SLIDES / Ristrutturazioni edilizie agevolate, vincoli ed

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SLIDES / Ristrutturazioni edilizie agevolate, vincoli ed
AGEVOLAZIONI FISCALI
SULLE RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE
a cura di
Paola Martina
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1 co, 87 Legge di stabilità 2014
D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modifiche, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Legge 14 settembre 2011, n. 148
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
D.L.13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modifiche, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
Art.25, D.L. 31 maggio 2010, n.78
Art.2, commi 10 11, L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010)
Art.2, comma 15, L. 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009)
Art.1, commi 17-19, L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
Art.1, commi 387 e 388, L. 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007)
Art. 35, commi 19 e 20, 35-ter e 35-quater, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modifiche,
dalla L. 4 agosto 2006, n.248
Art.1, comma 121, L. 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006)
Art.23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modifiche, dalla L. 27 febbraio 2004,
n.47
Art.2, commi 5 e 6, L. 27 dicembre 2002, n.289 (Finanziaria 2003)
Art.9, L. 28 dicembre 2001, n.448 (Finanziaria 2002)
Artt.2 e 30, L. 23 dicembre 2000, n.388 (Finanziaria 2001)
Artt. 6 e 7, L. 23 dicembre 1999, n.488 (Finanziaria 2000)
Art.1, L. 27 dicembre 1997, n.449 (Finanziaria 1998)
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QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO
EDILIZIO?
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Le agevolazioni fiscali per il recupero del
patrimonio edilizio
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Detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione
Detrazioni fiscali per acquisti/assegnazioni immobili ristrutturati
Detrazione IRPEF/IRPEG per interventi antisismici
Detrazione IRPEF per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Iva agevolata
Detrazione Irpef per interessi sui mutui per ristrutturazioni
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1. Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione
Come si applica la detrazione
Chi può fruire dell’agevolazione
Quali sono gli interventi e le spese agevolabili
Gli adempimenti richiesti
Quando si perde l’agevolazione
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Come si applica la detrazione
Testo Unico del 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 16-bis
(Articolo aggiunto dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 in vigore dal 1 gennaio 2012)
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
E’ possibile detrarre dall’imposta lorda irpef un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad
un ammontare max di € 48.000,00 per unità immobiliare, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
Il D.L. 63/2013 ha prorogato per tutto il 2013 le misure, introdotte dal D.L. 83/2012, che
stabilivano, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la maggior
detrazione del 50% delle spese ed il maggior limite di spesa di € 96.000,00 per unità
immobiliare.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e
nei nove successivi.
Casi particolari per il calcolo del tetto max di spesa:
• Interventi eseguiti contemporaneamente su abitazione e su pertinenze
• Interventi eseguiti su parti comuni.
• Interventi eseguiti contemporaneamente su parti comuni e singole unità abitative
• Prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
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ESEMPIO
Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31.12.2012
€ 30.000,00
Spese sostenute nel 2013 per prosecuzione interventi
€ 70.000,00
Spesa ammessa in detrazione x interv. di prosecuz.
(tetto max96.000-30.000) € 66.000,00
Spese sostenute nel 2013 x nuovi interventi
Spesa ammessa in detrazione x nuovi interventi
Spesa tot. ammessa in detrazione nel 2013 su cui calcolare il 50%
€ 35.000,00
(tetto max96.000-66.000) € 30.000,00
(66.000+30.000)
€ 96.000,00
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Chi può usufruire di questa detrazione
Possono beneficiare di questa agevolazione tutti i soggetti passivi IRPEF, residenti o meno
nel territorio dello Stato.
Che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati
gli interventi di recupero.
Che sostengono effettivamente le spese.
CASI PARTICOLARI:
• Trasferimento inter vivos
• Trasferimento mortis causa
• Cessazione del contratto di locazione/comodato
• Decesso del conduttore
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Quali sono gli interventi agevolabili?
•
Gli
interventi
agevolabili
sono
tassativamente elencati nel comma 1 lettere
a), b),c), d), e), g), h), i), l), dell’art. 16bis del
TUIR.
•
Gli interventi devono essere eseguiti su parti
comuni di edifici residenziali o su singole
unità abitative di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle relative
pertinenze.
•
E’ necessario che gli edifici sui quali
vengono eseguiti i lavori risultino
accatastati o sia in corso la procedura di
accatastamento (art.1 L. 449/1997 e C.M.
57E/1998).
Casi particolari:
Trasformazione di fabbricato strumentale in immobile a
destinazione abitativa
Interventi eseguiti su immobili ad uso promiscuo
Interventi di ristrutturazione edilizia
Acquisto box
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E le spese ammesse?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spese per esecuzione lavori.
Acquisto materiali.
Spese di progettazione e altre prestazioni
professionali connesse.
Spese per prestazioni professionali
comunque richieste dal tipo di intervento.
Spese per la messa a norma degli impianti.
Compenso per la relazione di conformità dei
lavori alle leggi vigenti.
Le spese per l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi
Gli oneri di urbanizzazione
L’IVA, la Tosap, l’imposta di bollo e i diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e
le denunce di inizio lavori.
Gli altri costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di
attuazione degli interventi agevolati
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Non possono essere ammesse:
Le spese di trasloco e
custodia di mobili per il
periodo necessario ad
effettuare i lavori
Acquisto di apparecchiature
o elettrodomestici dotati di
sistemi di sicurezza
Gli oneri finanziari
sostenuti per fronteggiare
gli interventi esaminati
Acquisto di strumenti anche
se diretti a favorire la
comunicazione e la mobilità
interna ed esterna.
I contratti con gli istituti
di vigilanza
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Quali sono gli adempimenti richiesti?
ADEMPIMENTI VIGENTI
•
•
•
•
Indicazione in dichiarazione dei redditi dei
dati catastali dell’immobile o gli estremi di
registrazione dell’atto che costituisce titolo
per la detenzione;
Conservazione
della
documentazione
indicata nel provvedimento del 2.11.2011
Comunicazione all’ASL competente
Modalità di pagamento a mezzo bonifico
bancario/postale con indicazione di:
•
•
ADEMPIMENTI ABROGATI
•
•
Comunicazione di inizio lavori, abrogata dal
DL 70/2011 con decorrenza dal13 maggio
2011
Indicazione della manodopera in fattura,
abrogata dal DL 70/2011 con decorrenza
retroattiva per applicazione del principio del
favor rei
Causale
C.F. del soggetto che effettua il pagamento
C.F. e P.I del soggetto beneficiario
Ritenuta sui bonifici
Documentazione da conservare
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Cause di decadenza
La detrazione non è riconosciuta e l’importo di cui si è è usufruito viene recuperato
dall’Agenzia delle Entrate quando:
Opere edilizie eseguite in contrasto con le
norme urbanistiche ed edilizie comunali
Intestazione dei documenti di spesa e/o dei
bonifici ad altra persona
Mancata
richiesta
Modalità di pagamento difformi da quelle
richieste
Mancata esibizione di fatture, ricevute,
bonifici ed altri giustificativi
Violazione delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro e sugli obblighi contributivi
comunicazione
all’Asl,
quando
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MODALITA’ APPLICATIVE PER GLI ANNI 2013 e 2014
•
•
•
La percentuale di spesa detraibile è pari al 50% delle spese sostenute – criterio di cassa –
Limite max di spesa detraibile € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento;
in caso di prosecuzione di lavori iniziati in precedenti anni, per determinare il limite max di spesa, si
deve tener conto delle spese già sostenute;
•
l’ammontare complessivo della spesa sostenuta (fino al limite max di € 96.00,00) va suddiviso tra
tutti gli aventi diritto che l’hanno sostenuta.
•
nel caso di utilizzo promiscuo dell’immobile residenziale la detrazione spetta nella misura ridotta
del 50%;
•
per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento
all’anno di effettuazione dei bonifici da parte dell’amministratore condominiale. La detrazione spetta
al singolo condomino con riferimento alla quota millesimale a lui imputabile e a condizione che
quest’ultima sia stata pagata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
•
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui la spesa
è sostenuta e nei nove anni successivi.
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2. Detrazione IRPEF per acquisto/assegnazione di immobili ristrutturati
Detrazione IRPEF per gli acquirenti/assegnatari di immobili ristrutturati
E’ prevista una detrazione IRPEF per gli acquisti o l’assegnazione di fabbricati ad uso abitativo, interamente
ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono,
entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successive vendita o assegnazione.
L’acquirente o assegnatario dovrà calcolare la detrazione su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione dell’unità abitativa e fino a concorrenza del tetto di spesa detraibile fissato per quell’annualità.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.
L’intervento di ristrutturazione o restauro o risanamento (interventi ex art. 3, co 1 lett. c), d) DPR 380/2001)
deve riguardare l’intero edificio
Non è richiesto che i pagamenti avvengano tramite bonifico.
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3. DETRAZIONE IRPEF/IRPEG PER INTERVENTI ANTISMICI
Detrazioni IRPEF/IRPEG per interventi antisismici
Il D.L. 63/2013 ha introdotto un’importante novità: è riconosciuta una detrazione del 65% delle spese effettuate dal
4 agosto 2013 al 31.12.2013 (prorogata al 31.12.2014) per interventi di adozione di misure antisismiche su
costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazioni principali o ad attività
produttive.
La detrazione da calcolare su un importo max di € 96.00,00 per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di
pari importo può essere fruita da soggetti passivi IRPEF ed IRPEG che:
- Sostengono effettivamente le spese;
- Possiedono o detengono l’immobile in base ad un diritto di proprietà o atro diritto reale di godimento o in base ad
un contratto di locazione o altro diritto personale di godimento.
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4. DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO DI
MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Detrazione IRPEF per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
I soggetti che beneficiano delle detrazioni Irpef per interventi di:
• manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
• manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione, effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
• necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non
rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
possono, grazie al D.L. 63/2013, usufruire di un ulteriore detrazione del 50% della spesa
sostenuta, fino a concorrenza del limite max di € 10.00,00 per unità immobiliare, per l’acquisto,
effettuato dal 6 giugno 2013 di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A
per i forni), da destinare all’unità abitativa oggetto di intervento di recupero.
Possono essere agevolati solo gli acquisti di mobili ed elettrodomestici nuovi e possono essere
incluse le spese di trasporto e montaggio.
La detrazione si calcola in 10 quote annuali
Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o con carta di credito o di debito
Obbligo di conservazione della documentazione
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5. IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
IVA sulle ristrutturazioni edilizie
1.
Iva agevolata per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è prevista l’applicazione di
un aliquota IVA ridotta al 10%.
Se le prestazioni sono rese nell’ambito di un contratto di appalto l’aliquota agevolata si applica anche sulla cessione
di beni, ma se i beni rientrano tra quelli definiti di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione ed il valore dei beni significativi.
ESEMPIO:
Costo totale dell’intervento
€ 5.000,00
Valore dei beni significativi
€ 3.000,00
Sulla cessione di beni significativi l’aliquota ridotta potrà essere applicata solo sull’importo di € 2.000 (5.000
– 3.000)
ATTENZIONE!!!!
L’iva ridotta non può essere applicata:
-
all’acquisto di materiali forniti da soggetto diverso da colui che esegue i lavori
all’acquisto di materiali effettuati direttamente dal committente
alle prestazioni di servizi rese nell’ambito del subappalto
alle prestazioni professionali anche se connesse ai lavori eseguiti
2.
Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Per le prestazioni di servizio e l’acquisto di beni, con esclusione delle materie prime e semilavorati, relative ad
interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre applicabile l’aliquota iva al 10%.
L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati direttamente dal committente o dalla ditta o il prestatore d’opera che
esegue i lavori.
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6. DETRAZIONE IRPEF SUGLI INTERESSI DEI MUTUI
PER RISTRUTTURAZIONE
Detrazione IRPEF per gli interessi sui mutui per ristrutturazione
I soggetti passivi IRPEF che acquistano o ristrutturano l’abitazione principale, possono detrarre
dall’imposta lorda una detrazione pari al 19% degli interessi pagati, fino al limite max di €
2.582,28, sui mutui ipotecari contratti per questa finalità.
La detrazione, per tutto il periodo di durata dei lavori e nei sei mesi successivi, è cumulabile con
quella prevista per gli interessi sui mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione.
La detrazione viene meno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile cessa di
essere destinato ad abitazione principale.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento
amministrativo.
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
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