regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio comunale

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regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio comunale
COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei
principi stabiliti dal D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e dallo Statuto Comunale all’art. 8 e agli artt. 13 ss..
Art. 2 Sede
Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono presso la sala consiliare del Comune di Montebello
Jonico.
Per ragioni di opportunità o di necessità, la riunione può essere tenuta presso sedi diverse da quella
indicata, con decreto sindacale.
Art. 3 Altri soggetti autorizzati a partecipare
Oltre ai consiglieri e al segretario comunale, alle adunanze partecipano gli assessori esterni, ai quali
deve essere data comunicazione nelle forme stabilite per i consiglieri. Essi hanno diritto di
intervenire nella discussione nelle materie di loro competenza ma non hanno diritto al voto e non
concorrono a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto, al pari dei
consiglieri, di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare
proposte rivolte al Consiglio. Gli assessori comunque, nominati, non possono presentare
interrogazioni, interpellanze, mozioni. Possono, al pari dei consiglieri, chiedere in ogni momento la
parola per fatto personale.
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TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 4 Presidenza
Il Sindaco assume la Presidenza del Consiglio; in caso di sua assenza (anche momentanea) o
impedimento le funzioni vicarie sono assunte dal vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di
questi dal consigliere anziano, cioè dal consigliere che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero
di preferenze, escludendo in detto calcolo il sindaco neoeletto e gli altri candidati alla carica di
Sindaco. A parità di voti, presiede il più anziano di età.
Art. 5 Seduta di insediamento
Nella prima adunanza, convocata ai sensi di legge dal Sindaco entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti, e da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, il Consiglio esamina,
anche se non sia stato proposto alcun reclamo, la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità
degli stessi qualora sussista alcuna delle cause previste dalla legge.
Qualora non sussista alcuna causa di ineleggibilità o di impedimento, il Consiglio procede
all’adozione della delibera di convalida degli eletti.
Il Sindaco presta il giuramento e comunica al Consiglio i nominativi degli assessori. Entro i
successivi sessanta giorni il Sindaco comunica al Consiglio le linee programmatiche relative ai
progetti e alle azioni da realizzare nel corso del mandato.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche che ritiene opportuni,
mediante emendamenti da presentarsi al Sindaco entro dieci giorni dalla seduta di comunicazione
delle linee programmatiche. Qualora ritenga di non dover accogliere gli emendamenti proposti, il
Sindaco, su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri, convoca il Consiglio per la discussione sugli
emendamenti presentati.
Art. 6 Gruppi consiliari
Entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Sindaco, i
consiglieri comunali devono dichiarare il gruppo di appartenenza, la sua denominazione e il nome
del capogruppo. Qualora i consiglieri non facciano questa dichiarazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni, e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla
giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Il numero minimo di consiglieri per la costituzione di un nuovo e diverso gruppo è pari a tre.
I consiglieri non facenti parte di alcun gruppo entrano a far parte del gruppo misto.
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E’ istituita la conferenza dei capigruppo consiliari, la quale, allo scopo di garantire il buon
andamento e funzionamento del Consiglio Comunale, collabora col Sindaco nella programmazione
dei lavori del Consiglio, nella stesura dell’ordine del giorno, nello studio e predisposizione dei
regolamenti comunali, quando particolari circostanze legate alla delicatezza o problematicità delle
questioni da trattare lo esigano. Alla conferenza, convocata
anche su richiesta di uno dei
capigruppo, e presieduta dal Sindaco, partecipano i capigruppo nominati dai rispettivi gruppi di
appartenenza.
Art. 7 Commissioni consiliari
Su proposta del Sindaco, il Consiglio delibera a maggioranza semplice l’istituzione di commissioni
consiliari permanenti o speciali per la trattazione di problematiche di particolare rilevanza
istituzionale. Le commissioni permanenti durano in carica per tutta la durata del mandato
amministrativo.
Le commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale; il numero dei
consiglieri facenti parte di una commissione è in via ordinaria pari a tre; per esigenze particolari
inerenti al tema oggetto della commissione, il Consiglio può aumentare il numero dei componenti a
cinque consiglieri. Il consiglio comunale elegge i membri delle commissioni, sulla base delle
indicazioni fornite dai gruppi consiliari.
La prima convocazione della commissione è effettuata dal Sindaco; al suo interno si procede alla
nomina del presidente della commissione, il quale convocherà e presiederà le successive riunioni e
ne dirigerà i lavori. Nel caso si tratti di commissioni di controllo o garanzia, la presidenza delle
stesse deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
I componenti la commissione dovranno essere avvisati della riunione tramite avviso del presidente
da inviarsi al domicilio eletto almeno tre giorni prima della riunione. Detto avviso deve essere
comunicato, con le stesse modalità e gli stessi termini temporali, al Sindaco, il quale potrà essere
invitato a partecipare alla riunione.
Alle riunioni della commissione possono essere invitati, se la loro audizione è ritenuta necessaria
dal presidente ai fini dell’argomento trattato, rappresentanti di forze
sociali, politiche ed
economiche, gli amministratori, i responsabili dei servizi, il segretario comunale.
Le conclusioni cui giunge la commissione sono portate a conoscenza del Consiglio, per le definitive
determinazioni, mediante relazione scritta del presidente della commissione.
TITOLO III
CONSIGLIERI
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Art. 8 Consiglieri: dimissioni e surroga.
I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità. La loro durata in carica e il loro numero
sono determinati dalla legge.
I consiglieri comunali che non partecipano alle sedute del consiglio comunale per cinque volte
consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio
comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata
da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 L.
241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere interessato ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine , il
Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e sono assunte
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto, e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine della
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Viene surrogato nella carica il candidato che nella medesima lista del consigliere dimissionario
segue immediatamente l’ultimo eletto.
Alla surrogazione si procede altresì ogni qualvolta il seggio rimanga vacante, per qualsiasi motivo,
nel corso del mandato. La relativa deliberazione, avente efficacia costitutiva, deve adottarsi entro
dieci giorni dal verificarsi della vacanza.
Non si fa luogo alla surroga, dovendosi invece procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale
ai sensi dell’art. 141 T.U., quando la metà più uno dei consiglieri assegnati, Sindaco escluso,
rendano dimissioni contestuali, anche mediante atti separati purchè presentati contemporaneamente
al protocollo dell’ente.
Art. 9 Diritto di accesso
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende, dalle
istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni utili all’espletamento del loro mandato, ossia la
cura di interessi pubblici.
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I consiglieri hanno diritto di accesso alle deliberazioni adottate e pubblicate dal Consiglio
Comunale e dalla Giunta, alle determinazioni e ai provvedimenti adottati dai responsabili degli
uffici e dei servizi, alle ordinanze adottate dal Sindaco, nonché agli atti e documenti richiamati nei
medesimi.
Qualora il diritto di accesso venga esercitato su atti per qualunque motivo riservati alla generalità
dell’utenza, il consigliere è tenuto a mantenere il segreto sulle notizie acquisite.
Le richieste dei consiglieri concernenti l’accesso a documenti per motivi inerenti al mandato sono
presentate ai responsabili degli uffici nei giorni e secondo gli orari da questi indicati con proprio
atto, e secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale sul diritto all’informazione e
all’accesso.
Sono sottratti all’accesso: i brogliacci delle sedute del Consiglio e di Giunta; il registro generale di
protocollo; le minute e tutti gli atti interni, preparatori e non definitivi.
I consiglieri devono essere informati delle proposte di deliberazione inserite all’ordine del giorno e
della documentazione correlata, della quale possono prendere visione presso gli uffici comunali, nei
tempi indicati al successivo art. 17.
Art. 10 Diritto di iniziativa
I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
Ogni consigliere può presentare autonome proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio. Le
proposte, sottoscritte da almeno tre consiglieri oltre il proponente, devono essere comunicate al
Sindaco, il quale le invia ai responsabili degli uffici interessati per l’apposizione dei pareri tecnici
previsti dalla legge, e provvede a convocare l’apposita seduta consiliare entro i venti giorni
successivi alla proposta, sempreché la materia sia oggetto riguardante la competenza consiliare.
All’inizio della seduta, il Sindaco sottopone all’esame del Consiglio le proposte di deliberazione
richieste, o propone, qualora la proposta presentata riguardi materia la cui discussione non è oggetto
di interesse da parte del Consiglio, la cancellazione della questione dagli argomenti da trattare.
Sulla decisione riguardante la dichiarazione di carenza di interesse fatta dal Sindaco, il Consiglio
decide con votazione immediata e palese.
Art. 11 Interrogazioni, interpellanze, mozioni
Ciascun consigliere comunale può rivolgere al Sindaco, in forma orale o scritta, interrogazioni per
sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su determinati fatti sia
pervenuta al Sindaco; se tale informazione sia esatta; se il Sindaco o la Giunta intendano
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comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna
risoluzione su oggetti determinati.
Il Sindaco risponde entro trenta giorni dal ricevimento della interrogazione. Qualora
l’interrogazione abbia ad oggetto argomenti tecnici di competenza dei responsabili dei settori, il
Sindaco trasmette ad essi l’interrogazione per l’acquisizione delle notizie necessarie. Se
l’interrogazione è presentata nel corso della seduta del Consiglio Comunale il Sindaco può anche
decidere di rispondere seduta stante, mediante risposta orale.
L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere: i motivi e gli intendimenti
della sua azione; se intende assumere provvedimenti in merito a certe situazioni.
Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco. Ad esse può essere data risposta orale, a
meno che non venga richiesta espressamente risposta scritta, dal Sindaco in seno al Consiglio,
ovvero in seno alle commissioni consiliare non permanenti che si occupano della particolare
questione sottoposta ad interpellanza. In questo caso, la risposta viene data dal Presidente della
commissione, nella prima seduta dei lavori della commissioni successiva alla proposizione
dell’interpellanza.
Se la questione è presentata, anche oralmente, durante il Consiglio Comunale – necessariamente ad
inizio di seduta – la discussione su di essa può essere dal Sindaco differita alla seduta successiva,
previa iscrizione all’ordine del giorno.
L’interpellanza può essere trasformata in interrogazione quando lo richieda il primo firmatario,
ovvero quando siano trascorsi trenta giorni senza che sia stata ad essa data risposta e il primo
firmatario ne faccia richiesta.
Se al momento della discussione l’interpellante o tutti i firmatari risultano assenti, il Sindaco ordina
lo stralcio dell’interpellanza dall’ordine del giorno.
L’interpellante o qualunque consigliere che voglia proporre una discussione sull’oggetto
dell’interpellanza presentata al fine di addivenire ad una votazione su di essa, deve presentare
apposita mozione.
La mozione è iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.
Ciascun consigliere può presentare per iscritto proposte di mozione e chiedere che siano inserite
all’ordine del giorno della prima adunanza utile. Alle proposte di mozione si applicano le norme
relative alle proposte di deliberazione, in quanto compatibili. Sulle mozioni inserite all’ordine del
giorno relazionano i consiglieri proponenti.
Art. 12 Controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
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Le deliberazioni emanate dalla Giunta sono comunicate, contestualmente alla loro pubblicazione
nell’albo pretorio, ai capigruppo consiliari mediante comunicazione contenente il numero della
delibera e l’oggetto della stessa.
I consiglieri possono chiedere, entro dieci giorni dall’affissione delle deliberazioni nell’albo
pretorio, di sottoporre all’esame del difensore civico le deliberazioni della Giunta o del Consiglio
che ritengono viziate da vizi di legittimità, quando tali deliberazioni riguardino: appalti o
affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilevo comunitario, dotazioni
organiche e relative variazioni; assunzioni del personale. La richiesta deve essere fatta da almeno
1/5 dei consiglieri (non si computa il Sindaco); deve essere motivata, con l’indicazione specifica
delle norme violate, siano esse di legge statale o regionale, o norme di statuto o regolamentari. Il
controllo del Difensore Civico deve limitarsi alle illegittimità denunziate. La richiesta deve essere
inoltrata, oltre che al Difensore Civico, al Sindaco e al Segretario Comunale.
TITOLO IV
L’ATTIVITA’
Art. 13 Sessioni
Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per la discussione sulle linee
programmatiche di mandato, l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo
e per la discussione ed approvazione di regolamenti.
Si riunisce in sessione straordinaria per la trattazione di affari, diversi da quelli sopra descritti,
oggetto della specifica richiesta di riunione.
Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni d’urgenza, per deliberare su questioni indifferibili.
Art. 14 Pubblicità delle riunioni
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Di esse deve essere data comunicazione ai cittadini
mediante affissione dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno all’albo pretorio del
Comune. La comunicazione può essere effettuata, in aggiunta alla modalità indicata, anche tramite
comunicati stampa agli organi di informazione locale o manifesti da affiggersi in luoghi pubblici.
Eventuali riprese televisive o radiofoniche dovranno essere previamente autorizzate dal Sindaco.
Qualora oggetto dell’ordine del giorno sia la discussione circa le qualità morali, intellettuali,
economiche e sugli atti di una persona, il Consiglio può decidere di procedere ad adunanza segreta.
In tal caso, non sono ammessi estranei ai lavori del Consiglio. Possono essere presenti soltanto,
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oltre ai consiglieri, il segretario comunale verbalizzante ed eventualmente altro personale comunale
necessario all’organizzazione dei lavori (dattilografi…), tenuto al segreto d’ufficio.
Per la discussione di questioni di particolare rilievo sociale o economico interessanti l’intera
collettività, il Sindaco può disporre che la seduta consiliare sia tenuta in adunanza aperta. Possono
essere a questa invitati rappresentanti delle categorie sociali, culturali, imprenditoriali…, i quali
hanno diritto di partecipare al dibattito ma non hanno diritto di voto, spettante ai soli consiglieri. Le
sedute consiliari svolte in adunanza aperta sono sedute straordinarie.
Art. 15 Determinazione del quorum.
Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale tenute in prima convocazione è necessaria la
presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, Sindaco compreso
Il numero legale deve essere verificato dal Segretario verbalizzante per appello nominale all’inizio
dell’adunanza. Deve essere altresì verificato nel corso di essa qualora un consigliere lo richieda,
prima di una votazione.
Qualora, trascorsi 60 minuti dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione per l’apertura dei
lavori, si riscontri la mancanza del numero legale, il Sindaco dichiara la seduta deserta. Nel verbale
della seduta saranno indicati i consiglieri presenti e l’ora dello scioglimento.
Seconda convocazione:
Nella comunicazione di convocazione del Consiglio deve essere espressamente indicato l’ora e il
giorno della seconda convocazione, da tenersi qualora in prima convocazione manchi il numero
legale. La seduta di seconda convocazione deve essere tenuta in giorno diverso da quello stabilito
per la prima e comunque non oltre tre giorni lavorativi da essa.
Per la validità della riunione in seconda convocazione è necessaria la presenza minima di un terzo
dei consiglieri assegnati, con esclusione del Sindaco. Il numero così determinato deve essere
arrotondato per difetto.
Art. 16 Svolgimento delle sedute. Poteri del Sindaco.
Dopo aver accertato l’esistenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta, fornendo
informazioni e comunicazioni su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, che ritiene d’interesse
del consesso civico.
Seguendo l’ordine di iscrizione contenuto nell’ordine del giorno, salvo che sia stata chiesta ed
ottenuta proposta di inversione (la quale, chiesta da uno dei consiglieri, è valida se la maggioranza
dei presenti esprime, con votazione palese, parere favorevole), il Sindaco dirige la discussione delle
proposte.
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Dopo la relazione sulle singole proposte, fatta dal Sindaco o dal proponente, il Sindaco concede la
facoltà di parlare ai consiglieri che ne facciano richiesta, concedendo loro un tempo massimo di
intervento di 10 minuti, qualora si tratti di discussione sugli argomenti di cui all’art.13 comma 1 del
presente Regolamento, di 5 minuti negli altri casi; invita gli oratori che si dilunghino su una
questione, o se ne allontanino, a concludere; qualora, nonostante ciò, essi non concludano
l’intervento, il Sindaco toglie loro la parola. Esauriti gli interventi, il Sindaco dichiara chiusa la
discussione su ogni proposta.
Di seguito, procede alla dichiarazione di apertura della votazione; se necessario, nomina gli
scrutatori; proclama l’esito della votazione.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa l’adunanza.
Polizia delle adunanze.
Il Sindaco ha il potere di richiamare verbalmente i consiglieri ad attenersi all’argomento oggetto di
discussione; in caso di comportamenti oltraggiosi da parte di taluno dei consiglieri o in caso di
disturbo ai lavori del Consiglio, il Sindaco può richiamare, anche mediante inserimento del
richiamo a verbale, i consiglieri disturbatori ad attenersi a comportamenti consoni all’ufficio che
ricoprono; in caso di inottemperanza il Sindaco può effettuare un altro richiamo.
Qualora neanche tale ulteriore richiamo sia accolto, il Sindaco invita il consigliere ad abbandonare
l’aula. Qualora il consigliere non ottemperi, il Sindaco può chiedere l’intervento della forza
pubblica presente per l’allontanamento.
Qualora la condotta dei consiglieri sia tale da non consentire lo svolgimento dei lavori, il Sindaco
procede alla sospensione temporanea della seduta; qualora, dopo la sospensione, le cause che hanno
dato origine al provvedimento persistano, il Sindaco può ordinare lo scioglimento dell’assemblea
disponendo che gli argomenti all’ordine del giorno siano trattati in altra adunanza da tenersi entro
trenta giorni.
Se il pubblico presente disturba i lavori della riunione il Sindaco provvede ad un richiamo verbale
nei confronti del singolo disturbatore o della generalità dei presenti. Se il comportamento persiste
determinando situazioni tali da compromettere il regolare svolgimento dei lavori, il Sindaco può
ordinare alla polizia municipale di procedere all’espulsione dall’uditorio di chiunque sia causa di
disordine e, in casi particolarmente gravi, dell’intero uditorio. Anche in tali casi, rimangono ad
assistere alla riunione gli organi di stampa accreditati dal Comune.
Art. 17 Convocazione
La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco tramite avvisi scritti ai consiglieri
dai quali deve risultare: data e ora della seduta; luogo, se diverso dalla sede ordinaria; ordine del
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giorno degli argomenti da trattare; data, ora e luogo della seconda convocazione dell’adunanza. Gli
avvisi devono essere consegnati a ciascun consigliere nel domicilio eletto. La consegna deve
risultare dalla dichiarazione del messo comunale.
Gli avvisi di convocazione dovranno pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della
seduta se convocata in via ordinaria; almeno tre giorni prima della seduta se convocata in via
straordinaria; almeno 24 ore prima nel caso di sessione caratterizzata dal requisito dell’eccezionale
urgenza.
In quest’ultimo caso, la documentazione inerente gli argomenti da trattare è messa a disposizione
dei consiglieri almeno 12 ore prima della seduta. Negli altri casi, la documentazione inerente gli
argomenti da trattare è messa a disposizione dei consiglieri almeno un giorno o due giorni prima dei
lavori, secondo la sessione (ordinaria o straordinaria).
Nei casi di convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio, il Sindaco, qualora esigenze di
opportunità o urgenza lo richiedano, può disporre un ordine del giorno aggiuntivo da notificare ai
Consiglieri almeno 24 ore della seduta già fissata.
Il Sindaco deve procedere obbligatoriamente alla convocazione del Consiglio Comunale quando lo
richiedano, mediante comunicazione scritta, almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso, egli deve
convocare il Consiglio fissando la data dello stesso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
In questo caso i termini da rispettare per la consegna degli avvisi e per il deposito della
documentazione sono quelli previsti per le sessioni d’urgenza.
Art. 18 Mozioni d’ordine, questioni pregiudiziali e sospensive, fatto personale.
Il Sindaco o i consiglieri possono avanzare nel corso della seduta mozioni d’ordine, per ottenere che
sia rispettato l’ordine degli argomenti inseriti all’ordine del giorno, ovvero che siano rispettate
determinate disposizioni di legge, statuto o regolamento in materia di funzionamento del Consiglio.
Le mozioni d’ordine possono consistere altresì in proposte attinenti l’organizzazione dei lavori del
Consiglio, la regolamentazione della discussione, o le modalità di votazione.
Le mozioni d’ordine sono illustrate da chi avanza la proposta, in un tempo massimo di 5 minuti. Ad
esse può replicare un componente per ognuno dei gruppi rappresentati in seno al Consiglio,
limitando ogni intervento a 5 minuti. La mozione d’ordine si intende accolta quando non vi sono
pareri contrari ovvero a seguito di votazione per alzata di mano.
La questione pregiudiziale consiste nella richiesta di non discutere un argomento inserito all’ordine
del giorno della seduta.
La questione sospensiva consiste nella richiesta di rinviare un argomento iscritto all’ordine del
giorno ad altra seduta.
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Ciascun Consigliere può chiedere la momentanea sospensione dei lavori, per un tempo non
superiore a 20 minuti. Sulla richiesta, motivata, decide il Sindaco che, qualora accolga la richiesta,
dispone la sospensione.
Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere presentate dal Sindaco o dai Consiglieri, in
forma scritta o oralmente, prima dell’inizio della discussione dell’argomento al quale si riferiscono;
il Sindaco può decidere di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione
sia giustificata da elementi nuovi emersi durante il dibattito.
Sulla questione relaziona, motivandola adeguatamente, il proponente in un tempo massimo di 5
minuti; ad essa può replicare un componente per ognuno dei gruppi rappresentati in seno al
Consiglio, limitando ogni intervento a 5 minuti. In presenza di pareri discordi, si procede a
votazione palese per alzata di mano.
Se il Consiglio approva una questione pregiudiziale che prevede la non trattazione di un argomento,
il Sindaco dichiara la radiazione dell’oggetto dall’ordine del giorno.
Se il Consiglio approva una questione sospensiva che prevede lo spostamento ad altra seduta di un
argomento, il Sindaco provvederà d’ufficio ad iscrivere quell’argomento all’ordine del giorno di
successiva seduta.
Ogni consigliere può prendere in ogni momento la parola per fatto personale, quando, nel corso
della discussione sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità o gli siano attribuiti fatti non
vere o opinioni contrarie a quella da lui espresse. Il tempo per l’intervento è fissato in 5 minuti.
Il Sindaco, uditi i motivi della richiesta, decide sulla sussistenza o meno del fatto personale.
Qualora il consigliere non si ritenga soddisfatto della decisione del Sindaco, può chiedere che della
decisione sia investito l’intero Consiglio, il quale delibera in merito immediatamente, senza
discussione, per alzata di mano.
Art. 19 Mozione di sfiducia
Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le sue
dimissioni.
Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dai due quinti dei consiglieri assegnati, arrotondato per
eccesso (non si computa il Sindaco); la mozione viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se viene approvata, si procede allo
scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
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Art. 20 Chiusura della discussione
Su ogni proposta, dopo gli interventi effettuati da chi ne abbia fatto richiesta, con le modalità
indicate dall’art. 16 del detto regolamento, il Sindaco concede la parola per 5 minuti al proponente
per brevi repliche. Dopo la replica non sono più ammessi interventi tranne che per le dichiarazioni
di voto, con le quali i consiglieri possono far constare nel verbale il proprio voto e i motivi di esso.
Il tempo per la dichiarazione di voto è stabilito in 5 minuti
Dopo le dichiarazioni di voto, il Sindaco riassume le proposte su cui il Consiglio è chiamato a
deliberare, e dichiara aperta la votazione.
Nel periodo che intercorre tra l’apertura della votazione e la sua chiusura nessun componente del
Consiglio può prendere la parola.
Art. 21 Votazione
Le votazioni, salvo diversa determinazione del Consiglio per motivi emersi dalla discussione, sono
di regola palesi ed effettuate mediante alzata di mano.
Sono invece deliberate a votazione segreta, mediante l’utilizzo di schede da inserire in un’urna, le
decisioni che implicano apprezzamenti sulle qualità delle persone, quando la votazione comporti
l’espressione di apprezzamenti discrezionali su di esse, ovvero quelle per le quali ricorrono
particolari motivi di delicatezza.
Il Consiglio deve procedere a votazione segreta quando, prima della votazione, ne faccia richiesta
almeno 1/5 dei consiglieri assegnati e negli altri casi in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Sindaco.
Quando si procede a votazione segreta, il Sindaco nomina gli scrutatori che devono procedono allo
sfoglio delle schede.
I consiglieri che devono astenersi (nei casi di astensione obbligatoria: quando sussista una
correlazione diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di
parenti o affini entro il quarto grado) devono espressamente dichiararlo prima della discussione, alla
quale non possono prendere parte, e allontanarsi dall’aula prima della discussione sino a che non
sarà dichiarato il risultato della votazione; coloro che vogliono astenersi (astensione facoltativa)
devono dichiararlo all’atto dell’espressione del voto.
Art. 22 Regole generali
Le proposte sono approvate quando raggiungono la maggioranza assoluta dei voti, salvo che diverse
maggioranze siano previste dalla legge, dallo statuto, o dal presente regolamento.
Nel numero necessario per la validità delle adunanze, e quindi in quello necessario a raggiungere il
quorum per la votazione, non si computano i consiglieri che devono obbligatoriamente astenersi.
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Coloro che vogliono facoltativamente astenersi si computano nel numero necessario ai fini
dell’adunanza, ma non in quello necessario per le votazioni.
I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario
per la validità delle adunanze, e quindi in quello necessario a raggiungere il quorum per la
votazione.
Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti;
Esaurita la votazione, e le operazioni di scrutinio, se necessarie , il Sindaco ne proclama l’esito.
Art. 23 Verbalizzazione
Lo svolgimento di ogni Consiglio Comunale deve essere riportata nel verbale della seduta redatto
dal Segretario comunale.
Nel verbale devono essere riportati: data, luogo, ora di apertura e di chiusura dell’adunanza;
l’indicazione dell’ordine del giorno trattato; il nominativo di chi presiede la seduta e di chi svolge le
funzioni di Segretario; il nominativo dei consiglieri presenti e degli assenti relativamente al punto
dell’ordine del giorno in discussione, con i motivi giustificativi dell’assenza, se pervenuti;
l’indicazione dei punti principali della discussione e il sintetico riassunto degli interventi fatti; il
tipo di votazione adottato; l’indicazione per ogni proposta dei voti favorevoli, e di quelli contrari,
degli astenuti ( se si è proceduto a votazione segreta devono altresì essere indicate le eventuali
schede bianche o nulle, e i nomi degli scrutatori); la menzione della proclamazione dell’esito delle
votazioni; la menzione dei provvedimenti di richiamo, sospensione, allontanamento, scioglimento
presi dal Sindaco durante la seduta.
Gli interventi dei consiglieri sono riassunti dal Segretario in forma sintetica. Ciascun consigliere
può chiedere al Segretario che il proprio intervento sia inserito integralmente nel verbale,
depositando a tal fine memorie scritte, chiedendo che faccia parte integrante del verbale.
Il verbale di seduta, che costituisce tutt’uno col verbale della deliberazione, è sottoscritto dal
Sindaco e dal Segretario comunale e depositato presso l’ufficio di Segreteria; rimane a disposizione
dei consiglieri i quali, se ritengono che in esso siano stati fatti errori materiali, ne chiedono la
rettifica alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
E’ facoltà del Segretario Comunale utilizzare, ai fini della verbalizzazione della seduta, mezzi
meccanici per la fonoregistrazione o il cd “brogliaccio” o altro mezzo idoneo allo scopo.
Art. 24 Approvazione ed entrata in vigore.
Il presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, entra in
vigore dal giorno della sua esecutività.
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Art.25 Abrogazione di norme
Dal momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma regolamentare
con esso incompatibile precedentemente emanata dal Comune.
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