Logiche di calcolo delle basi imponibili

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Logiche di calcolo delle basi imponibili
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA – ROMA, 2012
ISBN: 978-88-96540-08-4
Tutti i diritti sono riservati
® Discendo Agitur è un marchio registrato
© Copyright 2012. Dott. N. Ciampi s.a.s.
00195 ROMA – Viale Carso, 55/57
Tel. +39 – 06 – 37513925
Finito di stampare nel mese di marzo 2012
Tipografia LA NUOVA STAMPA – P.za Ippolito Nievo, 1 (ROMA)
Hanno collaborato alla ricerca:
Prof. Augusto Fantozzi; Prof. Giovanni Fiori; Prof. Franco Gallo; Prof. Fabio Marchetti; Prof. Giuseppe Melis;
Prof. Pasquale Pistone; Prof.ssa Livia Salvini; Prof. Riccardo Tiscini;
Lukasz Adamczyk; Marco Baldacci; Séverine Baranger; Juanita Brockdorff; Martina Cotini; Luigi D’Alterio;
Maria Teresa Divì i Torns; Rolf Eicke; Borbála Kolozs; Milan Matijevic; Pere Moles; Lorenzo Moschella;
Tom O’Shea; Helen Pahapill; Alessio Persiani; Ramona Piscopo; Filomena Racioppi; Federico Rasi; Daniel Smit;
Mario Tenore; Francesca Vitale.
INDICE GENERALE
Presentazione della ricerca (di Fabio Marchetti)..................................................................... 1
SEZIONE PRIMA
ANALISI COMPARATA
1. Introduzione e finalità della ricerca comparatistica ........................................................... 5
2. Principi generali ..................................................................................................................... 8
2.1. Principi generali del sistema tributario................................................................................................8
2.2. Esistenza di una norma generale anti-elusione ...................................................................................9
2.3. Caratteristiche principali della vigente imposta sulle società .............................................................10
2.4. Periodo d’imposta: anno solare (sì/no) ................................................................................................11
2.5. Soggetti passivi dell’imposta sulle società (regole di tassazione: ordinarie/speciali) .........................12
2.6. Principio temporale usato (cassa/competenza). Eventuali eccezioni (IAS/IFRS) ................................13
3. Quadro giuridico-amministrativo ........................................................................................ 14
3.1. Dichiarazioni dei redditi .......................................................................................................................14
3.2. Verifiche ................................................................................................................................................16
3.3. Accertamento ........................................................................................................................................18
3.4. Appelli ...................................................................................................................................................20
3.5. Pagamenti e rimborsi............................................................................................................................21
3.6. Interpelli e ruling ..................................................................................................................................22
3.7. Interessi e sanzioni ...............................................................................................................................23
3.8. Termini di decadenza dall’accertamento (eventuali termini speciali in caso di ricorsi) .....................24
3.9. Poteri riqualificatori dell’A.F. in caso di fattispecie elusive ................................................................25
V
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
4. Rapporto tra utile di bilancio e reddito imponibile ............................................................ 26
4.1. Principi contabili: recepimento della normativa IAS/IFRS (sì/no). Campo di applicazione degli
IAS/IFRS (bilanci consolidati/individuali) ...........................................................................................26
4.2. Relazione tra bilancio e reddito imponibile (derivazione/doppio binario). Metodo di determinazione
del reddito (risultato conto economico/variazione PN) ..................................................................................27
4.3. Presenza di regimi fiscali dipendenti dalle classificazioni di bilancio. Potere dell’amministrazione
finanziaria di riqualificare le poste di bilancio (sì/no) ...................................................................................28
5. La determinazione del reddito imponibile: componenti positivi e negativi ...................... 29
5.1. Esistenza di una definizione generale di reddito imponibile. Sistema basato su categorie di
redditi ............................................................................................................................................. 29
5.2. Componenti positivi. Ricavi..................................................................................................................30
5.3. Eventuali categorie di redditi esenti .....................................................................................................31
5.4. Trattamento fiscale dei contributi statali .............................................................................................32
5.5. Definizione di plusvalenza. Distinzione tra il trattamento fiscale delle plusvalenze immobiliari
e finanziarie ..........................................................................................................................................33
5.6. Rilevanza fiscale della rivalutazione contabile delle immobilizzazioni: regime ordinario; IAS/
IFRS ......................................................................................................................................................34
5.7. Regole specifiche applicabili alle plusvalenze (non finanziarie) .........................................................35
5.8. Beni ammortizzabili ..............................................................................................................................36
5.9. Beni non ammortizzabili.......................................................................................................................37
5.10. Ammortamento: disciplina generale ...................................................................................................38
5.11. Ammortamento: beni materiali............................................................................................................40
5.12. Ammortamento: beni immateriali .......................................................................................................41
5.13. Metodo usato per la determinazione del valore dei beni ammortizzabili (costo storico ecc.).
Regole speciali per le società IAS/IFRS ...............................................................................................42
5.14. Ammortamento del magazzino: metodo utilizzato (FIFO, LIFO, media ponderata)..........................43
5.15. Componenti negativi. Regole generali ................................................................................................44
5.16. Spese non deducibili (%) .....................................................................................................................46
5.17. Riserve, fondi e accantonamenti deducibili ........................................................................................47
5.18. Trattamento delle perdite ....................................................................................................................48
5.19. Aliquote................................................................................................................................................50
6. Tassazione degli strumenti finanziari .................................................................................. 51
6.1. Trattamento fiscale dei dividendi: modello adottato (classico, participation exemption, credito
d’imposta) .............................................................................................................................................51
6.2. Dividendi distribuiti a soggetti residenti .............................................................................................52
6.3. Dividendi distribuiti a soggetti non residenti. Ritenute (normativa interna) ......................................53
6.4. Dividendi: normativa anti-elusiva .......................................................................................................54
VI
INDICE GENERALE
6.5. Plusvalenze azionarie: regime generale ..............................................................................................55
6.6. Minusvalenze: rilevanza e eventuali limiti di compensazione .............................................................57
6.7. Plusvalenze azionarie: casi particolari ...............................................................................................58
6.8. Direttiva madre-figlia. Normativa di attuazione: credito/esenzione ...................................................59
6.9. Ritenute sui dividendi. ..........................................................................................................................60
6.10. Trattamento fiscale degli interessi ......................................................................................................61
6.11. Interessi e canoni in uscita: ritenute ...................................................................................................62
6.12. Regimi anti-abuso ...............................................................................................................................63
6.13. Tassazione degli strumenti finanziari diversi da azioni e obbligazioni .............................................64
7. Altre imposte gravanti sulle società ...................................................................................... 65
7.1. Imposte locali (dirette)...........................................................................................................................65
7.2. Altre imposte dirette gravanti sulle società ..........................................................................................66
7.3. Deducibilità delle altre imposte dirette dalla base imponibile dell’imposta sulle società
(sì/no) ........................................................................................................................................ 67
8. Incentivi fiscali e altri regimi speciali .................................................................................. 68
8.1. Incentivi non temporanei per investimenti in beni materiali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito,
detrazione; settore)............................................................................................................................................68
8.2. Incentivi non temporanei per investimenti in beni immateriali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito,
detrazione; settore) ............................................................................................................................................ 70
8.3. Incentivi fiscali statali non temporanei ad operatori commerciali (sì/no; strumento utilizzato:
es. credito, detrazione; settore) ............................................................................................................72
8.4. Incentivi fiscali ad operatori nel settore finanziario (compresi fondi di investimento e fondi
pensione) ...............................................................................................................................................73
8.5. Incentivi fiscali per speciali categorie di operatori (elencare quali) ..................................................74
8.6. Aiuti di Stato (autorizzati; non autorizzati)..........................................................................................75
8.7. Aiuti di Stato (esistenti; sotto esame presso la Commissione) .............................................................76
9. Riorganizzazioni aziendali: ristrutturazioni e liquidazione .............................................. 77
9.1. Regole generali applicabili alle ristrutturazioni societarie (neutralità; tassazione) ...........................77
9.2. Trattamento fiscale delle operazioni di liquidazione ...........................................................................79
9.3. Effetti delle operazioni di fusione in base ............................................................................................80
9.4. Effetti delle operazioni di scissione in base..........................................................................................81
9.5. Effetti delle operazioni di scambio di azioni previsti in base...............................................................82
9.6. Effetti delle operazioni di trasferimento di azienda in base.................................................................83
9.7. Trattamento dell’avviamento in base ....................................................................................................84
VII
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
10. Tassazione di gruppo............................................................................................................ 85
10.1. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole generali .................................................85
10.2. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: requisiti di ammissione ...................................86
10.3. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: aspetti tecnici ..................................................87
10.4. Disciplina fiscale delle perdite ...........................................................................................................88
10.5. Cessazione del consolidamento ..........................................................................................................89
10.6. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole procedurali ...........................................90
10.7. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: regole generali .........................................91
10.8. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: aspetti tecnici ..........................................92
10.9. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: regole generali ..........................................93
10.10. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: aspetti tecnici ..........................................94
11. Imposte indirette applicabili alle società............................................................................ 95
11.1. Imposte dovute al momento di costituzione della società ...................................................................95
11.2. Oneri fiscali parametrati sul costo del lavoro (payroll tax)...............................................................96
11.3. Imposte sul patrimonio della società ..................................................................................................97
12. Aspetti di diritto tributario internazionale ....................................................................... 98
12.1. Informazioni generali ..........................................................................................................................98
12.2. Sistema di imposizione ........................................................................................................................99
12.3. Criteri per definire la residenza delle società ....................................................................................100
12.4. Esistenza di norme riguardanti la esterovestizione ...........................................................................101
12.5. Criteri di collegamento all’imposizione per i soggetti non residenti ................................................102
12.6. Regole territoriali di imposizione .......................................................................................................103
12.7. Le politiche di negoziazione ................................................................................................................104
12.8. Altre Convenzioni rilevanti in materia fiscale....................................................................................105
12.9. Eliminazione unilaterale della doppia imposizione ............................................................................106
12.10. Metodi unilaterali di eliminazione della doppia imposizione per i redditi di impresa.....................107
12.11. Applicazione del metodo del credito di imposta (overall o per country) ..........................................108
12.12. Riporto (in avanti/all’indietro) dell’eccesso di credito per le imposte pagate all’estero ............ 109
12.13. Deduzione delle spese relative al reddito di fonte estera .................................................................110
12.14. Utilizzo delle perdite estere ..............................................................................................................111
12.15. Metodo di eliminazione comunemente previsto dalle convenzioni contro la doppia
imposizione ..................................................................................................................................... 112
12.16. Regime CFC ......................................................................................................................................113
12.17. Società incluse nel regime CFC ........................................................................................................114
12.18. Dividendi distribuiti dalla CFC ........................................................................................................115
12.19. Credito di imposta indiretto per la CFC ..........................................................................................116
VIII
INDICE GENERALE
12.20. Cause di esclusione ...........................................................................................................................117
12.21. Possibilità di ottenere un ruling preventivo .....................................................................................118
12.22. Normativa sui prezzi di trasferimento ..............................................................................................119
12.23. Definizione delle parti correlate ......................................................................................................120
12.24. Metodi previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento ...........................................................121
12.25. Normative antielusive .......................................................................................................................122
12.26. Regole sulle società conduit ..............................................................................................................123
12.27. Non residenti senza stabile organizzazione. Redditi in uscita. Ritenute alla fonte secondo la
normativa interna .................................................................................................................................124
12.28. Non residenti con stabile organizzazione .........................................................................................125
12.29. Regole di tassazione della stabile organizzazione ............................................................................126
12.30. Assoggettamento della stabile organizzazione ad imposte diverse dall’imposta sui redditi
delle società ........................................................................................................................................... 127
12.31. Trasferimenti di residenza. Trasferimento all’estero di società ........................................................128
12.32. Tassazione del trasferimento all’estero.............................................................................................129
12.33. Tassazione dei trasferimenti di beni tra stabile organizzazione e casa madre ................................130
12.34. Trasferimenti in entrata ....................................................................................................................131
12.35. Step-up del valore dei beni................................................................................................................132
12.36. Aspetti temporali relativi all’accertamento della residenza fiscale ................................................133
13. Aspetti di diritto tributario comunitario ........................................................................... 134
13.1. Direttiva madre figlia ..........................................................................................................................134
13.2. Direttiva interessi e royalties ..............................................................................................................135
13.3. Direttiva fusioni ..................................................................................................................................136
13.4. Direttive sulle riorganizzazioni societarie ..........................................................................................137
13.5. Acquis communautaire ........................................................................................................................138
13.6. Procedure di infrazione ......................................................................................................................139
13.7. Norme interne in conflitto con il diritto comunitario – Giurisprudenza comunitaria .......................140
13.8. Il diritto comunitario nei rapporti con i paesi terzi. Cause pendenti ................................................141
13.9. Paesi dell’area di Libero Scambio Europea (EEA) ............................................................................142
IX
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
SEZIONE SECONDA
ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
1. Introduzione e finalità della ricerca economica sulla competitività ................................. 143
2. Lo stato attuale della tassazione societaria in europa: concorrenza fiscale e competitività
delle imprese.........................................................................................................................................144
3. Metodologia della ricerca ...................................................................................................... 148
3.1. Definizione del modello di simulazione economico-finanziario per ciascun Paese ............................148
3.2. Acquisizione, catalogazione e formattazione dei dati economico-finanziari per ciascun settore.......150
3.3. Applicazione del modello di simulazione ai dati economico-finanziari ..............................................151
3.4. Rifinitura, analisi ed interpretazione dei risultati................................................................................151
4. Presentazione del campione .................................................................................................. 152
5. Costruzione delle variazioni fiscali ...................................................................................... 164
6. I risultati dell’analisi sulla tassazione societaria: un’analisi comparata ........................... 200
6.1. L’analisi comparata dei tax rate effettivi ..............................................................................................200
6.2. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: aliquote nominali e determinazione delle basi imponibili ...206
6.3. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: le variabili del modello di simulazione della base
imponibile ..........................................................................................................................................................214
7. Gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulle scelte aziendali........................................ 219
7.1. Introduzione al modello di analisi degli effetti dei sistemi di tassazione sulle scelte aziendali ...........219
7.2. Italia ......................................................................................................................................................224
7.3. Germania ..............................................................................................................................................229
7.4. Francia ..................................................................................................................................................234
7.5. Gran Bretagna ......................................................................................................................................240
7.6. Olanda ...................................................................................................................................................245
7.7. Spagna ...................................................................................................................................................250
7.8. Slovenia .................................................................................................................................................256
7.9. Polonia ..................................................................................................................................................261
7.10. Ungheria ..............................................................................................................................................266
7.11. Estonia .................................................................................................................................................272
7.12. Malta ....................................................................................................................................................278
8. Considerazioni di sintesi sull’analisi dei sistemi di tassazione societaria ......................... 282
9. Il modello di simulazione della tassazione personale dei dividendi .................................. 287
10. Conclusioni ............................................................................................................................ 302
Appendice ................................................................................................................................... 307
X
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA
La ricerca che viene qui presentata è il risultato di un pluriennale lavoro che si è svolto in due
tappe fondamentali:
• la raccolta della documentazione normativa su tutti i Paesi analizzati e la sua risistemazione per
capitoli (Principi generali; Determinazione del reddito imponibile; Altri istituti rilevanti nella
tassazione societaria; Aspetti di diritto tributario internazionale e comunitario);
• la rielaborazione dei dati raccolti in un modello che consenta di verificare la competitività della
tassazione italiana delle società rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea “allargata”.
La prima parte della ricerca (presentata ad Orvieto fin dal 2008) ha raccolto in una serie di tavole sinottiche la documentazione relativa agli 11 Paesi presi in considerazione (Italia, Francia,
Spagna, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Slovenia, Estonia, Polonia, Ungheria, Malta), evidenziando la sostanziale convergenza dei modelli di tassazione delle società relativamente ai Paesi
dell’Europa occidentale e la divergenza, invece, rispetto ai Paesi dell’Est.
La seconda parte della ricerca ha rielaborato tale materiale al fine di procedere ad un’analisi
quantitativa degli effetti economici dei singoli sistemi di tassazione analizzati, anche in chiave di
comparazione fra l’Italia e gli altri Paesi Europei presi in considerazione.
Il metodo di analisi è stato per la prima parte quello della predisposizione di questionari ed invio a corrispondenti esteri dei questionari stessi al fine di raccogliere analiticamente tutta la documentazione necessaria alla descrizione del sistema fiscale, in materia di tassazione delle società,
di ciascun Paese. Il materiale raccolto è stato rielaborato in tabelle comparative.
Per la seconda parte della ricerca si è innanzitutto proceduto all’estrazione dei dati aggregati
relativi ai bilanci delle prime settanta società in ordine di fatturato per ciascun settore oggetto di
analisi (commercio, costruzioni, energetico, manifatturiero, telecomunicazioni). Sulla base di tali
dati è stato elaborato, per ciascun Paese, il modello di simulazione economico – finanziario un
grado di valutare gli effetti delle singole normative sulla tassazione dell’impresa o comunque sulla
redditività netta.
1
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Tanto dall’analisi giuridico-comparata quanto dal modello di simulazione economico-finanziario non solo emerge il differenziale di competitività fra il sistema fiscale italiano e quello di tutti
i Paesi analizzati (non solo, dunque, dei Paesi dell’ex est europeo, ma anche di quelli dell’Europa
occidentale), ma vengono ad evidenza anche i principali difetti strutturali del nostro ordinamento.
L’allargamento della base imponibile realizzato con la legge finanziaria 2008, con la soppressione di tutte le misure c.d. sovvenzionali al fine di perseguire l’obbiettivo tecnico di uniformare
la base imponibile fiscale al risultato del bilancio civilistico (principio di derivazione), non risulta
in alcun modo compensato dalla riduzione di 5 punti percentuali e mezzo dell’aliquota formale
(dal 33% al 27,5%). L’allargamento della base imponibile porta ad un’aliquota effettiva ben superiore al 27,5%; e ciò è dovuto non solo all’effetto spesso distorsivo dell’IRAP, ma anche a difetti
endogeni delle norme di determinazione della base imponibile IRES.
Ci si riferisce, in particolare, alla mancata revisione delle tabelle dei coefficienti fiscali di ammortamento, spesso ormai anacronistici; o ai limiti alquanto stringenti previsti per la deduzione
degli interessi passivi. Più in generale, lo stesso principio di derivazione “stretta” rischia di creare rigidità e, soprattutto, di condizionare la deduzione fiscale dei componenti negativi del reddito
d’impresa a scelte prettamente civilistiche che nulla hanno a che vedere con la determinazione di
un utile economico-effettivo da assoggettare a tassazione.
Come ben messo in luce nella conclusioni dell’analisi quantitativa, l’Italia mostra poi un gap
particolarmente rilevante rispetto agli altri Paesi europei nelle politiche incentivanti per lo sviluppo. Quasi nulla esiste per favorire le nuove iniziative produttive o la capitalizzazione delle
imprese; anche quelle iniziative a favore delle piccole imprese volte a sostenere processi di aggregazione appaiono – per la scarsità dei mezzi finanziari a disposizione – ben poca cosa rispetto a
similari politiche estere.
In un momento, quale l’attuale, quasi recessivo dovrebbero svilupparsi politiche a favore
dell’incremento della produttività, anche eventualmente ripensando all’introduzione di sistema di
tassazione duale, forse troppo frettolosamente abbandonato nell’illusione di poter competere nel
contesto europeo solo ponendo mano alla riduzione del tax rate formale dell’imposta societaria.
***
La ricerca è stata coordinata dal Prof. Augusto Fantozzi e curata da un Comitato scientifico
costituito, oltre che dallo stesso Prof. Fantozzi, dai Proff. Giovanni Fiori, Franco Gallo, Fabio
Marchetti, Giuseppe Melis, Pasquale Pistone, Livia Salvini e Riccardo Tiscini. La direzione della
ricerca è stata affidata ai Proff. Fabio Marchetti, Giuseppe Melis, Pasquale Pistone e Riccardo
Tiscini.
Per la parte giuridica l’attività di ricerca è stata seguita dai Dott. Alessio Persiani, Filomena
Racioppi, Federico Rasi, Mario Tenore, Francesca Vitale.
Per la parte economica l’attività di ricerca è stata seguita dai Dott. Martina Cotini, Luigi
D’Alterio e Lorenzo Moschella.
2
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Hanno fornito le informazioni rilevanti circa le legislazioni estere: Lukasz Adamczyk per
la Polonia, Borbála Kolozs per l’Ungheria, Helen Pahapill per l’Estonia, Milan Matijevic per la
Slovenia, Ramona Piscopo e Juanita Brockdorff per Malta, Séverine Baranger e Francesca Vitale
per la Francia, Tom O’Shea per il Regno Unito, Rolf Eicke per la Germania, Daniel Smit per i Paesi
Bassi, Maria Teresa Divì i Torns e Pere Moles per la Spagna e Mario Tenore per l’Italia.
Lo svolgimento della ricerca è stato possibile grazie al contributo finanziario di Banca Antonveneta.
Roma, settembre 2011
Fabio Marchetti
3
SEZIONE PRIMA
ANALISI COMPARATA
1. Introduzione e finalità della ricerca comparatistica
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di “riforma dell’imposizione sul reddito delle società”, ha avuto come obbiettivo quello di adottare un “modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea” (così la relazione di accompagnamento
al citato decreto legislativo). L’armonizzazione del regime italiano di tassazione delle società con
quello degli altri ordinamenti europei avrebbe dovuto consentire di rendere neutrale la variabile
fiscale nelle decisioni degli operatori economici, nonché di facilitare l’eventuale adozione di un sistema fiscale unico per l’Unione Europea. Non vi è dubbio che la riforma ha avuto come effetto
immediato l’avvicinamento, anche se non l’armonizzazione, del nostro sistema fiscale ai sistemi
fiscali dei principali Paesi dell’Unione Europea.
Ora il contesto è modificato. I sistemi fiscali dei principali Paesi dell’Unione Europea sono stati
oggetto di profonde riforme e l’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Est prospetta un
diverso e ben più complesso scenario. L’entrata nell’Unione Europea di questi Paesi, che hanno
avuto una storia non solo politica, ma anche economica ben diversa da quella dei Paesi dell’Europa Occidentale, pone una serie di questioni nuove sia di ordine giuridico-formale che economico. Non si può, infatti, fare a meno di segnalare la possibilità di problemi nuovi di integrazione
fra sistemi giuridico-fiscali spesso molto diversi fra loro e rispetto agli altri Paesi membri, problemi che fi no ad ora non si erano posti per l’integrazione fra i Paesi dell’Europa Occidentale,
accomunati da una comune storia politica ed economica. Vi sono differenze tra le tradizioni giuridiche dei Paesi fondatori dell’Unione Europea e quelli dei nuovi Paesi che sono entrati a farne
parte. Di tali differenze hanno tenuto conto le stesse istituzioni comunitarie che, in sede di allargamento, hanno consentito ai c.d. “nuovi” Paesi di diluire l’entrata in vigore del diritto comunitario derivato. Se quindi tra i Paesi della “vecchia” Europa esiste un linguaggio comune,
occorre in primo luogo verificare se questo esiste anche con i Paesi dell’Est Europa. Dal punto di
vista economico, tali Paesi offrono peraltro già adesso agli operatori commerciali opportunità di
5
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
investimento grazie a sistemi fiscali fortemente competitivi e favorevoli al commercio internazionale (c.d. flat tax). L’allargamento ai Paesi dell’Est Europa significa quindi confrontarsi con sistemi non rispondenti alla nostra tradizione giuridico-economica, che pongono da un lato sfide del
tutto nuove in termini di competitività e, dall’altro, problemi finora sconosciuti di integrazione fra
ordinamenti giuridici.
Le considerazioni che precedono chiariscono le ragioni che hanno indotto ad una ricerca sulla
tassazione delle società in Europa il cui obbiettivo finale è quello di verificare la competitività del
sistema di tassazione italiano delle società rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea “allargata”. Si sono analizzati i sistemi di tassazione delle società appartenenti all’area dell’Europa continentale e dell’Europa dell’Est. Sono stati, pertanto, oggetto di analisi i sistemi fiscali dei seguenti
Paesi: Austria, Estonia, Francia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito,
Slovenia, Spagna e Ungheria.
La ricerca si è articolata mediante la predisposizione di un questionario, attraverso cui raccogliere i dati necessari alle successive analisi, suddiviso in tre parti. Nella prima parte si è proceduto all’analisi dei caratteri generali dei singoli sistemi impositivi con particolare riferimento
ai principi che regolano la determinazione della base imponibile. A questo scopo si è concentrata l’attenzione sulle regole di determinazione del reddito di impresa per comprendere le interazioni tra “bilancio civile” e “bilancio fiscale”. Nella seconda parte del questionario, si è proceduto
all’analisi puntuale delle regole che presiedono alla determinazione dei singoli componenti del
reddito di impresa. Si è avuto riguardo ai problemi fiscali che incontra un’impresa che opera prevalentemente sul territorio nazionale e si sono analizzati quindi i componenti positivi e negativi
che concorrono alla determinazione della base imponibile. Nel contesto di un’economia “globalizzata” assume inoltre rilievo l’opportunità di analizzare le scelte di finanziamento delle imprese.
Distinguendo gli strumenti finanziari in strumenti di “capitale di rischio” e strumenti di “capitale di debito” si è cercato di individuare i principi che nei vari Paesi presiedono alla distinzione
tra gli uni e gli altri, e il trattamento fiscale loro riservato nei singoli Stati membri. Con la riforma
IRES l’ordinamento tributario italiano ha per la prima volta preso atto della crescente rilevanza
sulla scena economica dei grandi gruppi di imprese e della necessità di regolare tale fenomeno attraverso norme specifiche, come accade nella maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea. Le varie normative nazionali in materia, pur presentando numerose similitudini, differiscono però per
un aspetto rilevante: il riconoscimento o meno di autonoma soggettività tributaria al gruppo di
imprese. È questa una inevitabile conseguenza delle differenze esistenti tra i vari ordinamenti riguardo al problema della soggettività giuridica, in generale, e di quella tributaria, in particolare
degli enti associativi.
Esaurita l’analisi dei profili fiscali che regolano la determinazione del reddito imponibile per
una società che opera prevalentemente a livello interno, si è ipotizzata una società che opera
prevalentemente a livello transnazionale. Tale parte della ricerca si è indirizzata all’analisi non
solo delle norme attraverso cui ciascuno Stato consente di includere nella base imponibile redditi provenienti da Stati esteri, ma anche delle norme applicabili ad un operatore non residente
che percepisce redditi provenienti dallo Stato coinvolto. Si è poi tenuto separato il piano internazionale da quello comunitario. Se dal punto di vista internazionale si è dovuta prestare
6
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
attenzione alle Convenzioni contro la doppia imposizione, a livello comunitario vi è una molteplicità di fonti normative coinvolte: non solo il diritto primario dell’Unione Europea, ma anche
il diritto secondario e il c.d. “acquis communautaire”, inteso quale piattaforma comune di diritti
ed obblighi che si sono sviluppati nel corso del processo che ha dato vita all’Unione Europea, e
che pertanto vincolano gli Stati membri. Tale nozione assume particolare rilievo nei confronti
dei nuovi Paesi membri dell’Unione europea che pure si sono obbligati a rispettare tale insieme
di diritti ed obblighi.
I dati raccolti hanno formato oggetto di un’analisi comparata fra sistemi fiscali formali che
forma la presente Sezione della Ricerca. Le tavole sinottiche che seguono espongono i dati, aggiornati al 30 giugno 2008, che si sono raccolti tramite le risposte al questionario.
Obiettivo di questa fase dell’analisi è la comprensione dei meccanismi impositivi cui ricorrono
i diversi Stati oggetto della ricerca al fine di verificare il grado di convergenza delle legislazioni.
Risulta da tale documentazione una tensione degli Stati all’adozione di schemi similari (anche
sotto la crescente pressione del processo di armonizzazione perseguito dalle istituzioni comunitarie), schemi che differiscono quanto a taluni aspetti tecnici quantitativi.
Le tavole sinottiche sono state predisposte dal dott. Federico Rasi per i capitoli 1, 2, 3 e 6; dalla
dott.ssa Francesca Vitale per i capitoli 4 e 5, parr. 5.7-5.19; dal dott. Alessio Persiani per il capitolo
5, parr. 5.1-5.6, e per il capitolo 8; dalla dott.ssa Filomena Racioppi per il capitolo 7 e per i capitoli
9, 10 e 11, e per i capitoli 12 e 13 dal dott. Mario Tenore.
Più ambizioso è stato il secondo momento verso cui tende la ricerca. L’ampiezza dell’indagine
appare in grado di supportare una rielaborazione dei dati raccolti in termini di comparazione economica del livello di imposizione esistente nei diversi Paesi considerati. I dati raccolti hanno consentito di elaborare per ciascun Paese, sulla base di un modello realistico di bilancio, i risultati
fiscali derivanti dalle diverse regole di determinazione della base imponibile, in modo da raffrontare in termini effettivi il livello di imposizione societaria esistente in tutti i Paesi considerati. Tale
secondo momento, affidato alla direzione scientifica dei proff. Giovanni Fiori e Riccardo Tiscini,
è confluito nella Sezione Seconda della Ricerca.
7
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
2. Principi generali
2.1. Principi generali del sistema tributario
IT
Il sistema italiano si fonda, a livello costituzionale, sui principi di legalità e capacità contributiva. Dal punto di
vista dell’azione amministrativa, deve essere garantita la trasparenza degli atti legislativi ed amministrativi che si
manifesta, in particolare, negli obblighi di chiarezza e di motivazione degli atti dell’A.F.
DE
Il sistema tedesco è conformato al principio di capacità contributiva. Esso è interpretato nella sua accezione egualitaristica e solidaristica (anche nel senso di riconoscere ai contribuenti una quota del loro reddito, pari al minimo
vitale, completamente esclusa da tassazione). Opera inoltre il principio di legalità. L’azione amministrativa deve
essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e imparzialità.
EE
Il sistema estone si fonda sul principio, riconosciuto a livello costituzionale, dell’uguaglianza sostanziale. Si è data
attuazione a tale principio attraverso la costruzione di un sistema tributario semplice (è prevista l’applicazione ad
una ampia base imponibile di una stessa aliquota proporzionale valida sia per le persone fisiche, sia per le persone
giuridiche) e trasparente (non sono previste possibilità di accordi con l’A.F.).
ES
Il sistema spagnolo è conformato, a livello costituzionale, al principio di capacità contributiva. Il sistema tributario, ancora secondo la Costituzione, deve rispettare i criteri di uguaglianza, da attuarsi sulla base del principio di
progressività e neutralità. È garantito il rispetto dei diritti del contribuente.
FR
Il sistema francese si fonda sui principi di legalità e capacità contributiva. Trova applicazione il principio di territorialità (salve alcune eccezioni quali la disciplina in tema di consolidato o in tema di incentivi per investimenti
esteri). L’azione amministrativa è ispirata a criteri di trasparenza a efficienza.
HU
Il sistema ungherese si fonda sul principio di capacità contributiva sancito a livello costituzionale. A livello di
legge ordinaria, sono, invece, sanciti il principio di uguaglianza e legalità. L’A.F. nella propria attività, oltre a
rispettare tali principi, deve garantire ampi diritti partecipativi al contribuente che si sostanziano in un obbligo di
cooperazione nell’esercizio dell’attività di accertamento.
MT Il sistema maltese si ispira a criteri di efficienza, effettività, stabilità, certezza e semplicità, L’obiettivo è garantire
ai contribuenti certezza nella applicazione delle regole e ridotti costi amministrativi.
NL
Il sistema olandese si fonda su un criterio di uguaglianza nella tassazione delle persone fisiche e delle società e
sul ricorso a meccanismi di tassazione sostitutiva del reddito delle persone fisiche. Efficienza, effettività, stabilità,
certezza e semplicità sono i principi che ispirano l’azione amministrativa.
PL
Il sistema polacco si fonda sul principio di capacità contributiva e di neutralità nella tassazione.
SL
Il sistema sloveno si ispira al principio di uguaglianza (salva la possibilità di interventi speciali in aree svantaggiate del paese), semplicità, certezza. La leva fiscale è fortemente utilizzata per lo sviluppo del paese.
L’azione amministrativa è ispirata al criterio della trasparenza.
UK
Il sistema inglese, anche per la tassazione delle società, si fonda sulla riconduzione del reddito entro specifiche categorie (c.d. Schedular system). Specificatamente, l’imposizione sulle società si articola sull’Income tax (imposta
sui profitti derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa) e sulla Capital Gain tax (imposta sui profitti derivanti da
atti dispositivi aventi ad oggetto gli elementi che costituiscono il capitale). L’imposta dovuta deriva dalla somma
algebrica di tali due imposte.
8
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
2.2. Esistenza di una norma generale anti-elusione
IT
Non esiste una norma di portata generale, ma esiste una norma di portata “quasi generale” che rende inopponibili
all’A.F. i negozi giuridici posti in essere, in assenza di valide ragioni economiche, diretti ad aggira obblighi o
divieti. Detta norma si applica solo a talune tipologie di operazioni. Si segnala, peraltro, un recente orientamento
giurisprudenziale in tema di abuso del diritto che considera nulli per difetto di causa le operazioni poste in essere
al solo fine di conseguire un risparmio fiscale.
DE
A seguito di recenti modifiche, opera una norma generale anti-abuso per effetto della quale l’A.F. può disconoscere gli effetti derivanti dall’utilizzo di “strutture legali inappropriate”. Si intendono per tali quelle artificiali e
fittizie dall’utilizzo delle quali deriva un vantaggio fiscale per il contribuente ed il ricorso alle quali non consente
il perseguimento di altri vantaggi diversi da quello fiscale.
EE
Esiste una norma generale finalizzata a contrastare non solo i fenomeni elusivi, ma anche quelli evasivi. È basata sul
principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed opera allorquando un accordo negoziale risulti finalizzato al
solo risparmio di imposta. L’A.F. può diversamente qualificare l’operazione ed i relativi componenti reddituali. Nelle
ipotesi più gravi in cui vengono poste in essere operazioni assolutamente fittizie, l’A.F. può reagire a tali operazione
sulla base di una clausola anti-abuso attraverso cui considerare nulle le suddette operazioni.
ES
Esiste una norma generale che consente all’A.F. di attribuire prevalenza alla sostanza sulla forma allorquando il
contribuente ricorra a schemi negoziali artificiali il cui unico effetto è il conseguimento di un risparmio di imposta. L’A.F. può diversamente qualificare l’operazione, ma non imporre alcuna sanzione.
FR
Esistono in Francia una norma generale anti-buso ed una norma anti-elusione. Esse consentono all’A.F. di considerare nulle le operazioni poste in essere con strumenti negoziali artificiali o fittizi la cui esclusiva finalità è quella
di conseguire un risparmio di imposta.
HU
Opera in Ungheria un generale principio di diritto per effetto del quale si deve attribuire prevalenza alla sostanza
sulla forma. Invocando tale disposizione, è consentito all’A.F. riqualificare atti negoziali poste in essere dai contribuenti ed attribuire a tali negozi la corretta qualificazione giuridica. La deducibilità dei componenti negativi
del reddito è condizionata alla circostanza che le relative spese non siano state sostenute solo per motivi fiscali.
Accanto a tali norme, opera anche un generale principio anti-abuso non limitato alla materia tributaria. Tale principio si desume dalle disposizioni che obbligano le parti a comportarsi secondo buona. Nella materia tributaria,
la regola della buona fede è intesa nel senso di porre a carico del contribuente l’obbligo di adempiere a tutti gli
obblighi di natura formale e sostanziale previsti dalle norme tributarie.
MT Esiste una norma generale antielusione attraverso cui è consentito all’A.F. disconoscere i vantaggi fiscali derivanti
dall’utilizzo di schemi negoziali artificiosi o fittizi.
NL
Unitamente ad una norma generale antilesione, trova applicazione un consolidato orientamento giurisprudenziale
in tema di frode alle legge. Porre in essere negozi giuridici, anche collegati tra loro, il cui principale obiettivo
è il conseguimento di un risparmio fiscale contrario alle norme positive di legge autorizza l’Amministrazione
Finanziarie a considerare nulle o a sostituire le suddette operazioni. Tale orientamento opera nei casi di frode; in
situazioni meno gravi, l’Amministrazione opera secondo la dottrina della c.d. “autonoma qualificazione fiscale”
attribuendo diversa qualificazione giuridica all’operazione.
PL
Sono vigenti due norme generali a carattere antielusivo attraverso cui l’A.F. può attribuire prevalenza alla sostanza
sulla forma. L’A.F. può riqualificare un negozio giuridico sulla base della reale intenzione della parti o può considerare nulli i negozi giuridici il cui unico scopo è il conseguimento di un vantaggio fiscale.
SL
Non esiste una norma generale, ma esistono norme speciali tramite cui perseguire specifici fenomeni nel caso
di negozi con soggetti non residenti. In queste ipotesi all’A.F. è concesso considerare queste operazione come in
frode alla legge e diversamente qualificarle
UK
Non esiste una norma generale, ma esistono norme speciali introdotte nel corso del 2007 norme anti-elusive a
carattere speciale che individuano talune operazioni e riconoscono all’A.F. il potere di neutralizzare i loro effetti.
Al di fuori di tali previsioni esiste un generale dovere del contribuente di notificare all’A.F. preventivamente operazioni potenzialmente elusive.
9
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
2.3. Caratteristiche principali della vigente imposta sulle società
IT
L’imposta sulle società si fonda sul principio di derivazione. Le società di capitali sono considerate autonomi soggetti
di imposta, mentre le società di persone sono considerate soggetti trasparenti. L’obiettivo dell’eliminazione della
doppia imposizione viene perseguito tramite il ricorso al meccanismo dell’esenzione nel caso di dividendi intersocietari e tramite il ricorso a sistemi di parziale esenzione o a sistemi cedolari nel caso di soci – persone fisiche.
DE
L’imposta sulle società si fonda sul principio di derivazione. Le società di capitali sono considerate autonomi soggetti di imposta, mentre le società di persone sono considerate soggetti trasparenti. L’obiettivo dell’eliminazione
della doppia imposizione viene perseguito tramite il ricorso al meccanismo dell’esenzione nel caso di dividendi
intersocietari e tramite il ricorso a sistemi di parziale esenzione (fino al 31 dicembre 2008) o a sistemi cedolari (dal
1° gennaio 2009) nel caso di soci – persone fisiche.
EE
L’imposta sulle società estone differisce dalle imposte sulle società applicate nell’Unione Europea in quanto individua come momento impositivo non la produzione del reddito, ma la distribuzione dello stesso. Il reddito
prodotto da una società in Estonia non sconta alcuna tassazione fino alla sua distribuzione. In questo caso, ai fini
della determinazione della base imponibile, le spese sostenute sono considerate spese tassabili. La tassazione
avviene in capo alla società distributrice. In caso di distribuzione di dividendi tra società relative a partecipazioni
superiori al 15%, la società beneficiaria gode di un credito di imposta pieno che elimina integralmente la doppia
imposizione. Le persone fisiche non scontano alcuna tassazione sui dividendi di fonte interna, mentre possono
essere tassati su quelli di fonte estera.
ES
L’imposta sulle società si fonda sul principio di derivazione. È tollerata una doppia imposizione sugli utili societari nel caso di distribuzione di dividendi a soci – persone fisiche o soci – non residenti, mentre la stessa viene
completamente eliminata nel caso di soci – persone giuridiche.
FR
È presunta la natura di impresa di tutti i redditi prodotti dai soggetti passivi dell’IS (Imposta sulle Società). È
previsto che il reddito societario subisca una prima tassazione in capo alla società, e successivamente alla distribuzione dei dividendi, in capo ai soci, salva l’applicazione in talune ipotesi, di un regime di esenzione.
HU
La determinazione del reddito si fonda sul principio di derivazione. La legge fiscale si limita a stabilire un ampio
numero di variazioni che devono essere apportate al reddito civilisticamente rilevante. È fatto divieto di applicare
abusivamente tale regole. Nella ipotesi in cui, ai fini della determinazione del reddito, si debba tenere conto di
norme di diritto internazionale, queste prevalgono sulle norme interne.
Sono previste norme agevolative per le imprese di piccole dimensioni.
MT Le società ricorrono ad un articolato sistema contabile nel quale devono essere registrati i fatti di gestione in base
alla fonte produttiva. Il sistema di tassazione delle imprese ricorre al credito di imposta pieno considerando l’imposta pagata dalla società un mero acconto (c.d. full imputation sustem).
NL
Le imposte sulle società sono determinate sulla base di un sistema contabile ispirato alle regole della prassi commerciale, regole del tutto indipendenti dai principi contabili attualmente vigenti in Olanda. È compatibile con il
sistema olandese la permanenza di una parziale doppia tassazione sui dividendi, fortemente attenuata in caso di
partecipazioni superiori al 5% tramite il ricorso a meccanismi di tassazione sostituiva se detenute da persone
fisiche o tramite il metodo dell’esenzione se detenute da società.
PL
L’imposta sulle società non è determinata sulla base delle regole contabili. I costi sono deducibili se inerenti l’attività di impresa e correlati ai ricavi della stessa. La doppia imposizione viene eliminata concentrando la tassazione
sulla società che distribuisce dividendi e accordando regimi di esenzione ai soci
SL
L’imposta sulle società è determinata sulla base della contabilità redatta secondo i principi contabili nazionali
sloveni. I soci sono tassati sulla base dei dividendi distribuiti.
UK
Il sistema di tassazione delle società muove dalle risultanze contabili salvo prevedere un consistente numero di
variazioni. Il sistema di aliquote è estremamente articolato e finalizzato a differenziare nettamente il trattamento
fiscale riservato alle società di grandi dimensioni (cui si applica un’aliquota proporzionale) da quello delle società
piccole dimensioni (cui si applicano aliquote analoghe a quelle previste per le persone fisiche). Fenomeni di doppia
imposizione sono contrastati tramite il ricorso a meccanismi di esenzione da tassazione dei dividendi.
10
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
2.4. Periodo d’imposta: anno solare (sì/no)
IT
Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare
DE
Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare
EE
Per le società il periodo di imposta è di 1 mese. Per le persone fisiche coincide con l’anno solare (dal 2009 il periodo di imposta coinciderà con l’anno solare o con l’esercizio sociale)
ES
Il periodo d’imposta, che in ogni caso non può eccedere i 12 mesi, coincide con l’esercizio sociale che non necessariamente è allineato con l’anno solare
FR
Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare
HU
Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salva opzione da parte del contribuente
MT Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salvo deroga concessa dall’A.F.
NL
Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare
PL
Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salvo diversa previsione nello statuto o nell’atto costitutivo
SL
Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salva opzione da parte del contribuente
UK
Il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio sociale, non necessariamente allineato con l’anno solare
11
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
2.5. Soggetti passivi dell’imposta sulle società (regole di tassazione: ordinarie/speciali)
IT
Le società di capitali e gli enti commerciali sono soggetti dell’imposta sulle società. Il reddito da loro prodotto
è considerato interamente reddito di impresa. Gli enti non commerciali sono anch’essi soggetti dell’imposta sul
reddito delle società, ma il reddito da loro prodotto è atomisticamente considerato e, quindi, determinato quale
sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie reddituali. Sono inoltre assoggettati a tassazione gli enti
non residenti con o senza personalità giuridica.
DE
Le società di capitali e gli enti commerciali sono soggetti dell’imposta sulle società. Il reddito da loro prodotto
è considerato interamente reddito di impresa. Gli enti non commerciali sono anch’essi soggetti dell’imposta sul
reddito delle società, ma il reddito da loro prodotto è atomisticamente considerato e, quindi, determinato quale
sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie reddituali.
EE
Società di capitali e società di persone e associazioni commerciali sono tassate secondo le regole generali. Non
trova applicazione per le società di persone il principio di trasparenza. Gli enti non commerciali sono destinatari
di regole speciali in quanto tali soggetti non possono distribuire utili.
ES
L’imposta sulle società si applica a tutti gli enti associati ivi compresi gli enti collettivi di gestione del risparmio.
Sono escluse le società di persone e le società civili in quanto la relativa imposta grava, per trasparenza, sui singoli
soci. Si applicano le stesse regole impositive, indipendentemente dalla tipologia si soggetti passivi.
I non residenti sono tassati con schemi differenti a seconda che abbiamo o meno una stabile organizzazione. In
caso positivo, si applicano le ordinarie regole. In caso negativo scontano un aliquota del 24% (del 18% per capital
gains, dividendi ed interessi) sul reddito d’impresa.
FR
L’imposta sul reddito delle società trova applicazione, in alcuni casi, in considerazione della qualificazione formale della società (per esempio, società di capitali, società a responsabilità limitata), ma anche della effettiva
attività svolta (in generale, attività con scopo di lucro). In queste ipotesi, i soggetti sono considerati esercitare
attività commerciale e sono tassati sulla base delle risultanze contabili. Le società di persone sono tassate secondo
il principio di trasparenza, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società. Esistono regole
speciali per gli enti non commerciali.
HU
L’imposte sulle società si applica, sulla base di regole differenti, alle società ed enti associativi, con o senza personalità giuridica. La natura commerciale o meno di tali enti comporta l’applicazione di regole impositive differenti
che si ispirano alla detassazione dei redditi derivanti dall’attività non commerciale. Gli enti summenzionati se
residenti sono tassati sulla base del reddito mondiale, altrimenti sono tassati soltanto sui redditi prodotti in Ungheria. Sono esclusi da tassazione lo Stato egli enti pubblici o taluni enti privati che esercitano funzioni pubbliche.
MT L’imposta sulle società si applica, sulla base di principi analoghi, agli enti associativi con o senza personalità
giuridica.
NL
L’imposta sulle società si applica sulla base di principi analoghi ai soggetti che esercitano attività commerciali.
Enti che svolgono anche attività non commerciali, relativamente a tale attività, possono essere esenti da tassazione. Agli enti collettivi di gestione del risparmio si applicano regole speciali.
PL
L’imposta sulle società di applica a tutti gli enti associativi residenti in Polonia (ovvero la cui sede legale o il cui
luogo di direzione effettiva siano rinvenibile in Polonia), ad eccezione delle società di persone residente cui si
applica il trincio di trasparenza. Non sono previsti specifici schemi impositivi per enti commerciali e non commerciali, tuttavia i redditi derivanti dal perseguimento di taluni fini non commerciali (quali le attività con scopo
caritatevole, a finalità ambientale o scientifico) beneficiano di un regime di esenzione.
SL
Sono soggetti passivi tutti gli enti associativi anche se privi di personalità giuridica. Sono riconosciute esenzioni
da tassazione ai fondi di investimento (a condizione che distribuiscano i redditi prodotti), ai fondi pensione. I
redditi prodotti dagli enti commerciali sono considerati redditi di impresa, mentre quelli prodotti dagli enti non
commerciali sono atomisticamente determinati.
UK
Sono soggetti passivi tutte le società e egli commerciali, nonché gli enti non commerciali. Sono eventualmente
previste differenziazioni in funzione del settore di attività in cui si opera, non in funzione della forma societaria,
e sono previste norme speciali per gli enti non commerciali che perseguono scopi caritatevoli.
12
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
2.6. Principio temporale usato (cassa/competenza). Eventuali eccezioni (IAS/IFRS)
IT
Competenza
Le imprese che adottano gli IAS/IFRS devono utilizzare i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti
principi contabili.
DE
Competenza
Allo stato attuale i principi IAS/IFRS non hanno rilevanza fiscale.
EE
N/A dal momento che i profitti non L’ammontare dei profitti distribuibili risulta dal bilancio della società. Esso
sono tassati. Le spese imponibi- deve essere rettificato per tenere conto delle cc.dd. spese imponibili. Gli eleli rilevano secondo il principio di menti fiscalmente rilevanti derivano dalla rappresentazione contabile.
cassa
ES
Competenza
Allo stato attuale i principi IAS/IFRS non hanno rilevanza fiscale.
FR
Competenza
Allo stato attuale i principi IAS/IFRS non hanno rilevanza fiscale.
HU
Competenza
I principi contabili ungheresi non sono del tutto allineati ai principi IAS/
IFRS.
MT Competenza
I principi contabili maltesi sono completamente armonizzati con i principi
IAS/IFRS.
NL
Competenza
Le regole di rilevazione dei fatti di gestione a fini fiscali sono del tutto indipendenti dalle regole contabili.
PL
Competenza
Le regole di rilevazione dei fatti di gestione a fini fiscali sono del tutto indipendenti dalle regole contabili.
SL
Competenza
I principi contabili sloveni sono completamente armonizzati con i principi
IAS/IFRS al punto che, in caso di incertezza nell’applicazione dei primi, si
può fare diretto riferimento ai principi internazionali.
UK
Competenza
Il sistema inglese consente di attribuire rilevanza fiscale sia ad una contabilità redatta secondo i principi contabili nazionali, sia ad una contabilità redatta
secondo i principi IAS/IFRS.
13
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
3. Quadro giuridico-amministrativo
3.1. Dichiarazioni dei redditi
Soggetto obbligato
Regole speciali per non
residenti (sì/no)
Dichiarazione
elettronica/
telematica
Termini per la
presentazione
della dichiarazione
Dichiarazioni
integrative (sì/no)
IT
Ciascun soggetto pas- No
sivo
Sì
Entro l’ultimo giorno
del 7° mese successivo
a quello di chiusura del
periodo di imposta
Sì, sia nell’ipotesi in
cui la rettifica risulti a
debito del contribuente
(in tale caso non oltre
i termini di decadenza
dell’azione di accertamento) sia a credito
dello stesso (in tale caso
non oltre il termine per
la presentazione della
dichiarazione relativa al
periodo di imposta successivo)
DE
Ciascun soggetto pas- No
sivo
Sì
Entro il 31 maggio dell’anno successivo alla chiusura del periodo di imposta
considerato, prorogabile
fino al 31 dicembre se la
dichiarazione è certificata
da un consulente fiscale
autorizzato; è presentabile fino al 28 febbraio del
secondo anno successivo
in presenza di particolari
circostanze
Sì, in caso di falsità della
dichiarazione, fino a che
non sono esauriti i termini per l’accertamento
o, comunque, fino a che
un eventuale accertamento fiscale non è divenuto definitivo
EE
Ciascun soggetto pas- I non residenti sono te- Sì.
sivo,
nuti al rispetto di termi- Previo
ni variabili in base alla l’A.F.
tipologia di reddito prodotto in Estonia
Entro il 10° giorno del
con mese successivo a quello
in cui si verifica l’evento
che da luogo a tassazione (la distribuzione di
dividendi)
Sì, entro il termine
triennale entro cui l’A.F.
può procedere ad accertamento se risulta
dovuta una maggiore
imposta, entro tre anni
dal pagamento se è richiesto un rimborso o
entro tre anni dalla data
in cui l’A.F. ha emendato un precedente atto
impositivo
ES
Ciascun soggetto passivo, ad eccezione delle
società di persone e della società civili.
accordo
Ove operino attraverso Sì
una stabile organizzazione
valgono le regole ordinarie.
Altrimenti sono obbligati a
dichiarazioni mensili o trimestrali o entro 1 mese dal
verificarsi del fatto generatore di reddito
6 mesi + 25 giorni dopo Sì, entro 4 anni dalla
la chiusura del periodo scadenza di presentad’esercizio
zione della dichiarazione ordinaria.
Segue
14
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 3.1. Dichiarazioni dei redditi
Soggetto
obbligato
Regole speciali per non
residenti (sì/no)
Dichiarazione
elettronica/
telematica
Termini per la presentazione
della dichiarazione
Dichiarazioni
integrative (sì/no)
FR
Ciascuno
soggetto passivo, ivi
comprese le società di persone
che hanno optato
per l’applicazione
dell’IS.
Variano a seconda che i non
residenti abbiano o meno
una stabile organizzazione
in Francia. In capo positivo,
valgono le regole generali,
diversamente operano alcune regole speciali.
Sì, ma anche cartacea. La procedura elettronica è
obbligatoria per
le società i cui ricavi eccedono €
15.000.000,00
HU
Ciascun soggetto
passivo anche se
non deriva alcun
debito di imposta
Le società non residenti che Sì
esercitano attività di impresa tramite stabile organizzazione devono provvedere
a registrarsi in Ungheria.
Al di fuori di tale ipotesi, le
società non residenti devono
provvedere alla nomina di
un rappresenta fiscale
MT
Ciascun soggetto I soggetti non residenti per Sì
passivo
adempiere agli obblighi tributari devono avvalersi del
soggetto residente attraverso
cui percepiscono il reddito
Entro 9 mesi dalla
periodo di imposta
capitali;
Entro 6 mesi dalla
periodo di imposta
persone.
NL
Ciascun soggetto No
passivo, ad eccezione che nell’ipotesi di accesso ad
un regime di tassazione su base
consolidata
Sì
Entro il 1° giugno successivo al
periodo di imposta cui si riferisce,
salva la possibilità di proroghe
concesse su richiesta
PL
Ciascun soggetto No
passivo ad eccezione di quelli che
producono redditi
esenti
Sì. La modalità Entro la fine del 3° mese successi- No
telematica, altri- vo a quello di chiusura del periodo
menti opzionale, di imposta
è obbligatoria per
banche, società di
assicurazione, enti
pubblici e taluni
soggetti di rilevanti dimensioni
SL
Ciascun soggetto No
passivo
Sì, per opzione
Entro il 31 marzo dell’anno succes- Sì
sivo se il periodo di imposta coincide con l’anno solare; altrimenti
entro il terzo mese successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.
UK
Ciascun soggetto No
passivo
Sì, per opzione
Al più tardi 12 mesi dopo la fine Sì, entro i termini
dell’esercizio sociale o 3 mesi dopo ordinari di presentaespressa richiesta dall’A.F.
zione della dichiarazione o nei 12 mesi
successivi per fornire
informazioni che l’A.F.
potrebbe altrimenti richiedere
Entro tre mesi dalla fine di ogni Sì, entro l’avviso di
esercizio sociale. Se il periodo di eventuali procedure di
imposta non corrisponde con l’an- accertamento
no solare, entro il 1° aprile successivo al periodo di imposta che
termina il 31 dicembre dell’anno
solare precedente
Entro il 31 maggio dell’anno suc- Sì, entro l’avviso di
cessivo alla chiusura del periodo di eventuali procedure di
imposta se coincidente con l’anno accertamento
solare, altrimenti entro 150 giorni
dalla chiusura dell’esercizio
15
chiusura del Sì, entro 5 anni dalla
le società di precedente dichiarazione se ne deriva una
chiusura del riduzione di imposta,
le società di altrimenti senza limiti
di tempo.
Sì, pur nell’assenza di
un preciso quadro giuridico di riferimento e
comunque entro l’avviso di eventuali procedure di accertamento
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
3.2. Verifiche
Poteri della A.F.
Contraddittorio (sì/no)
IT
4 anni
Illimitata la durata della proce5 anni in caso di omessa di- dura. Gli accessi presso il conchiarazione
tribuente non possono durare
più di 30 giorni, prorogabili
per ulteriori 30 giorni in casi
di accertamenti di particolare
complessità.
Annualità accertabili
Durata massima
Accessi se previamente autorizzati, ispezioni verifiche,
richieste di informazioni da
terzi, anche da banche
È riconosciuto un diritto di
partecipazione che si sostanzia
anche nella possibilità di fornire documenti ed osservazioni
all’A.F..
DE
Illimitata, tuttavia la prassi Illimitata
interna dell’A.F. fissa il limite
in 3 periodi di imposta consecutivi
Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto, oltre al diritto
richieste di informazioni da di accesso agli atti, un diritto
terzi, anche da banche
di partecipazione che si sostanzia anche nella possibilità
di fornire documenti ed osservazioni all’A.F..
EE
3 periodi di imposta;
6 periodi di imposta in caso di
volontaria omissione del pagamento
Illimitata. L’A.F. deve, all’avvio delle procedure, dichiarare
il periodo di tempo lungo il
quale intende procedere. Tal
periodo è eventualmente prorogabile.
Accessi, verifiche, fermo il
divieto di effettuare ispezioni
senza il consenso delle interessato. Richieste di informazioni
da terzi, anche da banche, qualora le stesse informazioni non
siano diversamente reperibili
È riconosciuto un diritto di
partecipazione che si sostanzia
anche nella possibilità di fornire documenti ed osservazioni
all’A.F..
ES
4 anni
1 anno prorogabile in casi di Accessi (previa autorizzazione
procedure di accertamento di se presso il domicilio del conparticolare complessità
tribuente), ispezioni verifiche,
richieste di informazioni da
terzi, anche da banche (previa
autorizzazione)
È riconosciuto un diritto alla
partecipazione alla procedure,
ma non un diritto al contraddittorio.
FR
Le verifiche dovrebbero essere 3 mesi
esperite ogni tre anni
Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto un diritto alla
richieste di informazioni da partecipazione alla procedure,
terzi, anche da banche.
ma non un diritto al contraddittorio.
HU
5 anni
Accessi, ispezioni verifiche, richieste di informazioni da terzi, anche da banche, possibilità
di prelevare o confiscare beni
30 giorni prolungabili per:
ulteriori 90 giorni su richiesta
dell’A.F.;
ulteriori 90 giorni in caso di
questioni di particolare difficoltà;
ulteriori 120 giorni in caso di
controversie doganali
È riconosciuto un diritto di
partecipazione che si sostanzia
anche nella possibilità di fornire documenti ed osservazioni
all’A.F..
Segue
16
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 3.2. Verifiche
Annualità accertabili
Durata massima
Poteri della A.F.
Contraddittorio (sì/no)
MT
5 anni;
Illimitata
senza limiti di tempo in caso
omissione di presentazione
della dichiarazione o in presenza di gravi irregolarità
Accessi, ispezioni verifiche, ri- No
chieste di informazioni da terzi. Esistono limitazioni in caso
di indagini bancarie
NL
5 anni;
Illimitata
12 anni in caso di redditi di
fonte estera
Accessi, ispezioni verifiche, No, salve limitate eccezioni
richieste di informazioni da
terzi, anche da banche
PL
5 anni successivi alla fine del 8 mesi in ciascun anno (4 mesi Accessi, ispezioni verifiche,
periodo di imposta a quello nel per le piccole e medie imprese), richieste di informazioni da
quale il pagamento era dovuto illimitata in casi di particolare terzi, anche da banche
gravità
SL
Per le grandi imprese, tutte le Illimitata
annualità successiva a quella
da ultimo accertata.
Per le piccole e medie imprese,
gli ultimi tre periodi di imposta
Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto un diritto alla
richieste di informazioni da partecipazione alla procedure
terzi, anche da banche
e il diritto di presentare osservazioni prima dell’emissione
dell’avviso di accertamento.
UK
Illimitata
6 anni,
21 anni in caso di frode o negligenza. L’A.F. deve notificare
l’avvio della procedura entro
12 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.
Accessi, ispezioni verifiche, È riconosciuto al contribuente
richieste di informazioni da il diritto di presentare ricorso
terzi, anche da banche
avverso gli atti compiuti durante la fase di accertamento.
17
È riconosciuto al contribuente,
oltre al diritto di accesso agli
atti, è riconosciuto il diritto di
fornire informazioni e contraddire le conclusioni dell’A.F.
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
3.3. Accertamento
Presuntivo (sì/no)
Regola de minimis (sì/
no)
Autotutela (sì/no)
Concordato
(sì/no)
Altri strumenti deflativi
del contenzioso
IT
Sì, in presenza di gravi No
irregolarità e mancanze
nella documentazione
fornita dal contribuente
Sì in caso in caso di il- Sì su istanza sia del con- Sì, in sede giudiziale
legittimità dell’operato tribuente, sia dell’A.F..
dell’A.F..
Può intervenire sia nella
fase iniziale, sia nella
fase finale della procedura di accertamento.
DE
Sì, in presenza di gravi Sì
irregolarità
Sì, anche a seguito di No
accordo con il contribuente o in presenza di
evidenti irregolarità
No
EE
Sì, in presenza di gravi
irregolarità e mancanze
nella documentazione
fornita dal contribuente
Sì ove l’imposta da recuperare è inferiore a 50
corone o i costi di recupero sono presumibilmente superiori all’importo da recuperare
Sì, con il consenso o No
anche a richiesta del
contribuente, nel caso in
cui abbia proceduto un
ufficio incompetente, o
le informazioni utilizzate siano state raccolte in
violazione di leggi, o in
caso di errori calcolo o
in altre ipotesi previste
dalla legge.
No
ES
Sì
No
Sì nel caso in cui l’A.F.
sia incorsa in gravi errori da cui deriva la nullità
della procedura
FR
Sì, in casi tassativamen- No. In tema di sanzioni Sì
te indicati
vige il principio di proporzionalità
Sì nei casi in cui l’A.F. No
debba procedere a valutazioni estimative, ma
non nei casi in cui si sia
una possibile frode del
contribuente.
No
Sì, di tipo transattivo
Segue
18
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 3.3. Accertamento
Presuntivo (sì/no)
Regola de minimis (sì/
no)
Autotutela (sì/no)
Concordato (sì/no)
Altri strumenti deflativi
del contenzioso
HU
Sì in presenza di gravi Sì
irregolarità
Sì
Sì in sede di riscossione No
delle imposte
MT
Sì
Sì
No
NL
Sì in presenza di gravi No
irregolarità
Sì se ne deriva una maggiore imposta
No, salvo rilevanti in- No
certezze circa l’applicazione di una norma
tributaria
PL
Sì. Ai non residenti, in No
particolare, è possibile
procedere all’accertamento del reddito tramite l’applicazione di
coefficienti presuntivi
di redditività variabili
in funzione dell’attività
svolta
No
No
No
SL
Sì, in presenza di gravi No
omissioni o irregolarità
Sì se l’avviso di accerta- No
mento è stato emesso da
un ufficio incompetente
o se sulla stessa questione era già stato emesso
un accertamento
No
UK
Sì
No. Sussiste il generale Esiste un generale didiritto al rimborso.
ritto alla partecipazione
della fase di accertamento che si sostanzia
nella possibilità di giungere a forme di accordi
con l’A.F.
Esiste un generale diritto alla partecipazione
della fase di accertamento che si sostanzia
nella possibilità di giungere a forme di accordi
con l’A.F.
No
No
19
No
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
3.4. Appelli
IT
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, in via giurisdizionale
DE
Entro 1 mese dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale
EE
Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale
ES
Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale
FR
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferiscono le imposte contestate, prima in via
amministrativa poi in via giurisdizionale
HU
Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale
MT Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale
NL
Entro 6 settimane dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale
PL
Entro 14 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, di natura amministrativa e giurisdizionale
SL
Entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, prima in via amministrativa poi in via giurisdizionale
UK
Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, di natura giurisdizionale
20
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
3.5. Pagamenti e rimborsi
Pagamento
frazionato
Acconti
Riporto delle
eccedenze di
imposta
Rimborsi (compensazione sì/no)
IT
Sì
Sì
Sì
Sì, anche attraverso compensazioni
DE
No
Sì
No
Sì, anche attraverso compensazioni
EE
No (sì dal 2009)
No (Sì dal 2009)
No
Sì, anche attraverso compensazioni su istanza di parte o per
iniziativa dell’A.F.
ES
No
Sì
No
Sì, anche attraverso compensazioni
FR
Sì
Sì
Sì
Sì, anche attraverso compensazioni
HU
Sì
Sì
Sì
Sì, anche attraverso compensazioni
MT
Sì
Sì
No
Sì, senza compensazioni
NL
Sì, in base ad accordo Sì, in via eccezio- No
con AF
nale
Sì, senza compensazioni
PL
Sì
No
No
Sì, anche attraverso compensazioni previa richiesta
all’A.F.
SL
No
Sì
Sì
Sì, anche attraverso compensazioni
UK
Sì
Sì
No
Sì, senza compensazioni
21
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
3.6. Interpelli e ruling
Tipologia
Risposta vincolante
IT
Interpello preventivo per la qualificazione giuridica di un’ope- Sì per l’A.F.
razione
Interpello a carattere generale in presenza di condizioni di
obiettiva incertezza delle norme tributarie
Interpello per la disapplicazione di disposizioni a scopo antielusivo
Interpello ordinario a fini interpretativi
Ruling internazionale – Advance price agreements
Interpelli speciali a carattere permissivo
DE
Ruling preventivo
Ruling successivo ad una verifica fiscale
Advance price agreements
EE
Interpello a carattere generale avente ad oggetto l’interpretazio- No
ne di norma tributarie
No per il contribuente, sì per l’A.F. a condizione che la richiesta
Ruling preventivo (dal 2008)
sia presentata prima di porre in essere la relativa operazione
ES
Advance price agreements
FR
Interpello a carattere generale avente ad oggetto l’interpretazio- Sì per l’A.F.. Il contribuente è tenuto a comportarsi secondo
ne di norma tributarie
buona fede a rispettare quanto indicato nella richiesta.
Interpello obbligatorio per l’accesso a taluni regimi agevolativi
(es. consolidato mondiale)
Interpello per non residenti ai fini della verifica o meno dell’esistenza di una stabile organizzazione
Interpello in materia doganale
Advance price agreements
HU
Interpello preventivo a carattere generale
Advance price agreements
MT
Interpello preventivo su norme anti-elusive
Sì, per l’A.F. per i 5 anni successivi e in caso di rinnovo per
Ruling internazionale e su questioni concernenti strumenti fi- ulteriori 5 anni
nanziari
NL
Advance price agreements
Advance tax rulings (Interpello preventivo)
Sì per l’A.F., il contribuente e i giudici
PL
Ruling preventivo a carattere generale
Advance pricing agreements
Sì per l’A.F.
SL
Ruling preventivo a carattere generale
Sì per l’A.F. e per i giudici in via di prassi
UK
Interpello a carattere generale successivo all’effettuazione di Sì per l’A.F. e per il contribuente
un’operazione ai fini della presentazione della dichiarazione
Advance price agreements
Sì per l’A.F.
Sì per l’A.F., il contribuente e i giudici
Sì per l’A.F. e per il contribuente
22
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
3.7. Interessi e sanzioni
Aliquota interessi di mora
Tipo sanzioni previste (amministrative/
penali)
Responsabilità delle società (sì/no)
IT
2,5% annuo
Amministrative e penali
DE
0,5% mensile
Amministrative e penali (soltanto in via No
residuale)
EE
0.06% giornaliero
Amministrative e penali
Sì
ES
Con aliquota stabilita annualmente
(7% annuo nel 2008)
Amministrative e penali
Sì per le sanzioni amministrative
FR
0,4% mensile
Amministrative e penali
No
HU
Doppio del prime rate applicato dalla Amministrative e penali
Banca Nazionale Ungherese
Sì
MT
1%
Amministrative e penali
Sì
NL
Parametrato ai tassi di mercato
Amministrative e penali
PL
15% del tasso di interesse per pegni su Amministrative e penali
crediti fissato dalla Banca Nazionale Polacca
Sì, sono previsti una serie di reati propri
degli amministratori delle società o di altri soggetti responsabili che coinvolgo la
responsabilità della società ove questa ne
abbia tratto beneficio
SL
12% annuo
Sì
UK
Aliquota media pratica da 6 istituti ban- Amministrative
cari indipendenti tra loro, aumentata o
dell’1% o del 2,5%
Amministrative e penali
23
Sì
Sì
No
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
3.8. Termini di decadenza dall’accertamento (eventuali termini speciali in caso di ricorsi)
IT
4 anni
5 anni in caso di omessa dichiarazione
DE
4 anni
5 anni in caso di evasione colposa
10 anni in caso di evasione dolosa
I predetti termini sono sospesi in caso di presentazione di ricorsi
EE
3 anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovute essere presentata
6 in caso di evasione dolosa
Il termine è sospeso in pendenza di un ricorso (amministrativo o giurisdizionale) o di una verifica
ES
4 anni
FR
3 anni a partire da quello a cui si riferiscono le imposte dovute
5 anni in caso di frode accertata.
Possono essere accertati anni precedenti per valutare eventuali perdite riportate utilizzate in anni oggetto di accertamento o in tutti i casi in cui debbano essere verificati componenti reddituali realizzati in periodi precedenti,
ma che hanno diretta rilevanza su quello accertato
HU
5 anni dall’anno successivo in cui l’accertamento avrebbe potuto avere inizio
MT 5 anni dalla presentazione della dichiarazione
Illimitato in caso omissione di presentazione della dichiarazione o in presenza di gravi irregolarità
NL
3 anni per l’accertamento prorogabili
5 anni per il recupero di quanto dovuto prorogabili in caso di ricorso
PL
5 anni successivi alla fine del periodo di imposta a quello nel quale il pagamento era dovuto
SE
2 anni dall’anno di conseguimento del reddito se a danno del contribuente
5 anni dopo l’accertamento se favorevole al contribuente.
5 anni in caso di evasione
SL
10 anni
UK
6 anni
21 anni in caso di frode
24
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
3.9. Poteri riqualificatori dell’A.F. in caso di fattispecie elusive
IT
All’A.F. sono in opponibili le operazioni poste in essere, in assenza di valide ragioni economiche, al fine di conseguire un risparmio di imposta. In tal caso, l’A.F. può applicare le imposte dovute per le operazioni eluse. In taluni
casi, la giurisprudenza ha ritenuto nulle operazioni poste in essere al solo fine di conseguire vantaggi fiscali.
DE
Possono essere riqualificate sia strutture associative, sia accordi negoziali se “inappropriati” ovvero se artificiali, fittizi e poste in essere per fini non economici. All’esito dell’operazione di riqualificazione, l’A.F. considera
l’operazione come se si fosse svolta secondo gli schemi negoziali “appropriati” e applica il conseguente regime
fiscale.
EE
L’A.F. può attribuire prevalenza alla sostanza sulla forma disconoscendo le operazioni simulate a favore di quelle
eventualmente dissimulate o, in casi di maggiore gravità, considerare nulle tali operazioni.
ES
Possono essere diversamente qualificate operazioni il cui unico scopo è il conseguimento di un indebito risparmio
di imposta. L’A.F. vi procede presentando il caso ad un Comitato ad hoc e proponendo la diversa qualificazione
che intende adottare. Per procedere è necessario il parere favorevole di tale Comitato. Non sono comunque applicabili sanzioni.
FR
L’AF. può disconoscere operazioni fittizie esclusivamente finalizzate all’evasione d’imposta.
HU
L’AF. può diversamente qualificare alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulle forma operazioni
poste in essere per solo fini fiscali o abusive. Una volta riqualificata l’operazione, viene applicata la conseguente
tassazione.
MT Possono essere considerate nulle o diversamente qualificate sia strutture associative, sia accordi negoziali.
NL
Possono essere considerate nulle le operazioni in frode alla legge e riqualificate quelle che hanno consentito il
perseguimento di un indebito risparmio di imposta.
PL
All’A.F. è consentito attribuire prevalenza all’intenzione delle parti secondo il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma quando si è in presenza di accordi negoziali esclusivamente finalizzati al conseguimento di
un risparmio di imposta,.
SL
L’AF. ha penetranti poteri di riqualificazione alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma in
caso di operazioni poste in essere per solo fini fiscali.
UK
L’A.F. può esercitare esclusivamente gli ordinari poteri di accertamento, ma non dispone di speciali poteri di riqualificazione. In alcune sentenze è stata affermata l’esistenza di un simile potere, ma il suo esercizio è stato nelle
stesse sentenze fortemente limitato.
25
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
4. Rapporto tra utile di bilancio e reddito imponibile
4.1. Principi contabili: recepimento della normativa IAS/IFRS (sì/no). Campo di applicazione
degli IAS/IFRS (bilanci consolidati/individuali)
IT
Sì
Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606 e alle società che preparano
comunque il bilancio consolidato
Bilanci individuali: gli IAS/IFRS possono essere utilizzati da tutte le società che predispongono il bilancio
consolidato e dalle società diverse da quelle che preparano il bilancio in forma abbreviata
DE
Sì
Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606 e alle società “orientate al
mercato”; le altre società possono comunque predisporre un bilancio IAS/IFRS, ma questo non le solleva
dall’onere di preparare un bilancio secondo i principi contabili tedeschi
Bilanci individuali: le società possono predisporre, se vogliono, il bilancio individuale secondo gli IAS/
IFRS; in ogni caso, tuttavia, devono continuare a predisporre anche il bilancio secondo i principi contabili
tedeschi, che è l’unico che assume rilievo ai fini fiscali
EE
Sì
Bilanci consolidati: tutte le società possono optare per gli IAS/IFRS
Bilanci individuali: tutte le società possono optare per gli IAS/IFRS
ES
Sì
Bilanci consolidati: tutte le società del Reg. 1606. Le altre applicano i principi nazionali, che però dal 2008
sono ispirati agli IAS/IFRS
Bilanci individuali: tutte le società applicano principi contabili nazionali ispirati agli IAS/IFRS
FR
Sì
Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606 e alle società che optano per
gli IAS/IFRS
Bilanci individuali: NO
HU
Sì
Bilanci consolidati: gli IAS/IFRS si applicano a tutte le società del Reg. 1606
Bilanci individuali: NO
MT Sì
Bilanci consolidati: tutte le società usano gli IAS/IFRS
Bilanci individuali: tutte le società usano gli IAS/IFRS
NL
Sì
Bilanci consolidati: tutte le società che hanno l’obbligo di predisporre un bilancio possono usare gli IAS/
IFRS per i bilanci consolidati
Bilanci individuali: nessuna società è obbligata ad usare gli IAS/IFRS nei bilanci individuali
PL
Sì
Bilanci consolidati: l’uso degli IAS/IFRS è obbligatorio per il bilancio consolidato delle società quotate nei
mercati dello Spazio Economico Europeo; facoltativo per le società che intendono quotarsi e per le consolidate appartenenti ad un gruppo la cui capogruppo è a sua volta una società tenuta a presentare il bilancio
consolidato secondo i criteri IAS/IFRS
Bilanci individuali: non ci sono norme che disciplinano l’uso degli IAS/IFRS in questi bilanci
SL
Sì
Bilanci consolidati: tutte le società quotate e quelle che predispongono un bilancio consolidato possono utilizzare gli IAS/IFRS (per quelle non obbligate, l’opzione ha una durata minima di 5 anni)
Bilanci individuali: NO
UK
Sì
Le società possono redigere il bilancio consolidato e quello di esercizio sia secondo gli IAS/IFRS, sia secondo i principi nazionali. Le società che fanno parte di un medesimo consolidato contabile hanno l’obbligo
di utilizzare i medesimi principi contabili. Gli IAS/IFRS sono obbligatori per i bilanci consolidati che non
hanno rilevanza fiscale
26
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
4.2. Relazione tra bilancio e reddito imponibile (derivazione/doppio binario). Metodo di
determinazione del reddito (risultato conto economico/variazione PN)
IT
Il sistema italiano applica un sistema di derivazione parziale, in Risultato del conto economico
quanto il reddito è determinato partendo dalle risultanze contabili (derivazione contabile).
Per le società che usano gli IAS/IFRS, dal 2008 la derivazione
del reddito dall’utile di bilancio è pressoché integrale
DE
La Germania applica un sistema misto di derivazione parziale e, Variazione del patrimonio netto
per alcune categorie reddituali, di dipendenza rovesciata. Le società IAS/IFRS applicano un doppio binario puro (in quanto devono comunque preparare un altro bilancio valido ai fini fiscali).
Dal 2009 si applica il principio di derivazione; su base volontaria
le società possono altresì predisporre il bilancio sulla base dei
principi IAS/IFRS, ma non ha rilevanza fiscale
EE
N/A (il sistema non prevede la determinazione di un reddito im- N/A
ponibile)
ES
Si applica il principio di derivazione. I principi contabili naziona- Risultato del conto economico
li, dal 2008, sono ispirati agli IAS/IFRS
FR
Si applica il principio di derivazione
Risultato del conto economico, cui vengono apportate, in un apposito modello allegato alla dichiarazione dei redditi (cd. modello 2058A), le variazioni necessarie ai fini della determinazione
del reddito imponibile
HU
Si applica il principio di derivazione. L’imposta sulle società è
calcolata sulla base delle risultanze contabili così articolate: 1)
utile/perdita dell’attività caratteristica; 2) utile/perdita delle attività straordinarie; 3) utile/perdita ante imposte; 4) imposte; 5)
utile/perdita dopo le imposte; 6) profitti netti.
Per alcune società, che non sono obbligate a preparare un bilancio annuale ma sono soggette all’imposta sul reddito, si applica
una sorta di derivazione spuria: la società prepara un documento
contabile di chiusura, in base al quale viene calcolata l’imposta
Risultato del conto economico, al quale vengono apportate le
variazioni derivanti dalle regole contabili. Le variazioni hanno
rilevanza solo fiscale e sono articolare in 4 gruppi: 1) regole generali; 2) variazioni in caso di eventi straordinari; 3) variazioni
per talune tipologie societarie; 4) variazioni speciali. Le più importanti variazioni del gruppo 1) concernono perdite, dividendi,
interessi e royalties, che concorrono alla base imponibile in misura ridotta
MT
Si applica il principio di derivazione parziale
Risultato del conto economico
NL
In principio, il sistema è ispirato al doppio binario. Le regole con- La legge non specifica quale metodo utilizzare
tabili valide ai fini fiscali, tuttavia, si conformano generalmente
a quelle civilistiche
PL
Si applica un “doppio binario” puro: il reddito imponibile è deter- N/A: il reddito è determinato dalla somma algebrica dei compominato in maniera autonoma rispetto all’utile di bilancio
nenti positivi e dei costi deducibili in base alla normativa fiscale
SL
Si applica il principio di derivazione parziale
Risultato del conto economico
UK
Si applica il doppio binario, mitigato da una derivazione parziale.
In particolare, il reddito di impresa viene determinato sulla base
delle risultanze della contabilità, a condizione che il bilancio civilistico sia redatto in maniera tale da offrire un quadro veritiero
e corretto degli assetti societari (c.d. true and fair view). Poiché
la deducibilità dei costi non è subordinata alla necessaria imputazione delle spese a conto economico, i componenti negativi del
reddito possono essere portati in deduzione indipendentemente
dalla loro annotazione in bilancio. Non si realizzano, quindi,
fenomeni di inquinamento del bilancio civile a fini fiscali. La
riconciliazione tra risultati civili e fiscali avviene in appositi prospetti (tax accounts)
La determinazione del reddito di impresa imponibile parte dalla
determinazione del risultato civilistico, ma con una particolarità
di rilievo: le variazioni fiscali vengono apportate alle singole voci
che costituiscono il bilancio, non al saldo finale. Tale operazione
viene effettuata in sede di redazione della dichiarazione
27
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
4.3. Presenza di regimi fiscali dipendenti dalle classificazioni di bilancio. Potere
dell’amministrazione finanziaria di riqualificare le poste di bilancio (sì/no)
IT
Sì, ad esempio l’esenzione dei capital gain prevista dal regime Sì, a seguito della modifica espressa dell’art. 37-bis del DPR
della participation exemption. Per le società IAS/IFRS, tutte le 600/1973
classificazioni di bilancio hanno un immediato impatto fiscale
DE
Sì, in conseguenza delle regole di derivazione. Nel caso delle No, in quanto le rettifiche effettuate in base a norme antielusive
restrizioni sulla deducibilità degli interessi, rilevano anche le incidono solo sulla contabilità fiscale (in questo caso, non c’è diclassificazioni del bilancio consolidato (che spesso è un bilancio pendenza rovesciata)
IAS/IFRS)
EE
Non ci sono regimi di tal genere (non sarebbe coerente con la N/A
peculiare struttura dell’imposta societaria)
ES
No
Sì, ma le rettifiche hanno effetto solo sulle imposte dovute, non
sul bilancio civile
FR
Sì
L’AF può contestare le classificazioni di bilancio in caso di errore
intenzionale del contribuente e se questo risulta in un vantaggio
fiscale o in operazioni elusive. L’errore preterintenzionale, invece, può essere corretto sia dall’AF, sia dal contribuente. L’AF non
può mai contestare la scelta tra due opzioni contabili che sono
entrambe consentite ai fini fiscali
HU
Sì
Sì, nel corso di un accertamento
MT
No, perché ai fini fiscali si riclassificano i componenti reddituali,
suddividendoli in cinque categorie
Non ci sono previsioni normative sul punto
NL
No, a causa del doppio binario. L’impatto degli IAS/IFRS sul In linea di principio, no. L’AF può tuttavia contestare il passagpunto è tuttora dubbio
gio ad un metodo di valutazione/ammortamento diverso, qualora
il cambio di metodo appaia effettuato per ottenere un vantaggio
fiscale
PL
No, a causa del doppio binario
In linea di principio, l’AF non è interessata alle classificazioni di
bilancio, in quanto, a causa del doppio binario, non hanno una
diretta rilevanza fiscale
SL
Sì
Sì, quando la classificazione ha un diretto rilievo fiscale (p.es.,
la contabilizzazione di certe spese come spese di pubblicità e di
rappresentanza incide sulla loro deducibilità)
UK
Le classificazioni contabili non sono vincolanti a fini fiscali, a No, in quanto le classificazioni contabili non sono direttamente
meno che non sia espressamente stabilito il contrario
rilevanti ai fini fiscali (in ogni caso, l’AF non può modificare il
bilancio approvato dall’assemblea dei soci)
28
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5. La determinazione del reddito imponibile: componenti positivi e negativi
5.1. Esistenza di una definizione generale di reddito imponibile. Sistema basato su categorie
di redditi
Esistenza di una definizione generale di reddito imponibile
Sistema basato su categorie di redditi
IT
Non esiste una definizione generale di reddito imponibile. Il sistema si fonda, in linea generale, su un elenco di categorie di redditi
tassabili. Quanto alle società, peraltro, occorre precisare che esse sono sempre titolari di reddito d’impresa, qualunque sia la fonte
del reddito prodotto.
DE
Non esiste una definizione generale di reddito imponibile. Il sistema si fonda su un elenco di categorie di redditi tassabili. Quanto alle
società, peraltro, occorre precisare che esse sono sempre titolari di reddito d’impresa, qualunque sia la fonte del reddito prodotto.
EE
No. Il sistema fiscale estone presenta profili particolari: il reddito N/A
prodotto non è imponibile, ma lo sono alcune spese
ES
Il reddito imponibile è dato dal risultato di conto economico, cui Il sistema fiscale spagnolo non si fonda su categorie di redditi
sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione richie- imponibili.
ste dalla legislazione fiscale
FR
Il reddito imponibile è legato ai profitti derivanti dall’esercizio
di attività industriali e commerciali e comprende i profitti derivanti da tutte le operazioni, ivi comprese le plusvalenze derivanti
dall’alienazione delle immobilizzazioni. Non vi sono particolari
eccezioni, salvo la parziale esenzione da imposizione di dividendi e plusvalenze
HU
Il reddito imponibile comprende tutto ciò che è stato prodotto e Il sistema fiscale ungherese si fonda su categorie di redditi impercepito dall’impresa, senza significative eccezioni.
ponibili.
MT
Il reddito imponibile per le società residenti o domiciliate in Mal- Il sistema fiscale maltese non si fonda su categorie di redditi imta comprende i redditi e le plusvalenze ovunque prodotte.
ponibili.
NL
Il sistema fiscale olandese si fonda su una definizione generale Il sistema fiscale olandese non si fonda su categorie di redditi
di reddito, che comprende i redditi e le plusvalenze al netto dei imponibili.
costi. Alcune tipologie di reddito sono totalmente o parzialmente
esenti da imposizione (es. plusvalenze su partecipazioni, redditi
derivanti dallo sfruttamento di brevetti industriali)
PL
La defi nizione di reddito imponibile è data dal surplus di ricavi
rispetto ai costi riferibile a ciascun periodo d’imposta. Sono previste alcune eccezioni, relative, ad esempio, alla indeducibilità di
costi sostenuti per lo sfruttamento di beni immateriali allorché il
relativo compenso sia corrisposto a soggetti non residenti
SL
La defi nizione di reddito imponibile è data dal surplus di ricavi Il sistema fiscale sloveno non si fonda su categorie di redditi imrispetto ai costi riferibile a ciascun periodo d’imposta. Sono pre- ponibili.
viste alcune eccezioni: ad esempio, non è consentita la deduzione
dei costi per personale lavorativo oltre soglie determinate con
decreto governativo
UK
Non esiste una definizione generale di reddito imponibile e ogni tipologia di reddito ha proprie regole di deduzione dei relativi costi
sostenuti per produrlo.
29
In generale, il sistema francese non si fonda su categorie di redditi tassabili. Tuttavia, alcuni redditi godono di un regime di esenzione (es. dividendi relativi a partecipazioni che si qualificano
per l’esenzione)
Il sistema fiscale polacco non si fonda su categorie di redditi
imponibili. Occorre tuttavia ricordare che, a certe condizioni, i
dividendi sono soggetti ad un regime fiscale particolare e agevolato.
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.2. Componenti positivi. Ricavi
Ricavi (definizione)
Redditi diversi dal reddito d’impresa (eventuale trattamento
differenziato)
IT
L’art. 85 del TUIR elenca i proventi qualificabili come ricavi. No
Tra essi vi sono: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie
prime; i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari assimilati alle azioni e obbligazioni non inseriti nell’attivo
immobilizzato; i contributi spettanti in base a contratto e i contributi in conto esercizio spettanti in base alla legge
DE
I ricavi sono dati da tutte le entrate monetarie o valutabili in Interessi: Sì
termini monetari che rientrano in una delle categorie di redditi Dividendi: Sì
tassabili.
Royalties: Sì
EE
N/A
ES
Occorre fare riferimento alla relativa definizione contabile, con Interessi: No
le opportune variazioni imposte dalla legislazione fiscale
Dividendi: No
Royalties: solo il 50% è compreso nel calcolo della base imponibile
FR
La definizione è fornita dall’Art. 38 CGI, secondo cui costituiscono ricavi le entrate derivanti dallo svolgimento di attività
industriali e commerciali, quelle derivanti dalla locazione di
beni immobili nonché quelle realizzate da imprese individuali
industriali e commerciali
HU
Non vi è una definizione di ricavi nella legislazione fiscale. A Interessi: No
tale proposito, occorre fare riferimento alla legislazione di bi- Dividendi: No
lancio, che comprende tra i ricavi le entrate derivanti da tutte le Royalties: No
operazioni, comprese quelle finanziarie.
MT
Non vi è una definizione di ricavi nella legislazione fiscale. A Interessi: Sì
tale proposito, occorre fare riferimento alla legislazione di bi- Dividendi: Sì
lancio.
Royalties: No
NL
La definizione di ricavi è omnicomprensiva e include le entrate Interessi: aliquota ordinaria, salvo il c.d “interest box regime”
derivanti dallo svolgimento di attività industriale e commer- (tassazione degli interessi infragruppo al 5 %) che, comunque,
ciale
non è ancora entrato in vigore ed è condizionato all’approvazione da parte delle istituzioni comunitarie;
Dividendi: possibilità di esenzione se vengono rispettati i requisiti del regime di participation exemption;
Royalties: aliquota ordinaria, salvo il c.d. “patent box regime”
(tassazione delle royalties al 10%);
PL
Non esiste una definizione generale. I componenti positivi sono
enumerati e vi rientrano, ad esempio, le entrate monetarie o
valutabili in termini monetari, il valore dei debiti oggetto di
remissione, il valore di beni ricevuti senza corrispettivo.
SL
La definizione di ricavi include tutte le entrate derivanti dalla Interessi: Sì
vendita di beni o dalla prestazione di servizi
Dividendi: Sì
Royalties: Sì
UK
Non esiste una definizione generale di ricavi, bensì definizioni Esistono definizioni nell’ambito delle diverse categorie
proprie per ciascuna categoria di reddito imponibile. Ad ogni
categoria di reddito sono associate proprie regole di deduzione
dei relativi costi
No
30
Interessi : No
Dividendi: esenzione a certe condizioni
Royalties su brevetti industriali: aliquote ridotte di imposizione
I dividendi ed altre forme di partecipazione agli utili dell’impresa sono soggetti a tassazione separata con aliquota del 19%
(es. pagamenti ottenuti dagli azionisti della società acquisita,
fusa o scissa in caso di ristrutturazioni aziendali)
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5.3. Eventuali categorie di redditi esenti
IT
Sì, sono esenti per il 95% i dividendi incassati (salvo quelli provenienti da soggetti residenti nei cc.dd. «paradisi
fiscali») e le plusvalenze su partecipazioni (a certe condizioni)
DE
Sì, dividendi e plusvalenze
EE
Sì, dividendi infrasocietari (se relativi a partecipazioni superiori al 15%); redditi di stabili organizzazioni già tassate all’estero; redditi di fonte estera esenti in virtù di specifici accordi internazionali
ES
Sì, l’esenzione può riguardare dividendi esteri o redditi relativi ad una stabile organizzazione estera al fine di
evitare la doppia imposizione internazionale (metodo alternativo al credito d’imposta)
FR
Espressamente esclusi sono: dividendi infrasocietari che si qualificano per l’esenzione, determinati redditi da
attività estere, redditi rivenienti da investimenti effettuati nei Dipartimenti francesi d’oltremare o in altre regioni
depresse, redditi derivanti da determinate società immobiliari
HU
No
MT Vi sono diverse ipotesi di redditi esenti. Alcuni esempi più rilevanti sono: dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate; interessi o royalties incassati da soggetti non residenti a Malta (a certe condizioni); redditi
derivanti dall’alienazione da parte di soggetti non residenti a Malta di quote di fondi comuni d’investimento, quote
di fondi assicurativi ovvero azioni di società la cui maggior parte del patrimonio non consista di beni immobili siti
a Malta; redditi prodotti da organizzazioni dedite a scopi di promozione sociale (previa apposita autorizzazione);
redditi prodotti da società cooperative; redditi prodotti da fondi d’investimento c.d. non-prescribed (vale a dire
da fondi d’investimento che al 1° marzo 2001 o alla data di costituzione non avevano un patrimonio investito per
l’85% in attività maltesi); redditi percepiti da armatori non residenti
NL
Sì, l’esenzione si applica, tra l’altro, a redditi derivanti da partecipazioni qualificate (vale a dire partecipazioni pari
o superiori al 5%), redditi prodotti da determinati tipi di fondi di investimento, interessi e royalties corrisposti e
percepiti da società conduit olandesi.
PL
Sì, alcuni redditi prodotti sono considerati non imponibili. Vi rientrano, ad esempio, gli interessi maturati ma non
ancora incassati; acconti ricevuti per vendite di beni o prestazioni di servizi da eseguire in esercizi successivi;
ricavi incassati da società d’investimento in conto sottoscrizione; ricavi destinati all’incremento di fondi societari
rivolti alla promozione sociale; spese oggetto di rifusione non rientranti tra i costi deducibili.
SL
Sì, sono esenti i dividendi; le plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni proprie; i redditi derivanti dall’esercizio di attività non-profit; la cancellazione di passività in sede di liquidazione obbligatoria
UK
Sì, sono esenti i dividendi distribuiti da società residenti ad azionisti società residenti
31
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.4. Trattamento fiscale dei contributi statali
IT
In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile. Occorre distinguere, tuttavia, i contributi in conto esercizio (destinati alla copertura dei costi ordinari di gestione dell’impresa) che sono
qualificabili come ricavi dai contributi in conto capitale (destinati all’acquisizione di beni strumentali) che sono
qualificabili come plusvalenze.
DE
In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile, a meno che la legge che
ne prevede la concessione non disponga diversamente. Le relative sono deducibili o indeducibili, a seconda del
regime fiscale accordato al contributo.
EE
I contributi sono, in linea generale, imponibili e le relative spese deducibili. Tuttavia, il contributo è esente da imposta qualora provenga da un soggetto estero e l’Estonia abbia concluso un accordo che prevede la non tassazione
del contributo stesso in Estonia ovvero qualora il diritto comunitario imponga la non tassazione del contributo.
ES
In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono
deducibili.
FR
In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono deducibili. Tuttavia, con riferimento ad alcuni contributi destinati ad investimenti, la relativa tassazione può essere
differita in un arco di tempo pluriennale.
HU
In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile. Sono previsti, tuttavia,
alcuni casi di esenzione (ad es. contributi concessi a certe condizioni a imprese di proprietà statale, contributi
destinati a produzioni cinematografiche)
MT In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono
deducibili, a meno che la legge che ne prevede la concessione non disponga diversamente.
NL
In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono
deducibili. Tuttavia, qualora il contributo sia direttamente connesso ad un bene dell’impresa, esso riduce il costo
fiscalmente riconosciuto del bene. In tale ultimo caso, le spese relative al contributo incrementano il costo fiscalmente riconosciuto del bene.
PL
In linea generale i contributi statali non concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese non
sono deducibili.
SL
In linea generale i contributi statali concorrono alla formazione del reddito imponibile e le relative spese sono
deducibili. I contributi sono invece esenti (e le relative spese indeducibili) nel caso di soggetti che esercitano
un’attività non commerciale.
UK
Non vi è una regola precisa. La legge istitutiva del contributo stabilisce il relativo regime fiscale.
32
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5.5. Definizione di plusvalenza. Distinzione tra il trattamento fiscale delle plusvalenze
immobiliari e finanziarie
Definizione di plusvalenza
Distinzione tra il trattamento fiscale delle plusvalenze
immobiliari e finanziarie
IT
Sì. L’art. 86 del Testo Unico Imposte sui Redditi prevede che Le plusvalenze finanziarie possono beneficiare – fermo restanconcorrono a formare il reddito le plusvalenze relative a beni do il soddisfacimento di talune condizioni – di un regime di
diversi da quelli produttivi di ricavi: a) realizzate mediante ces- esenzione (pari al 95%) (regime di participation exemption).
sione a titolo oneroso; b) realizzate mediante il risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
DE
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze derivanti Le plusvalenze finanziarie possono beneficiare – fermo restandall’alienazione di beni materiali, immateriali e di partecipa- do il soddisfacimento di talune condizioni – di un regime di
zioni
esenzione (pari al 95%)
EE
N/A
ES
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze derivanti N/A
dall’alienazione di beni materiali, immateriali e di partecipazioni; plusvalenze da calcolarsi come differenza tra corrispettivo e il costo non ammortizzato.
FR
La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione Le plusvalenze da partecipazioni societarie che si qualificano
del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto
per l’esenzione e quelle inerenti a diritti di brevetto beneficiano
di aliquote ridotte.
HU
La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione Sì, le plusvalenze finanziarie possono beneficiare di un regime
del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto
di esenzione al 50% sempreché attengano ad azioni di società
quotate in un mercato regolamentato e il contribuente sia un
soggetto diverso da un’istituzione finanziaria e da una società
assicurativa
MT
Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile solo in alcuni casi. Sono tassate, ad esempio, le plusvalenze
derivanti dall’alienazione di beni immobili, azioni, aziende, avviamento o beni immateriali
Per le plusvalenze finanziarie è prevista una disciplina speciale
di tassazione, che, peraltro, discrimina le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Si considerano qualificate le
partecipazioni pari o superiori al 25%. Una disciplina speciale
è prevista anche per le plusvalenze immobiliari (aliquota del
12%, a certe condizioni)
NL
N/A
Sì, le plusvalenze finanziarie relative a partecipazioni qualificate (vale a dire partecipazioni pari o superiori al 5%) beneficiano
del regime di esenzione
PL
N/A
No, sia le plusvalenze su beni materiali e immateriali sia le
plusvalenze finanziarie concorrono alla formazione del reddito
imponibile
SL
N/A
No, sia le plusvalenze su beni materiali e immateriali sia le
plusvalenze finanziarie concorrono alla formazione del reddito
imponibile. Un’eccezione è costituita dall’esenzione per le plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni proprie
UK
La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione No
e il costo fiscalmente riconosciuti di tutti i beni materiali e immateriali appartenenti all’impresa
N/A
33
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.6. Rilevanza fiscale della rivalutazione contabile delle immobilizzazioni: regime ordinario;
IAS/IFRS
IT
No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- Sì. Con riferimento alle imprese che redigono il bilancio in
me rilievo ai fini fiscali
base ai principi IAS/IFRS, a seguito della riforma del reddito
d’impresa di cui alla legge n. 244 del 2007, è stata prevista, in
sostanza, un’accentuata derivazione del reddito imponibile dal
risultato di conto economico. Anche se il quadro normativo non
ha ancora raggiunto un assetto definitivo, sembra che le rivalutazioni contabili (es. incremento del fair value di un bene) siano
destinate ad assumere rilievo anche ai fini fiscali.
DE
La svalutazione di un bene immobilizzato è consentita solo nel N/A
caso in cui la perdita di valore possa considerarsi permanente.
Nel caso in cui, successivamente, il valore del bene si incrementi, la rivalutazione ai fini fiscali è obbligatoria, sia pur entro il
limite del costo iniziale del bene.
EE
N/A
ES
No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali
me rilievo ai fini fiscali
FR
Sì, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni dà luogo No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assuad un reddito imponibile in misura ordinaria. È previsto, peral- me rilievo ai fini fiscali
tro, un regime impositivo agevolato per la rivalutazione di beni
immobili detenuti da società immobiliari e per le partecipazioni
nelle medesime società
HU
Sì, in alcuni casi la rivalutazione contabile delle immobilizza- N/A
zioni assume rilievo anche ai fini fiscali
MT
No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali
me rilievo ai fini fiscali
NL
Sì, in linea generale la rivalutazione contabile delle immobiliz- No, in linea di principio la rivalutazione contabile delle immozazioni assume rilievo ai fini fiscali
bilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali
PL
No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali
me rilievo ai fini fiscali
SL
No, in linea generale la rivalutazione contabile delle immobi- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assulizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali. La svalutazione di me rilievo ai fini fiscali
immobilizzazioni finanziarie assume rilievo in sede di alienazione della partecipazione
UK
No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assu- No, la rivalutazione contabile delle immobilizzazioni non assume rilievo ai fini fiscali
me rilievo ai fini fiscali
N/A
34
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5.7. Regole specifiche applicabili alle plusvalenze (non finanziarie)
IT
È possibile rateizzare la tassazione delle plusvalenze relative a beni posseduti da almeno tre anni. In tal caso, la
plusvalenza concorre alla formazione del reddito nell’esercizio in cui è realizzata e nei successivi quattro
Nel caso di operazioni di riorganizzazione aziendale (fusione, scissione, conferimento d’azienda) è previsto un
regime di neutralità fiscale. Conseguentemente i maggiori valori concorrono alla formazione dell’imponibile solo
in capo alla società incorporante, beneficiaria o conferitaria
DE
No, per i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società non sono previsti regimi speciali di tassazione delle
plusvalenze
EE
N/A
ES
In caso di plusvalenze su beni immobili, si tiene conto degli effetti dell’inflazione sul valore degli immobili stessi.
È inoltre prevista una deduzione nel caso di reinvestimento della plusvalenza stessa.
FR
Le plusvalenze realizzate su beni immateriali (proprietà intellettuali, diritti di invenzione e di brevetto) sono, a
certe condizioni, soggette ad un’aliquota ridotta del 15%
HU
No, un regime di favore è previsto, a certe condizioni, solo per le plusvalenze finanziarie
MT Nel caso di beni trasferito all’interno di un gruppo di società, la relativa plusvalenza non concorre alla formazione
del reddito. Inoltre, a certe condizioni, è prevista una tassazione agevolata delle plusvalenze immobiliari (aliquota
del 12%). Quanto alle operazioni di riorganizzazione aziendale, è previsto, a certe condizioni, un regime di neutralità fiscale. La legislazione maltese, inoltre, prevede un regime fiscale agevolativo per il caso in cui la plusvalenza sia reinvestita per l’acquisto di un bene sostitutivo (plusvalenza che, in luogo della tassazione, va a diminuire
il costo fiscalmente riconosciuto del bene sostitutivo). Ciò a condizione che il bene sostituito fosse posseduto da
almeno tre anni e che l’acquisto del bene sostitutivo avvenga entro un anno dalla vendita.
NL
È previsto un regime particolare per le plusvalenze reinvestite (c.d. reinvestment reserve). Nel caso in cui la plusvalenza sia reinvestita nell’acquisto di un bene destinato a sostituire quello alienato, la plusvalenza stessa non
concorre a formare il reddito, ma si imputa a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto del bene sostitutivo. La
sostituzione deve avvenire nell’anno di alienazione del bene sostituito o nei tre successivi.
PL
No
SL
No
UK
Ai fini della tassazione della plusvalenza si tiene conto, in base ad una specifica disciplina, degli effetti dell’inflazione. Inoltre, similmente al regime olandese, anche nel Regno Unito è previsto un regime di agevolazione fiscale
nel caso in cui la plusvalenza sia reinvestita nell’acquisto di un bene sostitutivo. La plusvalenza riduce il costo
fiscalmente riconosciuto del bene sostitutivo. L’acquisto del bene sostitutivo può avvenire nell’anno precedente
quello di realizzo della plusvalenza ovvero nei tre anni successivi
35
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.8. Beni ammortizzabili
Rapporto di inerenza (sì/no)
Detenzione minima (n. anni)
IT
Sì (il bene deve essere utilizzato nell’ambito dell’attività d’im- No
presa per un certo numero di anni)
DE
Sì
1 anno
EE
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
N/A
ES
No
No
FR
Sì. Alcuni beni considerati “di lusso” o voluttuari si presumono Non c’è una norma specifica, ma per prassi la durata minima del
comunque non inerenti e dunque non ammortizzabili. L’AF può bene deve essere di 1 anno
disconoscere anche l’ammortamento di una sola frazione del
costo di un bene inerente, se il prezzo contabilizzato è considerato eccessivo rispetto a quello di mercato
HU
Sì, ma a seguito della abolizione dell’obbligo per le società di Sì
individuare le attività svolte, l’applicazione di questo criterio è
diventata difficile
MT
Sì: il costo deve essere sostenuto esclusivamente ed interamente Le norme individuano la durata minima della vita utile di un
in connessione con l’attività svolta
bene ammortizzabile in maniera distinta per ciascuna categoria
di beni
NL
No, ma in pratica si ottiene lo stesso risultato utilizzando la no- In caso di beni immobili, la vita minima utile è pari al 50% del
zione di “arm’s lenght”
cd. “WOZ-waarde” (nozione simile al valore di mercato). Se
l’immobile è messo a disposizione di un terzo, la vita minima
utile è pari al 100% di questo valore, ma si può ammortizzare
solo la differenza tra il valore di libro e il WOZ-waarde
PL
Sì (sono ammortizzabili solo i beni inerenti allo svolgimento Più di 1 anno
dell’attività d’impresa)
SL
Sì
UK
Sì. L’ammortamento si applica essenzialmente ad impianti e No: se la vita minima utile di un bene è inferiore ad un anno, il
macchinari, e la deduzione può essere richiesta solo se il richie- costo sarà interamente spesato nell’anno in cui è sostenuto
dente svolge una delle attività “qualificanti” (la maggior parte
delle attività tassabili lo sono). Il costo deve essere sostenuto
interamente o parzialmente in connessione con l’attività qualificante svolta. Quando il bene ha uso misto (in parte commerciale, in parte privato) è escluso dal “pool” in cui si trovano i beni
interamente ammortizzabili e le deduzioni sono ridotte ad un
ammontare che è “equo e ragionevole” con riferimento all’uso
privato che se ne fa
Almeno 1 anno
36
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5.9. Beni non ammortizzabili
Terreni (sì/no)
Beni di modico valore
IT
No, salvo alcune eccezioni (es., terreni utilizzati per costruire Il costo dei beni di valore inferiore a 516,46 euro è dedotto in
autostrade). Se un edificio incorpora il valore del terreno, ai fini unica soluzione nell’anno di acquisto
dell’ammortamento occorre ridurne il valore per depurarlo dal
valore del terreno
DE
No, salvo il caso in cui il valore sia disceso in maniera perma- Il costo dei beni di valore inferiore a 150 euro è dedotto in
nente al di sotto del costo di acquisto
un’unica soluzione nell’anno di acquisto o di produzione
EE
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
ES
Si applicano le regole contabili: se il fair value del terreno scen- Le PMI (fatturato inferiore a € 8 milioni) possono dedurre in
de al di sotto del costo storico, questo cambiamento è riflesso un’unica soluzione i beni il cui valore unitario non eccede €
in un’apposita riserva, che viene eliminata quando la situazione 601,01 (fino ad un massimo di € 12.020,24 per esercizio)
si inverte
FR
No, ma se il valore scende al di sotto del costo di acquisto è pos- Strumenti e macchinari il cui valore non eccede 500 euro sono
sibile costituire una riserva. Se il costo di un edificio incorpora deducibili in un’unica soluzione.
anche il prezzo del terreno, si può ammortizzare solo la frazione del costo che rappresenta il valore dell’edificio
HU
No, salvo il caso dei terreni occupati da miniere e discariche. Se Il costo dei beni di valore inferiore a 100.000 HUF è dedotto
se il fair value scende al di sotto del costo di acquisto è possibile in unica soluzione nell’anno di acquisto o di produzione. La
costituire una riserva
deduzione immediata si applica anche ai diritti di proprietà intellettuale
MT
No
NL
No, ad eccezione dei terreni soggetti ad uso intensivo (minie- Il costo dei beni di valore inferiore a 450 euro è dedotto in
re)
un’unica soluzione nell’anno di acquisto
PL
No
SL
No, ma se il fair value scende in maniera permanente al di sotto Il costo dei beni il cui valore è inferiore a 500 euro (ma la
del costo di acquisto è possibile diminuire in maniera corri- vita utile è superiore all’anno) è dedotto in un’unica soluzione
spondente il valore del terreno
nell’anno di acquisto
UK
No
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
No
Il costo dei beni di valore inferiore a 3.500 PLN è dedotto in
un’unica soluzione nel mese in cui il bene è messo in uso
I costi di ricerca e sviluppo, come altre speciali tipologie di
spese, sono integralmente deducibili se presentano i requisiti
dettagliatamente individuati dalla legge
37
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.10. Ammortamento: disciplina generale
Profili generali
IT
L’ammortamento fiscale avviene in base a coefficienti fissati con DM per categorie omogenee di beni. I coefficienti fiscali divergono da quelli validi ai fini contabili: questi ultimi, infatti, sono legati alla stima dell’effettivo valore
residuo del bene. Per il primo anno di utilizzo del bene, il coefficiente indicato dal DM è ridotto alla metà.
Fino al 2008, la normativa fiscale consentiva tre tipologie di ammortamento: l’ammortamento ordinario, accelerato e anticipato. L’ammortamento accelerato era consentito quando si fosse verificata una più intensa utilizzazione
del bene rispetto a quella normale del settore; in tal caso, la quota ordinaria di ammortamento, determinata in base
alle tabelle ministeriali, poteva essere superata in proporzione all’effettivo utilizzo del bene. L’ammortamento anticipato, invece, consentiva di aumentare la quota ordinaria di ammortamento fino a due volte nell’esercizio in cui
i beni erano entrati in funzione e nei due successivi. Gli ammortamenti anticipati e accelerati – che, consentendo
quote di ammortamento più elevate di quelle ordinarie, si risolvevano in una sorta di agevolazione – sono stati
aboliti dalla legge Finanziaria per il 2008.
L’ammortamento spetta di norma al titolare giuridico del bene, salvo alcune ipotesi particolari in caso di leasing
e usufrutto
DE
In Germania esistono due tipologie di ammortamento: ordinario e accelerato. L’ammortamento accelerato, tuttavia, è una forma di agevolazione che si applica solo alle società attive in determinati settori e in determinate aree.
Le deduzioni effettuate a titolo di ammortamento ordinario o accelerato devono comunque riflettersi nel bilancio.
L’ammortamento spetta di norma al titolare giuridico del bene, salvo, nel caso di leasing, le ipotesi in cui il beneficiario sopporti integralmente costi e rischi connessi al bene
EE
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
ES
L’AF stabilisce le soglie ritenute congrue per gli ammortamenti fiscali, divise per settori e categorie di beni. Tuttavia, il contribuente può dedurre la quota di ammortamento contabile, anche se superiore a quella stabilita ai fini
fiscali, a condizione che fornisca all’AF la prova della sua congruità. La prova può essere fornita a priori (attraverso un piano di ammortamento approvato dall’AF) o a posteriori (in sede di verifica). Non c’è bisogno di provare la
congruità dell’ammortamento se la quota dedotta non eccede le soglie pubblicate dall’AF.
FR
L’ammortamento è previsto per le immobilizzazioni materiali (esclusi i terreni) il cui valore diminuisce naturalmente nel tempo o in conseguenza dell’uso che se ne fa. Sono previsti due tipi di ammortamento: tecnico e
derogatorio. Il primo segue le regole ordinarie, il secondo è previsto da leggi speciali per particolari fini fiscali e
non corrisponde all’ammortamento ordinario, basato sulla perdita di valore dei beni. Per le società che adottano
gli IAS/IFRS è previsto il metodo di ammortamento “par composants” in base al quale si devono ammortizzare
separatamente i principali componenti dei beni materiali quando essi:
devono essere sostituiti frequentemente;
hanno usi diversi; o
generano benefici economici che variano nel tempo.
I beni devono essere posseduti legalmente dalla società che attua l’ammortamento; ne consegue che, ad esempio,
in caso di leasing sarà il concedente a dover attuare l’ammortamento.
Il metodo utilizzato è quello ad aliquote costanti, ma il contribuente può adottare aliquote differenti se ciò è consentito dalle specifiche circostanze di fatto (uso più intenso del bene). Il metodo ad aliquote decrescenti è previsto
in determinati casi dalla legge e le aliquote in questo caso si ottengono moltiplicando quelle del metodo ad aliquote
costanti per determinati coefficienti che variano a seconda della presunta vita utile del bene.
Segue
38
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 5.10. Ammortamento: disciplina generale
Profili generali
HU
L’ammortamento muove dalle regole contabili, alle quali la disciplina fiscale apporta delle correzioni. Per conciliare i due valori si utilizza il meccanismo delle variazioni. I metodi di ammortamento utilizzato sono l’ammortamento lineare, l’ammortamento per quote decrescenti, l’ammortamento proporzionato al costo della produzione.
La base dell’ammortamento è il costo di acquisto del bene; l’ammortamento è avviato al momento di entrata in
funzione del bene. La legge non prevede espressamente a chi debba spettare l’ammortamento, se al titolare giuridico o economico del bene.
MT Le categorie di beni ammortizzabili sono due e, cioè:
strutture o edifici industriali (definiti in maniera molto elaborata dalla legge);
impianti e macchinari (suddivisi in 18 categorie).
I beni devono essere comunque usati ed impiegati nella produzione del reddito d’impresa.
I beni immateriali non sono ammortizzabili, ad eccezioni degli investimenti su brevetti e dei diritti su brevetti.
Negli esercizi che risultano in una perdita fiscale, la perdita commerciale deve essere tenuta separata dalle quote
di ammortamento rimaste inutilizzate.
NL
I beni immobili (fatta eccezione per i terreni) possono essere ammortizzati con limitazioni. In linea di principio,
l’ammortamento spetta al titolare “economico” del bene
PL
L’ammortamento fiscale, a differenza di quello civile, è limitato ai beni utilizzati per l’esercizio di attività d’impresa e avviene su base mensile, salvo che il contribuente opti per l’ammortamento su base annuale o trimestrale.
L’ammortamento spetta di norma al titolare giuridico del bene, ad eccezione che nel leasing finanziario
SL
È possibile ammortizzare le immobilizzazioni e i beni immateriali a lungo termine. La deduzione è limitata alla
quota calcolata, secondo il metodo lineare, in base all’aliquota massima fissata con legge. Il titolare dell’ammortamento è il proprietario legale, salvo in alcuni casi, quali il leasing finanziario
UK
In linea di principio, non è possibile dedurre quote di ammortamento, in quanto esse rappresentano investimenti
in conto capitale. Esiste, tuttavia, una specifica normativa che dà al contribuente la possibilità di fruire di “deduzioni per capitale”. Il Capital Allowances Act 2001 precisa che il contribuente può scegliere se utilizzare il meccanismo delle “capital allowances”. Se decide di farlo, le percentuali di “allowance” stabilite dal legislatore inglese
rappresentano limiti massimi non superabili. Il CAA 2001 non prevede, invece, limiti minimi: il contribuente potrà dunque scegliere di utilizzare percentuali inferiori a quelle stabilite, qualunque sia il metodo di ammortamento
che adotti. Sono previsti tre metodi di ammortamento:
il c.d. first-year allowance (cioè un ammortamento pari al 100%) è una facoltà concessa solamente ad imprese
operanti in determinate aree, ad alcune imprese di piccole e medie dimensioni che soddisfano precise condizioni
e alle spese effettuate per la ricerca e lo sviluppo, indipendentemente da chi le sostenga;
il c.d. writing-down allowances è applicabile a macchinari ed impianti; con questo metodo, l’ammortamento è
calcolato applicando una percentuale fissa, di solito il 25%, ad una base di calcolo decrescente costituita dal costo
storico del bene al netto delle quote di ammortamento già dedotte;
il c.d. straight-line method è usato per edifici industriali o agricoli e altre spese per le quali non si applicano i
precedenti metodi ed i beni immateriali; con questo metodo si ammortizza una percentuale fissa, di solito il 4%,
del costo sostenuto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte.
39
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.11. Ammortamento: beni materiali
Ammortamento individuale/
per pool
Aliquote costanti/decrescenti
Aliquota standard
Ammortamento anticipato
IT
Individuale
Aliquote costanti (dimezzate Non c’è: le tabelle ministeria- No (dal 2008)
il primo anno)
li fissano aliquote diverse per
ciascun bene o categoria di
beni
DE
Individuale come regola gene- Aliquote costanti (quelle de- Non c’è: dipende dalla vita No
rale, per pool per il magazzino crescenti sono abrogate dal utile stimata del bene (Afae i beni di scarso valore (tra 2008)
tabelle per alcune tipologie di
beni)
150 e 1500 euro)
EE
N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura
dell’imposta)
dell’imposta)
dell’imposta)
dell’imposta)
ES
Individuale
Entrambe, a condizione che si Non c’è
ottenga un risultato congruo
FR
Individuale
Le aliquote costanti sono la
regola; per molti beni si possono usare anche le aliquote
decrescenti
Per calcolare le aliquote decrescenti, occorre moltiplicare le
aliquote ordinarie applicabili
alle singole categorie di beni
per i coefficienti prefissati e
differenziati in base alla vita
utile del bene
HU
Individuale
Aliquote costanti, di regola
Variabile in funzione della ti- No
pologia di beni
MT
Per pool, salvo per i beni la cui Aliquote costanti
vita utile effettiva differisce
significativamente da quella
degli altri beni del pool
NL
Individuale
Entrambe le tipologie, secon- 20% per le immobilizzazioni
do il ritmo di effettiva svaluta- 3% per gli edifici
zione del bene
È possibile, previo assenso
dell’AF, l’ammortamento discrezionale (random) di navi,
spese di start-up, investimenti
ecologici
PL
Individuale
Aliquote costanti, salvo ove è
possibile optare per quelle decrescenti (impianti, attrezzi,
hardware, veicoli)
È possibile optare per l’ammortamento accelerato di veicoli, edifici, impianti, attrezzi,
hardware
SL
Individuale (quella per pool è Aliquote costanti
stata di recente abolita)
3% per gli immobili
No
20% per impianti e macchinari
UK
Per pool, salvo eccezioni mar- Aliquote decrescenti
ginali (es., auto di lusso)
Solo per alcuni beni: edifici N/A (nel sistema del capital
e impianti (10%); macchinari allowance, non è possibile an(25/10%)
ticipare la deduzione)
Le PMI possono effettuare un ammortamento fiscale
maggiore del 50% rispetto a
quello effettivo-contabile se
il numero dei dipendenti è in
aumento
Le spese di start-up si possono
dedurre integralmente come
spese operative o ammortizzare in 5 anni
5-25% per impianti e macchi- No
nari
2% per edifici e strutture industriali (per il primo anno,
10%)
40
1,5-2,5% per gli edifici
10-25% per macchine e attrezzi
30% per i computer
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5.12. Ammortamento: beni immateriali
Tipologie beni immateriali ammortizzabili
Ammortamento beni
immateriali generati
internamente
Aliquota standard
Ammortamento anticipato
IT
Spese R&S
Pubblicità
Software
Marchi
Brevetti
Avviamento
Sì
20, 25, 33.33, 50, 100%
20, 25, 33.33, 50, 100%
Max 50% del costo
Max 1/18 del costo
Max 1/18 del costo
Max 1/18 del costo
No (dal 2008)
DE
Tutti i beni immateriali, purché acquistati
No
15 anni per l’avviamento; per
gli altri dipende dalla stima
sul periodo di utilizzazione del
bene
No
EE
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
N/A (a causa della struttura
dell’imposta)
N/A (a causa della struttura
dell’imposta)
ES
Spese R&S; Software; Marchi; Brevetti; Avviamento, anche se non contabilizzato nel
bilancio civile
In generale, no. Le spese
di R&S sono liberamente
ammortizzabili
10%, in generale
5%, per l’avviamento
Per il software, l’aliquota è legata alla vita effettiva stimata
Le PMI possono effettuare un
ammortamento fiscale nella
misura del 50% in più rispetto
a quello effettivo e, se il numero dei dipendenti è in aumento, possono ammortizzare
i propri beni liberamente
FR
Solo quelli che subiscono una perdita di valore irreversibile; il Consiglio di Stato francese ha affermato che sono ammortizzabili
anche i beni immateriali se, alla data di acquisto o creazione, è prevedibile che la loro
utilità per l’impresa cesserà in un determinato momento. In base a questo principio, è
stato ammesso l’ammortamento di brevetti,
software, concessioni di servizi pubblici e
diritti su film cinematografici.
Per gli altri, si può costituire una riserva a
fronte della diminuzione di valore
Sì, a condizione che alla
data di creazione sia prevedibile che la loro utilità
per l’impresa cesserà in
un dato momento
20% per brevetti e diritti d’autore; variabile per gli altri (vedi
tabella precedente)
Il software si ammortizza
in 12 mesi (calcolati pro rata
temporis se l’acquisto avviene in corso di esercizio). Le
spese di start-up si possono
dedurre integralmente come
spese operative o ammortizzare in 5 anni
HU
Software, brevetti e diritti d’autore, marchi,
avviamento
Sì, salvo l’avviamento
14,5%
No
MT
R&S
Software
Brevetti
Marchi e proprietà intellettuale
No
6 anni
4 anni (minimo)
Durata del bene
3 anni
Le spese pubblicitarie sono
integralmente dedotte nell’anno in cui sono sostenute
NL
Spese R&S
Pubblicità
Software
Marchi
Brevetti
Avviamento
Sono
immediatamente
deducibili e non devono
essere capitalizzati (salvo
l’avviamento interno, che
non è deducibile né capitalizzabile)
0-20%
0-20%
0-20%
0-10%
0-10%
10%
È possibile, previo assenso
dell’AF, l’ammortamento discrezionale (random) di beni
immateriali connessi a spese
di start-up o a investimenti
ecologici
PL
Spese R&S
Software e marchi
Brevetti e avviamento
Solo se sono il risultato
dell’attività di R&S svolta internamente
1 anno
2 anni
5 anni
No
SL
Spese R&S
Software
Marchi e brevetti
Sì
33% per R&S
50% per i software
10% per marchi e brevetti
No
UK
Spese R&S
Software e marchi
Brevetti e avviamento
Sì
Solo per le spese di R&S (100%)
e per i software (25%). Per le altre non c’è un’aliquota standard
N/A (nel sistema di capital allowance, non è possibile anticipare la deduzione)
41
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.13. Metodo usato per la determinazione del valore dei beni ammortizzabili (costo storico ecc.).
Regole speciali per le società IAS/IFRS
IT
Costo storico
DE
Costo storico (se i beni sono stati acquisiti in seguito a permuta No, in quanto le società che redigono un bilancio IAS/IFRS,
o ad atto di liberalità, si usa il fair value)
ai fini fiscali devono comunque redigere un bilancio secondo i
principi contabili tedeschi
EE
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
ES
Costo storico
No
FR
Costo storico
Evidenziazione del costo storico e conseguente allineamento
del valore contabile
HU
Costo storico
No
MT
Costo storico
No (tutte le società applicano gli IAS/IFRS)
NL
Costo storico
Non ci sono regole specifiche, ma non si esclude che gli IAS/
IFRS possano avere un impatto sulla determinazione del valore
del bene ammortizzabile
PL
Costo storico
No
SL
Costo storico (comprensivo dei costi accessori)
No
UK
In linea di principio, si usa il costo storico; questo, tuttavia, è No
sostituito in alcuni casi dal valore di mercato (p.es., in caso di
acquisto da parte di società correlata)
Per marchi e avviamento, si applicano le regole generali, anche
se non sono stati imputati a conto economico
42
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5.14. Ammortamento del magazzino: metodo utilizzato (FIFO, LIFO, media ponderata)
IT
Si possono usare il LIFO, il metodo del costo medio ponderato, il FIFO ed altri metodi basati sul LIFO.
Le società che adottano i principi contabili internazionali usano le regole dello IAS 2 anche ai fini fiscali.
Ai fini fiscali, i beni in magazzino sono raggruppati in categorie, secondo il loro valore e le loro caratteristiche
DE
Come regola generale, si usa il LIFO. Per gruppi di beni aventi modico valore si usa il metodo del costo medio
ponderato. Per quanto riguarda la valutazione, si usa il costo storico
EE
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
ES
Dal 2008, il metodo preferito è quello del costo medio ponderato; anche il FIFO, tuttavia, è accettabile
FR
Sono permessi una variante del FIFO o il metodo del costo media ponderato. Il LIFO è permesso solo se corrisponde al metodo effettivamente utilizzato per attingere dal magazzino. Il magazzino si valuta al minore tra il valore di mercato alla fine dell’anno e il costo; nei bilanci si contabilizza il costo e, se il valore di mercato è inferiore,
si contabilizza una distinta riserva che viene poi dedotta dal costo
HU
Si possono usare il FIFO e il costo medio ponderato, purché il medesimo principio sia applicato in maniera costante
MT Non ci sono regole specifiche, ma di norma si utilizza il FIFO. Il magazzino si valuta al minore tra il costo o il
valore netto realizzabile, in conformità a quanto previsto dagli IAS/IFRS
NL
Il contribuente può scegliere tra vari metodi (p.es., LIFO, FIFO, costo medio ponderato), a condizione che il metodo utilizzato sia in linea con i corretti principi commerciali. È possibile anche passare da un metodo all’altro, a
condizione che il cambio non venga effettuato per ottenere un vantaggio fiscale
PL
Il contribuente può liberamente scegliere tra LIFO, FIFO e costo medio ponderato, purché il metodo scelto sia
applicato in maniera costante. La valutazione del magazzino avviene sempre al costo
SL
Si possono utilizzare il FIFO e il costo medio ponderato
UK
Si possono utilizzare tutti i metodi del magazzino che rispecchiano i corretti principi contabili, a condizione che
siano adottati in maniera costante e che non confliggano con la normativa fiscale. Se i beni che compongono il
magazzino non sono identificabili singolarmente, si usa il FIFO (il LIFO, invece, non è accettabile)
43
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.15. Componenti negativi. Regole generali
Definizione generale costo
deducibile (sì/no)
Inerenza
Momento temporale di
rilevazione
Regole speciali per società
IAS/IFRS (sì/no)
IT
No (i costi deducibili e le con- Sì (se l’inerenza è parziale, la Competenza (ma il costo è
dizioni di deducibilità sono deducibilità del costo si riduce deducibile sono se certo e di
espressamente individuati)
in proporzione)
ammontare stimabile con sufficiente precisione; le passività
potenziali sono irrilevanti). Si
usa il criterio di cassa per le
remunerazioni dei manager, le
imposte diverse da quelle sul
reddito, contributi sindacali
DE
Sì (le spese commerciali sono Sì
i costi o le spese che sono
connessi all’attività svolta; le
eccezioni sono espressamente
individuate). C’è anche una
lista positiva (che include, ad
esempio, le donazioni)
EE
No (vengono definite le “spese Sì (ma le spese imponibili “in Cassa (ma nei bilanci si usa la No
non imponibili”, che, a causa senso oggettivo” lo sono an- competenza)
della struttura dell’imposta, che se inerenti)
hanno la stessa funzione dei
costi deducibili)
ES
No (la normativa fiscale disciplina i soli casi in cui c’è discrepanza rispetto ai principi
contabili)
Solo nel caso di servizi resi da
associate: i costi sono deducibili se la società che riceve
i servizi ne è beneficiario effettivo
Competenza: i costi sono deducibili quando vengono rilevati in bilancio (eccezioni: se
la società preferisce rinviare
la deduzione, perché ha convenienza a farlo; se la società
beneficia dell’ammortamento
“libero”)
FR
No. Il reddito si calcola deducendo “tutti i costi”. La lista
dei costi deducibili prevista
dalla legge fiscale è dettagliata ma non esaustiva. I criteri
per la deducibilità sono quelli
esplicitati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato
Sì (i costi devono riferirsi
all’attività commerciale e alla
produzione o alla conservazione del reddito imponibile:
i costi relativi a redditi esenti
non sono deducibili)
Competenza (sono deducibili No
tutti i costi che rappresentano
un debito certo e determinato
nel suo ammontare, anche se si
riferisce all’anno successivo)
Sì: sono deducibili anche le
spese non iscritte nel conto
economico, ma direttamente
nello stato patrimoniale in ragione degli IAS/IFRS
Competenza (cassa per le No
piccole società, con fatturato
inferiore a € 500.000 o utili
inferiori a € 50.000)
No (ma, ai fini della determinazione del costo deducibile,
si prende in considerazione
il conto economico redatto
in base ai principi contabili
nazionali, che non è del tutto
identico a quello IAS/IFRS)
Segue
44
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 5.15. Componenti negativi. Regole generali
Definizione generale costo
deducibile (sì/no)
Inerenza
Momento temporale di
rilevazione
Regole speciali per società
IAS/IFRS (sì/no)
HU
No, si usa un approccio casi- Sì, in linea di principio. È dif- Competenza (si seguono le re- No
stico
ficile però verificarlo perché gole contabili)
le società non sono obbligate
a predeterminare le attività
svolte
MT
Sì, mentre c’è una lista “nega- Sì: tutte le spese esclusiva- Cassa (a prescindere dal mo- No
tiva” per le spese non deduci- mente ed interamente sostenu- mento della contabilizzaziobili
te in connessione con l’attività ne)
commerciale
NL
Sì: tutte le spese commerciali
sono costi deducibili (a condizione che rispettino i requisiti
dell’arm’s length)
Sì: ma, in linea di principio,
tutti i costi sostenuti da una
società sono considerati inerenti
Cassa (ne deriva che il mo- No
mento del riconoscimento fiscale di un costo può differire
da quello contabile)
PL
Sì: le spese sostenute per produrre reddito o per mantenere
o assicurare le fonti di reddito, con l’eccezione delle spese
che sono espressamente individuate come non deducibili
(ca. 60)
Sì: i costi sono deducibili solo
se sostenuti in connessione diretta o indiretta con la produzione del reddito
Competenza per i costi diret- No
tamente connessi alla produzione del reddito. Al contrario,
i costi indirettamente connessi
con la produzione del reddito
seguono, in linea di principio,
il principio di cassa
SL
Sì: sono tutti quelli ricono- Sì
sciuti come tali dai principi
contabili, ad eccezione di
quelli considerati non deducibili dalle norme fiscali
Cassa. I costi sono riconosciu- No
ti nel momento in cui le merci
o i servizi vengono acquistati
e utilizzati per fini commerciali
UK
Sono deducibili le spese esclusivamente ed interamente collegate all’attività commerciale,
e quelle comunque collegate
all’attività di investimento
Competenza (a condizione
che le spese siano state effettivamente sostenute o che la
società abbia un’obbligazione
presente a sostenerle)
Sì (è necessaria una piena
inerenza per le attività commerciali, mentre per quelle
finanziarie è sufficiente anche
un’inerenza parziale)
45
No (ma le spese per investimenti pluriennali sono ripartite pro-quota tra gli esercizi ai
quali si riferiscono)
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.16. Spese non deducibili (%)
IT
Interessi passivi (per la quota che eccede il 30% del ROL, salvo casi particolari); dividendi (100%); imposte non
deducibili (100%); spese relative ad immobili non utilizzati a fini commerciali (100%); spese a favore dei dipendenti (oltre il 5% del costo totale del lavoro); diaria e spese di viaggio (oltre 180,76 € al giorno in Italia; 258,23 €
all’estero); canoni e spese di manutenzione di immobili a disposizione dell’impiegato (deducibili fino a concorrenza del fringe benefit tassabile); spese per operazioni con società o professionisti localizzati in paradisi fiscali
(100%); spese di utilità sociale (oltre il 2% del reddito imponibile); imposte (con alcune eccezioni)
DE
Interessi (per la quota che eccede il 30% dell’EBITDA, salvo eccezioni); spese relative a redditi esenti (pex);
compensi degli amministratori (50%); spese per ristoranti (se l’ammontare supera di 70% quello “considerato”
ragionevole); distribuzioni di profitti occulti (per la quota superiore alla remunerazione ragionevole); determinate
spese di rappresentanza (caccia, cavalli, yacht); sanzioni; interessi connessi ad imposte evase
EE
A causa della peculiare struttura dell’imposta, le spese non deducibili corrispondono, da un punto di vista funzionale, alle “spese imponibili”. Le spese possono essere imponibili in senso sia oggettivo (multe, costi per operazioni con soggetti localizzati in paradisi fiscali etc.), sia soggettivo (spese non inerenti). Sono sempre imponibili
dividendi e contributi sociali non obbligatori, mentre donazioni e spese di rappresentanza lo sono solo se eccedono
le soglie de minimis previste
ES
Donazioni, perdite al gioco, multe, pagamenti illeciti, imposta sulle società, interessi che presentano i requisiti per
l’applicazione della thin cap. Non ci sono spese solo parzialmente deducibili
FR
Le donazioni, in generale, sono liberamente deducibili se di valore unitario inferiore o uguale a 31 €; oltre tale soglia, è necessario dichiararle in uno specifico modulo e sono soggette a controlli da parte dell’AF. Le donazioni ad
organizzazioni e fondazioni no-profit sono deducibili nella misura del 60% (entro il limite dello 0,5% del fatturato
di fonte nazionale). Le remunerazioni dei manager sono deducibili entro limiti determinati, fissati in relazione alle
remunerazioni dei dipendenti; gli accantonamenti per fondi di previdenza volontaria o complementare sono deducibili solo se rispettano i requisiti di legge; i pasti dei dipendenti sono deducibili fino a 12,50 € al giorno; le spese di
trasporto relative ad un veicolo utilizzato in maniera promiscua sono deducibili pro-rata; le spese considerate “di
lusso” sono totalmente indeducibili. Interessi, royalties e servizi tra parti correlate sono indeducibili per la quota
considerata “eccessiva” (che è assimilata ad una distribuzione di utili mascherata). Le sanzioni indeducibili sono
solo quelle penali, fiscali, per violazione della concorrenza.
HU
Sono indeducibili: gli interessi cui si applica la thin capitalization; il 50% delle spese relative a interessi pagati a società
affiliate; le spese relative a minusvalenze relative a partecipazioni in società estere; le sanzioni; le spese non effettivamente sostenute; le spese per servizi non richiesti a scopo commerciale (se il costo supera HUF 200.000 con riferimento
ad un singolo prestatore); le spese per opere d’arte (oltre l’1% degli investimenti totali effettuati nell’anno)
MT Sanzioni e imposte sono spese non deducibili
NL
Le donazioni sono deducibili, se effettuate a favore di determinate istituzioni, tra un minimo di € 227 e un massimo del 10% dell’utile. Le spese per cibi, bevande e beni di lusso, le spese di rappresentanza per seminari e convegni sono deducibili nel limite del 73,5%, fino ad un massimo di 4.200 € (che può essere aumentato a determinate
condizioni). Le sanzioni e l’imposta sulle società sono indeducibili (100%), così come gli interessi cui si applica
la thin cap, le imbarcazioni usate a scopi di rappresentanza, i costi relativi ad armi non autorizzate, a determinati
animali, ad opzioni, convertibili e warrant
PL
Vi sono circa 60 tipi di componenti negativi non deducibili. Le spese di rappresentanza e quelle degli amministratori non sono deducibili
SL
Non sono deducibili: le rettifiche da transfer pricing e gli interessi tra soggetti correlati (thin cap rule); i costi
connessi a redditi esenti; alcuni tipi di riserve (nel limite del 50%); i costi connessi alla rivalutazione degli investimenti finanziari e ai redditi esenti; le spese di rappresentanza e degli amministratori (nel limite del 50%); le
imposte e le sanzioni; gli interessi provenienti da Paesi in cui il livello di tassazione è inferiore al 12%; le spese
per il personale in eccedenza alle soglie fissate con DM
UK
Le imposte (in particolare, l’IVA), sanzioni, costi relativi ad illeciti e noleggi di automobili a prezzi eccessivi sono indeducibili. Sono indeducibili anche le spese di tipo “capitale”, salvo che non sia espressamente previsto il contrario
46
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
5.17. Riserve, fondi e accantonamenti deducibili
IT
Le riserve e gli accantonamenti sono in linea di principio deducibili, ma con limitazioni. Sono deducibili, in particolare: le riserve per TFR e simili; gli accantonamenti per le imposte; le riserve per le operazioni a premio
DE
Per regola generale, le riserve obbligatorie ai sensi della disciplina contabile sono deducibili ai fini fiscali. Ci sono
però delle eccezioni (ai fini fiscali, ad esempio, non sono ammesse le riserve per perdite future, obbligatorie ai fini
contabili). Se le riserve contabili contengono spese non deducibili, esse sono aggiunte al reddito civilistico in sede
di determinazione dell’utile. Le riserve deducibili comprendono: le riserve per spese conseguenti alla violazione
di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, se è probabile che il titolare chieda i danni o se lo ha già fatto;
le riserve per passività per le quali in passato il contribuente ha già sopportato oneri; le riserve per liberalità ai
dipendenti; le riserve per le pensioni dei dipendenti. Le riserve per spese che devono essere sostenute in caso di
reddito futuro possono essere formate solo dopo che questo reddito è stato ricevuto. È possibile costituire riserve
per differire la tassazione delle plusvalenze su determinati beni
EE
N/A (a causa della struttura dell’imposta)
ES
In linea di principio, le riserve costituite a fronte di oneri futuri non sono deducibili, salvo che nel caso di obbligazioni legali o contrattuali connesse alle ristrutturazioni aziendali. Le seguenti riserve sono deducibili, anche se
con limiti: riserve per insolvenza; riserve per deprezzamento di azioni negoziate e non, nonché di obbligazioni;
riserve per le pensioni del personale
FR
In linea di principio, le riserve (intese come accantonamenti per far fronte a passività maturate, spese stimate o
altre sopravvenienze attive) sono deducibili e possono essere costituite per qualsiasi scopo. Da un punto di vista
giuridico-funzionale, si distinguono tre tipi di riserve: quelle per deprezzamento, quelle per rischi e spese e le cd.
riserve “regolamentate”. Le riserve per deprezzamento vengono create per i beni che non possono essere ammortizzati. Le riserve “regolamentate” sono accomunate dal fatto di essere espressamente previste e disciplinate dalla
legge tributaria
HU
Le riserve deducibili possono essere riserve da capitale, riserve “limitate” (o collegate), riserve da rivalutazione,
riserve per lo sviluppo. Le riserve per sviluppo sono formate dagli utili accantonati e si sostanziano in un ammortamento accelerato degli investimenti effettuati per lo sviluppo dell’impresa nei 4 anni precedenti
MT Riserve, fondi e accantonamenti non sono deducibili (salvo le riserve tecniche delle assicurazioni)
NL
In base alla giurisprudenza della Suprema Corte, le riserve sono deducibili se rispettano i seguenti criteri: requisito dell’origine (le spese future sono un risultato di fatti e circostanze avvenute nel periodo precedente la data del
bilancio); requisito dell’attribuzione (le spese future possono essere attribuite a quel periodo); c’è un ragionevole
grado di certezza che le spese future saranno dovute
PL
Gli accantonamenti a riserva diversi da quelli obbligatori per legge, sono indeducibili salvo espressa previsione
normativa. In base alla normativa fiscale, non sono deducibili le riserve create per coprire i crediti la cui inesigibilità appare credibile. In determinate fattispecie individuate dalle legge (p.es., quando i crediti in sofferenza sono
garantiti da una banca), la riserva è parzialmente deducibile
SL
Le riserve per garanzie connesse alle vendite, i fondi per pensioni, esuberi, liberalità, perdite stimate per inadempimento dei contratti sono deducibili nella misura del 50%. Tutte le altre riserve sono interamente deducibili
UK
La regola generale è che le riserve sono deducibili se sono state effettivamente costituite a fronte di spese sostenute nel periodo di riferimento o a fronte di un’obbligazione attuale della società (di tipo legale o “constructive”)
che deriva da un evento passato. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tutte le riserve costituite in base ai principi
contabili nazionali possono assumere rilievo anche ai fini fiscali
47
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.18. Trattamento delle perdite
Riporto avanti: sì/no (anni)
Riporto indietro: sì/no (anni)
Limiti alla compensazione
Eccezioni al regime generale
(es: perdite di start-up)
Sì: se una società ha del reddito esente, la perdita riportabile
è diminuita di un ammontare pari alla parte del reddito
esente che eccede i costi non
deducibili (cfr. limitazione alla
deducibilità degli interessi)
Le perdite delle start-up sono
illimitatamente riportabili se
realizzate nei primi 3 anni di
esercizio di un’attività produttiva realmente nuova.
Ci sono limiti al riporto delle
perdite in caso di acquisto di
“bare fiscali” e delle società
che godono di esenzioni totali
o parziali
IT
Sì (fino a 5 anni)
DE
Sì (illimitato nel tempo, ma Sì (per un anno, e nel limite di No
entro la soglia di 1 milione di € 511.500)
euro; se le perdite sono maggiori, l’eccedenza può essere
utilizzata nei limiti del 60%
all’anno)
EE
N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura N/A (a causa della struttura
dell’imposta)
dell’imposta)
dell’imposta)
dell’imposta)
ES
Sì (fino a 15 anni)
FR
Sì, senza limiti temporali (dal Sì, per tre anni. Oltre i tre
gennaio 2004)
anni, l’eventuale eccedenza
delle perdite dà diritto ad un
credito, che può essere utilizzato nei successivi 5 anni. Il
sesto anno, il credito residuo è
rimborsato.
Sì: le perdite “di capitale” pos- No
sono essere compensate solo
con plusvalenze “di lungo termine” della medesima specie
(soggette ad aliquota ridotta) e
sono riportabili per 10 anni
HU
Sì senza limiti temporali. Ol- Sì, per il solo settore agricotre il quarto anno consecutivo lo (nel limite massimo di due
di perdita, l’ulteriore riporto è anni)
subordinato all’autorizzazione
dell’AF, che verifica la sussistenza dei requisiti previsti
dalla legge
No.
No
In linea di principio, la prima
perdita compensabile è la più
risalente
No
No
No
Nel caso di cessione di quote
o di capitale che modifica sostanzialmente la proprietà societaria (se la cessione riguarda tra il 25% e il 50% della
proprietà, il riporto è limitato
pro-quota; oltre il 50%, è annullato)
Per le perdite delle start-up, il
riporto in avanti è illimitato.
Sono previsti limiti al riporto
delle perdite in caso di acquisto di “bare fiscali”
Segue
48
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 5.18. Trattamento delle perdite
Riporto avanti: sì/no (anni)
Riporto indietro: sì/no (anni)
Limiti alla compensazione
Eccezioni al regime generale
(es: perdite di start-up)
MT
Sì, illimitatamente
No
Ai fini fiscali, rilevano solo No
le perdite relative all’attività
d’impresa o al trasferimento di
un bene suscettibile di generare una plusvalenza tassabile.
Le perdite commerciali possono essere compensate con
qualsiasi tipo di utile; quelle
“di capitale” possono essere
compensate solo con le relative plusvalenze
NL
Sì, per nove anni
Sì, per un anno
Il riporto delle perdite può
essere negato in caso di mutamento sostanziale (30% o più)
del possesso azionario della
società
PL
Sì fino al quinto anno succes- No
sivo a quello in cui si verifica
la perdita
La porzione di perdita ripor- No
tata in ciascun anno non può
eccedere il 50% di quella complessiva
SL
Sì, per sette anni
No
No
Ci sono regole speciali per limitare il riporto delle perdite
in caso di acquisto di “bare
fiscali”
UK
Sì, illimitato
Sì, ma solo per le perdite
dell’attività tipica e per un
anno (per tre anni in caso di
cessazione o modifica dell’attività)
Sì: in linea di principio, le perdite derivanti da ciascuna attività svolta dalla società sono
compensabili solo con gli utili
della medesima attività (cd.
ring-fencing). Le perdite di
capitale non possono essere
compensate con i profitti delle
attività commerciali. Le perdite delle attività commerciali
possono essere compensate
anche con le perdite di capitale.
Le perdite realizzate nei 7 anni
che precedono l’inizio dell’attività si considerano prodotte
nel momento in cui effettivamente inizia l’attività.
Se cambia l’attività sociale o
la proprietà, si perde il diritto
a compensare le perdite maturate in precedenza
49
Nel caso di società holding, le
perdite possono essere compensate solo con gli utili realizzati negli anni in cui l’attivo
della società è investito per almeno il 90% in partecipazioni
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5.19. Aliquote
Aliquota ordinaria
Aliquote speciali
IT
27,5%
DE
15% imposta sulle società, 14% imposta sul commercio, 0,83% No
soprattassa di solidarietà
EE
21% nel 2008
No
(diminuirà ogni anno dell’ 1% fino ad arrivare al 18% nel 2011)
ES
30%
35% per le compagnie petrolifere;
25% per PMI con ricavi fino a euro 120.202,41; sui
ricavi che superano questa soglia si applica l’aliquota ordinaria
del 30%
FR
33,33% (più un contributo sociale del 3,3% per le società con
ricavi superiori ad euro 7.630.000,00; poiché il contributo è calcolato sul reddito che eccede € 763.000,00, per queste società
l’aliquota effettiva è pari a 34,43%)
Le cd. plusvalenze “a lungo termine” sono tassate con l’aliquota
ridotta del 15%, insieme al reddito derivante da marchi e brevetti (royalties)
Aliquota ridotta del 15% per le piccole e medie imprese, applicabile ai primi € 38.120,00 di utile (per la parte eccedente si
applica l’aliquota ordinaria).
Gli enti no-profit riconosciuti come enti di interesse pubblico
sono esenti dall’imposta sulla società; gli altri enti no-profit
sono tassati sui soli redditi derivanti da locazioni (24%) e da
determinati investimenti finanziari (10%)
HU
16% + 4% di solidarity tax
10% (fino a 5 milioni HUF) per taluni operatori che non beneficiano di incentivi e pagano ai dipendenti contributi sociali
elevati. Anche gli operatori che beneficiano dell’aliquota ridotta
pagano la solidarity tax (4%)
MT
35%
15% a titolo di ritenuta secca per determinati redditi da investimento; 12% per le plusvalenze realizzate su immobili maltesi
NL
25,5% (ma il reddito fino a € 25.000 è tassato al 20% e quello 0% sui fondi di investimento, se rispettano certe condizioni
compreso tra € 25.000 e € 60.000 è tassato al 23,5%)
10% sul reddito da brevetti, se rientra nel regime del “patent
box”
PL
19%
Alle rettifiche da transfer pricing, si applica l’aliquota del 50%,
L’aliquota del 19% è applicabile a titolo ritenuta ai dividendi e se il contribuente non presenta la documentazione entro 7 gioralle partecipazioni agli utili di società residenti ed enti commer- ni dalla richiesta
ciali residenti in Polonia
SL
22% nel 2008 (21% nel 2009, 20% a partire dal 2010)
L’aliquota base della ritenuta sui redditi in uscita è pari al 15%
UK
28% (dal 1° aprile 2008)
19% per le attività di estrazione di petrolio
Le piccole società (con utili fino a £1.500.000) pagano il 20%
se i profitti sono inferiori a £300.000; i profitti compresi tra
£300.000 e £1.500.000 sono soggetti all’aliquota risultante da
questa formula: 30% – [(1.500.000 – profitti)/ 40)]
In alcuni casi l’aliquota è ridotta del 50% (es. per taluni enti non
commerciali). Le società attive nel settore petrolifero e dei gas
naturali (incluse le società elettriche) il cui fatturato supera i 25
milioni di euro sono soggette ad una soprattassa del 5.5%
50
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
6. Tassazione degli strumenti finanziari
6.1. Trattamento fiscale dei dividendi: modello adottato (classico, participation exemption,
credito d’imposta)
IT
La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata, nel caso di dividendi distribuiti a società tramite il
meccanismo dell’esenzione nella misura del 95% del dividendo. Nel caso di dividendi distribuiti a persone fisiche,
si distingue tra partecipazioni qualificate e non. Le prime concorrono alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 49,72%; le seconde sono soggette a tassazione sostitutiva nella misura del 12,50% sul 100% del
dividendo.
DE
La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata, nel caso di dividendi distribuiti a società tramite il
meccanismo dell’esenzione nella misura del 100% del dividendo, salvo considerarne il 5% dello stesso quali spese
indeducibili. Nel caso di dividendi distribuiti a persone fisiche, fino al 31 dicembre 2008, opera il meccanismo
dell’esenzione nella misura del 50%; dal 1° gennaio 2009 i dividendi distribuiti a persone fisiche sconteranno
un’imposta sostituiva nella misura del 25%, oltre al contributo di solidarietà sociale. Nel caso di dividendi distribuiti a società di persone trasparenti, in sostituzione dell’imposta sostitutiva, sarà riconosciuta un’esenzione nella
misura del 40%.
EE
La distribuzione di dividendi ad opera di una società realizza il presupposto dell’imposta sulle società. I dividendi
sono tassati in capo alla società che li distribuisce e non in capo al soggetto che li percepisce.
In caso di distribuzione di dividendi a società, tali dividendi concorrono alla determinazione della base imponibile della società che li riceve (rilevante in caso di successiva distribuzione) se relativi a partecipazioni inferiori al
15%: per partecipazioni superiori, tali dividendi non concorrono alla determinazione della base imponibile.
ES
I dividendi concorrono in misura parziale alla determinazione del reddito imponibile o sono soggetti a tassazione
sostituiva. I dividendi di fonte estera possono, in presenza di talune condizioni, beneficiare di un regime di esenzione.
FR
Dal gennaio 2005, è stato adottato il metodo classico della doppia tassazione. Tuttavia tale fenomeno risulta attenuato: i dividendi distribuiti a società residenti sono esenti nella misura del 95%; quelli distribuiti a persone fisiche
concorrono alla formazione del reddito per il 40% del loro ammontare.
HU
La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata tramite il ricorso al meccanismo dell’esenzione nel
caso di dividendi distribuiti a società e viene soltanto attenuata nel caso di dividendi distribuiti a persone fisiche.
Queste includono i dividendi nella propria base imponibile e scontano una tassazione progressiva.
MT La doppia imposizione sugli utili societari viene eliminata riconoscendo un credito di imposta pieno
NL
Il sistema olandese di norma tollera una doppia tassazione dei dividendi. In caso di partecipazioni superiori al 5%
detenute da persone fisiche, vengono applicati meccanismi di tassazione sostitutiva (25%), se detenute da società,
meccanismi di esenzione. In via residuale trova applicazione il meccanismo del credito di imposta in caso di
partecipazioni in società cui sono applicati regimi fiscali di favore. Ai dividendi distribuiti a soggetti esteri non
appartenenti all’U.E. si applica, di regola, una ritenuta del 15%.
PL
Di norma è previsto il ricorso ad un sistema cedolare di tassazione con imposta sostitutiva del 19% applicata ai
dividendi di fonte interna. I dividendi relativi a partecipazioni superiori al 15% detenute per almeno due anni
sono esenti. I dividendi di fonte estera, di norma, concorrono integralmente alla determinazione del reddito imponibile.
SL
Trova applicazione il meccanismo del credito di imposta, ad accezione che nei casi coperti dal regime Madre –
Figlia. In caso di soci . persone fisiche è talora previsto il ricorso a meccanismi di tassazione cedolare.
UK
La doppia imposizione sugli utili societari è eliminata attraverso il metodo dell’esenzione per i dividendi di fonte
interna. I dividendi di fonte estera sono integralmente tassabili, ma se relativi a partecipazioni superiori al 10%,
può essere richiesto il credito di imposta indiretto (ovvero il credito di imposta per le imposte pagate dalla società
all’estero), altrimenti può essere richiesto solo il credito di imposta per le ritenute subite.
51
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.2. Dividendi distribuiti a soggetti residenti
Persone fisiche azionisti di
risparmio (%)
Persone fisiche azionisti
qualificati (%)
Società con partecipazioni
non qualificate
Società con partecipazioni
qualificate
IT
Tassazione sostitutiva del Tassazione del 49,72% del di- Esenti nella misura del 95%
12,50% sul 100% del dividen- videndo.
do
DE
Esenti nella misura del 50%
(fino al 31 dicembre 2008)
Ritenuta del 25% (dal 1° gennaio 2009) oltre al contributo
di solidarietà sociale
Esenti nella misura del 50% Esenti nella misura del 100%, Esenti nella misura del 100%,
(fino al 31 dicembre 2008)
salvo considerarne il 5% quali salvo considerarne il 5% quali
Ritenuta del 25% (dal 1° gen- spese indeducibili
spese indeducibili
naio 2009) oltre al contributo
di solidarietà sociale
EE
Esenti
Esenti
ES
Tassazione sostitutiva del 18% Tassazione sostitutiva del 18% Esenti nella misura del 50% Esenti in caso di partecipaziosulla quota eccedente € 1.500 sulla quota eccedente € 1.500 in caso di partecipazioni su- ni superiori al 5% possedute
periori al 5% possedute per per almeno un anno
almeno un anno
FR
Tassazione del 40% dell’ammontare del dividendo (salva
opzione per l’applicazione di
una ritenuta del 18% sull’intero ammontare del dividendo
di fonte europea)
Tassazione del 40% dell’am- Integralmente tassati
montare del dividendo (salva
opzione per l’applicazione di
una ritenuta del 18% sull’intero ammontare del dividendo
di fonte europea)
Esenzione nella misura del
95% in caso di partecipazioni,
superiori al 5%, in società di
capitali detenute per almeno 2
anni e depositate presso enti
finanziari
HU
Tassazione del 25% sulla
quota del dividendo che non
eccede il 30% della quota di
patrimonio netto riferibile al
percettore e tassazione del
35% sull’eccedenza
Tassazione del 25% sulla Esenzione
quota del dividendo che non
eccede il 30% della quota di
patrimonio netto riferibile al
percettore e tassazione del
35% sull’eccedenza
Esenzione
MT
Tassazione integrale salvo il Tassazione integrale salvo il Tassazione integrale salvo il Tassazione integrale salvo il
riconoscimento di un credito riconoscimento di un credito riconoscimento di un credito riconoscimento di un credito
di imposta pieno
di imposta pieno
di imposta pieno
di imposta pieno
NL
Ritenuta del 15% a titolo di
imposta, salva l’applicazione
di un ulteriore 30% sul 4%
del valore medio delle azioni a
titolo di dividendo fittizio. La
ritenuta è scomputata dall’ulteriore imposta dovuta
PL
Ritenuta a titolo di imposta del Ritenuta a titolo di imposta del Ritenuta a titolo di imposta
19%
19%
del 19% per i dividendi relativi a partecipazioni inferiori al
15% (10% dal 2009)
Esenzione per i dividendi relativi a partecipazioni superiori
al 15% detenute per almeno 2
anni
SL
Ritenuta a titolo di imposta del Ritenuta a titolo di imposta del Esenzione
20%
20%
Esenzione
UK
Concorrono a formare il reddito salvo il riconoscimento di
in credito di imposta pari ad
un 1/9 del dividendo lordo.
Esenzione
Esenti nella misura del 95%
Concorrono
integralmente Esenti
alla determinazione del reddito imponibile
Concorrono alla determinazione del reddito imponibile
oggetto di tassazione al 25% e
scontano una ritenuta del 15%
a titolo di acconto
Concorrono alla determina- Esenzione
zione del reddito imponibile e
scontano una ritenuta del 15%
a titolo di acconto
Concorrono a formare il red- Esenzione
dito salvo il riconoscimento di
in credito di imposta pari ad
un 1/9 del dividendo lordo.
52
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
6.3. Dividendi distribuiti a soggetti non residenti. Ritenute (normativa interna)
Persone fisiche azionisti di
risparmio (%)
Persone fisiche azionisti
qualificati (%)
Società con partecipazioni
non qualificate
Società con partecipazioni
qualificate
27%, salvo rimborso limitato
IT
12,50%
27%, salvo rimborso limitato,
in caso di soggetti non residenti nell’UE
1,250 in caso di azioni di risparmio
1,375% in caso di soggetti residenti nell’U.E.
27%, salvo rimborso limitato,
in caso di soggetti non residenti nell’UE
1,250 in caso di azioni di risparmio
1,375% in caso di soggetti residenti nell’U.E.
DE
20% oltre al contributo di soli- 20% oltre al contributo di soli- 20% oltre al contributo di sodarietà sociale (5,5%)
darietà sociale (5,5%)
lidarietà sociale (5,5%) in caso
di partecipazioni inferiori al
15% fino al 31 dicembre 2008
15% in caso di partecipazioni
superiori al 15%, detenute per
più di 12 mesi, salva l’applicazione del regime Madre – Figlia
15% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%) dal 1°
gennaio 2009
EE
Nessuna ritenuta
ES
Imposta sostitutiva del 18% Imposta sostitutiva del 18% Esenzione da tassazione nelsull’ammontare dei dividendi sull’ammontare dei dividendi la misura del 50% in caso di
distribuiti eccedenti € 1.500.
distribuiti eccedenti € 1.500.
partecipazioni inferiori al 5%
possedute per meno di un
anno
Integrale esenzione da tazzine in caso di partecipazioni
superiori al 5% possedute per
almeno un anno
FR
25% o del 18% in caso di 25% o del 18% in caso di 25%
percettori residenti in Paesi percettori residenti in Paesi
dell’UE, Islanda e Norvegia
dell’UE, Islanda e Norvegia
25%
HU
25% sulla quota del dividendo
che non eccede il 30% della
quota di patrimonio netto riferibile al percettore e 35%
sull’eccedenza
25% sulla quota del dividendo Nessuna ritenuta
che non eccede il 30% della
quota di patrimonio netto riferibile al percettore e 35%
sull’eccedenza
Nessuna ritenuta
MT
Nessuna ritenuta
Nessuna ritenuta
Nessuna ritenuta
NL
15%
Concorrono alla determina- 15% salva applicazione di 15% salva applicazione di
zione del reddito imponibile norme convenzionali o comu- norme convenzionali o comuoggetto di tassazione al 25% e nitarie
nitarie
scontano una ritenuta del 15%
a titolo di acconto
PL
19%
19%
19%
Esenzione per i dividendi intersocietari con soglia partecipativa del 15%.
SL
15%
15%
Esenzione
tassazione integrale ove siano
distribuiti da società residenti
in Paradisi Fiscali
Esenzione
tassazione integrale ove siano
distribuiti da società residenti
in Paradisi Fiscali
UK
Nessuna ritenuta
Nessuna ritenuta
Nessuna ritenuta
Nessuna ritenuta
Nessuna ritenuta
22%, salve norme convenzio- Nessuna ritenuta
nali
Nessuna ritenuta
53
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.4. Dividendi: normativa anti-elusiva
IT
Sì. È prevista una disciplina tesa a prevenire il fenomeno del dividend washing
DE
Operano le regole generali antielusive che consento all’A.F. di riqualificare le operazioni e applicare la tassazione
corrispondente. Nell’ipotesi di dividendi, all’A.F. è consentito qualificare come operazioni di dividendi e applicare
il regime corrispondente ad operazioni con cui sono attribuite a soci utili sotto altra forma giuridica.
EE
No
ES
Sì, è prevista una limitazione alla possibilità di deduzione di eventuali minusvalenze se l’incasso dei dividendi e le
operazioni di acquisto o cessione sono effettuate nell’arco del medesimo anno. La minusvalenza non viene dedotta
nell’anno di cessione, ma né è posticipato l’utilizzo
FR
Non c’è una specifica normativa nazionale. in caso di distribuzione a soggetti non residenti, può trovare applicazione il principio del beneficiario effettivo
HU
No
MT Sì, esiste una norma di portata residuale
NL
Sì, esenzione, rimborso e credito di imposta sono applicate a condizione che chi riceve il pagamento sial il beneficiario effettivo
PL
No
SL
No
UK
No
54
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
6.5. Plusvalenze azionarie: regime generale
Persone fisiche azionisti di
risparmio (%)
Persone fisiche azionisti
qualificati (%)
Società con partecipazioni
non qualificate
Società con partecipazioni
qualificate
IT
Tassazione sostitutiva del Tassazione del 49,72% della Esenti nella misura del 95%
12,50% sul 100% della plu- plusvalenza
se ininterrottamente possedusvalenza
te per 12 mesi, iscritte nella
immobilizzazioni finanziarie,
se la società partecipata è residente in uno Stato White list,
o in caso di risposta favorevole all’interpello, se la società
partecipata esercita un’attività
commerciale. Altrimenti integrale tassazione
DE
Esenti in caso di partecipazioni inferiori all’1% e se la cessione avviene dopo un anno.
altrimenti, esenzione nella
misura del 50% (fino al 31 dicembre 2008)
Ritenuta del 25% in caso di
partecipazioni in società di
capitali inferiori all’1%
(dal 1° gennaio 2009)
Esenti nella misura del 50% Esenti nella misura del 100%, Esenti nella misura del 100%,
in caso di partecipazioni su- salvo considerarne il 5% quali salvo considerarne il 5% quali
spese indeducibili
periori all’1% o se la cessione spese indeducibili
avviene entro 1 anno (fino al
31 dicembre 2008)
Esenti nella misura del 40%
in caso di partecipazioni superiori all’1% o se la cessione
avviene entro 1 anno
(dal 1° gennaio 2009)
EE
N/A
N/A
N/A
N/A
ES
Integralmente tassabili
Integralmente tassabili
Si distingue tra:
partecipazioni detenute per
la vendita e partecipazioni in
società collegate: da valutarsi
annualmente secondo il valore
di mercato. Le oscillazioni di
valore positive e negative hanno rilevanza fiscale;
partecipazioni diverse dalle
precedenti: determinano plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solo in caso
di vendita
Si distingue tra:
partecipazioni detenute per
la vendita e partecipazioni in
società collegate: da valutarsi
annualmente secondo il valore
di mercato. Le oscillazioni di
valore positive e negative hanno rilevanza fiscale;
partecipazioni diverse dalle
precedenti: determinano plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solo in caso
di vendita
Segue
55
Esenti nella misura del 95%
se ininterrottamente possedute per 12 mesi, iscritte nella
immobilizzazioni finanziarie,
se la società partecipata è residente in uno Stato White list,
o in caso di risposta favorevole all’interpello, se la società
partecipata esercita un’attività
commerciale. Altrimenti integrale tassazione
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Segue 6.5. Plusvalenze azionarie: regime generale
Persone fisiche azionisti di
risparmio (%)
Persone fisiche azionisti
qualificati (%)
Società con partecipazioni
non qualificate
Società con partecipazioni
qualificate
FR
Esenti se l’ammontare totale dei ricavi dalla vendita di
azioni in un anno è inferiore a
€ 25.000
HU
Tassazione sostitutiva del 19% Tassazione sostitutiva del Tassazione integrale, salva Tassazione integrale, salva
sul 100% della plusvalenza
12,50% sul 100% della plu- possibilità di dedurre dalla possibilità di dedurre dalla
base imponibile il 50% della base imponibile il 50% della
svalenza
plusvalenza
plusvalenza
MT
Tassazione integrale
NL
Tassazione sostitutiva del 30% Tassazione
sul 4% del valore medio delle 25%
azioni a titolo di dividendo fittizio. La ritenuta è scomputata
dall’ulteriore imposta dovuta
PL
Integralmente tassabili
Integralmente tassabili
SL
Integralmente tassabili
Esenti nella misura del 50% Integralmente tassabili
se relative a partecipazioni
superiori all’8% possedute da
almeno 6 mesi ed a condizione
che la società partecipata impieghi almeno 1 dipendente e
non sia residente in un paradiso fiscale
Esenti nella misura del 50%
se relative a partecipazioni
superiori all’8% possedute da
almeno 6 mesi ed a condizione
che la società partecipata impieghi almeno 1 dipendente e
non sia residente in un paradiso fiscale
UK
Integralmente tassabili
Integralmente tassabili
Integralmente tassabili
Soggetti a ritenuta del 18% Integralmente tassabili
(oltre al contributo di solidarietà sociale) se l’ammontare
totale dei ricavi dalla vendita
di ricavi in un anno è superiore a € 25.000
Esenti
Tassazione integrale
sostitutiva
del Integralmente tassabili
Integralmente tassabili
Integralmente tassabili
56
Esenti nella misura del 95%
in caso di partecipazioni, superiori al 5%, in società di
capitali detenute per almeno
2 anni e depositate presso enti
finanziari
Esenti
Esenti, salva il riconoscimento di un credito di imposta, in
caso di partecipazioni in società cui sono applicati regimi
fiscali di favore
Integralmente tassabili
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
6.6. Minusvalenze: rilevanza e eventuali limiti di compensazione
IT
Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le
altre
DE
Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le
altre
EE
N/A
ES
Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le
altre
FR
Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le
altre
HU
Deducibili
MT Deducibili se relative a partecipazioni non qualificate; indeducibili se relative aa partecipazioni qualificate
NL
Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le
altre
PL
Deducibili
SL
Rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle corrispondenti plusvalenze e compensabili le une con le
altre
UK
Deducibili.
57
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.7. Plusvalenze azionarie: casi particolari
Rilevanza plusvalenze da
valutazione (sì/no)
Plusvalenze da acquisto di
azioni proprie
Plusvalenze da liquidazione
Regole speciali per società
IAS/IFRS
IT
No
Fiscalmente irrilevanti
Si applicano le regole ordina- Per le società che applicano i
rie
principi IAS/IFRS hanno rilevanza fiscale le plusvalenze
da valutazione relative a titoli
detenuti per la negoziazione.
DE
No
Fiscalmente irrilevanti
Si applicano le regole ordina- No
rie
EE
N/A
N/A
N/A
ES
Sì
Fiscalmente irrilevanti
Si applicano le regole ordina- No
rie
FR
Sì
Se non giustificate dalla ne- Si applicano le regole ordina- N/A
cessità di coprire perdite, sono rie
fiscalmente rilevanti
HU
No
No
No
No
MT
No
Fiscalmente irrilevanti
Fiscalmente irrilevanti
No
NL
Sì
Si applicano le regole previste Si applicano le regole previste No
in caso di distribuzione di di- in caso di distribuzione di dividendi
videndi
PL
No
No
SL
Se la società evidenzia la ri- Si applicano le regole in tema No
valutazione nel Conto econo- di tassazione dei dividendi
mico, essa risulta fiscalmente
rilevante. Diversamente se la
rivalutazione non transita a
Conto Economico, ha rilevanza fiscale al momento della
cessione dei beni rivalutati.
Eventuali svalutazioni sono
fiscalmente irrilevanti
UK
No
Sono equiparate a dividendi
N/A
No
No
Si applicano le regole in tema Si applicano le regole ordina- No
di tassazione dei dividendi
rie
58
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
6.8. Direttiva madre-figlia. Normativa di attuazione: credito/esenzione
IT
Esenzione
DE
Esenzione
EE
Esenzione
ES
Esenzione
FR
Esenzione
HU
Esenzione
MT Esenzione
NL
Esenzione
PL
Esenzione
SL
Esenzione
UK
Esenzione
59
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.9. Ritenute sui dividendi
Soggetto residente
(dividendi in entrata)
Soggetto non residente
(ritenute in uscita)
IT
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il 27% sul 100% del dividendo, salvo il rimborso, fino a 4/9 delriconoscimento di un credito di imposta limitato
la ritenuta (quindi il 12% della stessa), dell’imposta pagata
all’estero in via definitiva
12,50% sul 100% del dividendo, senza la previsione di alcun
rimborso per gli azionisti di risparmio
DE
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il 20% (15%) oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%), salvo
riconoscimento di un credito di imposta limitato
il riconoscimento di un credito di imposta o salva l’applicazione
di norme convenzionali o comunitarie che possono prevedere
l’esenzione o il riconoscimento di un credito di imposta.
EE
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il Non è prevista l’applicazione di alcuna ritenuta e il riconosciriconoscimento di un credito di imposta limitato in caso di par- mento di alcun rimborso
tecipazioni inferiori al 15%
ES
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il
riconoscimento di un credito di imposta limitato e salvo che
nell’ipotesi di opzione per l’applicazione di meccanismi di
esenzione,
FR
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il 25% per le società e persone fisiche
riconoscimento di un credito di imposta limitato e salva l’appli- 18% per persone fisiche residenti in UE, Islanda e Norvegia
cazione di meccanismi di tassazione cedolare
HU
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione senza il Non è prevista l’applicazione di alcuna ritenuta e il riconosciriconoscimento di un credito di imposta limitato
mento di alcun rimborso
MT
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione che pre- Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione che prevedono il riconoscimento di un credito di imposta pieno
vedono il riconoscimento di un credito di imposta pieno
NL
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione senza il 15% salva l’applicazione di norme convenzionali o comunitarie
riconoscimento di un credito di imposta limitato
che possono prevedere il rimborso
PL
19% salvo il riconoscimento di un credito di imposta limitato
SL
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione senza il 15% ridotto al 10% in caso di dividendi relativi a partecipazioni
riconoscimento di alcun credito di imposta
superiori al 10% distribuiti da società residenti nell’UE in paesi
convenzionati. È riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute pagate in ipotesi non coperte da trattato.
UK
Applicazione degli ordinari meccanismi di tassazione salvo il Viene accordato un credito di imposta limitato (1/9) alle imriconoscimento di un credito di imposta limitato e comprensivo poste pagate dalla società distributrice se previsto da norme
della imposte pagate dalla società distributrice, se previsto da convenzionali
norme convenzionali
60
18% a titolo di acconto per le società;
18% a titolo di imposta per persone fisiche sulla quota eccedenti
€ 1.5000.
Il rimborso è concesso ai residenti nell’U.E.
19% salva l’applicazione di norme convenzionali o comunitarie
che di norma non prevedono il rimborso
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
6.10. Trattamento fiscale degli interessi
Percettore
Ente pagatore
IT
Integralmente tassabili
DE
Integralmente tassabili fino al 31 dicembre 2008
Parzialmente deducibili
Ritenuta del 25% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%)
dal 1° gennaio 2009
EE
Integralmente tassabili
ES
Integralmente tassabili se percepiti da società residenti
Integralmente deducibili, salva l’applicazione della disciplina
Soggetti a ritenuta del 18% se percepiti da persone fisiche resi- in tema di thin capitalization
denti e non.
FR
Integralmente tassabili
Integralmente deducibili se corrisposti a terzi e per un finanziamento inerente all’attività d’impresa.
Se corrisposti a soci-finanziatori sono deducibili qualora sussistano tre condizioni:
a) capitale sociale interamente versato;
b) gli interessi sono fissati in una misura non eccedente il tasso
legale (sono indeducibili per l’eccedenza)
c) trovano applicazione i requisiti della thin cap ovvero:
debt /equity ratio: 1,5:1
debt / profits ratio: 1:4
interests received / interests paid ratio: 1:1
HU
Integralmente tassabili se percepiti da società
Ritenuta del 20% se percepiti da persone fisiche
Integralmente deducibili, salva l’applicazione della disciplina
in tema di thin capitalization
MT
Integralmente tassabili
Integralmente deducibili
Ritenuta del 15% sugli interessi derivanti da obbligazioni emesse dallo Stato o enti finanziari
NL
Integralmente tassabili
Integralmente deducibili
PL
Integralmente tassabili
Integralmente deducibili, salva l’applicazione della disciplina
in tema di thin capitalization
SL
Integralmente tassabili
Integralmente deducibili. Se corrisposti a parti correlate sono
previste talune limitazioni. In particolare con decreto del Ministero delle Finanze è fissata il tasso di interesse ammesso (5%)
UK
Integralmente tassabili
Integralmente deducibili
Parzialmente deducibili
Integralmente deducibili
61
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.11. Interessi e canoni in uscita: ritenute
Interessi
Canoni
IT
12,50% ovvero 27% a seconda della durata superiore o inferiore 30% sul 75% del reddito
a 18 mesi. Si applica il 12,50% o lo 0% per talune categorie di
interessi tassativamente indicate.
DE
30% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%)
20% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%)se pagate
ad individui
15% oltre al contributo di solidarietà sociale (5,5%)se pagate a
società.
EE
0%
22% sugli interessi eccedenti il valore normale
15%
ES
18% a titolo definitivo per le persone fisiche, in acconto per le 24% a titolo definitivo
società
FR
18% se corrisposti a individui, salva l’applicazione di regimi 33,33%
di esenzione
16% se corrisposti a società, salva l’applicazione di regimi di
esenzione
HU
20%
20%
MT
0%
0%
NL
0%
0%
PL
20%
20%
SL
15%
15%
UK
20%
22%
62
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
6.12. Regimi anti-abuso
Limiti generali alla deducibilità degli
interessi
Thin capitalization (sì/no)
Soglia consentita debito/capitale
Altri regimi anti-elusivi
IT
Sì, sono indeducibili gli interessi ecce- No
denti il 30% del ROL risultante dal bilancio della società
È prevista l’applicazione di regole speciali per banche ed assicurazioni
DE
Sì, sono indeducibili gli interessi ecce- No
denti il 30% dell’EBITDA risultante dal
bilancio della società
No
EE
Gli interessi sono deducibili nei limiti in No
cui il loro ammontare è coerente con i valori di mercato.
Sono tassati gli interessi corrisposti a
soggetti non residenti se il loro ammontare superara “significativamente” il valore
normale
ES
No
Sì
debt/equity ratio: 3:1
No
FR
No
Sì, tra società collegate nel rispetto dei No
seguenti requisti:
debt /equity ratio: 1,5:1
debt / profits ratio: 1:4
interests received / interests paid ratio:
1:1
HU
No
Sì
debt/equity ratio: 3:1
No
MT
No
No
No
NL
No
Sì
debt/equity ratio: 3:1
Sì in caso di operazioni il cui l’emersione
di interessi passibili risulta artificiale e
fittizia (ad esempio operazioni di prestito da cui risulta la volontà del debitore di
non procedere ad alcuna restituzione); in
caso di operazioni con parti correlate effettuate a valori di versi da quello di mercato; in cado di operazioni straordinarie.
PL
No
Sì
debt/equity ratio: 3:1
Sì in caso di con parti correlate effettuate
a valori di versi da quello di mercato
SL
No
Sì
debt/equity ratio: 6:1 nel 2010;
debt/equity ratio: 5:1 nel 2011
debt/equity ratio: 4:1 nel 2012
No
UK
Gli interessi sono deducibili nei limiti No
in cui il loro ammontare è coerente con
i valori di mercato. Si applica una clausola generale antiabuso fondata sull’arm’s
lenght principle
No
63
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.13. Tassazione degli strumenti finanziari diversi da azioni e obbligazioni
IT
Gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella misura del 27% (c.d. titoli atipici). Si ricorre a tale categoria se non sono assimilabili né ad azioni, né ad obbligazioni.
I proventi di fonte estera sono considerati dividendi se non deducibili dal reddito del soggetto erogante.
DE
Tassazione ordinaria
EE
Tassazione ordinaria
ES
Tassazione ordinaria
FR
Le obbligazioni “anonime” ovvero quelle il cui beneficiario effettivo non può essere indicato, sono soggette a
ritenuta del 60% e il prenditore è tassato sul valore nominale.
HU
Tassazione ordinaria
MT Tassazione ordinaria
NL
Azioni convertibili, warrant e opzioni sono tassabili per cassa e solo l’interesse effettivamente corrisposto è deducibile.
PL
Tassazione ordinaria
SL
Tassazione ordinaria
UK
Tassazione ordinaria
64
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
7. Altre imposte gravanti sulle società
7.1. Imposte locali (dirette)
Nome dell’imposta
Soggetti passivi
Base imponibile
Aliquota
IT
IRAP (Imposta regionale Società ed
sulle attività produttive)
commerciali
DE
L’unica è l’imposta sulla
attività d’impresa svolta
nel territorio nazionale
(“Business Tax”)
Società di capitali La stessa base imponibile determinata ai fini
residenti e non re- dell’imposta sul reddito delle società con spesidenti con SO nel cifiche rettifiche
territorio nazionale
Attualmente l’aliquota base
è del 14% (determinata elevando l’aliquota base statale
del 3,5% del 400% )
EE
Assenti
-
-
-
ES
Assenti
-
-
-
FR
“Taxe professionelle”
Società di capitali Valore locativo annuale dei fabbricati industriache svolgono attivi- li e commerciali ridotto del 16%
tà d’impresa sul territorio nazionale, a
prescindere dalla
loro residenza.
HU
Imposta locale sulle at- Soggetti esercenti
tività imprenditoriali: la attività di impresa
HIPA non è un’imposta
generale riscossa in tutto
il territorio nazionale, ma
un’imposta locale la cui
istituzione, abrogazione
e modifica rientrano nel
potere discrezionale delle
autorità comunali.
È stata giudicata conforme alla Sesta direttiva
in materia di Iva dalla
CGCE nella sentenza 11
ottobre 2007, Cause riunite C-283/06 e C-312/06,
KÖGÁZ e altri.
Nei comuni in cui è stata istituita, essa grava È riconosciuto alle autorità
su tutta l’attività economica esercitata a titolo locali il poter di determinarpermanente o temporaneo nel territorio del co- la fino al massimo del 2%
mune interessato e il soggetto passivo ne è l’imprenditore. Nell’ipotesi di un’attività economica
permanente, la base imponibile di tale imposta
è costituita dal fatturato netto corrispondente
ai beni venduti o ai servizi forniti durante un
determinato periodo, detratto il prezzo di costo
di tali beni, il valore dei servizi intermedi e il
costo dei materiali. Ne caso degli imprenditori
individuali e dei piccoli produttori agricoli, la
base imponibile della detta imposta corrisponde
alla base imponibile forfettaria determinata in
conformità della legge relativa all’imposta sui
redditi delle persone maggiorata del 20%.
MT
Assenti
-
-
-
NL
Assenti
-
-
-
PL
Assenti
-
-
-
SL
Assenti
-
-
-
UK
Assenti
-
-
-
enti Valore della produzione con variazione in au- 3,90% a partire dal 2008.
mento delle spese per il personale e gli interessi Per i soggetti che operano nel
passivi
settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e
loro consorzi, per il periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75%;
alle Amministrazioni pubbliche, si applica l’aliquota
dell’8,5%.
65
Aliquote variabili: il prelievo non può superare il 4%
del “valore aggiunto” inteso
quale volume d’affari annuo
della società
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.2. Altre imposte dirette gravanti sulle società
Nome dell’imposta
Soggetti passivi
Base imponibile
Aliquota
IT
Assenti
-
-
-
DE
Assenti
-
-
-
EE
Assenti
-
-
-
ES
Assenti
-
-
-
FR
IFA (imposta forfetaria an- Società soggette all’imposta fatturato
nuale)
sul reddito delle società
HU
Innovation tax
imprenditori tenuti alle scrit- Ricavi della vendita di beni 0.3%
ture contabili
al netto dei costi sostenuti per
l’acquisto di materie prime e
servizi
MT
Assenti
-
-
-
NL
Assenti
-
-
-
PL
Assenti
-
-
-
SL
Assenti
-
-
-
UK
Assenti
-
-
-
66
L’ammontare dell’impostacorrisponde a frazioni progressive del fatturato
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
7.3. Deducibilità delle altre imposte dirette dalla base imponibile dell’imposta sulle società (sì/no)
IT
No
DE
No
EE
-
ES
-
FR
Sì
HU
Sì
MT NL
-
PL
-
SL
-
UK
-
67
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
8. Incentivi fiscali e altri regimi speciali
8.1. Incentivi non temporanei per investimenti in beni materiali (sì/no; strumento utilizzato:
es. credito, detrazione; settore)
Impianti e macchinari
Hardware
Arredi
IT
No
Terreni
No
Immobili
Sì, per le società con
sede entro il territorio
di talune regioni meno
sviluppate (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)
Sì, per le società con
sede entro il territorio
di talune regioni meno
sviluppate (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)
Sì, per le società con
sede entro il territorio
di talune regioni meno
sviluppate (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)
DE
È prevista l’esenzione
del 50% della plusvalenza derivante dalla
cessione di terreni e
fabbricati qualora essi
siano alienati ad una
società di investimento
immobiliare.
È prevista l’esenzione
del 50% della plusvalenza derivante dalla
cessione di terreni e
fabbricati qualora essi
siano alienati ad una
società di investimento
immobiliare.
È previsto uno speciale regime di deduzione
dei costi sostenuti per
l’acquisto di impianti
e macchinari. Alle piccole e medie imprese
aventi beni strumentali di valore inferiore a
235.000 euro è consentito dedurre il 40% del
costo di acquisto di impianti e macchinari.
È prevista un’agevo- No
lazione fiscale per gli
investimenti effettuati
nella parte orientale
della Germania e a Berlino.
EE
No
No
No
No
ES
No
No
No
È concessa un’agevola- No
zione temporanea (fino
al 2011) per i costi sostenuti per l’accesso a
internet
FR
No
No
È consentito l’ammor- È consentito l’ammor- È consentito l’ammortamento accelerato del tamento accelerato del tamento accelerato del
relativo costo
relativo costo
relativo costo
Segue
68
No
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 8.1. Incentivi non temporanei per investimenti in beni materiali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore)
Terreni
HU
No
Immobili
Impianti e macchinari
È prevista l’integrale No
deducibilità degli interessi passivi pagati per
il ripristino di beni di
interesse storico artistico.
MT
Hardware
No
È previsto un regime
agevolativo (Investment
Aid Tax Credits), che si
sostanzia in un credito
d’imposta commisurato
al costo sostenuto per
l’investimento.
Arredi
No
È previsto un regime
agevolativo (Investment
Aid Tax Credits), che si
sostanzia in un credito
d’imposta commisurato
al costo sostenuto per
l’investimento. È inoltre previsto un credito
d’imposta per i progetti
diretti allo sviluppo del
commercio elettronico.
Tale credito d’imposta
è pari al 100% del costo
sostenuto con un limite
massimo di 12.000 euro
per progetto.
NL
No
No
In relazione ad alcuni No
beni individuati (es. i
beni ad impatto ambientale limitato) è consentito l’ammortamento accelerato. È inoltre
prevista una deduzione
per alcune forme di investimento (ad es. investimenti nel campo
energetico ovvero in
quello ambientale)
No
PL
No
No
È prevista la possibilità
di effettuare l’ammortamento accelerato di
tali beni.
È prevista la possibilità
di effettuare l’ammortamento accelerato di
tali beni.
È prevista la possibilità
di effettuare l’ammortamento accelerato di
tali beni.
SL
No
No
No
No
No
UK
No
No
È consentito l’ammor- No
tamento accelerato del
relativo costo.
No
69
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
8.2. Incentivi non temporanei per investimenti in beni immateriali (sì/no; strumento
utilizzato: es. credito, detrazione; settore)
Ricerca e sviluppo
Pubblicità e
rappresentanza
Brevetti
Marchi
Avviamento
IT
Sì, è previsto un credito d’impo- No
sta per i costi sostenuti per attività
di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo
Sì, per le società con sede No
entro il territorio di talune
regioni meno sviluppate
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)
No
DE
No
No
No
No
No
EE
No
No
No
No
No
ES
È concessa un’agevolazione tempo- È prevista un’age- Se si tratta di un brevetto No
ranea (fino al 2011) per i costi soste- volazione tem- nazionale, la tassazione è
nuti per la ricerca e lo sviluppo
poranea (fino al al 50%
2011)
FR
Sì, è previsto un credito d’imposta No
per i costi sostenuti per le attività di
ricerca e sviluppo. In linea generale,
il credito è pari al 30% dei costi sostenuti entro il limite di 100 milioni
di euro. AL di sopra di tale soglia
l’ammontare del credito è ridotto al
5% dei costi. Per le imprese di nuova
costituzione il credito spetta in misura maggiore alle imprese di nuova
costituzione e alle imprese che ne
beneficiano per la prima volta.
Si veda l’agevolazione con- Si veda l’agevo- No
cessa per le attività di ricer- lazione concesca e sviluppo.
sa per le attività
di ricerca e sviluppo.
HU
I costi sostenuti per le attività di No
ricerca e sviluppo sono ordinariamente deducibili. Inoltre, è deducibile l’ammortamento del bene
risultante dall’attività di ricerca e
sviluppo. Qualora poi la ricerca sia
svolta per il tramite di un’istituzione
di ricerca, è concessa un’ulteriore
deduzione
No
No
No
MT
È previsto un regime agevolativo No
(Investment Aid Tax Credits), che
si sostanzia in un credito d’imposta
commisurato al costo sostenuto per
l’investimento
No
No
No
L’avviamento è fiscalmente deducibile anche se non rilevato ai
fini contabili
Segue
70
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
Segue 8.2. Incentivi non temporanei per investimenti in beni immateriali (sì/no; strumento utilizzato: es. credito, detrazione; settore)
Ricerca e sviluppo
Pubblicità e
rappresentanza
Brevetti
Marchi
Avviamento
NL
Sì, anche con riferi- No
mento ai costi di ricerca e sviluppo possono
trovare applicazione le
agevolazioni previste
per gli impianti. Tuttavia, i costi di ricerca e
sviluppo sono considerati un asset agevolabile
solo quando il percorso
di ricerca ha raggiunto
un determinato stadio
di avanzamento.
Sì, il reddito derivan- No
te da beni immateriali
brevettabili prodotti in
economia è tassato con
un’aliquota del 10%
Sì, anche con riferimento all’avviamento
possono trovare applicazione le agevolazioni
previste per gli impianti. Tuttavia, l’avviamento assume rilievo solo
se acquistato a titolo
oneroso.
PL
Sì, è previsto un cre- No
dito d’imposta per gli
investimenti in nuove
tecnologie. Tale credito
d’imposta è pari al 50%
dei costi sostenuti.
Sì, è previsto un cre- No
dito d’imposta per gli
investimenti in nuove
tecnologie. Tale credito
d’imposta è pari al 50%
dei costi sostenuti.
No
SL
Sì, è prevista una spe- No
ciale deduzione per i
costi sostenuti per le
attività di ricerca e sviluppo. È inoltre previsto un disegno di legge
che incrementi l’agevolazione in questione
laddove l’investimento
in ricerca e sviluppo sia
effettuato in aree del
Paese meno sviluppate.
No
No
No
UK
Il costo sostenuto per No
attività di ricerca e sviluppo è integralmente
deducibile nell’esercizio.
Il costo sostenuto è deducibile in misura corrispondente a quella di
bilancio.
Il costo sostenuto è deducibile in misura corrispondente a quella di
bilancio.
Il costo sostenuto è deducibile in misura corrispondente a quella di
bilancio.
71
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
8.3. Incentivi fiscali statali non temporanei ad operatori commerciali (sì/no; strumento
utilizzato: es. credito, detrazione; settore)
Diversi dai precedenti
Per lo svolgimento di attività all’estero
IT
No
DE
Sì, è prevista un’esenzione da imposizione per l’energia prodot- È previsto un regime speciale per la deduzione delle perdite reta da fonti rinnovabili. Inoltre, sono previste alcune agevolazio- alizzate da stabili organizzazioni localizzate all’estero. Qualora
ni fiscali per le imprese di navigazione.
i profitti della stabile organizzazione non siano imponibili in
Germania, le perdite della stessa stabile organizzazione sono
deducibili dal reddito della casa madre tedesca solo nel caso in
cui eccedano l’ammontare dei profitti delle altre stabili organizzazioni localizzate nel medesimo Stato.
EE
No
No
ES
No
No
FR
Merita rilievo il regime delle cc.dd. “Zone franche urbane”, in
base al quale le imprese iniziate tra il 1° gennaio 2006 e il 31
gennaio 2011 e localizzate in aree meno sviluppate del Paese
beneficiano, a certe condizioni, della completa esenzione da
imposizione dei redditi prodotti nei primi 5 anni e di un’imposizione ridotta nel periodo che inizia al sesto e termina al
quattordicesimo anno. Al di fuori di tale regime, sono comunque previste agevolazioni fiscali per le imprese di nuova costituzione.
L’agevolazione per i costi di ricerca e sviluppo può essere fruita
anche per le spese sostenute negli altri Stati membri dell’UE
o del SEE, a condizione che la Francia abbia concluso con lo
Stato interessato un accordo che preveda lo scambio di informazioni.
HU
È previsto un incentivo per investimenti produttivi realizzati in No
determinate aree svantaggiate (North-Hungary, South-Hungary,
Middle-Transdanubia, South-Transdanubia). È inoltre previsto
un inventivo per le piccole e medie imprese commisurato al 40
% dell’ammontare degli interessi maturati nei confronti dell’ente che ha finanziato l’investimento. Poi, è previsto un incentivo
all’investimento nella produzione di beni nelle aree meno sviluppate del Paese.
MT
È previsto un credito d’imposta per gli utili reinvestiti per le No
piccole imprese, vale a dire per le imprese con giro d’affari non
superiore a 582.500 euro e con numero di dipendenti compreso
tra tre e dieci. È inoltre previsto un credito d’imposta finalizzato alla promozione della formazione nei campi delle scienze e
delle tecnologie.
NL
Merita segnalare il c.d. group interest box regime, in base al No
quale, a certe condizioni, gli interessi attivi e passivi infragruppo beneficiano di una tassazione ridotta. Tuttavia, tale regime
non risulta ancora applicabile, data la necessaria approvazione
da parte delle istituzioni comunitarie.
PL
Sono previsti incentivi per lo sviluppo di determinate aree No
meno sviluppate del Paese. È inoltre previsto un incentivo per
le nuove iniziative produttive, sotto forma di una maxi-quota di
ammortamento dei beni.
SL
Sono previste agevolazioni anche per il lavoro svolto da persone L’incentivo relativo alle donazioni spetta anche per le donazioni
diversamente abili, per l’apprendistato dei lavoratori e per la effettuate ad enti residenti in Stati membri dell’UE diversi dalla
donazioni effettuate verso enti che perseguono finalità sociali. Slovenia.
UK
No
No
No
72
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
8.4. Incentivi fiscali ad operatori nel settore finanziario (compresi fondi di investimento e
fondi pensione)
IT
È previsto un regime di imposizione sostitutiva per i fondi di investimento e per i fondi pensione.
DE
È stato recentemente approvato il Private Equity Act, in base al quale le società qualificabili come di private equity possono beneficiare, a certe condizioni, di importanti agevolazioni fiscali, quali l’esenzione dalla Gewerbesteuer, un regime fiscale di favore per le plusvalenze e un alleviamento degli effetti restrittivi derivanti dalle norme in
tema di mutamento di controllo introdotte dalla recente riforma fiscale.
EE
No
ES
Per i fondi di investimento è prevista un’aliquota speciale dell’1%; per i fondi pensione l’aliquota è dello 0%.
FR
Con riferimento agli enti finanziari, non vi è alcun regime speciale di imposizione, eccezion fatta per l’inapplicabilità nei loro confronti della disciplina di thin capitalization. Quanto ai fondi di investimento, essi beneficiano, in
linea generale, di un’esenzione dall’imposta sui redditi delle società. I fondi pensione sono soggetti all’imposta sui
redditi societari, anche se con aliquote inferiori rispetto a quella generalmente applicata. Inoltre, i fondi pensione
beneficiano di un’esenzione sui dividendi distribuiti da società residenti.
HU
In linea generale, gli enti finanziari non beneficiano di regimi fiscali speciali (anzi, al contrario, in certi casi essi
sono soggetti ad imposizioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie). L’unico beneficio consiste nella mancata applicazione nei loro confronti della disciplina di thin capitalization.
MT La legislazione prevede un complesso e articolato regime fiscale per i fondi di investimento. Anzitutto occorre
distinguere i fondi d’investimento c.d. prescribed (vale a dire i fondi d’investimento che al 1° marzo 2001 o alla
data di costituzione avevano un patrimonio investito per l’85% in attività maltesi) dai fondi c.d. non-prescribed
(quelli che non soddisfano il requisito appena esposto). Per i fondi prescribed è previsto un regime di tassazione
del 10% dei redditi derivanti da azioni o obbligazioni maltesi nonché da interessi di fonte societaria. Quanto agli
interessi di fonte bancaria, essi sono tassati al 15%. Tutti gli altri redditi, ad eccezioni di quelli derivanti da immobili siti in Malta, sono esenti. Per i fondi non-prescribed si applica un regime di esenzione, eccezion fatta per i
redditi derivanti da immobili siti in Malta.
NL
Sono previsti due regimi alternativi per i fondi d’investimento. Un primo regime è quello dell’esenzione pura e
semplice. Un secondo regime è quello dello 0%, nel senso che il reddito è calcolato secondo le regole ordinarie,
ma tassato allo 0%. Quanto ai fondi pensione, essi, a certe condizioni, sono esenti da imposizione.
PL
A certe condizioni, è prevista l’esenzione da imposizione per i fondi di investimento e per i fondi pensione.
SL
A certe condizioni, è prevista una tassazione con aliquota dello 0% per i fondi di investimento, per i fondi pensione, per le imprese assicurative e per le società con capitale di rischio (per le quali ultime manca, allo stato, una
chiara definizione legislativa).
UK
Sono riconosciute alcune forme di esenzione su taluni redditi e plusvalenze a favore di fondi pensione e compagnie assicurative operanti nel ramo vita. Si applicano meccanismi speciali per l’eliminazione della doppia tassazione in capo ai fondi di investimento
73
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
8.5. Incentivi fiscali per speciali categorie di operatori (elencare quali)
IT
Quanto agli enti non commerciali, essi sono tassati in base alle regole proprie delle tradizionali categorie di reddito. Le società di persone sono fiscalmente trasparenti, al pari del GEIE. Le società cooperative beneficiano di
alcune agevolazioni fiscali, pur essendo soggette all’imposizione sui redditi societari. È prevista una particolare
disciplina fiscale nei confronti delle società non operative, volta alla determinazione di un loro reddito minimo.
Inoltre, con la riforma del 2004 è stata introdotta la tonnage tax.
DE
È previsto un regime speciale di tassazione per le imprese marittime.
EE
No
ES
Gli enti non commerciali sono tassati con un’aliquota del 25%; per le società holding i dividendi corrisposti a soggetti non residenti sono esenti; le associazioni sono tassate con un’aliquota del 25%; le società cooperative sono
tassate con un’aliquota del 26% è prevista la tonnage tax per le imprese marittime. Inoltre, le piccole imprese sono
tassate, entro certi limiti, con un’aliquota del 25% e sono previste agevolazioni fiscali anche per le società operanti
nel settore immobiliare.
FR
Gli enti non-profit non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società; è previsto un regime di esenzione per i
dividendi e le plusvalenze delle società holding; è prevista la tonnage tax per le imprese marittime; sono previsti
incentivi fiscali per gli investimenti effettuati da piccole e medie imprese in aree del Paese meno sviluppate (es.
Corsica). Le società di persone sono soggetti passivi d’imposta, anche se l’eventuale accertamento è effettuato
direttamente nei confronti dei soci.
HU
Per gli enti non commerciali è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione
degli scopi sociali. Le associazioni non sono soggette all’imposta sui redditi societari. Sono previste diverse agevolazioni fiscali nei confronti delle piccole e medie imprese.
MT Il reddito delle società cooperative è esente da imposizione. Le imprese marittime sono esenti dall’ordinaria imposizione sui redditi societari e sono soggette ad un’imposta annuale sul tonnellaggio.
NL
Le società di persone sono considerate fiscalmente opache ovvero trasparenti a seconda della libera trasferibilità
dei relativi diritti di partecipazione. Le associazioni sono tassate solo qualora esercitino un’attività commerciale.
Con riferimento alle società cooperative, trovano applicazione speciali norme di deduzione degli utili distribuiti
dalla stessa società cooperativa ai propri soci. È inoltre prevista la tonnage tax per le imprese marittime.
PL
Per gli enti non commerciali è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione
degli scopi sociali. Le società di persone e il GEIE sono fiscalmente trasparenti. Quanto alle associazioni, è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione degli scopi sociali. A partire dal 1°
gennaio 2007 è stata introdotta la tonnage tax per le imprese marittime.
SL
Per gli enti non commerciali è prevista la detassazione dei redditi rivenienti da attività dirette alla realizzazione
degli scopi sociali.
UK
Per gli enti di tipo fondazionale è prevista la detassazione dei profitti e delle plusvalenze impiegate per la realizzazione degli scopi sociali. Le società di persone e il GEIE sono fiscalmente trasparenti. Per le cooperative e le associazioni sono esclusi da tassazione i profitti inerenti allo scambio mutualistico. Quanto alle imprese marittime,
trova applicazione un meccanismo di tassazione del tipo tonnage tax. Sono previste agevolazioni per le piccole
imprese e per le società estrattive.
74
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
8.6. Aiuti di Stato (autorizzati; non autorizzati)
Aiuti di Stato autorizzati
IT
Aiuti di Stato non autorizzati
Sì, è stato recentemente autorizzato il c.d. cuneo fiscale, una No
misura diretta ad alleviare l’impatto sulla base imponibile
dell’IRAP del costo del lavoro.
DE
No
EE
N/A
N/A
ES
No
Deduzione fiscale dell’avviamento
FR
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo; incentivi fiscali per Alcune agevolazioni fiscali a favore del gruppo di interesse
investimenti in aree del Paese meno sviluppate e territori d’ol- economico; alcune agevolazioni relative all’imposta sui contremare (es. Corsica); tonnage tax; incentivi per l’acquisizione tratti di assicurazione
di imprese in crisi.
HU
N/A
MT
Vi sono state finora circa trenta decisioni della Commissione ri- Non sono stati autorizzati i regimi relativi alle imprese con
guardanti misure adottate dallo Stato maltese, alcune delle quali redditi di fonte estera e alle imprese che svolgono attività di
riguardanti misure fiscali, quali, ad esempio, le agevolazioni in commercio su scala internazionale.
tema di ricerca e sviluppo.
NL
Tonnage tax; deducibilità per investimenti nel campo energeti- Regime agevolativo relativo ai redditi derivanti dallo sfruttaco ed ambientale; incentivi per il settore audiovisivo; ammorta- mento di brevetti industriali
mento variabile.
PL
No
SL
Norme di incentivazione delle attività di ricerca e sviluppo
N/A
UK
N/A
N/A
N/A
No
75
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
8.7. Aiuti di Stato (esistenti; sotto esame presso la Commissione)
Aiuti di Stato esistenti
Aiuti di Stato notificati e sotto esame presso la Commissione
IT
No
DE
Gli aiuti di Stato di maggiore rilievo sono concentrati nei settori No
carboniero, delle energie rinnovabili, dell’agricoltura ecologica, dell’industria cantieristica.
EE
N/A
ES
Riduzione del 50% dell’imposizione per gli investimenti effet- No
tuati nelle enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Regime fiscale
di favore per gli investimenti effettuati nelle isole Canarie.
FR
N/A
N/A
HU
N/A
N/A
MT
N/A
Sono attualmente sotto esame della Commissione le misure
maltesi a favore delle società di venture capital e quelle per l’industria audiovisiva.
NL
N/A
Regime relativo agli interessi infragruppo
PL
Zone economiche speciali
No
SL
N/A
N/A
UK
N/A
N/A
No
N/A
76
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
9. Riorganizzazioni aziendali: ristrutturazioni e liquidazione
9.1. Regole generali applicabili alle ristrutturazioni societarie (neutralità; tassazione)
Trasformazioni
Fusioni
Scissioni
Acquisto di azioni
Trasferimento di
azienda
IT
Il principio base appli- Neutralità
cato alla trasformazione di società è quello
della neutralità fiscale
dell’operazione. Tale
principio si applica anche in caso di trasformazione eterogenea da
società di capitali ad
altro soggetto commerciale.
Neutralità
Neutralità (scambio di Tassazione
partecipazioni)
DE
Neutralità
Neutralità
Neutralità
Neutralità (scambio di Tassazione
partecipazioni)
EE
Neutralità
Neutralità
Neutralità
Neutralità (scambio di Neutralità
partecipazioni)
ES
Neutralità
Tassazione
Tassazione
Tassazione (scambio di Tassazione
partecipazioni)
FR
Neutralità
Neutralità
Neutralità
Tassazione (scambio di Tassazione
partecipazioni)
HU
Tassazione
Tassazione
Tassazione
Tassazione
Tassazione
Segue
77
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Segue 9.1. Regole generali applicabili alle ristrutturazioni societarie (neutralità; tassazione)
Trasformazioni
Fusioni
Scissioni
Acquisto di azioni
Trasferimento di
azienda
MT
Neutralità ove l’ac- Tassazione
quirente al termine
dell’operazione
possieda più del 75% della
società oggetto di acquisto
Tassazione
Tassazione
NL
Tassazione
Tassazione
Tassazione
Tassazione
(non vi sono specifiche
disposizioni normative,
si applicano quelle previste per l’acquisto di
ramo d’azienda)
PL
Neutralità sebbene non Neutralità ovvero tassaespressamente prevista zione ove non vi siano
valide ragioni economiche ovvero la funzione
della fusione sia quella
di ottenere un vantaggio altrimenti indebito.
SL
-
Neutralità
Neutralità
Neutralità
Neutralità
UK
Neutralità
Neutralità
Neutralità
Emersione di plusvalenze tassabili; neutralità ove l’acquirente al
termine dell’operazione
possieda più del 75%
della società oggetto di
acquisto
Emersione di una plusvalenza tassabile salva la facoltà di ridurre
il valore delle azione
ricevute in cambio per
un ammontare pari alla
plusvalenza; neutralità
ove l’acquirente possieda più del 75% della
società cedente
Tassazione
Neutralità ovvero tas- Tassazione ordinaria
sazione ove non vi
siano valide ragioni
economiche ovvero la
funzione della scissione sia quella di ottenere
un vantaggio altrimenti
indebito.
78
Tassazione
(non vi sono specifiche
disposizioni normative; si applicano quelle
previste per le fusioni e
scissioni)
Tassazione ordinaria
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
9.2. Trattamento fiscale delle operazioni di liquidazione
In capo alla società
In capo ai soci
IT
Tassazione
Tassazione
DE
Tassazione
Tassazione
EE
Irrilevante
Tassazione se i soci sono persone fisiche residenti o non residenti o società non residenti; irrilevanti se i soci sono società
residenti
ES
Tassazione
Tassazione
FR
Tutti i redditi non ancora tassati, vengono immediatamente as- Sia società che persone fisiche non subiscono tassazione fino
soggettati a tassazione
all’ammontare del capitale conferito
HU
Tassazione ordinaria
Irrilevanza
MT
Tassazione
Tassazione fino all’ammontare del capitale conferito
NL
Tassazione
Neutralità all’interno del consolidato;
Tassazione;
può ricorrere il regime di participation exemption
PL
Tassazione
19% imposta a titolo sostitutivo
SL
Tassazione delle plusvalenze latenti
Tassazione
UK
Tassazione
Irrilevanza
79
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
9.3. Effetti delle operazioni di fusione in base
Alla disciplina IAS
Alla c.d. Direttiva Fusioni
Alla legislazione nazionale
IT
-
Neutralità
Neutralità
DE
-
Neutralità
Neutralità
EE
-
Neutralità
Neutralità
ES
-
Neutralità
Tassazione
FR
-
Neutralità
Neutralità
HU
-
-
Tassazione
MT
IFRS3 normalmente applicabile
Tassazione
Tassazione
NL
Tassazione, salvo applicazione direttiva Neutralità
fusioni
Tassazione
PL
-
Neutralità
Neutralità ovvero tassazione ove non vi
siano valide ragioni economiche ovvero
la funzione della fusione sia quella di ottenere un vantaggio altrimenti indebito.
SL
-
Neutralità
Neutralità
UK
-
-
Neutralità
80
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
9.4. Effetti delle operazioni di scissione in base
Alla disciplina IAS
Alla c.d. Direttiva Fusioni
Alla legislazione nazionale
IT
-
Neutralità
Neutralità
DE
-
Neutralità
Neutralità
EE
-
Neutralità
Neutralità
ES
-
Neutralità
Tassazione
FR
-
Neutralità
Neutralità
HU
-
-
Tassazione
MT
IFRS3 normalmente applicabile
Tassazione
Tassazione
NL
-
-
Tassazione
PL
-
Neutralità
Neutralità ovvero tassazione ove non vi
siano valide ragioni economiche ovvero
la funzione della fusione sia quella di ottenere un vantaggio altrimenti indebito.
SL
-
Neutralità
Neutralità
UK
-
-
Neutralità
81
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
9.5. Effetti delle operazioni di scambio di azioni previsti in base
Alla disciplina IAS
Alla c.d. Direttiva Fusioni
Alla legislazione nazionale
IT
-
Neutralità
Neutralità
DE
-
Neutralità
Neutralità
EE
-
Neutralità
Neutralità
ES
-
Neutralità
Tassazione
FR
-
Neutralità
Tassazione
HU
-
-
Tassazione
MT
IFRS3 normalmente applicabile
Tassazione
NL
Tassazione, salvo applicazione della di- Neutralità
rettiva fusioni
Tassazione
PL
-
Neutralità
Tassazione
SL
-
Neutralità
Neutralità
UK
-
-
Tassazione
Tassazione
82
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
9.6. Effetti delle operazioni di trasferimento di azienda in base
Alla disciplina IAS
Alla c.d. Direttiva Fusioni
Alla legislazione nazionale
IT
-
Neutralità
Neutralità
DE
-
Neutralità
Tassazione
EE
-
Neutralità
Neutralità
ES
-
Neutralità
Tassazione
FR
-
Neutralità
Neutralità
HU
-
-
Tassazione
MT
IFRS3 normalmente applicabile
Tassazione
Tassazione
NL
Tassazione, salvo direttiva
Neutralità
Tassazione
PL
-
Neutralità
Tassazione
SL
-
Neutralità
Neutralità
UK
-
-
Tassazione
83
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
9.7. Trattamento dell’avviamento in base
Alla disciplina IAS
Alla c.d. Direttiva Fusioni
Alla legislazione nazionale
IT
-
Non tassato
Non tassato
DE
-
-
-
EE
-
-
-
ES
-
-
Ammortamento per il 5%
FR
-
-
-
HU
-
-
-
MT
IFRS3 normalmente applicabile
Tassazione
Tassazione
NL
Tassazione, salvo applicazione direttiva neutralità
fusioni,
Tassazione
PL
-
-
-
SL
-
-
-
UK
-
-
-
84
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
10. Tassazione di gruppo
10.1. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole generali
Regime di gruppo (sì/no)
Modello giuridico
Soggettività del gruppo (sì/
no)
Durata minima
IT
Sì
Consolidamento dei redditi
No
Sì, 3 anni
DE
Sì
Fiscal Unit
Sì
5 anni
EE
No
-
-
-
ES
Sì
Redditi consolidati
No
No
FR
Sì
Redditi consolidati
No
5 anni
HU
No
-
-
-
MT
No
-
-
-
NL
Sì
Fiscal Unit
Sì
PL
Sì
Fiscal Unit con somma alge- Sì
brica dei redditi e delle perdite
delle consolidate
3 anni
SL
No
-
-
-
UK
Sì
Trasferimento delle perdite
No
No
85
No
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
10.2. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: requisiti di ammissione
Tipologie societarie ammesse
Clausola “all in all out”
Soglia minima di
partecipazione
Tutela dei soci di minoranza
IT
Società di capitali e società No
non residenti (ma residenti in
Stati con cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni, e se esercitano in Italia
un’attività d’impresa mediante
SO)
Sì, partecipazione diretta o
indiretta superiore al 50% dei
voti esercitabili in assemblea e
dell’utile di bilancio
Sì (Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme
percepite o versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti)
DE
Società controllate: società Sì
per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni residenti,
ovvero non residenti con SO;
società controllante: impresa
individuale, società di persone, società di capitali residenti
50% dei diritti di voto
Sì
EE
No
-
-
ES
Società di capitali residenti o Sì
non residenti (con SO) che detengono direttamente o indirettamente (per un anno prima
dell’esercizio dell’opzione) più
del 75% dei diritti di voto in
società di capitali residenti
Partecipazione diretta o indi- No
retta del 75% del capitale sociale
FR
Gruppi di società residen- No
ti aventi lo stesso periodo
d’imposta; società estere con
SO in Francia il cui capitale
è detenuto per il 95% dalla
controllante francese; società
controllate francesi per il 95%
da società straniera qualora le
azioni sono attribuibili ad una
SO in Francia della società
straniera.
95% di partecipazione diretta No
o indiretta al capitale sociale
HU
-
-
-
-
MT
-
-
-
-
NL
Società di capitali, mutua as- No
sicurazione, cooperative come
consolidanti;
società di capitali, come consolidate, in entrambi i casi
società straniere assimilabili a
quelle nazionali.
Almeno il 95% del capitale No
sociale
PL
Società di capitali residenti No
con capitale superiore ad un
certo limite
95% del capitale della conso- No
lidata
SL
-
-
-
-
UK
Società residenti
No
75% del capitale sociale
No
-
86
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
10.3. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: aspetti tecnici
Reddito consolidato (percentuale)
Dividendi infragruppo (esenzione)
Cessioni di beni infragruppo
(neutralità)
IT
Consolidamento totale
Esenzione
Neutralità
DE
Totale
Esenzione per il 100%
Tassazione
EE
-
-
-
ES
Totale
Esenzione
Neutralità
FR
Totale
Esenzione per il 95%
Neutralità
HU
-
-
-
MT
-
-
-
NL
Totale
Esenzione
Neutralità
PL
Totale
Tassazione
Tassazione
SL
-
-
-
UK
Fino all’integrale ammontare delle perdi- Esenzione
te della partecipata
Neutralità
87
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
10.4. Disciplina fiscale delle perdite
Rilevanza perdite pregresse (sì/no)
Limiti compensazione perdite di consolidamento (sì/no)
IT
Utilizzo consentito solo alla società che le ha prodotte
No
DE
No
No
EE
-
-
ES
Sì
Fino a concorrenza del reddito della società che ha conseguito
la perdita da riportare
FR
Utilizzo consentito solo alla società che le ha prodotte
No
HU
-
-
MT
-
-
NL
Sì
Sì, la perdita pregressa può essere scomputata soltanto dai profitti della società che l’ha realizzata.
PL
No
-
SL
-
-
UK
No
-
88
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
10.5. Cessazione del consolidamento
Ripristino situazione ex ante (sì/no)
Eccezioni
IT
Sì
No
DE
Sì
No
EE
-
-
ES
Ogni perdita o credito rimanenti vengono attribuiti alle società No
partecipanti in proporzione al proprio contributo alla formazione degli stessi.
FR
I vantaggi fiscali vengono recuperati in caso di cessazione pri- No
ma dei 5 anni
HU
-
-
MT
-
-
NL
Sì
Specifiche regole per il trattamento di trasferimenti posti in
essere immediatamente prima della cessazione del regime di
gruppo al fine di evitare abusi: in particolare la valutazione al
valore normale dei beni trasferiti.
PL
Non vi sono norme specifiche
-
SL
-
-
UK
No
-
89
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
10.6. Disciplina fiscale del gruppo di imprese nazionale: regole procedurali
Responsabilità per le obbligazioni
tributarie (gruppo/consolidante/
consolidata)
Obblighi dichiarativi della controllante
Obblighi dichiarativi delle controllate
IT
Responsabilità solidale. Ogni società Sì
controllata è responsabile per le sanzioni
dovute in relazione al suo reddito, nonchè
per ogni sanzione ad essa imputabile.
Sì
DE
Responsabilità solidale
No
Sì
EE
-
-
-
ES
Consolidante
No
Sì
FR
Consolidante: per le obbligazioni tributa- Sì, e di versamento dell’unica imposta
rie del gruppo.
Consolidate: rimangono responsabili dei
versamenti dovuti, per il primo anno di
consolidato.
Sì
HU
-
-
-
MT
-
-
-
NL
Consolidante e consolidate
Sì
No
PL
Responsabilità solidale delle società con- Sì
solidate
No
SL
-
-
-
UK
Ogni società
Obblighi ordinari
Obblighi ordinari
90
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
10.7. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: regole generali
Regime fiscale per il gruppo
di imprese non residenti (sì/
no)
Esistenza di una clausola di
all in all out (sì/no)
IT
Sì
Sì
Sì
Sì
DE
No
-
-
-
EE
No
-
-
-
ES
No
-
-
-
FR
Sì
Sì
-
No
HU
No
-
-
-
MT
No
-
-
-
NL
No, quelle con SO possono essere incluse nel consolidato
nazionale
-
-
PL
No
-
-
-
SL
-
-
-
-
UK
No, valgono le regole del con- solidato nazionale. le perdite
di una stabile organizzazione
residente possono essere imputate alla società madre non
residente a condizione che risieda in un Paese appartenente
all’EEA.
-
-
91
Soglia minima di
partecipazione
Utile oggetto di
consolidamento
(percentuale)
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
10.8. Disciplina fiscale del gruppo di imprese multinazionale: aspetti tecnici
Tutela interessi delle minoranze
Dividendi infragruppo (esenzione)
Cessioni di beni infragruppo
(neutralità)
IT
No
Sì
No
DE
-
-
-
EE
-
-
-
ES
-
-
-
FR
-
-
-
HU
-
-
-
MT
-
-
-
NL
-
-
-
PL
-
-
-
SL
-
-
-
UK
-
-
-
92
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
10.9. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: regole generali
Nome del regime
Soggetti ammessi
Soglia di partecipazione
Determinazione del reddito
IT
No
-
-
-
DE
No
-
-
-
EE
No
-
-
-
ES
No
-
-
-
FR
No
-
-
-
HU
No
-
-
-
MT
Group relief
Società di capitali residenti 51% del capitale sociale e dei Trasferimento delle perdite
controllate per il 51% da altra diritti di voto
società residente
NL
No
-
-
-
PL
No
-
-
-
SL
No
-
-
-
UK
Consortium company
Una società può trasferire 75%
perdite con un’altra società
controllata da un c.d. consorzio di cui la prima società fa
parte. Rappresenta un esempio di consorzio l’ipotesi in
cui le società A e B controllano ciascuna non meno del
5% ed insieme almeno il 75%
della società H che a sua volta controlla almeno il 75% di
un’altra società
93
Trasferimento pro quota delle
perdite
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
10.10. Regimi di tassazione di gruppo diversi dal consolidato: aspetti tecnici
Trattamento delle perdite
Dividendi (esenzione)
Cessioni di beni (neutralità)
IT
No
No
No
DE
No
-
-
EE
-
-
-
ES
-
-
-
FR
-
-
-
HU
-
-
-
MT
Trasferimento delle perdite
Sì
Sì
NL
-
-
-
PL
-
-
-
SL
-
-
-
UK
Trasferimento pro quota delle perdite
Regime ordinario di esenzione
neutralità
94
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
11. Imposte indirette applicabili alle società
11.1. Imposte dovute al momento di costituzione della società
Nome dell’imposta
Soggetti passivi
Base imponibile
Aliquota
Deducibilità
dall’imposta
sui redditi (sì/no)
IT
Imposta di registro
Società
DE
No
-
EE
No
-
ES
Imposta sui trasferi- Società
menti patrimoniali e gli
atti giuridici
Valore dei beni o diritti 1%
trasferiti
Sì
FR
No
-
-
-
-
HU
No
-
-
-
-
MT
No
-
-
-
-
NL
No
-
-
-
-
PL
Imposta di registro
Azionisti
Valore del conferimen- 0,5%
to
No
SL
No
-
-
-
-
UK
No
-
-
-
-
168 EUR
Sì
-
-
-
-
-
-
95
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
11.2. Oneri fiscali parametrati sul costo del lavoro (payroll tax)
Base imponibile
Deducibilità dall’imposta sui redditi
IT
No
No
DE
No
-
EE
Imposta sociale: salario lordo (aliquota = 33%)
Per l’erogante è una spesa non imponibile
ES
No
-
FR
Ammontare totale delle remunerazioni
Ad esempio, quelle relative ad apprendistato, formazione professionale.
I contributi previdenziali sono deducibili.
HU
Contributo per la disoccupazione: 3% del 25% del totale dei No
salari
Contributo per l’addestramento professionale: 1,5% del totale
dei salari
Altri oneri sono a carico del lavoratore
MT
Salari settimanali dei lavoratori
Sì
NL
Salari pagati ai lavoratori
No
PL
No
No
SL
Salari mensili dei lavoratori
Sì
UK
No
-
96
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
11.3. Imposte sul patrimonio della società
Nome dell’imposta
Base imponibile
Aliquota
Deducibilità
dall’imposta
sui redditi
IT
No
DE
Imposta sui trasferimenti im- Prezzo del trasferimento
mobiliari
EE
Imposta sui terreni (il gettito Valore stimato del terreno 0,1 – 2.5 %
va ai Comuni, che stabiliscono (alcuni terreni – es., cimiteri –
le aliquote)
sono esenti)
È una spesa non tassabile
ES
Imposta sui beni immobili
Valore determinato dall’AF
No
FR
Imposta locale sugli immobili
Reddito “figurativo” risultante dai registri immobiliari
Sì
HU
No
-
-
-
MT
No
-
-
-
NL
Imposta sugli immobili
Valore di mercato
6%
Sì
PL
No
-
-
-
SL
Imposta sui trasferimenti im- Valore di mercato
mobiliari
2%
Sì
UK
No
-
-
No
-
97
No
No
3,5%
Sì
Variabile da luogo a luogo
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12. Aspetti di diritto tributario internazionale
12.1. Informazioni generali
IT
La normativa italiana si applica sul territorio italiano. La Repubblica di San Marino ed il Vaticano sono territori
indipendenti.
DE
La normativa tedesca si applica anche alla piattaforma continentale
EE
Il sistema tributario estone si applica alla Repubblica Estone che include le acque territoriali e la piattaforma
continentale.
ES
Il diritto tributario spagnolo si applica in Spagna e nelle seguenti giurisdizioni: Paesi Baschi e Navarra, che hanno
proprio regole di tassazione societaria, le Isole Canarie, che garantiscono taluni regimi fiscali, Ceuta e Melilla che
prevedono altresì taluni regimi speciali.
FR
La Repubblica francese consiste dei Dipartimenti Metropolitani (Territori Europei) e dei territori d’oltreoceano
(DOMs). Il diritto tributario francese è applicabile nei DOMs del Guadalupe, della Guyana francese, Martinica e
Riunione, ma è adattato alla particolare situazione sociale ed economica di questi dipartimenti.
HU
Il diritto tributario ungherese è applicato esclusivamente sul territorio della Repubblica d’Ungheria.
MT Il diritto tributario maltese si applica sul territorio dell’isola di Malta, dell’isola di Gozo e delle isole dell’arcipelago Maltese. Nelle convenzioni contro la doppia imposizione il termine Malta include le acque territoriali e la
piattaforma continentale come definita dal diritto internazionale.
NL
Il sistema tributario olandese si applica al Regno Olandese con l’esclusione delle Antille Olandesi.
PL
Il sistema tributario polacco si applica sul territorio polacco e sull’area economica esclusiva che si estende al di là
delle acque territoriali.
SL
Si sta considerando l’idea di introdurre regioni speciali
UK
Il sistema tributario inglese si applica nel Regno Unito
98
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.2. Sistema di imposizione
IT
Le società residenti sono assoggettate a tassazione su base mondiale.
DE
Le società residenti sono tassate su base mondiale.
EE
Le società residenti sono tassate su base mondiale.
ES
Il sistema spagnolo prevede una tassazione su base mondiale.
FR
La Francia adotta un sistema di imposizione su base territoriale per i redditi di impresa, limitato ai soli redditi
prodotti sul territorio francese. Viceversa sono tassati su base mondiale i redditi da investimento.
HU
Le società residenti sono tassate su base mondiale, quelle non residenti su base territoriale.
MT Le società residenti e domiciliate a Malta sono tassate su base mondiali.
NL
Le società residenti sono tassate su base mondiale.
PL
Le società residenti sono tassate su base mondiale.
SL
Le società residenti sono tassate su base mondiali.
UK
Le società residenti sono tassate su base mondiale.
99
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.3. Criteri per definire la residenza delle società
IT
I criteri sono al sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale dell’attività.
DE
Sede dell’amministrazione e domicilio delle società
EE
Criterio dell’incorporazione.
ES
I criteri sono l’incorporazione, il domicilio sociale e la direzione effettiva in Spagna
FR
Sono considerate residenti in Francia le società aventi in tale Stato la sede di direzione effettiva.
HU
Sono considerate residenti le società costituite in Ungheria e quella aventi la sede di direzione effettiva in Ungheria.
MT Il criterio è quello della incorporazione e per quelle incorporate all’estero il criterio del controllo e della destinazione.
NL
Criterio dell’incorporazione e sede della direzione effettiva. La sede della direzione effettiva è determinata secondo criteri fattuali basati sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In assenza della sede di
direzione effettiva vi sono dei criteri supplementari.
PL
Sede legale e sede della direzione effettiva
SL
Sede legale e sede della direzione effettiva
UK
Criterio dell’incorporazione ovvero della sede dell’amministrazione e controllo
100
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.4. Esistenza di norme riguardanti la esterovestizione
IT
Sì. Tale normativa è applicabile quando la società estera controlla una società residente ed è – alternativamente
– controllata da una società italiana ovvero amministrata da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza di amministratori residenti in Italia. Si tratta di una presunzione relativa.
DE
No
EE
No
ES
Sì per le società che ancorché costituite all’estero abbiano la maggior parte dei propri interessi economici in Spagna.
FR
No.
HU
No.
MT Il periodo di imposta coincide di regola con l’anno solare, salvo deroga concessa dall’A.F..
NL
No
PL
No
SL
No
UK
Esiste una norma che impone il consenso preventivo del Tesoro Inglese affinché una società non residente, controllata da una società residente, emetta azioni e strumenti finanziari.
101
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.5. Criteri di collegamento all’imposizione per i soggetti non residenti
IT
Per i redditi di impresa il criterio di collegamento è costituto da una stabile organizzazione in Italia. Per i redditi da
investimento dalla residenza del soggetto pagatore (incluse le stabili organizzazioni in Italia). Per le plusvalenze è
necessario che il bene alienato sia residente nel territorio dello Stato. Le plusvalenze da cessioni di partecipazioni
in società non quotate sono esenti.
DE
Per i redditi di impresa vale il criterio della stabile organizzazione. Per i dividendi la residenza del pagatore. Per
i canoni e i redditi fondiari la presenza del bene sul territorio tedesco. Per le plusvalenze azionario vale il criterio
della residenza della società partecipata.
EE
Per i redditi di impresa vele il criterio della stabile organizzazione. Tuttavia anche in assenza di stabile organizzazione si ritiene che i redditi di impresa del non residente siano tassati in Estonia. Le remunerazioni sono tassate
se i servizi sono prestati in Estonia. Per i redditi di investimento vale la residenza del soggetto pagatore. Per le
plusvalenze vale la presenza del bene sul territorio estero.
ES
Per i redditi di impresa il criterio di collegamento è la stabile organizzazione. Per i dividendi e gli interessi la
residenza del soggetto pagatore. Per i canoni la presenza del bene immateriale sul territorio spagnolo. Per le plusvalenze azionarie e di altro tipo se il bene è presente sul territorio spagnolo. Per i redditi fondiari la presenza del
bene immobile sul territorio spagnolo.
FR
Per i redditi di impresa è necessaria la presenza di una stabile organizzazione (anche ai fini di una convenzione
contro la doppia imposizione) ovvero il completamento di un ciclo di impresa. Per i redditi da investimento. Per i
non residenti è prevista anche un’imposizione aggiuntiva sui profitti rimessi alla casa madre. Per i redditi di investimento è applicata una ritenuta alla fonte. . Le plusvalenze sono tassate se attribuite alla stabile organizzazione
in Francia. Sono tassate solo le seguenti plusvalenze:
Le plusvalenze immobiliari anche derivanti dalla vendita di quote di società non quotate il cui patrimonio è costituto per la maggior parte da immobili; l’imposta è pari al 33% ovvero al 50% se la vendita immobiliare ha natura
abituale;
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni se la partecipazione è superiore al 25% durante i cinque anni
precedenti.
Per le società holding è prevista una ritenuta del 25% sui dividendi percepiti.
I canoni sono tassati con ritenuta alla fonte del 33% in mancanza di una convenzione contro la doppia imposizione.
Con riferimento ai beni immobiliari è prevista un’imposta annuale del 3% sul valore di mercato.
HU
Sono tassati i redditi di impresa se realizzati sul territorio ungherese ed i dividendi se corrisposti da un soggetto
residente in Ungheria.
MT Ad eccezione dei redditi di impresa non ci sono regole specifiche. A tal fine vengono normalmente applicati i
criteri di collegamento del modello OCSE. Per i redditi di impresa il criterio di collegamento è lo svolgimento di
un’attività commerciale. Non c’è una definizione di stabile organizzazione ai fini interni. Gli interessi e i canoni
sono esenti da imposizione,
NL
Per i redditi di impresa vale il criterio della stabile organizzazione. Per i redditi di investimento la residenza del soggetto
pagatore, ancorché non ci sono ritenute sui canoni e sugli interessi, salvo particolari eccezioni. La ritenute sui dividendi
è pari al 15%. Le plusvalenze azionarie non sono tassare salvo che la partecipazione ecceda il 5% del capitale e che sia
connessa alle attività di impresa della società non residente. Le plusvalenze di altro tipo non sono tassate se non hanno
ad oggetto beni attribuiti ad una stabile organizzazione, anche presunta. Le plusvalenze sui beni immateriali non sono
tassate salvo le eccezioni di cui sopra mentre quelle immobiliari sono assoggettate ad imposizione.
PL
Non ci sono norme specifiche sui criteri di collegamento ad eccezione della stabile organizzazione
SL
Per i redditi di impresa vale il criterio della stabile organizzazione e quello della residenza del pagatore per i redditi di investimento. Le plusvalenze non sono tassate a meno che i beni alienati non siano attribuibili alla stabile
organizzazione.
UK
Stabile organizzazione per i redditi di impresa. Per i canoni la presenza del bene sul territorio. Sono escluse da
tassazione le plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni in società residenti.
102
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.6. Regole territoriali di imposizione
IT
Vedi sopra
DE
Vedi sopra
EE
Vedi sopra
ES
Vedi sopra
FR
Il criterio di collegamento per i redditi di impresa è la stabile organizzazione; per i redditi di investimento il criterio di collegamento è l’esercizio in Francia di un’attività commerciale da parte del soggetto pagatore. Tra tali
redditi sono inclusi le remunerazioni corrisposte ai professionisti, i canoni e le remunerazioni artistiche.
HU
Vedi sopra
MT Vedi sopra
NL
È necessario che la società non residente sia assoggettata ad imposizione societaria in Olanda. Ciò accade se
trattasi di una società con personalità giuridica le cui azioni possono essere trasferite senza il consenso degli altri
azionisti.
PL
Vedi sopra
SL
Vedi sopra
UK
Vedi sopra
103
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.7. Le politiche di negoziazione
IT
l’Italia segue generalmente il principio della capital export neutrality.
DE
Generalmente la capital export neutralità
EE
Capital export neutralità
ES
Normalmente si segue il Modello OCSE. La politica è quella della Capital export neutralità
FR
La politica di negoziazione è la capital import neutraliry basata sull’esenzione dei redditi di impresa prodotti
all’estero per il tramite di una stabile organizzazione. Il sistema del credito è previsto in alcune convenzioni contro la doppia imposizione nei casi in cui trovi applicazione la normativa CFC. Ai fini convenzionali il concetto
di residenza è legato ad un effettivo assoggettamento ad imposizione. Per tale ragione i benefici convenzionali
sono spesso negati a soggetti quali le SICAV ed i fondi, a meno che il trattato non lo preveda espressamente. Normalmente le convenzioni contro la doppia imposizione prevedono la possibilità di applicare la normativa sulla
capitalizzazione sottile.
HU
La politica negoziale è la capital export neutralità. Le convenzioni sono basate sul modello OCSE.
MT Malta segue generalmente il principio della capital export neutralità, ma anche l’esenzione con progressione
NL
Capital import neutrality per i redditi di impresa e capital export neutrality per i redditi da investimento. Con
riferimento a questi redditi inoltre i trattati olandesi spesso escludono la ritenuta alla fonte.
PL
Capital export neutralità
SL
Capital export neutralità
UK
Capital export neutralità
104
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.8. Altre Convenzioni rilevanti in materia fiscale
IT
L’Italia ha firmato il trattato sull’assistenza reciproca con il consiglio di Europa ed i membri dell’OCSE. L’Italia è
anche parte della Convenzione Europea sull’assistenza reciproca.
DE
Accordi sull’assistenza reciproca ed accordi sulle successioni e donazioni.
EE
Convenzioni sulla previdenza sociale e sui trasporti. Ci sono inoltre accordi sulla mutua assistenza reciproca sulla
riscossione.
ES
Alcuni accordi sullo scambio di informazioni e sull’assistenza nella riscossione con Francia e Svezia. Anche le
Direttive UE nella stessa materia.
FR
Accordo sullo scambio di informazioni concluso con la Spagna il 28 gennaio 2002 ed accordi sul trasporto con
l’Australia, i Bahrain, la Cina e il Venezuela.
HU
L’Ungheria ha implementato la Direttiva sull’assistenza reciproca.
MT Direttiva sull’assistenza reciproca per lo scambio di informazioni e per la riscossione.
NL
Numerose convenzioni sullo scambio di informazioni e sulla protezione degli investimenti
PL
Convenzione sull’assistenza reciproca.
SL
Direttiva UE in tema di riscossione e scambio di informazioni
UK
Direttiva sull’assistenza reciproca.
105
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.9. Eliminazione unilaterale della doppia imposizione
IT
Sì per la doppia imposizione giuridica, nelle forme del credito per le imposte pagate all’estero e dell’esenzione
quasi totale (per il 95% del reddito) per i dividendi. Il credito di imposta ha natura ordinaria e si applica su base
per country.
DE
Opzione tra credito e sistema della deduzione. Esenzione per i dividendi e plusvalenze.
EE
Esenzioni per gli investimenti di tipo diretto. Credito di imposta per dividendi da portafoglio.
ES
Per le persone fisiche è limitato alla doppia imposizione giuridica. Per le persone giuridiche è estesa anche alla
doppia imposizione economica.
FR
La Francia applica l’esenzione per i redditi di impresa di fonte estera. In assenza di una convenzione contro la doppia imposizione la doppia imposizione è eliminata tramite il sistema del credito qualora sia esercitata opzione per
il consolidamento per i profitti della stabile organizzazione e della società figlia estera. In assenza di tale consolidamento la doppia imposizione è eliminata attraverso il metodo della deduzione delle imposte assolte all’estero.
HU
Per i dividendi le imposte pagate all’estero sono considerate un costo deducibile dalla base imponibile. Per i redditi
diversi dai dividendi in assenza di una convenzione si applicherà il meccanismo del credito di imposta. Il credito
non può eccedere il 90% dell’imposta pagata all’estero. In presenza di una convenzione il credito sarà garantito
senza la limitazione sopra indicata. È possibile che la convenzione preveda un’esenzione.
MT Ci sono quattro tipologie di eliminazione della doppia imposizione ossia: il metodo previsto internamente per la
eliminazione della doppia imposizione economica e giuridica, l’imposta sostitutiva per il credito per le imposte
pagate all’estero, il metodo di eliminazione dell’imposta sul reddito del Commonwealth ed i metodi previsti dalle
convenzioni conto la doppia imposizione.
NL
Esenzione per i dividendi. Il relief unilaterale richiede l’imposizione del reddito in Olanda. Nel caso non ci sia
relief le imposte estere saranno deducibili come costo.
PL
Credito di imposta per l’eliminazione della doppia imposizione giuridica e credito di imposta indiretto per l’eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi, a fronte di una partecipazione del 75% in società
con le quali esiste una convenzione contro la doppia imposizione o che sono parte dell’UE ovvero dello Spazio
Libero Economico Europeo.
SL
Credito di imposta ordinario
UK
Credito oer le imposte pagate all’estero
106
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.10. Metodi unilaterali di eliminazione della doppia imposizione per i redditi di impresa
IT
Normalmente credito di imposta limitato per country, a meno che la convenzione non preveda l’esenzione.
DE
Esenzione totale per i dividendi con deduzione forfettaria del 5% a titolo di spese. Credito per gli altri redditi.
EE
Sia il credito sia l’esenzione.
ES
Sia il credito sia l’esenzione per i dividendi.
FR
Esenzione dei redditi prodotti all’estero tramite stabile organizzazione
HU
Vedi sopra per i redditi diversi dai dividendi.
MT Il metodo unilaterale di eliminazione della doppia imposizione è il credito di imposta per le imposte pagate
all’estero.
NL
Esenzione con progressione per i redditi di impresa. Esenzione per altri redditi di investimento. Deduzione delle
imposte estere se i due metodi precedenti non sono applicabili.
PL
Generalmente credito ai fini della norma interna ed esenzione ai fini di una convenzione contro la doppia imposizione
SL
Metodo del credito di imposta
UK
Credito per le imposte pagate all’estero
107
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.11. Applicazione del metodo del credito di imposta (overall o per country)
IT
Per country
DE
Per country
EE
Overall
ES
Per country per le società e overall per le persone fisiche
FR
Non applicabile
HU
Per country
MT Overall
NL
Per country
PL
Overall
SL
Overall
UK
Per country
108
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.12. Riporto (in avanti/all’indietro) dell’eccesso di credito per le imposte pagate all’estero
IT
No
DE
No
EE
Sì senza limiti
ES
Sì per 10 anni
FR
Non applicabile
HU
No
MT Sì
NL
Riporto in avanti senza limiti. Non è possibile il riporto all’indietro
PL
No
SL
No
UK
No
109
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.13. Deduzione delle spese relative al reddito di fonte estera
IT
Generalmente ammessa
DE
Sì se il reddito relativo è tassabile
EE
Non ci sono regole specifiche
ES
Generalmente ammesse
FR
Non applicabile
HU
Generalmente ammessa
MT Generalmente ammessa
NL
Generalmente ammessa
PL
Generalmente ammessa se il reddito è tassabile
SL
Generalmente ammessa
UK
Generalmente ammessa
110
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.14. Utilizzo delle perdite estere
IT
Generalmente deducibili a meno che non si riferiscano alla alienazione di partecipazioni in regime di participation
exemption.
DE
Generalmente deducibili con il meccanismo della recapture.
EE
Non ci sono regole specifiche
ES
Ammesso
FR
Non applicabile
HU
Sono tenute in considerazione.
MT Generalmente ammesso
NL
Ammesso con il meccanismo della recapture
PL
Non ci sono regole specifiche ma generalmente ammesso se la doppia imposizione è eliminata tramite il credito
delle imposte estere
SL
Non ammessa
UK
Generalmente ammesso
111
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.15. Metodo di eliminazione comunemente previsto dalle convenzioni contro la doppia
imposizione
IT
Sistema del credito
DE
Normalmente esenzione per i dividendi e credito ovvero esenzione per gli altri redditi
EE
Sistema del credito in talune convenzioni anche indiretto
ES
Credito di imposta
FR
Esenzione con progressione con le seguenti eccezioni per i quali è applicato il metodo del credito di imposta:
redditi soggetti a limitata imposizione in Francia (es dividendi, interessi, canoni e plusvalenze);
remunerazioni degli amministratori; remunerazioni professionali;
HU
Metodo dell’esenzione
MT Sistema del credito
NL
Esenzione con progressione per i redditi di impresa e credito per i redditi di investimento
PL
Normalmente esenzione per i redditi di impresa. Credito solo in casi limitati e per le altre tipologie reddituali.
SL
Credito di imposta
UK
Credito per le imposte pagate all’estero
112
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.16. Regime CFC
IT
Esiste un regime CFC che si applica nel caso in cui un soggetto residente controlli direttamente ovvero indirettamente un’impresa, una società od un altro ente non residente in uno Stato non incluso nella white list. I redditi
della CFC sono attribuiti per trasparenza e tassati in modo separato. Esiste un regime CFC per le imprese collegate, cioè controllate al 20%
DE
Esiste un regime CFC basato sul controllo di società residenti in stati con un basso livello di imposizione
EE
No
ES
Esiste un regime CFC applicabile a società non residenti nell’Unione Europea soggette ad un livello di tassazione
inferiore al 75% dell’imposta spagnola, controllate di diritto anche indirettamente da soggetto spagnolo
FR
In Francia esiste un regime CFC modificato nel 2006 al fine di renderlo compatibile con il diritto comunitario e le
convenzioni contro la doppia imposizione
HU
Il regime CFC si applica alle controllate residenti in uno Stato con un livello impositivo inferiore ai 2/3 di quello
ungherese. Non esiste un requisito di controllo partecipativo.
MT Non esiste un regime CFC
NL
Esiste un regime di switch over dall’esenzione al credito nei casi in una società residente possiede almeno il 5%
del capitale di una società estera i cui beni siano investiti direttamente ovvero indirettamente per almeno il 50%
in investimenti di tipo passivi e che sia assoggettata ad un’aliquota effettiva del 10%.
PL
No
SL
No
UK
Esiste un regime CFC basato sul livello di tassazione della controllata estera (inferiore al 75% di quello inglese)
113
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.17. Società incluse nel regime CFC
IT
Società non incluse nella white list
DE
Normalmente società di capitali ma anche società di persone e stabili organizzazioni. Il requisito di controllo è
pari al 50%, ridotto all’1% per le società di investimento.
EE
No
ES
Vedi sopra
FR
Società residenti e stabili organizzazioni localizzate in Stati con un livello di tassazione inferiore al 50% della
tassazione francese. Il requisito di controllo partecipativo è pari:
al 50% del capitale sia diretto che indiretto,
ovvero al 50% dei diritti di voto o diritti patrimoniali
o entrambi.
HU
Tutti i tipi societari a condizione che il livello di imposizione sia quello indicato sopra.
MT No
NL
Vedi sopra
PL
No
SL
No
UK
Basato sul controllo partecipativo ivi incluse le joint venture.
114
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.18. Dividendi distribuiti dalla CFC
IT
I dividendi distribuiti dalla CFC sono esclusi da tassazione se provenienti da redditi già tassati per trasparenza
DE
Esenti
EE
No
ES
Non tassati se provenienti da reddito già assoggettato a tassazione
FR
Esenti se già tassati con il regime CFC
HU
Non sono tassati.
MT No
NL
Vedi sopra
PL
No
SL
No
UK
Esenzione
115
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.19. Credito di imposta indiretto per la CFC
IT
È prevista la possibilità di ottenere un credito per le imposte pagate dalla CFC
DE
Le imposte della società estera sono deducibili
EE
No
ES
Deducibile salvo che la società sia stabilita in un paradiso fiscale
FR
Ammesso se l’imposta estera è simile all’imposta francese. Il credito è esteso anche alla ritenuta applicata nello
Stato della CFC a condizione che esista un trattato contro la doppia imposizione contenente una clausola sull’assistenza amministrativa.
HU
No
MT No
NL
Sì limitatamente ai dividendi ed in misura fissal del 5%.
PL
No
SL
No
UK
Ammesso
116
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.20. Cause di esclusione
IT
Le cause di esclusione sono lo svolgimento di un’attività commerciale ovvero industriale da parte della CFC ovvero la mancata localizzazione dei redditi in uno Stato a basso regime fiscale.
DE
Sì, se ad esempio i redditi di investimento della CFC sono inferiori al 10% ovvero inferiori ad 80.000 EUR
EE
No
ES
No
FR
La normativa CFC non si applica se:
la CFC è residente in un paese membro dell’unione europea, a condizione che la struttura di tale società non sia
puramente artificiale,
se la CFC è residente in un Paese terzo:
qualora la CFC svolga un’effettiva attività commerciale o industriale. Anche in tal caso la società francese deve
dimostrare che il reddito derivante dal possesso azioniario o di beni (per proprio conto o per conto del gruppo)
ovvero dalla vendita o la licenza di beni immateriali non ecceda il 20% del reddito complessivo;
qualora il reddito derivante dalle suddette operazioni e quello derivante da servizi infragruppo sia superiore al
50%.
HU
Il regime non è applicabile se la CFC svolge un’effettiva attività di impresa.
MT No
NL
Generalmente non ammesse
PL
No
SL
Fiscalmente rilevanti secondo le stesse regole di tassazione delle plusvalenze.
UK
Ci sono cause di esclusione. È necessario dimostrare che non si consegua un risparmio di imposta quale unico
scopo della costituzione all’estero della CFC.
117
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.21. Possibilità di ottenere un ruling preventivo
IT
Sì
DE
No
EE
No
ES
No
FR
No
HU
No
MT Sì
NL
Sì
PL
No
SL
No
UK
No
118
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.22. Normativa sui prezzi di trasferimento
IT
Esiste una normativa sui prezzi di trasferimento basato sul controllo diretto e indiretto da parte di un’impresa
italiana, un ente ovvero una stabile organizzazione in Italia.
DE
Esiste una normativa sui prezzi di trasferimento basato su un requisito partecipativo pari al 25% sia diretto che
indiretto che per il tramite di terze persone. è previsto anche il controllo fattuale.
EE
Esiste una normativa sul transfer pricing applicabile a soggetti controllati
ES
Esiste una normativa CFC con delle soglie partecipative pari al 25% (anche controllo indiretto) e 5% rispettivamente per società e persone fisiche
FR
Esiste una normativa in tema di prezzi di trasferimento, ancorché sia lacunosa eccezion fatta per gli obblighi
documentali.
HU
Esiste una normativa in tema di prezzi di trasferimento che riguarda anche le stabili organizzazioni localizzate
all’estero.
MT Esiste ma non è dettagliata, segue generalmente i criteri previsti dall’art. 9 del Modello OCSE
NL
Esiste una normativa sui prezzi di trasferimento
PL
Esiste una normativa basata sulle Guidelines OCSE
SL
Sì il regime dei prezzi di trasferimento è basato sul modello OCSE
UK
Esenzione
119
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.23. Definizione delle parti correlate
IT
L’impresa italiana che controlla la società estera, la società estera controllata dall’impresa italiana, le società non
residenti se controllate dalla stessa impresa italiana.
DE
Vedi sopra
EE
Non esiste una chiara definizione. Si ritengono comunque rilevanti i legami familiari ed i rapporti di controllo
anche di fatto.
ES
Vedi sopra
FR
Tale concetto è interpretato in modo estensivo ed è tale da ricomprendere anche il controllo fattuale.
HU
Il controllo è di tipo partecipativo e comprende anche il caso di società sorelle.
MT no
NL
Stessa definizione dell’art.9 Modello OCSE
PL
Definizione OCSE
SL
Stessa definizione del Modello OCSE
UK
Controllo diretto ed indiretto anche fattuale. Sono considerate tali anche le società sorelle.
120
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.24. Metodi previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento
IT
Valore normale ovvero metodi sia tradizionali sia non previsti dalle Guidelines OCSE
DE
Metodi basati sui rischi e sulle funzioni
EE
Decisi dal ministero delle finanze
ES
Metodi OCSE
FR
In generale sono ammessi i metodi previsti dalla Guidelines OCSE con preferenza per i metodi tradizionali.
HU
In generale sono ammessi i criteri tradizionali previsti dalle guidelines OCSE e solo quando questi siano inapplicabili criteri differenti.
MT Metodi OCSE sia tradizionali sia non tradizionali
NL
Metodi Ocse
PL
Metodi OCSE
SL
Metodi OCSE
UK
Metodi OCSE
121
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.25. Normative antielusive
IT
Limitazione della deducibilità delle spese intercorse con soggetti residenti in paesi non white list. Sono previste
delle cause di esclusione.
DE
No
EE
No
ES
Le operazioni con soggetti residenti in paradisi devono essere valute al valore normale. Per la deducibilità delle
relative spese è necessario dare la prova che le operazioni non siano fittizie.
FR
è prevista una norma che limita la deducibilità di taluni componenti reddituali. Non è prevista una normativa sul
dividend stripping se non nei casi in cui si applica la direttiva madre figlia. La direttiva madre figlia è esclusa
nei casi di controllo della madre comunitaria da parte di una società residente in paese terzo. È applicabile anche
la disciplina sulla fraus legis che consente di disconoscere operazioni che hanno il solo scopo di minimizzare il
carico fiscale.
HU
No
MT Ci sono sia norme generali sia norme a carattere più specifico applicabili cioè solo a determinati tipi di operazioni.
NL
No
PL
Particolari obblighi di documentazione per i pagamenti effettuati in favore di soggetti residenti in Stati a bassa
fiscalità
SL
No
UK
Si riguardanti i dividendi di fonte estera.
122
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.26. Regole sulle società conduit
IT
Solo per evitare il fenomeno del directive shopping.
DE
Si per evitare il fenomeno del treaty shopping
EE
Regole generali antiabuso
ES
No
FR
Non esistono ma resta applicabile la normativa sulla fraus legis.
HU
No
MT No
NL
No
PL
No
SL
No
UK
No
123
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.27. Non residenti senza stabile organizzazione. Redditi in uscita. Ritenute alla fonte
secondo la normativa interna
IT
I dividendi corrisposti a società non residenti in Stati UE sono assoggettati ad una ritenuta del 27% (12,50% per
le azioni di risparmio). La ritenuta è ridotta all’1,375%. 0% nei casi di applicazione della Direttiva Madre Figlia.
Alcune tipologie di interessi sono esenti altri sono assoggettati ad una ritenuta del 27% ovvero 18%. I canoni sono
assoggettati a ritenuta del 30% del 75%. Su base convenzionale i dividendi sono tassati al 5% se la partecipazione
è almeno pari al 25% ovvero del 15% in tutti gli altri casi. Gli interessi sono tassati con una ritenuta del 10%. Per
i canoni non c’è invece una ritenuta.
DE
Vedi sopra
EE
Remunerazioni anche professionali 15%, dividendi da portafoglio 22%, canoni 15%, redditi da leasing 22%, rimborsi assicurativi 22%, remunerazioni artistiche e sportive 15%.
ES
La ritenuta generale è il 24% (applicabile per prestazioni artistiche), per i dividendi interessi e capital gain si applica il 18% e per i canon il 10%.
FR
Per i dividendi è prevista una ritenuta a titolo definitivo del 25%. Per gli interessi tale ritenuta è del 16% a meno
che non siano esenti. I canoni e le remunerazioni professionali sono tassati al 33,33%. In entrambi i casi la ritenuta
non è prelevata a titolo di imposta. Non ci sono ritenute sulle c.d. management fees. Le plusvalenze immobiliari
sono soggette ad una ritenuta del 33,33% ed al 50% per le plusvalenze ricorrenti. Per le società madri residenti in
paesi terzi ci sarà una ritenuta del 25% sui profitti rimessi dalla stabile organizzazione francese.
HU
Non ci sono ritenute in uscita
MT Non ci sono ritenute in uscita
NL
Per i dividendi la ritenuta è del 15%
PL
Dividendi tassati con ritenuta del 19%, interessi, canoni ed altri redditi con ritenuta del 20%. 10% per i redditi
derivanti da attività marittime.
SL
Si vedano le regole territoriali sopra
UK
Vedi parte precedente. Alcune convenzioni non prevedono la ritenuta sui redditi in uscita.
124
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.28. Non residenti con stabile organizzazione
IT
La definizione di stabile organizzazione della normativa interna è molto simile a quella dell’art. 5 Modello
OCSE
DE
Non esiste una branch tax
EE
Tassazione ordinaria
ES
La definizione di stabile organizzazione è simile a quella del Modello OCSE.
FR
Non c’è una definizione di stabile organizzazione. Tale concetto è definito dalla giurisprudenza in aderenza all’art.
5 del Modello OCSE. Nei trattati è prevista la definizione di cui all’art. 5 del Modello OCSE ed in alcune eccezioni
del Modello ONU (convenzioni con paesi in via di sviluppo). La stabile organizzazione è assoggetta a tassazione
sui propri redditi e sui redditi rimessi alla casa madre.
HU
La definizione di stabile organizzazione è molto simile a quella dell’art. 5 del Modello OCSE, con alcune eccezioni riguardanti il trasferimento di beni immobiliari e lo sfruttamento di risorse naturali. La stabile organizzazione
relativa alla costruzione di opere prevede un requisito temporale di tre mesi.
MT Non esiste una definizione interna di stabile organizzazione. La tassazione è simile a quella delle società residenti.
NL
Le stabili organizzazioni sono tassate secondo le medesime regole previste per le società residenti
PL
Regole applicabili alle società residenti, salvo che manchi un’accurata indicazione del reddito prodotto. In tal caso
si applicheranno delle presunzioni basate su percentuali predeterminate.
SL
La stabile organizzazione è tassata secondo le stesse regole delle società residenti
UK
Vedi sopra
125
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.29. Regole di tassazione della stabile organizzazione
IT
Le regole di imposizione sono similari a quelle delle società residenti
DE
Esiste una definizione di stabile organizzazione che include anche i servizi ausiliari a differenza dell’Art. 5
OCSE
EE
Le regole di imposizione sono similari a quelle delle società residenti
ES
Le regole di imposizione sono similari a quelle delle società residenti
FR
In generale valgono le medesime regole previste per le società residenti. Fanno eccezione le regole sulla deducibili
degli interessi passivi attribuibili alla stabile organizzazione in relazione ad operazioni infragruppo.
HU
In generale valgono le medesime regole applicabili ai soggetti residenti.
MT Vedi sopra
NL
Vedi sopra
PL
Vedi sopra
SL
Vedi sopra
UK
Simili all’imposizione delle società residenti
126
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.30. Assoggettamento della stabile organizzazione ad imposte diverse dall’imposta sui
redditi delle società
IT
Le stabili organizzazioni sono assoggettate ad IRAP
DE
No
EE
Medesime regole applicabili alle società residenti
ES
Ritenuta del 18% trasferita alla Casa Centrale se i redditi non sono corrisposti a soggetti UE ovvero residenti negli
Stati Uniti.
FR
Imposta sui redditi rimessi dalla stabile organizzazione applicabile alle stabili organizzazioni di società residenti
in paesi terzi.
HU
No
MT Tassazione ordinaria
NL
Tassa immobiliare e sulle successioni
PL
No
SL
No
UK
Le imposte diverse dall’imposta sul reddito applicabili anche alle società residenti si applicano alle stabili organizzazioni.
127
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.31. Trasferimenti di residenza. Trasferimento all’estero di società
IT
Le plusvalenze latenti sono assoggettate ad imposizione se non attribuite alla stabile organizzazione.
DE
Tassazione delle plusvalenze latenti
EE
Molto spesso la tassazione è esclusa dal trattato
ES
Tassazione delle plusvalenze latenti
FR
È richiesta una espressa autorizzazione dell’organo avente il potere di modificare lo statuto societario. È richiesto
in aggiunta il consenso unanime degli azionisti. Il trasferimento all’estero determina la liquidazione della società.
HU
Esclusi da imposizione
MT Non sono assoggettati a tassazione
NL
I trasferimenti all’estero sono tassati se la società perde lo status di residente
PL
No
SL
Il trasferimento è tassato salvo che si tratti di una società europea ovvero di una società cooperativa europea
UK
Il trasferimento è assoggettato a tassazione.
128
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.32. Tassazione del trasferimento all’estero
IT
Sì
DE
Vedi sopra.
EE
Vedi sopra
ES
Si applicano le norme sulla liquidazione
FR
Le plusvalenze latenti sono assoggettate ad imposizione salvo che lo stato di destinazione sia membro dell’Unione
Europea.
HU
Ancorché non vi sia imposizione sul trasferimento è previsto che la società debba essere liquidata anteriormente a
tale trasferimento. I profitti relativi alle operazioni di liquidazione saranno assoggettati ad imposizione.
MT Vedi sopra
NL
Sì vedi sopra
PL
No
SL
Vedi sopra
UK
Vedi sopra
129
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.33. Tassazione dei trasferimenti di beni tra stabile organizzazione e casa madre
IT
Non ci sono norme specifiche per il trasferimento dalla stabile. Si ritiene che il trasferimento debba essere tassato.
Il trasferimento dalla casa madre non è disciplinato. Si ritiene che non debba essere tassato.
DE
Sì nel trasferimento dalla casa madre alla stabile estera se la Germania perde i diritti impositivi. Viceversa il trasferimento non dovrebbe essere tassato
EE
Irrilevante a meno che non sia considerato una distribuzione di profitti.
ES
Quelli dalla casa madre alla stabile estera non sono tassati. Viceversa sono tassati quelli dalla stabile organizzazione spagnola alla casa madre estera.
FR
I trasferimenti interni dalla società francese alla stabile estera sono tassati così come i trasferimenti da stabile
organizzazione alla casa madre italiana.
HU
Esclusi da tassazione
MT Non tassati
NL
I trasferimenti dalla casa madre alla stabile sono tassati al valore di mercato. Viceversa quelli dalla stabile organizzazione alla casa madre non sono tassati ma il trasferimento interno ha effetto ai fini dell’eliminazione della
doppia imposizione.
PL
Non ci sono regole specifiche
SL
Dubbio
UK
Non è tassato il trasferimento dalla casa madre. Viceversa è tassato quello dalla stabile organizzazione.
130
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.34. Trasferimenti in entrata
IT
Non ci sono norme specifiche.
DE
È disciplinato
EE
Non ci sono regole specifiche
ES
No
FR
Il trasferimento in entrata è assimilato ad una liquidazione a meno che lo Stato di origine sia uno Stato membro
dell’Unione Europea.
HU
Non applicabile
MT Non ci sono norme specifiche
NL
Rilevante ai fini della rivalutazione dei beni societari
PL
Non ci sono regole specifiche
SL
Dubbio
UK
Non ci sono regole particolari
131
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
12.35. Step-up del valore dei beni
IT
Non ci sono regole specifiche
DE
Ammesso
EE
Non si sono regole specifiche
ES
Non ci sono regole specifiche
FR
Non ci sono regole particolari
HU
Non applicabile
MT Tassazione ordinaria
NL
Rilevante
PL
Non ci sono regole specifiche
SL
Dubbio
UK
Non ci sono regole particolari
132
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
12.36. Aspetti temporali relativi all’accertamento della residenza fiscale
IT
Se la sede legale è trasferita all’inizio del periodo di imposta la società è considerata residente per l’intero periodo
fiscale. Se invece la società estera deve ricostituirsi in Italia la società dovrà seguire i criteri ordinari.
DE
Non ci sono regole specifiche
EE
Non ci sono regole specifiche
ES
Non ci sono regole particolari
FR
Non ci sono regole particolari
HU
Tassazione ordinaria
MT Non ci sono norme specifiche
NL
Non ci sono regole particolari
PL
Non ci sono regole specifiche
SL
Dubbio
UK
Non ci sono aspetti particolari
133
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
13. Aspetti di diritto tributario comunitario
13.1. Direttiva madre figlia
IT
L’esenzione dei dividendi in capo al ricevente è estesa anche sui dividendi non corrisposti in regime fiscale.
DE
Non ci sono peculiarità
EE
La peculiarità consiste nella deroga garantita dall’art. 5 della Direttiva
ES
Non ci sono peculiarità per la madre figlia. Per la direttiva interessi e canoni l’esenzione da ritenuta sugli interessi
è estesa a Gibilterra)
FR
Il regime madre figlia è escluso in ipotesi di controllo da parte di soggetti residenti in Stati non membri UE. In tal
caso non opera il coefficiente moltiplicativo. Ci sono comunque dei casi di esclusione. La normativa di esclusione
dei benefici della direttiva è simile a quella spagnola attualmente oggetto di una procedura di infrazione. È dubbia
la compatibilità comunitaria alla luce della causa Cadbury Schweppes.
HU
Non esiste una definizione di profitti distribuiti. I dividendi in uscita sono comunque esenti da imposizione anche
se corrisposti a società non UE.
MT Non ci sono peculiarità
NL
Il sistema di eliminazione della doppia imposizione economica prevede sia l’esenzione sia il credito
PL
Non è tenuto in considerazione il criterio dei diritti di voto, è richiesto un ininterrotto possesso di due anni. La
direttiva è stata estesa anche ai paesi dello Libero Spazio Economico Europeo.
SL
Non ci sono peculiarità
UK
Non ci sono peculiarità
134
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
13.2. Direttiva interessi e royalties
IT
Non ci sono peculiarità
DE
Non ci sono peculiarità
EE
No ci sono peculiarità
ES
Vedi sopra
FR
Nessuna peculiarità
HU
Non esiste una definizione di interessi. Esiste una definizione di canoni.
MT Non ci sono peculiarità
NL
Non ci sono peculiarità
PL
La definizione di canoni non prevede la vendita di diritti di autore, la definizione di stabile organizzazione è più
ampia ed include anche la stabile organizzazione basata su rapporti di agenzia. Esiste un regime transitorio per
l’applicazione delle ritenuta in uscita su interessi e canoni.
SL
Non ci sono peculiarità
UK
Tassazione ordinaria
135
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
13.3. Direttiva fusioni
IT
No
DE
Implementata senza peculiarità
EE
Non ci sono peculiarità
ES
Regime applicabile anche internamente
FR
Vedi sopra
HU
Le operazioni straordinarie tra società residenti e società residenti in altri Stati UE non sono riconosciute.
MT Non ci sono peculiarità
NL
Non ci sono peculiarità.
PL
Non ci sono peculiarità
SL
Non ci sono peculiarità
UK
Non ci sono peculiarità
136
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
13.4. Direttive sulle riorganizzazioni societarie
IT
Non sono state implementate
DE
Sì
EE
Non ci sono peculiarità
ES
Sì
FR
Non sono state implementate
HU
Sono state implementate ancorché regole similari erano già in vigore prima dell’accesso dell’Ungheria nell’Unione.
MT Implementate
NL
Sì o almeno in fase di implementazione
PL
Sì
SL
Implementate
UK
Implementate
137
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
13.5. Acquis communautaire
IT
La normativa di fonte interna è stata modificata diverse volte al fine di rendere il sistema compatibile con il diritto
comunitario.
DE
Numerose modifiche scaturenti dalla giurisprudenza comunitaria
EE
Diverse norme sono state adottate al fine di rendere la normativa compatibile con il diritto comunitario.
ES
Diverse norme sono state adeguate al diritto comunitario. A tal fine è stata eliminata la thin capitalization.
FR
Per effetto del diritto comunitario sono state apportate modifiche al sistema del credito di imposta indiretto, alla
normativa CFC ed al regime di tassazione dei dividendi intersocietari corrisposti a madri residenti in Stati UE
ovvero dell’EEA.
HU
Esiste un acquis communautaire pieno.
MT Nessun problema di compatibilità
NL
Il sistema olandese è stato modificato ripetutamente al fine di renderlo compatibile con il diritto compatibile.
PL
Il sistema è stato più volte modificato a seguito dell’accesso nell’Unione Europea.
SL
Generalmente il diritto comunitario prevale sul diritto interno
UK
Il sistema è stato modificato numerose volte
138
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
13.6. Procedure di infrazione
IT
Non esistente
DE
Non esistenti
EE
Non esistenti
ES
Deduzione dell’avviamento è stato considerato un aiuto di Stato
FR
Molte procedure di infrazione riguardano gli aiuti di Stato
HU
Una procedura di infrazione riguarda il trattamento degli interessi ed in particolare l’esenzione del 50%. Non è
chiaro se la procedura di infrazione riguardi la normativa sugli aiuti di Stato.
MT Non esistenti
NL
Procedura di infrazione sull’estensione dell’esenzione e del rimborso delle ritenute sui dividendi provenienti da
Stati dello Spazio libero Economico Europeo.
PL
Procedura di infrazione riguardante tassazione di dividendi e interessi in uscita
SL
Non ci sono cause pendenti
UK
Esiste una procedura di infrazione che riguarda l’implementazione della direttiva sulla mutua assistenza.
139
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
13.7. Norme interne in conflitto con il diritto comunitario – Giurisprudenza comunitaria
IT
Vedi sopra in tema di dividendi
DE
Il regime CFC è stato modificato al fine di renderlo compatibile con la causa Cadbury Schweppes
EE
Alcune incompatibilità potrebbero derivare dalla tassazione dei dividendi in uscita.
ES
Le stabili organizzazioni non beneficiano delle aliquote ridotte applicabili alle società residenti
FR
Le seguenti cause hanno riguardato la Francia (Elisa, Denkavit II, Gilly, Commissione v. Francia, Fournier, Lasterie du Saillant e Avoir Fiscal)
HU
Nessuna
MT Tassazione ordinaria
NL
Le cause decise sono suddivisibili in tre aree distinte: le clausole antiabuso, l’imposizione sul trasferimento e la
tassazione di gruppo.
PL
Tassazione di fondi di investimento e fondi pensione, deducibilità dei costi relativi a reddito di fonte estera, tassazione su base lorda di taluni redditi (es. interessi e canoni)
SL
Non ci sono cause
UK
Allo stato attuale le questioni sembrano essere risolte atteso l’elevato numero di sentenze emesse dalla corte di
giustizia riguardanti il Regno Unito
140
SEZIONE PRIMA
– ANALISI COMPARATA
13.8. Il diritto comunitario nei rapporti con i paesi terzi. Cause pendenti
IT
No
DE
Ci sono due casi decisi in senso sfavorevole al contribuente
EE
Nessuna causa pendente
ES
Nessuna causa pendente
FR
Non ci sono cause pendenti
HU
Nessuna
MT Non ci sono cause pendenti
NL
Non è chiaro se la distinzione tra Stati Membri e Paesi terzi abbia un impatto sul sistema olandese
PL
Non esistono cause pendenti ma disposizioni interessanti sono rinvenibili nella convenzione contro la doppia
imposizione stipulata con gli Stati Uniti.
SL
Nessuna
UK
Ci sono state due sentenze ossia la sentenza THIN CAP GLO e la sentenza FII GLO
141
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
13.9. Paesi dell’area di Libero Scambio Europea (EEA)
IT
I dividendi corrisposti a società residenti in paesi EEA sono tassati con ritenuta del 1,375% a partire dal 1 gennaio
2008.
DE
Non ci sono cause pendenti
EE
Si esclude solo il Leichtenstein.
ES
Non ci sono cause pendenti
FR
Non ci sono cause pendenti
HU
Nessuna
MT Tassazione ordinaria
NL
Esiste allo stato attuale una procedura di infrazione.
PL
È stata estesa l’esenzione dei dividendi (a certi livelli partecipativi e in presenza del requisito dell’ininterrotto
possesso).
SL
Non ci sono cause
UK
La sola sentenza rilevante è la Fokus Bank che riguardava dividendi in entrata nel Regno Unito. Non esiste un
trattato con il Leichtenstein.
142
SEZIONE SECONDA
ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
1. Introduzione e finalità della ricerca economica sulla competitività1
Il presente progetto di ricerca costituisce il secondo momento del più ampio progetto “La tassazione delle società nell’Europa allargata” il cui obiettivo finale è quello di verificare la competitività del sistema di tassazione italiano delle società rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea
“allargata”.
Tale secondo momento della ricerca ha ad oggetto un’analisi quantitativa degli effetti economici dei singoli sistemi di tassazione analizzati.
In particolare, l’analisi ha l’obiettivo di verificare gli effetti dei diversi sistemi di tassazione
delle società nell’Unione Europea “allargata” in termini di:
• livello di imposizione esistente nei diversi Paesi considerati;
• competitività delle imprese;
• incentivi generati su specifiche classi di scelte aziendali.
Il lavoro intende pertanto:
• sintetizzare gli effetti delle diverse normative fiscali sulla competitività delle imprese attraverso
la stima dell’aliquota media effettiva d’imposta;
• rappresentare gli effetti delle diverse normative fiscali sulle principali tipologie di scelte aziendali attraverso l’impiego di un modello di analisi delle decisioni.
L’analisi consentirà valutazioni in ordine agli effetti economico-aziendali della carenza di armonizzazione dei regimi di tassazione delle società nell’Unione Europea e della conseguente possibile “concorrenza fiscale” tra i paesi dell’Unione.
L’allargamento dell’Europa ai paesi dell’est, infatti, comporta la necessità di confrontarsi con sistemi
fiscali molto diversi da quelli tradizionalmente in vigore nei così detti paesi occidentali, che pongono
sfide del tutto nuove in termini sia di competitività, sia di integrazione fra ordinamenti giuridici.
1
La presente Sezione è frutto della collaborazione tra il Comitato Scientifico ed i componenti del gruppo di lavoro.
In particolare, tuttavia, i paragrafi 2, 3.1, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati redatti da Riccardo Tiscini; i paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 4 e
5 da Lorenzo Moschella.
143
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
2. Lo stato attuale della tassazione societaria in europa: concorrenza fiscale e competitività
delle imprese
La coesistenza di diversi regimi di imposizione diretta delle imprese all’interno dell’Unione
Europea costituisce un annoso problema fin dalla stipula del Trattato CE.
Come è noto, infatti, il Trattato CE contiene disposizioni specifiche solo in materia di fiscalità indiretta (artt. 90-93 del Trattato CE), in quanto essa incide in maniera più diretta ed evidente
sulla libera circolazione delle merci e dei servizi. Tali disposizioni prevedono, oltre a disposizioni
che vietano discriminazioni fiscali in chiave negativa, anche la vera e propria armonizzazione dei
sistemi di imposizione indiretta degli Stati Membri (art. 93).
Altrettanto non è per la fiscalità diretta, per la quale non vi sono specifiche disposizioni nel
Trattato CE.
Tuttavia, è innegabile che gli effetti dell’imposizione diretta sull’integrazione dei mercati non
sono, dal punto di vista sostanziale, di minore rilievo.
Da un lato, tali effetti sono meno diretti, in quanto non riferibili alle singole transazioni d’impresa e soprattutto in quanto incidono sulla competitività dei sistemi Paese congiuntamente a
molti altri fattori, così da rendere di difficile discernimento l’effetto fiscale dagli effetti di altra
natura.
Dall’altro, però, essi incidono in maniera molto più diffusa e penetrante sui singoli sistemi economici nazionale, costituendo alcune tra le principali determinanti della loro competitività2.
Nel sistema della normativa comunitaria la fiscalità indiretta è soggetta ad armonizzazione, ai
sensi dell’art. 93 del Trattato CE, mentre per quella diretta, in assenza di specifiche disposizioni,
deve farsi riferimento al generale principio di ravvicinamento delle legislazioni nazionali, stabilito
dall’art. 94 del Trattato CE.
Una diversa intensità di spinta che ha condotto all’attuale situazione di significative divaricazioni nei sistemi di imposizione diretta, pur in presenza di una fiscalità indiretta sostanzialmente
unificata.
Il punto di vista strettamente economico non giustifica appieno tale differenza di approccio,
poiché i differenziali di imposizione diretta sono potenzialmente lesivi della libera circolazione
dei lavoratori, della libertà di stabilimento delle imprese e quindi, indirettamente, anche della libera circolazione di merci, servizi e capitali.
La regolamentazione fiscale in materia societaria determina la convenienza a stabilirsi in un
Paese UE piuttosto che un altro, frustrando il libero esplicarsi della concorrenza basata su fattori
di natura economica. Alla ricerca di risparmi fiscali, le scelte di stabilimento e di investimento
delle imprese possono così determinare un’allocazione dei fattori produttivi inefficiente a livello
di sistema economico europeo.
A ciò si aggiunga che, in assenza di armonizzazione della fiscalità diretta, i singoli ordinamenti
tributari sono di fatto messi in concorrenza tra loro, è ciò può portare ad una dannosa competizione al ribasso nelle politiche fiscali, con perdita di gettito per tutti i Paesi della UE.
2
Porter, Vantaggio competitivo delle Nazioni.
144
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Infine, occorre altresì considerare che l’esistenza di molteplici differenti sistemi di imposizione
diretta moltiplica i costi amministrativi delle imprese e rende più difficoltoso il contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale.
Le radici della scelta di non prevedere una vera e propria armonizzazione dei sistemi di tassazione diretta delle imprese sono infatti di natura prevalentemente politica, essendo ascrivibili alla
volontà di mantenere saldo in capo agli Stati membri il controllo delle politiche fiscali e del conseguente gettito. Le politiche in materia di imposizione diretta sono infatti leve importanti non soltanto in materia fiscale, ma per i loro riflessi in termini di politica economica generale, politica del
welfare, politica internazionale, scelte di redistribuzione della ricchezza e, più in generale, di gestione della spesa pubblica.
Il tema è pertanto particolarmente sensibile per gli Stati membri, che ne hanno voluto mantenere strette le leve del controllo.
In ultima analisi, l’approccio al problema dell’armonizzazione della fiscalità diretta è figlio
della visione stessa del processo di integrazione europea da parte dei Paesi protagonisti, sempre e
tuttora molto restii all’integrazione economico-politica.
L’integrazione monetaria, perfezionata con i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, non ha
contribuito all’armonizzazione dell’imposizione diretta, poiché anzi ha fatto venire meno la leva
monetaria della politica economica, lasciando la leva fiscale come unico, ed ultimo, baluardo della
politica economica nazionale.
La sovranità fiscale, in ossequio al principio ‘no taxation without representation’, rimane quindi
intatta, rafforzata dal principio dell’unanimità previsto per le scelte in materia fiscale, che garantisce ai singoli governi il mantenimento della potestà tributaria3.
La letteratura in materia presenta un continuum di posizioni variegate, polarizzate intorno agli
estremi delle teorie liberiste, che sostengono l’inutilità del’intervento comunitario in materia di
imposizione diretta e la tendenza al raggiungimento di una situazione di equilibrio grazie alle
forze del libero mercato, e le posizioni dei sostenitori dell’armonizzazione, che sottolineano il pericolo che la competizione fiscale conduca ad una erosione del gettito nella UE e quindi, in ultima
analisi, a servizi pubblici minori e di qualità inferiore.
Negli anni, la questione è stata ripetutamente affrontata in ambito UE. Il rapporto Neumark,
del 1962, sottolineava le specificità strutturali dei singoli sistemi, che precludono un’unificazione
completa, ma auspicava un certo ravvicinamento dei singoli sistemi impositivi.
Tuttavia, molto poco fu effettivamente fatto fi no a che la prospettiva del Mercato Unico
non rese impellenti i problemi di armonizzazione della regolamentazione economica in ambito UE.
Le differenze nella fiscalità diretta continuavano infatti a produrre incentivi distorti nelle scelte
di investimento, di finanziamento e di allocazione dei fattori produttivi, che non erano compatibili
con l’unificazione dei mercati.
La nuova strategia, formulata in una comunicazione del 1990, fu però quella di rinunciare ad
una vera e propria armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali, perseguendo esclusivamente la
3
Giandomenico Magliano (da Roccatagliata, p. 1231).
145
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
rimozione delle singole situazioni distorsive delle scelte imprenditoriali (c.d. piece-meal approach). Alla strategia dell’armonizzazione veniva quindi sostituita la strategia del coordinamento e
del ravvicinamento, in coerenza con l’art. 94 del Trattato CE.
Tale strategia ha condotto in breve tempo all’approvazione di tre normative, che rappresentano
ancora oggi i capisaldi della normativa comunitaria in materia di imposizione diretta:
• il regime fiscale di fusioni, scissioni e conferimenti (Dir. 90/435/CEE);
• il regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi (Dir. 90/435/CEE);
• la procedura arbitrale in materia di prezzi di trasferimento (Convenzione 90/436/CEE).
Tale approccio era coerente anche con l’introduzione del principio di sussidiarietà, avvenuto con il Trattato di Maastricht, secondo il quale l’intervento comunitario è giustificato
soltanto se consente di raggiungere obiettivi non raggiungibili con singole azioni degli Stati
membri.
Tuttavia, nel 1992, il Rapporto Ruding, considerata l’impossibilità di una convergenza spontanea da parte dei singoli Stati membri, sottolineava l’opportunità di un ulteriore intervento comunitario in direzione armonizzatrice, evidenziando le seguenti priorità:
• eliminare le disposizioni discriminatorie e distorsive dei sistemi fiscali degli Stati membri;
• fissare un livello minimo d’imposizione e regole comuni per la determinazione delle basi imponibili, al fine di limitare il fenomeno della concorrenza fiscale;
• incoraggiare la trasparenza delle agevolazioni fiscali agli investimenti.
In realtà, per oltre un decennio i passi avanti furono molto scarsi, finché nel 1996 il Commissario
Monti non rivendicò la centralità della fiscalità diretta nel processo di integrazione europea, al
pari di ogni altra politica degli Stati membri che fosse in contrasto con le libertà fondamentali del
Trattato CE.
Tale nuova strategia (c.d. global approach) si fondava sulla concertazione tra Stati membri per
il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi: 1) stabilizzazione delle entrate fiscali; 2) buon
funzionamento del mercato interno; 3) promozione dell’occupazione.
Sulla base di tale impulso si arrivo a definire, solo nel 2003, un pacchetto di misure fiscali volte
a contrastare la concorrenza fiscale dannosa in ambito UE.
Le disposizioni principali di tale pacchetto sono:
• il codice di condotta;
• la tassazione degli aiuti di Stato;
• la tassazione dei redditi da risparmio.
Il codice di condotta mira a contrastare le misure fiscali che determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore rispetto ai livelli generalmente applicati nel singolo Stato
membro, e che hanno una sensibile incidenza sulla localizzazione delle attività d’impresa.
Ai fini della determinazione del livello impositivo, sono rilevanti le aliquote nominali, le regole
sul calcolo delle basi imponibili, ma anche le procedure amministrative di gestione del rapporto
fiscale, che devono essere improntate alla trasparenza.
Il codice di condotta ha indubbiamente disincentivato e calmierato la concorrenza fiscale sleale
tra gli Stati membri, ma non ha significativamente contribuito all’omogeneizzazione della tassazione delle società in ambito europeo.
146
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Per quanto riguarda le altre misure del pacchetto fiscale, sono stati significativi i passi avanti in
tema di contrasto agli aiuti di Stato e di omogeneizzazione della tassazione di interessi e royalties
fra società di Stati membri diversi, perseguita tramite direttive.
L’evoluzione degli ultimi anni ha portato due principali fenomeni:
• il consolidamento dell’Unione monetaria;
• l’allargamento dell’Europa ai paesi dell’Est.
Il consolidamento dell’Unione monetaria è stato affiancato da un rigoroso coordinamento delle
politiche di bilancio, ma proprio per questo non delle politiche fiscali.
Nell’ambito della politica macroeconomica complessiva, infatti, dopo aver perso la leva monetaria e la leva del bilancio, la politica fiscale rimane l’unica valvola di sfogo per mantenere
una certa autonomia gestionale in termini di politica economica, ed in particolare di politica
della spesa pubblica, che gli Stati membri hanno dimostrato di voler mantenere saldamente in
mano.
Ciò spiega le permanenti divergenze nei sistemi di tassazione diretta, la cui analisi è oggetto
del presente lavoro, ed anche la progressiva divaricazione tra la tassazione dei due principali fattori produttivi: lavoro e capitale.
Sotto quest’ultimo profilo, si deve sottolineare che nel periodo 1980-1995 la tassazione effettiva
del lavoro è aumentata dal 34,7% al 42,3%, mentre quella sul capitale è diminuita dal 44,6% al
35,6%. La tendenza si è parzialmente attenuata negli anni successivi, pur permanendo un ampia
forbice tra tassazione del lavoro e tassazione del capitale.
Di particolare interesse è che tale forbice è molto più ampia nei Paesi più recentemente entrati
nella UE (la c.d. Europa dell’est). Lo studio sulla struttura dei sistemi fiscali nell’Unione Europea
pubblicato nel 2006 mostra come la tassazione effettiva del lavoro, nel periodo 1995-2004 e con riferimento all’Europa ‘allargata’ a 25, sia rimasta sostanzialmente stabile, passando dal 35,7% al 35,6%.
Non si evidenziano inoltre significative differenze tra i Paesi dell’Europa a 15 e gli ulteriori 10
dell’Europa ‘allargata’. Al contrario, con riferimento alla tassazione effettiva del capitale, si evidenzia, a fronte della sostanziale stabilità della tassazione complessiva nell’Europa ‘allargata’, una forte
e crescente differenza tra i Paesi dell’Europa a 15 e i 10 ulteriori Paesi dell’Europa ‘allargata’. La tassazione dei redditi da capitale nel periodo 1995-2004 è infatti passata dal 23,1% al 25,8% (Europa a
25), ma per i soli 10 Paesi nuovi entranti, la tassazione effettiva è passata dal 17,0% al 14,0%.
Il divario tra tassazione del lavoro e del capitale si spiega proprio con la ridotta mobilità del fattore lavoro rispetto al capitale, unitamente da un lato alla liberalizzazione e globalizzazione dei
mercati finanziari, che consentono politiche di tax planning su base mondiale, dall’altro al peso
crescente della spesa pubblica per i sistemi di welfare e per il servizio del debito pubblico, che
deve essere finanziata in modo facile e sicuro.
Di qui la tendenza a sovra-tassare il fattore produttivo rigido lavoro, per bilanciare la rigidità
della spesa pubblica, e a attivare meccanismi di concorrenza fiscale sul fattore capitale, così da attrarre investimenti produttivi e finanziari.
Tali meccanismi sono tuttavia all’origine di possibili distorsioni nel mercato, conducendo
all’erosione del gettito fiscale derivante dai redditi d’impresa e di capitale e alla penalizzazione
delle prospettive occupazionali in Europa, soprattutto nel contesto competitivo mondiale.
147
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Il confi ne tra vantaggi e svantaggi della concorrenza fiscale non è facilmente individuabile.
Essa genera benefici nella misura in cui abbassa la pressione fiscale stimolando un accorto
impiego delle risorse pubbliche, ma senza generare il decadimento della qualità dei servizi
pubblici offerti. Oltre tale limite, tuttavia, i costi delle distorsioni concorrenziali, il decadimento dei servizi pubblici e l’erosione delle basi imponibili innescherebbero meccanismi perversi sulla competitività dei sistemi Paese Europei, che non sarebbero in grado di garantire
condizioni di produzione convenienti alle imprese, con conseguenze negative sul tessuto produttivo che in un’economia globalizzata diverrebbero facilmente incontrollabili.
Peraltro, la crescente internazionalizzazione delle imprese ha aggravato i costi amministrativi del mantenimento di numerosi diversi regimi fiscali all’interno della UE. Sotto
questo profilo, la Comunicazione COM (2003)726 della Commissione ha auspicato l’introduzione di una base imponibile consolidata comune per tutte le attività svolte da una società
nella UE.
Infi ne, l’ulteriore recente fenomeno del forte allargamento dell’Unione Europea ai Paesi
dell’Est ha generato alcuni importantissimi effetti, tra i quali:
• l’incremento della concorrenza fiscale, soprattutto da parte di alcuni Paesi con sistemi impositivi più leggeri o comunque di più facile gestione, ed il conseguente maggior rischio di erosione
fiscale;
• l’incremento dei costi amministrativi connessi alla gestione di molteplici sistemi fiscali;
• la riduzione della trasparenza complessiva dei sistemi fiscali, soprattutto in ragione delle diversità strutturali di alcuni sistemi di imposizione diretta.
In ragione di ciò, è quanto mai attuale l’analisi di tali divergenze e la gestione di un efficace e
pianificato processo di coordinamento ‘in positivo’ dei sistemi di tassazione diretta delle imprese,
poiché la sola gestione giudiziaria delle non conformità ‘in negativo’ non sembra incidere con la
dovuta tempestività e forza per garantire l’efficienza dei meccanismi di allocazione delle risorse
economiche.
Il presente lavoro mira a contribuire a tale percorso fornendo un’analisi degli effetti dei diversi
ordinamenti sulle scelte aziendali e sulla competitività delle imprese.
3. Metodologia della ricerca
3.1. Definizione del modello di simulazione economico-finanziario per ciascun Paese
La metodologia seguita si è basata sull’applicazione di modelli di calcolo delle basi imponibili applicati a dati economico-finanziari di sintesi tratti da banche dati specializzate.
I modelli di calcolo delle basi imponibili hanno inteso simulare nella maniera più aderente possibile alla realtà, il carico fiscale generato dai singoli regimi di tassazione su un “bilancio-tipo” ottenuto aggregando i dati di bilancio delle prime settanta imprese di ogni paese europeo analizzato
(per fatturato) per i settori di cui di seguito:
148
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Costruzioni
Energetico
Commercio
Manifatturiero
Telecomunicazioni
Il lavoro è dunque partito dall’analisi dettagliata dei componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione della base imponibile nei diversi paesi, al fine di evidenziare le aree in
cui il regime di tassazione delle società non è neutrale rispetto alle scelte aziendali, ma tende a determinare differenziali di competitività.
Il modello di simulazione, ha consentito, sia pure con importanti approssimazioni, la valutazione di tale “differenziale di competitività” in termini di Tax Rate Effettivo e l’analisi delle sue
determinanti, in termini di variabili economico-finanziarie frutto di specifiche categorie di scelte
aziendali.
Una parte delle informazioni necessarie all’effettuazione dell’analisi sono disponibili dalle banche dati
di seguito indicate, anche se per molte categorie di scelte si sono dovute accettare rilevanti limitazioni.
L’analisi è stata svolta sugli 11 paesi di cui alla seguente tabella:
Italia
Francia
Spagna
Olanda
Germania
Slovenia
Gran Bretagna
Estonia
Polonia
Ungheria
Malta
Per ciascuno di tali paesi si è provveduto a definire un modello di simulazione economico-finanziario che sia in grado di valutare gli effetti delle singole normative sulla tassazione d’impresa
o comunque sulla redditività netta, distinguendo tali effetti a seconda che si riferiscano:
• alla formazione della base imponibile (es. criteri di imponibilità e deducibilità di ricavi e costi);
• all’applicazione dell’imposta (es. aliquote d’imposta nominali e crediti d’imposta sulla tassazione societaria).
149
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Il modello di simulazione elaborato, per quanto possibile, ha avuto come obiettivo fondamentale, quello di spiegare la differenza tra Tax Rate Nominale o TRN (aliquote d’imposta), Tax Rate
Effettivo o TRE (rapporto imposte sul reddito/utile ante-imposte) e Tax Rate Analisi o TRA (rapporto imposte da modello/utile ante-imposte).
Come accennato, per la definizione del modello si è proceduto all’estrazione dei dati aggregati
relativi ad un vasto campione di società, la cui variabile di selezione è stata quella del fatturato più
elevato per ciascun settore nell’ambito dei singoli paesi. In particolare si è proceduto ad estrarre
i bilanci delle prime settanta società in ordine di fatturato per ciascun settore oggetto dell’analisi
nei singoli paesi di interesse.
Una parte delle variabili assenti nella banca dati è invece stata simulata basandosi su quanto
esposto nelle relazioni che accompagnano i bilanci delle prime tre singole imprese per settore di
attività, la cui consultazione è risultata dunque necessaria per approntare il modello di analisi.
La metodologia utilizzata si è incentrata essenzialmente in un’analisi basata su tre livelli:
• il livello delle variabili monitorabili dalla banca dati;
• il livello delle variabili monitorabili dai bilanci;
• il livello delle variabili non monitorabili.
Di conseguenza, la scomposizione della differenza tra i tax rate per ciascun paese, ai seguenti
scostamenti parziali:
• differenziale di Tax Rate ascrivibile alle variabili monitorabili dalla banca dati;
• differenziale di Tax Rate ascrivibile alle variabili monitorabili dai bilanci;
• differenziale residuo di Tax Rate ascrivibile alle variabili non monitorabili.
È da sottolineare, come si vedrà meglio nel paragrafo seguente, che mentre l’analisi dalla
banca dati verte sui dati oggettivi e riferiti all’intero campione, l’analisi dai bilanci si basa
sull’osservazione, per ciascun settore, di un ristretto campione di imprese (come detto in numero di 3) per cui le informazioni rilevanti disponibili nei bilanci si basano sull’assunzione
che i dati riferiti a tale campione ristretto siano rappresentativi dell’intero campione aggregato
estratto dalla banca dati.
Il confronto tra i Tax Rate relativi ai singoli paesi, nonché della loro imputabilità alle singole
variabili oggetto di analisi, ha consentito di trarre conclusioni in ordine agli effetti delle diversità
nella tassazione societaria sulla profittabilità netta e sulla competitività delle imprese.
3.2. Acquisizione, catalogazione e formattazione dei dati economico-finanziari per ciascun
settore
In base a quanto detto in precedenza, l’acquisizione delle informazioni è avvenuta su due principali livelli:
• la banca dati, che comprende i dati economico-finanziari di sintesi riferiti alle singole società
ed al campione aggregato;
• i bilanci di alcune società (campioni ristretti), da cui si traggono informazioni specifiche relative a variabili rilevanti per esprimere la “diversità” fiscale, ma non presenti nella banca dati.
150
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Per quel che concerne I dati, questi sono stati estratti dalla banca dati con riferimento ai settori
di cui si è detto.
Non si è ritenuta possibile l’analisi con riferimento ai settori bancario e assicurativo in ragione
delle specificità fiscali di tali settori, non sufficientemente descritte nei questionari.
I dati ottenuti dalla banca dati sono stati utilizzati per costruire sia su un Bilancio Europeo
Consilidato (BEC), costituito dalla sommatoria dei dati di tutti i bilanci raccolti, che una serie di
Bilanci Nazionali Consolidati (BNC), costituiti dalla sommatoria dei dati di bilancio raccolti per
ogni singolo paese.
Ai bilanci così ottenuti sono state applicate le variazioni fiscali determinati con dei modelli di
calcolo delle basi imponibili.
Con tali modelli si è cercato di simulare, in modo quanto più aderente possibile alla realtà, il
carico fiscale generato dai singoli regimi di tassazione per i diversi settori oggetto di analisi desumendo i dati non presenti nella banca dati dai dati disponibili sui bilanci dei campioni ristretti.
Ad esempio, le spese di rappresentanza non sono presenti nella banca dati, poiché (contrariamente a quanto avviene con gli US Gaap, tale informazione non è compresa nella disclosure obbligatoria secondo i principi contabili internazionali e secondo i principi contabili dei principali
paesi europei). L’analisi dei 3 bilanci che riportano tale informazione, per ciascun settore, ha consentito di ottenere un indicatore medio del rapporto tra spese di rappresentanza e ricavi, che è
stato poi applicato ai dati contabili risultanti dal campione aggregato estratto dalla banca dati. Tra
le variabili monitorabili direttamente dalla banca dati, pur con alcune necessarie semplificazioni,
vi sono quelle relative al trattamento degli oneri finanziari e dei costi del personale. La maggior
parte delle variabili è stata pertanto monitorata grazie all’ausilio dei bilanci.
Tali modelli sono state quindi applicati ai dati presenti sul BEC e sui BNC determinando la stima
delle variazioni fiscali necessarie per determinare il carico fiscale applicato da ciascun paese.
3.3. Applicazione del modello di simulazione ai dati economico-finanziari
A seguito della definizione dei dati dei bilanci di cui si è appena detto e dei dati rilevanti ai fini
della stima del carico fiscale si è provveduto ad applicare su questi le variazioni fiscali che sono
scaturite dalle informazioni per singolo paese desumibili dalla ricerca Ceradi.
Tale lavoro ha consentito la determinazione delle imposte derivanti dal modello e la conseguente determinazione del “Tax Rate Analisi”.
3.4. Rifinitura, analisi ed interpretazione dei risultati
Si è quindi potuto costruire una tabella di sintesi riportante per ciascun paese e settore di attività:
• il Tax Rate Nominale (TRN);
• il Tax Rate Effettivo (TRE) su BEC;
• il Tax Rate Analisi (TRA) su BEC.
151
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Poiché, come si vedrà, tali tassi scontano la forte limitazione di derivare dal BEC, che risente delle differenze tra i singoli paesi la ricerca ha provveduto a determinare i seguenti indici sui bilanci consolidati a livello di singoli paesi e che si ritengono essere maggiormente
siginificativi:
• il Tax Rate Effettivo (TRE) su BNC;
• il Tax Rate Analisi (TRA) su BNC.
Sono infine state evidenziati i delta tra il TRN e:
• il TRE su BEC;
• il TRE su BNC;
• il TRA su BNC.
4. Presentazione del campione
La fonte dei dati impiegati per la costruzione dei diversi tax rate (nominale, effettivo, analisi), è
costituita dai bilanci dell’esercizio 2008 delle società operanti nei diversi settori e paesi oggetto di
analisi.
In particolare, come detto, il campione iniziale è stato estratto considerando i bilanci delle prime
70 (settanta) società operanti nei diversi paesi, con fatturato più elevato nei diversi macrosettori industriali oggetto di analisi. Successivamente, al fine di ottenere una rappresentazione compatibile
con l’obiettivo dell’analisi, dallo stesso campione sono state eliminate quelle società che presentavano nei propri bilanci un risultato ante-imposte positivo e imposte sul reddito negative4. Tale situazione comporta sicuramente un miglioramento del reddito netto dell’esercizio, ma potrebbe generare
un effetto distorsivo ai fini del calcolo del tax rate effettivo nel settore di riferimento.
4
Ad esempio attraverso la lettura della relazione al bilancio 2008 Enel Spa, società che ha chiuso il predetto esercizio
con un Risultato ante imposte di € 100.924.018, e imposte positive per 100,9 milioni di € per effetto principalmente
dell’esclusione al 95%, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi percepiti dalle società controllate.
152
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Tale operazione ha comportato una riduzione del campione, con effetti diversi a seconda sia del
paese, sia del settore oggetto di riferimento come evidenziato nella seguente tabella.
I dati contenuti nella banca dati, sono stati riclassificati secondo schemi di bilancio sintetici
rappresentativi dei dati complessivi del settore ottenendo:
• una serie di bilanci con i dati aggregati di tutti i paesi (Bilancio Europeo Consolidato) per ciascun settore;
• una serie di bilanci aggregati per singolo paese (Bilancio Nazionale Consolidato) per ciascun settore.
I bilanci così ottenuti sono di seguito rappresentati per ciascun settore5.
5
Si deve sottolineare che non tutti i totali e i sub totali presenti nei bilanci corrispondono alla somma algebrica degli
addendi di cui sono costituiti. Le differenze sono imputabili a carenze che si sono riscontrate nella banca dati laddove alcuni dati non erano disponibili perché:
1. i dati stessi non sono presenti nei documenti originali delle singole società;
2. i dati non sono disponibili nello schema di riclassificazione ufficiale dei vari Paesi.
Poiché i dati dei sub totali e dei totali non tengono conto di tali dati mancanti e sono quindi attendibili si è deciso di
utilizzarli ugualmente rinunciando quindi ad esporre la quadratura delle sommatorie.
153
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
- SETTORE COMMERCIO STATO PATRIMONIALE
TOTALE
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
OLANDA
GRAN
BRETAGNA
POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Importi in €/migliaia
ATTIVITA'
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
44.951.793
6.462.634
5.800.283
3.021.356
8.322.769
17.409.102
2.812.041
417.455
71.393
386.533
1.766
Immobilizzazioni immateriali
36.776.266
4.814.276
21.658.602
551.299
1.786.853
363.534
7.488.604
17.167
5.504
80.528
-
Altre immobilizzazioni
370.593.210
9.748.949
182.808.291
25.230.706
131.494.936
2.780.294
12.655.835
1.717.794
248.837
2.499.931
3.637
1.403.999
Totale Immobilizzazioni
452.328.207
21.025.860
210.267.176
28.803.673
141.605.559
20.552.931
22.956.480
2.152.415
325.733
2.972.524
5.404
1.660.452
Magazzino
15.532.077
8.835.700
617.479
685.041
3.124.161
268.003
1.711.028
71.904
16.836
88.389
Crediti
48.714.334
9.659.608
17.529.658
4.858.305
4.223.751
3.210.039
8.047.046
642.876
52.775
Altre attività
197.336.654
9.442.364
34.497.277
6.557.623
113.132.288
1.171.849
30.950.048
371.260
Totale Attivo corrente
262.249.093
27.937.672
52.644.414
12.100.968
120.480.199
4.649.891
40.708.122
Totale Attività
714.578.144
48.963.531
262.911.590
40.904.642
262.085.757
25.202.822
63.664.602
246.462
9.900
Attivo corrente
Importi in €/migliaia
PASSIVO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
-
113.536
241.237
149
248.892
166.435
811.413
3.813
232.284
1.086.039
236.046
1.807.068
3.962
594.712
3.238.455
561.779
4.780.527
9.366
2.255.073
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Patrimonio Netto
Capitale
63.015.959
7.103.204
30.222.374
4.399.434
9.183.435
133.784
8.267.152
1.223.733
28.766
1.439.798
9.224
185.922.784
6.447.572
102.707.406
15.559.280
52.199.284
2.261.483
3.464.624
993.655
246.937
1.554.604
-
253.270.122
13.550.776
132.929.780
19.958.712
61.382.717
6.726.647
11.731.777
2.217.389
275.703
2.994.402
9.224
1.492.995
106.256.906
2.666.191
62.574.334
820.241
13.346.581
7.046
26.535.447
76.928
24.116
8.906
183
196.933
27.502.445
7.583.856
7.260.618
2.571.384
3.478.671
332.147
5.386.725
415.639
51.237
164.603
213
257.352
Altre passività
159.133.334
11.339.770
23.029.676
8.016.988
91.540.930
16.056.387
8.574.028
452.143
60.401
42.194
2.625
18.192
Totale Passività correnti
293.741.021
21.589.818
92.864.628
11.408.613
108.422.259
16.395.580
40.498.293
944.712
135.760
1.005.860
3.021
472.477
101.201.328
1.433.803
21.215.953
5.135.973
62.637.484
1.840.402
8.588.003
36.551
118.129
-
-
195.030
65.562.335
12.389.129
15.874.222
4.401.343
29.643.304
240.195
2.847.580
39.804
32.188
-
-
94.570
Totale Passività non
correnti
167.055.792
13.822.932
37.090.175
9.537.317
92.280.786
2.080.597
11.435.582
76.354
150.316
292.131
-
289.601
Totale Passività
714.578.144
48.963.531
262.911.590
40.904.642
262.085.757
25.202.822
63.664.602
3.238.455
561.779
4.780.527
Altro
Totale Patrimonio netto
1.005.055
487.940
Passività correnti
Finanziamenti
Debiti
Passività non correnti
Debiti a lungo termine
Altre passività non correnti
154
9.366
2.255.073
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
- SETTORE COMMERCIO -
CONTO ECONOMICO
EUROPA
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
OLANDA
GRAN
BRETAGNA
POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Importi in €/migliaia
Ricavi operativi
424.655.695
58.754.261
73.389.401
20.138.344
89.272.159
10.299.383
Vendite
214.971.312
53.934.805
59.905.384
19.582.026
64.299.656
7.787.084
Costo merci
197.512.480
28.757.779
31.285.156
9.182.017
40.062.176
4.540.575
Margine lordo operativo
227.143.215
29.996.482
42.104.245
10.956.327
49.209.984
Altri costo operativi di
esercizio
130.357.566
21.459.105
8.199.878
3.840.729
costo personale
61.153.700
6.141.995
21.752.203
Ammortamenti
6.001.214
1.156.680
Reddito operativo
29.630.735
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Margine finanziario
4.492.826
608.741
3.692.905
773
1.021.368
4.442.545
596.792
3.441.801
769
980.450
79.062.196
2.134.466
274.850
1.759.769
376
453.121
5.758.809
83.923.337
2.358.360
333.892
1.933.136
398
568.247
28.755.164
3.030.334
61.807.741
1.526.167
159.140
1.261.636
376
317.297
5.014.141
9.644.640
888.364
16.491.623
558.755
107.171
446.713
-
108.094
1.333.075
327.146
1.662.372
621.877
762.833
49.544
8.539
51.419
-
27.730
1.238.703
10.819.089
1.774.310
9.147.808
1.218.234
4.861.141
223.893
59.042
173.368
22
115.126
43.576.013
939.399
5.908.878
2.663.277
27.772.963
3.931.711
1.701.114
79.816
-
552.756
84
26.015
36.147.553
707.577
15.008.705
878.193
15.873.251
1.430.493
1.932.239
35.624
-
144.602
53
136.816
9.099.827
1.797.623
11.925.189 -
8.490
408.154
31 -
110.801
54
4.855.863
231.825 -
100.908 -
162.985.533
-
231.125
44.192 -
Utile a lordo delle imposte
34.548.792
1.470.524
1.719.262
3.571.932
21.070.998
1.242.296
4.620.461
268.085
50.552
529.592
Imposte
10.876.162
650.609
4.871.849
472.585
3.952.323
143.649
674.707
45.373
3.706
41.330
Utile al netto delle imposte
22.942.318
819.916 -
3.152.587
3.099.347
17.119.669
1.098.647
3.214.440
222.712
46.846
488.262
155
-
5.034
20.031
54 -
14.989
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
- SETTORE COSTRUZIONISTATO PATRIMONIALE
Importi in €/migliaia
ATTIVITA'
TOTALE
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
OLANDA
GERMANIA
GRAN
BRETAGNA
POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
106.892.639
65.945.695
1.679.183
28.348.866
902.550
1.930.546
3.321.480
2.835.676
130.760
1.187.577
5.526.842
3.104.003
723.658
440.377
39.795
76.737
978.070
73.847
3.293
71.437
39.616.681
13.903.029
4.280.202
12.853.647
1.393.442
3.691.655
1.735.497
1.156.432
151.398
169.019
137
282.223
152.178.190
82.952.728
6.683.043
41.755.220
2.335.783
5.698.934
6.035.049
4.096.460
284.639
1.428.044
28.519
879.771
Magazzino
40.716.438
15.782.587
2.259.784
3.340.987
68.932
1.204.412
14.339.639
556.348
158.602
2.320.406
11.366
673.375
Crediti
49.974.623
9.785.324
9.191.933
21.446.276
1.139.009
1.189.406
3.047.048
2.245.304
144.581
655.183
4.678
1.125.881
Altre attività
70.448.224
17.401.060
11.428.007
16.004.272
420.039
6.854.391
13.750.540
2.554.358
400.760
1.205.702
3.164
425.931
Totale Attivo corrente
161.274.062
42.968.971
22.879.724
40.791.536
1.627.980
9.248.209
31.137.228
5.356.010
703.943
4.316.067
19.208
2.225.187
Totale Attività
313.458.054
125.921.698
29.562.767
82.546.756
3.963.766
14.948.154
37.172.277
9.452.471
989.394
5.748.086
47.727
3.104.958
2008
2008
2008
Immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni
Totale Immobilizzazioni
28.382
581.924
-
15.624
Attivo corrente
Importi in €/migliaia
PASSIVO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Patrimonio Netto
Capitale
59.945.085
36.623.618
973.499
16.986.050
193.859
1.084.749
2.399.829
1.113.108
73.543
409.066
582
87.183
Altro
32.817.391
7.416.428
4.795.674
10.827.479
732.407
3.277.255
1.842.104
2.554.489
396.374
524.979
16.003
434.198
Totale Patrimonio netto
92.783.689
44.040.045
5.769.173
27.813.529
947.478
4.362.006
4.241.932
3.667.597
469.917
934.045
16.586
521.381
Finanziamenti
24.594.115
3.892.862
2.026.671
2.782.540
625.593
13.893.480
407.357
66.691
58.884
8.381
831.657
Debiti
42.898.185
12.319.069
6.995.218
13.609.655
469.657
1.160.353
4.617.457
1.426.458
127.224
857.595
4.975
1.310.525
Altre passività
68.979.054
19.772.331
11.097.677
21.372.231
1.023.597
3.951.410
9.157.345
2.140.782
255.125
86.643
4.942
116.971
137.764.614
35.984.261
20.119.566
37.764.425
1.493.254
5.737.358
27.668.280
3.980.862
449.040
2.290.115
18.298
2.259.154
Debiti a lungo termine
27.895.076
8.704.485
1.103.960
13.669.492
125.182
2.168.218
1.329.768
493.988
56.355
-
10.123
233.504
Altre passività non correnti
52.166.457
37.192.907
2.570.060
3.299.310
1.397.857
2.680.575
3.932.300
987.099
14.082
-
1.348
90.919
Totale Passività non correnti
81.850.217
45.897.391
3.674.020
16.968.802
1.523.039
4.848.792
5.262.067
1.512.774
70.437
1.757.002
11.470
324.423
313.458.054
125.921.698
29.562.767
82.546.756
3.963.766
14.948.154
37.172.277
9.452.471
989.394
5.748.086
47.727
3.104.958
Passività correnti
Totale Passività correnti
-
Passività non correnti
Totale Passività
156
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
- SE
ETTORE COS
STRUZIONI -
CONTO ECONOMICO
TOTALE
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
2008
2008
2008
2008
OLANDA GERMANIA G.BRETAGNA POLONIA ESTONIA UNGHERIA MALTA
SLOVENIA
Importi in /migliaia
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Ricavi operativi
195.435.418 36.055.448 30.945.945 43.519.207 4.742.266 15.312.035
45.254.484 9.774.323
1.900.508
4.320.439
11.855
3.598.907
Vendite
136.213.641 28.701.613 28.706.597 41.561.404 4.277.328 13.822.008
- 9.654.533
1.886.100
4.193.594
10.968
3.399.496
Costo merci
Margine lordo operativo
Altri costo operativi di
esercizio
costo personale
94.661.309 13.512.420 13.403.129 19.035.113 1.959.866
6.045.198
16.398.561 3.838.520
657.954
1.813.256
5.007
1.630.813
100.770.258 22.543.028 17.542.816 24.484.094 2.467.467
9.266.837
28.855.923 5.935.803
1.242.554
2.201.946
2.997
1.968.095
11.233.189 3.426.555
66.529.257
9.379.503
6.906.050 12.653.527 1.764.928
3.710.566
575.676
1.426.243
5.007
1.198.220
28.382.322
5.066.230
6.605.094
6.765.977
226.189
2.503.640
6.134.718
272.688
82.410
366.389
-
358.988
Ammortamenti
3.811.636
1.574.689
517.194
766.745
14.745
232.526
347.675
145.805
11.242
96.027
-
104.988
Reddito operativo
7.192.311
2.112.802
1.344.350
2.340.389
152.048
375.220
1.133.156
590.779
90.997
163.170
1.841
139.231
Proventi finanziari
6.700.560
912.413
1.811.665
1.861.249
183.502
826.133
722.642
182.210
-
154.294
39
46.413
Oneri finanziari
5.090.030
1.191.640
1.068.757
1.332.129
124.019
593.185
213.963
290.470
-
181.753
888
93.226
Margine finanziario
1.630.443 -
279.226
742.908
529.120
61.240
236.369
508.679 - 112.682
19.159 -
849 -
46.813
Utile a lordo delle imposte
8.912.977
1.833.575
2.087.258
2.869.510
208.947
611.591
505.568
478.710
88.526
135.709
992
92.591
Imposte
2.445.082
772.781
375.176
630.777
55.506
178.562
260.572
103.154
17.684
28.820
91
21.959
Utile al netto delle imposte
6.512.360
1.060.797
1.712.082
2.238.734
156.553
433.028
275.477
385.922
71.041
106.904
901
70.922
157
27.461 -
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
- SETTORE ACQUA ED ENERGIA STATO PATRIMONIALE
Importi in €/migliaia
ATTIVITA'
TOTALE
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
OLANDA
GRAN
BRETAGNA
POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
259.656.595
27.741.613
72.340.273
57.489.320
30.976.618
1.342.779
35.736.319
23.852.989
1.937.930
5.277.667
-
2.961.086
23.257.970
4.069.737
13.090.311
2.486.953
464.663
19.422
2.586.013
283.415
19.649
177.651
-
60.157
Altre immobilizzazioni
152.168.199
6.237.806
71.917.112
17.721.729
35.956.123
212.432
2.670.199
13.932.701
1.005.495
1.425.221
-
1.089.382
Totale Immobilizzazioni
435.093.261
38.049.157
157.347.696
77.722.069
67.397.405
1.574.633
40.992.531
38.055.520
2.963.074
6.880.550
-
4.110.625
Magazzino
15.482.029
1.463.581
2.623.019
3.036.470
4.290.444
71.573
1.679.920
1.035.770
24.842
1.134.075
-
122.336
Crediti
66.461.496
13.998.242
15.598.932
13.962.101
10.404.735
1.107.933
5.218.444
4.217.897
101.334
1.278.441
-
573.438
Altre attività
116.709.987
14.295.944
16.634.163
9.352.026
34.345.939
448.189
36.025.136
2.594.535
599.373
2.235.555
-
179.127
Totale Attivo corrente
199.579.554
29.757.767
34.856.114
26.350.596
49.041.118
1.627.695
42.922.423
7.848.202
725.550
5.575.189
-
874.901
Totale Attività
634.673.091
67.806.930
192.203.810
104.072.665
116.438.521
3.202.328
83.914.954
45.903.993
3.688.624
12.455.740
-
4.985.526
Immobilizzazioni immateriali
Attivo corrente
Importi in €/migliaia
2008
2008
2008
68.097.988
7.652.520
8.414.118
9.889.553
11.403.996
58.962
4.573.396
20.030.302
896.703
3.350.083
-
1.828.355
Altro
209.558.559
15.588.531
105.711.547
30.668.793
21.557.937
1.278.595
17.180.907
12.272.180
1.099.036
2.467.152
-
1.733.882
Totale Patrimonio netto
277.830.232
23.241.051
114.125.665
40.558.345
32.961.959
1.511.910
21.753.255
32.302.481
1.995.740
5.817.234
-
3.562.591
Finanziamenti
31.659.311
2.616.487
2.681.174
1.670.701
1.040.150
1.024
22.561.068
789.259
163.227
17.564
-
118.658
Debiti
40.762.077
10.637.378
11.302.055
4.827.669
6.981.497
42.130
2.270.949
2.996.322
115.376
1.006.960
-
581.742
Altre passività
91.917.001
15.862.463
8.650.257
22.575.756
27.440.005
770.203
10.169.844
6.013.045
288.593
108.634
-
38.202
165.908.625
29.116.327
22.633.486
29.074.127
35.461.653
813.357
35.002.908
9.795.554
567.195
2.705.417
-
738.602
80.654.390
8.516.600
24.385.863
26.563.526
10.271.520
149.803
7.903.791
1.796.064
611.457
-
-
455.765
Altre passività non correnti
106.245.966
6.932.954
31.057.800
7.876.667
37.744.388
727.258
19.254.999
1.909.101
514.232
-
-
228.567
Totale Passività non
correnti
187.572.067
15.449.554
55.443.663
34.440.193
48.014.907
877.061
27.159.867
3.705.165
1.125.689
671.635
-
684.333
Totale Passività
634.673.091
67.806.930
192.203.810
104.072.665
116.438.521
3.202.328
83.914.954
45.903.993
3.688.624
12.455.740
-
4.985.526
PASSIVO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Patrimonio Netto
Capitale
Passività correnti
Totale Passività correnti
Passività non correnti
Debiti a lungo termine
158
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
- SETTTORE ACQUA
A ED ENERG
GIA -
CONTO ECONOMICO
EUROPA
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
2008
2008
2008
2008
2008
OLANDA G. BRETAGNA POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
Importi in /migliaia
2008
2008
2008
Ricavi operativi
490.738.399 84.224.076
62.548.777 51.151.699 154.629.346 3.688.095
75.714.956 31.623.386
1.603.457
22.719.437
-
2.835.170
Vendite
400.043.177 81.224.564
58.887.483 50.525.658 147.856.514 3.583.872
- 31.341.122
1.520.087
22.349.467
-
2.754.411
Costo merci
232.976.928 35.020.105
26.646.036 19.967.114
15.659.286 14.789.176
632.414
8.253.121
-
1.186.401
51.018.924 1.526.982
Margine lordo operativo
257.761.471 49.203.971
32.511.363 29.375.879
79.643.267 1.886.671
39.326.937 16.619.548
766.184
11.692.915
-
1.539.041
Altri costo operativi di
esercizio
costo personale
200.397.937 31.013.375
18.759.719 15.296.407
41.965.970 1.416.290
13.553.345 13.854.733
449.883
10.046.008
-
891.053
21.646.392
1.933.993
5.983.878
2.060.075
6.986.805
98.265
3.433.644
349.663
84.682
515.964
-
199.423
Ammortamenti
15.126.206
2.168.825
4.129.078
2.802.916
3.097.059
62.697
1.473.674
620.074
107.800
462.748
-
201.335
Reddito operativo
26.729.283
4.812.003
2.912.869
7.674.409
5.175.853
202.460
3.497.339
1.400.216
167.843
745.958
-
140.333
Proventi finanziari
11.761.727
1.202.775
876.059
1.520.253
4.523.375
102.932
2.255.266
540.951
-
696.406
-
43.710
Oneri finanziari
10.181.932
1.349.934
976.716
1.879.526
1.853.756
54.566
2.835.818
393.645
-
800.718
-
37.253
359.273
2.654.450
45.414 -
104.312
-
6.457
Margine finanziario
Utile a lordo delle imposte
Imposte
Utile al netto delle imposte
1.575.028 -
91.302 -
100.657 -
580.553
146.179 -
41.375 -
28.255.745
4.669.488
2.812.212
7.315.136
7.831.303
247.874
2.916.816
1.546.395
126.468
641.646
-
148.406
8.132.548
1.383.397
944.074
1.904.517
2.426.621
52.152
950.477
303.723
9.643
132.247
-
25.697
20.172.399
3.281.385
1.868.138
5.410.619
5.404.678
195.722
1.965.916
1.247.908
116.825
557.600
-
123.608
159
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
- SETTORE MANIFATTURIEROSTATO PATRIMONIALE
Importi in €/migliaia
ATTIVITA'
TOTALE
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
OLANDA
GRAN
BRETAGNA
POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
146.408.013
16.344.955
22.600.101
8.830.553
46.924.688
4.412.212
18.823.564
14.883.674
964.628
8.922.914
-
3.700.723
30.115.987
11.498.152
4.718.010
972.255
4.533.129
281.580
5.286.851
478.824
92.589
1.722.708
-
531.890
Altre immobilizzazioni
322.749.784
12.815.432
49.715.494
9.224.103
198.498.379
9.367.032
26.846.378
5.024.961
287.454
9.363.783
-
1.606.767
Totale Immobilizzazioni
499.629.296
40.658.536
77.033.605
19.026.911
249.954.196
14.060.825
50.956.793
20.790.268
1.344.672
19.964.111
-
5.839.381
99.237.428
17.139.713
19.502.255
5.034.574
30.086.835
3.573.383
12.443.147
6.159.765
408.710
3.574.365
-
1.314.680
Crediti
113.072.379
16.989.895
39.786.605
8.346.982
18.687.311
7.963.431
9.224.857
7.766.316
203.331
1.818.218
-
2.285.433
Altre attività
260.862.556
19.735.828
24.597.846
4.449.478
144.428.308
1.829.416
48.014.172
3.758.472
656.603
12.758.580
-
633.852
Totale Attivo corrente
473.448.112
53.865.437
83.886.706
17.831.034
193.202.454
13.366.230
69.682.176
17.684.553
1.268.644
18.426.912
-
4.233.965
Totale Attività
973.123.185
94.523.975
160.920.311
36.857.945
443.155.650
27.427.054
120.638.969
38.478.610
2.613.316
38.434.009
-
10.073.346
Immobilizzazioni immateriali
Attivo corrente
Magazzino
Importi in €/migliaia
PASSIVO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Patrimonio Netto
Capitale
71.301.686
11.682.533
7.308.439
1.976.590
18.348.709
5.380.041
17.534.721
5.116.169
230.106
2.606.261
-
1.118.118
Altro
228.602.482
18.057.352
25.686.805
13.283.643
115.845.584
9.774.937
11.455.794
13.262.954
1.244.181
16.255.227
-
3.736.004
Totale Patrimonio netto
299.925.746
29.739.884
32.995.244
15.260.231
134.195.292
15.154.978
28.990.514
18.399.706
1.474.286
18.861.488
-
4.854.123
Finanziamenti
98.670.426
7.684.514
18.266.864
1.021.473
12.696.350
53.096.458
3.533.421
325.073
122.293
-
1.923.980
Debiti
94.588.879
19.049.461
32.523.471
4.231.659
17.738.495
1.825.101
8.069.126
6.796.823
222.194
2.540.378
-
1.592.170
Altre passività
205.463.725
20.249.683
37.595.289
10.159.886
106.117.851
7.556.822
17.091.695
6.378.241
167.013
16.515
-
130.731
Totale Passività correnti
405.823.107
46.983.654
88.385.624
15.413.017
136.553.697
9.381.923
78.256.231
16.923.525
714.281
9.564.275
-
3.646.880
73.363.895
7.330.872
14.407.386
4.968.951
38.053.046
570.000
4.378.331
2.296.269
302.790
-
-
1.056.250
Altre passività non correnti
183.953.996
10.469.566
25.121.050
1.215.744
134.357.614
2.320.155
9.012.847
818.968
121.959
-
-
516.093
Totale Passività non
correnti
264.733.917
17.800.441
39.528.436
6.184.694
172.408.661
2.890.155
13.391.178
3.155.379
424.749
7.377.882
-
1.572.343
Totale Passività
973.123.185
94.523.975
160.920.311
36.857.945
443.155.650
27.427.054
120.638.969
38.478.610
2.613.316
38.434.009
-
10.073.346
Passività correnti
-
Passività non correnti
Debiti a lungo termine
160
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
- SETTORE MANIFATTURIERO-
CONTO ECONOMICO
EUROPA
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
OLANDA
GRAN
BRETAGNA
POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Importi in €/migliaia
Ricavi operativi
1.279.738.657
134.475.908
291.798.207
65.745.607
465.331.106
31.981.699
Vendite
1.070.052.848
129.473.612
281.171.292
65.144.909
441.478.002
31.046.036
Costo merci
400.127.687
49.847.751
48.171.774
22.974.945
188.730.285
11.747.270
Margine lordo operativo
876.142.663
84.628.158
243.626.433
42.770.662
276.600.821
Altri costo operativi di
esercizio
304.520.701
39.339.668
38.913.992
18.519.944
costo personale
112.979.634
9.998.217
18.676.514
Ammortamenti
27.897.669
4.123.766
Reddito operativo
17.401.439
Proventi finanziari
62.124.829
2.986.641
47.428.421
-
10.910.223
61.523.411
2.961.176
46.538.522
-
10.715.888
41.270.768
17.197.516
966.630
15.098.040
-
4.122.711
16.766.122
125.685.248
44.927.313
2.020.011
32.330.381
-
6.787.513
135.129.581
11.475.686
29.627.117
15.492.694
771.330
12.608.236
-
2.642.454
4.515.832
60.714.983
506.242
13.429.205
1.459.637
214.861
2.164.355
-
1.299.787
5.175.761
1.665.476
10.948.742
39.013
2.983.950
825.560
74.040
1.493.692
-
567.669
4.586.458
133.210
2.090.546
1.948.165
1.710.285
1.448.916
2.237.612
239.867
2.391.987
-
614.392
49.264.066
2.525.462
7.271.210
1.060.151
28.392.016
1.167.397
3.260.483
1.219.098
-
4.183.055
-
185.194
Oneri finanziari
35.863.179
2.964.626
5.994.760
784.045
15.854.795
457.432
2.138.970
2.048.422
-
5.278.375
-
341.754
Margine finanziario
13.909.954 -
439.166
1.276.450
276.106
13.053.741
709.962
1.093.357
-
Utile a lordo delle imposte
31.279.527
4.147.291
1.409.660
2.366.654
15.002.907
2.420.459
2.569.382
1.408.289
198.478
1.296.663
-
459.743
9.434.622
1.316.866
504.885
729.100
5.362.676
212.194
748.500
261.432
43.331
146.590
-
109.049
21.864.932
2.830.426
904.775
1.637.553
9.640.229
2.208.263
1.820.882
1.146.858
155.147
1.169.828
-
350.970
Imposte
Utile al netto delle imposte
161
166.956.016
-
1.121.513 -
832.591 -
6.145 -
-
156.559
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
- SETTORE TELECOMUNICAZIONI-
STATO PATRIMONIALE
TOTALE
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
GERMANIA
OLANDA
GRAN
BRETAGNA
POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Importi in €/migliaia
ATTIVITA'
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
53.451.615
16.688.952
567.186
16.741.849
4.375.913
121.333
4.789.175
6.714.397
302.186
2.911.815
-
238.810
Immobilizzazioni immateriali
60.998.294
46.340.025
231.948
7.008.786
1.480.940
15.916
2.054.306
1.820.370
15.299
1.759.662
-
271.042
Altre immobilizzazioni
69.389.655
12.273.924
123.697
7.412.596
27.913.043
204.075
16.622.449
3.825.184
158.674
814.848
-
41.165
183.887.575
75.302.898
922.831
31.211.232
33.769.899
341.322
23.465.928
12.359.952
476.159
5.486.337
-
551.017
1.509.641
486.730
57.536
418.227
107.622
1.698
164.103
143.863
12.669
93.572
-
23.621
Crediti
17.970.877
7.910.076
691.480
5.575.856
522.547
627.966
1.121.288
1.051.654
80.105
293.182
-
96.723
Altre attività
38.459.476
8.792.456
840.157
9.487.268
3.203.818
24.589
13.417.720
1.693.969
147.996
777.725
-
73.779
Totale Attivo corrente
57.974.319
17.189.261
1.589.173
15.481.351
3.833.990
654.253
14.703.110
2.889.486
240.770
1.198.802
-
194.122
241.866.391
92.492.157
2.512.004
46.692.583
37.603.886
995.576
38.169.038
15.249.563
716.929
6.689.514
-
745.139
Totale Immobilizzazioni
Attivo corrente
Magazzino
Totale Attività
Importi in €/migliaia
PASSIVO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Patrimonio Netto
Capitale
12.038.124
716.761
3.383.314 -
20.853.644
69.891
3.629.385
4.797.553
74.674
677.097
-
42.825.885
14.771.254 -
307.042
9.230.649
2.690.978
46.473
11.663.639
2.675.944
484.482
1.616.707
-
70.148.430
26.809.378
409.719
12.613.963
4.416.336
116.763
15.293.025
7.473.496
559.159
2.293.804
-
162.785
Finanziamenti
12.320.006
1.837.604
42.955
1.001.557
37.823
-
8.637.971
490.352
15.290
137.575
-
118.879
Debiti
15.090.995
7.347.408
554.608
4.574.989
458.495
38.401
615.231
971.887
53.751
284.903
-
191.322
Altre passività
40.799.335
14.258.215
739.725
14.951.745
2.756.237
355.336
2.947.124
3.629.737
75.147
1.074.224
-
11.844
Totale Passività correnti
68.968.843
23.443.228
1.337.288
20.528.292
3.252.558
393.737
12.200.326
5.093.121
144.188
2.254.060
-
322.045
Debiti a lungo termine
71.349.642
22.559.116
566.620
9.076.274
28.813.172
9.582.944
496.353
3.721
7.073
-
244.370
Altre passività non correnti
29.268.727
19.680.437
198.387
4.474.054
1.121.824
485.077
1.093.792
2.186.592
9.861
2.764
-
15.938
Totale Passività non
correnti
102.553.602
42.239.553
765.007
13.550.328
29.934.998
485.077
10.676.736
2.682.944
13.582
1.945.069
-
260.308
Totale Passività
241.866.391
92.492.157
2.512.004
46.692.583
37.603.886
995.576
38.169.038
15.249.563
716.929
6.689.514
-
745.139
Altro
Totale Patrimonio netto
4.743.140
209.985
-
47.200
Passività correnti
Passività non correnti
162
-
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
- SETTTORE TELECO
OMUNICAZIO
ONI -
CONTO ECONOMICO
EUROPA
ITALIA
FRANCIA
SPAGNA
2008
2008
2008
2008
GERMANIA OLANDA G. BRETAGNA POLONIA
ESTONIA
UNGHERIA
MALTA
SLOVENIA
2008
2008
2008
2008
Importi in /migliaia
Ricavi operativi
2008
2008
2008
2008
114.887.978 36.073.766
2.530.426 37.734.707
11.347.201
502.502
13.139.020
8.323.046
782.529
4.037.274
-
417.508
95.632.607 35.063.154
2.390.987 37.477.761
7.111.915
397.500
-
8.129.047
774.112
3.874.505
-
413.627
3.406.142 15.853.588
1.254.377 14.544.926
3.726.074
214.857
7.182.644
3.731.094
437.549
1.683.187
-
264.717
Margine lordo operativo
65.731.990 20.165.562
1.136.695 23.186.972
7.621.127
287.646
5.930.389
4.591.952
344.981
2.314.320
-
152.347
Altri costo operativi di
esercizio
costo personale
1.234.080
6.264.017
706.021
8.052.275
2.212.186
198.256
4.490.438
1.529.110
60.305
552.107
-
97.207
11.836.581
4.355.317
303.120
3.423.219
859.729
25.562
1.487.647
773.007
55.475
518.306
-
35.201
Ammortamenti
15.215.461
6.453.839
118.456
4.324.009
449.596
3.150
1.351.214
1.360.115
42.952
612.774
-
49.138
Reddito operativo
19.172.822
4.555.442
60.647
9.078.829
4.175.237
656.135
1.020.567
187.951
670.900
-
6.594
Proventi finanziari
6.667.949
629.356
78.427
1.067.234
774.550
22.993
3.627.161
226.300
-
237.993
-
3.936
Oneri finanziari
8.064.537
3.831.325
72.911
1.399.317
896.375
31.552
753.268
732.006
-
323.748
-
24.035
8.536
2.873.893 -
505.706
85.755
--
20.099
Vendite
Costo merci
Margine finanziario
Utile a lordo delle imposte
Imposte
Utile al netto delle imposte
-
1.388.842 - 3.201.966
5.516 -
332.083 -
121.830 -
72.789 -
7.725 -
17.881.121
1.353.475
163.313
8.746.746
4.053.401
64.253
2.217.755
514.862
195.676
585.145
5.969.677
381.230
51.490
3.213.030
1.337.381
1.889
700.178
182.835
38.211
52.729
12.610.286
857.300
111.823
5.533.716
2.716.025
62.365
2.331.358
332.027
157.465
532.416
163
--
13.505
-
10.704
--
24.209
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
5. Costruzione delle variazioni fiscali
Le variazioni fiscali da applicare al risultato ante imposte indicato nei bilanci sono state derivate
da quanto indicato nei questionari raccolti per la prima parte della ricerca.
In particolare si sono individuate le seguenti variazioni per paese:
1) Imposte deducibili
La variazione riguarda la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le imposte locali (dirette).
In Italia e in Germania non è consentita la deducibilità rispettivamente dell’IRAP e della
“Business Tax”.
In Francia è prevista la deducibilità della “Tax Professionelle”, che è un’imposta sul valore locativo annuale dei fabbricati industriali e commerciali, e dell’IFA (Imposta Forfetaria Annuale),
che è un’imposta applicata a frazioni progressive del fatturato.
In Ungheria è prevista la deducibilità dell’Imposta Locale sulle Attività Imprenditoriali, che è
un’imposta comunale e della “Innovation Tax”, dovuta dagli imprenditori soggetti alla tenuta delle
scritture contabile nella misura dello 0.3% della differenza tra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e servizi.
Gli altri paesi non hanno risposto sul punto.
L’unica variazione modellizzabile è quella relativa all’imposta locale ungherese. Il modello applica la percentuale dello 0,3% alla differenza tra i ricavi operativi, il costo delle merci e gli altri
costi operativi di esercizio (che si è ritenuto potessero essere sufficientemente rappresentativi dei
costi per servizi) nel presupposto che tale imposta sia classificata nella voce “imposte” del conto
economico.
2) Imposte non deducibili
Si tratta di imposte indirette e dunque normalmente classificate tra gli oneri diversi di gestione.
In particolare in Italia non sono deducibili: l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), alcune
tasse regionali sugli affari, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle immobilizzazioni).
3) Spese aventi utilità sociale (donazioni)
Per tali spese la maggior gli ordinamenti di Italia, Spagna, Estonia e Slovenia prevedono l’indeducibilità al 100%.
In Francia tale percentuale scende al 40% mentre nulla è previsto per gli altri paesi.
Il modello dunque riprende a tassazione, per detti paesi, gli importi di tali costi.
4) Spese di rappresentanza
Per quel che riguarda le spese di rappresentanza queste:
• in Italia sono deducibili per un terzo in cinque anni;
• In Polonia, Gran Bretagna ed Estonia non sono deducibili (salvo che per alcune soglie di cui
per semplicità non si è tenuto conto);
• In Olanda tali spese sono deducibili nei limiti del 73,5%;
• in Slovenia sono deducibili al 50%.
Per gli altri paesi non risultano variazioni.
Il modello applica le percentuali indicate alle voci relative (per l’Italia la variazione in aumento
è relativa sia ai 2/3 non deducibili in maniera permanete che ai 4/5 del terzo deducibile in 5 anni).
164
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
5) Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti
La variazione è prevista solo per l’Italia e prevede che tali oneri siano deducibili nel limite
del 0,5% (la risposta al questionario indica erroneamente il 5%) delle spese complessivamente
sostenute per prestazioni di lavoro dipendente.
Il modello provvede a calcolare il limite e a determinare, se dovuta, la variazione in
aumento.
6) Sanzioni, multe, tangenti e simili
Non sono deducibili in nessuno degli ordinamenti.
Il modello provvede ad evidenziare la variazione in aumento dell’intero importo.
7) Spese di manutenzione e riparazione
Le spese in oggetto sono deducibili, in Italia, fi no al 5% del valore dei beni strumentali ammortizzabili; l’eccedenza è deducibile nei 5 esercizi successivi e dunque, qualora esistente, rappresenta una variazione in aumento.
Il modello provvede a calcolare il 5% del valore dei beni ammortizzabili e lo raffronta con il
valore delle spese. Qualora l’importo sia superiore provvede ad evidenziare l’intera variazione in
aumento.
8) Interessi passivi
In Italia è prevista una deduzione degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL. È dunque
indeducibile la parte eccedente detta soglia.
Analoga normativa è prevista in Germania per la parte eccedente il 30% dell’EBITDA.
Nulla è desumibile dai questionari per gli altri paesi6.
Il calcolo del ROL è effettuato dal modello con la stessa formula sia per l’Italia che per la
Germania. La differenza tra il ROL è l’EBITDA è che il primo comprende le svalutazioni e non
comprende i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Poiché tali informazioni non sono
desumibili dai bilanci analizzati la formula è calcolata applicando il 30% alla somma del Reddito
Operativo e degli ammortamenti. Il risultato viene poi confrontato con gli oneri finanziari e, qualora questi siano superiori, viene evidenziata una variazione in aumento pari alla differenza tra i due
valori.
9) Compensi amministratori
Il 50% del costo per i compensi erogati agli amministratori non è deducibile sia in Slovenia che
in Germania.
Il modello provvede a calcolare l’importo e ad evidenziare la variazione in aumento.
10) Svalutazione crediti
In Italia è deducibile lo 0,5% annuo dei crediti nei limiti del 5% degli stessi.
In Polonia non sono deducibili gli accantonamenti effettuati per accantonamenti non obbligatori per legge o per altri atti.
Il modello dunque:
6
Ad esempio per la Spagna, l’Olanda, l’Ungheria e la Slovenia si fa riferimento all’applicazione della Thin Cap che
non è modellizzabile in quanto non si è potuto ricostruire i valori dei finanziamenti di terzi e dei soci.
165
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
• per l’Italia, calcola lo 0,5% del valore dei crediti e lo rapporta alla voce ipotizzata per la svalutazione dei crediti. Laddove il valore di quest’ultima sia superiore al valore individuato, la differenza è riportata in aumento;
• per la Polonia, riprende integralmente la svalutazione dei crediti.
Sebbene alcune delle variazioni di cui si è detto siano applicabili direttamente alle voci presenti
nei bilanci aggregati per la maggior parte di queste i dati dei bilanci non sono stati sufficienti. Si
è dunque dovuto provvedere ad ipotizzare i valori civilistici cui applicare la normativa fiscale mediante alcune ipotesi ed assunzioni.
Per simulare i valori civilistici si sono presi i bilanci (comprensivi di nota integrativa o esplicativa) delle 3 principali società europee andando ad evidenziare i valori delle voci civilistiche rilevanti fiscalmente e le si è rapportate ai ricavi determinando quindi la percentuale di incidenza
delle voce in rapporto ai ricavi.
Di tali percentuali si è poi fatta la media aritmetica ottenendo quindi un coefficiente in grado
di simulare la voce civilistica di interesse.
I risultati di tale analisi sono esposti nelle tabelle seguenti:
166
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
167
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
168
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Le percentuali così ottenute sono state applicate ai ricavi dei bilanci (BEC e BNC) e si sono ottenute le voci rilevanti ai fini delle variazioni fiscali.
I risultati ottenuti sono esposti nelle tabelle che seguono:
169
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
170
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
171
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
172
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
173
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
174
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
175
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
176
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
177
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
178
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
179
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
180
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
181
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
182
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
183
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Per alcune delle informazioni presenti nei questionari non si è potuto procedere alla modellizzazione o per carenza dell’informazione stessa, troppo generica, o perché non era possibile disporre o ricavare alcun dato su cui applicare la variazione. Per completezza espositiva tali voci
sono state indicate nelle tabelle di cui di seguito tra le “Voci non modellizzabili”.
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SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
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LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
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– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
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– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
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– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
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SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
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LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6. I risultati dell’analisi sulla tassazione societaria: un’analisi comparata
6.1. L’analisi comparata dei tax rate effettivi
Un primo livello di analisi riguarda, come detto, la comparazione tra i tax rate effettivi dei singoli
paesi, per ciascun settore, al fine di valutare l’intensità della concorrenza fiscale potenziale tuttora
esistente nell’Europa allargata. A tal fine i tax rate effettivi sono messi a confronto con il tax rate
medio dell’Europa allargata (calcolato limitatamente ai paesi oggetto della presente ricerca), per
ciascun settore.
La differenza esprime l’effetto economico complessivo dei singoli sistemi di tassazione delle
società, rispetto ad un ipotetico sistema unitario in grado di generare una tassazione pari alla media complessiva del campione analizzato.
Le variabili determinanti di tali differenziali di imposizione fiscale saranno analizzate nei paragrafi seguenti.
I tax rate effettivi osservati per l’esercizio 2008 sono rappresentati nella tabella e nel grafico
seguenti:
Ranking
Tax Rate Effettivo
TRE
ESTONIA
8,09%
UNGHERIA
9,03%
OLANDA
10,13%
POLONIA
18,26%
SLOVENIA
19,71%
GERMANIA
23,96%
SPAGNA
23,98%
GRAN BRETAGNA
25,77%
FRANCIA
28,69%
ITALIA
31,21%
MEDIA (BEC)
26,35%
200
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Tax Rate Effettivo
MEDIA (BEC)
ITALIA
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
SPAGNA
GERMANIA
SLOVENIA
POLONIA
OLANDA
UNGHERIA
ESTONIA
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
È evidente la significativa divergenza nei tax rate effettivi tra i Paesi dell’Europa tradizionale
ed i nuovi Paesi dell’Europa dell’Est.
Con l’eccezione dell’Olanda (10,13%), i paesi dell’Est hanno tax rate effettivi mediamente più
bassi di tutti i paesi dell’Europa tradizionale.
Il primato della convenienza fiscale spetta ad Estonia ed Ungheria, con tax rate inferiori al
10%. Il primato della maggiore pressione fiscale, al contrario, spetta all’Italia, con tax rate del
31,21%, seguita dalla Francia, con tax rate del 28,69%.
La media (26,35%) esprime il tax rate medio effettivo calcolato sull’intero campione di imprese
considerate. Il maggior peso delle grandi imprese dei paesi occidentali sposta tale media molto vicina ai valori di tax rate presenti in tali paesi occidentali.
L’analisi non comprende il dato relativo a Malta, in ragione della limitatezza delle imprese incluse nel campione sui base dei criteri di selezione precedentemente illustrati.
La tabella seguente presenta l’analisi dei Tax rate effettivi per singolo settore, ciascuno confrontato con la media ottenuta dal campione europeo complessivo.
201
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
202
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
La varianza del tax rate medio europeo, calcolato sull’intero campione di imprese (e che
come tale è influenzato dal maggior peso dimensionale delle imprese dell’Europa tradizionale) non è molto elevata: a fronte di un tax rate medio complessivo del 26,01%, si va da un minimo del 23,20% registrato nel Commercio, ad un massimo del 29,56%, registrato nel settore
manifatturiero.
Dall’analisi dei tax rate effettivi medi per paese/settore, si individua una sostanziale regolarità nell’incidenza fiscale di ciascun paese nei diversi settori, pur con alcune importanti
eccezioni.
L’Italia presenta uno dei tax rate effettivi in assoluto più elevati (1° o 2° posto) in tutti i settori. Particolarmente penalizzati sono i settori delle costruzioni e del commercio, in cui le imprese
hanno una dimensione media minore ed una profittabilità mediamente inferiore e soffrono pertanto maggiormente la tassazione su alcune componenti di costo indeducibili, come si vedrà meglio più avanti.
L’Estonia è invece il paese con il tax rate inferiore in tutti i settori tranne che nelle telecomunicazioni. Ciò è dovuto alla peculiare struttura del sistema impositivo, come si vedrà meglio nei paragrafi successivi.
Di seguito sono presentati i tax rate effettivi per ciascun paese nei singoli settori.
Con alcune eccezioni, quali la Polonia nelle Costr uzioni, nel Commercio e nel
Manifatturiero, e la Slovenia nel Commercio, nel Manifatturiero e nelle Telecomunicazioni, i
paesi dell’Est Europa hanno sistematicamente tax rate inferiori a quasi tutti i paesi dell’Europa
occidentale.
Non vi sono pertanto significativi squilibri nell’incidenza fiscale tra i diversi settori. La determinante principale della tassazione è dunque rappresentata dalle specificità dei sistemi di tassazione nei singoli paesi, più che dalla varietà degli effetti del sistema di tassazione in funzione
della struttura patrimoniale ed economica delle imprese. Tale tema sarà tuttavia approfondito nei
paragrafi seguenti.
I grafici che seguono illustrano, per ciascun settore, i tax rate effettivi dei singoli paesi, ordinati
per valore.
I dati confermano l’Italia e la Francia come i paesi a tassazione più elevata ed Estonia e
Ungheria come quelli a tassazione minore.
Il dato che emerge con maggiore rilevanza è tuttavia la strutturale condizione di minor carico fiscale che colpisce gli utili delle imprese localizzate nei paesi dell’est Europa rispetto a quelli
dell’Europa occidentale (con l’unica eccezione, già menzionata, dell’Olanda).
203
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
COSTRUZIONI
PAESE
Tax Rate
Effettivo
UNGHERIA
5,82%
ESTONIA
5,82%
MALTA
9,17%
FRANCIA
17,05%
SLOVENIA
22,03%
SPAGNA
22,04%
GERMANIA
22,12%
POLONIA
22,27%
OLANDA
25,35%
GRAN BRETAGNA
26,84%
ITALIA
37,48%
MEDIA (BEC)
24,41%
COSTRUZIONI Tax Rate Effettivo
MEDIA (BEC)
ITALIA
GRAN BRETAGNA
OLANDA
POLONIA
GERMANIA
SPAGNA
SLOVENIA
FRANCIA
MALTA
ESTONIA
UNGHERIA
0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%
COMMERCIO
PAESE
Tax Rate
Effettivo
ESTONIA
6,74%
UNGHERIA
7,44%
OLANDA
11,55%
SPAGNA
13,39%
GRAN BRETAGNA
13,74%
POLONIA
16,55%
SLOVENIA
17,64%
GERMANIA
18,14%
ITALIA
35,94%
FRANCIA
37,14%
MEDIA (BEC)
23,20%
COMMERCIO Tax Rate Effettivo
MEDIA (BEC)
FRANCIA
ITALIA
GERMANIA
SLOVENIA
POLONIA
GRAN BRETAGNA
SPAGNA
OLANDA
UNGHERIA
ESTONIA
0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%
204
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
MANIFATTURIERO
PAESE
Tax Rate
Effettivo
ESTONIA
1,96%
UNGHERIA
7,03%
OLANDA
8,50%
FRANCIA
12,57%
GRAN BRETAGNA
17,20%
POLONIA
17,26%
SLOVENIA
20,19%
SPAGNA
26,29%
GERMANIA
28,42%
ITALIA
28,70%
MEDIA (BEC)
UNGHERIA
OLANDA
MEDIA (BEC)
ITALIA
GERMANIA
SPAGNA
SLOVENIA
POLONIA
GRAN BRETAGNA
FRANCIA
OLANDA
UNGHERIA
ESTONIA
0,00%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
29,56%
TELECOMUNICAZIONI
PAESE
MANIFATTURIERO Tax Rate Effettivo
Tax Rate
Effettivo
8,06%
10,54%
POLONIA
17,41%
ESTONIA
18,86%
FRANCIA
20,29%
SLOVENIA
23,93%
SPAGNA
26,38%
GRAN BRETAGNA
28,30%
GERMANIA
29,61%
ITALIA
34,40%
MEDIA (BEC)
26,97%
TELECOMUNICAZIONI Tax Rate
Effettivo
MEDIA (BEC)
ITALIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
SPAGNA
SLOVENIA
FRANCIA
ESTONIA
POLONIA
OLANDA
UNGHERIA
0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%
205
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.2. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: aliquote nominali e determinazione
delle basi imponibili
Un secondo livello di analisi riguarda l’analisi dei fattori che determinano i tax rate effettivi.
Tale livello di analisi è a sua volta scomponibile in due ulteriori passaggi logici:
• l’analisi dell’effetto imputabile ai differenziali di aliquote nominali previsti da ciascun paese;
• l’analisi dell’effetto imputabile alle modalità di calcolo delle basi imponibili previste da ciascun
paese.
In sintesi, il modello di analisi proposto si fonda sulla scomposizione delle determinanti della
differenza tra tax rate effettivo e tax rate medio europeo, che esprime le specificità di ciascun
campione nazionale rispetto al campione europeo complessivo.
Secondo tale approccio, il differenziale di tassazione di ciascun paese rispetto alla media europea è espresso dalla seguente differenza:
TRE - TRM
dove:
TRE = Tax rate effettivo del singolo paese;
TRM = Tax rate medio dell’intero campione europeo.
Tale differenziale può essere scomposto in due componenti:
• la differenza tra tax rate effettivo e tax rate nominale, che esprime l’effetto imputabile alle modalità di calcolo della base imponibile;
• la differenza tra tax rate nominale e tax rate medio dell’intero campione europeo, che esprime
l’effetto delle aliquote nominali stabilite da ciascun paese.
In formule:
TRE - TRM = (TRE - TRN) + (TRN - TRM)
dove:
TRN = Tax rate nominale del singolo paese.
La lettura integrata delle due componenti (effetto aliquota nominale ed effetto determinazione
della base imponibile) consente di misurare non soltanto il grado di attrattività del singolo sistema
di tassazione, ma anche il suo grado di trasparenza e neutralità.
La neutralità fa riferimento alla creazione di incentivi verso specifici comportamenti decisionali delle imprese. Un sistema di tassazione è tanto più neutrale quanto più lascia che
le scelte aziendali avvengano secondo criteri di efficienza allocativa delle risorse e non secondo criteri di convenienza fi scale. Se alcuni comportamenti sono agevolati o penalizzati
dal sistema di tassazione, le scelte aziendali sono ispirate da criteri di convenienza di natura
fiscale, che potrebbero alterare l’efficiente allocazione delle risorse dal punto di vista economico. Ad esempio, l’indeducibilità di alcune categorie di costi potrebbe disincentivare l’utilizzo dei relativi fattori produttivi, così generando, almeno potenzialmente, un’allocazione
206
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
delle risorse economicamente inefficiente. È il caso dell’Irap italiana, che colpisce il costo del
personale e gli oneri fi nanziari.
La trasparenza fa riferimento alla immediata comprensibilità del carico fi scale indotto
dalle scelte di localizzazione delle attività produttive. Quanto più la base imponibile è vicina
al risultato economico determinato secondo corretti principi contabili, tanto più il Tax rate
effettivo è vicino al Tax rate nominale, e quindi di facile comprensibilità e prevedibilità per
gli operatori. Al contrario, quando vi sono numerosi e forti disallineamenti tra base imponibile fiscale e risultato economico d’impresa, la percezione del carico fiscale effettivo diviene
più complessa ed il sistema impositivo diviene, ad avviso di chi scrive, meno trasparente. È
il caso, anche qui, dell’alta incidenza della fiscalità in Italia rispetto al risultato ante-imposte
a causa dell’Irap, che colpisce un’amplissima parte del valore aggiunto, anche in assenza di
profitti ed è di difficilissima comprensione per le multinazionali che stabiliscono le loro attività produttive in Italia.
Peraltro, a parità di aliquote nominali, maggiore neutralità e trasparenza favoriscono l’attrattività del sistema fiscale.
L’applicazione di tale modello di analisi al campione esaminato ha condotto ai risultati presentati nelle tabelle che seguono.
La prima tabella riporta i valori dei tax rate percentuali (Effettivo, Nominale, Medio), la seconda la scomposizione dei delta tra tax rate effettivi e tax rate medi nelle due componenti dell’effetto aliquote nominali e dell’effetto basi imponibili (entrambe espresse in punti percentuali di tax
rate).
207
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
208
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Le informazioni contenute nella tabella che precede consentono di evidenziare:
• in primis, la differenza tra la tassazione effettiva di ciascun paese per ciascun settore e la relativa media tratta dall’intero campione europeo di imprese;
• inoltre, se l’aliquota fissata da ciascun Paese si pone al di sopra o al di sotto della media ottenuta dall’intero campione europeo di imprese (il c.d. ‘effetto aliquota’);
• infine, se i criteri di calcolo della base imponibile conducono ad una tassazione effettiva superiore o inferiore a quella nominale (il c.d. ‘effetto base imponibile’).
La tabella seguente illustra la differenza tra tassazione effettiva e media e la relativa scomposizione tra effetto aliquota ed effetto base imponibile.
209
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
210
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Tale modello di analisi consente di studiare le caratteristiche generali dei singoli sistemi di tassazione, in funzione delle due dimensioni principali dell’aliquota e dei criteri di determinazione
delle basi imponibili.
Graduando quantitativamente le aliquote ed i criteri di determinazione delle basi imponibili,
possono classificarsi i sistemi di tassazione in quattro modelli:
• con aliquota alta e base imponibile allargata (sistema ad alta pressione);
• con aliquota alta e base imponibile ristretta (sistema ad incentivi);
• con aliquota bassa e base imponibile allargata (sistema opaco);
• con aliquota bassa e base imponibile ristretta (sistema attrattivo).
Quanto sopra può essere schematizzato con la seguente figura:
Analisi effetti aliquota e base imponibile
EFFETTO ALIQUOTA: TR NOMINALE – TR MEDIO
BASSO
ALTO
ALTO
Opaco
Alta pressione
Attrattivo
Ad incentivi
EFFETTO BASE
IMPONIBILE:
TR EFFETTIVO –
TR NOMINALE
BASSO
Ai fini di una più immediata rappresentazione e di un più efficace commento dei dati presentati, la tabella che segue distribuisce i sistemi di tassazione dei singoli paesi analizzati lungo le
due dimensioni dell’effetto aliquota e dell’effetto base imponibile.
211
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Dalla figura che precede emerge con chiarezza come i paesi dell’Europa dell’est abbiano sistemi fiscali con aliquote molto minori di quelle dell’Europa occidentale.
Sotto il profilo dell’effetto delle modalità di calcolo della base imponibile, si registra un dato
parzialmente inatteso: nessun paese ha aliquote effettive sensibilmente superiori a quelle nominali. L’Italia, che è il Paese con l’effetto base imponibile maggiore, ha un’aliquota effettiva sostanzialmente allineata a quella nominale.
Ciò sorprende non poco, considerata la presenza, pur con un’aliquota ridotta, di un’imposta a
base imponibile amplissima quale l’Irap e l’esistenza di numerose disposizioni che limitano la deduzione dei costi. Gli effetti compensativi sono evidentemente dovuti alla parziale esenzione di
alcune componenti di reddito ed all’esistenza di forme di incentivo fiscale importanti (ad esempio
sugli investimenti).
In sintesi, pertanto, nell’Europa allargata si registra un livello di trasparenza dei sistemi di tassazione buono, ma una forte distanza, in termini di aliquote, tra Europa occidentale ed Europa
dell’Est.
Inoltre, è importante sottolineare le politiche di incentivazione fiscale particolarmente forti in
alcuni paesi (es. Olanda, Gran Bretagna, Estonia ecc.), adottate tramite interventi di riduzione
delle basi imponibili.
In particolare, come era lecito attendersi, l’effetto è mediamente maggiore per i paesi che adottano il principio del doppio binario (Olanda, UK, ma non ad esempio la Polonia, che pur adottando il doppio binario ha un tax rate effettivo molto vicino a quello nominale) rispetto a quelli
che adottano il principio di derivazione.
212
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Da segnalare in particolare l’elevata distanza tra tax rate effettivo e tax rate nominale registrato per l’Estonia (-13,24%), dovuto alla particolare impostazione del sistema fiscale
estone, che non prevede regole analitiche di determinazione del reddito imponibile, ma soltanto la tassazione di alcune specifiche classi di spesa. Per effetto di tale sistema, le imprese
estoni beneficiano di un tax rate effettivo soltanto dell’8,09%, contro il 21,32% di aliquota
nominale.
Per l’effetto aliquota nominale non si registra una significativa variabilità da settore a settore, poiché le aliquote nominali sono generalmente fi ssate in maniera uniforme per tutti i
settori e i tax rate medi europei, come si è già visto, registrano una variabilità limitata.
L’uniformità delle aliquote per settore è anche effetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza, anche se esistono alcune limitate e temporanee eccezioni, quale ad esempio
la maggiorazione applicata dall’Italia al settore energetico (c.d. Robin Tax). Nell’aliquota nominale non si è tuttavia tenuto conto di tale imposta in quanto non ancora vigente al momento di
redazione dei questionari. Peraltro il campione esaminato comprende molte imprese (es. gestori
delle public utilities in materia di acqua) che sono al di fuori del campo di applicazione della
predetta maggiorazione.
Per l’effetto base imponibile, invece, vi è una significativa variabilità da settore a settore, ad indicare politiche di incentivazione selettive.
Ad esempio, in Italia vi sono settori con tax rate effettivi sensibilmente superiori a quelli nominali (ad esempio le costruzioni, con un +6,08%) e settori dove invece il tax rate effettivo è
inferiore a quello nominale (ad esempio l’energia, con un -3,21%). L’effetto è dovuto alla minore dimensione media ed alla maggiore incidenza del costo del personale nelle costruzioni,
che rendono particolarmente oneroso l’effetto di indeducibilità di costi a fini Irap, ed al contrario all’esistenza di imprese di grandi dimensioni e di agevolazioni agli investimenti nel settore
dell’energia.
Gli altri paesi in cui la differenza tra tax rate effettivo e tax rate nominale presenta una forte
variabilità da settore a settore sono la Francia, la Spagna, l’Olanda e la Gran Bretagna, in cui alcuni settori presentano tax rate effettivi di gran lunga inferiori agli altri settori, oltre che a quelli
nominali.
In particolare, i settori che risultano avere tax rate molto inferiori agli altri sono:
• Costruzioni, Manifatturiero e Telecomunicazioni per la Francia;
• Costruzioni e Commercio per la Spagna;
• Commercio, Manifatturiero e Telecomunicazioni per l’Olanda;
• Commercio e Manifatturiero per la Gran Bretagna.
Nei paesi dell’Europa dell’Est, invece, vi è maggiore uniformità, tra i singoli settori, nelle differenze tra tax rate effettivi e nominali.
213
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
6.3. L’analisi delle determinanti dei tax rate effettivi: le variabili del modello di simulazione
della base imponibile
Come già illustrato nel precedente paragrafo 5, l’analisi dei singoli sistemi di tassazione ha consentito la simulazione dei criteri di determinazione della base imponibile, applicati ad un impresa
tipo, ottenuta sommando le informazioni contabili delle imprese incluse nel campione per ciascun
paese.
Per ciascun paese e per ciascun settore, si è quindi proceduto a calcolare una base imponibile
simulata. Mediante applicazione delle aliquote fiscali nominali, il modello ha quindi consentito di
pervenire ad un calcolo delle imposte simulato ed alla corrispondente determinazione di un livello
di tax rate, che è stato denominato “Tax Rate Analisi”.
Il modello di analisi non ha tuttavia potuto riguardare l’intero corpus di norme rilevanti per
la determinazione della base imponibile, sia perché i questionari permettono un’analisi dettagliata, ma non integrale dei sistemi di tassazione, sia perché i dati disponibili dalla banca dati
non hanno un grado di analiticità tale da consentire la simulazione delle disposizioni normative
in materia di determinazione dell’imposta societaria.
Conseguentemente, le singole variabili che determinano il calcolo della base imponibile
sono state distinte a seconda che potessero essere incluse nel modello di simulazione, ovvero che, per mancanza di informazioni dai questionari o dalla banca dati, dovessero esserne
escluse.
Sono state pertanto incluse nel modello le seguenti variabili:
1) Imposte deducibili;
2) Imposte non deducibili;
3) Spese aventi utilità sociale;
4) Spese di rappresentanza;
5) Spese relative ad opere e servizi per i dipendenti;
6) Sanzioni, multe, costi da corruzione e simili;
7) Spese di manutenzione immobilizzazioni;
8) Interessi passivi;
9) Compensi amministratori;
10) Perdite su crediti e Svalutazione crediti.
Il contenuto di tali rettifiche è stato già esposto analiticamente nel precedente paragrafo 5.
L’applicazione di esse al risultato di bilancio aggregato del campione di imprese, come derivante
dalla banca dati, consente di simulare un calcolo delle imposte e determinare quello che è stato
chiamato, ai fini della presente ricerca, “Tax Rate Analisi”.
Le altre variazioni tra reddito di bilancio e base imponibile non sono analiticamente monitorate
e spiegano la differenza residuale tra il “Tax Rate Effettivo” ed il “Tax Rate Nominale”.
Nel capitolo seguente saranno analiticamente commentate le singole determinanti del Tax Rate
Effettivo di ciascun paese.
In questo paragrafo si effettua invece un’analisi comparata delle risultanze del modello di
simulazione, tramite uno schema logico che prevede la scomposizione della differenza tra
214
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Tax Rate Effettivo e Tax Rate Nominale (il c.d. “effetto base imponibile”) nelle seguenti due
componenti:
• la parte imputabile alle variabili “modellabili”, simulate dal modello di analisi;
• la parte imputabile alle residue variabili “non modellabili”, non simulate dal modello di analisi
per carenza delle informazioni necessarie.
In formule, pertanto, lo schema è il seguente:
TRE - TRN = (TRE - TRA) + (TRA - TRN)
dove:
TRA = Tax rate derivante dall’applicazione del modello di analisi.
Nella tabella che segue sono esposti i Tax Rate Analisi, comparati con le altre configurazioni di
tax rate già illustrati.
215
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Riepilogo Tax Rate su Bilanci Europei Consolidati (BEC) e su Bilanci Nazionali Consolidati (BNC)
GERMANIA
SLOVENIA
MALTA
UNGHERIA
ESTONIA
GRAN BRETAGNA
POLONIA
OLANDA
SPAGNA
FRANCIA
ITALIA
PAESE
ENERGETICO
COMMERCIO
Tax Rate Nominale
31,40%
31,40%
31,40%
31,40%
31,40%
31,40%
Tax Rate Effettivo (BNC)
37,48%
28,19%
35,94%
28,70%
34,40%
31,21%
Tax Rate Analisi (BNC)
34,50%
35,62%
53,09%
31,34%
37,06%
36,04%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
34,43%
34,43%
34,43%
34,43%
34,43%
34,43%
Tax Rate Effettivo (BNC)
17,05%
30,79%
37,14%
12,57%
20,29%
28,69%
Tax Rate Analisi (BNC)
34,67%
34,84%
34,66%
34,88%
34,71%
34,73%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
Tax Rate Effettivo (BNC)
22,04%
25,79%
13,39%
26,29%
26,38%
23,98%
Tax Rate Analisi (BNC)
30,28%
30,12%
30,30%
30,57%
30,12%
30,21%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
25,50%
25,50%
25,50%
25,50%
25,50%
25,50%
Tax Rate Effettivo (BNC)
25,35%
20,59%
11,55%
8,50%
10,54%
10,13%
Tax Rate Analisi (BNC)
26,29%
26,04%
26,05%
25,96%
26,23%
25,98%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
Tax Rate Effettivo (BNC)
22,27%
19,51%
16,55%
17,26%
17,41%
18,26%
Tax Rate Analisi (BNC)
20,87%
29,66%
23,93%
24,10%
22,58%
24,96%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
28,00%
28,00%
28,00%
28,00%
28,00%
28,00%
Tax Rate Effettivo (BNC)
26,84%
27,54%
13,74%
17,20%
28,30%
25,77%
Tax Rate Analisi (BNC)
28,95%
29,51%
31,42%
30,50%
28,94%
35,91%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
Tax Rate Effettivo (BNC)
5,82%
6,88%
6,74%
1,96%
18,86%
8,09%
Tax Rate Analisi (BNC)
22,11%
23,36%
20,07%
22,00%
21,52%
22,00%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
Tax Rate Effettivo (BNC)
5,82%
16,98%
7,44%
7,03%
8,06%
9,03%
Tax Rate Analisi (BNC)
22,11%
16,02%
16,04%
16,03%
15,98%
16,25%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
35,00%
N.D.
35,00%
35,00%
35,00%
N.D.
Tax Rate Effettivo (BNC)
9,17%
N.D.
0,00%
0,00%
N.D.
N.D.
Tax Rate Analisi (BNC)
35,18%
N.D.
35,49%
0,00%
N.D.
N.D.
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
N.D.
23,20%
29,56%
26,97%
N.D.
Tax Rate Nominale
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
Tax Rate Effettivo (BNC)
22,03%
16,66%
17,64%
20,19%
23,93%
19,71%
Tax Rate Analisi (BNC)
27,52%
22,67%
23,86%
25,83%
23,49%
25,16%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
Tax Rate Nominale
29,83%
29,83%
29,83%
29,83%
29,83%
29,83%
Tax Rate Effettivo (BNC)
22,12%
27,82%
18,14%
28,42%
29,61%
23,96%
Tax Rate Analisi (BNC)
44,31%
30,65%
46,95%
44,28%
30,42%
41,94%
Tax Rate Effettivo (BEC)
24,41%
26,73%
23,20%
29,56%
26,97%
26,35%
216
MANIFATTURIEROTELECOMUNICAZION
MEDIA
ponderata
COSTRUZIONI
TAX RATE
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Nella seguente tabella, invece, sono calcolate le due componenti dell’”effetto base imponibile”,
e precisamente:
• TRE - TRA, che esprime l’effetto imputabile alle variabili “non modellabili”;
• TRA - TRN, che esprime l’effetto delle variabili “modellabili”.
Scomposizione Delta Tax Rate Effettivi (BNC) - Tax Rate Nominali nell'effetto incluso e nell'effetto escluso dal modello di analisi
COSTRUZIONI
13,07%
6,08%
2,98%
3,10%
6,99%
-7,36%
-17,38%
-17,62%
0,24%
10,02%
-2,37%
-7,96%
-8,24%
0,28%
5,59%
0,94%
-0,15%
-0,94%
0,79%
1,09%
-2,14%
3,27%
1,40%
1,87%
-5,41%
ENERGETICO
1,46%
-3,21%
-7,43%
4,22%
4,67%
4,06%
-3,64%
-4,05%
0,41%
7,70%
-0,94%
-4,21%
-4,34%
0,12%
3,27%
-6,14%
-4,91%
-5,45%
0,54%
-1,23%
-7,22%
0,51%
-10,15%
10,66%
-7,73%
COMMERCIO
12,75%
4,54%
-17,15%
21,69%
8,20%
13,94%
2,71%
2,48%
0,23%
11,23%
-9,80%
-16,61%
-16,91%
0,30%
6,80%
-11,64%
-13,95%
-14,49%
0,55%
2,30%
-6,64%
-2,45%
-7,37%
4,93%
-4,20%
TR Effettivo - TR Medio
2,43%
0,81%
-9,45%
-12,36%
1,33%
-0,58%
TR Effettivo - TR Nominale
-1,16%
-0,46%
-14,26%
-10,80%
0,30%
-2,23%
TR Effettivo - TR Analisi
-2,11%
-1,96%
-17,68%
-13,30%
-0,64%
-10,14%
TR Analisi - TR Nominale
0,95%
1,51%
3,42%
2,50%
0,94%
7,91%
MANIFATTURIERO TELECOMUNICAZIONI
-0,85%
7,43%
-2,70%
3,00%
-2,64%
-2,66%
-0,06%
5,66%
1,84%
4,43%
-16,99%
-6,68%
-21,86%
-14,14%
-22,31%
-14,42%
0,45%
0,28%
4,87%
7,46%
-3,27%
-0,59%
-3,71%
-3,62%
-4,28%
-3,74%
0,57%
0,12%
0,44%
3,03%
-21,06%
-16,43%
-17,00%
-14,96%
-17,45%
-15,69%
0,46%
0,73%
-4,06%
-1,47%
-12,30%
-9,56%
-1,74%
-1,59%
-6,84%
-5,17%
5,10%
3,58%
-10,56%
-7,97%
MEDIA ponderata
4,86%
-0,19%
-4,82%
4,64%
5,05%
2,34%
-5,74%
-6,04%
0,30%
8,08%
-2,37%
-6,02%
-6,23%
0,21%
3,65%
-16,22%
-15,37%
-15,85%
0,48%
-0,85%
-8,09%
-0,74%
-6,69%
5,96%
-7,35%
3,59%
1,27%
4,80%
-1,56%
1,03%
1,65%
ESTONIA
TAX RATE
TR Effettivo - TR Medio
TR Effettivo - TR Nominale
TR Effettivo - TR Analisi
TR Analisi - TR Nominale
TR Nominale - TR Medio
TR Effettivo - TR Medio
TR Effettivo - TR Nominale
TR Effettivo - TR Analisi
TR Analisi - TR Nominale
TR Nominale - TR Medio
TR Effettivo - TR Medio
TR Effettivo - TR Nominale
TR Effettivo - TR Analisi
TR Analisi - TR Nominale
TR Nominale - TR Medio
TR Effettivo - TR Medio
TR Effettivo - TR Nominale
TR Effettivo - TR Analisi
TR Analisi - TR Nominale
TR Nominale - TR Medio
TR Effettivo - TR Medio
TR Effettivo - TR Nominale
TR Effettivo - TR Analisi
TR Analisi - TR Nominale
TR Nominale - TR Medio
TR Effettivo - TR Medio
TR Effettivo - TR Nominale
TR Effettivo - TR Analisi
TR Analisi - TR Nominale
TR Nominale - TR Medio
TR Effettivo - TR Medio
-18,60%
-16,18%
-16,29%
0,11%
-2,41%
-18,60%
-19,85%
-15,12%
-16,48%
1,36%
-4,73%
-9,75%
-16,46%
-15,26%
-13,33%
-1,93%
-1,20%
-15,76%
-27,60%
-20,04%
-20,04%
0,00%
-7,56%
-22,53%
-8,11%
-3,14%
-2,66%
-0,48%
-4,97%
-18,91%
-18,26%
-13,91%
-13,92%
0,00%
-4,35%
UNGHERIA
GRAN BRETAGNA
POLONIA
OLANDA
SPAGNA
FRANCIA
ITALIA
PAESE
TR Effettivo - TR Nominale
-14,18%
-3,02%
-12,56%
-12,97%
-11,94%
-10,97%
TR Effettivo - TR Analisi
-16,29%
0,96%
-8,60%
-9,01%
-7,92%
-7,22%
TR Analisi - TR Nominale
2,11%
-3,98%
-3,96%
-3,97%
-4,02%
-3,75%
TR Nominale - TR Medio
TR Effettivo - TR Medio
TR Effettivo - TR Nominale
TR Effettivo - TR Analisi
TR Analisi - TR Nominale
TR Nominale - TR Medio
-4,41%
-15,24%
-25,83%
-26,01%
0,18%
10,59%
-6,73%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
-3,20%
-23,20%
-35,00%
-35,49%
0,49%
11,80%
-9,56%
-29,56%
-35,00%
0,00%
-35,00%
5,44%
-6,97%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
8,03%
-6,35%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
TR Effettivo - TR Medio
-2,38%
-10,06%
-5,55%
-9,36%
-3,04%
-6,64%
TR Effettivo - TR Nominale
0,03%
-5,34%
-4,36%
-1,81%
1,93%
-2,29%
TR Effettivo - TR Analisi
-5,48%
-6,00%
-6,22%
-5,63%
0,45%
-5,45%
TR Analisi - TR Nominale
5,52%
0,67%
1,86%
3,83%
1,49%
3,16%
TR Nominale - TR Medio
-2,41%
-4,73%
-1,20%
-7,56%
-4,97%
-4,35%
-2,40%
GERMANIA
SLOVENIA
MALTA
TR Nominale - TR Medio
-17,33%
TR Effettivo - TR Medio
-2,29%
1,09%
-5,06%
-1,14%
2,64%
TR Effettivo - TR Nominale
-7,71%
-2,01%
-11,69%
-1,41%
-0,22%
-5,87%
TR Effettivo - TR Analisi
-22,19%
-2,83%
-28,81%
-15,86%
-0,80%
-17,98%
TR Analisi - TR Nominale
14,48%
0,82%
17,12%
14,45%
0,59%
12,11%
TR Nominale - TR Medio
5,42%
3,10%
6,63%
0,27%
2,86%
3,48%
217
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Per completezza di informazioni, la tabella riporta anche gli altri scostamenti analizzati nei paragrafi precedenti.
La scomposizione degli effetti delle variabili modellabili e non modellabili è rappresentata
nelle caselle in grigio della tabella, la cui somma, naturalmente, restituisce la differenza complessiva tra Tax Rate Effettivo e Tax Rate Nominale.
Da una prima analisi comparata, e fermi restando gli approfondimenti che saranno compiuti nel paragrafo successivo, emerge un’incidenza delle variabili “modellabili” sempre in
senso incrementativo del carico d’imposta. Tale incidenza, in particolare, è alta in Germania
(+12,26%), Polonia (+5,96%) ed Italia (+4,64%), ed è apprezzabile anche in Gran Bretagna
(+2,25%).
Le variabili “modellabili” di maggior effetto quantitativo sono:
• per la Germania, principalmente l’indeducibilità degli interessi passivi eccedenti il 30%
dell’Ebitda, ed in seconda battuta anche la parziale indeducibilità dei compensi agli
amministratori;
• per l’Italia, l’indeducibilità di alcune classi di costo (svalutazione crediti, spese di manutenzione, spese di rappresentanza ecc.) e l’esistenza dell’Irap, caratterizzata da una base
imponibile molto ampia, da cui non sono deducibili il costo del personale e gli oneri
finanziari;
• per la Polonia, l’indeducibilità di alcune classi di costo (svalutazione crediti, spese di rappresentanza, compensi amministratori);
• per la Gran Bretagna, l’indeducibilità si alcune classi di costo, quali essenzialmente le spese di
rappresentanza.
L’effetto delle variabili “non modellabili” è, al contrario, diminutivo del tax rate, evidenziando un tax rate effettivo sensibilmente al di sotto del tax rate ottenuto con il modello di analisi. L’effetto è molto elevato per alcuni paesi (Germania 17,98%, Olanda 15,85%, Gran Bretagna
10,14%, Estonia 14,16%) e contenuto tra il 4% e il 7% per gli altri paesi.
Nel caso di Olanda ed Estonia, l’effetto delle variabili “non modellabili” è spiegato quasi integralmente dall’effetto base imponibile già discusso nel precedente paragrafo. Nel caso della
Germania e, in minor misura, della Gran Bretagna, l’effetto è invece più elevato dell’effetto
base imponibile complessivo, perché riguarda componenti diminutive della base imponibile che
compensano le componenti incrementative incluse nel modello di analisi.
Le singole variabili che determinano la differenza tra tax rate effettivo e tax rate analisi
saranno dettagliatamente illustrate nel paragrafo seguente. Fin da ora può tuttavia osservarsi
che l’effetto è principalmente spiegato dall’esenzione di redditi relativi a dividendi e plusvalenze su partecipazioni, ad agevolazioni agli investimenti e ad altre forme di incentivi fiscali
selettivi.
218
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
7. Gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulle scelte aziendali
7.1. Introduzione al modello di analisi degli effetti dei sistemi di tassazione sulle scelte aziendali
Il presente capitolo analizza, paese per paese, gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulle
scelte aziendali, integrando in un unico ragionamento quali-quantitativo gli effetti sia delle variabili modellizzabili che di quelle non modellizzabili.
L’obiettivo dell’analisi è studiare gli effetti del sistema di tassazione delle unità produttive localizzate in ciascun paese sulla competitività delle stesse. A tal fine, viene proposta una classificazione delle scelte aziendali potenzialmente rilevanti sia per la competitività delle imprese che per
i sistemi di tassazione, con l’obiettivo di valutare se, con riferimento a ciascuna classe di scelte, il
sistema fiscale favorisca la competitività, sia neutrale rispetto ad essa, ovvero la ostacoli.
Le classi di scelte aziendali identificate, articolate su due livelli, sono le seguenti:
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
b) in innovazione
2) Investimento in partecipazioni
3) Investimento patrimoniale e finanziario
4) Trading speculativo
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
b) produttività
c) sviluppo commerciale
d) benefici privati del controllo
6) Gestione del circolante
7) Accantonamenti
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
b) forme tecniche
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
b) processi di aggregazione
10) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
b) forme tecniche
c) Distribuzione dividendi
11) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
b) processi di aggregazione
12) Distribuzione dividendi
13) Start-up
219
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Le scelte di investimento produttivo sono quelle relative all’aggiornamento dell’apparato produttivo e
sono pertanto di fondamentale impatto sulla competitività delle imprese. Sono distinte le scelte di investimento finalizzate al mantenimento della produttività in linea con i migliori concorrenti (es. rinnovo
periodico degli impianti ecc.) e quelle finalizzate all’assunzione di un ruolo di leadership nell’innovazione tecnologica (es. ricerca e sviluppo, acquisizione di tecnologie produttive innovative ecc.).
Le disposizioni fiscali rilevanti per tali categorie di scelte sono gli incentivi fiscali agli investimenti, il trattamento dei contributi in c/impianti, i criteri di ammortamento, la tassazione delle
plusvalenze da rinnovo.
Le scelte di investimento in partecipazioni sono relative all’acquisizione di partecipazioni strategiche (es. di controllo o di collegamento) fi nalizzate sia all’ottenimento di un reddito diretto
dall’investimento (tramite dividendi e plusvalenze azionarie), sia alla realizzazione di sinergie con
il gruppo della partecipante.
Le disposizioni fiscali rilevanti sono quelle sul trattamento fiscale dei dividendi e sulle plusvalenze azionarie, nonché relative ad eventuali agevolazioni dei processi di acquisizione di imprese
(ivi compreso il trattamento fiscale degli avviamenti acquisiti).
Le scelte di investimento patrimoniale e finanziario sono rappresentate dagli investimenti in immobilizzazioni diversi da quelli tecnici (materiali ed immateriali) e dalle partecipazioni strategiche.
Le disposizioni fiscali rilevanti possono riguardare il trattamento delle plusvalenze da alienazione, esenzioni parziali o forme sostitutive di tassazione dei redditi di tali investimenti.
Le scelte di trading speculativo riguardano i componenti di reddito derivanti dalla negoziazione, con finalità speculative, di beni patrimoniali o finanziari diversi da quelli alla cui produzione o vendita è diretta l’attività dell’impresa.
Le disposizioni fiscali rilevanti possono riguardare il trattamento dei componenti di reddito derivanti da tali operazioni, potenzialmente assoggettabili ad un regime penalizzante o di favore rispetto al reddito d’impresa generale.
Le scelte inerenti la struttura operativa dell’impresa sono tutte quelle attinenti alla struttura dei
costi di produzione. In particolare, sono distinte:
• le scelte di integrazione verticale;
• le scelte inerenti la produttività aziendale;
• le scelte relative ai costi commerciali;
• le scelte riguardanti i benefici privati per il soggetto di controllo.
Le scelte di integrazione verticale attengono al grado di esternalizzazione o internalizzazione
dei processi produttivi, ossia all’entità dei costi esterni per beni e servizi rispetto ai costi interni
per il personale e l’ammortamento delle immobilizzazioni.
Le disposizioni fiscali rilevanti per l’integrazione verticale sono quelle che agevolano o penalizzano l’impiego delle risorse esterne, rispetto a quelle interne, ivi compresa l’esistenza di imposte con basi imponibili diverse dal reddito (quale ad esempio l’Irap nel caso italiano).
Le scelte inerenti la produttività aziendale attengono all’ottimizzazione dei processi produttivi,
sia tramite l’acquisizione di risorse innovative sotto il profilo tecnologico e organizzativo (es. software, formazione ecc.), sia tramite la fissazione di remunerazioni collegate alla produttività o ai
risultati (premi di produzione, stock options ecc.).
220
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Le disposizioni fiscali rilevanti per la produttività sono quelle che agevolano o penalizzano
l’impiego i costi per l’ottimizzazione della produttività (es. incentivi alla formazione, agevolazioni
per le remunerazioni legate alla produttività ecc.).
Le scelte inerenti i costi di sviluppo commerciale sono quelli sostenuti perla pubblicità, per la
rappresentanza e per il lancio di nuove iniziative commerciali.
Le disposizioni fiscali rilevanti per lo sviluppo commerciale sono quelle che agevolano o penalizzano
l’acquisizione di servizi per lo sviluppo commerciale, quali ad esempio le spese di rappresentanza.
Le scelte riguardanti i potenziali benefici privati per il soggetto di controllo sono quelli riguardanti le remunerazioni per il lavoro degli amministratori o dei dipendenti soci dell’impresa o i costi per l’impiego di beni promiscuamente utilizzati anche dal soggetto di controllo.
Le disposizioni fiscali rilevanti per i potenziali benefici privati del controllo sono quelle che
limitano la deducibilità dei compensi agli amministratori, dei compensi per il lavoro di soci rilevanti o la deducibilità di spese per beni in uso promiscuo ai soci o a dipendenti chiave (autovetture, imbarcazioni, immobili ecc.).
Le scelte riguardanti la struttura fi nanziaria dell’impresa sono quelle attinenti alla selezione
delle fonti di finanziamento. Tra di esse sono identificate, in particolare:
• le scelte inerenti il grado di capitalizzazione dell’impresa;
• le scelte inerenti le singole forme tecniche di finanziamento con capitale di rischio o con capitale di credito.
Le scelte inerenti il grado di capitalizzazione dell’impresa sono quelle che determinano il rapporto tra capitale di rischio e capitale di credito.
Le disposizioni fiscali rilevanti per il grado di capitalizzazione dell’impresa sono quelle che
agevolano gli apporti di equity o che limitano la deducibilità degli interessi passivi sui debiti finanziari (es. norme di contrasto alla “thin capitalization”).
Le scelte inerenti le forme tecniche di finanziamento sono quelle relative alla forma contrattuale con la quale si ottengono i finanziamenti (es. obbligazioni, mutui ipotecari, scoperti di c/c
ecc.).
Le disposizioni fiscali rilevanti sono quelle che agevolano o penalizzano l’impiego di alcune
forme tecniche rispetto ad altre, quali ad esempio la fissazione di aliquote agevolate per i proventi
di alcune categorie di emissioni obbligazionarie o, al contrario, la fissazione di limiti alla deducibilità degli interessi passivi per alcune categorie di finanziamenti (es. debiti vs. soci).
Le scelte inerenti la struttura societaria sono attinenti alla scelta della forma giuridica per
l’esercizio delle attività imprenditoriali, ed in particolare alla selezione della forma societaria, alla
creazione di gruppi, alla localizzazione “fiscale” delle società che li compongono, ai processi aggregativi o disaggregativi tramite fusioni, acquisizioni, scissioni ecc.
Poiché il campione di imprese riguarda esclusivamente società di tipo azionario, la problematica relativa alla struttura societaria viene ridotta ai seguenti aspetti:
• la formazione di gruppi di società;
• l’aggregazione di imprese tramite fusioni e acquisizioni.
Le disposizioni fiscali a tal fine rilevanti sono quelle relative all’impostazione di diversi sistemi
di tassazione per diverse forme giuridiche, all’esistenza o meno di una tassazione di gruppo, alla
221
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
eventuale penalizzazione della risalita dei dividendi lungo la catena di controllo di un gruppo, al
trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria ecc.
In particolare, al trattamento fiscale della distribuzione dei dividendi sarà dedicato il capitolo
seguente, che integra l’analisi della tassazione societaria con quella della tassazione dei soci.
Per questo l’ultima categoria di scelta oggetto di analisi è appunto la distribuzione dei dividendi
e le relative disposizioni fiscali sulla tassazione dei proventi in capo ai soci.
L’analisi delle disposizioni fiscali relative alle classi di scelte aziendali sopra elencate è effettuata nella prospettiva degli effetti sulla competitività delle imprese, al fine di valutare, su base
qualitativa, il grado di concorrenzialità del singolo sistema di tassazione.
A tal fine, a ciascun sistema fiscale, per ciascuna classe di scelta, verrà attribuita una valutazione a punteggio riferita agli effetti sulla competitività. La valutazione è così strutturata:
• molto negativa: -2
• negativa: -1
• neutra: 0
• positiva: +1
• molto positiva: +2.
Lo schema di analisi è pertanto sintetizzabile nella seguente figura:
DECISIONI AZIENDALI
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
b) in innovazione
2) Investimento partecipaz.ni
3) Investimento patr. e fin.
4) Trading speculativo
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
b) produttività
c) sviluppo commerciale
d) benefici privati
6) Gestione del circolante
7) Accantonamenti
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
b) forme tecniche
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
b) processi di aggregazione
10) Distribuzione dividendi
11) Start-up
TOTALE
-2
222
-1
0
+1
+2
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Il punteggio di sintesi illustra le determinanti dell’effetto base imponibile, che va letto congiuntamente all’effetto aliquota per l’apprezzamento dell’effetto finale sulla competitività delle
imprese.
L’analisi consente di comprendere, su base quali-quantitativa, le determinanti della differenza
tra tax rate nominale e tax rate effettivo, evidenziando in particolare il peso delle variabili non incluse nel modello di analisi (e quindi responsabili della differenza tra tax rate effettivo e tax rate
analisi.
In termini generali, la tassazione sulla base del bilancio (redatto secondo corretti principi contabili) può essere considerata una tassazione neutrale, in quanto colpisce il reddito prodotto, ma
senza selettivamente penalizzare o favorire alcune scelte aziendali. Pertanto, i commenti all’analisi dei paragrafi seguenti saranno limitati alle disposizioni che determinano le principali divaricazioni tra base imponibile della tassazione e reddito di bilancio.
Tale analisi qualitativa è anche mirata ad individuare strumenti normativi selettivi per migliorare la competitività delle imprese tramite la leva fiscale, evitando così di ricorrere ad una pura
competizione sulle aliquote, che creerebbe ingiustificate e generalizzate penalizzazioni sul gettito
fiscale complessivo.
I paragrafi seguenti sono dedicati all’analisi dei sistemi di tassazione di ciascun paese oggetto della ricerca. Per mero ordine espositivo e per facilitare le comparazioni tra sistemi di tradizione ed ispirazione diverse, l’analisi dei paesi dell’Europa “occidentale” precede quella dei paesi
dell’Europa dell’Est.
223
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.2. Italia
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
ITALIA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
+2
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
0
b) in innovazione
+1
2) Investimento partecipaz.ni
+2
3) Investimento patr. e fin.
+1
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
-2
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
-1
d) benefici privati
-1
6) Gestione del circolante
-1
7) Accantonamenti
-1
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-2
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
0
10) Distribuzione dividendi
-2
11) Start-up
0
TOTALE
-5
224
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Italia vige il principio di derivazione, pressoché integrale per le società che applicano
gli IAS/IFRS (la maggioranza di quelle incluse nel campione) e parziale, ma comunque forte, per
le società che applicano i principi contabili nazionali.
Investimenti in produttività
Non vi sono norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento della produttività, ad eccezione di alcune agevolazioni per le società localizzate in territori
meno sviluppati e della norma che consente il differimento della tassazione delle plusvalenze da
dismissione delle immobilizzazioni (il cui carico fiscale è tuttavia pieno e che comunque non dovrebbero essere significative con l’adozione di un corretto ammortamento ordinario).
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi neutro.
Investimenti in innovazione
Vi sono alcune agevolazioni per l’investimento in brevetti da parte di società localizzate in territori meno sviluppati. Inoltre è previsto un credito d’imposta del 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo (e con risorse limitate).
L’ammortamento dei costi per brevetti non può essere effettuato in meno di 18 anni, che è in
molti settori un periodo troppo lungo rispetto alla vita utile economico-tecnica.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi sostanzialmente neutro.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I proventi (dividendi e capital gain) derivanti dagli investimenti in partecipazioni classificate
tra le immobilizzazioni sono esenti per il 95%.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni è quindi da considerarsi
molto positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
Le plusvalenze derivanti dalla dismissione di investimenti patrimoniali o finanziari possono essere
esenti, se si riferiscono a partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni (a prescindere dalla quota di
partecipazione) e sono comunque rateizzabili in cinque anni (se i beni sono posseduti da almeno tre).
Le rivalutazioni non sono imponibili, se effettuate in regime di principi contabili nazionali (che
tuttavia in generale le vietano), e sono invece imponibili, se effettuate in regime di principi IAS/
IFRS.
Vi è una tassazione su base catastale per gli immobili non strumentali. Alcuni strumenti finanziari atipici sono soggetti ad imposizione sostitutiva (leggermente) ridotta.
Vi è una disciplina di contrasto agli investimenti in società non operative, tassate con un reddito minimo presunto.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo.
225
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Vi sono limitazioni per la deduzione di spese a favore dei dipendenti e, ancorché non sussista una payroll tax, vi è l’Irap (aliquota 3,9%), dalla quale i costi del lavoro non sono deducibili.
L’effetto è solo alleviato da un aiuto di stato autorizzato.
Vi è quindi un incentivo all’esternalizzazione ed un disincentivo alla localizzazione delle attività ad alta intensità di lavoro.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi fortemente negativo.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse dalle agevolazioni agli investimenti di cui sopra.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Vi sono limitazioni alla deduzione delle spese di rappresentanza e un periodo minimo di 18
anni per la deduzione delle spese relative a marchi. Le spese di pubblicità possono sostanzialmente essere dedotte per competenza.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi negativo
(anche se nella generalità dei casi blandamente).
Struttura produttiva – benefici privati
La deducibilità è in linea di principio limitata alla quota di utilizzo riferibile all’attività di impresa. Per alcune categorie di spese, ci sono plafond forfettari di deducibilità, a prescindere dall’effettivo uso promiscuo.
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati tramite l’impiego promiscuo di
beni sociali, ma determina, per alcune voci di costo, un effetto penalizzante in termini di deduzione fiscale per la società.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino è consentita la valutazione con diversi criteri, compreso il valore normale se inferiore al costo.
La svalutazione dei crediti presenta limiti di deducibilità molto bassi.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
226
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Accantonamenti
Vi sono specifiche fattispecie in cui gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri sono consentiti, ma sono limitate a quelle aventi un grado di certezza molto alto. Tutti gli altri accantonamenti
prudenziali previsti dai principi contabili non sono deducibili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Non c’è una soglia consentita di rapporto debito/capitale (thin capitalization). Gli interessi passivi sono però deducibili nei limiti del 30% del reddito operativo lordo (ROL), sostanzialmente
corrispondente all’Ebitda.
Nei settori ad alta intensità di capitale e a bassi margini medi, ciò può comportare pesanti penalizzazioni fiscali.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento è quindi fortemente negativo, ma molto
negativi sono anche gli effetti sulle imprese ad alta intensità di capitale e con margini non
abbondanti.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni, fatta
eccezione per l’esenzione, ad alcune condizioni, delle stock options attribuite a particolari categorie di dipendenti.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata con l’aliquota Irpef sul 49,72% dei
dividendi distribuiti, generando una significativa doppia imposizione societaria-personale.
Per gli strumenti di debito vi sono regimi più favorevoli per le obbligazioni emesse da società
quotate, o non quotate purché il tasso si mantenga entro certi limiti normali, con durata di almeno
18 mesi (ritenuta definitiva del 12,5% o del 27%).
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutro, non considerando
l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale ed un regime di consolidato
fiscale mondiale. L’accesso è riservato alle società controllate di diritto (superiore al 50%).
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la neutralità per tutte le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), ma non per i trasferimenti di aziende o partecipazioni
societarie.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutrale.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
227
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
La distribuzione dei dividendi è quasi-esente da imposte (Ires sul 5%) nel caso di distribuzione
a società o enti. Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti (Irpef sul 49,72% del dividendo).
Tenendo conto della struttura proprietaria della maggior parte delle imprese (in particolare con riferimento al capitalismo italiano), ciò costituisce un forte disincentivo alla capitalizzazione delle imprese,
che contro-bilancia i disincentivi all’indebitamento presenti in tema di deducibilità degli interessi.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi negativo.
Start-up
Non vi sono particolari misure fiscali di incentivazione delle nuove iniziative imprenditoriali,
ad eccezione della norma che consente di riportare le perdite fiscali prodotte nei primi tre anni
d’attività per un periodo illimitato e non soltanto per 5 anni.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro.
Sintesi
Il punteggio di sintesi (-6) dimostra la scarsa competitività fiscale dell’Italia.
In particolare, si può osservare che alcune scelte a contenuto finanziario (investimento in partecipazioni, investimenti immobiliari e finanziari, strutturazione di gruppi di società, ) trovano
regimi di favore, mentre sotto il profilo dell’efficienza, della produttività e dell’innovazione non vi
sono significativi incentivi fiscali, essendo anzi presenti alcuni forti disincentivi.
L’Irap disincentiva l’integrazione verticale e l’occupazione e penalizza altresì, congiuntamente
al regime di deduzione degli interessi, le imprese ad alta intensità di capitale e con margini ridotti
(molto diffuse in tempi di crisi). Ciò genera elementi di pro-ciclicità asimmetrica del sistema fiscale
che in periodi di crisi come l’attuale costituiscono un forte ostacolo alla competitività delle imprese.
Sotto il profilo della struttura proprietaria delle imprese, il meccanismo di tassazione dei dividendi per le persone fisiche è penalizzante. Architetture finanziarie più complesse (es. fondi di
investimento) sono invece fortemente favorite. Ciò tuttavia, in mancanza di altre condizioni di
contesto, non sembra portare all’evoluzione del sistema finanziario quanto piuttosto alla compressione degli utili societari con forme più o meno trasparenti di evasione o elusione fiscale.
Gli incentivi alla crescita ed all’innovazione, per contro, sono blandi e limitati ad un ristretto
numero di imprese.
Ciò comporta, tuttavia, una penalizzazione maggiore per le piccole e medie imprese rispetto alle
grandi imprese (che sono quelle incluse nel campione), che beneficiano degli incentivi alla formazione di gruppi, all’assunzione ed all’alienazione di partecipazioni, all’ottimizzazione fiscale internazionale ecc. Tali aspetti sono tra i principali determinanti della differenza negativa di 4,82% tra tax
rate effettivo e tax rate analisi, che bilancia l’effetto negativo (per il 4,64%) delle variabili incluse nel
modello di analisi (principalmente deducibilità di costi del personale ed interessi passivi).
Tra i settori in cui il tax rate effettivo è più elevato vi sono infatti le costruzioni, il commercio
e le telecomunicazioni, in cui i margini sono ridotti e l’indebitamento alto, mentre sono più bassi
nei settori energetico e manifatturiero, a più alto margine.
228
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
7.3. Germania
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
GERMANIA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
+2
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+1
b) in innovazione
0
2) Investimento partecipaz.ni
+2
3) Investimento patr. e fin.
+1
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
0
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
0
d) benefici privati
-1
6) Gestione del circolante
0
7) Accantonamenti
0
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-2
b) forme tecniche
+1
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
0
10) Distribuzione dividendi
-2
11) Start-up
0
TOTALE
+1
229
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio,
si ricorda che in Germania vige un principio di derivazione parziale (vi sono infatti alcune
categorie reddituali in cui si arriva anche alla dipendenza rovesciata). Per le società che applicano gli IAS/IFRS (la maggioranza di quelle incluse nel campione) vi è invece un regime
di doppio binario, in quanto devono preparare un bilancio a fi ni fiscali secondo la normativa
nazionale.
Investimenti in produttività
Non vi sono norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento
della produttività. L’unica eccezione è il regime di deduzione agevolata del 40% in un’anno per gli investimenti delle PMI (che tuttavia non sono incluse nel campione della presente ricerca). Inoltre, vi è
una forma di ammortamento accelerato, consentito in alcuni settori ed alcune aree, che in parte bilancia la penalizzazione che tali imprese subirebbero ove applicassero le aliquote ordinarie.
I contributi in c/impianti sono imponibili, ma talvolta la legge dispone per l’esenzione.
È inoltre possibile costituire riserve per differire la tassazione delle plusvalenze su determinati
beni, ma ciò non costituisce un incentivo significativo al rinnovo delle immobilizzazioni tecniche
ordinarie.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel
complesso, moderatamente positivo.
Investimenti in innovazione
Vi sono alcune agevolazioni per l’investimento in hardware da parte di società localizzate
in territori meno sviluppati. Non vi sono incentivi per l’investimento in brevetti o in ricerca e
sviluppo.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi sostanzialmente neutro.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I proventi (dividendi e capital gain) derivanti dagli investimenti in partecipazioni sono integralmente esenti, salvo considerarne il 5% quali spese di pertinenza forfetariamente indeducibili.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni è quindi da considerarsi
molto positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
Le plusvalenze derivanti dalla dismissione di investimenti immobiliari alienati a società immobiliari è esente al 50%.
Gli investimenti in partecipazioni non strategiche sono esenti, salvo considerarne il 5% quali
spese di pertinenza forfetariamente indeducibili.
Le svalutazioni permanenti sono deducibili, e i corrispondenti ripristini di valore sono imponibili.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo.
230
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado
di integrazione verticale.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse dalle agevolazioni agli investimenti di cui sopra.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Vi sono limitazioni alla deduzione delle spese per ristoranti, ma solo se eccedono del 70% il limite ritenuto normale, e di alcune spese di rappresentanza (quest’ultime tuttavia limitatamente a
quelle sintomo di estrazione di benefici privati per i soggetti di controllo).
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi neutro, o
comunque moderatamente negativo.
Struttura produttiva – benefici privati
Vi sono stringenti limiti alle remunerazioni affluenti al soggetto di controllo, tra cui la deducibilità limitata dei compensi agli amministratori, il predetto plafond per le spese per ristoranti, l’indeducibilità delle spese di rappresentanza per caccia, cavalli, yachts e simili, la riqualificazione
come dividendi delle remunerazioni eccedenti quelle ritenute ragionevoli.
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati ma determina, per alcune voci
di costo, un effetto penalizzante in termini di deduzione fiscale per la società e di incentivi imprenditoriali per i soggetti di controllo.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino è consentita la valutazione al lifo.
La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di
quanto corretto secondo i principi contabili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
231
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Accantonamenti
Salvo alcune eccezioni (ad esempio le perdite future sulle commesse) gli accantonamenti e le
svalutazioni effettuate in ossequio ai principi contabili sono riconosciute anche fiscalmente.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Non c’è una soglia consentita di rapporto debito/capitale (thin capitalization). Gli interessi passivi sono però deducibili nei limiti del 30% dell’Ebitda.
Nei settori ad alta intensità di capitale e a bassi margini medi, ciò può comportare pesanti penalizzazioni fiscali.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento è quindi fortemente negativo, ma molto
negativi sono anche gli effetti sulle imprese ad alta intensità di capitale e con margini non
abbondanti.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni, fatta
eccezione per una importante agevolazione destinata ai fondi di private equità, che indirettamente
rende tale forma di finanziamento più appetibile per le imprese.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata con una ritenuta del 25% dei dividendi distribuiti, generando una significativa doppia imposizione societaria-personale.
Per gli strumenti di debito vi è la ritenuta del 25% per i percettori degli interessi sulle obbligazioni, ed il regime ordinario per le altre forme tecniche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito
punto.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale. L’accesso è riservato alle società controllate di diritto (superiore al 50%). Non è prevista la tassazione consolidata del gruppo
multinazionale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la neutralità per tutte le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), ma non per i trasferimenti di aziende.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutrale.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è quasi-esente da imposte (esenzione totale e 5% forfettario
di costi indeducibili) nel caso di distribuzione a società o enti. Vi è invece una significativa
232
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti (25% del dividendo
se la partecipazione è inferiore all’1%, 40% di esenzione se la partecipazione è superiore
all’1%).
Ciò costituisce un forte disincentivo alla capitalizzazione delle imprese, che contro-bilancia i
disincentivi all’indebitamento presenti in tema di deducibilità degli interessi. Considerata la struttura proprietaria delle grandi imprese tedesche, in cui il ruolo delle banche è forte, l’effetto è tuttavia meno rilevante che in Italia.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può comunque considerarsi negativo.
Start-up
Non vi sono particolari misure fiscali di incentivazione delle nuove iniziative imprenditoriali.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro.
Sintesi
Il punteggio di sintesi (+1) dimostra la buona competitività fiscale della Germania, soprattutto
nell’ambito dei paesi dell’Europa occidentale.
In particolare, a fronte dell’indeducibilità di alcuni costi (es. interessi passivi) colta anche dal
nostro modello di analisi, vi sono significative agevolazioni o esenzioni, che portano il tax rate effettivo 5,72 punti percentuali al di sotto del tax rate nominale e ben 17,98 punti percentuali al di
sotto del tax rate analisi.
Alcune scelte a contenuto finanziario (investimento in partecipazioni, investimenti immobiliari
e finanziari, strutturazione di gruppi di società ecc.) trovano regimi di favore, mentre sotto il profilo dell’efficienza, della produttività e dell’innovazione il sistema fiscale è tendenzialmente neutrale, salvo misure limitate per gli investimenti in produttività.
Il regime di deduzione degli interessi penalizza le imprese ad alta intensità di capitale e
con margini ridotti ed anche il meccanismo di tassazione dei dividendi per le persone fisiche è
penalizzante.
Da segnalare invece la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni
operate in ossequio a corretti principi contabili, che limitano la pro ciclicità asimmetrica del sistema fiscale.
In generale, il sistema favorisce l’azionariato di coalizioni di imprese e banche, nonché private equity per le citate agevolazioni specifiche, rispetto all’azionariato di persone fisiche e
famiglie.
Gli incentivi alla crescita ed all’innovazione, per contro, sono quasi assenti.
233
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.4. Francia
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
FRANCIA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
+2
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+1
b) in innovazione
+2
2) Investimento partecipaz.ni
+2
3) Investimento patr. e fin.
+1
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
-1
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
+1
d) benefici privati
-1
6) Gestione del circolante
0
7) Accantonamenti
0
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-1
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
0
10) Distribuzione dividendi
-1
11) Start up
+2
TOTALE
+6
234
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Francia vige il principio di derivazione, con tassazione sulla base del bilancio cui si
applicano determinate variazioni fiscali. Ciò vale anche per le società che applicano gli IAS/IFRS.
Investimenti in produttività
Vi sono norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento
della produttività che incidono sui processi ammortamento, contribuendo al fi nanziamento del
rinnovo delle immobilizzazioni. Esse sono rappresentate, in particolare, dal regime di ammortamento derogatorio, previsto da leggi speciali per particolari settori, e dalla possibilità di applicare,
per alcune categorie di beni, aliquote decrescenti di ammortamento.
Inoltre, le imprese localizzate in alcune arre meno sviluppate beneficiano di regimi fiscali di
favore.
I contributi in c/impianti sono imponibili, ma talvolta la legge consente il differimento della
tassazione.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel
complesso, positivo.
Investimenti in innovazione
Vi sono importanti agevolazioni generalizzate per l’investimento in brevetti, ricerca e sviluppo
e marchi (credito d’imposta per il 30% del costo).
Inoltre, le royalties derivanti da brevetti a altri diritti di proprietà intellettuale e le relative plusvalenze da cessione dei diritti sono tassate con un’aliquota agevolata del 15%.
Le spese per ricerca e sviluppo sono liberamente ammortizzabili (anche in un solo esercizio).
Le spese per brevetti sono ammortizzabili in cinque anni.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi molto
positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I proventi (dividendi e capital gain) derivanti dagli investimenti in partecipazioni (se superiori al 5% e detenute per almeno 2 anni) sono esenti per il 95% dell’ammontare (participation
exemption).
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
I redditi derivanti da determinate società immobiliari sono esenti.
Gli investimenti in pacchetti di partecipazioni inferiori al 5% sono integralmente tassabili, ma
se sono considerate “azioni di partecipazione” (cioè immobilizzate, strategiche) ai fini contabili o
se sono ottenute da un’offerta pubblica beneficiano della participation exemption.
Le rivalutazioni sono imponibili, ma è previsto un regime agevolato per le società immobiliari.
In regime IAS/IFRS le rivalutazioni non assumono rilievo a fini fiscali.
235
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Le svalutazioni sono, correlativamente, deducibili o neutrali.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo.
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Non vi sono significative agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado
di integrazione verticale.
La “taxe professionnelle” è commisurata al valore locativo dei fabbricati, ridotto del 16%, ed è
plafonato al 3,5% del valore aggiunto, proprio con l’obiettivo di ridurre gli effetti del sistema fiscale sulle scelte di integrazione verticale. Per le grandi imprese c’è un’imposta minima dell’1,5%
del valore aggiunto.
Vi sono dei limiti alla deducibilità dei pasti per i dipendenti, ma non tali da costituire un disincentivo all’integrazione verticale.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi negativo, anche se in maniera moderata.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse da quelle in tema di ammortamenti accelerati e di investimenti in aree depresse, di cui si è
già parlato.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Vi è l’importante agevolazione all’investimento in marchi, di cui si è già parlato (credito d’imposta del 30%).
Non vi sono significative limitazioni alla deduzione delle spese di rappresentanza, ma vi sono
importanti limitazioni per le donazioni a organizzazioni e fondazioni (limite del 60% entro lo
0,5% del fatturato), che comunque non costituiscono costi commerciali in senso stretto.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, positivo.
Struttura produttiva – benefici privati
Vi sono limiti alle remunerazioni dei managers, commisurate a quelle dei dipendenti. I servizi
tra parti correlate sono indeducibili per la quota considerata ‘eccessiva’ (assimilata a distribuzione
236
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
mascherata di utili). Le spese per beni e servizi considerati ‘di lusso’ sono parimenti indeducibili.
Le spese per autoveicoli utilizzati promiscuamente sono deducibili pro-quota.
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati ma determina, per alcune voci
di costo, un effetto penalizzante in termini di deduzione fiscale per la società.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino è consentita la valutazione al fifo o anche al lifo, ma solo se
risponde all’effettiva movimentazione del magazzino. È consentita la valutazione fiscale al valore
normale se inferiore al costo.
La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di
quanto corretto secondo i principi contabili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni effettuate in ossequio ai principi contabili sono riconosciute anche fiscalmente. Alcune sono anche espressamente regolamentate.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per i finanziamenti da terzi non ci sono limitazioni alla deduzione degli interessi. Per i finanziamenti dei soci e di parti correlate vi sono requisiti per la deducibilità, sia in termini di tasso
(non superiore al tasso legale), sia in termini di soglie di rapporto debito/capitale, debito/profitti e
interessi ricevuti/pagati (thin cap).
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può
generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento
aziendale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente
negativo.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata per il 40%, ovvero con una ritenuta del 18% dei dividendi distribuiti, generando una significativa doppia imposizione societariapersonale.
Anche per gli strumenti di debito vi sono regimi di ritenute del 18% o del 16% (a seconda che
siano corrisposti a individui o società), ma non vi sono significative differenziazioni per forma
tecnica (salvo un regime con ritenuta del 12% per titoli di vecchia emissione).
Vi sono tuttavia esenzioni o agevolazioni per i fondi di investimento e i fondi pensione.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non
considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
237
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale ed uno per le imprese multinazionali. L’accesso è riservato alle società con controllo quasi totalitario (superiore al 95%).
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato
ai gruppi con controllo molto concentrato.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la neutralità per le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni,
scissioni), ma non per lo scambio di partecipazioni e i trasferimenti di aziende.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi comunque neutrale.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è esente per il 95% nel caso di distribuzione a società o enti. Vi
è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti
(tassazione ordinaria del 40% del dividendo ovvero ritenuta sostitutiva del 18%).
Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo.
Start-up
Vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione.
Le spese di start-up si possono dedurre integralmente o, a scelta, ammortizzare in cinque anni.
Inoltre, vi è il c.d. regime delle “zone franche urbane”, per cui le imprese localizzate in aree
meno sviluppate del Paese hanno una completa esenzione per i primi cinque anni ed un’imposizione ridotta fino al quattordicesimo.
È prevista anche un’aliquota ridotta al 15% per le piccole e medie imprese, ma solo per profitti
inferiori ai 38.120 euro.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi molto positivo.
Sintesi
Il punteggio di sintesi (+6) dimostra un’ottima competitività fiscale della Francia in termini di
politica di determinazione delle basi imponibili, pur in presenza di un’aliquota nominale molto
alta (34,43%, la più alta in assoluto tra i paesi analizzati).
In particolare, a fronte di pochi vincoli alla deduzione dei costi d’impresa, vi sono agevolazioni
selettive per particolari politiche aziendali.
I limiti alla deduzione dei costi d’impresa sono mirati a contrastare l’estrazione di benefici
privati e riguardano infatti le operazioni con parti correlate, ivi incluso il top management e gli
amministratori, che sono di fatto assoggettati a test di ‘congruità’ per la deduzione fiscale, e le donazioni. Essi, tuttavia, non interferiscono significativamente sulla struttura produttiva e finanziaria dell’impresa.
238
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Sono invece agevolate con misure stabili e di ampia portata:
• la creazione di nuove imprese;
• gli investimenti in produttività, tramite gli ammortamenti accelerati;
• gli investimenti in innovazione e sviluppo commerciale, tramite crediti d’imposta e tassazione
ridotta di proventi e plusvalenze;
• la formazione di gruppi, tramite il consolidato fiscale e la participation exemption.
Da segnalare inoltre la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni
operate in ossequio a corretti principi contabili.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene selettivamente
su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e finanziaria
dell’impresa.
239
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.5. Gran Bretagna
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
GRAN BRETAGNA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+1
b) in innovazione
+1
2) Investimento partecipaz.ni
+1
3) Investimento patr. e fin.
0
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
0
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
0
d) benefici privati
0
6) Gestione del circolante
0
7) Accantonamenti
0
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
0
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
0
10) Distribuzione dividendi
-1
11) Start up
0
TOTALE
+3
240
+2
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Gran Bretagna vige il principio del doppio binario, mitigato da una derivazione parziale. Il reddito imponibile è determinato sulla base della contabilità, ma in base alle disposizioni
fiscali possono dedursi a costi a prescindere dall’imputazione in bilancio. Vi sono diverse categorie di reddito con diversi criteri di deduzione dei relativi costi.
Investimenti in produttività
Il sistema presenta norme permanenti di incentivazione dei processi di investimento per il miglioramento della produttività.
Il criterio di ammortamento applicabile alle immobilizzazioni tecniche è a quote decrescenti
(25% del costo al netto degli ammortamenti) e ciò facilita i processi di investimento.
Per le imprese localizzate in alcune aree e per le piccole e medie imprese, è possibile la deduzione del costo degli investimenti in un solo esercizio (c.d. first-year allowance).
Inoltre, vi è un’interessante normativa che consente, in caso di continuo reinvestimento, il rinvio della tassazione delle plusvalenze, che non vengono tassate, ma vengono portate a riduzione
del costo fiscalmente riconosciuto dei beni riacquistati.
Per la tassazione dei contributi in c/impianti non c’è una regola generale, ma la legge dispone
caso per caso.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel
complesso, positivo.
Investimenti in innovazione
Non vi sono significative agevolazioni generalizzate per l’investimento in brevetti o ricerca e
sviluppo, ad eccezione della possibilità di, in presenza di alcuni requisiti, di dedurre i costi di ricerca e sviluppo in un solo esercizio ( first-year allowance).
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi moderatamente positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni, a prescindere dalla quota, sono
esenti. Le plusvalenze da negoziazione, tuttavia, sono integralmente tassabili.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
Salva l’esenzione dei dividendi, ma non dei capital gain, da negoziazione, non vi sono regimi
specifici per gli investimenti patrimoniali e finanziari.
Le rivalutazioni, in ogni caso, non sono fiscalmente rilevanti.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro.
241
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Non vi sono significative agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado
di integrazione verticale.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse da quelle in tema di ammortamenti e plusvalenze reinvestite.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono lo sviluppo commerciale dell’impresa.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, neutro.
Struttura produttiva – benefici privati
Vi sono limiti alla deducibilità dei costi di noleggio automobili, se ritenuti eccessivi.
Gli ammortamenti dei beni utilizzati promiscuamente per l’attività d’impresa sono ammessi in
deduzione pro-quota.
La normativa contrasta in alcuni punti l’estrazione di benefici privati, ma non determina, se
non in alcuni limitati casi, effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la
società.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino è consentita qualsiasi valutazione coerente con i principi contabili ed in particolare, quindi, la valutazione al fifo, ma non al lifo.
La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di
quanto corretto secondo i principi contabili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni effettuate in ossequio ai principi contabili sono riconosciute anche fiscalmente.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
242
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per i debiti finanziari non ci sono limitazioni alla deduzione degli interessi, ma c’è una norma
anti-abuso, fondata sull’arm’s lenght principle, che limita la deducibilità di quelli eccedenti i valori di mercato.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento e l’effetto in termini di competitività sono
quindi neutri.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata secondo il regime ordinario, salvo
un credito d’imposta pari ad un 1/9 (11,1%) del dividendo.
Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica.
Vi sono tuttavia forme di esenzione per i redditi dei fondi pensione e delle assicurazioni ramo
vita, nonché meccanismi di eliminazione della doppia imposizione per i fondi di investimento.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale (valido anche per le stabili organizzazioni residente di società madri UE). L’accesso è riservato alle società con controllo almeno al 75%.
Vi è inoltre un regime di tipo “consortium companies”, per le società che partecipano ad una
medesima holding.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato
ai gruppi con controllo concentrato.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la neutralità per tutte le operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni). Lo scambio e la cessione di partecipazioni è neutrale solo se determina l’acquisizione almeno del 75% di una società. Per le plusvalenze è applicabile il predetto regime di non
tassazione in caso di reinvestimento.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutrale.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società. Vi è
invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche residenti,
per le quali è prevista la tassazione ordinaria con un credito d’imposta pari ad 1/9 (11,1%) del
dividendo.
Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo.
243
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Start-up
Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione.
Vi sono alcune agevolazioni per le piccole e medie imprese.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro.
Sintesi
Il punteggio di sintesi (+3) dimostra la buona attrattività fiscale della Gran Bretagna, che ha un
tax rate effettivo di 7,89 punti percentuali più basso di quello nominale (che è peraltro al 28%, tra
i più bassi dell’Europa occidentale).
In particolare, il sistema è basato sulla neutralità rispetto alle politiche contabili ed alle decisioni di impresa.
Vi sono tuttavia significative politiche di agevolazione delle decisioni di:
• investimento in produttività e innovazione, tramite gli ammortamenti a quote decrescenti o in
un solo esercizio;
• la formazione di gruppi, tramite il consolidato fiscale e la participation exemption.
Da segnalare inoltre la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni
operate in ossequio a corretti principi contabili.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene selettivamente (e in
maniera misurata) su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e
finanziaria dell’impresa.
244
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
7.6. Olanda
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
OLANDA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
+2
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+1
b) in innovazione
+1
2) Investimento partecipaz.ni
+2
3) Investimento patr. e fin.
0
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
0
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
-1
d) benefici privati
0
6) Gestione del circolante
0
7) Accantonamenti
0
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-1
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
-1
10) Distribuzione dividendi
-1
11) Start up
+1
TOTALE
+2
245
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si
ricorda che in Olanda vige il principio del doppio binario. I costi, peraltro, sono deducibili per
cassa, e quindi il momento di deduzione fiscale non coincide generalmente con il momento di
contabilizzazione.
Investimenti in produttività
Per il miglioramento della produttività tramite il rinnovo degli impianti, il sistema prevede
un’interessante normativa che consente, in caso di continuo reinvestimento, il rinvio della tassazione delle plusvalenze, che non vengono tassate, ma vengono portate a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni riacquistati (reinvestment reserve).
I contributi in c/impianti sono in linea generale tassabili.
Per gli investimenti nel campo energetico ed ecologico vi sono ulteriori agevolazioni, rappresentate dalla possibilità di determinare discrezionalmente l’ammortamento e in alcuni casi da altre forme di deduzione.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel
complesso, positivo.
Investimenti in innovazione
L’investimento ricerca e sviluppo beneficia delle stesse agevolazioni previste per gli impianti,
purché i progetti abbiano raggiunto un determinato stadio di avanzamento. Inoltre, vi è uno sconto
significativo (es. 42%) sulle imposte relative al personale impiegato in ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda i brevetti, il reddito ottenuto da beni brevettabili prodotti in economia è
tassato con un’aliquota agevolata del 10% (patent box regime).
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi ed i capital gain derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (superiori
al 5%) sono esenti se distribuiti a società.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate concorrono alla base imponibile.
Anche i proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole
ordinarie.
Azioni convertibili, warrant e opzioni sono tassabili per cassa.
Le rivalutazioni sono fiscalmente rilevanti, salvo che si applichi il regime IAS/IFRS.
Sono previste forme di esenzione da tassazione per i fondi di investimento e, ad alcune condizioni, per i fondi pensione.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro.
246
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Non vi sono significative agevolazioni o penalizzazioni in relazione alle scelte attinenti al grado
di integrazione verticale.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività, diverse da quelle in tema di ammortamenti e plusvalenze reinvestite.
L’effetto in termini di incentivo all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Alcune spese di rappresentanza e per seminari e convegno sono deducibili nei limiti del 73,5%,
ma con limiti in valore assoluto molto ristretti.
Le donazioni sono deducibili solo se effettuate a determinate tipologie di istituzioni, nei limiti
del 10% del fatturato.
Non vi sono significative agevolazioni per gli investimenti commerciali.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, negativo.
Struttura produttiva – benefici privati
Vi sono limiti alla deducibilità dei costi per imbarcazioni, armi non autorizzate, determinati
animali ed alcuni altri beni di lusso.
Gli ammortamenti dei beni sono ammessi in deduzione secondo il principio arm’s lenght, e
quindi, di fatto, solo limitatamente al valore normale dell’utilizzo inerente alle attività d’impresa.
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati, ma non determina, se non in alcuni limitati casi, effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la società.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino è consentita qualsiasi valutazione coerente con i principi
contabili.
La svalutazione dei crediti, come gli accantonamenti, è in linea generale ammessa nei limiti di
quanto corretto secondo i principi contabili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
247
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni sono riconosciute anche fiscalmente se rispettano i requisiti dell’origine, dell’attribuzione e se c’è un ragionevole grado di certezza che le spese siano
dovute.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per i debiti finanziari non ci sono limitazioni alla deduzione degli interessi, ma c’è una norma
anti-abuso, fondata sull’arm’s lenght principle, che limita la deducibilità di quelli eccedenti i valori
di mercato o quando l’operazione appare fittizia o non motivata da ragioni di business. Vi sono
inoltre limitazioni nel caso di indebitamento contratto in occasione di operazioni straordinarie.
Vi è una soglia consentita di rapporto debito/capitale valida solo per i finanziamenti
infragruppo.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può
generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento
aziendale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente
negativo.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 25% del dividendo, se la partecipazione è qualificata, ovvero al 15%, se non qualificata.
Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica.
Vi sono tuttavia forme di esenzione per i redditi dei fondi di investimento e dei fondi pensione.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non
considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale (valido anche per le stabili organizzazioni residenti). L’accesso è riservato alle società con controllo almeno al 95%.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato
ai gruppi con controllo molto concentrato.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, salva l’applicazione
della c.d. ‘Direttiva fusioni’ in ambito UE, nonché dei regimi del consolidato fiscale e della participation exemption.
Limitando la libertà di riorganizzazione fiscale dei gruppi, l’effetto in termini di competitività
delle imprese può considerarsi negativo.
248
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con
partecipazione qualificata (superiore al 5%). È invece tassabile in via ordinaria nel caso di partecipazioni non qualificate.
Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche
residenti, per le quali è prevista la tassazione al 25% del dividendo, se la partecipazione è qualificata, ovvero al 15%, se non qualificata (con possibilità in questo caso di optare per una tassazione alternativa del 30% sul 4% del valore di mercato medio, rappresentativo di un dividendo
figurativo).
Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo.
Start-up
Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione.
Le spese di start-up possono tuttavia essere ammortizzate discrezionalmente, anche in un solo
esercizio.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi moderatamente positivo.
Sintesi
Il punteggio di sintesi (+2) esprime l’attrattività fiscale dell’Olanda, che tuttavia è basata non
soltanto sui criteri di determinazione della base imponibile (che determina comunque un tax rate
inferiore di ben 15,37 punti percentuali rispetto all’aliquota nominale), ma anche sull’aliquota fiscale nominale.
Il sistema è basato su alcune esenzioni e regimi di favore per la detenzione di partecipazioni,
che rendono conveniente la localizzazione di società capogruppo.
Vi sono inoltre politiche di agevolazione delle decisioni di:
• investimento in produttività e innovazione, tramite il meccanismo della c.d. reinvestment reserve ed alcune importanti agevolazioni per la ricerca e sviluppo;
• la formazione di gruppi, tramite il consolidato fiscale e la participation exemption.
Da segnalare inoltre la possibilità, in generale, di dedurre gli accantonamenti e le svalutazioni
sulla base di criteri determinati dalla Suprema Corte, che sono leggermente più rigorosi di quelli
previsti dai principi contabili.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene selettivamente
su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e finanziaria
dell’impresa.
249
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.7. Spagna
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
SPAGNA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
0
b) in innovazione
+1
2) Investimento partecipaz.ni
+1
3) Investimento patr. e fin.
0
4) Trading speculativo
-1
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
+1
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
+1
d) benefici privati
0
6) Gestione del circolante
0
7) Accantonamenti
-1
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-1
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
-1
10) Distribuzione dividendi
-1
11) Start up
+1
TOTALE
+1
250
+2
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che in Spagna vige il principio di derivazione.
Investimenti in produttività
Per il miglioramento della produttività tramite il rinnovo degli impianti, il sistema prevede una
deduzione in caso di reinvestimento delle plusvalenze derivanti da dismissioni (12% in termini
generali) di beni immobili.
I contributi in c/impianti sono in linea generale tassabili.
È inoltre di interesse il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni, che prevede coefficienti congrui ma lascia piena libertà alle imprese di adottare i criteri di ammortamento ritenuti
più congrui (senza limiti massimi ed anche a quote decrescenti), salvo l’obbligo di dimostrare la
congruità all’amministrazione finanziaria ex ante o ex post (in sede di verifica). Tale possibilità
non è tuttavia legata ai processi di investimento, ma deve rispettare i criteri di ammortamento
economico-tecnico.
Non vi sono tuttavia agevolazioni specifiche per gli investimenti tecnici, salvo un’agevolazione
temporanea per l’accesso ad internet.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi, nel
complesso, neutro, tenendo conto che l’agevolazione relativa alle plusvalenze reinvestite è limitata
ai beni immobili.
Investimenti in innovazione
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo c’è un’agevolazione temporanea (fino al 2011).
L’ammortamento della ricerca e sviluppo è comunque consentito liberamente, anche in un solo
esercizio.
Inoltre, i proventi (royalties) derivanti dai brevetti sono tassati al 50%.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi
positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (superiori al 5%, detenute
da almeno un anno) sono esenti se distribuiti a società.
I capital gain sono tassabili secondo il regime ordinario.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
Dividendi su partecipazioni non qualificate concorrono alla base imponibile nella misura del
50%.
I capital gain sono tassabili in caso di cessione della partecipazione, ma se si tratta di partecipazioni
detenute per la vendita o in società collegate (sostanzialmente tutte tranne le partecipazioni di controllo), le oscillazioni di valore non realizzate di anno in anno hanno rilevanza fiscale. Quest’ultima è
251
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
una disposizione che non ha eguali tra i paesi analizzati e costituisce un disincentivo ad investimenti
extra-operativi.
I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole
ordinarie.
Per quanto riguarda i beni immobili, nella tassazione della plusvalenza si tiene conto dell’inflazione maturata, che riduce il provento fiscale . Inoltre, è prevista una deduzione (il 12% nel caso
generale) nel caso di reinvestimento della plusvalenza.
Le rivalutazioni sono fiscalmente irrilevanti.
Sono previste tassazioni ridotte o forme di esenzione per i fondi di investimento e i
fondi pensione. Sono inoltre previste agevolazioni speciali per le società operanti in campo
immobiliare.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro.
Trading speculativo
Le oscillazione del valore di mercato relative alle partecipazioni detenute per la vendita sono
tassabili anche se non realizzate.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
negativo.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Le piccole e medie imprese possono effettuare ammortamenti in misura superiore per il 50% (o
liberamente per i beni immateriali), se il numero di dipendenti è in aumento.
Le imprese di grande dimensione (oggetto della presente ricerca) sono escluse da quest’agevolazione. Tuttavia, in linea generale, l’effetto in termini di incentivo alla crescita interna e all’integrazione della struttura produttiva è quindi da considerarsi moderatamente positivo.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività,
diverse da quelle in tema di ammortamenti e da quella temporanea relativa alle connessioni
Internet.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da
considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
È prevista un’agevolazione temporanea per le spese di pubblicità e rappresentanza.
Non ci sono limitazioni alla deducibilità delle spese di natura commerciale. Le donazioni, tuttavia, non sono deducibili.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, positivo.
252
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Struttura produttiva – benefici privati
Ci sono limiti alla deduzione di spese relative a remunerazioni o utilizzo di beni da parte dei
proprietari della società, nonché costi per transazioni con parti correlate regolate a valori non di
mercato.
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati, ma non determina, se non
in alcuni limitati casi, effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la
società.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino è consentita qualsiasi valutazione coerente con i principi
contabili.
La svalutazione dei crediti è ammessa nel caso di procedure concorsuali o di scaduto superiore
a 12 mesi.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio non sono deducibili, salvo nei limitati
casi in cui sono espressamente previste.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per i debiti finanziari verso società correlate non residenti nella UE c’è una norma anti-abuso,
fondata sull’arm’s lenght principle, che limita la deducibilità degli interessi relativi al debito eccedente rispetto ad una soglia di rapporto debito/capitale (thin capitalization) pari a 3.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può
generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento
aziendale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente
negativo.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 18% del dividendo.
Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica,
ad eccezione della predetta normativa sulla thin capitalization.
Vi sono tuttavia forme di agevolazione o esenzione per i redditi dei fondi di investimento e dei
fondi pensione.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non
considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
253
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale. L’accesso è riservato alle società con controllo almeno al 75%.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, anche se limitato
ai gruppi con controllo concentrato.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, salva l’applicazione
della c.d. ‘Direttiva fusioni’ in ambito UE, nonché dei regimi del consolidato fiscale e della participation exemption.
Tuttavia, vi è un incentivo all’acquisizione di imprese e partecipazioni societarie costituito
dalla possibilità di dedurre l’avviamento (aliquota 5%), anche se non rilevato a fini contabili.
La tassabilità delle operazioni straordinarie costituisce comunque un incentivo all’emersione
contabile degli avviamenti.
Limitando la libertà di riorganizzazione fiscale dei gruppi, l’effetto in termini di competitività
delle imprese può considerarsi negativo.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con
partecipazione qualificata (superiore al 5%). È invece tassabile al 50% nel caso di partecipazioni
non qualificate.
Vi è invece una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche
residenti, per le quali è prevista la tassazione al 18% del dividendo.
Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone
fisiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo.
Start-up
Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione.
Le perdite delle start-up sono riportabili illimitatamente.
Vi è un importante incentivo alla crescita delle piccole e medie imprese, costituito dalla possibilità di effettuare ammortamenti liberi in caso di crescita del numero dei dipendenti, con importi
legati alla crescita occupazionale.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi moderatamente positivo.
Sintesi
Il punteggio (+1) sintetizza un’impostazione del sistema fiscale della Spagna improntato ad una
tendenziale neutralità rispetto alle decisioni aziendali, cui fanno eccezione alcuni interventi selettivi, ma di incisività comunque moderata.
254
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
La differenza tra tax rate effettivo e tax rate nominale è infatti ridotta (6,02 punti percentuali)
ed è quali integralmente spiegata dalle variabili non incluse nel modello di analisi (per 6,23 punti
percentuali).
Il tax rate è più basso della media nel settore del commercio, ma ciò è dovuto alla bassa incidenza della fiscalità di due grandi imprese e non è da considerarsi un fattore strutturale.
Il sistema ha un regime di participation exemption limitato, oltre ad alcune agevolazioni temporanee ed una certa flessibilità negli ammortamenti.
Vi sono inoltre politiche di agevolazione:
• della crescita delle piccole e medie imprese;
• dei processi di investimento immobiliare;
• di alcuni investimenti in innovazione (temporaneo per la ricerca e sviluppo, permanente per i
brevetti).
Il regime di deduzione degli accantonamenti e delle svalutazioni è abbastanza restrittivo.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene moderatamente
su alcune decisioni aziendali, ma non interferisce con la struttura produttiva e finanziaria
dell’impresa.
255
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.8. Slovenia
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
SLOVENIA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
0
b) in innovazione
+1
2) Investimento partecipaz.ni
+1
3) Investimento patr. e fin.
+1
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
-1
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
-1
d) benefici privati
-1
6) Gestione del circolante
-1
7) Accantonamenti
-1
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-1
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria
a) formazione di gruppi
0
b) processi di aggregazione
0
10) Distribuzione dividendi
-1
11) Start up
0
TOTALE
-4
256
+2
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema della Slovenia è basato su un principio di derivazione parziale.
Investimenti in produttività
Non vi sono agevolazioni particolari per gli investimenti mirati all’incremento della produttività.
I contributi in c/impianti erogati alle società sono in linea generale tassabili.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi neutro.
Investimenti in innovazione
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo c’è un’agevolazione che comporta una specifica deduzione (20%), più elevata se l’investimento è effettuato in aree meno sviluppate.
L’ammortamento della ricerca e sviluppo è consentito in dieci esercizi.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (ed anche non qualificate)
sono esenti.
I capital gain sono esenti nella misura del 50% se la partecipazione è superiore all’8% e sussistono altre condizioni di operatività e di stabilità dell’investimento. Altrimenti sono integralmente
tassabili.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
I dividendi su partecipazioni non qualificate sono esenti.
I capital gain sono integralmente tassabili.
I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole
ordinarie.
Le rivalutazioni (e le svalutazioni) sono fiscalmente irrilevanti. Per i terreni è tuttavia possibile
dedurre riduzioni permanenti del fair value.
Sono esenti le plusvalenze da vendita di azioni proprie.
Sono previste tassazioni ridotte o forme di esenzione per i fondi di investimento e i fondi
pensione.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo.
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
257
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Struttura produttiva – integrazione verticale
Vi è un limite alla deduzione dei costi del personale, stabilito da un apposito decreto
ministeriale.
Per contro, l’assunzione di invalidi e studenti è incentivata con un credito d’imposta pari rispettivamente al 50% e al 20% del relativo costo del personale.
Inoltre, il costo del consiglio di sorveglianza è deducibile solo per il 50%.
L’effetto in termini di incentivo alla crescita interna e all’integrazione della struttura produttiva
è quindi da considerarsi negativo, soprattutto in ragione del limite ministeriale di tipo generale
alla deducibilità dei costi del personale.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono il rafforzamento della produttività.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da
considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Sono previsti limiti del 50% alla deduzione fiscale delle spese di rappresentanza ed
‘entertainment’.
Non sono previste agevolazioni agli investimenti di natura commerciale.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, moderatamente negativo.
Struttura produttiva – benefici privati
Ci sono limiti alla deduzione di spese relative a beni e servizi con parti correlate, dei compensi
agli amministratori e al consiglio di sorveglianza (50%), costi per beni ad utilizzo promiscuo o
privato ecc.
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati e può determinare, in alcuni
casi, effetti penalizzanti eccessivi in termini di deduzione fiscale per la società..
L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato moderatamente
negativo.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino sono consentite le valutazioni coerente con i principi contabili
(Fifo e costo medio ponderato).
La svalutazione dei crediti è ammessa per il minore importo tra una media storica e l’1%
del reddito. Tale meccanismo può limitare la deducibilità di ragionevoli svalutazioni dei crediti
commerciali.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
258
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio sono deducibili, ma per alcune categorie (garanzie prodotti, fondi indennità e pensione personale, inadempimenti contrattuali ecc.), la
deduzione è limitata al 50%.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per i debiti finanziari verso società correlate c’è una norma anti-abuso che limita la deducibilità
degli interessi relativi al debito eccedente rispetto ad una soglia di rapporto debito/capitale (thin
capitalization) pari a 6, ma destinata a scendere a 4 entro il 2012.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente negativo.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 20% del dividendo.
Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica,
ad eccezione della predetta normativa sulla thin capitalization.
Vi sono tuttavia forme di agevolazione o esenzione per i redditi dei fondi di investimento, dei
fondi pensione e delle società con ‘capitale di rischio’, tuttora dalla dubbia definizione.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa non prevede un regime di consolidato fiscale nazionale, né mondiale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la neutralità di tutte le operazioni straordinarie.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con
partecipazione qualificata, che non qualificata. È invece tassabile con una ritenuta d’imposta del
20% nel caso di distribuzione a persone fisiche.
Vi è pertanto una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche
residenti.
Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo.
259
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Start-up
Non vi sono agevolazioni generali per le imprese di nuova costituzione.
Le perdite delle start-up sono riportabili secondo la normativa generale, per 7 anni.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro.
Sintesi
Il punteggio (-4) conferma che il criterio di determinazione della base imponibile è penalizzante rispetto a quello di altri paesi, anche dell’Europa occidentale.
Insieme a Italia e Polonia, la Slovenia è infatti tra i paesi con la minore differenza tra tax rate
nominale e tax rate effettivo (1,77 punti percentuali). Il modello di analisi ha individuato nella non
deducibilità delle spese di rappresentanza e dei compensi agli amministratori le cause principali
di incremento del tax rate effettivo. La presente analisi qualitativa ha evidenziato invece alcuni
fattori di riduzione del medesimo tax rate.
In sintesi, il sistema sloveno presenta, oltre al classico regime della participation exemption,
un’importante agevolazione agli investimenti in innovazione.
Per il resto, tuttavia, il sistema è abbastanza penalizzante in termini di vincoli alla deducibilità
dei costi, ivi compresi i costi per il personale e gli interessi passivi (regime thin cap), degli accantonamenti e delle svalutazioni.
Nella valutazione complessiva pesa anche l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale,
presente invece in quasi tutti gli altri paesi.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene moderatamente
nell’agevolare le decisioni di investimento, ma interferisce anche con la struttura produttiva e finanziaria dell’impresa, mediante limitazioni significative alla deducibilità dei costi.
260
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
7.9. Polonia
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
POLONIA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
+2
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+1
b) in innovazione
+2
2) Investimento partecipaz.ni
+1
3) Investimento patr. e fin.
0
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
0
b) produttività
-1
c) sviluppo commerciale
-1
d) benefici privati
-1
6) Gestione del circolante
-1
7) Accantonamenti
-1
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-1
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
-1
10) Distribuzione dividendi
-1
11) Start up
+1
TOTALE
-2
261
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema della Polonia è basato su un ‘doppio binario’ puro.
Investimenti in produttività
Per impianti, macchinari, attrezzature e hardware è possibile optare per un ammortamento accelerato e a quote decrescenti (se soggette a particolare obsolescenza o usate intensivamente).
Inoltre, i contributi in c/impianti erogati alle società sono in linea generale esenti da tassazione.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi positivo.
Investimenti in innovazione
Per gli investimenti in nuove tecnologie (ricerca e sviluppo e brevetti) c’è un’importante agevolazione che comporta un credito d’imposta del 50%.
L’ammortamento della ricerca e sviluppo è consentito anche in un solo esercizio ed anche se
prodotta internamente.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi molto
positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (almeno il 15% e detenute
da oltre 2 anni) sono esenti.
I capital gain sono invece integralmente tassabili.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi moderatamente positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
I dividendi su partecipazioni non qualificate sono tassabili con aliquota del 19%.
I capital gain sono integralmente tassabili.
I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole
ordinarie.
Le rivalutazioni (e le svalutazioni) non sono fiscalmente rilevanti.
I proventi da azioni proprie da annullare non sono considerati ricavi.
È prevista, a certe condizioni, l’esenzione da imposte per i fondi di investimento e i fondi
pensione.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi neutro.
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
262
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Struttura produttiva – integrazione verticale
Le componenti variabili dei costi del personale sono deducibili solo se pagate.
Per il resto non vi sono disposizioni che creino significativi incentivi o disincentivi alla crescita
interna e all’integrazione della struttura produttiva. L’effetto su di esse del sistema di tassazione è
quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della
produttività.
I costi per lo sfruttamento di beni immateriali sostenuti verso soggetti non residenti sono tuttavia non deducibili.
Tale norma, che ha radici di contrasto all’elusione internazionale, può tuttavia essere penalizzante per alcune imprese.
Inoltre, tra i costi non deducibili vi sono anche le penali per inadempimenti o basse performance contrattuali, che sono strettamente attinenti all’attività produttiva.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da
considerarsi negativo.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Le spese di rappresentanza non sono deducibili, mentre la pubblicità (che fino al 2007 aveva limiti di deducibilità) è integralmente deducibile.
Non sono previste agevolazioni agli investimenti di natura commerciale.
Tuttavia, i costi per l’utilizzo di beni immateriali collegati al marketing (marchi) corrisposti a
non residenti non sono deducibili.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, moderatamente negativo.
Struttura produttiva – benefici privati
I compensi agli amministratori non sono deducibili (salvo se legati allae performance).
I costi prestazioni di management verso parti correlate sono deducibili, ma vengono spesso
contestati dall’amministrazione finanziaria.
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati e può determinare, in alcuni
casi, effetti penalizzanti eccessivi in termini di deduzione fiscale per la società..
L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato moderatamente negativo.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino sono consentite le valutazioni coerente con i principi contabili
(Fifo e costo medio ponderato).
La svalutazione dei crediti è indeducibile, a meno che i crediti non siano parzialmente garantiti
da una banca o l’insolvenza non sia dimostrabile.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
263
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio non sono deducibili, salvo che la deduzione non sia espressamente prevista.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per i debiti finanziari verso società correlate c’è una norma anti-abuso che limita la deducibilità degli interessi relativi al debito eccedente rispetto ad una soglia di rapporto debito/capitale
(thin capitalization) pari a 3.
Per contro, gli interessi attivi sono tassati per cassa.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento con parti correlate è quindi negativo e può
generare, in alcune situazioni, vincoli al libero determinarsi delle decisioni di finanziamento
aziendale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 19% del dividendo.
Anche per gli strumenti di debito, soggetti ad una ritenuta del 20%, non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica, ad eccezione della predetta normativa sulla thin
capitalization.
Vi sono tuttavia forme di agevolazione o esenzione per i redditi dei fondi di investimento e dei
fondi pensione.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi nel complesso neutro, non
considerando l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa prevede un regime di consolidato fiscale nazionale, accessibile tramite il controllo quasi – totalitario al 95%.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi positivo.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la neutralità delle fusioni e scissioni, ma non quella dell’acquisto di
azioni e del trasferimento di azienda.
Inoltre, gli effetti delle operazioni possono essere contestati dall’amministrazione finanziaria,
in assenza di valide ragioni economiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi moderatamente
negativo.
264
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società con
partecipazione qualificata È invece tassabile con una ritenuta d’imposta del 19% nel caso di distribuzione a persone fisiche.
Vi è pertanto una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche
residenti.
Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo.
Start-up
Sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive e per lo sviluppo di aree meno
sviluppate.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi, di per sé, abbastanza buono.
Sintesi
Il punteggio (-2) conferma che il criterio di determinazione della base imponibile è penalizzante rispetto a quello di altri paesi, anche dell’Europa orientale.
Insieme all’Italia, la Polonia è infatti tra i paesi con la minore differenza tra tax rate nominale
e tax rate effettivo (0,74 punti percentuali). Il modello di analisi ha individuato nella non deducibilità delle spese di rappresentanza e dei compensi agli amministratori le cause principali di incremento del tax rate effettivo. La presente analisi qualitativa ha evidenziato invece alcuni fattori di
riduzione del medesimo tax rate.
In sintesi, il sistema sloveno presenta, oltre al classico regime della participation exemption,
un’importante agevolazione agli investimenti in innovazione.
Per il resto, tuttavia, il sistema è abbastanza penalizzante in termini di vincoli alla deducibilità
dei costi (nonché di accantonamenti e svalutazioni) e, più in generale, alla riorganizzazione societaria tramite fusioni, acquisizioni, scissioni, che sono imponibili.
Nella valutazione complessiva pesa anche l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale,
presente invece in quasi tutti gli altri paesi.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene nell’agevolare le decisioni di investimento (prevalentemente in innovazione), ma interferisce anche con la struttura
produttiva dell’impresa mediante limitazioni significative alla deducibilità dei costi.
265
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.10. Ungheria
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
UNGHERIA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
+2
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+1
b) in innovazione
+2
2) Investimento partecipaz.ni
+2
3) Investimento patr. e fin.
+1
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
0
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
0
d) benefici privati
0
6) Gestione del circolante
-1
7) Accantonamenti
-2
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
-1
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
0
b) processi di aggregazione
-2
10) Distribuzione dividendi
-1
11) Start up
0
TOTALE
-1
266
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema dell’Ungheria è basato su un principio di derivazione, in cui vengono identificate singole aree del reddito imponibile e specifiche classi di variazioni fiscali.
Investimenti in produttività
Vi è un incentivo all’investimento costituito dalla possibilità di effettuare ammortamenti accelerati nei primi quattro anni, relativamente agli investimenti auto-finanziati (nei limiti cioè della
c.d. riserva di sviluppo).
Inoltre, vi sono specifici incentivi agli investimenti per le piccole e medie imprese, per le imprese localizzate in aree meno sviluppate o svantaggiate. Gli investimenti che creano occupazione
e quelli in campo ambientale hanno priorità.
I contributi in c/impianti erogati alle società sono in linea generale imponibili, ma vi sono alcuni casi di esenzione.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi
positivo.
Investimenti in innovazione
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo c’è un incentivo costituito da una deduzione aggiuntiva pari al 100% dei costi, che viene raddoppiata nel caso di attività effettuata tramite un’istituzione di ricerca.
L’ammortamento della ricerca e sviluppo e dei brevetti è consentito secondo le regole contabili,
ma per i diritti di proprietà intellettuale di limitato valore è previsti l’ammortamento immediato.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi molto
positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni, sia qualificate che non qualificate,
sono esenti.
I capital gain da partecipazioni qualificate (almeno 30% di partecipazione per due anni) sono
invece esenti.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
Per i dividendi da investimenti in partecipazioni a scopo di reddito (portfolio investments) vale
la stessa regola di esenzione vista per le partecipazioni strategiche.
Per i capital gain si ha invece, in sostanza, un’esenzione al 50%.
L’esenzione del 50% delle plusvalenze azionarie di tipo finanziario è possibile solo nel caso di
partecipazioni quotate non detenute da istituzioni finanziarie.
I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole
ordinarie.
267
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Le rivalutazioni in alcuni casi assumono rilievo fiscale e le svalutazioni dei beni non ammortizzabili sono deducibili. Le minusvalenze relative a partecipazioni estere non sono deducibili.
Le istituzioni fi nanziarie (fondi di investimento, fondi pensione ecc.) non hanno particolari
agevolazioni.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi moderatamente positivo.
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività
speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Vi sono incentivi specifici e prioritari per gli investimenti che creano occupazione.
Inoltre, vi sono specifiche agevolazioni per l’assunzione di studenti e disabili.
Infine, ci sono alcuni oneri specifici legati al costo del lavoro (contributo per la disoccupazione
e contributo per l’addestramento professionale), che possono tuttavia essere considerati oneri riflessi del costo del lavoro stesso e non riguardano quindi specificamente l’imposta societaria.
Per il resto non vi sono disposizioni specifiche che creino significativi incentivi o disincentivi
alla crescita interna e all’integrazione della struttura produttiva. L’effetto su di esse del sistema di
tassazione è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della
produttività.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da
considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Non vi sono particolari agevolazioni per gli investimenti in sviluppo commerciale, né significativi limiti alla deduzione di costi commerciali.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, neutro.
Struttura produttiva – benefici privati
Vi sono alcune restrizioni nella deducibilità dei costi che sono mirate ad evitare l’estrazione di
benefici privati senza pagamento di imposte.
In particolare, l’acquisto di opere d’arte è deducibile nei limiti dell’1% degli investimenti in immobilizzazioni effettuati nell’esercizio e i costi per servizi non aventi finalità di business (e superiori a 200.000 Huf per singolo percipiente) non sono deducibili.
268
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
La normativa contrasta pertanto l’estrazione di benefici privati, ma non riferendosi a costi tipi
dell’attività d’impresa non sembra determinare effetti penalizzanti significativi in termini di deduzione fiscale per la società.
L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato neutro.
Gestione del circolante
Per la valutazione del magazzino sono consentite le valutazioni coerente con i principi contabili
(Fifo e costo medio ponderato).
La svalutazione dei crediti è totalmente indeducibile.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni in linea di principio non sono deducibili, salvo alcune limitate eccezioni (es. accantonamenti per costi ambientali).
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi molto negativo.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per la deducibilità degli interessi vi sono due norme anti-abuso:
• gli interessi corrisposti a società affiliate sono deducibili nei limiti del 50%;
• gli altri interessi sono soggetti ad un regime di thin capitalization che prevede una soglia di
rapporto debito/capitale pari a 3, e non è limitato ai soli finanziamenti da società affiliate, ma
è esteso potenzialmente a qualunque parte con cui si possa dimostrare una relazione stabile,
esclusi i finanziamenti ricevuti da istituzioni finanziarie.
L’effetto in termini di incentivo all’indebitamento, non soltanto con parti correlate, ma anche
con terze parti non finanziarie, è quindi negativo e può generare, in alcune situazioni, vincoli al
libero determinarsi delle decisioni di finanziamento aziendale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 25% del dividendo, o al 35% per
la quota eccedente il 30% del valore di patrimonio netto contabile della partecipazione.
Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica,
ad eccezione della predetta normativa sulla thin capitalization e sui finanziamenti infragruppo.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutro, non considerando
l’effetto del carico fiscale dei dividendi a risalire, cui è dedicato un separato esplicito punto.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa non prevede regimi di consolidato fiscale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi, con riferimento
alla singola impresa, neutro.
269
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, ad eccezione di quelle
effettuate in applicazione della c.d. Direttiva ‘fusioni’.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi abbastanza
negativo.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi è integralmente esente nel caso di distribuzione a società. La distribuzione degli utili a persone fisiche è però tassata al 25% del dividendo, o al 35% per la quota
eccedente il 30% del valore di patrimonio netto contabile della partecipazione (sia per le partecipazioni qualificate che per le non qualificate).
Vi è pertanto una significativa doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche
residenti.
Ciò costituisce un disincentivo alla capitalizzazione delle imprese da parte di persone fisiche.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi negativo.
Start-up
Non sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive.
Vi sono invece alcuni incentivi per gli investimenti nella crescita delle piccole e medie imprese,
di cui si è però già parlato nel precedente capoverso dedicato agli investimenti.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro.
Sintesi
Il punteggio (-1) è in realtà una sintesi poco chiara, se non si considera che è il frutto di importanti incentivi agli investimenti in innovazione e a rilevanti esenzioni per gli investimenti in
partecipazioni strategiche e finanziari, controbilanciati da un regime penalizzante in termini di
deducibilità di accantonamenti e svalutazioni, di limiti all’indebitamento (con una thin cap non limitata alle sole società infragruppo) e soprattutto di disciplina dei gruppi (non c’è consolidato fiscale) e delle operazioni straordinarie (integralmente tassabili).
Occorre inoltre considerare che la competitività e l’attrattività del sistema fiscale ungherese non
è basata tanto sui criteri di formazione della base imponibile quanto sull’aliquota nominale, che è
tra le più basse (16% + 4% di solidarity tax).
Limitando l’analisi alla sola gestione ordinaria di singole entità produttive, il sistema è comunque molto competitivo, come dimostrato dal tax rate effettivo medio molto basso (9,03%).
L’effetto dei sussidi agli investimenti e delle esenzioni dei proventi fi nanziari (in particolare
sulle partecipazioni, anche non qualificate e speculative) è quindi, di fatto, molto elevato.
Il sistema beneficia altresì di limiti alla deducibilità dei costi ridotti rispetto a quelli di altri paesi. Per contro, tuttavia, i limiti sono stringenti per accantonamenti e svalutazioni, riconosciuti
solo in limitatissimi casi (e di non particolare rilevanza ai fini della competitività delle imprese).
270
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Nella valutazione complessiva pesa invece, come detto, l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale e di un regime di neutralità per le operazioni straordinarie, presente invece in quasi
tutti gli altri paesi.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che interviene nell’agevolare le decisioni di investimento (prevalentemente in innovazione e partecipazioni strategiche), ma interferisce in maniera limitata con la struttura produttiva dell’impresa.
271
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.11. Estonia
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
ESTONIA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+1
b) in innovazione
+1
2) Investimento partecipaz.ni
+1
3) Investimento patr. e fin.
+1
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
0
b) produttività
-1
c) sviluppo commerciale
-1
d) benefici privati
0
6) Gestione del circolante
+1
7) Accantonamenti
0
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
0
b) forme tecniche
0
9) Struttura societaria
a) formazione di gruppi
0
b) processi di aggregazione
0
10) Distribuzione dividendi
0
11) Start up
0
TOTALE
+3
272
+2
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio,
si ricorda che il sistema dell’Estonia è basato su un principio del tutto peculiare, che non
prevede la tassazione del reddito, ma di alcune spese. Conseguentemente, il sistema di tassazione è sganciato dal bilancio. Le spese (tra cui sono compresi anche i dividendi pagati
dalle società) sono distinte in imponibili e non imponibili. Sostanzialmente, le prime sono
corrispondenti ai ‘costi non deducibili’ degli altri sistemi fi scali, mentre le seconde ai ‘costi deducibili’. La tassazione dei redditi avviene in capo alla società erogante i dividendi al
momento della loro distribuzione (poiché essi sono appunto considerate ‘spese imponibili’).
L’imponibilità delle spese segue il principio di cassa (ancorché i bilanci, ovviamente, rispettino il principio di competenza). In sostanza, pertanto, si tratta di un sistema di tassazione
basato sul principio di cassa.
Investimenti in produttività
Non vi sono incentivi agli investimenti per il miglioramento della produttività.
I contributi in c/impianti sono esenti da imposta solo se di fonte estera da Stati con i quali vigono specifici accordi in tal senso.
C’è tuttavia da considerare che gli investimenti, riducendo i dividendi distribuibili, spostano
in avanti il momento della tassazione. Sostanzialmente, pertanto, c’è un incentivo permanente
all’effettuazione di nuovi investimenti tecnici rispetto ai sistemi fiscali basati sulla competenza
economica.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi sostanzialmente positivo.
Investimenti in innovazione
Non vi sono incentivi agli investimenti in innovazione.
Anche in questo caso, c’è tuttavia da considerare che gli investimenti, riducendo i dividendi distribuibili, spostano in avanti il momento della tassazione. Sostanzialmente, pertanto, c’è un incentivo permanente all’effettuazione di nuovi investimenti tecnici rispetto ai sistemi fiscali basati
sulla competenza economica.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi
positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (almeno 15%) sono esenti,
nel senso che devono essere sottratti dalla successiva eventuale tassazione dei dividendi distribuiti
a monte.
I capital gain sono fiscalmente irrilevanti, in ragione delle specificità del sistema di tassazione.
In mancanza di un regime di esenzione, tuttavia, ciò vuol dire che la distribuzione a monte dei
guadagni in conto capitale derivanti dalla vendita delle partecipazioni è tassata.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi positivo.
273
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Investimenti patrimoniali e finanziari
I dividendi percepiti da partecipazioni non qualificate (inferiori al 15%) concorrono integralmente alla tassazione.
Per i capital gain vale quanto detto per le partecipazioni qualificate.
Vale, anche in questo caso, il ragionamento per il quale l’effettuazione di investimenti patrimoniali o finanziari riduce comunque l’entità dei dividendi distribuibili e quindi, a parità di altre condizioni, sposta in avanti la tassazione.
I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole
ordinarie.
Le rivalutazioni e le svalutazioni non hanno rilevanza fiscale, per la particolare configurazione
del sistema fiscale. Le plusvalenze realizzate concorrono integralmente alla tassazione.
Le istituzioni fi nanziarie (fondi di investimento, fondi pensione ecc.) non hanno particolari
agevolazioni.
Tra le ‘spese imponibili’, con finalità anti-elusive, vi è tuttavia l’acquisizione di partecipazioni, di controllo o meno, o l’effettuazione di finanziamenti a soggetti residenti in paesi a fiscalità
privilegiata.
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi positivo, soprattutto in relazione al particolare sistema di tassazione ‘per cassa’, ad esclusione di quelli verso paesi a fiscalità privilegiata.
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Non vi sono norme che penalizzano o favoriscono la crescita interna e l’integrazione verticale
delle imprese, ad eccezione dell’effetto indiretto già visto in tema di investimenti.
C’è un’imposta sul costo del personale, che può tuttavia essere considerata onere riflesso del
costo del lavoro e non riguardano quindi specificamente l’imposta societaria.
L’effetto del sistema di tassazione sulla crescita interna e sull’integrazione verticale è quindi da
considerarsi neutro.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della
produttività.
Rientrano tuttavia tra le ‘spese imponibili’ anche penali contrattuali, indennità per risarcimenti
danni e costi ambientali per elevati livelli di inquinamento, che possono configurarsi come costi
ordinari dell’attività d’impresa e la cui tassabilità può penalizzare l’efficienza dell’impresa.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da
considerarsi moderatamente negativo.
274
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Non vi sono particolari agevolazioni per gli investimenti in sviluppo commerciale.
Alcuni costi potenzialmente di natura commerciale, tuttavia, rientrano nelle ‘spese imponibili’.
Si tratta, ad esempio, di spese di rappresentanza, pubblicità, omaggi e donazioni eccedenti particolari limiti stabiliti dalla legge.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi, nel complesso, moderatamente negativo.
Struttura produttiva – benefici privati
Tra le spese imponibili vi sono le uscite relative a finanziamenti ed anticipi erogati a singoli individui aventi relazioni con la società ed eccedenti il 50% del costo del personale del mese precedente, nonché tutte le spese ‘soggettivamente’ imponibili, in quanto rappresentate da costi o
investimenti non inerenti all’attività dell’impresa.
La normativa contrasta in tal modo l’estrazione di benefici privati, ma la sua applicazione è
limitata a prestiti ed anticipi e non è estesa a tutte le remunerazioni. Conseguentemente, essa
non sembra generare effetti penalizzanti sostanziali nella remunerazione delle figure chiave per
l’impresa.
L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato neutro.
Gestione del circolante
In relazione al sistema di tassazione, la valutazione delle poste del circolante è irrilevante.
Poiché la tassazione è sostanzialmente per cassa, l’espansione del circolante riduce il cash flow
disponibile per la distribuzione e rinvia il pagamento delle imposte ad un momento successivo rispetto alla produzione del reddito, a prescindere dalle valutazioni inerenti il realizzo delle rimanenze e l’incasso dei crediti.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi tendenzialmente positivo, anche se può costituire un pericolo incentivo all’espansione del capitale circolante.
Accantonamenti
In ragione del particolare sistema di tassazione, gli accantonamenti e le svalutazioni sono irrilevanti. Tuttavia, in un sistema di tassazione che è sostanzialmente per cassa, ciò vuol dire che tali
oneri, di natura incerta e quindi non ancora pagati, non riducono l’entità della tassazione nell’anno
in cui sono contabilizzati.
Soprattutto in relazione agli oneri caratterizzati da un maggior grado di certezza (che molti ordinamenti riconoscono come deducibili) ciò potrebbe costituire una penalizzazione in termini di efficienza
e competitività delle imprese, che tuttavia viene neutralizzata dal fatto che la tassazione è fondata sulla
distribuzione dei dividendi (e non sul cash flow disponibile per la distribuzione) ed i costi per accantonamenti e svalutazioni sono comunque iscritti nei bilanci, riducendo così gli utili distribuibili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi neutro.
275
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per la deducibilità degli interessi non ci sono limiti quantitativi o formule di tipo thin capitalization.
Tuttavia, vi è una regola generale di tipo arm’s lenght secondo la quale gli interessi sono spese
imponibili se eccedono significativamente il loro valore normale di mercato e se il soggetto che riceve gli interessi è ‘associato’ con la società (i criteri di individuazione dei soggetti associati sono
disciplinati legislativamente).
Inoltre, sono parimenti imponibili gli interessi corrisposti a non residenti (anche non associati)
per l’eccedenza rispetto ai valori di mercato.
L’effetto è quindi neutrale in termini di incentivi all’indebitamento di tipo ordinario (cioè contratto a valori di mercato).
Conseguentemente, l’effetto in termini di competitività delle imprese è da considerarsi sostanzialmente neutro.
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è anch’essa esente.
Anche per gli strumenti di debito non vi sono significative differenziazioni per forma tecnica
(fermo restando quanto già detto per i finanziamenti a valori non di mercato).
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi neutro.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa non prevede regimi di consolidato fiscale.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi, con riferimento
alla singola impresa, neutro.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la neutralità di tutte le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, scambi
di partecipazioni, trasferimenti di aziende e partecipazioni).
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi da partecipazioni qualificate (superiori al 15%) è integralmente
esente nel caso di distribuzione a società. La distribuzione da partecipazioni non qualificate è invece tassabile.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è comunque esente.
Il sistema non genera pertanto doppia imposizione nel caso di distribuzione a persone fisiche
residenti.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi neutro.
276
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Start-up
Non sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali può pertanto considerarsi neutro.
Sintesi
Il punteggio (+3) non esprime pienamente l’attrattività del sistema di tassazione, in quanto la
griglia di valutazione è disegnata per l’analisi di sistemi tradizionali e non coglie appieno la peculiarità del sistema estone.
Poiché la tassazione non è basata sul reddito ma sui dividendi distribuiti, cui vanno sottratti i
proventi esenti (es. dividendi) ed aggiunte le spese imponibili, l’intero autofinanziamento ottenuto
destinando a riserva gli utili finisce per non essere fiscalmente imponibile.
Per questo, a prescindere dalle singole disposizioni in materia di proventi esenti e spese imponibili, il tax rate effettivo è inferiore di ben 13,24 punti percentuali al tax rate nominale (8,09%
contro 21%).
Il sistema fiscale estone non prevede particolari agevolazioni o penalizzazioni di singole operazioni o decisioni di gestione.
In termini di incentivi decisionali, tuttavia, è estremamente forte lo stesso disegno complessivo
del sistema. Le decisioni di investimento e l’autofi nanziamento delle imprese, limitando i dividendi e generando automaticamente uno scudo fiscale, ne risultano incentivate.
Le disposizioni in materia di imponibilità delle spese, invece, rendono tassabili alcuni costi
gestionali (es. penalità contrattuali), ma incidono in maniera moderata sulla gestione ordinaria
dell’impresa.
Nella valutazione complessiva pesa invece, come detto, l’assenza di una normativa sul consolidato fiscale, che disincentiva la crescita delle imprese nella forma di gruppi di società.
Nel complesso, dunque, si tratta di un sistema di tassazione che incentiva le decisioni di investimento, ma non interferisce significativamente con la struttura produttiva e finanziaria
dell’impresa.
277
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
7.12. Malta
In sintesi, la valutazione degli effetti del sistema di tassazione sulle decisioni aziendali è la
seguente:
MALTA
DECISIONI AZIENDALI
-2
-1
0
+1
+2
1) Investimento produttivo:
a) in produttività
+2
b) in innovazione
+1
2) Investimento partecipaz.ni
+2
3) Investimento patr. e fin.
+2
4) Trading speculativo
0
5) Struttura operativa:
a) integrazione verticale
0
b) produttività
0
c) sviluppo commerciale
0
d) benefici privati
0
6) Gestione del circolante
-1
7) Accantonamenti
-1
8) Struttura finanziaria:
a) capitalizzazione
0
b) forme tecniche
+1
9) Struttura societaria:
a) formazione di gruppi
+1
b) processi di aggregazione
-1
10) Distribuzione dividendi
+1
11) Start up
0
TOTALE
+7
278
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Preliminarmente, con riferimento al rapporto tra imponibile fiscale e reddito di bilancio, si ricorda che il sistema di Malta è basato su un principio di derivazione parziale.
Investimenti in produttività
Vi sono specifiche agevolazioni per gli investimenti tecnici (impianti, macchinari e hardware),
costituiti da un credito d’imposta.
C’è inoltre un regime di favore per le plusvalenze reinvestite, per il quale le plusvalenze da rinnovo delle immobilizzazioni non sono imponibili, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto
del nuovo bene.
I contributi in c/impianti sono in genere imponibili.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in produttività è quindi da considerarsi molto
positivo.
Investimenti in innovazione
C’è un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Inoltre, vi è un ulteriore credito d’imposta per la formazione in campo tecnologico.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in innovazione è quindi da considerarsi positivo.
Investimenti in partecipazioni strategiche
I dividendi derivanti dagli investimenti in partecipazioni qualificate (superiori al 25%) e non
sono tassabili, ma è riconosciuto un credito d’imposta pieno. Il provento, pertanto è fiscalmente
neutrale.
I capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono esenti.
L’effetto in termini di incentivo all’investimento in partecipazioni strategiche è quindi da considerarsi molto positivo.
Investimenti patrimoniali e finanziari
I dividendi percepiti da partecipazioni non qualificate concorrono alla tassazione, ma è riconosciuto un credito d’imposta pieno ed il provento è pertanto fiscalmente neutrale.
I capital gain sulle partecipazioni non qualificate sono invece integralmente imponibili.
I proventi degli strumenti di debito sono, in linea generale, tassabili secondo le regole ordinarie, salvo le obbligazioni statali ed i finanziamenti delle istituzioni finanziarie, su c’è una ritenuta
d’imposta del 15%.
Le plusvalenze di natura immobiliare hanno, a certe condizioni, un regime agevolato (aliquota
del 12%).
Le rivalutazioni e le svalutazioni non hanno rilevanza fiscale.
Le istituzioni finanziarie (fondi di investimento, fondi pensione ecc.) hanno particolari agevolazioni (esenzione o aliquota 10%).
L’effetto in termini di incentivo agli investimenti patrimoniali e finanziari è in sintesi da considerarsi molto positivo.
279
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Trading speculativo
Non vi sono particolari agevolazioni o penalizzazioni per i proventi derivanti da attività speculative.
L’effetto in termini di incentivo alle attività di trading speculativo è quindi da considerarsi
neutro.
Struttura produttiva – integrazione verticale
Non vi sono norme che penalizzano o favoriscono la crescita interna e l’integrazione verticale
delle imprese.
L’effetto del sistema di tassazione sulla crescita interna e sull’integrazione verticale è quindi da
considerarsi neutro.
Struttura produttiva – produttività
Non vi sono disposizioni che ostacolano o favoriscono esplicitamente il rafforzamento della
produttività.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo dell’efficienza e della produttività è quindi da
considerarsi neutro.
Struttura produttiva – sviluppo commerciale
Non vi sono particolari agevolazioni per gli investimenti in sviluppo commerciale.
L’effetto in termini di incentivo allo sviluppo commerciale è quindi da considerarsi neutro.
Struttura produttiva – benefici privati
Non vi sono particolari norme di contrasto all’estrazione di benefici privati.
L’effetto sulla competitività delle imprese può quindi essere considerato neutro.
Gestione del circolante
Ai fini della valutazione delle rimanenze sono riconosciuti i criteri previsti dai principi
contabili.
Le svalutazioni dei crediti non sono deducibili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi moderatamente
negativo.
Accantonamenti
Gli accantonamenti e le svalutazioni non sono deducibili.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può quindi considerarsi negativo.
Struttura finanziaria – capitalizzazione
Per la deducibilità degli interessi non ci sono limiti quantitativi o formule di tipo thin
capitalization.
Conseguentemente, l’effetto in termini di incentivi all’indebitamento e competitività delle imprese è da considerarsi sostanzialmente neutro.
280
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Struttura finanziaria – forme tecniche
Nell’ambito degli strumenti finanziari di capitale, non vi sono particolari differenziazioni.
La distribuzione degli utili a persone fisiche è anch’essa neutrale, in quanto la tassazione è
compensata dal credito d’imposta pieno.
Per gli strumenti di debito vi sono agevolazioni per le obbligazioni dello Stato e per obbligazioni e finanziamenti bancari, che hanno aliquote agevolate (15%).
L’effetto in termini di competitività delle imprese può considerarsi positivo, in quanto la ridotta
tassazione delle rendite finanziarie facilita la canalizzazione dei finanziamenti alle imprese.
Struttura societaria – formazione di gruppi
La normativa non prevede regimi di consolidato fiscale, ma prevede un sistema di tipo ‘group
relief’ per il trasferimento delle perdite tra società controllate almeno al 51%.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi, con riferimento
alla singola impresa, positivo.
Struttura societaria – processi di aggregazione
La normativa prevede la tassazione di tutte le operazioni straordinarie, ad eccezione della
trasformazione.
Limitando la libertà di riorganizzazione societaria delle imprese, l’effetto in termini di competitività può pertanto considerarsi negativo.
Distribuzione dividendi
Il tema è ovviamente collegato a quello della struttura finanziaria delle imprese.
La distribuzione dei dividendi da partecipazioni, sia qualificate che non, sia a società che a persone fisiche, è neutrale in virtù del credito d’imposta pieno.
Il sistema non genera pertanto doppia imposizione sui dividendi.
L’effetto in termini di competitività delle imprese può pertanto considerarsi positivo.
Start-up
Non sono previsti incentivi per nuove iniziative produttive.
È tuttavia previsto un incentivo alla crescita delle piccole imprese (che tuttavia non sono oggetto della presente ricerca) rappresentato dall’attribuzione di un credito d’imposta per gli utili
reinvestiti.
L’effetto del sistema fiscale sulla competitività del paese in termini di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali di dimensioni medie e grandi può pertanto considerarsi neutro.
Sintesi
Il punteggio (+7) conferma l’attrattività del sistema di tassazione, che agevola i processi di investimento in produttività e innovazione da parte delle imprese e ne facilita il finanziamento sia
tramite l’esenzione dei dividendi e dei capital gain sulle partecipazioni strategiche, sia tramite un
tassazione ridotta delle principali rendite finanziarie.
281
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Il ridotto numero di imprese disponibile nel campione, tuttavia, non consente un’analisi estesa
di tipo quantitativo.
Nel complesso, comunque, si tratta di un sistema di tassazione che incentiva le decisioni di investimento, agevola i redditi di natura finanziaria, ma non interferisce significativamente con le
scelte di struttura produttiva e finanziaria dell’impresa.
8. Considerazioni di sintesi sull’analisi dei sistemi di tassazione societaria
I singoli sistemi di tassazione societaria sono stati analizzati sotto un triplice profilo
metodologico:
• un approccio retrospettivo, mirato ad analizzare i tax rate effettivi di un campione di imprese
di dimensione media e grande, per ciascun paese e per ciascun settore;
• un approccio prospettivo, mirato a simulare l’effetto, in termini di tax rate, dei sistemi di tassazione su un impresa tipo, rappresentata dal bilancio pro-forma aggregato per paese e per ciascun settore, integrato da alcune ipotesi tratte dai bilanci delle maggiori società presenti nei
campioni per ciascun paese e per ciascun settore;
• un approccio qualitativo, mirato a valutare gli effetti dei singoli sistemi di tassazione sulla competitività delle imprese.
Tali approcci hanno l’obiettivo comune di apprezzare non soltanto l’effetto dei sistemi di tassazione sulla competitività delle imprese, ma anche le determinanti di tale effetto.
La tabella che segue mette a confronto i risultati ottenuti con i predetti approcci metodologici.
282
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Sintesi comparativa dei sistemi di tassazione societaria
IT
DE
FR
UK
NL
31,40%
29,83%
34,43%
28,00%
25,50%
30,00%
22,00%
19,00%
20,00%
31,21%
23,96%
28,69%
25,77%
10,13%
23,98%
19,71%
18,26%
9,03%
8,09% N.D.
36,04%
41,94%
34,73%
35,91%
25,98%
30,21%
25,16%
24,96%
16,25%
22,00% N.D.
Valutazione criteri base imponibile
-5
1
6
3
2
1
-4
-2
-1
3
7
Investimenti produttività
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
2
Investimenti innovazione
1
0
2
1
1
1
1
2
2
1
1
Investimenti partecipazioni strategiche
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
Investimenti patrimoniali
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
2
Trading speculativo
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
Struttura produttiva - crescita interna
-2
0
-1
0
0
1
-1
0
0
0
0
Tax Rate Nominale medio
Tax Rate Effettivo medio
Tax Rate Analisi medio
ES
SL
PL
HU
EE
MT
22,00% N.D.
Struttura produttiva - produttività
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0
Struttura produttiva - sviluppo commerciale
-1
0
1
0
-1
1
-1
-1
0
-1
0
Benefici privati
-1
-1
-1
0
0
0
-1
-1
0
0
0
Gestione circolante
-1
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
1
-1
0
0
-1
-1
-1
-2
0
-1
Accantonamenti
-1
0
0
Struttura finanziaria - capitalizzazione
-2
-2
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
Struttura finanziaria - forme tecniche
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Struttura societaria - gruppi
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
Struttura societaria - riorganizzazione
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
-2
0
-1
Distribuzione dividendi
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
1
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
Start up e sviluppo d'impresa
L’analisi consente di effettuare alcune osservazioni di sintesi che sono di seguito esposte.
In primo luogo, i paesi dell’est Europa sono molto competitivi in termini di aliquote nominali,
che sono in media al di sotto del 20%. Al contrario, i paesi dell’Europa occidentale, con l’unica
eccezione dell’Olanda, hanno aliquote pari o superiori al 30%.
L’aliquota effettiva risente ovviamente dell’aliquota nominale, che rimane comunque la sua determinante principale. Essa è tuttavia influenzata, come visto nei capitoli precedenti, dall’effetto
base imponibile.
In media, si è visto, le aliquote effettive si mantengono al di sotto di quelle nominali. I criteri di
determinazione delle basi imponibili tendono pertanto, in media, a ridurre il carico fiscale effettivo rispetto a quello nominale.
Tuttavia, l’analisi effettuata mostra che tale effetto è maggiore nei paesi dell’Europa occidentale rispetto a quelli dell’Europa orientale.
Ciò emerge sia dal confronto tra aliquota nominale media ed aliquota effettiva media, che
dall’analisi qualitativa delle singole disposizioni degli ordinamenti fiscali.
Sotto il primo profilo, la tabella seguente mostra che la differenza media tra aliquota nominale
ed aliquota effettiva è pari a -6,82% per l’Europa occidentale (comprendente Italia, Germania,
Francia, Gran Bretagna, Olanda e Spagna) e a -5,74% per l’Europa dell’Est (comprendente
Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia e Malta).
283
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Analisi base imp. per aree decisionali
IT
DE
FR
UK
NL
ES
SL
PL
HU
EE
MT
Tax rate nominale
31,40%
29,83%
34,43%
28,00%
25,50%
30,00%
22,00%
19,00%
20,00%
22,00%
N.D.
26,22%
29,86%
20,75%
Tax rate effettivo
31,21%
23,96%
28,69%
25,77%
10,13%
23,98%
19,71%
18,26%
9,03%
8,09%
N.D.
19,88%
23,96%
13,77%
Effetto base imponibile
-0,19%
-5,87%
-5,74%
-2,23%
-15,37%
-6,02%
-2,29%
-0,74%
N.D.
-6,33%
-5,90%
-6,98%
-10,97% -13,91%
Media
Media West Media East
Sotto il secondo profilo, si può fare riferimento alla graduazione qualitativa degli effetti dei
singoli gruppi di disposizioni fiscali sulla competitività delle imprese.
Per miglior chiarezza della sintesi espositiva, le categorie di disposizioni fiscali sono state ulteriormente raggruppate nel modo seguente:
• decisioni riguardanti gli investimenti produttivi (comprendenti sia gli investimenti in produttività che quelli in innovazione, nonché la creazione e lo sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali);
• decisioni riguardanti gli investimenti finanziari (comprendenti le partecipazioni strategiche, gli
investimenti patrimoniali e finanziari durevoli, nonché il trading speculativo);
• decisioni riguardanti la struttura operativa dell’impresa (comprendenti quelle riguardanti la
crescita interna e il grado di integrazione verticale, la produttività corrente, lo sviluppo commerciale, l’assetto dei rapporti con parti correlate e l’estrazione di benefici privati, la gestione
del circolante e le politiche degli accantonamenti);
• decisioni riguardanti la struttura fi nanziaria (comprendenti quelle in merito al grado di capitalizzazione, alle singole forme tecniche di finanziamento ed alla distribuzione dei
dividendi);
• decisioni riguardanti la struttura societaria (riguardanti il trattamento fiscale dei gruppi di società e delle operazioni di riorganizzazione societaria).
Analisi base imp. per aree decisionali
IT
DE
FR
UK
NL
ES
SL
PL
HU
EE
MT
Tax rate nominale
31,40%
29,83%
34,43%
28,00%
25,50%
30,00%
22,00%
19,00%
20,00%
22,00%
N.D.
26,22%
29,86%
20,75%
Tax rate effettivo
31,21%
23,96%
28,69%
25,77%
10,13%
23,98%
19,71%
18,26%
9,03%
8,09%
N.D.
19,88%
23,96%
13,77%
Effetto base imponibile
-0,19%
-5,87%
-5,74%
-2,23%
-15,37%
-6,02%
-2,29%
-0,74%
N.D.
-6,33%
-5,90%
-6,98%
-10,97% -13,91%
Media
Media West Media East
Investimenti produttivi (3)
1
1
5
2
3
2
1
4
3
2
3
2,45
2,33
2,60
Investimenti finanziari (3)
3
3
3
1
2
0
2
1
3
2
4
2,18
2,00
2,40
Struttura produttiva (6)
-6
-1
-1
0
-1
1
-5
-5
-3
-1
-2
-2,18
-1,33
-3,20
Struttura finanziaria (3)
-4
-3
-2
-1
-2
-2
-2
-2
-2
0
2
-1,64
-2,33
-0,80
Struttura societaria (2)
1
1
1
1
0
0
0
0
-2
0
0
0,18
0,67
-0,40
Totale per paese
-5
1
6
3
2
1
-4
-2
-1
3
7
1,00
1,33
0,60
Le risultanze dell’analisi sono presentate nella seguente tabella, che per ciascuna categoria di
decisioni somma algebricamente i punteggi qualitativi (-2 molto negativo, -1 negativo, 0 neutro,
+1 positivo, +2 molto positivo) assegnati a ciascuna area normativa secondo il modello di analisi
del capitolo precedente. In parentesi, nella prima colonna, a fianco a ciascuna area decisionale, è
indicato il numero di categorie di decisioni in essa raggruppate.
284
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Fermo restando il carattere qualitativo di tale approccio, la tabella presentata evidenzia come il
punteggio che esprime in sintesi gli effetti del sistema di tassazione sulla competitività delle imprese sia più elevato per l’Europa occidentale (1,33) che per l’Europa orientale (0,60).
In particolare, può osservarsi che le differenze principali risiedono nei criteri di deducibilità
dei costi che influenzano la struttura produttiva (più penalizzanti per l’Europa dell’est), nel trattamento dei gruppi di società e delle relative riorganizzazioni (più favorevole nell’Europa occidentale) ed infine nel trattamento della struttura finanziaria (più penalizzante nell’Europa
occidentale).
Tra i paesi dell’Europa occidentale, il sistema di determinazione della base imponibile che
sembra più favorevole alla competitività delle imprese è quello della Francia, seguito a distanza da quello della Gran Bretagna, mentre quello maggiormente penalizzante è quello
dell’Italia.
Tra i paesi dell’Europa orientale, il sistema più favorevole è quello di Malta, seguito dall’originalissimo sistema dell’Estonia, mentre quello più penalizzante è quello della Slovenia.
In particolare, il sistema francese si distingue per gli incentivi agli investimenti in produttività,
innovazione, sviluppo commerciale e creazione e sviluppo delle imprese, che sono essenzialmente
ottenuti tramite crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, brevetti e marchi pari al
30% degli investimenti effettuati (con tetti molto elevati), nonché tramite esenzioni e riduzioni generali per le nuove imprese, che per le zone svantaggiate sono più forti e sono costituite dall’esenzione
completa da tassazione per cinque anni e da una riduzione per i successivi nove.
Si tratta quindi di un sistema che interviene creando incentivi favorevoli alle decisioni maggiormente critiche per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Sugli aspetti fi nanziari e societari, invece, il sistema francese non presenta caratteri fortemente distintivi rispetto agli altri paesi
dell’Europa occidentale.
Il sistema della Gran Bretagna, invece, si caratterizza per una generalizzata neutralità rispetto
alle decisioni aziendali, con incentivi moderati, ma favorevoli, agli investimenti produttivi (ammortamenti accelerati) e in partecipazioni (participation exemption). Poco invasive le limitazioni
alla deduzione dei costi della struttura produttiva.
Simile a quello inglese è il sistema dell’Olanda, ispirato come quello inglese al doppio binario,
che tuttavia è più incisivo nell’agevolare l’investimento in partecipazioni ed i gruppi di società, a
fronte però di maggiori limiti nella deduzione di costi commerciali e per interessi passivi (regime
di thin cap).
Il sistema fiscale dell’Italia si pone invece su una logica di maggiore intervento sulle decisioni
aziendali, ed in particolare, se da un lato incentiva moderatamente gli investimenti in innovazione
e partecipazioni, dall’altro penalizza fortemente la crescita e l’integrazione verticale (perché l’Irap
colpisce i costi del personale), i finanziamenti sia a titolo di capitale di rischio che di capitale di
credito (rispettivamente per il regime di elevata tassazione dei dividendi e per il meccanismo di
deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% dell’Ebitda) e alcuni costi della struttura produttiva, per i quali vi sono estese indeducibilità.
Il sistema tedesco, come quello francese e quello italiano, è più improntato ad una logica di
intervento sulle decisioni aziendali, anche se ai fini dell’effetto sulla competitività incentivi
285
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
sfavorevoli (quale quello sulla deducibilità degli interessi nei limiti del 30% dell’Ebitda) sono compensati da incentivi positivi agli investimenti produttivi e in partecipazioni.
Per quanto riguarda invece i sistemi dell’Europa orientale, merita segnalare il sistema dell’Estonia, in cui la base imponibile è costituita dai dividendi distribuiti (dalla società contribuente) più
una serie di costi imponibili, meno i ricavi considerati esenti (quali ad esempio i dividendi a sua
volta ricevuti dalla società contribuente). Ciò genera un incentivo all’autofinanziamento degli investimenti ed alla crescita delle imprese, ma anche un tax rate effettivo (e quindi un gettito fiscale)
assai ridotto. Tale sistema è quindi molto concorrenziale, ma in una logica di controllo della concorrenza fiscale in ambito UE al fine di non ridurre eccessivamente il gettito complessivo, si tratta
di un sistema che non potrebbe trovare ampia diffusione senza produrre effetti negativi sul sistema della spesa pubblica e del welfare complessivo.
Tralasciando Malta, che ha un sistema molto incentivante dal punto di vista sia produttivo che
finanziario, ma è di dimensioni ridotte e non tali da valutarne possibili estensioni analogiche, per
gli altri paesi dell’Europa dell’Est possono compiersi le seguenti considerazioni:
• la Slovenia ha un sistema fiscale ispirato alla neutralità, similmente a quelli inglese e olandese;
tuttavia, sono presenti maggiori vincoli alla deduzione di alcuni costi;
• l’Ungheria, invece, ha un sistema che prevede interventi più incisivi sulle decisioni aziendali; similmente alla Germania, interventi fortemente favorevoli alla competitività (come
le agevolazioni agli investimenti in innovazione, che prevedono la deduzione doppia degli investimenti in ricerca e sviluppo, e tripla se l’attività è effettuata da istituzioni di ricerca) si compensano con interventi di ostacolo alla libera determinazione delle imprese
(quali ad esempio la tassazione delle operazioni straordinarie o l’integrale indeducibilità degli accantonamenti);
• la Polonia si situa a metà tra le predette situazioni (si segnala come particolarmente apprezzabile il credito d’imposta del 50% sugli investimenti in nuove tecnologie).
In definitiva, in uno sforzo di ulteriore sintesi, i sistemi di tassazione analizzati possono essere distinti a seconda che siano ispirati da logiche di neutralità o di intervento (favorevole o sfavorevole) rispetto alle decisioni aziendali, ed a seconda che tali logiche riguardino le decisioni più
strettamente attinenti alla struttura produttiva, ovvero quelle relative alla struttura finanziaria ed
agli assetti societari delle imprese.
In tal senso, le considerazioni effettuate possono essere sintetizzate dalla seguente matrice, in
cui i due assi direzionati esprimono la graduazione (nell’intorno di una ideale neutralità) degli
interventi rispettivamente sulla struttura produttiva e sulla struttura finanziaria/societaria delle
imprese.
286
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Logiche di calcolo delle basi imponibili
INCENTIVI SULLA STRUTTURA PRODUTTIVA
NEGATIVI
POSITIVI
POSITIVI
Francia
Estonia
INCENTIVI
SULLA
STRUTTURA
FINANZIARIA/
SOCIETARIA
Italia
Germania
Slovenia
Polonia
UK
Olanda
Ungheria
Spagna
NEGATIVI
I sistemi francese, inglese e, con le sue peculiarità, estone sono quelli che fanno maggiormente
leva sui criteri di determinazione delle basi imponibili per generare interventi positivi sulla competitività delle imprese.
L’Italia si segnala tra i sistemi più penalizzanti sotto questo profilo, mentre la Spagna mostra incentivi favorevoli alle attività produttive, ma sfavorevoli alle attività di natura finanziaria e societaria.
Il capitolo seguente completa la ricerca con un’analisi comparata sui tassi di imposizione complessivi, ottenuti simulando la distribuzione dei dividendi e quindi aggiungendo i tassi di imposizione personale a quelli d’imposizione societaria.
9. Il modello di simulazione della tassazione personale dei dividendi
Nel presente capitolo verrà presentato, per ciascun Paese, un modello di simulazione della tassazione personale sui dividendi.
In termini generali, quale elemento comune a tutti i sistemi di tassazione analizzati, la tassazione dei dividendi dipende dai seguenti fattori:
• la natura giuridica del soggetto percipiente (persona fisica o persona giuridica);
• la percentuale di partecipazione posseduta nella società che distribuisce i dividendi (partecipazione qualificata o non qualificata7);
7
Ad esempio, in Italia, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), si considerano partecipazioni qualificate quelle
che rappresentano, in alternativa: una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di società non quotate; una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di società
quotate; una percentuale superiore al 25% del capitale sociale di società non quotate; una percentuale superiore al 5% del
capitale sociale di società quotate. Le partecipazioni non qualificate sono quelle pari o inferiori alle percentuali di cui sopra.
287
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
• il luogo di residenza della società che riceve i dividendi (società residente in Italia, società residente in Paese estero UE, società residente in Paese estero non UE).
Il carico fiscale complessivo relativo alla tassazione personale sui dividendi è pertanto dipendente dalla compagine azionaria della società distributrice.
Nel presente paragrafo si opera una simulazione del carico fiscale sui dividendi previsto da ciascun sistema di tassazione, in funzione di diverse assunzioni circa la compagine proprietaria delle
società. Il carico fiscale sui dividendi è poi sommato al carico fiscale sulla società, al fine di definire un tax rate totale (societario + personale), che rappresenta l’indicatore globale di sintesi della
competitività di ciascun sistema di tassazione del reddito delle imprese.
La simulazione verrà effettuata dapprima sulla base di un modello proprietario tipo, che in
tale sede sarà definito classico; in un secondo momento verranno analizzati gli effetti su diversi
modelli proprietari tipici di diversi sistemi di corporate governante: il modello Latino, il modello
Renano ed il modello Anglosassone.
Nel modello classico, si ipotizza avere una struttura societaria nella forma di S.p.A., avente i
seguenti soci:
A. Persona fisica azionista non qualificato (10%);
B. Persona fisica azionista qualificato (20%);
C. Società di capitale italiana con partecipazione qualificata (25%);
D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (25%);
E. Società di capitali estera (no U.E.) con partecipazione qualificata (20%).
Punto di partenza per la simulazione è l’Utile Netto, ottenuto applicando il Tax Rate effettivo
societario di ciascun Paese, all’Utile ante imposte assunto a base 100.
A tale Utile Netto sono applicate le aliquote di tassazione dei dividendi previste da ciascun
Paese, che dipendono come detto dalla natura dei soci e dalla loro percentuale di partecipazione.
Sottraendo le imposte sui dividendi all’Utile Netto, si ottiene il dividendo netto di ciascun Paese,
che è quindi anch’esso rapportato ad un Utile Lordo fatto pari a 100.
In tal modo, per ciascun Paese si è dunque calcolato:
• il Tax Rate Personale sul dividendo (dato dal rapporto tra il totale della tassazione sui dividendi
per l’intera compagine societaria, ed il totale dei dividendi lordi);
• il Tax Rate personale sull’Utile Ante Imposte (quale rapporto tra il totale della tassazione sui
dividendi e l’Utile ante imposte);
• il Tax Rate totale (quale somma fra il Tax Rate effettivo societario ed il Tax Rate personale
sull’Utile Ante Imposte).
Di seguito si riportano, per ciascun Paese, i risultati del modello di simulazione sulla tassazione dei dividendi.
288
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
289
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
290
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
291
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
292
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Per una maggiore comprensione, si riporta qui di seguito una tabella di sintesi comparativa dei
risultati ottenuti per ciascun Paese:
293
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Nella tabella di seguito il Tax Rate sull’Utile ante imposte è stato ordinato secondo un criterio
crescente.
TR personale su
Utile Ante Imposte
PAESE
Estonia
Malta
Spagna
Polonia
Olanda
Granbretagna
Ungheria
Italia
Slovenia
Francia
0,00%
0,00%
4,10%
4,66%
5,84%
6,68%
6,82%
7,10%
7,23%
10,90%
TR personale su Utile Ante Imposte
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
TR personale su Utile Ante
Imposte
2,00%
294
Francia
Slovenia
Italia
Ungheria
Granbretagna
Olanda
Polonia
Spagna
Malta
Estonia
0,00%
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
L’Estonia ha un Tax Rate personale sull’Utile ante imposte pari a zero, dato il particolare sistema impositivo che tassa la distribuzione dei dividendi tramite un’imposta societaria in capo
alla società che li distribuisce.
All’estremo opposto, la Francia, con un Tax Rate pari al 10,90%, ha il regime di tassazione dei
dividendi più alto fra tutti i Paesi europei.
In un secondo momento, come detto, si è osservato il Tax rate Totale, dato dalla somma fra il
Tax Rate effettivo societario ed il Tax Rate personale sull’Utile Ante Imposte.
PAESE
TR Totale
Estonia
Ungheria
Olanda
Polonia
Slovenia
Spagna
Granbretagna
Italia
Francia
Malta
8,09%
15,85%
15,97%
22,92%
26,94%
28,09%
32,45%
38,31%
39,59%
N.D.
295
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Sommando tassazione societaria e personale, la Francia presenta ancora il più alto Tax Rate fra
tutti i Paesi europei oggetto di analisi, superando in termini di Tax Rate totale l’Italia, che ha invece il Tax Rate societario effettivo maggiore.
Poiché come detto la tassazione dei dividendi dipende dalla struttura proprietaria delle imprese,
si procede di seguito all’effettuazione della medesima simulazione, modificando le assunzioni in
ordine alla compagine azionaria, al fine di renderle il più possibile rappresentative delle specifiche
realtà aziendali ed ambientali.
I modelli proprietari assunti a riferimento sono:
• il modello Latino, caratterizzato dall’elevata presenza di persone fisiche con partecipazioni
qualificate;
• il modello Renano, caratterizzato dalla coalizione di diversi soggetti (persone fisiche, società
residenti ecc.) con partecipazioni qualificate;
• il modello Anglosassone, caratterizzato dalla diffusione dell’azionariato.
Modificando la struttura societaria e dunque le quote di partecipazione delle persone fisiche e,
o, giuridiche, è possibile osservare i cambiamenti nel Tax Rate personale sul dividendo e, conseguentemente, nel Tax Rate Totale.
Modello Latino
Si ipotizzi di avere una struttura societaria così costituita:
A. Persona fisica azionista non qualificato (20%);
B. Persona fisica azionista qualificato (50%);
C. Società di capitali italiana con partecipazione qualificata (10%);
D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (10%);
E. Società di capitali estera extra-U.E. con partecipazione qualificata (10%).
Seguendo lo stesso procedimento adottato nell’ipotesi del modello ‘classico’, si riporta qui di
seguito una tabella riassuntiva e comparativa dei Tax Rate calcolati per i diversi Paesi:
296
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Come si può meglio osservare dalla tabella sottostante, in questo secondo modello il Tax rate personale su Utile Ante Imposte maggiore è dell’Ungheria, mentre il minore è dell’Estonia (dato il particolare sistema di tassazione alla fonte del soggetto che distribuisce i dividendi). Tuttavia, la differenza fra
il modello classico ed il modello latino per quel che concerne la tassazione dei dividendi, è ascrivibile
all’approccio penalizzante adottato dalla maggioranza dei paesi (anche dell’Europa dell’Est) nei confronti della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche con partecipazioni qualificate.
La tassazione sui dividendi nel caso di azionariato concentrato in capo a persone fisiche è particolarmente penalizzante in Gran Bretagna e, come detto, in Ungheria.
Nella tabella sottostante, inoltre, si è proceduto ad ordinare con criterio crescente i Tax Rate
totali dei diversi Paesi, dai quali emerge che, con riferimento al modello Latino, il paese con la
maggiore tassazione complessiva (societaria + personale) è la Gran Bretagna, che supera sia l’Italia che la Francia, che pure hanno livelli di tassazione societaria sensibilmente superiori. Ciò testimonia gli incentivi fiscali alla diffusione dell’azionariato presenti in Gran Bretagna, che infatti è il
paese ad avere la minore incidenza di società a controllo concentrato, ed in particolare familiare.
297
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
La Gran Bretagna ha il Tax Rate totale più elevato (41,36%), mentre l’Estonia il più basso
(8,17%). Alla Gran Bretagna seguono Francia e Italia (circa il 40%). Da segnalare invece che,
dopo l’Estonia, il Tax Rate Totale più basso è quello dell’Olanda, che beneficia di un Tax rate societario non elevato, ma anche di larghe esenzioni dalla tassazione dei dividendi.
Modello Renano
La struttura societaria considerata in tale modello è la seguente:
A. Persona fisica azionista non qualificato (10%);
B. Persona fisica azionista qualificato (30%);
C. Società di capitale italiana con partecipazione qualificata (30%);
D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (15%);
E. Società di capitali estera (no U.E.) con partecipazione qualificata (15%).
Seguendo lo stesso procedimento adottato per le ipotesi precendenti (modelli classico e latino),
si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva e comparativa dei Tax Rate calcolati per i diversi
Paesi:
Come si evince dalla tabella sottostante, il Tax Rate personale su Utile Ante Imposte della
Francia si conferma il più alto, pur essendo di 1,76 punti percentuali minore rispetto a quello risultante dal modello classico e di 0,54 punti percentuali inferiore rispetto a quello del modello latino.
Da segnalare la bassa incidenza della tassazione dei dividendi per la Spagna, in ragione delle
esenzioni o del carico fiscale ridotto riconosciuto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche con partecipazioni qualificate.
298
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Nella tabella sottostante, al contrario, si è proceduto ad ordinare secondo un criterio crescente i
Tax Rate totali per i diversi Paesi.
In termini generali, la più bassa incidenza delle partecipazioni qualificate detenute da persone
fisiche comporta un generale abbassamento del Tax Rate totale rispetto al modello Latino.
Oltre all’Estonia, l’Olanda si conferma uno dei Paesi a fiscalità complessiva minore (18,22%)
grazie al conveniente trattamento dei dividendi, in compagnia in questo caso dell’Ungheria
(18,13%).
Con il modello proprietario Renano, il Tax Rate totale più elevato è quello dell’Italia, oltre il
39%, seguita dalla Francia.
299
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
Modello Anglosassone
La struttura societaria considerata in tale modello è la seguente:
A. Persona fisica azionista non qualificato (40%);
B. Persona fisica azionista qualificato (10%);
C. Società di capitale italiana con partecipazione qualificata (20%);
D. Società di capitali estera U.E. con partecipazione qualificata (15%);
E. Società di capitali estera (no U.E.) con partecipazione qualificata (15%).
Seguendo lo stesso procedimento adottato nell’ipotesi dei precedenti modelli classico, latino e
renano, si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva e comparativa dei Tax Rate calcolati per i
diversi Paesi:
Come si evince dalla tabella sottostante, i Tax Rate personali su Utile Ante Imposte maggiori
sono quelli dell’Ungheria e della Gran Bretagna.
300
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
La minore incidenza delle partecipazioni qualificate comporta un regime di tassazione dei dividendi particolarmente conveniente per molti paesi. A parte l’Estonia, che ha un’esenzione totale, Spagna, Olanda, Polonia, Slovenia ed Italia sono tutte in un fazzoletto di Tax Rate personale
sui dividendi compreso tra il 6,8 e l’8,1%. Al di sopra dell’11% sono invece Gran Bretagna e
Ungheria, in ragione dell’elevata tassazione (rispettivamente 30% e 25%) riservata ai dividendi distribuiti a persone fisiche con partecipazioni non qualificate.
Nella tabella sottostante, si è proceduto ad ordinare con un criterio crescente, i Tax Rate totali
per i diversi Paesi.
I paesi a fiscalità più alta risulterebbero essere l’Italia (penalizzata invero soprattutto dalla tassazione societaria) e la Francia, penalizzata dal regime di tassazione delle persone fisiche non
qualificate.
Le considerazioni effettuate possono essere sintetizzate dalla seguente matrice, in cui i due
assi direzionati esprimono rispettivamente il Tax Rate Effettivo societario e il Tax Rate Personale
espresso sull’Utile ante imposte.
In definitiva, l’analisi dei Tax rate personali evidenzia un carico molto elevato per la Francia e
molto basso per l’Estonia, mentre non evidenzia forti differenze per gli altri paesi.
A livello di Tax Rate Totale, è pertanto confermata, con l’unica eccezione dell’Olanda, una tassazione più alta nei paesi dell’Europa tradizionale e molto più bassa in quelli dell’Europa dell’Est.
L’Italia ha il Tax rate effettivo societario molto elevato, ed è seguita dalla Francia, che penalizza particolarmente la distribuzione dei dividendi (in ognuno dei modelli di governance esaminati), nonché dalla Gran Bretagna, che penalizza in particolare la distribuzione dei dividendi a
persone fisiche.
301
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
10. Conclusioni
L’analisi svolta ha evidenziato forti differenziali nella competitività fiscale dei paesi aderenti
all’Europa allargata.
È quindi sempre di grande attualità il tema della armonizzazione fiscale in tema di imposizione
diretta sul reddito d’impresa.
In particolare, l’allargamento all’Europa dell’Est ha comportato l’ingresso nella UE di vaste
aree territoriali con differenziali di attrattività significativi per la competitività delle imprese.
Alle ben note variabili relative alla regolamentazione delle attività d’impresa, agli incentivi
pubblici, ai tassi di crescita della domanda ed al ridotto costo del lavoro, si aggiunge infatti la variabile fiscale, che evidenzia forti differenziali tra i livelli medi di tassazione dell’Europa tradizionale e quelli dell’Europa dell’Est.
Al fine di garantire che la mobilità dei capitali non comporti flussi di trasferimento degli investimenti destabilizzanti per alcune economie in ambito UE, appare opportuno che la regolamentazione interna delle attività d’impresa, ivi inclusa quella della fiscalità diretta, sia soggetta ad un
più intenso processo di armonizzazione, che rafforzi l’unità e l’equilibrio dell’azione politica ed
economica dell’Unione Europea nel suo complesso, contribuendo così a superare quello che continua ad essere indicato come uno dei suoi principali limiti: l’essere un’Unione principalmente monetaria, ma non politica, né economica.
L’attuale situazione di crisi ha reso ancor più evidente tale limite.
302
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Da un lato, sotto un profilo “interno”, lo sviluppo del “coordinamento fiscale” tra gli Stati
membri appare sempre più un elemento imprescindibile per il rilancio del mercato unico. In
particolare, la riduzione della frammentazione e delle diversità dei singoli ordinamenti ridurrebbe sia i costi di compliance da parte delle imprese, la cui localizzazione è sempre più distribuita su molteplici aree territoriali, sia la concorrenza fiscale tra paesi membri, che è tutt’ora
molto rilevante (come dimostrato nel presente lavoro) e quindi stridente con i principi del mercato unico.
Dall’altro, sotto un profilo “esterno”, in verità ancor più rilevante, il cambiamento degli scenari geo-politici ed economici pone i paesi europei di fronte alla importantissima sfida di evitare il declino; sfida che appare insostenibile senza una guida politica ed economica coordinata,
per la quale a sua volta una maggiore armonizzazione della fiscalità societaria è pre-requisito
ineliminabile.
Il presente lavoro, nell’analizzare le diverse normative ed i relativi riflessi sui bilanci delle imprese, ha identificato tre principali aree con rilevanti prospettive di potenziale armonizzazione:
• le aliquota fiscali nominali;
• le modalità di calcolo della base imponibile societaria;
• la tassazione dei dividendi.
La riduzione dei differenziali di competitività indotti dai sistemi fiscali dovrebbe essere ricercata operando unitariamente su questi tre profili.
In termini generali, i paesi dell’Est presentano aliquote nominali più basse (in media al di sotto
del 20%), mentre con riferimento all’effetto base imponibile (definito come l’effetto sul tax rate effettivo indotto dalle differenze tra base imponibile fiscale e risultato ante-imposte di bilancio) vi
è una distribuzione dei paesi non dissimile da quella dell’Europa occidentale, anche se in media
l’effetto base imponibile conduce, per i paesi dell’Est, ad un’aliquota inferiore di circa un punto
percentuale.
Tra i paesi dell’Europa dell’Est, Estonia e Ungheria sono quelli per i quali l’effetto base imponibile è maggiormente favorevole, così come l’Olanda per l’Europa occidentale.
La distanza in termini di tax rate effettivo tra i paesi a fiscalità più leggera (Estonia e Ungheria,
rispettivamente al 8% e 9%) e quelli a fiscalità più pesante (Francia e Italia, rispettivamente al
28,6% e al 31,3%), appare comunque abissale.
Tenendo conto anche della tassazione sui dividendi, l’Italia si conferma tra i paesi a fiscalità più
pesante, anche se è sostanzialmente raggiunta o superata (a seconda del modello proprietario delle
imprese) da Francia e Regno Unito, che hanno una tassazione personale più elevata.
L’approfondimento delle caratteristiche dei singoli ordinamenti fiscali ha consentito di evidenziare le peculiarità dei sistemi di tassazione societaria in termini di incentivi (o disincentivi) alla
competitività delle imprese.
In estrema sintesi, si può distinguere tra sistemi che generano interventi rilevanti sulla competitività delle imprese (in ossequio alle finalità anche “promozionali”, e non solo “distributive”, del
fisco) e sistemi ispirati alla neutralità.
In termini generali, i paesi occidentali più ispirati ad una logica di intervento (favorevole o sfavorevole) sulle decisioni aziendali sono la Francia, la Germania, la Spagna e l’Italia, mentre più
303
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
neutrali appaiono gli ordinamenti di Regno Unito e Olanda. Tra i paesi orientali, Estonia, Malta e
Ungheria presentano più marcate logiche di intervento rispetto a Slovenia e Polonia.
Inoltre, è possibile distinguere gli incentivi (o disincentivi) generati dai sistemi di tassazione
a seconda che incidano sulla struttura produttiva o sulla struttura finanziaria e societaria delle
imprese.
Tra i paesi caratterizzati dagli incentivi più favorevoli sulla struttura produttiva vi sono Francia
e Spagna. L’Italia, purtroppo, sotto questo profilo è in coda.
Quali incentivi alla struttura produttiva ed alla creazione d’impresa si distinguono, in particolare, i crediti d’imposta del 30% per gli investimenti in innovazione e le riduzioni d’imposta per
le nuove imprese, previsti dalla Francia. Interessante anche la disposizione dell’Ungheria che prevede deduzioni doppie o triple per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
L’Italia, invece, presenta forti disincentivi alla crescita ed all’integrazione verticale (in gran
parte dovuti all’Irap) ed anche estese indeducibilità dei costi operativi. Gli incentivi all’innovazione, che pure esistono, sono di fatto nella sostanza penalizzati dallo scarso ammontare effettivo
di risorse messe a disposizione.
Con riferimento agli incentivi sulla struttura finanziaria e societaria delle imprese (in termini sia
di scelte di finanziamento, che di investimenti finanziari e in partecipazioni), i sistemi più favorevoli dell’Europa occidentale sono quelli della Franca e del Regno Unito, mentre significativi effetti
penalizzanti sull’indebitamento caratterizzano i sistemi di Italia e Germania. Per i paesi dell’Europa
orientale, tralasciando il poco rappresentativo caso di Malta, vi è da segnalare il sistema di tassazione dell’Estonia che, essendo basato sui dividendi distribuiti e non sugli utili prodotti, costituisce
un forte incentivo all’autofinanziamento delle attività d’impresa, oltre ad esprimere un carico fiscale
molto ridotto. Si tratta tuttavia di un sistema molto particolare e poco replicabile.
Gli aspetti favorevoli più rilevanti sono rappresentati dai sistemi di participation exemption, da
esenzioni o agevolazioni per alcuni investimenti immobiliari e dal consolidato fiscale di gruppo,
mentre gli aspetti sfavorevoli sono principalmente legati ai limiti alla deducibilità degli interessi
passivi.
Alcune brevi considerazioni di sintesi possono essere dedicate alle prospettive di armonizzazione della tassazione delle società in Europa e, in particolare, alla riduzione del gap di competitività di cui soffrono le imprese italiane, caratterizzate dal tax rate societario più elevato in
assoluto.
Il percorso di armonizzazione della tassazione delle società nell’Europa allargata dovrebbe passare attraverso un avvicinamento sia delle aliquote che delle modalità di calcolo delle basi imponibili, riducendo le forti distanze esistenti tra paesi occidentali e paesi dell’Europa dell’Est. In
questa direzione va la recente proposta di direttiva finalizzata ad ottenere una base imponibile
consolidata comune dell’imposta sulle società (c.d. CCCTB)8.
Inoltre, sarebbe opportuno un coordinamento, snello e non burocratico, delle misure di
incentivo o disincentivo stabilite dai sistemi fiscali, finalizzato a potenziare l’efficacia di
8
Commissione Europea, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base, COM
(2011) 121/4.
304
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
risposta dell’Unione Europea di fronte alle sfide poste dall’evoluzione dei sistemi economici
nel mondo9.
In un contesto in cui l’Europa deve difendere il suo peso economico anche tramite l’armonizzazione (e secondo alcuni la parziale centralizzazione) delle politiche fiscali, l’Italia emerge con evidenza come il paese avente la fiscalità più penalizzante per le imprese.
Poiché è sempre più evidente che il macro-problema dell’Italia (la sostenibilità del debito pubblico) non può essere risolto senza rilanciare la crescita, il rispetto del vincolo stringente di finanza pubblica deve essere garantito assicurando al contempo alle imprese localizzate in Italia
una fiscalità non gravemente peggiore di quelle degli altri paesi, pena il graduale deflusso degli
investimenti produttivi.
Del resto, per ogni impresa addizionale localizzata in Italia anziché all’estero, il gettito fiscale
derivante dai redditi di lavoro dell’impresa e del suo indotto è generalmente molto superiore a
quello derivante dalla tassazione dei profitti dell’impresa stessa.
Potrebbe quindi pensarsi a misure di incentivo sulle imposte dirette che operino a condizione
che sia assicurato un gettito compensativo derivante dalla maggiore occupazione o dal maggior
valore aggiunto generato in Italia.
In particolare, tra le misure di maggiore importanza vi è la discussa eliminazione dell’Irap, anche graduale, e comunque partendo dalla sua deducibilità integrale almeno per la quota che non
colpisce i profitti. L’Irap rappresenta un disincentivo all’integrazione verticale, all’occupazione ed
al finanziamento della crescita con indebitamento. Inoltre, è un’imposta fortemente regressiva,
raggiungendo, per le imprese ad alto valore aggiunto con profitti ridotti o perdite, incidenze incomprensibili per gli investitori.
Forti e diffuse divaricazioni tra risultati economici e base imponibile fiscale rappresentano per
gli investitori esteri un grave fattore di opacità che disincentiva i processi di investimento. L’Irap,
purtroppo, è un esempio di scuola di tale fenomeno.
È preferibile un sistema più trasparente, in cui i tax rate effettivi non siano significativamente
superiori a quelli nominali e nel quale le divaricazioni tra risultati economici e basi imponibili
siano rappresentate da poche misure selettive di incentivo alle decisioni che generano crescita (innovazione, investimenti produttivi, localizzazione di nuovi rami d’azienda, aumenti di capitale) e
che recuperino gettito nell’area dell’ estrazione di profitti societari meramente speculativi (differenziali da trading, operatività in derivati non di copertura ecc.), oltre che dall’evasione e dal bilanciamento della tassazione delle rendite finanziarie.
La via maestra appare il ripristino di incentivi sostanziali, stabili e strutturali agli investimenti produttivi, all’innovazione ed alla crescita dimensionale delle imprese (tramite aggregazioni o relazioni di rete), ottenuti tramite crediti d’imposta, altri meccanismi di detassazione
ed anche tramite la revisione delle aliquote di ammortamento fiscalmente ammesse (spesso ormai anacronistiche). Nell’ordinamento italiano tali misure, quando presenti, sono frustrate
9
In tal senso, si è recentemente parlato di un Comitato di alto livello per la politica fiscale, presieduto dalla
Commissione: D. Feio, Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell’Unione, in particolare nell’area dell’euro, A7-0282/2010.
305
LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ NELL’EUROPA ALLARGATA
dall’esiguità delle risorse messe a disposizione e non hanno effetti sostanziali rilevanti sulle decisioni delle imprese.
Sotto il profilo delle scelte finanziarie, l’imperativo prioritario appare lo stimolo alla ricapitalizzazione delle imprese, prima che il contrasto all’indebitamento. Le attuali misure penalizzano
le imprese indebitate e con bassa redditività, rappresentando ulteriori fattori di innesco delle crisi
nelle imprese in difficoltà e comunque penalizzando gli investimenti di sviluppo, che generano
redditi operativi solo in esercizi successivi a quelli nei quali sono effettuati.
Il debito non è ‘malvagio’ in sé, ma solo ove sia eccessivo e costituisca un freno alla crescita
delle imprese.
Riteniamo pertanto preferibile l’allentamento del criterio di indeducibilità degli interessi passivi e, per contro, opportuna una misura di forte incentivo all’investimento nel capitale di rischio
delle imprese, stabilendo criteri di detassazione dei profitti proporzionati all’effettuazione di aumenti di capitale, sia in termini generali che con particolare attenzione alla quotazione in borsa
con offerta pubblica di sottoscrizione.
Tali incentivi alla ricapitalizzazione, inoltre, dovrebbero essere graduati in modo da esprimere
maggiori vantaggi per le imprese che destinino il capitale di rischio a nuovi investimenti e non
alla riduzione dell’indebitamento debito finanziario.
Sotto il profilo del gettito fiscale, l’attrazione degli investimenti produttivi ha un ritorno più
esteso e maggiore della ‘mungitura’ della ricchezza esistente, in quanto ha ricadute favorevoli sul
valore aggiunto, sull’occupazione e sui consumi, oltre che sui profitti delle imprese.
In quest’ottica, anche la misura c.d. del “regime fiscale di attrazione europea”, che consentirebbe agli investitori esteri di importare in Italia, per tre anni, il regime fiscale europeo maggiormente conveniente, può essere vista con favore, purché il suo evidente carattere discriminatorio
rispetto agli investitori italiani sia ammorbidito dalla graduale convergenza del sistema di tassazione italiano verso livelli di pressione più coerenti con la media europea.
Così come nessuna azienda ha mai prosperato nel lungo termine perseguendo solo l’aumento
del prezzo dei suoi prodotti rispetto ai concorrenti, anche a scapito dei volumi produttivi, così gli
Stati dell’Europa occidentale (e l’Italia in particolare) non possono a lungo mantenere una pressione fiscale relativamente più elevata degli altri, ma devono perseguire gli equilibri di finanza
pubblica e l’incremento del gettito tramite la crescita, oltre che la piena efficienza delle Istituzioni.
Poiché la crescita la fanno le imprese, la leva della tassazione societaria è elemento imprescindibile di una sana politica economica per la crescita.
306
SEZIONE SECONDA
– ANALISI ECONOMICA SULLA COMPETITIVITÀ
Appendice
Di seguito si presenta, per settore, l’elenco delle società che sono state escluse dal campione:
PAESE
COSTRUZIONI
Campione
Totale
ENERGETICO
Campione
Totale
COMMERCIO
Campione
Totale
MANIFATTURIERO
ITALIA
11
67
12
63
11
64
12
64
24
70
FRANCIA
6
70
17
70
17
67
28
64
20
54
SPAGNA
10
68
9
67
8
53
21
49
19
66
OLANDA
10
68
10
26
1
44
12
45
0
11
POLONIA
6
69
4
70
9
67
18
70
20
64
GRAN BRETAGNA
25
73
20
78
30
76
26
67
32
66
ESTONIA
14
70
18
69
3
70
19
66
15
70
UNGHERIA
10
65
12
70
6
68
22
69
17
70
MALTA
0
1
0
0
4
5
4
4
2
2
SLOVENIA
8
72
5
28
12
67
19
64
11
28
GERMANIA
9
69
14
71
17
69
12
69
16
70
307
Campione
Campione
TELECOMUNICAZIONI
Totale
Totale
NOTE
308
NOTE
309
NOTE
310