contributo specifico sulla cittadinanza europea

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contributo specifico sulla cittadinanza europea
Diritto sulla cittadinanza
(Olanda – Italia – Unione Europea)
Contributo di Andrea Mantione, presidente ACLI Olanda, al dibattito dell’Assemblea
generale della FAI (Palermo, 8 novembre 2012)
1. L’Importanza della cittadinanza
•
Fuori dal territorio nazionale:
Ogni stato ha il diritto-dovere di dare protezione diplomatica ai propri
citttadini.
•
Nel territorio nazionale:
Permette di usufruire di tutte le norme giuridiche che dipendono dalla
cittadinanza (diritti civili e militari, diritti amministrativi e fiscali).
2. La Convenzione dell’Aja del 1930 che regola le norme
internazionali riguardanti la cittadinanza:
•
In principio ogni stato è libero ed autonomo nel legiferare sulle norme
relative alla cittadinanza. Ma sempre nel rispetto del diritto
internazionale
•
Nessun paese può intromettersi nella legislazione di un altro stato per
determinare come una cittadinanza di un cittadino può essere acquisita
o persa
•
Questo principio è stato sancito dalla sentenza della Corte di giustizia
europea del 7 luglio 1992 P. 4239-4263 Micheletti. La sentenza della
Corte della UE, molto importante in merito al diritto di cittadinanza mette
in risalto ancora una volta l’importanza e l’influenza che la emigrazione
italiana ha avuto sullo sviluppo della legislazione europea, sul diritto di
cittadinanza e sulle decisioni europee di libere frontiere per i suoi cittadini,
ma andiamo al fatto:
Micheletti era un giovane argentino figlio di un emigrato itaiano e quindi,
possedeva una doppia nazionalità grazie al fatto che l’Italia riconosce il
diritto di cittadinanza ai figli dei suoi cittadini nati in qualsiasi parte del
globo (Jus sanguinis).
Il giovane Micheletti dopo aver terminato con successo gli Studi accademici
in Argentina decise di emigrare con la sua laurea di dentista in tasca e di
trasferirsi in spagna per cercare come aveva fatto anni prima il padre e
tanti di noi, un paese che gli offrisse più possibilità di vivere una esistenza
migliore che in patria.
Sulla base di un trattato spagnolo-argentino gli fu riconosciuta la sua
laurea, ma gli venne vietato il diritto di soggiorno e quindi la possibilità di
esercitare la sua professione di dentista. Micheletti non si scoraggiò e tirò
fuori il suo passaporto italiano e, appelandosi alle garanzie che danno le
direttive europee sul diritto di lavoro e residenza, chiese in base ad esse
che gli fosse riconosciuto il diritto di stabilirsi in Spagna e di godere in quel
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paese la possibilità e il pieno diritto dell’esercizio della sua professione;
insomma si appellava all’articolo 52 diventato articolo 49 del trattato della
comunità europea.
Le autorità spagnole si appellarono a loro volta all’art. 9 comma 9 del Còdigo
civil (codice civile) che più o meno dice: “Se una persona ha diverse
nazionalità, e egli non abita e risiede in uno dei paesi di cui ha la cittadinanza,
ma in un paese terzo (come Micheletti) allora la nazione dalla quale è arrivato
e nella quale ha la residenza e cittadinanza, ne determina e quindi ne
stabilisce la sua effettiva nazionalità. In questo caso era l’Argentina e quindi
per la Spagna, non era italiano ed essendo argentino non aveva il diritto di
stabilirsi e lavorare in Spagna. Quindi essendo un extra-comunitario non
aveva la copertura giuridica che la CEE offre ai cittadini dei paesi membri. Il
“Tribunal superior de Justitia” chiese alla Corte di giustizia europea di
esprimersi sul fatto, se si doveva applicare l’articolo 52 (o 49) dei trattati della
comunità o l’art. 9 comma 9 del Còdigo civil spagnolo. Questo per poter
definire i limiti e i diritti dei cittadini europei sul libero accesso al lavoro e alla
residenza o domicilio dentro i confini della comunità europea, quindi stabilre
cosa in effetti significa libere frontiere per i cittadini comunitari.
La Corte di giustifica stabilì che in casu, solo l’Italia può decidere chi sono i
suoi cittadini e Micheletti lo era, pertanto godeva in Europa e nel mondo dei
diritti-doveri dei cittadini della comunità.
Potete immaginare quali conseguenze ha avuto questa sentenza, in special
modo per tutti i cittadini italiani che vivono in Argentina o sparsi per il
mondo intero.
Su questa sentenza ci sono state tante publicazioni, per chi è interessatto
una delle più belle a giudizio di tanti: “La sentenza Micheletti su quaderni
giudiziari di G.R. de Groot del 1992 pagine 105-110:
“La Corte ha riconosciuto con questa sentenza il principio di
sovranità nazionale e l’autonomia degli stati membri per
l’asseganzione della cittadinanza ai propri cittadini, ma ha
lasciato aperto il principio che il diritto europeo può limitare
l’autonomia degli stati membri.
Importante in questo senso è il comma 10 della sentenza: la
decisione e il diritto di dare o far perdere la cittadinanza spetta
esclusivamente alle legislazioni nazionali, ma gli stati membri
nell’espletare questo diritto devono tener conto delle direttive
europee e del diritto comunitario.”
3. Il modo più conosciuto per ottenere la cittadinanza per
legge (automaticamente)
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Ius sanguinis a patre et a matre (per discendenza paterna o
materna)
Origine per nascita dal padre o dalla madre (parità di diritto in Olanda)
•
Ius soli (per nascita nel territorio) viene adottato in molti stati, ad
es. Gran bretagna o USA
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4. Convenzione di Strasburgo, che limita i casi di doppia
nazionalità e gli obblighi militari in caso di cittadinanza
multipla, 6 maggio 1963 (Serie Trattati 1.964,4) + Secondo
Protocollo
•
Regola principale per i cittadini dei paesi membri della
Convenzione (tra cui l'Italia e NL): perdita automatica della
cittadinanza originaria all'acquisizione volontaria di una
cittadinanza straniera.
Così, per la naturalizzazione (= acquisizione volontaria) di nazionalità
olandese da parte d’un cittadino italiano equivale alla perdita automatica
della cittadinanza italiana (su questa regola ci sono ancora delle dispute
di interpretazione).
5. Legge sulla cittadinanza italiana, 5 febbraio 1992, n. 91
•
Il principio giuridico della perdita automatica della cittadinanza italiana
per l’acquisizione volontaria é scaduta con l’entrata in vigore di questa
legge;
•
peró, l'Italia è ancora vincolata dalla Convenzione di Strasburgo del
1963;
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Per consequenza di questa Convenzione la naturalizzazione olandese di
un cittadino italiano causa(va)ancora la perdita automatica della
cittadinanza italiana!
•
Il secondo Comma permetteva ad un cittadino Italiano sposato con un
olandese di acquisire la nazionalità olandes senza peraltro perdere la
cittadinanza italiana.
6. La disdetta della Convenzione di Strasburgo da parte dell'
Italia del 3 giugno 2009
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A partire dal 4 giugno 2010 la cittadinanza italiana non è più
automaticamente persa per l’acquiszioneo volontaria della cittadinanza
olandese.
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Non c’è più alcun impedimento da parte della Convenzione per i cittadini
italiani.
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Ma i Paesi Bassi non hanno disdetto la Convenzione di Strasburgo e non
intendono farlo!
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In sostanza adesso la cittadinanza multipla (doppia cittadinanza o
polipatride) è possible per gli italiani che vivono in Olanda.
•
Peró!
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7. Legge sulla cittadinanza olandese, del 19 dicembre 1984,
rinunzia obbligatoria
•
La rinunzia obbligatoria della cittadinanza originaria (articolo 9, comma
1, lettera b RW Ned): "La richiesta di uno straniero (per la
naturalizzazione-PG) è tuttavia respinta se il richiedente che possiede
un'altra cittadinanza non ha fatto il tutto possible per perdere (=
rinunziare a) quest’altra cittadinanza.)
•
Allora un italiano, che ottiene la cittadinanza olandese per
naturalizzazione e che vuole ottenere la cittadinanza italiana avrà un
problema, giuridicamente parlando molto serio.
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La naturalizzazione può essere successivamente revocata se la rinunzia
non è stata effettuata (art. 15, comma 1, RW Ned)
8. Eccezioni sulla rinunzia all’acquisizione delle cittadinanza
olandese (art. 9, comma 3 RWNed)
Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge olandese sulla
cittadinanza (RWN) c’è un numero di categorie di persone esenti
dall'obbligo di rinunzia. Una deroga all’obbligo di rinunzia è fatto
per persone che :
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sono cittadini di uno Stato parte del secondo protocollo della
Convenzione di Strasburgo e soggetti al suddetto protocollo (non piú
applicabile – PG);
•
sono nati nei Paesi Bassi e ivi hanno la residenza principale;
•
hanno avuto, prima del 18° anno di età, cinque anni di residenza
principale e continuata nei Paesi Bassi;
•
sono sposati con un olandese;
•
sono stati riconosciuti rifugiati politici.
9. (Art. 3, Regola della terza generazione)
•
Olandese è il figlio di un padre o di una madre di seconda generazione di
qualsiasi nazionalità che al momento della nascita del bambino ha la sua
residenza principale nei Paesi Bassi, le Antille olandesi o ad Aruba e che
lo stesso è nato come figlio di un padre o di una madre che al momento
della sua nascita in uno di questi paesi avevano la loro residenza
principale.
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