Congedo parentale e Jobs Act

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Congedo parentale e Jobs Act
Congedo parentale e Jobs Act: le novità da conoscere
PREMESSA: tutte le novità portate dal Jobs Act relative al congedo parentale sono valide dal 25 giugno
2015 al 31 dicembre 2015, in quanto le suddette misure sono sperimentali e varranno solo fino alla fine del
2015, nell’attesa che nuovi decreti rifinanzino le proposte anche per il 2016.
In pratica cosa cambia?
1) Estensione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale: ai genitori
lavoratori dipendenti sarà consentito fruire dei periodi di congedo parentale residuo fino a 12 anni
di vita del figlio, non più fino ad 8 anni.
2) Estensione da 3 a 6 anni per l’ indennizzo: importante sapere che chi decide di usufruire di questa
opportunità avrà la possibilità di un congedo parentale indennizzato (potrà godere dunque di una
parte di stipendio) fino ai 6 anni- precedentemente era fino ai 3 anni- del figlio, a prescindere dalle
condizioni di reddito.
Tali norme sono estese anche ai genitori adottivi, per cui i termini si calcolano dall’ingresso del minore
in famiglia.
Vediamo in particolare…
Nei primi dodici anni di vita di ogni bambino (cioè fino al giorno, compreso, del 12° compleanno), ciascun
genitore naturale può fruire di un periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato), con i seguenti
limiti:
• la madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per
un periodo non superiore a 6 mesi;
• il padre lavoratore può usufruire del congedo parentale, dalla nascita del figlio, per un periodo
non superiore a 7 mesi;
• complessivamente i genitori non possono godere più di 10 mesi di congedo parentale. Il limite
complessivo di 10 mesi è elevato a 11 mesi solo nel caso in cui il padre decida di astenersi dal
lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi.
E come incide questa decisione sullo stipendio?
Per quanto riguarda il trattamento economico, viene prevista l’estensione della possibilità di fruire, entro il
limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, dell’indennità per congedo parentale pari al 30%
indipendentemente dalle condizioni di reddito:
• fino ai 6 anni di vita del figlio (in precedenza 3 anni);
• fino ai 6 anni (in precedenza 3 anni) dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
ATTENZIONE: Come ribadisce l’Inps resta fermo il precedente limite degli 8 anni previsto ai fini
dell’indennizzabilità del congedo parentale.
Ricapitolando, l’indennità:
• viene corrisposta fino al compimento del sesto anno di vita del bambino - o entro i 6 anni
dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato- per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi, senza condizioni di reddito;
• fino al compimento degli otto anni di età del bambino-o entro gli 8 anni dall’ingresso in
famiglia del minore adottato/affidato- e comunque per gli ulteriori periodi di congedo
parentale (massimo 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori per ogni figlio), a condizione che
il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (per il 2015 pari a
euro 6.531,07)
 Il congedo è fruibile ma l’indennità non viene corrisposta per i periodi di congedo parentale fruiti
nell’arco temporale dagli otto ai dodici anni di vita del bambino.
Come vengono calcolati i periodi di congedo nella mia contribuzione?
I periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa, dunque la fruizione del congedo
parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno
di vita del bambino o fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Se devo compilare la denuncia UNIMENS cosa devo sapere?
Semplicemente attribuire questi due codici evento:
attribuito il codice evento (già esistente)
• MA2 qualora si tratti di fruizione del periodo di 6 mesi entro i 6 anni del bambino, o i 6 anni dall’ingresso
in famiglia del minore adottato/affidato;
• MB2 qualora si tratti fruizione del periodo oltre i 6 mesi entro gli 6 anni del bambino (6 anni dall’ingresso
in famiglia del minore adottato/affidato) ovvero di fruizione tra il 7° e il 12° anno di età del bambino (tra i 7
e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato).
Come fare la domanda di congedo parentale?
Le domande di congedo parentale, vanno presentate in modalità telematica.
L’INPS informa che le relative applicazioni informatiche sono state aggiornate per consentire l’acquisizione
di tali periodi.
Riferimento legislativo: Decreto Legislativo n. 80/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, modificante la
disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Riferimento Inps: Circolare n. 139 del 17 luglio 2015