivo impiegato nei
cosmetici per conseguire l’effetto acceleratore dell’abbronzatura (il Tyr-Excel, composto dalla molecola lipofila Oleoyl
tyrosina e dall’ olio di semi di Luffa Cilindrica), nonché il test in vivo commissionato dalla stessa azienda sui propri
prodotti reclamizzati28.
23. I risultati emergenti da tali sperimentazioni e, soprattutto, il valore massimo (67,12 %) ottenuto su uno dei 15
volontari nel test clinico sulla crema (assieme ai valori di poco superiori al 60 %, raggiunti da altri 3 soggetti)
dimostrerebbero “la significatività statistica riportata sulle confezioni dei prodotti a spiegazione del “+ 68%*” riportato
sulle medesime”. Inoltre, la dicitura esplicativa29 a cui rinvia l’unito asterisco, in seno alle confezioni cartonate dei
prodotti, oltre ad essere in “caratteri ben visibili”, avrebbe, a dire della società, “contenuti ampiamente satisfattivi”
evitando di creare una falsa aspettativa nei consumatori.
24. Pertanto, il professionista conclude che i claim utilizzati sulle confezioni sono “corretti e suffragati da riscontri
scientifici adeguati con riferimento al valore massimo raggiunto e indicato in confezione come richiesto dall’Autorità. I
benefici attesi dall’uso del prodotto sono dimostrati da test e studi effettuati con riferimento a ogni fototipo
(diversamente da quanto emerso nel caso <<Collistar>>30) con confronti diretti placebo tra parti trattate e non
trattate”.
25. Infine, in riferimento specifico alla contestata violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo, secondo il
professionista l’enfasi, le percentuali e le didascalie utilizzate nei propri messaggi pubblicitari restano assolutamente
ragionevoli (quali modalità di magnificazione e vanteria di tali peculiari cosmetici), sono conformi alle prassi di
settore31 e rispondono alle aspettative del consumatore che, secondo Dipros, non può che essere, nel caso dei
prodotti de quibus, non solo “mediamente attento, informato e ragionevolmente avveduto”32 - segnatamente
sull’esistenza dei fototipi33 e sul comportamento della pelle in occasione della esposizione al sole (potendo anche
contare sull’assistenza del farmacista e dell’erborista all’atto dell’acquisto) - ma anche “all’evidenza (…) non affetto da
problematiche di tipo estetico, né da patologie di sorta” potendo, al più, essere “un vanitoso” e, comunque “l’esatto
opposto rispetto al soggetto debole tutelato dalle norme”.
IV. GLI IMPEGNI PRESENTATI DAL PROFESSIONISTA
26. In data 13 maggio 2011, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell’articolo 8, del
Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica
commerciale oggetto di contestazione. Gli impegni sono limitati alle seguenti, testuali proposte:
a) “a non riprendere la comunicazione pubblicitaria dei Prodotti sul proprio sito Internet e a non adottare in futuro
alcuna iniziativa di comunicazione pubblicitaria dei prodotti;
b) “a cessare la fabbricazione dei Prodotti, dandosi atto a tal fine che le attività di fabbricazione sono già cessate alla
data odierna anche a causa del presente procedimento”.
28 [Dipros, nella sua memoria, premette una breve illustrazione del meccanismo di attivazione della melanina richiamando,
testualmente, il parere reso dalla Dott.ssa Antonini, prodotto in atti: “Le melanine, sostanze peculiari della fisiologia cutanea, svolgono
un essenziale ruolo protettivo nei confronti dell’esposizione solare e la loro formazione comprende un complesso processo di sintesi
successive. A questi pigmenti sono state attribuite molte funzioni, la principale delle quali è rappresentata dalla capacità di assorbire le
radiazioni solari proteggendo le cellule parenchimatose sottostanti. L’esperienza clinica dimostra che una buona pigmentazione è indice
di eudermia. (…) La melanina si forma nei melanociti mediante complesse reazioni biochimiche ed il punto di partenza è la tirosina,
aminoacido che viene ossidato dalla tirosinasi- un enzima - per effetto di luce ed ossigeno. Le successive reazioni biochimiche portano
alla produzione di melanina; il pigmento dai melanociti viene trasferito alle cellule dell’epidermide e, insieme a queste, migra verso la
superficie cutanea. La pelle viene, quindi, pigmentata e, grazie a questa reazione biochimica, ottiene il desiderato colorito e,
soprattutto, la naturale protezione. La formazione di melanina è, quindi, un processo enzimatico di ossidazione e una maggior quantità
di tirosina darà luogo ad una più alta concentrazione di melanina. Infatti, in un processo enzimatico, aumento la quantità di substrato,
aumenta anche la quantità del prodotto di reazione. La tirosina e, soprattutto, i suoi derivati lipofilici, come appunto l’Oleoyl Tyrosine,
attivano il processo di melanogenesi e fanno sì che la melanina si formi più velocemente”. ]
29 [“*test effettuati con 1,75% di molecola attiva (OLEIL TIROSINA TAN COMPLEX e OLIO di LUFFA) e sul prodotto finito che permette
un aumento dell’abbronzatura del 68 % (valore massimo raggiunto), valore dimostrato in rapporto al placebo con “accelerated tanning
test”. Test in vivo condotti su 15 persone per 12 e 21 giorni”. ]
30 [Il professionista fa riferimento alla Delibera AGCM 23/03/2011, n. 22233, emanata sul caso PS6131 (pubbl. su bollettino n.
12/2011).]
31 [A comprova, Dipros allega una decina di confezioni – in fotocopia – relative a prodotti congeneri commercializzati da concorrenti,
che presentano, sul fronte, percentuali di efficacia specifiche e, sul retro, le relative diciture esplicative. ]
32 [Secondo dottrina e giurisprudenza della Corte di Giustizia citate.]
33 [Il fototipo della pelle (TSS) è un sistema tradizionale di classificazione sviluppato dal dermatologo statunitense Thomas Fitzpatrick
(1919-2003) e basato sulla variabile sensibilità epidermica dell’individuo alla luce del sole. La tabella riproduce schematicamente tale
tradizionale classificazione (fonte: AIDECO-Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia):
I fototipi bassi (I, II) sono i più sensibili e, pertanto, risultano maggiormente esposti a rischi - e danni – derivanti dall’esposizione
solare. Non sono, tuttavia, del tutto immuni al fotodanneggiamento (radiazioni ultraviolette e fotosensibilizzazione) anche i fototipi
successivi (III, IV e V) nonché il più alto (VI) tipico delle razze “di colore”. L’ individuazione del fototipo è, pertanto, elemento
imprescindibile per scegliere la corretta protezione solare della pelle nonché per valutare efficacia e non nocività dei prodotti intesi,
invece, a stimolare la melanogenesi. ]
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo stampa e via
internet, in data 1° agosto 2011, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
28. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in
esame non risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, premettendo, in
generale, che “con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in merito alle
caratteristiche del prodotto pubblicizzato, ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza all’acquisto del medesimo,
il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che la
completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità delle
caratteristiche stesse del prodotto promosso”. Quanto al caso di specie, è stato, tuttavia, valutato che dalla
documentazione versata in atti “emerge che le indicazioni diffuse dal professionista circa la reale efficacia del prodotto,
in termini di velocizzazione ed incremento dell’abbronzatura sono suffragate da riscontri scientifici adeguati a
supportare vanti prestazionali corrispondenti alle percentuali massime prospettate”
Detta Autorità ha, per l’effetto, ritenuto che la pratica in esame non sia “suscettibile di pregiudicare il comportamento
economico dei destinatari”.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
29. Dall’istruttoria svolta emerge la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del
Consumo, della pratica commerciale posta in essere da Dipros, consistente nella diffusione – a mezzo stampa, via
internet e sulle confezioni - di messaggi pubblicitari intesi a presentare i prodotti “crema solare intensificatrice
dell’abbronzatura all’aloe vera – viso corpo” e “gel solare intensificatore dell’abbronzatura anti age all’aloe vera – viso”,
della linea Planter’s Sun, come idonei a garantire un’elevata stimolazione dell’abbronzatura, evidenziata ed enfatizzata
in una specifica percentuale. E’ stato rilevato, infatti – in difformità da quanto ritenuto nel parere reso dall’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni - che tale indicazione di efficacia dei detti cosmetici, proprio per le peculiari modalità
con le quali viene prospettata ai consumatori, non trovi un’adeguata e corretta corrispondenza con la documentazione
scientifica versata in atti.
30. Nella valutazione della pratica commerciale in esame occorre anzitutto rilevare che a supporto dell’efficacia
percentuale indicativa della massima efficacia abbronzante conseguibile - come esaltata nella comunicazione
pubblicitaria - il professionista produce, tra l’altro, studi su taluni componenti (svolti dalla stessa azienda produttrice)
presenti nei solari dai quali, tuttavia, non può rinvenirsi – a differenza di quanto assume la Parte – una diretta e
inequivoca conferma dell’effetto abbronzante accreditato a ciascuno dei prodotti, nel suo complesso, a cominciare dal
fatto che le percentuali di efficacia abbronzante raggiunte in tali sperimentazioni, in riferimento al principio attivo, sono
diverse da quella vantata in pubblicità per i prodotti34.
31. Pertanto, occorre soffermarsi sulle risultanze dell’unica sperimentazione scientifica effettuata direttamente sulla
crema solare Planter’s, del pari prodotta dal professionista a supporto della spendita del valore percentuale indicato
nella relativa comunicazione pubblicitaria.
Da tale test, effettuato senza un raffronto con placebo35, emerge che soltanto uno dei quindici volontari sottopostisi
all’indagine ha raggiunto, in esito all’uso della crema36 nel periodo prescritto, un valore massimo di abbronzatura pari
al 67,16% rispetto alla data di inizio della sperimentazione; tutti gli altri soggetti esaminati si sono, invece, attestati su
valori più bassi contribuendo a realizzare una media del 51, 2% di incremento. Pertanto, è tale valore medio, così
rinvenuto, ad essere stato oggetto di specifica – ed esclusiva - indicazione nelle “conclusioni” redatte dal responsabile
scientifico dello studio37.
32. Anche se nei messaggi pubblicitari in internet e sulle confezioni della crema e del gel compare la specifica (che è,
invece, assente, nei messaggi a stampa) che la percentuale indicata costituisce il valore “massimo” di efficacia
risultante dalla sperimentazione effettuata, la specifica medesima, tuttavia, a causa delle ridottissime dimensioni del
carattere utilizzato e della collocazione assolutamente defilata38 resta, evidentemente, del tutto offuscata dall’enfasi
34 [Vedansi note 18 e 19.]
35 [Già in precedenza, (vedansi, da ultimo, Delibere in pari data 9 febbraio 2011, nn. 22097 e 22099, pubbl. su B.B.U.U. nn 6 e 7 del
2011) l’Autorità, dietro indicazione di consulenti esperti, ha richiamato la necessità di ricorrere, nei test di efficacia cosmetica, a
metodologia sperimentale che contemplasse, tra l’altro, “studi con confronto con il semplice veicolo o prodotto similare in commercio”,
in linea con le vigenti Linee Guida COLIPA 2008 (European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association). ]
36 [Va precisato, tra l’altro, che il test eseguito dal Prof Marzatico ha riguardato la crema solare avente codice 004167l (corrispondente
a quello annotato sulla Formula quali-quantitativa del medesimo prodotto) ma non anche il gel viso, del pari oggetto del presente
procedimento.]
37 [Le conclusioni dello studio attestano espressamente che ciascuno dei prodotti “è stato testato clinicamente ed è risultato in grado di
intensificare l’abbronzatura fino al 51% in seguito a 21 giorni di trattamento costante ed esposizione ad una dose definita di radiazione
UVA”.]
38 [Sul retro della confezione cartonata e del flacone nonché in calce alla relativa pagina web.]
dimensionale, cromatica e di posizione riservata - reiteratamente e su tutti i supporti media – al richiamo del “ +
68%”.
33. Come già stigmatizzato in numerosi precedenti dell’Autorità39, non è corretto rappresentare, per di più con grande
risalto e reiterata enfasi pubblicitaria, il valore massimo risultante dalle sperimentazioni effettuate quale specifico
vanto prestazionale di un prodotto cosmetico: tale indicazione, particolarmente attraente per il consumatore per via
del prospettato supporto scientifico, non è, infatti, esemplificativa della reale efficacia attribuibile all’uso del prodotto
per la generalità dei potenziali acquirenti.
34. Peraltro, nel caso de quo, la spendita con grande evidenza del valore percentuale, preceduto dal segno “più” e non
circondato da altre specifiche di analogo rilievo (o addirittura senza alcuna specifica, nei messaggi a stampa), risulta
ingannevole in quanto non si riferisce al valore incrementale ascrivibile al prodotto -risultante dalla differenza tra parte
trattata e parte non trattata entrambe sottoposte ad irradiazione -, quanto alla variazione assoluta del colore cutaneo
di uno solo dei soggetti sottoposti ad irradiazione UVA a cui era stato applicato il prodotto.
35. Pertanto, il vanto di efficacia assertivamente espresso e rappresentato nella pubblicità in esame deve ritenersi
idoneo a indurre in errore il consumatore medio circa i risultati che si possono attendere dal suo uso. Ciò soprattutto,
in quanto è su tale percentuale che si incentra la pubblicità, la cui specifica enfasi risulta, oltretutto, notevolmente
accresciuta nei messaggi a stampa per via delle stesse espressioni utilizzate, quali “Dai una mano al sole. 68 volte di
più*”, oppure “E se ti dicessero che quest’anno avrai a disposizione 68 giorni di sole in più?”.
36. Proprio a tale riguardo, appare ingannevole e confusorio anche l’utilizzo “promiscuo” del valore numerico in
questione che viene speso, nella pubblicità in esame, non solo come dato percentuale desunto dalla sperimentazione
effettuata sul prodotto ma anche come moltiplicatore di efficacia dello stesso in riferimento ai giorni di esposizione al
sole.
37. Va, inoltre evidenziata, in ordine ai vanti prestazionali accreditati ai solari de quibus nella comunicazione
pubblicitaria, la circoscritta rappresentatività del campione utilizzato nell’unica sperimentazione disponibile sulla
crema: in essa, infatti, la performance del solare è stata espressamente testata solo su 15 soggetti, tutti appartenenti
al fototipo III40, la cui epidermide – secondo la tradizionale classificazione di Fitzpatrick - è mediamente più
resistente, rispetto ai fototipi I e II, ai rischi derivanti dalla prolungata esposizione al sole. Anche sotto questo profilo,
risulta ingannevole la prospettazione di efficacia della crema e del gel utilizzata nei messaggi, ove si consideri che il
risultato asseritamente ottenibile è indicato per tutti i consumatori, indipendentemente dal fototipo di appartenenza.
38. Al riguardo, non può, infatti, assolutamente condividersi l’assunto della Parte secondo cui il pubblico di riferimento
per tali prodotti sia “all’evidenza (…) non affetto da problematiche di tipo estetico né da patologie di sorta”, non risulti
“facilmente suggestionabile e nemmeno vulnerabile a causa delle particolari condizioni in cui si trova” e, soprattutto,
abbia sicura e adeguata contezza dello stato della propria epidermide. I consumatori, in realtà, non sono sempre
precisamente edotti dello stato della propria epidermide e della reazione di essa all’esposizione solare anche quando il
prodotto da utilizzare sia, come in questo caso, uno stimolatore di melanina la cui efficacia risulta testata soltanto su
soggetti appartenenti al fototipo III. Né, in merito, potrebbe sempre considerarsi dirimente per il consumatore – al fine
di una scelta pienamente consapevole – l’esclusivo “parere dell’erborista o del farmacista” (poiché, almeno in teoria,
meno dermatologicamente esperti rispetto ad un sanitario specialista).
39. E’ alla luce di tali considerazioni che gli impegni proposti dal professionista nel corso del procedimento,
contestualmente alla presentazione della documentata memoria difensiva, non possono essere accolti, in quanto
inidonei a rimuovere i profili di scorrettezza contestati. Infatti, pur prendendosi atto delle iniziative intraprese dalla
società, poco tempo dopo la comunicazione di avvio del presente procedimento – circa l’effettiva rimozione dal proprio
sito internet delle pagine web oggetto di contestazione, nonché l’asserita cessazione della produzione dei cosmetici de
quibus - detti impegni, com’è evidente, si limitano a sortire effetti de futuro (segnatamente quanto all’interruzione
della campagna pubblicitaria, limitandone la durata complessiva) senza, tuttavia, ingenerare alcun risultato “sanante”
retroattivo sulla pregressa campagna promozionale, già diffusa per circa un biennio su supporti media in grado di
raggiungere una molteplicità indistinta di consumatori.
40. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale della pratica descritta, non si riscontra nel caso di specie, da
parte di Dipros, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo
alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla chiarezza e completezza dei
contenuti informativi relativi alle possibilità d’impiego e ai risultati ottenibili attraverso l’uso dei cosmetici pubblicizzati.
Tale aspetto deve ritenersi tanto più rilevante in relazione a prodotti specificamente dedicati per l’esposizione solare e
destinati, quindi, ad uso per il quale è richiesta, in ogni caso, maggiore avvertenza e cautela da parte dei consumatori.
41. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che la pratica in esame integri una violazione degli artt. 20 e
21, comma 1, lettera b, del Codice del Consumo.
39 [Cfr. provv. n. 20298 del 16 settembre 2009, PS1474, , in Boll. n. 38/09; provv. n. 20493 del 18 novembre 2009, PS1730, in Boll. n.
47/09; provv. n. 20862 del 3 marzo 2010, PS 4030, in Boll. n. 9/10; provv. n. 21082 del 6 maggio 2010, PS4331in Boll. n. 18/10; da
ultimo, provv. n. 22233 del 23 narzi 2011, PS 6131, in Boll. n. 12/11.]
40 [Infatti, nonostante che a pag. 9 della memoria difensiva del professionista si legga che “i benefici attesi dall’uso del prodotto sono
dimostrati da test e studi effettuati con riferimento ad ogni fototipo (diversamente da quanto emerso nel caso “Collistar)…”, in realtà,
tra i criteri di inclusione testualmente annotati nell’allegato 2 al test effettuato il 22 dicembre 2009 dal Prof. Marzatico, figura, invece,
solo l’appartenenza al “fototipo cutaneo III, secondo la classificazione di Fitzpatrick”.]
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
42. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale
scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione.
43. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:
in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
44.Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dell’importanza e della
dimensione economica del professionista: Dipros è presente, in posizione consolidata sul mercato nazionale, con reti di
vendite specifiche nel settore delle farmacie, parafarmacie ed erboristerie41.
45. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampia e capillare diffusione del messaggio che - soprattutto via
internet – è suscettibile di aver raggiunto un vasto pubblico di utenti.
46. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è
stata posta in essere a partire da gennaio 2009, data di prima commercializzazione del prodotto, e fino al 4 maggio
2011, data di rimozione delle pagine web dedicate.
47. Sulla base di tutti tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 45.000 €
(quarantacinquemila euro).
48. Tuttavia, in considerazione del fatto che il professionista versa attualmente in condizioni economiche non positive,
attestate da un bilancio 2010 in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile alla società Dipros S.r.l. nella misura di 35.000 € (trentacinquemila euro).
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle
considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1,
lettera b), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale nonché - mediante l’utilizzo di claim
enfatici che presentano i prodotti come atti a garantire l’incremento dell’abbronzatura fino alla precisa percentuale
indicata – idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle
caratteristiche dei prodotti pubblicizzati dal professionista e ai risultati conseguibili dal relativo utilizzo;
RITENUTO altresì che, avendo il professionista comunicato di aver cessato l’attività di fabbricazione dei prodotti nel
corso del procedimento, non appare necessario assegnare all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 27, comma
10, del Codice del Consumo, un termine per procedere all’adeguamento delle confezioni di prodotto che riportano
messaggi ritenuti ingannevoli;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Dipros
S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt.
20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Dipros S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000 € (trentacinquemila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al
Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato
telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a
presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
41 [Sul sito internet aziendale, all’indirizzo http://www.planters.it/planters, è precisato “impossibile non trovarci: oggi i nostri prodotti
sono distribuiti in ben 4500 tra farmacie e parafarmacie e in 1800 erboristerie in Italia e più di 4000 punti vendita all’estero”.]
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia
conoscenza della propria attività istituzionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà