Nuovo assetto per le esenzioni IVA del settore immobiliare
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Nuovo assetto per le esenzioni IVA del settore immobiliare
IVA Decreto crescita Nuovo assetto per le esenzioni IVA del settore immobiliare di Paolo Centore Il regime delle esenzioni IVA nel settore immobiliare è stato profondamente mutato dalle disposizioni contenute nel decreto «crescita» (D.L. n. 83/2012), che ridisegna la disciplina delle locazioni (n. 8 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) e delle cessioni di beni immobili strumentali (n. 8-ter) e non strumentali (n. 8-bis). Come si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento della modifica, il Governo è ben consapevole che la misura adottata determina una perdita di gettito per l’Erario, in considerazione del ripristino della detrazione dell’imposta, quale effetto dell’imponibilità, prolungata nel tempo, delle cessioni degli immobili e dell’introduzione del regime IVA per le locazioni, in luogo dell’imposta di registro. Esenzione per le locazioni dei beni immobili La nuova struttura normativa dell’IVA nel settore immobiliare, in vigore dal 26 giugno 2012 (1), conferma l’esenzione per le locazioni dei beni immobili, sia abitativi che strumentali, dei terreni e delle aziende agricole, e delle aree, escluse quelle adibite a parcheggio (2), introducendo un’eccezione per i fabbricati abitativi delle imprese di costruzione o ristrutturazione, per quelli dell’edilizia sociale e per i fabbricati strumentali, per i quali il locatore può optare per il regime impositivo nel contratto di locazione. Restano, dunque, in regime esentativo, oltre ai terreni, le aziende agricole e le aree non da parcheggio, le locazioni degli immobili abitativi, non a destinazione sociale, posseduti dalle immobiliari «pure» (3), cioè, dai soggetti passivi che non abbiano proceduto alla loro costruzione o ristrutturazione degli immobili. La ratio di questa esclusione, che può, a prima vista, apparire discriminatoria, è perfettamente giustificata richiamando le indicazioni dell’Explanatory Memorandum alla VI direttiva IVA (4) che, in tema di esenzioni, ancorché in modo laconico, pone la questione del diritto di detrazione in riferimento alla commercialità dell’operazione, per cui le esenzioni sugli immobili, se hanno senso laddove la locazione sia relativa ad un immobile abitativo, in quanto destinato ad uso normalmente privato, così hanno meno significato nel caso di locazione commerciale che, in quanto tale, si inserisce in un contesto che prevede, si può dire forzatamente, la partecipazione, anche per parte passiva, di un soggetto economico. Sul punto è intervenuta anche la Corte di giustizia con la sent. 3 febbraio 2000, causa C-12/98, Amengual Far (5), a proposito della disposizione spagnola che assoggetta ad IVA le locazioni di immobili non residenziali. Sul tema, l’Avvocato generale La Pergola, nelle conclusioni rese in data 21 ottobre 1999, richiama le osservazioni dell’Avvocato generale F. Jacobs nel caso C346/95, Blasi, ed ivi, in particolare, i punti 15 e 16, concludendo (punto 10) che, nel caso in esame, «[l]’imposta cade su un’operazione effettivamente inserita in un processo di produzione, avente, riprendendo le affermazioni di Jacobs, carattere di attività. Nell’esercitare la facoltà prevista dall’art. 13, parte B, di stabilire ulteriori esclusioni dal campo di applicazione dell’esenzione relativa Paolo Centore - Professore a contratto di diritto tributario presso l’Università di Parma e Avvocato in Genova e Milano Note: (1) Cfr. art. 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, al momento di andare in stampa non ancora convertito in legge. (2) Sulla qualifica dell’area destinata a parcheggio cfr. Corte di giustizia CE, sent. 13 luglio 1989, causa C-173/88, Morten Henriksen. (3) Cioè, gli operatori che acquistano e rivendono gli immobili senza effettuare alcun intervento, ovvero li acquistano e li rivendono effettuando solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (lett. b e c dell’art. 31 della legge n. 457/1978, oggi D.P.R. n. 380/2001). (4) In G.U.C.E. n. C-11/73. (5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 29/2012 2225 IVA Decreto crescita LA NOVITA’ NORMATIVA La norma riguardante il regialla locazione di immobili, il Cessioni di beni immobili me di imponibilità su opziolegislatore spagnolo ha dundiversi da quelli strumentali ne delle locazioni viene comque legittimamente assoggetPer le cessioni di beni immobili, diversi pletata dalla previsione tato ad imposta locazioni di da quelli strumentali, il nuovo testo del dell’aliquota ridotta, medianlocali adibiti, nell’esercizio n. 8-bis dell’art. 10, primo comma, del te opportuna modifica del n. di attività commerciale, a D.P.R. n. 633/1972 prevede 127-duodevicies della Tab. operazioni imponibili». La l’applicazione dell’IVA di diritto, ove la A, parte III, allegata al Corte raccoglie il suggericessione intervenga entro cinque D.P.R. n. 633/1972, estenmento dell’Avvocato generaanni dalla data di ultimazione dendo l’agevolazione del le e conclude (punti 13-15) dell’intervento di costruzione o 10% agli immobili ad uso che «emerge dal dettato stesristrutturazione, ovvero, anche abitativo concessi in locazioso dell’art. 13, parte B, lett. successivamente a tale limite ne dalle imprese che li hanno b), e 13 parte C, della VI ditemporale, su opzione esercitata dal costruiti o ristrutturati. rettiva che quest’ultima ha cedente. La conseguenza è, dunque, il lasciato un’ampia discrezioprolungamento del periodo nel quale Cessioni di beni immobili nalità agli Stati membri quanl’operatore immobiliare può far valere diversi da quelli strumentali to all’esenzione o all’assogil diritto di credito dell’imposta Anche per le cessioni di beni gettamento ad imposta delle assolta sugli acquisti e, se le immobili, diversi da quelli operazioni interessate. È condizioni lo consentono, del relativo strumentali, il nuovo testo quindi irrilevante che uno rimborso, in attesa del ribaltamento a del n. 8-bis dell’art. 10, priStato membro, il quale ritenvalle dell’IVA sull’operazione attiva mo comma, prevede l’appliga opportuno assoggettare alcostituita, appunto, dalla vendita. cazione dell’IVA di diritto, l’IVA le locazioni di beni imove la cessione intervenga mobili destinati ad un uso dientro cinque anni dalla data di ultimazione dell’inverso dall’abitazione, ottenga questo risultato per tervento di costruzione o ristrutturazione, ovvero, mezzo di una norma generale che assoggetta tutte anche successivamente a tale limite temporale, su le locazioni dei beni immobili all’IVA e che esenta opzione esercitata dal cedente. La conseguenza è, le sole locazioni di beni immobili destinati ad abidunque, il prolungamento del periodo nel quale tazione, oppure pervenga a questo stesso risultato l’operatore immobiliare può far valere il diritto di per mezzo di eccezioni ad un principio generale credito dell’imposta assolta sugli acquisti e, se le che esenta le locazioni di beni immobili. Pertanto condizioni lo consentono, del relativo rimborso, in occorre risolvere la prima questione nel senso che attesa del ribaltamento a valle dell’IVA sull’operal’art. 13, parte B, lett. b), della VI direttiva conzione attiva costituita, appunto, dalla vendita. sente agli Stati membri, come principio generale, La previsione, che all’evidenza tiene conto della di assoggettare all’IVA le locazioni di beni immocrisi del mercato immobiliare (7), non può, tuttabili e, a titolo di eccezione, di esentare le sole locazioni di beni immobili destinati ad abitazione». La disposizione di nuova introduzione amplia, in Note: sostanza, la deroga in precedenza introdotta con il (6) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (6), che limitava l’im27. (7) Cfr. la relazione illustrativa del provvedimento, secondo cui: posizione IVA su opzione alle locazioni «sociali», «nell’attuale momento di crisi questo regime penalizza particoper una durata non inferiore ai quattro anni, alle larmente le imprese costruttrici che non sempre riescono a celocazioni degli immobili strumentali, in linea con dere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, quanto previsto dall’art. 137, par. 1, lett. d), della trovandosi così nella necessità di dover compiere operazioni di vendita esenti da IVA; questo determina l’impossibilità, per i codirettiva 2006/112/CE, secondo cui «gli Stati struttori, di poter portare a compensazione l’IVA a credito riferimembri possono accordare ai loro soggetti passivi ta all’acquisto dei beni e servizi correlati all’immobile, sostenuti il diritto di optare per l’imposizione delle operaai fini della realizzazione dello stesso, considerato che l’IVA provzioni seguenti: (...) d) l’affitto e la locazione di bevisoriamente portata in compensazione deve essere rimborsata (segue) ni immobili». 2226 29/2012 IVA Decreto crescita LA NOVITA’ NORMATIVA via, costituire un rinvio ingiustificato sine die del debito d’imposta: seppur vero che il diritto di detrazione viene riconosciuto anche in via potenziale e prospettica (8), è altrettanto indubitabile che la detrazione è comunque condizionata dal successivo ribaltamento a valle, mediante l’effettuazione di un’operazione imponibile. Accadimento che, di conseguenza, deve essere, oltre che possibile, ragionevolmente realizzabile, considerando che occorre prevedere una revisione successiva al momento in cui l’imposta sia divenuta detraibile, mediante rettifica della detrazione, con la sola esclusione delle situazioni in cui il mancato ribaltamento derivi dall’espressa volontà dell’imprenditore, e non come conseguenza di cause indipendenti dall’attività dell’impresa (9). Recupero della detrazione Escludendo le ipotesi di tassazione di diritto riferite agli immobili venduti nel quinquennio e, quindi, sottratti per logica alla rettifica della detrazione, per tutti gli altri casi l’imponibilità IVA è conseguenza dell’opzione che, ovviamente, il cedente può esercitare non immediatamente ma solo quando (e se) riuscirà a vendere l’immobile. Sicché può dubitarsi del diritto immediato di procedere alla revisione della rettifica, in mancanza dell’elemento certo normativamente previsto, cioè, appunto, l’esercizio dell’opzione. È evidente, però, che costringere l’operatore immobiliare ad applicare l’esenzione, come regime naturale degli immobili invenduti nel quinquennio, trascina con sé l’obbligo di rettifica dell’imposta detratta, secondo il metodo del pro rata, nel periodo di osservazione normativamente previsto salvo, poi, prevederne il recupero nel successivo momento della vendita, una volta che sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. Cessioni di beni immobili strumentali Simile nella struttura si presenta il nuovo testo del n. 8-ter, riferito alle cessioni di beni immobili strumentali, per le quali l’imponibilità è prevista di diritto, per gli immobili costruiti o ristrutturati e ceduti entro cinque anni dal termine della costruzione o dell’intervento, e per opzione, in ogni altro caso. Vengono così assorbite ed unificate le tre opzioni previgenti, di cui alle lett. b), c) e d) del previgente n. 8-ter dell’art. 10, primo comma. «Reverse charge» Coerentemente con le modifiche apportate alle cessioni di beni immobili (nn. 8-bis e 8-ter), viene aggiornato il testo dell’art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972, ove si prevede l’obbligo di reverse charge, limitandone, però, gli effetti al caso in cui l’imposta sia applicata su opzione. Di conseguenza, le cessioni imponibili di diritto, cioè, quelle relative agli immobili (ordinari e strumentali) ceduti dalle imprese di costruzioni o di ristrutturazioni entro il quinquennio dal termine degli interventi, restano regolate dal principio generale di cui al primo comma dell’art. 17, cioè, con l’applicazione dell’imposta a cura del cedente, come, ovviamente, le altre ipotesi su opzione, laddove il cessionario non sia un soggetto passivo, che agisca in quanto tale, e che non possa, di conseguenza, procedere al reverse charge. Applicazione temporale ed effetti sul regime previgente Ulteriore attenzione merita l’applicazione temporale delle nuove disposizioni e gli effetti sul pregresso regime. Considerando che l’imposta, oltre ai casi in cui viene applicata di diritto, può essere comunque addebitata per op- Note: (segue nota 7) nell’ipotesi in cui l’operazione finale non sia assoggettabile ad IVA, come nel caso di cessione di immobili oltre i cinque anni dalla costruzione. In tale ipotesi, la mancata “neutralità” dell’IVA produce un costo aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è conclusa la vendita in regime di imposizione IVA. Problema analogo si presenta nel momento in cui i costruttori intendano concedere in locazione gli immobili che abbiano costruito e che siano rimasti invenduti». (8) Sul tema della prospetticità cfr. Corte di giustizia, sent. 12 febbraio 2009, causa C-515/07, Vereniging Noordelijke Land en Tuinbouw Organisatie - VNLTO, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Cass., Sez. trib., 10 marzo 2010, n. 5753, ivi; Corte di giustizia, sent. 22 marzo 2012, causa C-153/11, Klub OOD, ivi; contra Cass., Sez. trib., 17 febbraio 2010, n. 3706, ivi. (9) In tal senso Corte di giustizia, sent. 15 gennaio 1998, causa C37/95, Ghent Coal Terminal, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, secondo cui: «il diritto a detrazione resta acquisito qualora il soggetto non abbia potuto utilizzare beni o servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà». 29/2012 2227 IVA Decreto crescita zione a tutte le locazioni, escluse quelle degli immobili abitativi concessi in locazioni da immobiliari di gestione, e a tutte le vendite, occorre riflettere sui mutamenti che possono derivare in punto di recupero della detrazione. La portata innovativa del provvedimento esclude una sua applicazione retroattiva: sicché le locazioni già stipulate e le vendite già concluse rimangono ancorate al regime di esenzione, ove applicato secondo la norma all’epoca vigente. Per gli immobili invenduti, per i quali sia già trascorso il periodo di attesa precedentemente previsto, cioè quattro anni dal termine della costruzione o dell’intervento come originariamente imposto dalle modifiche introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (10), ovvero cinque anni, per effetto delle modifiche intervenute con l’art. 1, comma 86, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei casi regolati dal D.L. n. 1/2012, è sorto l’obbligo di rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, quale conseguenza della loro entrata in funzione, convenzionalmente ancorata alla data di ultimazione delle attività di costruzione o ristrutturazione (11). Con le nuove norme si manifesta un’inversione, ritornando l’immobile in potenziale assoggettamento ad IVA, da cui deriva una rettifica a favore del contribuente. Occorre tuttavia valutare che, escludendo le ipotesi di tassazione di diritto riferite agli immobili venduti nel quinquennio e, quindi, sottratti per logica alla rettifica, per tutti gli altri casi l’imponibilità è conseguenza dell’opzione che, ovviamente, il cedente può esercitare non immediatamente ma solo quando (e se) riuscirà a vendere l’immobile. Sicché può dubitarsi del diritto immediato di procedere alla revisione della rettifica, in mancanza dell’elemento certo normativamente previsto, cioè, appunto, l’esercizio dell’opzione. È evidente, però, che costringere l’operatore immobiliare ad applicare l’esenzione, come regime naturale degli immobili invenduti nel quinquennio, trascina con sé l’obbligo di rettifica dell’imposta detratta, secondo il metodo del pro rata, nel periodo di osservazione normativamente previsto salvo, poi, prevederne il recupero nel successivo momento della vendita, una volta che sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. Tale effetto, seppure in aperto contrasto con le motivazioni di sostegno al settore immobiliare cui il provvedimento si ispira, appare in linea con il 2228 29/2012 principio sopra evidenziato della prospetticità della detrazione, evitando, come si annotava, rinvii ingiustificati e senza limiti temporali del ribaltamento a valle che, in definitiva, sorregge il diritto di detrazione. Ovviamente, trattandosi di rettifica della detrazione sulla base del quarto comma dell’art. 19-bis2, riferita, cioè, ai beni ammortizzabili, essendo tali gli immobili, ai sensi del successivo ottavo comma, e non di rettifica per mutamento di destinazione, di cui al terzo comma, l’effetto della revisione colpisce solo gli operatori che, nel volume d’affari, abbiano compreso operazioni esenti dall’imposta: viceversa, nel caso, ad esempio, di un’impresa di costruzioni che abbia costruito 10 alloggi, di cui 9 ad oggi venduti con IVA, il fatto che decorra il quinquennio per l’ultimo immobile determina l’applicazione solo formale del pro rata. In assenza di operazioni esenti, il diritto di detrazione rimane, dunque, integro, sino alla definitiva conferma, determinata dalla vendita con opzione per l’imponibilità. Regime degli acconti Circa gli effetti del periodo transitorio merita ancora cenno il regime di assoggettamento degli acconti, rispetto a quello della vendita. Si è visto che le nuove disposizioni prevedono, diversamente dalle norme precedenti, un regime naturale, accanto a quello opzionale: sicché può darsi il caso che un operatore abbia stipulato un contratto preliminare per la cessione di un bene immobile, incassando un acconto che, nella vigenza delle norme prima della modifica intervenuta con il D.L. n. 83/2012, sia stato considerato esente. Ora alla stipula del contratto definitivo, il cedente ha diritto di optare per l’applicazione dell’IVA e tale opzione trascina il mutamento del regime dell’acconto, considerando che, per la norma comunitaria (art. 65 della direttiva 2006/112/CE), con l’acconto sorge l’esigibilità dell’imposta ma non il fatto generatore. In altri termini, la natura dell’acconto è soggetta a revisione sulla base della natura dell’operazione Note: (10) Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (11) In tal senso, cfr. circolare 1° marzo 2007, n. 12/E, punto 1; risoluzione 7 novembre 2007, n. 317/E, entrambe in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. IVA Decreto crescita LA NOVITA’ NORMATIVA definitiva, considerando che l’effetto di cristallizzazione si manifesta solo ai fini dell’aliquota (ai sensi dell’art. 93, lett. a, della direttiva 2006/112/CE) ma non anche del fatto generatore, cui occorre fare riferimento per la qualifica dell’operazione come esente ovvero imponibile. 131/1986, ove si prescrive, nel disprezzo del principio dell’alternatività tra le due imposte, l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro per le locazioni di immobili strumentali, ancorché soggette ad IVA secondo il disposto del previgente n. 8 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Si è visto che, a seguito delle modifiche introdotte, anche le locazioni di beni non strumentali possono essere soggette ad IVA, seppur a seguito di opzione: il che rende manifesta la disparità di trattamento, rafforzando i dubbi di legittimità della norma che, nella sostanza, impone una duplicazione di prelievo. Regime degli acconti Con riferimento al regime di assoggettamento IVA degli acconti, il decreto «crescita» prevede per la vendita degli immobili un regime naturale, accanto a quello opzionale, sicché può darsi il caso che un operatore abbia stipulato un contratto preliminare per la cessione di un bene immobile, incassando un acconto che, nella vigenza delle norme prima della modifica normativa, sia stato considerato esente. Ora alla stipula del contratto definitivo, il cedente ha diritto di optare per l’applicazione dell’IVA e tale opzione trascina il mutamento del regime dell’acconto. Rapporto con l’imposta di registro Un’ultima considerazione riguarda il rapporto fra le nuove disposizioni e l’imposta di registro, il cui coordinamento è assente nel testo del provvedimento normativo. In mancanza di specifiche previsioni, restano vigenti le attuali norme, in particolare, l’art. 40, comma 1-bis, del D.P.R. n. 29/2012 2229