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AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
- EFFETTI SUL TERZO ACQUIRENTE E SUL TERZO SUB-ACQUIRENTE -
Va innanzitutto evidenziato che l’effetto dell’azione revocatoria, quale mezzo di conservazione
della garanzia patrimoniale, consiste nella dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo nei soli
confronti del creditore che ha agito il quale1, una volta ottenuta la pronuncia di revoca, potrà
conseguire il risultato utile aggredendo il bene oggetto della disposizione impugnata mediante la
procedura di espropriazione forzata ex art. 2902 c.c., nelle forme di cui all’art. 602 c.p.c..
Inizialmente, in particolare sotto la vigenza del codice del 1865 e per alcuni anni successivi alla sua
abrogazione, l’azione revocatoria veniva intesa come sanzione di un illecito civile e, pertanto, come
strumento di reazione a comportamenti fraudolenti del debitore. Con il passare del tempo si è avuta
una lenta e progressiva evoluzione dell’istituto da sanzione alla frode del debitore a mezzo di tutela
oggettiva del diritto del creditore2.
Se l’atto di disposizione fosse oggi qualificabile come illecito, il debitore dovrebbe essere tenuto a
risarcire il danno, e risponderebbe di tale obbligo anche il terzo acquirente con tutto il suo
patrimonio e non soltanto col bene che ha formato oggetto dell’atto impugnato (art. 2902, co. 1).
L’attuale e dettagliata disciplina dell’azione revocatoria, contenuta nell’art. 2901 c.c., come
porta ad escludere l’invalidità dell’atto revocando così non permette di ravvisarvi un atto
illecito (pur non escludendosi il concorso di un’ulteriore ed autonoma responsabilità da illecito a
carico del terzo revocato ex. art. 2043 c.c. nei limiti in cui l’ordinamento giuridico ammette la
responsabilità aquiliana per lesione del credito altrui, in particolare si affronterà in seguito l’ipotesi
in cui il terzo acquirente ponga in essere atti di disposizione sul bene oggetto di revocatoria che
abbiano reso irrealizzabile in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale); è vero quanto
1
2
Si parla in tal senso di inefficacia relativa.
Manuale di diritto civile, Volume 2, Francesco Caringella, Giuffrè Editore, 2008.
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affermato da chi vide nel passaggio dall’art. 1235 c.c. del 1865 all’art. 2901 c.c. del 1942 «una
progressiva e lenta evoluzione dell’istituto da sanzione alla frode del debitore a mezzo di tutela del
creditore»: evoluzione favorita dalla dottrina e della giurisprudenza, le quali svuotarono dall’interno
il concetto di frode e costruirono uno strumento di protezione oggettiva del credito.
Questa protezione tende quindi a conservare l’integrità della garanzia patrimoniale: i beni alienati
continuano ad essere sottoposti all’eventuale esecuzione forzata pur non facendo più parte del
patrimonio del debitore ed il terzo è esposto a tale esecuzione come se su quei beni gravasse un
diritto di séguito del creditore, il quale è preferito ai creditori dell’acquirente 3. La dottrina a tal
proposito ritiene che in favore del creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia
dell’atto e che abbia provveduto, se del caso, alla regolare trascrizione della domanda di
revocazione e all’annotazione della successiva sentenza ai sensi dell’art. 2625, n. 5 c.c., venga
riconosciuta una sorta di garanzia specifica, una vera e propria causa di prelazione rispetto ai
creditori del terzo acquirente. Il creditore potrà quindi agire sul ricavato della vendita forzata con
preferenza rispetto ai creditori del terzo-acquirente-espropriato, fatti salvi i diritti maturati in virtù di
un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca4.
3
Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione, F. Roselli, Giappichelli Editore, 2005.
Cfr. Codice Civile, a cura di Pietro Rescigno, Giuffrè, III edizione. Va precisato che l’azione revocatoria incidente su
atti di disposizione di beni immobili è oggetto di trascrizione nei registri immobiliari e la sentenza che accoglie la
domanda di revoca, a sua volta oggetto di trascrizione, vedrà i propri effetti retroagire alla data della trascrizione della
relativa domanda.
Saranno così assicurati gli effetti della trascrizione di cui all’articolo 2644 del codice civile, a norma del quale, in
particolare, non può avere effetto nei confronti di colui che ha trascritto, alcuna trascrizione o iscrizione di diritti
acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore, se tale iscrizione o trascrizione avviene
dopo la trascrizione della domanda revocatoria. In questo modo si previene il fenomeno della successione di alienazioni
del medesimo bene, che renderebbe via via più difficile il recupero dello stesso alla garanzia patrimoniale.
Solo in caso di anteriore trascrizione di un pignoramento vi sarà paritario concorso tra il creditore revocante e i creditori
dell’acquirente.
In tema di atti opponibili al creditore revocante, anche se la dottrina citata fa espresso riferimento al solo caso di
anteriorità della trascrizione, si ritiene che, in forza degli artt. 2644 c.c. - Gli atti enunciati nell'articolo precedente (atti
soggetti a trascrizione) non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli
immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi – e 2652, comma 1 n.
5 – si devono trascrivere (…) 5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in
pregiudizio dei creditori. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai
terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda – siano
opponibili al creditore attore in revocatoria altresì le iscrizioni ipotecarie anteriori alla trascrizione della domanda di
revocatoria.
4
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Per quanto concerne i presupposti, oltre al consilium fraudis5 del debitore ed il cd. eventus damni6,
qualora l’atto dispositivo sia a titolo oneroso per agire in revocatoria è anche necessaria la cd.
scientia damni del terzo, che dovrà essere consapevole, seppur genericamente, del pregiudizio
arrecato alle ragioni del creditore. Dovrà risultare la sua malafede, intendendosi in tal caso
sufficiente la possibilità del terzo di rendersi conto del danno arrecato alle ragioni creditorie (Cass.
Civ., Sez. III, 11763/06)7. La dimostrazione della malafede potrà essere fornita con qualunque
mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. Sez. III, n. 4077/96). Occorre chiarire che
l’acquirente in malafede, sia a titolo gratuito che oneroso, non potrà valersi della anteriorità della
trascrizione per salvare il proprio acquisto.
Il terzo acquirente è litisconsorte necessario del debitore alienante, poiché l’accoglimento della
domanda comporta, per effetto dell’assoggettamento dello stesso terzo alle azioni esecutive sul bene
oggetto dell’atto di disposizione impugnato, l’acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso
l’alienante (art. 2902 cc., comma 2), oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l’obbligo della
restituzione di prezzo a seguito di evizione della cosa)8.
***
Descritto in via generale l’istituto e i suoi presupposti occorre analizzare il rapporto esistente tra il
creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell’atto ed il terzo che ha acquistato il
bene dal debitore, sottraendolo alla sua garanzia patrimoniale.
5
Vi deve essere stata frode del debitore. Tale frode consiste nella conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione
può arrecare alle ragioni del creditore. Vi è, quindi, non una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, bensì
una situazione di semplice conoscenza (ovvero conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) Cass. Civ.,
Sez. II, 14274/99. Se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il diritto di credito è necessario che l’atto di
disposizione fosse dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore.
6
L’atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi del
creditore. Di conseguenza se il patrimonio del debitore è composto di molti cespiti di rilevante valore, la vendita di
alcuni di essi non potrà danneggiare gli interessi del creditore poiché quest’ultimo, in caso di inadempimento, potrà
sempre rivalersi sugli altri beni del patrimonio del debitore.
7
Qualora sia a titolo gratuito sarà invece sufficiente dimostrare i primi due requisiti essendo irrilevante il terzo,
richiesto in caso di atti a titolo oneroso.
8
Detto litisconsorzio permane in tutti i gradi del giudizio, a nulla rilevando che nel primo una delle parti sia rimasta
contumace; il difetto d’integrità del contradittorio va rilevato, anche d’ufficio, in qualsiasi grado e stato, Cass. Civ., Sez.
II, 10 dicembre 2008, n. 29032.
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Si è detto che il terzo acquirente in malafede, se l’atto è a titolo oneroso, è il soggetto passivamente
legittimato alle azioni esecutive o cautelari che il creditore abbia deciso di esperire ottenuta la
declaratoria di inefficacia dell’atto impugnato, senza che si renda necessaria la preventiva
escussione del debitore.
Il terzo acquirente viene, dunque, a trovarsi in posizione analoga a quella del proprietario del bene
gravata da pegno o ipoteca, ossia del proprietario di un bene assoggettato a garanzia per un debito
altrui.
L’Art. 2902 c.c. nel prevedere che le azioni esecutive e cautelari debbano promuoversi nei confronti
del terzo acquirente, conferma che l’inefficacia dell’atto impugnato, conseguente all’esperimento
della revocatoria, giova solo al creditore procedente e non comporta alcun mutamento nell’ambito
della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo, che al contrario conserva la sua
efficacia sia inter partes, sia nei confronti dei terzi.
Il creditore vittorioso è però legittimato all’esercizio delle azioni necessarie al soddisfacimento del
credito come se il bene di cui si è disposto facesse ancora parte del patrimonio del debitore9.
***
Ulteriori atti di disposizione da parte del terzo acquirente nei confronti di terzi sub-acquirenti
La più ampia tutela dell’interesse creditorio impone di considerare la configurabilità di una
responsabilità diretta (ovviamente extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.) del terzo acquirente nei
confronti del creditore ogniqualvolta in cui la condotta dal primo tenuta abbia frustrato l’esercizio
dell’azione revocatoria, rendendolo del tutto inutile od inidoneo alla ricostituzione della generica
garanzia patrimoniale. Ciò accade qualora il terzo sottragga il bene al soddisfacimento coattivo
9
Considerata la relatività degli effetti dell’inefficacia dichiarata con la sentenza di revoca, si ritiene che l’esperimento
delle azioni esecutive e cautelari (la scelta tra l’azione è condizionata dalla natura del credito) spetti al solo creditore
attore in revocatoria restando preclusa ai creditori che non hanno preso parte al giudizio di revocatoria sia la possibilità
di esperire autonomamente tali azioni sia di intervenire nelle procedure già instaurate contro il terzo acquirente.
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delle ragioni del creditore, alienandolo ad altri in modi e tempi tali che esso non possa essere
raggiunto (o utilmente raggiunto) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore, o
determinandone una diminuzione di valore, o provocandone il perimetro, o costituendo una
qualsiasi situazione giuridica che determini la riduzione o la perdita della garanzia patrimoniale del
credito.
La Corte di Cassazione10 pronunciandosi sulla questione ha affermato la diretta responsabilità del
terzo verso il creditore ove ricorrano quattro condizioni:

revocabilità ex art. 2901 c.c. dell’atto di disposizione del patrimonio del debitore11;

compimento, da parte del terzo, dopo la stipulazione dell’atto, di atti elusivi (totali e parziali)
della garanzia patrimoniale;

connotazione del fatto del terzo quale originaria posizione di illiceità concorrente con quella del
debitore ovvero quale autonoma posizione di illiceità;

concreta sussistenza dell’eventus damni, causato dal fatto illecito del terzo.
E, poiché la responsabilità del terzo non ha la sua fonte in un rapporto obbligatorio, l'illecito ha
natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
.Il
terzo acquirente di un bene del debitore, per un atto di disposizione patrimoniale
assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., è responsabile direttamente nei
confronti del creditore ex art. 2043 c.c. degli atti illeciti, posti in essere dopo l'acquisto del
bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte il ripristino della garanzia
patrimoniale per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria.
Nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901
c.c. non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore
10
Cass. Civ., 13 gennaio.1996, n. 251 in Foro It., 1996, I, c. 1274, richiamata da Trib. Roma, Sez. III, 19.09.2011, n.
17868, Cass. Civ., 25 maggio 2001 n.7127.
11
Trib. Messina, 04 luglio 2001.
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potrà agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art.
2043 c.c., senza dover preventivamente esperire l'azione revocatoria, essendo rimesso al giudice di
accertare che sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria e che il suo scopo non era più
realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria12.
***
Effetti per il terzo sub-acquirente
Un altro aspetto che ha dato origine a numerosi dibattiti è la possibilità di impugnare con l'azione
revocatoria ordinaria la doppia (o ancora più) disposizione patrimoniale, cioè qualora l'acquirente
del bene abbia a sua volta trasferito a terzi il medesimo bene prima che l'azione revocatoria
ordinaria fosse esperita dal creditore o comunque prima della trascrizione dell'atto introduttivo. La
possibilità della impugnazione di tutti gli atti di disposizione è stata ammessa da una recente
sentenza della Cassazione la quale ha precisato che anche verso i sub-acquirenti, per i quali il
creditore deve dare la prova del consilium fraudis, è comunque utilizzabile la prova indiziaria13.
Nel caso in cui vi sia stato un’ulteriore atto di disposizione del bene che il creditore intende
aggredire con la revocatoria, il terzo sub-acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona
fede al momento dell’acquisto. Infatti l’articolo 2901, 3° comma c.c. statuisce che “l'inefficacia
dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di revocazione”.
Occorre precisare che “…con riferimento all'ipotesi della trascrizione della domanda di
revocatoria precedente la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo (sub-acquirente dal terzo), ……
la dichiarazione di inefficacia ottenuta all'esito del giudizio la cui domanda introduttiva è stata
12
Cass. Civ., Sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1968 parla di “revocatoria risarcitoria”: “qualora il terzo acquirente del
debitore venda il bene ad un terzo sub-acquirente, nei confronti del primo il creditore potrà esperire la cd. “revocatoria
risarcitoria”, ossia la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento dal terzo che, dopo aver acquistato un bene
dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all’azione revocatoria”.
13
Cass. Sez. III, 25.7.2013 n. 18034.
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trascritta è direttamente ed immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede,
abbiano trascritto od iscritto l'atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda.
Altrettanto corretta è l'affermazione per la quale, invece, in caso di trascrizione della domanda
successiva alla trascrizione (od iscrizione) dell'atto d'acquisto del terzo (terzo sub-acquirente),
questo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso,
mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede14.
Da quanto sopra evidenziato e dal coordinamento con le altre norme rilevanti in materia, risulta
quindi che il conflitto tra creditore attore in revocatoria e sub-acquirente (colui che ha acquistato il
bene dal terzo acquirente) si risolve diversamente a seconda che l’atto di alienazione abbia avuto ad
oggetto beni immobili o mobili registrati oppure beni mobili.
 Effetti nei confronti dei sub-acquirenti di beni immobili o mobili registrati.
1. Nel caso in cui l’acquisto (e relativa trascrizione dell’acquisto) di tali beni sia avvenuto dopo la
trascrizione della domanda di revocazione l’estensione degli effetti dell’azione esercitata è
automatico, non importando la natura onerosa o gratuita dell’acquisto, né la buona o mala fede
del sub-acquirente.
2. Nel caso, invece, di acquisto (e relativa sua trascrizione) del sub-acquirente di beni immobili o
mobili registrati avvenuto prima della trascrizione della domanda di revocazione15 sarà
possibile distinguere due sotto-ipotesi:
-
se l’atto è a titolo oneroso, l’acquisto non viene pregiudicato se il subacquirente ha agito in
buona fede, senza quindi aver la consapevolezza che l’oggetto acquistato era stato in
14
Cass. Civ., Sez. III, 20 aprile 2012, n. 6278.
Sul punto, tra gli altri, Manuale di diritto civile e commerciale, Messineo, II, Milano, 1950, il quale, relativamente
alla funzione della trascrizione della domanda, precisa: “La trascrizione della domanda di revocazione ha lo scopo di
mettere in guardia gli eventuali aventi causa dal terzo acquirente immediato, sul pericolo, che essi corrono nel subacquistare diritti, il cui tiolo di acquisto è impugnato con la revocatoria; ma, se il terzo abbia acquistato in buona fede
e trascritto (o iscritto) il proprio titolo non può essere colpito dalla sentenza che accolga la domanda di revoca”.
15
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precedenza alienato dal debitore al primo acquirente con pregiudizio per i creditore16. Nel
caso contrario l’acquisto verrà travolto dalla revocatoria se è stato concluso in mala fede.
-
se l’atto dispositivo è a titolo gratuito invece l’effetto della revocatoria si estende anche al
subacquirente, senza che abbia alcuna rilevanza il suo stato soggettivo (di buona o di mala
fede).
 Effetti nei confronti dei sub-acquirenti di beni mobili.
1. Qualora l’atto è a titolo oneroso, la revocatoria ha effetto nei suoi confronti solamente qualora
venga dimostrata la conoscenza in capo al suddetto del pregiudizio che l’operazione negoziale
nel suo complesso causava alle ragioni del creditore, o ancora nell’ipotesi in cui la domanda di
revocazione venga trascritta anteriormente rispetto al momento in cui avvenga l’alienazione del
bene medesimo17.
16
Per Cass. Civ., 17.02.1993, n. 1941 resta comunque salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la
restituzione del corrispettivo che ha ricevuto dal sub-acquirente, dato che il creditore non può essere
definitivamente privato della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
La Corte di Cassazione, tuttavia, enuncia che nel caso in cui la trascrizione della domanda di revocazione sia successiva
alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo, sia nel caso di mala che di buona fede, “non si tratta …….di
inopponibilità/opponibilità diretta ed immediata della sentenza di revocatoria nei confronti del sub-acquirente; in
particolare, non si tratta di opponibilità diretta della declaratoria di inefficacia dell'atto nei confronti del terzo
acquirente di mala fede: se così fosse, non vi sarebbe differenza alcuna con l'ipotesi, invece, del tutto differente (e
differenziata dal legislatore), della trascrizione della domanda di revocatoria precedente l'atto di acquisto del terzo.
Per contro, mentre in tale ultima eventualità non è dato distinguere tra l'acquisto a titolo oneroso di buona o di mala
fede, nella diversa eventualità in cui l'atto di acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda di revocatoria è dato distinguere ai sensi dell'art. 2652 c.c., n. 5, seconda parte: tuttavia, non operando in
tale caso gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, per poter distinguere l'acquisto di buona fede da
quello di mala fede ai sensi di tale ultima norma, è necessario un apposito accertamento giudiziale che si concluda,
appunto, con la declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto del terzo, qualora si accerti che questo sia stato in mala
fede. Soltanto quando l'efficacia di tale atto sia stata rimossa nei confronti del creditore, questi potrà agire
esecutivamente contro il sub-acquirente ex artt. 602 e seg. cod. proc. civ.; prima di tale rimozione, l'azione esecutiva;
gli è preclusa dalla permanente efficacia dell'atto di acquisto del terzo: questo resta opponibile al creditore, pur se
abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria nei confronti del primo acquirente, in forza della trascrizione
dell'atto di acquisto del terzo sub-acquirente precedente la trascrizione della domanda di revocatoria.
Presupposto richiesto dall'art. 602 cod. proc. civ. per poter agire contro il terzo proprietario è che il suo acquisto sia
stato revocato per frode; la revoca ottenuta nei confronti del primo acquirente del debitore è sufficiente all'azione
esecutiva nei confronti del sub-acquirente soltanto quando sia a questo opponibile, tenuto conto degli effetti della
trascrizione della domanda di revocazione; in caso contrario, il creditore dovrà agire in revocatoria anche nei
confronti del terzo sub-acquirente e provare la sua mala fede” Cass. Civ., Sez. III, 20 aprile 2012, n. 6278. Emerge
chiaramente che, qualora l’inefficacia dell’atto di acquisto del debitore non si riflette sul titolo del sub-acquirente, il
creditore dovrà per forza agire direttamente nei confronti di quest’ultimo, dando prova della sussistenza della mala fede.
17
Tratto da Sulla posizione del sub-acquirente nell’ipotesi di revocazione dell’alienazione di beni mobili non iscritti in
pubblici registri, Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 11, 2006, pag. 1956B.
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2. Nel caso in cui l’atto è a titolo gratuito, invece, il sub-acquirente si trova, in caso di acquisto in
buona fede del possesso di un bene mobile, integralmente esposto all’iniziativa del creditore
revocante che intende soddisfarsi sull’oggetto del suo acquisto.
Per concludere, quindi, nel caso in cui l’atto di alienazione di beni immobili o mobili registrati
a titolo oneroso venga trascritto in precedenza rispetto alla trascrizione della domanda di
revocazione, la revoca avrà effetto nei confronti del sub-acquirente solamente nel caso in cui
sia possibile provare che egli abbia acquistato nella consapevolezza del pregiudizio che
l’operazione negoziale nel suo complesso arrecava alle ragioni del creditore.
In ogni caso, condizione indispensabile per l’opponibilità della revoca nei confronti del subacquirente è la sussistenza dei presupposti necessari per rilevare l’inefficacia dell’alienazione
realizzata dal debitore a favore del suo avente causa immediato. Se il creditore non potrà incidere
sul primo atto dispositivo (da debitore a terzo acquirente) per mancanza di tali presupposti, il
medesimo creditore non potrà far valere la revoca nei confronti di chi si è reso a sua volta
acquirente dal diretto destinatario dell’alienazione posta in essere dal debitore (da terzo acquirente a
terzo sub-acquirente), anche se il suo acquisto si configura come gratuito o come caratterizzato da
mala fede18.
18
Da considerare Manuale di diritto civile e commerciale, Messineo, II, Milano, 1950, secondo cui: “la buona fede del
terzo acquirente ed il carattere oneroso del suo acquisto giovano anche al sub-acquirente, nel senso che, se l’acquisto
sia invulnerabile nei confronti dell’acquirente immediato, esso resta invulnerabile nei confronti del sub-acquirente, il
quale acquista un diritto non maggiore di quello del proprio dante causa, ma anche un diritto non minore, trattandosi
di acquisto a titolo derivativo”.