21 Invio comunicazione black-list 06.09.2016
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21 Invio comunicazione black-list 06.09.2016
Prato, 06 Settembre 2016 Marco Badiani Ragioniere Commercialista Revisore Contabile Lettera informativa n. 21/2016 Pierluigi Coppini Ragioniere Commercialista Revisore Contabile A TUTTI I CLIENTI Giulia Massari Dottore Commercialista Revisore Contabile LORO SEDI Simona Sguanci Dottore Commercialista Revisore Contabile Vinicio Vannucchi Dottore Commercialista Revisore Contabile OGGETTO: INVIO COMUNICAZIONE BLACK LIST OPERAZIONI 2015 Vi ricordiamo che il termine di presentazione della comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi black list relativamente alle operazioni effettuate nel 2015 è stabilito al 20 settembre 2016. Detta comunicazione è disciplinata dall’art. 1 del DL 40/2010 come ridisegnata dal DLgs. 175/2014; in particolare: - la comunicazione è dovuta se l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti con i paradisi fiscali ecceda la soglia di 10.000 euro; se ciò accade devono essere comunicate tutte le suddette operazioni, anche se di importo unitario minimo; - ha assunto periodicità annuale; - deve avvenire compilando il solo quadro BL del modello polivalente, lo stesso modello utilizzato per il cd. “spesometro”. L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori inseriti nelle “black list” di cui ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Prato Via G.Catani n. 37 59100 PRATO (Italia) Tel. +39 0574 570550 r.a. Fax +39 0574 575193 e-mail: [email protected] C.F. e P.IVA 01852820974 1 Tenuto conto che, ai fini dell’adempimento, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle due liste, la revisione parziale delle stesse risulta quindi ininfluente ai fini dell’adempimento. In questo contesto di progressiva modifica delle liste, si riporta quindi qui di seguito l’elenco degli Stati relativamente ai quali è dovuta la comunicazione: BLACK LIST VALEVOLE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 1 DL 40/2010 Alderney (Isole del Canale) Guernsey (Isole del Canale) Niue Andorra Herm (Isole del Canale) Nuova Caledonia Angola Hong Kong Oman Anguilla Isola di Man Panama Antigua Isole Cayman Polinesia francese Antille Olandesi Isole Cook Portorico Aruba Isole Marshall Saint Kitts e Nevis Bahamas Isole Turks e Caicos Saint Lucia Bahrein Isole Vergini britanniche Saint Vincent e Grenadine Barbados Isole Vergini statunitensi Salomone Barbuda Jersey (Isole del Canale) Samoa Belize Kenia San Marino (*) Bermuda Kiribati Sant’Elena Brunei Libano Sark (Isole del Canale) Costarica Liberia Seychelles Dominica Liechtenstein Singapore Emirati Arabi Uniti Lussemburgo Svizzera Ecuador Macao Taiwan Filippine Malaysia Tonga Gibilterra Maldive Tuvalu Giamaica Mauritius Uruguay Gibuti Monaco Vanuatu Grenada Montserrat Guatemala Nauru (*) San Marino - Dal 24.2.2014, non è più previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con San Marino, in quanto quest’ultimo è stato eliminato dalla black list di cui al DM 4.5.99 (DM 12.2.2014). Gli acquisti di beni da San Marino, effettuati mediante autofattura, continuano invece ad essere comunicati. Poiché la trasmissione di dette comunicazioni deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, i dati devono essere contenuti in un file avente caratteristiche tecniche compatibili con l’invio, sulla base di tracciati predisposti dall’Agenzia Entrate. Coloro che intendono procedere autonomamente all’invio diretto, devono possedere le credenziali Entratel o Fisconline1, mentre coloro che provvedono autonomamente all’elaborazione della 1 Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel; Entratel è invece il canale obbligatorio per le persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti. 2 contabilità aziendale e che intendono affidare allo studio l’incarico della trasmissione in telematico, dovranno contattare la propria casa di software al fine di trasferire i dati stessi, una volta verificati, in un file con tracciato idoneo all’invio mediante Entratel. Nel file dovranno essere inseriti i seguenti dati relativi all’invio: - codice fiscale intermediario incaricato della trasmissione 01852820974 - data dell’impegno data creazione del file - Impegno alla presentazione telematica da parte del (codice) 1 Il file dovrà essere fatto pervenire allo studio entro e non oltre il 14 settembre 2016 al seguente indirizzo email: [email protected]. Tenuto conto dell’eventualità di successiva modifica/correzione dei file che non venissero correttamente acquisiti dalla procedura telematica, si sottolinea l’importanza di far pervenire allo studio i file da trasmettere entro la scadenza indicata. Diversamente, lo studio non sarà in grado di garantire la tempestività della trasmissione telematica dei file pervenuti dopo le suddette date. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti Professionisti Associati 3