Vademecum pensioni 2006

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Vademecum pensioni 2006
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A cura dei dipartimenti previdenza delle Organizzazioni sindacali dei sindacati della Cgil, della Cisl e della Uil
Grafica e impaginazione: MEDIAGRAPHICS
Stampa: Litografia Colitti & figli - Roma
Finito di stampare nel mese di marzo 2006
Indice
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
11
PARTE PRIMA: I NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Le novità della legge finanziaria per il 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
15
Le novità del “Decreto fiscale” collegato alla legge finanziaria per il 2006 . . . ”
25
I decreti attuativi delle deleghe contenute nella Legge 243/2004
sul sistema pensionistico italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
27
PARTE SECONDA: SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Gli arretrati di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
37
Prepensionamento – cumulo con i reddti da lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
39
Maggiorazione – ex combattenti: perequazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
40
L’INPDAP subentra alle amministrazioni pubbliche nella liquidazione
delle pensioni ai dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
41
PARTE TERZA: TABELLE E PRONTUARI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
C come CALCOLO
I due sistemi di calcolo delle pensioni
Il sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
44
Il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
45
Il periodo transitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
48
Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti . . . ”
50
Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo,
quota per quota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
50
Elementi per il calcolo delle pensioni
Aliquota di trasformazione retribuzione/pensione
-
per anni di servizio alla data del pensionamento
Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . . ”
63
Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . . ”
67
-
per anni e mesi di servizio alla data del pensionamento
Dipendenti civili dello Stato che avevano già 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . pag.
-
68
per frazioni di anno
Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . . ”
69
Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . . ”
69
Trasformazione montante/pensione nel sistema contributivo
-
aliquote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
69
-
divisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
70
Limite massimo di retribuzione imponibile nel sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . ”
70
Limite massimo di reddito pensionabile per artigiani e commercianti
nel sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
71
Coefficienti di capitalizzazione del montante contributivo – Pensioni o quote
calcolate con il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
71
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni / redditi pensionabili – Pensioni
o quote con decorrenza 2006 calcolate con il sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
72
Fasce di retribuzione pensionabile (tetto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
74
Aliquote contributive IVS 1956 - 2005 e fattore di riduzione dell’anzianità
contributiva in caso di opzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
76
C come CONTRIBUTI
Contributi obbligatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
80
Iscritti alla gestione speciale INPS coltivatori diretti, coloni e mezzadri . . . . . . . . . . . . . ”
81
Iscritti alla gestione speciale INPS artigiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
81
Iscritti alla gestione speciale INPS esercenti attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
82
Iscritti alla gestione separata INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati . . . . . . . . ”
84
Limite minimo di retribuzione imponibile per il versamento
dei contributi previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
86
Contributi volontari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
88
Contributi figurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
90
Contributi da riscatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
92
La totalizzazione dei periodi assicurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
94
Il limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
96
Maggiorazioni dell’anzianità contributiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
97
C come CUMULO
Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102
Diagrammi per la determinazione della disciplina di cumulo applicabile
trattamenti di invalidità – lavoro dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
116
trattamenti di invalidità – lavoro autonomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
117
pensione di anzianità – lavoro dipendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
118
pensione di anzianità – lavoro autonomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
120
Il cumulo di più indennità integrative speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
122
F come FAMIGLIA
Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
128
Limiti di reddito individuale mensile per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
129
Tasso d’inflazione programmato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
130
Limiti di reddito familiare annuale per la corresponsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
131
Assegno al nucleo familiare
Quadro riepilogativo delle tabelle ANF per tipologia e situazione familiare . . . . . . . . . . . . . ”
137
Tabelle degli importi mensili
tab. 11: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non
siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
138
tab. 12: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore
(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
140
tab. 13: nuclei orfanili composti solo da minori non inabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
142
tab. 14: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
144
tab. 15: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore
(in cui sia presente almeno componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
146
tab. 16: nuclei orfanili composti da almeno un minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
148
tab. 17: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e
con almeno un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
150
tab. 18: nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno
un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 152
tab. 19: nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
154
tab. 20 A: nuclei con entrambi i coniugi e senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) . . . . . . . . . . . . . . . ”
156
tab. 20 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) . . . . . . . . . . . . . . . ”
158
tab. 21 A: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi
i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote
(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
160
tab. 21 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli
e con almeno un fratello, sorella o nipote
(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
162
tab. 21 C: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi
e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno
un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
164
tab. 21 D: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli
e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) . . . ”
166
G come GESTIONI
Le gestioni previdenziali italiane
Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
168
Fondi contrattuali di previdenza complementare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
173
I come INTERESSI
Gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria del credito . . . . . . . . . . ”
176
I come IRPEF
L’imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
177
Calcolo dell’imposta mensile sulla pensione
Determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
180
Determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 181
Determinazione dell’imposta sulla 13 mensilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
181
Calcolo dell’imposta annua sulla pensione
Determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
182
Determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
183
Azzeramento e riduzione d’imposta per titolari di solo reddito da pensione. . . . . . . . . . ”
183
Prontuario per l’applicazione delle norme di salvaguardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
183
Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
184
Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
187
Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
190
P come PENSIONI
Pensione di vecchiaia
Nel regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
191
Tabella per l’individuazione dei requisiti nel periodo transitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
192
Schema per la ricerca del requisito contributivo ridotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
193
Nel regime contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
194
Pensione di anzianità
I requisiti per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
195
Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico – regime retributivo . . . . . . . . . . . ”
198
Lavoratori autonomi – regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
199
Tutti i lavoratori – regime contributivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
200
Le decorrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
201
Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico – tutti i regimi . . . . . . . . . . . . . . . ”
201
Lavoratori autonomi – tutti i regimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
202
Trattamenti di invalidità di natura previdenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
203
Limite di reddito per il diritto all’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità . . . . ”
206
Limite di reddito oltre il quale la pensione di invalidità viene sospesa . . . . . . . . . . . . . . ”
206
Riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità in presenza di altri redditi . . . . . . . . . ”
207
Il supplemento di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 208
La pensione supplementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
209
Le pensioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
210
Riduzione dell’importo della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi . . . . . . . . ”
214
L’integrazione al trattamento minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
215
Importo della pensione integrata al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
215
Limiti di reddito per il diritto all’integrazione al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
218
Fasce di reddito coniugale per l’integrazione al minimo ex L 385/2000 . . . . . . . . . . . . ”
220
La maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
222
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . . ”
224
Importo pensione con maggiorazione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
225
La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
226
Importo di pensione al minimo con maggiorazione
- decorrenza fra aprile 1968 e gennaio 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
228
- decorrenza precedente il mese di aprile 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
229
Le pensioni di guerra
Trattamenti tabellari ai pensionati di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
230
Pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
241
Importo della pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
246
Importo della pensione sociale con aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . . ”
246
Limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
247
Calcolo dell’importo mensile della pensione sociale in base al reddito posseduto . . . . . . ”
248
Limiti di reddito per il diritto all’aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . . . . ”
250
Calcolo dell’importo mensile dell’aumento della pensione sociale (APS)
in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
251
Assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 255
Importo dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
259
Importo dell’assegno sociale con maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . . ”
259
Limiti di reddito per il diritto all’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
260
Calcolo dell’importo mensile dell’assegno sociale in base al reddito posseduto . . . . . . . . ”
261
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . . ”
263
Calcolo dell’importo mensile della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS)
in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
264
Le prestazioni economiche in favore dei disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
269
Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
271
I diversi trattamenti economici previsti per i disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
271
I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili . . . . . . . . . . . . . . . . ”
272
Pensione di inabilità (invalidi) - pensione non reversibile (ciechi parziali,
ciechi assoluti ricoverati, sordomuti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
274
Pensione non riversibile per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
277
Assegno mensile di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
280
Indennità di frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
283
Assegno a vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
284
Maggiorazione della pensione o dell’assegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
286
Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
288
Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
293
Aumento dell’importo del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età . . . . . . . . . ”
299
Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . ”
305
Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età. . . . . . . . . . . . . . ”
314
Incremento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
323
Indennità di accompagnamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
330
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
331
Indennità speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
332
Indennità di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
333
La pensione sociale opzionale (assegni vitalizi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
334
La perequazione delle pensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 335
Le aliquote di aumento delle pensioni dal 1992 ad oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
339
Perequazione automatica delle pensioni di importo superiore al triplo
del trattamento minimo INPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
340
Indennità Integrativa Speciale corrisposta in maniera separata sulle pensioni INPDAP
-
pensioni con decorrenza precedente al luglio 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
341
-
pensioni con decorrenza da luglio 1988 in poi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
342
Le prestazioni collegate a limiti di reddito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
343
Le prestazioni collegate a limiti di reddito (rilevanze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
346
Redditi influenti sulle prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
374
Redditi influenti per rilevanza e componenti il nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
382
S come SIGLE E CODICI
Le sedi dell’INPS per codice numerico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
384
Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l’INPS . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
385
Le pensioni erogate dall’INPS per codice e sigla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
388
Le sedi regionali delle Organizzazioni sindacali dei pensionati
SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
394
Indice alfabetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
397
In terza di copertina: prospetto riassuntivo degli importi e dei limiti di reddito 2006
Presentazione
I
l “Vademecum” sulle pensioni, realizzato congiuntamente dalle
Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil,
giunge quest’anno alla sua nona edizione e si conferma come uno strumento utile per orientarsi in una materia così complessa qual è la legislazione italiana in materia previdenziale e assistenziale, testimoniando anche
la validità di un’iniziativa unitaria ormai quasi decennale.
Il volume offre infatti, grazie all’impegno degli esperti Spi, Fnp, Uilp, un
quadro sintetico, ma preciso e aggiornato, di tutti gli argomenti fondamentali della previdenza e può essere un efficace aiuto per chi deve conoscere
la materia nel dettaglio e fornire risposte e consulenze.
Ripercorrendo le edizioni degli anni passati, inoltre, è possibile tracciare
uno scenario esauriente dei mutamenti avvenuti nella legislazione italiana
in questo campo.
Come ormai consueto, il Vademecum viene presentato pure su supporto
informatico, così da renderne ancora più agevole l’uso e la consultazione.
Anche la struttura del volume ripropone uno schema già collaudato, con
una prima parte dedicata ai nuovi provvedimenti legislativi, una seconda
parte dedicata alle schede di approfondimento e una terza parte più strettamente operativa comprendente tabelle e note esplicative.
Tra le novità normative, il Vademecum analizza in particolare i decreti
attuativi della legge delega sulle pensioni e la legge finanziaria 2006 per
quelle disposizioni che interessano più da vicino i lavoratori e i pensionati.
Si tratta di provvedimenti sui quali le Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil hanno espresso molte riserve.
Per quanto riguarda la legge delega sulle pensioni, i sindacati hanno in
primo luogo criticato il fatto che il Governo, senza alcuna verifica dei risultati conseguiti dalla legge 335 (come previsto dalla stessa norma) e senza
alcun reale confronto con le parti sociali, abbia sostenuto la necessità di
intervenire sul sistema pensionistico per ragioni di compatibilità finanziaria.
Critiche inoltre sono state espresse relativamente alla farraginosità delle
procedure e ad alcune evidenti iniquità introdotte.
Anche più negative le valutazioni sulla legge finanziaria, considerata 11
Presentazione
inutile, dannosa e incapace sia di produrre sviluppo sia di migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione, tra cui sono numerosi gli anziani.
Spi, Fnp e Uilp, in occasione della formulazione della legge finanziaria
avevano chiesto che venissero accolte alcune precise rivendicazioni:
- recupero del potere d’acquisto delle pensioni, fortemente eroso negli
ultimi anni, e protezione nel tempo del loro valore;
- estensione dell’aumento a 516 euro al mese a tutti coloro che ancora
ricevono una pensione di importo inferiore;
- nuove misure a sostegno di quanti hanno redditi così bassi da non poter
usufruire di detrazioni fiscali (i cosiddetti incapienti);
- modifica dell’attuale sistema di tassazione ed eliminazione della discriminazione che oggi penalizza i pensionati per quanto riguarda l’area
non tax (oggi pari a 7.000 euro per i pensionati e a 7.500 euro per i
lavoratori dipendenti);
- abolizione del nuovo sistema di tassazione degli arretrati, che penalizza
i pensionati che ricevono con ritardo quanto dovuto;
- istituzione di un Fondo nazionale per la tutela delle persone non autosufficienti e realizzazione di una rete di servizi e sostegni radicata nel
territorio.
Nessuna di queste richieste è stata accolta.
Queste rivendicazioni restano tuttavia al centro dell’azione unitaria dei
tre sindacati confederali dei pensionati, consapevoli del progressivo peggioramento delle condizioni di vita di milioni di anziani e della necessità di
urgenti misure in grado di porvi riparo.
Le segreterie nazionali
SPI FNP UILP
12
PARTE PRIMA
I nuovi
provvedimenti
legislativi
I nuovi provvedimenti legislativi
Le novità della legge finanziaria
per il 2006
L
a legge n. 266 del 23 dicembre 2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria per il 2006), è
composta di un solo articolo con 612 commi. Il testo è stato pubblicato 3 volte:
dopo la prima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, il testo
è stato ripubblicato il 13 gennaio 2006. In questa occasione, ogni comma è stato
corredato di un titolo redazionale che permette di individuarne l’argomento. Con
la seconda ripubblicazione, il 27 gennaio, sono state aggiunte le consuete note contenenti il testo degli altri provvedimenti richiamati o modificati dalla legge attuale.
Di seguito, riportiamo una selezione dei commi dell’articolo unico della legge
finanziaria che possono interessare lavoratori e pensionati, con una breve spiegazione.
LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006)
articolo 1, commi:
52, riduzione indennità parlamentari: Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro
ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica
anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in
Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384;
53, riduzione trattamento economico sottosegretari: è altresì ridotto del
10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi
dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212;
54, riduzione trattamento economico membri eletti Regioni ed Enti
locali: per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle
regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
15
Le novità
della
legge finanziaria
per il 2006
16
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,
comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;
55, limite ai futuri incrementi trattamenti economici: a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del
30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53;
56, riduzione trattamento economico consulenze: le somme riguardanti
indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti
per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005;
57, limite ai futuri incrementi compensi consulenze: a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale
dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi
del medesimo comma 56;
58, riduzione indennità organi collegiali: le somme riguardanti indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai
componenti di organi d’indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione
e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005;
59, limite ai futuri incrementi delle indennità: a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58;
60, riduzione indennità Ministero economia: le disposizioni di riduzione
della spesa di cui ai comma 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed
ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque
denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può
essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente
comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
61, relazione Ministero economia: le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30
novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari;
62, riduzione compensi agli organi di autogoverno della Magistratura:
i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’
importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del
Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,
dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005;
63, destinazione dei risparmi dovuti alla riduzione dei compensi: a
decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella
propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
107, esonero versamento contributi (anno 2005) della quota a carico
dei datori di lavoro delle imprese di autotrasporto per lavoratori dipendenti (qualifica autisti livello 3° e 4°): relativamente all’anno 2005, alle
imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel
limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20,
determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel
limite di spesa di 120 milioni di euro;
117-124, agevolazioni fiscali alle imprese: con questi commi sono prorogati ancora per il 2006 numerosi interventi di agevolazione fiscale destinati agli
imprenditori agricoli, marittimi, della pesca, ai lavoratori frontalieri e ai cittadini
per interventi a salvaguardia dei boschi o per ristrutturazione edilizia (41%), già
prorogate con continuità da tutte le leggi finanziarie intervenute successivamente
alle disposizioni originarie. In particolare, è prorogata fino alla dichiarazione dei
redditi del 2007, relativa al reddito 2006, la possibilità di optare per le disposizio-
I nuovi
provvedimenti
legislativi
17
Le novità
della
legge finanziaria
per il 2006
18
ni in materia di Irpef in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004,
se più favorevoli di quelle vigenti;
137, soglia di detassazione: crediti o debiti d’imposta che dalla dichiarazione
dei redditi risultino d’importo inferiore a 12 euro, con riferimento alla singola
imposta o addizionale, non verranno rimborsati né esatti, neanche se la dichiarazione è effettuata con modello 730. Inoltre, in questi casi i soggetti professionali
che prestano assistenza fiscale (CAF) o i sostituti d’imposta che presentino comunque la dichiarazione non otterranno il relativo compenso dallo Stato, nonostante il
fatto che per verificare che il debito o credito superi i 12 euro la dichiarazione bisogna prima elaborarla. Questa disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2006 in poi,
quindi anche per le dichiarazioni relative ai redditi percepiti nel 2005;
151, differimento norme fiscali: le speciali norme che determinano il limite
massimo imponibile previdenziale per i dipendenti di autorità indipendenti (antitrust, privacy, ecc), che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2000,
entrano in vigore il 15 gennaio 2006, data entro la quale dovrebbe essere adottato il relativo decreto ministeriale;
165 e 277, proroga blocco addizionali Irpef: è confermato per tutto il 2006
il divieto di aumentare le addizionali Irpef (ora IRE) per gli Enti locali abilitati, con
la sola eccezione delle Regioni che abbiano necessità di coprire un disavanzo di
spesa sanitaria. Anzi, a questo proposito, in altra parte della legge finanziaria, al
comma 277, è stabilito che l’aliquota dell’addizionale regionale Irpef (oltre alle
maggiorazioni Irap) venga applicata nella misura massima con riferimento all’anno di imposta 2006 qualora il commissario straordinario non adotti i provvedimenti
necessari per ripianare il disavanzo entro il 31 maggio 2006;
210-211, equo indennizzo: la base di calcolo per la determinazione dell’equo
indennizzo è costituita dal solo stipendio tabellare spettante alla data della domanda, senza considerare le altre voci retributive, anche se a carattere fisso e continuativo. La prima parte della disposizione attuale riproduce il testo dell’art. 22,
comma 27, della legge 724/94, legge finanziaria per il 1995, con il quale la base
di calcolo dell’equo indennizzo era stata già limitata al solo stipendio tabellare
vigente alla data di presentazione della domanda: tuttavia, allora, lo stipendio
tabellare non comprendeva – come invece comprende oggi – l’importo della IIS,
che vi è stata conglobata nel 2003. Il testo attuale, quindi, suona come una conferma della inclusione della IIS nella base di calcolo dell’equo indennizzo. La seconda parte, invece, costituisce una specificazione del tutto nuova, mirante ad escludere voci retributive che alcune categorie di dipendenti pubblici hanno considerato
comprese nella base di calcolo fino ad oggi. Infatti, non essendo di interpretazione
autentica, tale norma ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge che la
contiene: ad ogni buon conto, viene stabilito che tale disposizione non si applica
neanche agli indennizzi richiesti con domanda presentata entro il 31 dicembre
2005 ma liquidati in data successiva;
219-221, causa di servizio: con la modifica di più provvedimenti del 1957 e
del 1962, le amministrazioni pubbliche vengono sollevate dall’onere per le spese
di cura necessarie a seguito di infermità dipendenti da causa di servizio, comprese
le spese per ricoveri in istituti sanitari e per protesi (salvo che il danno all’integrità fisica si sia prodotto nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale), e vengono abrogate tutte le disposizioni contrattuali che pongono spese di
cura a carico dell’amministrazione. A differenza che nel caso delle disposizioni sull’equo indennizzo, questa ha effetto anche nei confronti di soggetti che hanno conseguito in passato infermità dipendenti da causa di servizio;
226, passaggi di carriera dipendenti Stato: l’importo dell’assegno ad personam non riassorbibile, nei casi di passaggio di carriera dei dipendenti dello Stato
in cui si determini la necessità di corrisponderlo, deve essere calcolato sulla base
del solo trattamento fisso e continuativo, escludendo la retribuzione di risultato e
le voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o
obiettivi;
259-262, personale Pubblica Sicurezza: una serie di norme tese ad “incrementare la funzionalità della Amministrazione della pubblica sicurezza anche
attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di
Stato”, tra le quali la concessione del trattamento di quiescenza spettante ai prefetti ai dirigenti generali di livello B, quello spettante ai dirigenti di livello B ai dirigenti generali con quattro anni di qualifica e la promozione a dirigente generale ai
dirigenti superiori con almeno 5 anni di qualifica all’atto del pensionamento;
263-266, trasferimenti pubblici agli Enti previdenziali: le consuete disposizioni per trasferimenti economici dovuti dallo Stato agli Enti previdenziali in base
all’art. 37 della legge 88/89;
267, soppressione trasferimento all’Enpals: viene soppresso il contributo
dello Stato all’Enpals istituito nel 1996 per assicurarne la correntezza delle prestazioni;
268, contributi volontari miniere siciliane: la base di calcolo dei contributi
volontari versati dalle imprese a partecipazione pubblica che gestivano miniere di
zolfo e sali potassici in Sicilia a favore dei loro ex dipendenti in base alla legge
regionale 42/1975 è costituita dall’importo dell’indennità mensile corrisposta dalla
Regione autonoma siciliana in fase di chiusura delle attività estrattive. Trattandosi
di norma di interpretazione autentica, questa disposizione si tradurrà nella riliquidazione delle pensioni percepite dagli ex dipendenti delle aziende del settore sali
potassici, i cui versamenti volontari – e quindi la retribuzione pensionabile – erano
stati calcolati su base minore. I dipendenti delle aziende solfifere avevano avuto il
calcolo corretto fin dall’inizio;
269-271, compensazioni alle imprese: le imprese che conferiranno a forme
di previdenza complementare il TFR maturando per i propri dipendenti, avranno,
in cambio, forme agevolate di credito, per le quali verrà costituito apposito Fondo,
I nuovi
provvedimenti
legislativi
19
Le novità
della
legge finanziaria
per il 2006
e la fiscalizzazione di parte degli oneri sociali, a partire da quello per l’assegno al
nucleo familiare, indennità di maternità e disoccupazione. Queste disposizioni
erano state già inserite nel provvedimento fiscale collegato alla finanziaria 2006,
DL 203/2005, convertito in legge 248/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006.
Ora, a causa dello slittamento dell’entrata in vigore della riforma della previdenza
complementare, ne viene spostata la decorrenza al 1° gennaio 2008 e conseguentemente ne viene rideterminato onere finanziario e stanziamento;
274, riconferma disposizioni intesa Stato – Regioni nell’ambito del
settore sanitario: nell’ ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
restano fermi:
-
gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli
ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a
prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende
sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione
di decadenza dei rispettivi direttori generali;
-
l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
279, erogazione da parte dello stato di 2.000 milioni di euro (anno
2006) al servizio sanitario nazionale a titolo di regolazione debitoria
per gli anni 2002, 2003 e 2004: lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, concorre al ripiano dei
disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal
fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di
euro per l’anno 2006. L’ erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è
subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del
residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni;
300, gestione separata parasubordinati: i titolari dei contratti di formazione specialistica (ex assistenti medici con contratti di formazione lavoro) sono iscritti alla gestione separata parasubordinati dell’INPS;
306, agevolazioni IVA: con l’abrogazione dell’art. 1, comma 467, della legge
311/2004, hanno termine le agevolazioni in materia di IVA stabilite, come esenzione o riduzione di imposta, per le prestazioni di formazione o di cura rese da
cooperative sociali;
20
330-334, assegno di natalità: un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato
o adottato nel 2005 e nel 2006 (nel 2006 si esclude il primo figlio). L’assegno
viene erogato dall’ufficio postale di pertinenza dei genitori, che saranno avvisati
dal Ministero dell’economia entro il mese successivo alla nascita o adozione (entro
il 15 gennaio 2006 per gli eventi 2005). L’assegno è a carico di un Fondo istituito
presso il Ministero dell’economia, con dotazione di 1.140 milioni di euro destinati
alla realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà
per lo sviluppo socio-economico;
335, detraibilità retta asilo nido: limitatamente al periodo d’imposta 2005,
la retta relativa alla frequenza di asili nido costituisce onere detraibile per il 19%
del suo importo . Con circolare del 13 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
-
“è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia privato che pubblico”;
-
i fanciulli per i quali compete la detrazione sono “quelli che sono ammessi e
frequentano l’asilo nido”, la cui età, quindi, dipende dallo specifico regolamento della struttura denominata “asilo nido”;
-
la quota da detrarre va calcolata sul totale delle somme erogate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono;
la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all’onere da ciascuno effettivamente sostenuto, cosa che risulta dall’intestazione del documento di spesa o da apposita annotazione su di essa;
336, mutui agevolati prima casa: istituzione di un fondo per la concessione di
garanzia di ultima istanza per la contrazione di mutui legati alla prima casa da
parte di soggetti di età non superiore a 35 anni, con reddito inferiore a 40.000
euro annui e con contratto di lavoro a tempo determinato o atipico;
337-340, cinque per mille per attività sociali: destinazione del 5 per mille
dell’Irpef (in aggiunta e non in sostituzione all’attuale 8 per mille) a favore di soggetti ammessi al riparto del gettito sulla base di un apposito DPCM. Le finalità cui
è destinata la quota del 5 per mille sono le attività sociali svolte dal Comune di residenza, il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, il finanziamento
della ricerca sanitaria e il sostegno delle associazioni di volontariato, delle ONLUS,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni operanti
nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria; dell’assistenza sanitaria; della
beneficenza; dell’istruzione; della formazione; dello sport dilettantistico; della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; della promozione della cultura e
dell’arte; della tutela dei diritti civili; della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
343-345, fondo indennizzo vittime di frodi finanziarie: istituito un fondo
per indennizzare le vittime di frodi finanziarie e i detentori di titoli argentini;
I nuovi
provvedimenti
legislativi
-
21
Le novità
della
legge finanziaria
per il 2006
22
346, cessione del quinto di pensione: con l’art. 13 bis del DL 35/2005, convertito nella legge 80/2005, è stata introdotta una deroga al principio dell’intangibilità della pensione nel caso in cui si tratti di prestiti contratti dal pensionato con
banche e intermediari finanziari. Questa deroga viene inserita nel DPR 180/50,
che regola in generale pignorabilità e cedibilità di stipendi e pensioni. Ora la pensione è cedibile fino ad un quinto del suo ammontare. La cessione del quinto da
parte di persone in età, come i pensionati, va accompagnata da un’assicurazione
sulla vita che intervenga in caso di premorienza. Il nuovo assetto del DPR 180/50
viene ora ulteriormente modificato: si stabilisce che la cessione della quota di pensione abbia effetto solo dalla data di comunicazione all’ente pensionistico erogatore (con l’eccezione delle pensioni erogate da amministrazioni pubbliche, come gli
Enti previdenziali, per le quali si segue un’altra procedura) e si introduce l’intangibilità di una quota pari al trattamento minimo;
347, estensione Fondo credito Inpdap ai pensionati: si demanda all’emanazione di un decreto, entro il 15 marzo 2006, la fissazione delle condizioni per
l’estensione ai pensionati, titolari di prestazioni a carico dell’Inpdap e di altri Enti
che erogano pensioni ad ex dipendenti pubblici, della possibilità di accesso al fondo
credito dell’Istituto. Attualmente l’accesso al credito agevolato Inpdap, riservato ai
dipendenti pubblici in servizio, è condizionato al versamento di un contributo obbligatorio;
361, esonero aliquota contributiva Cuaf: riduzione di un punto dell’aliquota contributiva complessiva a carico dei datori di lavoro a favore della Gestione
dell’Inps per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, comprendente le
assicurazioni malattia, maternità, disoccupazione, TBC, integrazione guadagni,
fondo di garanzia per il TFR e l’assegno al nucleo familiare, sul quale graverà prioritariamente la riduzione; in caso di in capienza, la riduzione investirà, nell’ordine,
anche le aliquote per maternità e disoccupazione e le altre, escludendo comunque
il Fondo di garanzia TFR (perché l’esonero, in questo caso, deve essere limitato alle
imprese che devolvano il TFR a forme di previdenza contrattuale dal 1° gennaio
2008 in poi e limitatamente ai lavoratori interessati);
364, taglio dell’intervento annuo da parte della finanza pubblica per
premi assicurativi dovuti all’INAIL dalla gestione “agricoltura”: la misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo
rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole
gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi,
in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle
gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica;
374, automatismo iscrizione artigiani e commercianti all’INPS: con questo comma, dal 1° gennaio 2006 la domanda di iscrizione alla Camera di
Commercio e agli elenchi anagrafici di categoria da parte di artigiani e commer-
cianti ha effetto anche ai fini dell’iscrizione all’Ente previdenziale e li esonera dalla
relativa domanda. Entro il 2007 gli Enti previdenziali devono allineare i propri
archivi alle risultanze del registro delle imprese;
375, tariffe elettriche agevolate ai soggetti disagiati: entro il 31 marzo
2006 il Ministero per le attività produttive deve dettare i criteri per l’applicazione
di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati: a questo proposito è prevista una revisione della fascia di protezione sociale in modo da comprendervi anche le famiglie economicamente disagiate;
390-391, autenticazione atti compravendita veicoli: viene modificato l’elenco dei soggetti autorizzati ad autenticare gli atti necessari alla compravendita di
veicoli, gratuitamente o no;
410-411, deroga ai limiti di concessione CIGS, mobilità e DS speciale:
in caso di crisi occupazionali, il Ministero del lavoro è autorizzato ad intervenire con
ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2006 in deroga ai vigenti limiti di legge,
anche utilizzando eventuali eccedenze di bilancio risultanti dall’applicazione di
deroghe simili riferite ad anni precedenti;
504, contributi lavoratori autonomi: i lavoratori autonomi, che accettano il
regime di programmazione fiscale istituito a regime dalla legge finanziaria 2006
per favorire l’emersione fiscale, possono versare i contributi previdenziali solo per
la parte di reddito programmata, fatto salvo il minimale contributivo;
523-524, potenziamento attività di vigilanza Inps, Inail e Ispettori
lavoro: una nuova programmazione potenziata dell’attività ispettiva e sanzionatoria diretta a contrastare i fenomeni di elusione ed evasione contributiva verrà
realizzata nel triennio 2006-2008; a tal fine sono autorizzate assunzioni di personale in deroga al blocco in vigore;
533, contribuzione previdenziale: il documento di regolarità contributiva di
cui al alla legge 210/2002 verrà richiesto alle imprese anche ai fini dell’accesso a
benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
554-555, studenti universitari “fuorisede”: è istituito in via sperimentale
un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari, con dotazione iniziale di 25 milioni di euro;
562-565, vittime del dovere: i benefici previsti dalla legge in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo vengono estese ai dipendenti pubblici che
muoiano o riportino infermità permanentemente invalidanti in particolari attività
di servizio; a questo fine viene autorizzata una spesa annua non superiore a 10
milioni di euro, con le modalità da stabilire con regolamento da emanare entro il
31 marzo 2006 su proposta del Ministero della difesa;
567, certificazione Ipsema per esposizione amianto: per i lavoratori marittimi iscritti all’Ipsema la certificazione di esposizione all’amianto viene rilasciata
dall’Ipsema anche se la domanda di certificazione è stata presentata all’Inail;
I nuovi
provvedimenti
legislativi
23
Le novità
della
legge finanziaria
per il 2006
24
572, contributo all’acquisto di decoder: un contributo di 90 o 70 euro, a
seconda dell’anno di acquisto o noleggio, è concesso agli abbonati Rai-Tv residenti
in alcune particolari aree della Sardegna e della Valle d’Aosta;
594, indennizzi ex Jugoslavia: per accelerare l’erogazione degli indennizzi
previsti dalla legge 137/2001, il Governo fu autorizzato nel 2004 a stipulare convenzioni con Enti pubblici o società direttamente controllate dallo Stato ai fini dell’esame delle domande e dell’istruttoria delle pratiche; con la legge finanziaria
attuale tali convenzioni possono essere rinnovate per il 2006;
597-600, alienazione immobili IACP: entro il 30 giugno 2006 il Presidente
del Consiglio dei ministri dovrà emanare norme di semplificazione delle norme che
regolano la dismissione degli immobili Iacp, in particolare per quanto riguarda l’ordine di prelazione degli attuali inquilini. La vendita può essere affidata a società
immobiliari.
Le novità del “decreto fiscale” collegato
alla legge finanziaria per il 2006
C
on il DL 30 settembre 2005, n. 203, concernente “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, sono
stati disposti alcuni provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica che
fanno parte integrante della manovra finanziaria per il 2006. In fase di conversione nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, il decreto-legge subito numerose modifiche e integrazioni. Il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di
conversione è pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta ufficiale
- serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005.
Il “decreto fiscale” prevede, tra l’altro:
– l’estensione ai consulenti del lavoro (art. 3-bis, comma 10) e agli esperti contabili (art. 7-quinquies) della facoltà di prestare assistenza fiscale, in relazione
ai modelli 730, ai contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di
impresa;
– l’esonero dall’ICI per gli immobili usati per le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive “a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse” (art. 7, comma 2-bis);
– l’estensione dei diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, agli
occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali
che erano privi del titolo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare,
purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa
sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione
determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti (art. 7-bis);
– l’istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle
imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari (art. 8);
– il trasferimento all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 10);
– l’introduzione di provvedimenti tesi a migliorare l’efficienza delle
Amministrazioni pubbliche (art. 10-bis);
25
– lo stanziamento di 160 milioni di euro per la copertura finanziaria degli oneri
Le novità del
derivanti dall’esercizio della totalizzazione prevista dalla delega di cui all’arti“decreto fiscale”
colo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (art. 11);
collegato alla
legge finanziaria – la classificazione come “lavoro accessorio”, quindi sottoposto a norme semplificate quanto ad assoggettabilità a fisco e contribuzione previdenziale, dell’eper il 2006
secuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuate da
studenti o pensionati (art. 11-quaterdecies, comma 6);
– la previsione di un prestito vitalizio ipotecario da parte di aziende ed istituti di
credito nonché da parte di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e
lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso
integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado
su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni
compiuti (art. 11-quaterdecies, comma 12).
26
I decreti attuativi delle deleghe contenute
nella legge 243/2004
sul sistema pensionistico italiano
L
a legge 23 agosto 2004, n. 243 “Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno della previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”, entrata in vigore il 6 ottobre 2004, contiene
disposizioni applicabili in via immediata e disposizioni di delega al Governo. Per
ognuna delle deleghe, la legge contiene l’indicazione dei criteri che il Governo deve
seguire per la loro attuazione e dei termini temporali entro cui devono essere emanati i decreti necessari: per alcune, un anno dalla data di entrata in vigore della
legge – delega, per altre, quelle che si oprevee richiedano un maggior impegno,
un anno e mezzo. Per le prime il termine è scaduto il 6 ottobre 2005, per le altre
scade il 6 aprile 2006.
Alla data in cui il “Vademecum” va in stampa, solo una parte delle deleghe
annuali è stata attuata (e, di esse, solo una entro i termini inizialmente previsti,
mentre per altre sono state disposte opportune proroghe): delle altre non è difficile prevedere lo slittamento oltre il termine, perché coincide con la data di svolgimento delle elezioni politiche.
Le disposizioni di delega previste dalla legge 243/2004
Le prime e più importanti disposizioni di delega al Governo sono contenute nell’art. 1, comma 1. Entro il termine del 6 ottobre 2005 sarebbero dovuti essere
emanati “uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone
l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”.
Sempre nell’art. 1 (la legge, essendo stata approvata con il voto di fiducia, consta di un solo articolo), al comma 10 è prevista una disposizione di delega che ha
lo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di
27
I decreti
attuativi
delle deleghe
contenute
nella legge
243/2004
sul sistema
pensionistico
italiano
accesso al pensionamento a tutti i regimi pensionistici. Per attuare questa disposizione è previsto che o che vengano emanati uno o più decreti legislativi entro il 6
aprile 2006 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività interessati all’elevazione dell’età pensionabile;
b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza (le cosiddette “finestre”) per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni.
Nel comma seguente la legge fissa principi e criteri direttivi per l’emanazione
(sempre entro il 6 aprile 2006) di uno o più decreti legislativi, nel caso in cui possano essere praticate soluzioni alternative alla drastica elevazione dei requisiti per
la pensione di anzianità previsti in altra parte della legge a decorrere dal 1° gennaio 2008. Queste soluzioni devono incidere, anche congiuntamente, sui requisiti
di età anagrafica e anzianità contributiva e devono:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli prodotti
dalla soluzione già prevista;
b) riguardare i regimi pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per
cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori
di attività;
c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie
che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti
e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni
di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire le finestre di decorrenza per i trattamenti pensionistici liquidati con
anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni.
28
Nel comma 31 è prevista l’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti
norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria,
perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad
essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. Anche in questo caso, il termine è il 6 aprile 2006.
Con il comma 50, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro il 6 aprile 2006 recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in
materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. Nel comma 53
le indicazioni operative per il Ministero del lavoro, che, a questo scopo, deve costituire un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.
I nuovi
provvedimenti
legislativi
Inoltre, dato che con il comma 23 si istituisce il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e
di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria, con il comma 24, è stabilito che entro il 6 dicembre 2004, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, fossero definite le
informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle
dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
Infine, la legge demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità di
attuazione delle disposizioni sull’incentivo al posticipo del pensionamento, contenute nei commi da 12 a 16, senza stabilire termini, mentre nel comma 2, lettera
p), è prevista genericamente l’estensione dell’incentivo anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Le deleghe attuate
Allo stato attuale, in attuazione delle deleghe contenute nella legge
243/2004, il Governo ha adottato i seguenti provvedimenti:
– il DM 6 ottobre 2004 sull’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato;
– il DM 4 febbraio 2005 sull’operatività del Casellario centrale delle posizioni
previdenziali dei lavoratori in attività;
– il DLgs 5 dicembre 2005, n. 252, sulla previdenza complementare (che entrerà in vigore il 1° genaio 2008);
– il DLgs 2 febbraio 2006, n. 42, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi.
L’incentivo al posticipo del pensionamento
Si tratta della prima disposizione attuata: il decreto ministeriale è stato emanato il giorno stesso dell’entrata in vigore della legge-delega. Con questo provvedimento, all’art. 1, si stabilisce che “i lavoratori dipendenti del settore privato” che
abbiano raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, ma non a quella di vecchiaia, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicura-
29
I decreti
attuativi
delle deleghe
contenute
nella legge
243/2004
sul sistema
pensionistico
italiano
zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da
parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data dell’esercizio della predetta facoltà, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla
predetta scadenza. L’importo dei contributi non versati deve essere interamente
corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nell’articolo
2 sono indicate le procedure da seguire perché gli Enti previdenziali interessati possano esonerare i datori di lavoro e i lavoratori dall’obbligo contributivo.
(Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze 6 ottobre 2004, recante “Incentivi al posticipo del pensionamento
attuativo dell’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della L. 23 agosto 2004, n. 243”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004)
Il Casellario delle posizioni assicurative
Con il decreto ministeriale vengono definiti scopi, organizzazione e funzioni del
Casellario istituito dalla legge 243/2004 e destinato ad affiancare il preesistente
Casellario centrale dei pensionati nell’INPS.
Il Casellario amministra l’Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive,
alla cui alimentazione provvedono tutti gli enti gestori di regimi previdenziali. Il
Casellario cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni previdenziali italiane e per questo si avvale delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione dall’INPS.
Lo scopo principale del Casellario è quello di permettere la predisposizione e
l’invio a domicilio di ciascun lavoratore di un estratto-conto integrato, contenente
tutti i periodi assicurativi. Per questo è previsto un calendario di adempimenti piuttosto rigido.
Entro il 28 giugno 2005 gli Enti previdenziali dovrebbero aver trasmesso al
Casellario i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti, seguiti, entro il 28 dicembre 2005, dai periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di
inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri
archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonché a
tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.
30
Entro il 28 marzo 2006 il Casellario deve incrociare per codice fiscale le informazioni trasferite dagli Enti. L’Anagrafe generale evidenzia così per ciascun attivo
la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo
di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad altre
informazioni utili per l’attività di analisi e previsione.
I nuovi
provvedimenti
Entro il 28 marzo 2007 gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l’estratto legislativi
conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi assicurativi maturati presso le gestioni da essi amministrate. Sulla base delle
segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro il 28 marzo 2008, a
variare, qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario.
Infine, completata l’Anagrafe generale, l’Ente cui da ultimo risulta iscritto l’assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite
del Casellario stesso, provvede, entro il 28 marzo 2009, ad inviare agli assicurati
l’estratto conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente, il
predetto estratto conto è inviato con la periodicità prevista dall’art. 1, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, cioè ogni anno. Resterà da stabilire come questa disposizione si concili con la decisione dell’INPS di non inviare più estratti-conto
ma solo aggiornamenti annuali.
L’attività del Casellario è soggetta al controllo di un’apposica Commissione
ministeriale, alla quale il Casellario presenta ogni anno un rapporto sullo stato di
attuazione di quanto disposto dal decreto e, altresì, un’analisi della situazione del
mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione, il numero delle posizioni
degli attivi, dei silenti, degli inoccupati, della mobilità intersettoriale nonché dei
movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le tipologie
di lavoratori e ai diversi settori di attività. Nel rapporto sono identificate, inoltre, le
posizioni contributive e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale. Si tratta di dati che il Casellario deve rendere disponibili per gli Enti previdenziali e per gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura identificativa, la
rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario.
(Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze 4 febbraio 2005, recante “Istituzione del Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005)
La previdenza complementare
L’attuazione della delega sulla previdenza complementare ha richiesto più
tempo di quanto previsto inizialmente. Per questo, il Governo ha prorogato di 6
mesi la scadenza del termine con l’art. 2 della legge 25 giugno 2005, n. 109.
Con il nuovo testo viene sostituito integralmente il DLgs 124/93, delegato
dalla legge 421/92 (c. d. riforma Amato), che continuerà ad avere effetto soltanto per quanto riguarda le misure di deducibilità dei premi e dei contributi versati e
31
I decreti
attuativi
delle deleghe
contenute
nella legge
243/2004
sul sistema
pensionistico
italiano
il regime di tassazione delle prestazioni per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigora del nuovo decreto, limitatamente alle prestazioni maturate fino a tale data.
Le modifiche più rilevanti alla vecchia disciplina riguardano:
– le modalità di devoluzione del TFR a fondi di previdenza complementare; essa
avverrà con il principio del silenzio-assenso, che si applicherà dopo la scadenza di un termine semestrale dalla data di assunzione o, per i già assunti, dalla
data del 1° gennaio 2008. Chi decida inizialmente di mantenere il TFR presso
il proprio datore di lavoro potrà successivamente revocare la scelta, conferendo la somma maturanda ad una forma complementare. Nel caso invece in cui
il lavoratore non esprima alcuna volontà nel predetto periodo di 6 mesi, a partire dal mese successivo alla scadenza il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando alla forma collettiva prevista dal contratto o, nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche, a quella cui abbia aderito il maggior numero di
lavoratori presenti in azienda o ancora, in assenza di fondi contrattuali, alla
forma complementare che verrà appositamente istituita presso l’INPS;
– la possibilità di trasferire il montante maturato e la futura contribuzione, comprensiva eventualmente del TFR maturando, ad altro fondo diverso da quello
di provenienza, trascorso un periodo di iscrizione di due anni;
– le possibilità di deduzione dei contributi versati a forme di previdenza complementare dal reddito assoggettabile all’Irpef e il regime fiscale del rendimento
del capitale previdenziale accumulato dagli Enti gestori;
– l’introduzione di specifiche agevolazioni nell’accesso al credito e in tema di
oneri sociali per i datori di lavoro, in cambio dellaloro disponibilità a lasciare
che i lavoratori devolvano a Fondi di previdenza complementare gli accantonamenti di legge già a titolo di TFR.
La data di entrata in vigore del nuovo decreto è fissata al 1° gennaio 2008,
tranne per una parte dei 23 articoli che lo compongono, che è in vigore dal 13
dicembre 2005; si tratta di quelli relativi al funzionamento, ai compiti e alle risorse della commissione di vigilanza sui fondi pensione e quelli che riguardano l’attività promozionale nelle imprese e la realizzazione di campagne pubblicitarie informative sui contenuti della riforma stessa.
Il 1° gennaio 2008 è anche la data dalla quale avrà effetto l’abrogazione del
DLgs 124/93 e decorrerà il termine di 6 mesi per decidere se lasciare il TFR maturando nella disponibilità del datore di lavoro o no.
32
(Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme
pensionistiche complementari”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200/L alla
Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005)
La totalizzazione dei periodi assicurativi
I nuovi
Anche se il decreto è entrato in vigore il giorno seguente quello di pubblica- provvedimenti
zione, le disposizioni in materia di totalizzazione si applicano fin dal 1° gennaio legislativi
2006 e sostituiscono quelle vigenti a tale data, introdotte con l’articolo 71 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con le nuove disposizioni, che si applicano ai fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, di anzianità, ai superstiti e di inabilità assoluta e permanente (non per l’assegno di invalidità né per gli altri trattamenti di invalidità
previsti nel settore pubblico), sono totalizzabili periodi assicurativi di entità complessiva non minore di sei anni ciascuno. Esercitando il diritto alla totalizzazione,
ciascuna delle gestioni pensionistiche interessate liquiderà la quota di propria competenza esclusivamente con il sistema contributivo, secondo i criteri che si seguono
in caso di opzione, anche se la posizione assicurativa di sua pertinanza raggiunga
e superi il limite di contribuzione necessario per il raggiungimento del diritto a pensione autonoma. Deroghe a questa condizione e altre disposizioni particolari sono
previste per le sole quote di pertinenza delle casse professionali (DLgs 509/94) e
per quelle dei liberi professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo (DLgs
103/96).
Per un’esposizione di maggior dettaglio si veda il capitolo “La totalizzazione
dei periodi assicurativi” in questo stesso Vademecum.
(Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante “Disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del
16 febbraio 2006)
33
34
PARTE SECONDA
Schede
di
approfondimento
Gli arretrati di pensione
C
on due sentenze (n.ri 12796 e 12797) entrambe del 15 giugno 2005, la
Corte di Cassazione si è pronunciata a sezioni unite in merito alla incidenza
sul reddito annuale della liquidazione degli arretrati ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali.
La questione di come computare le somme arretrate fra i redditi influenti sul
diritto a prestazioni previdenziali, se secondo il criterio di cassa (tutte insieme nell’anno di riscossione) o secondo il criterio di competenza (dividerne l’importo per
gli anni di riferimento e considerarle come percepite in tali anni), sottoposta più
volte alla Magistratura, era stata quasi sempre risolta con pronunciamento per il
criterio di cassa.
Questa volta, con le sentenze sopra richiamate, la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento, anche se non con le motivazioni dei pensionati che – come
sempre - sostenevano il criterio di competenza contro l’Ente previdenziale che
aveva operato secondo quello di cassa; anzi, la Corte ha ribadito tutti i motivi
addotti nella giurisprudenza precedente contro il criterio di competenza.
Ricorrere a tale criterio, infatti, significa negare che, nell’anno di percezione
degli arretrati, si sia verificata per il titolare una condizione effettiva di concreta,
attuale disponibilità di mezzi economici, non importa di quale natura. Inoltre, considerare separatamente le somme arretrate negli anni di competenza potrebbe
anche risolversi in danno dei ricorrenti, quando il reddito in questione è di entità
tale che provocherebbe la perdita del diritto alla prestazione ad esso condizionata
non nel solo anno di materiale corresponsione ma in tutti gli anni cui si riferisce..
D’altronde, continuano le motivazioni della Corte, scartare il criterio di competenza e optare per quello di cassa non può risolversi in danno di chi riceve in ritardo quanto gli è dovuto, per giunta a causa dell’inadempimento dell’Ente previdenziale. Il criterio di cassa, infatti, attribuisce valore decisivo ad un evento del tutto
casuale, oltre che dipendente dall’inadempimento dell’Ente previdenziale, e per
sua natura non è destinato a riprodursi nel tempo successivo: la condizione economica complessiva del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno
e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati in un anno
successivo è identica e quindi è priva di ogni giustificazione la maggiore onerosità
di una soluzione rispetto all’altra.
In base a queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto di individuare un principio avente carattere generale in base al quale “in ogni caso in cui
l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di
reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli
arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge – non nel loro
importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
37
Gli arretrati
di pensione
38
In questo modo la Corte, pur confermando il principio di cassa, lo ha temperato, per così dire, con gli aspetti della competenza e sembrerebbe aver stabilito in
pratica il seguente nuovo criterio: quando le somme dovute non comporterebbero
il superamento del limite di reddito, se computate negli anni di competenza, il
superamento non deve determinarsi neanche nell’anno di percezione. Quando
invece il superamento del limite di reddito avverrebbe comunque, l’effetto sulla
prestazione assistenziale deve esplicarsi soltanto nell’anno in cui il reddito è stato
effettivamente percepito.
La pronuncia, apparentemente del tutto favorevole, nasconde tuttavia una
ambiguità non chiarita dalla motivazione. La stessa infatti potrebbe essere interpretata nel senso che l’attribuzione ai singoli anni della quota di arretrato di loro
pertinenza potrebbe incidere sul diritto, con riferimento agli stessi e non solo all’anno di effettivo pagamento.
Occorre pertanto fare ogni sforzo perchè nei successivi eventuali giudizi venga
accreditata interpretazione diversa tale da limitare gli effetti esclusivamente all’anno di pagamento considerando solo la quota relativa all’anno medesimo.
Prepensionamenti - cumulo con redditi
da lavoro autonomo
L
a vicenda relativa al cumulo prepensionamenti e reddito da lavoro autonomo,
con particolare riferimento a quelli destinati agli appartenenti al settore della
siderurgia (dl 299/94 convertito con la l. 451/94) è stata ripetutamente
oggetto di controversie giudiziarie.
L’INPS infatti riteneva che i titolari di tale trattamento fossero soggetti al cumulo parziale, piuttosto che a quello integrale.
Bisogna al riguardo ricordare che la legge 537/93 ha stabilito che in favore
dei soggetti che conseguano i requisiti minimi entro il 31.12.1994 mantengono le
regole vigenti anteriormente a tale data, che consentono il totale cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo.
Con ripetute sentenze la Cassazione, nel tempo, si è pronunciata in senso favorevole ai pensionati; solo in una occasione, invertendo l’orientamento affermatosi,
si è pronunciata per il cumulo parziale (minimo + 50% eccedenza). Per questo
motivo la questione è giunta all’esame della Corte a Sezioni Unite che, con sentenza 20336 del 21 ottobre 2005 si è pronunciata per il riconoscimento del cumulo
totale.
In tale ultima occasione la Corte ha preso in esame la situazione di un lavoratore appartenente alla siderurgia che, utilizzando l’opportunità offerta dal d.l.
299/94 convertito nella legge 451/94, ha cessato l’attività il 31 dicembre 1994
giovandosi, per il raggiungimento del requisito minimo di 35 anni, della copertura
degli anni mancanti.
In sintesi la Cassazione ha così motivato la sua decisione:
1) La copertura degli anni mancanti non è un accredito figurativo che si colloca in
un preciso periodo, ma è più semplicemente una maggiorazione della contribuzione realmente esistente (almeno 30 anni) che deve pertanto considerarsi
perfezionata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;
2) il prepensionamento non è un istituto diverso ma una ordinaria pensione di
anzianità, pertanto ad esso vanno applicate anche le regole del cumulo secondo quanto disposto dalla citata legge 537/93.
Nonostante l’autorevolezza propria delle decisioni della Corte di Cassazione a
SS.UU., non risulta che l’INPS abbia applicato il principio a tutti i pensionati che si
trovano nella stessa situazione di chi ha provocato la sentenza.
39
Maggiorazione ex combattenti:
perequazione
L
a legge 140/85 ha introdotto, in favore degli ex combattenti ed assimilati che
non abbiano fruito dei benefici previsti dalla L. 336/70, una maggiorazione
del trattamento pensionistico di L. 30.000 mensili, soggetta per espressa previsione normativa “alla disciplina della perequazione automatica”.
Quest’ultima disposizione è stata da sempre interpretata dall’INPS nel senso
che la rivalutazione annuale opera solo dopo che il beneficio è stato riconosciuto
sulla pensione della quale la maggiorazione diventa parte integrante.
Sulla questione si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 14285 del 7
luglio 2005 pervenendo a soluzione del tutto opposta.
Ad avviso della Cassazione, infatti, la maggiorazione spetta nello stesso importo applicabile agli assicurati che ne hanno fruito già dal 1985, anno della sua istituzione, con tutti gli aumenti dovuti per perequazione automatica che devono essere applicati sulla maggiorazione rappresentata dalle 30.000 lire, anno dopo anno,
dal 1985 in poi, e spettano nella misura rivalutata, anche a coloro che hanno ottenuto la pensione successivamente al 1985.
Diversamente si determinerebbe una disparità di trattamento tra pensionati
aventi titolo alla maggiorazione, in violazione del principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 della Costituzione, in quanto il beneficio verrebbe corrisposto in misura
diversa a seconda dell’anno di pensionamento.
In conclusione, per i giudici della Cassazione, sui trattamenti in questione il
beneficio spetta non nella misura iniziale, ma in quella nel frattempo aggiornata a
seguito dell’applicazione del meccanismo perequativo.
40
L’INPDAP subentra
alle amministrazioni pubbliche nella
liquidazione delle pensioni ai dipendenti
I
n una prima, lunga fase dalla sua istituzione, l’INPDAP si limitò di fatto a subentrare alle Direzioni provinciali del tesoro nel pagamento dei trattamenti di
quiescenza agli ex dipendenti di amministrazioni pubbliche. Queste ultime detenevano e continuavano, di fatto, a gestire lo stato di servizio, ovvero la posizione
assicurativa, del proprio personale e a istruire le pratiche di concessione dei trattamenti di quiescenza, ivi compreso il decreto di concessione del trattamento, che trasmettevano all’Inpdap. In molti casi si trattava di trattamenti calcolati di fatto in
misura provvisoria, che l’Inpdap doveva riesaminare alla luce di tutta la documentazione e riliquidare in misura definitiva.
Era questa situazione, la principale responsabile dei grandi ritardi che i pensionati del settore subivano nella liquidazione dei trattamenti definitivi, della frequentissima formazione di indebiti da restituire e, non ultimo, del fallimento dell’operazione SONAR lanciata dall’Inpdap qualche anno fa per la costruzione dell’archivio centrale delle posizioni assicurative di tutti i dipendenti pubblici.
Nel 2003 l’Istituto è stato messo in grado di superare questa autentica subalternità alle scelte delle Amministrazioni pubbliche, con all’introduzione di sanzioni
per quelle che non osservassero l’obbligo di trasmissione all’Inpdap di dati indispensabili per la determinazione dei trattamenti previdenziali.
Successivamente, a partire dai settori compresi nell’ambito degli ex Istituti di
previdenza del Ministero del tesoro (principalmente i dipendenti degli Enti locali),
l’Inpdap ha messo in atto le procedure necessarie all’acquisizione di ogni residua
competenza delle amministrazioni pubbliche, statali e non, in tema di pensione.
Attualmente, risultano trasferite all’Inpdap le funzioni relative alla gestione
della posizione assicurativa di tutti i dipendenti pubblici, compresi gli agenti delle
polizie ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia forestale). Rimangono ancora soggetti alla giurisdizione della propria amministrazione
in campo previdenziale i dipendenti militari dello Stato, ivi compresi gli agenti delle
polizie ad ordinamento militare (Corpo dei carabinieri, Guardia di finanza). Di seguito, l’elenco completo delle disposizioni amministrative con le quali l’Inpdap è subentrato via via nelle funzioni dei diversi comparti dell’amministrazione pubblica.
Le circolari di subentro
Circolare n. 14 - 7 maggio 2003. “Inosservanza dell’obbligo delle Amministrazioni
e degli Enti, datori di lavoro, di trasmissione dei dati di pertinenza di questo
Istituto”
41
L’INPDAP
subentra alle
amministrazioni
pubbliche
nella liquidazione
delle pensioni
ai dipendenti
42
Circolare n. 34 - 17 dicembre 2003 “Liquidazione e pagamento della pensione in
modalità definitiva da parte dell’INPDAP – Nuove modalità per la trasmissione
delle informazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di
pensione”
Circolare n. 10 - 10 febbraio 2004 “Disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’INPDAP”
Circolare n. 33 - 27 maggio 2004 “Liquidazione e pagamento della pensione in
modalità definitiva da parte dell’INPDAP – Precisazioni”
Circolare. 52 - 12 agosto 2004 “ENAV S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche
relative al personale non dirigente”
Circolare n. 62 - 29 novembre 2004 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Corpo Forestale dello Stato: avvio della fase sperimentale”
Circolare n. 67 - 16 dicembre 2004 “Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici al personale delle Amministrazioni statali”
Circolare n. 1 - 25 gennaio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale delle Università”
Circolare n. 6 - 23 marzo 2005 ”Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di Stato”
Circolare n. 13 - 27 aprile 2005 “Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle Amministrazioni statali – Programmazione delle attività”
Circolare n. 17 - 23 maggio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Interno”
Circolare n. 19 - 1 giugno 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione
PenitenziariaCircolare n. 26 - lì, 27 giugno 2005Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero Affari Esteri”
Circolare n. 28 - 12 luglio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale magistratuale e amministrativo dell’Amministrazione centrale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera ausiliaria del Ministero della Giustizia”
Circolare n. 29 - 12 luglio 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca – Direzione
Generale Alta formazione artistica, musicale e coreutica”
Circolare n. 40 - 13 settembre 2005 “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”
Circolare n. 47 - 17 ottobre 2005 “DLgs n. 254 del 28 luglio 2000. Instaurazione
del rapporto di impiego con i medici già addetti alle attività di guardia medica e di
emergenza territoriale, con i medici della medicina dei servizi e con gli specialisti
ambulatoriali”
PARTE TERZA
Tabelle
e prontuari
in materia
di previdenza
e assistenza
I due sistemi di calcolo delle pensioni
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
È
quello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare si assume l'ultima retribuzione percepita o la media delle retribuzioni o dei redditi riferiti ad un periodo più o meno lungo della carriera lavorativa (a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.
Con questo metodo di calcolo continuano ad essere liquidate interamente le
prestazioni di coloro i quali, alla fine del 1995, possono far valere 18 o più anni di
contributi. Per coloro, invece, che alla stessa data possono far valere un’anzianità
contributiva inferiore, sarà calcolata con il sistema retributivo soltanto la quota di
pensione relativa ai periodi di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1995,
mentre per la quota relativa ai periodi successivi si usa il sistema contributivo.
Gli elementi del calcolo retributivo sono:
• la retribuzione pensionabile, che in genere è la media delle retribuzioni percepite in un periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
l’ampiezza del periodo è variabile a seconda del settore di appartenenza del
lavoratore e della sua anzianità contributiva; le retribuzioni più remote vengono opportunamente rivalutate per perequarle al valore dell’anno immediatamente precedente quello di decorrenza della pensione;
• l’aliquota di rendimento o di trasformazione (la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile), che varia a seconda dei Fondi pensionistici ma che, per le quote di pensione maturate a partire dal 1995,
di norma è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva maturata in tutti i Fondi. Da tenere presente il massimo di retribuzione pensionabile, che è una fascia oltre la quale sono previste aliquote
di rendimento inferiori al 2% e gradatamente decrescenti;
• l’anzianità contributiva utile, che è data dal numero degli anni o mesi o settimane (a seconda dell’unità di misura di riferimento) di contribuzione utile versata o accreditata; l’anzianità contributiva può considerarsi utile entro un limite massimo che può essere diverso tra settore e settore, ma che in genere corrisponde a 40 anni.
La formula del calcolo retributivo può essere così sintetizzata:
P = RP x (A x AC)
44
dove P è l’importo annuo della pensione, RP è la retribuzione che costituisce la
base pensionabile, determinata secondo le regole di ciascun settore, A è l’aliquota
che indica la parte della retribuzione che si trasforma in pensione per ciascuna unità di anzianità contributiva (anno, mese o settimana) e AC è l’anzianità contributiva complessiva utile. In alcuni casi A è una costante. In altri casi, dove l’aliquota di
trasformazione cresce con progressione non costante al crescere dell’anzianità contributiva, per determinare il valore che, nella formula, è chiuso tra parentesi, è necessario ricorrere ad una tabella (vedi pag. 57).
C
calcolo
- i due sistemi
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
E’ quello che assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore; in
base a questo sistema, introdotto dalla legge n. 335/95, la pensione è direttamente commisurata all’importo dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa. Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che
hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 o che optano per il nuovo sistema,
nonché le quote di pensione per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contributi.
Gli elementi del calcolo contributivo sono:
• il montante contributivo, che è la somma di tutti i contributi computati e rivalutati annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura
dei contributi si determina anno per anno, applicando l’aliquota di computo alla retribuzione o al reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno; l’importo risultante si “accantona” e si rivaluta l’anno seguente, assieme agli “accantonamenti” degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione. L’aliquota di
computo è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33%, per i lavoratori autonomi
al 20% mentre, per i lavoratori indipendenti iscritti all’apposita gestione separata dell’Inps, al 19,70%, gradualmente destinata a salire fino al 20%. Per i
lavoratori iscritti alla gestione separata, ma titolari di pensione o di altra posizione di previdenza obbligatoria, l’aliquota di computo è rispettivamente il
15% e il 10%. Il tasso di capitalizzazione è pari alla media mobile quinquennale dell’indice di incremento della ricchezza nazionale (Pil nominale);
• il coefficiente di trasformazione, che, applicato al montante, consente di ottenere l’importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell’età
del soggetto che richiede la pensione: esprimendolo in percentuale, si va dal
4,72% con 57 anni al 6,136% con 65.
La formula del calcolo contributivo, che è uguale per tutti i Fondi o Gestioni
pensionistici, è la seguente:
P=MxC
dove P sta per pensione annua, M per montante contributivo e C per coefficiente di trasformazione.
45
Il sistema
contributivo
Il calcolo in caso di opzione per il sistema contributivo
Le persone che possono far valere periodi di contribuzione per meno di 18 anni precedenti il 1996, per le quali il calcolo di pensione va effettuato parte con il
sistema retributivo e parte con quello contributivo, possono optare per il calcolo
dell’intera pensione esclusivamente con il sistema contributivo: ad età oltre i 62 anni, o in presenza di retribuzioni che nel periodo di riferimento per il calcolo retributivo sono più basse di quelle precedenti e quindi deprimerebbero la media pensionabile, questo può rivelarsi più conveniente.
Per far ciò, è necessario esercitare l’opzione prevista all’art. 1, comma 23, della legge 335/95 e seguire una normativa particolare, nel calcolo, dettata dalla necessità di far rientrare nella logica del “montante” anche i periodi di contribuzione
accreditata prima dell’entrata in vigore del sistema contributivo.
In questi casi, infatti, l’importo complessivo della pensione è costituito dalla
somma degli importi della parte relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 in poi
(per la quale si seguono le regole descritte brevemente qui sopra) e della parte relativa al periodo precedente.
La procedura per calcolare quest’ultima prevede la determinazione di un montante virtuale alla data del 31 dicembre 1995 e la sua rivalutazione con i normali
coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione.
46
Per la formazione del montante virtuale al 31 dicembre 1995 si seguono alcune norme particolari: le retribuzioni considerate per estrarne la contribuzione
pensionabile non sono quelle effettivamente percepite nel corso di tutto il periodo
antecedente il 1996, ma solo quelle di un periodo ridotto immediatamente a ridosso: gli ultimi 10 anni per l’AGO e forme sostitutive mentre, per le forme esclusive dell’AGO, gli ultimi 3 anni o - per i soggetti con più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 - l’ultimo anno e mezzo prima del 1° gennaio 1996. La
contribuzione di ciascuno degli anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando alla retribuzione o reddito pensionabile l’aliquota contributiva vigente in
ciascun anno in ciascuna gestione (purché entro il limite massimo dell’aliquota contemporaneamente vigente nel FPLD) e viene rivalutata con i coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione. Infine, per determinare il montante virtuale
al 31 dicembre 1995, la media annua, mensile o settimanale delle contribuzioni
del periodo di riferimento viene moltiplicata per il numero complessivo di anni, mesi o settimane di contributi accreditati dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995; questo numero, però, viene opportunamente ridotto riducendo l’anzianità contributiva, anno per anno, in base al rapporto di grandezza tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e quella media ponderata vigente, nella gestione che deve liquidare la pensione, nel decennio temporale immediatamente
precedente l’anno in cui è stata effettuata l’opzione.
In pratica, si procede così:
1. si individua la base imponibile nel periodo di riferimento (dipendenti privati e
autonomi: 10 anni; dipendenti pubblici con almeno 15 anni di servizio al
31.12.1992: 18 mesi; dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1992: 3 anni). In ciascun anno, la base imponibile non
può essere presa in considerazione per un importo superiore all’importo del
massimale imponibile vigente per il sistema contributivo, opportunamente svalutato, rispetto al 1996, in base al coefficiente desunto dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
C
calcolo
- i due sistemi
2. si calcola l’ammontare dei contributi considerabili per ciascun anno, moltiplicando la base imponibile per l’aliquota contributiva vigente nella gestione di
appartenenza in quell’anno. Per aliquote che presentino variazioni in corso
d’anno, gli Enti previdenziali hanno l’uso di determinare l’aliquota media annua ponderata; in ogni caso, il risultato non può eccedere il valore dell’aliquota (o della media delle aliquote) vigente nello stesso anno nel FPLD. Per i dipendenti dello Stato, si applicano le stesse aliquote del FPLD, ad eccezione degli ufficiali giudiziari che hanno le proprie già dal 1984; per i lavoratori autonomi, per gli anni precedenti al 1990, si applicano le stesse aliquote in vigore
nel 1990;
3. si rivaluta ciascuna contribuzione annua su base composta fino al 31 dicembre
1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione PIL e si sommano i risultati;
4. si calcola la contribuzione media rivalutata al 31 dicembre 1995, dividendo la
somma per il numero di anni (o di mesi o di settimane) presi in considerazione;
5. si individua l’anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento
espressa in anni, mesi o settimane a seconda dell’unità di misura prescelta (lavorare in settimane permette calcoli più rapidi e precisi). Quindi, se il periodo
di riferimento è completamente coperto di contribuzione, si tratta dei contributi
dall’inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti privati e gli autonomi e fino a tutto il 1992 per i dipendenti pubblici, indipendentemente – questa volta – dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 (almeno secondo le disposizioni dell’INPDAP con circ. 65
del 30.11.2001);
6. si riduce il numero di contributi (settimanali o mensili, a seconda dei casi) presenti in ciascuno degli anni antecedenti al periodo di riferimento (come individuati al punto 5) moltiplicandolo per il quoziente che risulta dal rapporto tra
l’aliquota contributiva IVS in vigore in ciascuno di questi anni (o, come fanno
gli Enti previdenziali, la media ponderata delle aliquote, in caso di variazione
47
Il sistema
contributivo
in corso d’anno) e la media delle aliquote contributive che sono state in vigore in ciascuno dei 10 anni precedenti l’anno durante il quale è stata effettuata l’opzione. Anche in questo caso, le aliquote vanno prese entro il limite costituito dalle aliquote contemporaneamente vigenti nel FPLD. L’esclusione del
periodo di riferimento dall’operazione di abbattimento della contribuzione
comporta problemi, in caso di contribuzione mista lavoro dipendente - lavoro
autonomo prima del 1996, che il Ministero del lavoro ha risolto stabilendo un
calcolo separato per ognuno dei periodi di contribuzione in gestioni diverse
(circ. INPS n. 1 08 del 7 giugno 2002 con esempi di calcolo). Invece, almeno
per quanto riguarda l’INPDAP, ai fini del calcolo della media contributiva dei
10 anni precedenti l’anno in cui è stata effettuata l’opzione, periodi di vuoto
contributivo presenti eventualmente nel decennio, seguiti da iscrizione a gestione previdenziale diversa da quella precedente, vanno riempiti come se fosse stata in vigore l’aliquota della gestione seguente il periodo vuoto;
7. si sommano i contributi ridotti secondo l’operazione di cui al punto 6 e ad essi
si aggiunge, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo di riferimento. Si determina così l’anzianità contributiva complessiva per
il periodo precedente il 1996;
8. si moltiplica la contribuzione media rivalutata di cui al punto 4 (mensile, settimanale o annua) per l’anzianità contributiva complessiva precedente il 1996, come ottenuta al punto precedente (a sua volta omogeneamente espressa in mesi,
settimane o anni di contributi). Il risultato costituisce la quota di montante relativa al periodo precedente il 1996, da rivalutare con i coefficienti PIL nel periodo dal 1996 fino all’anno precedente la data di decorrenza della pensione;
9. si determina l’importo annuo lordo della pensione sommando le due quote di
montante rivalutato e applicandovi l’aliquota di trasformazione relativa all’età raggiunta dal soggetto al momento della decorrenza della pensione.
IL PERIODO TRANSITORIO
48
Nel corso degli anni ’90 del secolo scorso, il regime pensionistico di tutte le forme assicurative previdenziali ha subito profonde modificazioni e, con esso, il sistema di calcolo della pensione. La modifica principale è rappresentata dall’introduzione del regime contributivo (regole per il diritto e regole per il calcolo dell pensione) in tutte le forme assicurative: esso si applica, però, solo alle persone prive di
anzianità assicurativa alla data del 1° gennaio 1996. Per tutti gli altri, le modifiche delle regole per il diritto e quelle delle modalità di calcolo sono intervenute all’interno del regime retributivo loro applicabile, soprattutto in direzione di una
sempre più pronunciata armonizzazione della normativa vigente nelle diverse forme assicurative.
Poiché le modifiche sono intervenute in momenti successivi e poiché, in genere, ogni nuovo intervento legislativo conteneva clausole di salvaguardia della normativa previgente per gli assicurati in particolari condizioni di età o di anzianità
contributiva, per tutto il periodo transitorio (cioè fino a quando non si applicherà
soltanto il regime contributivo, vale a dire approssimativamente dopo il 2036) le
pensioni dovranno essere calcolate contemporaneamente con due o più sistemi diversi, ognuno dei quali dà luogo ad una quota del prodotto finale: l’importo della
pensione è la somma di tali quote.
C
calcolo
- i due sistemi
Si possono avere le seguenti quote di pensione:
• la quota A, che è quella calcolata con le regole del retributivo proprie di ciascun fondo o gestione vigenti prima dell’inizio del processo di riforma (media
retributiva degli ultimi 5 anni, rivalutata con i vecchi criteri, nell’assicurazione
generale obbligatoria; retribuzione, ovvero stipendio dell’ultimo mese, semestre o anno per i fondi esclusivi e per alcuni sostitutivi), con riferimento ai periodi di contribuzione versata o accreditata prima del 1° gennaio 1993;
• la quota B, relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992
e calcolata con le nuove regole del retributivo (media retributiva degli ultimi
10 anni, o anche meno, per chi ha maturato 15 anni al 31.12.1992, ovvero
media dell’intera vita per chi alla stessa data può far valere meno di 15 anni).
In alcuni Fondi pensionistici questa quota può essere suddivisa in “sottoquote”
in relazione alle diverse tappe del processo di armonizzazione cui sono stati
sottoposti e che hanno prodotto modificazioni degli elementi fondamentali del
calcolo con decorrenza da date diverse;
• la quota C, determinata con il sistema contributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 non possono far valere 18 anni di anzianità contributiva; è relativa
ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
La particolare forma che comprende anche una quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo viene detta anche calcolo con il sistema misto.
Nelle pagine seguenti, un quadro mostra la successione delle modifiche legislative con indicazione degli elementi della formula di calcolo su cui tali modifiche
hanno avuto effetto e la quota di pensione su cui insistono.
Un secondo quadro entra sinteticamente nel merito delle quote di pensione, per
quanto riguarda il solo sistema retributivo nell’AGO e nelle forme esclusive di essa.
Di seguito al quadro, una descrizione più dettagliata dei sistemi di calcolo applicabili nel periodo transitorio alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, alle pensioni a carico dell’INPDAP
e a quelle liquidate con le norme dei tre principali Fondi sostitutivi dell’AGO.
Per la definizione di AGO e Fondi alternativi, si veda a pag. 168.
49
Quadro 1 - Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti
legge
data
forma assicurativa
elemento modificato
base pensionabile (periodo)
DLgs 503/92 1-1-1993 tutte
L 724/94
aliquota di trasformazione (tetto)
aliquota di trasformazione (2%)
1-1-1995 forme esclusive dell’AGO
base pensionabile (IIS)
L 335/95
e decreti
legislativi
delegati
1-1-1996
L 449/97
1-1-1998 forme esclusive e sostitutive dell’AGO
forme esclusive e sostitutive dell’AGO base pensionabile (elementi accessori)
base pensionabile (periodo)
tutte
tutti (sistema contributivo)
aliquota di trasformazione (tetto)
anzianità contributiva (arrotondamento)
Quadro 2 - Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo, quota
Quota A
Forme assicurative
Forme
esclusive
dell’AGO IVS
Anzianità
contributiva
Base pensionabile
Voci
Stato
(stipendio base più RIA
più alcune ind. ricorrenti)
maggiorato del 18%
più IIS
dovuto al momento del
pensionamento
EE LL
e sanità
voci retributive
assoggettate
a contribuzione
(tutto, con esclusione
di alcune indennità
non ricorrenti) più IIS
retribuzione annua
spettante alla data
di cessazione dal servizio
FPLD
art. 6 DLgs 314/97
dalla data di decorrenza
indietro per 260
settimane
GGSS
LLAA
artt. 5 e 8 L 233/90
dalla data di decorrenza
indietro per 120 mesi
maturata al
31.12.1992
AGO IVS
50
Periodo
articolo
C
quota
calcolo
artt. 3 e 7
art. 12
art. 17, c. 1
- i due sistemi
B-B1
art. 15, c. 3
art. 2, cc. 9-11
B2
art. 1, c. 17
art. 1, c. 6
art. 59, c. 1
art. 59, c. 1, lett. b)
C
B3
per quota
Aliquota trasformazione
35% con i primi 15 anni di servizio;
1,8% annuo per anni successivi;
max 80% con 40 anni di servizio
come da tabella
(max 100% con 40 anni
di servizio)
2% annuo
(max 80% con 40 anni AC) con
riduzioni art. 12 DLgs 503/92
Segue
51
Segue Gli elementi della formula quota per quota
Quota B - B1
Forme assicurative
Anzianità
contributiva
Base pensionabile
Voci
Periodo
Stato
Forme
esclusive
dell’AGO IVS
EE LL
e sanità
FPLD
AGO IVS
maturata
negli anni
1993-1994
maturata
negli anni
dal 1998 in poi
GGSS
LLAA
tutte (ma solo sulle
retribuzioni
dal 1996 in poi)
dalla data di decorrenza
indietro per 120 mesi (o
fino al 1° gennaio 1993
per chi aveva meno di 15
anni di contributi al
31.12.1992)
tutte
(art. 6 DLgs 314/97)
dalla data di decorrenza
indietro per 520 settimane (o fino al 1° gennaio
1988 per chi aveva meno
di 15 anni di contributi al
31.12.1992)
artt. 5 e 8 L 233/90
dalla data di decorrenza
indietro per 180 mesi
Quota B2
Forme assicurative
Anzianità
contributiva
Base pensionabile
Voci
Stato
Forme
esclusive
dell’AGO IVS
EE LL
e sanità
FPLD
AGO IVS
52
GGSS
LLAA
maturata
negli anni
1995-1997
tutte (ma solo sulle
retribuzioni dal 1996
in poi)
Periodo
dalla data di decorrenza
indietro per 120 mesi (o
fino al 1° gennaio 1993
per chi aveva meno di 15
anni di contributi al
31.12.1992)
C
Aliquota trasformazione
calcolo
- i due sistemi
come quota A
ma applicando progressivamente
le riduzioni di cui all’art. 12
del DLgs 503/92
2% annuo
(max 80% con 40 anni di anzianità
contributiva)
con riduzioni art. 12 DLgs 503/92
Aliquota trasformazione
2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e
applicando progressivamente le riduzioni di cui all’art. 12 DLgs
503/92
Segue
53
Segue Gli elementi della formula quota per quota
Quota B3
Forme assicurative
Stato
Forme
esclusive
dell’AGO IVS
Base pensionabile
Anzianità
contributiva
EE LL
e sanità
maturata
negli anni
1998 in poi
Voci
Periodo
dalla data di decorrenza
indietro per 120 mesi (o
art. 6 DLgs 314/97
fino al 1° gennaio 1993
(ma solo sulle retribuzioni
per chi aveva meno di 15
dal 1996 in poi)
anni di contributi al
31.12.1992)
FPLD
AGO IVS
Il sistema
contributivo
GGSS
LLAA
Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD e lavoratori
autonomi
Le regole del metodo di calcolo vigente nell’assicurazione generale obbligatoria sono contenute nella legge n. 297/82, come modificata dal decreto legislativo
n. 503/92 e dalla legge n. 335/1995.
La formula di calcolo nel regime generale è:
P = RMP x 2% x AC
dove P sta per pensione annua; RMP sta per retribuzione media pensionabile
annua; 2% è la percentuale della retribuzione pensionabile che si trasforma in pensione per ogni anno di anzianità contributiva; AC sta per anzianità contributiva utile espressa in anni. Nella pratica si usa la Retribuzione Media Settimanale (RMS)
come base pensionabile, purché anche l’Anzianità Contributiva (AC) sia espressa in
settimane: il risultato non cambia.
Nell’assicurazione generale obbligatoria, il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media pensionabile va dagli ultimi 5 anni, per la quota A, agli ultimi 10 anni, ovvero all’intera vita lavorativa a seconda dell’anzianità
contributiva al 31.12.1992, per la quota B; l’aliquota di trasformazione è pari al
2% per ogni anno di contribuzione; il limite massimo di anzianità contributiva utile è pari a 40 anni.
Lavoratori dipendenti pubblici
54
Il calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e, in generale, dei soggetti
iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps presen-
Aliquota trasformazione
2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e
applicando integralmente le riduzioni di cui all’art. 12 DLgs
503/92, come nell’AGO
C
calcolo
- i due sistemi
ta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono, soprattutto, sul calcolo della quota A della pensione. In particolare si registrano le seguenti differenze con il regime generale.
La retribuzione pensionabile
Per la quota A della pensione, relativa all’anzianità contributiva maturata al
31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l’ultimo stipendio base (o con la retribuzione annua spettante nell’ultimo mese di servizio), con esclusione degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione, cosiddetti “elementi accessori” (ma tale non è la 14° mensilità di retribuzione corrisposta ai lavoratori postelegrafonici, che pertanto entra anche nella base di calcolo della quota A di pensione a carico dell’IPOST). L’equiparazione tra la retribuzione pensionabile dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici è avvenuta a partire dal
1996, con riferimento all’intera quota B di pensione, ma solo per le retribuzioni
percepite dal 1996 in poi che eventualmente entrino nella base di calcolo, perchè
solo da tale data c’è corrispondenza tra elementi assoggettati a contribuzione previdenziale ed elementi pensionabili.
Per i dipendenti dello Stato iscritti all’apposita gestione dell’Inpdap, la base di
calcolo costituita della qota A di pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito nell’ultimo mese di servizio, è aumentata del 18% a titolo di considerazione
forfetaria degli elementi accessori. Ai fini del calcolo della quota B di pensione, il
salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo, al posto di
esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita
dal 118% dello stipendio tabellare.
55
Il sistema
contributivo
L’Indennità integrativa speciale nella base di calcolo
Fino al 31 dicembre 1994, l’indennità integrativa speciale, componente della
retribuzione dei dipendenti pubblici, non entrava nel calcolo della pensione base
ma veniva aggiunta ad essa per formare il trattamento pensionistico complessivo
(c.d. di ‘quiescenza’). L’Indennità integrativa speciale da aggiungere alla pensione
veniva determinata in rapporto agli anni di servizio, in caso di pensioni anticipate
di anzianità, ovvero veniva corrisposta in misura intera (cioè, per i pensionati, nella misura pari all’80% di quella dei dipendenti in servizio) nei casi di pensioni di
vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.
Per effetto della legge n. 724/94, l’indennità integrativa speciale è entrata, a
tutti gli effetti, nella retribuzione pensionabile di tutte le quote di pensione, per le
pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1995, ma, per gli statali, rimane fuori della base maggiorabile del 18%.
L’aliquota di rendimento o di trasformazione
Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e lavoratori iscritti
a regimi esclusivi o sostitutivi di essa, come si può vedere nella tabella a fianco.
Dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi
maturati a partire da tale data, si applica per tutti l’aliquota dell’assicurazione generale obbligatoria pari al 2%; tuttavia, per espressa disposizione di legge, il rendimento non può essere superiore a quello che sarebbe spettato mantenendo l’applicazione delle aliquote precedenti, il cui incremento annuo, in certi casi e per certi periodi, è inferiore a 2 punti percentuali. Questo determina ancora per lungo
tempo una situazione differenziata tra soggetto e soggetto, in relazione al numero di anni di contribuzione già maturati alla data in cui è avvenuto il cambiamento. I prontuari per l’individuazione dell’aliquota in base al numero di anni di contribuzione raggiunti alla data del 31 dicembre 1994 sono riportati a pag. 62.
56
Il limite massimo di retribuzione pensionabile
Con il decreto legislativo n. 503/92 fu prevista l’introduzione graduale del sistema di abbattimento delle aliquote di trasformazione oltre il limite massimo di
retribuzione pensionabile, già in vigore nell’AGO, che prima del 1993 non esisteva
affatto per gli iscritti ai fondi esclusivi (ed a quasi tutti i sostitutivi). Dal 1998, per
effetto della legge 449/97, questo sistema di abbattimento ha trovato applicazione piena. Di conseguenza:
– la quota A della pensione degli iscritti ai fondi esclusivi (e sostitutivi) è calcolata senza l’applicazione di limiti massimali alla retribuzione pensionabile;
– la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 (o anche prima per altri fondi
speciali) è calcolata con limiti massimali più elevati di quelli vigenti nel regime
generale, in graduale lenta diminuzione fino ad eguagliare il limite comune;
Scale parametrali per anni di assicurazione
relative a quote di pensione riferite ad anzianità contributive maturate fino al 31.12.1994
*
Anni
AGO (INPS)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
Personale civile dello Stato *
35,0
36,8
38,6
40,4
42,2
44,0
45,8
47,6
49,4
51,2
53,0
54,8
56,6
58,4
60,2
62,0
63,8
65,6
67,4
69,2
71,0
72,8
74,6
76,4
78,2
80,0
41,3
43,4
45,5
47,7
49,8
51,9
54,0
56,2
58,3
60,4
62,5
64,7
66,8
68,9
71,0
73,2
75,3
77,4
79,5
81,6
83,8
85,9
88,0
90,1
92,3
94,4
Ex CPDEL
37,5
38,8
40,2
41,7
43,3
45,0
46,8
48,7
50,7
52,8
55,0
57,3
59,7
62,2
64,8
67,5
70,3
73,2
76,2
79,3
82,5
85,8
89,2
92,7
96,3
100,0
Sono qui evidenziate due colonne, la seconda delle quali presenta, come massimo raggiungibile con 40 anni di
contributi, il valore di 94,4% invece dell’80%, che compare nella prima.
La differenza è dovuta al fatto che i valori della seconda colonna, spesso utilizzati per brevità al posto degli altri,
incorporano l’aumento del 18% della retribuzione pensionabile facendolo riferire all’aliquota di trasformazione invece che alla base di calcolo: infatti 94,4 è esattamente l’80% di 118.
Non sono stati riportati i valori relativi al personale militare e ai corpi di polizia, per i quali la curva consentiva il
raggiungimento del tetto massimo con 30 anni di anzianità.
Ora anche per questi settori, per effetto del DLgs 165/97, l’anzianità contributiva massima si sta elevando gradualmente ai 40 anni previsti per tutti gli altri lavoratori.
57
Il sistema
contributivo
58
– la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1998, è calcolata applicando per intero i limiti massimali vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria e, quindi, i rendimenti decrescenti per le fasce di retribuzione eccedenti il massimale.
Lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi dell’AGO
Caratteristica fondamentale dei Fondi sostitutivi dell’AGO è, in genere, la diversa retribuzione di riferimento, sia in termini di voci retributive che la compongono sia in termini di periodo di riferimento.
La fase di riordino previdenziale recentemente trascorsa ha visto l’emanazione di numerose norme che hanno introdotto una serie di cambiamenti normativi e,
circa il metodo di calcolo delle pensioni, sono stati introdotti criteri di graduale parificazione con quello del FPLD.
Alcuni dei fondi sostitutivi sono gestiti dall’INPS e vengono comunemente chiamati “Fondi speciali”, per distinguerli dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essi sono:
1. il fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
2. il fondo per il clero cattolico e delle altre confessioni religiose.
I fondi di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private, per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e per gli
addetti ai pubblici servizi di telefonia sono stati soppressi recentemente, in momenti diversi, e sono confluiti nel FPLD, che ha preso in carico anche i trattamenti
già liquidati. Poiché una parte del calcolo della pensione degli iscritti a questi fondi rimarrà regolata dalle vecchie norme ancora per qualche tempo, riportiamo di
seguito alcuni cenni in proposito.
Lavoratori dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private
Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD con la legge 488/99. In
precedenza, il Decreto Lgs. 562/96, concernente l’armonizzazione del Fondo Elettrici, aveva introdotto una serie di novità nel calcolo della pensione.
È stato eliminato il sistema di arrotondamento ad anno intero dei contributi pari ad almeno 6 mesi.
Il calcolo delle pensioni viene effettuato in settimane e su quattro quote che
(escludendo l’eventuale quota C calcolata con il sistema contributivo) sono denominate come segue:
– quota A, per servizio utile sino al 31.12.92, rendimento 2,514% a base annua,
ovvero con coefficiente 0,01934061 per calcolo settimanale;
– quota B1, per servizio negli anni 1993 e ‘94, sempre con rendimento del
2,514;
– quota B2 per gli anni 1995 e ‘96 con rendimento al 2 percento.
Le quote B1 e B2 riducono il loro rendimento base sopra indicato per le fasce
di retribuzione superiori agli scaglioni più elevati, secondo la tabella di graduale avvicinamento ai valori del regime AGO.
– Quota B3, per il servizio utile dal 1° gennaio 1997; il calcolo viene effettuato
con gli stessi criteri dei rendimenti e dei massimali AGO applicati per la quota
B nel FPLD.
Per il calcolo della quota A, la retribuzione è quella degli ultimi 6 mesi di attività pienamente retribuiti e rapportati ad anno (ultimi 6 mesi x 2).
Per il calcolo delle quote B, ferme restando le specifiche prima annotate, il periodo di riferimento delle retribuzioni pensionabili varia in funzione della data di
decorrenza della pensione ed è in fase di crescita fino a raggiungere i valori fissati per il FPLD.
Le norme di armonizzazione consentono il computo di un servizio utile sino ad
un massimo di 40 anni (2080 sett.), mentre in precedenza la pensione era riferita
in quarantesimi della retribuzione pensionabile, sino ad un massimo di 35 pari
all’88 percento della retribuzione della quota A.
Le nuove disposizioni e le interpretazioni ministeriali hanno stabilito che, pur
calcolata nelle quattro quote prima indicate, la pensione massima erogata dal Fondo non possa superare il più favorevole tra l’importo pari all’80% della retribuzione AGO e l’88% della media ponderale delle retribuzioni di quota A e B del Fondo.
Lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto
Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD (con separata evidenza
contabile) con DLgs 414/96. Le particolari condizioni di passaggio del Fondo all’AGO hanno però consentito agli iscritti di conservare alcuni vantaggi previsti dalla
precedente normativa:
– calcolo della pensione con le precedenti regole del Fondo per il servizio sino al
31/12/95;
– mantenimento del sistema di arrotondamento ad anno intero per periodi superiori a 6 mesi, per il servizio sino al 31/12/95 ma solo ai fini della misura
(in quarantesimi);
– nel caso di servizio utile al 31/12/95 superiore a 35 anni e 6 mesi il calcolo
della pensione avviene praticamente tutto in quota A. Ulteriore anzianità, seppure segnalata, non assume peso nel calcolo della pensione.
Il calcolo retributivo di una pensione (quindi sempre escludendo l’eventuale
quota C) avviene nelle seguenti quote:
– quota A, riferita all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992;
– quota B1, riferita all’anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994;
– quota B2, riferita all’anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1995 – per
rapporti in essere al 24.8.1996 – e dal 1.1.1995 alla cessazione, per rapporti di lavoro risolti anteriormente a tale data;
C
calcolo
- i due sistemi
59
Il sistema
contributivo
60
– quota B3 (o “quota AGO”), riferita alle anzianità maturate post. 1.1.1996 ovvero ante e post 1.1.1996 a seconda della pensione in liquidazione, per rapporti di lavoro in essere al 24.8.1996.
L’aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione sino al 31.12.1994 è
del 2,5 percento. Per i periodi sino al 31.12.1992 il 2,5% si riferisce alla retribuzione Fondo degli ultimi 12 mesi (30 x 12 = 360 gg.); le retribuzioni accessorie
percepite nel periodo, però, non possono essere computate per un importo superiore al 40% di quelle percepite nell’arco degli ultimi 36 mesi. Per gli anni 1993 e
‘94 pur rimanendo il rendimento al 2,5% occorre far riferimento ad un più ampio
arco temporale di retribuzione che si raccorda alla data di decorrenza della pensione. Per l’anno 1995 il rendimento scende al 2 per cento. Per contribuzioni successive al 1995 il calcolo è come quello della quota B dell’AGO, stessi criteri, parametri e coefficienti: tale quota, nel Fondo trasporti viene chiamata quota B3.
Si annota infine che per le quote B1 e B2 (anni 1993, ‘94 e ‘95) anche la retribuzione del Fondo trasporti subisce un abbattimento nel rendimento base a partire dalle fasce superiori.
Lavoratori addetti ai pubblici servizi di telefonia
Il calcolo della pensione viene effettuato nelle seguenti 4 quote (sempre se si
esclude l’eventuale quota C):
quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92;
quota B1, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994;
quota B2, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996;
quota B3, per il servizio utile dall’1°.1.1997.
La retribuzione di cui si deve tenere conto nelle varie quote è la seguente:
per il calcolo della quota A si deve far riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi 12 mesi, raffrontati con l’ultimo
triennio, purché non superiore alla media maggiorata del 12 per cento. Per la quota A non esistono limiti massimi di retribuzione pensionabile;
per il calcolo delle quote B1 e B2 si utilizza sempre la retribuzione teorica del
Fondo; la retribuzione media settimanale è ricavata, in base alla decorrenza, su un
numero di settimane crescente, dopo aver rivalutato le retribuzioni dei vari anni
con gli stessi coefficienti della quota B/AGO. Pur non esistendo, di fatto, massimale, è in atto la diminuzione progressiva dei rendimenti;
per la quota B3 sono integralmente applicate le norme AGO, salvo il numero di
settimane da prendere a riferimento per la RMS che è determinato con gli stessi criteri in uso per le quote B1 e B3.
La pensione massima erogabile non può superare il 90% della media ponderata della RMS (x 52) delle quote A e B1, ovvero, se più favorevole, dell’80% della retribuzione AGO.
C
calcolo
Elementi
per il calcolo
delle pensioni
62
Anni di
contribuzione
alla data del
pensionamento
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 giorno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
24,456
25,093
25,775
26,502
27,275
28,093
28,956
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
25,093
25,775
26,502
27,275
28,093
28,956
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
25,775
26,502
27,275
28,093
28,956
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
26,502
27,275
28,093
28,956
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
27,275
28,093
28,956
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
28,093
28,956
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
28,956
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
29,865
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
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58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
30,819
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
31,819
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994
pensionamento
32,865
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
12
33,955
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
13
35,091
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
14
36,273
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
15
37,500
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
16
38,800
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
17
40,200
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
18
41,700
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
19
43,300
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
20
45,000
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
21
46,800
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
segue
Scala incremento
unitario in vigore
prime del 1995
11
lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro
–
0,591
0,637
0,682
0,727
0,773
0,818
0,863
0,909
0,954
1,000
1,046
1,090
1,136
1,182
1,227
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
63
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del
anni di
contribuzione
alla data del
pensionamento
anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994
64
1 giorno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31
32
48,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
50,700
52,700
54,700
56,700
58,700
60,700
62,700
64,700
66,700
68,700
70,700
72,700
74,700
76,700
78,700
80,700
82,700
84,700
52,800
54,800
56,800
58,800
60,800
62,800
64,800
66,800
68,800
70,800
72,800
74,800
76,800
78,800
80,800
82,800
84,800
55,000
57,000
59,000
61,000
63,000
65,000
67,000
69,000
71,000
73,000
75,000
77,000
79,000
81,000
83,000
85,000
57,300
59,300
61,300
63,300
65,300
67,300
69,300
71,300
73,300
75,300
77,300
79,300
81,300
83,300
85,300
59,700
61,700
63,700
65,700
67,700
69,700
71,700
73,700
75,700
77,700
79,700
81,700
83,700
85,700
62,200
64,200
66,200
68,200
70,200
72,200
74,200
76,200
78,200
80,200
82,200
84,200
86,200
64,800
66,800
68,800
70,800
72,800
74,800
76,800
78,800
80,800
82,800
84,800
86,800
67,500
69,500
71,500
73,500
75,500
77,500
79,500
81,500
83,500
85,500
87,500
70,300
72,300
74,300
76,300
78,300
80,300
82,300
84,300
86,300
88,300
73,200
75,200
77,200
79,200
81,200
83,200
85,200
87,200
89,200
pensionamento
76,200
78,200
80,200
82,200
84,200
86,200
88,200
90,200
34
79,300
81,300
83,300
85,300
87,300
89,300
91,300
35
82,500
84,500
86,500
88,500
90,500
92,500
36
85,800
87,800
89,800
91,800
93,800
37
38
89,200
91,200 92,700
93,200 94,700
95,200 96,700
39
40
96,300
98,300 100,000
Scala incremento
unitario in vigore
prime del 1995
33
lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro
0,591
0,637
0,682
0,727
0,773
0,818
0,863
0,909
0,954
1,000
1,046
1,090
1,136
1,182
1,227
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
Per determinare
l'aliquota di
trasformazione da
utilizzare per il calcolo
di una pensione ,
individuare la colonna
relativa al numero
degli anni di servizio e
contribuzione raggiunti
alla data del
31.12.1994 e scendere
fino alla riga relativa al
numero di anni di
servizio e contribuzione
raggiunti alla data di
cessazione dal servizio.
La colonna separata a
destra costituisce un
pro-memoria
dell'incremento
dell'aliquota per ogni
anno intero di servizio
in base alla normativa
in vigore prima del
1995.
NB Questa tabella è
applicabile solo nel
caso in cui alla data del
31.12.1994 si sia
raggiunto un numero
intero di anni di
servizio, senza
arrotondamento. Nel
caso in cui siano
presenti frazioni di
anno, è necessario
determinare l'aliquota
al 31.12.1994
procedendo come
descritto sopra
e attribuendo
l'incremento unitario
riportato nella colonna
separata, se pari o
inferiore al 2%,
altrimenti il 2% annuo.
Per attribuire frazioni
di anno, agire come
riportato a pag. 69
sull'aliquota spettante
o sul 2%.
65
66
Anni di
contribuzione
alla data del
pensionamento
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
2,33
4,33
6,33
8,33
10,33
12,33
14,33
16,33
18,33
20,33
22,33
24,33
26,33
28,33
30,33
32,33
34,33
36,33
38,33
40,33
42,33
44,33
46,33
48,33
50,33
52,33
54,33
56,33
58,33
60,33
62,33
64,33
66,33
68,33
70,33
72,33
74,33
76,33
78,20
80,00
4,67
6,67
8,67
10,67
12,67
14,67
16,67
18,67
20,67
22,67
24,67
26,67
28,67
30,67
32,67
34,67
36,67
38,67
40,67
42,67
44,67
46,67
48,67
50,67
52,67
54,67
56,67
58,67
60,67
62,67
64,67
66,67
68,67
70,67
72,67
74,60
76,40
78,20
80,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00
39,00
41,00
43,00
45,00
47,00
49,00
51,00
53,00
55,00
57,00
59,00
61,00
63,00
65,00
67,00
69,00
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
9,33
11,33
13,33
15,33
17,33
19,33
21,33
23,33
25,33
27,33
29,33
31,33
33,33
35,33
37,33
39,33
41,33
43,33
45,33
47,33
49,33
51,33
53,33
55,33
57,33
59,33
61,33
63,33
65,33
67,33
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
11,67
13,67
15,67
17,67
19,67
21,67
23,67
25,67
27,67
29,67
31,67
33,67
35,67
37,67
39,67
41,67
43,67
45,67
47,67
49,67
51,67
53,67
55,67
57,67
59,67
61,67
63,67
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
16,33
18,33
20,33
22,33
24,33
26,33
28,33
30,33
32,33
34,33
36,33
38,33
40,33
42,33
44,33
46,33
48,33
50,33
52,33
54,33
56,33
58,33
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
18,67
20,67
22,67
24,67
26,67
28,67
30,67
32,67
34,67
36,67
38,67
40,67
42,67
44,67
46,67
48,67
50,67
52,67
54,67
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994
9
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00
39,00
41,00
43,00
45,00
47,00
49,00
51,00
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
10
23,33
25,33
27,33
29,33
31,33
33,33
35,33
37,33
39,33
41,33
43,33
45,33
47,33
49,33
51,20
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994
11
25,67
27,67
29,67
31,67
33,67
35,67
37,67
39,67
41,67
43,67
45,67
47,60
49,40
51,20
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
12
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
45,80
47,60
49,40
51,20
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
13
30,33
32,33
34,33
36,33
38,33
40,33
42,20
44,00
45,80
47,60
49,40
51,20
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
14
32,67
34,67
36,67
38,60
40,40
42,20
44,00
45,80
47,60
49,40
51,20
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
15
Scala incremento
unitario in vigore
prime del 1995
pensionamento
35,00
36,80
38,60
40,40
42,20
44,00
45,80
47,60
49,40
51,20
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
Per determinare
l’aliquota di
trasformazione da
utilizzare per il calcolo
di una pensione,
individuare la colonna
relativa al numero
degli anni di servizio
e contribuzione
raggiunti alla data
del 31.12.1994 e
scendere fino alla riga
relativa al numero di
anni di servizio e
contribuzione
raggiunti alla data di
cessazione dal
servizio.
La colonna separata a
destra costituisce un
pro-memoria
dell’incremento
dell’aliquota per ogni
anno intero di servizio
in base alla normativa
in vigore prima
del 1995.
67
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni e mesi di servizio
alla data del pensionamento
dipendenti STATALI che avevano già 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994
M E S I
ANNI
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
68
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
35,00
36,80
38,60
40,40
42,20
44,00
45,80
47,60
49,40
51,20
53,00
54,80
56,60
58,40
60,20
62,00
63,80
65,60
67,40
69,20
71,00
72,80
74,60
76,40
78,20
80,00
35,15
36,95
38,75
40,55
42,35
44,15
45,95
47,75
49,55
51,35
53,15
54,95
56,75
58,55
60,35
62,15
63,95
65,75
67,55
69,35
71,15
72,95
74,75
76,55
78,35
35,30
37,10
38,90
40,70
42,50
44,30
46,10
47,90
49,70
51,50
53,30
55,10
56,90
58,70
60,50
62,30
64,10
65,90
67,70
69,50
71,30
73,10
74,90
76,70
78,50
35,45
37,25
39,05
40,85
42,65
44,45
46,25
48,05
49,85
51,65
53,45
55,25
57,05
58,85
60,65
62,45
64,25
66,05
67,85
69,65
71,45
73,25
75,05
76,85
78,65
35,60
37,40
39,20
41,00
42,80
44,60
46,40
48,20
50,00
51,80
53,60
55,40
57,20
59,00
60,80
62,60
64,40
66,20
68,00
69,80
71,60
73,40
75,20
77,00
78,80
35,75
37,55
39,35
41,15
42,95
44,75
46,55
48,35
50,15
51,95
53,75
55,55
57,35
59,15
60,95
62,75
64,55
66,35
68,15
69,95
71,75
73,55
75,35
77,15
78,95
35,90
37,70
39,50
41,30
43,10
44,90
46,70
48,50
50,30
52,10
53,90
55,70
57,50
59,30
61,10
62,90
64,70
66,50
68,30
70,10
71,90
73,70
75,50
77,30
79,10
36,05
37,85
39,65
41,45
43,25
45,05
46,85
48,65
50,45
52,25
54,05
55,85
57,65
59,45
61,25
63,05
64,85
66,65
68,45
70,25
72,05
73,85
75,65
77,45
79,25
36,20
38,00
39,80
41,60
43,40
45,20
47,00
48,80
50,60
52,40
54,20
56,00
57,80
59,60
61,40
63,20
65,00
66,80
68,60
70,40
72,20
74,00
75,80
77,60
79,40
36,35
38,15
39,95
41,75
43,55
45,35
47,15
48,95
50,75
52,55
54,35
56,15
57,95
59,75
61,55
63,35
65,15
66,95
68,75
70,55
72,35
74,15
75,95
77,75
79,55
36,50
38,30
40,10
41,90
43,70
45,50
47,30
49,10
50,90
52,70
54,50
56,30
58,10
59,90
61,70
63,50
65,30
67,10
68,90
70,70
72,50
74,30
76,10
77,90
79,70
36,65
38,45
40,25
42,05
43,85
45,65
47,45
49,25
51,05
52,85
54,65
56,45
58,25
60,05
61,85
63,65
65,45
67,25
69,05
70,85
72,65
74,45
76,25
78,05
79,85
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per frazioni di anno
* dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994
* lavoratori iscritti agli ex II PP del Ministero del tesoro
Per ragioni di spazio non è possibile pubblicare una tabella che evidenzi l’aliquota annua frazionata in
mesi per le categorie di cui sopra
In questi casi, per tenere conto dei mesi di servizio, nel computo dell’aliquota di trasformazione, è necessario procedere in questo modo:
1 Individuare la propria aliquota nella tabella appropriata, in base agli anni di servizio, considerando solo la parte intera e trascurando i mesi
2 Sottrarre l’aliquota individuata da quella seguente nella stessa colonna
3 Dividere la differenza per 12
4 Moltiplicare il quoziente per il numero di mesi di servizio da considerare
5 Sommare il prodotto all’aliquota individuata al punto 1
ALIQUOTE DI TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno
tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo
mesi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
57
4,7200
4,7317
4,7433
4,7550
4,7667
4,7783
4,7900
4,8017
4,8133
4,8250
4,8367
4,8483
58
4,8600
4,8722
4,8843
4,8965
4,9087
4,9208
4,9330
4,9452
4,9573
4,9695
4,9817
4,9938
59
60
ANNI
61
62
63
5,0060
5,0191
5,0322
5,0453
5,0583
5,0714
5,0845
5,0976
5,1107
5,1238
5,1368
5,1499
5,1630
5,1773
5,1915
5,2058
5,2200
5,2343
5,2485
5,2628
5,2770
5,2913
5,3055
5,3198
5,3340
5,3490
5,3640
5,3790
5,3940
5,4090
5,4240
5,4390
5,4540
5,4690
5,4840
5,4990
5,5140
5,5300
5,5460
5,5620
5,5780
5,5940
5,6100
5,6260
5,6420
5,6580
5,6740
5,6900
5,7060
5,7231
5,7402
5,7573
5,7743
5,7914
5,8085
5,8256
5,8427
5,8598
5,8768
5,8939
64
5,9110
5,9298
5,9485
5,9673
5,9860
6,0048
6,0235
6,0423
6,0610
6,0798
6,0985
6,1173
65
6,1360
69
DIVISORI PER LA TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno
tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo
mesi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
57
21,1869
21,1361
21,0852
21,0344
20,9836
20,9327
20,8819
20,8311
20,7802
20,7294
20,6786
20,6277
Elementi
per il calcolo
delle
pensioni
58
20,5769
20,5269
20,4769
20,4269
20,3769
20,3269
20,2769
20,2269
20,1769
20,1269
20,0769
20,0269
59
19,9769
19,9261
19,8752
19,8244
19,7736
19,7227
19,6719
19,6211
19,5702
19,5194
19,4686
19,4177
60
19,3669
19,3152
19,2636
19,2119
19,1602
19,1086
19,0569
19,0052
18,9536
18,9019
18,8502
18,7986
ANNI
61
18,7469
18,6961
18,6452
18,5944
18,5436
18,4927
18,4419
18,3911
18,3402
18,2894
18,2386
18,1877
62
18,1369
18,0861
18,0352
17,9844
17,9336
17,8827
17,8319
17,7811
17,7302
17,6794
17,6286
17,5777
63
17,5269
17,4761
17,4252
17,3744
17,3236
17,2727
17,2219
17,1711
17,1202
17,0694
17,0186
16,9677
LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
nel sistema contributivo
(art. 2, comma 18, L. 335/95)
anno
1997
1998
1999
2000
2001
70
64
65
16,9169 16,2969
16,8652
16,8136
16,7619
16,7102
16,6586
16,6069
16,5552
16,5036
16,4519
16,4002
16,3486
2002
2003
2004
2005
2006
limite
lire
lire
lire
lire
lire
euro
euro
euro
euro
euro
euro
137.148.000
139.480.000
141.991.000
144.263.000
148.014.000
76.442,85
78.507,00
80.391,00
82.401,00
84.049,00
85.478,00
C
LIMITE MASSIMO DI REDDITO PENSIONABILE
per artigiani e commercianti
nel sistema retributivo
calcolo
limite max FPLD + 2/3
(art. 5, c. 4, e art. 1, c. 4, L 233/90)
- i due sistemi
anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
limite
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
105.090.000
106.876.667
108.800.000
110.540.000
113.413.000
58.573,10
60.155,00
61.598,00
63.138,00
64.402,00
65.495,00
COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE
DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
Pensioni o quote di pensione
calcolate con il sistema contributivo
(art. 1, comma 9, L 335/95)
coefficiente
da utilizzare dal 31
dicembre dell’anno
per rivalutare il
montante maturato al
31 dicembre dell’anno
1,055871
1,053597
1,056503
1,051781
1,047781
1,043698
1,041614
1,039272
1,040506
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
NB Il montante e l’accantonamento di ciascun anno si rivalutano solo al 31 dicembre
dell’anno seguente con il coefficiente relativo allo stesso anno seguente (art. 1,
comma 8, L 335/95 e nota Min. lavoro, Dir. gen. prev. soc., n. 7/61418/L
335/95 del 15.10.99)
71
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
DELLE RETRIBUZIONI/REDDITI
PENSIONABILI
Pensioni o quote con decorrenza
2006 calcolate con il sistema retributivo
N.B. Fino al 1998, i coefficienti di rivalutazione
relativi alla quota A della pensione sono stati
calcolati in base alla variazione dell'indice
del costo vita calcolato ai fini della scala
mobile, mentre quelli per la quota B in base
all'indice dei prezzi al consumo. Dal 1998,
invece, anche i coefficienti quota A sono stati
rapportati all'indice dei prezzi al consumo,
moltiplicando i coefficienti quota A sono stati
rapportati all'indice dei prezzi al consumo
per lo stesso anno
(art. 59, comma 12, L 449/97). Il coefficiente
quota B beneficia dell'aumento composto di
1 punto percentuale.
72
anno
coefficiente di rivalutazione
quota A
quota B
2006
1,0000
1,0000
2005
1,0000
1,0000
2004
1,0170
1,0272
2003
1,0373
1,0580
2002
1,0628
1,0947
2001
1,0886
1,1321
2000
1,1178
1,1737
1999
1,1464
1,2152
1998
1,1645
1,2460
1997
1,1854
1,2802
1996
1,2032
1,3145
1995
1,2581
1,3783
1994
1,3389
1,4653
1993
1,3960
1,5366
1992
1,4556
1,6156
1991
1,5240
1,7180
1990
1,6417
1,8441
1989
1,7594
1,9736
1988
1,8735
2,1223
1987
1,9735
2,2464
1986
2,0810
2,3701
1985
2,2037
2,5358
1984
2,3894
2,7768
1983
2,6539
3,0959
1982
3,0248
3,5891
1981
3,5075
4,2097
1980
4,1519
5,0373
1979
4,9064
6,1512
1978
5,6546
7,1758
1977
6,3674
8,1325
anno
coefficiente di rivalutazione
anno
coefficiente di rivalutazione
quota A
quota B
quota A
quota B
1976
7,4959
9,6795
1946
53,8504
84,4573
1975
8,7466
11,3660
1945
63,5536
100,3026
1974
10,2084
13,4198
1944
125,1712
198,7848
1973
11,9670
16,1515
1943
556,2537
888,8741
1972
13,4047
17,9615
1942
932,8477
1.499,8600
1971
14,2824
19,1134
1941
1.078,2010
1.744,1985
1970
15,0127
20,2188
1940
1.247,5540
2.030,4656
1969
15,7668
21,4042
1939
1.455,8919
2.383,9084
1968
16,2944
22,1670
1938
1.520,1963
2.504,1971
1967
16,5607
22,6134
1937
1.636,9317
2.712,6402
1966
16,9189
23,2327
1936
1.791,8365
2.987,0155
1965
17,3635
23,8683
1935
1.927,1780
3.231,6410
1964
18,1844
25,0831
1934
1.954,5381
3.296,8001
1963
19,4822
26,7588
1933
1.853,6587
3.144,9271
1962
21,1749
28,9727
1932
1.744,0732
2.976,2072
1961
22,3924
30,6632
1931
1.698,3535
2.914,9404
1960
22,9772
31,7788
1930
1.534,3147
2.648,5298
1959
23,5562
32,8477
1929
1.485,6775
2.579,2270
1958
23,4627
32,9343
1928
1.509,4321
2.635,3553
1957
24,3577
34,7470
1927
1.398,8767
2.456,1325
1956
25,0819
35,6572
1926
1.278,9420
2.258,1681
1955
26,3767
37,6827
1925
1.379,6019
2.449,5070
1954
26,9437
38,9988
1924
1.549,7873
2.766,9611
1953
27,5552
40,3125
1923
1.604,3441
2.880,1910
1952
27,9340
41,3678
1922
1.595,0503
2.879,2398
1951
28,5751
43,4072
1921
1.585,4831
2.877,6089
1950
31,3507
47,9327
1920
1.875,7574
3.422,9516
1949
30,9297
47,5940
1948
31,3830
48,6012
1947
33,2284
51,7867
73
LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE nel sistema retributivo
Quota A della pensione (anzianità contributiva al 31 dic. 1992) art. 21, c. 6, L 67/88
fasce di retribuzione pensionabile
importo
settimanale
anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
74
importo
annuo
coefficienti di trasformazione di
retribuzione o reddito in pensione
per pens. mese: per pens. anno:
coefficiente
aliquota %
fino a lire
ulteriori lire
ulteriori lire
oltre lire
1.275.462
420.902
420.902
2.117.266
66.324.000
21.886.920
21.886.920
110.097.840
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
fino a lire
ulteriori lire
ulteriori lire
oltre lire
1.308.615
431.843
431.843
2.172.301
68.048.000
22.455.840
22.455.840
112.959.680
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
675,85
223,03
223,03
1.121,90
35.143,86
11.597,48
11.597,48
58.338,81
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
694,1
229,05
229,05
1.152,20
36.093,00
11.910,69
11.910,69
59.914,38
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
710,77
234,55
234,55
1.179,87
36.960,00
12.196,80
12.196,80
61.353,60
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
728,54
240,42
240,42
1.209,37
37.884,00
12.501,72
12.501,72
62.887,44
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
743,10
245,22
245,22
1.233,54
38.641,00
12.751,53
12.751,53
64.144,06
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
755,71
249,38
249,38
1.254,48
39.297,00
12.968,01
12.968,01
65.233,02
0,00153846
0,0011538
0,000961538
0,00076923
2
1,5
1,25
1
Quota B della pensione (anzianità contributiva a partire dal 1 gen. 1993) art. 12 DLgs 503/92
fasce di retribuzione pensionabile
anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
fino a lire
ulteriori lire
ulteriori lire
ulteriori lire
oltre lire
fino a lire
ulteriori lire
ulteriori lire
ulteriori lire
oltre lire
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
fino a euro
ulteriori euro
ulteriori euro
ulteriori euro
oltre euro
importo
settimanale
importo
annuo
1.275.462
420.902
420.902
306.110
2.423.376
1.308.615
431.843
431.843
314.068
2.486.369
675,85
223,03
223,03
162,21
1.284,11
694,1
229,05
229,05
166,58
1.318,78
710,77
234,55
234,55
170,59
1.350,46
728,54
240,42
240,42
174,85
1.384,22
743,10
245,22
245,22
178,34
1.411,88
755,71
249,38
249,38
181,37
1.435,85
66.324.000
21.886.920
21.886.920
15.917.760
126.015.600
68.048.000
22.455.840
22.455.840
16.331.520
129.291.200
35.143,86
11.597,48
11.597,48
8.434,53
66.773,34
36.093,00
11.910,69
11.910,69
8.662,32
68.576,70
36.960,00
12.196,80
12.196,80
8.870,40
70.224,00
37.884,00
12.501,72
12.501,72
9.092,16
71.979,60
38.641,00
12.751,53
12.751,53
9.273,84
73.417,90
39.297,00
12.968,01
12.968,01
9.431,28
74.664,30
coefficienti di trasformazione di
retribuzione o reddito in pensione
per pens. mese: per pens. anno:
coefficiente
aliquota %
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
0,00153846
0,001230769
0,001038461
0,000846153
0,000692307
2
1,6
1,35
1,1
0,9
2
1,6
1,35
1,1
0,9
2
1,6
1,35
1,1
0,9
2
1,6
1,35
1,1
0,9
2
1,6
1,35
1,1
0,9
2
1,6
1,35
1,1
0,9
2
1,6
1,35
1,1
0,9
2
1,6
1,35
1,1
0,9
75
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1956 - 2005 E FATTORI DI RIDUZIONE ANZIANITÁ CONTRIBUTIVA
Lavoratori autonomi
Anno
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
76
FPLD
e dip. Stato
aliquota
fattore
9,38
9,38
11,77
11,76
15,91
15,91
19,28
22,03
19,01
18,71
18,56
18,91
19,60
20,56
20,56
18,91
19,01
19,01
19,95
20,73
23,31
23,31
23,31
23,31
23,89
24,01
24,16
24,51
0,29
0,29
0,36
0,36
0,49
0,49
0,59
0,67
0,58
0,57
0,57
0,58
0,60
0,63
0,63
0,58
0,58
0,58
0,61
0,63
0,71
0,71
0,71
0,71
0,73
0,73
0,74
0,75
artigiani
aliquota
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
commercianti
fattore
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
aliquota
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
coltivatori
diretti coloni
mezzadri
fattore
aliquota
fattore
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
IN CASO DI OPZIONE ESERCITATA NELL’ANNO: 2006
Istituti di previdenza Ministero del tesoro
dipendenti
Enti locali
aliquota
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,05
fattore
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
sanitari
aliquota
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
26,70
insegnanti
fattore
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,83
aliquota
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,55
fattore
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
ufficiali
giudiziari
aliquota
15,91
15,91
15,28
22,03
19,01
18,71
18,56
18,91
19,60
20,56
20,56
18,91
19,01
19,01
19,95
20,73
23,31
23,31
23,31
23,31
23,89
24,01
24,16
24,51
Anno
fattore
0,49
0,49
0,47
0,68
0,59
0,58
0,57
0,58
0,61
0,64
0,64
0,58
0,59
0,59
0,62
0,64
0,72
0,72
0,72
0,72
0,74
0,74
0,75
0,76
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
segue
77
segue
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E FATTORI DI RIDUZIONE
Lavoratori autonomi
Anno
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
* 1993
* 1994
* 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Media
96/2005
78
FPLD
e dip. Stato
artigiani
commercianti
aliquota
fattore
aliquota
fattore
aliquota
fattore
24,51
24,51
25,51
25,51
25,51
25,92
25,92
26,09
26,47
26,97
26,97
27,12
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
0,75
0,75
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,75
13,50
14,29
15,00
15,00
15,00
15,00
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
0,74
0,74
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,75
13,50
14,29
15,00
15,00
15,09
15,39
16,19
16,39
16,59
16,70
16,99
17,19
17,39
17,59
0,73
0,73
32,70
16,20
16,55
coltivatori
diretti coloni
mezzadri
aliquota
fattore
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,75
14,50
16,29
17,00
17,00
17,00
17,00
17,80
18,30
18,80
19,30
19,80
20,30
20,30
20,30
0,74
0,74
18,89
(*) Sulle quote di retribuzione eccedenti la 1° fascia di retribuzione pensionabile (€ 27.617,54 nel 1993, € 28.592,61 nel
1 punto percentuale ai fini della determinazione della media contributiva del periodo di riferimento.
NB: I fattori di riduzione sono calcolati nell'ambito della stessa gestione previdenziale. Se si tratta di gestioni diverse, il fattore
la gestione che deve erogare la pensione.
Istituti di previdenza Ministero del tesoro
dipendenti
Enti locali
sanitari
insegnanti
ufficiali
giudiziari
Anno
aliquota
fattore
aliquota
fattore
aliquota
fattore
aliquota
fattore
23,05
23,83
24,00
24,00
24,00
24,25
24,55
25,77
26,45
27,65
28,15
28,40
28,75
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
0,72
0,74
0,75
0,75
0,75
0,76
0,77
0,81
0,83
26,70
26,70
26,70
26,70
26,70
26,70
26,70
27,10
27,85
29,15
29,65
29,90
30,25
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,84
0,87
18,55
19,50
19,50
19,50
19,50
19,75
20,05
21,10
21,85
23,15
23,65
23,90
30,25
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
0,58
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,62
0,66
0,68
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,05
28,35
29,32
30,45
31,45
37,95
32,20
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
32,35
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,88
0,91
0,94
31,99
32,14
32,14
32,35
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Media
96/2005
1994 e € 29.736,56 nel 1995) e comprese entro i limiti del massimale contributivo, le aliquote devono essere maggiorate di
va calcolato a mano, dividendo l'aliquota della gestione di appartenenza, nell'anno da ridurre, per la media in grassetto del-
79
Contributi obbligatori
S
ono i contributi versati presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o presso le forme di essa esclusive, sostitutive o esonerative, in relazione all’attività di lavoro svolta dal soggetto assicurato (lavoratore dipendente o autonomo). Sono calcolati in percentuale sulla retribuzione presa a base per il versamento dei contributi, che è la stessa utilizzata per
il calcolo della pensione (o di una quota di essa). Per i lavoratori subordinati i contributi obbligatori sono ripartiti tra dipendente e datore di lavoro ed è su quest’ultimo che grava l’obbligo di versarli, compresa la quota di competenza del lavoratore.
La misura dei contributi.
Per i lavoratori dipendenti in genere, la quota di contribuzione è pari al 32,7%
della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia); l'aliquota è ripartita tra datore di lavoro (23,81%) e lavoratore (8,89%).
Per gli iscritti all’Inpdap presso i vecchi istituti di previdenza l’aliquota comporta 0,35 punti in meno. Differenze più consistenti sono previste in relazione al
settore di attività dell’impresa (es. agricoltura), al fondo pensionistico di iscrizione
in corso di armonizzazione (es. volo, spettacolo), l’ambito geoeconomico (zone
montane, zone svantaggiate), il tipo di contratto riferito alla figura del dipendente (apprendisti, incremento occupazionale) ed eventualmente al processo di regolarizzazione dell’impresa (contratti di riemersione). Fasce di retribuzione convenzionale ed aliquote diverse sono previste per i lavoratori domestici e i lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Sulle fasce di retribuzione pensionabile oltre il limite massimo di retribuzione
pensionabile (vedi), l’aliquota a carico del lavoratore è aumentata di un punto. Per
le pensioni o quote di pensioni calcolate con il sistema contributivo, si considera come se si fosse versato il 33% (aliquota di computo).
Per i lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per i
lavoratori indipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS
istituita con l'art. 2, comma 26, della legge 335/95, le aliquote contributive sono
riportate nelle tabelle seguenti. Per artigiani, commercianti e per i lavoratori indipendenti e parasubordinati non iscritti anche ad altra gestione pensionistica né pensionati, l'aliquota è in corso d'incremento fino a raggiungere il 19%.
80
C
ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS
COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI
(art. 7 e art. 12 L. 233/90)
contributi
Fasce
di reddito
agrario
n. convenzionale
giornate per ogni
unità attiva
aliquota
1°
2°
3°
4°
156
208
260
312
20,30%
- obbligatori
ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS
ARTIGIANI
(art. 1 L. 233/90; art. 10 DL 155/93)
Anno
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
dal 2014
Aliquota contributiva
IVS
15,00%
15,00%
15,80%
16,00%
16,20%
16,40%
16,60%
16,80%
17,00%
17,20%
17,40%
17,60%
17,80%
18,00%
18,20%
18,40%
18,60%
18,80%
19,00%
di computo
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
Normativa
di riferimento
art. 59, c. 16, L 449/97
81
ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ESERCENTI ATTIVITÁ COMMERCIALI
(art. 1 L. 233/90; art. 10 DL 155/93)
Soggetti con meno di 65 anni
o senza pensione
Anno
Aliquota contributiva
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
dal 2013
Contributi
obbligatori
82
Pensionati
ultra65enni
IVS
indennizzo
tot
- di computo
nel contributivo
Aliquota
contributiva
- di computo
nel contributivo
15,00%
15,30%
16,10%
16,30%
16,50%
16,70%
16,90%
17,10%
17,30%
17,50%
17,70%
17,90%
18,10%
18,30%
18,50%
18,70%
18,90%
19,00%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
–
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
15,09%
15,39%
16,19%
16,39%
16,59%
16,70%
16,99%
17,19%
17,39%
17,59%
17,79%
17,99%
18,19%
18,39%
18,59%
18,79%
18,99%
19,09%
10,00%
10,00%
18,10%
18,30%
18,50%
18,70%
18,90%
19,10%
19,30%
19,50%
19,70%
19,90%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
15,00%
15,30%
8,05%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
12,50%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,30%
8,05%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
12,50%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
C
Normativa
di
riferimento
contributi
- obbligatori
art. 2, c. 44. L 549/95
art. 59, c. 16, L 449/97
art. 44, c. 6, L 289/2002
art. 45 DL 269/2003
83
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
LAVORATORI INDIPENDENTI E PARASUBORDINATI
(art. 2, c. 29, L. 335/95)
Soggetti non iscritti
ad altre forme obbligatorie di previdenza
Anno
IVS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
dal 2013
Contributi
obbligatori
84
10,00%
10,00%
11,50%
11,50%
12,50%
12,50%
13,50%
13,50%
17,30%
17,50%
17,70%
17,90%
18,10%
18,30%
18,50%
18,70%
18,90%
19,00%
Aliquota contributiva
ANF/MAL
Totale
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
10,00%
10,00%
12,00%
12,00%
13,00%
13,00%
14,00%
14,00%
17,80%
18,00%
18,20%
18,40%
18,60%
18,80%
19,00%
19,20%
19,40%
19,50%
- di computo
10,00%
10,00%
12,50%
12,50%
14,50%
14,50%
15,50%
15,50%
19,30%
19,50%
19,70%
19,90%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
Soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie
Titolari
di pensione diretta
Iscritti ad altre forme o titolari
di pensione ai superstiti
- contributiva
- di computo
- contributiva
- di computo
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
12,50%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
12,50%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
Normativa
di riferimento
art. 2, c. 29, L 335/95
art. 59, c. 16, L 449/97
art. 51, c. 1, L 488/99
art. 44, c. 6, L 289/2002
art. 45 DL 269/2003
C
contributi
- obbligatori
85
Contributi
obbligatori
Sono iscritti alla gestione separata dell'INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati anche i lavoratori con contratto di "associazione in partecipazione". I lavoratori indipendenti occasionali e i venditori a domicilio sono iscritti solo se il reddito annuo da lavoro supera il limite di 5.000 euro.
Per tutti questi lavoratori (autonomi, indipendenti e parasubordinati) vige l’aumento di un punto percentuale per il calcolo dei contributi relativi alle quote di reddito eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per i lavoratori
dipendenti.
Il limite minimo
Non sono ammessi versamenti su retribuzioni di importo inferiore al minimo
giornaliero stabilito dal contratto di categoria applicabile o da leggi specifiche, e comunque il contributo deve essere commisurato ad una retribuzione di importo non
inferiore al minimo generale, stabilito in misura pari al 9,5% del trattamento minimo di pensione INPS vigente nell’anno.
LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
(art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)
anno
limite minimo
di retribuzione
giornaliera
misura
1997
lire
686.050
9,5%
lire
65.175
1998
lire
697.700
9,5%
lire
66.282
1999
lire
710.250
9,5%
lire
67.474
2000
lire
721.600
9,5%
lire
68.552
lire
740.350
9,5%
lire
70.333
euro
382,36
9,5%
euro
36,33
2002
euro
392,69
9,5%
euro
37,31
2003
euro
402,12
9,5%
euro
38,21
2004
euro
412,18
9,5%
euro
39,16
2005
euro
420,43
9,5%
euro
39,94
2006
euro
427,58
9,5%
euro
40,62
2001
86
TM INPS
Il riscatto
I periodi di lavoro per i quali si sia verificata un’omissione contributiva già caduta in prescrizione, possono essere recuperati costituendo una rendita vitalizia
presso il FPLD INPS, dietro versamento della “riserva matematica”, a condizione
che si possano esibire documenti dell’epoca che comprovino l'esistenza del rapporto di lavoro. Questa possibilità è azionabile anche da parte del lavoratore interessato. Quest’ultimo potrà rivalersi con un’azione di danno nei confronti del datore
di lavoro.
C
contributi
- obbligatori
L’esonero dall’obbligo contributivo
Nel sistema previdenziale italiano, l’obbligo contributivo non ammette eccezioni. Solo recentemente sono state introdotte due deroghe transitorie:
• la prima riguarda i lavoratori a contratto di collaborazione che avevano già
compiuto 65 anni di età alla data del 30 giugno 1996, quando è stato introdotto l’obbligo contributivo anche per le attività di collaborazione, prima esenti, o che li avrebbero compiuti entro il quinquennio seguente, cioè entro il 30
giugno 2001;
• la seconda riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Se decidono di
rimanere al lavoro anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione
di anzianità, è data loro facoltà di rinunciare all’accredito di contribuzione previdenziale in loro favore a decorrere dalla data di apertura della prima “finestra” di decorrenza utile o dal primo giorno del mese seguente quello di effettuazione della scelta, se posteriore, e fino al 31 dicembre 2007 o alla data di
maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, se precedente. In conseguenza della scelta, il lavoratore avrà in busta-paga la quota che avrebbe
dovuto essere versata all’ente previdenziale ma la sua pensione verrà calcolata sulla base dell’anzianità contributiva esistente alla data di inizio del regime
di incentivo. Essa verrà liquidata all’atto della domanda, nella misura suddetta, incrementata degli scatti di perequazione intervenuti nel frattempo.
87
Contributi volontari
S
ono quei contributi che il lavoratore ha la facoltà di versare per i periodi di
non lavoro, non coperti da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa
e da riscatto). Per poter esercitare questa facoltà, l’interessato deve chiedere
l’autorizzazione all’ente previdenziale a cui risulta iscritto (fino al 1997 la prosecuzione volontaria era possibile solo nell’assicurazione generale obbligatoria e, con
regole diverse, nei fondi sostitutivi). Fino al 1996, l’autorizzazione era concessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro: dal 1996, invece, per effetto del
DLgs. n. 564/96, successivamente modificato dal DLgs 278/98, che costituisce attuazione di una delle deleghe della legge n. 335/1995, nonchè per effetto della
legge 53/2000 sui congedi parentali, è possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi seguenti:
• sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge
o contrattuali e privi di copertura assicurativa (aspettative non retribuite per
motivi di famiglia o altri);
• di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e
finalizzati alla riqualificazione professionale;
• di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro
part time di tipo orizzontale, verticale o ciclico;
• di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi
periodi;
• di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l’ottavo anno di
vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi.
• inoltre, la legge 243/2004 (art. 1, comma 2, lettera t) prevede l'emanazione
di un decreto legislativo entro il 5 ottobre 2005 con la possibilità, per gli iscritti alla gestione previdenziale lavoratori indipendenti e parasubordinati, di ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso
altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
In questi casi, quindi, non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa che
resta, invece, condizione necessaria per l’autorizzazione in tutti gli altri casi.
88
I requisiti necessari per la concessione dell’autorizzazione ai versamenti volontari, sono i seguenti:
C
• cessazione dell’attività lavorativa (tranne nei casi che si è detto ed in altri casi
in cui il versamento volontario integra la misura di un contributo obbligatorio
già presente, come è per il lavoro domestico sotto le 24 ore settimanali e il lavoro agricolo dipendente a tempo determinato sotto il limite di giornate previsto per la copertura dell’anno);
contributi
• almeno 5 anni di contributi.
- volontari
In assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli
ultimi 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.
In deroga a quest’ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto,
non inferiore ad un anno nell’ultimo quinquennio, nel caso in cui la prosecuzione
volontaria serva per periodi:
• intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, a carattere stagionale, ovvero
all’interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l’interinale;
• di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione
e all’interno di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e ciclico;
• quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell’INPS per i lavoratori parasubordinati.
I versamenti volontari hanno la stessa efficacia di quelli obbligatori e sono incompatibili con qualsiasi altro tipo di contributi eventualmente versati o accreditati per gli stessi periodi.
Inoltre, ai fini fiscali l’importo dei versamenti volontari, prima considerato onere detraibile, viene ora considerato onere deducibile. Si ricorda che le detrazioni
agiscono sull’imposta lorda, mentre gli oneri deducibili contribuiscono ad abbassare il reddito imponibile.
89
Contributi figurativi
S
ono contributi assicurativi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a
particolari condizioni. L’accreditamento avviene, infatti, con riferimento al verificarsi di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono comunque coperti sul piano pensionistico e vengono considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione. I contributi figurativi hanno lo stesso valore di quelli obbligatori (salvo rare eccezioni).
La contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti è prevista per i seguenti periodi:
90
-
di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità);
-
di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi (a regime);
-
di percezione dell’indennità di mobilità;
-
di cassa integrazione guadagni;
-
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio;
-
corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati o accreditati
in costanza di rapporto di lavoro dipendente;
-
di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni;
-
di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del
bambino (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, con facoltà di integrazione da parte dell’interessato);
-
di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di
vita (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno
sociale con facoltà di integrazione da parte dell’interessato);
-
di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio);
-
di assistenza a portatori di handicap;
-
di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al
genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l’anno, entro un massimo di 24 mesi);
-
di assistenza antitubercolare;
-
di servizio militare ed equiparati;
-
di persecuzione politica e razziale;
-
riconosciuti a lavoratori licenziati per motivi politici di credo politico, sindacale
e religioso;
-
di aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali;
-
di retribuzioni ridotte per contratti di solidarietà;
-
di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili;
-
di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata;
-
di godimento dell’assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (e non per la misura)
alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell’assegno compia l’età
pensionabile e l’assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai
superstiti;
-
per le giornate di riposo fruite dai donatori di sangue.
C
contributi
- figurativi
91
Contributi da riscatto
S
ono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di
contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini
della pensione, nella maggior parte dei casi mediante il pagamento di un
onere da riscatto da parte del lavoratore interessato. I contributi da riscatto hanno
lo stesso valore di quelli obbligatori.
Possono essere riscattati i seguenti periodi:
-
di lavoro prestato tra il 1° luglio 1920 ed il 31 agosto 1950 con qualifica di
impiegato e con retribuzione superiore ai limiti all’epoca previsti per l’assoggettamento all’obbligo assicurativo;
-
di lavoro subordinato all’estero, presso Paesi non legati all’Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
-
di internamento nei campi di concentramento;
-
del corso legale di laurea;
-
del corso legale di diplomi professionali (per lo più universitari) diversi dalla
laurea, a condizione che il titolo sia richiesto per l’ammissione in servizio o per
la progressione in carriera;
-
corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto di lavoro;
-
di congedo per motivi familiari di assistenza e cura a disabili in misura non inferiore all’80%;
-
di effettuazione di lavori socialmente utili, quando il periodo sia considerabile
utile soltanto ai fini del diritto a pensione e non anche della sua misura;
e, in alternativa alla prosecuzione volontaria:
92
-
di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o e contrattuali e privi di copertura assicurativa;
-
di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e
finalizzati all’inserimento professionale; nonché i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro (stage, borse di studio, contratti
di inserimento) ove non comportanti l’obbligo assicurativo;
-
intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro a carattere stagionale, o all’interno di rapporti di lavoro temporanei o discontinui;
-
di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro
part time;
-
di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino; ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi
periodi;
-
C
contributi
- da riscatto
di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di
vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi.
Inoltre, i lavoratori iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo, di cui al
comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95, possono riscattare fino a cinque annualità precedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo presso la gestione stessa
(avvenuta nel 1996), a determinate condizioni.
93
La totalizzazione
dei periodi assicurativi
D
al 1° gennaio 2006 cambiano le regole per la totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo quanto stabilito nel Decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio
2006, attuativo della delega conferita al Governo con l’art. 1, comma 2, lettera o) della legge n. L 243/04. Conseguentemente, viene abrogata la disciplina
introdotta con l’art. 71 della legge 388/2000, in vigore fin dal 1° gennaio 2001;
tuttavia, quando risultino più favorevoli, le disposizioni previste in quella disposizione di legge possono ancora essere applicate nei casi in cui la domanda di totalizzazione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina,
cioè entro il 31 dicembre 2005.
La disciplina attuale conferma la facoltà di cumulo di periodi assicurativi presenti in gestioni diverse, purché non coincidenti temporalmente e purché di entità
non inferiore a 6 anni ciascuno. È da rilevare che nessuna condizione relativa all’entità dei periodi era presente nella legge 388/2000 mentre, nella legge delega,
il limite di durata era stato previsto nella misura di “almeno” 5 anni. I periodi assicurativi, ora, possono essere oggetto di totalizzazione anche se singolarmente
sufficienti a raggiungere il requisito a pensione autonoma nella gestione di appartenenza: nella disposizione precedente, invece, la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi era limitata ai soggetti che non raggiungessero il diritto a pensione
in nessun altra maniera che ricorrendo alla totalizzazione.
Più in particolare possono essere totalizzati i contributi versati nell’AGO, nelle
forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa, nella gestione separata dei
parasubordinati (art. 2, c. 26, l. 335/95) e nel Fondo clero, anche quando i singoli
spezzoni siano già sufficienti per conseguire il diritto a pensione.
È preclusa in ogni caso la totalizzazione a chi abbia già acquisito la pensione o
abbia chiesto la restituzione dei contributi versati (ove tale possibilità sia prevista)
in data successiva all’entrata in vigore della legge in esame.
94
La preclusione riguarda anche coloro la cui domanda di ricongiunzione, presentata in data successiva all’entrata in vigore del DLgs 42/2006, sia stata accettata. Non c’è ostacolo al ricorso alla totalizzazione, invece, nei casi in cui la ricongiunzione sia stata richiesta prima, purché l’operazione non si sia conclusa con il
pagamento totale dell’onere; in caso di versamento già iniziato, ma non completato, l’interessato può recedere dalla domanda e chiedere la restituzione di quanto
versato con maggiorazione degli interessi.
In base alle nuove disposizioni, la totalizzazione è prevista soltanto per conseguire:
– la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, sia per gli uomini che per le donne, in presenza di almeno 20 anni di contributi e degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nei vari ordinamenti;
C
contributi
– la pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica, in presenza di
almeno 40 anni di contribuzione e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti nei vari ordinamenti;
– la pensione di inabilità assoluta e permanente in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato inabilitante;
– la pensione ai superstiti di assicurato in possesso del requisito di assicurazione
e contribuzione richiesti dalla forma assicurativa cui lo stesso era iscritto al momento del decesso.
La domanda di totalizzazione va inoltrata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione.
A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida la quota parte di
pensione di propria competenza esclusivamente con il sistema contributivo, ricorrendo alle particolari modalità di calcolo previste in caso di opzione nel DLgs
180/1997; quest’obbligo vige anche nel caso in cui il periodo assicurativo totalizzabile raggiunga o superi il requisito minimo richiesto nella gestione di appartenenza e quindi sia di per sé sufficiente alla liquidazione di una pensione autonoma
con le regole comuni.
La materiale corresponsione del trattamento risultante dalla somma delle quote così calcolate è effettuata dall’INPS con decorrenza del mese successivo alla domanda di totalizzazione, fatta eccezione per la pensione ai superstiti che decorre
invece dal 1° giorno del mese successivo al decesso del dante causa.
Particolari disposizioni sono dettate per il trattamento dei periodi giacenti presso una delle casse professionali privatizzate con il DLgs 509/94 e per quelle dei liberi professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo, istituite in base al DLgs
103/96.
In particolare, per questi ultimi, si applicano le comuni regole di calcolo, mentre, per le casse professionali, il montante contributivo segue un sistema di capitalizzazione basato su indici meno efficaci di quelli previsti dalla legge 335/95 (la
media mobile quinquennale della variazione dell’importo nominale del PIL); in
compenso, la quota di pensione così calcolata viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso il fondo categoriale. Se la quota da calcolare è pertinente ad un periodo assicurativo pari o superiore al requisito minimo
per il diritto a pensione autonoma nella Cassa, allora si applicano le regole di calcolo comuni agli iscritti alla Cassa stessa.
95
Il limite minimo settimanale
per l’accredito dei contributi
Q
ualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c’è una stretta correlazione
tra l’importo della retribuzione di riferimento (reale, figurativa, tabellare) e
il numero di contributi settimanali accreditabili. Dal 1983, infatti, un contributo settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento
raggiunge o supera un determinato limite che, attualmente, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione INPS vigente nello stesso anno. Se la media settimanale della retribuzione percepita nel corso di un anno solare, beninteso nei periodi
coperti da contribuzione, è inferiore a tale limite, il numero di contributi settimanali accreditati nella posizione assicurativa dell’interessato si contrae in proporzione, dividendo per il minimale la somma delle retribuzioni percepite nell’anno.
Esempio: lavoratore che nel 2004 ha lavorato (compresi i periodi coperti figurativamente, es. malattia) per 30 settimane, percependo 3.540 euro lordi.
• Prima si controlla la capienza: 3.540 : 30 = 118,00, importo inferiore al minimo consentito;
• quindi si deve procedere alla contrazione del numero delle settimane da accreditare, dividendo l’importo complessivo della retribuzione per il minimale
settimanale e arrotondando sempre per eccesso il quoziente: 3.540 : 164,87
= 21,47 contributi settimanali accreditabili nell'anno, da arrotondare a 22.
LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI IN MISURA PIENA
(art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)
anno
1998
1999
2000
2001
96
2002
2003
2004
2005
2006
TM INPS
lire
lire
lire
lire
€
€
€
€
€
€
697.700
710.250
721.600
740.350
382,36
392,69
402,12
412,18
420,43
427,58
limite minimo di retribuzione
settimanale
annuo
misura
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
lire
lire
lire
lire
€
€
€
€
€
€
279.080
284.100
288.640
296.140
152,95
157,08
160,85
164,87
168,17
171,03
lire
lire
lire
lire
€
€
€
€
€
€
14.512.160
14.773.200
15.009.280
15.399.280
7.953,40
8.168,16
8.364,20
8.573,24
8.744,84
8.893,56
Maggiorazioni dell’anzianità contributiva
I
n alcuni casi l’effettuazione di attività lavorative particolari comporta una copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di maggiorazione. Si tratta in genere di periodi di attività effettuata in condizioni disagiate; quando la maggiorazione ha effetto sull’anzianità
contributiva utile per il diritto alla pensione, la finalità cui risponde la maggiorazione è l’anticipazione del momento in cui è possibile ritirarsi in pensione, cessando quindi l’attività lavorativa disagiata se ancora in svolgimento; quando ha effetto anche sulla misura della pensione, la finalità è anche la compensazione del maggior dispendio di energia fisica e psichica necessaria per l’effettuazione dell’attività.
Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non
sono soggetti a questa limitazione i periodi di lavoro svolti da ciechi e sordomuti,
in quanto la maggiorazione è riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa.
Si riporta di seguito uno schema delle maggiorazioni previste dai principali ordinamenti pensionistici italiani.
attività / soggetto
codice
CUD
tipo ed entità
della maggiorazione
fonte
normativa
servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva
- dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli
agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della Marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari
29
1/3
del periodo
art. 19, c. 1-2
DPR 1.092/73
servizio prestato a bordo di navi militari
31
1/2
del periodo
art. 19, c. 4
DPR 1.092/73
servizio prestato a bordo delle navi in armamento
o in riserva dai militari addetti alle macchine
30
40% del periodo
art. 19, c. 3
DPR 1.092/73
97
attività / soggetto
servizio di volo
servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia
di finanza
servizio prestato dal personale dell’Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate*
o particolarmente disagiate** (compreso il periodo di viaggio tra una sede e l’altra)
servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni
educative e culturali italiane all’estero
servizio prestato alla commutazione telefonica in
qualità di operatore, di assistente o di capoturno
da parte del personale dell’Azienda di Stato per i
servizi di telefonia
98
codice
CUD
1
tipo ed entità
della maggiorazione
1/3 del
periodo
1/2 del
2e3
periodo
per i primi 2 anni
1/3 per i successivi
fonte
normativa
art. 20
DPR 1.092/73
art. 21
DPR 1.092/73
1/2 del
6e5
periodo di servizio in sedi disagiate
3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate
1/2 del
7e8
37
art. 23
DPR 1.092/73
periodo per
i primi 2 anni
1/3 per i successivi
art. 24
DPR 1.092/73
1/3 del
art. 50
DPR 1.092/73
periodo
impiegate coniugate o con prole a carico
5 anni (8 per le
ispettrici e le assistenti
del corpo di polizia
femminile) per
maturare il diritto alla
pensione di anzianità
ambasciatori e consiglieri di ambasciata, prefetti,
questori, ispettori generali di pubblica sicurezza
cinque anni e aumento
di un terzo del servizio
per raggiungere
il diritto alla pensione
di anzianità
ispettrici e dalle assistenti del Corpo di polizia
femminile
nel caso di collocamento
a riposo per raggiunti
limiti di età (56 anni)
aumento di cinque anni
attività / soggetto
codice
CUD
le campagne di guerra
tipo ed entità
della maggiorazione
fonte
normativa
un anno ogni campagna
i servizi prestati nei reparti di correzione o negli
stabilimenti militari di pena
4
1/5 del
periodo
art. 22
DPR 1.092/73
operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici
9
1/4 del
periodo
art. 24
DPR 1.092/73
personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità
43
1/3 del
periodo
art. 63
L 312/80
1/2 del
periodo
art. 13, c. 7
L 257/92
esposizione ad amianto
14
lavoro svolto da persone non vedenti
lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di
invalidità non inferiore al 74%
dal 2 ottobre 2004
1/4 del periodo
art. 47
DL 269/ 03
conv. L 326/04
19
1/3 del
periodo
L 113/85
e L 120/91
42
1/6 del
periodo
art. 80, c. 3
L 388/2000
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che
hanno cessato l’attività (solo ai fini del diritto)
da 1/5 a 1/4 del periodo, art. 78, c. 23
a seconda della durata L 388/2000
pensione di inabilità
pari al periodo
mancante alla data
di compimento dell’età
pensionabile
art. 2
L 222/84
leggi specifiche
prepensionamenti
18
(portuali)
c. s. entro determinati
limiti massimi (in
genere 5, 7 o 10 anni)
servizio in colonia e in territorio somalo
10
e 11
1/2 per
servizio in zona di armistizio
12
e 13
1/2 per
poi 1/3
poi
1/3
i primi due anni, art. 26
DPR 1.092/73
i primi due anni, art. 27
DPR 1.092/73
99
attività / soggetto
attività particolarmente usuranti e particolarmente usuranti di maggior gravità
codice
CUD
tipo ed entità
della maggiorazione
fonte
normativa
un anno del coefficiente
di trasformazione ogni 6
anni di attività usurante
ai fini del calcolo della art. 1, commi
15, 16
pensione esclusivamente 35 e 37
e 17
con il sistema contributi- L 335/ 95
vo, in luogo dell’anticipazione del limite di età
nel retributivo
1/2
100
attività di lavoro svolta prima del raggiungimento
del 18° anno di età
20
dell’importo della
contribuzione ai fini del
art. 1, c. 7
calcolo della pensione
L 335/95
esclusivamente con il sistema contributivo
ex combattenti e relativi superstiti con eventuali
invalidità indotte
22
art. 2
L 336/70
percezione dell'indennità per servizio d'istituto o,
dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate
da dipendenti della Polizia di Stato
23
1/5 del
periodo
art. 3
L 284/77
impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione
24
1/5 del
periodo
art. 17
L 187/76
impiego operativo per reparti di truppe alpine
25
1/5 del
periodo
art. 18
L 78/83
navigazione mercantile
26
1/2 del
periodo
art. 31
DPR 1.092/73
imbarco su mezzi di superficie
27
imbarco su sommergibili
28
1/3 del
periodo
(misura 3,5%)
art. 18
L 78/83
1/3 del
art. 18
L 78/83
periodo
(misura 6%)
attività / soggetto
controllo spazio aereo di I, II e III livello
codice
CUD
29, 30
e 31
tipo ed entità
della maggiorazione
1/3 del
periodo
fonte
normativa
art. 18
L 78/83
1/2
servizio all’estero con compiti di cooperazione con
Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e particolarmente disagiate**
40 e
41
del periodo di serviart. 23
zio in sedi disagiate
3/4 del periodo di servi- L 49/87
zio in sedi particolarmente disagiate
* Residenze disagiate (tabella A del DM 1° maggio 1954)
Addis Abeba; Algeri; Amman; Asmara; Assunzione; Avana; Bahia Blanca; Bogotà; Bombay; Bona; Bucarest; Budapest;
Caifa; Calcutta; Campinas; Ciudad Truyillo; Colombo; Curitiba; Dar es Salaam; Gerusalemme; Hong Kong Hankow; La
Paz; Londrina; Lourenso Marques; Managua; Manila; New Delhi; Orano; Pechino; Porto Alegre; Porto Principe; Praga;
Quito; Recife; Santos; Shanghai; Sofia; Tananarive; Tegucigalpa; Teheran; Tel Aviv; Tientsin; Varsavia.
** Residenze particolarmente disagiate (tabella B del DM 1° maggio 1954)
Abidjan; Accra; Aden; Bagdad; Bangkok; Bengasi; Chisimaio; Ciudad Bolivar; Conakry; Dakar; Djakarta; Elisabethville;
Gedda; Hargheisa; Kabul; Karachi ; Kartoum; Kuala Lampur; Lagos; Leopoldville; Luanda; Maracaibo; Massana; Mogadiscio; Monrovia; Rangoon; Saigon; Singapore; Seoul; Taiz; Tirana; Yaoundè.
NB i codici CUD sono relativi ai campi da 77 a 80 della parte “dati previdenziali e assistenziali”. I codici 21,35,36,38
e 39 non danno luogo a maggiorazioni, attualmente
101
Il cumulo delle pensioni
con i redditi da lavoro
P
er verificare se una pensione può essere cumulata, ed, eventualmente, in quale misura, con il reddito derivante dall’effettuazione di un’attività lavorativa,
occorre tenere conto:
• del regime pensionistico applicabile (regime retributivo o regime contributivo);
• del tipo di pensione (pensione ai superstiti; pensione di invalidità; assegno di
invalidità; pensione di inabilità; pensione di vecchiaia; pensione di anzianità);
Nel caso si tratti di pensione di anzianità o di trattamento di invalidità occorre
tenere conto anche:
- dell’età del titolare della pensione (se inferiore o no all’”età stabilita per la
pensione di vecchiaia”1);
- del numero di contributi sulla base dei quali è stata liquidata la pensione;
- del tipo di attività dalla quale deriva il reddito (alle dipendenze altrui o lavoro
autonomo)2;
- della forma assicurativa presso la quale è stato conseguito il diritto alla pen-
102
1
Nelle forme previdenziali esclusive dell’AGO quest’espressione, contenuta nell’art. 10 del DLgs 503/92, si interpreta con riferimento all’età per il collocamento a riposo d’ufficio fissata dal regolamento dell’amministrazione statale o dell’Ente locale di appartenenza. Questo limite di età, per gli uomini, è sempre pari a 65 anni (salvo limitate eccezioni in alto per i magistrati e professori universitari e, in basso, per alcune figure del personale viaggiante delle ferrovie e dei mezzi di trasporto pubblico) e,
per le donne, è diverso a seconda dell’Ente di appartenenza. Tuttavia, poiché con la legge 335/95 è stato stabilito che la pensione conseguita da donne con almeno 60 anni di età in seguito a dimissioni prima del raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio vada considerata pensione di vecchiaia e non pensione anticipata, ai fini del cumulo si può assumere
che l’età “stabilita per la pensione di vecchiaia” anche nel pubblico impiego sia di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
2
Ai fini del cumulo si applicano le definizioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo adottate dal Codice civile indipendentemente
dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Quindi, ad esempio, il reddito da collaborazione coordinata e continuativa, che ai fini fiscali è stato assimilato a reddito da lavoro dipendente con la legge 342/2000, rimane considerato reddito da lavoro autonomo ai fini del cumulo con la pensione, come già riconosciuto dall’INPS con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7.
Sempre l’INPS, nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 ridefinisce quelli da lavoro autonomo come redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, e quindi:
• i redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni (quota del reddito agrario attribuibile al soggetto);
• i redditi prodotti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (quota reddito di impresa attribuibile al soggetto);
• i redditi prodotti dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
• i redditi prodotti in dipendenza di altri rapporti di collaborazione (es. amministratore, sindaco o revisore dei conti di società ed enti, collaborazione a giornali e riviste, incarichi di presidenza di enti o associazioni, ecc.);
• le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;
• le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;
• i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo
connessi ad attività di lavoro autonomo (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001);
• i redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro;
• i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni.
sione (assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, con
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi; forme assicurative esclusive dell’AGO; Fondi sostitutivi dell’AGO)3;
- della data di decorrenza della pensione (in particolare: entro il 31 dicembre
1994 o dopo);
- della data nella quale sono stati maturati i requisiti contributivi (come sopra).
Si riportano di seguito le disposizioni vigenti nei casi di cumulo pensione con
reddito da lavoro. In primo luogo l’elenco delle attività di lavoro che sono cumulabili con qualsiasi tipo di pensione; poi l’esposizione delle regole vigenti nel regime
retributivo e nel regime contributivo per le pensioni dirette; infine una sintesi delle disposizioni che regolano il cumulo delle pensioni ai superstiti.
In fondo a questo capitolo, 4 diagrammi per la ricerca veloce della disciplina di
cumulo applicabile in ciascuno di questi casi:
- titolare di pensione o assegno d’invalidità occupato alle dipendenze di terzi;
- titolare di pensione o assegno d’invalidità che svolge lavoro autonomo;
- titolare di pensione di anzianità (e assimilate) occupato alle dipendenze di terzi;
- titolare di pensione di anzianità (e assimilate) che svolge lavoro autonomo.
C
cumulo
- pensionato
che lavora
Le attività che non comportano mai trattenute sulla pensione
Non sono soggetti ad alcuna limitazione del cumulo con qualsiasi tipo di pensione i seguenti emolumenti:
• le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge n.
816/854 e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche
pubbliche elettive. Quindi, oltre a quelle relative alle cariche richiamate nella
legge 816/85, non sono rilevanti ai fini del cumulo neanche le indennità percepite, ad esempio, dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle
dei parlamentari nazionali ed europei (art. 1, comma 173 ter, L 662/96 e nota del Min. Lavoro del 4 marzo 1998) né quelle percepite dalle persone che ricoprono le cariche richiamate nei primi due commi dell’art. 82 del TUEL ( messaggio INPS n. 340 del 29 settembre 2003);
3
Per l’elenco delle forme di previdenza oggi esistenti in italia, si veda la voce “G come gestioni” in questo stesso volume.
4
Si tratta delle indennità relative:
• alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi
fra enti locali e loro aziende;
• alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;
• alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili, di consorzi
e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti.
103
Il cumulo
delle pensioni
con i redditi
da lavoro
• gli assegni alimentari corrisposti a pensionati sospesi dal servizio a norma dei
regolamenti per il personale degli Enti di appartenenza. In caso di riammissione in servizio con regolarizzazione delle retribuzioni, ai fini del cumulo si dovrà far riferimento alla “retribuzione da lavoro dipendente” e non agli “assegni alimentari”;
• le indennità derivanti dallo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali
ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, DLgs 503/92);
• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (art. 11,
comma 4 bis, L 673/94);
• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice onorario aggregato (art. 8 L 276/97);
• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario (art.
34 L 342/2000).
Nel regime retributivo
Le pensioni che si possono cumulare con qualsiasi tipo di reddito
da lavoro
La regola
Sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro:
• le pensioni di vecchiaia (art. 72 legge 388/2000). Per pensione di vecchiaia
si intende la pensione il cui diritto si consegue al compimento dell’età considerata pensionabile nell’ordinamento di appartenenza. Ai fini del cumulo, sono
equiparate alla pensione di vecchiaia le pensioni di qualsiasi tipo5 quando il titolare abbia raggiunto l’età richiesta per il conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia6.
• le pensioni di qualsiasi tipo liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (art. 72 legge 388/2000). È necessario tenere presente
che non si tratta di avere la pensione liquidata semplicemente col massimo
pensionabile previsto nell’ordinamento previdenziale di appartenenza, ma sono necessari proprio 40 anni di contributi. Si tratta di tutti i contributi utili per
la determinazione della misura della pensione o di suoi supplementi: in altre
parole, si computano anche i contributi che non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità (es. contributi figurativi per disoccupazione o malattia); inoltre, non è necessario che i 40 anni di contributi siano tutti presenti alla data di
decorrenza della pensione, ma è possibile raggiungerli anche continuando a lavorare e liquidando supplementi successivi7.
104
5
Ad eccezione della pensione di inabilità, che, per definizione, esclude la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
6
Per età pensionabile nel settore dell’impiego pubblico, cfr sopra, nota n. 1
7
Vedi circolare INPS n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio dell’INPS n. 4233 del 23 luglio 1999.
• le pensioni di anzianità conseguite con almeno 37 anni di anzianità
contributiva e 58 anni di età (art. 44, comma 1, L 289/2002). I predetti
requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento e, a differenza che nel
caso precedente, non è utile che vengano raggiunti lavorando dopo la data di
decorrenza della pensione, liquidando supplementi successivi e aspettando l’età anagrafica.
• le pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell’AGO i
cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF. Si tratta delle pensioni privilegiate ordinarie cosiddette “tabellari”, corrisposte a seguito di infermità contratte durante il servizio militare di leva (art. 10, comma 2, DLgs
503/92).
Infine i titolari di pensioni di anzianità con decorrenza fino al 1° dicembre
2002, possono acquisire a pagamento l’esonero dal divieto di cumulo con reddito
da lavoro autonomo o retribuzione da lavoro dipendente (art. 44, commi 2-4, L
289/2002). È sufficiente versare una sola volta, all’Ente previdenziale che ha in
carico la pensione, un importo calcolato in base alla formula seguente:
– 30% della quota di pensione eccedente il minimo vigente nell’anno in cui si effettua il pagamento
moltiplicato
– la differenza tra 95 e la somma, arrotondata all’intero, del numero degli anni di età e degli anni di contribuzione posseduti alla data del pensionamento,
arrotondati al primo decimale.
L’importo da versare non può essere comunque inferiore al 20% della rata di
pensione di riferimento né superiore al triplo di essa. Una volta calcolato, l’importo va aumentato del 20%. Il versamento va effettuato entro 3 mesi dalla data di
inizio dell’attività. Solo i titolari di pensione di anzianità con decorrenza fino al 1°
dicembre 2002, già in attività di lavoro non cumulabile alla data del 30 novembre
2002, hanno potuto usufruire della tariffa non maggiorata del 20%, purché abbiano effettuato il pagamento in unica soluzione entro il 17 marzo 2003. Chi era
in attività alla data del 30 novembre 2002 e non ha attivato la possibilità di acquisto entro il 17 marzo 2003 non può più accedere a tale facoltà (circ. INPS n.
197 del 23 dicembre 2003, punto 3.2.2).
Un esempio: persona che ha conseguito la pensione di anzianità il 1° aprile
2001 con 35 anni e 5 mesi di contributi e 54 anni e 10 mesi di età (settore pubblico) ed intraprenderà una nuova attività di lavoro nel 2006. In quest’anno, l’importo lordo mensile della sua pensione è pari a 1.040,80 euro. L’importo da pagare è la risultante della seguente espressione:
[(1.040,80 - 427,58) X 30%] X [95 - (35,41 + 54,83)] =
(613,22 X 30%) X (95 - 90,2) =
183,97 X 5 = 919,85.
C
cumulo
- pensionato
che lavora
105
Il cumulo
delle pensioni
con i redditi
da lavoro
Trovandosi il risultato di 919,85 euro compreso tra il limite minimo di 208,16
(cioè il 20% di 1.040,80) e il massimo di 3.122,40 euro (cioè il triplo di 1.040,80),
la somma che in questo esempio dovrà essere versata ammonta a 919,85 + 20%
= 1.103,82 euro.
Le eccezioni
Per le pensioni di vecchiaia liquidate dai Fondi sostitutivi dell’AGO, fino a qualche tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione derivava l’iscrizione alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva sospesa o revocata perché non era compatibile la percezione di pensione e la contemporanea
iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione, il trattamento pensionistico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione, compresa quella versata dopo la prima decorrenza della pensione.
Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della
indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 8.
In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora
in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più
coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro.
Il cumulo delle pensioni di invalidità – assegni di invalidità
con retribuzione da lavoro dipendente
La regola
Le pensioni di invalidità dell’AGO9 e gli assegni di invalidità10 sono cumulabili
con i redditi da lavoro dipendente nella misura del trattamento minimo INPS più la
metà della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non può comunque superare quello del reddito da lavoro.
Anche per le pensioni o assegni di invalidità liquidati dai Fondi sostitutivi dell’AGO, fino a qualche tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione
106
8
Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.
9
Si tratta delle pensioni liquidate da una delle gestioni dell’AGO in data anteriore al 1° luglio 1984. Da tale data, con la legge
12 giugno 1984, n. 222, la “pensione di invalidità” è stata sostituita da due diversi trattamenti: “l’assegno di invalidità e la
“pensione di inabilità”.
10
L’importo dell’assegno di invalidità cumulabile interamente o parzialmente con i redditi da lavoro è quello risultante dopo la
eventuale applicazione del divieto di cumulo con la rendita INAIL derivante dallo stesso evento e della rideterminazione dell’importo se il titolare dell’assegno ha redditi da lavoro superiori a determinati importi, come stabilito dall’art. 1, commi 43 e
42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “trattamenti di invalidità” sotto la voce “P come
pensioni” in questo volume.
derivava l’iscrizione alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva sospesa o revocata perché non era compatibile la percezione di pensione e la
contemporanea iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione, il trattamento pensionistico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione, compresa quella versata dopo la prima decorrenza della pensione.
Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della
indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 11
In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora
in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più
coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro.
C
cumulo
- pensionato
che lavora
Le eccezioni
A Le pensioni e gli assegni di invalidità, a carico di qualsiasi Fondo o gestione,
qualsiasi decorrenza abbiano, possono essere cumulate interamente con retribuzione, reddito o assegni derivanti da determinate attività di lavoro dipendente; si tratta di:
- attività svolta con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare. La cumulabilità in
parola è correlata soltanto alla durata complessiva, nell’anno solare, dei
rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine e non all’entità del reddito;
- attività dalla quale derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è
correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla
durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta;
- occupazione in qualità di operai agricoli;
- occupazione in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari;
- occupazione in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE) n.11 (CEEA) dei Consigli del 18 dicembre 1961, come
modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del
20 febbraio 1968 e successive modificazioni;
11
Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.
107
Il cumulo
delle pensioni
con i redditi
da lavoro
B le pensioni e gli assegni di invalidità, liquidati da tutte le forme previdenziali
esclusive dell’AGO e dai Fondi sostitutivi per i lavoratori elettrici, telefonici e dipendenti da aziende di navigazione aerea con decorrenza fino al 31 dicembre
1994, possono essere cumulate interamente con qualsiasi retribuzione da lavoro dipendente12.
Il cumulo delle pensioni di invalidità – assegni di invalidità
con reddito da lavoro autonomo
La regola
Le pensioni di invalidità dell’AGO e gli assegni di invalidità sono cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 70%
della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non
può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro.
In altre parole, il trattamento di invalidità subirà una riduzione il cui importo
corrisponde al minore fra i due seguenti:
• il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;
• il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.
Alcuni esempi:
1) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro,
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 550 euro al mese;
• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è
1.070,45 - 427,58 = 642,87 X 30% = 192,86 euro;
• il 30% del reddito è 165 euro;
• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 165 euro.
2) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al
mese;
• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è
1.070,45 - 427,58 = 642,87 X 30% = 192,86 euro;
• il 30% del reddito è 300 euro;
• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 192,86 euro.
3) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 550 euro, con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al mese;
12
108
Si tenga sempre conto della prassi in uso quando la rioccupazione comporti l’iscrizione allo stesso Fondo sostitutivo che eroga
la pensione. Restano ferme, inoltre, le incompatibilità eventualmente previste per rioccupazione con iscrizione previdenziale
nello stesso Fondo, Restano ferme per i trattamenti di inidoneità alla mansione previsti da norme diverse dalla L 222/84 e il
divieto di cumulo degli aumenti per perequazione automatica attribuiti in cifra fissa: in quest’ultimo caso è comunque salvo il
trattamento minimo
• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2006 è
550 - 427,58 = 122,42 X 30% = 36,73 euro;
• il 30% del reddito è 300 euro;
• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 36,73 euro.
Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione di legge si è stabilito che le pensioni con decorrenza precedente al 2001
conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina
in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97,
prevede che le pensioni con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione
delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti,
che siano più favorevoli dell’attuale.
Le eccezioni
A non comporta conseguenze sul trattamento pensionistico un reddito complessivo annuo da lavoro autonomo non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo
caso, è correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta;
B le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati a carico di qualsiasi Fondo o gestione con decorrenza fino al 31 dicembre 1994 possono essere cumulati interamente con reddito da lavoro autonomo di qualsiasi importo.
C
cumulo
- pensionato
che lavora
Il cumulo delle pensioni di anzianità13
con retribuzione da lavoro dipendente
La regola
Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni
di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto” per i titolari di pensione con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, le pensioni di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione non possono essere cumulate, neanche parzialmente, con retribuzione da lavoro dipendente, fino al compimento dell’età pensionabile, dopodiché si applicano le disposizioni in vigore per
il cumulo delle pensioni di vecchiaia con la retribuzione. Resta fermo, comunque,
che se l’importo della retribuzione è inferiore all’importo della pensione, si continuerà a percepire la differenza di pensione.
13
Sono assimilati alle pensioni di anzianità, ai fini dell’applicazione delle norme sul cumulo tutti i trattamenti anticipati, i cosiddetti “prepensionamenti”, conseguiti in seguito a particolari norme di legge emanate a sostegno delle ristrutturazioni industriali
in questi ultimi anni.
109
Il cumulo
delle pensioni
con i redditi
da lavoro
14
110
Le eccezioni
A la pensione di anzianità liquidata a carico di qualsiasi Fondo o gestione può essere cumulata totalmente con la retribuzione se il pensionato si è rioccupato in
qualità di
- operaio agricolo
- lavoratore domestico
- agente di organismo internazionale (già in servizio al 1.2.1991)
purché
il pensionato sia titolare di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione
assicurativa da data precedente il 1° gennaio 1995
ovvero
il pensionato abbia già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità nel suo ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo caso, però, è necessario distinguere tra pensioni a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e tutte le altre:
• se si tratta di pensioni a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi presso l’INPS e la pensione ha decorrenza fino al 1° dicembre 1997
compreso, non sono necessarie altre condizioni, è sufficiente aver raggiunto 35
anni di contribuzione utili per il diritto della pensione di anzianità alla data del
31 dicembre 1994;
• se si tratta di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di
Fondo sostitutivo o di forma previdenziale esclusiva dell’AGO, o pensione a carico di una Gestione speciale lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio
1998, occorre verificare anche se si rientra in almeno una delle seguenti situazioni, che sono alternative tra loro:
- la decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30
settembre 1996 o nel mese di dicembre del 199614;
- alla data del 30 settembre 1996 era stato già raggiunto il livello massimo
di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento;
- alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 36 anni di contributi;
- alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 35 anni di contributi ed erano stati anche già compiuti 52 anni di età.
le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza compresa nel mese di dicembre dell’anno 1996 mantengono fino al 31 dicembre 1997 la disciplina di cumulo previgente alla legge 662/96. Infatti, se le pensioni con decorrenza compresa tra il 30 settembre ed il 30 novembre del 1996 e le pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1997, sono state assoggettate al regime di cumulo previsto dalla legge 662/96, che ha fatto salvi gli atti intervenuti in vigenza del decreto-legge 508 del 30 settembre 1996, non convertito in legge, e gli effetti prodottisi durante il suo periodo di vigenza, le pensioni con decorrenza compresa tra la data di decadenza del predetto decreto-legge e la data di decorrenza della legge 662/96 sono fuori. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 416 del 27 ottobre – 4 novembre 1999, ritenendo che rientri nella potestà del legislatore fare salvi gli atti di un decreto-legge decaduto ed anche recepirne i contenuti in un nuovo provvedimento di legge, quale è la legge 662/96, ma non già conferire ad essa efficacia retroattiva per il periodo – dicembre 1996 - in cui il decreto legge decaduto non esplicava più efficacia e non era ancora intervenuta la nuova disposizione. Resta inteso che anche le pensioni
decorrenti nel mese di dicembre del 1996 vengono assoggettate alla disciplina AGO dalla data del 1° gennaio 1998.
B le pensioni a carico di Fondi o gestioni alternativi all’AGO con decorrenza fino
al 31 dicembre 1997 conservano la disciplina, propria del regime previdenziale cui appartengono, che regolava la loro situazione di cumulo prima dell’entrata in vigore della legge 449/97; soltanto con questa legge, infatti, si è
estesa la disciplina vigente nell’AGO a tutte le altre forme assicurative, limitatamente ai trattamenti con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998. Tenuto
conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare
di cumulo totale con la retribuzione i soggetti che:
• sono titolari di una pensione a carico di forme assicurative esclusive dell’AGO15
da data precedente il 31 marzo 198316;
• sono titolari di una pensione a carico del Fondo volo purché la data di decorrenza della loro pensione non sia posteriore al 31 dicembre 1994 oppure a tale data avessero già raggiunto il requisito contributivo richiesto dal loro ordinamento per la pensione di anzianità. In quest’ultimo caso, però, occorre verificare anche se rientrano in almeno una delle seguenti situazioni, che sono alternative tra loro:
- la decorrenza della loro pensione è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il
30 settembre 1996 o nel mese di dicembre 199617;
- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto il livello massimo
di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento;
- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 36 anni di contributi;
- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 35 anni di contributi e avevano anche già compiuto 52 anni di età18;
C
cumulo
- pensionato
che lavora
Il cumulo delle pensioni di anzianità
con reddito da lavoro autonomo
La regola
Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni
di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto” per i titolari di pensione con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, le pen-
15
Si tenga sempre presente il divieto di cumulo di due o più IIS e di IIS con altro tipo di perequazione automatica.
16
Data di entrata in vigore dell’art. 10 del DL 17/83, come modificato dalla legge di conversione n. 79/83, che dispone l’applicazione anche alle pensioni a carico delle forme esclusive dell’AGO della disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità a
carico dell’AGO, stabilita con l’art. 22 della legge 153/69.
17
vedi nota n. 14
18
Si tenga sempre conto della vigente incompatibilità in caso di rioccupazione con iscrizione allo stesso Fondo volo.
111
Il cumulo
delle pensioni
con i redditi
da lavoro
sioni di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione possono essere cumulate
con reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il
70% della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro.
In altre parole, la pensione di anzianità subirà una riduzione il cui importo corrisponde al minore fra i due seguenti:
• il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;
• il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.
Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione di legge si è stabilito che le pensioni con decorrenza precedente al 2001
conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina
in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97,
prevede che le pensioni con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione
delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti,
che siano più favorevoli dell’attuale.
Le eccezioni
Tenuto conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare di cumulo totale con il reddito da lavoro autonomo i soggetti che sono titolari di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione assicurativa da data
precedente il 1° gennaio 1995
ovvero
abbiano già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità nel loro ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo caso, però, è necessario distinguere tra pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO, pensioni a carico delle gestioni speciali dell’AGO per i lavoratori autonomi e pensioni a carico di forme esclusive o sostitutive dell’AGO. Infatti:
• se la pensione è a carico del FPLD occorre verificare se la sua decorrenza è
compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre del 199619, ovvero se alla data del 30 settembre 1996 risultano già
raggiunti 36 anni di contributi, ovvero 52 di età;
• se la pensione è a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il 1°
gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996, ovvero se alla data del 30 settembre
1996 risultano già raggiunti 55 anni di età;
112
19
vedi nota n. 14
• se la pensione è a carico di una delle forme esclusive o sostitutive dell’AGO, occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il 1° gennaio
1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre del 199620, ovvero se
alla data del 30 settembre 1996 risulta già raggiunto il massimo pensionabile, ovvero 36 anni di contributi, ovvero 35 anni di contributi insieme a 52 di
età. Possono usufruire della disciplina di cumulo previgente anche i soggetti
per i quali alla data del 28 settembre 1994 risultasse già accolta la domanda
di pensionamento anticipato (o, se non è previsto l’accoglimento, risultasse già
presentata la domanda alla stessa data) a condizione che fossero stati già raggiunti i requisiti allora vigenti per la pensione di anzianità o lo siano stati comunque entro il 31 dicembre del 1994.
C
cumulo
- pensionato
che lavora
Nel regime contributivo
Nel regime contributivo, le pensioni di qualsiasi genere mutano disciplina di cumulo a seconda dell’età del titolare.
1. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni (articolo 1, comma 21, della legge
n. 335) la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è
- del tutto non cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, fino a concorrenza della retribuzione;
- parzialmente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta
sulla pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo
dell’assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza del reddito
stesso.
2. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni (articolo 1, comma 22, della legge n. 335) la pensione è parzialmente cumulabile sia con la retribuzione
da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta sulla pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza della retribuzione o del
reddito.
Il cumulo delle pensioni ai superstiti
La regola
Le pensioni ai superstiti (sia la pensione indiretta che la pensione di reversibilità) si possono cumulare interamente sia con il reddito da lavoro autonomo che con
la retribuzione da lavoro dipendente; tuttavia, questo principio trova piena applicazione solo per le pensioni ai superstiti con più di un titolare e per quelle liquida-
20
vedi nota n. 14
113
Il cumulo
delle pensioni
con i redditi
da lavoro
te a fronte di 40 anni di contribuzione o derivanti da diretta liquidata a fronte di
40 anni di contribuzione; per le altre, infatti, sono applicabili alcune eccezioni di seguito riportate.
La tabella F della legge 335/95
Va tenuto presente che il reddito da lavoro concorre con gli altri redditi all’applicazione della norma per cui, dal 17 agosto del 1995, l’importo della pensione ai
superstiti si riduce del 25, del 40 o del 50% a seconda dell’ammontare dei redditi
posseduti (escludendo quello derivante dalla pensione stessa nonché da ogni altra
eventuale pensione ai superstiti e gli stessi redditi che non influiscono sul diritto all’integrazione al minimo). Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “Le pensioni ai superstiti” sotto la voce “P come pensioni” in questo stesso volume.
Altre particolarità
• Non sono cumulabili con la retribuzione da lavoro dipendente gli aumenti di
perequazione in cifra fissa di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975,
n.160, eventualmente attribuiti alle pensioni ai superstiti con un solo titolare
(articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843);
• l’indennità integrativa speciale liquidata con attribuzione separata su pensioni
a carico di una delle forme esclusive dell’AGO viene sospesa sia in caso di cumulo con retribuzione da lavoro dipendente che in caso di percezione di quote
fisse a titolo di perequazione automatica di cui sopra, ovvero di altra indennità integrativa speciale associata ad altro trattamento pensionistico 21.
114
21
Si veda, per questo, il capitolo seguente “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.
115
DIAGRAMMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUMULO
APPLICABILE TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO
Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE
Trattamento
con almeno 40 anni di contributi
o età pensionabile già
raggiunta
SI
NO
Rioccupazione come
salariata/o in agricoltura, colf
e dipendente organismo
internazionale
SI
NO
Rioccupazione
per meno di 50 giornate
nell’anno
CUMULO TOTALE
SI
NO
Rioccupazione
con reddito inferiore all’importo
del minimo INPS
SI
NO
Pensione a carico
del fondo volo, EL o TT o forma
esclusiva dell’AGO
SI
SI
Decorrenza
precedente all’anno 1995
NO
116
CUMULO PARZIALE
(trattenuta = 50% quota di pensione eccedente il trattamento minimo)
NO
Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO
Trattamento
con almeno 40 anni di contributi
o età pensionabile già
raggiunta
SI
NO
Rioccupazione
con reddito inferiore all’importo del
minimo INPS
SI
CUMULO TOTALE
Non si effettua
alcuna trattenuta
sulla pensione
NO
Decorrenza
precedente all’anno 1995
SI
NO
CUMULO PARZIALE
(trattenuta =
• 30% quota di pensione
eccedente il trattamento
minimo
ovvero,
se inferiore
• 30% reddito da
lavoro autonomo)
117
Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE
• 37 anni di
contribuzione e 58 di età
all’atto del pensionamento o
• 40 anni di contributi o
• età pensionabile
già raggiunta
SI
NO
Pensione a carico
di forma esclusiva AGO con
decorrenza anteriore al 31 marzo
1983
SI
NO
NO
Rioccupazione come
• salariata/o in agricoltura
• colf
• dipendente organismo
internazionale (già in servizio
al 1.2.1991)
SI
Decorrenza
precedente all’anno 1995
DIVIETO
DI
CUMULO
SI
NO
(Pensioni con
decorrenza
fino al
1° dicembre 2002:
per acquisire
il diritto
al cumulo
totale,
vedi pag. 105)
118
NO
Requisito contributivo
(richiesto dall’ordinamento di
appartenenza) raggiunto
entro il 31.12.1994
SI
C
cumulo
SI
SI
CUMULO
TOTALE
SI
Decorrenza
precedente
all’anno 1998
SI
SI
SI
Pensione
a carico Gestione speciale
autonomi
NO
NO
NO
Alla data
del 30.9.96 presenti
• la pensione, o:
• il massimo pensionabile,o:
• 36 anni di contributi, o:
• 35 anni contrib.
+ 52 di età
119
Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO
CUMULO PARZIALE
(trattenuta =
• 30% quota di pensione
eccedente il trattamento minimo
ovvero, se inferiore
• 30% reddito da lavoro autonomo)
(Pensioni con decorrenza fino al 1° dicembre 2002:
per acquisire il diritto
al cumulo totale vedi pag. 105)
• 37 anni di
contribuzione e 58 di età
all’atto del pensionamento o
• 40 anni di contributi o
• età pensionabile
già raggiunta
NO
NO
Alla data del
31 dicembre 1994 raggiunto
il requisito allora richiesto per
la pensione
di anzianità
Decorrenza
precedente all’anno 1995
NO
SI
Decorrenza
precedente all’anno 1998
SI
Pensione
a carico FPLD
Pensione a carico
di una delle Gestioni speciali
dei lavoratori autonomi
NO
SI
SI
Decorrenza pensione
entro il 31 dicembre 1996
oppure
al 30.9.1996 già compiuti
55 anni d’età
Decorrenza
pensione
entro il 30.9.1996
o nel mese di dicembre ‘96
oppure
a tale data già raggiunti:
• 40 anni di contributi
oppure
• 36 anni di contributi
oppure
• 52 anni d’età
NO
SI
SI
120
CUMULO TOTALE
NO
C
cumulo
SI
- pensionato
che lavora
CUMULO
TOTALE
SI
NO
NO
CUMULO
PARZIALE
Pensione a carico
di altri Fondi o gestioni
SI
Decorrenza
pensione entro il 30.9.1996
o nel mese di dicembre ‘96
oppure a tale data già raggiunti:
• il massimo pensionabile, oppure
• 36 anni di contributi, oppure
• 35 anni di contributi insieme con 52 anni d’età.
Oppure:
dipendente pubblico “bloccato”
con requisiti
entro 31.12.1996
SI
CUMULO TOTALE
NO
trattenuta =
• 30% quota
di pensione
eccedente il
trattamento
minimo
ovvero,
se inferiore
• 30%
reddito
da lavoro
autonomo
(Pensioni con
decorrenza fino
al 1° dicembre
2002:
per acquisire
il diritto
al cumulo
totale,
vedi pag. 105)
121
Il cumulo di più indennità
integrative speciali
I
l cumulo della Indennità Integrativa Speciale (IIS), corrisposta in maniera distinta sulla pensione, con altra indennità integrativa speciale (corrisposta a sua volta su altra pensione o sulla retribuzione per servizi alle dipendenze di pubblica
amministrazione) o con indennità avente analoga funzione corrisposta su retribuzione da lavoro subordinato, è regolato attualmente da una serie di provvedimenti legislativi sui quali hanno agito numerose pronunce della magistratura (Corte
Costituzionale e Corte dei Conti).
La normativa
La legge 27 maggio 1959 n. 324, istitutiva dell'indennità integrativa speciale,
ha stabilito, tra l'altro, che nei casi di cumulo di impieghi o titolarità di più pensioni od assegni ordinari, tale indennità compete ad un solo titolo, con opzione per la
misura più favorevole.
Successivamente, sono intervenute le seguenti disposizioni di legge:
122
-
l'art. 99 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (la norma conferma I'art. 4 del
DPR 28 dicembre 1970, n. 1081), dispone che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa anche nei confronti dei titolari di pensioni od
assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo
Stato, le amministrazioni pubbliche e in genere gli enti pubblici ivi compresi
quelli economici;
-
l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, estende il divieto di cumulo
dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. E' fatto salvo, comunque, l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i pensionati con rapporto di lavoro in atto al
31/12/78 il divieto opera sugli incrementi dell'indennità spettante dal 1.1.79.
-
l’art. 10 del DLgs n. 503/92 e successive modifiche ed integrazioni (vedi capitolo cumulo pensione-redditi), col quale è stata ridisciplinata la normativa sul
cumulo tra pensioni e redditi di lavoro; Il comma 1 di tale articolo, che riguarda le pensioni di vecchiaia e di invalidità, stabilisce che “agli effetti delle presenti disposizioni le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell’indennità stessa”. Pertanto nel caso di pensionato di vecchiaia (o che ha com-
piuto l’età per la pensione di vecchiaia) o di invalidità che si rioccupi alle dipendenze di terzi non si sarebbe dovuto più far luogo alla sospensione dell’intera
IIS, ma si dovevano applicare le regole di cumulo previste dalla legislazione
generale. La norma, di fatto, non è mai stata applicata dagli Istituti Previdenziali competenti.
-
Analoga situazione si presenta per le pensioni di anzianità liquidate sulla base
di almeno 40 anni di anzianità contributiva, ovvero almeno 37 anni se si erano già raggiunti i 58 anni di età alla data del pensionamento, nonché negli altri
casi il cui il pensionato, in applicazione dell’art. 44 della legge 289/2002, ha
acquisito titolo alla totale cumulabilità tra pensione e redditi di lavoro. Sta di
fatto, però, che le disposizioni che hanno innovato la normativa sul cumulo
(qui richiamate) non hanno mai esplicitamente abrogato quanto disposto in
merito alla non cumulabilità di più IIS.
C
cumulo
- indennità
integrative
speciali
La giurisprudenza
La Corte costituzionale
• Con sentenza n. 566 del 13/22 dicembre 1989, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’art. 99, comma quinto del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, “stabilendo la sospensione della corresponsione dell’indennità integrativa speciale
nei confronti di titolari di pensioni che prestino opera in favore dello Stato e
degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell’emolumento
percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l’art. 36, primo comma della Costituzione”. La Corte ha altresì precisato che la fissazione
di detto limite, nel rispetto del principio di ragionevolezza, compete al legislatore al cui intervento è rimessa la riformulazione della norma.
• Con sentenza n. 172 dell’8-22 aprile 1991 la Corte ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 “nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni (così come è disposto
nei confronti del pensionato che lavori alle dipendenze di terzi) pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
• Con successiva sentenza n. 204 del 5-29 aprile 1992 la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 e
dell’art. 15 del DL 663 del 1979 “nella parte in cui non determinano la misura
della retribuzione oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa speciale”, ribadendo che tale determinazione e
quella della relativa decorrenza spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo
da salvaguardare il precetto dell’art. 36, primo comma, della Costituzione.
123
Il cumulo
di più indennità
integrative
speciali
• Con successiva sentenza n. 494 del 29-31 dicembre 1993 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma del D.P.R. 1092,
nella parte in cui non prevede che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo (sulla seconda pensione)
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
• La stessa Corte, con sentenza n. 376 del 26 ottobre / 7 novembre 1994, riassumendo i precedenti pronunciamenti ne ha ribadito gli effetti relativamente
al divieto di cumulo in presenza di due o più trattamenti di quiescenza. Secondo la Corte costituzionale, il divieto di cumulo in questione è rimasto parimenti valido (in quanto espressamente confermato nel dispositivo delle sentenze n.
172 e n. 494) sempre che la seconda o ulteriore pensione risulti superiore
all'importo determinato, corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito in
precedenza con la sentenza n. 172 sopra richiamata. La Corte costituzionale,
invece, non si è pronunciata, in quell'occasione, sul divieto di cumulo delle
indennità integrative riferite a pensione più retribuzione; su questo nodo la discussione è tuttora aperta e, nelle more dell'intervento del legislatore (che
finora, peraltro, non si è attuato), sono state sostenute in giurisprudenza tesi
diverse e contrastanti.
• Con ordinanza n. 438/1998 la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta
in materia, affermando che l'articolo 2, sesto e settimo comma della legge n.
324/1959 è da ritenersi espunto dall'ordinamento, perché trasfuso nell' articolo 99, secondo e quinto comma del DPR n. 1092/1973.
• Nel 2002, con la sentenza n. 516 e con l’ordinanza 517, la Corte costituzionale ha ulteriormente precisato la propria posizione: “l’illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per se non incostituzionale, …. ma
si verifica in presenza di divieto di cumulo …. generalizzato, cioè senza che
sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo . … al di sotto del quale non si debba operare il divieto stesso” ribadendo, ancora una volta, che
“spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni … con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con differenziazioni temporali, collegate
alla diversa, nuova natura e funzione dell’indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione – anche per effetto del conglobamento pensionistico –
dell’incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724”.
Stante l’inerzia del legislatore e permanendo il “divieto di cumulo generalizzato” questo non può che essere ritenuto illegittimo.
124
• Infine, la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 99 – secondo comma – del DPR 1.092/73 e con una
recente ordinanza (n. 89/2005) ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione ribadendo che “una normativa non è illegittima perché suscet-
tibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in
armonia con la Costituzione”. In sostanza nella sentenza si rileva che secondo
la Corte Costituzionale i Giudici che hanno posto la questione non hanno evidenziato altre possibili interpretazioni della norma oltre alla sollevazione di
dubbi sui quali la Corte si è già pronunciata con le precedenti sentenze. Pertanto la sentenza non introduce elementi nuovi rispetto a quelli che danno luogo al contenzioso in atto.
C
cumulo
- indennità
integrative
speciali
La Corte dei Conti
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale e in carenza di interventi
adeguati del legislatore, si è sviluppato un imponente contenzioso con incertezze
giurisprudenziali non ancora superate. Si segnalano di seguito le sentenze più rilevanti della Corte dei conti pronunciate a sezioni riunite.
• Le sentenze n. 100/C del 13 luglio 1994 e 39-40/97/QM dell'11 agosto1997,
nelle quali si è affermato che gli interventi della Corte costituzionale in materia hanno fatto venire meno il divieto di cumulare l'unica indennità integrativa speciale, correlata alla pensione, con la retribuzione relativa alla contemporanea prestazione lavorativa per la quale non sia corrisposta altra indennità integrativa speciale, mentre rimarrebbe il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali. A sostegno della tesi della persistenza del divieto di
cumulo sono state richiamate le disposizioni recate dagli articoli 2, sesto e settimo comma della legge n. 324 del 1959 (ritenute tuttora vigenti) e dall’articolo 130 del DPR n. 1092/1973, nella considerazione del carattere di assegno
accessorio da riconoscersi all'indennità integrativa speciale superate poi dall’ordinanza della Corte costituzionale 438/98.
• La sentenza n. 1 del 3 gennaio 2000, con la quale la Corte afferma, a sezioni
riunite, che “il pensionato - il quale presti opera retribuita presso terzi e che
per tale prestazione percepisca, in aggiunta alla indennità integrativa sulla
retribuzione, anche quella relativa alla pensione - ha diritto a ricevere, in
aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa
alla pensione, solo se la retribuzione percepita, al lordo dell'IRPEF e al netto
dell’indennità integrativa speciale, non superi il limite corrispondente all'importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di nullatenenza dei congiunti ai fini della reversibilità delle
pensioni ordinarie. Qualora la retribuzione come sopra calcolata superi il limite indicato, l'indennità integrativa speciale sulla pensione dovrà essere sospesa in applicazione del c.d. divieto di cumulo della doppia indennità di cui al
sopracitato articolo 99, comma quinto del D.P:R. n. 1092/1973, norma già
dichiarata parzialmente incostituzionale per l'omessa previsione di una soglia
retributiva e che, per la parte residua, non è stata colpita da censura di inco-
125
Il cumulo
di più indennità
integrative
speciali
stituzionalità ed opera tuttora nell'ordinamento, con il correttivo della applicazione della soglia retributiva come sopra individuata”.
• Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 14/QM/2003, hanno
ritenuto che “il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l' indennità integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l' integrazione della pensione sino all' importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondi pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo
INPS)”.
Come si può rilevare le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno assunto
orientamenti difformi e diversificati in ordine alle due casistiche che si prospettano
in materia di cumulo di più indennità integrative:
a) cumulo indennità integrativa con reddito da lavoro dipendente: orientamento favorevole sul diritto, soluzioni diverse rispetto la misura (la prima riconosce il diritto all’importo intero, la seconda subordina il diritto a condizioni
reddituali);
b) cumulo più indennità integrativa su pensioni: orientamento negativo, fatto salvo il trattamento minimo INPS.
Al riguardo va però evidenziato che le Sezioni Regionali e le Sezioni Centrali
d’Appello della Corte dei Conti si sono orientate per una soluzione favorevole per
entrambe le casistiche, non condividendo – in particolare – le motivazioni che hanno determinato il giudizio delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza
14/QM/2003.
Nonostante l’orientamento prevalente delle Sezioni Regionali e Centrali
d’Appello della Corte dei Conti che ritiene ormai divenuto inoperante il divieto
di cumulo, la mancanza di uno specifico intervento legislativo per il caso di coesistenza di due pensioni, da una parte, e del mancato riferimento alla normativa
generale del cumulo pensione - retribuzione, dall’altro, fanno sì che il problema
non possa dirsi ancoro risolto e pertanto non può che essere affrontato in termini di contenzioso
La situazione attuale
Allo stato attuale, la situazione è la seguente:
1) gli Enti competenti continuano o sospendere per intero l'indennità integrativa
speciale, senza preoccuparsi dell'entità dell'importo residuo della pensione, nel
caso di cumulo di più IIS, e senza osservare le regole generali sul cumulo (di
cui al Dlgs 503/92 e successive modifiche) nel caso di pensionato che si rioccupa nel settore privato;
126
2) la corresponsione di più indennità integrative a pensionati titolari di più pensione avviene solo a seguito di sentenza passata in giudicato;
3) per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità integrativa in presenza di
reddito da lavoro dipendente, l’INPDAP, di concerto con i Ministeri Vigilanti, ha
assunto la decisione di risolvere in via amministrativa i casi per i quali vi è
ricorso legale inoltrato entro il 31/10/2004. Per tali casi, l’INPDAP ha deciso
di corrispondere l’indennità integrativa (più interessi legali o rivalutazione
monetaria) previa rinuncia al ricorso e per i ratei maturati nel termine prescrizionale di cinque anni dalla data del primo atto interruttivo.
C
cumulo
- indennità
integrative
speciali
Una possibile soluzione definitiva
Una soluzione che risponda a criteri generali di equità e di adattabilità a tutte
le situazioni non può che essere una soluzione che tenda ad armonizzare alla disciplina dell'AGO la normativa delle forme di previdenza esclusive anche per le pensioni già in essere. Le organizzazioni sindacali dei pensionati avevano già a suo
tempo sottoposto al “Tavolo tecnico” presso il Ministero del lavoro una serie di proposte che sono rimaste lettera morta. Utili indicazioni si possono ricavare anche
dalla Sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale.
Allo stato attuale non ci consta siano in discussione o previsioni legislative tese
ad affrontare e risolvere la questione e, pertanto, ai pensionati interessati non
resta che proseguire con il contenzioso.
127
Assegni familiari
P
er alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, caratisti imbarcati) e per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista
una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari" mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione"
per carichi di famiglia. È pari a £ 19.760 mensili (ora 10,21 euro) per ogni familiare a carico ed è concessa in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88
(istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare). Questo trattamento spetta, se il reddito familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti del nucleo:
il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i
figli studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni,
se frequentanti l’università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli.
Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti
o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge
e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei
quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”).
La normativa regolante l'attribuzione dei trattamenti di famiglia è la stessa sia
per i coltivatori diretti in attività che pensionati delle gestioni speciali. Per stabilire
il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del
reddito di coltivatore diretto, in base alla tabella relativa al reddito individuale
mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo del nucleo familiare perché dal 1 gennaio 1984 trova applicazione il disposto
della legge 27.12.1983, n. 730, concernente la cessazione del pagamento delle
quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale.
1) Limiti di reddito individuale mensile per il diritto agli assegni familiari (art. 43 L 30.4.69, n. 153 e art. 6 DL 267/72, conv. L 11.8.1972, n. 485;
art. 3 bis L 27 luglio 1994, n. 473)
128
I limiti di reddito individuale di cui alla tabella seguente sono riferiti al reddito mensile assoggettabile all'IRPEF contestuale all'eventuale diritto al trattamento,
comprensivo del rateo mensile di emolumenti ultramensili, e sono dati da:
• l'importo del trattamento minimo mensile di pensione INPS determinato in via
previsionale alle diverse decorrenze di perequazione (art. 6, comma 18, DL
30.12.87, n. 536, conv. L 29.12.88, n. 48; art. 24, comma 5, L 28.2.1986, n.
41; delibera CdA INPS n. 157 del 18.7.1980)
• maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima mensilità)
• ulteriormente maggiorato del 30%.
LIMITI DI REDDITO MENSILE
Importo
Decorrenza
Per il coniuge, figlio o genitore
(TM+1/12) +30%
Per la coppia di genitori
[(TM+1/12) +30%] +75%
gen. 2002
euro
553,04
euro
967,82
gen. 2003
euro
566,32
euro
991,06
gen. 2004
euro
580,49
euro
1.015,86
gen. 2005
euro
591,53
euro
1.035,18
gen. 2006
euro
602,17
euro
1.053,80
2) Limiti di reddito familiare per la corresponsione del trattamento
(art. 20 L 27.12.1983, n. 730; art. 23, commi 1-4 della L 28 febbraio 1986,
n. 41)
Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul
numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in
considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi è in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni,
presenza di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti.
Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni
familiari nel periodo dal 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno
ancora successivo (art. 6, comma 20, DL 30.12.87, n. 536, conv. L 29.2.88, n. 48).
In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono:
• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)
• redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milioni di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e pensioni sociali,
borse di studio, assegni e pensioni agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi
bancari e postali, vincite del Lotto, ecc.)
F
famiglia
- assegni
familiari 129
Assegni
familiari
-
Sono invece esclusi:
trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione
assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia
indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
pensioni di guerra
rendite INAIL
indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati INPS di inabilità
assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF.
Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato
d’inflazione. A seguito di un’interpretazione ministeriale, il tasso d’inflazione programmato da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale e programmatica per l’anno precedente quello da rivalutare.
TASSO D’INFLAZIONE PROGRAMMATO…
130
… per l’anno:
valevole per
la perequazione
limiti AF per l’anno:
Valore
Fonte
1997
1998
1,7%
Circ. INPS 11/1998
1998
1999
1,8%
Circ. INPS 19/1999
1999
2000
1,5%
Circ. INPS 21/2000
2000
2001
1,7%
Circ. INPS 7/2001
2001
2002
2,3%
Circ. INPS 2/2002
2002
2003
1,7%
Circ. INPS 4/2003
2003
2004
1,4%
Circ. INPS 2/2004
2004
2005
1,7%
Circ. INPS 174/2004
2005
2006
1,6%
Circ. INPS 2/2006
NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE
Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006
Nucleo familiare
composto da:
per cessazione 1° figlio
e genitori
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
1 persona
euro
8.019,47
-
2 persone
euro
13.307,43
euro
15.937,05
3 persone
euro
17.110,84
euro
20.488,64
4 persone
euro
20.434,59
euro
24.471,63
5 persone
euro
23.761,16
euro
28.454,61
6 persone
euro
26.928,99
euro
32.249,04
7 persone ed oltre
euro
30.096,24
euro
36.042,87
RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,
CELIBE O NUBILE
Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006
Nucleo familiare
composto da:
per cessazione 1° figlio
e genitori
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
1 persona
euro
8.821,14
-
2 persone
euro
14.639,97
euro
17.530,25
3 persone
euro
18.820,57
euro
22.536,72
4 persone
euro
22.479,28
euro
26.918,85
5 persone
euro
26.135,77
euro
31.300,99
6 persone
euro
29.621,65
euro
35.473,69
7 persone ed oltre
euro
33.104,74
euro
39.646,42
131
NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO
ESSERE CORRISPOSTI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006
Nucleo familiare
composto da:
per cessazione 1° figlio
e genitori
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
1 persona
euro
12.026,11
-
2 persone
euro
19.959,44
euro
23.903,04
3 persone
euro
25.662,30
euro
30.732,39
4 persone
euro
30.651,89
euro
36.705,48
5 persone
euro
35.638,66
euro
42.680,82
6 persone
euro
40.390,65
euro
48.370,73
7 persone ed oltre
euro
45.143,23
euro
54.061,20
RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,
CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE
CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSANO ESSERE
ATTRIBUITI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
Livelli di reddito percepito negli anni 2004 - 2005 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2006
Nucleo familiare
composto da:
132
per cessazione 1° figlio
e genitori
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
1 persona
euro
12.828,91
euro
-
2 persone
euro
21.290,30
euro
25.496,23
3 persone
euro
27.373,16
euro
32.779,91
4 persone
euro
32.693,77
euro
39.153,83
5 persone
euro
38.014,37
euro
45.525,49
6 persone
euro
43.084,47
euro
51.593,72
7 persone ed oltre
euro
48.151,17
euro
57.665,31
Assegno al nucleo familiare
È
una prestazione introdotta dal DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L
13 maggio 1988, n. 153 che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai
pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i
vecchi assegni familiari, a partire dal 1988. Serve ad integrare il reddito del nucleo
familiare quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al
reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare
della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l’assegno
I soggetti aventi diritto
Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la
determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato (a cui, in base all'art. 1, comma 559, della L 311/2004,
l'assegno va materialmente corrisposto); i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.
Se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai
superstiti, anche i nipoti, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro
coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”). Il
nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi:
• quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i
genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
• quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.
In ambedue i casi si utilizzano le tabelle orfanili nn. 13, 16 e 19, a seconda dei
casi (circ. INPS n. 98 del 6 maggio 1998).
In seguito a nuove disposizioni dell’INPS (circolare 182 del 7 novembre 2000)
l’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO (vedi
capitolo “Assegni vitalizi - pensioni PSO”).
Inoltre, con la legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che gli assegni al
nucleo familiare, che spettano ai soggetti iscritti alla Gestione speciale INPS per i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti
con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.
133
Assegno
al nucleo
familiare
134
I limiti di reddito
I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell’anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del
1° luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.
Si tratta dei:
• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto dal
coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)
• redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a 2 milioni:
- i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili)
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT)
- i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. vincite del lotto o di altri giochi a premi)
Sono invece esclusi dal computo:
- trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni
- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione
- l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia
- indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali
- pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio
- pensioni di guerra
- rendite INAIL
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati
INPS di inabilità
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.
Per aver diritto all’assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da
pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del
reddito familiare complessivo. A questo fine, tra i redditi da lavoro dipendente possono essere computati anche i redditi da rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa a partire dal 1.1.2001 (art. 34 L 3 42/2000 e circ. INPS 199/2003).
L’importo dell’ANF
La misura dell’assegno non è soggetta a perequazione automatica, mentre i
livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari
alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
Sia i livelli di reddito che la misura degli assegni al nucleo familiare, come
determinati nell’art. 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente modificati in cinque diverse occasioni:
• nel 1994 fu aumentato l’importo mensile dell’assegno per i nuclei familiari con
2 o più figli nella misura di 20.000 lire per ogni figlio oltre il primo;
• nel 1995 fu disposto un aumento di 84.000 lire per ogni figlio dal terzo in poi,
originariamente solo in via provvisoria;
• nel 1996, a titolo di restituzione delle somme trattenute in misura distorta per
effetto del cosiddetto “drenaggio fiscale” che aveva colpito, negli anni passati,
i nuclei familiari che vivono di lavoro dipendente, è stato confermato l’aumento sopra indicato ed è stato disposto l’aumento dell’importo mensile in
misura variabile, a seconda della composizione del nucleo, solo per i nuclei con
figli minorenni;
• nel 1997 sono stati aumentati del 20% gli importi mensili dell’assegno, vigenti al 31.12.1996, per tutti; è stato aumentato il valore delle fasce di reddito
per aumentare del 20% il numero dei beneficiari di questa prestazione ed è
stato ulteriormente aumentato, del 25%, l’importo dell’assegno per i nuclei
familiari comprendenti soggetti inabili;
• nel 1998, sempre in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, gli importi
e i limiti di reddito vigenti al 31.12.97 per i nuclei familiari con figli sono stati ulteriormente aumentati in varia misura, con particolare riferimento ai nuclei
con più figli, ai nuclei monoparentali e a quelli in cui sono presenti soggetti portatori di handicap.
La sequenza degli interventi legislativi e delle conseguenti sistemazioni amministrative, periodo per periodo, fino a oggi, può essere ricostruita sulla base delle
seguenti circolari dell’INPS:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
F
famiglia
- assegno
al nucleo
familiare
1993/94: n. 120 del 28.5.93;
1994/95: n. 190 del 18.6.94;
2° semestre 1995: n. 182 del 28.6.95 n. 265 del 24.10.95;
1° semestre 1996: n. 118 del 2.6.96;
2° semestre 1996: n. 118 del 2.6.96;
1° semestre 1997: n. 113 del 20.5.97 e n. 128 del 10.6.97;
2° semestre 1997: n. 128 del 10.6.97;
1° semestre 1998: n. 130 del 16.6.98 e n. 136 del 24.6.98;
1998/99: n. 136 del 24.6.98 e n. 158 del 21.7.98;
1999/2000: n. 143 del 28.6.99;
2000/2001: n. 113 del 14.6.2000;
2001/2002: n. 121 del 5.6.2001;
2002/2003: n. 110 del 13.6.2002;
2003/2004: n. 110 del 24.6.2003;
2004/2005: n. 94 del 15.6.2004;
2005/2006: n. 70 del 30.5.2005.
La situazione attuale può essere riassunta in 11 diverse tipologie: le prime 10
sono quelle interessate da una o più delle modificazioni che sono intervenute sul-
135
Assegno
al nucleo
familiare
corrisposto
dalle Regioni
l’importo degli assegni o dei livelli di reddito, mentre l’11°, che riguarda il nucleo
familiare senza figli e senza altri soggetti interessati dalle modifiche, non è mai stata modificata dal 1988; la 10° e l’11°, inoltre, vanno “sviluppate”, rispettivamente, in due e in quattro tabelle, per evidenziare i diversi limiti di reddito applicabili nei casi di nuclei monoparentali e/o con inabili.
Si arriva così ad un totale di 15 tabelle, numerate a partire dal n. 11 fino al n.
21d. Questa numerazione, che abbiamo rispettato nel quadro riepilogativo che
segue, deriva dal fatto che le prime 10 tabelle (che non si pubblicano) contengono
il mero importo degli aumenti apportati dai successivi decreti, mentre le tabelle da
11 a 20 riportano l’effetto di tali aumenti sugli importi preesistenti, cioè le situazioni reali, e la 21esima la situazione che non ha mai subito modificazioni dal 1988.
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori corrisposto
dalle Regioni
Dal 2001, per i nuclei familiari con almeno tre figli di minore età e con un indicatore di situazione economica complessiva (ISE) – determinato ai sensi del d. lgs.
n. 109/98 – pari a 36 milioni annui, rapportato a cinque componenti, è concesso
un assegno di ammontare massimo complessivo di 200.000 lire mensili. Lo ha stabilito l’art. 65 della legge n. 448/1998 modificato dall’art. 80 della legge
388/2000. Si tratta di una prestazione diversa dall’omonimo assegno istituito dalla legge 153/88 (che è destinato ai soli lavoratori dipendenti e pensionati) in
quanto riguarda la generalità dei nuclei familiari ed è finalizzato al loro sostegno
economico. Come tale è finanziato dalla fiscalità generale mediante un apposito
fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La prestazione, tra
l’altro, inaugura l’utilizzo dell’Ise come misuratore della capacità economica dei
nuclei familiari.
136
MINORENNI
MAGGIORENNI
NUCLEI CON FIGLI
NUCLEI SENZA FIGLI
TIPOLOGIE MAI MODIFICATE
TIPOLOGIE MODIFICATE ALMENO UNA VOLTA
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TABELLE ANF
PER TIPOLOGIA E SITUAZIONE FAMILIARE
(in nero i nuclei con inabili)
Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
(in cui non siano presenti componenti inabili)
Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore
(in cui non siano presenti componenti inabili)
Nuclei orfanili composti solo da minori non inabili
Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile)
Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile)
Nuclei orfanili composti da almeno un minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile)
Nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno
un figlio maggiorenne inabile
Nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno
un figlio maggiorenne inabile
Nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Nuclei con entrambi i coniugi e senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi
e almeno un fratello, sorella o nipote
(in cui non siano presenti componenti inabili)
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno
un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)
Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi
e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno
un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente
sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,
abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello,
sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 A
20 B
21 A
21 B
21 C
21 D
137
TABELLA numero 11
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
da euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
1.000
1,00
22.119.000
12.229,36
27.370.000
15.132,74
32.620.000
18.035,56
37.868.000
20.937,24
43.120.000
23.841,19
48.370.000
26.743,99
53.622.000
29.647,94
58.870.000
32.549,64
64.120.000
35.452,46
69.369.000
38.354,70
74.622.000
41.259,22
79.872.000
44.162,02
85.123.000
47.065,42
90.373.000
49.968,22
95.625.000
52.872,18
a euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
2004
2005
2006
22.118.000
12.229,35
27.369.000
15.132,73
32.619.000
18.035,55
37.867.000
20.937,23
43.119.000
23.841,18
48.369.000
26.743,98
53.621.000
29.647,93
58.869.000
32.549,63
64.119.000
35.452,45
69.368.000
38.354,69
74.621.000
41.259,21
79.871.000
44.162,01
85.122.000
47.065,41
90.372.000
49.968,21
95.624.000
52.872,17
100.877.000
55.776,13
1
2
3
130,66
114,65
92,45
65,59
43,90
25,82
15,49
15,49
12,91
12,91
12,91
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
138
Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
250,48
220,53
190,57
158,04
111,55
81,60
57,33
38,73
25,82
25,82
23,24
23,24
23,24
358,94
339,83
312,97
283,02
241,70
217,43
176,63
135,83
102,77
91,93
91,93
78,50
78,50
78,50
492,18
481,34
473,07
453,97
407,48
390,96
364,10
339,31
317,62
225,18
154,42
154,42
132,21
132,21
132,21
619,75
600,64
584,11
565,00
507,68
488,57
466,88
439,50
426,08
398,70
292,83
218,98
218,98
189,02
189,02
189,02
681,72
660,70
642,52
621,50
558,44
537,43
513,56
483,46
468,68
438,58
322,11
240,88
240,88
207,93
207,93
207,93
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
139
TABELLA numero 12
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
1.000
1,00
25.619.000
14.164,56
30.870.000
17.067,96
36.118.000
19.969,63
41.369.000
22.873,02
46.621.000
25.776,98
51.871.000
28.679,79
57.121.000
31.582,59
62.371.000
34.485,42
67.620.000
37.387,66
72.873.000
40.292,18
78.124.000
43.195,56
83.372.000
46.097,24
88.624.000
49.001,20
93.875.000
51.904,57
99.128.000
54.808,52
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
2004
2005
2006
25.618.000
14.164,55
30.869.000
17.067,95
36.117.000
19.969,62
41.368.000
22.873,01
46.620.000
25.776,97
51.870.000
28.679,78
57.120.000
31.582,58
62.370.000
34.485,41
67.619.000
37.387,65
72.872.000
40.292,17
78.123.000
43.195,55
83.371.000
46.097,23
88.623.000
49.001,19
93.874.000
51.904,56
99.127.000
54.808,51
104.377.000
57.711,32
1
2
99,68
79,53
54,23
23,24
20,66
20,66
3
184,89
164,75
136,34
102,26
73,85
48,55
34,09
34,09
28,41
28,41
28,41
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
140
per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
412,13
372,37
332,60
289,73
230,34
190,57
159,07
136,34
119,30
119,30
102,26
102,26
102,26
554,16
531,43
491,67
454,48
403,35
369,27
315,56
261,33
221,56
204,52
204,52
176,11
176,11
176,11
724,59
715,81
701,86
676,04
616,65
593,93
559,84
528,34
499,93
378,05
284,05
284,05
244,28
244,28
244,28
891,92
869,20
843,89
821,17
744,21
721,49
693,09
659,00
639,37
605,29
465,84
369,27
369,27
318,14
318,14
318,14
981,11
956,12
928,28
903,28
818,64
793,64
762,39
724,90
703,31
665,82
512,43
406,19
406,19
349,95
349,95
349,95)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
141
TABELLA numero 13
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
1,00
1.000
14.164,56
25.619.000
17.067,96
30.870.000
19.969,63
36.118.000
22.873,02
41.369.000
25.776,98
46.621.000
28.679,79
51.871.000
31.582,59
57.121.000
34.485,42
62.371.000
37.387,66
67.620.000
40.292,18
72.873.000
43.195,56
78.124.000
46.097,24
83.372.000
49.001,20
88.624.000
51.904,57
93.875.000
54.808,52
99.128.000
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
Note:
(*) per ogni componente oltre il settimo
142
2004
2005
2006
14.164,55
25.618.000
17.067,95
30.869.000
19.969,62
36.117.000
22.873,01
41.368.000
25.776,97
46.620.000
28.679,78
51.870.000
31.582,58
57.120.000
34.485,41
62.370.000
37.387,65
67.619.000
40.292,17
72.872.000
43.195,55
78.123.000
46.097,23
83.371.000
49.001,19
88.623.000
51.904,56
93.874.000
54.808,51
99.127.000
57.711,32
104.377.000
1
2
54,23
20,66
18,08
90,90
76,95
56,81
34,09
28,41
28,41
3
217,94
200,90
178,18
149,77
127,05
107,42
96,06
96,06
81,60
81,60
81,60
NUCLEI ORFANI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
396,64
368,23
334,15
302,64
251,51
223,11
197,80
177,66
163,72
163,72
140,99
140,99
140,99
512,33
492,70
461,20
432,79
390,44
364,62
322,27
279,40
245,32
231,37
231,37
199,87
199,87
199,87
651,25
639,89
631,11
611,48
560,36
543,31
517,49
492,18
469,46
372,88
295,93
295,93
256,16
256,16
256,16
783,98
764,36
744,21
724,59
664,68
645,05
622,33
596,51
579,46
554,16
440,54
366,68
366,68
315,56
315,56
315,56
862,38
840,79
818,64
797,05
731,15
709,56
684,56
656,16
637,41
609,57
484,59
403,35
403,35
347,11
347,11
347,11
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
143
TABELLA numero 14
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
1.000
1,00
39.621.000
21.906,55
44.870.000
24.808,80
50.120.000
27.711,60
55.371.000
30.614,99
60.621.000
33.517,82
65.872.000
36.421,18
71.120.000
39.322,88
76.372.000
42.226,83
81.620.000
45.128,50
86.872.000
48.032,45
92.122.000
50.935,26
97.374.000
53.839,21
102.623.000
56.741,46
107.876.000
59.645,41
113.128.000
62.549,36
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
2004
2005
2006
39.620.000
21.906,54
44.869.000
24.808,79
50.119.000
27.711,59
55.370.000
30.614,98
60.620.000
33.517,81
65.871.000
36.421,17
71.119.000
39.322,87
76.371.000
42.226,82
81.619.000
45.128,49
86.871.000
48.032,44
92.121.000
50.935,25
97.373.000
53.839,20
102.622.000
56.741,45
107.875.000
59.645,40
113.127.000
62.549,35
118.378.000
65.452,75
1
2
3
139,44
122,40
99,68
73,85
48,55
28,41
15,49
15,49
12,91
12,91
12,91
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
144
Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
270,11
238,60
204,52
170,43
119,30
88,31
62,49
39,77
28,41
28,41
23,24
23,24
23,24
388,38
368,75
337,25
306,26
260,81
234,99
189,54
147,19
113,10
98,64
98,64
81,60
81,60
81,60
529,88
521,62
510,26
490,12
438,99
421,95
393,54
368,23
342,41
243,25
166,30
166,30
137,89
137,89
137,89
668,81
648,67
629,04
608,90
546,41
526,79
500,96
475,66
458,61
430,21
313,49
237,05
237,05
197,29
197,29
197,29
735,69
713,54
691,95
669,79
601,05
579,46
551,06
523,22
504,48
473,23
344,84
260,76
260,76
217,02
217,02
217,02
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
145
TABELLA numero 15
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
1,00
1.000
23.841,19
43.120.000
26.743,99
48.370.000
29.647,94
53.622.000
32.549,64
58.870.000
35.452,46
64.120.000
38.354,70
69.369.000
41.259,22
74.622.000
44.162,02
79.872.000
47.065,97
85.124.000
49.968,22
90.373.000
52.871,05
95.623.000
55.774,43
100.874.000
58.675,53
106.121.000
61.578,93
111.372.000
64.480,03
116.619.000
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
2004
2005
2006
23.841,18
43.119.000
26.743,98
48.369.000
29.647,93
53.621.000
32.549,63
58.869.000
35.452,45
64.119.000
38.354,69
69.368.000
41.259,21
74.621.000
44.162,01
79.871.000
47.065,96
85.123.000
49.968,21
90.372.000
52.871,04
95.622.000
55.774,42
100.873.000
58.675,52
106.120.000
61.578,92
111.371.000
64.480,02
116.618.000
67.382,83
121.868.000
1
2
3
106,91
86,25
56,29
23,76
20,66
20,66
198,84
178,18
145,64
110,01
77,47
53,71
35,64
35,64
29,95
29,95
29,95
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
146
Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
445,70
403,87
359,45
315,04
249,45
208,13
172,50
145,64
127,56
127,56
106,91
106,91
106,91
600,12
573,27
531,43
493,22
433,82
398,19
341,38
281,99
237,57
220,01
220,01
184,38
184,38
184,38
783,98
772,10
760,22
730,79
665,20
641,44
605,80
570,17
540,73
410,07
305,74
305,74
255,65
255,65
255,65
965,26
941,50
911,55
887,79
804,64
780,88
748,35
712,71
692,05
656,42
502,00
398,19
398,19
332,60
332,60
332,60
1.061,78
1.035,65
1.002,70
976,57
885,10
858,97
823,18
783,98
761,26
722,06
552,20
438,01
438,01
365,86
365,86
365,86
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
147
TABELLA numero 16
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
1,00
1.000
23.841,19
43.120.000
26.743,99
48.370.000
29.647,94
53.622.000
32.549,64
58.870.000
35.452,46
64.120.000
38.354,70
69.369.000
41.259,22
74.622.000
44.162,02
79.872.000
47.065,97
85.124.000
49.968,22
90.373.000
52.871,05
95.623.000
55.774,43
100.874.000
58.675,53
106.121.000
61.578,93
111.372.000
64.480,03
116.619.000
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
2004
2005
2006
23.841,18
43.119.000
26.743,98
48.369.000
29.647,93
53.621.000
32.549,63
58.869.000
35.452,45
64.119.000
38.354,69
69.368.000
41.259,21
74.621.000
44.162,01
79.871.000
47.065,96
85.123.000
49.968,21
90.372.000
52.871,04
95.622.000
55.774,42
100.873.000
58.675,52
106.120.000
61.578,92
111.371.000
64.480,02
116.618.000
67.382,83
121.868.000
1
56,29
20,66
18,08
2
100,19
82,63
59,39
35,64
29,95
29,95
3
233,44
215,36
191,61
162,17
138,41
117,24
102,77
102,77
85,73
85,73
85,73
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
148
Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
427,63
395,09
359,45
324,33
270,62
241,19
211,75
191,09
176,11
176,11
147,19
147,19
147,19
551,06
530,40
497,86
465,33
420,91
391,47
344,48
300,06
264,43
249,45
249,45
209,17
209,17
209,17
698,77
689,47
678,11
656,93
603,74
585,66
556,74
529,88
503,55
402,32
319,69
319,69
268,04
268,04
268,04
845,44
822,20
801,54
780,37
715,81
694,63
670,88
641,96
623,88
597,02
475,66
393,54
393,54
329,50
329,50
329,50
929,98
904,42
881,70
858,40
787,39
764,10
737,97
706,15
686,27
656,73
523,22
432,89
432,89
362,45
362,45
362,45
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
149
TABELLA numero 17
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
1,00
1.000
21.906,55
39.621.000
24.808,80
44.870.000
27.711,60
50.120.000
30.614,99
55.371.000
33.517,82
60.621.000
36.421,18
65.872.000
39.322,88
71.120.000
42.226,83
76.372.000
45.128,50
81.620.000
48.032,45
86.872.000
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
2004
2005
2006
21.906,54
39.620.000
24.808,79
44.869.000
27.711,59
50.119.000
30.614,98
55.370.000
33.517,81
60.620.000
36.421,17
65.871.000
39.322,87
71.119.000
42.226,82
76.371.000
45.128,49
81.619.000
48.032,44
86.871.000
50.935,25
92.121.000
1
2
3
107,94
96,58
73,85
54,23
34,09
15,49
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
150
Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
170,43
150,81
130,66
107,94
88,31
68,17
48,55
28,41
289,22
274,76
255,13
234,99
221,04
200,90
166,82
132,73
98,64
408,00
402,32
393,54
379,60
373,91
359,45
339,83
319,69
300,06
223,11
526,79
512,33
498,38
483,92
472,56
458,61
438,47
415,75
404,39
381,66
293,86
579,46
563,56
548,22
532,31
519,81
504,48
482,32
457,32
444,82
419,83
323,25
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
151
TABELLA numero 18
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
1,00
1.000
23.841,19
43.120.000
26.743,99
48.370.000
29.647,94
53.622.000
32.549,64
58.870.000
35.452,46
64.120.000
38.354,70
69.369.000
41.259,22
74.622.000
44.162,02
79.872.000
47.065,97
85.124.000
49.968,22
90.373.000
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
2004
2005
2006
23.841,18
43.119.000
26.743,98
48.369.000
29.647,93
53.621.000
32.549,63
58.869.000
35.452,45
64.119.000
38.354,69
69.368.000
41.259,21
74.621.000
44.162,01
79.871.000
47.065,96
85.123.000
49.968,21
90.372.000
52.871,04
95.622.000
1
2
65,59
50,61
35,64
15,49
3
127,56
113,10
91,93
71,27
50,61
29,95
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
152
Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
252,03
230,86
210,20
189,54
165,78
145,12
123,95
103,29
375,98
361,00
340,35
319,69
304,71
284,05
248,42
212,78
177,14
499,93
494,25
485,47
470,49
464,29
449,83
428,66
408,00
387,34
307,29
624,40
609,42
594,44
582,56
567,59
553,13
531,95
511,29
496,32
475,66
380,63
686,84
670,36
653,89
640,82
624,34
608,44
585,15
562,42
545,95
523,22
418,69
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
153
TABELLA numero 19
Livelli di reddito percepito durante l’anno
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
al 30 giugno
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
euro
da lire
1,00
1.000
23.841,19
43.120.000
26.743,99
48.370.000
29.647,94
53.622.000
32.549,64
58.870.000
35.452,46
64.120.000
38.354,70
69.369.000
41.259,22
74.622.000
44.162,02
79.872.000
47.065,97
85.124.000
49.968,22
90.373.000
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
2004
2005
2006
23.841,18
43.119.000
26.743,98
48.369.000
29.647,93
53.621.000
32.549,63
58.869.000
35.452,45
64.119.000
38.354,69
69.368.000
41.259,21
74.621.000
44.162,01
79.871.000
47.065,96
85.123.000
49.968,21
90.372.000
52.871,04
95.622.000
1
2
41,83
15,49
77,47
65,59
50,61
29,95
3
201,42
189,54
165,78
145,12
123,95
103,29
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
(*)
154
Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI
Numero dei componenti il nucleo familiare
4
5
6
7
oltre 7
Importo mensile euro
325,37
304,71
284,05
262,88
242,22
218,46
197,80
177,14
449,83
434,86
414,20
393,02
378,56
357,39
321,75
286,12
250,48
573,78
567,59
558,81
546,93
538,15
523,17
502,51
481,85
460,68
380,63
697,73
683,27
671,39
656,42
641,44
626,46
605,80
585,15
570,17
549,51
457,58
767,51
751,60
738,53
722,06
705,58
689,11
666,38
643,66
627,19
604,46
503,34
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
+53,71 (*)
155
TABELLA numero 20 A
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
2005
al 30 giugno
2006
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
156
1,00
1.000
21.293,85
38.513.000
24.194,96
43.760.000
27.098,91
49.012.000
30.001,72
54.262.000
32.905,11
59.513.000
35.807,92
64.763.000
38.710,74
70.013.000
41.614,11
75.264.000
44.515,80
80.512.000
47.419,75
85.764.000
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
1
21.293,84
38.512.000
24.194,95
43.759.000
27.098,90
49.011.000
30.001,71
54.261.000
32.905,10
59.512.000
35.807,91
64.762.000
38.710,73
70.012.000
41.614,10
75.263.000
44.515,79
80.511.000
47.419,74
85.763.000
50.322,55
91.013.000
2
F
NUCLEI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
(CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
famiglia
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
185,92
173,01
154,94
136,86
123,95
105,87
74,89
43,90
12,91
229,82
222,08
216,91
204,00
198,84
185,92
167,85
149,77
129,11
61,97
7 o più
- assegno
al nucleo
familiare
Importo mensile euro
98,13
87,80
67,14
49,06
30,99
12,91
142,03
123,95
105,87
87,80
67,14
49,06
30,99
12,91
273,72
260,81
247,90
234,99
222,08
211,75
191,09
173,01
160,10
142,03
61,97
157
TABELLA numero 20 B
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
2005
al 30 giugno
2006
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
158
1,00a
fino
23.227,92
42.011.000
26.131,87
47.263.000
29.034,68
52.513.000
31.936,93
57.762.000
34.839,17
63.011.000
37.742,56
68.262.000
40.645,95
73.513.000
43.549,34
78.764.000
46.453,29
84.016.000
49.356,09
89.266.000
a euro
lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
1
23.227,91
42.010.000
26.131,86
47.262.000
29.034,67
52.512.000
31.936,92
57.761.000
34.839,16
63.010.000
37.742,55
68.261.000
40.645,94
73.512.000
43.549,33
78.763.000
46.453,28
84.015.000
49.356,08
89.265.000
52.257,77
94.513.000
2
56,81
43,90
30,99
12,91
NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,
divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
- assegno
al nucleo
familiare
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
185,92
173,01
154,94
136,86
123,95
105,87
74,89
43,90
12,91
229,82
222,08
216,91
204,00
198,84
185,92
167,85
149,77
129,11
61,97
F
famiglia
7 o più
Importo mensile euro
98,13
87,80
67,14
49,06
30,99
12,91
142,03
123,95
105,87
87,80
67,14
49,06
30,99
12,91
273,72
260,81
247,90
234,99
222,08
211,75
191,09
173,01
160,10
142,03
61,97
159
TABELLA numero 21 A
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
2005
al 30 giugno
2006
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
160
1,00
1.000
11.616,09
21.010.000
14.519,48
26.261.000
17.422,86
31.512.000
20.325,11
36.761.000
23.227,92
42.011.000
26.131,87
47.263.000
29.034,68
52.513.000
31.936,93
57.762.000
34.839,17
63.011.000
37.742,56
68.262.000
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
1
11.616,08
21.009.000
14.519,47
26.260.000
17.422,85
31.511.000
20.325,10
36.760.000
23.227,91
42.010.000
26.131,86
47.262.000
29.034,67
52.512.000
31.936,92
57.761.000
34.839,16
63.010.000
37.742,55
68.261.000
40.645,94
73.512.000
2
46,48
36,15
25,82
10,33
F
NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
famiglia
- assegno
al nucleo
familiare
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
154,94
144,61
129,11
113,62
103,29
87,80
61,97
36,15
10,33
191,09
185,92
180,76
170,43
165,27
154,94
139,44
123,95
108,46
51,65
7 o più
Importo mensile euro
82,63
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
118,79
103,29
87,80
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
227,24
216,91
206,58
196,25
185,92
175,60
160,10
144,61
134,28
118,79
51,65
161
TABELLA numero 21 B
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
2005
al 30 giugno
2006
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
da lire
euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
162
1.000
1,00
24.510.000
13.551,30
29.762.000
16.455,26
35.010.000
19.356,93
40.260.000
22.259,74
45.513.000
25.164,27
50.763.000
28.067,07
56.014.000
30.970,46
61.262.000
33.872,15
66.513.000
36.775,53
71.764.000
39.678,91
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
1
24.509.000
13.551,29
29.761.000
16.455,25
35.009.000
19.356,92
40.259.000
22.259,73
45.512.000
25.164,26
50.762.000
28.067,06
56.013.000
30.970,45
61.261.000
33.872,14
66.512.000
36.775,52
71.763.000
39.678,90
77.014.000
42.582,29
2
46,48
36,15
25,82
10,33
NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,
divorziato/a, abbandonato/a)
SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
154,94
144,61
129,11
113,62
103,29
87,80
61,97
36,15
10,33
191,09
185,92
180,76
170,43
165,27
154,94
139,44
123,95
108,46
51,65
F
famiglia
- assegno
al nucleo
familiare
7 o più
Importo mensile euro
82,63
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
118,79
103,29
87,80
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
227,24
216,91
206,58
196,25
185,92
175,60
160,10
144,61
134,28
118,79
51,65
163
TABELLA numero 21 C
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
2005
al 30 giugno
2006
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
164
1.000
1,00
38.513.000
21.293,85
43.760.000
24.194,96
49.012.000
27.098,91
54.262.000
30.001,72
59.513.000
32.905,11
64.763.000
35.807,92
70.013.000
38.710,74
75.264.000
41.614,11
80.512.000
44.515,80
85.764.000
47.419,75
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
a lire
euro
1
38.512.000
21.293,84
43.759.000
24.194,95
49.011.000
27.098,90
54.261.000
30.001,71
59.512.000
32.905,10
64.762.000
35.807,91
70.012.000
38.710,73
75.263.000
41.614,10
80.511.000
44.515,79
85.763.000
47.419,74
91.013.000
50.322,55
2
46,48
36,15
25,82
10,33
F
NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE
E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)
famiglia
- assegno
al nucleo
familiare
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
154,94
144,61
129,11
113,62
103,29
87,80
61,97
36,15
10,33
191,09
185,92
180,76
170,43
165,27
154,94
139,44
123,95
108,46
51,65
7 o più
Importo mensile euro
82,63
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
118,79
103,29
87,80
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
227,24
216,91
206,58
196,25
185,92
175,60
160,10
144,61
134,28
118,79
51,65
165
TABELLA numero 21 D
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2004
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo: dal 1° luglio
2005
al 30 giugno
2006
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
da euro
lire
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
lire
da euro
166
1.000
1,00
42.011.000
23.227,92
47.263.000
26.131,87
52.513.000
29.034,68
57.762.000
31.936,93
63.011.000
34.839,17
68.262.000
37.742,56
73.513.000
40.645,95
78.764.000
43.549,34
84.016.000
46.453,29
89.266.000
49.356,09
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
a euro
lire
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
lire
a euro
1
42.010.000
23.227,91
47.262.000
26.131,86
52.512.000
29.034,67
57.761.000
31.936,92
63.010.000
34.839,16
68.261.000
37.742,55
73.512.000
40.645,94
78.763.000
43.549,33
84.015.000
46.453,28
89.265.000
49.356,08
94.513.000
52.257,77
2
46,48
36,15
25,82
10,33
NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,
divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a)
SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
154,94
144,61
129,11
113,62
103,29
87,80
61,97
36,15
10,33
191,09
185,92
180,76
170,43
165,27
154,94
139,44
123,95
108,46
51,65
F
famiglia
- assegno
al nucleo
familiare
7 o più
Importo mensile euro
82,63
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
118,79
103,29
87,80
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
227,24
216,91
206,58
196,25
185,92
175,60
160,10
144,61
134,28
118,79
51,65
167
Le gestioni previdenziali italiane
Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria
L’ordinamento previdenziale italiano prevede che tutti i lavoratori dipendenti - sia “privati” sia “pubblici” - e quasi tutti i lavoratori autonomi siano
iscritti obbligatoriamente ad una delle forme previdenziali.
Le forme previdenziali obbligatorie sono quattro:
- ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) gestita dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
- FORME SOSTITUTIVE DELL’AGO gestite da “Fondi” o “Casse” pensioni;
- FORME ESCLUSIVE DELL’AGO gestite dall’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) istituito con il Dlgs n.
479/94, e dall’IPOST. Con la legge finanziaria per il 2000 la gestione pensionistica FS è stata trasferita ad un apposito Fondo istituito presso l’INPS;
- PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI gestita dai “Fondi” o “Casse” pensioni
istituite nell’ambito di ciascuna professione o per professioni similari.
L’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA è esercitata attraverso le
seguenti gestioni:
• FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) al quale sono iscritti la generalità dei
lavoratori dipendenti con la esclusione di quei lavoratori dipendenti iscritti
obbligatoriamente a forme sostitutive o esclusive dell’AGO.
Al FPLD sono iscritti anche:
- i soci di società e di enti cooperativi di produzione e lavoro (DPR n. 602/70);
- le persone dedite alla “piccola pesca” marittima e delle acque interne (legge n.
250/58);
- i lavoratori a domicilio;
168
Nell’ambito del FPLD vi sono categorie di lavoratori con particolari normative
previdenziali. Tra queste citiamo:
- i naviganti marittimi (legge n. 413/84);
- i soci di società e di enti cooperativi (DPR n. 602/70)
- i lavoratori dipendenti da aziende agricole;
- i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione, con
effetto dall’1 gennaio 1996, dell’apposito Fondo sostitutivo dell’AGO (Dlgs n.
414/96);
- i lavoratori dipendenti dall’ENEL e dalle aziende di produzione di elettricità
nonché i lavoratori addetti ai servizi di telefonia dopo la soppressione dei
rispettivi Fondi sostitutivi, già gestiti dall’INPS, operata con la legge finanziaria per il 2000;
- i dirigenti d’azienda industriale, dopo la soppressione dell’INPDAI con la legge
249/2002 (legge finanziaria per il 2003);
- i lavoratori domestici;
- gli apprendisti.
• GESTIONI SPECIALI ISTITUITE NELL’AMBITO DELL’INPS
- GESTIONE SPECIALE per i dipendenti dagli Enti creditizi (ex fondi c.d. “esonerativi”
dell’A.G.O. costituiti nell’ambito del FPLD con Dlgs n. 357/90);
- GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali (legge n. 230/97);
- GESTIONE SPECIALE per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/60);
- FONDO DI PREVIDENZA per la erogazione dei trattamenti previdenziali del personale
consortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze del Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del 1°
gennaio 1978 alle dipendenze dell’Ente porto di Trieste (art. 13 DL n. 873/86);
• GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. Si tratta delle seguenti gestioni:
- ART: per la gestione della previdenza degli artigiani (legge n. 463/59);
- COMM: per la gestione della previdenza degli addetti alle attività commerciali
(legge n. 613/66);
- CD/C/M: per la gestione della previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei
mezzadri (legge n. 1047/57)
- GESTIONE SEPARATA per i lavoratori indipendenti e parasubordinati (art. 2, comma
26, legge n. 335/95). Sono iscritti in questa gestione i:
- lavoratori titolari di rapporto di collaborazione in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con
o senza personalità giuridica, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa (ora collaborazione a progetto) (art. 50,
comma 1, lettera c bis, del DPR 917/86 e art. 61, commi 1-3, DLgs
276/2003);
- soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
arti e professioni, attività di lavoro autonomo con redditi diversi da quelli
d'impresa, per cui, con o senza obbligo di iscrizione ad Albo professionale, non è prevista altra forma di assicurazione previdenziale obbligatoria
(art. 53, comma 1, DPR 917/86);
- lavoratori incaricati di vendite a domicilio il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro (art. 36 L 426/71 e art. 44, comma 2, DL 269/2003);
- prestatori di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo superi il
limite di 5.000 euro (art. 67, comma 1, lettera l del DPR 917/86 e art.
44, comma 2, DL 269/2003);
G
gestioni
169
Le gestioni
previdenziali
italiane
-
lavoratori con contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-54 del codice civile, i cui compensi sono qualificati come redditi da
lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera c, DPR 917/86 e art. 43
DL 269/2003, come modificato dall'art. 1, comma 157, L 311/2004).
Le FORME SOSTITUTIVE dell’AGO sono gestite da alcuni Fondi operanti nell’ambito dell’INPS e da altri con propria autonomia gestionale
• FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA (Gestione
INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;
• FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
(Gestione INPS ad esaurimento);
• FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA (Gestione INPS);
• FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’ENEL E DELLA AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;
• FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA
(Gestione INPS)
• ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), soppresso con l’art. 42 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);
• ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” (INPGI)
privatizzato a seguito del dlgs n. 509/94;
• ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E PER GLI
SPORTIVI PROFESSIONISTI (ENPALS)
170
Le FORME ESCLUSIVE dell’AGO sono riferite essenzialmente al trattamento
di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che
hanno optato per esso.
Per i dipendenti dello Stato e delle Aziende Autonome il trattamento di quiescenza era gestito direttamente dal Ministero del Tesoro tranne che per i dipendenti
dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per i quali vi era una apposita
gestione nell’ambito della stessa azienda e per i dipendenti degli Uffici Locali di Agenzie del Ministero delle poste per i quali provvedeva l’IPOST (istituto Postelegrafonici).
Per i dipendenti degli Enti Locali provvedevano quattro Casse Pensioni degli
Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.
Attualmente si registra la seguente situazione:
• per i dipendenti dell’ex Azienda Autonoma delle FS, opera il Fondo speciale per
il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. costituito presso l’INPS
(art. 43 legge 488/99);
• a seguito della trasformazione del servizio delle poste in Ente Poste, con effetto dall’1 agosto 1994 anche i dipendenti degli Uffici Principali di tale Ente (oggi
Poste Italiane S. p. A.) sono iscritti all’IPOST;
• le quattro casse pensioni già gestite dagli Istituti di Previdenza, sono state trasferite nella competenza dell’INPDAP. Tali casse sono:
– Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (R.D.L. 3 marzo 1938 n.
680);
– Cassa Pensioni Sanitari - CPS (Legge 6 luglio 1939 n. 1035);
– Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate - CPI (Legge 6 febbraio 1941 n. 176);
– Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari - CPUG (Legge 12 luglio 1934 n. 2312).
• Nell’ambito dell’INPDAP è costituita anche la Cassa Trattamenti Pensionistici
per i Dipendenti dello Stato (CTPDS).
La PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI è gestita da Casse o
Fondi pensioni organizzate, in genere, per singola professione. Tali gestioni sono:
• Cassa di Previdenza per AVVOCATI E PROCURATORI (Legge 8 gennaio 1952 n. 6)
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i CONSULENTI DEL LAVORO (Legge 23
novembre 1971 n. 1100)
• Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dottori commercialisti (Legge 3
febbraio 1963 n. 100)
• Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i FARMACISTI (R.D. 7 novembre 1929
n. 2174 DPR 9 novembre 1956 n.1719; DPR 6 febbraio 1976 n.175);
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i GEOMETRI (Legge 24 ottobre
1955 n. 990)
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli INGEGNERI E ARCHITETTI (Legge 4
marzo 1958 n. 179, D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521)
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i MEDICI (ENPAM) (R.D. 14 luglio
1937 n. 1484, D.M. 18 novembre 1981)
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i NOTAI (DL 27 maggio 1923, n.
1324; D.M. 26 aprile 1948)
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
(Legge 9 febbraio 1963 n. 160)
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i VETERINARI (Legge 15 febbraio
1958 n. 91; legge 18 agosto 1965, n. 1357; Legge 12 aprile 1991, n. 136);
• Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ENPAIA (DPR 1 luglio 1981, 1025; DM 2 gennaio 1986). Questo Ente gestisce
il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori.
Si ricorda inoltre che il Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha reso
obbligatoria la tutela previdenziale anche per i liberi professionisti che ne erano
sprovvisti.
G
gestioni
171
Le gestioni
previdenziali
italiane
172
È da tener presente che oltre alle quattro FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE più sopra illustrate, vi sono alcuni Fondi o casse che erogano TRATTAMENTI
INTEGRATIVI delle prestazioni erogate dalla forma di previdenza obbligatoria.
Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall’INPS:
– FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE;
– FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS;
– GESTIONE SPECIALE per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita
con l’art. 75 del DPR n. 761/79):
Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l’ENASARCO (Ente Nazionale di
Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio).
Altri ancora sono gestiti direttamente dagli Enti datori di lavoro tra i quali
l’INPS, l’ENPALS, l’INAIL e l’INPDAP.
Vi sono infine altre Casse che fanno capo ad appositi Fondi che a loro volta affidano la gestione a compagnie di assicurazione o ad investitori istituzionali.
Fondi contrattuali di previdenza complementare
La previdenza complementare è in fase di riorganizzazione in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal DLgs 5 dicembre 2005, n. 252, con il quale sono state disciplinate le FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI e stabilito che le forme integrative già in essere devono conformarsi alla nuova disciplina.
I Fondi contrattuali attivi al 31 dicembre 2005 sono 42. Ne riportiamo la denominazione in ordine alfabetico, l’indirizzo e il settore interessato. A sinistra di ogni
denominazione il numero di iscrizione all’albo dei Fondi pensione, per i Fondi già
autorizzati all’attività; i Fondi senza numero sono autorizzati alla sola raccolta delle adesioni e alla data della rilevazione hanno presentato istanza di autorizzazione
all’esercizio dell’attività. Le notizie sono desunte dai siti Internet della Mefop S.p.A.,
controllata dal Ministero dell’economia, che ha il compito di sviluppare il mercato dei
fondi pensione e della Co.Vi.P., Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione, istituita con lo stesso DLgs 124/93, che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei
fondi pensione e riferirne al Ministero del lavoro e, quindi, al Parlamento.
G
gestioni
89 ALIFOND - Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 ROMA
INDUSTRIA ALIMENTARE E AFFINI
106 ARCO - Via Foro Bonaparte, 65 - 20121 MILANO
LEGNO E BOSCHIVO - LATERIZI E MANUFATTI - AFFINI
- ARTIFOND - Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 ROMA
LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO
148 ASTRI - Viale Liegi, 33 - 00198 ROMA
LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
124 BYBLOS - Via Andrea Noale, 200 - 00010 ROMA
EDITORIALI - GRAFICI - CARTOTECNICI - CARTAI - TRASFORMATRICI CARTA -CARTONI - PASTE SETTORI AFFINI
61 COMETA - Via Vittor Pisani, 31 - 20124 MILANO
METALMECCANICI E AFFINI
122 CONCRETO - Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 ROMA
INDUSTRIA CEMENTO CALCE E GESSO - MANUFATTI IN GESSO
96 COOPERLAVORO - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA
COOPERATIVE DI LAVORO: LAVORATORI SOCI E DIPENDENTI
141 EDILPRE - Via delle Sette Chiese, 146 - 00145 ROMA
LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
145 ESPERO - Via M. Carcani, 61 - 00153 ROMA
DIPENDENTI PUBBLICI DELLA SCUOLA
173
129 EUROFER - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO FERROVIE DELLO STATO SpA E SETTORI AFFINI CONNESSI AL TRASPORTO
128 F.I.L.COOP. PENSIONISTICO - Via Torino, 6 - 00184 ROMA
COOPERATIVE E CONSORZI DEI SETTORI AGRICOLO AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE E SETTORI AFFINI
107 FONCER - Via Giuseppe Mazzini, 329 – 40049 SASSUOLO (MO)
CERAMICA PIASTRELLE E AFFINI
1 FONCHIM - Via G. B. Pirelli, 16/b - 20124 MILANO
CHIMICA, FARMACEUTICA E SETTORI AFFINI
116 FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA
INTERCATEGORIALE PICCOLE E MEDIE AZIENDE CONFAPI
105 FONDARTIGIANI - Via Crescenzo del Monte, 25 - 00153 ROMA
ARTIGIANI E PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI
131 FONDAV - Via Alessandro Marchetti, 111 - 00148 ROMA
PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA
2 FONDENERGIA - Via del Giorgione, 63 - 00147 ROMA
GRUPPO ENI
108 FONDO FAMIGLIA - Via dei Cappuccini, 6 - 00187 ROMA
CASALINGHE E LAVORATORI PARASUBORDINATI – costituito dalla FEDERCASALINGHE
77 FONDODENTISTI - Via Sicilia, 43 – 00187 ROMA
DENTISTI
125 FONDO GOMMA PLASTICA - Via San Vittore, 36 - 20123 MILANO
INDUSTRIA GOMMA ED AFFINI E MATERIE PLASTICHE
143 FONDOPOSTE - Viale Europa, 175 - 00144 ROMA
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A
3 FONDO QUADRI E CAPI FIAT - Via Marochetti, 11 – 00187 TORINO
QUADRI E CAPI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO FIAT
94 FONSER - Via A. Salaino, 10 - 20144 MILANO
AZIENDE DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA
123 FON.TE. - Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2 - 00153 ROMA
TERZIARIO - DISTRIBUZIONE - SERVIZI (CONFCOMMERCIO) E SETTORI AFFINI
(COMMERCIO TURISMO E SERVIZI)
142 FOPADIVA - Avenue Conseil des Commis, 32 - 11100 AOSTA
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D’AOSTA
174
99 FOPEN - Viale Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA
DIPENDENTI GRUPPO ENEL
101 FUNDUM - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA
OPERATORI DEL COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO – costituito dalla CONFESERCENTI
93 LABORFONDS - Via della Rena, 26 - 39100 BOLZANO
LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO
DEL TRENTINO ALTO ADIGE
146 MARCO POLO - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA
SETTORI TURISMO (CONFESERCENTI) - TERMALE - DISTRIBUZIONE ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA
(FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA) - CATENE ALBERGHIERE (AICA) - FEDERTERME
126 MEDIAFOND - Viale Europa, 48 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
MEDIASET E RADIOTELEVISIVO PRIVATO
100 PEGASO - Via Cavour, 179/A - 00184 ROMA
INTERCATEGORIALE ELETTRICITA’ GAS E ACQUA MUNICIPALIZZATE
127 PREVAER - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 ROMA
AZIENDE DI GESTIONE AEROPORTUALE E DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA,
PERSONALE A TERRA COMPAGNIE AEREE
136 PREVEDI - Via Nomentana, 126 - 00161
IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE EDILI E AFFINI
88 PREVIAMBIENTE - Via Modena, 50 - 00184 ROMA
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E AFFINI
102 PREVICOOPER - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
130 PREVIDOC - Via Poli, 29 - 00187 ROMA
COMMERCIALISTI
117 PREVIMODA - Viale Sarca, 223 - 20126 MILANO
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURA - PELLI - CUOIO E VARIE (INDUSTRIA)
104 PREVIVOLO - Viale Alessandro Marchetti, 111 - 00148 ROMA
PILOTI E TECNICI DI VOLO
139 PRIAMO - Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 ROMA
ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LAVORATORI SETTORI AFFINI
87 SOLIDARIETA’ VENETO - Via Querini, 27 - 30172 VENEZIA
LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI DEL VENETO
103 TELEMACO - Via Tagliamento, 14 - 00198 ROMA
TELECOMUNICAZIONE
175
Gli interessi legali di mora
e la rivalutazione monetaria del credito
T
utti gli Istituti di previdenza sono tenuti a corrispondere interessi legali in caso
di ritardato pagamento delle prestazioni: fino a tutto il 1991, spettava anche
la maggior somma per svalutazione monetaria mentre, dal 1° gennaio 1992,
per effetto della legge n. 412/91, i due benefici non possono essere cumulati,
restando fruibile quello più favorevole.
Attualmente l’INPS corrisponde gli interessi computati a partire dal 121° giorno dalla domanda di prestazione; l’INPDAP paga d’ufficio interessi e rivalutazione
monetaria per i provvedimenti di riconoscimento di pensione (decreti) emessi dal
1° gennaio 1992 in poi, prescindendo dalla prescrizione per tutto il periodo in cui
il trattamento ha avuto la caratteristica della provvisorietà.
Per i provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 1992, fermi restando i termini di prescrizione che decorrono dal decreto di pensione definitiva, gli
interessi sono liquidati a domanda dell’interessato.
Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei valori percentuali degli interessi spettanti nel tempo.
Per quanto riguarda l’individuazione del momento della formazione del ritardo (dies a quo) l’INPDAP fa riferimento ai termini previsti dai Regolamenti emanati dalle diversi Amministrazioni, in attuazione della L. 241/90 sulla trasparenza.
Tale posizione è peraltro avallata da una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti. Va in ogni caso tenuto presente che per i pubblici dipendenti, a decorrere dal 29 marzo 1997, il ritardo si verifica se la prestazione viene liquidata dopo
il 30° giorno dalla data di cessazione dal servizio.
Il diritto agli interessi è soggetto a prescrizione quinquennale, salvo interruzione dei termini.
176
DISPOSIZIONE LEGISLATIVA
PERIODO
Codice civile - Art. 1284
Legge 26/11/1990, n. 353 (art. 1)
Legge 29/12/1990, n. 408 (art. 13)
Legge 23/12/1996 n. 662
D.M. Ministro tesoro, bilancio e
Programmazione economica 11/12/2000
D.M. Ministro finanze e economia 11/12/2001
D.M. economia e finanze
Fino al 15/12/1990
dal 16/12/1990 al
31/12/1996
dall’1/1/1997 al 31/12/1998
dall’1/1/2001 al 31/12/2001
5%
3,5%
dall’1/1/2002 al 31/12/2003
dall’1/1/2004
3%
2,5%
MISURA SAGGIO
5%
10%
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
I
n due distinte occasioni, con la legge 289/2002 e con la legge 311/2004 (il primo e il secondo “modulo” della riforma fiscale del Governo Berlusconi), il Testo
Unico delle disposizioni sull’Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il DPR
917/86 (TUIR), è stato profondamente modificato.
Dal sistema vigente fino al 2002, caratterizzato sostanzialmente dalla modulazione dell’onere fiscale ottenuta mediante l’applicazione di diverse e dettagliate
detrazioni ad un’imposta calcolata sulla pressoché totalità del reddito, si è passati
ad un sistema in cui la modulazione del carico fiscale avviene esclusivamente nella fase di determinazione del reddito da considerare imponibile. A conti fatti, il reddito imponibile può coincidere con il reddito complessivo, con una parte di esso o
risultare pari a zero dopo l’applicazione di deduzioni a vario titolo e d’importo
inversamente proporzionale a quello del reddito complessivo. Questo sistema –
secondo i promotori – permetterebbe di rispettare anche il principio costituzionale
della progressività dell’imposta che, con il sistema precedente, era garantito dal
numero e dalla dinamica delle aliquote, ore ridotte a tre.
Eliminate le detrazioni d’imposta di qualsiasi tipo (resta possibile detrarre dall’imposta lorda solo la quota detraibile di oneri quali gli interessi passivi per mutuo
casa, le spese mediche e sanitarie, ecc., di cui all’art. 15 del TUIR), dal 1° gennaio
2005 il calcolo dell’imposta sul reddito avviene in due fasi:
1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile ai
fini dell’Irpef nazionale, oltre alla deduzione degli oneri e dei redditi indicati
nell’art. 10 del TUIR si deve procedere anche alla deduzione di una somma di
importo variabile a seconda del tipo (lavoro dipendente, pensione, lavoro
autonomo) e dell’importo del reddito complessivo (art. 11 del TUIR). Chi ha
carichi di famiglia, procederà ad una seconda deduzione, determinata, in
maniera del tutto analoga alla prima, sulla base dell’importo del reddito e del
carico familiare (art. 12 del TUIR). Per determinare l’imponibile delle aliquote addizionali locali dell’Irpef, il reddito assoggettabile va ridotto degli oneri
e redditi deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e della nuova deduzione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR (Agenzia delle entrate del Ministero economia e finanze, circolare n. 31/E del 6 giugno 2005) mentre non può essere applicata la deduzione di cui all’art. 11 TUIR (art. 2, comma 4, L
289/2002);
2. determinazione dell’imposta lorda. Per determinare l’imposta, si applicano
alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno dei tre
scaglioni di reddito. Sulla quota oltre i 100.000 euro annui si applica un tributo aggiuntivo, cosiddetto “di solidarietà”, nella misura del 4%. Questo tri-
177
L’imposta
sul reddito
delle persone
fisiche
buto non fa parte delle disposizioni del TUIR ma deve essere trattato come
un’imposta vera e propria, ai fini della determinazione e della materiale corresponsione.
La clausola di salvaguardia
Per l’anno di prima applicazione, il 2005, l’imposta determinata secondo queste disposizioni viene applicata d’ufficio dal sostituto d’imposta nel corso dell’anno
ma il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (quindi nel 2006) può rideterminare l’imposta dovuta applicando le disposizioni del primo modulo, vigenti dal
1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, oppure quelle vigenti in precedenza, se più
favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730. Questa possibilità è stata confermata anche per il 2006, quindi in sede di dichiarazione dei redditi da effettuare nel 2007, con l’art. 1, com. 124, della legge 23.12.2005 n. 266
(legge finanziaria per il 2006)
La tassazione delle pensioni
Con l’introduzione della deduzione, per la prima volta si è determinata una differenza a danno dei pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti, ancorché il reddito da pensione sia fiscalmente assimilato a reddito da lavoro dipendente. Infatti, il
reddito da pensione non è imponibile se non supera 7.000 euro annui, mentre i
lavoratori dipendenti non pagano tasse fino a 7.500 euro. Per ovviare in parte a
questa disparità, è stata introdotta una correzione nella normativa: l’imposta dovuta sulle pensioni di importo annuo compreso fra 7.001 e 7.500 euro non è dovuta
se il titolare non ha altri redditi oltre la o le pensioni o se tali redditi non siano costituiti altro che dalla rendita catastale dell’abitazione principale e sue pertinenze e
dal reddito di terreni, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Inoltre, per neutralizzare l’“effetto - soglia”, l’imposta dovuta su pensioni di importo
annuo compreso tra 7.501 e 7.800 euro, quando il titolare possa far valere le condizioni generali sopra richiamate, viene ridotta, se superiore, all’importo della differenza tra il reddito da pensione e la soglia di 7.500 euro.
Le deduzioni d’imponibile esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all’anno
e non vengono applicate in sede di calcolo dell’Irpef sulla tredicesima mensilità;
inoltre, per evitare di trattenere da ogni rata di pensione anche una quota di Irpef
dovuta sulla tredicesima mensilità prima che essa sia stata effettivamente percepita, l’importo mensile degli scaglioni per la determinazione dell’aliquota d’imposizione corrisponde all’importo annuo degli stessi diviso per dodici e non per tredici.
Tutto questo comporta una differenza tra l’importo netto della tredicesima mensilità di pensione e quello delle altre mensilità. Anche l’importo netto della rata di
dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive che l’Irpef addizionale dovuto in base al reddito di un anno venga trattenuto
l’anno seguente in non più di 11 rate e comunque fino e non oltre il rateo di
novembre.
178
Perciò, per calcolare l’imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime
12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili delle deduzioni e degli scaglioni
d’aliquota; per calcolare l’imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre
tale somma dall’importo dell’imposta calcolata sull’intero reddito annuo: la differenza costituisce l’importo dell’Irpef dovuta sulla tredicesima.
Questa regola ha un’eccezione: quando una stessa persona percepisca più di
un trattamento pensionistico gli Enti erogatori, sostituti d’imposta, sono tenuti a calcolare la tassa dovuta sull’importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione all’imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quello
che viene ripartito è il risultato del calcolo condotto utilizzando i valori annui di
deduzioni e di scaglioni d’aliquota, il peso dell’Irpef risulterà ripartito equamente
su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003).
I
irpef
Per facilitare le operazioni di calcolo, questo “Vademecum” riporta di seguito
deduzioni e scaglioni d’aliquota prima nei loro valori mensili e poi nei loro valori
annui. Per permettere una valutazione della convenienza delle norme previgenti,
inoltre, si riportano anche (su fondo grigio) le tabelle con i valori annui delle aliquote e detrazioni vigenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre
2004.
179
CALCOLO DELL’IMPOSTA MENSILE SULLA PENSIONE
come effettuata dal sostituto d’imposta
Mensilità di pensione diverse dalla 13ª
1 - Determinazione della base imponibile
Pensionati senza carichi di famiglia
importo mensile della pensione
al netto degli oneri deducibili
compreso fra
importo della deduzione applicabile
(art. 11 del TUIR)
base imponibile
mensile
pari o superiore
all’importo mensile della pensione
zero
€
1,00
ed €
573,18
€
573,19
ed €
2.538,46
583,33 X [(33.000 - importo annuo
pensione) : 26.000]
importo mensile
pensione
meno deduzione
€
2.538,47
ed €
qualsiasi
zero
intero importo
mensile pensione
Nota: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale
Pensionati con familiari a carico
Importo massimo teorico
deduzione per:
mensile
annuo
art. 11
583,33
266,67
287,50
308,33
266,67
241,67
7.000
3.200
3.450
3.700
3.200
2.900
art. 12
assicurare la progressività dell’imposizione
coniuge a carico
ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
ciascun figlio portatore di handicap
primo figlio se il coniuge manca
ciascun altro figlio a carico
Importo denominatore
formula
26.000
78.000
Importo effettivamente applicabile
formule per l’importo delle deduzioni
art. 11
art. 12
180
base imponibile mensile
importo mensile pensione
meno risultato
della formula art. 11
somma deduzioni mensili massime X
meno risultato
[(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000] della formula art. 12
583,33 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000]
Note: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale
Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare
Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi in relazione alla quota di
pertinenza
2 - Determinazione dell’imposta
Aliquote d’imposizione
in vigore dal 1° gennaio 2005
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo mensile
del reddito imponibile
Aliquota
marginale
da applicare
Correttivo
da detrarre
dal risultato
(imposta
massima
dello scaglione)
Da €
1,00
a€
2.166,67
23,0%
-
498,33
Da €
2.166,68
a€
2.791,67
33,0%
216,67
704,58
Da €
2.791,68
a€
8.333,33
39,0%
384,17
2.865,83
Da €
8.333,34
in poi
43,0%
717,50
s. q.
NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un
numero massimo di 11 rate
13ª mensilità di pensione
Determinazione dell’imposta
imposta calcolata sul reddito annuo da pensione
meno
(imposta calcolata su base mensile X
n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13ª)
uguale
imposta da detrarre dalla 13ª mensilità
I
irpef
181
CALCOLO DELL’IMPOSTA ANNUA SULLA PENSIONE
1 - Determinazione della base imponibile
Pensionati senza carichi di famiglia
importo della deduzione applicabile
(art. 11 del TUIR)
importo annuo della pensione
al netto degli oneri deducibili
compreso fra
€
€
1,00 ed €
fissa
7.000,00
3.000,00
7.000,01 ed € 33.000,00
€ 33.000,01 ed€
rapportabile
al periodo
+
totale
(se anno pieno)
4.000,00 =
7.000
7.000 X [(33.000 - reddito) / 26.000]
qualsiasi
base imponibile
zero
importo annuo pensione
meno deduzione
intero importo
annuo pensione
0,00
Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale
Lo schema può essere utilizzato anche per reddito da lavoro dipendente o autonomo, avendo cura di sostituire l’importo di
4.000 euro rispettivamente con 4.500 e 1.500 e, conseguentemente, quello di 7.000 con, rispettivamente, 7.500 e 4.500
Pensionati con familiari a carico
Importo massimo teorico
deduzione per:
annuo
art. 11 assicurare la progressività dell’imposizione
coniuge a carico
ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
art. 12 ciascun figlio portatore di handicap
primo figlio se il coniuge manca
ciascun altro figlio a carico
spese per assistenza personale continuativa a sé o familiare
7.000
3.200
3.450
3.700
3.200
2.900
1.820
Importo denominatore
formula
26.000
78.000
Importo effettivamente applicabile
formule per l’importo delle deduzioni
art. 11
7.000 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000]
art. 12 somma deduzioni annue massime X
[(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000]
182
base imponibile annua
importo annuo pensione
meno risultato
della formula art. 11
meno risultato
della formula art. 12
Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale.
Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare.
Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi per quota di pertinenza.
L’mporto massimo teorico della deduzione per spese di assistenza non può superare l’importo annuo delle spese effettivamente sostenute, se inferiore a 1.820 euro.
2 - Determinazione dell’imposta
Aliquote d’imposizione
in vigore dal 1° gennaio 2005
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo annuo
del reddito imponibile
Aliquota
marginale
da applicare
Correttivo
da detrarre
dal risultato
(imposta
massima
dello scaglione)
Da €
1,00
a€
26.000,00
23,0%
-
5.980,00
Da €
26.000,01
a€
33.500,00
33,0%
2.600,00
8.455,00
Da €
33.500,01
a€
100.000,00
39,0%
4.610,00
34.390,00
Da €
100.000,01
in poi
43,0%
8.610,00
s. q.
NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un
numero massimo di 11 rate
AZZERAMENTO E RIDUZIONE D’IMPOSTA
PER TITOLARI DI SOLO REDDITO DA PENSIONE*
Se l’importo annuo della pensione
è compreso fra …
*
€
€
1,00
7.000,01
ed €
ed €
7.000,00
7.500,00
€
7.500,01
ed €
7.800,00
€
7.800,01
ed €
qualsiasi
L’imposta netta
risultante dal calcolo
è pari a zero
viene azzerata
si paga fino a un massimo pari all’importo annuo
del reddito di pensione diminuito di 7.500 euro
si paga integralmente senza limiti
oltre, eventualmente, a reddito da terreni di importo annuo non superiore a 185,92 euro e reddito di qualsiasi importo dell’abitazione principale e pertinenze
Prontuario per l’applicazione delle norme di salvaguardia
In occasione dell’introduzione del primo modulo della riforma fiscale la legge istitutiva conteneva una norma di salvaguardia secondo la quale chi avesse subito un
aggravio d’imposta nell’applicare le nuove norme al reddito di competenza dell’anno 2003 avrebbe potuto applicare le vecchie e recuperare a conguaglio l’eventuale
differenza, con quanto già trattenuto dal sostituto d’imposta, in sede di denuncia dei
redditi, cioè nel 2004 (art. 2, commi 3 e 11, L 289/2002). L’anno dopo, questa possibilità fu ripetuta (art. 2, comma 12, L 350/2003) e quindi, nel 2005, per calcolare l’imposta sui redditi prodotti nel corso del 2004, fu possibile scegliere se applicare
le norme vigenti dal 1 gennaio 2003 o quelle vigenti fino al 31 dicembre 2002.
Dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore anche il secondo modulo della riforma
I
irpef
183
fiscale e, con esso, una nuova norma di salvaguardia: chi subisca un aggravio d’imposta a causa delle nuove disposizioni, nel 2006 potrà chiedere in alternativa l’applicazione non solo di quelle vigenti al 31 dicembre 2004 ma anche di quelle vigenti al 31 dicembre 2002 (art. 1, comma 352, L 311/2004). L’opzione sarà esercitabile anche nel 2007, in sede di denuncia dei redditi conseguiti nel 2006, in base
alla proroga stabilita con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 124, L
266/2005).
Per permettere una scelta consapevole, in questo prontuario sono riprodotte le
tabelle utili per il calcolo dell’imposta secondo ambedue le normative previgenti,
raggruppate ed organizzate in due rapidi promemoria.
L’imposta
sul reddito
delle persone
fisiche
Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2002
(L 388/2000)
1. Determinazione della base imponibile.
La base imponibile si determinava semplicemente deducendo dal reddito complessivo assoggettabile all’Irpef l’importo degli oneri e redditi deducibili elencati nell’art. 10 del TUIR.
2. Determinazione dell’imposta lorda.
L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta qui sotto.
3. Determinazione dell’imposta netta.
L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni
d’imposta allora riconosciute: detrazione per spese di produzione del reddito
da lavoro dipendente, che si applicava anche ai redditi di pensione; detrazione per carichi di famiglia; detrazione riservata ai titolari di solo reddito da
pensione. Se ne riportano le tabelle di seguito, nelle pagine 185, 186 e 187.
Inoltre, dall’imposta lorda poteva essere detratta parte delle spese detraibili
elencate nell’art. 15 del TUIR.
Determinazione dell’imposta lorda
Aliquote d’imposizione
in vigore al 31 dicembre 2002
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo annuo
del reddito imponibile
Aliquota
marginale
da applicare
Correttivo
da detrarre
dal risultato
(imposta
massima
dello scaglione)
Da €
0,01
a€
10.329,14
18,0%
-
1.859,25
Da €
10.329,15
a€
15.493,71
24,0%
619,75
3.098,74
Da €
15.493,72
a€
30.987,41
32,0%
1.859,24
8.056,73
Da €
30.987,42
a€
69.721,68
39,0%
4.028,36
23.163,10
184 Da €
69.721,69
in poi
45,0%
8.211,55
s.q
Determinazione dell’imposta netta
Detrazione per lavoro dipendente e pensioni
in vigore al 31 dicembre 2002
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo annuo del reddito
Importo annuo
Importo mensile
Da €
0,01
a €
6.197,48
1.146,53
95,54
Da €
6.197,49
a €
6.352,42
1.084,56
90,38
Da €
6.352,43
a €
6.507,36
1.032,91
86,08
Da €
6.507,37
a €
7.746,85
981,27
81,77
Da €
7.746,86
a €
7.901,79
903,80
75,32
Da €
7.901,80
a €
8.056,73
826,33
68,86
Da €
8.056,74
a €
8.211,66
748,86
62,41
Da €
8.211,67
a €
8.263,31
686,89
57,24
Da €
8.263,32
a €
8.779,77
650,74
54,23
Da €
8.779,78
a €
9.296,22
614,58
51,22
Da €
9.296,23
a €
9.812,68
578,43
48,20
Da €
9.812,69
a €
15.493,71
542,28
45,19
Da €
15.493,72
a €
20.658,28
490,63
40,89
Da €
20.658,29
a €
25.822,84
438,99
36,58
Da €
25.822,85
a €
30.987,41
387,34
32,28
Da €
30.987,42
a €
31.142,35
335,70
27,97
Da €
31.142,36
a €
36.151,98
284,05
23,67
Da €
36.151,99
a €
41.316,55
232,41
19,37
Da €
41.316,56
a €
46.481,12
180,76
15,06
Da €
46.481,13
a €
46.687,70
129,11
10,76
Da €
46.687,71
a €
51.645,69
77,47
6,46
Da €
51.645,70
in poi
51,65
4,30
I
irpef
185
Ulteriore detrazione per i pensionati*
in vigore al 31 dicembre 2002
Scaglione in cui si situa l’importo
annuo del reddito da pensione
Età
< 75
≥ 75
Fino a euro
a€
Fino a euro
da € 4.854,70
a€
da € 9.296,23
a€
da € 9.554,46
a€
Importo annuo
Importo mensile
98,13
61,97
222,08
185,92
92,96
46,48
8,18
5,16
18,51
15,49
7,75
3,87
4.854,69
9.296,22
4.854,69
9.296,22
9.554,45
9.812,68
da € 4.854,70
* Spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo non superiore a quelli
indicati nella tabella ed eventualmente:
- il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- reddito da terreni di importo non superiore ad euro 185,92
Detrazione per coniuge a carico
in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo annuo del reddito
Da €
Da €
Da €
Da €
0,01
15.493,72
30.987,42
51.645,70
a€
a€
a€
in poi
Importo annuo
15.493,71
30.987,41
51.645,69
Importo mensile
546,18
496,60
459,42
422,23
45,51
41,38
38,28
35,19
Detrazione per figli a carico
in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004
Carico familiare
contribuente
con un figlio
a carico
contribuente
con due figli
a carico
contribuente
con tre figli
a carico
con quattro o più
figli a carico
186
Reddito del contribuente
Fino
da € 36.151,99
oltre € 51.654,69
Fino
da € 41.316,56
oltre € 51.645,69
Fino
da € 46.481,13
oltre € 51.645,69
Importo annuo spettante
a € 36.151,98
a € 51.645,69
a € 41.316,55 per ambedue
a € 51.645,69 per il primo
per ambedue
a € 46.481,12 per ciascuno
a € 51.645,69 per il primo
per ciascuno
indipendentemente dal reddito
€516,46
€303,68
€285,08
€516,46
€303,68 per il secondo € 336,73
€285,08
€516,46
€303,68 per ciascun altro € 336,73
€285,08
per ciascuno €516,46
Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.
Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di importo annuo di € 123,95 per ciascun figlio.
Detrazione per persone a carico diverse dal coniuge e dai figli
in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004
Reddito
Da
0,01 a 51.645,69
Da 51.645,70
in poi
Importo
annuo
mensile
303,68
285,08
25,31
23,76
Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.
Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.
Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2004
(L 289/2002)
1. Determinazione della base imponibile.
La base imponibile si determinava deducendo dal reddito complessivo assoggettabile all’Irpef sia l’importo degli oneri e dei redditi deducibili elencati nell’art. 10 del TUIR sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, di cui all’art. 11 del TUIR, calcolata secondo gli stessi criteri che si
seguono oggi e che sono riportati sopra, a pag. 182.
2. Determinazione dell’imposta lorda.
L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta a pagina
seguente.
3. Determinazione dell’imposta netta.
L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni
d’imposta per assicurare la progressività dell’imposizione che, nel periodo
2003-2004, hanno sostituito quelle in precedenza previste per spese di produzione del reddito, e le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, che erano rimaste immutate. L’ulteriore detrazione d’imposta per i pensionati era stata abrogata. Per le detrazioni d’imposta per assicurare la progressività del
reddito si veda sotto, alle pagg. 188-189. Per le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (coniuge, figli e persone diverse) si usano le stesse tabelle pubblicate in questa stessa pagina e nella pagina a fianco. Immutata, e quindi
applicabile, la normativa degli oneri detraibili.
I
irpef
187
Determinazione dell’imposta lorda
Aliquote d’imposizione
in vigore al 31 dicembre 2004
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo annuo
del reddito imponibile
Aliquota
marginale
da applicare
Correttivo
da detrarre
dal risultato
(imposta
massima
dello scaglione)
Da €
1,00
a€
15.000,00
23,0%
-
3.450,00
Da €
15.001,00
a€
29.000,00
29,0%
900,00
7.510,00
Da €
29.001,00
a€
32.600,00
31,0%
1.480,00
8.626,00
Da €
32.601,00
a€
70.000,00
39,0%
4.088,00
23.212,00
Da €
70.001,00
in poi
45,0%
8.288,00
s. q.
Determinazione dell’imposta netta
Detrazione per reddito da lavoro dipendente
in vigore al 31 dicembre 2004
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo* annuo del reddito
Da €
Da €
Da €
Da €
Da €
Da €
Da €
L’imposta
sul reddito
delle persone
fisiche
188
a€
a€
a€
a€
a€
a€
in poi
1,00
27.001,00
29.501,00
36.501,00
41.501,00
46.701,00
52.001,00
*
27.000,00
29.500,00
36.500,00
41.500,00
46.700,00
52.000,00
Importo annuo
0,00
130,00
235,00
180,00
130,00
25,00
0,00
Importo mensile
0,00
10,83
19,58
15,00
10,83
2,08
0,00
Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze.
Detrazione per reddito da pensione
in vigore al 31 dicembre 2004
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo* annuo del reddito
Da €
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
24.501,00
27.001,00
29.001,00
31.001,00
36.501,00
41.501,00
46.701,00
52.001,00
a €
a €
a €
a €
a €
a €
a €
a €
in poi
24.500,00
27.000,00
29.000,00
31.000,00
36.500,00
41.500,00
46.700,00
52.000,00
Importo annuo
0,00
70,00
170,00
290,00
230,00
180,00
130,00
25,00
0,00
Importo mensile
0,00
5,83
14,17
24,17
19,17
15,00
10,83
2,08
0,00
Detrazione per reddito da lavoro autonomo
in vigore al 31 dicembre 2004
Scaglione in cui si situa l’importo
complessivo* annuo del reddito
Da
Da
Da
Da
Da
*
€
€
€
€
€
1,00
25.501,00
29.401,00
31.001,00
32.001,00
a €
a €
a €
a €
in poi
25.500,00
29.400,00
31.000,00
32.000,00
Importo annuo
0,00
80,00
126,00
80,00
0,00
Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze.
Importo mensile
0,00
6,67
10,50
6,67
0,00
I
irpef
189
IMPORTO AGGIUNTIVO DELLE PENSIONI AL MINIMO
(Art. 70, commi 7 - 10, della legge 388/2000)
2006
misura intera dell’importo aggiuntivo
limite di importo della/delle pensioni
- fino al quale l’importo aggiuntivo spetta in misura intera
- oltre il quale l’importo aggiuntivo non spetta
neanche in misura parziale
limite di reddito per il diritto all’importo aggiuntivo
- limite individuale
- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)
mensile
annuo
(€ 11,92)
€ 154,94
€ 427,58
€ 5.558,54
€ 439,50
€ 5.713,48
-
€ 8.337,81
€ 16.675,62
NB - nell’importo delle pensioni non vanno considerati i trattamenti di famiglia; vanno considerati, invece, la
maggiorazione sociale delle pensioni, di qualsiasi importo, il relativo incremento e la maggiorazione ex
combattenti
- nel reddito personale e coniugale vanno considerati soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF (esclusi la rendita della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate)
L’imposta
sul reddito
delle persone
fisiche
- incapienti
190
Pensione di vecchiaia
REGIME RETRIBUTIVO
Il requisito di età
L
a pensione di vecchiaia spetta, in presenza di un requisito contributivo piuttosto contenuto, al raggiungimento dell’età cosiddetta pensionabile, fissata a 60
anni per le donne e 65 per gli uomini in tutti i Fondi o Gestioni, salvi i seguenti casi particolari: personale di volo e il personale viaggiante delle ferrovie e delle
società di trasporto pubblico; particolari categorie dello spettacolo; i lavoratori non
vedenti ed i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’80%; gli appartenenti alle
forze dell’ordine, alle forze armate, i vigili del fuoco, le guardie carcerarie e forestali; i lavoratori che svolgono attività usuranti, per i quali l'età pensionabile è anticipata.
Il requisito di contribuzione
Il requisito minimo assicurativo e contributivo è pari a 20 anni (era pari a 15
fino al 1993, anno dal quale è cominciato a crescere fino al 2001, quando si é raggiunta quota 20).
È confermato il precedente requisito di 15 anni di contributi o il requisito inferiore spettante in base a condizioni particolari:
• per coloro che entro il 31.12.1992 hanno maturato i 15 anni di contribuzione
ed assicurazione;
• per coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
dell’iscrizione alla gestione o fondo previdenziale di provenienza entro il 31
dicembre 1992, anche se non hanno mai effettuato versamenti volontari;
• per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa ma che
per almeno 10 anni risultino occupati per meno di 52 settimane all'anno;
• per i lavoratori non vedenti (10 anni di anzianità contributiva ed assicurativa).
Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari nel periodo tra il 30 aprile 1951
ed il 31 dicembre 1961, si mantengono i particolari requisiti ridotti acquisiti con
tale autorizzazione.
Inoltre, i lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno
maturato una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se aumentata
dei periodi intercorrenti tra questa data e il compimento dell’età pensionabile, non
consentirebbe di conseguire il nuovo requisito assicurativo e contributivo (art. 2,
comma 3, lettera c, del DLgs 503/92), possono far valere un requisito ridotto fino
ad un minimo costituito dal vecchio requisito (15 anni).
191
TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI
PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL PERIODO DI PASSAGGIO
DAI 55 AI 60 (DONNE) E DAI 60 AI 65 ANNI (UOMINI)
E DAI 15 AI 20 ANNI DI CONTRIBUTI
Se la data di nascita è compresa nel periodo:
donne
uomini
1.1.1937 - 31.12.1937
1.1.1938 - 31.12.1938
1.1.1939 - 30.6.1939
1.7.1939 - 31.12.1939
1.1.1940 - 30.6.1940
1.7.1940 - 31.12.1940
dal 1941 in poi
1.1.1932 - 31.12.1932
1.1.1933 - 31.12.1933
1.1.1934 - 30.6.1934
1.7.1934 - 31.12.1934
1.1.1935 - 30.6.1935
1.7.1935 - 31.12.1935
dal 1936 in poi
La pensione
di vecchiaia
la prima decorrenza utile
(in presenza di tutti i requisiti e
secondo la data di nascita)
è compresa nel periodo:
1.2.1992 - 1.1.1993
1.2.1993 - 1.1.1994
1.2.1995 - 1.7.1995
1.8.1996 - 1.1.1997
1.2.1998 - 1.7.1998
1.8.1999 - 1.1.2000
dal 1.1.2001
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
e decorrenza della pensione
Per tutti i trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993, condizione per l’accesso è la cessazione del rapporto di lavoro. La pensione decorre dal
mese successivo a quello in cui risultano perfezionati tutti e tre i requisiti (di età,
contributivo e di cessazione del rapporto): tuttavia è possibile scegliere la decorrenza al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda,
sempreché si sia in presenza di tutti i requisiti.
Riepilogo
Dal momento che i requisiti di età e di contribuzione sono stati in graduale
aumento nel periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2001, la tabella
sopra permette la ricerca dei requisiti di età e contribuzione richiesti nel periodo
transitorio basandosi sulla data di nascita dell’interessato. A fianco, uno schema di
calcolo permette di determinare il requisito personale ridotto per le persone che,
avendo iniziato a versare contributi prima del 1° gennaio 1993, compiono l’età
pensionabile prima di avere raggiunto il requisito contributivo minimo stabilito dalla legge.
192
P
pensione
- di vecchiaia
età pensionabile richiesta
nel periodo (in anni)
donne
55
55
56
57
58
59
60
requisito assicurativo e contributivo
richiesto nel periodo
uomini
in anni
in settimane
in giornate
(agricoli)
60
60
61
62
63
64
65
15
16
17
17
18
19
20
780
832
884
884
936
988
1.040
4.050
4.320
4.590
4.590
4.860
5.130
5.400
SCHEMA PER LA RICERCA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO
(art. 2, comma 3, lettera c, DLgs 503/92)
La data di compimento dell’età pensionabile è
……………
Numero di contributi settimanali accreditati al 31.12.1992:
______________________ +
Numero di settimane di calendario tra la data del 1.1.1993
e la fine del mese in cui si compirà l’età pensionabile:
______________________ =
NUOVO REQUISITO PERSONALE
======================
MA:
- se il risultato è minore di 780 allora il requisito è fissato a 15 anni
- se il risultato è maggiore del requisito pieno allora è sufficiente il possesso di quest’ultimo
193
La pensione
di vecchiaia
REGIME CONTRIBUTIVO
Per i lavoratori che hanno iniziato la loro “vita” lavorativa e assicurativa dopo
il 1995, la legge 335/95 aveva previsto la possibilità di ottenere la pensione in
presenza di un requisito contributivo molto ridotto e ad un’età variabile, a scelta
del lavoratore, fra i 57 e i 65 anni, senza differenze fra donne e uomini. Ulteriori
condizioni, il rapporto di lavoro risolto e l’importo della prestazione da liquidare
prima del 65° anno di età, non inferiore ad 1,2 volte quello dell’assegno sociale.
A questi requisiti estremamente ridotti, fino all’età di 62 anni sarebbe corrisposto un importo di pensione anch’esso ridotto, rispetto a quanto ottenibile in teoria con il calcolo retributivo alla stessa età e con lo stesso numero di contributi; ad
età superiori, invece, il particolare sistema di calcolo permette risultati anche più
vantaggiosi di quelli ottenibili nelle stesse condizioni con il sistema contributivo.
Queste condizioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008, invece, anche nel regime contributivo il diritto alla pensione si conseguirà al compimento del 60° anno di età, le donne, e del 65°, gli uomini. Rimangono ferme le altre condizioni, cioè i 5 anni di contributi, il limite di importo pari
ad 1,2 volte l'assegno sociale (questa solo per le donne che chiedono la pensione
prima del 65° anno di età) e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (art.
1, comma 6, lettera b, L 243/2004).
194
Pensione di anzianità
È
la prestazione pensionistica che può essere liquidata anche prima dell’età
pensionabile, a patto che l’interessato possa far valere una grande anzianità
contributiva ed assicurativa, tendenzialmente coincidente con l’anzianità contributiva massima riconoscibile nel calcolo di pensione.
REGIME RETRIBUTIVO
Al requisito fondamentale dell’anzianità contributiva possono affiancarsi altri
requisiti aggiuntivi, a seconda dei casi. Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, è
sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, quando non possono
far valere l’anzianità contributiva massima (40 anni di contributi di qualsiasi tipo),
lavoratori dipendenti e autonomi possono ottenere la pensione con un’anzianità
contributiva inferiore, pari a 35 anni di contributi, ma solo al raggiungimento di
una determinata età. Nei 35 anni non possono essere computati i periodi esclusivamente coperti da contribuzione figurativa relativa ad indennità ordinaria di disoccupazione o ad indennità di malattia, infortunio, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione immediata della pensione, per la quale si dovrà attendere un tempo più o meno
lungo a seconda di altre, diverse, condizioni. In questi casi, la cessazione del rapporto di lavoro è sufficiente che intervenga il giorno precedente la data di decorrenza della pensione.
I requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti
Attualmente, i requisiti di anzianità contributiva e assicurativa richiesti ai lavoratori dipendenti sono in fase di crescita graduale e sono esposti, a partire dal
2000, nella tabella a pag. 198.
Fino al 2007
Nella colonna del requisito con 35 anni di contributi, condizionato al raggiungimento di una determinata età, si può vedere come, in base alla legge 449/97, il
percorso di accrescimento del limite di età fosse inizialmente differente per i dipendenti pubblici e per i lavoratori titolari di una deroga particolare, che li manteneva
collegati alla tabella originale stabilita con la legge 335/95. Si tratta dei lavoratori con qualifica operaia o equivalente, dei lavoratori cosiddetti “precoci” e, in alcuni casi, di lavoratori in mobilità o cassa integrazione.
195
Pensione
di anzianità
Operai
Lavoratori dipendenti pubblici e privati inquadrati con qualifica operaia, nell’ambito del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro. La qualifica risulta dalla busta paga. Per i lavoratori iscritti all’INPS, la qualifica operaia è contrassegnata con il codice 1 nell’apposito campo del modello O1M e ora del modello CUD. E’ sufficiente che la qualifica risulti posseduta alla data della domanda di
pensione.
Lavoratori con qualifica equivalente a qualifica operaia
La legge 449/97 aveva previsto che, con decreto ministeriale, qualifiche contrattuali caratterizzate dallo svolgimento di mansioni esecutive e ripetitive, sostanzialmente assimilabili alle qualifiche operaie, venissero mantenute nella vecchia
tabella di accrescimento dell’età stabilita per la pensione di anzianità, alla pari delle qualifiche operaie. Il decreto non è mai stato emanato. Si tratta di uno dei non
pochi inadempimenti che caratterizzano la materia del diritto previdenziale nel
nostro Paese.
Lavoratori precocemente avviati al lavoro
Sono quei lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare in età compresa
tra i 14 ed i 19 anni compiuti e che, in tale periodo, risultino essere stati iscritti per
non meno di un anno ad una forma di assicurazione previdenziale obbligatoria a
seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.
Lavoratori in mobilità o cassa integrazione
La stessa norma derogatoria, inoltre, si applica anche nei casi previsti da disposizioni temporanee per alcune specifiche tipologie di lavoratori in mobilità, cassa
integrazione, prepensionamento o autorizzati ai versamenti volontari, ovvero
appartenenti ad alcuni settori produttivi (credito e ferrovie).
Dal 2008
Nella tabella sono esposti anche i nuovi requisiti che verranno richiesti a partire dal 2008 in base alla legge 243/2004, di riforma del sistema pensionistico, che
ha introdotto un nuovo processo di crescita oltre i 57 anni inizialmente stabiliti dalla legge 335/95 come punto di arrivo ed ha anche provocato una grave frattura
nel processo di gradualità previsto: come si vede, nel giro di una notte il requisito
di età passerà dai 57 ai 60 anni, per fermarsi, a regime, a 62. Per le donne la pensione di anzianità non sarà più un’alternativa a quella di vecchiaia mentre, per gli
uomini, tenendo conto anche del differimento della decorrenza, si arriverà ad età
molto vicine a quella pensionabile.
196
Il passaggio alle nuove disposizioni prevede alcune eccezioni: i lavoratori che
si ritroveranno nelle condizioni ivi contemplate conserveranno il regime di requisiti e anche di decorrenze in vigore al 31 dicembre 2007.
Chi raggiunge i requisiti prima del 2008
Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore potrà avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle
condizioni previste dalla vecchia normativa (art. 1, commi 3-5, L 243/2004),
anche per quanto riguarda le decorrenze (art. 1, comma 6, lettera c, penultimo
periodo, L 243/2004). A questo proposito è prevista la possibilità di farsi rilasciare, dall’Ente di previdenza, apposita certificazione attestante l’acquisizione del
diritto secondo la normativa attualmente vigente.
P
pensione
- di anzianità
Versamenti volontari
I requisiti per la pensione di anzianità richiesti dalla normativa attuale continueranno ad applicarsi a chi abbia ottenuto (non soltanto richiesto) l'autorizzazione ai versamenti volontari prima del 1° marzo 2004 (art. 1, comma 8, L
243/2004)
Mobilità e Fondi di solidarietà L 662/96
La stessa deroga è accordata a non più di 10.000 fra i lavoratori che verranno collocati in mobilità nei territori del Mezzogiorno in base ad accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che raggiungeranno il requisito entro il periodo di percezione dell'indennità. Sono compresi nei 10.000 anche i lavoratori di enti ed
aziende pubblici e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui
la legge 662 del 1996 ha esteso un trattamento analogo all'indennità di mobilità)
che abbiano definito entro il 29 febbraio 2004 la costituzione dei previsti Fondi di
solidarietà di settore ed il trattamento economico di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 10, L 243/2004).
Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco
Infine, conserveranno i requisiti della loro normativa speciale in vigore al 31
dicembre 2007 anche i dipendenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e i
Vigili del fuoco (art. 1, commi 18-19, L 243/2004).
197
Lavoratori dipendenti - requisiti per la pensione di anzianità - regime retributivo
Anno
Requisito
contributivo
assoluto
Requisito con 35 anni
di contributi condizionato all’età
anni di età assieme a 35 anni di contributi
anni di contributi
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
dal 2014
37
37
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
40
40
40
settore PRIVATO
settore PUBBLICO
55
56
57
57
54
55
55
56
57
57
qualifiche operaie
e altre deroghe
54
54
55
55
56
56
57
57
60
60
61
61
61
61
62
NB Concorrono al raggiungimento del requisito contributivo assoluto anche i contributi figurativi non utili per la pensione di anzianità, sia pure nella misura massima di 1, 2, 3, fino a 5 anni che costituiscono la differenza tra il requisito assoluto richiesto e i
35 anni di contributi del requisito con età.”
Pensione
di anzianità
198
Pensione di anzianità e part time
In deroga al divieto di cumulo tra la pensione di anzianità ed i redditi da lavoro dipendente, i lavoratori che trasformano il proprio rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale possono accedere, secondo le regole prima indicate, alla
pensione di anzianità, il cui importo è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione d’orario. Condizione per l’accesso a questa particolare forma di
pensionamento, per i lavoratori del settore privato, è l’assunzione di nuovo personale per un tempo di lavoro non inferiore alla riduzione dell’orario di lavoro del
lavoratore che passa a part time.
I requisiti richiesti ai lavoratori autonomi
Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione con il massimo dell’anzianità contributiva, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni la pensione di anzianità richiede attualmente, e richiederà dopo il 2008, requisiti di età più elevati che per i lavoratori dipendenti, come si vede nella tabella
seguente.
I lavoratori dipendenti che intendano raggiungere il diritto alla pensione di
anzianità con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle
gestioni dei lavoratori autonomi devono fare riferimento alla tabella dei requisiti
previsti per i lavoratori autonomi e conseguono una pensione a carico della relativa gestione.
Lavoratori autonomi - requisiti per la pensione di anzianità regime retributivo
Anno
Requisito contributivo
assoluto
Requisito alternativo
con 35 anni di contributi
condizionato all’età
Anni di contributi
anni di età assieme a 35 anni
di contributi
2000
2001-2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
dal 2014
40
40
40
40
40
40
40
40
40
57
58
61
61
62
62
62
62
63
REGIME CONTRIBUTIVO
Nel regime contributivo, fino al 2007 rimane la possibilità di ottenere la pensione a 57 anni di età con 5 anni di contributi (vedi il capitolo “Pensione di vecchiaia”).
Accanto a questa possibilità, la legge istitutiva prevede un accesso alla pensione svincolato da qualsiasi limite di età se si possono far valere 40 anni di contributi, fra i quali non possono essere computati periodi coperti da contribuzione
volontaria né periodi di studio riscattati. In compenso, i contributi relativi al lavoro
prestato prima del 18° anno di età sono valutati una volta e mezza.
199
Pensione
di anzianità
Dal 2008, ferma rimanendo la possibilità di pensionamento con 40 anni di contributi, le disposizioni sui requisiti per la pensione di anzianità vigenti nel regime
retributivo si applicheranno anche nel contributivo, determinando la situazione che
segue:
Tutti i lavoratori - requisiti per la pensione di anzianità - regime contributivo
Anno
1996-2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
dal 2014
Requisito
contributivo
assoluto
Requisito condizionato all’età
anni di contributi
anni di contributi
40
40
40
40
40
40
40
40
5
35
35
35
35
35
35
35
anni di età
lavoratori dipendenti
lavoratori autonomi
57
60
60
61
61
61
61
62
61
61
62
62
62
62
63
NB Fino al 2007, la pensione contributiva (qui per comodità etichettata come “di anzianità”), per cui sono richiesti almeno 5 anni
di contributi e 57 anni di età, viene liquidata solo se l’importo di essa raggiunge e supera di un quinto quello dell’assegno sociale. Dal 2008, con i nuovi requisiti, tale condizione non dovrebbe più essere richiesta.
Una sperimentazione per le donne
Con la fissazione del requisito d’età a 60, 61 e poi 62 anni, si è visto come per
le donne, dal 2008, la pensione di anzianità non costituirà più un’alternativa alla
pensione di vecchiaia, almeno nel regime retributivo.
Infatti, la legge 243/2004 (art. 1, comma 9) prevede che dal 2008 al 2015 il
diritto a pensione di anzianità sarà riconosciuto in via sperimentale con 35 anni di
contributi e 57 anni di età (58 per le autonome, escluse le iscritte alla gestione
parasubordinati) "nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del
trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo" definite col DLgs 180/97. In teoria, quindi, la pensione di anzianità continuerà ad esistere per le donne, almeno per un certo periodo, e anche se in via sperimentale,
nel regime contributivo.
200
In pratica, le cose stanno diversamente. Come è ben noto, la possibilità di esercitare l’opzione per il regime contributivo è preclusa fin dal 2001 alle persone che
avevano almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995. Ora, chi non aveva 18 anni
di contributi nel 1996 potrà averne al massimo 30 nel 2008: ciò vuol dire che tale
possibilità rimane di fatto impraticabile come minimo fino al 2013, a meno che non
venga introdotta una specifica deroga al divieto introdotto con il DL 355/2001,
convertito in legge 417/2001.
IL DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA (C. D. FINESTRE DI USCITA)
Fin dal 1993, l’accesso alla pensione di anzianità da parte di chi ne ha raggiunto i requisiti richiesti, è possibile solo a partire da date prefissate nel corso dell’anno, che variano a seconda della data in cui i requisiti sono stati raggiunti e, in
alcuni casi, anche dell’età che il lavoratore raggiunge alla vigilia della data di
decorrenza.
La tabella di differimento della data di decorrenza della pensione rispetto alla
data di raggiungimento dei requisiti è stata ritoccata più volte, nel 1995, nel 1998
e, con la legge 243/2004, anche a partire dal 2008.
Fin dall’inizio, il regime di decorrenze è stato differente fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Anche ai fini della decorrenza della pensione, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi devono fare riferimento alla tabella delle decorrenze fissata per gli
autonomi.
Lavoratori dipendenti - decorrenze della pensione di anzianità regime retributivo e contributivo
data di maturazione del
requisito per il diritto
ulteriore condizione di età
per la decorrenza
entro il primo
trimestre dell’anno
entro il secondo
trimestre dell’anno
entro il terzo trimestre
dell’anno
entro il quarto
trimestre dell’anno
57 anni entro il giorno
precedente la decorrenza
57 anni entro il giorno
precedente la decorrenza
–
–
data di decorrenza della pensione
differenza
fino al 2007
dal 2008
1° gennaio
dell’anno seguente
1° gennaio
1° ottobre
dell’anno seguente
1° gennaio
1° luglio
dell’anno seguente dell’anno seguente
1° aprile
1° luglio
dell’anno seguente dell’anno seguente
1° luglio
+ 6 mesi
+ 3 mesi
+ 6 mesi
+ 3 mesi
201
Lavoratori autonomi - decorrenze della pensione di anzianità regime retributivo e contributivo
data di maturazione del
requisito
entro il primo
trimestre dell'anno
entro il secondo
trimestre dell'anno
entro il terzo
trimestre dell'anno
entro il quarto
trimestre dell'anno
Pensione
di anzianità
202
data di decorrenza della pensione
differenza
fino al 2007
dal 2008
1° ottobre
dello stesso anno
1° gennaio
dell'anno seguente
1° aprile
dell'anno seguente
1° luglio
dell'anno seguente
1° luglio
dell'anno seguente
1° luglio
dell'anno seguente
1° gennaio
del 2° anno successivo
1° gennaio
del 2° anno successivo
+ 9 mesi
+ 6 mesi
+ 9 mesi
+ 6 mesi
Trattamenti di invalidità
di natura previdenziale
La pensione di inabilità
È
la prestazione che, in base alle leggi n. 222/84 e n. 335/95, spetta ai lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps ed alle forme
esclusive e sostitutive, che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si
trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di
lavoro. Per il diritto alla prestazione, oltre alla condizione di assoluta inabilità al
lavoro, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno
tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.
Si prescinde dal requisito contributivo quando l’inabilità è connessa a finalità
di servizio.
La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata
sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo
compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell’età pensionabile
(l’anzianità contributiva finale non può, però, superare i 40 anni). L’importo delle
pensioni di inabilità liquidate a dipendenti pubblici non può superare quello della
pensione privilegiata attribuibile alle stesse condizioni.
E’ incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento
invalidante. L’incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita stessa (le quote di pensione eccedenti la rendita vengono messe in pagamento) e riguarda le
pensioni liquidate dopo l’agosto 1995. I trattamenti liquidati prima di settembre
1995 sono congelati. Con il disegno di legge n. 3.448, presentato al Senato il 31
maggio 2005, è previsto il ripristino della cumulabilità, limitatamente all’importo
derivante dal calcolo (eventualmente integrato al minimo), senza la maggiorazione di anzianità contributiva.
La decorrenza è fissata al mese successivo a quello di presentazione della
domanda o all’insorgere dello stato inabilitante se successivo. In ogni caso la pensione non può essere erogata fino alla cessazione dell’attività lavorativa.
L’assegno di invalidità
E’ la prestazione che, in base alla legge n. 222/84, spetta ai lavoratori iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria, ed a buona parte delle forme sostitutive,
che hanno una capacità di lavoro ridotta a meno di 1/3. Occorre che il lavoratore
abbia maturato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 nel quinquennio
che precede la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo, quando l’invalidi-
203
Trattamenti
di invalidità
di natura
previdenziale
204
tà è connessa a finalità di servizio e se non spettano prestazioni dell’assicurazione
infortuni per lo stesso evento invalidante.
La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni
triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza,
può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all’accertamento della permanenza
dello stato invalidante.
Al terzo riconoscimento consecutivo, l’assegno diventa definitivo e, al compimento dell’età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei
requisiti per quest’ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell’attività lavorativa. L’assegno può essere trasformato anche in pensione di anzianità, in presenza dei
prescritti requisiti; la decorrenza è fissata al mese successivo a quello della domanda.
L’integrazione al minimo dell’assegno
La prestazione è calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata.
Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere
integrato di una quota non superiore all’importo dell’assegno sociale, e comunque
entro il limite del trattamento minimo stesso, se il titolare non possiede redditi
superiori a due volte l’importo dell’assegno sociale. Se il richiedente è coniugato,
ai fini dell’integrazione al minimo, il reddito cumulato con quello del coniuge non
deve essere superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale.
I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione.
Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l’importo a calcolo dell’assegno da integrare.
La riduzione dell’importo in presenza di redditi da lavoro
L’assegno è compatibile con attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle seguenti misure:
• interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo
annuo;
• per tre quarti del suo ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di
importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo;
• per la metà del suo ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il
limite delle cinque volte il minimo annuo.
In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’assegno viene posto in
pagamento in misura ridotta o, se già in pagamento, viene ridotto alle percentuali indicate, tranne gli assegni con decorrenza precedente al 1996 che vengono congelati quando i redditi da lavoro superano i limiti indicati o se li superavano già alla
data di entrata in vigore della legge 335/95, il 17 agosto 1995.
Le riduzioni in questione operano in presenza di redditi da lavoro dipendente,
autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi
internazionali, o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti
di famiglia. Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative
anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Il cumulo con la rendita INAIL
L’assegno, se liquidato in conseguenza di infortunio e malattia professionale, è
incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento invalidante, allo stesso modo della pensione di inabilità. Anche per l’assegno è in progetto il ripristino del cumulo, limitatamente all’importo a calcolo anche se inferiore al minimo.
La decorrenza
La decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o al mese successivo al riconoscimento dello stato di invalidità se intervenuto dopo la presentazione della domanda.
P
pensione
- trattamenti
di invalidità
La vecchia pensione di invalidità
È la prestazione che veniva liquidata ai lavoratori iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria dell’Inps ed a cui era stata riconosciuta la riduzione a meno
di 1/3 della capacità di guadagno in attività confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione è stata soppressa dalla legge n. 222/1984 che ha istituito la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità. Continua ad essere erogata, tuttavia, a
tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell’entrata in vigore della legge n.
222/84.
È calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata.
È compatibile con l’attività di lavoro. È soggetta alle regole sul cumulo con i
redditi da lavoro e viene, inoltre, completamente sospesa in caso di redditi da lavoro di importo superiore a tre volte il minimo, quando il pensionato è di età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia.
In questo caso sono da considerare i redditi da lavoro dipendente, autonomo o
professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali, o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali
e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia.
Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata. La pensione di invalidità può essere trasformata a domanda in pensione di vecchiaia o anzianità in
presenza dei rispettivi requisiti.
Le pensioni anticipate per invalidità dei dipendenti pubblici
Per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria non è previsto l’assegno di invalidità ma pensioni anticipate per invalidità o per malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio.
Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per
la concessione di queste prestazioni. Accanto ad esse sono previste, poi, le prestazioni privilegiate per causa di servizio che assolvono quella funzione indennitaria
e risarcitoria svolta dalle rendite dell’assicurazione contro gli infortuni che non opera per buona parte dei dipendenti pubblici.
205
Trattamenti
di invalidità
di natura
previdenziale
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE
AL MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA'
oltre i quali l'integrazione non spetta
art. 1 L 222/84; art. 3, c. 6, L 335/95;
lettera Min. lavoro n. 7/61587/L.335/95 del 24.7.1997
Anno
*1999
**2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
**
Pensionato non coniugato
(ASx26)
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
16.010.800
16.749.200
17.150.900
8.875,16
9.114,82
9.333,74
9.567,22
9.758,58
9.924,72
Pensionato coniugato
(ASx39)
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
24.037.650
25.123.800
25.726.350
13.312,74
13.672,23
14.000,61
14.350,83
14.637,87
14.887,08
Nel 1999 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 100.000 lire mensili
Nel 2000 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 18.000 lire mensili
LIMITE DI REDDITO OLTRE IL QUALE LA PENSIONE
DI INVALIDITA’ VIENE SOSPESA
E L’ASSEGNO D’INVALIDITA’ SOTTOPOSTO A REVISIONE
art. 8 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 9 L 222/84
limite individuale
(TM X 39)
Anno
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
206
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
27.699.750
28.142.400
28.873.650
14.912,04
15.314,91
15.682,68
16.075,02
16.396,77
16.675,62
RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO D’INVALIDITA’
IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI
tabella G art. 1, comma 42, L 335/95
anno
percentuale di riduzione
della pensione
ammontare dei redditi
fino a lire 38.498.200 (TM x 52)
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65)
da lire 48.122.751 in poi
fino a euro 19.882,67 (TM x 52)
da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65)
da euro 24.853,34 in poi
fino a euro 20.419,88 (TM x 52)
da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65)
da euro 25.524,85 in poi
fino a euro 20.910,24 (TM x 52)
da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65)
da euro 26.137,81 in poi
fino a euro 21.433,36 (TM x 52)
da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65)
da euro 26.791,71 in poi
fino a euro 21.862,36 (TM x 52)
da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65)
da euro 27.327,96 in poi
fino a euro 22.234,16 (TM x 52)
da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 (TM x 65)
da euro 27.792,70 in poi
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Nessuna
25 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
50 per cento
NB Per evitare che la riduzione dell’assegno determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente
minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario confrontare i seguenti importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo di miglior favore:
A
importo dell’assegno
ridotto della percentuale
relativa alla fascia
in cui si situa il soggetto
B
importo dell’assegno ridotto della percentuale
relativa alla fascia immediatamente precedente
oppure senza alcuna riduzione
più
importo limite superiore fascia di reddito preced.
meno
ammontare reddito influente del soggetto
Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995)
207
Il supplemento di pensione
N
ell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, i contributi relativi a
periodi di lavoro successivi alla pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione del cosiddetto supplemento di pensione, che viene determinato con i
normali criteri di calcolo delle pensioni.
La domanda di supplemento può essere presentata quando:
sono trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
- sono trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l’età pensionabile; in
questo caso la domanda può essere presentata una sola volta; per le successive richieste occorrerà attendere nuovamente 5 anni. Nell’art. 1, comma 2, lettera d, della legge 243/2004 è previsto che il Governo riveda questo regime
unico di due anni dalla data di decorrenza della pensione o dal supplemento
precedente.
Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda e diventa parte integrante della pensione.
-
208
La pensione supplementare
È
un particolare tipo di pensione liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps al lavoratore pensionato presso forme esclusive o sostitutive,
che può far valere, presso la predetta assicurazione generale obbligatoria,
contribuzione non sufficiente per il diritto ad una pensione ‘autonoma’. Questa prestazione è concessa, quindi, qualunque sia il numero di contributi versati a condizione che il richiedente sia già pensionato. È prevista anche la pensione supplementare ai superstiti.
Decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. È calcolata in base alle stesse regole previste per le altre pensioni ma non è integrabile
al trattamento minimo.
Il ricorso alla pensione supplementare é d’obbligo quando non esistono forme
di collegamento (ricongiunzione, totalizzazione) tra diverse forme assicurative: un
esempio comune é l’attività di collaborazione (coordinata e continuativa o meno)
svolta con iscrizione all’apposita gestione dell’INPS dopo un’attività di lavoro in
altra forma assicurativa o dopo il pensionamento.
Poiché il trattamento pensionistico alla gestione speciale INPS per i titolari di
rapporti di collaborazione é ottenibile esclusivamente con le regole del regime contributivo, esso é liquidabile a partire dal 57° anno di età ad una persona che abbia
già conseguito il diritto a pensione in altra gestione, senza altre condizioni (circolare INPS n. 112 del 25.5.1996 e messaggio INPS n. 404 dell’11.12.2003).
209
Le pensioni ai superstiti
C
-
on la denominazione ‘pensione ai superstiti’ si indicano due tipi di prestazione pensionistica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono, tuttavia,
identici:
la pensione indiretta ai superstiti di lavoratore assicurato;
la pensione di reversibilità ai superstiti di pensionato.
Soggetti aventi diritto e condizioni
210
Spetta, in primo luogo, al coniuge ed ai figli superstiti del pensionato o del
lavoratore assicurato. In particolare, hanno diritto alla pensione:
- il coniuge superstite. Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se
alla data della morte del coniuge ne è separato legalmente. Se si tratta di separazione consensuale, o per colpa del defunto, il coniuge superstite ha diritto
alla pensione ai superstiti senza altre condizioni; se il coniuge superstite, invece, è separato per propria colpa (o comunque con addebito sancito da sentenza passata in giudicato), la pensione ai superstiti spetta a condizione che sia
stato riconosciuto in suo favore il diritto agli alimenti a carico del coniuge
defunto (circ. INPS n. 277 del 28 dicembre 1989);
- l’ex o gli ex coniugi superstiti divorziati. In questo caso, la pensione spetta a
condizione che sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti a carico del coniuge
defunto, tenendo presente che, sia in questo che nel caso di coniuge separato
per sua colpa, non è necessario che l’assegno sia stato materialmente percepito, purché ne risulti stabilita la titolarità in seguito a sentenza giudiziaria già
pronunciata (art. 5 L. 263/2005). In caso di coesistenza di altro coniuge superstite (non divorziato al momento della morte) e/o altri ex coniugi, le modalità di ripartizione spettano in base ad una serie di elementi, esposti di seguito
in questo stesso testo e riepilogati nella circolare dell’INPS n. 132 del 27 giugno 2001;
- i figli e gli equiparati: di età inferiore ai 18 anni; di età compresa tra i 18 ed i
21 anni, se frequentanti le scuole superiori, a carico del genitore al momento
del decesso e non prestanti attività retribuita; di età compresa entro il 26°
anno, se studenti universitari a carico del genitore al momento del decesso e
non prestanti attività retribuita; di qualsiasi età, se inabili a carico del genitore al momento del decesso. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per
quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli
nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni;
- in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori a carico, privi di pensione diretta o indiretta e di età superiore ai 65 anni;
- in mancanza di tutti i soggetti prima elencati, i fratelli celibi o le sorelle nubili
a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di diritto a pensione diretta o
indiretta ad altro titolo.
Per il diritto alla prestazione, devono sussistere l’una o l’altra delle seguenti
condizioni:
• la titolarità di pensione diretta da parte del soggetto deceduto;
• che il lavoratore deceduto iscritto al sistema fosse in possesso di almeno 15 anni
di contributi, oppure del requisito per le prestazioni di invalidità (almeno 5 anni
di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente la morte).
Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (che non
abbiano dato, però, luogo alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni) la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo.
Nel regime contributivo, qualora non sussistano i requisiti sopra indicati in caso
di morte di assicurato, e i superstiti si trovino in condizioni economiche entro i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale (vedi), spetta loro un’indennità costituita dall’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato il numero di
annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato.
Le modalità di attribuzione di tale indennità una tantum sono state determinate con il decreto del Ministero del lavoro del 13 gennaio 2003 (circ. INPS n. 104
del 16.6.2003).
P
pensione
- ai superstiti
La misura della pensione
La misura della pensione ai superstiti è data dall’applicazione delle seguenti
aliquote di commisurazione alla pensione diretta in pagamento o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto:
Percentuale
60%
80%
100%
70%
80%
100%
15%
Beneficiari
coniuge
coniuge con un figlio
coniuge con due figli
un figlio
due figli
tre o più figli
un genitore
Percentuale
30%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
Beneficiari
due genitori
un fratello o una sorella
due sorelle o fratelli
tre fratelli o sorelle
quattro fratelli o sorelle
cinque fratelli o sorelle
sei fratelli o sorelle
211
Le pensioni
ai superstiti
In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l’importo della pensione spettante a quest’ultimo e calcolata come sopra può subire riduzioni. In particolare, se
la vedova o il vedovo possiedono redditi:
• non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata per intero;
• fra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;
• tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;
• oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 50%.
Non si procede a queste riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili.
I redditi rilevanti sono gli stessi che vengono presi a riferimento per la verifica
del diritto all’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza posteriore al
1993 (vedi) escludendo però sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia
altre eventuali pensioni ai superstiti.
La pensione ai superstiti in caso di divorzio
212
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 159/98, risolvendo
questioni di interpretazione dell'art. 9, c. 3, della Legge 898/70, come modificato
dall'art. 13 della Legge 74/87, ha affermato il principio secondo il quale in caso
di sopravvivenza di un coniuge divorziato ed un coniuge superstite, all'uno o all'altro spetta una quota dell'unico trattamento di reversibilità diviso tra i due aventi
diritto.
La ripartizione della pensione di reversibilità va fatta dal Tribunale che tiene
conto della durata del matrimonio.
Tale indirizzo è stato superato da un successivo intervento della Cassazione
(sent. 2920/00) che sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, la n.
419 del dicembre 1999, ha ritenuto che l'espressione "tenuto conto della durata
del matrimonio" usata dal legislatore, non stia ad indicare l'unico elemento,
ancorché sia preponderante, cui il Tribunale deve attenersi per individuare la quota di pensione spettante all'uno e all'altro avente titolo; ad esso invece vanno
affiancati altri elementi di valutazione, quale la condizione economica dei due
superstiti.
Solo in questo modo, secondo la richiamata giurisprudenza, si giustifica l'intervento del Tribunale, operazione che, diversamente, potrebbe essere fatta automaticamente dall'Istituto assicuratore risolvendosi in un puro calcolo aritmetico.
Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il coniuge divorziato:
• ha diritto, ricorrendone le condizioni, all'integrazione al minimo, in misura corrispondente alla quota di pensione attribuita dal Tribunale;
• subisce la riduzione della propria quota di pensione in caso di superamento dei
limiti reddituali, come previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 335/95;
• ha diritto, a domanda, all'intero trattamento di reversibilità in caso di decesso o successivo matrimonio del coniuge superstite;
• ha diritto, in caso di proprio successivo matrimonio, all'assegno previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 39/45, nell'importo pari a due annualità della quota di pensione di sua spettanza.
P
pensione
- ai superstiti
Il cumulo con la rendita INAIL indiretta
Se il lavoratore o pensionato che ha dato origine alla pensione ai superstiti è
deceduto in conseguenza di infortunio e malattia professionale per il quale i superstiti percepiscono la rendita INAIL indiretta, dal mese di agosto del 1995 al mese
di giugno del 2000 la pensione ai superstiti è stata corrisposta solo per differenza.
Dal 1° luglio del 2000 le due prestazioni sono tornate cumulabili. Per le modalità
di riattivazione del cumulo e corresponsione dei relativi arretrati si vedano le circolari dell’INPS n. 207 dell’11 dicembre 2000 e n. 38 del 15 febbraio 2001.
213
RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI
(tabella F art. 1, comma 41, L 335/95)
anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
214
ammontare dei redditi
fino a lire 28.873.650 (TM x 39)
da lire 28.873.651 a lire 38.498.200 (TM x 52)
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65)
da lire 48.122.752 in poi
fino a euro 14.912,00 (TM x 39)
da euro 14.912,01 a euro 19.882,67 (TM x 52)
da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65)
da euro 24.853,34 in poi
fino a euro 15.314,91 (TM x 39)
da euro 15.314,92 a euro 20.419,88 (TM x 52)
da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65)
da euro 25.524,86 in poi
fino a euro 15.682,68 (TM x 39)
da euro 15.682,69 a euro 20.910,24 (TM x 52)
da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65)
da euro 26.137,81 in poi
fino a euro 16.075,02 (TM x 39)
da euro 16.075,03 a euro 21.433,36 (TM x 52)
da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65)
da euro 26.791,71 in poi
fino a euro 16.396,77 (TM x 39)
da euro 16.396,78 a euro 21.862,36 (TM x 52)
da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65)
da euro 27.327,96 in poi
fino a euro 16.675,62 (TM x 39)
da euro 16.675,62 a euro 22.234,16 (TM x 52)
da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 (TM x 65)
da euro 27.792,70 in poi
percentuale di riduzione
della pensione
Nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento
Nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento
NB Per evitare che la riduzione della pensione determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente
minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario confrontare gli importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo di
miglior favore. Per il meccanismo di salvaguardia si veda a pag. 207.
L’integrazione al trattamento minimo
L’
integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo (con l’eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo) quando quest’ultime, nel
cosiddetto importo ‘a calcolo’, risultino di importo inferiore ad un determinato livello, il trattamento minimo. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da
corrispondere non può superare l’importo dell’assegno sociale.
Fino al 1983 l’integrazione al minimo era possibile anche su più pensioni
facenti capo ad un unico titolare. Dal 1983 spetta, invece, su una sola pensione.
Prima del 1983, però, non tutte le categorie avevano diritto all’integrazione al
minimo su più pensioni. Questa disparità di trattamento per i periodi anteriori al
1983 ha dato luogo ad un vastissimo contenzioso che ha poi portato a ripetute pronunce della Corte costituzionale – fra cui la 314/85 - che hanno equiparato i trattamenti per i periodi anteriori al 1983; inoltre, con la sentenza n. 240/94, la Corte Costituzionale ha stabilito che, di tali pensioni, quella che perdeva il diritto all’integrazione in seguito alle nuove disposizioni di legge, andasse cristallizzata all’importo del trattamento minimo vigente alla data del 30 settembre 1983, ferma
rimanendo la condizione del non superamento del limite di reddito.
Dal 1996, con la legge 335/95, l’integrazione al minimo è stata estesa anche
ai pensionati ex dipendenti pubblici.
Importo pensione integrata al minimo
Anno
mensile
definitivo
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 8.910.200
1997
L.
686.050
L.
685.400
L. 8.918.650
1998
L.
697.700
L.
697.700
L. 9.070.100
L. 9.070.100
1999
L.
710.250
L.
709.550
L. 9.233.250
L. 9.224.150
2000
L.
721.600
L.
720.900
L. 9.380.800
L. 9.371.700
L.
740.350
L.
738.900
L. 9.624.550
L. 9.605.700
€
382,36
€
381,61
€ 4.970,67
€ 4.960,43
2002
€
392,69
€
392,69
€ 5.104,97
€ 5.104,97
2003
€
402,12
€
402,12
€ 5.227,56
€ 5.227,56
2004
€
412,18
€
412,18
€ 5.358,34
€ 5.358,34
2005
€
420,43
€
420,02
€ 5.465,59
€ 5.460,26
2006
€
427,58
€
427,58
€ 5.558,54
€ 5.558,54
2001
215
L’integrazione
al trattamento
minimo
Le pensioni cui non spetta l’integrazione
La legge prevede esplicitamente che le pensioni supplementari, attribuite a
titolare di pensione in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione, non
sufficiente ad integrare il requisito contributivo in tale gestione previsto e non
ricongiunta o totalizzata (vedi la scheda apposita in questo stesso “Vademecum”),
non sono integrabili al minimo. Ugualmente, la disciplina dell’integrazione al minimo non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con le regole del nuovo sistema contributivo; tuttavia, in questi casi, all’età di 65 anni, i titolari di pensione di importo intorno al limite di 1,2 volte l’assegno sociale possono ottenere
una quota integrativa di assegno sociale pari al massimo ad 1/3 dell’importo dell’assegno stesso.
Infine, l’assegno di invalidità è integrabile al minimo con regole e misure
diverse da quelle in vigore per il resto dei trattamenti pensionistici, riportate nel
corpo della scheda relativa all’assegno di invalidità in questo stesso “Vademecum”.
Le condizioni reddituali
Per verificare il diritto all’integrazione al minimo occorre considerare la situazione reddituale del pensionato.
Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i
soli redditi personali del pensionato. Dopo il decreto legislativo n. 503/92, come
modificato dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) occorre far riferimento anche ai
redditi del coniuge, sia pure solo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1°
febbraio 1994 in poi. Pertanto, per aver diritto all’integrazione al minimo, i redditi dell’interessato (insieme, eventualmente, a quelli del suo coniuge) non devono
superare i limiti esposti nella tabella a pagina 218.
1. Pensionato solo
Ha diritto all’integrazione in misura intera se possiede redditi entro il limite
dell’ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato moltiplicando per 13
l’importo mensile in pagamento a gennaio. Ha diritto all’integrazione in misura
parziale se i suoi redditi sono compresi tra questo limite ed uno pari al doppio del
trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 26 l’importo mensile in
pagamento a gennaio. Se il reddito supera anche questo secondo limite, il diritto
all’integrazione al minimo viene meno.
2. Pensionato coniugato
216
Oltre al reddito personale (vedi punto 1) si deve tener conto anche del reddito del coniuge che, sommato a quello personale, non deve essere superiore a quattro volte quello del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 52 l’im-
porto mensile in pagamento a gennaio. Questo limite vale per le pensioni con
decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi. Per le pensioni con decorrenza compresa
nell’anno 1994, il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a 5 volte l’importo annuo del trattamento minimo.
Una deroga a tale disciplina è stata prevista dalla legge 385/2000: hanno
diritto ad una quota, sia pure ridotta, di integrazione al minimo, le lavoratrici e i
lavoratori che si trovavano in determinate condizioni di età e contribuzione alla
data del 31 dicembre 1992, anche se il reddito coniugale di cui dispongono supera il limite di 4, 5 e 6 volte l’importo del trattamento minimo che vale come parametro di riferimento.
P
pensione
- l’integrazione
al minimo
Per le pensioni, infine, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, continua
a valere la vecchia disciplina e si devono considerare, quindi, solo i limiti di reddito personale.
Il tipo di reddito influente
Il reddito da prendere in considerazione è il reddito assoggettabile all’IRPEF,
conseguito nello stesso anno di corresponsione della pensione, con esclusione:
• dell’importo della pensione da integrare
• del reddito della casa d’abitazione
• dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
• solo per le pensioni con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione comunque specificata (deduzione per assicurare la
progressività dell’imposta, oneri deducibili, detrazioni d’imposta) introdotta solo
per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti, e al netto del soli contributi previdenziali e assistenziali. Quindi non devono essere presi in considerazione,
oltre ai redditi già citati:
• i redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti al possessore di obbligazioni)
• i redditi esenti da imposta sul reddito (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di
accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e
sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).
Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all’estero o
derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.
217
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE AL MINIMO
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITA’ O AI SUPERSTITI
art. 6 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 4 DLgs 503/92; art. 11, c. 38, L 537/93; art. 2, c. 14, L 335/95
Limite individuale
Anno
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
218
2002
2003
2004
2005
2006
entro il quale
l’integrazione
spetta in
misura intera
oltre il quale
l’integrazione
non spetta
(limite meno 1
importo annuo defin.)
(TM definitivo al
1° gennaio X 26)
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
3.364.300
4.006.900
4.253.950
4.776.700
5.041.250
5.307.000
5.680.100
6.085.650
6.496.150
7.188.450
7.407.550
7.758.250
8.143.850
8.583.900
8.918.650
9.070.100
9.233.250
9.380.800
9.624.550
4.970,67
5.104,97
5.227,56
5.358,34
5.465,59
5.558,54
L. 7.177.300
L. 8.325.200
L. 8.988.200
L. 9.776.000
L. 10.332.400
L. 10.877.100
L. 11.759.800
L. 12.597.000
L. 13.508.300
L. 14.640.600
L. 15.021.500
L. 15.661.100
L. 16.287.700
L. 17.167.800
L. 17.837.300
L. 18.140.200
L. 18.466.500
L. 18.761.600
L. 19.249.100
€ 9.941,34
€ 10.209,94
€ 10.455,12
€ 10.716,68
€ 10.931,18
€ 11.117,08
Limite coniugale
pensioni con decorrenza
pensioni con decorrenza
tra il 1° feb. e il 31 dic. 1994
dal 1995 in poi
entro il quale
oltre il quale
entro il quale
oltre il quale
l’integrazione
l’integrazione
l’integrazione
l’integrazione
spetta in
non spetta
spetta in
non spetta
misura intera
misura intera
(limite meno 1
(TM definitivo al
importo annuo defin.) 1° gennaio X 65)
(limite meno 1
(TM definitivo al
importo annuo defin.) 1° gennaio X 52)
L. 31.249.900
L. 32.575.400
L. 34.335.600
L. 35.674.600
L. 36.280.400
L. 36.933.000
L. 37.523.200
L. 38.498.200
€ 19.882,67
€ 20.419,88
€ 20.910,24
€ 21.433,36
€ 21.862,36
€ 22.234,16
L. 24.431.550
L. 25.751.700
L. 26.755.950
L. 27.210.300
L. 27.699.750
L. 28.142.400
L. 28.873.650
€ 14.912,00
€ 15.314,92
€ 15.682,68
€ 16.075,02
€ 16.396,77
€ 16.675,62
L. 39.152.750
L. 40.719.250
L. 42.919.500
L. 44.593.250
L. 45.350.500
L. 46.166.250
L. 46.904.000
L. 48.122.750
€ 24.853,33
€ 25.524,85
€ 26.137,80
€ 26.791,70
€ 27.327,95
€ 27.792,70
L. 32.575.400
L. 34.335.600
L. 35.674.600
L. 36.280.400
L. 36.933.000
L. 37.523.200
L. 38.498.200
€ 19.882,67
€ 20.419,88
€ 20.910,24
€ 21.433,36
€ 21.862,36
€ 22.234,16
La normativa speciale di cui alla legge 385/2000
La deroga introdotta dalla legge 385/2000 alla disciplina dell’integrazione al
minimo è operante nei confronti di due distinti gruppi di soggetti.
Si tratta di:
1. lavoratori che siano nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista
dalla normativa vigente alla predetta data;
P
pensione
- l’integrazione
al minimo
2. lavoratori ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre
anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente
alla predetta data.
Per quanto riguarda l’aspetto età, pertanto, i soggetti destinatari della deroga, in presenza delle altre condizioni richieste, sono:
• le donne nate entro il 31 dicembre 1940 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico del FPLD;
• le donne nate entro il 31 dicembre 1935 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1930 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico di una delle
gestioni dei lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda il punto 1, le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del
DLgs 503/92, riguardano:
• lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato 15 anni di assicurazione e contribuzione;
• lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in
data anteriore al 31 dicembre 1992;
• lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
• lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di
vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto n. 503.
Per quanto riguarda le condizioni reddituali, applicabili sia al punto 1 che al
punto 2, perché la deroga sia operante, il reddito coniugale non deve superare i
limiti riportati nella tabella che segue:
219
Fasce di reddito coniugale e percentuale di integrazione
Legge n. 385 del 14 dicembre del 2000
anno
percentuale di integrazione = 70%
percentuale di integrazione = 40%
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750
da lire 48.122.751 a lire 57.747.300
da euro 19.882,67 a euro 24.853,33
da euro 24.853,34 a euro 29.824,00
2002
da euro 20.419,89 a euro 25.524,85
da euro 25.524,86 a euro 30.629,82
2003
da euro 20.910,24 a euro 26.137,80
da euro 26.137,81 a euro 31.365,36
2004
da euro 21.433,36 a euro 26.791,70
da euro 26.791,71 a euro 32.150,04
2005
da euro 21.862,36 a euro 27.327,95
da euro 27.327,96 a euro 32.793,54
2006
da euro 22.234,16 a euro 27.792,70
da euro 27.792,71 a euro 33.351,24
2001
L’integrazione
al trattamento
minimo
Per la migliore applicazione della normativa di deroga, si riporta di seguito uno
stralcio della circolare dell’INPS n. 49 del 2 marzo 2001.
“… L’integrazione, determinata in base all’aliquota prevista per la fascia in
cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia.
Qualora la corresponsione dell’integrazione in tale misura comporti il superamento di detto limite, l’integrazione spetta in misura tale da non far superare il
limite stesso; della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota determinata moltiplicando l’eccedenza stessa per il rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito
cumulato.
Pertanto, qualora il reddito cumulato si collochi, ad esempio, nella fascia in cui
l’integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento, e l’integrazione determinata in tale misura, aggiunta al reddito cumulato posseduto, comporti il
superamento del limite massimo di tale fascia, l’integrazione deve essere corrisposta in misura pari alla differenza tra il predetto limite e il reddito cumulato posseduto, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 40/70.
220
Ovviamente, in caso di reddito cumulato compreso tra cinque volte e sei volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo, qualora l’attribuzione dell’integrazione – calcolata nell’aliquota del 40 per cento – comporti il superamento del limite massimo previsto (pari a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo)
l’integrazione deve essere corrisposta fino a concorrenza del predetto limite, e nulla deve essere corrisposto della parte eccedente.
Dal coordinamento delle disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983,
e successive modificazioni e integrazioni, con quelle contenute nella legge n. 385 del
2000 consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi, per le quali il
limite di reddito cumulato previsto dal predetto articolo 6 è pari a 4 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in
vigore al 1° gennaio di ciascun anno, se il reddito cumulato posseduto, sebbene
inferiore al predetto limite, non consente l’integrazione totale della pensione, l’integrazione deve essere corrisposta nella misura parziale spettante ai sensi del citato articolo 6, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 70/100.
Come esplicitamente previsto dalle disposizioni in esame, resta fermo il limite
di reddito personale; la misura dell’integrazione annua spettante in relazione al
reddito cumulato deve pertanto essere posta a confronto con la misura dell’integrazione annua attribuibile in relazione al reddito personale.
L’integrazione annua deve essere corrisposta nella minore delle due misure”.
P
pensione
- l’integrazione
al minimo
………
“8. Effetti delle variazioni del reddito posseduto
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge in esame, “L’importo erogato
a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito
cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della
pensione”.
Per tali pensioni non è pertanto prevista la cristallizzazione dell’integrazione
già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell’articolo 6 della legge n. 638)
qualora la variazione del reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto all’integrazione ovvero la diminuzione dell’importo di integrazione spettante.
In caso di variazione del reddito cumulato l’integrazione deve pertanto essere
rideterminata nella misura derivante dall’ammontare del reddito stesso ovvero
sospesa in caso di reddito superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD.
Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l’importo di integrazione spettante a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo 6”.
221
La maggiorazione sociale della pensione
L
a maggiorazione sociale della pensione (MSP) è una prestazione mensile, di carattere assistenziale,
aggiuntiva della pensione. Spetta, a domanda, ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, che sia di importo inferiore a quello risultante dalla somma del minimo e della maggiorazione teoricamente spettante
in base all'età, a condizione che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in misura
tale da consentire l'attribuzione della maggiorazione in misura parziale.
Importo della maggiorazione sociale
Al contrario della pensione, che aumenta ogni anno per perequazione automatica, la maggiorazione
sociale è fissa ed esente da Irpef.
Inizialmente l'importo della MSP era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2001 fu portato a
50.000 lire per i soggetti con 60 anni, 160.000 lire per quelli con 65 e fu introdotto un ulteriore livello, di
180.000 lire, al compimento del 75° anno di età. Dal 1° gennaio 2002 è stato introdotto un quarto livello,
di 123,77 euro (239.652 lire), al compimento del 70° anno di età. Quest'incremento, che non modifica ma
si aggiunge all'importo preesistente della maggiorazione sociale, assorbe di fatto il livello previsto per i 75
anni di età (che, tuttavia, continua ad essere evidenziato nei certificati di pensione) nel modo seguente:
età
(in anni)
importo mensile in euro
60
65
70
75
maggiorazione
incremento
totale
25,83
82,64
82,64
92,97
41,13
30,80
25,83
82,64
123,77
123,77
Si deve tenere presente che il limite di età fissato per l’incremento a 70 anni può essere ridotto, fino a
un massimo di 5 anni (cioè fino a 65 anni di età) nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione complessivamente fatta valere dal soggetto, considerando che la frazione di quinquennio pari o superiore a 2
anni e mezzo si arrotonda a 5 anni come è esposto nello specchietto seguente.
Anzianità contributiva
in anni
222
meno di 2 e mezzo
da 2 e mezzo
da 7 e mezzo
da 12 e mezzo
da 17 e mezzo
da 22 e mezzo in poi
Età
in settimane
fino a 129
da 130 fino a 389
da 390 fino a 649
da 650 fino a 909
da 910 fino a 1.169
da 1.170 in poi
n. anni di
riduzione
0
1
2
3
4
5
alla quale spetta
l’incremento
70
69
68
67
66
65
I titolari di pensione di inabilità che siano nelle condizioni per il diritto alla maggiorazione sociale, invece, possono ottenere l’incremento fin dall’età di 60 anni.
Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza
di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso
importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di pensioni di
importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più.
Trattamenti pensionistici su cui spetta la maggiorazione sociale
Dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme
esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, alle medesime condizioni.
Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale
La maggiorazione sociale della pensione spetta ai soggetti che:
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo del trattamento minimo di pensione vigente nel FPLD e della maggiorazione stessa;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera
a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla
somma dell’ammontare annuo della pensione al minimo, della maggiorazione stessa e dell’ammontare
annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
In presenza di reddito, di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione verrà corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite stabilito. In caso di coppia di coniugi, la maggiorazione verrà corrisposta nella minor misura necessaria ad integrare il limite personale o il limite coniugale.
Redditi da considerare
• si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti
di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o assimilati.
• Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione:
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
– l’indennità per i ciechi parziali e i sordi prelinguali;
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dalla legge 388/2000.
• Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli
anziani, destinati a bisogni connessi a situazioni personali e contingenti senza continuità.
Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo della pensione su cui deve
essere attribuita la maggiorazione.
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno solare cui si riferisce la maggiorazione sociale.
223
La maggiorazione LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
sociale
SOCIALE DELLA PENSIONE
della pensione
oltre uno solo dei quali la maggiorazione non spetta
(art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L. 448/2001)
anno
limite individuale
(TM+MS)x13
o (TM+MS+INC)x13
limite coniugale
(in aggiunta
al limite individuale)
(TM+MS+PS poi AS)x13
o (TM+MS+INC+PS poi AS)x13
MAGGIORAZIONE CON 75 ANNI*
L.
11.964.550
L.
20.556.900
2001
€
61.79,18
€
10.616,76
2002
€
6.313,58
€
10.870,99
2003
€
6.436,17
€
11.103,04
2004
€
6.566,95
€
11.350,56
2005
€
6.674,20
€
11.553,49
2006
€
6.767,15
€
11.729,51
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE (dal 70° anno di età o prima)*
2002
€
6.713,98
€
11.271,39
2003
€
6.836,57
€
11.503,44
2004
€
6.967,35
€
11.750,96
2005
€
7.074,60
€
11.953,89
2006
€
7.167,55
€
12.129,91
MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI*
L.
11.704.550
L.
20.296.900
2001
€
6.044,90
€
10.482,48
2002
€
6.179,29
€
10.736,70
2003
€
6.301,88
€
10.968,75
2004
€
6.432,66
€
11.216,27
2005
€
6.539,91
€
11.419,20
2006
€
6.632,86
€
11.595,22
MAGGIORAZIONE CON 60 ANNI*
L.
10.274.550
L.
18.866.900
2001
€
5.306,37
€
9.743,95
2002
€
5.440,76
€
9.998,17
2003
€
5.563,35
€
10.230,22
2004
€
5.694,13
€
10.477,74
2005
€
5.801,38
€
10.680,67
2006
€
5.894,33
€
10.856,69
224
IMPORTO PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SOCIALE
(art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L 448/2001)
Anno
mensile
definitivo
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 75 ANNI (TM mens. + L 180.000)
2001
L.
920.350
L.
918.900
L.
11.964.550
L.
11.945.700
PENSIONE CON MAGG. E INCREMENTO 70 ANNI o meno* (TM mens. + differenza fino a euro 516,46)*
2002
€
516,46
€
€
6.713,98
€
2003
€
525,89
€
525,89
€
6.836,57
€
6.836,57
2004
€
535,95
€
535,95
€
6.967,35
€
6.967,35
2005
€
544,20
€
543,79
€
7.074,60
€
7.069,27
2006
€
551,35
€
551,35
€
7.167,55
€
7.167,55
PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 65 ANNI (TM mens + £ 160.000 - 80.000 fino al 2000 - o € 82,64) *
L.
900.350
L.
898.900
L.
11.704.550
L.
11.685.700
2001
€
465,00
€
464,25
€
6.045,00
€
6.035,25
2002
€
475,33
€
475,33
€
6.179,29
€
6.179,29
2003
€
484,76
€
484,76
€
6.301,88
€
6.301,88
2004
€
494,82
€
494,82
€
6.432,66
€
6.432,66
2005
€
503,07
€
502,66
€
6.539,91
€
6.534,58
2006
€
510,22
€
510,22
€
6.632,86
€
6.632,86
PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 60 ANNI (TM mens + £ 50.000 - 30.000 fino al 2000 - o € 25,83) *
L.
790.350
L.
788.900
L.
10.274.550
L.
10.255.700
2001
€
408,19
€
407,45
€
5.306,47
€
5.296,85
2002
€
418,52
€
418,52
€
5.440,76
€
5.440,76
2003
€
427,95
€
427,95
€
5.563,35
€
5.563,35
2004
€
438,01
€
438,01
€
5.694,13
€
5.694,13
2005
€
446,26
€
445,85
€
5.801,38
€
5.796,05
2006
€
453,41
€
453,41
€
5.894,33
€
5.894,33
Note
* In particolari condizioni, l’incremento della maggiorazione sociale fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche
a pensionati con età inferiore a 70 anni, purché pari almeno a 65 o, se titolari di pensione di inabilità, a 60 anni.
In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni
225
La maggiorazione della pensione
per gli ex combattenti
L
a maggiorazione della pensione fu istituita nel 1985, con l’art. 6 della legge
140/85, in favore di persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente e che non potessero ottenere, allo stesso titolo, dei benefici pensionistici stabiliti con la legge 336/70 a favore degli iscritti a forme previdenziali
esclusive dell’AGO e consistenti, in sostanza, nell’impiego di un’aliquota di trasformazione base pensionabile/pensione più elevata di 7 anni rispetto a quella spettante in funzione del servizio utile.
I criteri per l’individuazione della qualifica furono ripresi dalla legge 336/70:
si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto
e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra. Inoltre, alla categoria degli
ex combattenti sono assimilate le categorie di partigiani, mutilati ed invalidi di
guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace.
Il beneficio pensionistico, invece di risultare dal meccanismo di calcolo, come
con la legge 336/70, fu stabilito in misura uguale per tutti: una maggiorazione di
30.000 lire mensili (15,49 euro). Inizialmente, il diritto alla maggiorazione fu
esteso anche a coloro che erano già in pensione alla data di entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 1985, purché con decorrenza non anteriore alla data in cui
il disegno di legge, poi approvato col n. 336/70, era stato presentato in Parlamento, l’8 marzo 1968.
Per i primi due anni l’importo fu corrisposto per la metà, e in misura intera dal
1° gennaio 1987.
Dal 1° gennaio 1989, infine, con l’art. 6 della legge 544/88, ottennero la maggiorazione anche i titolari di pensione con decorrenza precedente l’8 marzo 1968,
che iniziarono a percepire la maggiorazione nell’importo di 30.000 lire quando i
loro commilitoni che avevano ottenuto la maggiorazione dal 1° gennaio 1985, in
quanto pensionati con decorrenza successiva alla loro, stavano già percependo la
maggiorazione nell’importo di 36.688 lire al mese, (euro 18,95) per effetto della
perequazione automatica.
Nel testo di ambedue le leggi è stabilito che:
226
-
la maggiorazione è reversibile;
-
la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica;
-
la maggiorazione è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti, viene aggiunta all’importo complessivo, non viene assorbita dall’integrazione al minimo né trasforma la pensione in superiore al minimo.
Si tratta di indicazioni chiare intorno alle quali, però, non sono mancate interpretazioni che hanno dato luogo a controversie, alcune delle quali sono ancora in
atto.
P
pensione
- maggiorazione
ex combattenti
I superstiti di ex combattenti
Una prima questione nacque rispetto alla possibilità dei superstiti di ex combattente, titolari di pensione di reversibilità o indiretta da esso originata, di attivare il diritto alla maggiorazione. La legge stabilisce che la maggiorazione è reversibile: secondo gli Enti erogatori, però, tale espressione andava intesa nel senso che,
una volta acquisita sulla pensione della persona in possesso della qualifica, la maggiorazione sarebbe entrata a far parte della pensione di reversibilità ai superstiti,
nell’aliquota di legge. In altre parole, il diritto non sarebbe stato azionabile su pensioni indirette né su pensioni di reversibilità nate prima che il dante causa avesse
potuto far domanda di maggiorazione o comunque prima dell’entrata in vigore
della legge istitutiva (4 maggio 1985). Soltanto con la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1990 la questione fu risolta in senso favorevole per i superstiti di pensionato o ex combattente deceduto senza aver ottenuto l’attribuzione
della maggiorazione o del riconoscimento della qualifica ai fini pensionistici. Questo diritto è azionabile ancora oggi dai superstiti di ex combattente o assimilato,
sebbene con effetto soltanto dal mese seguente quello in cui viene inoltrata la
domanda di riconoscimento.
La perequazione del trattamento
Nella legge istitutiva, è specificato che la maggiorazione “è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti”. Inoltre, con un comma
a parte, si stabilisce che “la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica”. Questa frase fu sempre intesa nel senso che, una volta attribuita nell’importo iniziale, la maggiorazione ex
combattenti subisce la perequazione automatica come la pensione di cui è parte
integrante, a differenza della maggiorazione sociale della pensione (tanto per fare
un esempio) che invece rimane sempre nell’importo fissato per la fascia di età.
Di diverso avviso la Magistratura che, con la sentenza n. 14.285 della Corte di
Cassazione del 7 luglio 2005, ha sancito il diritto ad un importo iniziale della maggiorazione rapportato al valore del denaro nel 1985, quando la maggiorazione fu
istituita.
In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, chi ottenga oggi la maggiorazione ex combattenti dovrebbe vedersi riconosciuta la somma di 34,69 euro al
mese anziché 15,49.
227
Il diritto si estenderebbe anche al passato, cioè alla differenza tra l’importo
La maggiorazione
percepito
volta per volta (entro il limite massimo dei 10 anni di prescrizione) e lo
della pensione
stesso
importo
rivalutato con tutti gli scatti di perequazione dal 1985 al mese conper gli ex
siderato. Lo stesso ragionamento può essere fatto per le pensioni ai superstiti, rapcombattenti
portando l’importo dovuto e le relative differenze all’aliquota di reversibilità.
IMPORTO DI PENSIONE FPLD INTEGRATA AL TRATTAMENTO
MINIMO COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONE EX COMBATTENTI
Pensione con decorrenza compresa fra aprile 1968 e gennaio 1985
Maggiorazione intera
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
228
mensile
definitivo
L
L
L
L
L
€
€
€
€
€
€
741.450
754.040
767.600
779.870
800.140
413,38
424,55
434,74
445,62
454,54
462,27
in aliquota di reversibilità coniuge
1997 L
719.290
1998 L
731.504
1999 L
744.660
2000 L
756.562
L
776.224
2001
€
400,97
2002 €
411,81
2003 €
421,69
2004 €
432,24
2005 €
440,89
2006 €
448,39
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L
L
L
L
L
€
€
€
€
€
€
740.750
754.040
766.850
779.110
798.570
412,43
424,55
434,74
445,62
454,10
462,27
L 9.638.850
L 9.802.520
L 9.978.800
L 10.138.310
L 10.401.820
€ 5.373,94
€ 5.519,15
€ 5.651,65
€ 5.793,06
€ 5.908,97
€ 6.009,51
L 9.629.750
L 9.802.520
L 9.969.050
L 10.128.430
L 10.381.410
€ 5.361,59
€ 5.519,15
€ 5.651,65
€ 5.793,06
€ 5.903,30
€ 6.009,51
L
L
L
L
L
€
€
€
€
€
€
718.610
731.504
743.930
755.826
774.702
400,10
411,81
421,69
432,24
440,47
448,39
L 9.350.770
L 9.509.552
L 9.680.580
L 9.835.306
L 10.090.912
€ 5.212,64
€ 5.353,48
€ 5.482,01
€ 5.619,17
€ 5.731,62
€ 5.829,12
L 9.341.930
L 9.509.552
L 9.671.090
L 9.825.738
L 10.071.126
€ 5.201,33
€ 5.353,48
€ 5.482,01
€ 5.619,17
€ 5.726,08
€ 5.829,12
P
pensione
- maggiorazione
ex combattenti
Pensione con decorrenza precedente il mese di aprile 1968
Maggiorazione intera
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
definitivo
L
L
L
L
L
€
€
€
€
€
€
731.540
743.960
757.340
769.440
789.430
407,71
418,73
428,79
439,52
448,32
455,95
in aliquota di reversibilità coniuge
1997 L
713.344
1998 L
725.456
1999 L
738.504
2000 L
750.304
L
769.798
2001
€
397,57
2002 €
408,31
2003 €
418,12
2004 €
428,58
2005 €
437,16
2006 €
444,60
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L
L
L
L
L
€
€
€
€
€
€
730.840
743.960
756.600
768.700
787.890
406,92
418,73
428,79
439,52
447,88
455,95
L 9.510.020
L 9.671.480
L 9.845.420
L 10.002.720
L 10.262.590
€ 5.300,23
€ 5.443,49
€ 5.574,27
€ 5.713,76
€ 5.828,16
€ 5.927,35
L 9.500.920
L 9.671.480
L 9.835.800
L 9.993.100
L 10.242.570
€ 5.289,96
€ 5.443,49
€ 5.574,27
€ 5.713,76
€ 5.822,44
€ 5.927,35
L
L
L
L
L
€
€
€
€
€
€
712.664
725.456
737.780
749.580
768.294
396,80
408,31
418,12
428,58
436,74
444,60
L 9.273.472
L 9.430.928
L 9.600.552
L 9.753.952
L 10.007.374
€ 5.168,41
€ 5.308,08
€ 5.435,59
€ 5.571,59
€ 5.683,13
€ 5.779,83
L
L
L
L
L
€
€
€
€
€
€
9.264.632
9.430.928
9.591.140
9.744.540
9.987.822
5.158,35
5.308,08
5.435,59
5.571,59
5.677,57
5.779,83
229
Le pensioni di guerra
S
ono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno
subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra. Sono pertanto previsti trattamenti diretti e trattamenti indiretti, la cui misura varia a seconda del grado della menomazione. Accanto ai trattamenti pensionistici sono previsti, inoltre,
indennità, assegni, aumenti di integrazione o di maggiorazione. Tutta la disciplina è contenuta nel DPR del 23 dicembre 1978, n. 915.
La perequazione degli importi e dei limiti di reddito avviene in base alle
variazioni dell’indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai
dell’industria, secondo l’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.160 e l'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
TRATTAMENTI TABELLARI AI PENSIONATI DI GUERRA
Legge 10 ottobre 1989, n. 342
PENSIONI DIRETTE
Tabella C
2005
230
1ª categoria con o senza
assegno di superinvalidità
2ª categoria
3ª categoria
4ª categoria
5ª categoria
6ª categoria
7ª categoria
8ª categoria
2006
mensile
annuo
mensile
annuo
489,86
440,79
391,19
343,40
294,33
245,34
196,21
147,13
5.878,34
5.289,46
4.694,34
4.120,84
3.531,96
2.944,11
2.354,49
1.765,60
504,75
454,19
403,09
353,84
303,28
252,80
202,17
151,61
6.057,04
5.450,26
4.837,05
4.246,11
3.639,33
3.033,61
2.426,07
1.819,27
Tabella F
Assegno per cumulo di infermità
2005
Per due superinvalidità
contemplate nelle lettere
A -A/bis-B
Per due superinvalidità
di cui una contemplata
nella lett. A e A/bis
e l’altra nelle lettere C-D-E
Per due superinvalidità
di cui una contemplata
nella lett. B
e l’altra nelle lettere C-D-E
Per due superinvalidità
contemplate nella tab. E
Per una seconda infermità
della 1ª categ.tab A
Per una seconda infermità
della 2ª categ.tab.A
Per una seconda infermità
della 3ª categ.tab.A
Per una seconda infermità
della 4ª categ.tab.A
Per una seconda infermità
della 5ª categ.tab.A
Per una seconda infermità
della 6ª categ.tab.A
Per una seconda infermità
della 7ª categ.tab.A
Per una seconda infermità
della 8ª categ.tab.A
2006
mensile
annuo
mensile
annuo
1.873,16
22.477,96
1.930,11
23.161,29
1.426,61
17.119,28
1.469,98
17.639,71
784,73
9.416,73
808,58
9.703,00
589,34
7.072,04
607,25
7.287,03
446,62
5.359,40
460,19
5.522,33
402,06
4.824,67
414,28
4.971,34
357,23
4.286,79
368,09
4.417,11
312,66
3.751,95
322,17
3.866,01
268,03
3.216,37
276,18
3.314,15
223,27
2.679,25
230,06
2.760,70
178,57
2.142,86
184,00
2.208,00
134,02
1.608,19
138,09
1.657,08
231
Tabella E
Assegno di superinvalidità
2005
Lettera A
Lettera A/bis
Lettera B
Lettera C
Lettera D
Lettera E
Lettera F
Lettera G
Lettera H
Assegno integrativo
di 1ª categoria
2006
mensile
annuo
mensile
annuo
1.412,05
1.270,82
1.129,59
988,37
847,21
705,99
564,76
423,61
282,38
16.944,56
15.249,85
13.555,11
11.860,38
10.166,55
8.471,83
6.777,10
5.083,29
3.388,55
1.454,97
1.309,45
1.163,93
1.018,41
872,97
727,45
581,93
436,49
290,96
17.459,67
15.713,45
13.967,19
12.220,94
10.475,61
8.729,37
6.983,12
5.237,82
3.491,56
141,19
1.694,27
145,48
1.745,78
Indennità di assistenza e di accompagnamento
2005
Lettera A
Lettera A/bis
Lettera B
Lettera C
Lettera D
Lettera E
Lettera F
Lettera G
Lettera H
232
2006
mensile
annuo
mensile
annuo
669,19
583,80
515,83
453,10
383,39
317,17
249,20
182,98
120,25
8.030,28
7.005,57
6.190,00
5.437,15
4.600,68
3.806,02
2.990,43
2.195,78
1.442,94
689,53
601,54
531,51
466,87
395,05
326,81
256,78
188,54
123,90
8.274,40
7.218,54
6.378,18
5.602,44
4.740,54
3.921,72
3.081,34
2.262,53
1.486,81
Integrazione all’indennità di assistenza e accompagnamento
Indennità di accompagnamento aggiuntiva
Ulteriore integrazione art. 2, c. 2 e 3, L 422/90
2005
2006
Art. 3 L 656/86
A n.1 - Ciechi con mancanza
dei due arti inferiori o sordità
bilaterale con 1ª integrazione
mensile
annuo
mensile
annuo
2.459,24
29.510,94
2.534,01
30.408,07
Idem con 1ª e 2ª integrazione
4.918,49
59.021,86
5.068,01
60.816,12
Idem con 1ª integrazione
e ulteriore importo
di 1ª integrazione art. 2
comma 3 Legge 422/90 (*)
2.684,36
32.212,31
2.765,96
33.191,56
Idem con 1ª e 2ª integrazione
e ulteriori importi
di 1ª e 2ª integrazione art. 2
comma 3 Legge 422/90 (*)
5.368,72
64.424,60
5.531,93
66.383,11
A n. 2 - Perdita anatomica
o funzionale dei quattro
arti fino al limite della perdita
totale delle mani e dei piedi
insieme, con 1ª integrazione
2.459,24
29.510,94
2.534,01
30.408,07
Idem con 1ª e 2ª integrazione
4.918,49
59.021,86
5.068,01
60.816,12
A n.1 - Ciechi con perdita
di ambo gli arti superiori
fino al limite della perdita
delle due mani (A/bis n.1),
con indennità aggiuntiva
2.459,24
29.510,94
2.534,01
30.408,07
Idem con indennità aggiuntiva
e 1ª integrazione
4.918,49
59.021,86
5.068,01
60.816,12
Idem con indennità aggiuntiva
e 1ª e 2ª integrazione
7.377,73
88.532,80
7.602,02
91.224,20
Art. 8 L 656/86
233
2005
mensile
234
2006
annuo
mensile
annuo
Idem con indennità aggiuntiva
e ulteriore importo
di 1ª integrazione art. 2
comma 3 Legge 422/90 (*)
2.684,36
32.212,31
2.765,96
33.191,56
Idem con indennità aggiuntiva,
1ª integrazione e ulteriori
importi di 1ª e 2ª integrazione
art. 2 comma 2 Legge 422 (*)
5.368,72
64.424,60
5.531,93
66.383,11
Idem con indennità aggiuntiva,
1ª e 2ª integrazione
e ulteriori importi
di 1ª, 2ª e 3ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
8.053,08
96.636,91
8.297,89
99.574,67
A n. 1 - Ciechi con
disarticolazione di ambo
le cosce o l’amputazione
di esse con impossibilità
assoluta e permanente
dell’applicazione
dell’apparecchio di protesi
(A/bis n. 2),
con indennità aggiuntiva
2.459,24
29.510,94
2.534,01
30.408,07
Idem con indennità aggiuntiva
e 1ª integrazione
4.918,49
59.021,86
5.068,01
60.816,12
Idem con idennità aggiuntiva
e 1ª e 2ª integrazione”
7.377,73
88.532,80
7.602,02
91.224,20
Idem con idennità aggiuntiva
e ulteriore importo
di 1ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
2.684,36
32.212,31
2.765,96
33.191,56
2005
mensile
2006
annuo
mensile
annuo
Idem con indennità aggiuntiva,
1ª integrazione
e ulteriori importi
di 1ª e 2ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
5.368,72
64.424,60
5.531,93
66.383,11
Idem con indennità aggiuntiva,
1ª e 2ª integrazione
e ulteriori importi di 1ª, 2ª
e 3ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
8.053,08
96.636,91
8.297,89
99.574,67
A n. 2 - Perdita anatomica dei
quattro arti fino al limite del
terzo superiore della gamba
e degli avambracci,
con indennità aggiuntiva
2.459,24
29.510,94
2.534,01
30.408,07
Idem con indennità aggiuntiva
e 1ª integrazione
4.918,49
59.021,86
5.068,01
60.816,12
Idem con indennità aggiuntiva
e 1ª e 2ª integrazione”
7.377,73
88.532,80
7.602,02
91.224,20
1.639,50
19.673,94
1.689,34
20.272,03
3.278,99
39.347,91
3.378,67
40.544,09
1.639,50
3.278,99
19.673,94
39.347,91
1.689,34
3.378,67
20.272,03
40.544,09
Art. 3 L 656/86
A nn. 1 - 3 - 4 (comma 2° e 3°)
con 1ª integrazione”
Idem con 1ª e 2ª integrazione
A n. 1 - Ciechi con perdita
funzionale dei due arti
inferiori fino al limite
della perdita dei due piedi,
con 1ª integrazione
Idem con 1ª e 2ª integrazione
235
2005
mensile
236
2006
annuo
mensile
annuo
Idem con 1ª integrazione
e ulteriore importo
di 1ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
1.639,50
19.673,94
1.921,29
23.055,53
Idem con 1ª e 2ª integrazione
e ulteriori importi
di 1ª e 2ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
3.278,99
39.347,91
3.842,59
46.111,07
A n.1 - Ciechi con perdita
di un arto fino al limite
di una mano o di un piede
con 1ª integrazione (**)
1.639,50
19.673,94
1.689,34
20.272,03
Idem con 1ª e 2ª integrazione
3.278,99
39.347,91
3.378,67
40.544,09
Idem con 1ª integrazione
e ulteriore importo
di 1ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
1.752,05
21.024,64
1.805,32
21.663,79
Idem con 1ª e 2ª integrazione
e ulteriori importi
di 1ª e 2ª integrazione
art. 2 comma 3
Legge 422/90 (*)
3.504,11
42.049,27
3.610,63
43.327,57
A/bis n.1 con 1ª integrazione
1.092,70
13.112,37
1.125,92
13.510,99
Idem con 1ª e 2ª integrazione
2.185,39
26.224,74
2.251,83
27.021,97
A/bis n. 2 con 1ª integrazione
545,90
6.550,77
562,49
6.749,91
Assegno per cumulo art. 17 DPR 23.12.1978, n. 915
(cumuli di II categoria)
2005
mensile
2/10
3/10
5/10
38,05
57,08
95,13
2006
annuo
mensile
annuo
456,63
684,95
1.141,58
39,21
58,81
98,02
470,51
705,77
1.176,28
Assegno di incollocabilità o compensativo
art. 20 DPR 23.12.1978, n. 915
2005
mensile
1ª categoria
2ª categoria
3ª categoria
4ª categoria
5ª categoria
6ª categoria
7ª categoria
8ª categoria
141,19
331,45
381,05
428,84
477,91
526,90
576,03
625,11
2006
annuo
mensile
annuo
1.694,27
3.977,44
4.572,55
5.146,06
5.734,95
6.322,78
6.912,40
7.501,29
145,48
341,53
392,63
441,88
492,44
542,92
593,54
644,11
1.745,78
4.098,35
4.711,56
5.302,50
5.909,29
6.514,99
7.122,54
7.729,33
* Beneficio da concedere a domanda degli interessati e con provvedimento dell’amministr. centrale (art.
2, c. 4, L 422/90)
** Le altre invalidità previste dall’art. 2, c. 2, della L 422/90 risultano assorbite da quelle indicate nei
punti precedenti
PENSIONI INDIRETTE
Tabella G
2005
mensile
Vedove ed orfani
Vedove grandi invalidi
278,05
278,05
2006
annuo
mensile
annuo
3.336,57
3.336,57
286,50
286,50
3.438,00
3.438,00
237
Assegno supplementare
alle vedove di grandi invalidi
2005
Lettera A
Lettera A/bis
Lettera B
Lettera C
Lettera D
Lettera E
Lettera F
Lettera G
Lettera H e incollocobilità
1ª categoria
senza superinvalidità
2006
mensile
annuo
mensile
annuo
706,02
635,41
564,80
494,16
423,61
352,99
282,38
211,86
141,19
8.472,28
7.624,92
6.777,55
5.930,19
5.083,29
4.235,92
3.388,55
2.542,31
1.694,27
727,49
654,73
581,97
509,21
436,49
363,72
290,96
218,30
145,48
8.729,84
7.856,72
6.983,59
6.110,47
5.237,82
4.364,69
3.491,56
2.619,60
1.745,78
70,59
847,13
72,74
872,88
Assegno di maggiorazione
2005
mensile
2006
annuo
68,84
826,04
mensile
annuo
70,93
851,15
Tabella N
Riversibilità vedove ed orfani
2005
238
2ª categoria
3ª categoria
4ª categoria
5ª categoria
6ª categoria
7ª categoria
8ª categoria
2006
mensile
annuo
mensile
annuo
161,81
142,98
125,50
107,64
89,66
82,33
80,09
1.941,72
1.715,75
1.505,99
1.291,65
1.075,89
987,91
961,08
166,73
147,33
129,31
110,91
92,38
84,83
82,52
2.000,75
1.767,91
1.551,77
1.330,92
1.108,60
1.017,94
990,30
Tabella M
Genitori che abbiano perduto uno o più figli
2005
mensile
2006
annuo
mensile
annuo
134,05
254,70
375,35
496,00
616,65
737,30
857,95
978,60
1.608,66
3.056,45
4.504,26
5.952,04
7.399,83
8.847,63
10.295,41
11.743,22
138,13
262,45
386,77
511,08
635,40
759,72
884,03
1.008,35
1.657,56
3.149,37
4.641,19
6.132,98
7.624,78
9.116,60
10.608,39
12.100,21
Genitori rimasti totalmente privi di prole
Per 1 figlio caduto
201,08
Per 2 figli caduti
321,73
Per 3 figli caduti
442,38
Per 4 figli caduti
563,03
Per 5 figli caduti
683,68
Per 6 figli caduti
804,33
Per 7 figli caduti
924,98
Per 8 figli caduti
1.045,63
2.412,99
3.860,78
5.308,57
6.756,37
8.204,17
9.651,96
11.099,75
12.547,55
207,20
331,51
455,83
580,15
704,46
828,78
953,10
1.077,42
2.486,34
3.978,15
5.469,95
6.961,76
8.453,58
9.945,38
11.437,18
12.929,00
1.578,75
2.999,62
4.420,48
5.841,35
7.262,23
8.683,10
10.103,96
11.524,83
135,56
257,57
379,57
501,58
623,58
745,59
867,59
989,60
1.626,74
3.090,81
4.554,86
6.018,93
7.483,00
8.947,07
10.411,12
11.875,18
Per 1 figlio caduto
Per 2 figli caduti
Per 3 figli caduti
Per 4 figli caduti
Per 5 figli caduti
Per 6 figli caduti
Per 7 figli caduti
Per 8 figli caduti
Tabella S
Genitori che abbiano perduto uno o più figli
Per 1 figlio caduto
Per 2 figli caduti
Per 3 figli caduti
Per 4 figli caduti
Per 5 figli caduti
Per 6 figli caduti
Per 7 figli caduti
Per 8 figli caduti
131,56
249,97
368,37
486,78
605,19
723,59
842,00
960,40
239
Genitori rimasti totalmente privi di prole
2005
mensile
Per 1 figlio caduto
Per 2 figli caduti
Per 3 figli caduti
Per 4 figli caduti
Per 5 figli caduti
Per 6 figli caduti
Per 7 figli caduti
Per 8 figli caduti
197,34
315,75
434,15
552,56
670,97
789,37
907,78
1.026,18
MEDAGLIE
annuo
mensile
annuo
2.368,12
3.788,98
5.209,85
6.630,73
8.051,60
9.472,47
10.893,33
12.314,21
203,34
325,35
447,35
569,36
691,36
813,37
935,37
1.057,38
2.440,11
3.904,16
5.368,23
6.832,30
8.296,37
9.760,43
11.224,49
12.688,56
2005
mensile
Medaglia d’oro
Medaglia d’argento
Medaglia di bronzo
Croce di guerra
2006
2006
annuo
317,06
56,37
17,61
10,57
3.804,74
676,39
211,37
126,82
mensile
annuo
326,70
58,08
18,15
10,89
3.920,40
696,95
217,80
130,68
LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO
AI TRATTAMENTI TABELLARI DI GUERRA
Legge 10 ottobre 1989, n. 342 e art. 2 L. 236/2000
2005
mensile
annuo
-
240
2006
12.439,80
mensile
annuo
-
12.817,97
Pensione sociale
È
una prestazione di natura assistenziale, istituita dalla legge n. 153/69 (art.
26). A partire dal 1° gennaio 1996 questa prestazione è stata sostituita
dall’“assegno sociale” (vedi) ma continua ad essere erogata, sussistendone
le condizioni, a tutti coloro che l’hanno conseguita entro la stessa data.
La pensione sociale (PS) è corrisposta alle persone ultrasessantacinquenni
prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non
superiore a quello della pensione sociale stessa. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
La pensione sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali,
e ai sordomuti che abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995,
in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età. I ciechi
civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento economico cui hanno diritto. Per una trattazione completa delle prestazioni
spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui
trattamenti economici per i disabili.
L’importo
L’importo della pensione sociale è adeguato al costo della vita con lo stesso
meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.
Oltre che per perequazione, l’importo mensile della pensione sociale è stato
aumentato, dal 1° gennaio 1999, con l’art. 67 della L 448/98 e, dal 1° gennaio
2000, con l’art. 52 della legge 488/99, rispettivamente di 100 e 18mila lire:
ambedue questi aumenti sono entrati a far parte dell’importo della pensione
sociale stessa, e quindi ne seguono la perequazione automatica. In presenza di
rendite, prestazioni o redditi, purché di importo non superiore al limite, la pensione sociale è ottenibile in misura parziale.
Per i mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e i sordomuti, la pensione
sociale sostitutiva, invece, è sempre corrisposta in misura intera purché il reddito non superi il limite (circ. INPS n. 739 AGO – 66030 O dell’11 maggio 1981).
Anche a causa di questa differenza, gli aumenti della pensione stabiliti dalle leggi del 1998 e 1999 costituiscono una prestazione a sé stante, per questi soggetti: infatti questi aumenti vengono attribuiti alle stesse condizioni vigenti per i 241
Pensione
sociale
richiedenti non invalidi e, in presenza di reddito, possono essere corrisposti in
misura parziale.
I limiti di reddito
Per ottenere la pensione, il reddito eventualmente posseduto non deve superare determinati limiti. In particolare, il richiedente non deve possedere reddito
personale in misura superiore all’importo annuo della pensione sociale; inoltre,
se è coniugato, oltre a rispettare il limite di reddito personale, non deve possedere redditi che, cumulati con quelli del coniuge, siano superiori ad un determinato importo, pari inizialmente a 4,15 volte l’importo annuo della PS. Dal 1999,
per effetto dell’aumento dell’importo della PS disposto dalla L 448/98, che non
ha aumentato anche il limite di reddito coniugale, tale rapporto è sceso a 3,53 e
a 3,48 dal 2000, per effetto del nuovo aumento.
I redditi da considerare sono quelli soggetti ad Irpef in generale, con l’esclusione del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito personale, l’INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le “rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità”. L’anno di riferimento per il reddito è quello stesso di percezione della pensione.
La pensione sociale sostitutiva dei trattamenti economici dei mutilati
e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto
65 anni di età
Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei
mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età
entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del
trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità
civile.
242
Ricorrendo le condizioni di reddito, ad un invalido civile o sordomuto che
l’abbia conseguita prima del 1996 la pensione sociale continua ad essere corrisposta nella misura – base, cioè senza gli aumenti introdotti con le manovre
finanziarie del 1999 e del 2000, senza l’aumento non perequabile introdotto
con la legge 544/88 e senza i relativi incrementi introdotti prima con legge
388/2000 e poi, fino a concorrenza di un milione di lire, con legge
448/2001. Per ottenere anche l’importo corrispondente agli aumenti di cui
alle leggi finanziarie del 1999 e del 2000, che variano in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito
alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti la pensione
sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito coniugale. Per l’aumento di cui alla legge 544/88 e relativi incrementi, il reddito da verificare è
ancora diverso.
L’aumento della pensione sociale di cui alla legge 544/88
P
pensione
- sociale
E’ una prestazione introdotta dalla legge n. 140/1985 ed ha subito modifiche con la legge n. 544/1988. Al pari della pensione sociale è un trattamento di
natura assistenziale che è stato sostituito dall’assegno sociale. Continuerà, però,
ad essere corrisposto, in presenza delle condizioni, a coloro che l’hanno conseguito entro il 1° gennaio 1996.
L’aumento della pensione sociale (APS) è corrisposto alle persone ultrasessantacinquenni prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di
importo non superiore a quello della pensione sociale comprensivo dell’importo
dell’aumento stesso. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a
domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
L’aumento si aggiunge, in genere, alla pensione sociale ma può essere erogato, in alcuni casi, anche al cittadino in situazione di reddito che non consente
l’ottenimento della pensione sociale.
Al contrario della pensione sociale non è soggetto a perequazione automatica. L’importo iniziale era pari a 75.000, poi a 125.000 lire mensili (per 13
mensilità); dal 1° gennaio 2001, con gli aumenti di 25.000 e 40.000 lire mensili disposti, rispettivamente, per i soggetti con meno di 75 anni di età e per
quelli più anziani, il suo importo massimo è salito rispettivamente a 150.000 e
165.000 lire al mese. Dal 1° gennaio 2002, inoltre, l’importo dell’aumento della pensione sociale (insieme a quello della maggiorazione sociale delle pensioni e della maggiorazione dell’assegno sociale) è stato incrementato di una cifra
variabile, tale da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo
pari a 516,46 euro per 13 mensilità; infatti, l’importo dell’aumento varia in
relazione ai redditi posseduti. Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di
incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno,
tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in
costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione
e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno
e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono
ogni anno di più.
243
Pensione
sociale
L’APS spetta ai soggetti che:
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell’aumento stesso;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore
a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per
un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare
annuo della pensione sociale, dell’aumento stesso e dell’ammontare annuo
dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso
Enti od organismi internazionali.
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione:
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati;
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a
10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni
ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a
situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo
della pensione sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno
solare cui si riferisce l’APS.
244
A queste condizioni, l’aumento è attribuibile anche ai titolari di pensione
sociale che sostituisce i trattamenti economici corrisposti fino al 65° anno di età
ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti. Ai ciechi civili, invece, l’aumento
può spettare sotto forma di maggiorazione dell’assegno sociale (vedi) anche se i
soggetti abbiano compiuto 65 anni di età prima del 1° gennaio 1996. Ai soggetti
invalidi al 100%, un aumento di pari misura e alle stesse condizioni è attribuito
fin dalla data di compimento del 60° anno di età.
P
pensione
- sociale
245
Pensione
sociale
IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE
(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)
Anno
1997
1998
*1999
*2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
391.000
397.650
504.800
530.900
544.700
281,32
288,91
295,85
303,25
309,32
314,58
mensile
presuntivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
390.600
397.650
504.400
530.350
543.650
280,78
288,91
295,85
303,25
309,02
314,58
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 5.083.000
L. 5.169.450
L. 6.562.400
L. 6.901.700
L. 7.081.100
€ 3.657,16
€ 3.755,83
€ 3.846,05
€ 3.942,25
€ 4.021,16
€ 4.089,54
L. 5.077.800
L. 5.169.450
L. 6.557.200
L. 6.894.550
L. 7.067.450
€ 3.650,14
€ 3.755,83
€ 3.846,05
€ 3.942,25
€ 4.017,26
€ 4.089,54
... CON AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS)
(comprensivo dell’incremento di cui alla legge 388/2000)
Anno
mensile
definitivo
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
CON APS E INC 70 ANNI (PS mens. + differenza fino a TM + 123,77)
2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27
2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55
CON APS 65 ANNI (PS mens. + L 150.000 o € 77,47 - 125.000 fino al 2000)**
1997 L. 516.000 L. 515.600 L. 6.708.000 L. 6.702.800
1998 L. 522.650 L. 522.650 L. 6.794.450 L. 6.794.450
*1999 L. 629.800 L. 629.400 L. 8.187.400 L. 8.182.200
*2000 L. 655.900 L. 655.350 L. 8.526.700 L. 8.519.550
L. 694.700 L. 693.650 L. 9.031.100 L. 9.017.450
2001
€ 358,79 € 358,25 € 4.664,27 € 4.657,25
*
246
Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di L. 100.000 mensili e nel 2000 di
altre L. 18.000
** Si riportano solo i valori fino al 2001 perché, da tale anno in poi, chi abbia meno di
70 anni di età può avere ottenuto solo l'assegno sociale (vedi), che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale e il relativo aumento.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE
art. 26 L 153/69
entro il quale la pensione
spetta in misura intera
anno
1997
1998
** 1999
** 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
limite
coniugale
per il titolare
coniugato
(in aggiunta
al limite
individuale)
limite
individuale
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L. 16.048.550
L. 16.321.350
L. 16.615.150
L. 16.881.000
L. 17.319.900
€ 8.944,99
€ 9.186,50
€ 9.406,98
€ 9.642,16
€ 9.835,01
€ 10.002,18
oltre anche uno solo dei quali
la pensione non spetta
limite
individuale
(PSx13)
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
5.083.000
5.169.450
6.562.400
6.901.700
7.081.100
3.657,09
3.755,83
3.846,05
3.942,25
4.021,16
4.089,54
limite
coniugale
per il titolare
coniugato
(in aggiunta
al limite
individuale)
P
pensione
- sociale
L. 21.131.550
L. 21.490.800
L. 23.177.550
L. 23.782.700
L. 24.401.000
€ 12.602,07
€ 12.942,33
€ 13.253,03
€ 13.584,41
€ 13.856,17
€ 14.091,72
** Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di L. 100.000 mensili e nel 2000 di
altre L. 18.000
247
CALCOLO IMPORTO MENSILE PENSIONE SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO
art. 26 L 153/69; art. 28, commi 1 e 2, L 843/78; art. 67 L 448/98; art. 52 L 488/99
decorrenza
2002
2003
2004
2005
2006
reddito annuo
del pensionato (RP)
reddito annuo del pensionato
cumulato con il reddito del coniuge (RT)
zero
3.755,83
3.755,83
3.755,83
≤
≥
<
<
≥
≤
9.186,50
qualunque
12.942,33
9.186,50
<
3.755,83
>
9.186,50
zero
3.846,05
3.846,05
3.846,05
≤
≥
<
<
≥
≤
9.406,98
qualunque
13.253,03
9.406,98
<
3.846,05
>
9.406,98
≤
≥
<
<
zero
3.942,25
3.942,25
3.942,25
≥
≤
9.642,16
qualunque
13.584,41
9.642,16
<
3.942,25
>
9.642,16
zero
4.021,16
4.021,16
4.021,16
≤
≥
<
<
≥
≤
9.835,01
qualunque
13.856,17
9.835,01
<
4.021,16
>
9.835,01
zero
4.089,54
4.089,54
4.089,54
≤
≥
<
<
≥
≤
10.002,18
qualunque
14.091,72
10.002,18
<
4.089,54
>
10.002,18
e
<
12.942,33
e
<
13.253,03
e
<
13.584,41
e
<
13.856,17
e
<
14.091,72
* Dall’importo mensile della pensione sociale dev’essere detratto il più elevato dei due quozienti.
248
POSSEDUTO
importo mensile da detrarre
dalla pensione sociale
importo mensile
pensione sociale
zero
288,91
288,91
RP:13
RP:13 (*)
(RT-9.186,50): 13 (*)
zero
295,85
295,85
RP:13
RP:13 (*)
(RT-9.406,98): 13 (*)
zero
303,25
305,25
RP:13
RP:13 (*)
(RT-9.642,16): 13 (*)
zero
309,32
309,32
RP:13
RP:13 (*)
(RT-9.835,01): 13 (*)
zero
314,58
314,58
RP:13
RP:13 (*)
(RT-10.002,18): 13 (*)
288,91
zero
zero
variabile
P
pensione
- sociale
variabile
295,85
zero
zero
variabile
variabile
303,25
zero
zero
variabile
variabile
309,32
zero
zero
variabile
variabile
314,58
zero
zero
variabile
variabile
249
Pensione
sociale
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO
DELLA PENSIONE SOCIALE
oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta
art. 2 L 544/88 e art. 38 L. 448/2001
limite individuale
anno
(PS+APS)x13
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
1997
1998
**1999
*** 2000
* 2001
2002
2003
2004
2005
*
250
L.
€
€
€
€
€
€
limite coniugale
(in aggiunta al limite individuale)
(PS+APS+TM)x13
dal 2002 (PS+APS+AS)x13
AUMENTO DELLA PS 75 ANNI
9.226.100
L.
4.764,88
€
4.863,69
€
4.953,91
€
5.050,11
€
5.129,02
€
5.197,40
€
18.850.650
9.735,55
9.968,66
10.181,47
10.408,45
10.594,61
10.755,94
INCREMENTO DELL'AUMENTO (dal 70° anno di età)
€
6.713,98
€
11.271,39
€
6.836,57
€
11.503,44
€
6.967,35
€
11.750,96
€
7.074,60
€
11.953,89
€
7.167,55
€
12.129,91
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
AUMENTO DELLA PS 65 ANNI **
6.708.000
L.
6.794.450
L.
8.187.400
L.
8.526.700
L.
9.031.100
L.
€
4.664,14
4.762,94
€
4.853,16
€
4.949,36
€
5.028,27
€
15.626.650
15.864.550
17.420.650
17.907.500
18.655.650
9.634,82
9.867,91
10.080,72
10.307,70
10.493,86
Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere meno di 75 anni d'età.
** Aumenti importo PS: L. 100.000 nel 1999 e 18.000 nel 2000.
*** Nel 2001 l'importo dell'APS è stato portato a 150.000 lire per i soggetti con 65 anni
di età e a 165.000 per quello con almeno 75 anni.
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE
SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO
art. 2 L 544/88, art. 70, c. 4, L 388/2000, art. 38 L 448/2001
anno
2002
2003
2004
2005
2006
importo mensile spettante*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
P
pensione
- sociale
INCREMENTO DELL'APS 75 ANNI
€ 142,33
€ 6.713,98 - RP) / 13
€ 11.271,39 - RC) / 13
€ 144,82
€ 6.836,57 - RP) / 13
€ 11.503,44 - RC) / 13
€ 147,48
€ 6.967,35 - RP) / 13
€ 11.750,96 - RC) / 13
€ 149,66
€ 7.074,60 - RP) / 13
€ 11.953,89 - RC) / 13
€ 151,55
€ 7.167,55 - RP) / 13
€ 12.129,91 - RC) / 13
251
Pensione
sociale
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO
anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
252
importo mensile spettante*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
AUMENTO DELLA PS 75 ANNI
L. 165.000
L. 9.226.100 - RP) / 13
L. 18.850.650 - RC) / 13
€ 85,22
€ 4.764,89 - RP) / 13
€ 9.735,57 - RC) / 13
€ 85,22
€ 4.863,69 - RP) / 13
€ 9.968,66 - RC) / 13
€ 85,22
€ 4.953,91 - RP) / 13
€ 10.181,47 - RC) / 13
€ 85,22
€ 5.050,11 - RP) / 13
€ 10.408,45 - RC) / 13
€ 85,22
€ 5.129,02 - RP) / 13
€ 10.594,61 - RC) / 13
€ 85,22
€ 5.197,40 - RP) / 13
€ 10.755,94 - RC) / 13
P
anno
2002
2003
2004
2005
2006
importo mensile spettante*
INCREMENTO DELL'APS (dal 70° anno d'età)
A
€ 150,08
B
€ 6.713,98 - RP) / 13
C
€ 11.271,39 - RC) / 13
A
€ 152,57
B
€ 6.836,57 - RP) / 13
C
€ 11.503,44 - RC) / 13
A
€ 155,23
B
€ 6.967,35 - RP) / 13
C
€ 11.750,96 - RC) / 13
A
€ 157,41
B
€ 7.074,60 - RP) / 13
C
€ 11.953,89 - RC) / 13
A
€ 159,30
B
€ 7.167,55 - RP) / 13
C
€ 12.129,91 - RC) / 13
pensione
- sociale
253
Pensione
sociale
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO
anno
1997
1998
1999
2000
254
* Si attribuisce il minore fra i tre importi
denominati A, B e C
** Si riportano i valori
solo fino al 2005
perché dal 2006 nessun titolare di PS può
avere meno di 75
anni d'età
RP = reddito personale
del richiedente l'aumento, nel quale va
computato l'importo
della pensione sociale senza aumento;
RC = reddito coniugale,
pari al reddito personale di cui sopra più
il reddito del coniuge.
2001
2002
2003
2004
2005
importo mensile spettante*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
AUMENTO DELLA PS CON 65 ANNI **
L. 125.000
L. 6.708.000 - RP) / 13
L. 15.626.650 - RC) / 13
L. 125.000
L. 6.794.450 - RP) / 13
L. 15.864.550 - RC) / 13
£ 125.000
L. 8.182.200 - RP) / 13
L. 17.406.350 - RC) / 13
L. 125.000
L. 8.526.700 - RP) / 13
L. 17.907.500 - RC) / 13
L. 150.000
L. 9.031.100 - RP) / 13
L. 18.655.650 - RC) / 13
€ 77,47
€ 4.664,18 - RP) / 13
€ 9.634,84 - RC) / 13
€ 77,47
€ 4.762,94 - RP) / 13
€ 9.867,91 - RC) / 13
€ 77,47
€ 4.853,16- RP) / 13
€ 10.080,72 - RC) / 13
€ 77,47
€ 4.949,36 - RP) / 13
€ 10.307,70 - RC) / 13
€ 77,47
€ 5.028,27 - RP) / 13
€ 10.493,86 - RC) / 13
Assegno sociale
È
la prestazione assistenziale introdotta dall’art. 3, commi 6 e 7, della legge n.
335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell’assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. L’assegno sociale
spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello
della presentazione della domanda stessa.
La pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che
l’hanno conseguita fino al gennaio ‘96, sussistendone le condizioni. Ai titolari di
pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di
nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l’assegno sociale, nella
misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le
domande di prestazione sociale avanzate dal 1° gennaio 1996 in poi, indipendentemente dall’epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall’eventualità di aver
compiuto i 65 anni di età prima del 1996 (Min. lavoro, lettera 7/61587/L335.95
del 24 luglio 1997).
A partire dal 1° febbraio 1996 l’assegno sociale spetta anche ai mutilati e
invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.
I ciechi civili, invece, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il 65° anno di età. Quando siano d’importo inferiore a
quello dell’assegno sociale, o in caso siano coniugati, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.
Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili.
L’importo
L’importo mensile dell’assegno fu stabilito inizialmente nella misura di
480.000 lire dalla legge 335/95 ed è adeguato al costo della vita con lo stesso
meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.
Oltre che per perequazione, dal 1° gennaio 1999 è stato aumentato di lire
100.000 con l’art. 67 della L 448/98; questo aumento, ricorrendo le condizioni
reddituali, è attribuibile agli assegni sociali corrisposti in sostituzione dei trattamenti economici erogati a mutilati e invalidi civili e ai sordomuti ed anche alle pensioni dei ciechi civili oltre i 65 anni di età.
Dal 1° gennaio 2000 è intervenuto un nuovo aumento di 18.000 lire (art. 52
L 488/99), anch’esso attribuibile anche agli assegni sostitutivi di trattamenti eco-
255
Assegno
sociale
nomici corrisposti ad invalidi civili e sordomuti. A differenza che l’aumento disposto nell’anno precedente, questo aumento non è destinato anche alle pensioni dei
ciechi civili né alle quote integrative di assegno sociale eventualmente loro spettante.
I limiti di reddito
In presenza di redditi, purché di importo non superiore al limite stabilito, l’assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite. Questa
regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e sordomuti, ai quali l’assegno è sempre corrisposto in misura intera purché il
reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. A questi soggetti sono erogabili in misura parziale gli aumenti della legge
448/98 e 488/99, che costituiscono per loro vere e proprie prestazioni a sé stanti.
Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l’importo dell’assegno.
Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che
non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell’assegno stesso. In questo
caso, in presenza di reddito di importo inferiore al limite, l’assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e comunque fino a concorrenza
del suo importo intero.
Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da
imposta) al netto dell’imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della
casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto. L’anno di riferimento per i
redditi è quello stesso di percezione dell’assegno. Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente
ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell’assegno
sociale.
256
L’assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici dei mutilati e
invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto il 65°
anno di età
Per verificare la sussistenza del diritto all’assegno sociale nei confronti dei
mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età dopo
il 31 dicembre 1995, hanno conseguito l’assegno sociale in sostituzione del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile.
Ricorrendo le condizioni di reddito, l’assegno sociale viene corrisposto agli
invalidi civili e ai sordomuti senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie del 1999 e del 2000. Per ottenere anche l’importo corrispondente a questi
aumenti, che varia in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono
sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità
dei richiedenti l’assegno sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito
del coniuge. Per le relative tabelle, si veda il capitolo apposito.
La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS)
Dal 1° gennaio 2001 l’importo dell’assegno sociale è stato maggiorato di
25.000 o di 40.000 lire mensili a seconda dell’età. Questa maggiorazione costituisce una quota aggiuntiva dell’assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta a perequazione automatica. Dal 1° gennaio 2002, l’importo della maggiorazione (insieme a quello dell’aumento della pensione sociale e della maggiorazione
sociale delle pensioni) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque
da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro
per 13 mensilità, per i soggetti con almeno 70 anni (o con età inferiore, in presenza di anzianità contributiva che il soggetto possa far valere in qualsiasi fondo o
gestione). Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il
trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo
stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro,
mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno
una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il
minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più. In ogni caso, l’importo della
nuova maggiorazione assorbe l’importo previsto per i titolari ultrasettantacinquenni, dato che le condizioni di reddito sono più favorevoli.
Infatti, la nuova maggiorazione dell’assegno sociale spetta ai soggetti che:
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare
annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a)
più l’ammontare annuo dell’assegno sociale: in pratica, due volte l’assegno
sociale più la maggiorazione. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
P
pensione
- assegno
sociale
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso
Enti od organismi internazionali.
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito
catastale della casa di abitazione:
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
257
Assegno
sociale
258
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati;
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno
solare cui si riferisce la maggiorazione.
Per il solo anno 2001, ai fini del diritto alla maggiorazione nell’importo stabilito con la legge 388/2000, si è tenuto conto anche del reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10,
comma 3 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2,
comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.
A queste condizioni, la maggiorazione è attribuibile anche ai titolari di assegno
sociale sostitutivo dei trattamenti economici corrisposti ai mutilati e invalidi civili
nonché ai sordomuti e ai ciechi civili.
Ai soggetti invalidi al 100% (invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti,
oltre che titolari di pensione di inabilità), l’incremento fino a 516,46 euro è attribuito fin dalla data di compimento del 60° anno di età.
Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell’assegno
sociale: nel reddito da considerare non va incluso l’importo della MAS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest’ultima
(MAS), considerando nel reddito influente l’intero importo dell’assegno sociale
come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.
IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE
P
(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)
mensile
definitivo
Anno
1997
1998
*1999
**2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
498.700
507.200
616.350
644.200
660.950
341,36
350,57
358,99
367,97
375,33
381,72
mensile
presuntivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
498.250
507.200
615.800
643.600
659.650
340,68
350,57
358,99
367,97
374,97
381,72
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
6.483.100
6.593.600
8.012.550
8.374.600
8.592.350
4.437,68
4.557,41
4.666,87
4.783.61
4.879,29
4.962,36
pensione
annuo
presuntivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
- assegno
sociale
6.477.250
6.593.600
8.005.400
8.366.800
8.575.450
4.428,84
4.557,41
4.666,87
4.783,61
4.874,61
4.962,36
...CON MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS)
mensile
definitivo
Anno
2001
L
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
CON MAS 75 ANNI (AS mens. + L. 40.000)
700,950 L 699,650 L 9.112.350
annuo
presuntivo
L 9.095.450
CON MAS E INC (dal 70° anno d’età) (AS mens. + differenza fino a TM + 123,77) ***
2002 € 516,46
- € 6.713,98
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27
2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CON MAS 65 ANNI (AS mens. + L. 25.000 o € 12,92) ***
L. 685.950 L. 684.650 L. 8.917.350 L. 8.900.450
€ 354,27 € 353,60 € 4.605,51 € 4.596,80
€ 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37
€ 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83
€ 380,89 € 380,89 € 4.951,57 € 4.951,57
€ 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57
€ 394,64 € 394,64 € 5.130,32 € 5.130,32
*
Aumento dell’assegno sociale pari a lire
100.000 mensili (art.
67 L.448/98)
** Aumento dell’assegno sociale pari a lire
18.000 mensili (art.
52 L.488/99)
*** In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a
concorrenza di euro
516,46 spetta anche
a pensionati con età
inferiore a 70 anni.
In questi casi, si applicano le condizioni
reddituali e i limiti
previsti per i soggetti
70enni.
259
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE
art. 3, comma 6, L 335/95
Anno
1997
1998
*1999
** 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Limite individuale per i non coniugati
oltre il quale l’assegno non spetta
(ASx13)
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
6.483.100
6.593.600
8.012.550
8.374.600
8.592.350
4.437,68
4.557,41
4.666,87
4.783,61
4.879,29
4.962,36
* Aumento di lire 100.000 mensili (art. 67 L 448/98)
** Aumento di lire 18.000 mensili (art. 52 L 488/99)
Assegno
sociale
260
Limite coniugale per i coniugati
oltre il quale l’assegno non spetta
(ASx26)
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
12.966.200
13.187.200
16.025.100
16.749.200
17.184.700
8.875,36
9.114,82
9.333,74
9.567,22
9.758,58
9.924,72
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE
AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO
art. 3, comma 6, L 335/95 e art. 67 L. 448/98 e art. 52 L. 488/99
PENSIONATO NON CONIUGATO
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
Reddito personale
annuo (RP)
e
e
e
e
e
=
>
<
≥
=
>
<
≥
=
>
<
≥
=
>
<
≥
=
>
<
≥
0
0
4.557,41
4.557,41
0
0
4.666,87
4.666,87
0
0
4.783,61
4.783,61
0
0
4.879,29
4.879,29
0
0
4.962,36
4.962,36
Importo mensile
spettante
350,57
P
pensione
- assegno
sociale
(4.557,41 - RP) / 13
0
358,99
(4.666,87 - RP) / 13
0
367,97
(4.783,61 - RP) / 13
0
375,33
(4.879,29 - RP) / 13
0
381,72
(4.962,36 - RP) / 13
0
261
Assegno
sociale
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE
AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO
PENSIONATO CONIUGATO
anno
2002
2003
2004
2005
2006
262
Reddito annuo
complessivo della coppia (RC)
e
e
e
e
e
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
4.557,41
4.557,41
9.114,82
9.114,82
4.666,87
4.666,87
9.333,74
9.333,74
4.783,61
4.783,61
9.567,22
9.567,22
4.879,29
4.879,29
9.758,58
9.758,58
4.962,36
4.962,36
9.924,72
9.924,72
Importo mensile spettante
(entro il limite massimo mensile dell’AS)
350,57
(9.114,82- RC) / 13
0
358,99
(9.333,74 - RC) / 13
0
367,97
(9.567,22 - RC) / 13
0
375,33
(9.758,58 - RC) / 13
0
381,72
(9.924,72 - RP) / 13
0
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
DELL’ASSEGNO SOCIALE
oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta
art. 70 L 388/2000 e art. 38 L 448/2001
limite individuale
anno
(AS+MAS)x13
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
2001
2002
2003
2004
2005
2006
L.
€
€
€
€
€
€
P
pensione
limite coniugale
(in aggiunta al limite individuale)
- assegno
sociale
Per MAS: (AS+MAS+TM)x13
Per INC: (2AS+MAS)x13
MAGGIORAZIONE DELL’AS 75 ANNI
9.112.350
L.
4.706,13
€
4.825,99
€
4.935,45
€
5.052,19
€
5.147,87
€
5.230,94
€
18.736.900
9.676,81
9.930,96
10.163,01
10.410,53
10.613,46
10.789,48
INCREMENTO DELLA MAS (dal 70 anno d’età) *
€
6.713,98
€
11.271,39
€
6.836,57
€
11.503,44
€
6.967,35
€
11.750,96
€
7.074,60
€
11.953,89
€
7.167,55
€
12.129,91
L.
€
€
€
€
€
€
MAGGIORAZIONE DELL’AS 65 ANNI
8.917.350
L.
4.605,43
€
4.725,37
€
4.834,83
€
4.951,57
€
5.047,25
€
5.130,32
€
18.541.900
9.576,10
9.830,34
10.062,39
10.309,91
10.512,84
10.688,86
* In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro
516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni.
263
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO
art. 70 L. 388/2000 e art. 38 L. 448/2001
importo mensile spettante *
anno
2002
2003
2004
2005
2006
264
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
INCREMENTO DELLA MAS 75 ANNI
€ 145,23
€ 4.825,99 - RP) / 13
€ 9.930,96 - RC) / 13
€ 146,24
€ 4.935,45 - RP) / 13
€ 10.163,01 - RC) / 13
€ 147,32
€ 5.052,19 - RP) / 13
€ 10.410,53 - RC) / 13
€ 148,21
€ 5.147,87 - RP) / 13
€ 10.613,46 - RC) / 13
€ 148,9
€ 5.230,94 - RP) / 13
€ 10.789,48 - RC) / 13
importo mensile spettante *
anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
MAGGIORAZIONE DELL'AS 75 ANNI
L. 40.000
L. 9.112.350 - RP) / 13
L. 18.736.900 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.706,13 - RP) / 13
€ 9.676,81 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.825,99 - RP) / 13
€ 9.930,96 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.935,45 - RP) / 13
€ 10.163,01 - RC) / 13
20,66
€ 5.052,19 - RP) / 13
€ 10.410,53 - RC) / 13
20,66
€ 5.147,87 - RP) / 13
€ 10.613,46 - RC) / 13
20,66
(5.230,94 - RP) / 13
(10.789,48 - RC) / 13
* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C
** In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche
a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni
RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo dell’assegno sociale
senza aumento
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.
265
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO
importo mensile spettante *
anno
2002
2003
2004
2005
2006
266
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
INCREMENTO DELLA MAS (dal 70° anno d'età) **
€ 152,97
€ 6.713,98 - RP) / 13
€ 11.271,39 - RC) / 13
€ 153,98
€ 6.836,57 - RP) / 13
€ 11.503,44 - RC) / 13
€ 155,06
€ 6.967,35 - RP) / 13
€ 11.750,96 - RC) / 13
€ 155,95
€ 7.074,60 - RP) / 13
€ 11.953,89 - RC) / 13
€ 156,71
€ 7.167,55 - RP) / 13
€ 12.129,91 - RC) / 13
importo mensile spettante *
anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
MAGGIORAZIONE DELL'AS 65 ANNI **
L. 25.000
L. 8.917.350 - RP) / 13
L. 18.541.900 - RC) / 13
€ 12,92
4.605,43 - RP) / 13
€ 9.576,10 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.725,37 - RP) / 13
€ 9.830,34 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.834,83 - RP) / 13
€ 10.062,39 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.951,57 - RP) / 13
€ 10.309,91 - RC) / 13
€ 12,92
€ 5.047,25 - RP) / 13
€ 10.512,84 - RC) / 13
€ 12,92
€ 5.130,32 - RP) / 14
€ 10.688,86 - RC) / 14
* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C
** In particolari condizioni, la maggiorazione dell'assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche
a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni "
RP = reddito personale del richiedente l'aumento, nel quale va computato l'importo della pensione sociale
senza aumento.
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge
267
268
Le prestazioni economiche
in favore dei disabili
V
anno sotto il nome di “civile” le categorie di soggetti colpiti da patologie e
menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste categorie, anche quando sprovviste della tutela previdenziale che nasce dall’esistenza di una posizione assicurativa, il Ministero dell’interno, prima, e le Regioni,
ora, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell’età, della categoria di disabili
cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.
I trattamenti previsti, che vengono erogati dall’INPS, sono di due tipi:
1. la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti
che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità.
La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche: il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile all’IRPEF conseguito dalla persona che richiede l’intervento economico.
Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che
spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto interessato, anche dal coniuge;
2. per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non
siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste
anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per
compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di
particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all’anno e, spettando
a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del disabile. A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.
Sia le pensioni o assegni che le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini
italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia.
Negli ultimi anni la gamma delle prestazioni previste per i disabili si è ampliata in misura notevole, soprattutto nelle fasce di età più elevate. Le prestazioni che
si sono venute accumulando differiscono l’una dall’altra per ambito di applicazione, condizioni di concessione, età minima prevista ed ora anche in base alla con-
269
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
270
tribuzione previdenziale che qualche titolare di pensione o assegno di assistenza
possa far comunque valere.
Per orientarsi in questa congerie di trattamenti e condizioni è necessario aver
presente la gamma delle categorie di disabili e delle ulteriori condizioni rilevanti ai
fini dell’accesso ad una o più prestazioni: l’elenco completo è riportato di seguito,
nella tabella 1. Nella tabella 2, l’elenco completo delle diverse prestazioni previste
per i disabili in genere, contraddistinte da una lettera dell’alfabeto. La lettera
rimanda ad un quadro nel quale si possono trovare, in sintesi, tutte le informazioni relative alla prestazione stessa: una breve descrizione, l’importo della prestazione e del relativo limite di reddito, i redditi influenti sul diritto, eccetera. Nella
tabella 3, infine, l’elenco delle categorie di disabili, divise per fasce di età e l’elenco delle prestazioni accessibili per ogni categoria ad ogni fascia di età.
Tab. 1 – Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici
codice
categoria
1
2
3
4
5
6
7
Mutilati e invalidi civili totali (100%)
Mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%)
Ciechi civili assoluti non ricoverati
Ciechi civili assoluti ricoverati
Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20
Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 (categoria abrogata nel 1966)
Sordomuti
Tab. 2 – I diversi trattamenti economici previsti per i disabili
quadro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
prestazione
Pensione di inabilità (invalidi totali) – Pensione non riversibile (ciechi parziali,
ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)
Pensione non riversibile per i ciechi assoluti non ricoverati
Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali
Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici
Assegno a vita per i ciechi “decimisti”
Maggiorazione della pensione, dell’assegno o dell’indennità (art. 70,
comma 6, L 388/2000)
Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e
i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)
Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale (art. 67,
comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)
Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67,
comma 3, L 448/98 – corrisponde a H)
Aumento della pensione sociale (art. 2 L 544/88) e maggiorazione dell’assegno
sociale (art. 70, comma 1, L 388/2001)
Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni
(art. 70, comma 5, L 388/2000 – corrisponde a L)
Incremento fino a 516,46 euro (art. 38 L 448/2001)
Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20
Indennità di comunicazione per i sordomuti
pag.
274
277
280
283
284
286
288
293
299
305
314
323
330
331
332
333
271
Tab. 3 – I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili
categoria
1
2
condizioni
Mutilati e invalidi civili totali
a
b
c
d
e
minorenni
meno di 60
60 - 65
65 – 70
da 70 in poi
Invalidi civili parziali
a
b
c
d
e
minorenni
meno di 60
60 - 65
65 – 70
da 70 in poi
non ricoverati
a
b
c
d
e
minorenni
meno di 60
60 - 65
65 – 70
da 70 in poi
ricoverati
a
b
c
d
e
minorenni
meno di 60
60 - 65
65 – 70
da 70 in poi
residuo visivo non superiore
a 1/20
a
b
c
d
e
minorenni
meno di 60
60 - 65
65 – 70
da 70 in poi
residuo visivo non superiore
a 1/10
c
d
e
60 - 65
65 – 70
da 70 in poi
a
b
c
d
e
minorenni
meno di 60
60 - 65
65 – 70
da 70 in poi
3
Ciechi civili assoluti
4
5
Ciechi civili parziali
6
7
anni di età
Sordomuti
272 NB ETA’ in grigio: in presenza di contribuzione previdenziale, l’incremento fino all’importo del Trattamento minimo
prestazioni accessibili (in presenza delle condizioni reddituali prescritte)
O (indennità di accompagnamento)
A (pensione); F (maggiorazione); O (indennità di accompagnamento)
A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); O (indennità di accompagnamento)
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento);
O (indennità di accompagnamento)
D (indennità di frequenza); F (maggiorazione)
C (assegno di assistenza); F (maggiorazione)
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); L (APS o MAS)
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento)
P (indennità di accompagnamento)
B (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento)
B (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento)
B (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento);
P (indennità di accompagnamento)
P (indennità di accompagnamento)
A (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento)
A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento)
A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento);
P (indennità di accompagnamento)
A (pensione); Q (indennità speciale)
A (pensione); F (maggiorazione); Q (indennità speciale)
A (pensione); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni); Q (indennità speciale)
A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento); Q (indennità speciale)
E (assegno a vita); F (maggiorazione)
E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni)
E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); N (incremento)
R (indennità di comunicazione)
A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); R (indennità di comunicazione)
A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); N (incremento); R (indennità di comunicazione)
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento);
R (indennità di comunicazione)
più 123,77 euro può spettare ad età inferiore
273
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
Quadro A
PENSIONE DI INABILITÀ (invalidi) - PENSIONE NON REVERSIBILE
(ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)
(Invalidi civili: art. 12 L. 118/71; art. 14 septies L. 33/80; art. 8 DLgs 509/88;
art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91
Ciechi: L 66/62; artt. 7 e 8 L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 5 L 508/88;
art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91
Sordomuti: art. 1 L 381/70; art. 14 septies L 33/80; art. 8 DLgs 509/88;
art. 12 L 407/90; art. 12 L 412/91; DM sanità 5/2/92)
I trattamenti spettano per 13 mensilità
– ai mutilati ed invalidi civili totali, ovvero ai cittadini, di età compresa tra i 18
ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità del
100% (inabilità assoluta e permanente);
– ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli
occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al
minore) che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge;
– ai ciechi assoluti ricoverati gratuitamente in struttura pubblica a causa della
loro menomazione; ai soggetti non ricoverati, o non ricoverati gratuitamente,
può spettare la pensione di cui al quadro B;
– ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65, ovvero ai cittadini con il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la
legge n. 412/91 (articolo 12). Per i ciechi e sordomuti la pensione è compatibile
con l’attività lavorativa.
Ambedue i trattamenti, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasformano in assegno sociale a carico dell’INPS.
L’importo è identico a quello dell’assegno mensile di assistenza (vedi quadro C)
per gli invalidi parziali, ma il limite di reddito è più alto di quello.
274
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, i trattamenti spettano in
misura intera.
Importo
- importo - base
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
381.970
388.460
395.450
401.780
412.230
212,90
218,65
223,90
229,50
234,09
238,07
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
381.600
388.460
395.060
401.380
411.420
212,49
218,65
223,90
229,50
233,87
238,07
annuo
presuntivo
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
4.965.604
5.049.980
5.140.850
5.223.140
5.358.990
2.767,70
2.842,45
2.910,67
2.983,50
3.043,17
3.094,91
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
4.960.799
5.049.980
5.135.780
5.217.940
5.348.460
2.762,37
2.842,45
2.910,67
2.983,50
3.040,31
3.094,91
P
pensione
- disabili
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
€
€
€
€
€
€
432.230
223,23
228,98
234,23
239,83
244,42
248,40
L.
€
€
€
€
€
€
431.420
222,82
228,98
234,23
239,83
244,20
248,40
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 5.618.990 L. 5.608.460
€ 2.901,99 € 2.896,66
€ 2.976,74 € 2.976,74
€ 3.044,96 € 3.044,96
€ 3.117,79 € 3.117,79
€ 3.177,46 € 3.174,60
€ 3.229,20 € 3.229,20
Limite di reddito
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta
Anno
1997
1998
1999
2000
L.
L.
L.
L.
L.
2001
€
Limite di reddito
22.310.775
22.846.235
23.211.775
23.583.165
24.078.410
12.435,46
Limite di reddito
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
€
€
€
€
€
12.796,09
13.103,20
13.430,78
13.739,69
13.973,26
275
La pensione
di inabilità la pensione
non reversibile l’assegno
di assistenza
Tipo di reddito influente
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di
accompagnamento e simili.
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con
esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello in cui la prestazione si riferisce.
276
Quadro B
PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI
(L 66/62; L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 3 L 407/90;
art. 12 L 412/91; art. 5 L 508/88)
P
pensione
- disabili
La pensione spetta ai cittadini che abbiano più di 18 anni e che siano stati riconosciuti ciechi assoluti (cioè totalmente privi della vista o in grado di percepire solo
ombre e luci). Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai
minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall’indennità di accompagnamento.
La pensione spetta, per 13 mensilità, se il cittadino riconosciuto cieco assoluto
non possiede redditi di importo superiore al limite stabilito e non è ricoverato gratuitamente in struttura pubblica a causa della sua infermità. In quest’ultimo caso,
può spettare la pensione di cui al quadro A.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge
412/91, art. 12. La pensione è compatibile con l’attività lavorativa.
Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al
compimento del 65° anno di età. L’importo in pagamento rimane tale: al compimento del 65°, 70° o 75° anno di età, ad esso vengono aggiunti gli aumenti o le
maggiorazioni spettanti per legge.
L’importo della pensione è maggiore di quello della pensione di inabilità che
spetta agli invalidi civili totali, mentre il limite di reddito coincide con quello.
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura intera.
277
La pensione
non reversibile
ai ciechi assoluti
Importo della pensione
- importo - base
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
413.055
420.080
427.640
434.480
445.780
230,23
236,45
242,13
248,19
253,16
257,47
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
412.657
420.080
427.220
434.050
444.910
229,78
236,45
242,13
248,19
252,91
257,47
annuo
presuntivo
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
5.369.715
5.461.040
5.559.320
5.648.240
5.795.140
2.992,99
3.073,85
3.147,69
3.226,47
3.291,08
3.347,11
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
5.364.541
5.461.040
5.553.860
5.642.650
5.783.830
2.987,14
3.073,85
3.147,69
3.226,47
3.287,83
3.347,11
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
€
€
€
€
€
€
465.780
240,56
246,78
252,46
258,52
263,49
267,80
L.
€
€
€
€
€
€
431.420
240,11
246,78
252,46
258,52
263,24
267,80
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 6.055.140 L. 5.608.460
€ 3.127,28 € 3.121,43
€ 3.208,14 € 3.208,14
€ 3.281,98 € 3.281,98
€ 3.360,76 € 3.360,76
€ 3.425,37 € 3.422,12
€ 3.481,40 € 3.481,40
Limite di reddito
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta
Anno
1997
1998
1999
2000
278
L.
L.
L.
L.
L.
2001
€
Limite di reddito
22.310.775
22.846.775
23.211.775
23.583.165
24.078.410
12.435,47
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
Limite di reddito
€
€
€
€
€
12.796,09
13.103,20
13.430,78
13.739,69
13.973,26
Tipo di reddito influente
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di
accompagnamento e simili.
P
pensione
- disabili
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello cui la prestazione si riferisce.
279
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
Quadro C
ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA
(art. 13 L. 118/71; art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33; artt. 8 e 9 DLgs 509/88;
art. 3 L. 29/12/90 n. 407; art. 12 L. 412/91)
L’assegno di assistenza spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra
i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%. I requisiti in dettaglio:
– riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo
1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
– possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;
– incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L’incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all’iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del
requisito;
– incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per
vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l’incompatibilità è
estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di
invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la
facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Al compimento del 65° anno di età l’assegno mensile viene trasformato in
assegno sociale a carico dell’INPS
L’assegno è d’importo pari a quello previsto per gli invalidi totali (vedi quadro
A), ma il limite di reddito fissato per averne diritto è notevolmente più basso e coincide con l’importo della pensione sociale.
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura intera.
280
Importo dell’assegno
- importo - base
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
381.970
388.460
395.450
401.780
412.230
212,90
218,65
223,90
229,50
234,09
238,07
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
381.600
388.460
395.060
401.380
411.420
212,49
218,65
223,90
229,50
233,87
238,07
annuo
presuntivo
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
4.965.604
5.049.980
5.140.850
5.223.140
5.358.990
2.767,70
2.842,45
2.910,70
2.983,50
3.043,17
3.094,91
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
4.960.799
5.049.980
5.135.780
5.217.940
5.348.460
2.762,37
2.842,45
2.910,70
2.983,50
3.040,31
3.094,91
P
pensione
- disabili
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
€
€
€
€
€
€
432.230
223,23
228,98
234,23
239,83
244,42
248,40
L.
€
€
€
€
€
€
431.420
222,82
228,98
234,23
239,83
244,20
248,40
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 5.618.990 L. 5.608.460
€ 2.901,99 € 2.896,66
€ 2.976,74 € 2.976,74
€ 3.044,99 € 3.044,99
€ 3.117,79 € 3.117,79
€ 3.177,46 € 3.174,60
€ 3.229,20 € 3.229,20
Limite di reddito
Dal 1991 il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile per gli invalidi
civili parziali è pari all’importo annuo della pensione sociale in vigore nello stesso
anno (art. 12 L 412/91)
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta
Anno
1997
1998
1999
2000
L.
L.
L.
L.
L.
2001
€
Limite di reddito
5.083.000
5.169.450
6.562.400
6.901.700
7.081.100
3.657,09
Limite di reddito
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
€
€
€
€
€
3.755,83
3.846,05
3.942,25
4.021,16
4.089,54
281
L’assegno
mensile
di assistenza
per gli invalidi
civili parziali
Tipo di reddito influente
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di
accompagnamento e simili.
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con
esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello in cui la prestazione si riferisce.
282
Quadro D
INDENNITA’ DI FREQUENZA
(art. 1 L 289/90; L 412/91)
L’indennità di frequenza spetta ai minori di anni 18, riconosciuti invalidi in
quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria
età e ai minorenni ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60
decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.
P
pensione
- disabili
La concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza continua o anche
periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale,
pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di
handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a
partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata
del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine
con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
L’indennità mensile di frequenza è di importo pari all’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, è erogata alle medesime condizioni reddituali
e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica (vedi quadro
C). Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 20.000 lire introdotta con la
legge 388/2000 sulla base degli stessi criteri reddituali (vedi quadro F).
E’ incompatibile con le indennità di accompagnamento, con la speciale indennità per i ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione.
283
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
Quadro E
ASSEGNO A VITA
(art. 19 L 66/62; art. 6 L 382/70)
Soggetti aventi diritto
L’assegno è stato abrogato con la legge 66/62. Si continua a corrisponderlo,
per 13 mensilità, ai soggetti che ne beneficiavano alla data di abrogazione, riconosciuti ciechi cosiddetti decimisti (cioè aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione).
Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l’incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità, ma è comunque assoggettata
a limiti di reddito.
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito per l’anno in corso, la prestazione spetta in misura intera.
Importo dell’assegno
- importo - base
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
283.425
288.240
293.430
298.120
305.870
157,97
162,24
166,14
170,30
173,71
176,67
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
283.151
288.240
293.140
297.830
305.270
157,66
162,24
166,14
170,30
173,54
176,67
annuo
presuntivo
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
3.684.525
3.747.120
3.814.590
3.875.560
3.976.310
2.053,61
2.109,12
2.159,82
2.213,90
2.258,23
2.296,71
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
3.680.963
3.747.120
3.810.820
3.871.790
3.968.510
2.049,58
2.109,12
2.159,82
2.213,90
2.256,02
2.296,71
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)
2001
284
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
€
€
€
€
€
€
325.870
168,30
172,57
176,47
180,63
184,04
187,00
L.
€
€
€
€
€
€
431.420
167,99
172,57
176,47
180,63
183,87
187,00
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 4.236.310 L. 5.608.460
€ 2.187,90 € 2.183,87
€ 2.243,41 € 2.243,41
€ 2.294,11 € 2.294,11
€ 2.348,19 € 2.348,19
€ 2.392,52 € 2.390,31
€ 2.431,00 € 2.431,00
Limite di reddito
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Limite di reddito
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
10.726.330
10.983.760
11.159.500
11.338.050
11.576.150
5.978,59
6.151,97
6.299,62
6.457,12
6.605,64
6.717,94
P
pensione
- disabili
Tipo di reddito influente
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di
accompagnamento e simili.
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente quello cui la prestazione si riferisce.
285
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
Quadro F
MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE O DELL’ASSEGNO
(art. 70, comma 6, L 388/2000)
Soggetti aventi diritto
Sulla pensione di inabilità e sull’assegno di assistenza corrisposto agli invalidi
civili spetta una maggiorazione di 20mila lire al mese, a condizione che la persona
titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.
La maggiorazione spetta a condizione che la persona invalida:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare
annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo
dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Come per le altre prestazioni economiche per invalidità civile, non è prevista la
corresponsione della maggiorazione in misura parziale: se il reddito assoggettabile
all'IRPEF conseguito dal soggetto nell'anno precedente è inferiore al limite stabilito
per l'anno in corso, anche di un solo centesimo, la maggiorazione spetta in misura
intera (circ. INPS n. 61 del 14.3.2001 e n. 77 del 12.4.2002).
- importo della maggiorazione e limiti di reddito
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
286
Reddito personale
annuo
(AS+MAG)x13
L.
€
€
€
€
€
€
8.852.350
4.571,86
4.691,70
4.801,16
4.917,90
5.013,58
5.096,65
Reddito annuo
complessivo della coppia
(AS+MAG+TM)x13
L.
€
€
€
€
€
€
18.476.900
9.542,53
9.796,67
10.028,72
10.276,24
10.479,17
10.655,19
Importo mensile
della maggiorazione
L.
€
€
€
€
€
€
20.000
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Limite di reddito
Il limite di reddito personale è pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e dell’importo annuo della maggiorazione stessa. Il limite coniugale è
pari alla somma del limite personale e dell’importo annuo del trattamento minimo
di pensione vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
P
pensione
- disabili
Tipo di reddito influente
In mancanza di indicazioni nella legge, si prende in considerazione lo stesso
tipo di redditi presi a riferimento per la concessione della pensione e dell’assegno
di assistenza: si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF.
Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito dell’anno precedente quello cui la prestazione si riferisce.
287
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
288
Quadro G
PENSIONE SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVI
(art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)
Al compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità e l’assegno mensile
di assistenza in pagamento ai mutilati o invalidi civili, totali o parziali, e ai sordomuti, sono sostituiti da una prestazione di importo pari all’assegno sociale. Se il 65°
anno di età è stato raggiunto prima del 1996, i trattamenti in pagamento sono stati
sostituiti da una prestazione di importo pari alla pensione sociale, il trattamento assistenziale disponibile prima dell’istituzione dell’attuale assegno sociale. Chi ha ottenuto la pensione sociale sostitutiva, prima del 1996, continua a percepirla anche oggi.
Pur essendo ambedue trattamenti economici di tipo assistenziale, pensione e
assegno sociale differiscono profondamente per concezione di fondo e quindi per
criteri di attribuzione. Essi comportano anche una rilevante differenza d’importo,
che in genere è celata entro l’importo complessivo risultante dall’applicazione dei
“trattamenti accessori”, quali l’aumento della pensione sociale e la maggiorazione
dell’assegno sociale e, ancor più, ora, con l’incremento fino a 516,46 euro.
Per quanto riguarda la differenza tra i criteri di attribuzione, questo aspetto
non influisce su pensione e assegno sociale quando siano concessi in sostituzione
dei trattamenti per invalidità civile, perché in questo caso si mantengono le condizioni reddituali previste per i trattamenti di provenienza (quadri A e C): a differenza di quanto previsto per pensione e assegno sociale, i criteri per invalidità civile prendono in considerazione il solo reddito assoggettabile all’IRPEF, il reddito del
solo soggetto interessato, con esclusione di quello del coniuge, permettono la corresponsione in misura intera del trattamento finché il reddito posseduto rimane sotto il limite, anche di un solo centesimo, e infine prendono in considerazione il reddito conseguito durante l’anno precedente.
Per quanto riguarda la differenza d’importo (e quindi di limite di reddito),
invece, la differenza si fa notare in tutta la sua ampiezza perché pensione e l’assegno sociale sostitutivi vengono corrisposti agli invalidi civili e sordomuti nel loro
importo – base, cioè senza i trattamenti accessori (APS e MAS) ma anche senza i
veri e propri aumenti di importo introdotti con le manovre finanziarie per il 1999
e per il 2000.
Ciò comporta quindi che la pensione sociale e l’assegno sociale, quando concessi in sostituzione di trattamenti agli invalidi civili e sordomuti, non solo siano
d’importo differente tra di loro, ma anche di importo differente dalla pensione
sociale e dall’assegno sociale concessi a cittadini che invalidi non sono.
Per avere diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale nella stessa misura
vigente per la generalità dei cittadini, infatti, invalidi civili e sordomuti oltre i 65
anni di età devono sottoporsi a verifica reddituale alle condizioni stabilite per la
pensione e l’assegno sociale. Quindi, la differenza tra la misura della pensione o
assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la
generalità dei cittadini (corrispondente, in pratica, all’importo originario degli
aumenti perequato nel tempo) può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età (vedi quadri H e I).
Lo stesso accade per i trattamenti accessori (quadri L, M e N) per i quali, tuttavia, i disabili condividono fin dall’inizio l’assoggettamento a condizioni reddituali particolari e ancora diverse da quelle previste per le prestazioni – base e i relativi aumenti.
Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo e il limite di reddito previsto
per il diritto alla pensione sociale sostitutiva (ancora corrisposta a invalidi civili e
sordomuti che hanno compiuto 65 anni entro il 1995, cioè nati prima del 1° gennaio 1931) e l’importo e il limite di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale sostitutivo. Le caratteristiche del reddito influente, invece, che sono identiche,
sono riportate in un unico paragrafo.
P
pensione
- disabili
Importo della pensione sociale sostitutiva
- importo - base
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
391.000
397.650
404.800
411.300
422.000
217,95
223,83
229,20
234,93
239,63
243,71
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
390.600
397.650
404.400
410.750
421.150
217,51
223,83
229,20
234,93
239,40
243,71
annuo
presuntivo
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
5.083.000
5.169.450
5.262.400
5.346.900
5.486.000
2.833,35
2.909,79
2.979,60
3.054,09
3.115,19
3.168,23
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
5.077.800
5.169.450
5.257.200
5.339.750
5.474.950
2.827,63
2.909,79
2.979,60
3.054,09
3.112,20
3.168,23
- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99
(vedi quadro H)
Anno
1999 L.
2000 L.
L.
2001
€
2002 €
2003 €
2004 €
2005 €
2006 €
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
504.800
530.900
544.700
281,32
288,91
295,85
303,25
309,32
314,58
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
504.400
530.350
543.650
280,78
288,91
295,85
303,25
309,02
314,58
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 6.562.400 L. 6.557.200
L. 6.901.700 L. 6.894.550
L. 7.081.100 L. 7.067.450
€ 3.657,16 € 3.650,14
€ 3.755,83 € 3.755,83
€ 3.846,05 € 3.846,05
€ 3.942,25 € 3.942,25
€ 4.021,16 € 4.017,26
€ 4.089,54 € 4.089,54
289
La pensione
sociale e
l’assegno
sociale
sostitutivi
- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con APS di 125, 150mila lire
e poi con incremento (quadri H, L e N)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
516.000
522.650
629.800
655.900
694.700
358,79
516,46
525,89
535,95
544,20
551,35
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
515.600
522.650
629.400
655.350
693.650
358,25
516,46
525,89
535,95
543,79
551,35
annuo
presuntivo
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
6.708.000
6.794.450
8.187.400
8.526.700
9.031.100
4.664,27
6.713,98
6.836,57
6.967,35
7.074,60
7.167,55
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
6.702.800
6.794.450
8.182.200
8.519.550
9.017.450
4.657,25
6.713,98
6.836,57
6.967,35
7.069,27
7.167,55
Limite di reddito per la pensione sociale sostitutiva
Il livello di reddito influente per il diritto alla pensione sociale sostitutiva coincide con quello applicabile ai soggetti sotto i 65 anni di età (si veda il quadro C per
gli invalidi civili parziali e il quadro A per gli invalidi civili totali e i sordomuti). A sua
volta, il limite di reddito per gli invalidi civili parziali coincide con il limite individuale
stabilito per il diritto alla pensione sociale (livello stabilito per la generalità dei cittadini, quindi pari all’importo della pensione sociale comprensivo degli aumenti).
limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’importo - base della prestazione
non spetta
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
290
2002
2003
2004
2005
2006
Mutilati ed invalidi civili
totali e sordomuti
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
22.310.775
22.846.235
23.211.775
23.583.165
24.078.410
12.435,47
12.796,09
13.103,20
13.430,78
13.739,69
13.973,26
Mutilati ed invalidi
civili parziali
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
5.083.000
5.169.450
6.562.400
6.901.700
7.081.100
3.657,09
3.755,83
3.846,05
3.942,25
4.021,16
4.089,54
Importo dell’assegno sociale sostitutivo
- importo - base
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
Anno
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
498.700
507.200
516.350
524.600
538.250
277,99
285,49
292,34
299,65
305,64
310,85
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
498.250
507.200
515.800
524.100
537.200
277,45
285,49
292,34
299,65
305,35
310,85
annuo
presuntivo
annuo
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
6.483.100
6.593.600
6.712.550
6.819.800
6.997.250
3.613,87
3.711,37
3.800,42
3.895,45
3.973,32
4.041,05
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
6.477.250
6.593.600
6.705.400
6.813.300
6.983.600
3.606,85
3.711,37
3.800,42
3.895,45
3.969,55
4.041,05
P
pensione
- disabili
- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99
(vedi quadro H)
Anno
1999 L.
2000 L.
L.
2001
€
2002 €
2003 €
2004 €
2005 €
2006 €
mensile
presuntivo
mensile
definitivo
616.350
644.200
660.950
341,36
350,57
358,99
367,97
375,33
381,72
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
615.800
643.600
659.650
340,69
350,57
358,99
367,97
374,97
381,72
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
L. 8.012.550 L. 8.005.400
L. 8.374.600 L. 8.366.800
L. 8.592.350 L. 8.575.450
€ 4.437,68 € 4.428,97
€ 4.557,41 € 4.557,41
€ 4.666,87 € 4.666,87
€ 4.783,61 € 4.783,61
€ 4.879,29 € 4.874,61
€ 4.962,36 € 4.962,36
291
La pensione
sociale
e l’assegno
sociale
sostitutivi
- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con MAS di 25.000 lire, poi con
incremento (quadri H, L e N)
Anno
mensile
definitivo
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
annuo
presuntivo
a 65 anni (AS mensile + L. 25.000 o € 12,92)
L. 685.950 L. 684.650 L. 8.917.350 L. 8.900.450
2001 € 354,28 € 353,61 € 4.605,64 € 4.596,93
2002 € 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37
2003 € 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83
2004 € 380,89 € 380,89 € 4.951,67 € 4.951,57
2005 € 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57
2006 € 394,64 € 394,64 € 5.130,32 € 5.130,32
a 70 anni o invalidi totali (AS mensile + incremento fino a € 516,46)
2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27
2006 € 551,35 € 551,35 € 7.167,55 € 7.167,55
Limite di reddito per l’assegno sociale sostitutivo
Il livello di reddito influente stabilito per i mutilati e invalidi civili parziali coincide con quello stabilito per il diritto all’assegno sociale, mentre quello stabilito per
i mutilati e invalidi civili totali e per i sordomuti è di misura maggiore e coincide
con quello applicabile alle corrispondenti categorie sotto i 65 anni di età.
limite di reddito individuale annuo
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
292
Mutilati ed invalidi civili
totali e sordomuti
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
22.310.775
22.846.235
23.211.775
23.583.165
24.078.410
12.435,47
12.796,09
13.103,20
13.430,78
13.739,69
13.973,26
Mutilati ed invalidi
civili parziali
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
6.483.100
6.593.600
8.012.550
8.374.600
8.592.350
4.437,57
4.557,41
4.666,87
4.783,61
4.879,29
4.962,36
Tipo di reddito influente sia sul diritto alla pensione sociale
sostitutiva che all’assegno sociale sostitutivo
Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei
mutilati e invalidi civili e sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il
31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento
per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile (circ. INPS n.
86 del 27 aprile 2000).
P
pensione
- disabili
Si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF.
Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.
Quadro H
AUMENTI DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE
E DELL’ASSEGNO SOCIALE
(art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)
Con la legge finanziaria per il 1999 la pensione sociale e l’assegno sociale
furono aumentati di 100.000 lire al mese; con la legge finanziaria dell’anno
seguente, fu attribuito un secondo aumento di 18.000 lire. Questi aumenti furono
estesi alle pensioni e agli assegni sociali sostitutivi dei trattamenti economici per
invalidi civili e sordomuti a condizione che si tenesse conto “dei criteri economici
adottati per l’accesso e il calcolo della … pensione sociale o dell’assegno sociale”
e non dei criteri seguiti per la concessione dei trattamenti economici previsti fino al
65° anno di età e della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi di essi.
Per questa ragione, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei
cittadini può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età. In pratica, il suo importo per gli invalidi
civili e i sordomuti corrisponde all’importo originario degli aumenti perequato nel
tempo: 100.000 lire nel 1999; 119.600 nel 2000 (100.000 + perequazione +
18.000); 122.700 nel 2001 (119.600 + perequazione) e così via.
293
Aumenti
dell’importo
della pensione
sociale e
dell’assegno
sociale
Invece, per quanto riguarda i ciechi civili, c’è da considerare una sensibile differenza: la legge finanziaria per il 1999, con la quale era stato introdotto l’aumento di 100.000 lire, stabiliva che lo stesso aumento fosse corrisposto “anche ai
ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato…” adottati per l’accesso e il calcolo alla pensione e all’assegno sociale. Non
così la legge finanziaria per il 2000, per cui l’importo dell’aumento per i ciechi civili presenta una differenza in meno, rispetto a quello riservato alle altre categorie
di disabili, pari inizialmente all’importo di lire 18.000 e, in seguito, aumentato della perequazione automatica: per i ciechi civili, infatti, questo aumento ammonta a
100.000 lire nel 1999, 101.600 nel 2000, 104.250 nel 2001 e così via (vedi quadro I).
Gli aumenti della pensione sociale sono corrisposti agli invalidi civili e ai sordomuti titolari di pensione sociale sostitutiva in una misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale spettante alla generalità dei cittadini, come incrementata con l’art. 67 della legge 448/98
e l’art. 52 della legge 488/99, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della pensione sociale stessa. Per i titolari di assegno sociale
sostitutivo, invece, gli aumenti sono corrisposti in modo da raggiungere un reddito
pari all’importo dell’assegno sociale spettante alla generalità dei cittadini, quindi
incrementato con l’art. 67 della legge 448/98 e con l’art. 52 della legge 488/99
(sempre tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo
dell’assegno sociale stesso).
Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali per il diritto all’aumento della pensione sociale e per il diritto all’aumento dell’assegno sociale.
TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA
Il limite di reddito personale è pari all’importo annuo della pensione sociale,
comprensivo degli aumenti: coincide di fatto con il limite previsto per gli invalidi
civili parziali.
Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si
prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo degli aumenti stessi.
Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti,
i soggetti interessati devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale e
poi procedere alla verifica del reddito cumulato con quello del coniuge.
294
Importo degli aumenti
calcolo degli aumenti della PS in funzione del reddito posseduto
Anno
≤
>
e <
2002
>
e <
≥
≤
>
e <
2003
>
e <
≥
≤
>
e <
2004
>
e <
≥
≤
>
e <
2005
>
e <
≥
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
Reddito personale
annuo (RP)
€
2.909,79
€
2.909,79
€
3.755,83
€
2.909,79
€
3.755,83
€
3.755,83
qualunque
€
2.979,60
€
2.979,60
€
3.846,05
€
2.979,60
€
3.846,05
€
3.846,05
qualunque
€
3.054,09
€
3.054,09
€
3.942,25
€
3.054,09
€
3.942,25
€
3.942,25
qualunque
€
3.115,19
€
3.115,19
€
4.021,16
€
3.115,19
€
4.021,16
€
4.021,16
qualunque
€
3.168,23
€
3.168,23
€
4.089,54
€
3.168,23
€
4.089,54
€
4.089,54
qualunque
* il minore fra i due risultati
Reddito annuo complessivo
della coppia (RC)
Importo mensile
degli
aumenti
< €
12.096,29
€ 65,08
< €
12.096,29
(3.755,83 - RP) / 13
> €
12.096,29
e < €
12.942,33
qualunque
> €
12.942,33
< €
12.386,58
< €
12.386,58
> €
12.386,58
e < €
13.253,03
qualunque
> €
13.253,03
< €
12.696,25
< €
12.696,25
> €
12.696,25
e < €
13.584,41
qualunque
> €
13.584,41
< €
12.950,24
< €
12.950,24
> €
12.950,24
e < €
13.856,21
qualunque
> €
13.856,21
< €
13.170,41
< €
13.170,41
> €
13.170,41
e < €
14.091,72
qualunque
> €
14.091,72
(3.755,83 - RP) / 13 (*)
(12.942,33 - RC) / 13 (*)
0
€ 66,65
(3.846,05 - RP) / 13
(3.846,05 - RP) / 13 (*)
(13.253,03 - RC) / 13 (*)
0
€ 68,32
(3.942,25 - RP) / 13
(3.942,25 - RP) / 13 (*)
(13.584,41 - RC) / 13 (*)
0
€ 69,69
(4.021,16 - RP) / 13
(4.021,16 - RP) / 13 (*)
(13.856,21 - RC) / 13 (*)
0
€ 70,87
(4.089,54 - RP) / 13
(4.089,54 - RP) / 13 (*)
(14.091,72 - RC) / 13 (*)
0
295
Aumenti
dell’importo
della pensione
sociale e
dell’assegno
sociale
Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti
Sono da considerare i redditi assoggettabili all’IRPEF, con le seguenti eccezioni:
– pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano né il reddito catastale della
casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione;
– pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano
anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni
economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità”
quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge).
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce.
TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO
Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno
sociale, comprensivo degli aumenti.
Se il pensionato è coniugato si considera il limite di reddito coniugale che, in
questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, comprensivo
degli aumenti.
Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti,
i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.
296
Importo degli aumenti
calcolo degli aumenti dell’AS in funzione del reddito posseduto
Pensionato non coniugato
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
e
e
e
e
e
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
Pensionato coniugato
Reddito
personale
annuo (RP)
Importo
mensile
spettante
Reddito annuo
complessivo
della coppia (RP)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 65,08
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
3.711,37
3.711,37
4.557,41
4.557,41
3.800,42
3.800,42
4.666,87
4.666,87
3.895,45
3.895,45
4.783,61
4.783,61
3.973,32
3.973,32
4.879,29
4.879,29
4.041,05
4.041,05
4.962,36
4.962,36
(4.557,41 - RP) / 13
e
0
€ 66,65
(4.666,87 - RP) / 13
e
0
€ 68,32
(4.783,61 - RP) / 13
e
0
€ 69,69
(4.879,29 - RP) / 13
e
0
€ 70,87
(4.962,36 - RP) / 13
0
e
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.268,78
8.268,78
9.114,82
9.114,82
8.467,29
8.467,29
9.333,74
9.333,74
8.679,06
8.679,06
9.567,22
9.567,22
8.852,61
8.852,61
9.758,58
9.758,58
9.003,41
9.003,41
9.924,72
9.924,72
Importo
mensile
spettante
€ 65,08
(9.114,82 - RC) / 13
0
€ 66,65
(9.333,74 - RC) / 13
0
€ 68,32
(9.567,22 - RC) / 13
0
€ 69,69
(9.758,58 - RC) / 13
0
€ 70,87
(9.924,72 - RC) / 13
0
NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo
P
pensione
- disabili
297
Aumenti
dell’importo
della pensione
sociale e
dell’assegno
sociale
Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti
Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da
IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal
coniuge) al netto dell’imposizione fiscale.
Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del
trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.
Non concorre a formare reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo, in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 della misura dell’assegno sociale.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce.
298
Quadro I
AUMENTO DELL’IMPORTO DEL TRATTAMENTO
AI CIECHI CIVILI CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’
(art. 67, comma 3, L 448/98)
Quando compiono 65 anni di età, agli invalidi civili e ai sordomuti viene corrisposta una prestazione di importo pari a quello dell’assegno o della pensione sociale, a seconda del fatto che la data del 65° compleanno cada entro il 1995 o dopo.
I ciechi civili, parziali o assoluti, invece, continuano a percepire le loro specifiche
prestazioni (vedi quadri B ed E) anche dopo il 65° anno di età, alle stesse condizioni ivi descritte.
P
pensione
- disabili
Tuttavia, con la stessa legge che ha istituito l’aumento di 100.000 lire a favore dei titolari di pensione sociale e di assegno sociale (L 448/98, legge finanziaria
per il 1999), è stato stabilito che un aumento di pari importo venga attribuito sia
alla pensione sociale che all’assegno sociale “sostitutivi” corrisposti agli invalidi
civili e sordomuti a partire dal 65° anno di età, sia ai trattamenti corrisposti ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, “tenendo conto dei criteri economici
adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno
sociale”. Quindi, mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economi
appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all’assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati prima del 1° gennaio del 1931 dagli altri:
– per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in
vigore della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti di reddito previsti per la pensione sociale;
– per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigenza della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti previsti per
quest’ultimo.
Come per gli invalidi civili e i sordomuti, anche per i ciechi civili l’aumento costituisce una prestazione a se stante, poiché viene appoggiato ad una prestazione
conseguibile sulla base di criteri reddituali affatto diversi.
Insomma, l’aumento che può essere assegnato ai ciechi civili al compimento
del 65° anno di età, in aggiunta al trattamento economico che percepiscono, corrisponde in tutto e per tutto all’aumento della pensione sociale e dell’assegno
sociale conseguibile sia dalla generalità dei cittadini che dalle altre categorie di
disabili (per le quali il compimento del 65° anno di età comporta la sostituzione
dei loro trattamenti con la pensione o l’assegno sociale), se non fosse che per un
particolare nient’affatto irrilevante: l’ulteriore aumento di 18.000 lire introdotto dal 1° gennaio 2000 con la legge 488/99 (legge finanziaria per il 2000) in
299
Aumento
dell’importo
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
favore dei titolari di pensione o assegno sociale, fu esteso agli invalidi civili e sordomuti ma non anche ai ciechi civili. Così, è venuta a determinarsi tra categoria
e categoria una differenza di importo, destinata ad aumentare nel tempo per
effetto della perequazione automatica, e quindi una differenza di limite di reddito che costringe a tenere separati esposizione e tabelle quando si tratti di ciechi civili.
Nella sua misura iniziale, stabilita per il 1999, l’aumento ammontava a lire
100.000 mensili. L’aumento è soggetto a perequazione automatica con gli stessi
criteri della pensione sociale e dell’assegno sociale e può essere corrisposto in misura parziale, in presenza di redditi del richiedente o del coniuge.
L’aumento è corrisposto ai ciechi civili ultra65enni in una misura che consenta
all’avente diritto di non superare, a seconda dei casi, un reddito pari all’importo
della pensione sociale o un reddito pari all’importo dell’assegno sociale, come
incrementati con l’art. 67 della legge 448/98, tenendo conto dei criteri economici
adottati per l’accesso e per il calcolo, rispettivamente, della pensione o dell’assegno sociale stessi. Non è indifferente a quali dei due criteri si faccia riferimento:
perché, anche con gli aumenti di cui alle leggi finanziarie per il 1999 e il 2000,
l’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale rimangono piuttosto distanti e, di conseguenza, il limite di reddito per il diritto all’aumento con i criteri dell’assegno sociale è di gran lunga più favorevole di quello con i criteri della pensione sociale, almeno per il soggetto singolo.
Si riportano di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali previste per il diritto all’aumento previsto dalla legge 448/98 per i
ciechi civili nati prima del 1° gennaio 1931 (regole della pensione sociale) e quelli
previsti per i ciechi civili nati dopo il 31 dicembre 1930 (regole dell’assegno sociale).
CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1931
Il limite di reddito personale per il diritto all’aumento è pari all’importo annuo
della pensione sociale, comprensivo dell’aumento nella misura risultante dall’applicazione della perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire
(100.000 lire X 13).
Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si
prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo dell’aumento stesso.
300
Se il pensionato è coniugato, prima deve verificare se rientra nel limite di reddito personale e poi deve fare lo stesso controllo con il limite di reddito coniugale,
sommando i propri redditi con quelli del coniuge. Se passa ambedue gli esami, per
sapere quanto gli spetta di aumento deve calcolare la differenza tra ciascun limite
di reddito e il reddito corrispondente (personale e poi coniugale); il risultato minore è l’importo di aumento che gli spetta sulla prestazione.
Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98
calcolo dell’aumento con limiti PS in funzione del reddito posseduto (nati prima del 1931)
Anno
Reddito personale
annuo (RP)
≤
>
e <
2002
>
e <
≥
€
2.909,79
€
2.909,79
€
3.628,69
€
2.909,79
€
3.628,69
€
3.628,69
qualunque
€
2.979,60
€
2.979,60
€
3.715,79
€
2.979,60
€
3.715,79
€
3.715,79
qualunque
€
3.054,09
€
3.054,09
€
3.808,74
€
3.054,09
€
3.808,74
€
3.808,74
qualunque
€
3.115,19
€
3.115,19
€
3.885,05
€
3.115,19
€
3.885,05
€
3.885,05
qualunque
€
3.168,23
€
3.168,23
€
3.951,22
€
3.168,23
€
3.951,22
€
3.951,22
qualunque
≤
>
e <
2003
>
e <
≥
≤
>
e <
2004
>
e <
≥
≤
>
e <
2005
>
e <
≥
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
* il minore fra i due risultati
Reddito annuo complessivo
della coppia (RC)
< €
12.096,29
< €
12.096,29
> €
12.096,29
e < €
12.815,19
qualunque
> €
13.122,77
< €
12.386,58
< €
12.386,58
> €
12.386,58
e < €
13.122,77
qualunque
> €
13.122,77
< €
12.696,25
< €
12.696,25
> €
12.696,25
e < €
13.450,90
qualunque
> €
13.450,90
< €
12.950,24
< €
12.950,24
> €
12.950,24
e < €
13.720,10
qualunque
> €
13.720,10
< €
13.170,41
< €
13.170,41
> €
13.170,41
e < €
13.953,40
qualunque
> €
13.953,40
Importo mensile spettante
parziali
e ricoverati
assoluti
non ricoverati
€ 55,30
€ 42,68
(3.628,69 - RP) / 13
(3.628,69 - RP) / 13 (*)
(12.815,19 - RC) / 13 (*)
0
€ 56,63
€ 43,70
(3.715,79 - RP) / 13
(3.715,79 - RP) / 13 (*)
(13.122,77 - RC) / 13 (*)
0
€ 58,05
€ 44,79
(3.808,74 - RP) / 13
(3.808,74 - RP) / 13 (*)
(13.450,90 - RC) / 13 (*)
0
€ 59,22
€ 45,69
(3.885,05 - RP) / 13
(3.885,05 - RP) / 13 (*)
(13.720,10 - RC) / 13 (*)
0
€ 60,23
€ 46,47
(3.951,22 - RP) / 13
(3.951,22 - RP) / 13 (*)
(13.953,40 - RC) / 13 (*)
0
301
Aumento
dell’importo
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento
Sono da considerare i redditi soggetti ad IRPEF, con le seguenti eccezioni:
– pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano il reddito catastale della casa
di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili);
– pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano
anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni
economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità”
quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge).
Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere incluso l’importo della pensione da cieco civile.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui
l’aumento si riferisce.
CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930
Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno
sociale, comprensivo dell’aumento nell’importo risultante dall’applicazione della
perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X
13).
Se il pensionato è coniugato si prende a riferimento il limite di reddito coniugale che, in questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale,
comprensivo dell’aumento (una volta sola).
Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a quest’aumento,
i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.
302
Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98
calcolo dell’aumento con limiti AS in funzione del reddito posseduto (nati dopo il 1930)
Pensionato non coniugato
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
e
e
e
e
e
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
≥
>
<
≥
Pensionato coniugato
Reddito
personale
annuo (RP)
Importo
mensile
spettamte
Reddito annuo
complessivo
della coppia (RP)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 55,30
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
≤
>
<
≥
3.711,37
3.711,37
4.430,27
4.430,27
3.800,42
3.800,42
4.536,61
4.536,61
3.895,45
3.895,45
4.650,10
4.650,10
3.973,32
3.973,32
4.743,18
4.743,18
4.041,05
4.041,05
4.824,04
4.824,04
(4.430,27 - RP) / 13
e
0
€ 56,63
(4.536,61 - RP) / 13
e
0
€ 58,05
(4.650,10 - RP) / 13
e
0
€ 59,22
(4.743,18 - RP) / 13
e
0
€ 60,23
(4.824,04 - RP) / 13
0
e
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8.141,64
8.141,64
8.860,54
8.860,54
8.337,03
8.337,03
9.073,22
9.073,22
8.679,06
8.679,06
9.433,71
9.433,71
8.852,61
8.852,61
9.622,47
9.622,47
9.003,41
9.003,41
9.786,40
9.786,40
Importo
mensile
spettante
€ 55,30
(8.860,54 - RC) / 13
0
€ 56,63
(9.073,22 - RC) / 13
0
€ 58,05
(9.433,71 - RC) / 13
0
€ 59,22
(9.622,47 - RC) / 13
0
€ 60,23
(9.786,40 - RC) / 13
0
NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo
P
pensione
- disabili
303
Aumento
dell’importo
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento
Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da
IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal
coniuge) al netto dell’imposizione fiscale.
Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del
trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.
Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore
ad 1/3 della misura dell’assegno sociale.
Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere incluso l’importo della pensione da cieco civile.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui
l’aumento si riferisce.
304
Quadro L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS)
E MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS)
P
pensione
(art. 2 L 544/88 e art. 70 L 388/2000)
- disabili
Negli anni, tutte le prestazioni assistenziali hanno subito migliorìe e aumenti.
Dapprima la pensione sociale, l’unica prestazione assistenziale che c’era: poi l’assegno sociale, che l’ha sostituita dal 1° gennaio 1996.
Nata nel 1969, la pensione sociale subì un primo aggiustamento nel 1972 ed
il suo importo fu aumentato in due riprese, nel 1999 e nel 2000, interessando
anche i titolari di pensione sociale sostitutiva dei trattamenti di invalidità civile e,
in parte, i ciechi civili. Tuttavia, fin dal 1985, i titolari di pensione sociale senza altri
redditi potettero contare su un trattamento accessorio, l’Aumento della Pensione
Sociale (APS), di 75.000 lire al mese (importo fisso non perequabile). Nel 1988
l’importo dell’APS fu portato a 125.000 lire al mese e nel 2001 a 150.000, elevabile a 165.000 al compimento del 75° anno di età. Infine, dal 2002 l’APS è stato incrementato, alle stesse condizioni reddituali, fino a raggiungere un reddito
proprio di 516,46 euro mensili (un milione di lire). L’incremento è destinato ai pensionati che abbiano compiuto i 70 anni di età (o meno se esiste contribuzione); ma,
per aver conseguito la pensione sociale prima del 1996, attualmente i titolari di
APS sono tutti in questa condizione.
L’assegno sociale fu istituito nel 1996, nell’importo iniziale di 480.000 lire al
mese, perequabile. L’assegno fu istituito in sostituzione della pensione sociale
(che continua ad essere corrisposta a chi l’aveva conseguita prima dell’entrata in
vigore della norma istitutiva dell’assegno sociale) e, quindi, si volle far corrispondere il suo importo a quello della vecchia prestazione, più l’APS. Tuttavia,
nelle more dell’approvazione della norma, l’importo fissato nel disegno di legge
rimase immutato e così, alla data dell’entrata in vigore, la pensione sociale aveva subito due scatti di perequazione. L’”aggancio” voluto dal legislatore era
andato perso, e ancora oggi l’importo mensile dell’assegno sociale è inferiore di
circa 10 euro alla somma della pensione sociale ed aumento della pensione sociale. Questa differenza, infatti, si mantiene costante perché ogni aumento o maggiorazione subiti dall’assegno sociale negli anni (1999, aumento di 100.000 lire;
2000, aumento di 18.000 lire; 2001, maggiorazione) corrisponde ad un intervento parallelo effettuato sulla pensione sociale o sul suo trattamento accessorio.
La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) spetta a partire dal 1° gennaio
2001 nella misura di 25.000 lire mensili per i soggetti con età fino a 75 anni e
di lire 40.000 per i soggetti di 75 anni di età e superiore. A partire dal 2002,
l’importo della MAS è incrementato fino a concorrenza di un reddito complessivo
personale pari a 516,46 euro mensili per i pensionati con almeno 70 anni di età,
305
Aumento
della pensione
sociale (APS)
e maggiorazione
dell’assegno
sociale (MAS)
almeno 65 in presenza di contribuzione previdenziale o almeno 60 se invalidi
totali o sordomuti.
Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di
reddito influente per l'Aumento della pensione sociale e della Maggiorazione dell'assegno sociale.
Titolari di Aumento della Pensione Sociale
Di fatto, trattandosi di persone nate prima del 1931, dal 2002 l’APS viene
incrementato per tutti gli aventi diritto e quindi il suo importo viene assorbito da
quello dell'incremento (si veda quadro N). Tuttavia, poiché l'INPS riporta gli importi in maniera separata, sul certificato di pensione, si continuano a pubblicare separatamente le tabelle corrispondenti all'APS e all'INC, salvo che non è più necessario pubblicare quelle relative all'importo dell'APS spettante ai titolari tra i 65 e i
74 anni, perché dopo il 31 dicembre 1995 tutti hanno superato la soglia dei 75
anni d’età.
L'APS spetta ai soggetti che
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare
annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento stesso;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare
annuo della pensione sociale comprensivo dell'aumento e dell’ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge
legalmente ed effettivamente separato.
Nel caso in cui si tratti di attribuire sia l’APS che gli altri aumenti previsti dalle
leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante della pensione sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo dell’APS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultimo
(APS), considerando nel reddito influente l'intero importo della pensione sociale
come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.
306
Importo dell’APS
calcolo dell’importo dell’APS in funzione del reddito posseduto
a 65 anni **
Anno
Importo mensile spettante*
A
2002
B
C
A
2003
B
C
A
2004
B
C
A
2005
B
C
a 75 anni **
€ 77,47
€ 4.762,94 - RP) / 13
€ 9.867,91 - RC) / 13
€ 77,47
€ 4.853,16 - RP) / 13
€ 10.080,72 - RC) / 13
€ 77,47
€ 4.949,36 - RP) / 13
€ 10.307,70 - RC) / 13
€ 77,47
€ 5.028,27 - RP) / 13
€ 10.493,86 - RC) / 13
Anno
Importo mensile spettante*
2002
2003
2004
2005
2006
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
P
pensione
- disabili
€ 85,22
€ 4.863,69 - RP) / 13
€ 9.968,66 - RC) / 13
€ 85,22
€ 4.953,91 - RP) / 13
€ 10.181,47 - RC) / 13
€ 85,22
€ 5.050,11 - RP) / 13
€ 10.408,45 - RC) / 13
€ 85,22
€ 5.129,02 - RP) / 13
€ 10.594,61 - RC) / 13
€ 85,22
€ 5.197,40 - RP) / 13
€ 10.755,94 - RC) / 13
* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C
** Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere
meno di 75 anni d'età
RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della pensione sociale/assegno sociale sostitutivi e aumenti di 118.000 lire);
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.
307
Aumento
della pensione
sociale (APS)
e maggiorazione
dell’assegno
sociale (MAS)
Limiti di reddito
limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’APS non spetta
Limite coniugale
(oltre il limite individuale)
(PS + APS + TM) X 13
Limite individuale
(PS+ APS) X 13
Anno
a 65 anni *
1997
1998
** 1999
** 2000
*** 2001
2002
2003
2004
2005
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
6.708.000
6.794.450
8.187.400
8.526.700
9.031.100
4.664,14
4.762,94
4.853,16
4.949,36
5.028,27
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
15.626.650
15.864.550
17.420.650
17.907.500
18.655.650
9.634,82
9.867,91
10.080,72
10.307,70
10.493,86
L.
€
€
€
€
€
€
9.226.100
4.764,89
4.863,69
4.953,91
5.050,11
5.129,02
5.197,40
L.
€
€
€
€
€
€
18.850.650
9.735,57
9.968,66
10.181,47
10.408,45
10.594,61
10.755,94
a 75 anni *
*** 2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 nessun titolare di PS può avere
meno di 75 anni d'età
** Nel 1999 l'importo della PS è stato aumentato di £ 100.000 mensili (art. 67 L
448/98) e nel 2000 di altre £ 18.000 (art. 52 L 488/99)
*** Nel 2001 l'importo dell'APS è stato portato a 150.000 lire per i soggetti con 65 anni
di età e a 165,000 per quello con almeno 75 anni.
308
Tipo di reddito influente sul diritto all'APS
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso
Enti od organismi internazionali. Fino al 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a
norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.
P
pensione
- disabili
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
– l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati;
– il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis
del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23
novembre 2000, n.354;
– l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10
della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo
della pensione sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui
si riferiva l'APS.
309
Aumento
della pensione
sociale (APS)
e maggiorazione
dell’assegno
sociale (MAS)
TITOLARI DI MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per gli invalidi totali e sordomuti), la maggiorazione dell’assegno sociale spetta nella misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si
veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi.
Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda gli invalidi parziali tra i 65 e i 70
anni, anche dal 2002 in poi, la MAS spetta nella misura fissa stabilita con la legge
istitutiva, a condizione che gli interessati:
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare
annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare
annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite.
Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell'assegno
sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo della MAS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultima
(MAS), considerando nel reddito influente l'intero importo dell'assegno sociale
come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.
310
Importo della MAS
calcolo dell’importo della MAS in funzione del reddito posseduto
Importo mensile spettante*
Anno
a 65 anni
2002
2003
2004
2005
2006
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
€ 12,92
€ 4.725,37 - RP) / 13
€ 9.830,34 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.834,83 - RP) / 13
€ 10.062,39 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.951,57 - RP) / 13
€ 10.309,91 - RC) / 13
€ 12,92
€ 5.047,25 - RP) / 13
€ 10.512,84 - RC) / 13
€ 12,92
€ 5.130,32 - RP) / 13
€ 10.688,86 - RC) / 13
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
€ 20,66
€ 4.825,99 - RP) / 13
€ 9.930,96 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.935,45 - RP) / 13
€ 10.163,01 - RC) / 13
€ 20,66
€ 5.052,19 - RP) / 13
€ 10.410,53 - RC) / 13
€ 20,66
€ 5.147,87 - RP) / 13
€ 10.613,46 - RC) / 13
€ 20,66
€ 5.230,94 - RP) / 13
€ 10.789,48 - RC) / 13
P
pensione
- disabili
a 75 anni
2002
2003
2004
2005
2006
* si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C
311
Aumento
della pensione
sociale (APS)
e maggiorazione
dell’assegno
sociale (MAS)
Limiti di reddito
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la MAS non spetta
Limite coniugale
(oltre il limite individuale)
(AS + MAS + TM) X 13
Limite individuale
(AS+ MAS) X 13
Anno
a 65 anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
L.
€
€
€
€
€
€
8.917.350
4.605,43
4.725,37
4.834,83
4.951,57
5.047,25
5.130,32
L.
€
€
€
€
€
€
18.541.900
9.576,10
9.830,34
10.062,39
10.309,91
10.512,84
10.688,86
L.
€
€
€
€
€
€
9.112.350
4.706,13
4.825,99
4.935,45
5.052,19
5.147,87
5.230,94
L.
€
€
€
€
€
€
18.736.900
9.676,81
9.930,96
10.163,01
10.410,53
10.613,46
10.789,48
a 75 anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tipo di reddito influente sul diritto alla MAS
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale rivalutato della casa di abitazione.
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito
della casa di abitazione:
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
312
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati;
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10
della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
P
pensione
- disabili
Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno
sociale da maggiorare.
Per il solo anno 2001 è stato considerato anche il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10,
comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2,
comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui
la maggiorazione si riferisce.
313
Nuovo aumento
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
314
Quadro M
NUOVO AUMENTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI
CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’
(art. 70, comma 5, L 388/2000)
Il fatto che, a differenza degli invalidi civili e dei sordomuti, i ciechi civili continuino a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il compimento del 65°
anno di età, comporta la conseguenza che ogni aumento o maggiorazione della
pensione o dell’assegno sociale che vengano eventualmente disposti per legge
(come è successo più volte negli ultimi anni) debbano essere esplicitamente estesi
ogni volta ai ciechi civili, con il rischio di determinare qualche dimenticanza (come
è successo con la legge finanziaria per il 2000) e quindi un disallineamento delle
prestazioni economiche fra i ciechi ultra65enni e le altre categorie di disabili che
sono invece “agganciate” alla sorte dei due trattamenti assistenziali previsti per la
generalità dei cittadini oltre i 65 anni di età.
Nello stabilire l’aumento dell’APS e l’istituzione della MAS (quadro L) con la
legge finanziaria per il 2001, il legislatore non si è dimenticato dei ciechi civili, che
quindi possono usufruire di aumenti dello stesso importo alle stesse condizioni reddituali; solo che, anche in questo caso, come già nel caso dell’aumento previsto dalla legge finanziaria per il 1999 (quadri H e I), mentre per gli invalidi e sordomuti
si adottarono i criteri economi appropriati semplicemente tenendo conto del fatto
che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o
all’assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico,
distinguendo i ciechi nati prima del 1° gennaio del 1931 dagli altri. Per i primi, che
hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti di reddito previsti per l’aumento della pensione sociale (APS); per i secondi, che hanno compiuto o compiranno
65 anni in vigenza della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti
previsti per la maggiorazione quest’ultimo (MAS).
Vale la pena di notare che questi nuovi aumenti sono concessi a condizioni
affatto diverse da quelle previste per l’aumento di cui alla legge finanziaria per il
1999.
In primo luogo, lì si tratta delle stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale (ad esempio, la pensione di guerra e la rendita INAIL sono rilevanti)
o l’assegno sociale (ad esempio, si tiene conto del reddito al netto dell’IRPEF e, nel
caso di pensionato coniugato, non si procede al doppio controllo del reddito); qui,
invece, delle condizioni previste per l’APS e la MAS che sono identiche fra loro, non
tengono conto di pensione di guerra o rendita INAIL, costringono alla doppia verifica: reddito individuale – reddito coniugale e per le quali, fino al 2001, era rilevante anche il reddito della casa di abitazione che invece era stato escluso fin dall’inizio ai fini del diritto alla pensione e all’assegno sociale.
In secondo luogo, all’età stabilita per il diritto all’incremento dell’APS e della
MAS, questi nuovi aumenti scompaiono di fatto, assorbiti nel nuovo importo per il
diritto al quale vigono le stesse identiche condizioni reddituali (vedi quadro N). Non
così per l’aumento della legge finanziaria per il 1999, che è soggetto a condizioni
reddituali diverse e che quindi potrebbe spettare anche a chi non rientri nei parametri per il diritto all’incremento.
Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di
reddito influente per il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati prima del 1931
e a quelli nati dal 1931in poi.
P
pensione
- disabili
CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1931
Come per l'APS, l'importo del nuovo aumento dal 2002 è di fatto assorbito da
quello dell'incremento (si veda il quadro N), trattandosi di persone con più di 70
anni d'età.
Il nuovo aumento spetta a soggetti che:
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare
annuo complessivo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla
legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge
finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso, più l'ammontare annuo
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
315
Nuovo aumento
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
Importo
calcolo del nuovo aumento con i limiti PS in funzione del reddito posseduto (nati
prima del 1931)
Importo mensile spettante**
Anno
a 65 anni*
A
2002 B
C
A
2003 B
C
A
2004 B
C
A
2005 B
C
€ 12,92
€ 3.796,65 - RP) / 13
€ 8.901,62 - RC) / 13
€ 12,92
€ 3.883,75 - RP) / 13
€ 9.111,31 - RC) / 13
€ 12,92
€ 3.976,70 - RP) / 13
€ 9.335,04 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.053,01 - RP) / 13
€ 9.518,60 - RC) / 13
a 75 anni
2002
2003
2004
2005
2006
*
316
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
€ 20,66
€ 3.897,27 - RP) / 13
€ 9.002,24 - RC) / 13
€ 20,66
€ 3.984,37 - RP) / 13
€ 9.211,93 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.077,32 - RP) / 13
€ 9.435,66 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.153,63 - RP) / 13
€ 9.619,22 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.219,80 - RP) / 13
€ 9.778,34 - RC) / 13
Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 tutte le persone nate prima del
1931 hanno almeno 75 anni
** Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C
RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della pensione INVCIV e quello dell'aumento di 100.000 lire)
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.
Limiti di reddito
P
individuale annuo oltre il quale il nuovo aumento non spetta
Limite coniugale
(oltre il limite individuale)
(PS base + aum. 100.000 +
nuovo aumento + TM) X 13
Limite individuale
Anno
(PS base + aum. 100.000 +
nuovo aumento) X 13
pensione
- disabili
a 65 anni*
2001
2002
2003
2004
2005
L.
€
€
€
€
€
7.166.250
3.701,10
3.796,65
3.883,75
3.976,70
4.053,01
L.
€
€
€
€
€
16.790.800
8.671,78
8.901,62
9.111,31
9.335,04
9.518,60
L.
€
€
€
€
€
€
7.361.250
3.801,72
3.897,27
3.984,37
4.077,32
4.153,63
4.219,80
L.
€
€
€
€
€
€
16.985.600
8.772,40
9.002,24
9.211,93
9.435,66
9.619,22
9.778,34
a 75 anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
Si riportano i valori solo fino al 2005 perché dal 2006 tutte le persone nate prima del
1931 hanno almeno 75 anni
Tipo di reddito influente
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso
Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il
reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente
317
Nuovo aumento
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
– l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati;
– il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis
del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23
novembre 2000, n.354;
– l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10
della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo
della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere
attribuito il nuovo aumento.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui
l'aumento si riferisce.
CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930
Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per i ciechi assoluti), il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati dal 1931 in poi spetta nella
misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi.
318
Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda i ciechi parziali tra i 65 e i 70 anni,
anche dal 2002 in poi, il nuovo aumento spetta nella misura fissa stabilita con la
legge istitutiva, a condizione che gli interessati:
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare
annuo complessivo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla
legge finanziaria per il 1999, e del nuovo aumento stesso;
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare
annuo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999, del nuovo aumento stesso e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente
ed effettivamente separato.
P
pensione
- disabili
In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, il nuovo
aumento viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del limite.
319
Nuovo aumento
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
Importo
calcolo del nuovo aumento con i limiti AS in funzione del reddito posseduto
Importo mensile spettante*
Anno
a 65 anni*
A
2002 B
C
A
2003 B
C
A
2004 B
C
A
2005 B
C
A
2006 B
C
€ 12,92
€ 4.598,23 - RP) / 13
€ 9.703,20 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.704,57 - RP) / 13
€ 9.932,13 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.818,06 - RP) / 13
€ 10.176,40 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.911,14 - RP) / 13
€ 10.376,73 - RC) / 13
€ 12,92
€ 4.992,00 - RP) / 13
€ 10.550,54 - RC) / 13
a 75 anni
2002
2003
2004
2005
2006
320
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
€ 20,66
€ 4.698,85 - RP) / 13
€ 9.803,82 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.805,19 - RP) / 13
€ 10.032,75 - RC) / 13
€ 20,66
€ 4.918,68 - RP) / 13
€ 10.277,02 - RC) / 13
€ 20,66
€ 5.011,76 - RP) / 13
€ 10.477,35 - RC) / 13
€ 20,66
€ 5.092,62 - RP) / 13
€ 10.651,16 - RC) / 13
* si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C
RP = reddito personale del richiedente l'aumento (nel quale va computato l'importo della pensione INVCIV e quello dell'aumento di 100.000 lire)
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.
Limiti di reddito
limite di reddito individuale annuo oltre il quale il nuovo aumento non spetta
Limite
individuale
(AS base + aum. 100.000 +
nuovo aumento) X 13
Anno
Limite coniugale
(oltre il limite individuale)
(AS base + aum. 100.000 +
nuovo aumento + TM) X 13
P
pensione
- disabili
a 65 anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
a 75 anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
L.
€
€
€
€
€
€
8.677.500
4.481,56
4.598,23
4.704,57
4.818,06
4.911,14
4.992,00
L.
€
€
€
€
€
€
18.302.050
9.452,22
9.703,20
9.932,13
10.176,40
10.376,73
10.550,54
L.
€
€
€
€
€
€
8.872.500
4.582,24
4.698,85
4.805,19
4.918,68
5.011,76
5.092,62
L.
€
€
€
€
€
€
18.497.050
9.552,92
9.803,82
10.032,75
10.277,02
10.477,35
10.651,16
Tipo di reddito influente
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso
Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il
reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente
a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.
321
Nuovo aumento
del trattamento
ai ciechi civili
con almeno
65 anni di età
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
– l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati;
– il rimborso forfettario di 200.000 lire per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis
del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23
novembre 2000, n. 354;
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a
10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni
ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a
situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l’importo
della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere
attribuito il nuovo aumento.
Soggetti il cui reddito è influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.
Periodo di riferimento
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui
la maggiorazione si riferisce.
322
Quadro N
INCREMENTO
(art. 38 L 448/2001; art. 39 L. 289/2002)
L’importo della maggiorazione sociale della pensione (MSP) istituita con legge
140/85, ridisciplinata dall’art. 1 della legge 544/88 e già aumentato nel 2001;
l’importo dell’aumento della pensione sociale (APS), anch’esso istituito con la legge 140/85, ridisciplinato con l’art. 2 della legge 544/88 ed aumentato nel 2001;
l’importo della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS), istituita con l’art. 70,
comma 1, della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2002 sono stati incrementati di
una somma variabile, tale da “garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al
mese” (art. 38, comma 1, L 448/2001). Dal 2003 anche questo limite è soggetto
a perequazione, ed ammonta oggi a 551,35 euro.
I medesimi benefici sono garantiti anche ai titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS ai sensi della legge 381/70 (sordomuti) e della legge 118/71 (mutilati e
invalidi civili) nonché ai ciechi civili titolari di pensione (art. 38, comma 2, L
448/2001). Il fatto che l’incremento non sia stato cristallizzato in un importo definito, ma agisca “a concorrenza” del limite, indipendentemente dal livello della prestazione che concorre ad incrementare e il fatto che esso riguardi per legge pressocché tutti i trattamenti assistenziali esistenti, permettono la sostanziale perequazione dei trattamenti economici di tipo assistenziale, realizzando il superamento delle differenze, piccole o grandi, imputabili alla lenta e contraddittoria formazione del
“parco” trattamenti assistenziali nel nostro Paese. Se questo apre diversi grandi problemi di principio, nei confronti di pensionati che hanno contribuito al finanziamento del sistema previdenziale per anni e che vengono assorbiti tra coloro che risultano a carico della fiscalità generale, tuttavia, almeno nel campo dei disabili anziani,
costituisce un’opera di razionalizzazione di cui si sentiva il bisogno.
L’incremento spetta ai soggetti con almeno 70 anni di età, con due eccezioni:
1. in presenza di contribuzione previdenziale, anche non utilizzata per la liquidazione della pensione, il limite di età può scendere fino a 65 anni, in ragione di
un anno ogni 5 di contribuzione fatta valere. Poiché spezzoni di almeno 2 anni
e mezzo di contribuzione sono arrotondati per eccesso, il limite di età può
abbassarsi di un anno in presenza di 2 anni e mezzo di contribuzione, di due
anno in presenza di 7 anni e mezzo di contribuzione, e così via. Per altri dettagli sulla contribuzione da considerare si veda l’apposita scheda di approfondimento in questo stesso manuale;
2. gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti e i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge 222/84, hanno diritto all’incremento all’età di 60 anni.
L’incremento spetta ai soggetti che
a. non possiedano redditi propri per un importo annuo pari o superiore all’importo annuo del limite;
323
L’incremento
delle
maggiorazioni
sociali
324
b. non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a)
più l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
In pratica, qualunque sia la prestazione – base percepita dal richiedente, la
maggiorazione può essere corrisposta fino a concorrenza del limite vigente se il
soggetto stesso non possieda altri redditi ed il suo coniuge non abbia niente di più
che l’assegno sociale o reddito equivalente. In caso contrario, “l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi” (art. 38,
comma 5, lettera c, della L 448/2001) o non spetta affatto.
Con la legge 289/2002, per mantenere inalterato l’importo di tale incremento, tale limite viene aumentato di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i
titolari di MSP continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di
maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, i titolari di pensioni di importo
superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di trattamenti di importo inferiore, come le persone disabili, percepiscono ogni anno di più.
Di fatto, questa nuova prestazione assorbe l’importo delle maggiorazioni
sociali a partire dall’età a cui è concesso. Poiché i titolari di APS hanno superato tutti l’età massima richiesta (70 anni), si può affermare che l’incremento di cui alla
legge finanziaria per il 2002 ha soppiantato completamente la normativa dell’aumento della pensione sociale e delle maggiorazioni comunque denominate spettanti ai disabili nati prima del 1° gennaio 1931. In ogni caso, per non creare soluzioni di continuità nel diritto, l’INPS ha assunto che, a partire dal 2002, le condizioni reddituali richieste per il diritto all’incremento, in quanto più favorevoli (non
si computa il reddito della casa di abitazione), si applichino anche alle maggiorazioni eventualmente spettanti prima della data di compimento dei 70 anni di età.
L’importo della quota di incremento
Nelle tabelle seguenti si riporta la quota di incremento nell’importo massimo
spettante alle diverse categorie di disabili e, per ciascuna, alle diverse età, considerando come dato di partenza l’importo complessivo del trattamento economico
spettante a quella determinata età. Nel far questo, si è tenuto conto solo dei trattamenti che potrebbero continuare a spettare anche in mancanza del diritto all’incremento, in quanto condizionati da norme reddituali più favorevoli, senza riportare le maggiorazioni spettanti in base a condizioni assimilabili a quelle stabilite
per l’incremento e quindi da esso assorbite di fatto. Unica eccezione, invalidi civili
parziali e ciechi parziali che conseguono il diritto all’incremento 5 anni dopo il conseguimento delle maggiorazioni stesse. In questi casi, come dato di partenza si è
indicato un importo composto da trattamento-base, aumento e maggiorazione (che
può essere costituita da APS, MAS o nuovo aumento per i ciechi civili).
Calcolo dell’incremento in funzione del reddito posseduto
Reddito
personale
annuo (RP)
Anno
Reddito
annuo complessivo
della coppia (RC)
(AS + MAG + TM) x 13
Importo
mensile
dell’incremento
1c, 7c, 4c - invalidi civili totali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti età 60-64
importo mensile di partenza: 238,07 + 10,33 = € 248,40
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
3.229,20
3.229,20
7.167,55
3.229,20
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
8.191,56
€ 302,95
< €
8.191,56
(7.167,55 - RP) / 13
> €
8.191,56
e < €
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Pensione sociale sostitutiva
importo mensile di partenza: 243,71 + 70,87 = 314,58
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
4.089,54
4.089,54
7.167,55
4.089,54
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
9.051,90
€ 236,77
< €
9.051,90
(7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
9.051,90
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Assegno sociale sostitutivo
importo mensile di partenza: 310,85 + 70,87 = € 381,72
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
4.962,36
4.962,36
7.167,55
4.962,36
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
9.924,72
€ 169,63
< €
9.924,72
(7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
9.924,72
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
segue
325
Reddito
personale
annuo (RP)
Anno
Reddito annuo
complessivo
della coppia (RC)
(AS + MAG + TM) x 13
Importo
mensile
dell’incremento
2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Pensione sociale sostitutiva e APS
importo mensile di partenza: 243,71 + 70,87 + 77,47 = € 392,05
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
5.096,65
5.096,65
7.167,55
5.096,65
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
10.059,01
€ 159,30
< €
10.059,01
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
10.059,01
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Assegno sociale sostitutivo e MAS
importo mensile di partenza: 310,85 + 70,87+ 12,92 = € 394,64
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
5.130,32
5.130,32
7.167,55
5.130,32
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
10.092,68
€ 156,71
< €
10.092,68
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
10.092,68
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
3c - ciechi civili assoluti non ricoverati età 60-64
importo mensile di partenza: 257,47 + 10,33 = € 267,80
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
326
€
€
€
€
€
€
3.481,40
3.481,40
7.167,55
3.481,40
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
8.443,76
€ 283,55
< €
8.443,76
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
8.443,76
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
segue
Reddito
personale
annuo (RP)
Anno
Reddito annuo
complessivo
della coppia (RC)
(AS + MAG + TM) x 13
Importo
mensile
dell’incremento
4c, 1c, 7c - ciechi assoluti ricoverati, invalidi civili totali e sordomuti età 60-64
importo mensile di partenza: 238,07 + 10,33 = € 248,40
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
3.229,20
3.229,20
7.167,55
3.229,20
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
8.191,56
€ 302,95
< €
8.191,56
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
8.191,56
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati prima del 1931
importo mensile di partenza: 257,47 + 46,47 + 12,92 = € 316,86
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
4.119,18
4.119,18
7.167,55
4.119,18
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
9.081,54
€ 234,49
< €
9.081,54
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
9.081,54
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati dopo il 1930 con almeno 65 anni di età
importo mensile di partenza: 257,47 + 60,23 + 12,92 = € 330,62
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
4.298,06
4.298,06
7.167,55
4.298,06
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
9.260,42
€ 220,73
< €
9.260,42
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
9.260,42
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
segue
327
Reddito
personale
annuo (RP)
Anno
Reddito annuo
complessivo
della coppia (RC)
(AS + MAG + TM) x 13
Importo
mensile
dell’incremento
4de - ciechi civili assoluti ricoverati con almeno 65 anni di età (data di nascita ininfluente)
importo mensile di partenza: 238,07 + 60,23 + 12,92 = € 311,22
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
4.045,86
4.045,86
7.167,55
4.045,86
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
9.008,22
€ 240,13
< €
9.008,22
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
9.008,22
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
5e - ciechi civili parziali 1/20 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente)
importo mensile di partenza: 238,07 + 60,23 + 12,92 = € 311,22
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
€
€
€
€
€
€
4.045,86
4.045,86
7.167,55
4.045,86
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
9.008,22
€ 240,13
< €
9.008,22
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
9.008,22
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
5e - ciechi civili parziali 1/10 con 70 anni di età (data di nascita ininfluente)
importo mensile di partenza: 176,67 + 60,23 + 12,92 = 249,82
≤
>
e <
2006
>
e <
≥
328
€
€
€
€
€
€
3.247,66
3.247,66
7.167,55
3.247,66
7.167,55
7.167,55
qualunque
< €
8.210,02
€ 301,53
< €
8.210,02
( 7.167,55 - RP) / 13
> €
e < €
8.210,02
12.129,91
qualunque
> €
12.129,91
( 7.167,55 - RP) / 13 (*)
( 12.129,91 - RC) / 13 (*)
0
Tipo di reddito influente sul diritto all’incremento
Le caratteristiche del reddito influente sul diritto all’incremento sono le stesse
che sono state in vigore per la maggiorazione sociale della pensione, la maggiorazione dell’assegno sociale e l’aumento della pensione sociale fino al 2001, con l’unica eccezione costituita dall’esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal
2002, peraltro, del reddito della casa di abitazione non si tiene più conto neanche
per il diritto alle maggiorazioni citate alle fasce di età che non danno ancora luogo
all’incremento del loro importo.
P
pensione
- disabili
Quindi, stando alla normativa che regola il diritto a queste tre prestazioni, e
che ora è identica in tutti i casi, sono influenti i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell’imposizione fiscale ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
Non sono influenti:
– i trattamenti di famiglia comunque denominati;
– il reddito catastale della casa di abitazione;
– le pensioni di guerra;
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati;
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per i titolari di pensioni al minimo, cosiddetti “incapienti”.
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.
Il periodo di riferimento del reddito influente
Si prende in considerazione il reddito conseguito nello stesso anno di corresponsione dell’incremento.
329
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
Quadro O
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
(L 18/80; L 392/84; art. 1 L 508/88; L 289/90; L 429/91)
Spetta ai cittadini invalidi che sono nell’assoluta impossibilità di deambulare
senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture
pubbliche a causa della loro inabilità.
Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento
non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai
minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia
intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Dal 1° marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più
minorazioni, che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco
civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità.
Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E’ erogata per 12 mensilità.
A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili è stabilito in L. 539.000 mensili. L’importo iniziale è perequato annualmente.
Importo dell’indennità di accompagnamento
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
330
mensile
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
767.980
783.190
795.970
808.130
817.330
422,12
426,09
431,19
436,77
443,83
450,78
annuo (12 mensilità)
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
9.213.360
9.398.280
9.551.640
9.697.560
9.807.960
5.065,44
5.113,08
5.174,28
5.241,24
5.325,96
5.409,36
Quadro P
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI
(L 406/68; L 382/70; L 682/79; L 165/83; L 508/88; L 289/90; L 429/91)
L’indennità spetta ai cittadini riconosciuti ciechi civili assoluti.
Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento
non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai
minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia
intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni.L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di
guerra, di lavoro o di servizio. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E’ erogata per 12 mensilità.
La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l’indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1
del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è
intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91.
La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della
legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed
invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.
A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti è stabilito in L. 588.000 mensili. L’importo iniziale è perequato annualmente.
P
pensione
- disabili
Importo dell’indennità di accompagnamento
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mensile
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
1.056.750
1.093.100
1.124.690
1.155.620
1.179.660
609,25
619,85
633,68
649,15
669,21
689,56
annuo (12 mensilità)
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
12.681.000
13.117.200
13.496.280
13.867.440
14.155.920
7.311,00
7.438,20
7.604,16
7.789,80
8.030,52
8.274,72
331
Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili
Quadro Q
INDENNITA’ SPECIALE
(art. 3 L 508/88; L 289/90; L 131/2001; art. 39, c.6, L 289/2002)
A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.
L’importo iniziale è perequato annualmente. Dal 1° gennaio 2002 l’importo è
stato elevato a 215.730 lire mensili con la legge 131/2001: l’aumento ha assorbito lo scatto di perequazione relativo al 2002. La perequazione riprende a decorrere dal 1° gennaio 2003 con le modalità stabilite nell’art. 3, comma 4, della legge 508/88. Dal 1° gennaio 2004, inoltre, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità aumenta di 41 euro per 12 mensilità.
L’indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65. Per la sua
erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari.
Importo dell’indennità speciale
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
2003
2004**
2005
2006
mensile
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
annuo (12 mensilità)
89.195
90.915
92.360
93.740
94.780
48,95
111,42
113,91
157,69
161,30
164,96
* aumento L 131/2001
** aumento di 41 euro art. 39 L 289/2002
332
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
1.070.340
1.090.980
1.108.320
1.124.880
1.137.360
587,40
1.337,04
1.366,92
1.892,28
1.935,60
1.979,52
Quadro R
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
(art. 4 L 508/88; DM sanità del 5.2.1992; art. 80, c. 17, L 289/2002)
A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti, come definiti nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità
di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell’importo di
L. 200.000 mensili per dodici mensilità. L’importo iniziale è perequato annualmente. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità è stata aumentata di 41 euro per 12 mensilità.
P
pensione
- disabili
L’indennità può essere richiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65.
Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell’ipoacusia ai fini
della concessione dell’indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio
migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il
richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno.
I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio
al compimento di detta età.
Per la sua erogazione si prescinde dal reddito, sia personale che familiare.
Importo dell’indennità di comunicazione
Anno
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
2004
2005
2006
mensile
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
311.780
318.660
324.440
329.940
334.100
172,55
174,35
217,66
220,18
223,38
226,53
* aumento di 41 euro L. 289/2002
annuo (12 mensilità)
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
3.741.360
3.823.920
3.893.280
3.959.280
4.009.200
2.070,60
2.092,20
2.611,92
2.642,16
2.680,56
2.718,36
333
Assegni vitalizi - pensioni “PSO”
F
ino al 31.12.75, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione dei
dipendenti ENPDEDP, IPOST e INADEL, venivano liquidati da parte degli Enti di
appartenenza degli assegni vitalizi che venivano posti a carico del Fondo
Sociale presso l’INPS equiparandoli a tutti gli effetti alla pensione sociale secondo
quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969.
Nel 1976 la legge n. 177 ha disciplinato normativamente la posizione previdenziale di questi aspetti stabilendo che si deve procedere alla costituzione della
posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la
vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS, secondo le disposizioni dell’art. 124 della
legge n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni i titolari di assegni vitalizi
che si sono avvalsi del diritto di opzione per il mantenimento degli assegni in godimento.
I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato diritto di opzione, mantengono il trattamento più
favorevole, fino a quando la parte eccedente l’importo della pensione sociale viene assorbita per effetto degli aumenti che intervengono nel tempo.
In ogni caso le pensioni di categoria PSO sono considerate trattamenti previdenziali (delibera CdA INPS n. 156 del 18.7.1980 e circ. INPS 738 AGO del 2 marzo 1981) e, come tali, possono dare luogo a corresponsione di trattamenti di famiglia, di maggiorazione sociale della pensione ex art. 1 L 544/88 e di relativo incremento di cui all’art. 38 della legge 448/2001, quando ne ricorrano le condizioni.
Importo dell’assegno vitalizio
mensile
definitivo
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
334
€
€
€
€
€
223,83
229,20
234,93
239,63
243,71
mensile
presuntivo
€
€
€
€
€
223,83
229,20
234,93
239,40
243,71
annuo
definitivo
€
€
€
€
€
2.909,79
2.979,60
3.054,09
3.115,19
3.168,23
annuo
presuntivo
€
€
€
€
€
2.909,79
2.979,60
3.054,09
3.112,20
3.168,23
La perequazione delle pensioni
Pensioni previdenziali a carico di qualsiasi fondo o gestione, pensione
sociale e assegno sociale
C
on il decreto del 18 novembre 2005 (GU n. 278 del 29 novembre 2005), il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, ha fissato in via
previsionale per il 2005 la percentuale di variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT ai fini della
perequazione delle pensioni, nella misura dell'1,7%, da attribuire alle pensioni a
partire dalla rata di gennaio 2006, "salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo".
Il conguaglio si rende necessario quando la percentuale di variazione accertata definitivamente si rivela diversa da quella determinata in via presuntiva. Infatti, per permettere agli Enti previdenziali le operazioni di ricalcolo delle pensioni in
tempo utile per pagarle nell’importo adeguato fin dal 1° gennaio di ogni anno, il
Ministero del tesoro li autorizza ad attribuire la perequazione automatica sulla
base di una percentuale di variazione, dell’indice medio annuo dell’ISTAT rispetto a
quello dell’anno precedente, che non è ancora definitiva al momento in cui viene
determinata. Mancando ancora i valori degli indici mensili degli ultimi tre mesi, l’indice medio annuo viene “ricostruito”: l'indice del mese di ottobre viene ricavato da
quello di settembre, aumentando quest’ultimo tanto quanto era aumentato l'anno
precedente; l’indice di ottobre, così determinato, viene poi replicato a novembre e
dicembre così com'è, senza ulteriori aumenti.
Di solito, alla fine del mese di gennaio dell’anno seguente, i valori definitivi
sono tutti disponibili e quindi, se si è verificato uno scostamento rispetto alla misura fissata presuntivamente, si possono aggiornare i limiti di reddito e di retribuzione imponibili che sono legati all’andamento della perequazione. Per correggere
l’importo delle pensioni e restituire la differenza, invece, si attende la conferma
ufficiale del Ministero del lavoro, che avviene con lo stesso decreto con il quale si
comunica la percentuale presuntiva per l’anno ancora successivo. Poiché il decreto
viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel mese di dicembre, soltanto a gennaio
dell’anno successivo potranno essere effettuate le necessarie operazioni di conguaglio di pensione.
Questa volta, il valore effettivo della variazione dell'indice ISTAT 2005 rispetto a quello del 2004 coincide con quello calcolato in via presuntiva: la comunicazione ufficiosa che si tratta dell'1,7% in via definitiva è contenuta nella circolare
INPS n. 18 dell’8 febbraio 2006. Di conseguenza, i valori riportati nel presente
335
La perequazione
automatica
delle pensioni
vademecum possono considerarsi tutti definitivi e non ci saranno conguagli sulla
prima rata di pensione del 2007.
Sulla prima rata di pensione del 2006, invece, sono stati già corrisposti i conguagli relativi allo scostamento di 1/10 di punto tra la percentuale di aumento
attribuita in via previsionale alle pensioni nel corso del 2005 e quella dovuta (2%
anziché 1,9%).
Pensioni previdenziali in pagamento con Indennità integrativa speciale
separata
Per le pensioni alla quali viene aggiunta una quota mensile a titolo di indennità integrativa speciale, fino al 1983 l'adeguamento avveniva mediante aumento della sola quota di IIS in cifra assoluta. Dal 1984, in applicazione dell'art. 21
della legge 730/83, la percentuale di perequazione viene attribuita sull'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, costituito dalla pensione base e
dall'indennità integrativa speciale (considerata, all'inizio, nell'importo che aveva
raggiunto a tale data), nelle misure spettanti secondo aliquote decrescenti per fasce
d'importo, da applicarsi prima sull'Indennità integrativa speciale e successivamente sull'importo della pensione. La quota di IIS corrisposta sulla 13° rata di pensione è di importo leggermente inferiore alle altre. Si veda l'importo della IIS alle
varie scadenze nelle tabelle riportate in questo capitolo.
Criteri di attribuzione dello scatto di perequazione alle pensioni previdenziali
Lo "scatto" di perequazione automatica non esplica la sua efficacia per intero
se la pensione supera determinati limiti. Dopo numerosi interventi di “sterilizzazione” parziale della c. d. scala mobile, dal 2001 l'aliquota di aumento si applica:
– al 100 per cento sulla quota di pensione fino al limite pari a tre volte il trattamento minimo INPS;
– ridotta al 90 per cento sulla quota compresa fra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
– ridotta al 75 per cento sulla quota restante, oltre cinque volte il predetto trattamento minimo.
336
In caso di contitolarità di pensioni, in genere gli Enti previdenziali applicano
quanto disposto con l'art. 34 della legge 448/98, secondo cui l'aumento di perequazione è determinato dal Casellario centrale dei pensionati in base all'importo
complessivo dei trattamenti di pensione corrisposti alla stessa persona; l’importo
dell’aumento così determinato viene ripartito sui diversi trattamenti, in proporzione al loro ammontare.
Quando la contitolarità si determina esclusivamente con trattamenti di sua pertinenza, invece, l'INPDAP continua ad applicare i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema
Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d’intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e con l'INPDAP
stesso. Secondo tali disposizioni, l'aumento di perequazione automatica presuppone l'individuazione di un trattamento da considerarsi "principale" e uno (o più) da
considerare "secondario". Dopo aver attribuito l'aumento alla pensione "principale"
nella misura calcolata come se si trattasse di una pensione a se stante, alla pensione "secondaria" (o alle pensioni “secondarie”) viene attribuita soltanto la differenza con l'aumento calcolato sul cumulo dei trattamenti.
P
pensione
- la perequazione
automatica
Viene considerata “principale” la pensione sulla quale viene corrisposta l’indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto
emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. Nel caso di concorso di più
quote di IIS, delle quali una in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge
n. 843/1978 e un’altra in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione si considera "principale" la pensione con la IIS ridotta e "secondaria" l'altra: per quest'ultima, dal 1999, la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata secondo il criterio sopra descritto, va ad incrementare la sola voce "pensione annua lorda". Quindi, sulla medesima pensione, l’importo dell’annessa indennità integrativa speciale è rimato invariato nella misura spettante al 31 dicembre
1998.
Il criterio di aumentare il solo importo di pensione, tenendo cristallizzato quello dell'eventuale IIS, si segue anche quando si tratta di applicare l'aumento in
misura proporzionale tra trattamenti pensionistici a carico di Enti diversi.
Trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti
La perequazione dei trattamenti per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti si
effettua con riferimento a più indici dell’ISTAT. In particolare:
– le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti seguono l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come tutte le pensioni di carattere previdenziale e assistenziale. Quindi, nel 2006, questi trattamenti aumentano dell' 1,7%;
– i limiti di reddito per il diritto alle pensioni per gli invalidi civili totali, i ciechi
assoluti e quelli parziali (ventesimisti e decimisti) e i sordomuti aumentano della percentuale di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra i periodi agosto-luglio precedenti il
1°gennaio di ciascun anno. Per il 2006, anche questi importi aumentano dell'
1,7%;
337
La perequazione
automatica
delle pensioni
– il limite di reddito per l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali segue
invece i criteri di perequazione della pensione sociale, che aumenta anch'essa
dell'1,7%;
– le indennità economiche di accompagnamento e assimilate aumentano della
percentuale di variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali
degli operai dell’industria (al netto delle variazioni del volume di lavoro) tra i
due periodi agosto-luglio immediatamente precedenti il 1° gennaio di ciascun
anno. Ai fini dell'aumento di tali indennità nel 2006, tale valore è pari al
3,04%, con l’avvertenza che tale percentuale va applicata sull’intero importo solo all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili. Per tutte le
altre indennità, infatti, si segue il criterio di applicare l'aliquota di perequazione ad una quota fissa (pari a € 25,82 nel caso dell'indennità speciale per i
ciechi ventesimisti, € 228,38 nel caso dell’indennità di accompagnamento a
favore degli invalidi civili e di € 103,29 nel caso dell’indennità di comunicazione): l'importo che si ricava costituisce l'aumento, da aggiungere all'importo complessivo in pagamento l'anno precedente.
Pensioni di guerra
Le pensioni di guerra sono state perequate per il 2006 nella misura del
3,04% (circolare n. 589 del 29 novembre 2005, Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi
del tesoro). Della stessa percentuale è aumentato anche il limite di reddito.
Privilegiate INPDAP
Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria seguono lo stesso indice di perequazione delle pensioni di guerra e quindi
anch’essi sono aumentati del 3,04%.
338
LE ALIQUOTE DI AUMENTO DELLE PENSIONI DAL 1992 AD OGGI
*
data di
applicazione
aliquota
definitiva
aliquota
presuntiva
mag. 1992
nov. 1992
gen. 1993
giu. 1993
dic. 1993
gen. 1994
nov. 1994
nov. 1995
1996
1997
1998
2,6
1,8
1,7
0,7*
4
5,4
3,9
1,7 **
2,6
1,8
3,5
5,2
3,8
1,7
1999 ***
1,8
1,7
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1,6
2,6
2,7
2,4
2,5
2
1,7
1,5
2,4
2,7
2,4
2,5
1,9
1,7
riferimento
di legge
art. 24, L 28/2/86 n. 41
art. 2, c. 1, DL 384/92
art. 2, c. 1, DL 384/92
art. 2, c. 1bis, DL 384/92
art. 2, c. 1bis, DL 384/92
art. 11, c. 5. L 537/93
art. 11, c. 1, DLgs 503/92
art. 14 L 724/94
art. 14 L 724/94
art. 14 L 724/94
art. 59, c. 13, L 449/97
art. 59, c. 13, L 449/97
art. 34, c. 1, L 448/98
art. 59, c. 13, L 449/97
art. 69, c. 1 e 2, L 388/2000
L’aumento dello 0,7 è stato attribuito solo alle pensioni di importo non superiore ad 1 milione. Le pensioni di importo compreso tra 1 milione e lo stesso importo aumentato, cioè 1.007.000, sono state aumentate fino a concorrenza di tale importo.
** Nell’anno 1998 alle pensioni che al 31.12.1997 superavano l’importo di lire 3.430.250 (5 volte il minimo 1997)
non è stata attribuita perequazione. Le pensioni di importo compreso tra tale limite e lo stesso perequato
(3.481.550) sono state aumentate fino a concorrenza di tale importo.
*** A partire dal 1999 l’aliquota di perequazione si applica all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti allo stesso titolare.
339
PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER LE PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE
AL TRIPLO DEL TRATTAMENTO MINIMO INPS
Riduzione delle aliquote per fasce d’importo della pensione
art. 24 L. 28 febbraio 1986, n. 41 e art. 69, comma 1, L. 388/2000
periodo
provvisoria
aliquota piena
dal
1 gennaio
aliquota al 90%
2001
2,4
aliquota al 75%
1,8
aliquota piena
aliquota al 90%
aliquota al 75%
aliquota piena
aliquota al 90%
aliquota al 75%
aliquota piena
aliquota al 90%
aliquota al 75%
aliquota piena
aliquota al 90%
aliquota al 75%
aliquota piena
aliquota al 90%
aliquota al 75%
2,7
2,43
2,025
2,4
2,16
1,80
2,5
2,25
1,875
1,9
1,71
1,425
1,7
1,53
1,275
dal
1 gennaio
2002
dal
1 gennaio
2003
dal
1 gennaio
2004
dal
1 gennaio
2005
dal
1 gennaio
2006
340
aliquota
2,16
definitiva
fino a lire
fino a euro
da lire
2,34
da euro
da lire
1,95
da euro
2,7
fino a euro
2,43
da euro
2,025
da euro
2,4
fino a euro
2,16
da euro
1,80
da euro
2,5
fino a euro
2,25
da euro
1,875
da euro
2
fino a euro
1,8
da euro
1,5
da euro
1,7
fino a euro
1,53
da euro
1,275
da euro
2,6
fascia di pensione
2.164.800
1.118,03
2.164.850
1.118,04
3.608.050
1.863,39
1.147,08
1.047,09
1.911,81
1.178,07
1.178,08
1.963,46
1.206,36
1.206,37
2.010,61
1.236,54
1.236,55
2.060,91
1.261,29
1.261,30
2.102,16
a lire 3.608.000
a euro 1.863,38
in poi
in poi
a euro
in poi
1.911,80
a euro
in poi
1.963,45
a euro
in poi
2.010,60
a euro
in poi
2.060,90
a euro
in poi
2.102,15
IIS corrisposta in maniera separata sulle pensioni INPDAP
Pensioni con decorrenza precedente al 1 luglio 1988*
Periodo
dal:
1-01-1995
1-01-1996
1-01-1997
1-01-1998
1-01-1999
1-01-2000
1-01-2001
1-01-2002
1-01-2003
1-01-2004
1-01-2005
2-01-2006
importo mensile (1)
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
959.454
1.011.264
1.050.703
1.068.565
1.087.800
1.105.204
1.133.940
585,63
601,44
615,87
631,27
643,90
654,85
13° mensilità (2)
presuntivo
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
959.454
1.009.345
1.049.693
1.068.565
1.086.731
1.104.177
1.131.730
584,49
601,44
615,87
631,27
643,26
654,85
definitivo
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
920.734
972.545
1.011.984
1.029.845
1.049.079
1.066.484
1.095.220
565,63
581,45
595,87
611,27
623,90
634,85
presuntivo
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
€
€
€
€
€
€
920.734
970.625
1.010.973
1.029.844
1.048.011
1.065.395
1.093.010
564,49
581,45
595,87
611,27
623,26
634,85
* 1.1.81 per i dipendenti FFSS
(1) Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità.
(2) Importo corrisposto ad integrazione dal 1975: corrisponde al valore mensile detratte 38.720 lire (poi arrotondate a 20 euro).
P
pensione
- la perequazione
automatica
341
Pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1988* in poi
l’importo della IIS è pari a quello per le pensioni con decorrenza precedente, da cui va detratto il seguente
importo conglobato in paga-base che varia in relazione agli anni di servizio maturati alla data di cessazione
Anni
di
servizio
*
Somma
da detrarre
dall’importo IIS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
31.529
33.151
34.772
36.394
38.015
39.637
41.258
42.880
44.501
24
25
26
27
28
29
30
31
32
15
16
17
18
19
20
21
22
23
16,28
17,12
17,96
18,80
19,63
20,47
21,31
22,15
22,98
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Somma
da detrarre
dall’importo IIS
importi in lire
46.123
47.744
49.366
50.987
52.609
54.230
55.851
57.473
59.095
importi in euro
23,82
24,66
25,50
26,33
27,17
28,01
28,84
29,68
30,52
Anni
di
servizio
Somma
da detrarre
dall’importo IIS
33
34
35
36
37
38
39
40
60.716
62.338
63.959
65.581
67.202
68.824
70.445
72.067
33
34
35
36
37
38
39
40
31,36
32,19
33,03
33,87
34,71
35,54
36,38
37,22
(art. 54 del DPR 8/5/87, n. 266; per i dipendenti Fs, art. 2 della legge 22/12/1980, n. 885, con decorrenza
dal 1/1/1981)
La perequazione
automatica
delle pensioni
342
Anni
di
servizio
Le prestazioni collegate
a limiti di reddito
N
el corso degli anni, sono nate nuove prestazioni, previdenziali e assistenziali, il cui conseguimento dipende da determinate condizioni reddituali e, inoltre, prestazioni che già esistevano sono state man mano sottoposte a nuove
condizioni reddituali.
Le prestazioni che presentano condizioni collegate al reddito del titolare, o
anche del coniuge e di altri familiari, sono ormai circa 30. Più della metà dei pensionati italiani deve rispondere, in qualche modo, a determinati requisiti economici.
Solo per quanto riguarda l’INPS, il numero degli interessati si aggira intorno a
10 milioni. Inoltre, le disposizioni di legge che regolano il rapporto tra reddito e
ciascuna prestazione differiscono tutte, tra loro, per uno o più aspetti, quale il tipo
di reddito influente, il periodo di riferimento, le persone del nucleo familiare che
sono coinvolte nell’accertamento del diritto. Poche sono le prestazioni per le quali
hanno rilievo soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF: la maggioranza dipende
anche dai redditi esenti da imposta fiscale, redditi che non è possibile desumere
dalle dichiarazioni fatte all’amministrazione tributaria e che quindi vanno denunciati a parte.
Per quanto riguarda il maggiore Ente pensionistico italiano, l’INPS, il lavoro di
predisposizione dei modelli per le dichiarazioni e, poi, di inserimento dei dati in
archivio, è gigantesco. Per farvi fronte, dal 1983 ad oggi (cioè da quando la necessità di verifica dei redditi si è fatta pressante su larga scala), l’INPS ha tentato
diversi modelli organizzativi che solo negli ultimi anni sembrano aver raggiunto
una configurazione definitiva.
Un sistema che, da una parte, permette di disporre di dichiarazioni più attendibili che in passato e, dall’altra, consente finalmente di rispettare la frequenza
annuale di controllo dei redditi, prescritta fin dal 1991 dalla legge n. 412. La frequenza del controllo è l’unico modo per evitare che si formino debiti di importo
insostenibile, come succede quando una prestazione continua ad essere corrisposta
per anni e anni anche dopo che il diritto sia venuto meno. In questo senso va la
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2003, secondo
la quale gli interventi di modifica dell’importo della prestazione in pagamento, resi
necessari dal riscontro dei dati risultanti dal controllo dei redditi, vanno effettuati
dell’Ente erogatore entro l’anno stesso in cui il titolare ha presentato la dichiarazione reddituale.
343
Le prestazioni
collegate
a limiti
di reddito
Il reddito influente sulle prestazioni e il sistema di controllo
Per effettuare i controlli, l’INPS ha classificato in 35 voci i tipi di reddito
influente sul diritto o la misura di una o più delle prestazioni legate al reddito ed
ha individuato 25 rilevanze che possono interessare, da sole o insieme ad altre,
ciascuna delle prestazioni. Di questi, 22 sono i redditi e 14 le rilevanze soggette a
verifica mediante sistema RED, mentre negli altri casi l’INPS procede a sistemi di
controllo diversi.
Per “rilevanza” si intende il motivo per il quale una prestazione (pensione,
assegno o altro) è soggetta a determinate condizioni di reddito. Una stessa prestazione può essere soggetta a condizioni di reddito per diversi motivi: ad esempio,
una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia. In
questo caso si tratta di una pensione interessata da ben 5 rilevanze.
Per “reddito influente” si intende quel particolare tipo di reddito (es: reddito da
lavoro, reddito della casa di abitazione, reddito soggetto a ritenuta alla fonte) di cui
la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata rilevanza.
Per “sistema RED”, infine, si intende la procedura di controllo che implica la partecipazione attiva del titolare mediante sua dichiarazione dei redditi, asseverata o
autocertificata che sia. Infatti, altri sistemi di controllo sono possibili anche senza
dichiarazione del pensionato, mediante controlli automatici: ad esempio, il controllo
del diritto alla corresponsione della pensione di invalidità (rilevanza n. 2), in presenza di reddito da lavoro dipendente o autonomo, viene effettuato dall’INPS incrociando i dati dell’archivio pensioni con quelli dell’archivio posizioni assicurative.
Per quanto riguarda le prestazioni di prima liquidazione, la procedura di controllo è descritta nella circolare 184 del 16 dicembre 2002 (in particolare il documento ivi allegato al n. 2).
Per quanto riguarda la rilevazione dei dati reddituali in anni successivi alla
liquidazione della prestazione, e la loro immissione nella banca dati del sistema
RED, invece, l’INPS ha stipulato una convenzione con i CAF, i Centri di assistenza
fiscale autorizzati dal Ministero dell’economia ad assistere i cittadini negli adempimenti fiscali, e con altri soggetti professionisti abilitati a rendere i medesimi servizi, come consulenti del lavoro, ragionieri, commercialisti, ecc. Sono loro i soli abilitati ad asseverare (certificare) la documentazione prodotta dai pensionati interessati e a trasmettere i dati reddituali all’INPS per via telematica, secondo un tracciato che può essere attivato soltanto mediante il codice identificativo a barre stampigliato sulla lettera di invito a rendere la dichiarazione dei redditi. Anche per la
dichiarazione autocertificata dal pensionato sono competenti i CAF e soggetti equiparati: essi debbono farsi garanti dell’identità del dichiarante.
344
Questo sistema in “appalto” prevede che il servizio reso dai CAF sia assolutamente gratuito per i pensionati. I CAF vengono remunerati direttamente dall’INPS,
per il servizio svolto per suo conto, e - secondo norme perentorie - in misura tassativamente non superiore a quanto lo stesso servizio sarebbe costato se svolto nelle sedi dell’Istituto dal personale INPS.
Questo stesso modello è stato adottato dall’INPDAP, dall’ENPALS e dall’IPOST
che, a partire dal 2006, hanno “appaltato” all’INPS la verifica dei redditi influenti
su prestazioni di loro pertinenza.
Questo modello prevede l’invio ai pensionati della richiesta RED e della certificazione fiscale (modello CUD) all’inizio di ogni anno ed in unica occasione: questo
mette in condizione i pensionati interessati sia alla dichiarazione dei redditi che alla
dichiarazione RED di adempiere ad ambedue gli obblighi contemporaneamente e
con l’assistenza dello stesso soggetto professionista abilitato, con risparmio di tempo e riduzione della possibilità di errori.
R
RED
- prestazioni
e reddito
Per fornire uno strumento utile a chi è impegnato nel lavoro di assistenza ai
pensionati che devono adempiere agli obblighi di legge, il “Vademecum pensioni”
riporta di seguito due prospetti e una tabella che riguardano tutte le prestazioni
previdenziali e assistenziali condizionate a limiti di reddito secondo le disposizioni
legislative vigenti (quindi anche le prestazioni attualmente fuori dal sistema RED)
e tutti i redditi influenti per qualsiasi ragione su almeno una di esse (quindi anche
i redditi che, pur entrando nella procedura di controllo attivata con sistema RED,
non devono essere dichiarati dal pensionato perché rilevabili automaticamente dall’Ente che eroga la prestazione soggetta a verifica).
Prospetto 1: questo prospetto contiene l’indicazione sintetica dei redditi
influenti per ciascuna rilevanza. Nella prima colonna è riportato, ove attribuito dall’INPS, anche un numero di codice. Se stampato su fondo bianco, esso corrisponde
al codice che è riportato tra parentesi nella prima pagina della lettera di richiesta
dei redditi inviata ai pensionati dall’INPS, perché si tratta di rilevanza per il controllo della quale gli Enti previdenziali ricorrono al sistema RED. Se invece il codice
è in una casella a fondo grigio o è assente, allora si tratta di prestazione per il controllo della quale l’INPS, l’INPDAP o altro Ente eventualmente competente adotta
un diverso sistema di verifica.
Prospetto 2: questo prospetto contiene la descrizione dettagliata di ogni reddito che sia influente per una o più rilevanze. Anche in questo caso è riportata la
codifica (vecchio e nuovo tipo) attribuita dall’INPS. Dove il numero di codice sia
riportato su fondo bianco, si tratta di reddito il cui importo deve essere dichiarato sul
tracciato RED a cura del titolare. Dove la casella sia grigia, invece, si tratta di reddito che, pur essendo influente per questa o quella rilevanza, non deve essere mai
dichiarato dal pensionato perché il sistema RED ne tiene conto automaticamente.
Tabella 3: in questa tabella vengono incrociate le rilevanze con i redditi
influenti. Sia pure soltanto attraverso i rispettivi numeri di codice, è possibile avere il quadro completo di quali redditi siano rilevanti per ciascuna delle rilevanze e
viceversa, ovvero per quali rilevanze è influente un determinato reddito.
345
Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Descrizione
prestazione
1
Integrazione al
minimo.
Pensioni con
decorrenza
anteriore al 1°
febbraio 1994
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati
- dell’importo della
pensione da integrare
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare
2
Sospensione
della pensione
di invalidità
(decorrenza
anteriore al 1°
luglio 1984).
Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o
di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all’estero, al netto dei contributi previdenziali
e assistenziali, con esclusione:
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
e relative anticipazioni
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare
Integrazione
al minimo
dell’assegno
di invalidità.
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- del reddito della casa di abitazione
- dell’importo a calcolo dell’assegno da integrare
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare e
coniuge
3
346
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Codice
INPS
Reddito influente
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD
Oltre il limite, la pensione rimane liquidata nell’importo a calcolo o, se
già integrata, viene cristallizzata nell’importo in pagamento al
31 dicembre dell’anno precedente, fino a suo superamento per effetto
della perequazione automatica corrisposta sull’importo a calcolo.
In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’integrazione può
essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo
del trattamento minimo.
€ 11.117,08
3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD.
Oltre il limite, la pensione viene sospesa fino
a domanda di ripristino, da inoltrare quando sono cessate le cause di
sospensione.
€ 16.675,62
Fonti normative
Legge 11/11/83 n. 638
art. 6, commi da 1 a 7
Pensionato non coniugato:
- 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale
€ 9.924,72
Pensionato coniugato:
- 3 volte l’importo annuo dell’assegno sociale
€ 14.887,08
La quota di integrazione al minimo non può superare l’importo
dell’assegno sociale vigente nello stesso anno.
Oltre il limite di reddito applicabile all’interessato, l’assegno rimane
liquidato nell’importo a calcolo o, se già integrato, viene riliquidato con
revoca della quota di integrazione dal 1° gennaio dell’anno nel quale
è avvenuto il superamento del limite. In presenza di redditi di importo
inferiore ai limiti, l’integrazione spetta sempre in misura intera ma
comunque entro il massimo costituito dall’importo dell’assegno sociale.
Legge 11/11/83 n. 638
art. 87
Legge 12/6/84 n. 222,
art. 1, comma 4
347
Codice
INPS
Descrizione
prestazione
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
4
Integrazione
al minimo.
Pensioni con
decorrenza
dal 1° febbraio
1994.
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte
a tassazione separata
- dell’importo della pensione da integrare
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Maggiorazione
sociale della
pensione
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del
richiedente la prestazione
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
definitiva
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o
Organismi internazionali
- redditi esenti da imposte
con esclusione:
- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha
effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002)
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati
- delle pensioni di guerra
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e
per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)
- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per
l’anno 2000 (art.1 bis della legge n. 354/2000)
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della
legge n. 388/2000)
- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in
favore degli anziani senza carattere di continuità
Stesso anno
per il quale
Titolare e
viene erogata coniuge
la prestazione
5
348
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Titolare e
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Pensionato non coniugato:
- 2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD.
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite
- limite personale, come sopra
- limite coniugale: 5 volte l’importo annuo del trattamento minimo
del FPLD per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994, e 4 volte
l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD per le pensioni
con decorrenza dal 1/1/95 in poi.
Oltre anche uno solo di tali limiti, la pensione rimane liquidata
nell’importo a calcolo o, se già integrata, viene cristallizzata
nell’importo in pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente, fino a
suo superamento per effetto della perequazione automatica
corrisposta sull’importo a calcolo.
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’integrazione può
essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo
del trattamento minimo.
Pensionato non coniugato:
- pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD e
dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione
all’età del pensionato
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite
- limite personale, come sopra
- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del
FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in
relazione all’età del pensionato e dell’importo annuo dell’assegno
sociale.
Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione sociale non spetta.
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è
riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti
Limiti anno
in corso
(2006)
€ 11.117,08
€ 11.117,08
€ 27.792,70
€ 22.234,16
Fonti normative
Legge 11/11/83 n. 638
art. 6, commi da 1 a 7
Decreto legislativo
30/12/92 n. 503, art. 4
Legge 24/12/93 n. 537
art.11, comma 38
Legge 8/8/95 n. 335
art. 2, comma 14
da 60 a 64 anni:
€ 5.894,33
da 65 a 74 anni:
€ 6.632,86
da 75 anni:
€ 6.767,15
NB Da 70 anni
vedi il n. 24
(incremento)
da 60 a 64 anni:
€ 10.856,69
da 65 a 74 anni:
€ 11.595,22
da 75 anni:
€ 11.729,51
NB Da 70 anni
vedi il n. 24
(incremento)
Legge 15/4/1985
n. 140 art. 1
Legge 29/12/1988
n. 544 art. 1
Legge 23/12/2000
n. 388 art. 69
Legge 28/12/2001
n. 448 art. 38
349
Codice
INPS
Descrizione
prestazione
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali
Rendite o prestazioni economiche previdenziali ed
assistenziali erogate con continuità dallo Stato o da altri Enti
pubblici o da Stati esteri (per il solo titolare, l’inclusione vale
anche quando tali redditi siano esenti da imposte, come
rendita INAIL, pensione di guerra, pensione privilegiata
ordinaria tabellare per infermità contratte durante il servizio
militare di leva, ecc.)
6
Pensione
sociale
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
definitiva
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF
Redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o
Organismi internazionali
Con esclusione:
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati
- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze
- dell’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della
guerra 1915/18 e precedenti
350
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare e
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Pensionato non coniugato:
- pari all’importo annuo della pensione sociale stessa
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite
- limite personale, come sopra
- limite coniugale: misura fissata dalla legge 153/69 e perequata di
anno in anno
Limiti anno
in corso
(2006)
Fonti normative
€ 4.089,54
Legge 30/4/1969,
n. 153 art. 26
€ 4.089,54
€ 14.091,72
Legge 16/4/1974,
n. 114 art.2
351
Codice
INPS
7
352
Descrizione
prestazione
Assegno
sociale
Reddito influente
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali e al netto dell’imposizione
fiscale
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
definitiva
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o
Organismi internazionali
- redditi esenti da imposte
- l’assegno sociale percepito dal coniuge del titolare
con esclusione:
- dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e relative anticipazioni
- delle competenze arretrate soggette a tassazione
separata
- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze
- dell’assegno sociale percepito dal titolare
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)
e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)
- della pensione liquidata secondo il sistema
contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali
pubblici e privati in misura corrispondente ad un terzo della
pensione e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Titolare e
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
Pensionato non coniugato:
- pari all’importo annuo dell’assegno sociale stesso
€ 4.962,36
Pensionato coniugato:
- 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale
€ 9.924,72
Fonti normative
Legge 8/8/1995, n. 335
art. 3, comma 6
353
Codice
INPS
Descrizione
prestazione
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
definitiva
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o
Organismi internazionali
- redditi esenti da imposte, compresa la pensione sociale del
richiedente
8
354
Aumento
della pensione
sociale
con esclusione:
- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha
effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002)
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e
per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)
- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per
l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000)
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della
legge n. 388/2000)
- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in
favore degli anziani senza carattere di continuità.
Stesso anno
per il quale
Titolare e
viene erogata
coniuge
la
prestazione
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
Fonti normative
Pensionato non coniugato:
- pari all’importo annuo della pensione sociale più l’importo annuo
dell’aumento
(da 65 a 74 anni: Legge 15/4/1985
€ 5.096,65)
n. 140 art. 2
da 75 anni:
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite:
€ 5.197,40
Legge 29/12/1988
- limite personale, come sopra
n. 544 art. 2
(da 65 a 74 anni:
- limite coniugale: pari all’importo annuo della pensione sociale, più
l’importo annuo dell’aumento, più l’importo del trattamento minimo € 10.655,19)
Legge 23/12/2000
da 75 anni:
FPLD
n. 388 art. 70
€ 10.755,94
Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento della pensione sociale non
Legge 28/12/2001
spetta.
n. 448 art. 38
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è
riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti.
NB Dal 2001
l'aumento
dell'assegno
sociale è di fatto
assorbito
dall'incremento.
Per i limiti di
reddito vedi al
n. 24
355
Codice
INPS
Descrizione
prestazione
Reddito influente
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali
Redditi di qualsiasi natura, ivi compresi (se
complessivamente di importo superiore a 1.033 euro
annui) anche:
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
definitiva
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF
- redditi esenti da imposte
9
356
Assegno
per
il nucleo
familiare
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Titolare,
coniuge,
figli e altri
componenti
il nucleo
familiare.
Fanno parte
del nucleo
familiare,
Anno che
con esclusione di:
oltre
precede quello
- trattamenti di fine rapporto comprese le
il richiedente
in cui inizia il
anticipazioni
ed il suo
periodo di
- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni
coniuge non
percezione
precedenti
legalmente
dell’ANF (il
- l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro
ed
periodo di
trattamento di famiglia
effettivamente
percezione va
- indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)
separato,
dal 1° luglio
e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)
i figli
di un anno al
- pensioni tabellari a militari di leva vittime di
minorenni,
30 giugno
infortunio
i figli
dell’anno
- pensioni di guerra
maggiorenni
successivo)
- rendite INAIL
inabili, fratelli
- indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo
sorelle e nipoti
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate
che siano
dello Stato
orfani di
- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad
entrambi
IRPEF.
i genitori
e non abbiano
Almeno il 70% del reddito complessivo deve essere
diritto
costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione,
alla pensione
di qualsiasi tipo, o da prestazione previdenziale derivante
ai superstiti
da lavoro dipendente.
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
Fonti normative
Legge 13/5/88 n. 153
di conv. del D.L.
13/3/88 n. 69 (art. 2)
Legge 19/7/94 n. 451,
di conv. del D.L.
16/5/94 n. 299
(art. 12 c. 8)
Legge 22/3/95 n. 85 di
conv. del D.L. 23/2/95
n. 41 (art. 47 quinquies)
e relativo DM di
attuazione del 1/8/95
L’assegno compete in misura differenziata in rapporto sia ai livelli di reddito sia al numero
dei componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei monoparentali e per quelli
con inabili.
La misura dell’assegno si riduce progressivamente con l’aumentare del livello di reddito.
Legge 28/12/95 n. 550
(art. 3, comma 3) e
relativo D.M. di
attuazione dell’11/4/96
Legge 23/12/96 n. 663
(art. 3, comma 2) e
relativo D.M. di
attuazione del 19/3/97
Legge 27/12/97 n. 550
(art. 3, comma 2) e
relativo D.M. di
attuazione del 13/5/98
Legge 27/12/97 n. 449
(art. 59, comma 16) e
relativo D.M. di
attuazione del 27/5/98
Legge 23/12/98 n. 448
(art. 26)
357
Codice
INPS
Descrizione
prestazione
10
Assegni
familiari ai
coltivatori
diretti
o quote di
maggiorazione
della pensione
per carichi
familiari su
pensioni dei
lavoratori
autonomi
11
358
Pensione
ai superstiti
(riduzione
per redditi)
Reddito influente
Lo stesso che per l’assegno al nucleo familiare (vedi n. 9)
senza la condizione del 70%
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte
a tassazione separata
- dell’importo della pensione ai superstiti in questione e di
quello di eventuali altre pensioni ai superstiti
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Anno che
precede
quello in cui
inizia il
periodo di
percezione
dell’ANF (il
periodo di
percezione va
dal 1° luglio
di un anno al
30 giugno
dell’anno
successivo)
Titolare,
coniuge,
figli e altri
familiari a
carico del
titolare.
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Il limite di reddito per essere considerati a carico:
- è pari all’importo mensile del trattamento minimo del FPLD
determinato in via previsionale al 1° gennaio di ciascun anno
- aumentato di 1/12 a titolo rateo di 13ª mensilità
- moltiplicato per 1,30 se si tratta di figlio, coniuge o un genitore
- ulteriormente moltiplicato per 1,75 per 2 genitori
Limiti anno
in corso
(2006)
€
602,17
€ 1.053,80
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai
superstiti non può comunque essere inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari
al limite massimo della fascia immediatamente precedente
quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
D.P.R. 30/5/55 n. 797
(T.U.A.F.)
Legge 28/2/86 n. 41,
art. 23 (cessazione o
riduzione degli A.F.)
Legge 27/7/94 n. 473
di conversione del
D.L. 31/5/94 n. 330
(art. 3bis) (esclusione
di alcune tipologie
di reddito)
Il limite di reddito per la corresponsione degli assegni:
- è stabilito in misura differenziata a seconda del numero dei
componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei
monoparentali e per quelli con inabili
In presenza di redditi di importo:
- non superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, la pensione
viene erogata per intero;
- fra 3 e 4 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;
- tra 4 e 5 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;
- oltre le 5 volte il minimo annuo, la pensione è al 50%.
Fonti normative
€ 16.675,62
€ 22.234,16
€ 27.792,70
Legge 8/8/95 n. 335
art. 1, comma 41
I limiti non si applicano se del nucleo familiare fanno parte
figli minori, studenti o inabili
359
Codice
INPS
12
Descrizione
prestazione
Assegno di
invalidità
(riduzione
per redditi
da lavoro)
Reddito influente
Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale
o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all’estero, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e relative anticipazioni
- delle competenze arretrate soggette a tassazione
separata
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare
Anno
precedente
quello nel
quale viene
erogata la
prestazione
Titolare
Anno
precedente
quello nel
quale viene
erogata la
prestazione
Titolare
Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza
anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2) e cioè:
13
14
360
Revisione
straordinaria
dell’assegno
di invalidità
Pensione
sociale ed
assegno
sociale erogati
ai mutilati e
invalidi civili
e ai sordomuti
oltre il 65°
anno di età
Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale
o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all’estero, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e relative anticipazioni
- delle competenze arretrate soggette a tassazione
separata
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
In presenza di redditi da lavoro:
- non superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno
viene erogato per intero;
- tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno
viene erogato per tre quarti
- oltre 5 volte il minimo annuo l’assegno viene erogato per la metà
Limiti anno
in corso
(2006)
Fonti normative
€ 22.234,16
€ 27.792,70
Legge 8/8/95 n. 335
art. 1, comma 42
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di
invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al
limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella
quale si colloca il reddito posseduto
Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza
anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2), cioè:
3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD
€ 16.675,62
Legge 12/6/1984,
n. 222, art. 9
Oltre tale limite, il titolare viene sottoposto ad accertamento
sanitario per la revisione dello stato di invalidità
L’importo del limite di reddito è quello previsto per il trattamento
economico corrisposto prima del 65° anno di età (vedi n. 25):
- mutilati e invalidi totali e sordomuti
- per i mutilati e invalidi parziali il limite coincide con quello della
pensione sociale o dell’assegno sociale, a seconda del fatto che il
65° anno di età sia stato compiuto dopo il 1995 o prima del 1996
€ 13.973,26
€ 4.089,54
€ 4.962,36
Legge 30/12/1991,
n. 412, art. 12,
comma 3
Oltre tali limiti, la pensione o l’assegno non spettano.
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la pensione o
l’assegno spettano in misura intera, ma decurtati degli aumenti di 100
e 18 mila lire intervenuti nel 1999 e nel 2000 (vedi nn. 19 e 20) .
361
Codice
INPS
Descrizione
prestazione
15
Integrazione al
minimo in
presenza di
quota di
pensione estera
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare
Reddito da lavoro autonomo, professionale o
di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all’estero.
Assegni di
invalidità e
pensioni di
anzianità
(cumulo
con i redditi
da lavoro
autonomo)
16
362
Si tratta di tutti i redditi ricollegabili ad attività di lavoro
svolte senza vincolo di subordinazione, cioè reddito da
lavoro autonomo e professionale, continuativo o saltuario,
considerato tale ai fini fiscali, indipendentemente dalle
modalità di dichiarazione fiscale:
- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
- i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni;
- i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione
continuativa e coordinata;
- i compensi percepiti per gli altri rapporti di collaborazione,
quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e
revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad
incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente
dei rispettivi consigli o comitati, ecc..
- le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di
membro di organi collegiali;
- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di
associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è
costituito dalla prestazione di lavoro;
- i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di
società in accomandita semplice e di società in nome
collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo .
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
Pensioni o assegni di invalidità: importo pari al trattamento minimo
€ 5.558,54
annuo FPLD
Altre pensioni: nessun limite.
In presenza di reddito da lavoro autonomo, viene detratta dalla
pensione una quota pari al 30% della parte che eccede il livello
minimo del FPLD e comunque non maggiore del 30% dell’importo del
reddito da lavoro.
Numerose le eccezioni in dipendenza dell’anzianità contributiva,
dell’età, della gestione che eroga la pensione, della durata e del tipo di
lavoro, della data di decorrenza della pensione o di maturazione dei
requisiti.
Fonti normative
DLgs 30/12/1992,
n. 503 art. 10
Legge 24/12/1993,
n. 537 art. 11
363
Codice
INPS
17
Descrizione
prestazione
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Gli stessi redditi previsti per l’integrazione al minimo
delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio
1994 (vedi al n. 1), cioè:
Mantenimento
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei
dell’integrazione al
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:
minimo nell’importo
- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze
cristallizzato al
- dei trattamenti di fine rapporto comunque
30/9/83
denominati
(sentenza n.
- dell’importo della pensione cristallizzata
240/1994 della Corte
ma compresi:
Costituzionale)
- l’importo dell’altra pensione integrata al minimo
- l’importo degli eventuali arretrati corrisposti per
cristallizzazione
Stesso anno
per il quale
viene erogata
la prestazione
Assegni di invalidità e
pensioni di anzianità
(cumulo con i redditi Reddito da lavoro dipendente
da lavoro dipendente
anche all’estero)
Stesso anno
per il quale
Titolare
viene erogata
la prestazione
Aumenti di lire
100.000 dal
1/1/1999 e 18.000
dal 1/1/2000 per le
pensioni sociali
sostitutive di
prestazioni INVCIV e
aumento di lire
100.000 dal
1/1/1999 per la
pensione ai ciechi
civili nati prima del
1931
Stesso anno
per il quale
Titolare e
viene erogata coniuge
la prestazione
Titolare
(il codice INPS vale solo per
i redditi prodotti all’estero)
18
19
364
Gli stessi redditi previsti per la pensione sociale
(vedi n. 6).
Nel reddito non va computato l’APS (vedi n. 8)
eventualmente percepito dal titolare.
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Lo stesso limite previsto per l’integrazione al minimo delle
pensioni con decorrenza anteriore all’ 1/1/94 (vedi al n. 1), cioè:
2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD
Oltre tale limite, la pensione cristallizzata nell’importo di
lire 298.550 (154,19 euro) viene riportata all’originario importo da
calcolo, incrementato della perequazione automatica nel frattempo
intervenuta
Limiti anno
in corso
(2006)
€ 11.117,08
In presenza di reddito da lavoro dipendente, viene detratta
dall’assegno di invalidità una quota pari alla metà della parte che
eccede il livello minimo del FPLD e comunque non maggiore
dell’importo del reddito da lavoro.
Dalle pensioni di anzianità, invece, viene detratta una quota pari
all’importo del reddito da lavoro, fino a concorrenza dell’importo
della pensione.
Numerose le eccezioni in dipendenza della gestione che eroga la
pensione, della durata e del tipo di lavoro, della data di decorrenza
della pensione o di maturazione dei requisiti e dell’anzianità
contributiva sulla base della quale è stata liquidata la pensione.
Gli stessi limiti previsti per la pensione sociale (vedi n. 6).
Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento non spetta.
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è riconosciuto in misura tale
da non far superare i limiti previsti.
Fonti normative
Sentenza C. Cost.
8-10 giugno 1994,
n. 240
Legge 23/12/1996,
n. 662, art. 1,
commi 181-184
Legge 30/4/1969,
n. 153 art. 20 e 22
DLgs 30/12/1992,
n. 503 art. 10
Legge 29/12/1990,
n. 407 art. 7
Legge 23/12/1998,
n. 448, art. 67
Legge 23/12/1999,
n. 488, art. 52
365
Codice
INPS
20
21
366
Descrizione
prestazione
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Aumenti
di lire 100.000
dal 1/1/1999
e 18.000 dal
1/1/2000
per gli assegni
sociali sostitutivi
di prestazioni
Gli stessi redditi previsti per l’assegno sociale (vedi n. 7).
INVCIV e aumento
di lire 100.000
dal 1/1/1999
per la pensione
ai ciechi civili
ultra65enni
nati dopo
il 1930
Stesso anno
per il quale
viene
erogata
la
prestazione
Aumento di
£. 20.000
delle prestazioni
economiche
per invalidi
civili, ciechi civili
e sordomuti
sotto i 65 anni
di età
Anno
precedente
quello nel
quale viene
erogata la
prestazione
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna
esclusione.
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Titolare e
coniuge
Titolare e
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
Lo stesso limite previsto per l’assegno sociale (vedi n. 7).
Oltre il limite, l’aumento non spetta.
In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’aumento è riconosciuto in misura tale
da non far superare il limite previsto.
Pensionato non coniugato:
- pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e
dell’importo annuo della maggiorazione stessa.
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite
- limite personale, come sopra
- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo
del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione stessa e
dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Fonti normative
Legge 23/12/1998,
n. 448, art. 67
Legge 23/12/1999,
n. 488, art. 52
€ 5.096,65
€ 5.096,65
€ 10.655,19
Legge 23/12/2000
n. 388 art. 70
Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti,
la maggiorazione è riconosciuta in misura intera.
367
Codice
INPS
22
23
368
Descrizione
prestazione
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Titolare e
coniuge
Titolare e
coniuge
Maggiorazione
dell’Assegno
Sociale
Gli stessi redditi previsti per l’APS (vedi n. 8)
Stesso anno
per
il quale
viene
erogata la
prestazione
Importo
aggiuntivo di
lire 300.000 ai
titolari di uno o
più trattamenti
pensionistici
il cui importo
complessivo
annuo, al netto
dei trattamenti
di famiglia,
non superi
il trattamento
minimo annuo
del FPLD
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati
- dei redditi derivanti da competenze arretrate
sottoposte a tassazione separata
Stesso anno
per
il quale
viene
erogata la
prestazione
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
Pensionato non coniugato:
- pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e
dell’importo annuo della maggiorazione stessa
da 65 a 74 anni:
€ 5.130,32
da 75 anni:
€ 5.230,94
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite
- limite personale, come sopra
- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo
annuo del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione
stessa e dell’importo annuo dell’assegno sociale
da 65 a 74 anni:
€ 5.130,32
€ 10.688,86
da 75 anni:
€ 5.230,94
€ 10.789,48
Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione
è riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti
Reddito da pensione
L’importo della o delle pensioni del titolare non deve superare
l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD. In caso di
superamento, l’importo aggiuntivo è riconosciuto in misura tale
da non far superare il limite pari al TM + importo aggiuntivo
Reddito complessivo
- Pensionato non coniugato: una volta e mezza l’importo annuo
del trattamento minimo del FPLD, compreso il reddito da pensione.
- Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite
- limite personale, come sopra
- limite coniugale: 3 volte l’importo annuo del trattamento minimo
del FPLD
Fonti normative
Legge 23/12/2000
n. 388 art. 70
Legge 28/12/2001
n. 448 art. 38
NB da 70 anni,
vedi il n. 24
(incremento)
€ 5.558,54
€ 5.713,48
€ 8.337,81
Legge 23/12/2000
n. 388 art. 70
€ 8.337,81
€ 16.675,62
Oltre uno solo di questi limiti, l’importo aggiuntivo non spetta.
369
Codice
INPS
24
25
370
Descrizione
prestazione
Incremento
della
maggiorazione
sociale della
pensione,
dell’aumento
della pensione
sociale, della
maggiorazione
dell’assegno
sociale, della
pensione di
inabilità e dei
trattamenti
economici ai
disabili fino a
garantire un
reddito
complessivo
mensile pari
all’importo del
trattamento
minimo INPS +
123,77 euro
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Stesso anno
per il quale
viene
erogata la
prestazione
Titolare e
coniuge
Anno
precedente
quello nel
quale viene
erogata la
prestazione
Titolare
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del
richiedente la prestazione
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
definitiva
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o
Organismi internazionali
- redditi esenti da imposte
con esclusione:
- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha
effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002)
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)
e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)
- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile
- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per
l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000)
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della
legge n. 388/2000)
- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in
favore degli anziani senza carattere di continuità.
Prestazioni
economiche per
invalidi civili e
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
sordomuti sotto
previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione
i 65 anni di età
e per i ciechi
civili
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Pensionato non coniugato:
- pari all’importo annuo del reddito complessivo garantito
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite:
- limite personale, come sopra
- limite coniugale: pari all’importo annuo del reddito complessivo
garantito più l’importo annuo dell’assegno sociale
Limiti anno
in corso
(2006)
€ 7.167,55
€ 7.167,55
€ 12.129,91
Oltre anche uno solo di tali limiti, l’incremento non spetta.
Fonti normative
Legge 28/12/2001
n. 448 art. 38,
commi 1, 2 e 5
Legge 23/12/2002
n. 289 art. 39,
commi 4, 5 e 8
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’incremento è
riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti
Mutilati e invalidi totali, ciechi e sordomuti:
€ 13.973,26
Ciechi parziali (c. d. decimisti) con solo assegno a vita:
€ 6.717,94
legge 30/12/1991,
n. 412 art. 12
Mutilati e invalidi parziali: pari all’importo annuo della pensione
sociale
€ 4.089,54
DM intermin.
31/10/1992, n. 553
Oltre il limite la prestazione non spetta.
In presenza di redditi entro il limite, la prestazione spetta in misura
intera.
371
Codice
INPS
Descrizione
prestazione
Pensioni di
guerra
Sanatoria
recupero
indebiti
previdenziali
costituiti fino
al 31.12.2000
Indennità
integrativa
speciale
corrisposta su
pensioni a
carico Enti
gestori di
forme
assicurative
esclusive
dell’AGO con
decorrenza
precedente al
1° gennaio
1995
Reddito influente
Periodo di
percezione
del reddito
influente
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali e al lordo degli oneri deducibili
Anno
precedente
quello nel
quale viene
erogata la
prestazione
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri deducibili, con
esclusione:
- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e
relative anticipazioni
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte
a tassazione separata
2000
Altra Indennità integrativa speciale o altra forma di
adeguamento al costo della vita
Soggetti
il cui
reddito
è influente
Titolare
Titolare
Contestuale
Titolare
Contestuale
Titolare
rendita INAIL erogata per lo stesso evento
Trattamenti di
invalidità
indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione
372
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione
Limiti anno
in corso
(2006)
Fonti normative
DPR 23/12/1978, n. 915
€ 12.817,97
Legge 10/10/1989, n. 342
Legge 18/8/2000, n. 236
£ 16.000.000 (€ 8.263,31). Oltre questo limite, il recupero dell’indebito può essere
effettuato entro il limite del 75% del suo importo.
Legge 28/12/2001 n. 448
art. 38, commi 6-9
Legge 27/5/1959, n. 324
Trattamento minimo INPS
Oltre questo limite la seconda indennità integrativa speciale
viene sospesa, con salvaguardia di un importo complessivo
non inferiore al minimo INPS
€ 5.558,54
Sospesa la prestazione di importo minore (nel caso di disoccupazione, facoltà di opzione)
DPR 29/12/1973, n. 1.092
art. 99
Legge 21/12/1978, n. 843
art. 17
Sentenza C. Cost. n. 376
del 26/10 – 7/11 1994
Legge 8/8/1995, n. 335
art. 1, c. 43
373
Lavoro dipendente
prestato in Italia
Lavoro dipendente
prestato all'estero
A1
A2
30
Descrizione della
tipologia di reddito
1
Codice INPS
vecchio nuovo
redditi derivanti da:
• attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti
all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana
• reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e distaccati all'estero, pensionati
occupati nella Città del Vaticano ecc.
NB I redditi dei pensionati che, da data non successiva al 1° febbraio 1991, prestano servizio alle
dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli,
del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del
20 febbraio 1968, e successive modificazioni) vanno indicati con il codice A1.
redditi derivanti da:
- lavoro dipendente ed assimilati
- cassa integrazione guadagni
- indennità di mobilità
- indennità ordinaria disoccupazione
- trattamento speciale di disoccupazione
- indennità di malattia
- indennità di maternità
- qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle retribuzioni
Dettaglio dei redditi
LAVORO (codice A)
Prospetto 2 - Tipologia dei redditi influenti sulle prestazioni
374
Redditi da lavoro
dipendente, riferiti
all’anno in esame
(lavoro svolto
all’estero)
Redditi da lavoro
dipendente
ed assimilati, riferiti
all’anno in esame
(lavoro svolto in
Italia).
I redditi da lavoro
dipendente ed
assimilati devono
essere dichiarati al
netto dei contributi
previdenziali e
assistenziali
obbligatori per legge.
Note
A3
A4
3
35
375
Prestazioni coordinate e continuative,
lavoro a progetto
Lavoro autonomo
• redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale,
artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS;
• ogni altro reddito da lavoro autonomo, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di
dichiarazione a fini fiscali;
• lavoro parasubordinati
• il reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA;
• sono inoltre considerati redditi da lavoro autonomo (circ. INPS n. 59 del 31 marzo 1997):
- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
- i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni
- i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di
amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di
componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.*;
- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui
l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;
- redditi in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in nome
collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001)
* Non sono considerate reddito da lavoro autonomo, per lo meno ai fini della normativa del cumulo
pensione - retribuzione, le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82
del DLgs 267/2000. Si tratta delle indennità relative:
- alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali,
presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e
componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende;
- alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali,
componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;
- alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane,
comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende
municipali, provinciali e consortili, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli
organi dei suddetti enti.
Vedi la circolare INPS
n. 20 del 26 gennaio
2001, punto 7
Sono da ritenersi
compresi nei redditi
da lavoro autonomo
tutti i redditi
comunque
ricollegabili ad
attività di lavoro
svolte senza vincolo
di subordinazione,
prodotti sia in Italia
che all'estero.
Si veda la circolare
INPS n. 59 del 12
marzo 1997.
I redditi da lavoro
autonomo devono
essere dichiarati al
netto dei contributi
previdenziali e
assistenziali e al lordo
delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa
deve essere
dichiarato al netto
anche delle eventuali
perdite deducibili
imputabili all'anno di
riferimento del
reddito.
• redditi di terreni provenienti da proprietà, da enfiteusi,
da usufrutto
• redditi derivanti dal possesso di fabbricati diversi dalla
casa di abitazione e relative pertinenze
Altri immobili
B2
C1
19
14
• interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti
bancari
• interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti postali
• interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di
credito e di altri titoli dello Stato
• proventi di quote di investimento
CAPITALI (codice C)
Da indicare al lordo della ritenuta effettuata
alla fonte
Va acquisito soltanto il reddito di terreni e
fabbricati, con esclusione del reddito della casa
di abitazione e di tutte le relative pertinenze.
Il reddito derivante da abitazioni locate deve
essere indicato, come previsto ai fini IRPEF, al
netto dell’abbattimento.
Il reddito dei terreni deve essere indicato come
previsto ai fini IRPEF, cioè rivalutato.
Interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT, interessi dei titoli di Stato e
proventi di quote di investimento,
soggetti a ritenuta d'acconto alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva dell’Irpef
Da indicare al lordo della deduzione prevista ai
fini IRPEF.
• reddito della casa di abitazione e di tutte le relative
pertinenze
Casa di abitazione
B1
18
IMMOBILI (codice B)
6
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.
L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale pensionati
segue LAVORO (codice A)
Note
Pensioni a carico di altri Enti, diversi
dall’INPS, e conosciute dal Casellario
centrale pensionati
Dettaglio dei redditi
Pensioni INPS
Descrizione della
tipologia di reddito
4
Codice INPS
vecchio nuovo
376
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.
Ove influenti, l’Inps li rileva in via automatica dai propri archivi e gli altri Enti dal Casellario centrale pensionati
ASSISTENZIALI (codice D)
Pensioni privilegiate ordinarie
tabellari per infermità contratte a
causa del servizio militare di leva e
assegni connessi
Pensioni di guerra.
Assegno vitalizio combattenti guerra
1915-1918
23
24
26
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.
Ove influenti, l’Ente previdenziale li rileva in via automatica dall’Ente competente o dal Casellario centrale
pensionati
TRATTAMENTI ECONOMICI INDENNITARI O RISARCITORI
Prestazioni economiche agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti diverse dalle
indennità di accompagnamento e
simili
Rendite per infortunio o malattia
professionale erogate dall’INAIL,
anche se liquidate in capitale
D1
Prestazioni assistenziali in danaro
erogate dallo Stato o altri Enti pubblici
o Stati esteri (escluse le prestazioni
economiche erogate dasll’Inps agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti, le
indennità di accompagnamento per
invalidi civili, di comunicazione per i
sordomuti e quelle previste per i ciechi
parziali)
22
25
28
377
Arretrati di pensioni erogate dall’INPS riferiti ad
anni precedenti
Arretrati di pensioni a carico di altri Enti, diversi
dall’INPS, e conosciute dal Casellario centrale
pensionati, riferiti ad anni precedenti
5
7
Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita,
liquidazione, ecc.)
E3
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.
L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale
pensionati
Arretrati lavoro dipendente prestato all'estero
16
Redditi da lavoro dipendente, riferiti ad anni
precedenti a quello nel quale vengono percepiti
(lavoro svolto all’estero)
come redditi di codice 30
Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia
Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni
precedenti
Redditi da lavoro dipendente ed assimilati,
soggetti a tassazione separata, riferiti ad anni
precedenti a quello nel quale vengono percepiti
(lavoro svolto in Italia).
Da dichiarare al netto dei contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori per legge.
come redditi di codice 1
(con esclusione della cassa integrazione
guadagni riferita ad anni precedenti: vedi n.
17/E2)
E2
E1
Note
Dettaglio dei redditi
Descrizione della
tipologia di reddito
ARRETRATI - TFR (codice E)
17
31
2
Codice INPS
vecchio nuovo
378
F1
F2
21
34
379
Assegno di mantenimento corrisposto dal
coniuge separato
Rendite vitalizie o a tempo determinato
costituite a titolo oneroso (ad esempio con
compagnie di assicurazione) in Italia
gli assegni periodici corrisposti dall'altro
coniuge – ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli - in conseguenza di
separazione legale o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai
sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del
citato D.P.R. 917/1986, tali redditi
costituiscono reddito assimilato a quello da
lavoro dipendente.
Se dal provvedimento giudiziale non risulta la
ripartizione della somma destinata al
mantenimento del coniuge e dei figli, tali
assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito
nella misura del 50 per cento.
ALTRI REDDITI (codice F)
Deve essere indicato l’importo assoggettabile
all’IRPEF
Deve essere acquisito l’intero importo IRPEF pagato
nell’anno richiesto comprensivo anche degli importi
pagati per le addizionali regionali e comunali.
Gli acconti IRPEF devono essere considerati nell’anno
di competenza e non in quello di pagamento.
Importo delle trattenute sulla retribuzione effettuate
dal datore di lavoro in applicazione della normativa
sul cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro
Ammontare dell’IRPEF
pagata nell’anno
Quote di pensione
trattenute dal datore
di lavoro
G1
G2
29
33
ALTRE INFORMAZIONI (codice G)
• redditi esenti da Irpef
• quota esente di redditi che sono assoggettati ad Irpef solo per la
parte che eccede determinati limiti
Altri redditi non
assoggettabili
all’IRPEF
F4
27
Quota dell'utile di esercizio di loro spettanza
segue ALTRI REDDITI (codice F)
Note
• assegni di sostentamento
• redditi di capitale
• dividendi (comprensivi del credito d’imposta, ove presente)
• redditi in qualità di socio di società in accomandita semplice e di
società in nome collettivo, nel solo caso in cui l'apporto consista
esclusivamente in erogazione di capitale (socio accomandante)
Dettaglio dei redditi
Altri redditi
assoggettabili
all’IRPEF
F3
Redditi di
partecipazione in
società e imprese
Descrizione della
tipologia di reddito
20
15
Codice INPS
vecchio nuovo
380
H1
H2
H3
H4
H5
8a
8b
32
39
9
381
• redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia
professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato
dell’attitudine al lavoro per tutta la vita;
• redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato
per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i
quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia
determinato un’inabilità lavorativa permanente;
• redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal
FDMP - Fond des maladies professionnelles
• Rendite per polizze stipulate con compagnie di assicurazione estere
• Previdenza complementare estera
arretrati riferiti sia alle pensioni dirette che alle pensioni ai superstiti
Pensioni estere per
infortunio sul lavoro o
malattia professionale
Rendite vitalizie o a
tempo determinato
costituite a titolo
oneroso all’estero
Arretrati riferiti ad
anni precedenti
relativi a pensioni
erogate da Stati esteri
Pensioni ai superstiti
erogate da Stati esteri
Pensioni dirette
erogati da Stati esteri
PENSIONI ESTERE (codice H)
In quanto non conosciuti dal casellario, le pensioni a
carico di Stati esteri devono essere dichiarate sul
modello RED.
Tab. 3 – Redditi influenti per rilevanza
codice INPS
1 30 3 35
A1 A2 A3 A4
382
lavoro autonomo
CO. CO. CO.
pensioni INPS
pensioni altri Enti
casa di abitazione
altri immobili
interessi
assistenza g
MSP
INVCIV <65 anni
INAIL
pens. privil. tabellari leva
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ITM < 94 a
IO < 7/84
ITM INV a
ITM > 93 a
MSP
PS
AS
APS
ANF b
AF b
SO tab. F c
INV tab. G
REVISIONE INV
PS AS SOST
ITM est. d
cumulo lav. aut.
Cristallizzazione a
cumulo lav. dip. estero b
aum. INVCIV PS
aum. INVCIV AS
Maggiorazione INVCIV
MAS
Importo aggiuntivo
Incremento
INVCIV
GUERRA
Sanatorie indebiti e
IIS cumulo f
INV INAIL cumulo
18 19 14 28
25 22 23
B1 B2 C1 D1 D1
lavoro dipendente EST
rilevanze
6
lavoro dipendente IT
redditi
codice
INPS
4
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
X
1
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
0
0
0
X
0
0
0
0
2
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
2
0
2
0
2
X
0
0
0
0
1
2
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
Legenda 0 = il reddito non è influente sulla prestazione • 1 = il reddito è influente quando conseguito dal titolare della
reddito conseguito da qualsiasi componente il nucleo familiare
Note
a = non è influente l'importo a calcolo della pensione da integrare • b = i redditi C, D ed F4 sono influenti solo
superstiti • d = redditi conseguiti all'estero, dello stesso tipo influente sulla corrispondente prestazione in Italia
IIS o altra forma di adeguamento al costo della vita corrisposto su pensione o retribuzione • g = rientrano in
pensione sociale che tuttavia vengono rilevate direttamente dal Casellario
arretrati lav. dip. EST
arretrati CIG
TFR e simili
arretrati pens. INPS
arretrati pens. altri
rendite finanziarie IT
ass. mantenim. da coniuge
partecipazione societaria
altri IRPEF
altri NON IRPEF
IRPEF per AS
trattenute cumulo
pensioni dirette EST
pens. superstiti EST
inf. o mal. prof. EST
rendite finanziarie EST
arretrati pens. EST
21 34 15 20 27 29 33 8a 8b 32 39 9
F1 F2 F3 F3 F4 G1 G2 H1 H2 H3 H4 H5
arretrati lav. dip. IT
7
assegni su medaglie VM
5
vitalizio 15/18
2 31 17 16
E1 E1 E2 E3
pens. GUERRA
24 26 68
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
2
2
0
2
3
3
0
0
0
1
1
1
2
0
2
2
0
2
3
3
0
0
0
1
1
1
2
0
2
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
2
2
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
2
2
0
2
3
3
0
0
0
1
1
0
2
0
2
2
0
2
3
3
0
0
0
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
3
3
1
0
0
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
2
2
2
2
3
3
1
0
0
1
1
0
2
0
2
2
0
2
3
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
X
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
2
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
2
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
2
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
2
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
2
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
1
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
0
2
2
0
2
1
1
0
0
0
prestazione da controllare • 2 = è influente il reddito conseguito sia dal titolare che dal coniuge • 3 = è influente il
se superano complessivamente l'importo annuo di 1.033 euro • c = esclusa la pensione stessa ed altre pensioni ai
• e = i redditi vanno considerati al netto degli oneri deducibili e della deduzione art. 10 TUIR • f = è influente solo altra
questa categoria tutte le prestazioni continuative di tipo puramente assistenziale. Vi sono compresi anche l'assegno e la
383
Sedi INPS per codice numerico
codice
384
0100
0101
0200
0300
0391
0400
0500
0600
0690
0700
0800
0890
0900
0901
0993
1000
1100
1200
1300
1301
1393
1400
1491
1500
1594
1595
1600
1700
1701
1791
1800
1900
1990
2000
2001
2100
2190
2200
2201
2202
2203
2300
2391
2400
2401
2490
2500
2501
2590
2591
2600
2700
2791
descrizione
AGRIGENTO
SCIACCA
ALESSANDRIA
ANCONA
Jesi
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
Fermo
ASTI
AVELLINO
Ariano Irpino
BARI
ANDRIA
Gioia del Colle
BELLUNO
BENEVENTO
BERGAMO
BOLOGNA
IMOLA
S. Lazzaro di Savena
BOLZANO
Merano
BRESCIA
Manerbio
Chiari
BRINDISI
CAGLIARI
IGLESIAS
Quartu Sant'Elena
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
Termoli
CASERTA
AVERSA
CATANIA
Caltagirone
CATANZARO
LAMEZIA TERME
VIBO VALENTIA
CROTONE
CHIETI
Vasto
COMO
LECCO
Cantù
COSENZA
ROSSANO
Paola
Castrovillari
CREMONA
CUNEO
Alba
codice
descrizione
codice
descrizione
codice
descrizione
2792
2800
2900
3000
3001
3090
3093
3094
3100
3191
3200
3201
3290
3300
3301
3400
3401
3402
3500
3600
3700
3800
3801
3802
3900
4000
4091
4100
4101
4190
4200
4201
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4891
4892
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4908
4909
4927
4979
4991
4995
5000
Mondovì
ENNA
FERRARA
FIRENZE
PRATO
Empoli
Scandicci
Sesto Fiorentino
FOGGIA
San Severo
FORLI'
RIMINI
Cesena
FROSINONE
CASSINO
GENOVA
SESTRI LEVANTE
SESTRI PONENTE
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
L'AQUILA
SULMONA
AVEZZANO
LA SPEZIA
LATINA
Terracina
LECCE
CASARANO
NARDO'
LIVORNO
PIOMBINO
LUCCA
MACERATA
MANTOVA
MASSA CARRARA
MATERA
MESSINA
Santa Teresa di Riva
Barcellona Pozzo di G.
MILANO
MONZA
MILANO – NORD
MILANO – MISSORI
MILANO – FIORI
MILANO – CORVETTO
LEGNANO
MILANO – SEREGNO
LODI
Vimercate
Melegnano
Desio
MODENA
5094
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5199
5200
5290
5300
5400
5490
5500
5502
5600
5700
5791
5800
5801
5890
5900
5992
6000
6100
6200
6300
6400
6490
6500
6590
6600
6691
6700
6790
6791
6800
6891
6900
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7009
7010
7012
7013
7014
7015
Sassuolo
NAPOLI
CASTELLAMMARE
NOLA
NAPOLI – ARZANO
NAPOLI – SOCCAVO
NAPOLI – VOMERO
POZZUOLI
Giugliano in Campania
NOVARA
Gravellona Toce
NUORO
PADOVA
Cittadella
PALERMO
PALERMO SUD
PARMA
PAVIA
Vigevano
PERUGIA
CITTA' DI CASTELLO
Foligno
PESARO
Fano
PESCARA
PIACENZA
PISA
PISTOIA
POTENZA
Melfi
RAGUSA
Modica
RAVENNA
Lugo
REGGIO CALABRIA
Palmi
Locri
REGGIO EMILIA
Guastalla
RIETI
ROMA
ROMA - EUR
ROMA - MONTEVERDE
ROMA - OSTIA
ROMA - MONTESACRO
ROMA - CENTRO
CIVITAVECCHIA
ROMA - CASILINO Pren.
ROMA - TUSCOLANO
ROMA - AURELIO
ROMA - TIBURTINO
ROMA - FLAMINIO
POMEZIA
7074
7091
7092
7094
7095
7096
7099
7100
7200
7201
7202
7300
7390
7400
7500
7600
7601
7700
7800
7890
7900
8000
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8110
8191
8192
8193
8200
8300
8400
8490
8500
8600
8691
8700
8800
8801
8891
8900
8901
9000
9090
9100
9200
9300
9400
9500
Grottaferrata
Tivoli
Velletri
Monterotondo
Anzio
Palestrina
Guidonia
ROVIGO
SALERNO
NOCERA INFERIORE
BATTIPAGLIA
SASSARI
Olbia
SAVONA
SIENA
SIRACUSA
NOTO
SONDRIO
TARANTO
Manduria
TERAMO
TERNI
TORINO
MONCALIERI
IVREA
TORINO - NORD
TORINO - SUD
PINEROLO
COLLEGNO
TORINO LINGOTTO
Orbassano
Chieri
Chivasso
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
Conegliano Veneto
TRIESTE
UDINE
Cervignano del Friuli
VARESE
VENEZIA
SAN DONA' DI PIAVE
Chioggia
VERCELLI
BIELLA
VERONA
Legnago
VICENZA
VITERBO
PORDENONE
ISERNIA
ORISTANO
Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS
Per ragioni inerenti la tutela dei dati riservati, sul certificato di pensione dell'Inps (il modello ObisM)
dal 2005 non appare più l'indicazione per esteso dell'organizzazione sindacale cui il pensionato è iscritto
ed alla quale l'Inps versa l'importo della quota associativa eventualmente trattenuto dalla pensione. Dal
2006, sui modelli ObisM appare tra parentesi un codice numerico, alfabetico o alfanumerico, che individua
l'organizzazione. Pubblichiamo su questo manuale, ad uso esclusivamente interno, l'elenco dei codici delle
organizzazioni sindacali con le quali l'Inps ha stipulato convenzione per la trattenuta della quota associativa dalla pensione o da altri trattamenti previdenziali.
codice
sigla
1
SPI - CGIL
2
FNP - CISL
3
UILP - UIL
4 ANP - CIA CONFCOLTIVATORI
5
CNCD - COLDIRETTI
6
CNA PENSIONATI
7
UGL PENSIONATI
8
CGAI CONFAGRICOLTURA
9
ANAP - CGIA
1A
FP - CGIL
1B
FISAC - CGIL
2A
2B
3A
3B
4A
4B
A
A1
A2
FAI - CISL
FIBA - CISL
UILA MONOPOLI - UIL
UILCA - UIL
UNSIC
UNSIC SERVIZI
FENACOM
FALCRI
SINFUB
A3
DIRCREDITO
A4
A5
SILCEA
FAP - ACLI
denominazione per esteso
Sindacato Pensionati Italiani - CGIL
Federazione Nazionale Pensionati - CISL
Unione Italiana Lavoratori Pensionati - UIL
Associazione Nazionale Pensionati - CIA Confcoltivatori
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Confederazione Nazionale Artigianato - Pensionati
Unione Generale Lavoro - Pensionati
Confederazione Generale Agricoltori Italiani - Confagricoltura
Associazione Nazionale Artigiani Pensionati - Confartigianato
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica - CGIL
Federazione Italiana Sindacale
lavoratori Assicurazioni e Credito - CGIL
Federazione Agroalimentare - CISL
Federazione Italiana Bancari e Assicurativi - CISL
Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari - Monopoli - UIL
Unione Italiana Lavoratori Credito Assicurazioni - UIL
Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Servizi
Federazione Nazionale Anziani Commercio Turismo
Falcri
Sinfub
Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte
Professionalità del Credito, della Finanza, delle Attività similari e
strumentali, delle Fondazioni Bancarie e delle Authorities o Agenzie
nazionali comunque denominate - Dircredito
Silcea
Federazione Anziani e Pensionati - ACLI
385
codice
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
C
C1
D
E
F
F1
F2
F3
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
S1
S2
386
T
sigla
denominazione per esteso
FEDERPENSIONATI Federpensionati - CONFSAL
CONFSAL
ANPF
Associazione Nazionale Pensionati - Federcasalinghe
FAGRI
Associazione Filiera Agricola
FAPI
Federazione Artigiani Pensionati Italiani
FNPA - CASA
Federazione Nazionale Artigiani Pensionati - CASA
UNIAP
Associazione Nazionale di Artigianato e Piccole e medie Imprese
FNAMP - AMPI
Federazione Nazionale Associazione Mediterranea Pensionati - AMPI
ASSOPENSIONATI
Associazione Pensionati Autonomi
CIDA FENDEP (ANDIP)
Federazione Nazionale Dirigenti Pensionati
FEDERDIRIGENTI - CREDITO
Federdirigenti Credito
ASNPD - INPS
Associazione Nazionale ex Dipendenti Inps
ASGB
Associazione Pensionati Sudtirolesi
FIPAC - CONFESERCENTI
Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali
Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali
FIPAC AMB.
per il settore Ambulanti
Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali
FIPAC TUR.
per il settore Turismo
Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali
FIPAC BEN.
per il settore Benzinai
FIP - CISAL
Federazione Italiana Pensionati - CISAL
FIAP
Federazione Italiana Autonoma Pensionati
FENAPI
Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori
Dirigenti Parastato - Confederazione Nazionale
DIRP - CONFEDIR
Quadri Direttivi Dirigenti Funzionari Pubblici
FEP - CLAAI
Federazione Pensionati - CLAAI
FABI
Federazione Autonoma Bancari Italiani
SAVT
Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs
SAPENS - OrSA
Sindacato Autonomo Pensionati - OrSA
AIC - FNP
Federazione Nazionale Pensionati - AIC
UNAP - UCI
Unione Nazionale Pensionati - UCI
USPPI - PENS
Unione Sindacale pensionati Privato Pubblico Impiego Pensionati
SNAP
Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati
SNAPFNA
Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - FNA
SNAPFEDAGR
Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - Federagri
CIU - CONF. ITAL.
CIU - Confederazione Italiana Unionquadri
UNIONQUADRI
codice
T1
T2
T3
T4
T5
U
V
W
X
Y
Z
sigla
CIU PENSIONATI
AREA SERVIZI
CIU PENSIONATI
AREA INDUSTRIA
CIU PENSIONATI
AREA TRASPORTI
CIU PENSIONATI AREA
COMUNICAZIONI
CIU PENSIONATI
AREA ENERGIE
FISAPS - CISAS
UIC
ENS
CUB PENSIONATI
OVER 50
ANMIC
denominazione per esteso
CIU - Pensionati Area Servizi
CIU - Pensionati Area Industria
CIU - Pensionati Pensionati Area Trasporti
CIU - Pensionati Area Comunicazione
CIU - Pensionati Area Energie
Confederazione Italiana Sindacati Addetti Servizi
Unione Italiana Ciechi
Ente nazionale per l’assistenza e protezione dei Sordomuti
Confederazione Unitaria di Base - Pensionati
Associazione Pensionati Europei - Eurocoltivatori
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
S
sigle e
codici
387
Le pensioni erogate dall’INPS per codice numerico e sigla
codice
388
sigla
001
VO
002
IO
003
SO
004
VO/S
005
IO/S
006
SO/S
007
VO/P
008
IO/P
009
SO/P
010
VOSPED
011
IOSPED
012
SOSPED
descrizione della pensione
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati
liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Pensioni ai superstiti
liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati
liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
in regime internazionale
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
in regime internazionale
Pensioni ai superstiti
liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
in regime internazionale
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati
liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
associati in cooperative o compagnie ed autonomi
(legge 13.03.1958, n. 250)
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
associati in cooperative o compagnie ed autonomi
(legge 13.03.1958, n. 250)
Pensioni ai superstiti
liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
associati in cooperative o compagnie ed autonomi
(legge 13.03.1958, n. 250)
Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo
Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali
Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo
Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali
Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo
Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali
codice
sigla
013
VO/MIN
014
SO/MIN
015
VR
016
IR
017
SR
018
VO/ART
019
IO/ART
020
SO/ART
021
VO/COM
022
IO/COM
023
SO/COM
024
FS
027
VOCRED
028
VOCOOP
029
030
031
VOESA
VOBIS
IOBIS
032
VBANC
descrizione della pensione
Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati
liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)
Pensioni ai superstiti
liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)
Pensioni di vecchiaia e di anzianità
liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Pensioni ai superstiti
liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Pensioni di vecchiaia e di anzianità
liquidate a carico della gestione artigiani
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati a carico della gestione artigiani
Pensioni ai superstiti
liquidate a carico della gestione artigiani
Pensioni di vecchiaia e di anzianità
liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali
Pensioni ai superstiti
liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali
Pensioni ex dipendenti FF.SS.
Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti
delle Banche ordinarie, comprese le Casse di risparmio
ed escluse le Banche di credito cooperativo
Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti
delle Banche di credito cooperativo (ex CRA)
Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle esattorie
Rendite facoltative di vecchiaia
Rendite facoltative di invalidità
Pensioni di invalidità a carico della Gestione speciale dell’assicurazione
dell’assicurazione generale obbligatoria, istituita
con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
per il personale degli Enti pubblici creditizi
già iscritti a forme di previdenza esonerative
389
codice
sigla
033
IBANC
034
SBANC
035
VMP
036
IMP
037
040
043
044
VM
IM
FM
VSM
ISM
FSM
INDCOM
INVCIV
descrizione della pensione
PM
PMS
V/VOL
045
I/VOL
VL
S/VOL
VH
048
IH
FH
390
ES
Pensioni di vecchiaia a carico della Gestione speciale
dell’assicurazione generale obbligatoria,
istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
per il personale degli Enti pubblici creditizi
già iscritti a forme di previdenza esonerative
Pensioni ai superstiti a carico della Gestione speciale
dell’assicurazione generale obbligatoria,
istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
per il personale degli Enti pubblici creditizi
già iscritti a forme di previdenza esonerative
Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe
(legge 5.03.1963, n. 389)
Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe
(legge 5.03.1963, n. 389)
Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione marittimi)
Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione marittimi)
Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione marittimi)
Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione speciale)
Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione speciale)
Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione speciale)
Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
Prestazione a favore di invalido civile / cieco civile / sordomuto
Pensioni di vecchiaia del personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea
Pensioni di invalidità del personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea
Pensioni ai superstiti del personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea
Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle esattorie
e ricevitorie delle imposte dirette
Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle esattorie
e ricevitorie delle imposte dirette
Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle esattorie
e ricevitorie delle imposte dirette
codice
sigla
descrizione della pensione
VT
051
IT
ET
FT
VF
054
IF
TT
FF
VD
057
ID
DZ
FD
VG
060
IG
GAS
FG
V/EL
063
I/EL
F/EL
EL
Pensioni di vecchiaia del personale dipendente
da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo
per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano
Pensioni di invalidità del personale dipendente
da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo
per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano
Pensioni ai superstiti del personale dipendente
da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo
per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano
Pensioni di vecchiaia del personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia
Pensioni di invalidità del personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia
Pensioni ai superstiti del personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia
Pensioni di vecchiaia del personale addetto alla gestione
delle imposte di consumo
Pensioni di invalidità del personale addetto alla gestione
delle imposte di consumo
Pensioni ai superstiti del personale addetto alla gestione
delle imposte di consumo
Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle aziende private
del gas
Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle aziende private
del gas
Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle aziende private
del gas
Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dall’ENEL
e dalle aziende elettriche private
Pensioni di invalidità del personale dipendente dall’ENEL
e dalle aziende elettriche private
Pensioni ai superstiti del personale dipendente dall’ENEL
e dalle aziende elettriche private
391
codice
sigla
descrizione della pensione
VSC
066
ISC
CL
FSC
069
PSO
073
VOAUT
074
IOAUT
075
SOAUT
076
VOST
077
078
PS
AS
VMO
IMO
FMO
079
PMO
VSMO
ISMO
FSMO
082
083
392 084
VDAI
IDAI
SDAI
Pensioni di vecchiaia del clero secolare
e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
Pensioni di invalidità del clero secolare
e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
Pensioni ai superstiti del clero secolare
e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
Assegni vitalizi già liquidati a carico dall’ENPAS,
dell’Istituto Postelegrafonici e dell’INADEL,
trasferiti al Fondo sociale a norma della legge 20 marzo 1980, n. 75
Pensione di vecchiaia a carico della gestione separata
dei lavoratori parasubordinati
Pensione di invalidità a carico della gestione separata
dei lavoratori parasubordinati
Pensione di reversibilità a carico della gestione separata
dei lavoratori parasubordinati
Trattamenti pensionistici in favore delle ostetriche
trasferiti dall’ENPAO all’INPS a norma della legge 7.8.1990, n. 249
Pensioni sociali
Assegni sociali
Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione marittimi)
trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria
a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione marittimi)
trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria
a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione marittimi)
trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria
a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione speciale)
trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria
a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione speciale)
trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria
a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione speciale)
trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria
a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell’ex INPDAI
Pensioni di invalidità dell’ex INPDAI
Pensioni ai superstiti dell’ex INPDAI
codice
sigla
085
VR/S
086
IR/S
087
SR/S
088
VO/ART/S
089
IO/ART/S
090
SO/ART/S
091
VO/COM/S
092
IO/COM/S
093
SO/COM/S
descrizione della pensione
VI
094
SI
PI
FI
VL
097
IL
SL
da 700
a 799
801
802
803
PL
Pensioni di vecchiaia e di anzianità
liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
in regime internazionale
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
in regime internazionale
Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, in regime internazionale
Pensioni di vecchiaia e di anzianità
liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione artigiani,
in regime internazionale
Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione
esercenti attività commerciali, in regime internazionale
Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità
liquidati, a carico della gestione esercenti attività commerciali,
in regime internazionale
Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione esercenti attività
commerciali, in regime internazionale
Pensioni di vecchiaia del personale a rapporto d’impiego dell’INPS
e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
Pensioni di invalidità del personale a rapporto d’impiego dell’INPS
e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
Pensioni ai superstiti del personale a rapporto d’impiego dell’INPS
e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
Pensioni di vecchiaia del personale salariato dell’INPS
e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
Pensioni di invalidità del personale salariato dell’INPS
e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
Pensioni ai superstiti del personale salariato dell’INPS
e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
INF
Rendita erogata dall’INAIL
DIR
INV
SUP
Trattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall’INPS
Trattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall’INPS
Trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall’INPS
393
LE SEGRETERIE REGIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CONFEDERALI DEI PENSIONATI SI TROVANO QUI:
394
PIEMONTE
PROV. BOLZANO
Spi-Cgil Via Pedrotti, 5 – 10152 Torino
tel.: 011/2442485 - fax: 011/2442262
Fnp-Cisl Via Manara, 7 – 10133 Torino
tel.: 011/6600126 - fax: 011/6603173
Uilp-Uil Via Bologna, 11 – 10152 Torino
tel.: 011/2417173 - fax: 011/2417139
Spi-Cgil Via Roma, 79 - 39100 Bolzano
tel.: 0471/926455 - fax: 0471/926457
Fnp-Cisl Via Amba Alagi, 26 – 39100 Bolzano
tel.: 0471/264577 - fax: 0471/264258
Uilp-Uil Via Roma 84/c – 39100 Bolzano
tel.: 0471/932475 - fax: 0471/932475
VALLE D’AOSTA
VENETO
Spi-Cgil Via Binel, 24 – 11100 Aosta
tel.: 0165/271620 - fax: 0165/271680
Fnp-Cisl Via S. Martin de Corleans, 55 – 11100 Aosta
tel.: 0165/368427 - fax: 0165/31031
Uilp-Uil Viale Garibaldi, 23 – 11100 Aosta
tel.: 0165/41866 - fax: 0165/262437
Spi-Cgil Via Peschiera, 5 – 30174 Venezia – Mestre
tel.: 041/5497811 - fax: 041/974331
Fnp-Cisl Via Piave, 7 – 30172 Venezia – Mestre
tel.: 041/5330819 - fax: 041/5330824
Uilp-Uil Via Bembo, 2 – 30172 Venezia – Mestre
tel.: 041/2905416 - fax: 041/5315219
LIGURIA
FRIULI – V. G.
Spi-Cgil Via S. Giovanni d’Acri, 6 - 16152 Genova
tel.: 010/6028371 - fax: 010/6028370
Fnp-Cisl P.zza Campetto, 7 int. 4/a – 16123 Genova
tel.: 010/2770674 - fax: 010/2770674
Uilp-Uil P.za Colombo, 4/9 – 16121 Genova
tel.: 010/586875-6-7 - fax:010/588026
Spi-Cgil Via Vidali, 1 – 34131 Trieste
tel.: 040/6760311 - fax: 040/6760307
Fnp-Cisl Via Cussignacco, 49 – 33100 Udine
tel.: 0432/503903 - fax: 0432/509497
Uilp-Uil C/o Uil - Via Polonio, 5 - 34100 Trieste
tel.: 040/361663 - fax: 040/367803
LOMBARDIA
EMILIA – ROMAGNA
Spi-Cgil Via dei Transiti, 21 – 20127 Milano
tel.: 02/2885831 - fax: 02/26825232
Fnp-Cisl V.le Italia, 2 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
tel.: 02/241011700/1 - fax 02/241011710
Uilp-Uil Via Campanini, 7 – 20124 Milano
tel.: 02/67110-1 - fax: 02/671102450
Spi-Cgil Via Marconi, 69 – 40122 Bologna
tel.: 051/294742 - fax: 051/251347
Fnp-Cisl Via Milazzo, 16 – 40121 Bologna
tel.: 051/256856 - fax: 051/251140
Uilp-Uil Via Malvasia, 6/2a – 40131 Bologna
tel.: 051/551172 - fax: 051/551437
PROV. TRENTO
TOSCANA
Spi-Cgil Via Muredei, 8 – 38100 Trento
tel.: 0461/303911 - fax: 0461/935176
Fnp-Cisl Via Verdi, 10/1 – 38100 Trento
tel.: 0461/981885 - fax: 0461/985309
Uilp-Uil Via Matteotti, 20/1 - 38100 Trento
tel.: 0461/376115 - fax: 0461/376145
Spi-Cgil Via Pier Capponi, 7 – 50132 Firenze
tel.: 055/50361 - fax: 055/5036300
Fnp-Cisl Via Benedetto Dei 2/a – 50127 Firenze
tel.: 055/4392218 - fax: 055/4392253
Uilp-Uil Via Alamanni, 25 – 50123 Firenze
tel.: 055/291972 - fax: 055/211853
MARCHE
Spi-Cgil Via I Maggio, 142/a – 60131 Ancona
tel.: 071/285741 - fax: 071/2857400
Fnp-Cisl Via dell’Industria, 17 – 60127 Ancona
tel.: 071/505217 - fax: 071/2814030
Uilp-Uil Via 25 Aprile, 37/a – 60125 Ancona
tel.: 071/2275390 - fax: 071/2275380
UMBRIA
Spi-Cgil Via Bellocchio, 26 – 06128 Perugia
tel.: 075/506981 - fax: 075/5002964
Fnp-Cisl Via Campo di Marte 4/m-5 – 06124 Perugia
tel.: 075/5051698 - fax: 075/5009163
Uilp-Uil Via R. d’Andreotto, 13 – 06100 Perugia
tel.: 075/5732783 - fax: 075/5732812
LAZIO
Spi-Cgil Via Ricasoli, 7 – 00185 Roma
tel.: 06/4474001 - fax: 06/491932
Fnp-Cisl Via Alessandria, 26 – 00198 Roma
tel.: 06/44254001 - fax: 06/44265371
Uilp-Uil Via Cavour, 228/c – 00184 Roma
tel.: 06/4740392 - fax: 06/4747055
ABRUZZO
Spi-Cgil Via B. Croce, 108 – 65126 Pescara
tel.: 085/45431 - fax: 085/4543351
Fnp-Cisl Via Dei Sanniti, 18 – 65127 Pescara
tel.: 085/61043 - fax: 085/4516589
Uilp-Uil Via Venezia, 28 – 65100 Pescara
tel.: 0863/411847 - fax: 0863/445366
MOLISE
Fnp-Cisl Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli
tel.: 081/5511818 - fax: .081/5515385
Uilp-Uil Corso A. Lucci, 121 – 80142 Napoli
tel.: 081/19562113 - fax: 081/19562325
PUGLIA
Spi-Cgil Via Vincenzo Calace, 4 – 70123 Bari
tel: 080/5748626 - fax: 080/5748630
Fnp-Cisl Via Spalato, 2 int. E – 70121 Bari
tel.: 080/5588033 - fax: 080/5588665
Uilp-Uil Corso Italia, 43/B – 70100 Bari
tel.: 080/5231040 - fax: 080/5231155
BASILICATA
Spi-Cgil Via Bertazzoni, 86 – 85100 Potenza
tel: 0971/301111 - fax: 0971/37309
Fnp-Cisl Corso XVIII Agosto, 28 – 85100 Potenza
tel.: 0971/36127 - fax: 0971/410470
Uilp-Uil Via del Gallitello, 221 – 85100 Potenza
tel.: 0971/441093 - fax: 0971/34092
CALABRIA
Spi-Cgil Via Massara, 22 – 88100 Catanzaro
tel.: 0961/778410 - fax: 0961/778447
Fnp-Cisl Via Del Mare, 50 – 88046 Lamezia T. (CZ)
tel.: 0968/411370 - fax: 0968/53865
Uilp-Uil Via Italia, 19 – 88100 Catanzaro
tel.: 0961/727457 - fax: 0961/727457
SICILIA
Spi-Cgil Via Cavour, 106 – 90133 Palermo
tel.: 091/588277 - fax: 091/582071
Fnp-Cisl Via Nicolò Garzilli, 62 – 90141 Palermo
tel.: 091/6252175 - fax: 091/6252363
Spi-Cgil Via T. Mosca, 11 – 86100 Campobasso
tel.: 0874/484628 - fax: 0874/629867
Fnp-Cisl Via Ziccardi, 10 - 86100 Campobasso
tel.: 0874/478735 - fax: 0874/478739
Uilp-Uil Corso Bucci, 28
86100 Campobasso
tel.: 0874/94717 - fax: 0874/94717
Uilp-Uil Via Enrico Albanese, 19, – 90139 Palermo
tel.: 091/6090266 - fax: 091/6090946
CAMPANIA
Uilp-Uil Via Po, 1 (angolo Viale Elmas) –
09100 Cagliari
tel.: 070/283449 - fax: 070/283451
Spi-Cgil Via Torino, 16 – 80142 Napoli
tel.: 081/260378 - fax: 081/260162
SARDEGNA
Spi-Cgil Viale Monastir, 35 – 09122 Cagliari
tel.: 070/2795316 - fax: 070/2795210
Fnp-Cisl Vico 2’ XX Settembre, 1 – 09125 Cagliari
tel.: 070/663103 - fax: 070/658732
395
396
Indice
alfabetico
397
accompagnamento, indennità di
- per gli invalidi civili totali ................... 330
- ai ciechi assoluti .................................. 331
adeguamento al costo della vita ................... 335
aliquota
- contributiva in caso di opzione............... 76
- di trasformazione
nel sistema contributivo ........................ 69
- di trasformazione nel sistema retributivo
dipendenti dello Stato ............... 67, 68, 69
- di trasformazione nel sistema
retributivo ex II PP Ministero
del tesoro ...................................... 62, 69
- IRPEF ................................................. 177
- percentuale di variazione dell’indice
del costo della vita ............................. 339
anzianità
- contributiva........................................... 44
- pensione di ........................................ 195
assegni familiari............................................ 128
assegno
- di invalidità ....................................... 203
- vitalizio............................................... 334
- a vita per i ciechi civili parziali ............ 284
- al nucleo familiare .............................. 133
- di assistenza per
- invalidi civili parziali........................ 280
- sociale ............................................... 255
- sociale sostitutivo
delle prestazioni INVCIV....................... 288
assistenza, assegno di
- invalidi civili parziali ........................... 280
assoluti, ciechi civili ....................................... 277
aumento
- prestazioni INVCIV e sostitutive............ 293
- della pensione sociale....................243, 305
398 bonus fiscale per i pensionati al minimo......... 190
calcolo della pensione
- contributivo........................................... 45
- in caso di opzione per il sistema
contributivo........................................... 46
- misto .................................................... 48
- retributivo............................................. 44
ciechi civili ............................................. 269
civili
- ciechi .................................................. 269
- mutilati e invalidi ............................... 269
codici
- delle sedi INPS ................................... 384
- delle organizzazioni sindacali ............. 385
- delle pensioni INPS ............................ 388
coefficienti
- di capitalizzazione ................................ 71
- di rivalutazione della retribuzione
pensionabile.......................................... 72
- di trasformazione del montante
contributivo........................................... 69
combattenti, ex............................................. 226
comunicazione, indennità di ......................... 333
contributi
- da riscatto............................................. 92
- figurativi............................................... 90
- obbligatori ............................................ 80
- volontari............................................... 88
costo della vita.............................................. 335
cumulo
- delle pensioni con i redditi da lavoro ... 102
- di più indennità integrative speciali .... 122
decorrenza della pensione di anzianità .......... 201
detrazioni d’imposta
- per familiari a carico........................... 186
- per lavoro dipendente e assimilati ........ 185
disabili, prestazioni economiche in favore dei .. 269
equivalenti, lavoratori (pensione di anzianità) .. 196
età pensionabile............................................ 191
ex combattenti.............................................. 226
famiglia, trattamenti di
- assegni familiari ................................ 128
- assegno al nucleo familiare ................ 133
figurativi, contributi......................................... 90
finestre (c. d.) di decorrenza
della pensione di anzianità...................... 201
frequenza, indennità di ................................ 283
gestioni italiane di previdenza
- complementare ................................... 173
- obbligatoria ........................................ 168
guerra, pensione di ....................................... 230
importo aggiuntivo 300.000 lire.................... 190
imposta sul reddito delle persone fisiche ........ 177
inabilità, pensione di ..................................... 203
incremento della maggiorazione sociale .......... 222
indennità
- di accompagnamento
ai ciechi assoluti .................................. 331
- di accompagnamento per gli
invalidi civili totali............................... 330
- di comunicazione ................................ 333
- di frequenza ....................................... 283
- integrativa speciale .............................. 341
- speciale per i ciechi parziali................. 332
indennità integrativa speciale
- cumulo ............................................... 122
- su pensioni dec. fino 1.7.88 ................ 341
- su pensioni dec. dal 1.7.88.................. 342
INPS, tutte le sedi.......................................... 384
integrazione al trattamento minimo............... 215
interessi legali............................................... 176
invalidi civili.................................................. 269
invalidità, trattamenti di................................ 203
IRPEF
- normativa fino al 2002 ....................... 184
- normativa fino al 2004 ....................... 187
- normativa vigente............................... 177
- imposta mensile sulle pensioni ............ 180
- imposta annua sulle pensioni............... 182
limite di reddito per il diritto a
- assegni familiari.................................. 129
- assegno a vita..................................... 284
- assegno di assistenza invalidi
civili parziali ....................................... 281
limite di reddito per il diritto a
- assegno di invalidità............................ 207
- assegno sociale ................................... 260
- aumento della pensione sociale ... 250, 305
- aumento delle prestazioni INVCIV
e sostitutive ........................................ 293
- importo aggiuntivo 300.000 lire ........ 190
- incremento ........................................ 323
- indennità di frequenza ........................ 283
- integrazione al minimo ass. invalidità . 206
- integrazione altre pensioni .................. 218
- maggiorazione AS...................... 263, 305
- maggiorazione INVCIV......................... 286
- maggiorazione sociale pensione........... 224
- pensione ai superstiti........................... 214
- pensione di guerra .............................. 240
- pensione di invalidità .......................... 206
- pensione invalidi civili totali ................ 275
- pensione ciechi civili.................... 275, 277
- pensione sociale .................................. 247
- tutte le prestazioni .............................. 346
limite massimo
- di reddito pensionabile .......................... 71
- di retribuzione imponibile...................... 70
- di retribuzione pensionabile................... 74
limite minimo
- di retribuzione giornaliera
imponibile............................................. 86
- di retribuzione settimanale
per l’accredito dei contributi .................. 96
maggiorazione
- del trattamento INVCIV........................ 286
- dell’assegno sociale..................... 257, 310
- ex combattenti.................................... 226
- sociale della pensione.......................... 222
maggiorazioni convenzionali
dell’anzianità contributiva ......................... 97
minimo, trattamento ..................................... 215
mutilati e invalidi civili .................................. 269 399
nucleo familiare
- assegno per ........................................ 133
obbligatori, contributi ...................................... 80
opzionale, pensione sociale............................ 334
opzione per il sistema contributivo................... 46
organizzazioni sindacali convenzionate
con l’INPS, sigle e codici.......................... 385
parziali, ciechi civili ....................................... 274
parziali, mutilati e invalidi civili..................... 271
pensionabile
- età...................................................... 191
- retribuzione .......................................... 44
pensione
- ai superstiti......................................... 210
- di anzianità......................................... 195
- di guerra ............................................ 230
- di inabilità .......................................... 203
- di inabilità per gli invalidi civili totali ... 274
- di invalidità ....................................... 205
- di reversibilità..................................... 210
- di vecchiaia......................................... 191
- indiretta.............................................. 210
- maggiorazione sociale della................. 222
- non reversibile per i ciechi civili
e sordomuti ................................ 274, 277
- sociale ................................................ 241
- supplementare .................................... 209
- supplemento di ................................... 208
pensione sociale opzionale............................. 334
pensione sociale sostitutiva delle
prestazioni INVCIV................................... 288
pensioni, tutte le sigle ................................... 388
perequazione automatica .............................. 335
rilevanze....................................................... 346
400
riscatto, contributi da ..................................... 92
sedi
- dell’INPS............................................. 384
- regionali delle organizzazioni
SPI, FNP e UILP................................... 394
sigle
- delle pensioni INPS.............................. 388
- delle organizzazioni sindacali
convenzionate con l’INPS ................... 385
sindacati convenzionati con l’INPS,
sigle e codici ........................................... 385
sociale
- assegno .............................................. 255
- maggiorazione.................................... 222
- pensione ............................................. 241
sordomuti ..................................................... 274
sostitutiva, pensione sociale........................... 288
sostitutivo, assegno sociale ............................ 288
speciale
- indennità ai ciechi parziali................... 332
- indennità integrativa........................... 341
tasse............................................................. 177
totali, mutilati e invalidi civili ........................ 274
totalizzazione dei periodi assicurativi .............. 94
trattamenti di famiglia
- assegni familiari.................................. 128
- assegno al nucleo familiare ................. 133
trattamenti di invalidità................................. 203
trattamento minimo ...................................... 215
vecchiaia, pensione di.................................... 191
vita, adeguamento al costo della .................. 335
vitalizio, assegno........................................... 334
volontari, contributi......................................... 88
401
Importi e limiti di reddito calcolati in via DEFINITIVA per il 2006
Prestazione
denominazione
Integrazione
al trattamento minimo
Titolare
specifica
decorrenza <1994
decorrenza =1994
decorrenza >1994
assegno invalidità
cristall. al 30.9.83
denominazione
specifica
art. 1, c. 182, L 662/96
60
65
Maggiorazione sociale pensione
Importo aggiuntivo pensioni al minimo
Pensione sociale
Pensione sociale sostitutiva
Aumenti L 448/98 e 488/99
Assegno sociale
Assegno sociale sostitutivo
Aumenti L 448/98 e 488/99
Maggiorazione dell'assegno sociale
Pensione d'inabilità
Assegno mensile di assistenza
Pensione non reversibile
Maggiorazione prestazioni INVCIV
invalidi civili
e sordomuti
nati prima del 1931
totali
parziali
tutti
invalidi civili
e sordomuti
nati dopo il 1930
titolari di assegno sociale
totali
parziali
tutti
invalidi civili
sordomuti
mutilati e inv. civ., sordomuti
Pensione non reversibile
ciechi civili
Assegno a vita
Maggiorazione prestazioni INVCIV
Aumento L 448/98
Aumento MAS
Indennità di accompagnamento e simili
ciechi civili
nati prima del 1931
Riduzione per redditi
pensione ai superstiti
402
Riduzione
per redditi da lavoro
assegno d'invalidità
totali
parziali
tutti
assoluti (NR)
assoluti (R)
parziali 1/20
parziali 1/10
tutti
assoluti (NR)
ass. ric. e parziali
ciechi civili nati dopo il 1930
65
65
65
65
65
65
65
65
65
< 65
< 65
< 65
< 65
< 65
< 65
< 65
< 65
65
65
65
65
mutilati e invalidi civili totali
sordomuti
ciechi
Incremento al “milione”
Sospensione IO
decorrenza <7/84
età
parziali
assoluti
60/70
titolari che lavorano
aliquota di perequazione 1,7%
Importo trattamento
mensile
annuo
fino a
fino a
fino a
427,58
427,58
427,58
5.558,54
5.558,54
5.558,54
fino a
154,19
25,83
82,64
11,92
314,58
243,71
243,71
70,87
381,72
310,85
310,85
70,87
12,92
238,07
238,07
238,07
10,33
257,47
238,07
238,07
176,67
10,33
46,47
60,23
60,23
12,92
450,78
226,53
164,96
689,56
551,35
2.004,47
335,79
1.074,32
154,94
4.089,54
3.168,23
3.168,23
921,31
4.962,36
4.041,05
4.041,05
921,31
167,96
3.094,91
3.094,91
3.094,91
134,29
3.347,11
3.094,91
3.094,91
2.296,71
134,29
604,11
782,99
782,99
167,96
5.409,36
2.718,36
1.979,52
8.274,72
7.167,55
fino a
nessuna
al 75%
al 60%
al 50%
nessuna
al 75%
al 50%
Limite di reddito annuo
individuale
coniugale
fino a
da - a
da - a
oltre
fino a
da - a
oltre
11.117,08
11.117,08
11.117,08
9.924,72
11.117,08
5.894,33
6.632,86
8.337,81
4.089,54
13.973,26
4.089,54
4.089,54
4.962,36
13.973,26
4.962,36
4.962,36
5.130,32
13.973,26
4.089,54
13.973,26
5.096,65
13.973,26
13.973,26
13.973,26
6.717,94
5.096,65
3.951,22
3.951,22
4.824,04
4.992,00
7.167,55
16.675,62
16.675,62
22.234,16
27.792,70
27.792,70
22.234,16
27.792,70
27.792,70
27.792,70
22.234,16
14.887,08
10.856,69
11.595,22
16.675,62
14.091,72
14.091,72
9.924,72
9.924,72
10.688,86
10.655,19
10.655,19
13.953,40
13.953,40
9.786,40
10.550,54
12.129,91
-