Logiche di calcolo delle basi imponibili
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Logiche di calcolo delle basi imponibili
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA – ROMA, 2012 ISBN: 978-88-96540-08-4 Tutti i diritti sono riservati ® Discendo Agitur è un marchio registrato © Copyright 2012. Dott. N. Ciampi s.a.s. 00195 ROMA – Viale Carso, 55/57 Tel. +39 – 06 – 37513925 Finito di stampare nel mese di marzo 2012 Tipografia LA NUOVA STAMPA – P.za Ippolito Nievo, 1 (ROMA) Hanno collaborato alla ricerca: Prof. Augusto Fantozzi; Prof. Giovanni Fiori; Prof. Franco Gallo; Prof. Fabio Marchetti; Prof. Giuseppe Melis; Prof. Pasquale Pistone; Prof.ssa Livia Salvini; Prof. Riccardo Tiscini; Lukasz Adamczyk; Marco Baldacci; Séverine Baranger; Juanita Brockdorff; Martina Cotini; Luigi D’Alterio; Maria Teresa Divì i Torns; Rolf Eicke; Borbála Kolozs; Milan Matijevic; Pere Moles; Lorenzo Moschella; Tom O’Shea; Helen Pahapill; Alessio Persiani; Ramona Piscopo; Filomena Racioppi; Federico Rasi; Daniel Smit; Mario Tenore; Francesca Vitale. INDICE GENERALE Presentazione della ricerca (di Fabio Marchetti)..................................................................... 1 SEZIONE PRIMA ANALISI COMPARATA 1. Introduzione e finalità della ricerca comparatistica ........................................................... 5 2. Principi generali ..................................................................................................................... 8 2.1. Principi generali del sistema tributario................................................................................................8 2.2. Esistenza di una norma generale anti-elusione ...................................................................................9 2.3. Caratteristiche principali della vigente imposta sulle società .............................................................10 2.4. Periodo d’imposta: anno solare (sì/no) ................................................................................................11 2.5. Soggetti passivi dell’imposta sulle società (regole di tassazione: ordinarie/speciali) .........................12 2.6. Principio temporale usato (cassa/competenza). Eventuali eccezioni (IAS/IFRS) ................................13 3. Quadro giuridico-amministrativo ........................................................................................ 14 3.1. Dichiarazioni dei redditi .......................................................................................................................14 3.2. Verifiche ................................................................................................................................................16 3.3. Accertamento ........................................................................................................................................18 3.4. Appelli ...................................................................................................................................................20 3.5. Pagamenti e rimborsi............................................................................................................................21 3.6. Interpelli e ruling ..................................................................................................................................22 3.7. Interessi e sanzioni ...............................................................................................................................23 3.8. Termini di decadenza dall’accertamento (eventuali termini speciali in caso di ricorsi) .....................24 3.9. Poteri riqualificatori dell’A.F. in caso di fattispecie elusive ................................................................25 V LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 4. Rapporto tra utile di bilancio e reddito imponibile ............................................................ 26 4.1. Principi contabili: recepimento della normativa IAS/IFRS (sì/no). Campo di applicazione degli IAS/IFRS (bilanci consolidati/individuali) ...........................................................................................26 4.2. Relazione tra bilancio e reddito imponibile (derivazione/doppio binario). Metodo di determinazione del reddito (risultato conto economico/variazione PN) ..................................................................................27 4.3. Presenza di regimi fiscali dipendenti dalle classificazioni di bilancio. Potere dell’amministrazione finanziaria di riqualificare le poste di bilancio (sì/no) ...................................................................................28 5. La determinazione del reddito imponibile: componenti positivi e negativi ...................... 29 5.1. Esistenza di una definizione generale di reddito imponibile. Sistema basato su categorie di redditi ............................................................................................................................................. 29 5.2. Componenti positivi. Ricavi..................................................................................................................30 5.3. Eventuali categorie di redditi esenti .....................................................................................................31 5.4. Trattamento fiscale dei contributi statali .............................................................................................32 5.5. Definizione di plusvalenza. Distinzione tra il trattamento fiscale delle plusvalenze immobiliari e finanziarie ..........................................................................................................................................33 5.6. Rilevanza fiscale della rivalutazione contabile delle immobilizzazioni: regime ordinario; IAS/ IFRS ......................................................................................................................................................34 5.7. Regole specifiche applicabili alle plusvalenze (non finanziarie) .........................................................35 5.8. Beni ammortizzabili ..............................................................................................................................36 5.9. Beni non ammortizzabili.......................................................................................................................37 5.10. Ammortamento: disciplina generale ...................................................................................................38 5.11. Ammortamento: beni materiali............................................................................................................40 5.12. Ammortamento: beni immateriali .......................................................................................................41 5.13. Metodo usato per la determinazione del valore dei beni ammortizzabili (costo storico ecc.). Regole speciali per le società IAS/IFRS ...............................................................................................42 5.14. Ammortamento del magazzino: metodo utilizzato (FIFO, LIFO, media ponderata)..........................43 5.15. Componenti negativi. Regole generali ................................................................................................44 5.16. Spese non deducibili (%) .....................................................................................................................46 5.17. Riserve, fondi e accantonamenti deducibili ........................................................................................47 5.18. Trattamento delle perdite ....................................................................................................................48 5.19. Aliquote................................................................................................................................................50 6. Tassazione degli strumenti finanziari .................................................................................. 51 6.1. Trattamento fiscale dei dividendi: modello adottato (classico, participation exemption, credito d’imposta) .............................................................................................................................................51 6.2. Dividendi distribuiti a soggetti residenti .............................................................................................52 6.3. Dividendi distribuiti a soggetti non residenti. Ritenute (normativa interna) ......................................53 6.4. Dividendi: normativa anti-elusiva .......................................................................................................54 VI INDICE GENERALE 6.5. Plusvalenze azionarie: regime generale ..............................................................................................55 6.6. Minusvalenze: rilevanza e eventuali limiti di compensazione .............................................................57 6.7. Plusvalenze azionarie: casi particolari ...............................................................................................58 6.8. Direttiva madre-figlia. Normativa di attuazione: credito/esenzione ...................................................59 6.9. Ritenute sui dividendi. ..........................................................................................................................60 6.10. Trattamento fiscale degli interessi ......................................................................................................61 6.11. Interessi e canoni in uscita: ritenute ...................................................................................................62 6.12. Regimi anti-abuso ...............................................................................................................................63 6.13. Tassazione degli strumenti finanziari diversi da azioni e obbligazioni .............................................64 7. Altre imposte gravanti sulle società ...................................................................................... 65 7.1. Imposte locali (dirette)...........................................................................................................................65 7.2. Altre imposte dirette gravanti sulle società ..........................................................................................66 7.3. Deducibilità delle altre imposte dirette dalla base imponibile dell’imposta sulle società (sì/no) ........................................................................................................................................ 67 8. Incentivi fiscali e altri regimi speciali .................................................................................. 68 8.1. Incentivi non temporanei per investimenti in beni materiali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore)............................................................................................................................................68 8.2. Incentivi non temporanei per investimenti in beni immateriali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore) ............................................................................................................................................ 70 8.3. Incentivi fiscali statali non temporanei ad operatori commerciali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore) ............................................................................................................72 8.4. Incentivi fiscali ad operatori nel settore finanziario (compresi fondi di investimento e fondi pensione) ...............................................................................................................................................73 8.5. Incentivi fiscali per speciali categorie di operatori (elencare quali) ..................................................74 8.6. Aiuti di Stato (autorizzati; non autorizzati)..........................................................................................75 8.7. Aiuti di Stato (esistenti; sotto esame presso la Commissione) .............................................................76 9. Riorganizzazioni aziendali: ristrutturazioni e liquidazione .............................................. 77 9.1. Regole generali applicabili alle ristrutturazioni societarie (neutralità; tassazione) ...........................77 9.2. Trattamento fiscale delle operazioni di liquidazione ...........................................................................79 9.3. Effetti delle operazioni di fusione in base ............................................................................................80 9.4. Effetti delle operazioni di scissione in base..........................................................................................81 9.5. Effetti delle operazioni di scambio di azioni previsti in base...............................................................82 9.6. Effetti delle operazioni di trasferimento di azienda in base.................................................................83 9.7. Trattamento dell’avviamento in base ....................................................................................................84 VII LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 10. Tassazione di gruppo............................................................................................................ 85 10.1. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole generali .................................................85 10.2. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: requisiti di ammissione ...................................86 10.3. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: aspetti tecnici ..................................................87 10.4. Disciplina fiscale delle perdite ...........................................................................................................88 10.5. Cessazione del consolidamento ..........................................................................................................89 10.6. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole procedurali ...........................................90 10.7. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: regole generali .........................................91 10.8. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: aspetti tecnici ..........................................92 10.9. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: regole generali ..........................................93 10.10. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: aspetti tecnici ..........................................94 11. Imposte indirette applicabili alle società............................................................................ 95 11.1. Imposte dovute al momento di costituzione della società ...................................................................95 11.2. Oneri fiscali parametrati sul costo del lavoro (payroll tax)...............................................................96 11.3. Imposte sul patrimonio della società ..................................................................................................97 12. Aspetti di diritto tributario internazionale ....................................................................... 98 12.1. Informazioni generali ..........................................................................................................................98 12.2. Sistema di imposizione ........................................................................................................................99 12.3. Criteri per definire la residenza delle società ....................................................................................100 12.4. Esistenza di norme riguardanti la esterovestizione ...........................................................................101 12.5. Criteri di collegamento all’imposizione per i soggetti non residenti ................................................102 12.6. Regole territoriali di imposizione .......................................................................................................103 12.7. Le politiche di negoziazione ................................................................................................................104 12.8. Altre Convenzioni rilevanti in materia fiscale....................................................................................105 12.9. Eliminazione unilaterale della doppia imposizione ............................................................................106 12.10. Metodi unilaterali di eliminazione della doppia imposizione per i redditi di impresa.....................107 12.11. Applicazione del metodo del credito di imposta (overall o per country) ..........................................108 12.12. Riporto (in avanti/all’indietro) dell’eccesso di credito per le imposte pagate all’estero ............ 109 12.13. Deduzione delle spese relative al reddito di fonte estera .................................................................110 12.14. Utilizzo delle perdite estere ..............................................................................................................111 12.15. Metodo di eliminazione comunemente previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione ..................................................................................................................................... 112 12.16. Regime CFC ......................................................................................................................................113 12.17. Società incluse nel regime CFC ........................................................................................................114 12.18. Dividendi distribuiti dalla CFC ........................................................................................................115 12.19. Credito di imposta indiretto per la CFC ..........................................................................................116 VIII INDICE GENERALE 12.20. Cause di esclusione ...........................................................................................................................117 12.21. Possibilità di ottenere un ruling preventivo .....................................................................................118 12.22. Normativa sui prezzi di trasferimento ..............................................................................................119 12.23. Definizione delle parti correlate ......................................................................................................120 12.24. Metodi previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento ...........................................................121 12.25. Normative antielusive .......................................................................................................................122 12.26. Regole sulle società conduit ..............................................................................................................123 12.27. Non residenti senza stabile organizzazione. Redditi in uscita. Ritenute alla fonte secondo la normativa interna .................................................................................................................................124 12.28. Non residenti con stabile organizzazione .........................................................................................125 12.29. Regole di tassazione della stabile organizzazione ............................................................................126 12.30. Assoggettamento della stabile organizzazione ad imposte diverse dall’imposta sui redditi delle società ........................................................................................................................................... 127 12.31. Trasferimenti di residenza. Trasferimento all’estero di società ........................................................128 12.32. Tassazione del trasferimento all’estero.............................................................................................129 12.33. Tassazione dei trasferimenti di beni tra stabile organizzazione e casa madre ................................130 12.34. Trasferimenti in entrata ....................................................................................................................131 12.35. Step-up del valore dei beni................................................................................................................132 12.36. Aspetti temporali relativi all’accertamento della residenza fiscale ................................................133 13. Aspetti di diritto tributario comunitario ........................................................................... 134 13.1. Direttiva madre figlia ..........................................................................................................................134 13.2. Direttiva interessi e royalties ..............................................................................................................135 13.3. Direttiva fusioni ..................................................................................................................................136 13.4. Direttive sulle riorganizzazioni societarie ..........................................................................................137 13.5. Acquis communautaire ........................................................................................................................138 13.6. Procedure di infrazione ......................................................................................................................139 13.7. Norme interne in conflitto con il diritto comunitario – Giurisprudenza comunitaria .......................140 13.8. Il diritto comunitario nei rapporti con i paesi terzi. Cause pendenti ................................................141 13.9. Paesi dell’area di Libero Scambio Europea (EEA) ............................................................................142 IX LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA SEZIONE SECONDA ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 1. Introduzione e finalità della ricerca economica sulla competitività ................................. 143 2. Lo stato attuale della tassazione societaria in europa: concorrenza fiscale e competitività delle imprese.........................................................................................................................................144 3. Metodologia della ricerca ...................................................................................................... 148 3.1. Definizione del modello di simulazione economico-finanziario per ciascun Paese ............................148 3.2. Acquisizione, catalogazione e formattazione dei dati economico-finanziari per ciascun settore.......150 3.3. Applicazione del modello di simulazione ai dati economico-finanziari ..............................................151 3.4. Rifinitura, analisi ed interpretazione dei risultati................................................................................151 4. Presentazione del campione .................................................................................................. 152 5. Costruzione delle variazioni fiscali ...................................................................................... 164 6. I risultati dell’analisi sulla tassazione societaria: un’analisi comparata ........................... 200 6.1. L’analisi comparata dei tax rate effettivi ..............................................................................................200 6.2. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: aliquote nominali e determinazione delle basi imponibili ...206 6.3. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: le variabili del modello di simulazione della base imponibile ..........................................................................................................................................................214 7. Gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulle scelte aziendali........................................ 219 7.1. Introduzione al modello di analisi degli effetti dei sistemi di tassazione sulle scelte aziendali ...........219 7.2. Italia ......................................................................................................................................................224 7.3. Germania ..............................................................................................................................................229 7.4. Francia ..................................................................................................................................................234 7.5. Gran Bretagna ......................................................................................................................................240 7.6. Olanda ...................................................................................................................................................245 7.7. Spagna ...................................................................................................................................................250 7.8. Slovenia .................................................................................................................................................256 7.9. Polonia ..................................................................................................................................................261 7.10. Ungheria ..............................................................................................................................................266 7.11. Estonia .................................................................................................................................................272 7.12. Malta ....................................................................................................................................................278 8. Considerazioni di sintesi sull’analisi dei sistemi di tassazione societaria ......................... 282 9. Il modello di simulazione della tassazione personale dei dividendi .................................. 287 10. Conclusioni ............................................................................................................................ 302 Appendice ................................................................................................................................... 307 X PRESENTAZIONE DELLA RICERCA La ricerca che viene qui presentata è il risultato di un pluriennale lavoro che si è svolto in due tappe fondamentali: • la raccolta della documentazione normativa su tutti i Paesi analizzati e la sua risistemazione per capitoli (Principi generali; Determinazione del reddito imponibile; Altri istituti rilevanti nella tassazione societaria; Aspetti di diritto tributario internazionale e comunitario); • la rielaborazione dei dati raccolti in un modello che consenta di verificare la competitività della tassazione italiana delle società rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea “allargata”. La prima parte della ricerca (presentata ad Orvieto fin dal 2008) ha raccolto in una serie di tavole sinottiche la documentazione relativa agli 11 Paesi presi in considerazione (Italia, Francia, Spagna, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Slovenia, Estonia, Polonia, Ungheria, Malta), evidenziando la sostanziale convergenza dei modelli di tassazione delle società relativamente ai Paesi dell’Europa occidentale e la divergenza, invece, rispetto ai Paesi dell’Est. La seconda parte della ricerca ha rielaborato tale materiale al fine di procedere ad un’analisi quantitativa degli effetti economici dei singoli sistemi di tassazione analizzati, anche in chiave di comparazione fra l’Italia e gli altri Paesi Europei presi in considerazione. Il metodo di analisi è stato per la prima parte quello della predisposizione di questionari ed invio a corrispondenti esteri dei questionari stessi al fine di raccogliere analiticamente tutta la documentazione necessaria alla descrizione del sistema fiscale, in materia di tassazione delle società, di ciascun Paese. Il materiale raccolto è stato rielaborato in tabelle comparative. Per la seconda parte della ricerca si è innanzitutto proceduto all’estrazione dei dati aggregati relativi ai bilanci delle prime settanta società in ordine di fatturato per ciascun settore oggetto di analisi (commercio, costruzioni, energetico, manifatturiero, telecomunicazioni). Sulla base di tali dati è stato elaborato, per ciascun Paese, il modello di simulazione economico – finanziario un grado di valutare gli effetti delle singole normative sulla tassazione dell’impresa o comunque sulla redditività netta. 1 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Tanto dall’analisi giuridico-comparata quanto dal modello di simulazione economico-finanziario non solo emerge il differenziale di competitività fra il sistema fiscale italiano e quello di tutti i Paesi analizzati (non solo, dunque, dei Paesi dell’ex est europeo, ma anche di quelli dell’Europa occidentale), ma vengono ad evidenza anche i principali difetti strutturali del nostro ordinamento. L’allargamento della base imponibile realizzato con la legge finanziaria 2008, con la soppressione di tutte le misure c.d. sovvenzionali al fine di perseguire l’obbiettivo tecnico di uniformare la base imponibile fiscale al risultato del bilancio civilistico (principio di derivazione), non risulta in alcun modo compensato dalla riduzione di 5 punti percentuali e mezzo dell’aliquota formale (dal 33% al 27,5%). L’allargamento della base imponibile porta ad un’aliquota effettiva ben superiore al 27,5%; e ciò è dovuto non solo all’effetto spesso distorsivo dell’IRAP, ma anche a difetti endogeni delle norme di determinazione della base imponibile IRES. Ci si riferisce, in particolare, alla mancata revisione delle tabelle dei coefficienti fiscali di ammortamento, spesso ormai anacronistici; o ai limiti alquanto stringenti previsti per la deduzione degli interessi passivi. Più in generale, lo stesso principio di derivazione “stretta” rischia di creare rigidità e, soprattutto, di condizionare la deduzione fiscale dei componenti negativi del reddito d’impresa a scelte prettamente civilistiche che nulla hanno a che vedere con la determinazione di un utile economico-effettivo da assoggettare a tassazione. Come ben messo in luce nella conclusioni dell’analisi quantitativa, l’Italia mostra poi un gap particolarmente rilevante rispetto agli altri Paesi europei nelle politiche incentivanti per lo sviluppo. Quasi nulla esiste per favorire le nuove iniziative produttive o la capitalizzazione delle imprese; anche quelle iniziative a favore delle piccole imprese volte a sostenere processi di aggregazione appaiono – per la scarsità dei mezzi finanziari a disposizione – ben poca cosa rispetto a similari politiche estere. In un momento, quale l’attuale, quasi recessivo dovrebbero svilupparsi politiche a favore dell’incremento della produttività, anche eventualmente ripensando all’introduzione di sistema di tassazione duale, forse troppo frettolosamente abbandonato nell’illusione di poter competere nel contesto europeo solo ponendo mano alla riduzione del tax rate formale dell’imposta societaria. *** La ricerca è stata coordinata dal Prof. Augusto Fantozzi e curata da un Comitato scientifico costituito, oltre che dallo stesso Prof. Fantozzi, dai Proff. Giovanni Fiori, Franco Gallo, Fabio Marchetti, Giuseppe Melis, Pasquale Pistone, Livia Salvini e Riccardo Tiscini. La direzione della ricerca è stata affidata ai Proff. Fabio Marchetti, Giuseppe Melis, Pasquale Pistone e Riccardo Tiscini. Per la parte giuridica l’attività di ricerca è stata seguita dai Dott. Alessio Persiani, Filomena Racioppi, Federico Rasi, Mario Tenore, Francesca Vitale. Per la parte economica l’attività di ricerca è stata seguita dai Dott. Martina Cotini, Luigi D’Alterio e Lorenzo Moschella. 2 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Hanno fornito le informazioni rilevanti circa le legislazioni estere: Lukasz Adamczyk per la Polonia, Borbála Kolozs per l’Ungheria, Helen Pahapill per l’Estonia, Milan Matijevic per la Slovenia, Ramona Piscopo e Juanita Brockdorff per Malta, Séverine Baranger e Francesca Vitale per la Francia, Tom O’Shea per il Regno Unito, Rolf Eicke per la Germania, Daniel Smit per i Paesi Bassi, Maria Teresa Divì i Torns e Pere Moles per la Spagna e Mario Tenore per l’Italia. Lo svolgimento della ricerca è stato possibile grazie al contributo finanziario di Banca Antonveneta. Roma, settembre 2011 Fabio Marchetti 3 SEZIONE PRIMA ANALISI COMPARATA 1. Introduzione e finalità della ricerca comparatistica Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di “riforma dell’imposizione sul reddito delle società”, ha avuto come obbiettivo quello di adottare un “modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea” (così la relazione di accompagnamento al citato decreto legislativo). L’armonizzazione del regime italiano di tassazione delle società con quello degli altri ordinamenti europei avrebbe dovuto consentire di rendere neutrale la variabile fiscale nelle decisioni degli operatori economici, nonché di facilitare l’eventuale adozione di un sistema fiscale unico per l’Unione Europea. Non vi è dubbio che la riforma ha avuto come effetto immediato l’avvicinamento, anche se non l’armonizzazione, del nostro sistema fiscale ai sistemi fiscali dei principali Paesi dell’Unione Europea. Ora il contesto è modificato. I sistemi fiscali dei principali Paesi dell’Unione Europea sono stati oggetto di profonde riforme e l’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Est prospetta un diverso e ben più complesso scenario. L’entrata nell’Unione Europea di questi Paesi, che hanno avuto una storia non solo politica, ma anche economica ben diversa da quella dei Paesi dell’Europa Occidentale, pone una serie di questioni nuove sia di ordine giuridico-formale che economico. Non si può, infatti, fare a meno di segnalare la possibilità di problemi nuovi di integrazione fra sistemi giuridico-fiscali spesso molto diversi fra loro e rispetto agli altri Paesi membri, problemi che fi no ad ora non si erano posti per l’integrazione fra i Paesi dell’Europa Occidentale, accomunati da una comune storia politica ed economica. Vi sono differenze tra le tradizioni giuridiche dei Paesi fondatori dell’Unione Europea e quelli dei nuovi Paesi che sono entrati a farne parte. Di tali differenze hanno tenuto conto le stesse istituzioni comunitarie che, in sede di allargamento, hanno consentito ai c.d. “nuovi” Paesi di diluire l’entrata in vigore del diritto comunitario derivato. Se quindi tra i Paesi della “vecchia” Europa esiste un linguaggio comune, occorre in primo luogo verificare se questo esiste anche con i Paesi dell’Est Europa. Dal punto di vista economico, tali Paesi offrono peraltro già adesso agli operatori commerciali opportunità di 5 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA investimento grazie a sistemi fiscali fortemente competitivi e favorevoli al commercio internazionale (c.d. flat tax). L’allargamento ai Paesi dell’Est Europa significa quindi confrontarsi con sistemi non rispondenti alla nostra tradizione giuridico-economica, che pongono da un lato sfide del tutto nuove in termini di competitività e, dall’altro, problemi finora sconosciuti di integrazione fra ordinamenti giuridici. Le considerazioni che precedono chiariscono le ragioni che hanno indotto ad una ricerca sulla tassazione delle società in Europa il cui obbiettivo finale è quello di verificare la competitività del sistema di tassazione italiano delle società rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea “allargata”. Si sono analizzati i sistemi di tassazione delle società appartenenti all’area dell’Europa continentale e dell’Europa dell’Est. Sono stati, pertanto, oggetto di analisi i sistemi fiscali dei seguenti Paesi: Austria, Estonia, Francia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Ungheria. La ricerca si è articolata mediante la predisposizione di un questionario, attraverso cui raccogliere i dati necessari alle successive analisi, suddiviso in tre parti. Nella prima parte si è proceduto all’analisi dei caratteri generali dei singoli sistemi impositivi con particolare riferimento ai principi che regolano la determinazione della base imponibile. A questo scopo si è concentrata l’attenzione sulle regole di determinazione del reddito di impresa per comprendere le interazioni tra “bilancio civile” e “bilancio fiscale”. Nella seconda parte del questionario, si è proceduto all’analisi puntuale delle regole che presiedono alla determinazione dei singoli componenti del reddito di impresa. Si è avuto riguardo ai problemi fiscali che incontra un’impresa che opera prevalentemente sul territorio nazionale e si sono analizzati quindi i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione della base imponibile. Nel contesto di un’economia “globalizzata” assume inoltre rilievo l’opportunità di analizzare le scelte di finanziamento delle imprese. Distinguendo gli strumenti finanziari in strumenti di “capitale di rischio” e strumenti di “capitale di debito” si è cercato di individuare i principi che nei vari Paesi presiedono alla distinzione tra gli uni e gli altri, e il trattamento fiscale loro riservato nei singoli Stati membri. Con la riforma IRES l’ordinamento tributario italiano ha per la prima volta preso atto della crescente rilevanza sulla scena economica dei grandi gruppi di imprese e della necessità di regolare tale fenomeno attraverso norme specifiche, come accade nella maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea. Le varie normative nazionali in materia, pur presentando numerose similitudini, differiscono però per un aspetto rilevante: il riconoscimento o meno di autonoma soggettività tributaria al gruppo di imprese. È questa una inevitabile conseguenza delle differenze esistenti tra i vari ordinamenti riguardo al problema della soggettività giuridica, in generale, e di quella tributaria, in particolare degli enti associativi. Esaurita l’analisi dei profili fiscali che regolano la determinazione del reddito imponibile per una società che opera prevalentemente a livello interno, si è ipotizzata una società che opera prevalentemente a livello transnazionale. Tale parte della ricerca si è indirizzata all’analisi non solo delle norme attraverso cui ciascuno Stato consente di includere nella base imponibile redditi provenienti da Stati esteri, ma anche delle norme applicabili ad un operatore non residente che percepisce redditi provenienti dallo Stato coinvolto. Si è poi tenuto separato il piano internazionale da quello comunitario. Se dal punto di vista internazionale si è dovuta prestare 6 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA attenzione alle Convenzioni contro la doppia imposizione, a livello comunitario vi è una molteplicità di fonti normative coinvolte: non solo il diritto primario dell’Unione Europea, ma anche il diritto secondario e il c.d. “acquis communautaire”, inteso quale piattaforma comune di diritti ed obblighi che si sono sviluppati nel corso del processo che ha dato vita all’Unione Europea, e che pertanto vincolano gli Stati membri. Tale nozione assume particolare rilievo nei confronti dei nuovi Paesi membri dell’Unione europea che pure si sono obbligati a rispettare tale insieme di diritti ed obblighi. I dati raccolti hanno formato oggetto di un’analisi comparata fra sistemi fiscali formali che forma la presente Sezione della Ricerca. Le tavole sinottiche che seguono espongono i dati, aggiornati al 30 giugno 2008, che si sono raccolti tramite le risposte al questionario. Obiettivo di questa fase dell’analisi è la comprensione dei meccanismi impositivi cui ricorrono i diversi Stati oggetto della ricerca al fine di verificare il grado di convergenza delle legislazioni. Risulta da tale documentazione una tensione degli Stati all’adozione di schemi similari (anche sotto la crescente pressione del processo di armonizzazione perseguito dalle istituzioni comunitarie), schemi che differiscono quanto a taluni aspetti tecnici quantitativi. Le tavole sinottiche sono state predisposte dal dott. Federico Rasi per i capitoli 1, 2, 3 e 6; dalla dott.ssa Francesca Vitale per i capitoli 4 e 5, parr. 5.7-5.19; dal dott. Alessio Persiani per il capitolo 5, parr. 5.1-5.6, e per il capitolo 8; dalla dott.ssa Filomena Racioppi per il capitolo 7 e per i capitoli 9, 10 e 11, e per i capitoli 12 e 13 dal dott. Mario Tenore. Più ambizioso è stato il secondo momento verso cui tende la ricerca. L’ampiezza dell’indagine appare in grado di supportare una rielaborazione dei dati raccolti in termini di comparazione economica del livello di imposizione esistente nei diversi Paesi considerati. I dati raccolti hanno consentito di elaborare per ciascun Paese, sulla base di un modello realistico di bilancio, i risultati fiscali derivanti dalle diverse regole di determinazione della base imponibile, in modo da raffrontare in termini effettivi il livello di imposizione societaria esistente in tutti i Paesi considerati. Tale secondo momento, affidato alla direzione scientifica dei proff. Giovanni Fiori e Riccardo Tiscini, è confluito nella Sezione Seconda della Ricerca. 7 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 2. Principi generali 2.1. Principi generali del sistema tributario IT Il sistema italiano si fonda, a livello costituzionale, sui principi di legalità e capacità contributiva. Dal punto di vista dell’azione amministrativa, deve essere garantita la trasparenza degli atti legislativi ed amministrativi che si manifesta, in particolare, negli obblighi di chiarezza e di motivazione degli atti dell’A.F. DE Il sistema tedesco è conformato al principio di capacità contributiva. Esso è interpretato nella sua accezione egualitaristica e solidaristica (anche nel senso di riconoscere ai contribuenti una quota del loro reddito, pari al minimo vitale, completamente esclusa da tassazione). Opera inoltre il principio di legalità. L’azione amministrativa deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e imparzialità. EE Il sistema estone si fonda sul principio, riconosciuto a livello costituzionale, dell’uguaglianza sostanziale. Si è data attuazione a tale principio attraverso la costruzione di un sistema tributario semplice (è prevista l’applicazione ad una ampia base imponibile di una stessa aliquota proporzionale valida sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche) e trasparente (non sono previste possibilità di accordi con l’A.F.). ES Il sistema spagnolo è conformato, a livello costituzionale, al principio di capacità contributiva. Il sistema tributario, ancora secondo la Costituzione, deve rispettare i criteri di uguaglianza, da attuarsi sulla base del principio di progressività e neutralità. È garantito il rispetto dei diritti del contribuente. FR Il sistema francese si fonda sui principi di legalità e capacità contributiva. Trova applicazione il principio di territorialità (salve alcune eccezioni quali la disciplina in tema di consolidato o in tema di incentivi per investimenti esteri). L’azione amministrativa è ispirata a criteri di trasparenza a efficienza. HU Il sistema ungherese si fonda sul principio di capacità contributiva sancito a livello costituzionale. A livello di legge ordinaria, sono, invece, sanciti il principio di uguaglianza e legalità. L’A.F. nella propria attività, oltre a rispettare tali principi, deve garantire ampi diritti partecipativi al contribuente che si sostanziano in un obbligo di cooperazione nell’esercizio dell’attività di accertamento. MT Il sistema maltese si ispira a criteri di efficienza, effettività, stabilità, certezza e semplicità, L’obiettivo è garantire ai contribuenti certezza nella applicazione delle regole e ridotti costi amministrativi. NL Il sistema olandese si fonda su un criterio di uguaglianza nella tassazione delle persone fisiche e delle società e sul ricorso a meccanismi di tassazione sostitutiva del reddito delle persone fisiche. Efficienza, effettività, stabilità, certezza e semplicità sono i principi che ispirano l’azione amministrativa. PL Il sistema polacco si fonda sul principio di capacità contributiva e di neutralità nella tassazione. SL Il sistema sloveno si ispira al principio di uguaglianza (salva la possibilità di interventi speciali in aree svantaggiate del paese), semplicità, certezza. La leva fiscale è fortemente utilizzata per lo sviluppo del paese. L’azione amministrativa è ispirata al criterio della trasparenza. UK Il sistema inglese, anche per la tassazione delle società, si fonda sulla riconduzione del reddito entro specifiche categorie (c.d. Schedular system). Specificatamente, l’imposizione sulle società si articola sull’Income tax (imposta sui profitti derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa) e sulla Capital Gain tax (imposta sui profitti derivanti da atti dispositivi aventi ad oggetto gli elementi che costituiscono il capitale). L’imposta dovuta deriva dalla somma algebrica di tali due imposte. 8 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 2.2. Esistenza di una norma generale anti-elusione IT Non esiste una norma di portata generale, ma esiste una norma di portata “quasi generale” che rende inopponibili all’A.F. i negozi giuridici posti in essere, in assenza di valide ragioni economiche, diretti ad aggira obblighi o divieti. Detta norma si applica solo a talune tipologie di operazioni. Si segnala, peraltro, un recente orientamento giurisprudenziale in tema di abuso del diritto che considera nulli per difetto di causa le operazioni poste in essere al solo fine di conseguire un risparmio fiscale. DE A seguito di recenti modifiche, opera una norma generale anti-abuso per effetto della quale l’A.F. può disconoscere gli effetti derivanti dall’utilizzo di “strutture legali inappropriate”. Si intendono per tali quelle artificiali e fittizie dall’utilizzo delle quali deriva un vantaggio fiscale per il contribuente ed il ricorso alle quali non consente il perseguimento di altri vantaggi diversi da quello fiscale. EE Esiste una norma generale finalizzata a contrastare non solo i fenomeni elusivi, ma anche quelli evasivi. È basata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed opera allorquando un accordo negoziale risulti finalizzato al solo risparmio di imposta. L’A.F. può diversamente qualificare l’operazione ed i relativi componenti reddituali. Nelle ipotesi più gravi in cui vengono poste in essere operazioni assolutamente fittizie, l’A.F. può reagire a tali operazione sulla base di una clausola anti-abuso attraverso cui considerare nulle le suddette operazioni. ES Esiste una norma generale che consente all’A.F. di attribuire prevalenza alla sostanza sulla forma allorquando il contribuente ricorra a schemi negoziali artificiali il cui unico effetto è il conseguimento di un risparmio di imposta. L’A.F. può diversamente qualificare l’operazione, ma non imporre alcuna sanzione. FR Esistono in Francia una norma generale anti-buso ed una norma anti-elusione. Esse consentono all’A.F. di considerare nulle le operazioni poste in essere con strumenti negoziali artificiali o fittizi la cui esclusiva finalità è quella di conseguire un risparmio di imposta. HU Opera in Ungheria un generale principio di diritto per effetto del quale si deve attribuire prevalenza alla sostanza sulla forma. Invocando tale disposizione, è consentito all’A.F. riqualificare atti negoziali poste in essere dai contribuenti ed attribuire a tali negozi la corretta qualificazione giuridica. La deducibilità dei componenti negativi del reddito è condizionata alla circostanza che le relative spese non siano state sostenute solo per motivi fiscali. Accanto a tali norme, opera anche un generale principio anti-abuso non limitato alla materia tributaria. Tale principio si desume dalle disposizioni che obbligano le parti a comportarsi secondo buona. Nella materia tributaria, la regola della buona fede è intesa nel senso di porre a carico del contribuente l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi di natura formale e sostanziale previsti dalle norme tributarie. MT Esiste una norma generale antielusione attraverso cui è consentito all’A.F. disconoscere i vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo di schemi negoziali artificiosi o fittizi. NL Unitamente ad una norma generale antilesione, trova applicazione un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di frode alle legge. Porre in essere negozi giuridici, anche collegati tra loro, il cui principale obiettivo è il conseguimento di un risparmio fiscale contrario alle norme positive di legge autorizza l’Amministrazione Finanziarie a considerare nulle o a sostituire le suddette operazioni. Tale orientamento opera nei casi di frode; in situazioni meno gravi, l’Amministrazione opera secondo la dottrina della c.d. “autonoma qualificazione fiscale” attribuendo diversa qualificazione giuridica all’operazione. PL Sono vigenti due norme generali a carattere antielusivo attraverso cui l’A.F. può attribuire prevalenza alla sostanza sulla forma. L’A.F. può riqualificare un negozio giuridico sulla base della reale intenzione della parti o può considerare nulli i negozi giuridici il cui unico scopo è il conseguimento di un vantaggio fiscale. SL Non esiste una norma generale, ma esistono norme speciali tramite cui perseguire specifici fenomeni nel caso di negozi con soggetti non residenti. In queste ipotesi all’A.F. è concesso considerare queste operazione come in frode alla legge e diversamente qualificarle UK Non esiste una norma generale, ma esistono norme speciali introdotte nel corso del 2007 norme anti-elusive a carattere speciale che individuano talune operazioni e riconoscono all’A.F. il potere di neutralizzare i loro effetti. Al di fuori di tali previsioni esiste un generale dovere del contribuente di notificare all’A.F. preventivamente operazioni potenzialmente elusive. 9 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 2.3. Caratteristiche principali della vigente imposta sulle società IT L’imposta sulle società si fonda sul principio di derivazione. Le società di capitali sono considerate autonomi soggetti di imposta, mentre le società di persone sono considerate soggetti trasparenti. L’obiettivo dell’eliminazione della doppia imposizione viene perseguito tramite il ricorso al meccanismo dell’esenzione nel caso di dividendi intersocietari e tramite il ricorso a sistemi di parziale esenzione o a sistemi cedolari nel caso di soci – persone fisiche. DE L’imposta sulle società si fonda sul principio di derivazione. Le società di capitali sono considerate autonomi soggetti di imposta, mentre le società di persone sono considerate soggetti trasparenti. L’obiettivo dell’eliminazione della doppia imposizione viene perseguito tramite il ricorso al meccanismo dell’esenzione nel caso di dividendi intersocietari e tramite il ricorso a sistemi di parziale esenzione (fino al 31 dicembre 2008) o a sistemi cedolari (dal 1° gennaio 2009) nel caso di soci – persone fisiche. EE L’imposta sulle società estone differisce dalle imposte sulle società applicate nell’Unione Europea in quanto individua come momento impositivo non la produzione del reddito, ma la distribuzione dello stesso. Il reddito prodotto da una società in Estonia non sconta alcuna tassazione fino alla sua distribuzione. In questo caso, ai fini della determinazione della base imponibile, le spese sostenute sono considerate spese tassabili. La tassazione avviene in capo alla società distributrice. In caso di distribuzione di dividendi tra società relative a partecipazioni superiori al 15%, la società beneficiaria gode di un credito di imposta pieno che elimina integralmente la doppia imposizione. Le persone fisiche non scontano alcuna tassazione sui dividendi di fonte interna, mentre possono essere tassati su quelli di fonte estera. ES L’imposta sulle società si fonda sul principio di derivazione. È tollerata una doppia imposizione sugli utili societari nel caso di distribuzione di dividendi a soci – persone fisiche o soci – non residenti, mentre la stessa viene completamente eliminata nel caso di soci – persone giuridiche. FR È presunta la natura di impresa di tutti i redditi prodotti dai soggetti passivi dell’IS (Imposta sulle Società). È previsto che il reddito societario subisca una prima tassazione in capo alla società, e successivamente alla distribuzione dei dividendi, in capo ai soci, salva l’applicazione in talune ipotesi, di un regime di esenzione. HU La determinazione del reddito si fonda sul principio di derivazione. La legge fiscale si limita a stabilire un ampio numero di variazioni che devono essere apportate al reddito civilisticamente rilevante. È fatto divieto di applicare abusivamente tale regole. Nella ipotesi in cui, ai fini della determinazione del reddito, si debba tenere conto di norme di diritto internazionale, queste prevalgono sulle norme interne. Sono previste norme agevolative per le imprese di piccole dimensioni. MT Le società ricorrono ad un articolato sistema contabile nel quale devono essere registrati i fatti di gestione in base alla fonte produttiva. Il sistema di tassazione delle imprese ricorre al credito di imposta pieno considerando l’imposta pagata dalla società un mero acconto (c.d. full imputation sustem). NL Le imposte sulle società sono determinate sulla base di un sistema contabile ispirato alle regole della prassi commerciale, regole del tutto indipendenti dai principi contabili attualmente vigenti in Olanda. È compatibile con il sistema olandese la permanenza di una parziale doppia tassazione sui dividendi, fortemente attenuata in caso di partecipazioni superiori al 5% tramite il ricorso a meccanismi di tassazione sostituiva se detenute da persone fisiche o tramite il metodo dell’esenzione se detenute da società. PL L’imposta sulle società non è determinata sulla base delle regole contabili. I costi sono deducibili se inerenti l’attività di impresa e correlati ai ricavi della stessa. La doppia imposizione viene eliminata concentrando la tassazione sulla società che distribuisce dividendi e accordando regimi di esenzione ai soci SL L’imposta sulle società è determinata sulla base della contabilità redatta secondo i principi contabili nazionali sloveni. I soci sono tassati sulla base dei dividendi distribuiti. UK Il sistema di tassazione delle società muove dalle risultanze contabili salvo prevedere un consistente numero di variazioni. Il sistema di aliquote è estremamente articolato e finalizzato a differenziare nettamente il trattamento fiscale riservato alle società di grandi dimensioni (cui si applica un’aliquota proporzionale) da quello delle società piccole dimensioni (cui si applicano aliquote analoghe a quelle previste per le persone fisiche). Fenomeni di doppia imposizione sono contrastati tramite il ricorso a meccanismi di esenzione da tassazione dei dividendi. 10 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 2.4. Periodo d’imposta: anno solare (sì/no) IT Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare DE Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare EE Per le società il periodo di imposta è di 1 mese. Per le persone fisiche coincide con l’anno solare (dal 2009 il periodo di imposta coinciderà con l’anno solare o con l’esercizio sociale) ES Il periodo d’imposta, che in ogni caso non può eccedere i 12 mesi, coincide con l’esercizio sociale che non necessariamente è allineato con l’anno solare FR Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare HU Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salva opzione da parte del contribuente MT Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salvo deroga concessa dall’A.F. NL Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare PL Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salvo diversa previsione nello statuto o nell’atto costitutivo SL Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salva opzione da parte del contribuente UK Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare 11 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 2.5. Soggetti passivi dell’imposta sulle società (regole di tassazione: ordinarie/speciali) IT Le società di capitali e gli enti commerciali sono soggetti dell’imposta sulle società. Il reddito da loro prodotto è considerato interamente reddito di impresa. Gli enti non commerciali sono anch’essi soggetti dell’imposta sul reddito delle società, ma il reddito da loro prodotto è atomisticamente considerato e, quindi, determinato quale sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie reddituali. Sono inoltre assoggettati a tassazione gli enti non residenti con o senza personalità giuridica. DE Le società di capitali e gli enti commerciali sono soggetti dell’imposta sulle società. Il reddito da loro prodotto è considerato interamente reddito di impresa. Gli enti non commerciali sono anch’essi soggetti dell’imposta sul reddito delle società, ma il reddito da loro prodotto è atomisticamente considerato e, quindi, determinato quale sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie reddituali. EE Società di capitali e società di persone e associazioni commerciali sono tassate secondo le regole generali. Non trova applicazione per le società di persone il principio di trasparenza. Gli enti non commerciali sono destinatari di regole speciali in quanto tali soggetti non possono distribuire utili. ES L’imposta sulle società si applica a tutti gli enti associati ivi compresi gli enti collettivi di gestione del risparmio. Sono escluse le società di persone e le società civili in quanto la relativa imposta grava, per trasparenza, sui singoli soci. Si applicano le stesse regole impositive, indipendentemente dalla tipologia si soggetti passivi. I non residenti sono tassati con schemi differenti a seconda che abbiamo o meno una stabile organizzazione. In caso positivo, si applicano le ordinarie regole. In caso negativo scontano un aliquota del 24% (del 18% per capital gains, dividendi ed interessi) sul reddito d’impresa. FR L’imposta sul reddito delle società trova applicazione, in alcuni casi, in considerazione della qualificazione formale della società (per esempio, società di capitali, società a responsabilità limitata), ma anche della effettiva attività svolta (in generale, attività con scopo di lucro). In queste ipotesi, i soggetti sono considerati esercitare attività commerciale e sono tassati sulla base delle risultanze contabili. Le società di persone sono tassate secondo il principio di trasparenza, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società. Esistono regole speciali per gli enti non commerciali. HU L’imposte sulle società si applica, sulla base di regole differenti, alle società ed enti associativi, con o senza personalità giuridica. La natura commerciale o meno di tali enti comporta l’applicazione di regole impositive differenti che si ispirano alla detassazione dei redditi derivanti dall’attività non commerciale. Gli enti summenzionati se residenti sono tassati sulla base del reddito mondiale, altrimenti sono tassati soltanto sui redditi prodotti in Ungheria. Sono esclusi da tassazione lo Stato egli enti pubblici o taluni enti privati che esercitano funzioni pubbliche. MT L’imposta sulle società si applica, sulla base di principi analoghi, agli enti associativi con o senza personalità giuridica. NL L’imposta sulle società si applica sulla base di principi analoghi ai soggetti che esercitano attività commerciali. Enti che svolgono anche attività non commerciali, relativamente a tale attività, possono essere esenti da tassazione. Agli enti collettivi di gestione del risparmio si applicano regole speciali. PL L’imposta sulle società di applica a tutti gli enti associativi residenti in Polonia (ovvero la cui sede legale o il cui luogo di direzione effettiva siano rinvenibile in Polonia), ad eccezione delle società di persone residente cui si applica il trincio di trasparenza. Non sono previsti specifici schemi impositivi per enti commerciali e non commerciali, tuttavia i redditi derivanti dal perseguimento di taluni fini non commerciali (quali le attività con scopo caritatevole, a finalità ambientale o scientifico) beneficiano di un regime di esenzione. SL Sono soggetti passivi tutti gli enti associativi anche se privi di personalità giuridica. Sono riconosciute esenzioni da tassazione ai fondi di investimento (a condizione che distribuiscano i redditi prodotti), ai fondi pensione. I redditi prodotti dagli enti commerciali sono considerati redditi di impresa, mentre quelli prodotti dagli enti non commerciali sono atomisticamente determinati. UK Sono soggetti passivi tutte le società e egli commerciali, nonché gli enti non commerciali. Sono eventualmente previste differenziazioni in funzione del settore di attività in cui si opera, non in funzione della forma societaria, e sono previste norme speciali per gli enti non commerciali che perseguono scopi caritatevoli. 12 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 2.6. Principio temporale usato (cassa/competenza). Eventuali eccezioni (IAS/IFRS) IT Competenza Le imprese che adottano gli IAS/IFRS devono utilizzare i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. DE Competenza Allo stato attuale i principi IAS/IFRS non hanno rilevanza fiscale. EE N/A dal momento che i profitti non L’ammontare dei profitti distribuibili risulta dal bilancio della società. Esso sono tassati. Le spese imponibi- deve essere rettificato per tenere conto delle cc.dd. spese imponibili. Gli eleli rilevano secondo il principio di menti fiscalmente rilevanti derivano dalla rappresentazione contabile. cassa ES Competenza Allo stato attuale i principi IAS/IFRS non hanno rilevanza fiscale. FR Competenza Allo stato attuale i principi IAS/IFRS non hanno rilevanza fiscale. HU Competenza I principi contabili ungheresi non sono del tutto allineati ai principi IAS/ IFRS. MT Competenza I principi contabili maltesi sono completamente armonizzati con i principi IAS/IFRS. NL Competenza Le regole di rilevazione dei fatti di gestione a fini fiscali sono del tutto indipendenti dalle regole contabili. PL Competenza Le regole di rilevazione dei fatti di gestione a fini fiscali sono del tutto indipendenti dalle regole contabili. SL Competenza I principi contabili sloveni sono completamente armonizzati con i principi IAS/IFRS al punto che, in caso di incertezza nell’applicazione dei primi, si può fare diretto riferimento ai principi internazionali. UK Competenza Il sistema inglese consente di attribuire rilevanza fiscale sia ad una contabilità redatta secondo i principi contabili nazionali, sia ad una contabilità redatta secondo i principi IAS/IFRS. 13 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 3. Quadro giuridico-amministrativo 3.1. Dichiarazioni dei redditi Soggetto obbligato Regole speciali per non residenti (sì/no) Dichiarazione elettronica/ telematica Termini per la presentazione della dichiarazione Dichiarazioni integrative (sì/no) IT Ciascun soggetto pas- No sivo Sì Entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta Sì, sia nell’ipotesi in cui la rettifica risulti a debito del contribuente (in tale caso non oltre i termini di decadenza dell’azione di accertamento) sia a credito dello stesso (in tale caso non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo) DE Ciascun soggetto pas- No sivo Sì Entro il 31 maggio dell’anno successivo alla chiusura del periodo di imposta considerato, prorogabile fino al 31 dicembre se la dichiarazione è certificata da un consulente fiscale autorizzato; è presentabile fino al 28 febbraio del secondo anno successivo in presenza di particolari circostanze Sì, in caso di falsità della dichiarazione, fino a che non sono esauriti i termini per l’accertamento o, comunque, fino a che un eventuale accertamento fiscale non è divenuto definitivo EE Ciascun soggetto pas- I non residenti sono te- Sì. sivo, nuti al rispetto di termi- Previo ni variabili in base alla l’A.F. tipologia di reddito prodotto in Estonia Entro il 10° giorno del con mese successivo a quello in cui si verifica l’evento che da luogo a tassazione (la distribuzione di dividendi) Sì, entro il termine triennale entro cui l’A.F. può procedere ad accertamento se risulta dovuta una maggiore imposta, entro tre anni dal pagamento se è richiesto un rimborso o entro tre anni dalla data in cui l’A.F. ha emendato un precedente atto impositivo ES Ciascun soggetto passivo, ad eccezione delle società di persone e della società civili. accordo Ove operino attraverso Sì una stabile organizzazione valgono le regole ordinarie. Altrimenti sono obbligati a dichiarazioni mensili o trimestrali o entro 1 mese dal verificarsi del fatto generatore di reddito 6 mesi + 25 giorni dopo Sì, entro 4 anni dalla la chiusura del periodo scadenza di presentad’esercizio zione della dichiarazione ordinaria. Segue 14 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 3.1. Dichiarazioni dei redditi Soggetto obbligato Regole speciali per non residenti (sì/no) Dichiarazione elettronica/ telematica Termini per la presentazione della dichiarazione Dichiarazioni integrative (sì/no) FR Ciascuno soggetto passivo, ivi comprese le società di persone che hanno optato per l’applicazione dell’IS. Variano a seconda che i non residenti abbiano o meno una stabile organizzazione in Francia. In capo positivo, valgono le regole generali, diversamente operano alcune regole speciali. Sì, ma anche cartacea. La procedura elettronica è obbligatoria per le società i cui ricavi eccedono € 15.000.000,00 HU Ciascun soggetto passivo anche se non deriva alcun debito di imposta Le società non residenti che Sì esercitano attività di impresa tramite stabile organizzazione devono provvedere a registrarsi in Ungheria. Al di fuori di tale ipotesi, le società non residenti devono provvedere alla nomina di un rappresenta fiscale MT Ciascun soggetto I soggetti non residenti per Sì passivo adempiere agli obblighi tributari devono avvalersi del soggetto residente attraverso cui percepiscono il reddito Entro 9 mesi dalla periodo di imposta capitali; Entro 6 mesi dalla periodo di imposta persone. NL Ciascun soggetto No passivo, ad eccezione che nell’ipotesi di accesso ad un regime di tassazione su base consolidata Sì Entro il 1° giugno successivo al periodo di imposta cui si riferisce, salva la possibilità di proroghe concesse su richiesta PL Ciascun soggetto No passivo ad eccezione di quelli che producono redditi esenti Sì. La modalità Entro la fine del 3° mese successi- No telematica, altri- vo a quello di chiusura del periodo menti opzionale, di imposta è obbligatoria per banche, società di assicurazione, enti pubblici e taluni soggetti di rilevanti dimensioni SL Ciascun soggetto No passivo Sì, per opzione Entro il 31 marzo dell’anno succes- Sì sivo se il periodo di imposta coincide con l’anno solare; altrimenti entro il terzo mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. UK Ciascun soggetto No passivo Sì, per opzione Al più tardi 12 mesi dopo la fine Sì, entro i termini dell’esercizio sociale o 3 mesi dopo ordinari di presentaespressa richiesta dall’A.F. zione della dichiarazione o nei 12 mesi successivi per fornire informazioni che l’A.F. potrebbe altrimenti richiedere Entro tre mesi dalla fine di ogni Sì, entro l’avviso di esercizio sociale. Se il periodo di eventuali procedure di imposta non corrisponde con l’an- accertamento no solare, entro il 1° aprile successivo al periodo di imposta che termina il 31 dicembre dell’anno solare precedente Entro il 31 maggio dell’anno suc- Sì, entro l’avviso di cessivo alla chiusura del periodo di eventuali procedure di imposta se coincidente con l’anno accertamento solare, altrimenti entro 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio 15 chiusura del Sì, entro 5 anni dalla le società di precedente dichiarazione se ne deriva una chiusura del riduzione di imposta, le società di altrimenti senza limiti di tempo. Sì, pur nell’assenza di un preciso quadro giuridico di riferimento e comunque entro l’avviso di eventuali procedure di accertamento LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 3.2. Verifiche Poteri della A.F. Contraddittorio (sì/no) IT 4 anni Illimitata la durata della proce5 anni in caso di omessa di- dura. Gli accessi presso il conchiarazione tribuente non possono durare più di 30 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni in casi di accertamenti di particolare complessità. Annualità accertabili Durata massima Accessi se previamente autorizzati, ispezioni verifiche, richieste di informazioni da terzi, anche da banche È riconosciuto un diritto di partecipazione che si sostanzia anche nella possibilità di fornire documenti ed osservazioni all’A.F.. DE Illimitata, tuttavia la prassi Illimitata interna dell’A.F. fissa il limite in 3 periodi di imposta consecutivi Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto, oltre al diritto richieste di informazioni da di accesso agli atti, un diritto terzi, anche da banche di partecipazione che si sostanzia anche nella possibilità di fornire documenti ed osservazioni all’A.F.. EE 3 periodi di imposta; 6 periodi di imposta in caso di volontaria omissione del pagamento Illimitata. L’A.F. deve, all’avvio delle procedure, dichiarare il periodo di tempo lungo il quale intende procedere. Tal periodo è eventualmente prorogabile. Accessi, verifiche, fermo il divieto di effettuare ispezioni senza il consenso delle interessato. Richieste di informazioni da terzi, anche da banche, qualora le stesse informazioni non siano diversamente reperibili È riconosciuto un diritto di partecipazione che si sostanzia anche nella possibilità di fornire documenti ed osservazioni all’A.F.. ES 4 anni 1 anno prorogabile in casi di Accessi (previa autorizzazione procedure di accertamento di se presso il domicilio del conparticolare complessità tribuente), ispezioni verifiche, richieste di informazioni da terzi, anche da banche (previa autorizzazione) È riconosciuto un diritto alla partecipazione alla procedure, ma non un diritto al contraddittorio. FR Le verifiche dovrebbero essere 3 mesi esperite ogni tre anni Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto un diritto alla richieste di informazioni da partecipazione alla procedure, terzi, anche da banche. ma non un diritto al contraddittorio. HU 5 anni Accessi, ispezioni verifiche, richieste di informazioni da terzi, anche da banche, possibilità di prelevare o confiscare beni 30 giorni prolungabili per: ulteriori 90 giorni su richiesta dell’A.F.; ulteriori 90 giorni in caso di questioni di particolare difficoltà; ulteriori 120 giorni in caso di controversie doganali È riconosciuto un diritto di partecipazione che si sostanzia anche nella possibilità di fornire documenti ed osservazioni all’A.F.. Segue 16 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 3.2. Verifiche Annualità accertabili Durata massima Poteri della A.F. Contraddittorio (sì/no) MT 5 anni; Illimitata senza limiti di tempo in caso omissione di presentazione della dichiarazione o in presenza di gravi irregolarità Accessi, ispezioni verifiche, ri- No chieste di informazioni da terzi. Esistono limitazioni in caso di indagini bancarie NL 5 anni; Illimitata 12 anni in caso di redditi di fonte estera Accessi, ispezioni verifiche, No, salve limitate eccezioni richieste di informazioni da terzi, anche da banche PL 5 anni successivi alla fine del 8 mesi in ciascun anno (4 mesi Accessi, ispezioni verifiche, periodo di imposta a quello nel per le piccole e medie imprese), richieste di informazioni da quale il pagamento era dovuto illimitata in casi di particolare terzi, anche da banche gravità SL Per le grandi imprese, tutte le Illimitata annualità successiva a quella da ultimo accertata. Per le piccole e medie imprese, gli ultimi tre periodi di imposta Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto un diritto alla richieste di informazioni da partecipazione alla procedure terzi, anche da banche e il diritto di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. UK Illimitata 6 anni, 21 anni in caso di frode o negligenza. L’A.F. deve notificare l’avvio della procedura entro 12 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione. Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto al contribuente richieste di informazioni da il diritto di presentare ricorso terzi, anche da banche avverso gli atti compiuti durante la fase di accertamento. 17 È riconosciuto al contribuente, oltre al diritto di accesso agli atti, è riconosciuto il diritto di fornire informazioni e contraddire le conclusioni dell’A.F. LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 3.3. Accertamento Presuntivo (sì/no) Regola de minimis (sì/ no) Autotutela (sì/no) Concordato (sì/no) Altri strumenti deflativi del contenzioso IT Sì, in presenza di gravi No irregolarità e mancanze nella documentazione fornita dal contribuente Sì in caso in caso di il- Sì su istanza sia del con- Sì, in sede giudiziale legittimità dell’operato tribuente, sia dell’A.F.. dell’A.F.. Può intervenire sia nella fase iniziale, sia nella fase finale della procedura di accertamento. DE Sì, in presenza di gravi Sì irregolarità Sì, anche a seguito di No accordo con il contribuente o in presenza di evidenti irregolarità No EE Sì, in presenza di gravi irregolarità e mancanze nella documentazione fornita dal contribuente Sì ove l’imposta da recuperare è inferiore a 50 corone o i costi di recupero sono presumibilmente superiori all’importo da recuperare Sì, con il consenso o No anche a richiesta del contribuente, nel caso in cui abbia proceduto un ufficio incompetente, o le informazioni utilizzate siano state raccolte in violazione di leggi, o in caso di errori calcolo o in altre ipotesi previste dalla legge. No ES Sì No Sì nel caso in cui l’A.F. sia incorsa in gravi errori da cui deriva la nullità della procedura FR Sì, in casi tassativamen- No. In tema di sanzioni Sì te indicati vige il principio di proporzionalità Sì nei casi in cui l’A.F. No debba procedere a valutazioni estimative, ma non nei casi in cui si sia una possibile frode del contribuente. No Sì, di tipo transattivo Segue 18 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 3.3. Accertamento Presuntivo (sì/no) Regola de minimis (sì/ no) Autotutela (sì/no) Concordato (sì/no) Altri strumenti deflativi del contenzioso HU Sì in presenza di gravi Sì irregolarità Sì Sì in sede di riscossione No delle imposte MT Sì Sì No NL Sì in presenza di gravi No irregolarità Sì se ne deriva una maggiore imposta No, salvo rilevanti in- No certezze circa l’applicazione di una norma tributaria PL Sì. Ai non residenti, in No particolare, è possibile procedere all’accertamento del reddito tramite l’applicazione di coefficienti presuntivi di redditività variabili in funzione dell’attività svolta No No No SL Sì, in presenza di gravi No omissioni o irregolarità Sì se l’avviso di accerta- No mento è stato emesso da un ufficio incompetente o se sulla stessa questione era già stato emesso un accertamento No UK Sì No. Sussiste il generale Esiste un generale didiritto al rimborso. ritto alla partecipazione della fase di accertamento che si sostanzia nella possibilità di giungere a forme di accordi con l’A.F. Esiste un generale diritto alla partecipazione della fase di accertamento che si sostanzia nella possibilità di giungere a forme di accordi con l’A.F. No No 19 No LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 3.4. Appelli IT Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, in via giurisdizionale DE Entro 1 mese dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale EE Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale ES Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale FR Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferiscono le imposte contestate, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale HU Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale MT Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale NL Entro 6 settimane dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale PL Entro 14 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, di natura amministrativa e giurisdizionale SL Entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale UK Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, di natura giurisdizionale 20 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 3.5. Pagamenti e rimborsi Pagamento frazionato Acconti Riporto delle eccedenze di imposta Rimborsi (compensazione sì/no) IT Sì Sì Sì Sì, anche attraverso compensazioni DE No Sì No Sì, anche attraverso compensazioni EE No (sì dal 2009) No (Sì dal 2009) No Sì, anche attraverso compensazioni su istanza di parte o per iniziativa dell’A.F. ES No Sì No Sì, anche attraverso compensazioni FR Sì Sì Sì Sì, anche attraverso compensazioni HU Sì Sì Sì Sì, anche attraverso compensazioni MT Sì Sì No Sì, senza compensazioni NL Sì, in base ad accordo Sì, in via eccezio- No con AF nale Sì, senza compensazioni PL Sì No No Sì, anche attraverso compensazioni previa richiesta all’A.F. SL No Sì Sì Sì, anche attraverso compensazioni UK Sì Sì No Sì, senza compensazioni 21 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 3.6. Interpelli e ruling Tipologia Risposta vincolante IT Interpello preventivo per la qualificazione giuridica di un’ope- Sì per l’A.F. razione Interpello a carattere generale in presenza di condizioni di obiettiva incertezza delle norme tributarie Interpello per la disapplicazione di disposizioni a scopo antielusivo Interpello ordinario a fini interpretativi Ruling internazionale – Advance price agreements Interpelli speciali a carattere permissivo DE Ruling preventivo Ruling successivo ad una verifica fiscale Advance price agreements EE Interpello a carattere generale avente ad oggetto l’interpretazio- No ne di norma tributarie No per il contribuente, sì per l’A.F. a condizione che la richiesta Ruling preventivo (dal 2008) sia presentata prima di porre in essere la relativa operazione ES Advance price agreements FR Interpello a carattere generale avente ad oggetto l’interpretazio- Sì per l’A.F.. Il contribuente è tenuto a comportarsi secondo ne di norma tributarie buona fede a rispettare quanto indicato nella richiesta. Interpello obbligatorio per l’accesso a taluni regimi agevolativi (es. consolidato mondiale) Interpello per non residenti ai fini della verifica o meno dell’esistenza di una stabile organizzazione Interpello in materia doganale Advance price agreements HU Interpello preventivo a carattere generale Advance price agreements MT Interpello preventivo su norme anti-elusive Sì, per l’A.F. per i 5 anni successivi e in caso di rinnovo per Ruling internazionale e su questioni concernenti strumenti fi- ulteriori 5 anni nanziari NL Advance price agreements Advance tax rulings (Interpello preventivo) Sì per l’A.F., il contribuente e i giudici PL Ruling preventivo a carattere generale Advance pricing agreements Sì per l’A.F. SL Ruling preventivo a carattere generale Sì per l’A.F. e per i giudici in via di prassi UK Interpello a carattere generale successivo all’effettuazione di Sì per l’A.F. e per il contribuente un’operazione ai fini della presentazione della dichiarazione Advance price agreements Sì per l’A.F. Sì per l’A.F., il contribuente e i giudici Sì per l’A.F. e per il contribuente 22 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 3.7. Interessi e sanzioni Aliquota interessi di mora Tipo sanzioni previste (amministrative/ penali) Responsabilità delle società (sì/no) IT 2,5% annuo Amministrative e penali DE 0,5% mensile Amministrative e penali (soltanto in via No residuale) EE 0.06% giornaliero Amministrative e penali Sì ES Con aliquota stabilita annualmente (7% annuo nel 2008) Amministrative e penali Sì per le sanzioni amministrative FR 0,4% mensile Amministrative e penali No HU Doppio del prime rate applicato dalla Amministrative e penali Banca Nazionale Ungherese Sì MT 1% Amministrative e penali Sì NL Parametrato ai tassi di mercato Amministrative e penali PL 15% del tasso di interesse per pegni su Amministrative e penali crediti fissato dalla Banca Nazionale Polacca Sì, sono previsti una serie di reati propri degli amministratori delle società o di altri soggetti responsabili che coinvolgo la responsabilità della società ove questa ne abbia tratto beneficio SL 12% annuo Sì UK Aliquota media pratica da 6 istituti ban- Amministrative cari indipendenti tra loro, aumentata o dell’1% o del 2,5% Amministrative e penali 23 Sì Sì No LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 3.8. Termini di decadenza dall’accertamento (eventuali termini speciali in caso di ricorsi) IT 4 anni 5 anni in caso di omessa dichiarazione DE 4 anni 5 anni in caso di evasione colposa 10 anni in caso di evasione dolosa I predetti termini sono sospesi in caso di presentazione di ricorsi EE 3 anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovute essere presentata 6 in caso di evasione dolosa Il termine è sospeso in pendenza di un ricorso (amministrativo o giurisdizionale) o di una verifica ES 4 anni FR 3 anni a partire da quello a cui si riferiscono le imposte dovute 5 anni in caso di frode accertata. Possono essere accertati anni precedenti per valutare eventuali perdite riportate utilizzate in anni oggetto di accertamento o in tutti i casi in cui debbano essere verificati componenti reddituali realizzati in periodi precedenti, ma che hanno diretta rilevanza su quello accertato HU 5 anni dall’anno successivo in cui l’accertamento avrebbe potuto avere inizio MT 5 anni dalla presentazione della dichiarazione Illimitato in caso omissione di presentazione della dichiarazione o in presenza di gravi irregolarità NL 3 anni per l’accertamento prorogabili 5 anni per il recupero di quanto dovuto prorogabili in caso di ricorso PL 5 anni successivi alla fine del periodo di imposta a quello nel quale il pagamento era dovuto SE 2 anni dall’anno di conseguimento del reddito se a danno del contribuente 5 anni dopo l’accertamento se favorevole al contribuente. 5 anni in caso di evasione SL 10 anni UK 6 anni 21 anni in caso di frode 24 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 3.9. Poteri riqualificatori dell’A.F. in caso di fattispecie elusive IT All’A.F. sono in opponibili le operazioni poste in essere, in assenza di valide ragioni economiche, al fine di conseguire un risparmio di imposta. In tal caso, l’A.F. può applicare le imposte dovute per le operazioni eluse. In taluni casi, la giurisprudenza ha ritenuto nulle operazioni poste in essere al solo fine di conseguire vantaggi fiscali. DE Possono essere riqualificate sia strutture associative, sia accordi negoziali se “inappropriati” ovvero se artificiali, fittizi e poste in essere per fini non economici. All’esito dell’operazione di riqualificazione, l’A.F. considera l’operazione come se si fosse svolta secondo gli schemi negoziali “appropriati” e applica il conseguente regime fiscale. EE L’A.F. può attribuire prevalenza alla sostanza sulla forma disconoscendo le operazioni simulate a favore di quelle eventualmente dissimulate o, in casi di maggiore gravità, considerare nulle tali operazioni. ES Possono essere diversamente qualificate operazioni il cui unico scopo è il conseguimento di un indebito risparmio di imposta. L’A.F. vi procede presentando il caso ad un Comitato ad hoc e proponendo la diversa qualificazione che intende adottare. Per procedere è necessario il parere favorevole di tale Comitato. Non sono comunque applicabili sanzioni. FR L’AF. può disconoscere operazioni fittizie esclusivamente finalizzate all’evasione d’imposta. HU L’AF. può diversamente qualificare alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulle forma operazioni poste in essere per solo fini fiscali o abusive. Una volta riqualificata l’operazione, viene applicata la conseguente tassazione. MT Possono essere considerate nulle o diversamente qualificate sia strutture associative, sia accordi negoziali. NL Possono essere considerate nulle le operazioni in frode alla legge e riqualificate quelle che hanno consentito il perseguimento di un indebito risparmio di imposta. PL All’A.F. è consentito attribuire prevalenza all’intenzione delle parti secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma quando si è in presenza di accordi negoziali esclusivamente finalizzati al conseguimento di un risparmio di imposta,. SL L’AF. ha penetranti poteri di riqualificazione alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma in caso di operazioni poste in essere per solo fini fiscali. UK L’A.F. può esercitare esclusivamente gli ordinari poteri di accertamento, ma non dispone di speciali poteri di riqualificazione. In alcune sentenze è stata affermata l’esistenza di un simile potere, ma il suo esercizio è stato nelle stesse sentenze fortemente limitato. 25 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 4. Rapporto tra utile di bilancio e reddito imponibile 4.1. Principi contabili: recepimento della normativa IAS/IFRS (sì/no). Campo di applicazione degli IAS/IFRS (bilanci consolidati/individuali) IT Sì Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606 e alle società che preparano comunque il bilancio consolidato Bilanci individuali: gli IAS/IFRS possono essere utilizzati da tutte le società che predispongono il bilancio consolidato e dalle società diverse da quelle che preparano il bilancio in forma abbreviata DE Sì Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606 e alle società “orientate al mercato”; le altre società possono comunque predisporre un bilancio IAS/IFRS, ma questo non le solleva dall’onere di preparare un bilancio secondo i principi contabili tedeschi Bilanci individuali: le società possono predisporre, se vogliono, il bilancio individuale secondo gli IAS/ IFRS; in ogni caso, tuttavia, devono continuare a predisporre anche il bilancio secondo i principi contabili tedeschi, che è l’unico che assume rilievo ai fini fiscali EE Sì Bilanci consolidati: tutte le società possono optare per gli IAS/IFRS Bilanci individuali: tutte le società possono optare per gli IAS/IFRS ES Sì Bilanci consolidati: tutte le società del Reg. 1606. Le altre applicano i principi nazionali, che però dal 2008 sono ispirati agli IAS/IFRS Bilanci individuali: tutte le società applicano principi contabili nazionali ispirati agli IAS/IFRS FR Sì Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606 e alle società che optano per gli IAS/IFRS Bilanci individuali: NO HU Sì Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606 Bilanci individuali: NO MT Sì Bilanci consolidati: tutte le società usano gli IAS/IFRS Bilanci individuali: tutte le società usano gli IAS/IFRS NL Sì Bilanci consolidati: tutte le società che hanno l’obbligo di predisporre un bilancio possono usare gli IAS/ IFRS per i bilanci consolidati Bilanci individuali: nessuna società è obbligata ad usare gli IAS/IFRS nei bilanci individuali PL Sì Bilanci consolidati: l’uso degli IAS/IFRS è obbligatorio per il bilancio consolidato delle società quotate nei mercati dello Spazio Economico Europeo; facoltativo per le società che intendono quotarsi e per le consolidate appartenenti ad un gruppo la cui capogruppo è a sua volta una società tenuta a presentare il bilancio consolidato secondo i criteri IAS/IFRS Bilanci individuali: non ci sono norme che disciplinano l’uso degli IAS/IFRS in questi bilanci SL Sì Bilanci consolidati: tutte le società quotate e quelle che predispongono un bilancio consolidato possono utilizzare gli IAS/IFRS (per quelle non obbligate, l’opzione ha una durata minima di 5 anni) Bilanci individuali: NO UK Sì Le società possono redigere il bilancio consolidato e quello di esercizio sia secondo gli IAS/IFRS, sia secondo i principi nazionali. Le società che fanno parte di un medesimo consolidato contabile hanno l’obbligo di utilizzare i medesimi principi contabili. Gli IAS/IFRS sono obbligatori per i bilanci consolidati che non hanno rilevanza fiscale 26 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 4.2. Relazione tra bilancio e reddito imponibile (derivazione/doppio binario). Metodo di determinazione del reddito (risultato conto economico/variazione PN) IT Il sistema italiano applica un sistema di derivazione parziale, in Risultato del conto economico quanto il reddito è determinato partendo dalle risultanze contabili (derivazione contabile). Per le società che usano gli IAS/IFRS, dal 2008 la derivazione del reddito dall’utile di bilancio è pressoché integrale DE La Germania applica un sistema misto di derivazione parziale e, Variazione del patrimonio netto per alcune categorie reddituali, di dipendenza rovesciata. Le società IAS/IFRS applicano un doppio binario puro (in quanto devono comunque preparare un altro bilancio valido ai fini fiscali). Dal 2009 si applica il principio di derivazione; su base volontaria le società possono altresì predisporre il bilancio sulla base dei principi IAS/IFRS, ma non ha rilevanza fiscale EE N/A (il sistema non prevede la determinazione di un reddito im- N/A ponibile) ES Si applica il principio di derivazione. I principi contabili naziona- Risultato del conto economico li, dal 2008, sono ispirati agli IAS/IFRS FR Si applica il principio di derivazione Risultato del conto economico, cui vengono apportate, in un apposito modello allegato alla dichiarazione dei redditi (cd. modello 2058A), le variazioni necessarie ai fini della determinazione del reddito imponibile HU Si applica il principio di derivazione. L’imposta sulle società è calcolata sulla base delle risultanze contabili così articolate: 1) utile/perdita dell’attività caratteristica; 2) utile/perdita delle attività straordinarie; 3) utile/perdita ante imposte; 4) imposte; 5) utile/perdita dopo le imposte; 6) profitti netti. Per alcune società, che non sono obbligate a preparare un bilancio annuale ma sono soggette all’imposta sul reddito, si applica una sorta di derivazione spuria: la società prepara un documento contabile di chiusura, in base al quale viene calcolata l’imposta Risultato del conto economico, al quale vengono apportate le variazioni derivanti dalle regole contabili. Le variazioni hanno rilevanza solo fiscale e sono articolare in 4 gruppi: 1) regole generali; 2) variazioni in caso di eventi straordinari; 3) variazioni per talune tipologie societarie; 4) variazioni speciali. Le più importanti variazioni del gruppo 1) concernono perdite, dividendi, interessi e royalties, che concorrono alla base imponibile in misura ridotta MT Si applica il principio di derivazione parziale Risultato del conto economico NL In principio, il sistema è ispirato al doppio binario. Le regole con- La legge non specifica quale metodo utilizzare tabili valide ai fini fiscali, tuttavia, si conformano generalmente a quelle civilistiche PL Si applica un “doppio binario” puro: il reddito imponibile è deter- N/A: il reddito è determinato dalla somma algebrica dei compominato in maniera autonoma rispetto all’utile di bilancio nenti positivi e dei costi deducibili in base alla normativa fiscale SL Si applica il principio di derivazione parziale Risultato del conto economico UK Si applica il doppio binario, mitigato da una derivazione parziale. In particolare, il reddito di impresa viene determinato sulla base delle risultanze della contabilità, a condizione che il bilancio civilistico sia redatto in maniera tale da offrire un quadro veritiero e corretto degli assetti societari (c.d. true and fair view). Poiché la deducibilità dei costi non è subordinata alla necessaria imputazione delle spese a conto economico, i componenti negativi del reddito possono essere portati in deduzione indipendentemente dalla loro annotazione in bilancio. Non si realizzano, quindi, fenomeni di inquinamento del bilancio civile a fini fiscali. La riconciliazione tra risultati civili e fiscali avviene in appositi prospetti (tax accounts) La determinazione del reddito di impresa imponibile parte dalla determinazione del risultato civilistico, ma con una particolarità di rilievo: le variazioni fiscali vengono apportate alle singole voci che costituiscono il bilancio, non al saldo finale. Tale operazione viene effettuata in sede di redazione della dichiarazione 27 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 4.3. Presenza di regimi fiscali dipendenti dalle classificazioni di bilancio. Potere dell’amministrazione finanziaria di riqualificare le poste di bilancio (sì/no) IT Sì, ad esempio l’esenzione dei capital gain prevista dal regime Sì, a seguito della modifica espressa dell’art. 37-bis del DPR della participation exemption. Per le società IAS/IFRS, tutte le 600/1973 classificazioni di bilancio hanno un immediato impatto fiscale DE Sì, in conseguenza delle regole di derivazione. Nel caso delle No, in quanto le rettifiche effettuate in base a norme antielusive restrizioni sulla deducibilità degli interessi, rilevano anche le incidono solo sulla contabilità fiscale (in questo caso, non c’è diclassificazioni del bilancio consolidato (che spesso è un bilancio pendenza rovesciata) IAS/IFRS) EE Non ci sono regimi di tal genere (non sarebbe coerente con la N/A peculiare struttura dell’imposta societaria) ES No Sì, ma le rettifiche hanno effetto solo sulle imposte dovute, non sul bilancio civile FR Sì L’AF può contestare le classificazioni di bilancio in caso di errore intenzionale del contribuente e se questo risulta in un vantaggio fiscale o in operazioni elusive. L’errore preterintenzionale, invece, può essere corretto sia dall’AF, sia dal contribuente. L’AF non può mai contestare la scelta tra due opzioni contabili che sono entrambe consentite ai fini fiscali HU Sì Sì, nel corso di un accertamento MT No, perché ai fini fiscali si riclassificano i componenti reddituali, suddividendoli in cinque categorie Non ci sono previsioni normative sul punto NL No, a causa del doppio binario. L’impatto degli IAS/IFRS sul In linea di principio, no. L’AF può tuttavia contestare il passagpunto è tuttora dubbio gio ad un metodo di valutazione/ammortamento diverso, qualora il cambio di metodo appaia effettuato per ottenere un vantaggio fiscale PL No, a causa del doppio binario In linea di principio, l’AF non è interessata alle classificazioni di bilancio, in quanto, a causa del doppio binario, non hanno una diretta rilevanza fiscale SL Sì Sì, quando la classificazione ha un diretto rilievo fiscale (p.es., la contabilizzazione di certe spese come spese di pubblicità e di rappresentanza incide sulla loro deducibilità) UK Le classificazioni contabili non sono vincolanti a fini fiscali, a No, in quanto le classificazioni contabili non sono direttamente meno che non sia espressamente stabilito il contrario rilevanti ai fini fiscali (in ogni caso, l’AF non può modificare il bilancio approvato dall’assemblea dei soci) 28 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5. La determinazione del reddito imponibile: componenti positivi e negativi 5.1. Esistenza di una definizione generale di reddito imponibile. Sistema basato su categorie di redditi Esistenza di una definizione generale di reddito imponibile Sistema basato su categorie di redditi IT Non esiste una definizione generale di reddito imponibile. Il sistema si fonda, in linea generale, su un elenco di categorie di redditi tassabili. Quanto alle società, peraltro, occorre precisare che esse sono sempre titolari di reddito d’impresa, qualunque sia la fonte del reddito prodotto. DE Non esiste una definizione generale di reddito imponibile. Il sistema si fonda su un elenco di categorie di redditi tassabili. Quanto alle società, peraltro, occorre precisare che esse sono sempre titolari di reddito d’impresa, qualunque sia la fonte del reddito prodotto. EE No. Il sistema fiscale estone presenta profili particolari: il reddito N/A prodotto non è imponibile, ma lo sono alcune spese ES Il reddito imponibile è dato dal risultato di conto economico, cui Il sistema fiscale spagnolo non si fonda su categorie di redditi sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione richie- imponibili. ste dalla legislazione fiscale FR Il reddito imponibile è legato ai profitti derivanti dall’esercizio di attività industriali e commerciali e comprende i profitti derivanti da tutte le operazioni, ivi comprese le plusvalenze derivanti dall’alienazione delle immobilizzazioni. Non vi sono particolari eccezioni, salvo la parziale esenzione da imposizione di dividendi e plusvalenze HU Il reddito imponibile comprende tutto ciò che è stato prodotto e Il sistema fiscale ungherese si fonda su categorie di redditi impercepito dall’impresa, senza significative eccezioni. ponibili. MT Il reddito imponibile per le società residenti o domiciliate in Mal- Il sistema fiscale maltese non si fonda su categorie di redditi imta comprende i redditi e le plusvalenze ovunque prodotte. ponibili. NL Il sistema fiscale olandese si fonda su una definizione generale Il sistema fiscale olandese non si fonda su categorie di redditi di reddito, che comprende i redditi e le plusvalenze al netto dei imponibili. costi. Alcune tipologie di reddito sono totalmente o parzialmente esenti da imposizione (es. plusvalenze su partecipazioni, redditi derivanti dallo sfruttamento di brevetti industriali) PL La defi nizione di reddito imponibile è data dal surplus di ricavi rispetto ai costi riferibile a ciascun periodo d’imposta. Sono previste alcune eccezioni, relative, ad esempio, alla indeducibilità di costi sostenuti per lo sfruttamento di beni immateriali allorché il relativo compenso sia corrisposto a soggetti non residenti SL La defi nizione di reddito imponibile è data dal surplus di ricavi Il sistema fiscale sloveno non si fonda su categorie di redditi imrispetto ai costi riferibile a ciascun periodo d’imposta. Sono pre- ponibili. viste alcune eccezioni: ad esempio, non è consentita la deduzione dei costi per personale lavorativo oltre soglie determinate con decreto governativo UK Non esiste una definizione generale di reddito imponibile e ogni tipologia di reddito ha proprie regole di deduzione dei relativi costi sostenuti per produrlo. 29 In generale, il sistema francese non si fonda su categorie di redditi tassabili. Tuttavia, alcuni redditi godono di un regime di esenzione (es. dividendi relativi a partecipazioni che si qualificano per l’esenzione) Il sistema fiscale polacco non si fonda su categorie di redditi imponibili. Occorre tuttavia ricordare che, a certe condizioni, i dividendi sono soggetti ad un regime fiscale particolare e agevolato. LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.2. Componenti positivi. Ricavi Ricavi (definizione) Redditi diversi dal reddito d’impresa (eventuale trattamento differenziato) IT L’art. 85 del TUIR elenca i proventi qualificabili come ricavi. No Tra essi vi sono: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime; i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari assimilati alle azioni e obbligazioni non inseriti nell’attivo immobilizzato; i contributi spettanti in base a contratto e i contributi in conto esercizio spettanti in base alla legge DE I ricavi sono dati da tutte le entrate monetarie o valutabili in Interessi: Sì termini monetari che rientrano in una delle categorie di redditi Dividendi: Sì tassabili. Royalties: Sì EE N/A ES Occorre fare riferimento alla relativa definizione contabile, con Interessi: No le opportune variazioni imposte dalla legislazione fiscale Dividendi: No Royalties: solo il 50% è compreso nel calcolo della base imponibile FR La definizione è fornita dall’Art. 38 CGI, secondo cui costituiscono ricavi le entrate derivanti dallo svolgimento di attività industriali e commerciali, quelle derivanti dalla locazione di beni immobili nonché quelle realizzate da imprese individuali industriali e commerciali HU Non vi è una definizione di ricavi nella legislazione fiscale. A Interessi: No tale proposito, occorre fare riferimento alla legislazione di bi- Dividendi: No lancio, che comprende tra i ricavi le entrate derivanti da tutte le Royalties: No operazioni, comprese quelle finanziarie. MT Non vi è una definizione di ricavi nella legislazione fiscale. A Interessi: Sì tale proposito, occorre fare riferimento alla legislazione di bi- Dividendi: Sì lancio. Royalties: No NL La definizione di ricavi è omnicomprensiva e include le entrate Interessi: aliquota ordinaria, salvo il c.d “interest box regime” derivanti dallo svolgimento di attività industriale e commer- (tassazione degli interessi infragruppo al 5 %) che, comunque, ciale non è ancora entrato in vigore ed è condizionato all’approvazione da parte delle istituzioni comunitarie; Dividendi: possibilità di esenzione se vengono rispettati i requisiti del regime di participation exemption; Royalties: aliquota ordinaria, salvo il c.d. “patent box regime” (tassazione delle royalties al 10%); PL Non esiste una definizione generale. I componenti positivi sono enumerati e vi rientrano, ad esempio, le entrate monetarie o valutabili in termini monetari, il valore dei debiti oggetto di remissione, il valore di beni ricevuti senza corrispettivo. SL La definizione di ricavi include tutte le entrate derivanti dalla Interessi: Sì vendita di beni o dalla prestazione di servizi Dividendi: Sì Royalties: Sì UK Non esiste una definizione generale di ricavi, bensì definizioni Esistono definizioni nell’ambito delle diverse categorie proprie per ciascuna categoria di reddito imponibile. Ad ogni categoria di reddito sono associate proprie regole di deduzione dei relativi costi No 30 Interessi : No Dividendi: esenzione a certe condizioni Royalties su brevetti industriali: aliquote ridotte di imposizione I dividendi ed altre forme di partecipazione agli utili dell’impresa sono soggetti a tassazione separata con aliquota del 19% (es. pagamenti ottenuti dagli azionisti della società acquisita, fusa o scissa in caso di ristrutturazioni aziendali) SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5.3. Eventuali categorie di redditi esenti IT Sì, sono esenti per il 95% i dividendi incassati (salvo quelli provenienti da soggetti residenti nei cc.dd. «paradisi fiscali») e le plusvalenze su partecipazioni (a certe condizioni) DE Sì, dividendi e plusvalenze EE Sì, dividendi infrasocietari (se relativi a partecipazioni superiori al 15%); redditi di stabili organizzazioni già tassate all’estero; redditi di fonte estera esenti in virtù di specifici accordi internazionali ES Sì, l’esenzione può riguardare dividendi esteri o redditi relativi ad una stabile organizzazione estera al fine di evitare la doppia imposizione internazionale (metodo alternativo al credito d’imposta) FR Espressamente esclusi sono: dividendi infrasocietari che si qualificano per l’esenzione, determinati redditi da attività estere, redditi rivenienti da investimenti effettuati nei Dipartimenti francesi d’oltremare o in altre regioni depresse, redditi derivanti da determinate società immobiliari HU No MT Vi sono diverse ipotesi di redditi esenti. Alcuni esempi più rilevanti sono: dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate; interessi o royalties incassati da soggetti non residenti a Malta (a certe condizioni); redditi derivanti dall’alienazione da parte di soggetti non residenti a Malta di quote di fondi comuni d’investimento, quote di fondi assicurativi ovvero azioni di società la cui maggior parte del patrimonio non consista di beni immobili siti a Malta; redditi prodotti da organizzazioni dedite a scopi di promozione sociale (previa apposita autorizzazione); redditi prodotti da società cooperative; redditi prodotti da fondi d’investimento c.d. non-prescribed (vale a dire da fondi d’investimento che al 1° marzo 2001 o alla data di costituzione non avevano un patrimonio investito per l’85% in attività maltesi); redditi percepiti da armatori non residenti NL Sì, l’esenzione si applica, tra l’altro, a redditi derivanti da partecipazioni qualificate (vale a dire partecipazioni pari o superiori al 5%), redditi prodotti da determinati tipi di fondi di investimento, interessi e royalties corrisposti e percepiti da società conduit olandesi. PL Sì, alcuni redditi prodotti sono considerati non imponibili. Vi rientrano, ad esempio, gli interessi maturati ma non ancora incassati; acconti ricevuti per vendite di beni o prestazioni di servizi da eseguire in esercizi successivi; ricavi incassati da società d’investimento in conto sottoscrizione; ricavi destinati all’incremento di fondi societari rivolti alla promozione sociale; spese oggetto di rifusione non rientranti tra i costi deducibili. SL Sì, sono esenti i dividendi; le plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni proprie; i redditi derivanti dall’esercizio di attività non-profit; la cancellazione di passività in sede di liquidazione obbligatoria UK Sì, sono esenti i dividendi distribuiti da società residenti ad azionisti società residenti 31 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.4. Trattamento fiscale dei contributi statali IT In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile. Occorre distinguere, tuttavia, i contributi in conto esercizio (destinati alla copertura dei costi ordinari di gestione dell’impresa) che sono qualificabili come ricavi dai contributi in conto capitale (destinati all’acquisizione di beni strumentali) che sono qualificabili come plusvalenze. DE In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile, a meno che la legge che ne prevede la concessione non disponga diversamente. Le relative sono deducibili o indeducibili, a seconda del regime fiscale accordato al contributo. EE I contributi sono, in linea generale, imponibili e le relative spese deducibili. Tuttavia, il contributo è esente da imposta qualora provenga da un soggetto estero e l’Estonia abbia concluso un accordo che prevede la non tassazione del contributo stesso in Estonia ovvero qualora il diritto comunitario imponga la non tassazione del contributo. ES In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono deducibili. FR In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono deducibili. Tuttavia, con riferimento ad alcuni contributi destinati ad investimenti, la relativa tassazione può essere differita in un arco di tempo pluriennale. HU In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile. Sono previsti, tuttavia, alcuni casi di esenzione (ad es. contributi concessi a certe condizioni a imprese di proprietà statale, contributi destinati a produzioni cinematografiche) MT In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono deducibili, a meno che la legge che ne prevede la concessione non disponga diversamente. NL In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono deducibili. Tuttavia, qualora il contributo sia direttamente connesso ad un bene dell’impresa, esso riduce il costo fiscalmente riconosciuto del bene. In tale ultimo caso, le spese relative al contributo incrementano il costo fiscalmente riconosciuto del bene. PL In linea generale i contributi statali non concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese non sono deducibili. SL In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono deducibili. I contributi sono invece esenti (e le relative spese indeducibili) nel caso di soggetti che esercitano un’attività non commerciale. UK Non vi è una regola precisa. La legge istitutiva del contributo stabilisce il relativo regime fiscale. 32 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5.5. Definizione di plusvalenza. Distinzione tra il trattamento fiscale delle plusvalenze immobiliari e finanziarie Definizione di plusvalenza Distinzione tra il trattamento fiscale delle plusvalenze immobiliari e finanziarie IT Sì. L’art. 86 del Testo Unico Imposte sui Redditi prevede che Le plusvalenze finanziarie possono beneficiare – fermo restanconcorrono a formare il reddito le plusvalenze relative a beni do il soddisfacimento di talune condizioni – di un regime di diversi da quelli produttivi di ricavi: a) realizzate mediante ces- esenzione (pari al 95%) (regime di participation exemption). sione a titolo oneroso; b) realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. DE Concorrono a formare il reddito le plusvalenze derivanti Le plusvalenze finanziarie possono beneficiare – fermo restandall’alienazione di beni materiali, immateriali e di partecipa- do il soddisfacimento di talune condizioni – di un regime di zioni esenzione (pari al 95%) EE N/A ES Concorrono a formare il reddito le plusvalenze derivanti N/A dall’alienazione di beni materiali, immateriali e di partecipazioni; plusvalenze da calcolarsi come differenza tra corrispettivo e il costo non ammortizzato. FR La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione Le plusvalenze da partecipazioni societarie che si qualificano del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto per l’esenzione e quelle inerenti a diritti di brevetto beneficiano di aliquote ridotte. HU La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione Sì, le plusvalenze finanziarie possono beneficiare di un regime del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto di esenzione al 50% sempreché attengano ad azioni di società quotate in un mercato regolamentato e il contribuente sia un soggetto diverso da un’istituzione finanziaria e da una società assicurativa MT Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile solo in alcuni casi. Sono tassate, ad esempio, le plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni immobili, azioni, aziende, avviamento o beni immateriali Per le plusvalenze finanziarie è prevista una disciplina speciale di tassazione, che, peraltro, discrimina le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Si considerano qualificate le partecipazioni pari o superiori al 25%. Una disciplina speciale è prevista anche per le plusvalenze immobiliari (aliquota del 12%, a certe condizioni) NL N/A Sì, le plusvalenze finanziarie relative a partecipazioni qualificate (vale a dire partecipazioni pari o superiori al 5%) beneficiano del regime di esenzione PL N/A No, sia le plusvalenze su beni materiali e immateriali sia le plusvalenze finanziarie concorrono alla formazione del reddito imponibile SL N/A No, sia le plusvalenze su beni materiali e immateriali sia le plusvalenze finanziarie concorrono alla formazione del reddito imponibile. Un’eccezione è costituita dall’esenzione per le plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni proprie UK La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione No e il costo fiscalmente riconosciuti di tutti i beni materiali e immateriali appartenenti all’impresa N/A 33 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.6. Rilevanza fiscale della rivalutazione contabile delle immobilizzazioni: regime ordinario; IAS/IFRS IT No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- Sì. Con riferimento alle imprese che redigono il bilancio in me rilievo ai fini fiscali base ai principi IAS/IFRS, a seguito della riforma del reddito d’impresa di cui alla legge n. 244 del 2007, è stata prevista, in sostanza, un’accentuata derivazione del reddito imponibile dal risultato di conto economico. Anche se il quadro normativo non ha ancora raggiunto un assetto definitivo, sembra che le rivalutazioni contabili (es. incremento del fair value di un bene) siano destinate ad assumere rilievo anche ai fini fiscali. DE La svalutazione di un bene immobilizzato è consentita solo nel N/A caso in cui la perdita di valore possa considerarsi permanente. Nel caso in cui, successivamente, il valore del bene si incrementi, la rivalutazione ai fini fiscali è obbligatoria, sia pur entro il limite del costo iniziale del bene. EE N/A ES No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali me rilievo ai fini fiscali FR Sì, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni dà luogo No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assuad un reddito imponibile in misura ordinaria. È previsto, peral- me rilievo ai fini fiscali tro, un regime impositivo agevolato per la rivalutazione di beni immobili detenuti da società immobiliari e per le partecipazioni nelle medesime società HU Sì, in alcuni casi la rivalutazione contabile delle immobilizza- N/A zioni assume rilievo anche ai fini fiscali MT No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali me rilievo ai fini fiscali NL Sì, in linea generale la rivalutazione contabile delle immobiliz- No, in linea di principio la rivalutazione contabile delle immozazioni assume rilievo ai fini fiscali bilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali PL No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali me rilievo ai fini fiscali SL No, in linea generale la rivalutazione contabile delle immobi- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assulizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali. La svalutazione di me rilievo ai fini fiscali immobilizzazioni finanziarie assume rilievo in sede di alienazione della partecipazione UK No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali me rilievo ai fini fiscali N/A 34 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5.7. Regole specifiche applicabili alle plusvalenze (non finanziarie) IT È possibile rateizzare la tassazione delle plusvalenze relative a beni posseduti da almeno tre anni. In tal caso, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito nell’esercizio in cui è realizzata e nei successivi quattro Nel caso di operazioni di riorganizzazione aziendale (fusione, scissione, conferimento d’azienda) è previsto un regime di neutralità fiscale. Conseguentemente i maggiori valori concorrono alla formazione dell’imponibile solo in capo alla società incorporante, beneficiaria o conferitaria DE No, per i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società non sono previsti regimi speciali di tassazione delle plusvalenze EE N/A ES In caso di plusvalenze su beni immobili, si tiene conto degli effetti dell’inflazione sul valore degli immobili stessi. È inoltre prevista una deduzione nel caso di reinvestimento della plusvalenza stessa. FR Le plusvalenze realizzate su beni immateriali (proprietà intellettuali, diritti di invenzione e di brevetto) sono, a certe condizioni, soggette ad un’aliquota ridotta del 15% HU No, un regime di favore è previsto, a certe condizioni, solo per le plusvalenze finanziarie MT Nel caso di beni trasferito all’interno di un gruppo di società, la relativa plusvalenza non concorre alla formazione del reddito. Inoltre, a certe condizioni, è prevista una tassazione agevolata delle plusvalenze immobiliari (aliquota del 12%). Quanto alle operazioni di riorganizzazione aziendale, è previsto, a certe condizioni, un regime di neutralità fiscale. La legislazione maltese, inoltre, prevede un regime fiscale agevolativo per il caso in cui la plusvalenza sia reinvestita per l’acquisto di un bene sostitutivo (plusvalenza che, in luogo della tassazione, va a diminuire il costo fiscalmente riconosciuto del bene sostitutivo). Ciò a condizione che il bene sostituito fosse posseduto da almeno tre anni e che l’acquisto del bene sostitutivo avvenga entro un anno dalla vendita. NL È previsto un regime particolare per le plusvalenze reinvestite (c.d. reinvestment reserve). Nel caso in cui la plusvalenza sia reinvestita nell’acquisto di un bene destinato a sostituire quello alienato, la plusvalenza stessa non concorre a formare il reddito, ma si imputa a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto del bene sostitutivo. La sostituzione deve avvenire nell’anno di alienazione del bene sostituito o nei tre successivi. PL No SL No UK Ai fini della tassazione della plusvalenza si tiene conto, in base ad una specifica disciplina, degli effetti dell’inflazione. Inoltre, similmente al regime olandese, anche nel Regno Unito è previsto un regime di agevolazione fiscale nel caso in cui la plusvalenza sia reinvestita nell’acquisto di un bene sostitutivo. La plusvalenza riduce il costo fiscalmente riconosciuto del bene sostitutivo. L’acquisto del bene sostitutivo può avvenire nell’anno precedente quello di realizzo della plusvalenza ovvero nei tre anni successivi 35 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.8. Beni ammortizzabili Rapporto di inerenza (sì/no) Detenzione minima (n. anni) IT Sì (il bene deve essere utilizzato nell’ambito dell’attività d’im- No presa per un certo numero di anni) DE Sì 1 anno EE N/A (a causa della struttura dell’imposta) N/A ES No No FR Sì. Alcuni beni considerati “di lusso” o voluttuari si presumono Non c’è una norma specifica, ma per prassi la durata minima del comunque non inerenti e dunque non ammortizzabili. L’AF può bene deve essere di 1 anno disconoscere anche l’ammortamento di una sola frazione del costo di un bene inerente, se il prezzo contabilizzato è considerato eccessivo rispetto a quello di mercato HU Sì, ma a seguito della abolizione dell’obbligo per le società di Sì individuare le attività svolte, l’applicazione di questo criterio è diventata difficile MT Sì: il costo deve essere sostenuto esclusivamente ed interamente Le norme individuano la durata minima della vita utile di un in connessione con l’attività svolta bene ammortizzabile in maniera distinta per ciascuna categoria di beni NL No, ma in pratica si ottiene lo stesso risultato utilizzando la no- In caso di beni immobili, la vita minima utile è pari al 50% del zione di “arm’s lenght” cd. “WOZ-waarde” (nozione simile al valore di mercato). Se l’immobile è messo a disposizione di un terzo, la vita minima utile è pari al 100% di questo valore, ma si può ammortizzare solo la differenza tra il valore di libro e il WOZ-waarde PL Sì (sono ammortizzabili solo i beni inerenti allo svolgimento Più di 1 anno dell’attività d’impresa) SL Sì UK Sì. L’ammortamento si applica essenzialmente ad impianti e No: se la vita minima utile di un bene è inferiore ad un anno, il macchinari, e la deduzione può essere richiesta solo se il richie- costo sarà interamente spesato nell’anno in cui è sostenuto dente svolge una delle attività “qualificanti” (la maggior parte delle attività tassabili lo sono). Il costo deve essere sostenuto interamente o parzialmente in connessione con l’attività qualificante svolta. Quando il bene ha uso misto (in parte commerciale, in parte privato) è escluso dal “pool” in cui si trovano i beni interamente ammortizzabili e le deduzioni sono ridotte ad un ammontare che è “equo e ragionevole” con riferimento all’uso privato che se ne fa Almeno 1 anno 36 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5.9. Beni non ammortizzabili Terreni (sì/no) Beni di modico valore IT No, salvo alcune eccezioni (es., terreni utilizzati per costruire Il costo dei beni di valore inferiore a 516,46 euro è dedotto in autostrade). Se un edificio incorpora il valore del terreno, ai fini unica soluzione nell’anno di acquisto dell’ammortamento occorre ridurne il valore per depurarlo dal valore del terreno DE No, salvo il caso in cui il valore sia disceso in maniera perma- Il costo dei beni di valore inferiore a 150 euro è dedotto in nente al di sotto del costo di acquisto un’unica soluzione nell’anno di acquisto o di produzione EE N/A (a causa della struttura dell’imposta) ES Si applicano le regole contabili: se il fair value del terreno scen- Le PMI (fatturato inferiore a € 8 milioni) possono dedurre in de al di sotto del costo storico, questo cambiamento è riflesso un’unica soluzione i beni il cui valore unitario non eccede € in un’apposita riserva, che viene eliminata quando la situazione 601,01 (fino ad un massimo di € 12.020,24 per esercizio) si inverte FR No, ma se il valore scende al di sotto del costo di acquisto è pos- Strumenti e macchinari il cui valore non eccede 500 euro sono sibile costituire una riserva. Se il costo di un edificio incorpora deducibili in un’unica soluzione. anche il prezzo del terreno, si può ammortizzare solo la frazione del costo che rappresenta il valore dell’edificio HU No, salvo il caso dei terreni occupati da miniere e discariche. Se Il costo dei beni di valore inferiore a 100.000 HUF è dedotto se il fair value scende al di sotto del costo di acquisto è possibile in unica soluzione nell’anno di acquisto o di produzione. La costituire una riserva deduzione immediata si applica anche ai diritti di proprietà intellettuale MT No NL No, ad eccezione dei terreni soggetti ad uso intensivo (minie- Il costo dei beni di valore inferiore a 450 euro è dedotto in re) un’unica soluzione nell’anno di acquisto PL No SL No, ma se il fair value scende in maniera permanente al di sotto Il costo dei beni il cui valore è inferiore a 500 euro (ma la del costo di acquisto è possibile diminuire in maniera corri- vita utile è superiore all’anno) è dedotto in un’unica soluzione spondente il valore del terreno nell’anno di acquisto UK No N/A (a causa della struttura dell’imposta) No Il costo dei beni di valore inferiore a 3.500 PLN è dedotto in un’unica soluzione nel mese in cui il bene è messo in uso I costi di ricerca e sviluppo, come altre speciali tipologie di spese, sono integralmente deducibili se presentano i requisiti dettagliatamente individuati dalla legge 37 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.10. Ammortamento: disciplina generale Profili generali IT L’ammortamento fiscale avviene in base a coefficienti fissati con DM per categorie omogenee di beni. I coefficienti fiscali divergono da quelli validi ai fini contabili: questi ultimi, infatti, sono legati alla stima dell’effettivo valore residuo del bene. Per il primo anno di utilizzo del bene, il coefficiente indicato dal DM è ridotto alla metà. Fino al 2008, la normativa fiscale consentiva tre tipologie di ammortamento: l’ammortamento ordinario, accelerato e anticipato. L’ammortamento accelerato era consentito quando si fosse verificata una più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore; in tal caso, la quota ordinaria di ammortamento, determinata in base alle tabelle ministeriali, poteva essere superata in proporzione all’effettivo utilizzo del bene. L’ammortamento anticipato, invece, consentiva di aumentare la quota ordinaria di ammortamento fino a due volte nell’esercizio in cui i beni erano entrati in funzione e nei due successivi. Gli ammortamenti anticipati e accelerati – che, consentendo quote di ammortamento più elevate di quelle ordinarie, si risolvevano in una sorta di agevolazione – sono stati aboliti dalla legge Finanziaria per il 2008. L’ammortamento spetta di norma al titolare giuridico del bene, salvo alcune ipotesi particolari in caso di leasing e usufrutto DE In Germania esistono due tipologie di ammortamento: ordinario e accelerato. L’ammortamento accelerato, tuttavia, è una forma di agevolazione che si applica solo alle società attive in determinati settori e in determinate aree. Le deduzioni effettuate a titolo di ammortamento ordinario o accelerato devono comunque riflettersi nel bilancio. L’ammortamento spetta di norma al titolare giuridico del bene, salvo, nel caso di leasing, le ipotesi in cui il beneficiario sopporti integralmente costi e rischi connessi al bene EE N/A (a causa della struttura dell’imposta) ES L’AF stabilisce le soglie ritenute congrue per gli ammortamenti fiscali, divise per settori e categorie di beni. Tuttavia, il contribuente può dedurre la quota di ammortamento contabile, anche se superiore a quella stabilita ai fini fiscali, a condizione che fornisca all’AF la prova della sua congruità. La prova può essere fornita a priori (attraverso un piano di ammortamento approvato dall’AF) o a posteriori (in sede di verifica). Non c’è bisogno di provare la congruità dell’ammortamento se la quota dedotta non eccede le soglie pubblicate dall’AF. FR L’ammortamento è previsto per le immobilizzazioni materiali (esclusi i terreni) il cui valore diminuisce naturalmente nel tempo o in conseguenza dell’uso che se ne fa. Sono previsti due tipi di ammortamento: tecnico e derogatorio. Il primo segue le regole ordinarie, il secondo è previsto da leggi speciali per particolari fini fiscali e non corrisponde all’ammortamento ordinario, basato sulla perdita di valore dei beni. Per le società che adottano gli IAS/IFRS è previsto il metodo di ammortamento “par composants” in base al quale si devono ammortizzare separatamente i principali componenti dei beni materiali quando essi: devono essere sostituiti frequentemente; hanno usi diversi; o generano benefici economici che variano nel tempo. I beni devono essere posseduti legalmente dalla società che attua l’ammortamento; ne consegue che, ad esempio, in caso di leasing sarà il concedente a dover attuare l’ammortamento. Il metodo utilizzato è quello ad aliquote costanti, ma il contribuente può adottare aliquote differenti se ciò è consentito dalle specifiche circostanze di fatto (uso più intenso del bene). Il metodo ad aliquote decrescenti è previsto in determinati casi dalla legge e le aliquote in questo caso si ottengono moltiplicando quelle del metodo ad aliquote costanti per determinati coefficienti che variano a seconda della presunta vita utile del bene. Segue 38 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 5.10. Ammortamento: disciplina generale Profili generali HU L’ammortamento muove dalle regole contabili, alle quali la disciplina fiscale apporta delle correzioni. Per conciliare i due valori si utilizza il meccanismo delle variazioni. I metodi di ammortamento utilizzato sono l’ammortamento lineare, l’ammortamento per quote decrescenti, l’ammortamento proporzionato al costo della produzione. La base dell’ammortamento è il costo di acquisto del bene; l’ammortamento è avviato al momento di entrata in funzione del bene. La legge non prevede espressamente a chi debba spettare l’ammortamento, se al titolare giuridico o economico del bene. MT Le categorie di beni ammortizzabili sono due e, cioè: strutture o edifici industriali (definiti in maniera molto elaborata dalla legge); impianti e macchinari (suddivisi in 18 categorie). I beni devono essere comunque usati ed impiegati nella produzione del reddito d’impresa. I beni immateriali non sono ammortizzabili, ad eccezioni degli investimenti su brevetti e dei diritti su brevetti. Negli esercizi che risultano in una perdita fiscale, la perdita commerciale deve essere tenuta separata dalle quote di ammortamento rimaste inutilizzate. NL I beni immobili (fatta eccezione per i terreni) possono essere ammortizzati con limitazioni. In linea di principio, l’ammortamento spetta al titolare “economico” del bene PL L’ammortamento fiscale, a differenza di quello civile, è limitato ai beni utilizzati per l’esercizio di attività d’impresa e avviene su base mensile, salvo che il contribuente opti per l’ammortamento su base annuale o trimestrale. L’ammortamento spetta di norma al titolare giuridico del bene, ad eccezione che nel leasing finanziario SL È possibile ammortizzare le immobilizzazioni e i beni immateriali a lungo termine. La deduzione è limitata alla quota calcolata, secondo il metodo lineare, in base all’aliquota massima fissata con legge. Il titolare dell’ammortamento è il proprietario legale, salvo in alcuni casi, quali il leasing finanziario UK In linea di principio, non è possibile dedurre quote di ammortamento, in quanto esse rappresentano investimenti in conto capitale. Esiste, tuttavia, una specifica normativa che dà al contribuente la possibilità di fruire di “deduzioni per capitale”. Il Capital Allowances Act 2001 precisa che il contribuente può scegliere se utilizzare il meccanismo delle “capital allowances”. Se decide di farlo, le percentuali di “allowance” stabilite dal legislatore inglese rappresentano limiti massimi non superabili. Il CAA 2001 non prevede, invece, limiti minimi: il contribuente potrà dunque scegliere di utilizzare percentuali inferiori a quelle stabilite, qualunque sia il metodo di ammortamento che adotti. Sono previsti tre metodi di ammortamento: il c.d. first-year allowance (cioè un ammortamento pari al 100%) è una facoltà concessa solamente ad imprese operanti in determinate aree, ad alcune imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano precise condizioni e alle spese effettuate per la ricerca e lo sviluppo, indipendentemente da chi le sostenga; il c.d. writing-down allowances è applicabile a macchinari ed impianti; con questo metodo, l’ammortamento è calcolato applicando una percentuale fissa, di solito il 25%, ad una base di calcolo decrescente costituita dal costo storico del bene al netto delle quote di ammortamento già dedotte; il c.d. straight-line method è usato per edifici industriali o agricoli e altre spese per le quali non si applicano i precedenti metodi ed i beni immateriali; con questo metodo si ammortizza una percentuale fissa, di solito il 4%, del costo sostenuto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte. 39 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.11. Ammortamento: beni materiali Ammortamento individuale/ per pool Aliquote costanti/decrescenti Aliquota standard Ammortamento anticipato IT Individuale Aliquote costanti (dimezzate Non c’è: le tabelle ministeria- No (dal 2008) il primo anno) li fissano aliquote diverse per ciascun bene o categoria di beni DE Individuale come regola gene- Aliquote costanti (quelle de- Non c’è: dipende dalla vita No rale, per pool per il magazzino crescenti sono abrogate dal utile stimata del bene (Afae i beni di scarso valore (tra 2008) tabelle per alcune tipologie di beni) 150 e 1500 euro) EE N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura dell’imposta) dell’imposta) dell’imposta) dell’imposta) ES Individuale Entrambe, a condizione che si Non c’è ottenga un risultato congruo FR Individuale Le aliquote costanti sono la regola; per molti beni si possono usare anche le aliquote decrescenti Per calcolare le aliquote decrescenti, occorre moltiplicare le aliquote ordinarie applicabili alle singole categorie di beni per i coefficienti prefissati e differenziati in base alla vita utile del bene HU Individuale Aliquote costanti, di regola Variabile in funzione della ti- No pologia di beni MT Per pool, salvo per i beni la cui Aliquote costanti vita utile effettiva differisce significativamente da quella degli altri beni del pool NL Individuale Entrambe le tipologie, secon- 20% per le immobilizzazioni do il ritmo di effettiva svaluta- 3% per gli edifici zione del bene È possibile, previo assenso dell’AF, l’ammortamento discrezionale (random) di navi, spese di start-up, investimenti ecologici PL Individuale Aliquote costanti, salvo ove è possibile optare per quelle decrescenti (impianti, attrezzi, hardware, veicoli) È possibile optare per l’ammortamento accelerato di veicoli, edifici, impianti, attrezzi, hardware SL Individuale (quella per pool è Aliquote costanti stata di recente abolita) 3% per gli immobili No 20% per impianti e macchinari UK Per pool, salvo eccezioni mar- Aliquote decrescenti ginali (es., auto di lusso) Solo per alcuni beni: edifici N/A (nel sistema del capital e impianti (10%); macchinari allowance, non è possibile an(25/10%) ticipare la deduzione) Le PMI possono effettuare un ammortamento fiscale maggiore del 50% rispetto a quello effettivo-contabile se il numero dei dipendenti è in aumento Le spese di start-up si possono dedurre integralmente come spese operative o ammortizzare in 5 anni 5-25% per impianti e macchi- No nari 2% per edifici e strutture industriali (per il primo anno, 10%) 40 1,5-2,5% per gli edifici 10-25% per macchine e attrezzi 30% per i computer SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5.12. Ammortamento: beni immateriali Tipologie beni immateriali ammortizzabili Ammortamento beni immateriali generati internamente Aliquota standard Ammortamento anticipato IT Spese R&S Pubblicità Software Marchi Brevetti Avviamento Sì 20, 25, 33.33, 50, 100% 20, 25, 33.33, 50, 100% Max 50% del costo Max 1/18 del costo Max 1/18 del costo Max 1/18 del costo No (dal 2008) DE Tutti i beni immateriali, purché acquistati No 15 anni per l’avviamento; per gli altri dipende dalla stima sul periodo di utilizzazione del bene No EE N/A (a causa della struttura dell’imposta) N/A (a causa della struttura dell’imposta) N/A (a causa della struttura dell’imposta) N/A (a causa della struttura dell’imposta) ES Spese R&S; Software; Marchi; Brevetti; Avviamento, anche se non contabilizzato nel bilancio civile In generale, no. Le spese di R&S sono liberamente ammortizzabili 10%, in generale 5%, per l’avviamento Per il software, l’aliquota è legata alla vita effettiva stimata Le PMI possono effettuare un ammortamento fiscale nella misura del 50% in più rispetto a quello effettivo e, se il numero dei dipendenti è in aumento, possono ammortizzare i propri beni liberamente FR Solo quelli che subiscono una perdita di valore irreversibile; il Consiglio di Stato francese ha affermato che sono ammortizzabili anche i beni immateriali se, alla data di acquisto o creazione, è prevedibile che la loro utilità per l’impresa cesserà in un determinato momento. In base a questo principio, è stato ammesso l’ammortamento di brevetti, software, concessioni di servizi pubblici e diritti su film cinematografici. Per gli altri, si può costituire una riserva a fronte della diminuzione di valore Sì, a condizione che alla data di creazione sia prevedibile che la loro utilità per l’impresa cesserà in un dato momento 20% per brevetti e diritti d’autore; variabile per gli altri (vedi tabella precedente) Il software si ammortizza in 12 mesi (calcolati pro rata temporis se l’acquisto avviene in corso di esercizio). Le spese di start-up si possono dedurre integralmente come spese operative o ammortizzare in 5 anni HU Software, brevetti e diritti d’autore, marchi, avviamento Sì, salvo l’avviamento 14,5% No MT R&S Software Brevetti Marchi e proprietà intellettuale No 6 anni 4 anni (minimo) Durata del bene 3 anni Le spese pubblicitarie sono integralmente dedotte nell’anno in cui sono sostenute NL Spese R&S Pubblicità Software Marchi Brevetti Avviamento Sono immediatamente deducibili e non devono essere capitalizzati (salvo l’avviamento interno, che non è deducibile né capitalizzabile) 0-20% 0-20% 0-20% 0-10% 0-10% 10% È possibile, previo assenso dell’AF, l’ammortamento discrezionale (random) di beni immateriali connessi a spese di start-up o a investimenti ecologici PL Spese R&S Software e marchi Brevetti e avviamento Solo se sono il risultato dell’attività di R&S svolta internamente 1 anno 2 anni 5 anni No SL Spese R&S Software Marchi e brevetti Sì 33% per R&S 50% per i software 10% per marchi e brevetti No UK Spese R&S Software e marchi Brevetti e avviamento Sì Solo per le spese di R&S (100%) e per i software (25%). Per le altre non c’è un’aliquota standard N/A (nel sistema di capital allowance, non è possibile anticipare la deduzione) 41 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.13. Metodo usato per la determinazione del valore dei beni ammortizzabili (costo storico ecc.). Regole speciali per le società IAS/IFRS IT Costo storico DE Costo storico (se i beni sono stati acquisiti in seguito a permuta No, in quanto le società che redigono un bilancio IAS/IFRS, o ad atto di liberalità, si usa il fair value) ai fini fiscali devono comunque redigere un bilancio secondo i principi contabili tedeschi EE N/A (a causa della struttura dell’imposta) N/A (a causa della struttura dell’imposta) ES Costo storico No FR Costo storico Evidenziazione del costo storico e conseguente allineamento del valore contabile HU Costo storico No MT Costo storico No (tutte le società applicano gli IAS/IFRS) NL Costo storico Non ci sono regole specifiche, ma non si esclude che gli IAS/ IFRS possano avere un impatto sulla determinazione del valore del bene ammortizzabile PL Costo storico No SL Costo storico (comprensivo dei costi accessori) No UK In linea di principio, si usa il costo storico; questo, tuttavia, è No sostituito in alcuni casi dal valore di mercato (p.es., in caso di acquisto da parte di società correlata) Per marchi e avviamento, si applicano le regole generali, anche se non sono stati imputati a conto economico 42 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5.14. Ammortamento del magazzino: metodo utilizzato (FIFO, LIFO, media ponderata) IT Si possono usare il LIFO, il metodo del costo medio ponderato, il FIFO ed altri metodi basati sul LIFO. Le società che adottano i principi contabili internazionali usano le regole dello IAS 2 anche ai fini fiscali. Ai fini fiscali, i beni in magazzino sono raggruppati in categorie, secondo il loro valore e le loro caratteristiche DE Come regola generale, si usa il LIFO. Per gruppi di beni aventi modico valore si usa il metodo del costo medio ponderato. Per quanto riguarda la valutazione, si usa il costo storico EE N/A (a causa della struttura dell’imposta) ES Dal 2008, il metodo preferito è quello del costo medio ponderato; anche il FIFO, tuttavia, è accettabile FR Sono permessi una variante del FIFO o il metodo del costo media ponderato. Il LIFO è permesso solo se corrisponde al metodo effettivamente utilizzato per attingere dal magazzino. Il magazzino si valuta al minore tra il valore di mercato alla fine dell’anno e il costo; nei bilanci si contabilizza il costo e, se il valore di mercato è inferiore, si contabilizza una distinta riserva che viene poi dedotta dal costo HU Si possono usare il FIFO e il costo medio ponderato, purché il medesimo principio sia applicato in maniera costante MT Non ci sono regole specifiche, ma di norma si utilizza il FIFO. Il magazzino si valuta al minore tra il costo o il valore netto realizzabile, in conformità a quanto previsto dagli IAS/IFRS NL Il contribuente può scegliere tra vari metodi (p.es., LIFO, FIFO, costo medio ponderato), a condizione che il metodo utilizzato sia in linea con i corretti principi commerciali. È possibile anche passare da un metodo all’altro, a condizione che il cambio non venga effettuato per ottenere un vantaggio fiscale PL Il contribuente può liberamente scegliere tra LIFO, FIFO e costo medio ponderato, purché il metodo scelto sia applicato in maniera costante. La valutazione del magazzino avviene sempre al costo SL Si possono utilizzare il FIFO e il costo medio ponderato UK Si possono utilizzare tutti i metodi del magazzino che rispecchiano i corretti principi contabili, a condizione che siano adottati in maniera costante e che non confliggano con la normativa fiscale. Se i beni che compongono il magazzino non sono identificabili singolarmente, si usa il FIFO (il LIFO, invece, non è accettabile) 43 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.15. Componenti negativi. Regole generali Definizione generale costo deducibile (sì/no) Inerenza Momento temporale di rilevazione Regole speciali per società IAS/IFRS (sì/no) IT No (i costi deducibili e le con- Sì (se l’inerenza è parziale, la Competenza (ma il costo è dizioni di deducibilità sono deducibilità del costo si riduce deducibile sono se certo e di espressamente individuati) in proporzione) ammontare stimabile con sufficiente precisione; le passività potenziali sono irrilevanti). Si usa il criterio di cassa per le remunerazioni dei manager, le imposte diverse da quelle sul reddito, contributi sindacali DE Sì (le spese commerciali sono Sì i costi o le spese che sono connessi all’attività svolta; le eccezioni sono espressamente individuate). C’è anche una lista positiva (che include, ad esempio, le donazioni) EE No (vengono definite le “spese Sì (ma le spese imponibili “in Cassa (ma nei bilanci si usa la No non imponibili”, che, a causa senso oggettivo” lo sono an- competenza) della struttura dell’imposta, che se inerenti) hanno la stessa funzione dei costi deducibili) ES No (la normativa fiscale disciplina i soli casi in cui c’è discrepanza rispetto ai principi contabili) Solo nel caso di servizi resi da associate: i costi sono deducibili se la società che riceve i servizi ne è beneficiario effettivo Competenza: i costi sono deducibili quando vengono rilevati in bilancio (eccezioni: se la società preferisce rinviare la deduzione, perché ha convenienza a farlo; se la società beneficia dell’ammortamento “libero”) FR No. Il reddito si calcola deducendo “tutti i costi”. La lista dei costi deducibili prevista dalla legge fiscale è dettagliata ma non esaustiva. I criteri per la deducibilità sono quelli esplicitati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato Sì (i costi devono riferirsi all’attività commerciale e alla produzione o alla conservazione del reddito imponibile: i costi relativi a redditi esenti non sono deducibili) Competenza (sono deducibili No tutti i costi che rappresentano un debito certo e determinato nel suo ammontare, anche se si riferisce all’anno successivo) Sì: sono deducibili anche le spese non iscritte nel conto economico, ma direttamente nello stato patrimoniale in ragione degli IAS/IFRS Competenza (cassa per le No piccole società, con fatturato inferiore a € 500.000 o utili inferiori a € 50.000) No (ma, ai fini della determinazione del costo deducibile, si prende in considerazione il conto economico redatto in base ai principi contabili nazionali, che non è del tutto identico a quello IAS/IFRS) Segue 44 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 5.15. Componenti negativi. Regole generali Definizione generale costo deducibile (sì/no) Inerenza Momento temporale di rilevazione Regole speciali per società IAS/IFRS (sì/no) HU No, si usa un approccio casi- Sì, in linea di principio. È dif- Competenza (si seguono le re- No stico ficile però verificarlo perché gole contabili) le società non sono obbligate a predeterminare le attività svolte MT Sì, mentre c’è una lista “nega- Sì: tutte le spese esclusiva- Cassa (a prescindere dal mo- No tiva” per le spese non deduci- mente ed interamente sostenu- mento della contabilizzaziobili te in connessione con l’attività ne) commerciale NL Sì: tutte le spese commerciali sono costi deducibili (a condizione che rispettino i requisiti dell’arm’s length) Sì: ma, in linea di principio, tutti i costi sostenuti da una società sono considerati inerenti Cassa (ne deriva che il mo- No mento del riconoscimento fiscale di un costo può differire da quello contabile) PL Sì: le spese sostenute per produrre reddito o per mantenere o assicurare le fonti di reddito, con l’eccezione delle spese che sono espressamente individuate come non deducibili (ca. 60) Sì: i costi sono deducibili solo se sostenuti in connessione diretta o indiretta con la produzione del reddito Competenza per i costi diret- No tamente connessi alla produzione del reddito. Al contrario, i costi indirettamente connessi con la produzione del reddito seguono, in linea di principio, il principio di cassa SL Sì: sono tutti quelli ricono- Sì sciuti come tali dai principi contabili, ad eccezione di quelli considerati non deducibili dalle norme fiscali Cassa. I costi sono riconosciu- No ti nel momento in cui le merci o i servizi vengono acquistati e utilizzati per fini commerciali UK Sono deducibili le spese esclusivamente ed interamente collegate all’attività commerciale, e quelle comunque collegate all’attività di investimento Competenza (a condizione che le spese siano state effettivamente sostenute o che la società abbia un’obbligazione presente a sostenerle) Sì (è necessaria una piena inerenza per le attività commerciali, mentre per quelle finanziarie è sufficiente anche un’inerenza parziale) 45 No (ma le spese per investimenti pluriennali sono ripartite pro-quota tra gli esercizi ai quali si riferiscono) LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.16. Spese non deducibili (%) IT Interessi passivi (per la quota che eccede il 30% del ROL, salvo casi particolari); dividendi (100%); imposte non deducibili (100%); spese relative ad immobili non utilizzati a fini commerciali (100%); spese a favore dei dipendenti (oltre il 5% del costo totale del lavoro); diaria e spese di viaggio (oltre 180,76 € al giorno in Italia; 258,23 € all’estero); canoni e spese di manutenzione di immobili a disposizione dell’impiegato (deducibili fino a concorrenza del fringe benefit tassabile); spese per operazioni con società o professionisti localizzati in paradisi fiscali (100%); spese di utilità sociale (oltre il 2% del reddito imponibile); imposte (con alcune eccezioni) DE Interessi (per la quota che eccede il 30% dell’EBITDA, salvo eccezioni); spese relative a redditi esenti (pex); compensi degli amministratori (50%); spese per ristoranti (se l’ammontare supera di 70% quello “considerato” ragionevole); distribuzioni di profitti occulti (per la quota superiore alla remunerazione ragionevole); determinate spese di rappresentanza (caccia, cavalli, yacht); sanzioni; interessi connessi ad imposte evase EE A causa della peculiare struttura dell’imposta, le spese non deducibili corrispondono, da un punto di vista funzionale, alle “spese imponibili”. Le spese possono essere imponibili in senso sia oggettivo (multe, costi per operazioni con soggetti localizzati in paradisi fiscali etc.), sia soggettivo (spese non inerenti). Sono sempre imponibili dividendi e contributi sociali non obbligatori, mentre donazioni e spese di rappresentanza lo sono solo se eccedono le soglie de minimis previste ES Donazioni, perdite al gioco, multe, pagamenti illeciti, imposta sulle società, interessi che presentano i requisiti per l’applicazione della thin cap. Non ci sono spese solo parzialmente deducibili FR Le donazioni, in generale, sono liberamente deducibili se di valore unitario inferiore o uguale a 31 €; oltre tale soglia, è necessario dichiararle in uno specifico modulo e sono soggette a controlli da parte dell’AF. Le donazioni ad organizzazioni e fondazioni no-profit sono deducibili nella misura del 60% (entro il limite dello 0,5% del fatturato di fonte nazionale). Le remunerazioni dei manager sono deducibili entro limiti determinati, fissati in relazione alle remunerazioni dei dipendenti; gli accantonamenti per fondi di previdenza volontaria o complementare sono deducibili solo se rispettano i requisiti di legge; i pasti dei dipendenti sono deducibili fino a 12,50 € al giorno; le spese di trasporto relative ad un veicolo utilizzato in maniera promiscua sono deducibili pro-rata; le spese considerate “di lusso” sono totalmente indeducibili. Interessi, royalties e servizi tra parti correlate sono indeducibili per la quota considerata “eccessiva” (che è assimilata ad una distribuzione di utili mascherata). Le sanzioni indeducibili sono solo quelle penali, fiscali, per violazione della concorrenza. HU Sono indeducibili: gli interessi cui si applica la thin capitalization; il 50% delle spese relative a interessi pagati a società affiliate; le spese relative a minusvalenze relative a partecipazioni in società estere; le sanzioni; le spese non effettivamente sostenute; le spese per servizi non richiesti a scopo commerciale (se il costo supera HUF 200.000 con riferimento ad un singolo prestatore); le spese per opere d’arte (oltre l’1% degli investimenti totali effettuati nell’anno) MT Sanzioni e imposte sono spese non deducibili NL Le donazioni sono deducibili, se effettuate a favore di determinate istituzioni, tra un minimo di € 227 e un massimo del 10% dell’utile. Le spese per cibi, bevande e beni di lusso, le spese di rappresentanza per seminari e convegni sono deducibili nel limite del 73,5%, fino ad un massimo di 4.200 € (che può essere aumentato a determinate condizioni). Le sanzioni e l’imposta sulle società sono indeducibili (100%), così come gli interessi cui si applica la thin cap, le imbarcazioni usate a scopi di rappresentanza, i costi relativi ad armi non autorizzate, a determinati animali, ad opzioni, convertibili e warrant PL Vi sono circa 60 tipi di componenti negativi non deducibili. Le spese di rappresentanza e quelle degli amministratori non sono deducibili SL Non sono deducibili: le rettifiche da transfer pricing e gli interessi tra soggetti correlati (thin cap rule); i costi connessi a redditi esenti; alcuni tipi di riserve (nel limite del 50%); i costi connessi alla rivalutazione degli investimenti finanziari e ai redditi esenti; le spese di rappresentanza e degli amministratori (nel limite del 50%); le imposte e le sanzioni; gli interessi provenienti da Paesi in cui il livello di tassazione è inferiore al 12%; le spese per il personale in eccedenza alle soglie fissate con DM UK Le imposte (in particolare, l’IVA), sanzioni, costi relativi ad illeciti e noleggi di automobili a prezzi eccessivi sono indeducibili. Sono indeducibili anche le spese di tipo “capitale”, salvo che non sia espressamente previsto il contrario 46 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 5.17. Riserve, fondi e accantonamenti deducibili IT Le riserve e gli accantonamenti sono in linea di principio deducibili, ma con limitazioni. Sono deducibili, in particolare: le riserve per TFR e simili; gli accantonamenti per le imposte; le riserve per le operazioni a premio DE Per regola generale, le riserve obbligatorie ai sensi della disciplina contabile sono deducibili ai fini fiscali. Ci sono però delle eccezioni (ai fini fiscali, ad esempio, non sono ammesse le riserve per perdite future, obbligatorie ai fini contabili). Se le riserve contabili contengono spese non deducibili, esse sono aggiunte al reddito civilistico in sede di determinazione dell’utile. Le riserve deducibili comprendono: le riserve per spese conseguenti alla violazione di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, se è probabile che il titolare chieda i danni o se lo ha già fatto; le riserve per passività per le quali in passato il contribuente ha già sopportato oneri; le riserve per liberalità ai dipendenti; le riserve per le pensioni dei dipendenti. Le riserve per spese che devono essere sostenute in caso di reddito futuro possono essere formate solo dopo che questo reddito è stato ricevuto. È possibile costituire riserve per differire la tassazione delle plusvalenze su determinati beni EE N/A (a causa della struttura dell’imposta) ES In linea di principio, le riserve costituite a fronte di oneri futuri non sono deducibili, salvo che nel caso di obbligazioni legali o contrattuali connesse alle ristrutturazioni aziendali. Le seguenti riserve sono deducibili, anche se con limiti: riserve per insolvenza; riserve per deprezzamento di azioni negoziate e non, nonché di obbligazioni; riserve per le pensioni del personale FR In linea di principio, le riserve (intese come accantonamenti per far fronte a passività maturate, spese stimate o altre sopravvenienze attive) sono deducibili e possono essere costituite per qualsiasi scopo. Da un punto di vista giuridico-funzionale, si distinguono tre tipi di riserve: quelle per deprezzamento, quelle per rischi e spese e le cd. riserve “regolamentate”. Le riserve per deprezzamento vengono create per i beni che non possono essere ammortizzati. Le riserve “regolamentate” sono accomunate dal fatto di essere espressamente previste e disciplinate dalla legge tributaria HU Le riserve deducibili possono essere riserve da capitale, riserve “limitate” (o collegate), riserve da rivalutazione, riserve per lo sviluppo. Le riserve per sviluppo sono formate dagli utili accantonati e si sostanziano in un ammortamento accelerato degli investimenti effettuati per lo sviluppo dell’impresa nei 4 anni precedenti MT Riserve, fondi e accantonamenti non sono deducibili (salvo le riserve tecniche delle assicurazioni) NL In base alla giurisprudenza della Suprema Corte, le riserve sono deducibili se rispettano i seguenti criteri: requisito dell’origine (le spese future sono un risultato di fatti e circostanze avvenute nel periodo precedente la data del bilancio); requisito dell’attribuzione (le spese future possono essere attribuite a quel periodo); c’è un ragionevole grado di certezza che le spese future saranno dovute PL Gli accantonamenti a riserva diversi da quelli obbligatori per legge, sono indeducibili salvo espressa previsione normativa. In base alla normativa fiscale, non sono deducibili le riserve create per coprire i crediti la cui inesigibilità appare credibile. In determinate fattispecie individuate dalle legge (p.es., quando i crediti in sofferenza sono garantiti da una banca), la riserva è parzialmente deducibile SL Le riserve per garanzie connesse alle vendite, i fondi per pensioni, esuberi, liberalità, perdite stimate per inadempimento dei contratti sono deducibili nella misura del 50%. Tutte le altre riserve sono interamente deducibili UK La regola generale è che le riserve sono deducibili se sono state effettivamente costituite a fronte di spese sostenute nel periodo di riferimento o a fronte di un’obbligazione attuale della società (di tipo legale o “constructive”) che deriva da un evento passato. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tutte le riserve costituite in base ai principi contabili nazionali possono assumere rilievo anche ai fini fiscali 47 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.18. Trattamento delle perdite Riporto avanti: sì/no (anni) Riporto indietro: sì/no (anni) Limiti alla compensazione Eccezioni al regime generale (es: perdite di start-up) Sì: se una società ha del reddito esente, la perdita riportabile è diminuita di un ammontare pari alla parte del reddito esente che eccede i costi non deducibili (cfr. limitazione alla deducibilità degli interessi) Le perdite delle start-up sono illimitatamente riportabili se realizzate nei primi 3 anni di esercizio di un’attività produttiva realmente nuova. Ci sono limiti al riporto delle perdite in caso di acquisto di “bare fiscali” e delle società che godono di esenzioni totali o parziali IT Sì (fino a 5 anni) DE Sì (illimitato nel tempo, ma Sì (per un anno, e nel limite di No entro la soglia di 1 milione di € 511.500) euro; se le perdite sono maggiori, l’eccedenza può essere utilizzata nei limiti del 60% all’anno) EE N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura dell’imposta) dell’imposta) dell’imposta) dell’imposta) ES Sì (fino a 15 anni) FR Sì, senza limiti temporali (dal Sì, per tre anni. Oltre i tre gennaio 2004) anni, l’eventuale eccedenza delle perdite dà diritto ad un credito, che può essere utilizzato nei successivi 5 anni. Il sesto anno, il credito residuo è rimborsato. Sì: le perdite “di capitale” pos- No sono essere compensate solo con plusvalenze “di lungo termine” della medesima specie (soggette ad aliquota ridotta) e sono riportabili per 10 anni HU Sì senza limiti temporali. Ol- Sì, per il solo settore agricotre il quarto anno consecutivo lo (nel limite massimo di due di perdita, l’ulteriore riporto è anni) subordinato all’autorizzazione dell’AF, che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge No. No In linea di principio, la prima perdita compensabile è la più risalente No No No Nel caso di cessione di quote o di capitale che modifica sostanzialmente la proprietà societaria (se la cessione riguarda tra il 25% e il 50% della proprietà, il riporto è limitato pro-quota; oltre il 50%, è annullato) Per le perdite delle start-up, il riporto in avanti è illimitato. Sono previsti limiti al riporto delle perdite in caso di acquisto di “bare fiscali” Segue 48 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 5.18. Trattamento delle perdite Riporto avanti: sì/no (anni) Riporto indietro: sì/no (anni) Limiti alla compensazione Eccezioni al regime generale (es: perdite di start-up) MT Sì, illimitatamente No Ai fini fiscali, rilevano solo No le perdite relative all’attività d’impresa o al trasferimento di un bene suscettibile di generare una plusvalenza tassabile. Le perdite commerciali possono essere compensate con qualsiasi tipo di utile; quelle “di capitale” possono essere compensate solo con le relative plusvalenze NL Sì, per nove anni Sì, per un anno Il riporto delle perdite può essere negato in caso di mutamento sostanziale (30% o più) del possesso azionario della società PL Sì fino al quinto anno succes- No sivo a quello in cui si verifica la perdita La porzione di perdita ripor- No tata in ciascun anno non può eccedere il 50% di quella complessiva SL Sì, per sette anni No No Ci sono regole speciali per limitare il riporto delle perdite in caso di acquisto di “bare fiscali” UK Sì, illimitato Sì, ma solo per le perdite dell’attività tipica e per un anno (per tre anni in caso di cessazione o modifica dell’attività) Sì: in linea di principio, le perdite derivanti da ciascuna attività svolta dalla società sono compensabili solo con gli utili della medesima attività (cd. ring-fencing). Le perdite di capitale non possono essere compensate con i profitti delle attività commerciali. Le perdite delle attività commerciali possono essere compensate anche con le perdite di capitale. Le perdite realizzate nei 7 anni che precedono l’inizio dell’attività si considerano prodotte nel momento in cui effettivamente inizia l’attività. Se cambia l’attività sociale o la proprietà, si perde il diritto a compensare le perdite maturate in precedenza 49 Nel caso di società holding, le perdite possono essere compensate solo con gli utili realizzati negli anni in cui l’attivo della società è investito per almeno il 90% in partecipazioni LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5.19. Aliquote Aliquota ordinaria Aliquote speciali IT 27,5% DE 15% imposta sulle società, 14% imposta sul commercio, 0,83% No soprattassa di solidarietà EE 21% nel 2008 No (diminuirà ogni anno dell’ 1% fino ad arrivare al 18% nel 2011) ES 30% 35% per le compagnie petrolifere; 25% per PMI con ricavi fino a euro 120.202,41; sui ricavi che superano questa soglia si applica l’aliquota ordinaria del 30% FR 33,33% (più un contributo sociale del 3,3% per le società con ricavi superiori ad euro 7.630.000,00; poiché il contributo è calcolato sul reddito che eccede € 763.000,00, per queste società l’aliquota effettiva è pari a 34,43%) Le cd. plusvalenze “a lungo termine” sono tassate con l’aliquota ridotta del 15%, insieme al reddito derivante da marchi e brevetti (royalties) Aliquota ridotta del 15% per le piccole e medie imprese, applicabile ai primi € 38.120,00 di utile (per la parte eccedente si applica l’aliquota ordinaria). Gli enti no-profit riconosciuti come enti di interesse pubblico sono esenti dall’imposta sulla società; gli altri enti no-profit sono tassati sui soli redditi derivanti da locazioni (24%) e da determinati investimenti finanziari (10%) HU 16% + 4% di solidarity tax 10% (fino a 5 milioni HUF) per taluni operatori che non beneficiano di incentivi e pagano ai dipendenti contributi sociali elevati. Anche gli operatori che beneficiano dell’aliquota ridotta pagano la solidarity tax (4%) MT 35% 15% a titolo di ritenuta secca per determinati redditi da investimento; 12% per le plusvalenze realizzate su immobili maltesi NL 25,5% (ma il reddito fino a € 25.000 è tassato al 20% e quello 0% sui fondi di investimento, se rispettano certe condizioni compreso tra € 25.000 e € 60.000 è tassato al 23,5%) 10% sul reddito da brevetti, se rientra nel regime del “patent box” PL 19% Alle rettifiche da transfer pricing, si applica l’aliquota del 50%, L’aliquota del 19% è applicabile a titolo ritenuta ai dividendi e se il contribuente non presenta la documentazione entro 7 gioralle partecipazioni agli utili di società residenti ed enti commer- ni dalla richiesta ciali residenti in Polonia SL 22% nel 2008 (21% nel 2009, 20% a partire dal 2010) L’aliquota base della ritenuta sui redditi in uscita è pari al 15% UK 28% (dal 1° aprile 2008) 19% per le attività di estrazione di petrolio Le piccole società (con utili fino a £1.500.000) pagano il 20% se i profitti sono inferiori a £300.000; i profitti compresi tra £300.000 e £1.500.000 sono soggetti all’aliquota risultante da questa formula: 30% – [(1.500.000 – profitti)/ 40)] In alcuni casi l’aliquota è ridotta del 50% (es. per taluni enti non commerciali). Le società attive nel settore petrolifero e dei gas naturali (incluse le società elettriche) il cui fatturato supera i 25 milioni di euro sono soggette ad una soprattassa del 5.5% 50 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 6. Tassazione degli strumenti finanziari 6.1. Trattamento fiscale dei dividendi: modello adottato (classico, participation exemption, credito d’imposta) IT La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata, nel caso di dividendi distribuiti a società tramite il meccanismo dell’esenzione nella misura del 95% del dividendo. Nel caso di dividendi distribuiti a persone fisiche, si distingue tra partecipazioni qualificate e non. Le prime concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%; le seconde sono soggette a tassazione sostitutiva nella misura del 12,50% sul 100% del dividendo. DE La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata, nel caso di dividendi distribuiti a società tramite il meccanismo dell’esenzione nella misura del 100% del dividendo, salvo considerarne il 5% dello stesso quali spese indeducibili. Nel caso di dividendi distribuiti a persone fisiche, fino al 31 dicembre 2008, opera il meccanismo dell’esenzione nella misura del 50%; dal 1° gennaio 2009 i dividendi distribuiti a persone fisiche sconteranno un’imposta sostituiva nella misura del 25%, oltre al contributo di solidarietà sociale. Nel caso di dividendi distribuiti a società di persone trasparenti, in sostituzione dell’imposta sostitutiva, sarà riconosciuta un’esenzione nella misura del 40%. EE La distribuzione di dividendi ad opera di una società realizza il presupposto dell’imposta sulle società. I dividendi sono tassati in capo alla società che li distribuisce e non in capo al soggetto che li percepisce. In caso di distribuzione di dividendi a società, tali dividendi concorrono alla determinazione della base imponibile della società che li riceve (rilevante in caso di successiva distribuzione) se relativi a partecipazioni inferiori al 15%: per partecipazioni superiori, tali dividendi non concorrono alla determinazione della base imponibile. ES I dividendi concorrono in misura parziale alla determinazione del reddito imponibile o sono soggetti a tassazione sostituiva. I dividendi di fonte estera possono, in presenza di talune condizioni, beneficiare di un regime di esenzione. FR Dal gennaio 2005, è stato adottato il metodo classico della doppia tassazione. Tuttavia tale fenomeno risulta attenuato: i dividendi distribuiti a società residenti sono esenti nella misura del 95%; quelli distribuiti a persone fisiche concorrono alla formazione del reddito per il 40% del loro ammontare. HU La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata tramite il ricorso al meccanismo dell’esenzione nel caso di dividendi distribuiti a società e viene soltanto attenuata nel caso di dividendi distribuiti a persone fisiche. Queste includono i dividendi nella propria base imponibile e scontano una tassazione progressiva. MT La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata riconoscendo un credito di imposta pieno NL Il sistema olandese di norma tollera una doppia tassazione dei dividendi. In caso di partecipazioni superiori al 5% detenute da persone fisiche, vengono applicati meccanismi di tassazione sostitutiva (25%), se detenute da società, meccanismi di esenzione. In via residuale trova applicazione il meccanismo del credito di imposta in caso di partecipazioni in società cui sono applicati regimi fiscali di favore. Ai dividendi distribuiti a soggetti esteri non appartenenti all’U.E. si applica, di regola, una ritenuta del 15%. PL Di norma è previsto il ricorso ad un sistema cedolare di tassazione con imposta sostitutiva del 19% applicata ai dividendi di fonte interna. I dividendi relativi a partecipazioni superiori al 15% detenute per almeno due anni sono esenti. I dividendi di fonte estera, di norma, concorrono integralmente alla determinazione del reddito imponibile. SL Trova applicazione il meccanismo del credito di imposta, ad accezione che nei casi coperti dal regime Madre – Figlia. In caso di soci . persone fisiche è talora previsto il ricorso a meccanismi di tassazione cedolare. UK La doppia imposizione sugli utili societari è eliminata attraverso il metodo dell’esenzione per i dividendi di fonte interna. I dividendi di fonte estera sono integralmente tassabili, ma se relativi a partecipazioni superiori al 10%, può essere richiesto il credito di imposta indiretto (ovvero il credito di imposta per le imposte pagate dalla società all’estero), altrimenti può essere richiesto solo il credito di imposta per le ritenute subite. 51 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.2. Dividendi distribuiti a soggetti residenti Persone fisiche azionisti di risparmio (%) Persone fisiche azionisti qualificati (%) Società con partecipazioni non qualificate Società con partecipazioni qualificate IT Tassazione sostitutiva del Tassazione del 49,72% del di- Esenti nella misura del 95% 12,50% sul 100% del dividen- videndo. do DE Esenti nella misura del 50% (fino al 31 dicembre 2008) Ritenuta del 25% (dal 1° gennaio 2009) oltre al contributo di solidarietà sociale Esenti nella misura del 50% Esenti nella misura del 100%, Esenti nella misura del 100%, (fino al 31 dicembre 2008) salvo considerarne il 5% quali salvo considerarne il 5% quali Ritenuta del 25% (dal 1° gen- spese indeducibili spese indeducibili naio 2009) oltre al contributo di solidarietà sociale EE Esenti Esenti ES Tassazione sostitutiva del 18% Tassazione sostitutiva del 18% Esenti nella misura del 50% Esenti in caso di partecipaziosulla quota eccedente € 1.500 sulla quota eccedente € 1.500 in caso di partecipazioni su- ni superiori al 5% possedute periori al 5% possedute per per almeno un anno almeno un anno FR Tassazione del 40% dell’ammontare del dividendo (salva opzione per l’applicazione di una ritenuta del 18% sull’intero ammontare del dividendo di fonte europea) Tassazione del 40% dell’am- Integralmente tassati montare del dividendo (salva opzione per l’applicazione di una ritenuta del 18% sull’intero ammontare del dividendo di fonte europea) Esenzione nella misura del 95% in caso di partecipazioni, superiori al 5%, in società di capitali detenute per almeno 2 anni e depositate presso enti finanziari HU Tassazione del 25% sulla quota del dividendo che non eccede il 30% della quota di patrimonio netto riferibile al percettore e tassazione del 35% sull’eccedenza Tassazione del 25% sulla Esenzione quota del dividendo che non eccede il 30% della quota di patrimonio netto riferibile al percettore e tassazione del 35% sull’eccedenza Esenzione MT Tassazione integrale salvo il Tassazione integrale salvo il Tassazione integrale salvo il Tassazione integrale salvo il riconoscimento di un credito riconoscimento di un credito riconoscimento di un credito riconoscimento di un credito di imposta pieno di imposta pieno di imposta pieno di imposta pieno NL Ritenuta del 15% a titolo di imposta, salva l’applicazione di un ulteriore 30% sul 4% del valore medio delle azioni a titolo di dividendo fittizio. La ritenuta è scomputata dall’ulteriore imposta dovuta PL Ritenuta a titolo di imposta del Ritenuta a titolo di imposta del Ritenuta a titolo di imposta 19% 19% del 19% per i dividendi relativi a partecipazioni inferiori al 15% (10% dal 2009) Esenzione per i dividendi relativi a partecipazioni superiori al 15% detenute per almeno 2 anni SL Ritenuta a titolo di imposta del Ritenuta a titolo di imposta del Esenzione 20% 20% Esenzione UK Concorrono a formare il reddito salvo il riconoscimento di in credito di imposta pari ad un 1/9 del dividendo lordo. Esenzione Esenti nella misura del 95% Concorrono integralmente Esenti alla determinazione del reddito imponibile Concorrono alla determinazione del reddito imponibile oggetto di tassazione al 25% e scontano una ritenuta del 15% a titolo di acconto Concorrono alla determina- Esenzione zione del reddito imponibile e scontano una ritenuta del 15% a titolo di acconto Concorrono a formare il red- Esenzione dito salvo il riconoscimento di in credito di imposta pari ad un 1/9 del dividendo lordo. 52 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 6.3. Dividendi distribuiti a soggetti non residenti. Ritenute (normativa interna) Persone fisiche azionisti di risparmio (%) Persone fisiche azionisti qualificati (%) Società con partecipazioni non qualificate Società con partecipazioni qualificate 27%, salvo rimborso limitato IT 12,50% 27%, salvo rimborso limitato, in caso di soggetti non residenti nell’UE 1,250 in caso di azioni di risparmio 1,375% in caso di soggetti residenti nell’U.E. 27%, salvo rimborso limitato, in caso di soggetti non residenti nell’UE 1,250 in caso di azioni di risparmio 1,375% in caso di soggetti residenti nell’U.E. DE 20% oltre al contributo di soli- 20% oltre al contributo di soli- 20% oltre al contributo di sodarietà sociale (5,5%) darietà sociale (5,5%) lidarietà sociale (5,5%) in caso di partecipazioni inferiori al 15% fino al 31 dicembre 2008 15% in caso di partecipazioni superiori al 15%, detenute per più di 12 mesi, salva l’applicazione del regime Madre – Figlia 15% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%) dal 1° gennaio 2009 EE Nessuna ritenuta ES Imposta sostitutiva del 18% Imposta sostitutiva del 18% Esenzione da tassazione nelsull’ammontare dei dividendi sull’ammontare dei dividendi la misura del 50% in caso di distribuiti eccedenti € 1.500. distribuiti eccedenti € 1.500. partecipazioni inferiori al 5% possedute per meno di un anno Integrale esenzione da tazzine in caso di partecipazioni superiori al 5% possedute per almeno un anno FR 25% o del 18% in caso di 25% o del 18% in caso di 25% percettori residenti in Paesi percettori residenti in Paesi dell’UE, Islanda e Norvegia dell’UE, Islanda e Norvegia 25% HU 25% sulla quota del dividendo che non eccede il 30% della quota di patrimonio netto riferibile al percettore e 35% sull’eccedenza 25% sulla quota del dividendo Nessuna ritenuta che non eccede il 30% della quota di patrimonio netto riferibile al percettore e 35% sull’eccedenza Nessuna ritenuta MT Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta NL 15% Concorrono alla determina- 15% salva applicazione di 15% salva applicazione di zione del reddito imponibile norme convenzionali o comu- norme convenzionali o comuoggetto di tassazione al 25% e nitarie nitarie scontano una ritenuta del 15% a titolo di acconto PL 19% 19% 19% Esenzione per i dividendi intersocietari con soglia partecipativa del 15%. SL 15% 15% Esenzione tassazione integrale ove siano distribuiti da società residenti in Paradisi Fiscali Esenzione tassazione integrale ove siano distribuiti da società residenti in Paradisi Fiscali UK Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta Nessuna ritenuta 22%, salve norme convenzio- Nessuna ritenuta nali Nessuna ritenuta 53 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.4. Dividendi: normativa anti-elusiva IT Sì. È prevista una disciplina tesa a prevenire il fenomeno del dividend washing DE Operano le regole generali antielusive che consento all’A.F. di riqualificare le operazioni e applicare la tassazione corrispondente. Nell’ipotesi di dividendi, all’A.F. è consentito qualificare come operazioni di dividendi e applicare il regime corrispondente ad operazioni con cui sono attribuite a soci utili sotto altra forma giuridica. EE No ES Sì, è prevista una limitazione alla possibilità di deduzione di eventuali minusvalenze se l’incasso dei dividendi e le operazioni di acquisto o cessione sono effettuate nell’arco del medesimo anno. La minusvalenza non viene dedotta nell’anno di cessione, ma né è posticipato l’utilizzo FR Non c’è una specifica normativa nazionale. in caso di distribuzione a soggetti non residenti, può trovare applicazione il principio del beneficiario effettivo HU No MT Sì, esiste una norma di portata residuale NL Sì, esenzione, rimborso e credito di imposta sono applicate a condizione che chi riceve il pagamento sial il beneficiario effettivo PL No SL No UK No 54 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 6.5. Plusvalenze azionarie: regime generale Persone fisiche azionisti di risparmio (%) Persone fisiche azionisti qualificati (%) Società con partecipazioni non qualificate Società con partecipazioni qualificate IT Tassazione sostitutiva del Tassazione del 49,72% della Esenti nella misura del 95% 12,50% sul 100% della plu- plusvalenza se ininterrottamente possedusvalenza te per 12 mesi, iscritte nella immobilizzazioni finanziarie, se la società partecipata è residente in uno Stato White list, o in caso di risposta favorevole all’interpello, se la società partecipata esercita un’attività commerciale. Altrimenti integrale tassazione DE Esenti in caso di partecipazioni inferiori all’1% e se la cessione avviene dopo un anno. altrimenti, esenzione nella misura del 50% (fino al 31 dicembre 2008) Ritenuta del 25% in caso di partecipazioni in società di capitali inferiori all’1% (dal 1° gennaio 2009) Esenti nella misura del 50% Esenti nella misura del 100%, Esenti nella misura del 100%, in caso di partecipazioni su- salvo considerarne il 5% quali salvo considerarne il 5% quali spese indeducibili periori all’1% o se la cessione spese indeducibili avviene entro 1 anno (fino al 31 dicembre 2008) Esenti nella misura del 40% in caso di partecipazioni superiori all’1% o se la cessione avviene entro 1 anno (dal 1° gennaio 2009) EE N/A N/A N/A N/A ES Integralmente tassabili Integralmente tassabili Si distingue tra: partecipazioni detenute per la vendita e partecipazioni in società collegate: da valutarsi annualmente secondo il valore di mercato. Le oscillazioni di valore positive e negative hanno rilevanza fiscale; partecipazioni diverse dalle precedenti: determinano plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solo in caso di vendita Si distingue tra: partecipazioni detenute per la vendita e partecipazioni in società collegate: da valutarsi annualmente secondo il valore di mercato. Le oscillazioni di valore positive e negative hanno rilevanza fiscale; partecipazioni diverse dalle precedenti: determinano plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solo in caso di vendita Segue 55 Esenti nella misura del 95% se ininterrottamente possedute per 12 mesi, iscritte nella immobilizzazioni finanziarie, se la società partecipata è residente in uno Stato White list, o in caso di risposta favorevole all’interpello, se la società partecipata esercita un’attività commerciale. Altrimenti integrale tassazione LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Segue 6.5. Plusvalenze azionarie: regime generale Persone fisiche azionisti di risparmio (%) Persone fisiche azionisti qualificati (%) Società con partecipazioni non qualificate Società con partecipazioni qualificate FR Esenti se l’ammontare totale dei ricavi dalla vendita di azioni in un anno è inferiore a € 25.000 HU Tassazione sostitutiva del 19% Tassazione sostitutiva del Tassazione integrale, salva Tassazione integrale, salva sul 100% della plusvalenza 12,50% sul 100% della plu- possibilità di dedurre dalla possibilità di dedurre dalla base imponibile il 50% della base imponibile il 50% della svalenza plusvalenza plusvalenza MT Tassazione integrale NL Tassazione sostitutiva del 30% Tassazione sul 4% del valore medio delle 25% azioni a titolo di dividendo fittizio. La ritenuta è scomputata dall’ulteriore imposta dovuta PL Integralmente tassabili Integralmente tassabili SL Integralmente tassabili Esenti nella misura del 50% Integralmente tassabili se relative a partecipazioni superiori all’8% possedute da almeno 6 mesi ed a condizione che la società partecipata impieghi almeno 1 dipendente e non sia residente in un paradiso fiscale Esenti nella misura del 50% se relative a partecipazioni superiori all’8% possedute da almeno 6 mesi ed a condizione che la società partecipata impieghi almeno 1 dipendente e non sia residente in un paradiso fiscale UK Integralmente tassabili Integralmente tassabili Integralmente tassabili Soggetti a ritenuta del 18% Integralmente tassabili (oltre al contributo di solidarietà sociale) se l’ammontare totale dei ricavi dalla vendita di ricavi in un anno è superiore a € 25.000 Esenti Tassazione integrale sostitutiva del Integralmente tassabili Integralmente tassabili Integralmente tassabili 56 Esenti nella misura del 95% in caso di partecipazioni, superiori al 5%, in società di capitali detenute per almeno 2 anni e depositate presso enti finanziari Esenti Esenti, salva il riconoscimento di un credito di imposta, in caso di partecipazioni in società cui sono applicati regimi fiscali di favore Integralmente tassabili SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 6.6. Minusvalenze: rilevanza e eventuali limiti di compensazione IT Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le altre DE Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le altre EE N/A ES Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le altre FR Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le altre HU Deducibili MT Deducibili se relative a partecipazioni non qualificate; indeducibili se relative aa partecipazioni qualificate NL Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le altre PL Deducibili SL Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le altre UK Deducibili. 57 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.7. Plusvalenze azionarie: casi particolari Rilevanza plusvalenze da valutazione (sì/no) Plusvalenze da acquisto di azioni proprie Plusvalenze da liquidazione Regole speciali per società IAS/IFRS IT No Fiscalmente irrilevanti Si applicano le regole ordina- Per le società che applicano i rie principi IAS/IFRS hanno rilevanza fiscale le plusvalenze da valutazione relative a titoli detenuti per la negoziazione. DE No Fiscalmente irrilevanti Si applicano le regole ordina- No rie EE N/A N/A N/A ES Sì Fiscalmente irrilevanti Si applicano le regole ordina- No rie FR Sì Se non giustificate dalla ne- Si applicano le regole ordina- N/A cessità di coprire perdite, sono rie fiscalmente rilevanti HU No No No No MT No Fiscalmente irrilevanti Fiscalmente irrilevanti No NL Sì Si applicano le regole previste Si applicano le regole previste No in caso di distribuzione di di- in caso di distribuzione di dividendi videndi PL No No SL Se la società evidenzia la ri- Si applicano le regole in tema No valutazione nel Conto econo- di tassazione dei dividendi mico, essa risulta fiscalmente rilevante. Diversamente se la rivalutazione non transita a Conto Economico, ha rilevanza fiscale al momento della cessione dei beni rivalutati. Eventuali svalutazioni sono fiscalmente irrilevanti UK No Sono equiparate a dividendi N/A No No Si applicano le regole in tema Si applicano le regole ordina- No di tassazione dei dividendi rie 58 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 6.8. Direttiva madre-figlia. Normativa di attuazione: credito/esenzione IT Esenzione DE Esenzione EE Esenzione ES Esenzione FR Esenzione HU Esenzione MT Esenzione NL Esenzione PL Esenzione SL Esenzione UK Esenzione 59 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.9. Ritenute sui dividendi Soggetto residente (dividendi in entrata) Soggetto non residente (ritenute in uscita) IT Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il 27% sul 100% del dividendo, salvo il rimborso, fino a 4/9 delriconoscimento di un credito di imposta limitato la ritenuta (quindi il 12% della stessa), dell’imposta pagata all’estero in via definitiva 12,50% sul 100% del dividendo, senza la previsione di alcun rimborso per gli azionisti di risparmio DE Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il 20% (15%) oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%), salvo riconoscimento di un credito di imposta limitato il riconoscimento di un credito di imposta o salva l’applicazione di norme convenzionali o comunitarie che possono prevedere l’esenzione o il riconoscimento di un credito di imposta. EE Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il Non è prevista l’applicazione di alcuna ritenuta e il riconosciriconoscimento di un credito di imposta limitato in caso di par- mento di alcun rimborso tecipazioni inferiori al 15% ES Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il riconoscimento di un credito di imposta limitato e salvo che nell’ipotesi di opzione per l’applicazione di meccanismi di esenzione, FR Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il 25% per le società e persone fisiche riconoscimento di un credito di imposta limitato e salva l’appli- 18% per persone fisiche residenti in UE, Islanda e Norvegia cazione di meccanismi di tassazione cedolare HU Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione senza il Non è prevista l’applicazione di alcuna ritenuta e il riconosciriconoscimento di un credito di imposta limitato mento di alcun rimborso MT Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione che pre- Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione che prevedono il riconoscimento di un credito di imposta pieno vedono il riconoscimento di un credito di imposta pieno NL Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione senza il 15% salva l’applicazione di norme convenzionali o comunitarie riconoscimento di un credito di imposta limitato che possono prevedere il rimborso PL 19% salvo il riconoscimento di un credito di imposta limitato SL Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione senza il 15% ridotto al 10% in caso di dividendi relativi a partecipazioni riconoscimento di alcun credito di imposta superiori al 10% distribuiti da società residenti nell’UE in paesi convenzionati. È riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute pagate in ipotesi non coperte da trattato. UK Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il Viene accordato un credito di imposta limitato (1/9) alle imriconoscimento di un credito di imposta limitato e comprensivo poste pagate dalla società distributrice se previsto da norme della imposte pagate dalla società distributrice, se previsto da convenzionali norme convenzionali 60 18% a titolo di acconto per le società; 18% a titolo di imposta per persone fisiche sulla quota eccedenti € 1.5000. Il rimborso è concesso ai residenti nell’U.E. 19% salva l’applicazione di norme convenzionali o comunitarie che di norma non prevedono il rimborso SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 6.10. Trattamento fiscale degli interessi Percettore Ente pagatore IT Integralmente tassabili DE Integralmente tassabili fino al 31 dicembre 2008 Parzialmente deducibili Ritenuta del 25% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%) dal 1° gennaio 2009 EE Integralmente tassabili ES Integralmente tassabili se percepiti da società residenti Integralmente deducibili, salva l’applicazione della disciplina Soggetti a ritenuta del 18% se percepiti da persone fisiche resi- in tema di thin capitalization denti e non. FR Integralmente tassabili Integralmente deducibili se corrisposti a terzi e per un finanziamento inerente all’attività d’impresa. Se corrisposti a soci-finanziatori sono deducibili qualora sussistano tre condizioni: a) capitale sociale interamente versato; b) gli interessi sono fissati in una misura non eccedente il tasso legale (sono indeducibili per l’eccedenza) c) trovano applicazione i requisiti della thin cap ovvero: debt /equity ratio: 1,5:1 debt / profits ratio: 1:4 interests received / interests paid ratio: 1:1 HU Integralmente tassabili se percepiti da società Ritenuta del 20% se percepiti da persone fisiche Integralmente deducibili, salva l’applicazione della disciplina in tema di thin capitalization MT Integralmente tassabili Integralmente deducibili Ritenuta del 15% sugli interessi derivanti da obbligazioni emesse dallo Stato o enti finanziari NL Integralmente tassabili Integralmente deducibili PL Integralmente tassabili Integralmente deducibili, salva l’applicazione della disciplina in tema di thin capitalization SL Integralmente tassabili Integralmente deducibili. Se corrisposti a parti correlate sono previste talune limitazioni. In particolare con decreto del Ministero delle Finanze è fissata il tasso di interesse ammesso (5%) UK Integralmente tassabili Integralmente deducibili Parzialmente deducibili Integralmente deducibili 61 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.11. Interessi e canoni in uscita: ritenute Interessi Canoni IT 12,50% ovvero 27% a seconda della durata superiore o inferiore 30% sul 75% del reddito a 18 mesi. Si applica il 12,50% o lo 0% per talune categorie di interessi tassativamente indicate. DE 30% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%) 20% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%)se pagate ad individui 15% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%)se pagate a società. EE 0% 22% sugli interessi eccedenti il valore normale 15% ES 18% a titolo definitivo per le persone fisiche, in acconto per le 24% a titolo definitivo società FR 18% se corrisposti a individui, salva l’applicazione di regimi 33,33% di esenzione 16% se corrisposti a società, salva l’applicazione di regimi di esenzione HU 20% 20% MT 0% 0% NL 0% 0% PL 20% 20% SL 15% 15% UK 20% 22% 62 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 6.12. Regimi anti-abuso Limiti generali alla deducibilità degli interessi Thin capitalization (sì/no) Soglia consentita debito/capitale Altri regimi anti-elusivi IT Sì, sono indeducibili gli interessi ecce- No denti il 30% del ROL risultante dal bilancio della società È prevista l’applicazione di regole speciali per banche ed assicurazioni DE Sì, sono indeducibili gli interessi ecce- No denti il 30% dell’EBITDA risultante dal bilancio della società No EE Gli interessi sono deducibili nei limiti in No cui il loro ammontare è coerente con i valori di mercato. Sono tassati gli interessi corrisposti a soggetti non residenti se il loro ammontare superara “significativamente” il valore normale ES No Sì debt/equity ratio: 3:1 No FR No Sì, tra società collegate nel rispetto dei No seguenti requisti: debt /equity ratio: 1,5:1 debt / profits ratio: 1:4 interests received / interests paid ratio: 1:1 HU No Sì debt/equity ratio: 3:1 No MT No No No NL No Sì debt/equity ratio: 3:1 Sì in caso di operazioni il cui l’emersione di interessi passibili risulta artificiale e fittizia (ad esempio operazioni di prestito da cui risulta la volontà del debitore di non procedere ad alcuna restituzione); in caso di operazioni con parti correlate effettuate a valori di versi da quello di mercato; in cado di operazioni straordinarie. PL No Sì debt/equity ratio: 3:1 Sì in caso di con parti correlate effettuate a valori di versi da quello di mercato SL No Sì debt/equity ratio: 6:1 nel 2010; debt/equity ratio: 5:1 nel 2011 debt/equity ratio: 4:1 nel 2012 No UK Gli interessi sono deducibili nei limiti No in cui il loro ammontare è coerente con i valori di mercato. Si applica una clausola generale antiabuso fondata sull’arm’s lenght principle No 63 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.13. Tassazione degli strumenti finanziari diversi da azioni e obbligazioni IT Gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella misura del 27% (c.d. titoli atipici). Si ricorre a tale categoria se non sono assimilabili né ad azioni, né ad obbligazioni. I proventi di fonte estera sono considerati dividendi se non deducibili dal reddito del soggetto erogante. DE Tassazione ordinaria EE Tassazione ordinaria ES Tassazione ordinaria FR Le obbligazioni “anonime” ovvero quelle il cui beneficiario effettivo non può essere indicato, sono soggette a ritenuta del 60% e il prenditore è tassato sul valore nominale. HU Tassazione ordinaria MT Tassazione ordinaria NL Azioni convertibili, warrant e opzioni sono tassabili per cassa e solo l’interesse effettivamente corrisposto è deducibile. PL Tassazione ordinaria SL Tassazione ordinaria UK Tassazione ordinaria 64 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 7. Altre imposte gravanti sulle società 7.1. Imposte locali (dirette) Nome dell’imposta Soggetti passivi Base imponibile Aliquota IT IRAP (Imposta regionale Società ed sulle attività produttive) commerciali DE L’unica è l’imposta sulla attività d’impresa svolta nel territorio nazionale (“Business Tax”) Società di capitali La stessa base imponibile determinata ai fini residenti e non re- dell’imposta sul reddito delle società con spesidenti con SO nel cifiche rettifiche territorio nazionale Attualmente l’aliquota base è del 14% (determinata elevando l’aliquota base statale del 3,5% del 400% ) EE Assenti - - - ES Assenti - - - FR “Taxe professionelle” Società di capitali Valore locativo annuale dei fabbricati industriache svolgono attivi- li e commerciali ridotto del 16% tà d’impresa sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro residenza. HU Imposta locale sulle at- Soggetti esercenti tività imprenditoriali: la attività di impresa HIPA non è un’imposta generale riscossa in tutto il territorio nazionale, ma un’imposta locale la cui istituzione, abrogazione e modifica rientrano nel potere discrezionale delle autorità comunali. È stata giudicata conforme alla Sesta direttiva in materia di Iva dalla CGCE nella sentenza 11 ottobre 2007, Cause riunite C-283/06 e C-312/06, KÖGÁZ e altri. Nei comuni in cui è stata istituita, essa grava È riconosciuto alle autorità su tutta l’attività economica esercitata a titolo locali il poter di determinarpermanente o temporaneo nel territorio del co- la fino al massimo del 2% mune interessato e il soggetto passivo ne è l’imprenditore. Nell’ipotesi di un’attività economica permanente, la base imponibile di tale imposta è costituita dal fatturato netto corrispondente ai beni venduti o ai servizi forniti durante un determinato periodo, detratto il prezzo di costo di tali beni, il valore dei servizi intermedi e il costo dei materiali. Ne caso degli imprenditori individuali e dei piccoli produttori agricoli, la base imponibile della detta imposta corrisponde alla base imponibile forfettaria determinata in conformità della legge relativa all’imposta sui redditi delle persone maggiorata del 20%. MT Assenti - - - NL Assenti - - - PL Assenti - - - SL Assenti - - - UK Assenti - - - enti Valore della produzione con variazione in au- 3,90% a partire dal 2008. mento delle spese per il personale e gli interessi Per i soggetti che operano nel passivi settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75%; alle Amministrazioni pubbliche, si applica l’aliquota dell’8,5%. 65 Aliquote variabili: il prelievo non può superare il 4% del “valore aggiunto” inteso quale volume d’affari annuo della società LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.2. Altre imposte dirette gravanti sulle società Nome dell’imposta Soggetti passivi Base imponibile Aliquota IT Assenti - - - DE Assenti - - - EE Assenti - - - ES Assenti - - - FR IFA (imposta forfetaria an- Società soggette all’imposta fatturato nuale) sul reddito delle società HU Innovation tax imprenditori tenuti alle scrit- Ricavi della vendita di beni 0.3% ture contabili al netto dei costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e servizi MT Assenti - - - NL Assenti - - - PL Assenti - - - SL Assenti - - - UK Assenti - - - 66 L’ammontare dell’impostacorrisponde a frazioni progressive del fatturato SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 7.3. Deducibilità delle altre imposte dirette dalla base imponibile dell’imposta sulle società (sì/no) IT No DE No EE - ES - FR Sì HU Sì MT NL - PL - SL - UK - 67 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 8. Incentivi fiscali e altri regimi speciali 8.1. Incentivi non temporanei per investimenti in beni materiali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore) Impianti e macchinari Hardware Arredi IT No Terreni No Immobili Sì, per le società con sede entro il territorio di talune regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) Sì, per le società con sede entro il territorio di talune regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) Sì, per le società con sede entro il territorio di talune regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) DE È prevista l’esenzione del 50% della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni e fabbricati qualora essi siano alienati ad una società di investimento immobiliare. È prevista l’esenzione del 50% della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni e fabbricati qualora essi siano alienati ad una società di investimento immobiliare. È previsto uno speciale regime di deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto di impianti e macchinari. Alle piccole e medie imprese aventi beni strumentali di valore inferiore a 235.000 euro è consentito dedurre il 40% del costo di acquisto di impianti e macchinari. È prevista un’agevo- No lazione fiscale per gli investimenti effettuati nella parte orientale della Germania e a Berlino. EE No No No No ES No No No È concessa un’agevola- No zione temporanea (fino al 2011) per i costi sostenuti per l’accesso a internet FR No No È consentito l’ammor- È consentito l’ammor- È consentito l’ammortamento accelerato del tamento accelerato del tamento accelerato del relativo costo relativo costo relativo costo Segue 68 No SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 8.1. Incentivi non temporanei per investimenti in beni materiali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore) Terreni HU No Immobili Impianti e macchinari È prevista l’integrale No deducibilità degli interessi passivi pagati per il ripristino di beni di interesse storico artistico. MT Hardware No È previsto un regime agevolativo (Investment Aid Tax Credits), che si sostanzia in un credito d’imposta commisurato al costo sostenuto per l’investimento. Arredi No È previsto un regime agevolativo (Investment Aid Tax Credits), che si sostanzia in un credito d’imposta commisurato al costo sostenuto per l’investimento. È inoltre previsto un credito d’imposta per i progetti diretti allo sviluppo del commercio elettronico. Tale credito d’imposta è pari al 100% del costo sostenuto con un limite massimo di 12.000 euro per progetto. NL No No In relazione ad alcuni No beni individuati (es. i beni ad impatto ambientale limitato) è consentito l’ammortamento accelerato. È inoltre prevista una deduzione per alcune forme di investimento (ad es. investimenti nel campo energetico ovvero in quello ambientale) No PL No No È prevista la possibilità di effettuare l’ammortamento accelerato di tali beni. È prevista la possibilità di effettuare l’ammortamento accelerato di tali beni. È prevista la possibilità di effettuare l’ammortamento accelerato di tali beni. SL No No No No No UK No No È consentito l’ammor- No tamento accelerato del relativo costo. No 69 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 8.2. Incentivi non temporanei per investimenti in beni immateriali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore) Ricerca e sviluppo Pubblicità e rappresentanza Brevetti Marchi Avviamento IT Sì, è previsto un credito d’impo- No sta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo Sì, per le società con sede No entro il territorio di talune regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) No DE No No No No No EE No No No No No ES È concessa un’agevolazione tempo- È prevista un’age- Se si tratta di un brevetto No ranea (fino al 2011) per i costi soste- volazione tem- nazionale, la tassazione è nuti per la ricerca e lo sviluppo poranea (fino al al 50% 2011) FR Sì, è previsto un credito d’imposta No per i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. In linea generale, il credito è pari al 30% dei costi sostenuti entro il limite di 100 milioni di euro. AL di sopra di tale soglia l’ammontare del credito è ridotto al 5% dei costi. Per le imprese di nuova costituzione il credito spetta in misura maggiore alle imprese di nuova costituzione e alle imprese che ne beneficiano per la prima volta. Si veda l’agevolazione con- Si veda l’agevo- No cessa per le attività di ricer- lazione concesca e sviluppo. sa per le attività di ricerca e sviluppo. HU I costi sostenuti per le attività di No ricerca e sviluppo sono ordinariamente deducibili. Inoltre, è deducibile l’ammortamento del bene risultante dall’attività di ricerca e sviluppo. Qualora poi la ricerca sia svolta per il tramite di un’istituzione di ricerca, è concessa un’ulteriore deduzione No No No MT È previsto un regime agevolativo No (Investment Aid Tax Credits), che si sostanzia in un credito d’imposta commisurato al costo sostenuto per l’investimento No No No L’avviamento è fiscalmente deducibile anche se non rilevato ai fini contabili Segue 70 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA Segue 8.2. Incentivi non temporanei per investimenti in beni immateriali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore) Ricerca e sviluppo Pubblicità e rappresentanza Brevetti Marchi Avviamento NL Sì, anche con riferi- No mento ai costi di ricerca e sviluppo possono trovare applicazione le agevolazioni previste per gli impianti. Tuttavia, i costi di ricerca e sviluppo sono considerati un asset agevolabile solo quando il percorso di ricerca ha raggiunto un determinato stadio di avanzamento. Sì, il reddito derivan- No te da beni immateriali brevettabili prodotti in economia è tassato con un’aliquota del 10% Sì, anche con riferimento all’avviamento possono trovare applicazione le agevolazioni previste per gli impianti. Tuttavia, l’avviamento assume rilievo solo se acquistato a titolo oneroso. PL Sì, è previsto un cre- No dito d’imposta per gli investimenti in nuove tecnologie. Tale credito d’imposta è pari al 50% dei costi sostenuti. Sì, è previsto un cre- No dito d’imposta per gli investimenti in nuove tecnologie. Tale credito d’imposta è pari al 50% dei costi sostenuti. No SL Sì, è prevista una spe- No ciale deduzione per i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. È inoltre previsto un disegno di legge che incrementi l’agevolazione in questione laddove l’investimento in ricerca e sviluppo sia effettuato in aree del Paese meno sviluppate. No No No UK Il costo sostenuto per No attività di ricerca e sviluppo è integralmente deducibile nell’esercizio. Il costo sostenuto è deducibile in misura corrispondente a quella di bilancio. Il costo sostenuto è deducibile in misura corrispondente a quella di bilancio. Il costo sostenuto è deducibile in misura corrispondente a quella di bilancio. 71 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 8.3. Incentivi fiscali statali non temporanei ad operatori commerciali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore) Diversi dai precedenti Per lo svolgimento di attività all’estero IT No DE Sì, è prevista un’esenzione da imposizione per l’energia prodot- È previsto un regime speciale per la deduzione delle perdite reta da fonti rinnovabili. Inoltre, sono previste alcune agevolazio- alizzate da stabili organizzazioni localizzate all’estero. Qualora ni fiscali per le imprese di navigazione. i profitti della stabile organizzazione non siano imponibili in Germania, le perdite della stessa stabile organizzazione sono deducibili dal reddito della casa madre tedesca solo nel caso in cui eccedano l’ammontare dei profitti delle altre stabili organizzazioni localizzate nel medesimo Stato. EE No No ES No No FR Merita rilievo il regime delle cc.dd. “Zone franche urbane”, in base al quale le imprese iniziate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2011 e localizzate in aree meno sviluppate del Paese beneficiano, a certe condizioni, della completa esenzione da imposizione dei redditi prodotti nei primi 5 anni e di un’imposizione ridotta nel periodo che inizia al sesto e termina al quattordicesimo anno. Al di fuori di tale regime, sono comunque previste agevolazioni fiscali per le imprese di nuova costituzione. L’agevolazione per i costi di ricerca e sviluppo può essere fruita anche per le spese sostenute negli altri Stati membri dell’UE o del SEE, a condizione che la Francia abbia concluso con lo Stato interessato un accordo che preveda lo scambio di informazioni. HU È previsto un incentivo per investimenti produttivi realizzati in No determinate aree svantaggiate (North-Hungary, South-Hungary, Middle-Transdanubia, South-Transdanubia). È inoltre previsto un inventivo per le piccole e medie imprese commisurato al 40 % dell’ammontare degli interessi maturati nei confronti dell’ente che ha finanziato l’investimento. Poi, è previsto un incentivo all’investimento nella produzione di beni nelle aree meno sviluppate del Paese. MT È previsto un credito d’imposta per gli utili reinvestiti per le No piccole imprese, vale a dire per le imprese con giro d’affari non superiore a 582.500 euro e con numero di dipendenti compreso tra tre e dieci. È inoltre previsto un credito d’imposta finalizzato alla promozione della formazione nei campi delle scienze e delle tecnologie. NL Merita segnalare il c.d. group interest box regime, in base al No quale, a certe condizioni, gli interessi attivi e passivi infragruppo beneficiano di una tassazione ridotta. Tuttavia, tale regime non risulta ancora applicabile, data la necessaria approvazione da parte delle istituzioni comunitarie. PL Sono previsti incentivi per lo sviluppo di determinate aree No meno sviluppate del Paese. È inoltre previsto un incentivo per le nuove iniziative produttive, sotto forma di una maxi-quota di ammortamento dei beni. SL Sono previste agevolazioni anche per il lavoro svolto da persone L’incentivo relativo alle donazioni spetta anche per le donazioni diversamente abili, per l’apprendistato dei lavoratori e per la effettuate ad enti residenti in Stati membri dell’UE diversi dalla donazioni effettuate verso enti che perseguono finalità sociali. Slovenia. UK No No No 72 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 8.4. Incentivi fiscali ad operatori nel settore finanziario (compresi fondi di investimento e fondi pensione) IT È previsto un regime di imposizione sostitutiva per i fondi di investimento e per i fondi pensione. DE È stato recentemente approvato il Private Equity Act, in base al quale le società qualificabili come di private equity possono beneficiare, a certe condizioni, di importanti agevolazioni fiscali, quali l’esenzione dalla Gewerbesteuer, un regime fiscale di favore per le plusvalenze e un alleviamento degli effetti restrittivi derivanti dalle norme in tema di mutamento di controllo introdotte dalla recente riforma fiscale. EE No ES Per i fondi di investimento è prevista un’aliquota speciale dell’1%; per i fondi pensione l’aliquota è dello 0%. FR Con riferimento agli enti finanziari, non vi è alcun regime speciale di imposizione, eccezion fatta per l’inapplicabilità nei loro confronti della disciplina di thin capitalization. Quanto ai fondi di investimento, essi beneficiano, in linea generale, di un’esenzione dall’imposta sui redditi delle società. I fondi pensione sono soggetti all’imposta sui redditi societari, anche se con aliquote inferiori rispetto a quella generalmente applicata. Inoltre, i fondi pensione beneficiano di un’esenzione sui dividendi distribuiti da società residenti. HU In linea generale, gli enti finanziari non beneficiano di regimi fiscali speciali (anzi, al contrario, in certi casi essi sono soggetti ad imposizioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie). L’unico beneficio consiste nella mancata applicazione nei loro confronti della disciplina di thin capitalization. MT La legislazione prevede un complesso e articolato regime fiscale per i fondi di investimento. Anzitutto occorre distinguere i fondi d’investimento c.d. prescribed (vale a dire i fondi d’investimento che al 1° marzo 2001 o alla data di costituzione avevano un patrimonio investito per l’85% in attività maltesi) dai fondi c.d. non-prescribed (quelli che non soddisfano il requisito appena esposto). Per i fondi prescribed è previsto un regime di tassazione del 10% dei redditi derivanti da azioni o obbligazioni maltesi nonché da interessi di fonte societaria. Quanto agli interessi di fonte bancaria, essi sono tassati al 15%. Tutti gli altri redditi, ad eccezioni di quelli derivanti da immobili siti in Malta, sono esenti. Per i fondi non-prescribed si applica un regime di esenzione, eccezion fatta per i redditi derivanti da immobili siti in Malta. NL Sono previsti due regimi alternativi per i fondi d’investimento. Un primo regime è quello dell’esenzione pura e semplice. Un secondo regime è quello dello 0%, nel senso che il reddito è calcolato secondo le regole ordinarie, ma tassato allo 0%. Quanto ai fondi pensione, essi, a certe condizioni, sono esenti da imposizione. PL A certe condizioni, è prevista l’esenzione da imposizione per i fondi di investimento e per i fondi pensione. SL A certe condizioni, è prevista una tassazione con aliquota dello 0% per i fondi di investimento, per i fondi pensione, per le imprese assicurative e per le società con capitale di rischio (per le quali ultime manca, allo stato, una chiara definizione legislativa). UK Sono riconosciute alcune forme di esenzione su taluni redditi e plusvalenze a favore di fondi pensione e compagnie assicurative operanti nel ramo vita. Si applicano meccanismi speciali per l’eliminazione della doppia tassazione in capo ai fondi di investimento 73 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 8.5. Incentivi fiscali per speciali categorie di operatori (elencare quali) IT Quanto agli enti non commerciali, essi sono tassati in base alle regole proprie delle tradizionali categorie di reddito. Le società di persone sono fiscalmente trasparenti, al pari del GEIE. Le società cooperative beneficiano di alcune agevolazioni fiscali, pur essendo soggette all’imposizione sui redditi societari. È prevista una particolare disciplina fiscale nei confronti delle società non operative, volta alla determinazione di un loro reddito minimo. Inoltre, con la riforma del 2004 è stata introdotta la tonnage tax. DE È previsto un regime speciale di tassazione per le imprese marittime. EE No ES Gli enti non commerciali sono tassati con un’aliquota del 25%; per le società holding i dividendi corrisposti a soggetti non residenti sono esenti; le associazioni sono tassate con un’aliquota del 25%; le società cooperative sono tassate con un’aliquota del 26% è prevista la tonnage tax per le imprese marittime. Inoltre, le piccole imprese sono tassate, entro certi limiti, con un’aliquota del 25% e sono previste agevolazioni fiscali anche per le società operanti nel settore immobiliare. FR Gli enti non-profit non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società; è previsto un regime di esenzione per i dividendi e le plusvalenze delle società holding; è prevista la tonnage tax per le imprese marittime; sono previsti incentivi fiscali per gli investimenti effettuati da piccole e medie imprese in aree del Paese meno sviluppate (es. Corsica). Le società di persone sono soggetti passivi d’imposta, anche se l’eventuale accertamento è effettuato direttamente nei confronti dei soci. HU Per gli enti non commerciali è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione degli scopi sociali. Le associazioni non sono soggette all’imposta sui redditi societari. Sono previste diverse agevolazioni fiscali nei confronti delle piccole e medie imprese. MT Il reddito delle società cooperative è esente da imposizione. Le imprese marittime sono esenti dall’ordinaria imposizione sui redditi societari e sono soggette ad un’imposta annuale sul tonnellaggio. NL Le società di persone sono considerate fiscalmente opache ovvero trasparenti a seconda della libera trasferibilità dei relativi diritti di partecipazione. Le associazioni sono tassate solo qualora esercitino un’attività commerciale. Con riferimento alle società cooperative, trovano applicazione speciali norme di deduzione degli utili distribuiti dalla stessa società cooperativa ai propri soci. È inoltre prevista la tonnage tax per le imprese marittime. PL Per gli enti non commerciali è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione degli scopi sociali. Le società di persone e il GEIE sono fiscalmente trasparenti. Quanto alle associazioni, è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione degli scopi sociali. A partire dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta la tonnage tax per le imprese marittime. SL Per gli enti non commerciali è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione degli scopi sociali. UK Per gli enti di tipo fondazionale è prevista la detassazione dei profitti e delle plusvalenze impiegate per la realizzazione degli scopi sociali. Le società di persone e il GEIE sono fiscalmente trasparenti. Per le cooperative e le associazioni sono esclusi da tassazione i profitti inerenti allo scambio mutualistico. Quanto alle imprese marittime, trova applicazione un meccanismo di tassazione del tipo tonnage tax. Sono previste agevolazioni per le piccole imprese e per le società estrattive. 74 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 8.6. Aiuti di Stato (autorizzati; non autorizzati) Aiuti di Stato autorizzati IT Aiuti di Stato non autorizzati Sì, è stato recentemente autorizzato il c.d. cuneo fiscale, una No misura diretta ad alleviare l’impatto sulla base imponibile dell’IRAP del costo del lavoro. DE No EE N/A N/A ES No Deduzione fiscale dell’avviamento FR Credito d’imposta per ricerca e sviluppo; incentivi fiscali per Alcune agevolazioni fiscali a favore del gruppo di interesse investimenti in aree del Paese meno sviluppate e territori d’ol- economico; alcune agevolazioni relative all’imposta sui contremare (es. Corsica); tonnage tax; incentivi per l’acquisizione tratti di assicurazione di imprese in crisi. HU N/A MT Vi sono state finora circa trenta decisioni della Commissione ri- Non sono stati autorizzati i regimi relativi alle imprese con guardanti misure adottate dallo Stato maltese, alcune delle quali redditi di fonte estera e alle imprese che svolgono attività di riguardanti misure fiscali, quali, ad esempio, le agevolazioni in commercio su scala internazionale. tema di ricerca e sviluppo. NL Tonnage tax; deducibilità per investimenti nel campo energeti- Regime agevolativo relativo ai redditi derivanti dallo sfruttaco ed ambientale; incentivi per il settore audiovisivo; ammorta- mento di brevetti industriali mento variabile. PL No SL Norme di incentivazione delle attività di ricerca e sviluppo N/A UK N/A N/A N/A No 75 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 8.7. Aiuti di Stato (esistenti; sotto esame presso la Commissione) Aiuti di Stato esistenti Aiuti di Stato notificati e sotto esame presso la Commissione IT No DE Gli aiuti di Stato di maggiore rilievo sono concentrati nei settori No carboniero, delle energie rinnovabili, dell’agricoltura ecologica, dell’industria cantieristica. EE N/A ES Riduzione del 50% dell’imposizione per gli investimenti effet- No tuati nelle enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Regime fiscale di favore per gli investimenti effettuati nelle isole Canarie. FR N/A N/A HU N/A N/A MT N/A Sono attualmente sotto esame della Commissione le misure maltesi a favore delle società di venture capital e quelle per l’industria audiovisiva. NL N/A Regime relativo agli interessi infragruppo PL Zone economiche speciali No SL N/A N/A UK N/A N/A No N/A 76 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 9. Riorganizzazioni aziendali: ristrutturazioni e liquidazione 9.1. Regole generali applicabili alle ristrutturazioni societarie (neutralità; tassazione) Trasformazioni Fusioni Scissioni Acquisto di azioni Trasferimento di azienda IT Il principio base appli- Neutralità cato alla trasformazione di società è quello della neutralità fiscale dell’operazione. Tale principio si applica anche in caso di trasformazione eterogenea da società di capitali ad altro soggetto commerciale. Neutralità Neutralità (scambio di Tassazione partecipazioni) DE Neutralità Neutralità Neutralità Neutralità (scambio di Tassazione partecipazioni) EE Neutralità Neutralità Neutralità Neutralità (scambio di Neutralità partecipazioni) ES Neutralità Tassazione Tassazione Tassazione (scambio di Tassazione partecipazioni) FR Neutralità Neutralità Neutralità Tassazione (scambio di Tassazione partecipazioni) HU Tassazione Tassazione Tassazione Tassazione Tassazione Segue 77 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Segue 9.1. Regole generali applicabili alle ristrutturazioni societarie (neutralità; tassazione) Trasformazioni Fusioni Scissioni Acquisto di azioni Trasferimento di azienda MT Neutralità ove l’ac- Tassazione quirente al termine dell’operazione possieda più del 75% della società oggetto di acquisto Tassazione Tassazione NL Tassazione Tassazione Tassazione Tassazione (non vi sono specifiche disposizioni normative, si applicano quelle previste per l’acquisto di ramo d’azienda) PL Neutralità sebbene non Neutralità ovvero tassaespressamente prevista zione ove non vi siano valide ragioni economiche ovvero la funzione della fusione sia quella di ottenere un vantaggio altrimenti indebito. SL - Neutralità Neutralità Neutralità Neutralità UK Neutralità Neutralità Neutralità Emersione di plusvalenze tassabili; neutralità ove l’acquirente al termine dell’operazione possieda più del 75% della società oggetto di acquisto Emersione di una plusvalenza tassabile salva la facoltà di ridurre il valore delle azione ricevute in cambio per un ammontare pari alla plusvalenza; neutralità ove l’acquirente possieda più del 75% della società cedente Tassazione Neutralità ovvero tas- Tassazione ordinaria sazione ove non vi siano valide ragioni economiche ovvero la funzione della scissione sia quella di ottenere un vantaggio altrimenti indebito. 78 Tassazione (non vi sono specifiche disposizioni normative; si applicano quelle previste per le fusioni e scissioni) Tassazione ordinaria SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 9.2. Trattamento fiscale delle operazioni di liquidazione In capo alla società In capo ai soci IT Tassazione Tassazione DE Tassazione Tassazione EE Irrilevante Tassazione se i soci sono persone fisiche residenti o non residenti o società non residenti; irrilevanti se i soci sono società residenti ES Tassazione Tassazione FR Tutti i redditi non ancora tassati, vengono immediatamente as- Sia società che persone fisiche non subiscono tassazione fino soggettati a tassazione all’ammontare del capitale conferito HU Tassazione ordinaria Irrilevanza MT Tassazione Tassazione fino all’ammontare del capitale conferito NL Tassazione Neutralità all’interno del consolidato; Tassazione; può ricorrere il regime di participation exemption PL Tassazione 19% imposta a titolo sostitutivo SL Tassazione delle plusvalenze latenti Tassazione UK Tassazione Irrilevanza 79 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 9.3. Effetti delle operazioni di fusione in base Alla disciplina IAS Alla c.d. Direttiva Fusioni Alla legislazione nazionale IT - Neutralità Neutralità DE - Neutralità Neutralità EE - Neutralità Neutralità ES - Neutralità Tassazione FR - Neutralità Neutralità HU - - Tassazione MT IFRS3 normalmente applicabile Tassazione Tassazione NL Tassazione, salvo applicazione direttiva Neutralità fusioni Tassazione PL - Neutralità Neutralità ovvero tassazione ove non vi siano valide ragioni economiche ovvero la funzione della fusione sia quella di ottenere un vantaggio altrimenti indebito. SL - Neutralità Neutralità UK - - Neutralità 80 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 9.4. Effetti delle operazioni di scissione in base Alla disciplina IAS Alla c.d. Direttiva Fusioni Alla legislazione nazionale IT - Neutralità Neutralità DE - Neutralità Neutralità EE - Neutralità Neutralità ES - Neutralità Tassazione FR - Neutralità Neutralità HU - - Tassazione MT IFRS3 normalmente applicabile Tassazione Tassazione NL - - Tassazione PL - Neutralità Neutralità ovvero tassazione ove non vi siano valide ragioni economiche ovvero la funzione della fusione sia quella di ottenere un vantaggio altrimenti indebito. SL - Neutralità Neutralità UK - - Neutralità 81 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 9.5. Effetti delle operazioni di scambio di azioni previsti in base Alla disciplina IAS Alla c.d. Direttiva Fusioni Alla legislazione nazionale IT - Neutralità Neutralità DE - Neutralità Neutralità EE - Neutralità Neutralità ES - Neutralità Tassazione FR - Neutralità Tassazione HU - - Tassazione MT IFRS3 normalmente applicabile Tassazione NL Tassazione, salvo applicazione della di- Neutralità rettiva fusioni Tassazione PL - Neutralità Tassazione SL - Neutralità Neutralità UK - - Tassazione Tassazione 82 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 9.6. Effetti delle operazioni di trasferimento di azienda in base Alla disciplina IAS Alla c.d. Direttiva Fusioni Alla legislazione nazionale IT - Neutralità Neutralità DE - Neutralità Tassazione EE - Neutralità Neutralità ES - Neutralità Tassazione FR - Neutralità Neutralità HU - - Tassazione MT IFRS3 normalmente applicabile Tassazione Tassazione NL Tassazione, salvo direttiva Neutralità Tassazione PL - Neutralità Tassazione SL - Neutralità Neutralità UK - - Tassazione 83 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 9.7. Trattamento dell’avviamento in base Alla disciplina IAS Alla c.d. Direttiva Fusioni Alla legislazione nazionale IT - Non tassato Non tassato DE - - - EE - - - ES - - Ammortamento per il 5% FR - - - HU - - - MT IFRS3 normalmente applicabile Tassazione Tassazione NL Tassazione, salvo applicazione direttiva neutralità fusioni, Tassazione PL - - - SL - - - UK - - - 84 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 10. Tassazione di gruppo 10.1. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole generali Regime di gruppo (sì/no) Modello giuridico Soggettività del gruppo (sì/ no) Durata minima IT Sì Consolidamento dei redditi No Sì, 3 anni DE Sì Fiscal Unit Sì 5 anni EE No - - - ES Sì Redditi consolidati No No FR Sì Redditi consolidati No 5 anni HU No - - - MT No - - - NL Sì Fiscal Unit Sì PL Sì Fiscal Unit con somma alge- Sì brica dei redditi e delle perdite delle consolidate 3 anni SL No - - - UK Sì Trasferimento delle perdite No No 85 No LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 10.2. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: requisiti di ammissione Tipologie societarie ammesse Clausola “all in all out” Soglia minima di partecipazione Tutela dei soci di minoranza IT Società di capitali e società No non residenti (ma residenti in Stati con cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni, e se esercitano in Italia un’attività d’impresa mediante SO) Sì, partecipazione diretta o indiretta superiore al 50% dei voti esercitabili in assemblea e dell’utile di bilancio Sì (Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti) DE Società controllate: società Sì per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni residenti, ovvero non residenti con SO; società controllante: impresa individuale, società di persone, società di capitali residenti 50% dei diritti di voto Sì EE No - - ES Società di capitali residenti o Sì non residenti (con SO) che detengono direttamente o indirettamente (per un anno prima dell’esercizio dell’opzione) più del 75% dei diritti di voto in società di capitali residenti Partecipazione diretta o indi- No retta del 75% del capitale sociale FR Gruppi di società residen- No ti aventi lo stesso periodo d’imposta; società estere con SO in Francia il cui capitale è detenuto per il 95% dalla controllante francese; società controllate francesi per il 95% da società straniera qualora le azioni sono attribuibili ad una SO in Francia della società straniera. 95% di partecipazione diretta No o indiretta al capitale sociale HU - - - - MT - - - - NL Società di capitali, mutua as- No sicurazione, cooperative come consolidanti; società di capitali, come consolidate, in entrambi i casi società straniere assimilabili a quelle nazionali. Almeno il 95% del capitale No sociale PL Società di capitali residenti No con capitale superiore ad un certo limite 95% del capitale della conso- No lidata SL - - - - UK Società residenti No 75% del capitale sociale No - 86 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 10.3. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: aspetti tecnici Reddito consolidato (percentuale) Dividendi infragruppo (esenzione) Cessioni di beni infragruppo (neutralità) IT Consolidamento totale Esenzione Neutralità DE Totale Esenzione per il 100% Tassazione EE - - - ES Totale Esenzione Neutralità FR Totale Esenzione per il 95% Neutralità HU - - - MT - - - NL Totale Esenzione Neutralità PL Totale Tassazione Tassazione SL - - - UK Fino all’integrale ammontare delle perdi- Esenzione te della partecipata Neutralità 87 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 10.4. Disciplina fiscale delle perdite Rilevanza perdite pregresse (sì/no) Limiti compensazione perdite di consolidamento (sì/no) IT Utilizzo consentito solo alla società che le ha prodotte No DE No No EE - - ES Sì Fino a concorrenza del reddito della società che ha conseguito la perdita da riportare FR Utilizzo consentito solo alla società che le ha prodotte No HU - - MT - - NL Sì Sì, la perdita pregressa può essere scomputata soltanto dai profitti della società che l’ha realizzata. PL No - SL - - UK No - 88 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 10.5. Cessazione del consolidamento Ripristino situazione ex ante (sì/no) Eccezioni IT Sì No DE Sì No EE - - ES Ogni perdita o credito rimanenti vengono attribuiti alle società No partecipanti in proporzione al proprio contributo alla formazione degli stessi. FR I vantaggi fiscali vengono recuperati in caso di cessazione pri- No ma dei 5 anni HU - - MT - - NL Sì Specifiche regole per il trattamento di trasferimenti posti in essere immediatamente prima della cessazione del regime di gruppo al fine di evitare abusi: in particolare la valutazione al valore normale dei beni trasferiti. PL Non vi sono norme specifiche - SL - - UK No - 89 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 10.6. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole procedurali Responsabilità per le obbligazioni tributarie (gruppo/consolidante/ consolidata) Obblighi dichiarativi della controllante Obblighi dichiarativi delle controllate IT Responsabilità solidale. Ogni società Sì controllata è responsabile per le sanzioni dovute in relazione al suo reddito, nonchè per ogni sanzione ad essa imputabile. Sì DE Responsabilità solidale No Sì EE - - - ES Consolidante No Sì FR Consolidante: per le obbligazioni tributa- Sì, e di versamento dell’unica imposta rie del gruppo. Consolidate: rimangono responsabili dei versamenti dovuti, per il primo anno di consolidato. Sì HU - - - MT - - - NL Consolidante e consolidate Sì No PL Responsabilità solidale delle società con- Sì solidate No SL - - - UK Ogni società Obblighi ordinari Obblighi ordinari 90 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 10.7. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: regole generali Regime fiscale per il gruppo di imprese non residenti (sì/ no) Esistenza di una clausola di all in all out (sì/no) IT Sì Sì Sì Sì DE No - - - EE No - - - ES No - - - FR Sì Sì - No HU No - - - MT No - - - NL No, quelle con SO possono essere incluse nel consolidato nazionale - - PL No - - - SL - - - - UK No, valgono le regole del con- solidato nazionale. le perdite di una stabile organizzazione residente possono essere imputate alla società madre non residente a condizione che risieda in un Paese appartenente all’EEA. - - 91 Soglia minima di partecipazione Utile oggetto di consolidamento (percentuale) LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 10.8. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: aspetti tecnici Tutela interessi delle minoranze Dividendi infragruppo (esenzione) Cessioni di beni infragruppo (neutralità) IT No Sì No DE - - - EE - - - ES - - - FR - - - HU - - - MT - - - NL - - - PL - - - SL - - - UK - - - 92 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 10.9. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: regole generali Nome del regime Soggetti ammessi Soglia di partecipazione Determinazione del reddito IT No - - - DE No - - - EE No - - - ES No - - - FR No - - - HU No - - - MT Group relief Società di capitali residenti 51% del capitale sociale e dei Trasferimento delle perdite controllate per il 51% da altra diritti di voto società residente NL No - - - PL No - - - SL No - - - UK Consortium company Una società può trasferire 75% perdite con un’altra società controllata da un c.d. consorzio di cui la prima società fa parte. Rappresenta un esempio di consorzio l’ipotesi in cui le società A e B controllano ciascuna non meno del 5% ed insieme almeno il 75% della società H che a sua volta controlla almeno il 75% di un’altra società 93 Trasferimento pro quota delle perdite LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 10.10. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: aspetti tecnici Trattamento delle perdite Dividendi (esenzione) Cessioni di beni (neutralità) IT No No No DE No - - EE - - - ES - - - FR - - - HU - - - MT Trasferimento delle perdite Sì Sì NL - - - PL - - - SL - - - UK Trasferimento pro quota delle perdite Regime ordinario di esenzione neutralità 94 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 11. Imposte indirette applicabili alle società 11.1. Imposte dovute al momento di costituzione della società Nome dell’imposta Soggetti passivi Base imponibile Aliquota Deducibilità dall’imposta sui redditi (sì/no) IT Imposta di registro Società DE No - EE No - ES Imposta sui trasferi- Società menti patrimoniali e gli atti giuridici Valore dei beni o diritti 1% trasferiti Sì FR No - - - - HU No - - - - MT No - - - - NL No - - - - PL Imposta di registro Azionisti Valore del conferimen- 0,5% to No SL No - - - - UK No - - - - 168 EUR Sì - - - - - - 95 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 11.2. Oneri fiscali parametrati sul costo del lavoro (payroll tax) Base imponibile Deducibilità dall’imposta sui redditi IT No No DE No - EE Imposta sociale: salario lordo (aliquota = 33%) Per l’erogante è una spesa non imponibile ES No - FR Ammontare totale delle remunerazioni Ad esempio, quelle relative ad apprendistato, formazione professionale. I contributi previdenziali sono deducibili. HU Contributo per la disoccupazione: 3% del 25% del totale dei No salari Contributo per l’addestramento professionale: 1,5% del totale dei salari Altri oneri sono a carico del lavoratore MT Salari settimanali dei lavoratori Sì NL Salari pagati ai lavoratori No PL No No SL Salari mensili dei lavoratori Sì UK No - 96 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 11.3. Imposte sul patrimonio della società Nome dell’imposta Base imponibile Aliquota Deducibilità dall’imposta sui redditi IT No DE Imposta sui trasferimenti im- Prezzo del trasferimento mobiliari EE Imposta sui terreni (il gettito Valore stimato del terreno 0,1 – 2.5 % va ai Comuni, che stabiliscono (alcuni terreni – es., cimiteri – le aliquote) sono esenti) È una spesa non tassabile ES Imposta sui beni immobili Valore determinato dall’AF No FR Imposta locale sugli immobili Reddito “figurativo” risultante dai registri immobiliari Sì HU No - - - MT No - - - NL Imposta sugli immobili Valore di mercato 6% Sì PL No - - - SL Imposta sui trasferimenti im- Valore di mercato mobiliari 2% Sì UK No - - No - 97 No No 3,5% Sì Variabile da luogo a luogo LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12. Aspetti di diritto tributario internazionale 12.1. Informazioni generali IT La normativa italiana si applica sul territorio italiano. La Repubblica di San Marino ed il Vaticano sono territori indipendenti. DE La normativa tedesca si applica anche alla piattaforma continentale EE Il sistema tributario estone si applica alla Repubblica Estone che include le acque territoriali e la piattaforma continentale. ES Il diritto tributario spagnolo si applica in Spagna e nelle seguenti giurisdizioni: Paesi Baschi e Navarra, che hanno proprio regole di tassazione societaria, le Isole Canarie, che garantiscono taluni regimi fiscali, Ceuta e Melilla che prevedono altresì taluni regimi speciali. FR La Repubblica francese consiste dei Dipartimenti Metropolitani (Territori Europei) e dei territori d’oltreoceano (DOMs). Il diritto tributario francese è applicabile nei DOMs del Guadalupe, della Guyana francese, Martinica e Riunione, ma è adattato alla particolare situazione sociale ed economica di questi dipartimenti. HU Il diritto tributario ungherese è applicato esclusivamente sul territorio della Repubblica d’Ungheria. MT Il diritto tributario maltese si applica sul territorio dell’isola di Malta, dell’isola di Gozo e delle isole dell’arcipelago Maltese. Nelle convenzioni contro la doppia imposizione il termine Malta include le acque territoriali e la piattaforma continentale come definita dal diritto internazionale. NL Il sistema tributario olandese si applica al Regno Olandese con l’esclusione delle Antille Olandesi. PL Il sistema tributario polacco si applica sul territorio polacco e sull’area economica esclusiva che si estende al di là delle acque territoriali. SL Si sta considerando l’idea di introdurre regioni speciali UK Il sistema tributario inglese si applica nel Regno Unito 98 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.2. Sistema di imposizione IT Le società residenti sono assoggettate a tassazione su base mondiale. DE Le società residenti sono tassate su base mondiale. EE Le società residenti sono tassate su base mondiale. ES Il sistema spagnolo prevede una tassazione su base mondiale. FR La Francia adotta un sistema di imposizione su base territoriale per i redditi di impresa, limitato ai soli redditi prodotti sul territorio francese. Viceversa sono tassati su base mondiale i redditi da investimento. HU Le società residenti sono tassate su base mondiale, quelle non residenti su base territoriale. MT Le società residenti e domiciliate a Malta sono tassate su base mondiali. NL Le società residenti sono tassate su base mondiale. PL Le società residenti sono tassate su base mondiale. SL Le società residenti sono tassate su base mondiali. UK Le società residenti sono tassate su base mondiale. 99 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.3. Criteri per definire la residenza delle società IT I criteri sono al sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale dell’attività. DE Sede dell’amministrazione e domicilio delle società EE Criterio dell’incorporazione. ES I criteri sono l’incorporazione, il domicilio sociale e la direzione effettiva in Spagna FR Sono considerate residenti in Francia le società aventi in tale Stato la sede di direzione effettiva. HU Sono considerate residenti le società costituite in Ungheria e quella aventi la sede di direzione effettiva in Ungheria. MT Il criterio è quello della incorporazione e per quelle incorporate all’estero il criterio del controllo e della destinazione. NL Criterio dell’incorporazione e sede della direzione effettiva. La sede della direzione effettiva è determinata secondo criteri fattuali basati sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In assenza della sede di direzione effettiva vi sono dei criteri supplementari. PL Sede legale e sede della direzione effettiva SL Sede legale e sede della direzione effettiva UK Criterio dell’incorporazione ovvero della sede dell’amministrazione e controllo 100 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.4. Esistenza di norme riguardanti la esterovestizione IT Sì. Tale normativa è applicabile quando la società estera controlla una società residente ed è – alternativamente – controllata da una società italiana ovvero amministrata da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza di amministratori residenti in Italia. Si tratta di una presunzione relativa. DE No EE No ES Sì per le società che ancorché costituite all’estero abbiano la maggior parte dei propri interessi economici in Spagna. FR No. HU No. MT Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salvo deroga concessa dall’A.F.. NL No PL No SL No UK Esiste una norma che impone il consenso preventivo del Tesoro Inglese affinché una società non residente, controllata da una società residente, emetta azioni e strumenti finanziari. 101 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.5. Criteri di collegamento all’imposizione per i soggetti non residenti IT Per i redditi di impresa il criterio di collegamento è costituto da una stabile organizzazione in Italia. Per i redditi da investimento dalla residenza del soggetto pagatore (incluse le stabili organizzazioni in Italia). Per le plusvalenze è necessario che il bene alienato sia residente nel territorio dello Stato. Le plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società non quotate sono esenti. DE Per i redditi di impresa vale il criterio della stabile organizzazione. Per i dividendi la residenza del pagatore. Per i canoni e i redditi fondiari la presenza del bene sul territorio tedesco. Per le plusvalenze azionario vale il criterio della residenza della società partecipata. EE Per i redditi di impresa vele il criterio della stabile organizzazione. Tuttavia anche in assenza di stabile organizzazione si ritiene che i redditi di impresa del non residente siano tassati in Estonia. Le remunerazioni sono tassate se i servizi sono prestati in Estonia. Per i redditi di investimento vale la residenza del soggetto pagatore. Per le plusvalenze vale la presenza del bene sul territorio estero. ES Per i redditi di impresa il criterio di collegamento è la stabile organizzazione. Per i dividendi e gli interessi la residenza del soggetto pagatore. Per i canoni la presenza del bene immateriale sul territorio spagnolo. Per le plusvalenze azionarie e di altro tipo se il bene è presente sul territorio spagnolo. Per i redditi fondiari la presenza del bene immobile sul territorio spagnolo. FR Per i redditi di impresa è necessaria la presenza di una stabile organizzazione (anche ai fini di una convenzione contro la doppia imposizione) ovvero il completamento di un ciclo di impresa. Per i redditi da investimento. Per i non residenti è prevista anche un’imposizione aggiuntiva sui profitti rimessi alla casa madre. Per i redditi di investimento è applicata una ritenuta alla fonte. . Le plusvalenze sono tassate se attribuite alla stabile organizzazione in Francia. Sono tassate solo le seguenti plusvalenze: Le plusvalenze immobiliari anche derivanti dalla vendita di quote di società non quotate il cui patrimonio è costituto per la maggior parte da immobili; l’imposta è pari al 33% ovvero al 50% se la vendita immobiliare ha natura abituale; Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni se la partecipazione è superiore al 25% durante i cinque anni precedenti. Per le società holding è prevista una ritenuta del 25% sui dividendi percepiti. I canoni sono tassati con ritenuta alla fonte del 33% in mancanza di una convenzione contro la doppia imposizione. Con riferimento ai beni immobiliari è prevista un’imposta annuale del 3% sul valore di mercato. HU Sono tassati i redditi di impresa se realizzati sul territorio ungherese ed i dividendi se corrisposti da un soggetto residente in Ungheria. MT Ad eccezione dei redditi di impresa non ci sono regole specifiche. A tal fine vengono normalmente applicati i criteri di collegamento del modello OCSE. Per i redditi di impresa il criterio di collegamento è lo svolgimento di un’attività commerciale. Non c’è una definizione di stabile organizzazione ai fini interni. Gli interessi e i canoni sono esenti da imposizione, NL Per i redditi di impresa vale il criterio della stabile organizzazione. Per i redditi di investimento la residenza del soggetto pagatore, ancorché non ci sono ritenute sui canoni e sugli interessi, salvo particolari eccezioni. La ritenute sui dividendi è pari al 15%. Le plusvalenze azionarie non sono tassare salvo che la partecipazione ecceda il 5% del capitale e che sia connessa alle attività di impresa della società non residente. Le plusvalenze di altro tipo non sono tassate se non hanno ad oggetto beni attribuiti ad una stabile organizzazione, anche presunta. Le plusvalenze sui beni immateriali non sono tassate salvo le eccezioni di cui sopra mentre quelle immobiliari sono assoggettate ad imposizione. PL Non ci sono norme specifiche sui criteri di collegamento ad eccezione della stabile organizzazione SL Per i redditi di impresa vale il criterio della stabile organizzazione e quello della residenza del pagatore per i redditi di investimento. Le plusvalenze non sono tassate a meno che i beni alienati non siano attribuibili alla stabile organizzazione. UK Stabile organizzazione per i redditi di impresa. Per i canoni la presenza del bene sul territorio. Sono escluse da tassazione le plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni in società residenti. 102 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.6. Regole territoriali di imposizione IT Vedi sopra DE Vedi sopra EE Vedi sopra ES Vedi sopra FR Il criterio di collegamento per i redditi di impresa è la stabile organizzazione; per i redditi di investimento il criterio di collegamento è l’esercizio in Francia di un’attività commerciale da parte del soggetto pagatore. Tra tali redditi sono inclusi le remunerazioni corrisposte ai professionisti, i canoni e le remunerazioni artistiche. HU Vedi sopra MT Vedi sopra NL È necessario che la società non residente sia assoggettata ad imposizione societaria in Olanda. Ciò accade se trattasi di una società con personalità giuridica le cui azioni possono essere trasferite senza il consenso degli altri azionisti. PL Vedi sopra SL Vedi sopra UK Vedi sopra 103 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.7. Le politiche di negoziazione IT l’Italia segue generalmente il principio della capital export neutrality. DE Generalmente la capital export neutralità EE Capital export neutralità ES Normalmente si segue il Modello OCSE. La politica è quella della Capital export neutralità FR La politica di negoziazione è la capital import neutraliry basata sull’esenzione dei redditi di impresa prodotti all’estero per il tramite di una stabile organizzazione. Il sistema del credito è previsto in alcune convenzioni contro la doppia imposizione nei casi in cui trovi applicazione la normativa CFC. Ai fini convenzionali il concetto di residenza è legato ad un effettivo assoggettamento ad imposizione. Per tale ragione i benefici convenzionali sono spesso negati a soggetti quali le SICAV ed i fondi, a meno che il trattato non lo preveda espressamente. Normalmente le convenzioni contro la doppia imposizione prevedono la possibilità di applicare la normativa sulla capitalizzazione sottile. HU La politica negoziale è la capital export neutralità. Le convenzioni sono basate sul modello OCSE. MT Malta segue generalmente il principio della capital export neutralità, ma anche l’esenzione con progressione NL Capital import neutrality per i redditi di impresa e capital export neutrality per i redditi da investimento. Con riferimento a questi redditi inoltre i trattati olandesi spesso escludono la ritenuta alla fonte. PL Capital export neutralità SL Capital export neutralità UK Capital export neutralità 104 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.8. Altre Convenzioni rilevanti in materia fiscale IT L’Italia ha firmato il trattato sull’assistenza reciproca con il consiglio di Europa ed i membri dell’OCSE. L’Italia è anche parte della Convenzione Europea sull’assistenza reciproca. DE Accordi sull’assistenza reciproca ed accordi sulle successioni e donazioni. EE Convenzioni sulla previdenza sociale e sui trasporti. Ci sono inoltre accordi sulla mutua assistenza reciproca sulla riscossione. ES Alcuni accordi sullo scambio di informazioni e sull’assistenza nella riscossione con Francia e Svezia. Anche le Direttive UE nella stessa materia. FR Accordo sullo scambio di informazioni concluso con la Spagna il 28 gennaio 2002 ed accordi sul trasporto con l’Australia, i Bahrain, la Cina e il Venezuela. HU L’Ungheria ha implementato la Direttiva sull’assistenza reciproca. MT Direttiva sull’assistenza reciproca per lo scambio di informazioni e per la riscossione. NL Numerose convenzioni sullo scambio di informazioni e sulla protezione degli investimenti PL Convenzione sull’assistenza reciproca. SL Direttiva UE in tema di riscossione e scambio di informazioni UK Direttiva sull’assistenza reciproca. 105 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.9. Eliminazione unilaterale della doppia imposizione IT Sì per la doppia imposizione giuridica, nelle forme del credito per le imposte pagate all’estero e dell’esenzione quasi totale (per il 95% del reddito) per i dividendi. Il credito di imposta ha natura ordinaria e si applica su base per country. DE Opzione tra credito e sistema della deduzione. Esenzione per i dividendi e plusvalenze. EE Esenzioni per gli investimenti di tipo diretto. Credito di imposta per dividendi da portafoglio. ES Per le persone fisiche è limitato alla doppia imposizione giuridica. Per le persone giuridiche è estesa anche alla doppia imposizione economica. FR La Francia applica l’esenzione per i redditi di impresa di fonte estera. In assenza di una convenzione contro la doppia imposizione la doppia imposizione è eliminata tramite il sistema del credito qualora sia esercitata opzione per il consolidamento per i profitti della stabile organizzazione e della società figlia estera. In assenza di tale consolidamento la doppia imposizione è eliminata attraverso il metodo della deduzione delle imposte assolte all’estero. HU Per i dividendi le imposte pagate all’estero sono considerate un costo deducibile dalla base imponibile. Per i redditi diversi dai dividendi in assenza di una convenzione si applicherà il meccanismo del credito di imposta. Il credito non può eccedere il 90% dell’imposta pagata all’estero. In presenza di una convenzione il credito sarà garantito senza la limitazione sopra indicata. È possibile che la convenzione preveda un’esenzione. MT Ci sono quattro tipologie di eliminazione della doppia imposizione ossia: il metodo previsto internamente per la eliminazione della doppia imposizione economica e giuridica, l’imposta sostitutiva per il credito per le imposte pagate all’estero, il metodo di eliminazione dell’imposta sul reddito del Commonwealth ed i metodi previsti dalle convenzioni conto la doppia imposizione. NL Esenzione per i dividendi. Il relief unilaterale richiede l’imposizione del reddito in Olanda. Nel caso non ci sia relief le imposte estere saranno deducibili come costo. PL Credito di imposta per l’eliminazione della doppia imposizione giuridica e credito di imposta indiretto per l’eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi, a fronte di una partecipazione del 75% in società con le quali esiste una convenzione contro la doppia imposizione o che sono parte dell’UE ovvero dello Spazio Libero Economico Europeo. SL Credito di imposta ordinario UK Credito oer le imposte pagate all’estero 106 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.10. Metodi unilaterali di eliminazione della doppia imposizione per i redditi di impresa IT Normalmente credito di imposta limitato per country, a meno che la convenzione non preveda l’esenzione. DE Esenzione totale per i dividendi con deduzione forfettaria del 5% a titolo di spese. Credito per gli altri redditi. EE Sia il credito sia l’esenzione. ES Sia il credito sia l’esenzione per i dividendi. FR Esenzione dei redditi prodotti all’estero tramite stabile organizzazione HU Vedi sopra per i redditi diversi dai dividendi. MT Il metodo unilaterale di eliminazione della doppia imposizione è il credito di imposta per le imposte pagate all’estero. NL Esenzione con progressione per i redditi di impresa. Esenzione per altri redditi di investimento. Deduzione delle imposte estere se i due metodi precedenti non sono applicabili. PL Generalmente credito ai fini della norma interna ed esenzione ai fini di una convenzione contro la doppia imposizione SL Metodo del credito di imposta UK Credito per le imposte pagate all’estero 107 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.11. Applicazione del metodo del credito di imposta (overall o per country) IT Per country DE Per country EE Overall ES Per country per le società e overall per le persone fisiche FR Non applicabile HU Per country MT Overall NL Per country PL Overall SL Overall UK Per country 108 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.12. Riporto (in avanti/all’indietro) dell’eccesso di credito per le imposte pagate all’estero IT No DE No EE Sì senza limiti ES Sì per 10 anni FR Non applicabile HU No MT Sì NL Riporto in avanti senza limiti. Non è possibile il riporto all’indietro PL No SL No UK No 109 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.13. Deduzione delle spese relative al reddito di fonte estera IT Generalmente ammessa DE Sì se il reddito relativo è tassabile EE Non ci sono regole specifiche ES Generalmente ammesse FR Non applicabile HU Generalmente ammessa MT Generalmente ammessa NL Generalmente ammessa PL Generalmente ammessa se il reddito è tassabile SL Generalmente ammessa UK Generalmente ammessa 110 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.14. Utilizzo delle perdite estere IT Generalmente deducibili a meno che non si riferiscano alla alienazione di partecipazioni in regime di participation exemption. DE Generalmente deducibili con il meccanismo della recapture. EE Non ci sono regole specifiche ES Ammesso FR Non applicabile HU Sono tenute in considerazione. MT Generalmente ammesso NL Ammesso con il meccanismo della recapture PL Non ci sono regole specifiche ma generalmente ammesso se la doppia imposizione è eliminata tramite il credito delle imposte estere SL Non ammessa UK Generalmente ammesso 111 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.15. Metodo di eliminazione comunemente previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione IT Sistema del credito DE Normalmente esenzione per i dividendi e credito ovvero esenzione per gli altri redditi EE Sistema del credito in talune convenzioni anche indiretto ES Credito di imposta FR Esenzione con progressione con le seguenti eccezioni per i quali è applicato il metodo del credito di imposta: redditi soggetti a limitata imposizione in Francia (es dividendi, interessi, canoni e plusvalenze); remunerazioni degli amministratori; remunerazioni professionali; HU Metodo dell’esenzione MT Sistema del credito NL Esenzione con progressione per i redditi di impresa e credito per i redditi di investimento PL Normalmente esenzione per i redditi di impresa. Credito solo in casi limitati e per le altre tipologie reddituali. SL Credito di imposta UK Credito per le imposte pagate all’estero 112 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.16. Regime CFC IT Esiste un regime CFC che si applica nel caso in cui un soggetto residente controlli direttamente ovvero indirettamente un’impresa, una società od un altro ente non residente in uno Stato non incluso nella white list. I redditi della CFC sono attribuiti per trasparenza e tassati in modo separato. Esiste un regime CFC per le imprese collegate, cioè controllate al 20% DE Esiste un regime CFC basato sul controllo di società residenti in stati con un basso livello di imposizione EE No ES Esiste un regime CFC applicabile a società non residenti nell’Unione Europea soggette ad un livello di tassazione inferiore al 75% dell’imposta spagnola, controllate di diritto anche indirettamente da soggetto spagnolo FR In Francia esiste un regime CFC modificato nel 2006 al fine di renderlo compatibile con il diritto comunitario e le convenzioni contro la doppia imposizione HU Il regime CFC si applica alle controllate residenti in uno Stato con un livello impositivo inferiore ai 2/3 di quello ungherese. Non esiste un requisito di controllo partecipativo. MT Non esiste un regime CFC NL Esiste un regime di switch over dall’esenzione al credito nei casi in una società residente possiede almeno il 5% del capitale di una società estera i cui beni siano investiti direttamente ovvero indirettamente per almeno il 50% in investimenti di tipo passivi e che sia assoggettata ad un’aliquota effettiva del 10%. PL No SL No UK Esiste un regime CFC basato sul livello di tassazione della controllata estera (inferiore al 75% di quello inglese) 113 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.17. Società incluse nel regime CFC IT Società non incluse nella white list DE Normalmente società di capitali ma anche società di persone e stabili organizzazioni. Il requisito di controllo è pari al 50%, ridotto all’1% per le società di investimento. EE No ES Vedi sopra FR Società residenti e stabili organizzazioni localizzate in Stati con un livello di tassazione inferiore al 50% della tassazione francese. Il requisito di controllo partecipativo è pari: al 50% del capitale sia diretto che indiretto, ovvero al 50% dei diritti di voto o diritti patrimoniali o entrambi. HU Tutti i tipi societari a condizione che il livello di imposizione sia quello indicato sopra. MT No NL Vedi sopra PL No SL No UK Basato sul controllo partecipativo ivi incluse le joint venture. 114 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.18. Dividendi distribuiti dalla CFC IT I dividendi distribuiti dalla CFC sono esclusi da tassazione se provenienti da redditi già tassati per trasparenza DE Esenti EE No ES Non tassati se provenienti da reddito già assoggettato a tassazione FR Esenti se già tassati con il regime CFC HU Non sono tassati. MT No NL Vedi sopra PL No SL No UK Esenzione 115 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.19. Credito di imposta indiretto per la CFC IT È prevista la possibilità di ottenere un credito per le imposte pagate dalla CFC DE Le imposte della società estera sono deducibili EE No ES Deducibile salvo che la società sia stabilita in un paradiso fiscale FR Ammesso se l’imposta estera è simile all’imposta francese. Il credito è esteso anche alla ritenuta applicata nello Stato della CFC a condizione che esista un trattato contro la doppia imposizione contenente una clausola sull’assistenza amministrativa. HU No MT No NL Sì limitatamente ai dividendi ed in misura fissal del 5%. PL No SL No UK Ammesso 116 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.20. Cause di esclusione IT Le cause di esclusione sono lo svolgimento di un’attività commerciale ovvero industriale da parte della CFC ovvero la mancata localizzazione dei redditi in uno Stato a basso regime fiscale. DE Sì, se ad esempio i redditi di investimento della CFC sono inferiori al 10% ovvero inferiori ad 80.000 EUR EE No ES No FR La normativa CFC non si applica se: la CFC è residente in un paese membro dell’unione europea, a condizione che la struttura di tale società non sia puramente artificiale, se la CFC è residente in un Paese terzo: qualora la CFC svolga un’effettiva attività commerciale o industriale. Anche in tal caso la società francese deve dimostrare che il reddito derivante dal possesso azioniario o di beni (per proprio conto o per conto del gruppo) ovvero dalla vendita o la licenza di beni immateriali non ecceda il 20% del reddito complessivo; qualora il reddito derivante dalle suddette operazioni e quello derivante da servizi infragruppo sia superiore al 50%. HU Il regime non è applicabile se la CFC svolge un’effettiva attività di impresa. MT No NL Generalmente non ammesse PL No SL Fiscalmente rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle plusvalenze. UK Ci sono cause di esclusione. È necessario dimostrare che non si consegua un risparmio di imposta quale unico scopo della costituzione all’estero della CFC. 117 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.21. Possibilità di ottenere un ruling preventivo IT Sì DE No EE No ES No FR No HU No MT Sì NL Sì PL No SL No UK No 118 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.22. Normativa sui prezzi di trasferimento IT Esiste una normativa sui prezzi di trasferimento basato sul controllo diretto e indiretto da parte di un’impresa italiana, un ente ovvero una stabile organizzazione in Italia. DE Esiste una normativa sui prezzi di trasferimento basato su un requisito partecipativo pari al 25% sia diretto che indiretto che per il tramite di terze persone. è previsto anche il controllo fattuale. EE Esiste una normativa sul transfer pricing applicabile a soggetti controllati ES Esiste una normativa CFC con delle soglie partecipative pari al 25% (anche controllo indiretto) e 5% rispettivamente per società e persone fisiche FR Esiste una normativa in tema di prezzi di trasferimento, ancorché sia lacunosa eccezion fatta per gli obblighi documentali. HU Esiste una normativa in tema di prezzi di trasferimento che riguarda anche le stabili organizzazioni localizzate all’estero. MT Esiste ma non è dettagliata, segue generalmente i criteri previsti dall’art. 9 del Modello OCSE NL Esiste una normativa sui prezzi di trasferimento PL Esiste una normativa basata sulle Guidelines OCSE SL Sì il regime dei prezzi di trasferimento è basato sul modello OCSE UK Esenzione 119 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.23. Definizione delle parti correlate IT L’impresa italiana che controlla la società estera, la società estera controllata dall’impresa italiana, le società non residenti se controllate dalla stessa impresa italiana. DE Vedi sopra EE Non esiste una chiara definizione. Si ritengono comunque rilevanti i legami familiari ed i rapporti di controllo anche di fatto. ES Vedi sopra FR Tale concetto è interpretato in modo estensivo ed è tale da ricomprendere anche il controllo fattuale. HU Il controllo è di tipo partecipativo e comprende anche il caso di società sorelle. MT no NL Stessa definizione dell’art.9 Modello OCSE PL Definizione OCSE SL Stessa definizione del Modello OCSE UK Controllo diretto ed indiretto anche fattuale. Sono considerate tali anche le società sorelle. 120 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.24. Metodi previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento IT Valore normale ovvero metodi sia tradizionali sia non previsti dalle Guidelines OCSE DE Metodi basati sui rischi e sulle funzioni EE Decisi dal ministero delle finanze ES Metodi OCSE FR In generale sono ammessi i metodi previsti dalla Guidelines OCSE con preferenza per i metodi tradizionali. HU In generale sono ammessi i criteri tradizionali previsti dalle guidelines OCSE e solo quando questi siano inapplicabili criteri differenti. MT Metodi OCSE sia tradizionali sia non tradizionali NL Metodi Ocse PL Metodi OCSE SL Metodi OCSE UK Metodi OCSE 121 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.25. Normative antielusive IT Limitazione della deducibilità delle spese intercorse con soggetti residenti in paesi non white list. Sono previste delle cause di esclusione. DE No EE No ES Le operazioni con soggetti residenti in paradisi devono essere valute al valore normale. Per la deducibilità delle relative spese è necessario dare la prova che le operazioni non siano fittizie. FR è prevista una norma che limita la deducibilità di taluni componenti reddituali. Non è prevista una normativa sul dividend stripping se non nei casi in cui si applica la direttiva madre figlia. La direttiva madre figlia è esclusa nei casi di controllo della madre comunitaria da parte di una società residente in paese terzo. È applicabile anche la disciplina sulla fraus legis che consente di disconoscere operazioni che hanno il solo scopo di minimizzare il carico fiscale. HU No MT Ci sono sia norme generali sia norme a carattere più specifico applicabili cioè solo a determinati tipi di operazioni. NL No PL Particolari obblighi di documentazione per i pagamenti effettuati in favore di soggetti residenti in Stati a bassa fiscalità SL No UK Si riguardanti i dividendi di fonte estera. 122 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.26. Regole sulle società conduit IT Solo per evitare il fenomeno del directive shopping. DE Si per evitare il fenomeno del treaty shopping EE Regole generali antiabuso ES No FR Non esistono ma resta applicabile la normativa sulla fraus legis. HU No MT No NL No PL No SL No UK No 123 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.27. Non residenti senza stabile organizzazione. Redditi in uscita. Ritenute alla fonte secondo la normativa interna IT I dividendi corrisposti a società non residenti in Stati UE sono assoggettati ad una ritenuta del 27% (12,50% per le azioni di risparmio). La ritenuta è ridotta all’1,375%. 0% nei casi di applicazione della Direttiva Madre Figlia. Alcune tipologie di interessi sono esenti altri sono assoggettati ad una ritenuta del 27% ovvero 18%. I canoni sono assoggettati a ritenuta del 30% del 75%. Su base convenzionale i dividendi sono tassati al 5% se la partecipazione è almeno pari al 25% ovvero del 15% in tutti gli altri casi. Gli interessi sono tassati con una ritenuta del 10%. Per i canoni non c’è invece una ritenuta. DE Vedi sopra EE Remunerazioni anche professionali 15%, dividendi da portafoglio 22%, canoni 15%, redditi da leasing 22%, rimborsi assicurativi 22%, remunerazioni artistiche e sportive 15%. ES La ritenuta generale è il 24% (applicabile per prestazioni artistiche), per i dividendi interessi e capital gain si applica il 18% e per i canon il 10%. FR Per i dividendi è prevista una ritenuta a titolo definitivo del 25%. Per gli interessi tale ritenuta è del 16% a meno che non siano esenti. I canoni e le remunerazioni professionali sono tassati al 33,33%. In entrambi i casi la ritenuta non è prelevata a titolo di imposta. Non ci sono ritenute sulle c.d. management fees. Le plusvalenze immobiliari sono soggette ad una ritenuta del 33,33% ed al 50% per le plusvalenze ricorrenti. Per le società madri residenti in paesi terzi ci sarà una ritenuta del 25% sui profitti rimessi dalla stabile organizzazione francese. HU Non ci sono ritenute in uscita MT Non ci sono ritenute in uscita NL Per i dividendi la ritenuta è del 15% PL Dividendi tassati con ritenuta del 19%, interessi, canoni ed altri redditi con ritenuta del 20%. 10% per i redditi derivanti da attività marittime. SL Si vedano le regole territoriali sopra UK Vedi parte precedente. Alcune convenzioni non prevedono la ritenuta sui redditi in uscita. 124 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.28. Non residenti con stabile organizzazione IT La definizione di stabile organizzazione della normativa interna è molto simile a quella dell’art. 5 Modello OCSE DE Non esiste una branch tax EE Tassazione ordinaria ES La definizione di stabile organizzazione è simile a quella del Modello OCSE. FR Non c’è una definizione di stabile organizzazione. Tale concetto è definito dalla giurisprudenza in aderenza all’art. 5 del Modello OCSE. Nei trattati è prevista la definizione di cui all’art. 5 del Modello OCSE ed in alcune eccezioni del Modello ONU (convenzioni con paesi in via di sviluppo). La stabile organizzazione è assoggetta a tassazione sui propri redditi e sui redditi rimessi alla casa madre. HU La definizione di stabile organizzazione è molto simile a quella dell’art. 5 del Modello OCSE, con alcune eccezioni riguardanti il trasferimento di beni immobiliari e lo sfruttamento di risorse naturali. La stabile organizzazione relativa alla costruzione di opere prevede un requisito temporale di tre mesi. MT Non esiste una definizione interna di stabile organizzazione. La tassazione è simile a quella delle società residenti. NL Le stabili organizzazioni sono tassate secondo le medesime regole previste per le società residenti PL Regole applicabili alle società residenti, salvo che manchi un’accurata indicazione del reddito prodotto. In tal caso si applicheranno delle presunzioni basate su percentuali predeterminate. SL La stabile organizzazione è tassata secondo le stesse regole delle società residenti UK Vedi sopra 125 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.29. Regole di tassazione della stabile organizzazione IT Le regole di imposizione sono similari a quelle delle società residenti DE Esiste una definizione di stabile organizzazione che include anche i servizi ausiliari a differenza dell’Art. 5 OCSE EE Le regole di imposizione sono similari a quelle delle società residenti ES Le regole di imposizione sono similari a quelle delle società residenti FR In generale valgono le medesime regole previste per le società residenti. Fanno eccezione le regole sulla deducibili degli interessi passivi attribuibili alla stabile organizzazione in relazione ad operazioni infragruppo. HU In generale valgono le medesime regole applicabili ai soggetti residenti. MT Vedi sopra NL Vedi sopra PL Vedi sopra SL Vedi sopra UK Simili all’imposizione delle società residenti 126 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.30. Assoggettamento della stabile organizzazione ad imposte diverse dall’imposta sui redditi delle società IT Le stabili organizzazioni sono assoggettate ad IRAP DE No EE Medesime regole applicabili alle società residenti ES Ritenuta del 18% trasferita alla Casa Centrale se i redditi non sono corrisposti a soggetti UE ovvero residenti negli Stati Uniti. FR Imposta sui redditi rimessi dalla stabile organizzazione applicabile alle stabili organizzazioni di società residenti in paesi terzi. HU No MT Tassazione ordinaria NL Tassa immobiliare e sulle successioni PL No SL No UK Le imposte diverse dall’imposta sul reddito applicabili anche alle società residenti si applicano alle stabili organizzazioni. 127 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.31. Trasferimenti di residenza. Trasferimento all’estero di società IT Le plusvalenze latenti sono assoggettate ad imposizione se non attribuite alla stabile organizzazione. DE Tassazione delle plusvalenze latenti EE Molto spesso la tassazione è esclusa dal trattato ES Tassazione delle plusvalenze latenti FR È richiesta una espressa autorizzazione dell’organo avente il potere di modificare lo statuto societario. È richiesto in aggiunta il consenso unanime degli azionisti. Il trasferimento all’estero determina la liquidazione della società. HU Esclusi da imposizione MT Non sono assoggettati a tassazione NL I trasferimenti all’estero sono tassati se la società perde lo status di residente PL No SL Il trasferimento è tassato salvo che si tratti di una società europea ovvero di una società cooperativa europea UK Il trasferimento è assoggettato a tassazione. 128 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.32. Tassazione del trasferimento all’estero IT Sì DE Vedi sopra. EE Vedi sopra ES Si applicano le norme sulla liquidazione FR Le plusvalenze latenti sono assoggettate ad imposizione salvo che lo stato di destinazione sia membro dell’Unione Europea. HU Ancorché non vi sia imposizione sul trasferimento è previsto che la società debba essere liquidata anteriormente a tale trasferimento. I profitti relativi alle operazioni di liquidazione saranno assoggettati ad imposizione. MT Vedi sopra NL Sì vedi sopra PL No SL Vedi sopra UK Vedi sopra 129 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.33. Tassazione dei trasferimenti di beni tra stabile organizzazione e casa madre IT Non ci sono norme specifiche per il trasferimento dalla stabile. Si ritiene che il trasferimento debba essere tassato. Il trasferimento dalla casa madre non è disciplinato. Si ritiene che non debba essere tassato. DE Sì nel trasferimento dalla casa madre alla stabile estera se la Germania perde i diritti impositivi. Viceversa il trasferimento non dovrebbe essere tassato EE Irrilevante a meno che non sia considerato una distribuzione di profitti. ES Quelli dalla casa madre alla stabile estera non sono tassati. Viceversa sono tassati quelli dalla stabile organizzazione spagnola alla casa madre estera. FR I trasferimenti interni dalla società francese alla stabile estera sono tassati così come i trasferimenti da stabile organizzazione alla casa madre italiana. HU Esclusi da tassazione MT Non tassati NL I trasferimenti dalla casa madre alla stabile sono tassati al valore di mercato. Viceversa quelli dalla stabile organizzazione alla casa madre non sono tassati ma il trasferimento interno ha effetto ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione. PL Non ci sono regole specifiche SL Dubbio UK Non è tassato il trasferimento dalla casa madre. Viceversa è tassato quello dalla stabile organizzazione. 130 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.34. Trasferimenti in entrata IT Non ci sono norme specifiche. DE È disciplinato EE Non ci sono regole specifiche ES No FR Il trasferimento in entrata è assimilato ad una liquidazione a meno che lo Stato di origine sia uno Stato membro dell’Unione Europea. HU Non applicabile MT Non ci sono norme specifiche NL Rilevante ai fini della rivalutazione dei beni societari PL Non ci sono regole specifiche SL Dubbio UK Non ci sono regole particolari 131 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 12.35. Step-up del valore dei beni IT Non ci sono regole specifiche DE Ammesso EE Non si sono regole specifiche ES Non ci sono regole specifiche FR Non ci sono regole particolari HU Non applicabile MT Tassazione ordinaria NL Rilevante PL Non ci sono regole specifiche SL Dubbio UK Non ci sono regole particolari 132 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 12.36. Aspetti temporali relativi all’accertamento della residenza fiscale IT Se la sede legale è trasferita all’inizio del periodo di imposta la società è considerata residente per l’intero periodo fiscale. Se invece la società estera deve ricostituirsi in Italia la società dovrà seguire i criteri ordinari. DE Non ci sono regole specifiche EE Non ci sono regole specifiche ES Non ci sono regole particolari FR Non ci sono regole particolari HU Tassazione ordinaria MT Non ci sono norme specifiche NL Non ci sono regole particolari PL Non ci sono regole specifiche SL Dubbio UK Non ci sono aspetti particolari 133 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 13. Aspetti di diritto tributario comunitario 13.1. Direttiva madre figlia IT L’esenzione dei dividendi in capo al ricevente è estesa anche sui dividendi non corrisposti in regime fiscale. DE Non ci sono peculiarità EE La peculiarità consiste nella deroga garantita dall’art. 5 della Direttiva ES Non ci sono peculiarità per la madre figlia. Per la direttiva interessi e canoni l’esenzione da ritenuta sugli interessi è estesa a Gibilterra) FR Il regime madre figlia è escluso in ipotesi di controllo da parte di soggetti residenti in Stati non membri UE. In tal caso non opera il coefficiente moltiplicativo. Ci sono comunque dei casi di esclusione. La normativa di esclusione dei benefici della direttiva è simile a quella spagnola attualmente oggetto di una procedura di infrazione. È dubbia la compatibilità comunitaria alla luce della causa Cadbury Schweppes. HU Non esiste una definizione di profitti distribuiti. I dividendi in uscita sono comunque esenti da imposizione anche se corrisposti a società non UE. MT Non ci sono peculiarità NL Il sistema di eliminazione della doppia imposizione economica prevede sia l’esenzione sia il credito PL Non è tenuto in considerazione il criterio dei diritti di voto, è richiesto un ininterrotto possesso di due anni. La direttiva è stata estesa anche ai paesi dello Libero Spazio Economico Europeo. SL Non ci sono peculiarità UK Non ci sono peculiarità 134 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 13.2. Direttiva interessi e royalties IT Non ci sono peculiarità DE Non ci sono peculiarità EE No ci sono peculiarità ES Vedi sopra FR Nessuna peculiarità HU Non esiste una definizione di interessi. Esiste una definizione di canoni. MT Non ci sono peculiarità NL Non ci sono peculiarità PL La definizione di canoni non prevede la vendita di diritti di autore, la definizione di stabile organizzazione è più ampia ed include anche la stabile organizzazione basata su rapporti di agenzia. Esiste un regime transitorio per l’applicazione delle ritenuta in uscita su interessi e canoni. SL Non ci sono peculiarità UK Tassazione ordinaria 135 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 13.3. Direttiva fusioni IT No DE Implementata senza peculiarità EE Non ci sono peculiarità ES Regime applicabile anche internamente FR Vedi sopra HU Le operazioni straordinarie tra società residenti e società residenti in altri Stati UE non sono riconosciute. MT Non ci sono peculiarità NL Non ci sono peculiarità. PL Non ci sono peculiarità SL Non ci sono peculiarità UK Non ci sono peculiarità 136 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 13.4. Direttive sulle riorganizzazioni societarie IT Non sono state implementate DE Sì EE Non ci sono peculiarità ES Sì FR Non sono state implementate HU Sono state implementate ancorché regole similari erano già in vigore prima dell’accesso dell’Ungheria nell’Unione. MT Implementate NL Sì o almeno in fase di implementazione PL Sì SL Implementate UK Implementate 137 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 13.5. Acquis communautaire IT La normativa di fonte interna è stata modificata diverse volte al fine di rendere il sistema compatibile con il diritto comunitario. DE Numerose modifiche scaturenti dalla giurisprudenza comunitaria EE Diverse norme sono state adottate al fine di rendere la normativa compatibile con il diritto comunitario. ES Diverse norme sono state adeguate al diritto comunitario. A tal fine è stata eliminata la thin capitalization. FR Per effetto del diritto comunitario sono state apportate modifiche al sistema del credito di imposta indiretto, alla normativa CFC ed al regime di tassazione dei dividendi intersocietari corrisposti a madri residenti in Stati UE ovvero dell’EEA. HU Esiste un acquis communautaire pieno. MT Nessun problema di compatibilità NL Il sistema olandese è stato modificato ripetutamente al fine di renderlo compatibile con il diritto compatibile. PL Il sistema è stato più volte modificato a seguito dell’accesso nell’Unione Europea. SL Generalmente il diritto comunitario prevale sul diritto interno UK Il sistema è stato modificato numerose volte 138 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 13.6. Procedure di infrazione IT Non esistente DE Non esistenti EE Non esistenti ES Deduzione dell’avviamento è stato considerato un aiuto di Stato FR Molte procedure di infrazione riguardano gli aiuti di Stato HU Una procedura di infrazione riguarda il trattamento degli interessi ed in particolare l’esenzione del 50%. Non è chiaro se la procedura di infrazione riguardi la normativa sugli aiuti di Stato. MT Non esistenti NL Procedura di infrazione sull’estensione dell’esenzione e del rimborso delle ritenute sui dividendi provenienti da Stati dello Spazio libero Economico Europeo. PL Procedura di infrazione riguardante tassazione di dividendi e interessi in uscita SL Non ci sono cause pendenti UK Esiste una procedura di infrazione che riguarda l’implementazione della direttiva sulla mutua assistenza. 139 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 13.7. Norme interne in conflitto con il diritto comunitario – Giurisprudenza comunitaria IT Vedi sopra in tema di dividendi DE Il regime CFC è stato modificato al fine di renderlo compatibile con la causa Cadbury Schweppes EE Alcune incompatibilità potrebbero derivare dalla tassazione dei dividendi in uscita. ES Le stabili organizzazioni non beneficiano delle aliquote ridotte applicabili alle società residenti FR Le seguenti cause hanno riguardato la Francia (Elisa, Denkavit II, Gilly, Commissione v. Francia, Fournier, Lasterie du Saillant e Avoir Fiscal) HU Nessuna MT Tassazione ordinaria NL Le cause decise sono suddivisibili in tre aree distinte: le clausole antiabuso, l’imposizione sul trasferimento e la tassazione di gruppo. PL Tassazione di fondi di investimento e fondi pensione, deducibilità dei costi relativi a reddito di fonte estera, tassazione su base lorda di taluni redditi (es. interessi e canoni) SL Non ci sono cause UK Allo stato attuale le questioni sembrano essere risolte atteso l’elevato numero di sentenze emesse dalla corte di giustizia riguardanti il Regno Unito 140 SEZIONE PRIMA – ANALISI COMPARATA 13.8. Il diritto comunitario nei rapporti con i paesi terzi. Cause pendenti IT No DE Ci sono due casi decisi in senso sfavorevole al contribuente EE Nessuna causa pendente ES Nessuna causa pendente FR Non ci sono cause pendenti HU Nessuna MT Non ci sono cause pendenti NL Non è chiaro se la distinzione tra Stati Membri e Paesi terzi abbia un impatto sul sistema olandese PL Non esistono cause pendenti ma disposizioni interessanti sono rinvenibili nella convenzione contro la doppia imposizione stipulata con gli Stati Uniti. SL Nessuna UK Ci sono state due sentenze ossia la sentenza THIN CAP GLO e la sentenza FII GLO 141 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 13.9. Paesi dell’area di Libero Scambio Europea (EEA) IT I dividendi corrisposti a società residenti in paesi EEA sono tassati con ritenuta del 1,375% a partire dal 1 gennaio 2008. DE Non ci sono cause pendenti EE Si esclude solo il Leichtenstein. ES Non ci sono cause pendenti FR Non ci sono cause pendenti HU Nessuna MT Tassazione ordinaria NL Esiste allo stato attuale una procedura di infrazione. PL È stata estesa l’esenzione dei dividendi (a certi livelli partecipativi e in presenza del requisito dell’ininterrotto possesso). SL Non ci sono cause UK La sola sentenza rilevante è la Fokus Bank che riguardava dividendi in entrata nel Regno Unito. Non esiste un trattato con il Leichtenstein. 142 SEZIONE SECONDA ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 1. Introduzione e finalità della ricerca economica sulla competitività1 Il presente progetto di ricerca costituisce il secondo momento del più ampio progetto “La tassazione delle società nell’Europa allargata” il cui obiettivo finale è quello di verificare la competitività del sistema di tassazione italiano delle società rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea “allargata”. Tale secondo momento della ricerca ha ad oggetto un’analisi quantitativa degli effetti economici dei singoli sistemi di tassazione analizzati. In particolare, l’analisi ha l’obiettivo di verificare gli effetti dei diversi sistemi di tassazione delle società nell’Unione Europea “allargata” in termini di: • livello di imposizione esistente nei diversi Paesi considerati; • competitività delle imprese; • incentivi generati su specifiche classi di scelte aziendali. Il lavoro intende pertanto: • sintetizzare gli effetti delle diverse normative fiscali sulla competitività delle imprese attraverso la stima dell’aliquota media effettiva d’imposta; • rappresentare gli effetti delle diverse normative fiscali sulle principali tipologie di scelte aziendali attraverso l’impiego di un modello di analisi delle decisioni. L’analisi consentirà valutazioni in ordine agli effetti economico-aziendali della carenza di armonizzazione dei regimi di tassazione delle società nell’Unione Europea e della conseguente possibile “concorrenza fiscale” tra i paesi dell’Unione. L’allargamento dell’Europa ai paesi dell’est, infatti, comporta la necessità di confrontarsi con sistemi fiscali molto diversi da quelli tradizionalmente in vigore nei così detti paesi occidentali, che pongono sfide del tutto nuove in termini sia di competitività, sia di integrazione fra ordinamenti giuridici. 1 La presente Sezione è frutto della collaborazione tra il Comitato Scientifico ed i componenti del gruppo di lavoro. In particolare, tuttavia, i paragrafi 2, 3.1, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati redatti da Riccardo Tiscini; i paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 4 e 5 da Lorenzo Moschella. 143 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 2. Lo stato attuale della tassazione societaria in europa: concorrenza fiscale e competitività delle imprese La coesistenza di diversi regimi di imposizione diretta delle imprese all’interno dell’Unione Europea costituisce un annoso problema fin dalla stipula del Trattato CE. Come è noto, infatti, il Trattato CE contiene disposizioni specifiche solo in materia di fiscalità indiretta (artt. 90-93 del Trattato CE), in quanto essa incide in maniera più diretta ed evidente sulla libera circolazione delle merci e dei servizi. Tali disposizioni prevedono, oltre a disposizioni che vietano discriminazioni fiscali in chiave negativa, anche la vera e propria armonizzazione dei sistemi di imposizione indiretta degli Stati Membri (art. 93). Altrettanto non è per la fiscalità diretta, per la quale non vi sono specifiche disposizioni nel Trattato CE. Tuttavia, è innegabile che gli effetti dell’imposizione diretta sull’integrazione dei mercati non sono, dal punto di vista sostanziale, di minore rilievo. Da un lato, tali effetti sono meno diretti, in quanto non riferibili alle singole transazioni d’impresa e soprattutto in quanto incidono sulla competitività dei sistemi Paese congiuntamente a molti altri fattori, così da rendere di difficile discernimento l’effetto fiscale dagli effetti di altra natura. Dall’altro, però, essi incidono in maniera molto più diffusa e penetrante sui singoli sistemi economici nazionale, costituendo alcune tra le principali determinanti della loro competitività2. Nel sistema della normativa comunitaria la fiscalità indiretta è soggetta ad armonizzazione, ai sensi dell’art. 93 del Trattato CE, mentre per quella diretta, in assenza di specifiche disposizioni, deve farsi riferimento al generale principio di ravvicinamento delle legislazioni nazionali, stabilito dall’art. 94 del Trattato CE. Una diversa intensità di spinta che ha condotto all’attuale situazione di significative divaricazioni nei sistemi di imposizione diretta, pur in presenza di una fiscalità indiretta sostanzialmente unificata. Il punto di vista strettamente economico non giustifica appieno tale differenza di approccio, poiché i differenziali di imposizione diretta sono potenzialmente lesivi della libera circolazione dei lavoratori, della libertà di stabilimento delle imprese e quindi, indirettamente, anche della libera circolazione di merci, servizi e capitali. La regolamentazione fiscale in materia societaria determina la convenienza a stabilirsi in un Paese UE piuttosto che un altro, frustrando il libero esplicarsi della concorrenza basata su fattori di natura economica. Alla ricerca di risparmi fiscali, le scelte di stabilimento e di investimento delle imprese possono così determinare un’allocazione dei fattori produttivi inefficiente a livello di sistema economico europeo. A ciò si aggiunga che, in assenza di armonizzazione della fiscalità diretta, i singoli ordinamenti tributari sono di fatto messi in concorrenza tra loro, è ciò può portare ad una dannosa competizione al ribasso nelle politiche fiscali, con perdita di gettito per tutti i Paesi della UE. 2 Porter, Vantaggio competitivo delle Nazioni. 144 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Infine, occorre altresì considerare che l’esistenza di molteplici differenti sistemi di imposizione diretta moltiplica i costi amministrativi delle imprese e rende più difficoltoso il contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale. Le radici della scelta di non prevedere una vera e propria armonizzazione dei sistemi di tassazione diretta delle imprese sono infatti di natura prevalentemente politica, essendo ascrivibili alla volontà di mantenere saldo in capo agli Stati membri il controllo delle politiche fiscali e del conseguente gettito. Le politiche in materia di imposizione diretta sono infatti leve importanti non soltanto in materia fiscale, ma per i loro riflessi in termini di politica economica generale, politica del welfare, politica internazionale, scelte di redistribuzione della ricchezza e, più in generale, di gestione della spesa pubblica. Il tema è pertanto particolarmente sensibile per gli Stati membri, che ne hanno voluto mantenere strette le leve del controllo. In ultima analisi, l’approccio al problema dell’armonizzazione della fiscalità diretta è figlio della visione stessa del processo di integrazione europea da parte dei Paesi protagonisti, sempre e tuttora molto restii all’integrazione economico-politica. L’integrazione monetaria, perfezionata con i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, non ha contribuito all’armonizzazione dell’imposizione diretta, poiché anzi ha fatto venire meno la leva monetaria della politica economica, lasciando la leva fiscale come unico, ed ultimo, baluardo della politica economica nazionale. La sovranità fiscale, in ossequio al principio ‘no taxation without representation’, rimane quindi intatta, rafforzata dal principio dell’unanimità previsto per le scelte in materia fiscale, che garantisce ai singoli governi il mantenimento della potestà tributaria3. La letteratura in materia presenta un continuum di posizioni variegate, polarizzate intorno agli estremi delle teorie liberiste, che sostengono l’inutilità del’intervento comunitario in materia di imposizione diretta e la tendenza al raggiungimento di una situazione di equilibrio grazie alle forze del libero mercato, e le posizioni dei sostenitori dell’armonizzazione, che sottolineano il pericolo che la competizione fiscale conduca ad una erosione del gettito nella UE e quindi, in ultima analisi, a servizi pubblici minori e di qualità inferiore. Negli anni, la questione è stata ripetutamente affrontata in ambito UE. Il rapporto Neumark, del 1962, sottolineava le specificità strutturali dei singoli sistemi, che precludono un’unificazione completa, ma auspicava un certo ravvicinamento dei singoli sistemi impositivi. Tuttavia, molto poco fu effettivamente fatto fi no a che la prospettiva del Mercato Unico non rese impellenti i problemi di armonizzazione della regolamentazione economica in ambito UE. Le differenze nella fiscalità diretta continuavano infatti a produrre incentivi distorti nelle scelte di investimento, di finanziamento e di allocazione dei fattori produttivi, che non erano compatibili con l’unificazione dei mercati. La nuova strategia, formulata in una comunicazione del 1990, fu però quella di rinunciare ad una vera e propria armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali, perseguendo esclusivamente la 3 Giandomenico Magliano (da Roccatagliata, p. 1231). 145 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA rimozione delle singole situazioni distorsive delle scelte imprenditoriali (c.d. piece-meal approach). Alla strategia dell’armonizzazione veniva quindi sostituita la strategia del coordinamento e del ravvicinamento, in coerenza con l’art. 94 del Trattato CE. Tale strategia ha condotto in breve tempo all’approvazione di tre normative, che rappresentano ancora oggi i capisaldi della normativa comunitaria in materia di imposizione diretta: • il regime fiscale di fusioni, scissioni e conferimenti (Dir. 90/435/CEE); • il regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi (Dir. 90/435/CEE); • la procedura arbitrale in materia di prezzi di trasferimento (Convenzione 90/436/CEE). Tale approccio era coerente anche con l’introduzione del principio di sussidiarietà, avvenuto con il Trattato di Maastricht, secondo il quale l’intervento comunitario è giustificato soltanto se consente di raggiungere obiettivi non raggiungibili con singole azioni degli Stati membri. Tuttavia, nel 1992, il Rapporto Ruding, considerata l’impossibilità di una convergenza spontanea da parte dei singoli Stati membri, sottolineava l’opportunità di un ulteriore intervento comunitario in direzione armonizzatrice, evidenziando le seguenti priorità: • eliminare le disposizioni discriminatorie e distorsive dei sistemi fiscali degli Stati membri; • fissare un livello minimo d’imposizione e regole comuni per la determinazione delle basi imponibili, al fine di limitare il fenomeno della concorrenza fiscale; • incoraggiare la trasparenza delle agevolazioni fiscali agli investimenti. In realtà, per oltre un decennio i passi avanti furono molto scarsi, finché nel 1996 il Commissario Monti non rivendicò la centralità della fiscalità diretta nel processo di integrazione europea, al pari di ogni altra politica degli Stati membri che fosse in contrasto con le libertà fondamentali del Trattato CE. Tale nuova strategia (c.d. global approach) si fondava sulla concertazione tra Stati membri per il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi: 1) stabilizzazione delle entrate fiscali; 2) buon funzionamento del mercato interno; 3) promozione dell’occupazione. Sulla base di tale impulso si arrivo a definire, solo nel 2003, un pacchetto di misure fiscali volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa in ambito UE. Le disposizioni principali di tale pacchetto sono: • il codice di condotta; • la tassazione degli aiuti di Stato; • la tassazione dei redditi da risparmio. Il codice di condotta mira a contrastare le misure fiscali che determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore rispetto ai livelli generalmente applicati nel singolo Stato membro, e che hanno una sensibile incidenza sulla localizzazione delle attività d’impresa. Ai fini della determinazione del livello impositivo, sono rilevanti le aliquote nominali, le regole sul calcolo delle basi imponibili, ma anche le procedure amministrative di gestione del rapporto fiscale, che devono essere improntate alla trasparenza. Il codice di condotta ha indubbiamente disincentivato e calmierato la concorrenza fiscale sleale tra gli Stati membri, ma non ha significativamente contribuito all’omogeneizzazione della tassazione delle società in ambito europeo. 146 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Per quanto riguarda le altre misure del pacchetto fiscale, sono stati significativi i passi avanti in tema di contrasto agli aiuti di Stato e di omogeneizzazione della tassazione di interessi e royalties fra società di Stati membri diversi, perseguita tramite direttive. L’evoluzione degli ultimi anni ha portato due principali fenomeni: • il consolidamento dell’Unione monetaria; • l’allargamento dell’Europa ai paesi dell’Est. Il consolidamento dell’Unione monetaria è stato affiancato da un rigoroso coordinamento delle politiche di bilancio, ma proprio per questo non delle politiche fiscali. Nell’ambito della politica macroeconomica complessiva, infatti, dopo aver perso la leva monetaria e la leva del bilancio, la politica fiscale rimane l’unica valvola di sfogo per mantenere una certa autonomia gestionale in termini di politica economica, ed in particolare di politica della spesa pubblica, che gli Stati membri hanno dimostrato di voler mantenere saldamente in mano. Ciò spiega le permanenti divergenze nei sistemi di tassazione diretta, la cui analisi è oggetto del presente lavoro, ed anche la progressiva divaricazione tra la tassazione dei due principali fattori produttivi: lavoro e capitale. Sotto quest’ultimo profilo, si deve sottolineare che nel periodo 1980-1995 la tassazione effettiva del lavoro è aumentata dal 34,7% al 42,3%, mentre quella sul capitale è diminuita dal 44,6% al 35,6%. La tendenza si è parzialmente attenuata negli anni successivi, pur permanendo un ampia forbice tra tassazione del lavoro e tassazione del capitale. Di particolare interesse è che tale forbice è molto più ampia nei Paesi più recentemente entrati nella UE (la c.d. Europa dell’est). Lo studio sulla struttura dei sistemi fiscali nell’Unione Europea pubblicato nel 2006 mostra come la tassazione effettiva del lavoro, nel periodo 1995-2004 e con riferimento all’Europa ‘allargata’ a 25, sia rimasta sostanzialmente stabile, passando dal 35,7% al 35,6%. Non si evidenziano inoltre significative differenze tra i Paesi dell’Europa a 15 e gli ulteriori 10 dell’Europa ‘allargata’. Al contrario, con riferimento alla tassazione effettiva del capitale, si evidenzia, a fronte della sostanziale stabilità della tassazione complessiva nell’Europa ‘allargata’, una forte e crescente differenza tra i Paesi dell’Europa a 15 e i 10 ulteriori Paesi dell’Europa ‘allargata’. La tassazione dei redditi da capitale nel periodo 1995-2004 è infatti passata dal 23,1% al 25,8% (Europa a 25), ma per i soli 10 Paesi nuovi entranti, la tassazione effettiva è passata dal 17,0% al 14,0%. Il divario tra tassazione del lavoro e del capitale si spiega proprio con la ridotta mobilità del fattore lavoro rispetto al capitale, unitamente da un lato alla liberalizzazione e globalizzazione dei mercati finanziari, che consentono politiche di tax planning su base mondiale, dall’altro al peso crescente della spesa pubblica per i sistemi di welfare e per il servizio del debito pubblico, che deve essere finanziata in modo facile e sicuro. Di qui la tendenza a sovra-tassare il fattore produttivo rigido lavoro, per bilanciare la rigidità della spesa pubblica, e a attivare meccanismi di concorrenza fiscale sul fattore capitale, così da attrarre investimenti produttivi e finanziari. Tali meccanismi sono tuttavia all’origine di possibili distorsioni nel mercato, conducendo all’erosione del gettito fiscale derivante dai redditi d’impresa e di capitale e alla penalizzazione delle prospettive occupazionali in Europa, soprattutto nel contesto competitivo mondiale. 147 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Il confi ne tra vantaggi e svantaggi della concorrenza fiscale non è facilmente individuabile. Essa genera benefici nella misura in cui abbassa la pressione fiscale stimolando un accorto impiego delle risorse pubbliche, ma senza generare il decadimento della qualità dei servizi pubblici offerti. Oltre tale limite, tuttavia, i costi delle distorsioni concorrenziali, il decadimento dei servizi pubblici e l’erosione delle basi imponibili innescherebbero meccanismi perversi sulla competitività dei sistemi Paese Europei, che non sarebbero in grado di garantire condizioni di produzione convenienti alle imprese, con conseguenze negative sul tessuto produttivo che in un’economia globalizzata diverrebbero facilmente incontrollabili. Peraltro, la crescente internazionalizzazione delle imprese ha aggravato i costi amministrativi del mantenimento di numerosi diversi regimi fiscali all’interno della UE. Sotto questo profilo, la Comunicazione COM (2003)726 della Commissione ha auspicato l’introduzione di una base imponibile consolidata comune per tutte le attività svolte da una società nella UE. Infi ne, l’ulteriore recente fenomeno del forte allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Est ha generato alcuni importantissimi effetti, tra i quali: • l’incremento della concorrenza fiscale, soprattutto da parte di alcuni Paesi con sistemi impositivi più leggeri o comunque di più facile gestione, ed il conseguente maggior rischio di erosione fiscale; • l’incremento dei costi amministrativi connessi alla gestione di molteplici sistemi fiscali; • la riduzione della trasparenza complessiva dei sistemi fiscali, soprattutto in ragione delle diversità strutturali di alcuni sistemi di imposizione diretta. In ragione di ciò, è quanto mai attuale l’analisi di tali divergenze e la gestione di un efficace e pianificato processo di coordinamento ‘in positivo’ dei sistemi di tassazione diretta delle imprese, poiché la sola gestione giudiziaria delle non conformità ‘in negativo’ non sembra incidere con la dovuta tempestività e forza per garantire l’efficienza dei meccanismi di allocazione delle risorse economiche. Il presente lavoro mira a contribuire a tale percorso fornendo un’analisi degli effetti dei diversi ordinamenti sulle scelte aziendali e sulla competitività delle imprese. 3. Metodologia della ricerca 3.1. Definizione del modello di simulazione economico-finanziario per ciascun Paese La metodologia seguita si è basata sull’applicazione di modelli di calcolo delle basi imponibili applicati a dati economico-finanziari di sintesi tratti da banche dati specializzate. I modelli di calcolo delle basi imponibili hanno inteso simulare nella maniera più aderente possibile alla realtà, il carico fiscale generato dai singoli regimi di tassazione su un “bilancio-tipo” ottenuto aggregando i dati di bilancio delle prime settanta imprese di ogni paese europeo analizzato (per fatturato) per i settori di cui di seguito: 148 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Costruzioni Energetico Commercio Manifatturiero Telecomunicazioni Il lavoro è dunque partito dall’analisi dettagliata dei componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione della base imponibile nei diversi paesi, al fine di evidenziare le aree in cui il regime di tassazione delle società non è neutrale rispetto alle scelte aziendali, ma tende a determinare differenziali di competitività. Il modello di simulazione, ha consentito, sia pure con importanti approssimazioni, la valutazione di tale “differenziale di competitività” in termini di Tax Rate Effettivo e l’analisi delle sue determinanti, in termini di variabili economico-finanziarie frutto di specifiche categorie di scelte aziendali. Una parte delle informazioni necessarie all’effettuazione dell’analisi sono disponibili dalle banche dati di seguito indicate, anche se per molte categorie di scelte si sono dovute accettare rilevanti limitazioni. L’analisi è stata svolta sugli 11 paesi di cui alla seguente tabella: Italia Francia Spagna Olanda Germania Slovenia Gran Bretagna Estonia Polonia Ungheria Malta Per ciascuno di tali paesi si è provveduto a definire un modello di simulazione economico-finanziario che sia in grado di valutare gli effetti delle singole normative sulla tassazione d’impresa o comunque sulla redditività netta, distinguendo tali effetti a seconda che si riferiscano: • alla formazione della base imponibile (es. criteri di imponibilità e deducibilità di ricavi e costi); • all’applicazione dell’imposta (es. aliquote d’imposta nominali e crediti d’imposta sulla tassazione societaria). 149 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Il modello di simulazione elaborato, per quanto possibile, ha avuto come obiettivo fondamentale, quello di spiegare la differenza tra Tax Rate Nominale o TRN (aliquote d’imposta), Tax Rate Effettivo o TRE (rapporto imposte sul reddito/utile ante-imposte) e Tax Rate Analisi o TRA (rapporto imposte da modello/utile ante-imposte). Come accennato, per la definizione del modello si è proceduto all’estrazione dei dati aggregati relativi ad un vasto campione di società, la cui variabile di selezione è stata quella del fatturato più elevato per ciascun settore nell’ambito dei singoli paesi. In particolare si è proceduto ad estrarre i bilanci delle prime settanta società in ordine di fatturato per ciascun settore oggetto dell’analisi nei singoli paesi di interesse. Una parte delle variabili assenti nella banca dati è invece stata simulata basandosi su quanto esposto nelle relazioni che accompagnano i bilanci delle prime tre singole imprese per settore di attività, la cui consultazione è risultata dunque necessaria per approntare il modello di analisi. La metodologia utilizzata si è incentrata essenzialmente in un’analisi basata su tre livelli: • il livello delle variabili monitorabili dalla banca dati; • il livello delle variabili monitorabili dai bilanci; • il livello delle variabili non monitorabili. Di conseguenza, la scomposizione della differenza tra i tax rate per ciascun paese, ai seguenti scostamenti parziali: • differenziale di Tax Rate ascrivibile alle variabili monitorabili dalla banca dati; • differenziale di Tax Rate ascrivibile alle variabili monitorabili dai bilanci; • differenziale residuo di Tax Rate ascrivibile alle variabili non monitorabili. È da sottolineare, come si vedrà meglio nel paragrafo seguente, che mentre l’analisi dalla banca dati verte sui dati oggettivi e riferiti all’intero campione, l’analisi dai bilanci si basa sull’osservazione, per ciascun settore, di un ristretto campione di imprese (come detto in numero di 3) per cui le informazioni rilevanti disponibili nei bilanci si basano sull’assunzione che i dati riferiti a tale campione ristretto siano rappresentativi dell’intero campione aggregato estratto dalla banca dati. Il confronto tra i Tax Rate relativi ai singoli paesi, nonché della loro imputabilità alle singole variabili oggetto di analisi, ha consentito di trarre conclusioni in ordine agli effetti delle diversità nella tassazione societaria sulla profittabilità netta e sulla competitività delle imprese. 3.2. Acquisizione, catalogazione e formattazione dei dati economico-finanziari per ciascun settore In base a quanto detto in precedenza, l’acquisizione delle informazioni è avvenuta su due principali livelli: • la banca dati, che comprende i dati economico-finanziari di sintesi riferiti alle singole società ed al campione aggregato; • i bilanci di alcune società (campioni ristretti), da cui si traggono informazioni specifiche relative a variabili rilevanti per esprimere la “diversità” fiscale, ma non presenti nella banca dati. 150 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Per quel che concerne I dati, questi sono stati estratti dalla banca dati con riferimento ai settori di cui si è detto. Non si è ritenuta possibile l’analisi con riferimento ai settori bancario e assicurativo in ragione delle specificità fiscali di tali settori, non sufficientemente descritte nei questionari. I dati ottenuti dalla banca dati sono stati utilizzati per costruire sia su un Bilancio Europeo Consilidato (BEC), costituito dalla sommatoria dei dati di tutti i bilanci raccolti, che una serie di Bilanci Nazionali Consolidati (BNC), costituiti dalla sommatoria dei dati di bilancio raccolti per ogni singolo paese. Ai bilanci così ottenuti sono state applicate le variazioni fiscali determinati con dei modelli di calcolo delle basi imponibili. Con tali modelli si è cercato di simulare, in modo quanto più aderente possibile alla realtà, il carico fiscale generato dai singoli regimi di tassazione per i diversi settori oggetto di analisi desumendo i dati non presenti nella banca dati dai dati disponibili sui bilanci dei campioni ristretti. Ad esempio, le spese di rappresentanza non sono presenti nella banca dati, poiché (contrariamente a quanto avviene con gli US Gaap, tale informazione non è compresa nella disclosure obbligatoria secondo i principi contabili internazionali e secondo i principi contabili dei principali paesi europei). L’analisi dei 3 bilanci che riportano tale informazione, per ciascun settore, ha consentito di ottenere un indicatore medio del rapporto tra spese di rappresentanza e ricavi, che è stato poi applicato ai dati contabili risultanti dal campione aggregato estratto dalla banca dati. Tra le variabili monitorabili direttamente dalla banca dati, pur con alcune necessarie semplificazioni, vi sono quelle relative al trattamento degli oneri finanziari e dei costi del personale. La maggior parte delle variabili è stata pertanto monitorata grazie all’ausilio dei bilanci. Tali modelli sono state quindi applicati ai dati presenti sul BEC e sui BNC determinando la stima delle variazioni fiscali necessarie per determinare il carico fiscale applicato da ciascun paese. 3.3. Applicazione del modello di simulazione ai dati economico-finanziari A seguito della definizione dei dati dei bilanci di cui si è appena detto e dei dati rilevanti ai fini della stima del carico fiscale si è provveduto ad applicare su questi le variazioni fiscali che sono scaturite dalle informazioni per singolo paese desumibili dalla ricerca Ceradi. Tale lavoro ha consentito la determinazione delle imposte derivanti dal modello e la conseguente determinazione del “Tax Rate Analisi”. 3.4. Rifinitura, analisi ed interpretazione dei risultati Si è quindi potuto costruire una tabella di sintesi riportante per ciascun paese e settore di attività: • il Tax Rate Nominale (TRN); • il Tax Rate Effettivo (TRE) su BEC; • il Tax Rate Analisi (TRA) su BEC. 151 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Poiché, come si vedrà, tali tassi scontano la forte limitazione di derivare dal BEC, che risente delle differenze tra i singoli paesi la ricerca ha provveduto a determinare i seguenti indici sui bilanci consolidati a livello di singoli paesi e che si ritengono essere maggiormente siginificativi: • il Tax Rate Effettivo (TRE) su BNC; • il Tax Rate Analisi (TRA) su BNC. Sono infine state evidenziati i delta tra il TRN e: • il TRE su BEC; • il TRE su BNC; • il TRA su BNC. 4. Presentazione del campione La fonte dei dati impiegati per la costruzione dei diversi tax rate (nominale, effettivo, analisi), è costituita dai bilanci dell’esercizio 2008 delle società operanti nei diversi settori e paesi oggetto di analisi. In particolare, come detto, il campione iniziale è stato estratto considerando i bilanci delle prime 70 (settanta) società operanti nei diversi paesi, con fatturato più elevato nei diversi macrosettori industriali oggetto di analisi. Successivamente, al fine di ottenere una rappresentazione compatibile con l’obiettivo dell’analisi, dallo stesso campione sono state eliminate quelle società che presentavano nei propri bilanci un risultato ante-imposte positivo e imposte sul reddito negative4. Tale situazione comporta sicuramente un miglioramento del reddito netto dell’esercizio, ma potrebbe generare un effetto distorsivo ai fini del calcolo del tax rate effettivo nel settore di riferimento. 4 Ad esempio attraverso la lettura della relazione al bilancio 2008 Enel Spa, società che ha chiuso il predetto esercizio con un Risultato ante imposte di € 100.924.018, e imposte positive per 100,9 milioni di € per effetto principalmente dell’esclusione al 95%, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi percepiti dalle società controllate. 152 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Tale operazione ha comportato una riduzione del campione, con effetti diversi a seconda sia del paese, sia del settore oggetto di riferimento come evidenziato nella seguente tabella. I dati contenuti nella banca dati, sono stati riclassificati secondo schemi di bilancio sintetici rappresentativi dei dati complessivi del settore ottenendo: • una serie di bilanci con i dati aggregati di tutti i paesi (Bilancio Europeo Consolidato) per ciascun settore; • una serie di bilanci aggregati per singolo paese (Bilancio Nazionale Consolidato) per ciascun settore. I bilanci così ottenuti sono di seguito rappresentati per ciascun settore5. 5 Si deve sottolineare che non tutti i totali e i sub totali presenti nei bilanci corrispondono alla somma algebrica degli addendi di cui sono costituiti. Le differenze sono imputabili a carenze che si sono riscontrate nella banca dati laddove alcuni dati non erano disponibili perché: 1. i dati stessi non sono presenti nei documenti originali delle singole società; 2. i dati non sono disponibili nello schema di riclassificazione ufficiale dei vari Paesi. Poiché i dati dei sub totali e dei totali non tengono conto di tali dati mancanti e sono quindi attendibili si è deciso di utilizzarli ugualmente rinunciando quindi ad esporre la quadratura delle sommatorie. 153 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA - SETTORE COMMERCIO STATO PATRIMONIALE TOTALE ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA OLANDA GRAN BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Importi in €/migliaia ATTIVITA' Immobilizzazioni Immobilizzazioni materiali 44.951.793 6.462.634 5.800.283 3.021.356 8.322.769 17.409.102 2.812.041 417.455 71.393 386.533 1.766 Immobilizzazioni immateriali 36.776.266 4.814.276 21.658.602 551.299 1.786.853 363.534 7.488.604 17.167 5.504 80.528 - Altre immobilizzazioni 370.593.210 9.748.949 182.808.291 25.230.706 131.494.936 2.780.294 12.655.835 1.717.794 248.837 2.499.931 3.637 1.403.999 Totale Immobilizzazioni 452.328.207 21.025.860 210.267.176 28.803.673 141.605.559 20.552.931 22.956.480 2.152.415 325.733 2.972.524 5.404 1.660.452 Magazzino 15.532.077 8.835.700 617.479 685.041 3.124.161 268.003 1.711.028 71.904 16.836 88.389 Crediti 48.714.334 9.659.608 17.529.658 4.858.305 4.223.751 3.210.039 8.047.046 642.876 52.775 Altre attività 197.336.654 9.442.364 34.497.277 6.557.623 113.132.288 1.171.849 30.950.048 371.260 Totale Attivo corrente 262.249.093 27.937.672 52.644.414 12.100.968 120.480.199 4.649.891 40.708.122 Totale Attività 714.578.144 48.963.531 262.911.590 40.904.642 262.085.757 25.202.822 63.664.602 246.462 9.900 Attivo corrente Importi in €/migliaia PASSIVO 2008 2008 2008 2008 2008 2008 - 113.536 241.237 149 248.892 166.435 811.413 3.813 232.284 1.086.039 236.046 1.807.068 3.962 594.712 3.238.455 561.779 4.780.527 9.366 2.255.073 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Patrimonio Netto Capitale 63.015.959 7.103.204 30.222.374 4.399.434 9.183.435 133.784 8.267.152 1.223.733 28.766 1.439.798 9.224 185.922.784 6.447.572 102.707.406 15.559.280 52.199.284 2.261.483 3.464.624 993.655 246.937 1.554.604 - 253.270.122 13.550.776 132.929.780 19.958.712 61.382.717 6.726.647 11.731.777 2.217.389 275.703 2.994.402 9.224 1.492.995 106.256.906 2.666.191 62.574.334 820.241 13.346.581 7.046 26.535.447 76.928 24.116 8.906 183 196.933 27.502.445 7.583.856 7.260.618 2.571.384 3.478.671 332.147 5.386.725 415.639 51.237 164.603 213 257.352 Altre passività 159.133.334 11.339.770 23.029.676 8.016.988 91.540.930 16.056.387 8.574.028 452.143 60.401 42.194 2.625 18.192 Totale Passività correnti 293.741.021 21.589.818 92.864.628 11.408.613 108.422.259 16.395.580 40.498.293 944.712 135.760 1.005.860 3.021 472.477 101.201.328 1.433.803 21.215.953 5.135.973 62.637.484 1.840.402 8.588.003 36.551 118.129 - - 195.030 65.562.335 12.389.129 15.874.222 4.401.343 29.643.304 240.195 2.847.580 39.804 32.188 - - 94.570 Totale Passività non correnti 167.055.792 13.822.932 37.090.175 9.537.317 92.280.786 2.080.597 11.435.582 76.354 150.316 292.131 - 289.601 Totale Passività 714.578.144 48.963.531 262.911.590 40.904.642 262.085.757 25.202.822 63.664.602 3.238.455 561.779 4.780.527 Altro Totale Patrimonio netto 1.005.055 487.940 Passività correnti Finanziamenti Debiti Passività non correnti Debiti a lungo termine Altre passività non correnti 154 9.366 2.255.073 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ - SETTORE COMMERCIO - CONTO ECONOMICO EUROPA ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA OLANDA GRAN BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Importi in €/migliaia Ricavi operativi 424.655.695 58.754.261 73.389.401 20.138.344 89.272.159 10.299.383 Vendite 214.971.312 53.934.805 59.905.384 19.582.026 64.299.656 7.787.084 Costo merci 197.512.480 28.757.779 31.285.156 9.182.017 40.062.176 4.540.575 Margine lordo operativo 227.143.215 29.996.482 42.104.245 10.956.327 49.209.984 Altri costo operativi di esercizio 130.357.566 21.459.105 8.199.878 3.840.729 costo personale 61.153.700 6.141.995 21.752.203 Ammortamenti 6.001.214 1.156.680 Reddito operativo 29.630.735 Proventi finanziari Oneri finanziari Margine finanziario 4.492.826 608.741 3.692.905 773 1.021.368 4.442.545 596.792 3.441.801 769 980.450 79.062.196 2.134.466 274.850 1.759.769 376 453.121 5.758.809 83.923.337 2.358.360 333.892 1.933.136 398 568.247 28.755.164 3.030.334 61.807.741 1.526.167 159.140 1.261.636 376 317.297 5.014.141 9.644.640 888.364 16.491.623 558.755 107.171 446.713 - 108.094 1.333.075 327.146 1.662.372 621.877 762.833 49.544 8.539 51.419 - 27.730 1.238.703 10.819.089 1.774.310 9.147.808 1.218.234 4.861.141 223.893 59.042 173.368 22 115.126 43.576.013 939.399 5.908.878 2.663.277 27.772.963 3.931.711 1.701.114 79.816 - 552.756 84 26.015 36.147.553 707.577 15.008.705 878.193 15.873.251 1.430.493 1.932.239 35.624 - 144.602 53 136.816 9.099.827 1.797.623 11.925.189 - 8.490 408.154 31 - 110.801 54 4.855.863 231.825 - 100.908 - 162.985.533 - 231.125 44.192 - Utile a lordo delle imposte 34.548.792 1.470.524 1.719.262 3.571.932 21.070.998 1.242.296 4.620.461 268.085 50.552 529.592 Imposte 10.876.162 650.609 4.871.849 472.585 3.952.323 143.649 674.707 45.373 3.706 41.330 Utile al netto delle imposte 22.942.318 819.916 - 3.152.587 3.099.347 17.119.669 1.098.647 3.214.440 222.712 46.846 488.262 155 - 5.034 20.031 54 - 14.989 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA - SETTORE COSTRUZIONISTATO PATRIMONIALE Importi in €/migliaia ATTIVITA' TOTALE ITALIA FRANCIA SPAGNA OLANDA GERMANIA GRAN BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Immobilizzazioni Immobilizzazioni materiali 106.892.639 65.945.695 1.679.183 28.348.866 902.550 1.930.546 3.321.480 2.835.676 130.760 1.187.577 5.526.842 3.104.003 723.658 440.377 39.795 76.737 978.070 73.847 3.293 71.437 39.616.681 13.903.029 4.280.202 12.853.647 1.393.442 3.691.655 1.735.497 1.156.432 151.398 169.019 137 282.223 152.178.190 82.952.728 6.683.043 41.755.220 2.335.783 5.698.934 6.035.049 4.096.460 284.639 1.428.044 28.519 879.771 Magazzino 40.716.438 15.782.587 2.259.784 3.340.987 68.932 1.204.412 14.339.639 556.348 158.602 2.320.406 11.366 673.375 Crediti 49.974.623 9.785.324 9.191.933 21.446.276 1.139.009 1.189.406 3.047.048 2.245.304 144.581 655.183 4.678 1.125.881 Altre attività 70.448.224 17.401.060 11.428.007 16.004.272 420.039 6.854.391 13.750.540 2.554.358 400.760 1.205.702 3.164 425.931 Totale Attivo corrente 161.274.062 42.968.971 22.879.724 40.791.536 1.627.980 9.248.209 31.137.228 5.356.010 703.943 4.316.067 19.208 2.225.187 Totale Attività 313.458.054 125.921.698 29.562.767 82.546.756 3.963.766 14.948.154 37.172.277 9.452.471 989.394 5.748.086 47.727 3.104.958 2008 2008 2008 Immobilizzazioni immateriali Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni 28.382 581.924 - 15.624 Attivo corrente Importi in €/migliaia PASSIVO 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Patrimonio Netto Capitale 59.945.085 36.623.618 973.499 16.986.050 193.859 1.084.749 2.399.829 1.113.108 73.543 409.066 582 87.183 Altro 32.817.391 7.416.428 4.795.674 10.827.479 732.407 3.277.255 1.842.104 2.554.489 396.374 524.979 16.003 434.198 Totale Patrimonio netto 92.783.689 44.040.045 5.769.173 27.813.529 947.478 4.362.006 4.241.932 3.667.597 469.917 934.045 16.586 521.381 Finanziamenti 24.594.115 3.892.862 2.026.671 2.782.540 625.593 13.893.480 407.357 66.691 58.884 8.381 831.657 Debiti 42.898.185 12.319.069 6.995.218 13.609.655 469.657 1.160.353 4.617.457 1.426.458 127.224 857.595 4.975 1.310.525 Altre passività 68.979.054 19.772.331 11.097.677 21.372.231 1.023.597 3.951.410 9.157.345 2.140.782 255.125 86.643 4.942 116.971 137.764.614 35.984.261 20.119.566 37.764.425 1.493.254 5.737.358 27.668.280 3.980.862 449.040 2.290.115 18.298 2.259.154 Debiti a lungo termine 27.895.076 8.704.485 1.103.960 13.669.492 125.182 2.168.218 1.329.768 493.988 56.355 - 10.123 233.504 Altre passività non correnti 52.166.457 37.192.907 2.570.060 3.299.310 1.397.857 2.680.575 3.932.300 987.099 14.082 - 1.348 90.919 Totale Passività non correnti 81.850.217 45.897.391 3.674.020 16.968.802 1.523.039 4.848.792 5.262.067 1.512.774 70.437 1.757.002 11.470 324.423 313.458.054 125.921.698 29.562.767 82.546.756 3.963.766 14.948.154 37.172.277 9.452.471 989.394 5.748.086 47.727 3.104.958 Passività correnti Totale Passività correnti - Passività non correnti Totale Passività 156 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ - SE ETTORE COS STRUZIONI - CONTO ECONOMICO TOTALE ITALIA FRANCIA SPAGNA 2008 2008 2008 2008 OLANDA GERMANIA G.BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA Importi in /migliaia 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Ricavi operativi 195.435.418 36.055.448 30.945.945 43.519.207 4.742.266 15.312.035 45.254.484 9.774.323 1.900.508 4.320.439 11.855 3.598.907 Vendite 136.213.641 28.701.613 28.706.597 41.561.404 4.277.328 13.822.008 - 9.654.533 1.886.100 4.193.594 10.968 3.399.496 Costo merci Margine lordo operativo Altri costo operativi di esercizio costo personale 94.661.309 13.512.420 13.403.129 19.035.113 1.959.866 6.045.198 16.398.561 3.838.520 657.954 1.813.256 5.007 1.630.813 100.770.258 22.543.028 17.542.816 24.484.094 2.467.467 9.266.837 28.855.923 5.935.803 1.242.554 2.201.946 2.997 1.968.095 11.233.189 3.426.555 66.529.257 9.379.503 6.906.050 12.653.527 1.764.928 3.710.566 575.676 1.426.243 5.007 1.198.220 28.382.322 5.066.230 6.605.094 6.765.977 226.189 2.503.640 6.134.718 272.688 82.410 366.389 - 358.988 Ammortamenti 3.811.636 1.574.689 517.194 766.745 14.745 232.526 347.675 145.805 11.242 96.027 - 104.988 Reddito operativo 7.192.311 2.112.802 1.344.350 2.340.389 152.048 375.220 1.133.156 590.779 90.997 163.170 1.841 139.231 Proventi finanziari 6.700.560 912.413 1.811.665 1.861.249 183.502 826.133 722.642 182.210 - 154.294 39 46.413 Oneri finanziari 5.090.030 1.191.640 1.068.757 1.332.129 124.019 593.185 213.963 290.470 - 181.753 888 93.226 Margine finanziario 1.630.443 - 279.226 742.908 529.120 61.240 236.369 508.679 - 112.682 19.159 - 849 - 46.813 Utile a lordo delle imposte 8.912.977 1.833.575 2.087.258 2.869.510 208.947 611.591 505.568 478.710 88.526 135.709 992 92.591 Imposte 2.445.082 772.781 375.176 630.777 55.506 178.562 260.572 103.154 17.684 28.820 91 21.959 Utile al netto delle imposte 6.512.360 1.060.797 1.712.082 2.238.734 156.553 433.028 275.477 385.922 71.041 106.904 901 70.922 157 27.461 - LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA - SETTORE ACQUA ED ENERGIA STATO PATRIMONIALE Importi in €/migliaia ATTIVITA' TOTALE ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA OLANDA GRAN BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Immobilizzazioni Immobilizzazioni materiali 259.656.595 27.741.613 72.340.273 57.489.320 30.976.618 1.342.779 35.736.319 23.852.989 1.937.930 5.277.667 - 2.961.086 23.257.970 4.069.737 13.090.311 2.486.953 464.663 19.422 2.586.013 283.415 19.649 177.651 - 60.157 Altre immobilizzazioni 152.168.199 6.237.806 71.917.112 17.721.729 35.956.123 212.432 2.670.199 13.932.701 1.005.495 1.425.221 - 1.089.382 Totale Immobilizzazioni 435.093.261 38.049.157 157.347.696 77.722.069 67.397.405 1.574.633 40.992.531 38.055.520 2.963.074 6.880.550 - 4.110.625 Magazzino 15.482.029 1.463.581 2.623.019 3.036.470 4.290.444 71.573 1.679.920 1.035.770 24.842 1.134.075 - 122.336 Crediti 66.461.496 13.998.242 15.598.932 13.962.101 10.404.735 1.107.933 5.218.444 4.217.897 101.334 1.278.441 - 573.438 Altre attività 116.709.987 14.295.944 16.634.163 9.352.026 34.345.939 448.189 36.025.136 2.594.535 599.373 2.235.555 - 179.127 Totale Attivo corrente 199.579.554 29.757.767 34.856.114 26.350.596 49.041.118 1.627.695 42.922.423 7.848.202 725.550 5.575.189 - 874.901 Totale Attività 634.673.091 67.806.930 192.203.810 104.072.665 116.438.521 3.202.328 83.914.954 45.903.993 3.688.624 12.455.740 - 4.985.526 Immobilizzazioni immateriali Attivo corrente Importi in €/migliaia 2008 2008 2008 68.097.988 7.652.520 8.414.118 9.889.553 11.403.996 58.962 4.573.396 20.030.302 896.703 3.350.083 - 1.828.355 Altro 209.558.559 15.588.531 105.711.547 30.668.793 21.557.937 1.278.595 17.180.907 12.272.180 1.099.036 2.467.152 - 1.733.882 Totale Patrimonio netto 277.830.232 23.241.051 114.125.665 40.558.345 32.961.959 1.511.910 21.753.255 32.302.481 1.995.740 5.817.234 - 3.562.591 Finanziamenti 31.659.311 2.616.487 2.681.174 1.670.701 1.040.150 1.024 22.561.068 789.259 163.227 17.564 - 118.658 Debiti 40.762.077 10.637.378 11.302.055 4.827.669 6.981.497 42.130 2.270.949 2.996.322 115.376 1.006.960 - 581.742 Altre passività 91.917.001 15.862.463 8.650.257 22.575.756 27.440.005 770.203 10.169.844 6.013.045 288.593 108.634 - 38.202 165.908.625 29.116.327 22.633.486 29.074.127 35.461.653 813.357 35.002.908 9.795.554 567.195 2.705.417 - 738.602 80.654.390 8.516.600 24.385.863 26.563.526 10.271.520 149.803 7.903.791 1.796.064 611.457 - - 455.765 Altre passività non correnti 106.245.966 6.932.954 31.057.800 7.876.667 37.744.388 727.258 19.254.999 1.909.101 514.232 - - 228.567 Totale Passività non correnti 187.572.067 15.449.554 55.443.663 34.440.193 48.014.907 877.061 27.159.867 3.705.165 1.125.689 671.635 - 684.333 Totale Passività 634.673.091 67.806.930 192.203.810 104.072.665 116.438.521 3.202.328 83.914.954 45.903.993 3.688.624 12.455.740 - 4.985.526 PASSIVO 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Patrimonio Netto Capitale Passività correnti Totale Passività correnti Passività non correnti Debiti a lungo termine 158 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ - SETTTORE ACQUA A ED ENERG GIA - CONTO ECONOMICO EUROPA ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA 2008 2008 2008 2008 2008 OLANDA G. BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 Importi in /migliaia 2008 2008 2008 Ricavi operativi 490.738.399 84.224.076 62.548.777 51.151.699 154.629.346 3.688.095 75.714.956 31.623.386 1.603.457 22.719.437 - 2.835.170 Vendite 400.043.177 81.224.564 58.887.483 50.525.658 147.856.514 3.583.872 - 31.341.122 1.520.087 22.349.467 - 2.754.411 Costo merci 232.976.928 35.020.105 26.646.036 19.967.114 15.659.286 14.789.176 632.414 8.253.121 - 1.186.401 51.018.924 1.526.982 Margine lordo operativo 257.761.471 49.203.971 32.511.363 29.375.879 79.643.267 1.886.671 39.326.937 16.619.548 766.184 11.692.915 - 1.539.041 Altri costo operativi di esercizio costo personale 200.397.937 31.013.375 18.759.719 15.296.407 41.965.970 1.416.290 13.553.345 13.854.733 449.883 10.046.008 - 891.053 21.646.392 1.933.993 5.983.878 2.060.075 6.986.805 98.265 3.433.644 349.663 84.682 515.964 - 199.423 Ammortamenti 15.126.206 2.168.825 4.129.078 2.802.916 3.097.059 62.697 1.473.674 620.074 107.800 462.748 - 201.335 Reddito operativo 26.729.283 4.812.003 2.912.869 7.674.409 5.175.853 202.460 3.497.339 1.400.216 167.843 745.958 - 140.333 Proventi finanziari 11.761.727 1.202.775 876.059 1.520.253 4.523.375 102.932 2.255.266 540.951 - 696.406 - 43.710 Oneri finanziari 10.181.932 1.349.934 976.716 1.879.526 1.853.756 54.566 2.835.818 393.645 - 800.718 - 37.253 359.273 2.654.450 45.414 - 104.312 - 6.457 Margine finanziario Utile a lordo delle imposte Imposte Utile al netto delle imposte 1.575.028 - 91.302 - 100.657 - 580.553 146.179 - 41.375 - 28.255.745 4.669.488 2.812.212 7.315.136 7.831.303 247.874 2.916.816 1.546.395 126.468 641.646 - 148.406 8.132.548 1.383.397 944.074 1.904.517 2.426.621 52.152 950.477 303.723 9.643 132.247 - 25.697 20.172.399 3.281.385 1.868.138 5.410.619 5.404.678 195.722 1.965.916 1.247.908 116.825 557.600 - 123.608 159 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA - SETTORE MANIFATTURIEROSTATO PATRIMONIALE Importi in €/migliaia ATTIVITA' TOTALE ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA OLANDA GRAN BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Immobilizzazioni Immobilizzazioni materiali 146.408.013 16.344.955 22.600.101 8.830.553 46.924.688 4.412.212 18.823.564 14.883.674 964.628 8.922.914 - 3.700.723 30.115.987 11.498.152 4.718.010 972.255 4.533.129 281.580 5.286.851 478.824 92.589 1.722.708 - 531.890 Altre immobilizzazioni 322.749.784 12.815.432 49.715.494 9.224.103 198.498.379 9.367.032 26.846.378 5.024.961 287.454 9.363.783 - 1.606.767 Totale Immobilizzazioni 499.629.296 40.658.536 77.033.605 19.026.911 249.954.196 14.060.825 50.956.793 20.790.268 1.344.672 19.964.111 - 5.839.381 99.237.428 17.139.713 19.502.255 5.034.574 30.086.835 3.573.383 12.443.147 6.159.765 408.710 3.574.365 - 1.314.680 Crediti 113.072.379 16.989.895 39.786.605 8.346.982 18.687.311 7.963.431 9.224.857 7.766.316 203.331 1.818.218 - 2.285.433 Altre attività 260.862.556 19.735.828 24.597.846 4.449.478 144.428.308 1.829.416 48.014.172 3.758.472 656.603 12.758.580 - 633.852 Totale Attivo corrente 473.448.112 53.865.437 83.886.706 17.831.034 193.202.454 13.366.230 69.682.176 17.684.553 1.268.644 18.426.912 - 4.233.965 Totale Attività 973.123.185 94.523.975 160.920.311 36.857.945 443.155.650 27.427.054 120.638.969 38.478.610 2.613.316 38.434.009 - 10.073.346 Immobilizzazioni immateriali Attivo corrente Magazzino Importi in €/migliaia PASSIVO 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Patrimonio Netto Capitale 71.301.686 11.682.533 7.308.439 1.976.590 18.348.709 5.380.041 17.534.721 5.116.169 230.106 2.606.261 - 1.118.118 Altro 228.602.482 18.057.352 25.686.805 13.283.643 115.845.584 9.774.937 11.455.794 13.262.954 1.244.181 16.255.227 - 3.736.004 Totale Patrimonio netto 299.925.746 29.739.884 32.995.244 15.260.231 134.195.292 15.154.978 28.990.514 18.399.706 1.474.286 18.861.488 - 4.854.123 Finanziamenti 98.670.426 7.684.514 18.266.864 1.021.473 12.696.350 53.096.458 3.533.421 325.073 122.293 - 1.923.980 Debiti 94.588.879 19.049.461 32.523.471 4.231.659 17.738.495 1.825.101 8.069.126 6.796.823 222.194 2.540.378 - 1.592.170 Altre passività 205.463.725 20.249.683 37.595.289 10.159.886 106.117.851 7.556.822 17.091.695 6.378.241 167.013 16.515 - 130.731 Totale Passività correnti 405.823.107 46.983.654 88.385.624 15.413.017 136.553.697 9.381.923 78.256.231 16.923.525 714.281 9.564.275 - 3.646.880 73.363.895 7.330.872 14.407.386 4.968.951 38.053.046 570.000 4.378.331 2.296.269 302.790 - - 1.056.250 Altre passività non correnti 183.953.996 10.469.566 25.121.050 1.215.744 134.357.614 2.320.155 9.012.847 818.968 121.959 - - 516.093 Totale Passività non correnti 264.733.917 17.800.441 39.528.436 6.184.694 172.408.661 2.890.155 13.391.178 3.155.379 424.749 7.377.882 - 1.572.343 Totale Passività 973.123.185 94.523.975 160.920.311 36.857.945 443.155.650 27.427.054 120.638.969 38.478.610 2.613.316 38.434.009 - 10.073.346 Passività correnti - Passività non correnti Debiti a lungo termine 160 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ - SETTORE MANIFATTURIERO- CONTO ECONOMICO EUROPA ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA OLANDA GRAN BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Importi in €/migliaia Ricavi operativi 1.279.738.657 134.475.908 291.798.207 65.745.607 465.331.106 31.981.699 Vendite 1.070.052.848 129.473.612 281.171.292 65.144.909 441.478.002 31.046.036 Costo merci 400.127.687 49.847.751 48.171.774 22.974.945 188.730.285 11.747.270 Margine lordo operativo 876.142.663 84.628.158 243.626.433 42.770.662 276.600.821 Altri costo operativi di esercizio 304.520.701 39.339.668 38.913.992 18.519.944 costo personale 112.979.634 9.998.217 18.676.514 Ammortamenti 27.897.669 4.123.766 Reddito operativo 17.401.439 Proventi finanziari 62.124.829 2.986.641 47.428.421 - 10.910.223 61.523.411 2.961.176 46.538.522 - 10.715.888 41.270.768 17.197.516 966.630 15.098.040 - 4.122.711 16.766.122 125.685.248 44.927.313 2.020.011 32.330.381 - 6.787.513 135.129.581 11.475.686 29.627.117 15.492.694 771.330 12.608.236 - 2.642.454 4.515.832 60.714.983 506.242 13.429.205 1.459.637 214.861 2.164.355 - 1.299.787 5.175.761 1.665.476 10.948.742 39.013 2.983.950 825.560 74.040 1.493.692 - 567.669 4.586.458 133.210 2.090.546 1.948.165 1.710.285 1.448.916 2.237.612 239.867 2.391.987 - 614.392 49.264.066 2.525.462 7.271.210 1.060.151 28.392.016 1.167.397 3.260.483 1.219.098 - 4.183.055 - 185.194 Oneri finanziari 35.863.179 2.964.626 5.994.760 784.045 15.854.795 457.432 2.138.970 2.048.422 - 5.278.375 - 341.754 Margine finanziario 13.909.954 - 439.166 1.276.450 276.106 13.053.741 709.962 1.093.357 - Utile a lordo delle imposte 31.279.527 4.147.291 1.409.660 2.366.654 15.002.907 2.420.459 2.569.382 1.408.289 198.478 1.296.663 - 459.743 9.434.622 1.316.866 504.885 729.100 5.362.676 212.194 748.500 261.432 43.331 146.590 - 109.049 21.864.932 2.830.426 904.775 1.637.553 9.640.229 2.208.263 1.820.882 1.146.858 155.147 1.169.828 - 350.970 Imposte Utile al netto delle imposte 161 166.956.016 - 1.121.513 - 832.591 - 6.145 - - 156.559 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA - SETTORE TELECOMUNICAZIONI- STATO PATRIMONIALE TOTALE ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA OLANDA GRAN BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Importi in €/migliaia ATTIVITA' Immobilizzazioni Immobilizzazioni materiali 53.451.615 16.688.952 567.186 16.741.849 4.375.913 121.333 4.789.175 6.714.397 302.186 2.911.815 - 238.810 Immobilizzazioni immateriali 60.998.294 46.340.025 231.948 7.008.786 1.480.940 15.916 2.054.306 1.820.370 15.299 1.759.662 - 271.042 Altre immobilizzazioni 69.389.655 12.273.924 123.697 7.412.596 27.913.043 204.075 16.622.449 3.825.184 158.674 814.848 - 41.165 183.887.575 75.302.898 922.831 31.211.232 33.769.899 341.322 23.465.928 12.359.952 476.159 5.486.337 - 551.017 1.509.641 486.730 57.536 418.227 107.622 1.698 164.103 143.863 12.669 93.572 - 23.621 Crediti 17.970.877 7.910.076 691.480 5.575.856 522.547 627.966 1.121.288 1.051.654 80.105 293.182 - 96.723 Altre attività 38.459.476 8.792.456 840.157 9.487.268 3.203.818 24.589 13.417.720 1.693.969 147.996 777.725 - 73.779 Totale Attivo corrente 57.974.319 17.189.261 1.589.173 15.481.351 3.833.990 654.253 14.703.110 2.889.486 240.770 1.198.802 - 194.122 241.866.391 92.492.157 2.512.004 46.692.583 37.603.886 995.576 38.169.038 15.249.563 716.929 6.689.514 - 745.139 Totale Immobilizzazioni Attivo corrente Magazzino Totale Attività Importi in €/migliaia PASSIVO 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Patrimonio Netto Capitale 12.038.124 716.761 3.383.314 - 20.853.644 69.891 3.629.385 4.797.553 74.674 677.097 - 42.825.885 14.771.254 - 307.042 9.230.649 2.690.978 46.473 11.663.639 2.675.944 484.482 1.616.707 - 70.148.430 26.809.378 409.719 12.613.963 4.416.336 116.763 15.293.025 7.473.496 559.159 2.293.804 - 162.785 Finanziamenti 12.320.006 1.837.604 42.955 1.001.557 37.823 - 8.637.971 490.352 15.290 137.575 - 118.879 Debiti 15.090.995 7.347.408 554.608 4.574.989 458.495 38.401 615.231 971.887 53.751 284.903 - 191.322 Altre passività 40.799.335 14.258.215 739.725 14.951.745 2.756.237 355.336 2.947.124 3.629.737 75.147 1.074.224 - 11.844 Totale Passività correnti 68.968.843 23.443.228 1.337.288 20.528.292 3.252.558 393.737 12.200.326 5.093.121 144.188 2.254.060 - 322.045 Debiti a lungo termine 71.349.642 22.559.116 566.620 9.076.274 28.813.172 9.582.944 496.353 3.721 7.073 - 244.370 Altre passività non correnti 29.268.727 19.680.437 198.387 4.474.054 1.121.824 485.077 1.093.792 2.186.592 9.861 2.764 - 15.938 Totale Passività non correnti 102.553.602 42.239.553 765.007 13.550.328 29.934.998 485.077 10.676.736 2.682.944 13.582 1.945.069 - 260.308 Totale Passività 241.866.391 92.492.157 2.512.004 46.692.583 37.603.886 995.576 38.169.038 15.249.563 716.929 6.689.514 - 745.139 Altro Totale Patrimonio netto 4.743.140 209.985 - 47.200 Passività correnti Passività non correnti 162 - SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ - SETTTORE TELECO OMUNICAZIO ONI - CONTO ECONOMICO EUROPA ITALIA FRANCIA SPAGNA 2008 2008 2008 2008 GERMANIA OLANDA G. BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA SLOVENIA 2008 2008 2008 2008 Importi in /migliaia Ricavi operativi 2008 2008 2008 2008 114.887.978 36.073.766 2.530.426 37.734.707 11.347.201 502.502 13.139.020 8.323.046 782.529 4.037.274 - 417.508 95.632.607 35.063.154 2.390.987 37.477.761 7.111.915 397.500 - 8.129.047 774.112 3.874.505 - 413.627 3.406.142 15.853.588 1.254.377 14.544.926 3.726.074 214.857 7.182.644 3.731.094 437.549 1.683.187 - 264.717 Margine lordo operativo 65.731.990 20.165.562 1.136.695 23.186.972 7.621.127 287.646 5.930.389 4.591.952 344.981 2.314.320 - 152.347 Altri costo operativi di esercizio costo personale 1.234.080 6.264.017 706.021 8.052.275 2.212.186 198.256 4.490.438 1.529.110 60.305 552.107 - 97.207 11.836.581 4.355.317 303.120 3.423.219 859.729 25.562 1.487.647 773.007 55.475 518.306 - 35.201 Ammortamenti 15.215.461 6.453.839 118.456 4.324.009 449.596 3.150 1.351.214 1.360.115 42.952 612.774 - 49.138 Reddito operativo 19.172.822 4.555.442 60.647 9.078.829 4.175.237 656.135 1.020.567 187.951 670.900 - 6.594 Proventi finanziari 6.667.949 629.356 78.427 1.067.234 774.550 22.993 3.627.161 226.300 - 237.993 - 3.936 Oneri finanziari 8.064.537 3.831.325 72.911 1.399.317 896.375 31.552 753.268 732.006 - 323.748 - 24.035 8.536 2.873.893 - 505.706 85.755 -- 20.099 Vendite Costo merci Margine finanziario Utile a lordo delle imposte Imposte Utile al netto delle imposte - 1.388.842 - 3.201.966 5.516 - 332.083 - 121.830 - 72.789 - 7.725 - 17.881.121 1.353.475 163.313 8.746.746 4.053.401 64.253 2.217.755 514.862 195.676 585.145 5.969.677 381.230 51.490 3.213.030 1.337.381 1.889 700.178 182.835 38.211 52.729 12.610.286 857.300 111.823 5.533.716 2.716.025 62.365 2.331.358 332.027 157.465 532.416 163 -- 13.505 - 10.704 -- 24.209 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 5. Costruzione delle variazioni fiscali Le variazioni fiscali da applicare al risultato ante imposte indicato nei bilanci sono state derivate da quanto indicato nei questionari raccolti per la prima parte della ricerca. In particolare si sono individuate le seguenti variazioni per paese: 1) Imposte deducibili La variazione riguarda la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le imposte locali (dirette). In Italia e in Germania non è consentita la deducibilità rispettivamente dell’IRAP e della “Business Tax”. In Francia è prevista la deducibilità della “Tax Professionelle”, che è un’imposta sul valore locativo annuale dei fabbricati industriali e commerciali, e dell’IFA (Imposta Forfetaria Annuale), che è un’imposta applicata a frazioni progressive del fatturato. In Ungheria è prevista la deducibilità dell’Imposta Locale sulle Attività Imprenditoriali, che è un’imposta comunale e della “Innovation Tax”, dovuta dagli imprenditori soggetti alla tenuta delle scritture contabile nella misura dello 0.3% della differenza tra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e servizi. Gli altri paesi non hanno risposto sul punto. L’unica variazione modellizzabile è quella relativa all’imposta locale ungherese. Il modello applica la percentuale dello 0,3% alla differenza tra i ricavi operativi, il costo delle merci e gli altri costi operativi di esercizio (che si è ritenuto potessero essere sufficientemente rappresentativi dei costi per servizi) nel presupposto che tale imposta sia classificata nella voce “imposte” del conto economico. 2) Imposte non deducibili Si tratta di imposte indirette e dunque normalmente classificate tra gli oneri diversi di gestione. In particolare in Italia non sono deducibili: l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), alcune tasse regionali sugli affari, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle immobilizzazioni). 3) Spese aventi utilità sociale (donazioni) Per tali spese la maggior gli ordinamenti di Italia, Spagna, Estonia e Slovenia prevedono l’indeducibilità al 100%. In Francia tale percentuale scende al 40% mentre nulla è previsto per gli altri paesi. Il modello dunque riprende a tassazione, per detti paesi, gli importi di tali costi. 4) Spese di rappresentanza Per quel che riguarda le spese di rappresentanza queste: • in Italia sono deducibili per un terzo in cinque anni; • In Polonia, Gran Bretagna ed Estonia non sono deducibili (salvo che per alcune soglie di cui per semplicità non si è tenuto conto); • In Olanda tali spese sono deducibili nei limiti del 73,5%; • in Slovenia sono deducibili al 50%. Per gli altri paesi non risultano variazioni. Il modello applica le percentuali indicate alle voci relative (per l’Italia la variazione in aumento è relativa sia ai 2/3 non deducibili in maniera permanete che ai 4/5 del terzo deducibile in 5 anni). 164 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 5) Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti La variazione è prevista solo per l’Italia e prevede che tali oneri siano deducibili nel limite del 0,5% (la risposta al questionario indica erroneamente il 5%) delle spese complessivamente sostenute per prestazioni di lavoro dipendente. Il modello provvede a calcolare il limite e a determinare, se dovuta, la variazione in aumento. 6) Sanzioni, multe, tangenti e simili Non sono deducibili in nessuno degli ordinamenti. Il modello provvede ad evidenziare la variazione in aumento dell’intero importo. 7) Spese di manutenzione e riparazione Le spese in oggetto sono deducibili, in Italia, fi no al 5% del valore dei beni strumentali ammortizzabili; l’eccedenza è deducibile nei 5 esercizi successivi e dunque, qualora esistente, rappresenta una variazione in aumento. Il modello provvede a calcolare il 5% del valore dei beni ammortizzabili e lo raffronta con il valore delle spese. Qualora l’importo sia superiore provvede ad evidenziare l’intera variazione in aumento. 8) Interessi passivi In Italia è prevista una deduzione degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL. È dunque indeducibile la parte eccedente detta soglia. Analoga normativa è prevista in Germania per la parte eccedente il 30% dell’EBITDA. Nulla è desumibile dai questionari per gli altri paesi6. Il calcolo del ROL è effettuato dal modello con la stessa formula sia per l’Italia che per la Germania. La differenza tra il ROL è l’EBITDA è che il primo comprende le svalutazioni e non comprende i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Poiché tali informazioni non sono desumibili dai bilanci analizzati la formula è calcolata applicando il 30% alla somma del Reddito Operativo e degli ammortamenti. Il risultato viene poi confrontato con gli oneri finanziari e, qualora questi siano superiori, viene evidenziata una variazione in aumento pari alla differenza tra i due valori. 9) Compensi amministratori Il 50% del costo per i compensi erogati agli amministratori non è deducibile sia in Slovenia che in Germania. Il modello provvede a calcolare l’importo e ad evidenziare la variazione in aumento. 10) Svalutazione crediti In Italia è deducibile lo 0,5% annuo dei crediti nei limiti del 5% degli stessi. In Polonia non sono deducibili gli accantonamenti effettuati per accantonamenti non obbligatori per legge o per altri atti. Il modello dunque: 6 Ad esempio per la Spagna, l’Olanda, l’Ungheria e la Slovenia si fa riferimento all’applicazione della Thin Cap che non è modellizzabile in quanto non si è potuto ricostruire i valori dei finanziamenti di terzi e dei soci. 165 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA • per l’Italia, calcola lo 0,5% del valore dei crediti e lo rapporta alla voce ipotizzata per la svalutazione dei crediti. Laddove il valore di quest’ultima sia superiore al valore individuato, la differenza è riportata in aumento; • per la Polonia, riprende integralmente la svalutazione dei crediti. Sebbene alcune delle variazioni di cui si è detto siano applicabili direttamente alle voci presenti nei bilanci aggregati per la maggior parte di queste i dati dei bilanci non sono stati sufficienti. Si è dunque dovuto provvedere ad ipotizzare i valori civilistici cui applicare la normativa fiscale mediante alcune ipotesi ed assunzioni. Per simulare i valori civilistici si sono presi i bilanci (comprensivi di nota integrativa o esplicativa) delle 3 principali società europee andando ad evidenziare i valori delle voci civilistiche rilevanti fiscalmente e le si è rapportate ai ricavi determinando quindi la percentuale di incidenza delle voce in rapporto ai ricavi. Di tali percentuali si è poi fatta la media aritmetica ottenendo quindi un coefficiente in grado di simulare la voce civilistica di interesse. I risultati di tale analisi sono esposti nelle tabelle seguenti: 166 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 167 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 168 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Le percentuali così ottenute sono state applicate ai ricavi dei bilanci (BEC e BNC) e si sono ottenute le voci rilevanti ai fini delle variazioni fiscali. I risultati ottenuti sono esposti nelle tabelle che seguono: 169 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 170 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 171 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 172 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 173 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 174 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 175 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 176 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 177 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 178 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 179 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 180 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 181 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 182 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 183 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Per alcune delle informazioni presenti nei questionari non si è potuto procedere alla modellizzazione o per carenza dell’informazione stessa, troppo generica, o perché non era possibile disporre o ricavare alcun dato su cui applicare la variazione. Per completezza espositiva tali voci sono state indicate nelle tabelle di cui di seguito tra le “Voci non modellizzabili”. 184 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 185 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 186 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 187 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 188 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 189 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 190 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 191 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 192 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 193 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 194 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 195 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 196 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 197 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 198 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 199 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6. I risultati dell’analisi sulla tassazione societaria: un’analisi comparata 6.1. L’analisi comparata dei tax rate effettivi Un primo livello di analisi riguarda, come detto, la comparazione tra i tax rate effettivi dei singoli paesi, per ciascun settore, al fine di valutare l’intensità della concorrenza fiscale potenziale tuttora esistente nell’Europa allargata. A tal fine i tax rate effettivi sono messi a confronto con il tax rate medio dell’Europa allargata (calcolato limitatamente ai paesi oggetto della presente ricerca), per ciascun settore. La differenza esprime l’effetto economico complessivo dei singoli sistemi di tassazione delle società, rispetto ad un ipotetico sistema unitario in grado di generare una tassazione pari alla media complessiva del campione analizzato. Le variabili determinanti di tali differenziali di imposizione fiscale saranno analizzate nei paragrafi seguenti. I tax rate effettivi osservati per l’esercizio 2008 sono rappresentati nella tabella e nel grafico seguenti: Ranking Tax Rate Effettivo TRE ESTONIA 8,09% UNGHERIA 9,03% OLANDA 10,13% POLONIA 18,26% SLOVENIA 19,71% GERMANIA 23,96% SPAGNA 23,98% GRAN BRETAGNA 25,77% FRANCIA 28,69% ITALIA 31,21% MEDIA (BEC) 26,35% 200 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Tax Rate Effettivo MEDIA (BEC) ITALIA FRANCIA GRAN BRETAGNA SPAGNA GERMANIA SLOVENIA POLONIA OLANDA UNGHERIA ESTONIA 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% È evidente la significativa divergenza nei tax rate effettivi tra i Paesi dell’Europa tradizionale ed i nuovi Paesi dell’Europa dell’Est. Con l’eccezione dell’Olanda (10,13%), i paesi dell’Est hanno tax rate effettivi mediamente più bassi di tutti i paesi dell’Europa tradizionale. Il primato della convenienza fiscale spetta ad Estonia ed Ungheria, con tax rate inferiori al 10%. Il primato della maggiore pressione fiscale, al contrario, spetta all’Italia, con tax rate del 31,21%, seguita dalla Francia, con tax rate del 28,69%. La media (26,35%) esprime il tax rate medio effettivo calcolato sull’intero campione di imprese considerate. Il maggior peso delle grandi imprese dei paesi occidentali sposta tale media molto vicina ai valori di tax rate presenti in tali paesi occidentali. L’analisi non comprende il dato relativo a Malta, in ragione della limitatezza delle imprese incluse nel campione sui base dei criteri di selezione precedentemente illustrati. La tabella seguente presenta l’analisi dei Tax rate effettivi per singolo settore, ciascuno confrontato con la media ottenuta dal campione europeo complessivo. 201 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 202 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ La varianza del tax rate medio europeo, calcolato sull’intero campione di imprese (e che come tale è influenzato dal maggior peso dimensionale delle imprese dell’Europa tradizionale) non è molto elevata: a fronte di un tax rate medio complessivo del 26,01%, si va da un minimo del 23,20% registrato nel Commercio, ad un massimo del 29,56%, registrato nel settore manifatturiero. Dall’analisi dei tax rate effettivi medi per paese/settore, si individua una sostanziale regolarità nell’incidenza fiscale di ciascun paese nei diversi settori, pur con alcune importanti eccezioni. L’Italia presenta uno dei tax rate effettivi in assoluto più elevati (1° o 2° posto) in tutti i settori. Particolarmente penalizzati sono i settori delle costruzioni e del commercio, in cui le imprese hanno una dimensione media minore ed una profittabilità mediamente inferiore e soffrono pertanto maggiormente la tassazione su alcune componenti di costo indeducibili, come si vedrà meglio più avanti. L’Estonia è invece il paese con il tax rate inferiore in tutti i settori tranne che nelle telecomunicazioni. Ciò è dovuto alla peculiare struttura del sistema impositivo, come si vedrà meglio nei paragrafi successivi. Di seguito sono presentati i tax rate effettivi per ciascun paese nei singoli settori. Con alcune eccezioni, quali la Polonia nelle Costr uzioni, nel Commercio e nel Manifatturiero, e la Slovenia nel Commercio, nel Manifatturiero e nelle Telecomunicazioni, i paesi dell’Est Europa hanno sistematicamente tax rate inferiori a quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale. Non vi sono pertanto significativi squilibri nell’incidenza fiscale tra i diversi settori. La determinante principale della tassazione è dunque rappresentata dalle specificità dei sistemi di tassazione nei singoli paesi, più che dalla varietà degli effetti del sistema di tassazione in funzione della struttura patrimoniale ed economica delle imprese. Tale tema sarà tuttavia approfondito nei paragrafi seguenti. I grafici che seguono illustrano, per ciascun settore, i tax rate effettivi dei singoli paesi, ordinati per valore. I dati confermano l’Italia e la Francia come i paesi a tassazione più elevata ed Estonia e Ungheria come quelli a tassazione minore. Il dato che emerge con maggiore rilevanza è tuttavia la strutturale condizione di minor carico fiscale che colpisce gli utili delle imprese localizzate nei paesi dell’est Europa rispetto a quelli dell’Europa occidentale (con l’unica eccezione, già menzionata, dell’Olanda). 203 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA COSTRUZIONI PAESE Tax Rate Effettivo UNGHERIA 5,82% ESTONIA 5,82% MALTA 9,17% FRANCIA 17,05% SLOVENIA 22,03% SPAGNA 22,04% GERMANIA 22,12% POLONIA 22,27% OLANDA 25,35% GRAN BRETAGNA 26,84% ITALIA 37,48% MEDIA (BEC) 24,41% COSTRUZIONI Tax Rate Effettivo MEDIA (BEC) ITALIA GRAN BRETAGNA OLANDA POLONIA GERMANIA SPAGNA SLOVENIA FRANCIA MALTA ESTONIA UNGHERIA 0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00% COMMERCIO PAESE Tax Rate Effettivo ESTONIA 6,74% UNGHERIA 7,44% OLANDA 11,55% SPAGNA 13,39% GRAN BRETAGNA 13,74% POLONIA 16,55% SLOVENIA 17,64% GERMANIA 18,14% ITALIA 35,94% FRANCIA 37,14% MEDIA (BEC) 23,20% COMMERCIO Tax Rate Effettivo MEDIA (BEC) FRANCIA ITALIA GERMANIA SLOVENIA POLONIA GRAN BRETAGNA SPAGNA OLANDA UNGHERIA ESTONIA 0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00% 204 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ MANIFATTURIERO PAESE Tax Rate Effettivo ESTONIA 1,96% UNGHERIA 7,03% OLANDA 8,50% FRANCIA 12,57% GRAN BRETAGNA 17,20% POLONIA 17,26% SLOVENIA 20,19% SPAGNA 26,29% GERMANIA 28,42% ITALIA 28,70% MEDIA (BEC) UNGHERIA OLANDA MEDIA (BEC) ITALIA GERMANIA SPAGNA SLOVENIA POLONIA GRAN BRETAGNA FRANCIA OLANDA UNGHERIA ESTONIA 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 29,56% TELECOMUNICAZIONI PAESE MANIFATTURIERO Tax Rate Effettivo Tax Rate Effettivo 8,06% 10,54% POLONIA 17,41% ESTONIA 18,86% FRANCIA 20,29% SLOVENIA 23,93% SPAGNA 26,38% GRAN BRETAGNA 28,30% GERMANIA 29,61% ITALIA 34,40% MEDIA (BEC) 26,97% TELECOMUNICAZIONI Tax Rate Effettivo MEDIA (BEC) ITALIA GERMANIA GRAN BRETAGNA SPAGNA SLOVENIA FRANCIA ESTONIA POLONIA OLANDA UNGHERIA 0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00% 205 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.2. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: aliquote nominali e determinazione delle basi imponibili Un secondo livello di analisi riguarda l’analisi dei fattori che determinano i tax rate effettivi. Tale livello di analisi è a sua volta scomponibile in due ulteriori passaggi logici: • l’analisi dell’effetto imputabile ai differenziali di aliquote nominali previsti da ciascun paese; • l’analisi dell’effetto imputabile alle modalità di calcolo delle basi imponibili previste da ciascun paese. In sintesi, il modello di analisi proposto si fonda sulla scomposizione delle determinanti della differenza tra tax rate effettivo e tax rate medio europeo, che esprime le specificità di ciascun campione nazionale rispetto al campione europeo complessivo. Secondo tale approccio, il differenziale di tassazione di ciascun paese rispetto alla media europea è espresso dalla seguente differenza: TRE - TRM dove: TRE = Tax rate effettivo del singolo paese; TRM = Tax rate medio dell’intero campione europeo. Tale differenziale può essere scomposto in due componenti: • la differenza tra tax rate effettivo e tax rate nominale, che esprime l’effetto imputabile alle modalità di calcolo della base imponibile; • la differenza tra tax rate nominale e tax rate medio dell’intero campione europeo, che esprime l’effetto delle aliquote nominali stabilite da ciascun paese. In formule: TRE - TRM = (TRE - TRN) + (TRN - TRM) dove: TRN = Tax rate nominale del singolo paese. La lettura integrata delle due componenti (effetto aliquota nominale ed effetto determinazione della base imponibile) consente di misurare non soltanto il grado di attrattività del singolo sistema di tassazione, ma anche il suo grado di trasparenza e neutralità. La neutralità fa riferimento alla creazione di incentivi verso specifici comportamenti decisionali delle imprese. Un sistema di tassazione è tanto più neutrale quanto più lascia che le scelte aziendali avvengano secondo criteri di efficienza allocativa delle risorse e non secondo criteri di convenienza fi scale. Se alcuni comportamenti sono agevolati o penalizzati dal sistema di tassazione, le scelte aziendali sono ispirate da criteri di convenienza di natura fiscale, che potrebbero alterare l’efficiente allocazione delle risorse dal punto di vista economico. Ad esempio, l’indeducibilità di alcune categorie di costi potrebbe disincentivare l’utilizzo dei relativi fattori produttivi, così generando, almeno potenzialmente, un’allocazione 206 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ delle risorse economicamente inefficiente. È il caso dell’Irap italiana, che colpisce il costo del personale e gli oneri fi nanziari. La trasparenza fa riferimento alla immediata comprensibilità del carico fi scale indotto dalle scelte di localizzazione delle attività produttive. Quanto più la base imponibile è vicina al risultato economico determinato secondo corretti principi contabili, tanto più il Tax rate effettivo è vicino al Tax rate nominale, e quindi di facile comprensibilità e prevedibilità per gli operatori. Al contrario, quando vi sono numerosi e forti disallineamenti tra base imponibile fiscale e risultato economico d’impresa, la percezione del carico fiscale effettivo diviene più complessa ed il sistema impositivo diviene, ad avviso di chi scrive, meno trasparente. È il caso, anche qui, dell’alta incidenza della fiscalità in Italia rispetto al risultato ante-imposte a causa dell’Irap, che colpisce un’amplissima parte del valore aggiunto, anche in assenza di profitti ed è di difficilissima comprensione per le multinazionali che stabiliscono le loro attività produttive in Italia. Peraltro, a parità di aliquote nominali, maggiore neutralità e trasparenza favoriscono l’attrattività del sistema fiscale. L’applicazione di tale modello di analisi al campione esaminato ha condotto ai risultati presentati nelle tabelle che seguono. La prima tabella riporta i valori dei tax rate percentuali (Effettivo, Nominale, Medio), la seconda la scomposizione dei delta tra tax rate effettivi e tax rate medi nelle due componenti dell’effetto aliquote nominali e dell’effetto basi imponibili (entrambe espresse in punti percentuali di tax rate). 207 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 208 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Le informazioni contenute nella tabella che precede consentono di evidenziare: • in primis, la differenza tra la tassazione effettiva di ciascun paese per ciascun settore e la relativa media tratta dall’intero campione europeo di imprese; • inoltre, se l’aliquota fissata da ciascun Paese si pone al di sopra o al di sotto della media ottenuta dall’intero campione europeo di imprese (il c.d. ‘effetto aliquota’); • infine, se i criteri di calcolo della base imponibile conducono ad una tassazione effettiva superiore o inferiore a quella nominale (il c.d. ‘effetto base imponibile’). La tabella seguente illustra la differenza tra tassazione effettiva e media e la relativa scomposizione tra effetto aliquota ed effetto base imponibile. 209 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 210 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Tale modello di analisi consente di studiare le caratteristiche generali dei singoli sistemi di tassazione, in funzione delle due dimensioni principali dell’aliquota e dei criteri di determinazione delle basi imponibili. Graduando quantitativamente le aliquote ed i criteri di determinazione delle basi imponibili, possono classificarsi i sistemi di tassazione in quattro modelli: • con aliquota alta e base imponibile allargata (sistema ad alta pressione); • con aliquota alta e base imponibile ristretta (sistema ad incentivi); • con aliquota bassa e base imponibile allargata (sistema opaco); • con aliquota bassa e base imponibile ristretta (sistema attrattivo). Quanto sopra può essere schematizzato con la seguente figura: Analisi effetti aliquota e base imponibile EFFETTO ALIQUOTA: TR NOMINALE – TR MEDIO BASSO ALTO ALTO Opaco Alta pressione Attrattivo Ad incentivi EFFETTO BASE IMPONIBILE: TR EFFETTIVO – TR NOMINALE BASSO Ai fini di una più immediata rappresentazione e di un più efficace commento dei dati presentati, la tabella che segue distribuisce i sistemi di tassazione dei singoli paesi analizzati lungo le due dimensioni dell’effetto aliquota e dell’effetto base imponibile. 211 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Dalla figura che precede emerge con chiarezza come i paesi dell’Europa dell’est abbiano sistemi fiscali con aliquote molto minori di quelle dell’Europa occidentale. Sotto il profilo dell’effetto delle modalità di calcolo della base imponibile, si registra un dato parzialmente inatteso: nessun paese ha aliquote effettive sensibilmente superiori a quelle nominali. L’Italia, che è il Paese con l’effetto base imponibile maggiore, ha un’aliquota effettiva sostanzialmente allineata a quella nominale. Ciò sorprende non poco, considerata la presenza, pur con un’aliquota ridotta, di un’imposta a base imponibile amplissima quale l’Irap e l’esistenza di numerose disposizioni che limitano la deduzione dei costi. Gli effetti compensativi sono evidentemente dovuti alla parziale esenzione di alcune componenti di reddito ed all’esistenza di forme di incentivo fiscale importanti (ad esempio sugli investimenti). In sintesi, pertanto, nell’Europa allargata si registra un livello di trasparenza dei sistemi di tassazione buono, ma una forte distanza, in termini di aliquote, tra Europa occidentale ed Europa dell’Est. Inoltre, è importante sottolineare le politiche di incentivazione fiscale particolarmente forti in alcuni paesi (es. Olanda, Gran Bretagna, Estonia ecc.), adottate tramite interventi di riduzione delle basi imponibili. In particolare, come era lecito attendersi, l’effetto è mediamente maggiore per i paesi che adottano il principio del doppio binario (Olanda, UK, ma non ad esempio la Polonia, che pur adottando il doppio binario ha un tax rate effettivo molto vicino a quello nominale) rispetto a quelli che adottano il principio di derivazione. 212 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Da segnalare in particolare l’elevata distanza tra tax rate effettivo e tax rate nominale registrato per l’Estonia (-13,24%), dovuto alla particolare impostazione del sistema fiscale estone, che non prevede regole analitiche di determinazione del reddito imponibile, ma soltanto la tassazione di alcune specifiche classi di spesa. Per effetto di tale sistema, le imprese estoni beneficiano di un tax rate effettivo soltanto dell’8,09%, contro il 21,32% di aliquota nominale. Per l’effetto aliquota nominale non si registra una significativa variabilità da settore a settore, poiché le aliquote nominali sono generalmente fi ssate in maniera uniforme per tutti i settori e i tax rate medi europei, come si è già visto, registrano una variabilità limitata. L’uniformità delle aliquote per settore è anche effetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza, anche se esistono alcune limitate e temporanee eccezioni, quale ad esempio la maggiorazione applicata dall’Italia al settore energetico (c.d. Robin Tax). Nell’aliquota nominale non si è tuttavia tenuto conto di tale imposta in quanto non ancora vigente al momento di redazione dei questionari. Peraltro il campione esaminato comprende molte imprese (es. gestori delle public utilities in materia di acqua) che sono al di fuori del campo di applicazione della predetta maggiorazione. Per l’effetto base imponibile, invece, vi è una significativa variabilità da settore a settore, ad indicare politiche di incentivazione selettive. Ad esempio, in Italia vi sono settori con tax rate effettivi sensibilmente superiori a quelli nominali (ad esempio le costruzioni, con un +6,08%) e settori dove invece il tax rate effettivo è inferiore a quello nominale (ad esempio l’energia, con un -3,21%). L’effetto è dovuto alla minore dimensione media ed alla maggiore incidenza del costo del personale nelle costruzioni, che rendono particolarmente oneroso l’effetto di indeducibilità di costi a fini Irap, ed al contrario all’esistenza di imprese di grandi dimensioni e di agevolazioni agli investimenti nel settore dell’energia. Gli altri paesi in cui la differenza tra tax rate effettivo e tax rate nominale presenta una forte variabilità da settore a settore sono la Francia, la Spagna, l’Olanda e la Gran Bretagna, in cui alcuni settori presentano tax rate effettivi di gran lunga inferiori agli altri settori, oltre che a quelli nominali. In particolare, i settori che risultano avere tax rate molto inferiori agli altri sono: • Costruzioni, Manifatturiero e Telecomunicazioni per la Francia; • Costruzioni e Commercio per la Spagna; • Commercio, Manifatturiero e Telecomunicazioni per l’Olanda; • Commercio e Manifatturiero per la Gran Bretagna. Nei paesi dell’Europa dell’Est, invece, vi è maggiore uniformità, tra i singoli settori, nelle differenze tra tax rate effettivi e nominali. 213 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 6.3. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: le variabili del modello di simulazione della base imponibile Come già illustrato nel precedente paragrafo 5, l’analisi dei singoli sistemi di tassazione ha consentito la simulazione dei criteri di determinazione della base imponibile, applicati ad un impresa tipo, ottenuta sommando le informazioni contabili delle imprese incluse nel campione per ciascun paese. Per ciascun paese e per ciascun settore, si è quindi proceduto a calcolare una base imponibile simulata. Mediante applicazione delle aliquote fiscali nominali, il modello ha quindi consentito di pervenire ad un calcolo delle imposte simulato ed alla corrispondente determinazione di un livello di tax rate, che è stato denominato “Tax Rate Analisi”. Il modello di analisi non ha tuttavia potuto riguardare l’intero corpus di norme rilevanti per la determinazione della base imponibile, sia perché i questionari permettono un’analisi dettagliata, ma non integrale dei sistemi di tassazione, sia perché i dati disponibili dalla banca dati non hanno un grado di analiticità tale da consentire la simulazione delle disposizioni normative in materia di determinazione dell’imposta societaria. Conseguentemente, le singole variabili che determinano il calcolo della base imponibile sono state distinte a seconda che potessero essere incluse nel modello di simulazione, ovvero che, per mancanza di informazioni dai questionari o dalla banca dati, dovessero esserne escluse. Sono state pertanto incluse nel modello le seguenti variabili: 1) Imposte deducibili; 2) Imposte non deducibili; 3) Spese aventi utilità sociale; 4) Spese di rappresentanza; 5) Spese relative ad opere e servizi per i dipendenti; 6) Sanzioni, multe, costi da corruzione e simili; 7) Spese di manutenzione immobilizzazioni; 8) Interessi passivi; 9) Compensi amministratori; 10) Perdite su crediti e Svalutazione crediti. Il contenuto di tali rettifiche è stato già esposto analiticamente nel precedente paragrafo 5. L’applicazione di esse al risultato di bilancio aggregato del campione di imprese, come derivante dalla banca dati, consente di simulare un calcolo delle imposte e determinare quello che è stato chiamato, ai fini della presente ricerca, “Tax Rate Analisi”. Le altre variazioni tra reddito di bilancio e base imponibile non sono analiticamente monitorate e spiegano la differenza residuale tra il “Tax Rate Effettivo” ed il “Tax Rate Nominale”. Nel capitolo seguente saranno analiticamente commentate le singole determinanti del Tax Rate Effettivo di ciascun paese. In questo paragrafo si effettua invece un’analisi comparata delle risultanze del modello di simulazione, tramite uno schema logico che prevede la scomposizione della differenza tra 214 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Tax Rate Effettivo e Tax Rate Nominale (il c.d. “effetto base imponibile”) nelle seguenti due componenti: • la parte imputabile alle variabili “modellabili”, simulate dal modello di analisi; • la parte imputabile alle residue variabili “non modellabili”, non simulate dal modello di analisi per carenza delle informazioni necessarie. In formule, pertanto, lo schema è il seguente: TRE - TRN = (TRE - TRA) + (TRA - TRN) dove: TRA = Tax rate derivante dall’applicazione del modello di analisi. Nella tabella che segue sono esposti i Tax Rate Analisi, comparati con le altre configurazioni di tax rate già illustrati. 215 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Riepilogo Tax Rate su Bilanci Europei Consolidati (BEC) e su Bilanci Nazionali Consolidati (BNC) GERMANIA SLOVENIA MALTA UNGHERIA ESTONIA GRAN BRETAGNA POLONIA OLANDA SPAGNA FRANCIA ITALIA PAESE ENERGETICO COMMERCIO Tax Rate Nominale 31,40% 31,40% 31,40% 31,40% 31,40% 31,40% Tax Rate Effettivo (BNC) 37,48% 28,19% 35,94% 28,70% 34,40% 31,21% Tax Rate Analisi (BNC) 34,50% 35,62% 53,09% 31,34% 37,06% 36,04% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 34,43% 34,43% 34,43% 34,43% 34,43% 34,43% Tax Rate Effettivo (BNC) 17,05% 30,79% 37,14% 12,57% 20,29% 28,69% Tax Rate Analisi (BNC) 34,67% 34,84% 34,66% 34,88% 34,71% 34,73% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Tax Rate Effettivo (BNC) 22,04% 25,79% 13,39% 26,29% 26,38% 23,98% Tax Rate Analisi (BNC) 30,28% 30,12% 30,30% 30,57% 30,12% 30,21% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% Tax Rate Effettivo (BNC) 25,35% 20,59% 11,55% 8,50% 10,54% 10,13% Tax Rate Analisi (BNC) 26,29% 26,04% 26,05% 25,96% 26,23% 25,98% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Tax Rate Effettivo (BNC) 22,27% 19,51% 16,55% 17,26% 17,41% 18,26% Tax Rate Analisi (BNC) 20,87% 29,66% 23,93% 24,10% 22,58% 24,96% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% Tax Rate Effettivo (BNC) 26,84% 27,54% 13,74% 17,20% 28,30% 25,77% Tax Rate Analisi (BNC) 28,95% 29,51% 31,42% 30,50% 28,94% 35,91% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% Tax Rate Effettivo (BNC) 5,82% 6,88% 6,74% 1,96% 18,86% 8,09% Tax Rate Analisi (BNC) 22,11% 23,36% 20,07% 22,00% 21,52% 22,00% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% Tax Rate Effettivo (BNC) 5,82% 16,98% 7,44% 7,03% 8,06% 9,03% Tax Rate Analisi (BNC) 22,11% 16,02% 16,04% 16,03% 15,98% 16,25% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 35,00% N.D. 35,00% 35,00% 35,00% N.D. Tax Rate Effettivo (BNC) 9,17% N.D. 0,00% 0,00% N.D. N.D. Tax Rate Analisi (BNC) 35,18% N.D. 35,49% 0,00% N.D. N.D. Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% N.D. 23,20% 29,56% 26,97% N.D. Tax Rate Nominale 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% Tax Rate Effettivo (BNC) 22,03% 16,66% 17,64% 20,19% 23,93% 19,71% Tax Rate Analisi (BNC) 27,52% 22,67% 23,86% 25,83% 23,49% 25,16% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% Tax Rate Nominale 29,83% 29,83% 29,83% 29,83% 29,83% 29,83% Tax Rate Effettivo (BNC) 22,12% 27,82% 18,14% 28,42% 29,61% 23,96% Tax Rate Analisi (BNC) 44,31% 30,65% 46,95% 44,28% 30,42% 41,94% Tax Rate Effettivo (BEC) 24,41% 26,73% 23,20% 29,56% 26,97% 26,35% 216 MANIFATTURIEROTELECOMUNICAZION MEDIA ponderata COSTRUZIONI TAX RATE SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Nella seguente tabella, invece, sono calcolate le due componenti dell’”effetto base imponibile”, e precisamente: • TRE - TRA, che esprime l’effetto imputabile alle variabili “non modellabili”; • TRA - TRN, che esprime l’effetto delle variabili “modellabili”. Scomposizione Delta Tax Rate Effettivi (BNC) - Tax Rate Nominali nell'effetto incluso e nell'effetto escluso dal modello di analisi COSTRUZIONI 13,07% 6,08% 2,98% 3,10% 6,99% -7,36% -17,38% -17,62% 0,24% 10,02% -2,37% -7,96% -8,24% 0,28% 5,59% 0,94% -0,15% -0,94% 0,79% 1,09% -2,14% 3,27% 1,40% 1,87% -5,41% ENERGETICO 1,46% -3,21% -7,43% 4,22% 4,67% 4,06% -3,64% -4,05% 0,41% 7,70% -0,94% -4,21% -4,34% 0,12% 3,27% -6,14% -4,91% -5,45% 0,54% -1,23% -7,22% 0,51% -10,15% 10,66% -7,73% COMMERCIO 12,75% 4,54% -17,15% 21,69% 8,20% 13,94% 2,71% 2,48% 0,23% 11,23% -9,80% -16,61% -16,91% 0,30% 6,80% -11,64% -13,95% -14,49% 0,55% 2,30% -6,64% -2,45% -7,37% 4,93% -4,20% TR Effettivo - TR Medio 2,43% 0,81% -9,45% -12,36% 1,33% -0,58% TR Effettivo - TR Nominale -1,16% -0,46% -14,26% -10,80% 0,30% -2,23% TR Effettivo - TR Analisi -2,11% -1,96% -17,68% -13,30% -0,64% -10,14% TR Analisi - TR Nominale 0,95% 1,51% 3,42% 2,50% 0,94% 7,91% MANIFATTURIERO TELECOMUNICAZIONI -0,85% 7,43% -2,70% 3,00% -2,64% -2,66% -0,06% 5,66% 1,84% 4,43% -16,99% -6,68% -21,86% -14,14% -22,31% -14,42% 0,45% 0,28% 4,87% 7,46% -3,27% -0,59% -3,71% -3,62% -4,28% -3,74% 0,57% 0,12% 0,44% 3,03% -21,06% -16,43% -17,00% -14,96% -17,45% -15,69% 0,46% 0,73% -4,06% -1,47% -12,30% -9,56% -1,74% -1,59% -6,84% -5,17% 5,10% 3,58% -10,56% -7,97% MEDIA ponderata 4,86% -0,19% -4,82% 4,64% 5,05% 2,34% -5,74% -6,04% 0,30% 8,08% -2,37% -6,02% -6,23% 0,21% 3,65% -16,22% -15,37% -15,85% 0,48% -0,85% -8,09% -0,74% -6,69% 5,96% -7,35% 3,59% 1,27% 4,80% -1,56% 1,03% 1,65% ESTONIA TAX RATE TR Effettivo - TR Medio TR Effettivo - TR Nominale TR Effettivo - TR Analisi TR Analisi - TR Nominale TR Nominale - TR Medio TR Effettivo - TR Medio TR Effettivo - TR Nominale TR Effettivo - TR Analisi TR Analisi - TR Nominale TR Nominale - TR Medio TR Effettivo - TR Medio TR Effettivo - TR Nominale TR Effettivo - TR Analisi TR Analisi - TR Nominale TR Nominale - TR Medio TR Effettivo - TR Medio TR Effettivo - TR Nominale TR Effettivo - TR Analisi TR Analisi - TR Nominale TR Nominale - TR Medio TR Effettivo - TR Medio TR Effettivo - TR Nominale TR Effettivo - TR Analisi TR Analisi - TR Nominale TR Nominale - TR Medio TR Effettivo - TR Medio TR Effettivo - TR Nominale TR Effettivo - TR Analisi TR Analisi - TR Nominale TR Nominale - TR Medio TR Effettivo - TR Medio -18,60% -16,18% -16,29% 0,11% -2,41% -18,60% -19,85% -15,12% -16,48% 1,36% -4,73% -9,75% -16,46% -15,26% -13,33% -1,93% -1,20% -15,76% -27,60% -20,04% -20,04% 0,00% -7,56% -22,53% -8,11% -3,14% -2,66% -0,48% -4,97% -18,91% -18,26% -13,91% -13,92% 0,00% -4,35% UNGHERIA GRAN BRETAGNA POLONIA OLANDA SPAGNA FRANCIA ITALIA PAESE TR Effettivo - TR Nominale -14,18% -3,02% -12,56% -12,97% -11,94% -10,97% TR Effettivo - TR Analisi -16,29% 0,96% -8,60% -9,01% -7,92% -7,22% TR Analisi - TR Nominale 2,11% -3,98% -3,96% -3,97% -4,02% -3,75% TR Nominale - TR Medio TR Effettivo - TR Medio TR Effettivo - TR Nominale TR Effettivo - TR Analisi TR Analisi - TR Nominale TR Nominale - TR Medio -4,41% -15,24% -25,83% -26,01% 0,18% 10,59% -6,73% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -3,20% -23,20% -35,00% -35,49% 0,49% 11,80% -9,56% -29,56% -35,00% 0,00% -35,00% 5,44% -6,97% N.D. N.D. N.D. N.D. 8,03% -6,35% N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. TR Effettivo - TR Medio -2,38% -10,06% -5,55% -9,36% -3,04% -6,64% TR Effettivo - TR Nominale 0,03% -5,34% -4,36% -1,81% 1,93% -2,29% TR Effettivo - TR Analisi -5,48% -6,00% -6,22% -5,63% 0,45% -5,45% TR Analisi - TR Nominale 5,52% 0,67% 1,86% 3,83% 1,49% 3,16% TR Nominale - TR Medio -2,41% -4,73% -1,20% -7,56% -4,97% -4,35% -2,40% GERMANIA SLOVENIA MALTA TR Nominale - TR Medio -17,33% TR Effettivo - TR Medio -2,29% 1,09% -5,06% -1,14% 2,64% TR Effettivo - TR Nominale -7,71% -2,01% -11,69% -1,41% -0,22% -5,87% TR Effettivo - TR Analisi -22,19% -2,83% -28,81% -15,86% -0,80% -17,98% TR Analisi - TR Nominale 14,48% 0,82% 17,12% 14,45% 0,59% 12,11% TR Nominale - TR Medio 5,42% 3,10% 6,63% 0,27% 2,86% 3,48% 217 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Per completezza di informazioni, la tabella riporta anche gli altri scostamenti analizzati nei paragrafi precedenti. La scomposizione degli effetti delle variabili modellabili e non modellabili è rappresentata nelle caselle in grigio della tabella, la cui somma, naturalmente, restituisce la differenza complessiva tra Tax Rate Effettivo e Tax Rate Nominale. Da una prima analisi comparata, e fermi restando gli approfondimenti che saranno compiuti nel paragrafo successivo, emerge un’incidenza delle variabili “modellabili” sempre in senso incrementativo del carico d’imposta. Tale incidenza, in particolare, è alta in Germania (+12,26%), Polonia (+5,96%) ed Italia (+4,64%), ed è apprezzabile anche in Gran Bretagna (+2,25%). Le variabili “modellabili” di maggior effetto quantitativo sono: • per la Germania, principalmente l’indeducibilità degli interessi passivi eccedenti il 30% dell’Ebitda, ed in seconda battuta anche la parziale indeducibilità dei compensi agli amministratori; • per l’Italia, l’indeducibilità di alcune classi di costo (svalutazione crediti, spese di manutenzione, spese di rappresentanza ecc.) e l’esistenza dell’Irap, caratterizzata da una base imponibile molto ampia, da cui non sono deducibili il costo del personale e gli oneri finanziari; • per la Polonia, l’indeducibilità di alcune classi di costo (svalutazione crediti, spese di rappresentanza, compensi amministratori); • per la Gran Bretagna, l’indeducibilità si alcune classi di costo, quali essenzialmente le spese di rappresentanza. L’effetto delle variabili “non modellabili” è, al contrario, diminutivo del tax rate, evidenziando un tax rate effettivo sensibilmente al di sotto del tax rate ottenuto con il modello di analisi. L’effetto è molto elevato per alcuni paesi (Germania 17,98%, Olanda 15,85%, Gran Bretagna 10,14%, Estonia 14,16%) e contenuto tra il 4% e il 7% per gli altri paesi. Nel caso di Olanda ed Estonia, l’effetto delle variabili “non modellabili” è spiegato quasi integralmente dall’effetto base imponibile già discusso nel precedente paragrafo. Nel caso della Germania e, in minor misura, della Gran Bretagna, l’effetto è invece più elevato dell’effetto base imponibile complessivo, perché riguarda componenti diminutive della base imponibile che compensano le componenti incrementative incluse nel modello di analisi. Le singole variabili che determinano la differenza tra tax rate effettivo e tax rate analisi saranno dettagliatamente illustrate nel paragrafo seguente. Fin da ora può tuttavia osservarsi che l’effetto è principalmente spiegato dall’esenzione di redditi relativi a dividendi e plusvalenze su partecipazioni, ad agevolazioni agli investimenti e ad altre forme di incentivi fiscali selettivi. 218 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 7. Gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulle scelte aziendali 7.1. Introduzione al modello di analisi degli effetti dei sistemi di tassazione sulle scelte aziendali Il presente capitolo analizza, paese per paese, gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulle scelte aziendali, integrando in un unico ragionamento quali-quantitativo gli effetti sia delle variabili modellizzabili che di quelle non modellizzabili. L’obiettivo dell’analisi è studiare gli effetti del sistema di tassazione delle unità produttive localizzate in ciascun paese sulla competitività delle stesse. A tal fine, viene proposta una classificazione delle scelte aziendali potenzialmente rilevanti sia per la competitività delle imprese che per i sistemi di tassazione, con l’obiettivo di valutare se, con riferimento a ciascuna classe di scelte, il sistema fiscale favorisca la competitività, sia neutrale rispetto ad essa, ovvero la ostacoli. Le classi di scelte aziendali identificate, articolate su due livelli, sono le seguenti: 1) Investimento produttivo: a) in produttività b) in innovazione 2) Investimento in partecipazioni 3) Investimento patrimoniale e finanziario 4) Trading speculativo 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale b) produttività c) sviluppo commerciale d) benefici privati del controllo 6) Gestione del circolante 7) Accantonamenti 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione b) forme tecniche 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi b) processi di aggregazione 10) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione b) forme tecniche c) Distribuzione dividendi 11) Struttura societaria: a) formazione di gruppi b) processi di aggregazione 12) Distribuzione dividendi 13) Start-up 219 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Le scelte di investimento produttivo sono quelle relative all’aggiornamento dell’apparato produttivo e sono pertanto di fondamentale impatto sulla competitività delle imprese. Sono distinte le scelte di investimento finalizzate al mantenimento della produttività in linea con i migliori concorrenti (es. rinnovo periodico degli impianti ecc.) e quelle finalizzate all’assunzione di un ruolo di leadership nell’innovazione tecnologica (es. ricerca e sviluppo, acquisizione di tecnologie produttive innovative ecc.). Le disposizioni fiscali rilevanti per tali categorie di scelte sono gli incentivi fiscali agli investimenti, il trattamento dei contributi in c/impianti, i criteri di ammortamento, la tassazione delle plusvalenze da rinnovo. Le scelte di investimento in partecipazioni sono relative all’acquisizione di partecipazioni strategiche (es. di controllo o di collegamento) fi nalizzate sia all’ottenimento di un reddito diretto dall’investimento (tramite dividendi e plusvalenze azionarie), sia alla realizzazione di sinergie con il gruppo della partecipante. Le disposizioni fiscali rilevanti sono quelle sul trattamento fiscale dei dividendi e sulle plusvalenze azionarie, nonché relative ad eventuali agevolazioni dei processi di acquisizione di imprese (ivi compreso il trattamento fiscale degli avviamenti acquisiti). Le scelte di investimento patrimoniale e finanziario sono rappresentate dagli investimenti in immobilizzazioni diversi da quelli tecnici (materiali ed immateriali) e dalle partecipazioni strategiche. Le disposizioni fiscali rilevanti possono riguardare il trattamento delle plusvalenze da alienazione, esenzioni parziali o forme sostitutive di tassazione dei redditi di tali investimenti. Le scelte di trading speculativo riguardano i componenti di reddito derivanti dalla negoziazione, con finalità speculative, di beni patrimoniali o finanziari diversi da quelli alla cui produzione o vendita è diretta l’attività dell’impresa. Le disposizioni fiscali rilevanti possono riguardare il trattamento dei componenti di reddito derivanti da tali operazioni, potenzialmente assoggettabili ad un regime penalizzante o di favore rispetto al reddito d’impresa generale. Le scelte inerenti la struttura operativa dell’impresa sono tutte quelle attinenti alla struttura dei costi di produzione. In particolare, sono distinte: • le scelte di integrazione verticale; • le scelte inerenti la produttività aziendale; • le scelte relative ai costi commerciali; • le scelte riguardanti i benefici privati per il soggetto di controllo. Le scelte di integrazione verticale attengono al grado di esternalizzazione o internalizzazione dei processi produttivi, ossia all’entità dei costi esterni per beni e servizi rispetto ai costi interni per il personale e l’ammortamento delle immobilizzazioni. Le disposizioni fiscali rilevanti per l’integrazione verticale sono quelle che agevolano o penalizzano l’impiego delle risorse esterne, rispetto a quelle interne, ivi compresa l’esistenza di imposte con basi imponibili diverse dal reddito (quale ad esempio l’Irap nel caso italiano). Le scelte inerenti la produttività aziendale attengono all’ottimizzazione dei processi produttivi, sia tramite l’acquisizione di risorse innovative sotto il profilo tecnologico e organizzativo (es. software, formazione ecc.), sia tramite la fissazione di remunerazioni collegate alla produttività o ai risultati (premi di produzione, stock options ecc.). 220 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Le disposizioni fiscali rilevanti per la produttività sono quelle che agevolano o penalizzano l’impiego i costi per l’ottimizzazione della produttività (es. incentivi alla formazione, agevolazioni per le remunerazioni legate alla produttività ecc.). Le scelte inerenti i costi di sviluppo commerciale sono quelli sostenuti perla pubblicità, per la rappresentanza e per il lancio di nuove iniziative commerciali. Le disposizioni fiscali rilevanti per lo sviluppo commerciale sono quelle che agevolano o penalizzano l’acquisizione di servizi per lo sviluppo commerciale, quali ad esempio le spese di rappresentanza. Le scelte riguardanti i potenziali benefici privati per il soggetto di controllo sono quelli riguardanti le remunerazioni per il lavoro degli amministratori o dei dipendenti soci dell’impresa o i costi per l’impiego di beni promiscuamente utilizzati anche dal soggetto di controllo. Le disposizioni fiscali rilevanti per i potenziali benefici privati del controllo sono quelle che limitano la deducibilità dei compensi agli amministratori, dei compensi per il lavoro di soci rilevanti o la deducibilità di spese per beni in uso promiscuo ai soci o a dipendenti chiave (autovetture, imbarcazioni, immobili ecc.). Le scelte riguardanti la struttura fi nanziaria dell’impresa sono quelle attinenti alla selezione delle fonti di finanziamento. Tra di esse sono identificate, in particolare: • le scelte inerenti il grado di capitalizzazione dell’impresa; • le scelte inerenti le singole forme tecniche di finanziamento con capitale di rischio o con capitale di credito. Le scelte inerenti il grado di capitalizzazione dell’impresa sono quelle che determinano il rapporto tra capitale di rischio e capitale di credito. Le disposizioni fiscali rilevanti per il grado di capitalizzazione dell’impresa sono quelle che agevolano gli apporti di equity o che limitano la deducibilità degli interessi passivi sui debiti finanziari (es. norme di contrasto alla “thin capitalization”). Le scelte inerenti le forme tecniche di finanziamento sono quelle relative alla forma contrattuale con la quale si ottengono i finanziamenti (es. obbligazioni, mutui ipotecari, scoperti di c/c ecc.). Le disposizioni fiscali rilevanti sono quelle che agevolano o penalizzano l’impiego di alcune forme tecniche rispetto ad altre, quali ad esempio la fissazione di aliquote agevolate per i proventi di alcune categorie di emissioni obbligazionarie o, al contrario, la fissazione di limiti alla deducibilità degli interessi passivi per alcune categorie di finanziamenti (es. debiti vs. soci). Le scelte inerenti la struttura societaria sono attinenti alla scelta della forma giuridica per l’esercizio delle attività imprenditoriali, ed in particolare alla selezione della forma societaria, alla creazione di gruppi, alla localizzazione “fiscale” delle società che li compongono, ai processi aggregativi o disaggregativi tramite fusioni, acquisizioni, scissioni ecc. Poiché il campione di imprese riguarda esclusivamente società di tipo azionario, la problematica relativa alla struttura societaria viene ridotta ai seguenti aspetti: • la formazione di gruppi di società; • l’aggregazione di imprese tramite fusioni e acquisizioni. Le disposizioni fiscali a tal fine rilevanti sono quelle relative all’impostazione di diversi sistemi di tassazione per diverse forme giuridiche, all’esistenza o meno di una tassazione di gruppo, alla 221 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA eventuale penalizzazione della risalita dei dividendi lungo la catena di controllo di un gruppo, al trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria ecc. In particolare, al trattamento fiscale della distribuzione dei dividendi sarà dedicato il capitolo seguente, che integra l’analisi della tassazione societaria con quella della tassazione dei soci. Per questo l’ultima categoria di scelta oggetto di analisi è appunto la distribuzione dei dividendi e le relative disposizioni fiscali sulla tassazione dei proventi in capo ai soci. L’analisi delle disposizioni fiscali relative alle classi di scelte aziendali sopra elencate è effettuata nella prospettiva degli effetti sulla competitività delle imprese, al fine di valutare, su base qualitativa, il grado di concorrenzialità del singolo sistema di tassazione. A tal fine, a ciascun sistema fiscale, per ciascuna classe di scelta, verrà attribuita una valutazione a punteggio riferita agli effetti sulla competitività. La valutazione è così strutturata: • molto negativa: -2 • negativa: -1 • neutra: 0 • positiva: +1 • molto positiva: +2. Lo schema di analisi è pertanto sintetizzabile nella seguente figura: DECISIONI AZIENDALI 1) Investimento produttivo: a) in produttività b) in innovazione 2) Investimento partecipaz.ni 3) Investimento patr. e fin. 4) Trading speculativo 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale b) produttività c) sviluppo commerciale d) benefici privati 6) Gestione del circolante 7) Accantonamenti 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione b) forme tecniche 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi b) processi di aggregazione 10) Distribuzione dividendi 11) Start-up TOTALE -2 222 -1 0 +1 +2 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Il punteggio di sintesi illustra le determinanti dell’effetto base imponibile, che va letto congiuntamente all’effetto aliquota per l’apprezzamento dell’effetto finale sulla competitività delle imprese. L’analisi consente di comprendere, su base quali-quantitativa, le determinanti della differenza tra tax rate nominale e tax rate effettivo, evidenziando in particolare il peso delle variabili non incluse nel modello di analisi (e quindi responsabili della differenza tra tax rate effettivo e tax rate analisi. In termini generali, la tassazione sulla base del bilancio (redatto secondo corretti principi contabili) può essere considerata una tassazione neutrale, in quanto colpisce il reddito prodotto, ma senza selettivamente penalizzare o favorire alcune scelte aziendali. Pertanto, i commenti all’analisi dei paragrafi seguenti saranno limitati alle disposizioni che determinano le principali divaricazioni tra base imponibile della tassazione e reddito di bilancio. Tale analisi qualitativa è anche mirata ad individuare strumenti normativi selettivi per migliorare la competitività delle imprese tramite la leva fiscale, evitando così di ricorrere ad una pura competizione sulle aliquote, che creerebbe ingiustificate e generalizzate penalizzazioni sul gettito fiscale complessivo. I paragrafi seguenti sono dedicati all’analisi dei sistemi di tassazione di ciascun paese oggetto della ricerca. Per mero ordine espositivo e per facilitare le comparazioni tra sistemi di tradizione ed ispirazione diverse, l’analisi dei paesi dell’Europa “occidentale” precede quella dei paesi dell’Europa dell’Est. 223 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.2. Italia In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: ITALIA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 +2 1) Investimento produttivo: a) in produttività 0 b) in innovazione +1 2) Investimento partecipaz.ni +2 3) Investimento patr. e fin. +1 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale -2 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale -1 d) benefici privati -1 6) Gestione del circolante -1 7) Accantonamenti -1 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -2 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione 0 10) Distribuzione dividendi -2 11) Start-up 0 TOTALE -5 224 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Italia vige il principio di derivazione, pressoché integrale per le società che applicano gli IAS/IFRS (la maggioranza di quelle incluse nel campione) e parziale, ma comunque forte, per le società che applicano i principi contabili nazionali. Investimenti in produttività Non vi sono norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento della produttività, ad eccezione di alcune agevolazioni per le società localizzate in territori meno sviluppati e della norma che consente il differimento della tassazione delle plusvalenze da dismissione delle immobilizzazioni (il cui carico fiscale è tuttavia pieno e che comunque non dovrebbero essere significative con l’adozione di un corretto ammortamento ordinario). L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi neutro. Investimenti in innovazione Vi sono alcune agevolazioni per l’investimento in brevetti da parte di società localizzate in territori meno sviluppati. Inoltre è previsto un credito d’imposta del 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo (e con risorse limitate). L’ammortamento dei costi per brevetti non può essere effettuato in meno di 18 anni, che è in molti settori un periodo troppo lungo rispetto alla vita utile economico-tecnica. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi sostanzialmente neutro. Investimenti in partecipazioni strategiche I proventi (dividendi e capital gain) derivanti dagli investimenti in partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni sono esenti per il 95%. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari Le plusvalenze derivanti dalla dismissione di investimenti patrimoniali o finanziari possono essere esenti, se si riferiscono a partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni (a prescindere dalla quota di partecipazione) e sono comunque rateizzabili in cinque anni (se i beni sono posseduti da almeno tre). Le rivalutazioni non sono imponibili, se effettuate in regime di principi contabili nazionali (che tuttavia in generale le vietano), e sono invece imponibili, se effettuate in regime di principi IAS/ IFRS. Vi è una tassazione su base catastale per gli immobili non strumentali. Alcuni strumenti finanziari atipici sono soggetti ad imposizione sostitutiva (leggermente) ridotta. Vi è una disciplina di contrasto agli investimenti in società non operative, tassate con un reddito minimo presunto. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo. 225 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Vi sono limitazioni per la deduzione di spese a favore dei dipendenti e, ancorché non sussista una payroll tax, vi è l’Irap (aliquota 3,9%), dalla quale i costi del lavoro non sono deducibili. L’effetto è solo alleviato da un aiuto di stato autorizzato. Vi è quindi un incentivo all’esternalizzazione ed un disincentivo alla localizzazione delle attività ad alta intensità di lavoro. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi fortemente negativo. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse dalle agevolazioni agli investimenti di cui sopra. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Vi sono limitazioni alla deduzione delle spese di rappresentanza e un periodo minimo di 18 anni per la deduzione delle spese relative a marchi. Le spese di pubblicità possono sostanzialmente essere dedotte per competenza. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi negativo (anche se nella generalità dei casi blandamente). Struttura produttiva – benefici privati La deducibilità è in linea di principio limitata alla quota di utilizzo riferibile all’attività di impresa. Per alcune categorie di spese, ci sono plafond forfettari di deducibilità, a prescindere dall’effettivo uso promiscuo. La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati tramite l’impiego promiscuo di beni sociali, ma determina, per alcune voci di costo, un effetto penalizzante in termini di deduzione fiscale per la società. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino è consentita la valutazione con diversi criteri, compreso il valore normale se inferiore al costo. La svalutazione dei crediti presenta limiti di deducibilità molto bassi. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. 226 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Accantonamenti Vi sono specifiche fattispecie in cui gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri sono consentiti, ma sono limitate a quelle aventi un grado di certezza molto alto. Tutti gli altri accantonamenti prudenziali previsti dai principi contabili non sono deducibili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Struttura finanziaria – capitalizzazione Non c’è una soglia consentita di rapporto debito/capitale (thin capitalization). Gli interessi passivi sono però deducibili nei limiti del 30% del reddito operativo lordo (ROL), sostanzialmente corrispondente all’Ebitda. Nei settori ad alta intensità di capitale e a bassi margini medi, ciò può comportare pesanti penalizzazioni fiscali. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento è quindi fortemente negativo, ma molto negativi sono anche gli effetti sulle imprese ad alta intensità di capitale e con margini non abbondanti. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni, fatta eccezione per l’esenzione, ad alcune condizioni, delle stock options attribuite a particolari categorie di dipendenti. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata con l’aliquota Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti, generando una significativa doppia imposizione societaria-personale. Per gli strumenti di debito vi sono regimi più favorevoli per le obbligazioni emesse da società quotate, o non quotate purché il tasso si mantenga entro certi limiti normali, con durata di almeno 18 mesi (ritenuta definitiva del 12,5% o del 27%). L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale ed un regime di consolidato fiscale mondiale. L’accesso è riservato alle società controllate di diritto (superiore al 50%). L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la neutralità per tutte le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), ma non per i trasferimenti di aziende o partecipazioni societarie. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutrale. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. 227 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA La distribuzione dei dividendi è quasi-esente da imposte (Ires sul 5%) nel caso di distribuzione a società o enti. Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti (Irpef sul 49,72% del dividendo). Tenendo conto della struttura proprietaria della maggior parte delle imprese (in particolare con riferimento al capitalismo italiano), ciò costituisce un forte disincentivo alla capitalizzazione delle imprese, che contro-bilancia i disincentivi all’indebitamento presenti in tema di deducibilità degli interessi. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi negativo. Start-up Non vi sono particolari misure fiscali di incentivazione delle nuove iniziative imprenditoriali, ad eccezione della norma che consente di riportare le perdite fiscali prodotte nei primi tre anni d’attività per un periodo illimitato e non soltanto per 5 anni. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro. Sintesi Il punteggio di sintesi (-6) dimostra la scarsa competitività fiscale dell’Italia. In particolare, si può osservare che alcune scelte a contenuto finanziario (investimento in partecipazioni, investimenti immobiliari e finanziari, strutturazione di gruppi di società, ) trovano regimi di favore, mentre sotto il profilo dell’efficienza, della produttività e dell’innovazione non vi sono significativi incentivi fiscali, essendo anzi presenti alcuni forti disincentivi. L’Irap disincentiva l’integrazione verticale e l’occupazione e penalizza altresì, congiuntamente al regime di deduzione degli interessi, le imprese ad alta intensità di capitale e con margini ridotti (molto diffuse in tempi di crisi). Ciò genera elementi di pro-ciclicità asimmetrica del sistema fiscale che in periodi di crisi come l’attuale costituiscono un forte ostacolo alla competitività delle imprese. Sotto il profilo della struttura proprietaria delle imprese, il meccanismo di tassazione dei dividendi per le persone fisiche è penalizzante. Architetture finanziarie più complesse (es. fondi di investimento) sono invece fortemente favorite. Ciò tuttavia, in mancanza di altre condizioni di contesto, non sembra portare all’evoluzione del sistema finanziario quanto piuttosto alla compressione degli utili societari con forme più o meno trasparenti di evasione o elusione fiscale. Gli incentivi alla crescita ed all’innovazione, per contro, sono blandi e limitati ad un ristretto numero di imprese. Ciò comporta, tuttavia, una penalizzazione maggiore per le piccole e medie imprese rispetto alle grandi imprese (che sono quelle incluse nel campione), che beneficiano degli incentivi alla formazione di gruppi, all’assunzione ed all’alienazione di partecipazioni, all’ottimizzazione fiscale internazionale ecc. Tali aspetti sono tra i principali determinanti della differenza negativa di 4,82% tra tax rate effettivo e tax rate analisi, che bilancia l’effetto negativo (per il 4,64%) delle variabili incluse nel modello di analisi (principalmente deducibilità di costi del personale ed interessi passivi). Tra i settori in cui il tax rate effettivo è più elevato vi sono infatti le costruzioni, il commercio e le telecomunicazioni, in cui i margini sono ridotti e l’indebitamento alto, mentre sono più bassi nei settori energetico e manifatturiero, a più alto margine. 228 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 7.3. Germania In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: GERMANIA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 +2 1) Investimento produttivo: a) in produttività +1 b) in innovazione 0 2) Investimento partecipaz.ni +2 3) Investimento patr. e fin. +1 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale 0 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale 0 d) benefici privati -1 6) Gestione del circolante 0 7) Accantonamenti 0 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -2 b) forme tecniche +1 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione 0 10) Distribuzione dividendi -2 11) Start-up 0 TOTALE +1 229 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Germania vige un principio di derivazione parziale (vi sono infatti alcune categorie reddituali in cui si arriva anche alla dipendenza rovesciata). Per le società che applicano gli IAS/IFRS (la maggioranza di quelle incluse nel campione) vi è invece un regime di doppio binario, in quanto devono preparare un bilancio a fi ni fiscali secondo la normativa nazionale. Investimenti in produttività Non vi sono norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento della produttività. L’unica eccezione è il regime di deduzione agevolata del 40% in un’anno per gli investimenti delle PMI (che tuttavia non sono incluse nel campione della presente ricerca). Inoltre, vi è una forma di ammortamento accelerato, consentito in alcuni settori ed alcune aree, che in parte bilancia la penalizzazione che tali imprese subirebbero ove applicassero le aliquote ordinarie. I contributi in c/impianti sono imponibili, ma talvolta la legge dispone per l’esenzione. È inoltre possibile costituire riserve per differire la tassazione delle plusvalenze su determinati beni, ma ciò non costituisce un incentivo significativo al rinnovo delle immobilizzazioni tecniche ordinarie. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel complesso, moderatamente positivo. Investimenti in innovazione Vi sono alcune agevolazioni per l’investimento in hardware da parte di società localizzate in territori meno sviluppati. Non vi sono incentivi per l’investimento in brevetti o in ricerca e sviluppo. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi sostanzialmente neutro. Investimenti in partecipazioni strategiche I proventi (dividendi e capital gain) derivanti dagli investimenti in partecipazioni sono integralmente esenti, salvo considerarne il 5% quali spese di pertinenza forfetariamente indeducibili. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari Le plusvalenze derivanti dalla dismissione di investimenti immobiliari alienati a società immobiliari è esente al 50%. Gli investimenti in partecipazioni non strategiche sono esenti, salvo considerarne il 5% quali spese di pertinenza forfetariamente indeducibili. Le svalutazioni permanenti sono deducibili, e i corrispondenti ripristini di valore sono imponibili. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo. 230 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado di integrazione verticale. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse dalle agevolazioni agli investimenti di cui sopra. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Vi sono limitazioni alla deduzione delle spese per ristoranti, ma solo se eccedono del 70% il limite ritenuto normale, e di alcune spese di rappresentanza (quest’ultime tuttavia limitatamente a quelle sintomo di estrazione di benefici privati per i soggetti di controllo). L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi neutro, o comunque moderatamente negativo. Struttura produttiva – benefici privati Vi sono stringenti limiti alle remunerazioni affluenti al soggetto di controllo, tra cui la deducibilità limitata dei compensi agli amministratori, il predetto plafond per le spese per ristoranti, l’indeducibilità delle spese di rappresentanza per caccia, cavalli, yachts e simili, la riqualificazione come dividendi delle remunerazioni eccedenti quelle ritenute ragionevoli. La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati ma determina, per alcune voci di costo, un effetto penalizzante in termini di deduzione fiscale per la società e di incentivi imprenditoriali per i soggetti di controllo. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino è consentita la valutazione al lifo. La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di quanto corretto secondo i principi contabili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. 231 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Accantonamenti Salvo alcune eccezioni (ad esempio le perdite future sulle commesse) gli accantonamenti e le svalutazioni effettuate in ossequio ai principi contabili sono riconosciute anche fiscalmente. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. Struttura finanziaria – capitalizzazione Non c’è una soglia consentita di rapporto debito/capitale (thin capitalization). Gli interessi passivi sono però deducibili nei limiti del 30% dell’Ebitda. Nei settori ad alta intensità di capitale e a bassi margini medi, ciò può comportare pesanti penalizzazioni fiscali. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento è quindi fortemente negativo, ma molto negativi sono anche gli effetti sulle imprese ad alta intensità di capitale e con margini non abbondanti. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni, fatta eccezione per una importante agevolazione destinata ai fondi di private equità, che indirettamente rende tale forma di finanziamento più appetibile per le imprese. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata con una ritenuta del 25% dei dividendi distribuiti, generando una significativa doppia imposizione societaria-personale. Per gli strumenti di debito vi è la ritenuta del 25% per i percettori degli interessi sulle obbligazioni, ed il regime ordinario per le altre forme tecniche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale. L’accesso è riservato alle società controllate di diritto (superiore al 50%). Non è prevista la tassazione consolidata del gruppo multinazionale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la neutralità per tutte le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), ma non per i trasferimenti di aziende. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutrale. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è quasi-esente da imposte (esenzione totale e 5% forfettario di costi indeducibili) nel caso di distribuzione a società o enti. Vi è invece una significativa 232 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti (25% del dividendo se la partecipazione è inferiore all’1%, 40% di esenzione se la partecipazione è superiore all’1%). Ciò costituisce un forte disincentivo alla capitalizzazione delle imprese, che contro-bilancia i disincentivi all’indebitamento presenti in tema di deducibilità degli interessi. Considerata la struttura proprietaria delle grandi imprese tedesche, in cui il ruolo delle banche è forte, l’effetto è tuttavia meno rilevante che in Italia. L’effetto in termini di competitività delle imprese può comunque considerarsi negativo. Start-up Non vi sono particolari misure fiscali di incentivazione delle nuove iniziative imprenditoriali. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro. Sintesi Il punteggio di sintesi (+1) dimostra la buona competitività fiscale della Germania, soprattutto nell’ambito dei paesi dell’Europa occidentale. In particolare, a fronte dell’indeducibilità di alcuni costi (es. interessi passivi) colta anche dal nostro modello di analisi, vi sono significative agevolazioni o esenzioni, che portano il tax rate effettivo 5,72 punti percentuali al di sotto del tax rate nominale e ben 17,98 punti percentuali al di sotto del tax rate analisi. Alcune scelte a contenuto finanziario (investimento in partecipazioni, investimenti immobiliari e finanziari, strutturazione di gruppi di società ecc.) trovano regimi di favore, mentre sotto il profilo dell’efficienza, della produttività e dell’innovazione il sistema fiscale è tendenzialmente neutrale, salvo misure limitate per gli investimenti in produttività. Il regime di deduzione degli interessi penalizza le imprese ad alta intensità di capitale e con margini ridotti ed anche il meccanismo di tassazione dei dividendi per le persone fisiche è penalizzante. Da segnalare invece la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni operate in ossequio a corretti principi contabili, che limitano la pro ciclicità asimmetrica del sistema fiscale. In generale, il sistema favorisce l’azionariato di coalizioni di imprese e banche, nonché private equity per le citate agevolazioni specifiche, rispetto all’azionariato di persone fisiche e famiglie. Gli incentivi alla crescita ed all’innovazione, per contro, sono quasi assenti. 233 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.4. Francia In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: FRANCIA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 +2 1) Investimento produttivo: a) in produttività +1 b) in innovazione +2 2) Investimento partecipaz.ni +2 3) Investimento patr. e fin. +1 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale -1 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale +1 d) benefici privati -1 6) Gestione del circolante 0 7) Accantonamenti 0 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -1 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione 0 10) Distribuzione dividendi -1 11) Start up +2 TOTALE +6 234 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Francia vige il principio di derivazione, con tassazione sulla base del bilancio cui si applicano determinate variazioni fiscali. Ciò vale anche per le società che applicano gli IAS/IFRS. Investimenti in produttività Vi sono norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento della produttività che incidono sui processi ammortamento, contribuendo al fi nanziamento del rinnovo delle immobilizzazioni. Esse sono rappresentate, in particolare, dal regime di ammortamento derogatorio, previsto da leggi speciali per particolari settori, e dalla possibilità di applicare, per alcune categorie di beni, aliquote decrescenti di ammortamento. Inoltre, le imprese localizzate in alcune arre meno sviluppate beneficiano di regimi fiscali di favore. I contributi in c/impianti sono imponibili, ma talvolta la legge consente il differimento della tassazione. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel complesso, positivo. Investimenti in innovazione Vi sono importanti agevolazioni generalizzate per l’investimento in brevetti, ricerca e sviluppo e marchi (credito d’imposta per il 30% del costo). Inoltre, le royalties derivanti da brevetti a altri diritti di proprietà intellettuale e le relative plusvalenze da cessione dei diritti sono tassate con un’aliquota agevolata del 15%. Le spese per ricerca e sviluppo sono liberamente ammortizzabili (anche in un solo esercizio). Le spese per brevetti sono ammortizzabili in cinque anni. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I proventi (dividendi e capital gain) derivanti dagli investimenti in partecipazioni (se superiori al 5% e detenute per almeno 2 anni) sono esenti per il 95% dell’ammontare (participation exemption). L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari I redditi derivanti da determinate società immobiliari sono esenti. Gli investimenti in pacchetti di partecipazioni inferiori al 5% sono integralmente tassabili, ma se sono considerate “azioni di partecipazione” (cioè immobilizzate, strategiche) ai fini contabili o se sono ottenute da un’offerta pubblica beneficiano della participation exemption. Le rivalutazioni sono imponibili, ma è previsto un regime agevolato per le società immobiliari. In regime IAS/IFRS le rivalutazioni non assumono rilievo a fini fiscali. 235 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Le svalutazioni sono, correlativamente, deducibili o neutrali. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo. Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Non vi sono significative agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado di integrazione verticale. La “taxe professionnelle” è commisurata al valore locativo dei fabbricati, ridotto del 16%, ed è plafonato al 3,5% del valore aggiunto, proprio con l’obiettivo di ridurre gli effetti del sistema fiscale sulle scelte di integrazione verticale. Per le grandi imprese c’è un’imposta minima dell’1,5% del valore aggiunto. Vi sono dei limiti alla deducibilità dei pasti per i dipendenti, ma non tali da costituire un disincentivo all’integrazione verticale. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi negativo, anche se in maniera moderata. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse da quelle in tema di ammortamenti accelerati e di investimenti in aree depresse, di cui si è già parlato. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Vi è l’importante agevolazione all’investimento in marchi, di cui si è già parlato (credito d’imposta del 30%). Non vi sono significative limitazioni alla deduzione delle spese di rappresentanza, ma vi sono importanti limitazioni per le donazioni a organizzazioni e fondazioni (limite del 60% entro lo 0,5% del fatturato), che comunque non costituiscono costi commerciali in senso stretto. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, positivo. Struttura produttiva – benefici privati Vi sono limiti alle remunerazioni dei managers, commisurate a quelle dei dipendenti. I servizi tra parti correlate sono indeducibili per la quota considerata ‘eccessiva’ (assimilata a distribuzione 236 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ mascherata di utili). Le spese per beni e servizi considerati ‘di lusso’ sono parimenti indeducibili. Le spese per autoveicoli utilizzati promiscuamente sono deducibili pro-quota. La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati ma determina, per alcune voci di costo, un effetto penalizzante in termini di deduzione fiscale per la società. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino è consentita la valutazione al fifo o anche al lifo, ma solo se risponde all’effettiva movimentazione del magazzino. È consentita la valutazione fiscale al valore normale se inferiore al costo. La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di quanto corretto secondo i principi contabili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni effettuate in ossequio ai principi contabili sono riconosciute anche fiscalmente. Alcune sono anche espressamente regolamentate. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. Struttura finanziaria – capitalizzazione Per i finanziamenti da terzi non ci sono limitazioni alla deduzione degli interessi. Per i finanziamenti dei soci e di parti correlate vi sono requisiti per la deducibilità, sia in termini di tasso (non superiore al tasso legale), sia in termini di soglie di rapporto debito/capitale, debito/profitti e interessi ricevuti/pagati (thin cap). L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente negativo. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata per il 40%, ovvero con una ritenuta del 18% dei dividendi distribuiti, generando una significativa doppia imposizione societariapersonale. Anche per gli strumenti di debito vi sono regimi di ritenute del 18% o del 16% (a seconda che siano corrisposti a individui o società), ma non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica (salvo un regime con ritenuta del 12% per titoli di vecchia emissione). Vi sono tuttavia esenzioni o agevolazioni per i fondi di investimento e i fondi pensione. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. 237 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale ed uno per le imprese multinazionali. L’accesso è riservato alle società con controllo quasi totalitario (superiore al 95%). L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato ai gruppi con controllo molto concentrato. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la neutralità per le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni), ma non per lo scambio di partecipazioni e i trasferimenti di aziende. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi comunque neutrale. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è esente per il 95% nel caso di distribuzione a società o enti. Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti (tassazione ordinaria del 40% del dividendo ovvero ritenuta sostitutiva del 18%). Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo. Start-up Vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione. Le spese di start-up si possono dedurre integralmente o, a scelta, ammortizzare in cinque anni. Inoltre, vi è il c.d. regime delle “zone franche urbane”, per cui le imprese localizzate in aree meno sviluppate del Paese hanno una completa esenzione per i primi cinque anni ed un’imposizione ridotta fino al quattordicesimo. È prevista anche un’aliquota ridotta al 15% per le piccole e medie imprese, ma solo per profitti inferiori ai 38.120 euro. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi molto positivo. Sintesi Il punteggio di sintesi (+6) dimostra un’ottima competitività fiscale della Francia in termini di politica di determinazione delle basi imponibili, pur in presenza di un’aliquota nominale molto alta (34,43%, la più alta in assoluto tra i paesi analizzati). In particolare, a fronte di pochi vincoli alla deduzione dei costi d’impresa, vi sono agevolazioni selettive per particolari politiche aziendali. I limiti alla deduzione dei costi d’impresa sono mirati a contrastare l’estrazione di benefici privati e riguardano infatti le operazioni con parti correlate, ivi incluso il top management e gli amministratori, che sono di fatto assoggettati a test di ‘congruità’ per la deduzione fiscale, e le donazioni. Essi, tuttavia, non interferiscono significativamente sulla struttura produttiva e finanziaria dell’impresa. 238 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Sono invece agevolate con misure stabili e di ampia portata: • la creazione di nuove imprese; • gli investimenti in produttività, tramite gli ammortamenti accelerati; • gli investimenti in innovazione e sviluppo commerciale, tramite crediti d’imposta e tassazione ridotta di proventi e plusvalenze; • la formazione di gruppi, tramite il consolidato fiscale e la participation exemption. Da segnalare inoltre la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni operate in ossequio a corretti principi contabili. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene selettivamente su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e finanziaria dell’impresa. 239 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.5. Gran Bretagna In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: GRAN BRETAGNA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 1) Investimento produttivo: a) in produttività +1 b) in innovazione +1 2) Investimento partecipaz.ni +1 3) Investimento patr. e fin. 0 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale 0 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale 0 d) benefici privati 0 6) Gestione del circolante 0 7) Accantonamenti 0 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione 0 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione 0 10) Distribuzione dividendi -1 11) Start up 0 TOTALE +3 240 +2 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Gran Bretagna vige il principio del doppio binario, mitigato da una derivazione parziale. Il reddito imponibile è determinato sulla base della contabilità, ma in base alle disposizioni fiscali possono dedursi a costi a prescindere dall’imputazione in bilancio. Vi sono diverse categorie di reddito con diversi criteri di deduzione dei relativi costi. Investimenti in produttività Il sistema presenta norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento della produttività. Il criterio di ammortamento applicabile alle immobilizzazioni tecniche è a quote decrescenti (25% del costo al netto degli ammortamenti) e ciò facilita i processi di investimento. Per le imprese localizzate in alcune aree e per le piccole e medie imprese, è possibile la deduzione del costo degli investimenti in un solo esercizio (c.d. first-year allowance). Inoltre, vi è un’interessante normativa che consente, in caso di continuo reinvestimento, il rinvio della tassazione delle plusvalenze, che non vengono tassate, ma vengono portate a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni riacquistati. Per la tassazione dei contributi in c/impianti non c’è una regola generale, ma la legge dispone caso per caso. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel complesso, positivo. Investimenti in innovazione Non vi sono significative agevolazioni generalizzate per l’investimento in brevetti o ricerca e sviluppo, ad eccezione della possibilità di, in presenza di alcuni requisiti, di dedurre i costi di ricerca e sviluppo in un solo esercizio ( first-year allowance). L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi moderatamente positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni, a prescindere dalla quota, sono esenti. Le plusvalenze da negoziazione, tuttavia, sono integralmente tassabili. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari Salva l’esenzione dei dividendi, ma non dei capital gain, da negoziazione, non vi sono regimi specifici per gli investimenti patrimoniali e finanziari. Le rivalutazioni, in ogni caso, non sono fiscalmente rilevanti. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro. 241 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Non vi sono significative agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado di integrazione verticale. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse da quelle in tema di ammortamenti e plusvalenze reinvestite. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono lo sviluppo commerciale dell’impresa. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, neutro. Struttura produttiva – benefici privati Vi sono limiti alla deducibilità dei costi di noleggio automobili, se ritenuti eccessivi. Gli ammortamenti dei beni utilizzati promiscuamente per l’attività d’impresa sono ammessi in deduzione pro-quota. La normativa contrasta in alcuni punti l’estrazione di benefici privati, ma non determina, se non in alcuni limitati casi, effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la società. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino è consentita qualsiasi valutazione coerente con i principi contabili ed in particolare, quindi, la valutazione al fifo, ma non al lifo. La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di quanto corretto secondo i principi contabili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni effettuate in ossequio ai principi contabili sono riconosciute anche fiscalmente. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. 242 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Struttura finanziaria – capitalizzazione Per i debiti finanziari non ci sono limitazioni alla deduzione degli interessi, ma c’è una norma anti-abuso, fondata sull’arm’s lenght principle, che limita la deducibilità di quelli eccedenti i valori di mercato. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento e l’effetto in termini di competitività sono quindi neutri. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata secondo il regime ordinario, salvo un credito d’imposta pari ad un 1/9 (11,1%) del dividendo. Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica. Vi sono tuttavia forme di esenzione per i redditi dei fondi pensione e delle assicurazioni ramo vita, nonché meccanismi di eliminazione della doppia imposizione per i fondi di investimento. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale (valido anche per le stabili organizzazioni residente di società madri UE). L’accesso è riservato alle società con controllo almeno al 75%. Vi è inoltre un regime di tipo “consortium companies”, per le società che partecipano ad una medesima holding. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato ai gruppi con controllo concentrato. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la neutralità per tutte le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni). Lo scambio e la cessione di partecipazioni è neutrale solo se determina l’acquisizione almeno del 75% di una società. Per le plusvalenze è applicabile il predetto regime di non tassazione in caso di reinvestimento. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutrale. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società. Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti, per le quali è prevista la tassazione ordinaria con un credito d’imposta pari ad 1/9 (11,1%) del dividendo. Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo. 243 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Start-up Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione. Vi sono alcune agevolazioni per le piccole e medie imprese. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro. Sintesi Il punteggio di sintesi (+3) dimostra la buona attrattività fiscale della Gran Bretagna, che ha un tax rate effettivo di 7,89 punti percentuali più basso di quello nominale (che è peraltro al 28%, tra i più bassi dell’Europa occidentale). In particolare, il sistema è basato sulla neutralità rispetto alle politiche contabili ed alle decisioni di impresa. Vi sono tuttavia significative politiche di agevolazione delle decisioni di: • investimento in produttività e innovazione, tramite gli ammortamenti a quote decrescenti o in un solo esercizio; • la formazione di gruppi, tramite il consolidato fiscale e la participation exemption. Da segnalare inoltre la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni operate in ossequio a corretti principi contabili. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene selettivamente (e in maniera misurata) su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e finanziaria dell’impresa. 244 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 7.6. Olanda In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: OLANDA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 +2 1) Investimento produttivo: a) in produttività +1 b) in innovazione +1 2) Investimento partecipaz.ni +2 3) Investimento patr. e fin. 0 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale 0 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale -1 d) benefici privati 0 6) Gestione del circolante 0 7) Accantonamenti 0 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -1 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione -1 10) Distribuzione dividendi -1 11) Start up +1 TOTALE +2 245 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Olanda vige il principio del doppio binario. I costi, peraltro, sono deducibili per cassa, e quindi il momento di deduzione fiscale non coincide generalmente con il momento di contabilizzazione. Investimenti in produttività Per il miglioramento della produttività tramite il rinnovo degli impianti, il sistema prevede un’interessante normativa che consente, in caso di continuo reinvestimento, il rinvio della tassazione delle plusvalenze, che non vengono tassate, ma vengono portate a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni riacquistati (reinvestment reserve). I contributi in c/impianti sono in linea generale tassabili. Per gli investimenti nel campo energetico ed ecologico vi sono ulteriori agevolazioni, rappresentate dalla possibilità di determinare discrezionalmente l’ammortamento e in alcuni casi da altre forme di deduzione. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel complesso, positivo. Investimenti in innovazione L’investimento ricerca e sviluppo beneficia delle stesse agevolazioni previste per gli impianti, purché i progetti abbiano raggiunto un determinato stadio di avanzamento. Inoltre, vi è uno sconto significativo (es. 42%) sulle imposte relative al personale impiegato in ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda i brevetti, il reddito ottenuto da beni brevettabili prodotti in economia è tassato con un’aliquota agevolata del 10% (patent box regime). L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi ed i capital gain derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (superiori al 5%) sono esenti se distribuiti a società. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate concorrono alla base imponibile. Anche i proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie. Azioni convertibili, warrant e opzioni sono tassabili per cassa. Le rivalutazioni sono fiscalmente rilevanti, salvo che si applichi il regime IAS/IFRS. Sono previste forme di esenzione da tassazione per i fondi di investimento e, ad alcune condizioni, per i fondi pensione. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro. 246 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Non vi sono significative agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado di integrazione verticale. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse da quelle in tema di ammortamenti e plusvalenze reinvestite. L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Alcune spese di rappresentanza e per seminari e convegno sono deducibili nei limiti del 73,5%, ma con limiti in valore assoluto molto ristretti. Le donazioni sono deducibili solo se effettuate a determinate tipologie di istituzioni, nei limiti del 10% del fatturato. Non vi sono significative agevolazioni per gli investimenti commerciali. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, negativo. Struttura produttiva – benefici privati Vi sono limiti alla deducibilità dei costi per imbarcazioni, armi non autorizzate, determinati animali ed alcuni altri beni di lusso. Gli ammortamenti dei beni sono ammessi in deduzione secondo il principio arm’s lenght, e quindi, di fatto, solo limitatamente al valore normale dell’utilizzo inerente alle attività d’impresa. La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati, ma non determina, se non in alcuni limitati casi, effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la società. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino è consentita qualsiasi valutazione coerente con i principi contabili. La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di quanto corretto secondo i principi contabili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. 247 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni sono riconosciute anche fiscalmente se rispettano i requisiti dell’origine, dell’attribuzione e se c’è un ragionevole grado di certezza che le spese siano dovute. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. Struttura finanziaria – capitalizzazione Per i debiti finanziari non ci sono limitazioni alla deduzione degli interessi, ma c’è una norma anti-abuso, fondata sull’arm’s lenght principle, che limita la deducibilità di quelli eccedenti i valori di mercato o quando l’operazione appare fittizia o non motivata da ragioni di business. Vi sono inoltre limitazioni nel caso di indebitamento contratto in occasione di operazioni straordinarie. Vi è una soglia consentita di rapporto debito/capitale valida solo per i finanziamenti infragruppo. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente negativo. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 25% del dividendo, se la partecipazione è qualificata, ovvero al 15%, se non qualificata. Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica. Vi sono tuttavia forme di esenzione per i redditi dei fondi di investimento e dei fondi pensione. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale (valido anche per le stabili organizzazioni residenti). L’accesso è riservato alle società con controllo almeno al 95%. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato ai gruppi con controllo molto concentrato. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, salva l’applicazione della c.d. ‘Direttiva fusioni’ in ambito UE, nonché dei regimi del consolidato fiscale e della participation exemption. Limitando la libertà di riorganizzazione fiscale dei gruppi, l’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi negativo. 248 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con partecipazione qualificata (superiore al 5%). È invece tassabile in via ordinaria nel caso di partecipazioni non qualificate. Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti, per le quali è prevista la tassazione al 25% del dividendo, se la partecipazione è qualificata, ovvero al 15%, se non qualificata (con possibilità in questo caso di optare per una tassazione alternativa del 30% sul 4% del valore di mercato medio, rappresentativo di un dividendo figurativo). Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo. Start-up Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione. Le spese di start-up possono tuttavia essere ammortizzate discrezionalmente, anche in un solo esercizio. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi moderatamente positivo. Sintesi Il punteggio di sintesi (+2) esprime l’attrattività fiscale dell’Olanda, che tuttavia è basata non soltanto sui criteri di determinazione della base imponibile (che determina comunque un tax rate inferiore di ben 15,37 punti percentuali rispetto all’aliquota nominale), ma anche sull’aliquota fiscale nominale. Il sistema è basato su alcune esenzioni e regimi di favore per la detenzione di partecipazioni, che rendono conveniente la localizzazione di società capogruppo. Vi sono inoltre politiche di agevolazione delle decisioni di: • investimento in produttività e innovazione, tramite il meccanismo della c.d. reinvestment reserve ed alcune importanti agevolazioni per la ricerca e sviluppo; • la formazione di gruppi, tramite il consolidato fiscale e la participation exemption. Da segnalare inoltre la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni sulla base di criteri determinati dalla Suprema Corte, che sono leggermente più rigorosi di quelli previsti dai principi contabili. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene selettivamente su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e finanziaria dell’impresa. 249 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.7. Spagna In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: SPAGNA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 1) Investimento produttivo: a) in produttività 0 b) in innovazione +1 2) Investimento partecipaz.ni +1 3) Investimento patr. e fin. 0 4) Trading speculativo -1 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale +1 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale +1 d) benefici privati 0 6) Gestione del circolante 0 7) Accantonamenti -1 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -1 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione -1 10) Distribuzione dividendi -1 11) Start up +1 TOTALE +1 250 +2 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Spagna vige il principio di derivazione. Investimenti in produttività Per il miglioramento della produttività tramite il rinnovo degli impianti, il sistema prevede una deduzione in caso di reinvestimento delle plusvalenze derivanti da dismissioni (12% in termini generali) di beni immobili. I contributi in c/impianti sono in linea generale tassabili. È inoltre di interesse il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni, che prevede coefficienti congrui ma lascia piena libertà alle imprese di adottare i criteri di ammortamento ritenuti più congrui (senza limiti massimi ed anche a quote decrescenti), salvo l’obbligo di dimostrare la congruità all’amministrazione finanziaria ex ante o ex post (in sede di verifica). Tale possibilità non è tuttavia legata ai processi di investimento, ma deve rispettare i criteri di ammortamento economico-tecnico. Non vi sono tuttavia agevolazioni specifiche per gli investimenti tecnici, salvo un’agevolazione temporanea per l’accesso ad internet. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel complesso, neutro, tenendo conto che l’agevolazione relativa alle plusvalenze reinvestite è limitata ai beni immobili. Investimenti in innovazione Per gli investimenti in ricerca e sviluppo c’è un’agevolazione temporanea (fino al 2011). L’ammortamento della ricerca e sviluppo è comunque consentito liberamente, anche in un solo esercizio. Inoltre, i proventi (royalties) derivanti dai brevetti sono tassati al 50%. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (superiori al 5%, detenute da almeno un anno) sono esenti se distribuiti a società. I capital gain sono tassabili secondo il regime ordinario. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari Dividendi su partecipazioni non qualificate concorrono alla base imponibile nella misura del 50%. I capital gain sono tassabili in caso di cessione della partecipazione, ma se si tratta di partecipazioni detenute per la vendita o in società collegate (sostanzialmente tutte tranne le partecipazioni di controllo), le oscillazioni di valore non realizzate di anno in anno hanno rilevanza fiscale. Quest’ultima è 251 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA una disposizione che non ha eguali tra i paesi analizzati e costituisce un disincentivo ad investimenti extra-operativi. I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie. Per quanto riguarda i beni immobili, nella tassazione della plusvalenza si tiene conto dell’inflazione maturata, che riduce il provento fiscale . Inoltre, è prevista una deduzione (il 12% nel caso generale) nel caso di reinvestimento della plusvalenza. Le rivalutazioni sono fiscalmente irrilevanti. Sono previste tassazioni ridotte o forme di esenzione per i fondi di investimento e i fondi pensione. Sono inoltre previste agevolazioni speciali per le società operanti in campo immobiliare. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro. Trading speculativo Le oscillazione del valore di mercato relative alle partecipazioni detenute per la vendita sono tassabili anche se non realizzate. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi negativo. Struttura produttiva – integrazione verticale Le piccole e medie imprese possono effettuare ammortamenti in misura superiore per il 50% (o liberamente per i beni immateriali), se il numero di dipendenti è in aumento. Le imprese di grande dimensione (oggetto della presente ricerca) sono escluse da quest’agevolazione. Tuttavia, in linea generale, l’effetto in termini di incentivo alla crescita interna e all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi moderatamente positivo. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse da quelle in tema di ammortamenti e da quella temporanea relativa alle connessioni Internet. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale È prevista un’agevolazione temporanea per le spese di pubblicità e rappresentanza. Non ci sono limitazioni alla deducibilità delle spese di natura commerciale. Le donazioni, tuttavia, non sono deducibili. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, positivo. 252 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Struttura produttiva – benefici privati Ci sono limiti alla deduzione di spese relative a remunerazioni o utilizzo di beni da parte dei proprietari della società, nonché costi per transazioni con parti correlate regolate a valori non di mercato. La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati, ma non determina, se non in alcuni limitati casi, effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la società. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino è consentita qualsiasi valutazione coerente con i principi contabili. La svalutazione dei crediti è ammessa nel caso di procedure concorsuali o di scaduto superiore a 12 mesi. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio non sono deducibili, salvo nei limitati casi in cui sono espressamente previste. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Struttura finanziaria – capitalizzazione Per i debiti finanziari verso società correlate non residenti nella UE c’è una norma anti-abuso, fondata sull’arm’s lenght principle, che limita la deducibilità degli interessi relativi al debito eccedente rispetto ad una soglia di rapporto debito/capitale (thin capitalization) pari a 3. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente negativo. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 18% del dividendo. Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica, ad eccezione della predetta normativa sulla thin capitalization. Vi sono tuttavia forme di agevolazione o esenzione per i redditi dei fondi di investimento e dei fondi pensione. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. 253 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale. L’accesso è riservato alle società con controllo almeno al 75%. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato ai gruppi con controllo concentrato. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, salva l’applicazione della c.d. ‘Direttiva fusioni’ in ambito UE, nonché dei regimi del consolidato fiscale e della participation exemption. Tuttavia, vi è un incentivo all’acquisizione di imprese e partecipazioni societarie costituito dalla possibilità di dedurre l’avviamento (aliquota 5%), anche se non rilevato a fini contabili. La tassabilità delle operazioni straordinarie costituisce comunque un incentivo all’emersione contabile degli avviamenti. Limitando la libertà di riorganizzazione fiscale dei gruppi, l’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi negativo. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con partecipazione qualificata (superiore al 5%). È invece tassabile al 50% nel caso di partecipazioni non qualificate. Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti, per le quali è prevista la tassazione al 18% del dividendo. Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo. Start-up Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione. Le perdite delle start-up sono riportabili illimitatamente. Vi è un importante incentivo alla crescita delle piccole e medie imprese, costituito dalla possibilità di effettuare ammortamenti liberi in caso di crescita del numero dei dipendenti, con importi legati alla crescita occupazionale. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi moderatamente positivo. Sintesi Il punteggio (+1) sintetizza un’impostazione del sistema fiscale della Spagna improntato ad una tendenziale neutralità rispetto alle decisioni aziendali, cui fanno eccezione alcuni interventi selettivi, ma di incisività comunque moderata. 254 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ La differenza tra tax rate effettivo e tax rate nominale è infatti ridotta (6,02 punti percentuali) ed è quali integralmente spiegata dalle variabili non incluse nel modello di analisi (per 6,23 punti percentuali). Il tax rate è più basso della media nel settore del commercio, ma ciò è dovuto alla bassa incidenza della fiscalità di due grandi imprese e non è da considerarsi un fattore strutturale. Il sistema ha un regime di participation exemption limitato, oltre ad alcune agevolazioni temporanee ed una certa flessibilità negli ammortamenti. Vi sono inoltre politiche di agevolazione: • della crescita delle piccole e medie imprese; • dei processi di investimento immobiliare; • di alcuni investimenti in innovazione (temporaneo per la ricerca e sviluppo, permanente per i brevetti). Il regime di deduzione degli accantonamenti e delle svalutazioni è abbastanza restrittivo. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene moderatamente su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e finanziaria dell’impresa. 255 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.8. Slovenia In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: SLOVENIA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 1) Investimento produttivo: a) in produttività 0 b) in innovazione +1 2) Investimento partecipaz.ni +1 3) Investimento patr. e fin. +1 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale -1 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale -1 d) benefici privati -1 6) Gestione del circolante -1 7) Accantonamenti -1 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -1 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria a) formazione di gruppi 0 b) processi di aggregazione 0 10) Distribuzione dividendi -1 11) Start up 0 TOTALE -4 256 +2 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema della Slovenia è basato su un principio di derivazione parziale. Investimenti in produttività Non vi sono agevolazioni particolari per gli investimenti mirati all’incremento della produttività. I contributi in c/impianti erogati alle società sono in linea generale tassabili. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi neutro. Investimenti in innovazione Per gli investimenti in ricerca e sviluppo c’è un’agevolazione che comporta una specifica deduzione (20%), più elevata se l’investimento è effettuato in aree meno sviluppate. L’ammortamento della ricerca e sviluppo è consentito in dieci esercizi. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (ed anche non qualificate) sono esenti. I capital gain sono esenti nella misura del 50% se la partecipazione è superiore all’8% e sussistono altre condizioni di operatività e di stabilità dell’investimento. Altrimenti sono integralmente tassabili. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari I dividendi su partecipazioni non qualificate sono esenti. I capital gain sono integralmente tassabili. I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie. Le rivalutazioni (e le svalutazioni) sono fiscalmente irrilevanti. Per i terreni è tuttavia possibile dedurre riduzioni permanenti del fair value. Sono esenti le plusvalenze da vendita di azioni proprie. Sono previste tassazioni ridotte o forme di esenzione per i fondi di investimento e i fondi pensione. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo. Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. 257 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Struttura produttiva – integrazione verticale Vi è un limite alla deduzione dei costi del personale, stabilito da un apposito decreto ministeriale. Per contro, l’assunzione di invalidi e studenti è incentivata con un credito d’imposta pari rispettivamente al 50% e al 20% del relativo costo del personale. Inoltre, il costo del consiglio di sorveglianza è deducibile solo per il 50%. L’effetto in termini di incentivo alla crescita interna e all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi negativo, soprattutto in ragione del limite ministeriale di tipo generale alla deducibilità dei costi del personale. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Sono previsti limiti del 50% alla deduzione fiscale delle spese di rappresentanza ed ‘entertainment’. Non sono previste agevolazioni agli investimenti di natura commerciale. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, moderatamente negativo. Struttura produttiva – benefici privati Ci sono limiti alla deduzione di spese relative a beni e servizi con parti correlate, dei compensi agli amministratori e al consiglio di sorveglianza (50%), costi per beni ad utilizzo promiscuo o privato ecc. La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati e può determinare, in alcuni casi, effetti penalizzanti eccessivi in termini di deduzione fiscale per la società.. L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato moderatamente negativo. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino sono consentite le valutazioni coerente con i principi contabili (Fifo e costo medio ponderato). La svalutazione dei crediti è ammessa per il minore importo tra una media storica e l’1% del reddito. Tale meccanismo può limitare la deducibilità di ragionevoli svalutazioni dei crediti commerciali. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. 258 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio sono deducibili, ma per alcune categorie (garanzie prodotti, fondi indennità e pensione personale, inadempimenti contrattuali ecc.), la deduzione è limitata al 50%. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Struttura finanziaria – capitalizzazione Per i debiti finanziari verso società correlate c’è una norma anti-abuso che limita la deducibilità degli interessi relativi al debito eccedente rispetto ad una soglia di rapporto debito/capitale (thin capitalization) pari a 6, ma destinata a scendere a 4 entro il 2012. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente negativo. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 20% del dividendo. Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica, ad eccezione della predetta normativa sulla thin capitalization. Vi sono tuttavia forme di agevolazione o esenzione per i redditi dei fondi di investimento, dei fondi pensione e delle società con ‘capitale di rischio’, tuttora dalla dubbia definizione. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa non prevede un regime di consolidato fiscale nazionale, né mondiale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la neutralità di tutte le operazioni straordinarie. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con partecipazione qualificata, che non qualificata. È invece tassabile con una ritenuta d’imposta del 20% nel caso di distribuzione a persone fisiche. Vi è pertanto una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti. Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo. 259 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Start-up Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione. Le perdite delle start-up sono riportabili secondo la normativa generale, per 7 anni. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro. Sintesi Il punteggio (-4) conferma che il criterio di determinazione della base imponibile è penalizzante rispetto a quello di altri paesi, anche dell’Europa occidentale. Insieme a Italia e Polonia, la Slovenia è infatti tra i paesi con la minore differenza tra tax rate nominale e tax rate effettivo (1,77 punti percentuali). Il modello di analisi ha individuato nella non deducibilità delle spese di rappresentanza e dei compensi agli amministratori le cause principali di incremento del tax rate effettivo. La presente analisi qualitativa ha evidenziato invece alcuni fattori di riduzione del medesimo tax rate. In sintesi, il sistema sloveno presenta, oltre al classico regime della participation exemption, un’importante agevolazione agli investimenti in innovazione. Per il resto, tuttavia, il sistema è abbastanza penalizzante in termini di vincoli alla deducibilità dei costi, ivi compresi i costi per il personale e gli interessi passivi (regime thin cap), degli accantonamenti e delle svalutazioni. Nella valutazione complessiva pesa anche l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale, presente invece in quasi tutti gli altri paesi. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene moderatamente nell’agevolare le decisioni di investimento, ma interferisce anche con la struttura produttiva e finanziaria dell’impresa, mediante limitazioni significative alla deducibilità dei costi. 260 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 7.9. Polonia In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: POLONIA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 +2 1) Investimento produttivo: a) in produttività +1 b) in innovazione +2 2) Investimento partecipaz.ni +1 3) Investimento patr. e fin. 0 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale 0 b) produttività -1 c) sviluppo commerciale -1 d) benefici privati -1 6) Gestione del circolante -1 7) Accantonamenti -1 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -1 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione -1 10) Distribuzione dividendi -1 11) Start up +1 TOTALE -2 261 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema della Polonia è basato su un ‘doppio binario’ puro. Investimenti in produttività Per impianti, macchinari, attrezzature e hardware è possibile optare per un ammortamento accelerato e a quote decrescenti (se soggette a particolare obsolescenza o usate intensivamente). Inoltre, i contributi in c/impianti erogati alle società sono in linea generale esenti da tassazione. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi positivo. Investimenti in innovazione Per gli investimenti in nuove tecnologie (ricerca e sviluppo e brevetti) c’è un’importante agevolazione che comporta un credito d’imposta del 50%. L’ammortamento della ricerca e sviluppo è consentito anche in un solo esercizio ed anche se prodotta internamente. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (almeno il 15% e detenute da oltre 2 anni) sono esenti. I capital gain sono invece integralmente tassabili. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi moderatamente positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari I dividendi su partecipazioni non qualificate sono tassabili con aliquota del 19%. I capital gain sono integralmente tassabili. I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie. Le rivalutazioni (e le svalutazioni) non sono fiscalmente rilevanti. I proventi da azioni proprie da annullare non sono considerati ricavi. È prevista, a certe condizioni, l’esenzione da imposte per i fondi di investimento e i fondi pensione. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro. Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. 262 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Struttura produttiva – integrazione verticale Le componenti variabili dei costi del personale sono deducibili solo se pagate. Per il resto non vi sono disposizioni che creino significativi incentivi o disincentivi alla crescita interna e all’integrazione della struttura produttiva. L’effetto su di esse del sistema di tassazione è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della produttività. I costi per lo sfruttamento di beni immateriali sostenuti verso soggetti non residenti sono tuttavia non deducibili. Tale norma, che ha radici di contrasto all’elusione internazionale, può tuttavia essere penalizzante per alcune imprese. Inoltre, tra i costi non deducibili vi sono anche le penali per inadempimenti o basse performance contrattuali, che sono strettamente attinenti all’attività produttiva. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da considerarsi negativo. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Le spese di rappresentanza non sono deducibili, mentre la pubblicità (che fino al 2007 aveva limiti di deducibilità) è integralmente deducibile. Non sono previste agevolazioni agli investimenti di natura commerciale. Tuttavia, i costi per l’utilizzo di beni immateriali collegati al marketing (marchi) corrisposti a non residenti non sono deducibili. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, moderatamente negativo. Struttura produttiva – benefici privati I compensi agli amministratori non sono deducibili (salvo se legati allae performance). I costi prestazioni di management verso parti correlate sono deducibili, ma vengono spesso contestati dall’amministrazione finanziaria. La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati e può determinare, in alcuni casi, effetti penalizzanti eccessivi in termini di deduzione fiscale per la società.. L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato moderatamente negativo. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino sono consentite le valutazioni coerente con i principi contabili (Fifo e costo medio ponderato). La svalutazione dei crediti è indeducibile, a meno che i crediti non siano parzialmente garantiti da una banca o l’insolvenza non sia dimostrabile. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. 263 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio non sono deducibili, salvo che la deduzione non sia espressamente prevista. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Struttura finanziaria – capitalizzazione Per i debiti finanziari verso società correlate c’è una norma anti-abuso che limita la deducibilità degli interessi relativi al debito eccedente rispetto ad una soglia di rapporto debito/capitale (thin capitalization) pari a 3. Per contro, gli interessi attivi sono tassati per cassa. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 19% del dividendo. Anche per gli strumenti di debito, soggetti ad una ritenuta del 20%, non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica, ad eccezione della predetta normativa sulla thin capitalization. Vi sono tuttavia forme di agevolazione o esenzione per i redditi dei fondi di investimento e dei fondi pensione. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale, accessibile tramite il controllo quasi – totalitario al 95%. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi positivo. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la neutralità delle fusioni e scissioni, ma non quella dell’acquisto di azioni e del trasferimento di azienda. Inoltre, gli effetti delle operazioni possono essere contestati dall’amministrazione finanziaria, in assenza di valide ragioni economiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi moderatamente negativo. 264 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con partecipazione qualificata È invece tassabile con una ritenuta d’imposta del 19% nel caso di distribuzione a persone fisiche. Vi è pertanto una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti. Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo. Start-up Sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive e per lo sviluppo di aree meno sviluppate. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi, di per sé, abbastanza buono. Sintesi Il punteggio (-2) conferma che il criterio di determinazione della base imponibile è penalizzante rispetto a quello di altri paesi, anche dell’Europa orientale. Insieme all’Italia, la Polonia è infatti tra i paesi con la minore differenza tra tax rate nominale e tax rate effettivo (0,74 punti percentuali). Il modello di analisi ha individuato nella non deducibilità delle spese di rappresentanza e dei compensi agli amministratori le cause principali di incremento del tax rate effettivo. La presente analisi qualitativa ha evidenziato invece alcuni fattori di riduzione del medesimo tax rate. In sintesi, il sistema sloveno presenta, oltre al classico regime della participation exemption, un’importante agevolazione agli investimenti in innovazione. Per il resto, tuttavia, il sistema è abbastanza penalizzante in termini di vincoli alla deducibilità dei costi (nonché di accantonamenti e svalutazioni) e, più in generale, alla riorganizzazione societaria tramite fusioni, acquisizioni, scissioni, che sono imponibili. Nella valutazione complessiva pesa anche l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale, presente invece in quasi tutti gli altri paesi. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene nell’agevolare le decisioni di investimento (prevalentemente in innovazione), ma interferisce anche con la struttura produttiva dell’impresa mediante limitazioni significative alla deducibilità dei costi. 265 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.10. Ungheria In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: UNGHERIA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 +2 1) Investimento produttivo: a) in produttività +1 b) in innovazione +2 2) Investimento partecipaz.ni +2 3) Investimento patr. e fin. +1 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale 0 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale 0 d) benefici privati 0 6) Gestione del circolante -1 7) Accantonamenti -2 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione -1 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi 0 b) processi di aggregazione -2 10) Distribuzione dividendi -1 11) Start up 0 TOTALE -1 266 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema dell’Ungheria è basato su un principio di derivazione, in cui vengono identificate singole aree del reddito imponibile e specifiche classi di variazioni fiscali. Investimenti in produttività Vi è un incentivo all’investimento costituito dalla possibilità di effettuare ammortamenti accelerati nei primi quattro anni, relativamente agli investimenti auto-finanziati (nei limiti cioè della c.d. riserva di sviluppo). Inoltre, vi sono specifici incentivi agli investimenti per le piccole e medie imprese, per le imprese localizzate in aree meno sviluppate o svantaggiate. Gli investimenti che creano occupazione e quelli in campo ambientale hanno priorità. I contributi in c/impianti erogati alle società sono in linea generale imponibili, ma vi sono alcuni casi di esenzione. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi positivo. Investimenti in innovazione Per gli investimenti in ricerca e sviluppo c’è un incentivo costituito da una deduzione aggiuntiva pari al 100% dei costi, che viene raddoppiata nel caso di attività effettuata tramite un’istituzione di ricerca. L’ammortamento della ricerca e sviluppo e dei brevetti è consentito secondo le regole contabili, ma per i diritti di proprietà intellettuale di limitato valore è previsti l’ammortamento immediato. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, sono esenti. I capital gain da partecipazioni qualificate (almeno 30% di partecipazione per due anni) sono invece esenti. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari Per i dividendi da investimenti in partecipazioni a scopo di reddito (portfolio investments) vale la stessa regola di esenzione vista per le partecipazioni strategiche. Per i capital gain si ha invece, in sostanza, un’esenzione al 50%. L’esenzione del 50% delle plusvalenze azionarie di tipo finanziario è possibile solo nel caso di partecipazioni quotate non detenute da istituzioni finanziarie. I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie. 267 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Le rivalutazioni in alcuni casi assumono rilievo fiscale e le svalutazioni dei beni non ammortizzabili sono deducibili. Le minusvalenze relative a partecipazioni estere non sono deducibili. Le istituzioni fi nanziarie (fondi di investimento, fondi pensione ecc.) non hanno particolari agevolazioni. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi moderatamente positivo. Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Vi sono incentivi specifici e prioritari per gli investimenti che creano occupazione. Inoltre, vi sono specifiche agevolazioni per l’assunzione di studenti e disabili. Infine, ci sono alcuni oneri specifici legati al costo del lavoro (contributo per la disoccupazione e contributo per l’addestramento professionale), che possono tuttavia essere considerati oneri riflessi del costo del lavoro stesso e non riguardano quindi specificamente l’imposta societaria. Per il resto non vi sono disposizioni specifiche che creino significativi incentivi o disincentivi alla crescita interna e all’integrazione della struttura produttiva. L’effetto su di esse del sistema di tassazione è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della produttività. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Non vi sono particolari agevolazioni per gli investimenti in sviluppo commerciale, né significativi limiti alla deduzione di costi commerciali. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, neutro. Struttura produttiva – benefici privati Vi sono alcune restrizioni nella deducibilità dei costi che sono mirate ad evitare l’estrazione di benefici privati senza pagamento di imposte. In particolare, l’acquisto di opere d’arte è deducibile nei limiti dell’1% degli investimenti in immobilizzazioni effettuati nell’esercizio e i costi per servizi non aventi finalità di business (e superiori a 200.000 Huf per singolo percipiente) non sono deducibili. 268 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati, ma non riferendosi a costi tipi dell’attività d’impresa non sembra determinare effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la società. L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato neutro. Gestione del circolante Per la valutazione del magazzino sono consentite le valutazioni coerente con i principi contabili (Fifo e costo medio ponderato). La svalutazione dei crediti è totalmente indeducibile. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio non sono deducibili, salvo alcune limitate eccezioni (es. accantonamenti per costi ambientali). L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi molto negativo. Struttura finanziaria – capitalizzazione Per la deducibilità degli interessi vi sono due norme anti-abuso: • gli interessi corrisposti a società affiliate sono deducibili nei limiti del 50%; • gli altri interessi sono soggetti ad un regime di thin capitalization che prevede una soglia di rapporto debito/capitale pari a 3, e non è limitato ai soli finanziamenti da società affiliate, ma è esteso potenzialmente a qualunque parte con cui si possa dimostrare una relazione stabile, esclusi i finanziamenti ricevuti da istituzioni finanziarie. L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento, non soltanto con parti correlate, ma anche con terze parti non finanziarie, è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 25% del dividendo, o al 35% per la quota eccedente il 30% del valore di patrimonio netto contabile della partecipazione. Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica, ad eccezione della predetta normativa sulla thin capitalization e sui finanziamenti infragruppo. L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa non prevede regimi di consolidato fiscale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi, con riferimento alla singola impresa, neutro. 269 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, ad eccezione di quelle effettuate in applicazione della c.d. Direttiva ‘fusioni’. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi abbastanza negativo. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 25% del dividendo, o al 35% per la quota eccedente il 30% del valore di patrimonio netto contabile della partecipazione (sia per le partecipazioni qualificate che per le non qualificate). Vi è pertanto una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti. Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo. Start-up Non sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive. Vi sono invece alcuni incentivi per gli investimenti nella crescita delle piccole e medie imprese, di cui si è però già parlato nel precedente capoverso dedicato agli investimenti. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro. Sintesi Il punteggio (-1) è in realtà una sintesi poco chiara, se non si considera che è il frutto di importanti incentivi agli investimenti in innovazione e a rilevanti esenzioni per gli investimenti in partecipazioni strategiche e finanziari, controbilanciati da un regime penalizzante in termini di deducibilità di accantonamenti e svalutazioni, di limiti all’indebitamento (con una thin cap non limitata alle sole società infragruppo) e soprattutto di disciplina dei gruppi (non c’è consolidato fiscale) e delle operazioni straordinarie (integralmente tassabili). Occorre inoltre considerare che la competitività e l’attrattività del sistema fiscale ungherese non è basata tanto sui criteri di formazione della base imponibile quanto sull’aliquota nominale, che è tra le più basse (16% + 4% di solidarity tax). Limitando l’analisi alla sola gestione ordinaria di singole entità produttive, il sistema è comunque molto competitivo, come dimostrato dal tax rate effettivo medio molto basso (9,03%). L’effetto dei sussidi agli investimenti e delle esenzioni dei proventi fi nanziari (in particolare sulle partecipazioni, anche non qualificate e speculative) è quindi, di fatto, molto elevato. Il sistema beneficia altresì di limiti alla deducibilità dei costi ridotti rispetto a quelli di altri paesi. Per contro, tuttavia, i limiti sono stringenti per accantonamenti e svalutazioni, riconosciuti solo in limitatissimi casi (e di non particolare rilevanza ai fini della competitività delle imprese). 270 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Nella valutazione complessiva pesa invece, come detto, l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale e di un regime di neutralità per le operazioni straordinarie, presente invece in quasi tutti gli altri paesi. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene nell’agevolare le decisioni di investimento (prevalentemente in innovazione e partecipazioni strategiche), ma interferisce in maniera limitata con la struttura produttiva dell’impresa. 271 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.11. Estonia In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: ESTONIA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 1) Investimento produttivo: a) in produttività +1 b) in innovazione +1 2) Investimento partecipaz.ni +1 3) Investimento patr. e fin. +1 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale 0 b) produttività -1 c) sviluppo commerciale -1 d) benefici privati 0 6) Gestione del circolante +1 7) Accantonamenti 0 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione 0 b) forme tecniche 0 9) Struttura societaria a) formazione di gruppi 0 b) processi di aggregazione 0 10) Distribuzione dividendi 0 11) Start up 0 TOTALE +3 272 +2 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema dell’Estonia è basato su un principio del tutto peculiare, che non prevede la tassazione del reddito, ma di alcune spese. Conseguentemente, il sistema di tassazione è sganciato dal bilancio. Le spese (tra cui sono compresi anche i dividendi pagati dalle società) sono distinte in imponibili e non imponibili. Sostanzialmente, le prime sono corrispondenti ai ‘costi non deducibili’ degli altri sistemi fi scali, mentre le seconde ai ‘costi deducibili’. La tassazione dei redditi avviene in capo alla società erogante i dividendi al momento della loro distribuzione (poiché essi sono appunto considerate ‘spese imponibili’). L’imponibilità delle spese segue il principio di cassa (ancorché i bilanci, ovviamente, rispettino il principio di competenza). In sostanza, pertanto, si tratta di un sistema di tassazione basato sul principio di cassa. Investimenti in produttività Non vi sono incentivi agli investimenti per il miglioramento della produttività. I contributi in c/impianti sono esenti da imposta solo se di fonte estera da Stati con i quali vigono specifici accordi in tal senso. C’è tuttavia da considerare che gli investimenti, riducendo i dividendi distribuibili, spostano in avanti il momento della tassazione. Sostanzialmente, pertanto, c’è un incentivo permanente all’effettuazione di nuovi investimenti tecnici rispetto ai sistemi fiscali basati sulla competenza economica. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi sostanzialmente positivo. Investimenti in innovazione Non vi sono incentivi agli investimenti in innovazione. Anche in questo caso, c’è tuttavia da considerare che gli investimenti, riducendo i dividendi distribuibili, spostano in avanti il momento della tassazione. Sostanzialmente, pertanto, c’è un incentivo permanente all’effettuazione di nuovi investimenti tecnici rispetto ai sistemi fiscali basati sulla competenza economica. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (almeno 15%) sono esenti, nel senso che devono essere sottratti dalla successiva eventuale tassazione dei dividendi distribuiti a monte. I capital gain sono fiscalmente irrilevanti, in ragione delle specificità del sistema di tassazione. In mancanza di un regime di esenzione, tuttavia, ciò vuol dire che la distribuzione a monte dei guadagni in conto capitale derivanti dalla vendita delle partecipazioni è tassata. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo. 273 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Investimenti patrimoniali e finanziari I dividendi percepiti da partecipazioni non qualificate (inferiori al 15%) concorrono integralmente alla tassazione. Per i capital gain vale quanto detto per le partecipazioni qualificate. Vale, anche in questo caso, il ragionamento per il quale l’effettuazione di investimenti patrimoniali o finanziari riduce comunque l’entità dei dividendi distribuibili e quindi, a parità di altre condizioni, sposta in avanti la tassazione. I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie. Le rivalutazioni e le svalutazioni non hanno rilevanza fiscale, per la particolare configurazione del sistema fiscale. Le plusvalenze realizzate concorrono integralmente alla tassazione. Le istituzioni fi nanziarie (fondi di investimento, fondi pensione ecc.) non hanno particolari agevolazioni. Tra le ‘spese imponibili’, con finalità anti-elusive, vi è tuttavia l’acquisizione di partecipazioni, di controllo o meno, o l’effettuazione di finanziamenti a soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata. L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo, soprattutto in relazione al particolare sistema di tassazione ‘per cassa’, ad esclusione di quelli verso paesi a fiscalità privilegiata. Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Non vi sono norme che penalizzano o favoriscono la crescita interna e l’integrazione verticale delle imprese, ad eccezione dell’effetto indiretto già visto in tema di investimenti. C’è un’imposta sul costo del personale, che può tuttavia essere considerata onere riflesso del costo del lavoro e non riguardano quindi specificamente l’imposta societaria. L’effetto del sistema di tassazione sulla crescita interna e sull’integrazione verticale è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della produttività. Rientrano tuttavia tra le ‘spese imponibili’ anche penali contrattuali, indennità per risarcimenti danni e costi ambientali per elevati livelli di inquinamento, che possono configurarsi come costi ordinari dell’attività d’impresa e la cui tassabilità può penalizzare l’efficienza dell’impresa. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da considerarsi moderatamente negativo. 274 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Struttura produttiva – sviluppo commerciale Non vi sono particolari agevolazioni per gli investimenti in sviluppo commerciale. Alcuni costi potenzialmente di natura commerciale, tuttavia, rientrano nelle ‘spese imponibili’. Si tratta, ad esempio, di spese di rappresentanza, pubblicità, omaggi e donazioni eccedenti particolari limiti stabiliti dalla legge. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, moderatamente negativo. Struttura produttiva – benefici privati Tra le spese imponibili vi sono le uscite relative a finanziamenti ed anticipi erogati a singoli individui aventi relazioni con la società ed eccedenti il 50% del costo del personale del mese precedente, nonché tutte le spese ‘soggettivamente’ imponibili, in quanto rappresentate da costi o investimenti non inerenti all’attività dell’impresa. La normativa contrasta in tal modo l’estrazione di benefici privati, ma la sua applicazione è limitata a prestiti ed anticipi e non è estesa a tutte le remunerazioni. Conseguentemente, essa non sembra generare effetti penalizzanti sostanziali nella remunerazione delle figure chiave per l’impresa. L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato neutro. Gestione del circolante In relazione al sistema di tassazione, la valutazione delle poste del circolante è irrilevante. Poiché la tassazione è sostanzialmente per cassa, l’espansione del circolante riduce il cash flow disponibile per la distribuzione e rinvia il pagamento delle imposte ad un momento successivo rispetto alla produzione del reddito, a prescindere dalle valutazioni inerenti il realizzo delle rimanenze e l’incasso dei crediti. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi tendenzialmente positivo, anche se può costituire un pericolo incentivo all’espansione del capitale circolante. Accantonamenti In ragione del particolare sistema di tassazione, gli accantonamenti e le svalutazioni sono irrilevanti. Tuttavia, in un sistema di tassazione che è sostanzialmente per cassa, ciò vuol dire che tali oneri, di natura incerta e quindi non ancora pagati, non riducono l’entità della tassazione nell’anno in cui sono contabilizzati. Soprattutto in relazione agli oneri caratterizzati da un maggior grado di certezza (che molti ordinamenti riconoscono come deducibili) ciò potrebbe costituire una penalizzazione in termini di efficienza e competitività delle imprese, che tuttavia viene neutralizzata dal fatto che la tassazione è fondata sulla distribuzione dei dividendi (e non sul cash flow disponibile per la distribuzione) ed i costi per accantonamenti e svalutazioni sono comunque iscritti nei bilanci, riducendo così gli utili distribuibili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro. 275 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Struttura finanziaria – capitalizzazione Per la deducibilità degli interessi non ci sono limiti quantitativi o formule di tipo thin capitalization. Tuttavia, vi è una regola generale di tipo arm’s lenght secondo la quale gli interessi sono spese imponibili se eccedono significativamente il loro valore normale di mercato e se il soggetto che riceve gli interessi è ‘associato’ con la società (i criteri di individuazione dei soggetti associati sono disciplinati legislativamente). Inoltre, sono parimenti imponibili gli interessi corrisposti a non residenti (anche non associati) per l’eccedenza rispetto ai valori di mercato. L’effetto è quindi neutrale in termini di incentivi all’indebitamento di tipo ordinario (cioè contratto a valori di mercato). Conseguentemente, l’effetto in termini di competitività delle imprese è da considerarsi sostanzialmente neutro. Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è anch’essa esente. Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica (fermo restando quanto già detto per i finanziamenti a valori non di mercato). L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutro. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa non prevede regimi di consolidato fiscale. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi, con riferimento alla singola impresa, neutro. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la neutralità di tutte le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, scambi di partecipazioni, trasferimenti di aziende e partecipazioni). L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi da partecipazioni qualificate (superiori al 15%) è integralmente esente nel caso di distribuzione a società. La distribuzione da partecipazioni non qualificate è invece tassabile. La distribuzione degli utili a persone fisiche è comunque esente. Il sistema non genera pertanto doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro. 276 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Start-up Non sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro. Sintesi Il punteggio (+3) non esprime pienamente l’attrattività del sistema di tassazione, in quanto la griglia di valutazione è disegnata per l’analisi di sistemi tradizionali e non coglie appieno la peculiarità del sistema estone. Poiché la tassazione non è basata sul reddito ma sui dividendi distribuiti, cui vanno sottratti i proventi esenti (es. dividendi) ed aggiunte le spese imponibili, l’intero autofinanziamento ottenuto destinando a riserva gli utili finisce per non essere fiscalmente imponibile. Per questo, a prescindere dalle singole disposizioni in materia di proventi esenti e spese imponibili, il tax rate effettivo è inferiore di ben 13,24 punti percentuali al tax rate nominale (8,09% contro 21%). Il sistema fiscale estone non prevede particolari agevolazioni o penalizzazioni di singole operazioni o decisioni di gestione. In termini di incentivi decisionali, tuttavia, è estremamente forte lo stesso disegno complessivo del sistema. Le decisioni di investimento e l’autofi nanziamento delle imprese, limitando i dividendi e generando automaticamente uno scudo fiscale, ne risultano incentivate. Le disposizioni in materia di imponibilità delle spese, invece, rendono tassabili alcuni costi gestionali (es. penalità contrattuali), ma incidono in maniera moderata sulla gestione ordinaria dell’impresa. Nella valutazione complessiva pesa invece, come detto, l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale, che disincentiva la crescita delle imprese nella forma di gruppi di società. Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che incentiva le decisioni di investimento, ma non interferisce significativamente con la struttura produttiva e finanziaria dell’impresa. 277 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 7.12. Malta In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la seguente: MALTA DECISIONI AZIENDALI -2 -1 0 +1 +2 1) Investimento produttivo: a) in produttività +2 b) in innovazione +1 2) Investimento partecipaz.ni +2 3) Investimento patr. e fin. +2 4) Trading speculativo 0 5) Struttura operativa: a) integrazione verticale 0 b) produttività 0 c) sviluppo commerciale 0 d) benefici privati 0 6) Gestione del circolante -1 7) Accantonamenti -1 8) Struttura finanziaria: a) capitalizzazione 0 b) forme tecniche +1 9) Struttura societaria: a) formazione di gruppi +1 b) processi di aggregazione -1 10) Distribuzione dividendi +1 11) Start up 0 TOTALE +7 278 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema di Malta è basato su un principio di derivazione parziale. Investimenti in produttività Vi sono specifiche agevolazioni per gli investimenti tecnici (impianti, macchinari e hardware), costituiti da un credito d’imposta. C’è inoltre un regime di favore per le plusvalenze reinvestite, per il quale le plusvalenze da rinnovo delle immobilizzazioni non sono imponibili, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto del nuovo bene. I contributi in c/impianti sono in genere imponibili. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti in innovazione C’è un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, vi è un ulteriore credito d’imposta per la formazione in campo tecnologico. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo. Investimenti in partecipazioni strategiche I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (superiori al 25%) e non sono tassabili, ma è riconosciuto un credito d’imposta pieno. Il provento, pertanto è fiscalmente neutrale. I capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono esenti. L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo. Investimenti patrimoniali e finanziari I dividendi percepiti da partecipazioni non qualificate concorrono alla tassazione, ma è riconosciuto un credito d’imposta pieno ed il provento è pertanto fiscalmente neutrale. I capital gain sulle partecipazioni non qualificate sono invece integralmente imponibili. I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie, salvo le obbligazioni statali ed i finanziamenti delle istituzioni finanziarie, su c’è una ritenuta d’imposta del 15%. Le plusvalenze di natura immobiliare hanno, a certe condizioni, un regime agevolato (aliquota del 12%). Le rivalutazioni e le svalutazioni non hanno rilevanza fiscale. Le istituzioni finanziarie (fondi di investimento, fondi pensione ecc.) hanno particolari agevolazioni (esenzione o aliquota 10%). L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi molto positivo. 279 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Trading speculativo Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative. L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – integrazione verticale Non vi sono norme che penalizzano o favoriscono la crescita interna e l’integrazione verticale delle imprese. L’effetto del sistema di tassazione sulla crescita interna e sull’integrazione verticale è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – produttività Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della produttività. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – sviluppo commerciale Non vi sono particolari agevolazioni per gli investimenti in sviluppo commerciale. L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi neutro. Struttura produttiva – benefici privati Non vi sono particolari norme di contrasto all’estrazione di benefici privati. L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato neutro. Gestione del circolante Ai fini della valutazione delle rimanenze sono riconosciuti i criteri previsti dai principi contabili. Le svalutazioni dei crediti non sono deducibili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente negativo. Accantonamenti Gli accantonamenti e le svalutazioni non sono deducibili. L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo. Struttura finanziaria – capitalizzazione Per la deducibilità degli interessi non ci sono limiti quantitativi o formule di tipo thin capitalization. Conseguentemente, l’effetto in termini di incentivi all’indebitamento e competitività delle imprese è da considerarsi sostanzialmente neutro. 280 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Struttura finanziaria – forme tecniche Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni. La distribuzione degli utili a persone fisiche è anch’essa neutrale, in quanto la tassazione è compensata dal credito d’imposta pieno. Per gli strumenti di debito vi sono agevolazioni per le obbligazioni dello Stato e per obbligazioni e finanziamenti bancari, che hanno aliquote agevolate (15%). L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, in quanto la ridotta tassazione delle rendite finanziarie facilita la canalizzazione dei finanziamenti alle imprese. Struttura societaria – formazione di gruppi La normativa non prevede regimi di consolidato fiscale, ma prevede un sistema di tipo ‘group relief’ per il trasferimento delle perdite tra società controllate almeno al 51%. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi, con riferimento alla singola impresa, positivo. Struttura societaria – processi di aggregazione La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, ad eccezione della trasformazione. Limitando la libertà di riorganizzazione societaria delle imprese, l’effetto in termini di competitività può pertanto considerarsi negativo. Distribuzione dividendi Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese. La distribuzione dei dividendi da partecipazioni, sia qualificate che non, sia a società che a persone fisiche, è neutrale in virtù del credito d’imposta pieno. Il sistema non genera pertanto doppia imposizione sui dividendi. L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi positivo. Start-up Non sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive. È tuttavia previsto un incentivo alla crescita delle piccole imprese (che tuttavia non sono oggetto della presente ricerca) rappresentato dall’attribuzione di un credito d’imposta per gli utili reinvestiti. L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali di dimensioni medie e grandi può pertanto considerarsi neutro. Sintesi Il punteggio (+7) conferma l’attrattività del sistema di tassazione, che agevola i processi di investimento in produttività e innovazione da parte delle imprese e ne facilita il finanziamento sia tramite l’esenzione dei dividendi e dei capital gain sulle partecipazioni strategiche, sia tramite un tassazione ridotta delle principali rendite finanziarie. 281 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Il ridotto numero di imprese disponibile nel campione, tuttavia, non consente un’analisi estesa di tipo quantitativo. Nel complesso, comunque, si tratta di un sistema di tassazione che incentiva le decisioni di investimento, agevola i redditi di natura finanziaria, ma non interferisce significativamente con le scelte di struttura produttiva e finanziaria dell’impresa. 8. Considerazioni di sintesi sull’analisi dei sistemi di tassazione societaria I singoli sistemi di tassazione societaria sono stati analizzati sotto un triplice profilo metodologico: • un approccio retrospettivo, mirato ad analizzare i tax rate effettivi di un campione di imprese di dimensione media e grande, per ciascun paese e per ciascun settore; • un approccio prospettivo, mirato a simulare l’effetto, in termini di tax rate, dei sistemi di tassazione su un impresa tipo, rappresentata dal bilancio pro-forma aggregato per paese e per ciascun settore, integrato da alcune ipotesi tratte dai bilanci delle maggiori società presenti nei campioni per ciascun paese e per ciascun settore; • un approccio qualitativo, mirato a valutare gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulla competitività delle imprese. Tali approcci hanno l’obiettivo comune di apprezzare non soltanto l’effetto dei sistemi di tassazione sulla competitività delle imprese, ma anche le determinanti di tale effetto. La tabella che segue mette a confronto i risultati ottenuti con i predetti approcci metodologici. 282 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Sintesi comparativa dei sistemi di tassazione societaria IT DE FR UK NL 31,40% 29,83% 34,43% 28,00% 25,50% 30,00% 22,00% 19,00% 20,00% 31,21% 23,96% 28,69% 25,77% 10,13% 23,98% 19,71% 18,26% 9,03% 8,09% N.D. 36,04% 41,94% 34,73% 35,91% 25,98% 30,21% 25,16% 24,96% 16,25% 22,00% N.D. Valutazione criteri base imponibile -5 1 6 3 2 1 -4 -2 -1 3 7 Investimenti produttività 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 Investimenti innovazione 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 Investimenti partecipazioni strategiche 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 Investimenti patrimoniali 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 Trading speculativo 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 Struttura produttiva - crescita interna -2 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 Tax Rate Nominale medio Tax Rate Effettivo medio Tax Rate Analisi medio ES SL PL HU EE MT 22,00% N.D. Struttura produttiva - produttività 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 Struttura produttiva - sviluppo commerciale -1 0 1 0 -1 1 -1 -1 0 -1 0 Benefici privati -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 Gestione circolante -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 0 0 -1 -1 -1 -2 0 -1 Accantonamenti -1 0 0 Struttura finanziaria - capitalizzazione -2 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 Struttura finanziaria - forme tecniche 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Struttura societaria - gruppi 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Struttura societaria - riorganizzazione 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -2 0 -1 Distribuzione dividendi -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 Start up e sviluppo d'impresa L’analisi consente di effettuare alcune osservazioni di sintesi che sono di seguito esposte. In primo luogo, i paesi dell’est Europa sono molto competitivi in termini di aliquote nominali, che sono in media al di sotto del 20%. Al contrario, i paesi dell’Europa occidentale, con l’unica eccezione dell’Olanda, hanno aliquote pari o superiori al 30%. L’aliquota effettiva risente ovviamente dell’aliquota nominale, che rimane comunque la sua determinante principale. Essa è tuttavia influenzata, come visto nei capitoli precedenti, dall’effetto base imponibile. In media, si è visto, le aliquote effettive si mantengono al di sotto di quelle nominali. I criteri di determinazione delle basi imponibili tendono pertanto, in media, a ridurre il carico fiscale effettivo rispetto a quello nominale. Tuttavia, l’analisi effettuata mostra che tale effetto è maggiore nei paesi dell’Europa occidentale rispetto a quelli dell’Europa orientale. Ciò emerge sia dal confronto tra aliquota nominale media ed aliquota effettiva media, che dall’analisi qualitativa delle singole disposizioni degli ordinamenti fiscali. Sotto il primo profilo, la tabella seguente mostra che la differenza media tra aliquota nominale ed aliquota effettiva è pari a -6,82% per l’Europa occidentale (comprendente Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Olanda e Spagna) e a -5,74% per l’Europa dell’Est (comprendente Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia e Malta). 283 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Analisi base imp. per aree decisionali IT DE FR UK NL ES SL PL HU EE MT Tax rate nominale 31,40% 29,83% 34,43% 28,00% 25,50% 30,00% 22,00% 19,00% 20,00% 22,00% N.D. 26,22% 29,86% 20,75% Tax rate effettivo 31,21% 23,96% 28,69% 25,77% 10,13% 23,98% 19,71% 18,26% 9,03% 8,09% N.D. 19,88% 23,96% 13,77% Effetto base imponibile -0,19% -5,87% -5,74% -2,23% -15,37% -6,02% -2,29% -0,74% N.D. -6,33% -5,90% -6,98% -10,97% -13,91% Media Media West Media East Sotto il secondo profilo, si può fare riferimento alla graduazione qualitativa degli effetti dei singoli gruppi di disposizioni fiscali sulla competitività delle imprese. Per miglior chiarezza della sintesi espositiva, le categorie di disposizioni fiscali sono state ulteriormente raggruppate nel modo seguente: • decisioni riguardanti gli investimenti produttivi (comprendenti sia gli investimenti in produttività che quelli in innovazione, nonché la creazione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali); • decisioni riguardanti gli investimenti finanziari (comprendenti le partecipazioni strategiche, gli investimenti patrimoniali e finanziari durevoli, nonché il trading speculativo); • decisioni riguardanti la struttura operativa dell’impresa (comprendenti quelle riguardanti la crescita interna e il grado di integrazione verticale, la produttività corrente, lo sviluppo commerciale, l’assetto dei rapporti con parti correlate e l’estrazione di benefici privati, la gestione del circolante e le politiche degli accantonamenti); • decisioni riguardanti la struttura fi nanziaria (comprendenti quelle in merito al grado di capitalizzazione, alle singole forme tecniche di finanziamento ed alla distribuzione dei dividendi); • decisioni riguardanti la struttura societaria (riguardanti il trattamento fiscale dei gruppi di società e delle operazioni di riorganizzazione societaria). Analisi base imp. per aree decisionali IT DE FR UK NL ES SL PL HU EE MT Tax rate nominale 31,40% 29,83% 34,43% 28,00% 25,50% 30,00% 22,00% 19,00% 20,00% 22,00% N.D. 26,22% 29,86% 20,75% Tax rate effettivo 31,21% 23,96% 28,69% 25,77% 10,13% 23,98% 19,71% 18,26% 9,03% 8,09% N.D. 19,88% 23,96% 13,77% Effetto base imponibile -0,19% -5,87% -5,74% -2,23% -15,37% -6,02% -2,29% -0,74% N.D. -6,33% -5,90% -6,98% -10,97% -13,91% Media Media West Media East Investimenti produttivi (3) 1 1 5 2 3 2 1 4 3 2 3 2,45 2,33 2,60 Investimenti finanziari (3) 3 3 3 1 2 0 2 1 3 2 4 2,18 2,00 2,40 Struttura produttiva (6) -6 -1 -1 0 -1 1 -5 -5 -3 -1 -2 -2,18 -1,33 -3,20 Struttura finanziaria (3) -4 -3 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 0 2 -1,64 -2,33 -0,80 Struttura societaria (2) 1 1 1 1 0 0 0 0 -2 0 0 0,18 0,67 -0,40 Totale per paese -5 1 6 3 2 1 -4 -2 -1 3 7 1,00 1,33 0,60 Le risultanze dell’analisi sono presentate nella seguente tabella, che per ciascuna categoria di decisioni somma algebricamente i punteggi qualitativi (-2 molto negativo, -1 negativo, 0 neutro, +1 positivo, +2 molto positivo) assegnati a ciascuna area normativa secondo il modello di analisi del capitolo precedente. In parentesi, nella prima colonna, a fianco a ciascuna area decisionale, è indicato il numero di categorie di decisioni in essa raggruppate. 284 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Fermo restando il carattere qualitativo di tale approccio, la tabella presentata evidenzia come il punteggio che esprime in sintesi gli effetti del sistema di tassazione sulla competitività delle imprese sia più elevato per l’Europa occidentale (1,33) che per l’Europa orientale (0,60). In particolare, può osservarsi che le differenze principali risiedono nei criteri di deducibilità dei costi che influenzano la struttura produttiva (più penalizzanti per l’Europa dell’est), nel trattamento dei gruppi di società e delle relative riorganizzazioni (più favorevole nell’Europa occidentale) ed infine nel trattamento della struttura finanziaria (più penalizzante nell’Europa occidentale). Tra i paesi dell’Europa occidentale, il sistema di determinazione della base imponibile che sembra più favorevole alla competitività delle imprese è quello della Francia, seguito a distanza da quello della Gran Bretagna, mentre quello maggiormente penalizzante è quello dell’Italia. Tra i paesi dell’Europa orientale, il sistema più favorevole è quello di Malta, seguito dall’originalissimo sistema dell’Estonia, mentre quello più penalizzante è quello della Slovenia. In particolare, il sistema francese si distingue per gli incentivi agli investimenti in produttività, innovazione, sviluppo commerciale e creazione e sviluppo delle imprese, che sono essenzialmente ottenuti tramite crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, brevetti e marchi pari al 30% degli investimenti effettuati (con tetti molto elevati), nonché tramite esenzioni e riduzioni generali per le nuove imprese, che per le zone svantaggiate sono più forti e sono costituite dall’esenzione completa da tassazione per cinque anni e da una riduzione per i successivi nove. Si tratta quindi di un sistema che interviene creando incentivi favorevoli alle decisioni maggiormente critiche per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Sugli aspetti fi nanziari e societari, invece, il sistema francese non presenta caratteri fortemente distintivi rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale. Il sistema della Gran Bretagna, invece, si caratterizza per una generalizzata neutralità rispetto alle decisioni aziendali, con incentivi moderati, ma favorevoli, agli investimenti produttivi (ammortamenti accelerati) e in partecipazioni (participation exemption). Poco invasive le limitazioni alla deduzione dei costi della struttura produttiva. Simile a quello inglese è il sistema dell’Olanda, ispirato come quello inglese al doppio binario, che tuttavia è più incisivo nell’agevolare l’investimento in partecipazioni ed i gruppi di società, a fronte però di maggiori limiti nella deduzione di costi commerciali e per interessi passivi (regime di thin cap). Il sistema fiscale dell’Italia si pone invece su una logica di maggiore intervento sulle decisioni aziendali, ed in particolare, se da un lato incentiva moderatamente gli investimenti in innovazione e partecipazioni, dall’altro penalizza fortemente la crescita e l’integrazione verticale (perché l’Irap colpisce i costi del personale), i finanziamenti sia a titolo di capitale di rischio che di capitale di credito (rispettivamente per il regime di elevata tassazione dei dividendi e per il meccanismo di deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% dell’Ebitda) e alcuni costi della struttura produttiva, per i quali vi sono estese indeducibilità. Il sistema tedesco, come quello francese e quello italiano, è più improntato ad una logica di intervento sulle decisioni aziendali, anche se ai fini dell’effetto sulla competitività incentivi 285 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA sfavorevoli (quale quello sulla deducibilità degli interessi nei limiti del 30% dell’Ebitda) sono compensati da incentivi positivi agli investimenti produttivi e in partecipazioni. Per quanto riguarda invece i sistemi dell’Europa orientale, merita segnalare il sistema dell’Estonia, in cui la base imponibile è costituita dai dividendi distribuiti (dalla società contribuente) più una serie di costi imponibili, meno i ricavi considerati esenti (quali ad esempio i dividendi a sua volta ricevuti dalla società contribuente). Ciò genera un incentivo all’autofinanziamento degli investimenti ed alla crescita delle imprese, ma anche un tax rate effettivo (e quindi un gettito fiscale) assai ridotto. Tale sistema è quindi molto concorrenziale, ma in una logica di controllo della concorrenza fiscale in ambito UE al fine di non ridurre eccessivamente il gettito complessivo, si tratta di un sistema che non potrebbe trovare ampia diffusione senza produrre effetti negativi sul sistema della spesa pubblica e del welfare complessivo. Tralasciando Malta, che ha un sistema molto incentivante dal punto di vista sia produttivo che finanziario, ma è di dimensioni ridotte e non tali da valutarne possibili estensioni analogiche, per gli altri paesi dell’Europa dell’Est possono compiersi le seguenti considerazioni: • la Slovenia ha un sistema fiscale ispirato alla neutralità, similmente a quelli inglese e olandese; tuttavia, sono presenti maggiori vincoli alla deduzione di alcuni costi; • l’Ungheria, invece, ha un sistema che prevede interventi più incisivi sulle decisioni aziendali; similmente alla Germania, interventi fortemente favorevoli alla competitività (come le agevolazioni agli investimenti in innovazione, che prevedono la deduzione doppia degli investimenti in ricerca e sviluppo, e tripla se l’attività è effettuata da istituzioni di ricerca) si compensano con interventi di ostacolo alla libera determinazione delle imprese (quali ad esempio la tassazione delle operazioni straordinarie o l’integrale indeducibilità degli accantonamenti); • la Polonia si situa a metà tra le predette situazioni (si segnala come particolarmente apprezzabile il credito d’imposta del 50% sugli investimenti in nuove tecnologie). In definitiva, in uno sforzo di ulteriore sintesi, i sistemi di tassazione analizzati possono essere distinti a seconda che siano ispirati da logiche di neutralità o di intervento (favorevole o sfavorevole) rispetto alle decisioni aziendali, ed a seconda che tali logiche riguardino le decisioni più strettamente attinenti alla struttura produttiva, ovvero quelle relative alla struttura finanziaria ed agli assetti societari delle imprese. In tal senso, le considerazioni effettuate possono essere sintetizzate dalla seguente matrice, in cui i due assi direzionati esprimono la graduazione (nell’intorno di una ideale neutralità) degli interventi rispettivamente sulla struttura produttiva e sulla struttura finanziaria/societaria delle imprese. 286 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Logiche di calcolo delle basi imponibili INCENTIVI SULLA STRUTTURA PRODUTTIVA NEGATIVI POSITIVI POSITIVI Francia Estonia INCENTIVI SULLA STRUTTURA FINANZIARIA/ SOCIETARIA Italia Germania Slovenia Polonia UK Olanda Ungheria Spagna NEGATIVI I sistemi francese, inglese e, con le sue peculiarità, estone sono quelli che fanno maggiormente leva sui criteri di determinazione delle basi imponibili per generare interventi positivi sulla competitività delle imprese. L’Italia si segnala tra i sistemi più penalizzanti sotto questo profilo, mentre la Spagna mostra incentivi favorevoli alle attività produttive, ma sfavorevoli alle attività di natura finanziaria e societaria. Il capitolo seguente completa la ricerca con un’analisi comparata sui tassi di imposizione complessivi, ottenuti simulando la distribuzione dei dividendi e quindi aggiungendo i tassi di imposizione personale a quelli d’imposizione societaria. 9. Il modello di simulazione della tassazione personale dei dividendi Nel presente capitolo verrà presentato, per ciascun Paese, un modello di simulazione della tassazione personale sui dividendi. In termini generali, quale elemento comune a tutti i sistemi di tassazione analizzati, la tassazione dei dividendi dipende dai seguenti fattori: • la natura giuridica del soggetto percipiente (persona fisica o persona giuridica); • la percentuale di partecipazione posseduta nella società che distribuisce i dividendi (partecipazione qualificata o non qualificata7); 7 Ad esempio, in Italia, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), si considerano partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, in alternativa: una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di società non quotate; una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di società quotate; una percentuale superiore al 25% del capitale sociale di società non quotate; una percentuale superiore al 5% del capitale sociale di società quotate. Le partecipazioni non qualificate sono quelle pari o inferiori alle percentuali di cui sopra. 287 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA • il luogo di residenza della società che riceve i dividendi (società residente in Italia, società residente in Paese estero UE, società residente in Paese estero non UE). Il carico fiscale complessivo relativo alla tassazione personale sui dividendi è pertanto dipendente dalla compagine azionaria della società distributrice. Nel presente paragrafo si opera una simulazione del carico fiscale sui dividendi previsto da ciascun sistema di tassazione, in funzione di diverse assunzioni circa la compagine proprietaria delle società. Il carico fiscale sui dividendi è poi sommato al carico fiscale sulla società, al fine di definire un tax rate totale (societario + personale), che rappresenta l’indicatore globale di sintesi della competitività di ciascun sistema di tassazione del reddito delle imprese. La simulazione verrà effettuata dapprima sulla base di un modello proprietario tipo, che in tale sede sarà definito classico; in un secondo momento verranno analizzati gli effetti su diversi modelli proprietari tipici di diversi sistemi di corporate governante: il modello Latino, il modello Renano ed il modello Anglosassone. Nel modello classico, si ipotizza avere una struttura societaria nella forma di S.p.A., avente i seguenti soci: A. Persona fisica azionista non qualificato (10%); B. Persona fisica azionista qualificato (20%); C. Società di capitale italiana con partecipazione qualificata (25%); D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (25%); E. Società di capitali estera (no U.E.) con partecipazione qualificata (20%). Punto di partenza per la simulazione è l’Utile Netto, ottenuto applicando il Tax Rate effettivo societario di ciascun Paese, all’Utile ante imposte assunto a base 100. A tale Utile Netto sono applicate le aliquote di tassazione dei dividendi previste da ciascun Paese, che dipendono come detto dalla natura dei soci e dalla loro percentuale di partecipazione. Sottraendo le imposte sui dividendi all’Utile Netto, si ottiene il dividendo netto di ciascun Paese, che è quindi anch’esso rapportato ad un Utile Lordo fatto pari a 100. In tal modo, per ciascun Paese si è dunque calcolato: • il Tax Rate Personale sul dividendo (dato dal rapporto tra il totale della tassazione sui dividendi per l’intera compagine societaria, ed il totale dei dividendi lordi); • il Tax Rate personale sull’Utile Ante Imposte (quale rapporto tra il totale della tassazione sui dividendi e l’Utile ante imposte); • il Tax Rate totale (quale somma fra il Tax Rate effettivo societario ed il Tax Rate personale sull’Utile Ante Imposte). Di seguito si riportano, per ciascun Paese, i risultati del modello di simulazione sulla tassazione dei dividendi. 288 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 289 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 290 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ 291 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 292 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Per una maggiore comprensione, si riporta qui di seguito una tabella di sintesi comparativa dei risultati ottenuti per ciascun Paese: 293 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Nella tabella di seguito il Tax Rate sull’Utile ante imposte è stato ordinato secondo un criterio crescente. TR personale su Utile Ante Imposte PAESE Estonia Malta Spagna Polonia Olanda Granbretagna Ungheria Italia Slovenia Francia 0,00% 0,00% 4,10% 4,66% 5,84% 6,68% 6,82% 7,10% 7,23% 10,90% TR personale su Utile Ante Imposte 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% TR personale su Utile Ante Imposte 2,00% 294 Francia Slovenia Italia Ungheria Granbretagna Olanda Polonia Spagna Malta Estonia 0,00% SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ L’Estonia ha un Tax Rate personale sull’Utile ante imposte pari a zero, dato il particolare sistema impositivo che tassa la distribuzione dei dividendi tramite un’imposta societaria in capo alla società che li distribuisce. All’estremo opposto, la Francia, con un Tax Rate pari al 10,90%, ha il regime di tassazione dei dividendi più alto fra tutti i Paesi europei. In un secondo momento, come detto, si è osservato il Tax rate Totale, dato dalla somma fra il Tax Rate effettivo societario ed il Tax Rate personale sull’Utile Ante Imposte. PAESE TR Totale Estonia Ungheria Olanda Polonia Slovenia Spagna Granbretagna Italia Francia Malta 8,09% 15,85% 15,97% 22,92% 26,94% 28,09% 32,45% 38,31% 39,59% N.D. 295 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Sommando tassazione societaria e personale, la Francia presenta ancora il più alto Tax Rate fra tutti i Paesi europei oggetto di analisi, superando in termini di Tax Rate totale l’Italia, che ha invece il Tax Rate societario effettivo maggiore. Poiché come detto la tassazione dei dividendi dipende dalla struttura proprietaria delle imprese, si procede di seguito all’effettuazione della medesima simulazione, modificando le assunzioni in ordine alla compagine azionaria, al fine di renderle il più possibile rappresentative delle specifiche realtà aziendali ed ambientali. I modelli proprietari assunti a riferimento sono: • il modello Latino, caratterizzato dall’elevata presenza di persone fisiche con partecipazioni qualificate; • il modello Renano, caratterizzato dalla coalizione di diversi soggetti (persone fisiche, società residenti ecc.) con partecipazioni qualificate; • il modello Anglosassone, caratterizzato dalla diffusione dell’azionariato. Modificando la struttura societaria e dunque le quote di partecipazione delle persone fisiche e, o, giuridiche, è possibile osservare i cambiamenti nel Tax Rate personale sul dividendo e, conseguentemente, nel Tax Rate Totale. Modello Latino Si ipotizzi di avere una struttura societaria così costituita: A. Persona fisica azionista non qualificato (20%); B. Persona fisica azionista qualificato (50%); C. Società di capitali italiana con partecipazione qualificata (10%); D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (10%); E. Società di capitali estera extra-U.E. con partecipazione qualificata (10%). Seguendo lo stesso procedimento adottato nell’ipotesi del modello ‘classico’, si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva e comparativa dei Tax Rate calcolati per i diversi Paesi: 296 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Come si può meglio osservare dalla tabella sottostante, in questo secondo modello il Tax rate personale su Utile Ante Imposte maggiore è dell’Ungheria, mentre il minore è dell’Estonia (dato il particolare sistema di tassazione alla fonte del soggetto che distribuisce i dividendi). Tuttavia, la differenza fra il modello classico ed il modello latino per quel che concerne la tassazione dei dividendi, è ascrivibile all’approccio penalizzante adottato dalla maggioranza dei paesi (anche dell’Europa dell’Est) nei confronti della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche con partecipazioni qualificate. La tassazione sui dividendi nel caso di azionariato concentrato in capo a persone fisiche è particolarmente penalizzante in Gran Bretagna e, come detto, in Ungheria. Nella tabella sottostante, inoltre, si è proceduto ad ordinare con criterio crescente i Tax Rate totali dei diversi Paesi, dai quali emerge che, con riferimento al modello Latino, il paese con la maggiore tassazione complessiva (societaria + personale) è la Gran Bretagna, che supera sia l’Italia che la Francia, che pure hanno livelli di tassazione societaria sensibilmente superiori. Ciò testimonia gli incentivi fiscali alla diffusione dell’azionariato presenti in Gran Bretagna, che infatti è il paese ad avere la minore incidenza di società a controllo concentrato, ed in particolare familiare. 297 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA La Gran Bretagna ha il Tax Rate totale più elevato (41,36%), mentre l’Estonia il più basso (8,17%). Alla Gran Bretagna seguono Francia e Italia (circa il 40%). Da segnalare invece che, dopo l’Estonia, il Tax Rate Totale più basso è quello dell’Olanda, che beneficia di un Tax rate societario non elevato, ma anche di larghe esenzioni dalla tassazione dei dividendi. Modello Renano La struttura societaria considerata in tale modello è la seguente: A. Persona fisica azionista non qualificato (10%); B. Persona fisica azionista qualificato (30%); C. Società di capitale italiana con partecipazione qualificata (30%); D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (15%); E. Società di capitali estera (no U.E.) con partecipazione qualificata (15%). Seguendo lo stesso procedimento adottato per le ipotesi precendenti (modelli classico e latino), si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva e comparativa dei Tax Rate calcolati per i diversi Paesi: Come si evince dalla tabella sottostante, il Tax Rate personale su Utile Ante Imposte della Francia si conferma il più alto, pur essendo di 1,76 punti percentuali minore rispetto a quello risultante dal modello classico e di 0,54 punti percentuali inferiore rispetto a quello del modello latino. Da segnalare la bassa incidenza della tassazione dei dividendi per la Spagna, in ragione delle esenzioni o del carico fiscale ridotto riconosciuto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche con partecipazioni qualificate. 298 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Nella tabella sottostante, al contrario, si è proceduto ad ordinare secondo un criterio crescente i Tax Rate totali per i diversi Paesi. In termini generali, la più bassa incidenza delle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche comporta un generale abbassamento del Tax Rate totale rispetto al modello Latino. Oltre all’Estonia, l’Olanda si conferma uno dei Paesi a fiscalità complessiva minore (18,22%) grazie al conveniente trattamento dei dividendi, in compagnia in questo caso dell’Ungheria (18,13%). Con il modello proprietario Renano, il Tax Rate totale più elevato è quello dell’Italia, oltre il 39%, seguita dalla Francia. 299 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA Modello Anglosassone La struttura societaria considerata in tale modello è la seguente: A. Persona fisica azionista non qualificato (40%); B. Persona fisica azionista qualificato (10%); C. Società di capitale italiana con partecipazione qualificata (20%); D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (15%); E. Società di capitali estera (no U.E.) con partecipazione qualificata (15%). Seguendo lo stesso procedimento adottato nell’ipotesi dei precedenti modelli classico, latino e renano, si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva e comparativa dei Tax Rate calcolati per i diversi Paesi: Come si evince dalla tabella sottostante, i Tax Rate personali su Utile Ante Imposte maggiori sono quelli dell’Ungheria e della Gran Bretagna. 300 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ La minore incidenza delle partecipazioni qualificate comporta un regime di tassazione dei dividendi particolarmente conveniente per molti paesi. A parte l’Estonia, che ha un’esenzione totale, Spagna, Olanda, Polonia, Slovenia ed Italia sono tutte in un fazzoletto di Tax Rate personale sui dividendi compreso tra il 6,8 e l’8,1%. Al di sopra dell’11% sono invece Gran Bretagna e Ungheria, in ragione dell’elevata tassazione (rispettivamente 30% e 25%) riservata ai dividendi distribuiti a persone fisiche con partecipazioni non qualificate. Nella tabella sottostante, si è proceduto ad ordinare con un criterio crescente, i Tax Rate totali per i diversi Paesi. I paesi a fiscalità più alta risulterebbero essere l’Italia (penalizzata invero soprattutto dalla tassazione societaria) e la Francia, penalizzata dal regime di tassazione delle persone fisiche non qualificate. Le considerazioni effettuate possono essere sintetizzate dalla seguente matrice, in cui i due assi direzionati esprimono rispettivamente il Tax Rate Effettivo societario e il Tax Rate Personale espresso sull’Utile ante imposte. In definitiva, l’analisi dei Tax rate personali evidenzia un carico molto elevato per la Francia e molto basso per l’Estonia, mentre non evidenzia forti differenze per gli altri paesi. A livello di Tax Rate Totale, è pertanto confermata, con l’unica eccezione dell’Olanda, una tassazione più alta nei paesi dell’Europa tradizionale e molto più bassa in quelli dell’Europa dell’Est. L’Italia ha il Tax rate effettivo societario molto elevato, ed è seguita dalla Francia, che penalizza particolarmente la distribuzione dei dividendi (in ognuno dei modelli di governance esaminati), nonché dalla Gran Bretagna, che penalizza in particolare la distribuzione dei dividendi a persone fisiche. 301 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA 10. Conclusioni L’analisi svolta ha evidenziato forti differenziali nella competitività fiscale dei paesi aderenti all’Europa allargata. È quindi sempre di grande attualità il tema della armonizzazione fiscale in tema di imposizione diretta sul reddito d’impresa. In particolare, l’allargamento all’Europa dell’Est ha comportato l’ingresso nella UE di vaste aree territoriali con differenziali di attrattività significativi per la competitività delle imprese. Alle ben note variabili relative alla regolamentazione delle attività d’impresa, agli incentivi pubblici, ai tassi di crescita della domanda ed al ridotto costo del lavoro, si aggiunge infatti la variabile fiscale, che evidenzia forti differenziali tra i livelli medi di tassazione dell’Europa tradizionale e quelli dell’Europa dell’Est. Al fine di garantire che la mobilità dei capitali non comporti flussi di trasferimento degli investimenti destabilizzanti per alcune economie in ambito UE, appare opportuno che la regolamentazione interna delle attività d’impresa, ivi inclusa quella della fiscalità diretta, sia soggetta ad un più intenso processo di armonizzazione, che rafforzi l’unità e l’equilibrio dell’azione politica ed economica dell’Unione Europea nel suo complesso, contribuendo così a superare quello che continua ad essere indicato come uno dei suoi principali limiti: l’essere un’Unione principalmente monetaria, ma non politica, né economica. L’attuale situazione di crisi ha reso ancor più evidente tale limite. 302 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Da un lato, sotto un profilo “interno”, lo sviluppo del “coordinamento fiscale” tra gli Stati membri appare sempre più un elemento imprescindibile per il rilancio del mercato unico. In particolare, la riduzione della frammentazione e delle diversità dei singoli ordinamenti ridurrebbe sia i costi di compliance da parte delle imprese, la cui localizzazione è sempre più distribuita su molteplici aree territoriali, sia la concorrenza fiscale tra paesi membri, che è tutt’ora molto rilevante (come dimostrato nel presente lavoro) e quindi stridente con i principi del mercato unico. Dall’altro, sotto un profilo “esterno”, in verità ancor più rilevante, il cambiamento degli scenari geo-politici ed economici pone i paesi europei di fronte alla importantissima sfida di evitare il declino; sfida che appare insostenibile senza una guida politica ed economica coordinata, per la quale a sua volta una maggiore armonizzazione della fiscalità societaria è pre-requisito ineliminabile. Il presente lavoro, nell’analizzare le diverse normative ed i relativi riflessi sui bilanci delle imprese, ha identificato tre principali aree con rilevanti prospettive di potenziale armonizzazione: • le aliquota fiscali nominali; • le modalità di calcolo della base imponibile societaria; • la tassazione dei dividendi. La riduzione dei differenziali di competitività indotti dai sistemi fiscali dovrebbe essere ricercata operando unitariamente su questi tre profili. In termini generali, i paesi dell’Est presentano aliquote nominali più basse (in media al di sotto del 20%), mentre con riferimento all’effetto base imponibile (definito come l’effetto sul tax rate effettivo indotto dalle differenze tra base imponibile fiscale e risultato ante-imposte di bilancio) vi è una distribuzione dei paesi non dissimile da quella dell’Europa occidentale, anche se in media l’effetto base imponibile conduce, per i paesi dell’Est, ad un’aliquota inferiore di circa un punto percentuale. Tra i paesi dell’Europa dell’Est, Estonia e Ungheria sono quelli per i quali l’effetto base imponibile è maggiormente favorevole, così come l’Olanda per l’Europa occidentale. La distanza in termini di tax rate effettivo tra i paesi a fiscalità più leggera (Estonia e Ungheria, rispettivamente al 8% e 9%) e quelli a fiscalità più pesante (Francia e Italia, rispettivamente al 28,6% e al 31,3%), appare comunque abissale. Tenendo conto anche della tassazione sui dividendi, l’Italia si conferma tra i paesi a fiscalità più pesante, anche se è sostanzialmente raggiunta o superata (a seconda del modello proprietario delle imprese) da Francia e Regno Unito, che hanno una tassazione personale più elevata. L’approfondimento delle caratteristiche dei singoli ordinamenti fiscali ha consentito di evidenziare le peculiarità dei sistemi di tassazione societaria in termini di incentivi (o disincentivi) alla competitività delle imprese. In estrema sintesi, si può distinguere tra sistemi che generano interventi rilevanti sulla competitività delle imprese (in ossequio alle finalità anche “promozionali”, e non solo “distributive”, del fisco) e sistemi ispirati alla neutralità. In termini generali, i paesi occidentali più ispirati ad una logica di intervento (favorevole o sfavorevole) sulle decisioni aziendali sono la Francia, la Germania, la Spagna e l’Italia, mentre più 303 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA neutrali appaiono gli ordinamenti di Regno Unito e Olanda. Tra i paesi orientali, Estonia, Malta e Ungheria presentano più marcate logiche di intervento rispetto a Slovenia e Polonia. Inoltre, è possibile distinguere gli incentivi (o disincentivi) generati dai sistemi di tassazione a seconda che incidano sulla struttura produttiva o sulla struttura finanziaria e societaria delle imprese. Tra i paesi caratterizzati dagli incentivi più favorevoli sulla struttura produttiva vi sono Francia e Spagna. L’Italia, purtroppo, sotto questo profilo è in coda. Quali incentivi alla struttura produttiva ed alla creazione d’impresa si distinguono, in particolare, i crediti d’imposta del 30% per gli investimenti in innovazione e le riduzioni d’imposta per le nuove imprese, previsti dalla Francia. Interessante anche la disposizione dell’Ungheria che prevede deduzioni doppie o triple per gli investimenti in ricerca e sviluppo. L’Italia, invece, presenta forti disincentivi alla crescita ed all’integrazione verticale (in gran parte dovuti all’Irap) ed anche estese indeducibilità dei costi operativi. Gli incentivi all’innovazione, che pure esistono, sono di fatto nella sostanza penalizzati dallo scarso ammontare effettivo di risorse messe a disposizione. Con riferimento agli incentivi sulla struttura finanziaria e societaria delle imprese (in termini sia di scelte di finanziamento, che di investimenti finanziari e in partecipazioni), i sistemi più favorevoli dell’Europa occidentale sono quelli della Franca e del Regno Unito, mentre significativi effetti penalizzanti sull’indebitamento caratterizzano i sistemi di Italia e Germania. Per i paesi dell’Europa orientale, tralasciando il poco rappresentativo caso di Malta, vi è da segnalare il sistema di tassazione dell’Estonia che, essendo basato sui dividendi distribuiti e non sugli utili prodotti, costituisce un forte incentivo all’autofinanziamento delle attività d’impresa, oltre ad esprimere un carico fiscale molto ridotto. Si tratta tuttavia di un sistema molto particolare e poco replicabile. Gli aspetti favorevoli più rilevanti sono rappresentati dai sistemi di participation exemption, da esenzioni o agevolazioni per alcuni investimenti immobiliari e dal consolidato fiscale di gruppo, mentre gli aspetti sfavorevoli sono principalmente legati ai limiti alla deducibilità degli interessi passivi. Alcune brevi considerazioni di sintesi possono essere dedicate alle prospettive di armonizzazione della tassazione delle società in Europa e, in particolare, alla riduzione del gap di competitività di cui soffrono le imprese italiane, caratterizzate dal tax rate societario più elevato in assoluto. Il percorso di armonizzazione della tassazione delle società nell’Europa allargata dovrebbe passare attraverso un avvicinamento sia delle aliquote che delle modalità di calcolo delle basi imponibili, riducendo le forti distanze esistenti tra paesi occidentali e paesi dell’Europa dell’Est. In questa direzione va la recente proposta di direttiva finalizzata ad ottenere una base imponibile consolidata comune dell’imposta sulle società (c.d. CCCTB)8. Inoltre, sarebbe opportuno un coordinamento, snello e non burocratico, delle misure di incentivo o disincentivo stabilite dai sistemi fiscali, finalizzato a potenziare l’efficacia di 8 Commissione Europea, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base, COM (2011) 121/4. 304 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ risposta dell’Unione Europea di fronte alle sfide poste dall’evoluzione dei sistemi economici nel mondo9. In un contesto in cui l’Europa deve difendere il suo peso economico anche tramite l’armonizzazione (e secondo alcuni la parziale centralizzazione) delle politiche fiscali, l’Italia emerge con evidenza come il paese avente la fiscalità più penalizzante per le imprese. Poiché è sempre più evidente che il macro-problema dell’Italia (la sostenibilità del debito pubblico) non può essere risolto senza rilanciare la crescita, il rispetto del vincolo stringente di finanza pubblica deve essere garantito assicurando al contempo alle imprese localizzate in Italia una fiscalità non gravemente peggiore di quelle degli altri paesi, pena il graduale deflusso degli investimenti produttivi. Del resto, per ogni impresa addizionale localizzata in Italia anziché all’estero, il gettito fiscale derivante dai redditi di lavoro dell’impresa e del suo indotto è generalmente molto superiore a quello derivante dalla tassazione dei profitti dell’impresa stessa. Potrebbe quindi pensarsi a misure di incentivo sulle imposte dirette che operino a condizione che sia assicurato un gettito compensativo derivante dalla maggiore occupazione o dal maggior valore aggiunto generato in Italia. In particolare, tra le misure di maggiore importanza vi è la discussa eliminazione dell’Irap, anche graduale, e comunque partendo dalla sua deducibilità integrale almeno per la quota che non colpisce i profitti. L’Irap rappresenta un disincentivo all’integrazione verticale, all’occupazione ed al finanziamento della crescita con indebitamento. Inoltre, è un’imposta fortemente regressiva, raggiungendo, per le imprese ad alto valore aggiunto con profitti ridotti o perdite, incidenze incomprensibili per gli investitori. Forti e diffuse divaricazioni tra risultati economici e base imponibile fiscale rappresentano per gli investitori esteri un grave fattore di opacità che disincentiva i processi di investimento. L’Irap, purtroppo, è un esempio di scuola di tale fenomeno. È preferibile un sistema più trasparente, in cui i tax rate effettivi non siano significativamente superiori a quelli nominali e nel quale le divaricazioni tra risultati economici e basi imponibili siano rappresentate da poche misure selettive di incentivo alle decisioni che generano crescita (innovazione, investimenti produttivi, localizzazione di nuovi rami d’azienda, aumenti di capitale) e che recuperino gettito nell’area dell’ estrazione di profitti societari meramente speculativi (differenziali da trading, operatività in derivati non di copertura ecc.), oltre che dall’evasione e dal bilanciamento della tassazione delle rendite finanziarie. La via maestra appare il ripristino di incentivi sostanziali, stabili e strutturali agli investimenti produttivi, all’innovazione ed alla crescita dimensionale delle imprese (tramite aggregazioni o relazioni di rete), ottenuti tramite crediti d’imposta, altri meccanismi di detassazione ed anche tramite la revisione delle aliquote di ammortamento fiscalmente ammesse (spesso ormai anacronistiche). Nell’ordinamento italiano tali misure, quando presenti, sono frustrate 9 In tal senso, si è recentemente parlato di un Comitato di alto livello per la politica fiscale, presieduto dalla Commissione: D. Feio, Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell’Unione, in particolare nell’area dell’euro, A7-0282/2010. 305 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA dall’esiguità delle risorse messe a disposizione e non hanno effetti sostanziali rilevanti sulle decisioni delle imprese. Sotto il profilo delle scelte finanziarie, l’imperativo prioritario appare lo stimolo alla ricapitalizzazione delle imprese, prima che il contrasto all’indebitamento. Le attuali misure penalizzano le imprese indebitate e con bassa redditività, rappresentando ulteriori fattori di innesco delle crisi nelle imprese in difficoltà e comunque penalizzando gli investimenti di sviluppo, che generano redditi operativi solo in esercizi successivi a quelli nei quali sono effettuati. Il debito non è ‘malvagio’ in sé, ma solo ove sia eccessivo e costituisca un freno alla crescita delle imprese. Riteniamo pertanto preferibile l’allentamento del criterio di indeducibilità degli interessi passivi e, per contro, opportuna una misura di forte incentivo all’investimento nel capitale di rischio delle imprese, stabilendo criteri di detassazione dei profitti proporzionati all’effettuazione di aumenti di capitale, sia in termini generali che con particolare attenzione alla quotazione in borsa con offerta pubblica di sottoscrizione. Tali incentivi alla ricapitalizzazione, inoltre, dovrebbero essere graduati in modo da esprimere maggiori vantaggi per le imprese che destinino il capitale di rischio a nuovi investimenti e non alla riduzione dell’indebitamento debito finanziario. Sotto il profilo del gettito fiscale, l’attrazione degli investimenti produttivi ha un ritorno più esteso e maggiore della ‘mungitura’ della ricchezza esistente, in quanto ha ricadute favorevoli sul valore aggiunto, sull’occupazione e sui consumi, oltre che sui profitti delle imprese. In quest’ottica, anche la misura c.d. del “regime fiscale di attrazione europea”, che consentirebbe agli investitori esteri di importare in Italia, per tre anni, il regime fiscale europeo maggiormente conveniente, può essere vista con favore, purché il suo evidente carattere discriminatorio rispetto agli investitori italiani sia ammorbidito dalla graduale convergenza del sistema di tassazione italiano verso livelli di pressione più coerenti con la media europea. Così come nessuna azienda ha mai prosperato nel lungo termine perseguendo solo l’aumento del prezzo dei suoi prodotti rispetto ai concorrenti, anche a scapito dei volumi produttivi, così gli Stati dell’Europa occidentale (e l’Italia in particolare) non possono a lungo mantenere una pressione fiscale relativamente più elevata degli altri, ma devono perseguire gli equilibri di finanza pubblica e l’incremento del gettito tramite la crescita, oltre che la piena efficienza delle Istituzioni. Poiché la crescita la fanno le imprese, la leva della tassazione societaria è elemento imprescindibile di una sana politica economica per la crescita. 306 SEZIONE SECONDA – ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ Appendice Di seguito si presenta, per settore, l’elenco delle società che sono state escluse dal campione: PAESE COSTRUZIONI Campione Totale ENERGETICO Campione Totale COMMERCIO Campione Totale MANIFATTURIERO ITALIA 11 67 12 63 11 64 12 64 24 70 FRANCIA 6 70 17 70 17 67 28 64 20 54 SPAGNA 10 68 9 67 8 53 21 49 19 66 OLANDA 10 68 10 26 1 44 12 45 0 11 POLONIA 6 69 4 70 9 67 18 70 20 64 GRAN BRETAGNA 25 73 20 78 30 76 26 67 32 66 ESTONIA 14 70 18 69 3 70 19 66 15 70 UNGHERIA 10 65 12 70 6 68 22 69 17 70 MALTA 0 1 0 0 4 5 4 4 2 2 SLOVENIA 8 72 5 28 12 67 19 64 11 28 GERMANIA 9 69 14 71 17 69 12 69 16 70 307 Campione Campione TELECOMUNICAZIONI Totale Totale NOTE 308 NOTE 309 NOTE 310