24 bis f.i. Prestito Agrario conduz. art. 43 e seg TUB all…

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24 bis f.i. Prestito Agrario conduz. art. 43 e seg TUB all…
DIC 2010
All. 1 ter
Conduzione tasso ordinario
FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO AGRARIO DI CONDUZIONE ( MAX 12 MESI) DA EROGARE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1.9.93, N. 385, ART. 43 E SEGUENTI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI .
Sezione I – Informazioni sulla banca
Banca di Credito Cooperativo di Valledolmo – Società Cooperativa per azioni
Via Vittorio Emanuele III, 34 – 90029 Valledolmo – (Palermo)
Tel.: 0921/ 544504 0921/544505– Fax: 0921/543617
E-mail: [email protected] - sito internet: www.bccdivalledolmo.it,
Registro delle Imprese della CCIAA di Palermo n. 2285 – REA PA 137571
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4968 - cod. ABI 8071.3
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A162723
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Capitale Sociale € 153.190 al 31/12/2010 – Riserve € 3.119.177 al 31/12/2010
Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione
Struttura e funzione economica
Scopo del prestito: Il finanziamento, ai sensi dall’art. 43 e seguenti del T.U.B (D. Lgs 1.9.93, n. 385) è destinato alle esigenze della
conduzione dell’azienda agricola. In particolare: acquisto di beni non duraturi e necessari alla conduzione dell’azienda agricola.
Durata del finanziamento: Il finanziamento è una operazione di durata fino a 12.
Importo finanziabile: L’ammontare massimo della somma finanziabile è determinata in base ai costi effettivi da sostenere per
l’annata agraria di riferimento per la conduzione dell’azienda agricola, in base anche ai parametri determinati dall’Assessorato
regionale Agricoltura e Foreste.
Principali rischi (generici e specifici)
• Decadenza del beneficio del termine per i casi richiamati nell’articolato del contratto;
•
impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi di ribasso qualora il prestito sia erogato a tasso
fisso.
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
Tasso ordinario di interesse debitore annuo massimo
Tasso fisso nominale: riferito all’intera durata del finanziamento pari a 6 %.
Tasso annuale effettivo globale (TAEG): 7,06700%.
Tasso annuo massimo per interessi di mora: 3 punti in più del tasso nominale contrattuale annuo richiamato in contratto, su tutte le
somme dovute e non pagate a carico dell’impresa, dalla data di scadenza e fino alla data dell’effettivo pagamento.
Determinazione interessi:
Il finanziamento è rimborsato mediante pagamento di 1 rate per l’importo, il numero e le cadenze temporali stabilite
contrattualmente. Formula per la determinazione degli interessi su un capitale di euro 100: 100e x tasso x giorni effettivi = …….
36500
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Condizioni economiche dell’operazione a carico del cliente
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Rimborso imposte e tasse presenti e future;
Importi massimi di spese e commissioni 1% su capitale mutuato,
Spese di istruttoria Euro zero;
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro zero;
Spese per comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs 385/93, Euro zero;
Spese incasso rata: Euro zero
Tasso annuale effettivo globale (TAEG) : 7,06700;
Le BCC potranno cancellare o aggiungere altre voci di costi rimborsabili di diretta imputazione.
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Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei
rapporti con il cliente
Oggetto del contratto: La Banca, come sopra rappresentata, concede, mediante mutuo, un finanziamento da destinare per le
esigenze del ciclo di conduzione e per le altre esigenze della gestione aziendale.
Il finanziamento ha una durata fino a 12 mesi.
I Documenti di Sintesi, che unitamente alla bozza del contratto di mutuo, saranno consegnati all’impresa ed ai garanti richiedenti, in
forma pre contrattuale, anche prima della stipula della suddetta contrattualistica. Successivamente, all’atto della stipula all’impresa ed
ai garanti sarà consegnata la copia della contrattualistica definitiva (contratto e documento di sintesi).
Garanzie:
Il finanziamento, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 1.9.93, n. 385 è garantito dal privilegio legale sui beni richiamati in detto articolo.
La Banca si riserva di chiedere ulteriori garanzie chirografarie in funzione del rischio del credito.
Obblighi assicurativi: per tutta la durata del contratto la Banca si riserva di chiedere all’impresa, e previsto in contratto, la copertura
assicurativa sui beni oggetto di garanzia e/o di finanziamento, con vincolo a favore della Banca medesima, per l’importo e la durata
richiamati in contratto, contro i danni da incendio ed il furto, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della
banca - per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima. Il pagamento del premio assicurativo è a carico
dell’impresa o dei garanti.
Estinzione anticipata: l’impresa potrà estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo in qualsiasi momento versando alla
Banca il residuo debito capitale alla data dell’estinzione ed ogni altro onere a suo carico richiamato in contratto.
Sulla somma estinta anticipatamente la banca applicherà una commissione di 2,50 punti, da calcolare nel modo seguente:
Importo estinto anticipatamente x commissione/100; Esempio: 1.000 x 2,50/100= 25
Portabilità: Surroga La parte beneficiaria può, in qualsiasi momento, chiedere alla Banca finanziatrice la portabilità del mutuo ai
sensi dell’art. 120- quater TUB (D. Lgs 1.9.93, n. 385), senza sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio:
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Cause di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto:
L’impresa è tenuta ad eseguire, alle relative scadenze richiamate nel contratto di finanziamento, il pagamento di tutto quanto dovuto,
anche senza un’espressa richiesta della banca.
Nei casi di decadenza (1186 cod. civ.) o di risoluzione del contratto di finanziamento, per le cause richiamate in contratto (art. 1456
cod. civ.), la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti,
nella misura e secondo le condizioni richiamate in contratto.
Vincolo di solidarietà: Tutte le obbligazioni a carico dell’impresa e degli eventuali garanti sono assunte con il vincolo di solidarietà
ed indivisibilità nei riguardi dei loro successori ed aventi causa.
Foro competente di eventuali controversie: quello che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della Banca.
Obblighi dell’impresa.
Dare immediata comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, per gli obblighi scaturenti a Suo carico, tra i quali, ad
esempio:
• la variazione del domicilio fiscale, residenza o sede legale dell’impresa;
• la variazione della consistenza patrimoniale Sua e dei garanti;
• eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti aventi analogo scopo;
• eventuali operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento;
• l’ alienazione o la locazione o la concessione in uso a terzi gli immobili, gli impianti e le attrezzature;
• Ecc.
Compensazione e imputazione dei pagamenti
Qualora sussistano più rapporti di debito verso le parti, le imputazione dei pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle sottoscritte
Condizioni generali che regolano i rapporti banca/cliente o del contratto di finanziamento.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio reclami della banca Via Vittorio Emanuele III, 34 – 90029 Valledolmo (Pa), che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se l’impresa beneficiaria non è soddisfatta o non ha ricevuto la risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice
può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
• Conciliatore bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore bancario Finanziario
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe
Oscure, 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
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Legenda
Tasso di interesse annuo debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente, in misura fissa o variabile, per l’utilizzo dei
mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa
Concorso in conto interessi: Agevolazione in conto interessi riconosciuta all’impresa ai sensi di legge.
Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di
restituzione delle somme da parte del cliente.
Parametro di indicizzazione: Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorato eventualmente il tasso
contrattuale, secondo le modalità indicate in contratto.
Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del finanziamento.
Spese di perizia: Spese per l’accertamento del valore dei beni offerti in garanzia.
TAEG : E’ un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.
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Nel calcolo del TAEG sono ricompresi:
- il rimborso del capitale;
- il pagamento degli interessi;
- le spese di: istruttoria; di revisione del finanziamento; di apertura e chiusura pratica di credito; di riscossione dei rimborsi di
incasso delle rate; di assicurazione o garanzia, di imposte del creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito);
ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento;
Tasso annuale effettivo: E’ la capitalizzazione composta del tasso qualora il rimborso del finanziamento sia effettuato con rate
infrannuali (mensili, bimestrali, trimestrali, ecc).
Tasso Effettivo Globale medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni 3 mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna individuare, fra tutti quelli pubblicati, il TEGM del corrispondente finanziamento, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.
Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del
contratto; non impegna né la banca, né il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e,
comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni
applicate.
Valledolmo, lì 20 giugno 2011
Il Presidente
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Elenco indicativo e non esaustivo. Aggiungere altri elementi richiamati dalla Banca d’Italia
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