BUDGET PER L`EXPORT

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BUDGET PER L`EXPORT
Capitolo settimo
ASSICURAZIONE DEI CREDITI
Studio dott. Antonio Di Meo
7.1 Aspetti generali
In un'analisi più approfondita dei rischi d'impresa si possono osservare vari tipi di rischi
(vedi cap. 1.3) con livelli di prevedibilità diversi. Tra loro gli eventi di natura straordinaria
sono quelli più difficilmente prevedibili che necessitano di un trattamento particolare e di
strumenti specifici che solo esercitando una serie di attività previsionali e di pianificazione
possono essere gestiti. Tra questi il rischio di credito occupa senz’altro una parte rilevante
che meriterebbe un’attenzione maggiore da parte delle imprese impegnate a sviluppare
nuovi mercati. Non sempre invece vengono esaminate e valutate le possibili soluzioni e
strumenti cui ricorrere per coprirsi contro il rischio di insolvenza dei crediti commerciali.
E' in questo contesto che l'assicurazione dei crediti può ricoprire un ruolo importante
nell'evoluzione di un'impresa, soprattutto nei periodo di recessione economica in cui la
gestione dei crediti ed il loro recupero diventa difficile.
RISCHIO D'INSOLVENZA
E' sempre presente, indipendentemente dall'andamento del mercato:
Nelle fasi di
espansione è
maggiore il pericolo
di acquirenti
avventurosi
Nelle fasi di
recessione acquirenti
insospettabili danno
origine ad insolvenza
L’assicurazione dei crediti consiste in una copertura assicurativa contro il rischio di
mancato pagamento, allo scopo di garantire l’impresa nel momento in cui, con la vendita di
un bene e/o di un servizio, la stessa non riscuota l’importo a causa di una insolvenza.
Possono essere sottoposti a copertura sia crediti derivanti da rapporti di compravendita sul
mercato interno, sia quelli derivanti dai rapporti di compravendita sul mercato estero.
La copertura assicurativa può riguardare il “rischio commerciale” (insolvenza del
cliente) oppure il “rischio politico” (eventi catastrofici - politici che impediscono il
pagamento del credito) in conseguenza dei seguenti eventi:
•
esportazioni di merci e servizi;
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•
•
•
prestazione di servizi, studi, progettazione;
esecuzione di opere e di lavori;
locazione finanziaria di macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto.
7. 2 Caratteristiche dell'assicurazione dei crediti
L'assicurazione dei crediti ha un proprio “linguaggio” che è importante analizzare:
1. L'Assicurazione è il contratto di cui agli articoli 1882 e seguenti del Codice
Civile stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore
nell'interesse e per conto del creditore);
2. Il Limite di credito (Fido) entro cui la società accorda la propria garanzia,
per ciascun debitore dell'Assicurato, dopo aver preso, per ogni debitore, le
informazioni commerciali attraverso quella che viene chiamata, in gergo
tecnico, “l'informativa”;
3. La Globalità che è il principio su cui si basa l'Assicurazione, secondo il
quale l'Assicurato dovrà dichiarare all'Assicuratore l'intero volume d'affari
(Polizza Globale). Da questo principio è possibile derogare definendo con
l'Assicuratore il tipo di polizza che consente, ad esempio, di escludere i
crediti garantiti con una stand by letter of credit o con una garanzia bancaria
a prima domanda o dove il pagamento concordato è a mezzo credito
documentario. E' inoltre possibile assicurare unicamente i (clienti di un
prodotto specifico, di un settore di attività, di un settore economico o di un
Paese (Polizza Singola);
4. Il Rischio garantito, che è soltanto quello della perdita considerata
definitiva, totale o parziale, del valore del credito per insolvenza del
debitore, è l'incapacità cioè di far fronte agli impegni assunti. Gli indennizzi
dovuti nei modi e nei termini stabiliti in polizza sono conseguenti alla natura
dell'insolvenza, cioè se trattasi di:
a) insolvenza di diritto: quando il termine costitutivo del sinistro è
determinato dal verificarsi delle procedure concorsuali previste a carico
del debitore (fallimento, concordato preventivo, giudiziale o
stragiudiziale);
b) insolvenza di fatto: quando il termine costitutivo del sinistro si verifica
decorsi 180 giorni dalla scadenza del credito, oppure in presenza di atti
di sequestro o di pignoramento negoziale oppure da dimostrazione
d'improbabilità di recupero;
5. Il Massimo Indennizzo che è il limite complessivo di risarcimento a carico
della Società per ogni annualità assicurativa. La percentuale di copertura
varia a seconda del tipo di polizza e del Paese interessato, aggirandosi, a puro
titolo esemplificativo, intorno all'80-60%. Il motivo di quanto sopra esposto
va ricercato nel fatto che l'assicurato deve partecipare sempre al rischio nella
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sua veste d'imprenditore ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di
legge;
6. Il Minimo di Premio è il corrispettivo minimo dovuto dall'Assicurato per
ogni annualità assicurativa. Normalmente ammonta a 10 milioni di lire, salvo
accordi e/o convenzioni particolari definite caso per caso circa 5.150 Euro;
7. Il Premio è il corrispettivo della prestazione assicurativa. A titolo indicativo
si va da un minimo di 0.40% ad un massimo di 1.20%;
8. Il Termine Costitutivo di Sinistro, conosciuto con la sigla TCS, è il
momento in cui si può dire che si è verificato l'evento che determina la
perdita del credito e che fa sorgere il diritto all'indennizzo;
9. Il Valore assicurabile/percentuale di copertura è la misura, calcolata in
percentuale, applicata alla perdita indennizzabile a norma di polizza per
determinare l'importo del risarcimento. Tale valore non rappresenta mai il
100%, in quanto qualsiasi compagnia di assicurazione non può coprire il
mancato guadagno derivante da una insolvenza, ma soltanto la perdita stessa.
Normalmente l'importo assicurabile è pari all'80-60% come sopra esposto;
10. La forma del contratto di assicurazione contenuto nelle cosiddetta “Polizza
di assicurazione” che dovrà essere chiara ed inequivocabile con pochi
adempimenti, facilmente identificabili per:
•
non aggravare il lavoro amministrativo dell'impresa
• non incorrere inavvertitamente in mancate copertura dei rischi
7.3. Assicurazione del rischio commerciale
Il rischio commerciale riguarda la possibilità di insolvenza del proprio cliente. Si è quindi
in presenza di un tale rischio quando il mancato pagamento di un credito dipende dal cliente
e non da un evento legato al Paese in cui risiede il compratore.
L’assicurazione del rischio commerciale concerne i crediti a “breve termine”, con
dilazione di pagamento entro i 24 mesi, e, come già visto, riguarda sia i rapporti di
compravendita sul mercato nazionale fra industriali e/o commercianti, sia quelli derivanti
dal commercio con l’estero. È possibile stipulare tale assicurazione in tutti i casi in cui gli
importatori sono residenti in Paesi non ritenuti a "rischio politico" e per i quali le compagnie
di assicurazione, specializzate nel ramo credito, siano disposte a verificare la possibilità di
copertura assicurativa, stabilendo, caso per caso, il valore assicurabile.
Per maggior chiarezza possiamo dire che la percentuale del valore assicurabile relativa ad
una fornitura in ambito UE potrà aggirarsi attorno all'80% del valore della stessa, mentre,
nel caso di fornitura in Paesi, come ad esempio Polonia, Slovenia o Ungheria, sarà minore
(40 - 60 %).
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Le principali compagnie presenti sul territorio italiano, specializzate
nell’assicurazione del rischio commerciale, sono la Euler - Siac, la Viscontea e la Sic, ora
Gerling – NCM.
Euler-Siac - Società italiana Assicurazione Crediti.
È nata nel 1927 su iniziativa di alcune importanti compagnie di assicurazione italiane, tra
cui l’INA Assitalia, azionista di maggioranza. Nel 1998 la suddetta azionista di
maggioranza ha ceduto una parte del proprio pacchetto azionario alla francese Euler che ha
acquisito il controllo della società. Da qui la nuova ragione sociale Euler-Siac.
La sede di Euler-Siac è a Roma e la rete di vendita è basata su circa 30 agenzie presenti
nelle maggiori città d’Italia.
Viscontea
È di costituzione più recente ed è la controllata italiana del gruppo francese Coface. La
Viscontea ha sede a Milano ed è presente sul territorio italiano con oltre 30 agenzie ubicate
nelle principali città italiane.
Sic - Società Italiana Cauzioni Gerling – NCM
Fu fondata nel 1948 a Roma, dove ha la propria sede, ed è presente, sul territorio italiano,
con più di 60 rappresentanze ed agenzie. A fine 2001, SIC entra a far parte del gruppo
Gerling- NCM che nasce dall’unione di alcune tra le più grandi compagnie mondiali di
assicurazione e di gestione integrata dei crediti: Gerling Credit (Germania), NCM (Olanda)
e Swiss Re (Svizzera).
Le sopradette compagnie hanno tra l’altro attivato una collaborazione con alcuni istituti di
credito, sottoscrivendo una polizza contraente e/o una polizza diretta, in base alla quale
l’istituto di credito contrae o gestisce la polizza per conto del cliente.
In caso di insolvenza per ottenere la liquidazione dell'indennizzo non è sufficiente la
segnalazione del mancato pagamento alla data indicata nel contratto, in quanto deve
trascorrere un certo lasso di tempo (180 giorni) perché il sinistro si consideri avvenuto.
Detto termine varia a seconda dei rischi e delle operazioni assicurate.
In Italia il ricorso da parte degli operatori all'assicurazione dei propri crediti è piuttosto
basso rispetto a quanto avviene in altri paesi, come ad esempio la Germania e la Francia.
Da stime effettuate al riguardo si parla di un 15% sul totale dei crediti esteri, contro il 60%
dei due paesi sopra citati.
Costi della polizza
•
Un contributo per le spese di informazione. La cosiddetta “informativa” sul
nominativo segnalato che si aggira intorno a euro 52,00/78,00;
•
Il tasso di premio espresso in percentuale che viene calcolato sulla base di numerosi
parametri e che varia, a titolo indicativo, da uno 0,40% ad un 1,20%.
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•
Il costo per l’istruzione e per l’aggiornamento della pratica, cioè un contributo per le
spese che va concordato con la compagnia di assicurazione.
Il costo dell’informativa varia a seconda del paese in cui risiede il compratore ed il tasso di
premio viene fissato sulla base di numerosi parametri che riguardano il fatturato
dell’impresa, il settore di appartenenza, la forma di pagamento, ecc..
Conclusioni e suggerimenti
L'assicurazione dei crediti, che si fonda sulla valutazione preventiva degli acquirenti
a cura della Compagnia, può rappresentare un utile strumento commerciale per l'impresa
che ambisce a:
1. ampliare il proprio mercato, in Italia e all'estero, e vendere ad acquirenti anche
sconosciuti, senza incorrere nel rischio di mancato pagamento delle fatture;
2. vendere ai propri clienti in «open account», in alternativa all'apertura di lettere di
credito;
3. ottenere più agevolmente dalle banche il finanziamento dei crediti commerciali
concessi ai propri clienti;
4. verificare preventivamente ed indipendentemente dalla effettiva vendita la solidità
della clientela;
5. attuare un'efficace programmazione commerciale che consenta di ottenere importanti
vantaggi gestionali;
6. ridurre gli oneri dovuti alla gestione amministrativa dei propri crediti che, in caso di
ritardi e/o di non pagamenti, implica l’attivazione di tutte quelle misure volte a
tentare di recuperare i propri crediti;
7. beneficiare di un costante monitoraggio, attuato dalle Compagnie di assicurazione,
sul grado di affidabilità e solvibilità di ogni singolo cliente.
L'analisi preventiva degli acquirenti, inoltre, consente di limitare i mancati pagamenti e gli
indennizzi: la disponibilità di numerosi elementi informativi e di eventuali segnali
premonitori di insolvenza permette, infatti, al tempo stesso, una rapida e adeguata azione di
recupero. Nei casi in cui tutto ciò non abbia l'effetto sperato, il risarcimento costituisce
l'elemento di protezione della posta di bilancio alimentata dai crediti dell'impresa. Il costo
dell'assicurazione dei crediti beneficia, quindi, della sinergia di questi servizi ed è inferiore
al totale dei costi che la loro attivazione distinta richiederebbe. L’assicurato ha poi la
possibilità, una volta ottenuto l’indennizzo pari alla quota percentuale assicurata (ad es.
l’80% del valore della fattura), di cedere il rimanente (20%) credito alla Compagnia di
assicurazione oppure di intraprendere insieme alla Compagnia, un’azione ordinaria per il
recupero del credito. Se tale azione sostiene effetto positivo, le verrebbe riconosciuto la
quota percentuale (20%) calcolata sulla somma recuperata al netto ovviamente delle spese.
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SERVIZI DELL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI
• La prevenzione dell'insolvenza degli acquirenti
• La gestione delle azioni bonarie o legali per il recupero dei crediti
• L'erogazione del risarcimento in caso di insolvenza dell'acquirente
ASSICURAZIONE CREDITI COME SERVIZIO A VALORE
AGGIUNTO PER L'IMPRESA PERCHE'
• AFFIANCATO, e non sostitutivo, dell'attività di Credit Management
dell'impresa;
• INFORMATIVO, per affrontare le incognite del mercato in fase di
espansione o recessione;
• DI AFFRANCAMENTO dai costi e dalle attività per le eventuali azioni
LEGALI
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ASSICURAZIONE DEI CREDITI
Iter di un’operazione di assicurazione del rischio commerciale
• Scelta fra polizza individuale e polizza globale
• Determinazione del tasso di premio
• Segnalazione dei nominativi alla compagnia di assicurazione
• Valutazione dei nominativi (informativa) da parte della stessa per accertare: affidabilità,
solvibilità ed eventuale affidamento
• Concessione del fido per ciascun nominativo ritenuto assicurabile
• Pagamento dell’informativa
• Rilascio della polizza assicurativa
• Notifica a fine mese di tutte le operazioni a credito con inoltro della distinta delle fatture
di vendita emesse
• Pagamento del premio
• Comunicazione del mancato pagamento del credito
• Esame del caso da parte della compagnia e verifica dell’esistenza o meno della
situazione di insolvenza
• Sollecito di pagamento, da parte della compagnia, attraverso azioni monitorie
• Inizio di azione legale nei confronti del debitore
• Rimborso della perdita subita nella percentuale definita che non è mai del 100%, in
quanto il contratto di assicurazione prevede sempre uno scoperto obbligatorio a carico
dell'Assicurato che viene considerato come margine di guadagno per lo stesso
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7.4 Assicurazione del rischio politico e la SACE
Si è in presenza di un rischio politico quando il mancato pagamento di un credito dipende
da eventi di carattere catastrofico, economico e politico, legati al paese in cui risiede
l’importatore.
Secondo il rapporto annuale Coface (la compagnia francese di assicurazione
all'export), il “Rischio Paese” è una miscela di sei variabili riportate nella tabella
sottostante: maggiore è la vulnerabilità di ciascuna di queste, più alto è il rischio di
esportazione e di investimento.
VARIABILI DEL RISCHIO PAESE
1. Rischio politico: dalla guerra civile ai disordini sociali, comprende tutti i fattori politici
che possono provocare un'insolvenza o l'interruzione di un contratto di fornitura
2. Rischio di mancato trasferimento della valuta o di riscadenzamento del debito
estero: è calcolato sulla base di indicatori come il fabbisogno di finanziamenti stranieri,
il livello del debito estero e lo stato di salute economica del paese
3. Rischio di insolvenza dello Stato: è la incapacità dello Stato di far fronte ai propri
impegni finanziari all'estero. Viene misurata essenzialmente sulla situazione della
finanza pubblica
4. Rischio di crisi finanziaria: è quello legato al crollo della fiducia da parte dei mercati
con la conseguente fuga di capitali. Si misura sulla base di diversi indicatori, tra cui: il
grado di dipendenza dai capitali stranieri; il rapporto tra la crescita del credito al settore
privato e il Pil; l'andamento dei tassi d'interesse, della Borsa e delle riserve valutarie
5. Rischio di crisi del sistema bancario: si calcola studiando la situazione delle principali
banche del Paese (solvibilità, capacità di finanziare l'economia locale, impegni in valuta,
eccetera)
6. Rischio di forte rallentamento economico: per verificarne la probabilità, si
confrontano le previsioni di crescita con il livello dell'inflazione e del deficit pubblico
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L’assicurazione concerne non solo il mancato pagamento di una esportazione di
merci o di una prestazione di servizi o i crediti concessi da Istituti e sezioni speciali di
credito a medio e lungo termine oppure linee di credito a breve concesse da aziende di
credito a banche estere o, ancora, la conferma di aperture di credito, ma anche alcuni aspetti
contrattuali che possono non essere rispettati per cause non imputabili all'importatore
residente. Tali cause riguardano, tra l'altro, i rischi come la sospensione o la revoca della
commessa, il mancato ritiro della merce, l'escussione arbitraria delle garanzie, il rischio di
cambio, il rischio connesso agli investimenti all'estero destinati a rafforzare la presenza sul
mercato estero da parte delle imprese italiane o, come detto sopra, eventi di natura politica
e/o catastrofica del Paese importatore.
La Sace è la principale compagnia di assicurazione specializzata in Italia
nell’assicurazione del rischio "Paese" o “Politico” con sede a Roma (in Piazza Poli n. 37),
istituita presso l’I.n.a. con la legge n. 227 del 24/5/1977, conosciuta anche come “legge
Ossola”, dal nome del ministro che allora firmò il decreto istitutivo della Sace.
L’istituzione della Sezione è stata determinata dalla necessità di attuare una
normativa nuova, che rispondesse a criteri di maggiore efficienza e funzionalità e a una
maggiore snellezza procedurale, con l’unificazione in un unico ente delle competenze
assicurative e valutarie precedentemente suddivise tra istituzioni diverse.
Posta sotto il controllo del Ministero del Tesoro, si avvale del sostegno da parte dello
Stato per quanto riguarda l’assicurazione dei rischi sopra elencati, previa valutazione della
situazione “rischio” del singolo paese per verificare se il paese rientri tra quelli assicurabili e
in quale misura. Attualmente i Paesi del mondo sono classificati in 7 categorie, in base alle
quali la Sace stabilisce appunto se il paese è assicurabile o meno.
La Sace, che ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale di
gestione, è stata oggetto di numerosi cambiamenti che sono confluiti in una riforma
dell'assicurazione pubblica per l'export, contenuta nel Decreto Legislativo n. 143 del 31
marzo 1998. La riforma ha portato alla nascita della nuova Sace, che ora si chiama ISACE –
“Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero”, in sostituzione della
Sezione Speciale istituita presso l'INA.
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LEGENDA DEI TERMINI IN USO NELL’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO
POLITICO
BREVE TERMINE
MEDIO LUNGO
TERMINE
PLAFOND
DISPONIBILITA’
NESSUNA
RESTRINZIONE
GARANZIA
SOVRANA
GARANZIA
BANCARIA
LETTERA DI
CREDITO
IRREVOCABILE
SOSPENSIONE
In sigla BT indica operazioni con dilazioni di pagamento a breve termine
(fino a 12 mesi)
In sigla MTL indica operazioni con dilazioni di pagamento a
medio/lungo termine (superiori ad 1 anno)
Limite quantitativo all’assunzione di nuovi impegni assicurativi verso il
paese (milioni di Euro)
Disponibilità residue in essere sul plafond paese (milioni di Euro)
Indica che il paese non è assoggettato a particolari forme di cautela. Si
applicano in tal caso, i criteri generali di assunzione del rischio previsti per
le varie tipologie di debitori/garanti
Tale garanzia deve essere rilasciata dal Ministero delle Finanze o dalla
Banca Centrale ovvero da un ente che, in base all’ordinamento locale, sia
abilitato ad impegnare la responsabilità dello Stato
Tale garanzia (lettera di garanzia, avallo, ecc.) deve essere rilasciata da una
banca giudicata accettabile da SACE
Lettera di Credito Irrevocabile in sigla LCI emessa da una banca
giudicata accettabile da SACE
In sigla SOPS indica che il Paese viene dichiarato formalmente (sia per le
operazioni nel BT che per quelle nel MLT) non assicurabile. Tale
dichiarazione viene anche riportata con il termine PAUSA DI
RIFLESSIONE (P. R.)
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PRINCIPALI RISCHI ASSICURABILI DALLA SACE
•
Rischi politici: guerra, sommossa e tumulto popolare in paese diverso dall'Italia
•
Rischi catastrofici: terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione e cicloni
in paese diverso dall'Italia
•
Rischi assimilabili a quelli politici: mancata riscossione per moratoria di pagamento
dello Stato estero debitore, nazionalizzazione dell'impresa debitrice, difficoltà di
trasferimenti valutari dall'estero.
•
Rischi di natura politica: per i crediti documentari e le linee di credito a breve
termine
•
Rischi di insolvenza commerciale del debitore privato estero
•
Rischio di recessione unilaterale del contratto da parte di un acquirente privato e
di mancato recupero dei costi di produzione
•
Rischio di mancato rimborso di finanziamento concesso per l'acquisto di materie
prime e semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione
•
Rischi di mancata riscossione per insolvenza del debitore (o del garante) pubblico
•
Rischi di sospensione o revoca di commessa dovuta a rischi politici (o assimilabili)
e/o catastrofici
•
Rischio riguardante le operazioni di project financing e del countertrade
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OPERAZIONI ASSICURABILI SACE
•
CREDITI FORNITORI
(SUPPLYER’S CREDIT)
•
DEPOSITI ALL'ESTERO PER
LA VENDITA DI PRODOTTI
NAZIONALI E
PARTECIPAZIONE A FIERE E
MOSTRE ALL'ESTERO
•
CREDITI ACQUIRENTI
(BUYER’S CREIDT)
•
•
INVESTIMENTI DIRETTI
ALL'ESTERO
CREDITI DOCUMENTARI E
LINEE DI CREDITO A BREVE
SCADENZA
(IRREVOCABLE DOCUMENTARY
CREDITAND “OPEN CREDIT”)
•
LOCAZIONI FINANZIARIE DI
MACCHINARI
•
ESECUZIONE DI LAVORI
ALL'ESTERO
•
FIDEJUSSIONI PRESTATE A
GARANZIA DEGLI ANTICIPI
RICEVUTI O PER LA BUONA
ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Costi della polizza
La Sace determina l’entità dei premi sulla base delle direttive del CIPES (comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica), che tiene conto dell’economicità
gestionale del sistema di assicurazione pubblica dei crediti all’esportazione. L’entità del
premio varia in funzione dei rischi assicurati e del “rischio paese”. Le voci di costo
riguardano comunque quanto di seguito riportato:
a) tasso di interesse: fisso denominato C.I.R.R. oppure variabile in base a
parametri del mercato monetario, da corrispondere in via semestrale
posticipata sull’ammontare del finanziamento erogato;
b) management fee: da corrispondere “una tantum” al perfezionamento degli
accordi di finanziamento sull’ammontare del finanziamento medesimo;
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c) commitment fee: da corrispondere dalla data di assunzione dell’impegno in
via trimestrale posticipata sull’ammontare del finanziamento da erogare;
d) agency fee: da determinare in cifra fissa e da corrispondere annualmente ad
ogni anniversario della sottoscrizione degli accordi di finanziamento;
e) spese legali e altre spese effettive sostenute dalla banca per il
perfezionamento dell’operazione e da rimborsare a richiesta della banca
medesima
Conclusioni e suggerimenti
Il mercato assicurativo del rischio politico vive una fase di vivace evoluzione dovuta
anche all'aumento delle transazioni commerciali, soprattutto con i Paesi emergenti (Est
Europa, Far East, Sud America). Le compagnie italiane che coprono il rischio commerciale
si stanno, inoltre, spingendo verso la copertura, almeno in certi casi, del rischio politico
considerato come servizio aggiuntivo alle polizze assicurative contro il rischio commerciale.
In questa realtà assicurativa, non ancora definita ed in continuo cambiamento, è
importante che le imprese prendano delle precauzioni per tutelarsi dai rischi oggetto di
questa trattazione.
Innanzitutto l'esportatore dovrà:
1. considerare subito, prima cioè di iniziare la trattativa, la possibilità di predisporre
una bozza di contratto che preveda tutti gli aspetti della transazione
commerciale, di cui la condizione di pagamento è un elemento essenziale;
2. identificare e valutare, eventualmente con l'aiuto del consulente assicurativo, la
tipologia dei rischi presenti nella transazione;
3. ricercare le coperture tecnicamente più adeguate;
4. farsi rilasciare un'offerta circa le condizioni di assicurazione.
Soltanto dopo aver effettuato il percorso appena descritto è possibile iniziare a negoziare
la transazione commerciale con la controparte e/o con il proprio partner.
È possibile, inoltre, prima che la transazione commerciale con l’acquirente estero venga
concluso, richiedere alla Sace una promessa di garanzia impegnativa per la Sace stessa. Ciò
consente all’esportatore di affrontare la contrattazione sulla base di una promessa
inderogabile di fattibilità dell’operazione, sempre ovviamente che l’esportatore concluda il
contratto secondo le condizioni ed i tempi che saranno contenuti nella promessa di garanzia
rilasciata dalla Sace.
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