BUDGET PER L`EXPORT
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BUDGET PER L`EXPORT
Capitolo settimo ASSICURAZIONE DEI CREDITI Studio dott. Antonio Di Meo 7.1 Aspetti generali In un'analisi più approfondita dei rischi d'impresa si possono osservare vari tipi di rischi (vedi cap. 1.3) con livelli di prevedibilità diversi. Tra loro gli eventi di natura straordinaria sono quelli più difficilmente prevedibili che necessitano di un trattamento particolare e di strumenti specifici che solo esercitando una serie di attività previsionali e di pianificazione possono essere gestiti. Tra questi il rischio di credito occupa senz’altro una parte rilevante che meriterebbe un’attenzione maggiore da parte delle imprese impegnate a sviluppare nuovi mercati. Non sempre invece vengono esaminate e valutate le possibili soluzioni e strumenti cui ricorrere per coprirsi contro il rischio di insolvenza dei crediti commerciali. E' in questo contesto che l'assicurazione dei crediti può ricoprire un ruolo importante nell'evoluzione di un'impresa, soprattutto nei periodo di recessione economica in cui la gestione dei crediti ed il loro recupero diventa difficile. RISCHIO D'INSOLVENZA E' sempre presente, indipendentemente dall'andamento del mercato: Nelle fasi di espansione è maggiore il pericolo di acquirenti avventurosi Nelle fasi di recessione acquirenti insospettabili danno origine ad insolvenza L’assicurazione dei crediti consiste in una copertura assicurativa contro il rischio di mancato pagamento, allo scopo di garantire l’impresa nel momento in cui, con la vendita di un bene e/o di un servizio, la stessa non riscuota l’importo a causa di una insolvenza. Possono essere sottoposti a copertura sia crediti derivanti da rapporti di compravendita sul mercato interno, sia quelli derivanti dai rapporti di compravendita sul mercato estero. La copertura assicurativa può riguardare il “rischio commerciale” (insolvenza del cliente) oppure il “rischio politico” (eventi catastrofici - politici che impediscono il pagamento del credito) in conseguenza dei seguenti eventi: • esportazioni di merci e servizi; Studio dott. Antonio Di Meo • • • prestazione di servizi, studi, progettazione; esecuzione di opere e di lavori; locazione finanziaria di macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto. 7. 2 Caratteristiche dell'assicurazione dei crediti L'assicurazione dei crediti ha un proprio “linguaggio” che è importante analizzare: 1. L'Assicurazione è il contratto di cui agli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore nell'interesse e per conto del creditore); 2. Il Limite di credito (Fido) entro cui la società accorda la propria garanzia, per ciascun debitore dell'Assicurato, dopo aver preso, per ogni debitore, le informazioni commerciali attraverso quella che viene chiamata, in gergo tecnico, “l'informativa”; 3. La Globalità che è il principio su cui si basa l'Assicurazione, secondo il quale l'Assicurato dovrà dichiarare all'Assicuratore l'intero volume d'affari (Polizza Globale). Da questo principio è possibile derogare definendo con l'Assicuratore il tipo di polizza che consente, ad esempio, di escludere i crediti garantiti con una stand by letter of credit o con una garanzia bancaria a prima domanda o dove il pagamento concordato è a mezzo credito documentario. E' inoltre possibile assicurare unicamente i (clienti di un prodotto specifico, di un settore di attività, di un settore economico o di un Paese (Polizza Singola); 4. Il Rischio garantito, che è soltanto quello della perdita considerata definitiva, totale o parziale, del valore del credito per insolvenza del debitore, è l'incapacità cioè di far fronte agli impegni assunti. Gli indennizzi dovuti nei modi e nei termini stabiliti in polizza sono conseguenti alla natura dell'insolvenza, cioè se trattasi di: a) insolvenza di diritto: quando il termine costitutivo del sinistro è determinato dal verificarsi delle procedure concorsuali previste a carico del debitore (fallimento, concordato preventivo, giudiziale o stragiudiziale); b) insolvenza di fatto: quando il termine costitutivo del sinistro si verifica decorsi 180 giorni dalla scadenza del credito, oppure in presenza di atti di sequestro o di pignoramento negoziale oppure da dimostrazione d'improbabilità di recupero; 5. Il Massimo Indennizzo che è il limite complessivo di risarcimento a carico della Società per ogni annualità assicurativa. La percentuale di copertura varia a seconda del tipo di polizza e del Paese interessato, aggirandosi, a puro titolo esemplificativo, intorno all'80-60%. Il motivo di quanto sopra esposto va ricercato nel fatto che l'assicurato deve partecipare sempre al rischio nella Studio dott. Antonio Di Meo sua veste d'imprenditore ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge; 6. Il Minimo di Premio è il corrispettivo minimo dovuto dall'Assicurato per ogni annualità assicurativa. Normalmente ammonta a 10 milioni di lire, salvo accordi e/o convenzioni particolari definite caso per caso circa 5.150 Euro; 7. Il Premio è il corrispettivo della prestazione assicurativa. A titolo indicativo si va da un minimo di 0.40% ad un massimo di 1.20%; 8. Il Termine Costitutivo di Sinistro, conosciuto con la sigla TCS, è il momento in cui si può dire che si è verificato l'evento che determina la perdita del credito e che fa sorgere il diritto all'indennizzo; 9. Il Valore assicurabile/percentuale di copertura è la misura, calcolata in percentuale, applicata alla perdita indennizzabile a norma di polizza per determinare l'importo del risarcimento. Tale valore non rappresenta mai il 100%, in quanto qualsiasi compagnia di assicurazione non può coprire il mancato guadagno derivante da una insolvenza, ma soltanto la perdita stessa. Normalmente l'importo assicurabile è pari all'80-60% come sopra esposto; 10. La forma del contratto di assicurazione contenuto nelle cosiddetta “Polizza di assicurazione” che dovrà essere chiara ed inequivocabile con pochi adempimenti, facilmente identificabili per: • non aggravare il lavoro amministrativo dell'impresa • non incorrere inavvertitamente in mancate copertura dei rischi 7.3. Assicurazione del rischio commerciale Il rischio commerciale riguarda la possibilità di insolvenza del proprio cliente. Si è quindi in presenza di un tale rischio quando il mancato pagamento di un credito dipende dal cliente e non da un evento legato al Paese in cui risiede il compratore. L’assicurazione del rischio commerciale concerne i crediti a “breve termine”, con dilazione di pagamento entro i 24 mesi, e, come già visto, riguarda sia i rapporti di compravendita sul mercato nazionale fra industriali e/o commercianti, sia quelli derivanti dal commercio con l’estero. È possibile stipulare tale assicurazione in tutti i casi in cui gli importatori sono residenti in Paesi non ritenuti a "rischio politico" e per i quali le compagnie di assicurazione, specializzate nel ramo credito, siano disposte a verificare la possibilità di copertura assicurativa, stabilendo, caso per caso, il valore assicurabile. Per maggior chiarezza possiamo dire che la percentuale del valore assicurabile relativa ad una fornitura in ambito UE potrà aggirarsi attorno all'80% del valore della stessa, mentre, nel caso di fornitura in Paesi, come ad esempio Polonia, Slovenia o Ungheria, sarà minore (40 - 60 %). Studio dott. Antonio Di Meo Le principali compagnie presenti sul territorio italiano, specializzate nell’assicurazione del rischio commerciale, sono la Euler - Siac, la Viscontea e la Sic, ora Gerling – NCM. Euler-Siac - Società italiana Assicurazione Crediti. È nata nel 1927 su iniziativa di alcune importanti compagnie di assicurazione italiane, tra cui l’INA Assitalia, azionista di maggioranza. Nel 1998 la suddetta azionista di maggioranza ha ceduto una parte del proprio pacchetto azionario alla francese Euler che ha acquisito il controllo della società. Da qui la nuova ragione sociale Euler-Siac. La sede di Euler-Siac è a Roma e la rete di vendita è basata su circa 30 agenzie presenti nelle maggiori città d’Italia. Viscontea È di costituzione più recente ed è la controllata italiana del gruppo francese Coface. La Viscontea ha sede a Milano ed è presente sul territorio italiano con oltre 30 agenzie ubicate nelle principali città italiane. Sic - Società Italiana Cauzioni Gerling – NCM Fu fondata nel 1948 a Roma, dove ha la propria sede, ed è presente, sul territorio italiano, con più di 60 rappresentanze ed agenzie. A fine 2001, SIC entra a far parte del gruppo Gerling- NCM che nasce dall’unione di alcune tra le più grandi compagnie mondiali di assicurazione e di gestione integrata dei crediti: Gerling Credit (Germania), NCM (Olanda) e Swiss Re (Svizzera). Le sopradette compagnie hanno tra l’altro attivato una collaborazione con alcuni istituti di credito, sottoscrivendo una polizza contraente e/o una polizza diretta, in base alla quale l’istituto di credito contrae o gestisce la polizza per conto del cliente. In caso di insolvenza per ottenere la liquidazione dell'indennizzo non è sufficiente la segnalazione del mancato pagamento alla data indicata nel contratto, in quanto deve trascorrere un certo lasso di tempo (180 giorni) perché il sinistro si consideri avvenuto. Detto termine varia a seconda dei rischi e delle operazioni assicurate. In Italia il ricorso da parte degli operatori all'assicurazione dei propri crediti è piuttosto basso rispetto a quanto avviene in altri paesi, come ad esempio la Germania e la Francia. Da stime effettuate al riguardo si parla di un 15% sul totale dei crediti esteri, contro il 60% dei due paesi sopra citati. Costi della polizza • Un contributo per le spese di informazione. La cosiddetta “informativa” sul nominativo segnalato che si aggira intorno a euro 52,00/78,00; • Il tasso di premio espresso in percentuale che viene calcolato sulla base di numerosi parametri e che varia, a titolo indicativo, da uno 0,40% ad un 1,20%. Studio dott. Antonio Di Meo • Il costo per l’istruzione e per l’aggiornamento della pratica, cioè un contributo per le spese che va concordato con la compagnia di assicurazione. Il costo dell’informativa varia a seconda del paese in cui risiede il compratore ed il tasso di premio viene fissato sulla base di numerosi parametri che riguardano il fatturato dell’impresa, il settore di appartenenza, la forma di pagamento, ecc.. Conclusioni e suggerimenti L'assicurazione dei crediti, che si fonda sulla valutazione preventiva degli acquirenti a cura della Compagnia, può rappresentare un utile strumento commerciale per l'impresa che ambisce a: 1. ampliare il proprio mercato, in Italia e all'estero, e vendere ad acquirenti anche sconosciuti, senza incorrere nel rischio di mancato pagamento delle fatture; 2. vendere ai propri clienti in «open account», in alternativa all'apertura di lettere di credito; 3. ottenere più agevolmente dalle banche il finanziamento dei crediti commerciali concessi ai propri clienti; 4. verificare preventivamente ed indipendentemente dalla effettiva vendita la solidità della clientela; 5. attuare un'efficace programmazione commerciale che consenta di ottenere importanti vantaggi gestionali; 6. ridurre gli oneri dovuti alla gestione amministrativa dei propri crediti che, in caso di ritardi e/o di non pagamenti, implica l’attivazione di tutte quelle misure volte a tentare di recuperare i propri crediti; 7. beneficiare di un costante monitoraggio, attuato dalle Compagnie di assicurazione, sul grado di affidabilità e solvibilità di ogni singolo cliente. L'analisi preventiva degli acquirenti, inoltre, consente di limitare i mancati pagamenti e gli indennizzi: la disponibilità di numerosi elementi informativi e di eventuali segnali premonitori di insolvenza permette, infatti, al tempo stesso, una rapida e adeguata azione di recupero. Nei casi in cui tutto ciò non abbia l'effetto sperato, il risarcimento costituisce l'elemento di protezione della posta di bilancio alimentata dai crediti dell'impresa. Il costo dell'assicurazione dei crediti beneficia, quindi, della sinergia di questi servizi ed è inferiore al totale dei costi che la loro attivazione distinta richiederebbe. L’assicurato ha poi la possibilità, una volta ottenuto l’indennizzo pari alla quota percentuale assicurata (ad es. l’80% del valore della fattura), di cedere il rimanente (20%) credito alla Compagnia di assicurazione oppure di intraprendere insieme alla Compagnia, un’azione ordinaria per il recupero del credito. Se tale azione sostiene effetto positivo, le verrebbe riconosciuto la quota percentuale (20%) calcolata sulla somma recuperata al netto ovviamente delle spese. Studio dott. Antonio Di Meo SERVIZI DELL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI • La prevenzione dell'insolvenza degli acquirenti • La gestione delle azioni bonarie o legali per il recupero dei crediti • L'erogazione del risarcimento in caso di insolvenza dell'acquirente ASSICURAZIONE CREDITI COME SERVIZIO A VALORE AGGIUNTO PER L'IMPRESA PERCHE' • AFFIANCATO, e non sostitutivo, dell'attività di Credit Management dell'impresa; • INFORMATIVO, per affrontare le incognite del mercato in fase di espansione o recessione; • DI AFFRANCAMENTO dai costi e dalle attività per le eventuali azioni LEGALI Studio dott. Antonio Di Meo ASSICURAZIONE DEI CREDITI Iter di un’operazione di assicurazione del rischio commerciale • Scelta fra polizza individuale e polizza globale • Determinazione del tasso di premio • Segnalazione dei nominativi alla compagnia di assicurazione • Valutazione dei nominativi (informativa) da parte della stessa per accertare: affidabilità, solvibilità ed eventuale affidamento • Concessione del fido per ciascun nominativo ritenuto assicurabile • Pagamento dell’informativa • Rilascio della polizza assicurativa • Notifica a fine mese di tutte le operazioni a credito con inoltro della distinta delle fatture di vendita emesse • Pagamento del premio • Comunicazione del mancato pagamento del credito • Esame del caso da parte della compagnia e verifica dell’esistenza o meno della situazione di insolvenza • Sollecito di pagamento, da parte della compagnia, attraverso azioni monitorie • Inizio di azione legale nei confronti del debitore • Rimborso della perdita subita nella percentuale definita che non è mai del 100%, in quanto il contratto di assicurazione prevede sempre uno scoperto obbligatorio a carico dell'Assicurato che viene considerato come margine di guadagno per lo stesso Studio dott. Antonio Di Meo 7.4 Assicurazione del rischio politico e la SACE Si è in presenza di un rischio politico quando il mancato pagamento di un credito dipende da eventi di carattere catastrofico, economico e politico, legati al paese in cui risiede l’importatore. Secondo il rapporto annuale Coface (la compagnia francese di assicurazione all'export), il “Rischio Paese” è una miscela di sei variabili riportate nella tabella sottostante: maggiore è la vulnerabilità di ciascuna di queste, più alto è il rischio di esportazione e di investimento. VARIABILI DEL RISCHIO PAESE 1. Rischio politico: dalla guerra civile ai disordini sociali, comprende tutti i fattori politici che possono provocare un'insolvenza o l'interruzione di un contratto di fornitura 2. Rischio di mancato trasferimento della valuta o di riscadenzamento del debito estero: è calcolato sulla base di indicatori come il fabbisogno di finanziamenti stranieri, il livello del debito estero e lo stato di salute economica del paese 3. Rischio di insolvenza dello Stato: è la incapacità dello Stato di far fronte ai propri impegni finanziari all'estero. Viene misurata essenzialmente sulla situazione della finanza pubblica 4. Rischio di crisi finanziaria: è quello legato al crollo della fiducia da parte dei mercati con la conseguente fuga di capitali. Si misura sulla base di diversi indicatori, tra cui: il grado di dipendenza dai capitali stranieri; il rapporto tra la crescita del credito al settore privato e il Pil; l'andamento dei tassi d'interesse, della Borsa e delle riserve valutarie 5. Rischio di crisi del sistema bancario: si calcola studiando la situazione delle principali banche del Paese (solvibilità, capacità di finanziare l'economia locale, impegni in valuta, eccetera) 6. Rischio di forte rallentamento economico: per verificarne la probabilità, si confrontano le previsioni di crescita con il livello dell'inflazione e del deficit pubblico Studio dott. Antonio Di Meo L’assicurazione concerne non solo il mancato pagamento di una esportazione di merci o di una prestazione di servizi o i crediti concessi da Istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine oppure linee di credito a breve concesse da aziende di credito a banche estere o, ancora, la conferma di aperture di credito, ma anche alcuni aspetti contrattuali che possono non essere rispettati per cause non imputabili all'importatore residente. Tali cause riguardano, tra l'altro, i rischi come la sospensione o la revoca della commessa, il mancato ritiro della merce, l'escussione arbitraria delle garanzie, il rischio di cambio, il rischio connesso agli investimenti all'estero destinati a rafforzare la presenza sul mercato estero da parte delle imprese italiane o, come detto sopra, eventi di natura politica e/o catastrofica del Paese importatore. La Sace è la principale compagnia di assicurazione specializzata in Italia nell’assicurazione del rischio "Paese" o “Politico” con sede a Roma (in Piazza Poli n. 37), istituita presso l’I.n.a. con la legge n. 227 del 24/5/1977, conosciuta anche come “legge Ossola”, dal nome del ministro che allora firmò il decreto istitutivo della Sace. L’istituzione della Sezione è stata determinata dalla necessità di attuare una normativa nuova, che rispondesse a criteri di maggiore efficienza e funzionalità e a una maggiore snellezza procedurale, con l’unificazione in un unico ente delle competenze assicurative e valutarie precedentemente suddivise tra istituzioni diverse. Posta sotto il controllo del Ministero del Tesoro, si avvale del sostegno da parte dello Stato per quanto riguarda l’assicurazione dei rischi sopra elencati, previa valutazione della situazione “rischio” del singolo paese per verificare se il paese rientri tra quelli assicurabili e in quale misura. Attualmente i Paesi del mondo sono classificati in 7 categorie, in base alle quali la Sace stabilisce appunto se il paese è assicurabile o meno. La Sace, che ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale di gestione, è stata oggetto di numerosi cambiamenti che sono confluiti in una riforma dell'assicurazione pubblica per l'export, contenuta nel Decreto Legislativo n. 143 del 31 marzo 1998. La riforma ha portato alla nascita della nuova Sace, che ora si chiama ISACE – “Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero”, in sostituzione della Sezione Speciale istituita presso l'INA. Studio dott. Antonio Di Meo LEGENDA DEI TERMINI IN USO NELL’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO POLITICO BREVE TERMINE MEDIO LUNGO TERMINE PLAFOND DISPONIBILITA’ NESSUNA RESTRINZIONE GARANZIA SOVRANA GARANZIA BANCARIA LETTERA DI CREDITO IRREVOCABILE SOSPENSIONE In sigla BT indica operazioni con dilazioni di pagamento a breve termine (fino a 12 mesi) In sigla MTL indica operazioni con dilazioni di pagamento a medio/lungo termine (superiori ad 1 anno) Limite quantitativo all’assunzione di nuovi impegni assicurativi verso il paese (milioni di Euro) Disponibilità residue in essere sul plafond paese (milioni di Euro) Indica che il paese non è assoggettato a particolari forme di cautela. Si applicano in tal caso, i criteri generali di assunzione del rischio previsti per le varie tipologie di debitori/garanti Tale garanzia deve essere rilasciata dal Ministero delle Finanze o dalla Banca Centrale ovvero da un ente che, in base all’ordinamento locale, sia abilitato ad impegnare la responsabilità dello Stato Tale garanzia (lettera di garanzia, avallo, ecc.) deve essere rilasciata da una banca giudicata accettabile da SACE Lettera di Credito Irrevocabile in sigla LCI emessa da una banca giudicata accettabile da SACE In sigla SOPS indica che il Paese viene dichiarato formalmente (sia per le operazioni nel BT che per quelle nel MLT) non assicurabile. Tale dichiarazione viene anche riportata con il termine PAUSA DI RIFLESSIONE (P. R.) Studio dott. Antonio Di Meo PRINCIPALI RISCHI ASSICURABILI DALLA SACE • Rischi politici: guerra, sommossa e tumulto popolare in paese diverso dall'Italia • Rischi catastrofici: terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione e cicloni in paese diverso dall'Italia • Rischi assimilabili a quelli politici: mancata riscossione per moratoria di pagamento dello Stato estero debitore, nazionalizzazione dell'impresa debitrice, difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero. • Rischi di natura politica: per i crediti documentari e le linee di credito a breve termine • Rischi di insolvenza commerciale del debitore privato estero • Rischio di recessione unilaterale del contratto da parte di un acquirente privato e di mancato recupero dei costi di produzione • Rischio di mancato rimborso di finanziamento concesso per l'acquisto di materie prime e semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione • Rischi di mancata riscossione per insolvenza del debitore (o del garante) pubblico • Rischi di sospensione o revoca di commessa dovuta a rischi politici (o assimilabili) e/o catastrofici • Rischio riguardante le operazioni di project financing e del countertrade Studio dott. Antonio Di Meo OPERAZIONI ASSICURABILI SACE • CREDITI FORNITORI (SUPPLYER’S CREDIT) • DEPOSITI ALL'ESTERO PER LA VENDITA DI PRODOTTI NAZIONALI E PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ALL'ESTERO • CREDITI ACQUIRENTI (BUYER’S CREIDT) • • INVESTIMENTI DIRETTI ALL'ESTERO CREDITI DOCUMENTARI E LINEE DI CREDITO A BREVE SCADENZA (IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDITAND “OPEN CREDIT”) • LOCAZIONI FINANZIARIE DI MACCHINARI • ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO • FIDEJUSSIONI PRESTATE A GARANZIA DEGLI ANTICIPI RICEVUTI O PER LA BUONA ESECUZIONE DEI CONTRATTI Costi della polizza La Sace determina l’entità dei premi sulla base delle direttive del CIPES (comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), che tiene conto dell’economicità gestionale del sistema di assicurazione pubblica dei crediti all’esportazione. L’entità del premio varia in funzione dei rischi assicurati e del “rischio paese”. Le voci di costo riguardano comunque quanto di seguito riportato: a) tasso di interesse: fisso denominato C.I.R.R. oppure variabile in base a parametri del mercato monetario, da corrispondere in via semestrale posticipata sull’ammontare del finanziamento erogato; b) management fee: da corrispondere “una tantum” al perfezionamento degli accordi di finanziamento sull’ammontare del finanziamento medesimo; Studio dott. Antonio Di Meo c) commitment fee: da corrispondere dalla data di assunzione dell’impegno in via trimestrale posticipata sull’ammontare del finanziamento da erogare; d) agency fee: da determinare in cifra fissa e da corrispondere annualmente ad ogni anniversario della sottoscrizione degli accordi di finanziamento; e) spese legali e altre spese effettive sostenute dalla banca per il perfezionamento dell’operazione e da rimborsare a richiesta della banca medesima Conclusioni e suggerimenti Il mercato assicurativo del rischio politico vive una fase di vivace evoluzione dovuta anche all'aumento delle transazioni commerciali, soprattutto con i Paesi emergenti (Est Europa, Far East, Sud America). Le compagnie italiane che coprono il rischio commerciale si stanno, inoltre, spingendo verso la copertura, almeno in certi casi, del rischio politico considerato come servizio aggiuntivo alle polizze assicurative contro il rischio commerciale. In questa realtà assicurativa, non ancora definita ed in continuo cambiamento, è importante che le imprese prendano delle precauzioni per tutelarsi dai rischi oggetto di questa trattazione. Innanzitutto l'esportatore dovrà: 1. considerare subito, prima cioè di iniziare la trattativa, la possibilità di predisporre una bozza di contratto che preveda tutti gli aspetti della transazione commerciale, di cui la condizione di pagamento è un elemento essenziale; 2. identificare e valutare, eventualmente con l'aiuto del consulente assicurativo, la tipologia dei rischi presenti nella transazione; 3. ricercare le coperture tecnicamente più adeguate; 4. farsi rilasciare un'offerta circa le condizioni di assicurazione. Soltanto dopo aver effettuato il percorso appena descritto è possibile iniziare a negoziare la transazione commerciale con la controparte e/o con il proprio partner. È possibile, inoltre, prima che la transazione commerciale con l’acquirente estero venga concluso, richiedere alla Sace una promessa di garanzia impegnativa per la Sace stessa. Ciò consente all’esportatore di affrontare la contrattazione sulla base di una promessa inderogabile di fattibilità dell’operazione, sempre ovviamente che l’esportatore concluda il contratto secondo le condizioni ed i tempi che saranno contenuti nella promessa di garanzia rilasciata dalla Sace. Studio dott. Antonio Di Meo