, #y\ DI SAN POLO MATESE - Comune di San Polo Matese

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PROVINCIA
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DI
8Ó020
CAMPOBASSO
Via Roma n.ro ó
codice fiscale 80003330703 - partita I.V.A. 000 564 70 701 tel. 0874.775135 - fax 0874.775075 e-mail:[email protected] sito
wetxwww.comune.sanpolomatese.cb.it - indirizzo pec: [email protected]
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Aprile nella residenza Comunale, con il presente contratto, redatto
in duplice originale,
TRA
- il Comune di San Polo Matese (CB), codice fiscale 80003330703, qui rappresentato dal Sindaco, Sig. Tonino SPINA
nato a Bojano il 07-09-1976, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 5 del 19-03-2014, immediatamente esecutiva,
e del Decreto n. 3 del 11-04-2014, di seguito indicata "Amministrazione"
E
- la Sig.ra Laura BARBATO, nata a Campobasso il 23-07-1973 e residente in San Polo Matese, alla Contrada Sant'Angelo
n. 6, C.F. BRBLRA73L63B519F, di seguito indicato "dipendente",
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Tipologia del rapporto di lavoro.
Il Comune di San Polo Matese, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 5 del 19-03-2014 e del Decreto n. 3 dell'll04-2014, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato, quale Istruttore Aniministrativo,
la Sig.ra Laura BARBATO in epigrafe identificata, che accetta.
Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'articolo 60 dello Statuto e dell'articolo 7
del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, per la costituzione dell'Ufficio di supporto alle
dirette dipendenze del Legale rappresentante dell'Ente e della Giunta, per il disbrigo organizzativo della funzione
relazionale verso l'interno e l'esterno dell'Ente.
Art. 2. Decorrenza e durata del rapporto.
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 11-04-2014 e si risolverà di diritto alla scadenza del mandato del Sindaco, senza
necessità di comunicazioni delle parti e con possibilità di proroga espressa.
Ciascuna parte contrattuale non può recedere dal rapporto di lavoro, unilateralmente e anticipatamente, rispetto alla
scadenza pattuita, senza il consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente
articolo.
In caso di inosservanza di quanto previsto nel precedente comma, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare all'altra
parte, a titolo di penale ex art. 1382 del codice civile, un importo pari al trattamento economico lordo fondamentale che
sarebbe spettato al dipendente nel periodo di tempo compreso tra il momento dell'anticipata risoluzione e il termine del
rapporto di lavoro, come pattuito nel precedente comma 1. Tale importo non potrà comunque essere superiore a giorni 5
di retribuzione, come sopra determinata. A tal fine, l'Amministrazione è fin d'ora autorizzata ad operare la compensazione
con le retribuzioni eventualmente ancora dovute al dipendente, fino a concorrenza dell'importo in parola.
Il rapporto di lavoro si risolverà ipso jure con effetto immediato, anche anticipatamente rispetto alla durata di cui al primo
comma, in caso di sopravvenuta cessazione della carica dell'Organo di Governo prò tempore, dichiarazione di dissesto o di
situazione strutturalmente deficitaria dell'Ente, intervenuta verifica di contrasto tra il presente rapporto di lavoro e
qualsiasi vincolo, anche sopravvenuto, in materia di spesa del personale. In tali cassi, il rapporto potrà essere interrotto
anticipatamente previa comunicazione di recesso al dipendente.
Art. 3. Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa.
Il dipendente è obbligato ad assumere servizio in data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente articolo
2.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo senza giustificato motivo adeguatamente comprovato, il presente
contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 del codice civile e dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e
successive modifiche ed integrazioni, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di
assunzione con altri candidati.
Art. 4. Patto di prova.
Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è sottoposto ad un periodo di prova di giorni quattordici
lavorativi, non prorogabile, né rinnovabile, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 14.9.2000.
Compiuto il periodo di prova, il rapporto si consolida fino alla scadenza pattuita nel precedente art. 2, previo giudizio
favorevole del Legale rappresentante dell'Ente.
Art. 5. Categoria di inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo. Sede di lavoro.
Il contenuto del rapporto di lavoro è ascritto nella categoria giuridica C - posizione economica CI, con il corrispondente
livello retributivo rapportato all'orario di lavoro.
Le mansioni assegnate al dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta categoria e posizione, come delineate
nell'Allegato A) al CCNL 31.3.1999, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato, quale parte essenziale
del presente contratto.
La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici, i locali dell' Amministrazione e nel territorio
comunale di competenza.
Art. 6. Norme applicabili - rinvio.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato costituitosi con il presente contratto può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo ^determinato.
Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle
norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi di comparto nel tempo in
vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso, per quanto compatibili con la speciale
natura del rapporto stesso.
A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 7. Codice disciplinare e Codice di comportamento.
L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con
la sottoscrizione medesima, copia del Codice disciplinare e del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni.
Art. 8. Disciplinare di costituzione e funzionamento dell'Ufficio di supporto.
L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna altresì al dipendente, che ne accusa
ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del Disciplinare di costituzione e funzionamento dell'Ufficio di supporto, i
cui termini sono da intendersi integralmente recepiti nel presente contratto quali clausole integranti.
Art. 9. Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 12 ore settimanali articolato su 4 o 5 giorni lavorativi, a seconda delle esigenze dell'Ente.
Art. 10 Bollo e registrazione - esenzione.
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 11 Tutela dei dati personali.
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento
derivante dal rapporto di lavoro in atto sarà svolto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
A tali fini il dipendente dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla gestione dei rapporti di lavoro con il Comune, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto
di visione e rilascio dei documenti amministrativi comunali, secondo le modalità previste dalla vigente normativa
legislativa e regolamentare in materia;
- di essere a conoscenza, altresì, dei propri diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Allegati: