L`evoluzione nella disciplina delle unioni omosessuali in Italia e in
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L`evoluzione nella disciplina delle unioni omosessuali in Italia e in
L’evoluzione nella disciplina delle unioni omosessuali in Italia e in Francia Il binomio Italia-Francia è da sempre sinonimo di confronto in vari ambiti. In questo articolo abbiamo voluto riproporre questa comparazione riguardo la scottante tematica dei matrimoni omosessuali, cercando di mettere in luce l’importanza di una disciplina garantistica in materia. Come possono due ordinamenti, così vicini geograficamente e culturalmente, essere tanto lontani a livello legislativo su questo tema? A che punto è il nostro ordinamento? Sempre di più negli ultimi anni, anche nel nostro paese, il dibattito sulle unioni omosessuali è diventato acceso e incalzante, dividendo le opinioni del mondo giuridico – politico e dell’opinione pubblica. A differenza di come è avvenuto in Francia, il nostro legislatore non è ancora intervenuto in materia, malgrado i palesi cambiamenti socio-culturali in atto e le sempre più insistenti pressioni internazionali abbiano posto l’accento sul problema. Molto importante è la sentenza n° 138/2010, con cui la Corte Costituzionale si è espressa sul punto in maniera decisa, chiarendo la sua posizione a riguardo (simile a quella espressa dal Consiglio Costituzionale francese nella sentenza 2010-92 del 2011). La Corte viene chiamata a giudicare sulla illegittimità costituzionale di alcune norme del codice civile in quanto, secondo il giudice remittente, non consentano che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stresso sesso. La Corte reputa la questione inammissibile poiché non spetta a essa decidere, ma soltanto il legislatore, nella sua piena discrezionalità, può intervenire disciplinando i modi in cui le unioni omosessuali possano avvenire. Il Giudice costituzionale infatti si trova di fronte a una lacuna reale dell’ordinamento, poiché né l’articolo 29 della Costituzione né le norme del codice civile indicano in maniera chiara e univoca il significato di “ matrimonio” e di “famiglia”. Dunque le unioni omosessuali non risultano né totalmente escluse né ammesse. Tuttavia la Corte, pur ammettendo la necessità di aprirsi all’evoluzione della società, esclude che l’istituto del matrimonio, così come l’Assemblea Costituente lo aveva originariamente inteso, possa essere esteso alle unioni omosessuali, in quando elemento essenziale dell’art 29 cost. è l’unione tra un uomo e una donna. Dunque un’estensione sarebbe una forzatura, un’interpretazione creativa più che evolutiva. Il Giudice costituzionale ,piuttosto, individua le unioni omosessuali, intese come convivenza stabile e duratura tra due persone dello stesso sesso, tra le formazioni sociali idonee a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione di cui all’articolo 2 della Costituzione, invitando il legislatore a intervenire a garantire loro riconoscimento e a indicarne le modalità e i limiti, ma riservandosi la competenza a giudicare in casi specifici per garantire l’omogeneità tra coppie eterosessuali e coppie omossessuali. Alla luce della sentenza 130/2010, bisogna ricordare il fondamentale e interessante intervento della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n°4184/2012, ha aperto le porte a una concezione di diritto alla “vita familiare” non più subordinata all’idea di unione tra due conviventi di diverso sesso, ma universale e aperta anche a conviventi dello stesso sesso . La Suprema corte, pur avendo dei punti in comune con la sentenza della Corte Costituzionale, sembra in un certo senso contraddirla. Essa infatti segue espressamente l’orientamento della Corte Europea per i diritti dell’uomo, la quale, nella sentenza del 24 giugno del 2010, ha innovato la sua giurisprudenza, proponendo una nuova interpretazione dell’art. 12 della CEDU, non solo riconoscendo il diritto a una “vita famigliare” alle coppie omosessuali, ma estendendo loro anche il diritto al matrimonio garantito dal suddetto art. 12. Sebbene la Corte Europea per i diritti dell’uomo riservi alle legislazioni nazionali la decisione di concedere o meno il diritto al matrimonio a coppie composte da persone dello stesso sesso, la Corte di Cassazione ritiene che la nuova interpretazione dell’art 12 sia comunque vigente poiché le norme della CEDU sono state recepite e ratificate nel nostro ordinamento. Dispiegando i suoi effetti in concreto all’interno del nostro ordinamento, l’articolo 12, così interpretato, fa cadere, a opinione della Suprema Corte, quel nucleo essenziale che vede come requisito fondamentale del matrimonio l’unione tra un uomo e una donna. Il 12 aprile 2013 la Corte Costituzionale è tornata a far sentire la sua voce. Nella sua relazione riguardo la riunione straordinaria della Corte, tenutasi lo stesso giorno, il Presidente Franco Gallo ha apertamente rimproverato il Parlamento, in quanto non è intervenuto a dare disciplina e garanzie fondamentali alle unioni omosessuali, come invece gli era stato vivamente intimato dalla Corte nella su detta sentenza n° 138/2010. Il silenzio del legislatore appare ormai inammissibile. In Francia invece l’ok ai matrimoni omosessuali arriva dopo una lunga e travagliata storia costituzionale e legislativa. Si è infatti reso necessario un cambiamento prima a livello politico con l’elezione a presidente della repubblica del socialista François Hollande per arrivare ad un cambiamento anche giuridico che cominciò a prospettarsi fin dal 2009 dopo dieci anni dall’introduzione dei Patti Civili di Solidarietà (PACS). Con una maggioranza schiacciante di 249 sì e 97 no l’Assemblea nazionale francese a fine gennaio 2013 ha approvato il disegno di legge che nel febbraio è divenuto la legge n.344 del 2013 che consente il matrimonio omosessuale. Durante l’Ancien Régime l’omosessualità in Francia era un crimine. E’ stata poi depenalizzata con la rivoluzione francese, anche se tuttavia condanne più o meno velate agli omosessuali continuarono ad essere comminate con l’applicazione del reato di oltraggio al pudore ex art. 331 del codice penale. Addirittura durante la seconda guerra mondiale venne imposta un’età minima per il consenso ai rapporti omosessuali più alta di quella richiesta per quelli eterosessuali. Si dovette attendere la legge 82-683 del 4 agosto 1982 che eliminando il secondo comma dell’articolo 331 codice penale, abrogò il relativo oltraggio al pudore e l’età minima richiesta per il consenso agli atti omosessuali. Successivamente tutta una serie di leggi permise di giungere ad una concezione dell’omosessualità come una delle forme in cui può manifestarsi la sessualità insieme all’eterosessualità. La necessità di una normazione che andasse a regolare le situazioni giuridiche sia tra le coppie omosessuali che tra quelle di non coniugati derivava anche e soprattutto da esigenze di carattere pratico come l’alloggio, la copertura sociale, la successione e anche il desiderio di vedersi riconosciuti come coppie. Prima della legge n.344 del 2013 infatti il matrimonio era appannaggio delle sole coppie eterosessuali, come confermato anche dalla sentenza n° 2010-92 del 2011 del Consiglio Costituzionale, mentre per le coppie omosessuali e per quelle eterosessuali erano previsti i PACS, i Patti Civili di Solidarietà introdotti dalla legge 99-944 del 1999 e disciplinati dal Libro I del Codice civile al capitolo I integrato nel titolo XII ove all’articolo 515 il PACS viene definito come “un contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune”. Le modalità di perfezionamento e scioglimento dei PACS prevedono sicuramente meno formalismi rispetto al regime matrimoniale. Infatti il PACS è perfezionato o sciolto semplicemente presentandosi presso la cancelleria del tribunale del luogo di residenza del comune. Possono essere sciolti unilateralmente, bilateralmente, per morte o matrimonio di uno dei due partner che hanno doveri di solidarietà reciproca ma a differenza del matrimonio sono tenuti ad una partecipazione solidale ai soli debiti contratti per soddisfare i bisogni della vita quotidiana e non per quelli di spese manifestamente eccessive (tra questi per esempio i mutui). In caso di successione il partner superstite deve essere necessariamente nominato erede. Non dispone dell’usufrutto vitalizio della casa comune ma solo del diritto di poterla occupare per un anno dalla morte del partner. Il partner superstite non gode della reversibilità della pensione. E infine il PACS è solo tenuto in considerazione per il rilascio del permesso di soggiorno e non consente l’automatico rilascio come nel caso del matrimonio. I PACS vennero previsti per disciplinare sia le unioni tra le coppie omosessuali che quelle eterosessuali per non creare una normativa “ghettizzante”, mentre con la legge 344/ 2013 si va oltre questa idea consentendo la possibilità del matrimonio anche per le persone dello stesso sesso. Anche in Italia sono stati proposti due disegni di legge (n° 91/2008 e n° 2142/2010) rispettivamente volti a disciplinare, il primo, sia le unioni omosessuali che eterosessuali, il secondo specificamente le unioni omosessuali, garantendo loro la possibilità di sottoscrivere patti civili a tutela dei rapporti personali e patrimoniali derivanti dalla loro unione. Questi tentativi tuttavia non hanno riscosso successo e non hanno avuto seguito. Ad avviso di chi scrive le vie indicate sia dalla recente e nuova legislazione francese sia dall’orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiana sembrano essere scelte doverose per garantire l’uguaglianza sostanziale a tutti gli individui. Riteniamo che, pur non volendo tangere la tipicità del matrimonio, si dovrebbe comunque prevedere un istituto capace di garantire alle coppie omosessuali gli stessi diritti e doveri garantiti dal matrimonio. Per quanto riguarda la situazione in Italia è sempre più sentita la necessità di un intervento del legislatore in modo tale da far chiarezza sul punto e per garantire un’uniformità di trattamento. ANNALISA CAPPALONGA e CHIARA CHIANTARETTO Bibliografia Legge n° 344/2013 dell’Assemblea Nazionale francese sul matrimonio omosessuale Legge n° 99-944 / 1999 sui PACS in Francia Sentenza n° 2010-92 / 2011 del Consiglio Costituzionale francese Disegno di legge n° 91/2008 Disegno di legge n° 2142/2010 Corte Costituzionale italiana – sentenza n° 138/2010 Suprema Corte di Cassazione – sentenza n° 4184/ 2012 Corte Costituzionale, Riunione straordinaria del 12 aprile 2013 – Relazione del Presidente prof. Franco Gallo Roberto Romboli, La sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, rivista n° 3/2011 Michele Di Bari, Considerazioni a margine della sentenza 4184/2012 della corte di Cassazione: la cassazione prende atto di un trend europeo consolidato nel contesto delle coppie same-sex anche alla luce della sentenza 138/2010 della corte Costituzionale, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, rivista n° 1/2012 Matrimonio tra persone dello stesso sesso in vari Stati europei , a cura di Paolo Passaglia, con riguardo alla sezione francese Licenze fotografie: Foto 1: foto di ismael villafranco, LICENZA CC BY, www.flickr.com Foto 2: foto di RT69, LICENZA CC BY, www.flickr.com