21 Invio comunicazione black-list 06.09.2016

Transcript

21 Invio comunicazione black-list 06.09.2016
Prato, 06 Settembre 2016
Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile
Lettera informativa n. 21/2016
Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile
A TUTTI I CLIENTI
Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
LORO SEDI
Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
OGGETTO: INVIO COMUNICAZIONE BLACK LIST OPERAZIONI 2015
Vi ricordiamo che il termine di presentazione della comunicazione delle operazioni da e verso operatori
stabiliti in Paesi black list relativamente alle operazioni effettuate nel 2015 è stabilito al 20 settembre
2016.
Detta comunicazione è disciplinata dall’art. 1 del DL 40/2010 come ridisegnata dal DLgs. 175/2014; in
particolare:
-
la comunicazione è dovuta se l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti con i
paradisi fiscali ecceda la soglia di 10.000 euro; se ciò accade devono essere comunicate tutte le
suddette operazioni, anche se di importo unitario minimo;
-
ha assunto periodicità annuale;
-
deve avvenire compilando il solo quadro BL del modello polivalente, lo stesso modello
utilizzato per il cd. “spesometro”.
L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio
negli Stati o territori inseriti nelle “black list” di cui ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.
Prato
Via G.Catani n. 37

59100 PRATO (Italia)

Tel. +39 0574 570550 r.a.

Fax +39 0574 575193

e-mail: [email protected]
C.F. e P.IVA 01852820974
1
Tenuto conto che, ai fini dell’adempimento, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola
delle due liste, la revisione parziale delle stesse risulta quindi ininfluente ai fini dell’adempimento.
In questo contesto di progressiva modifica delle liste, si riporta quindi qui di seguito l’elenco degli
Stati relativamente ai quali è dovuta la comunicazione:
BLACK LIST VALEVOLE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 1 DL 40/2010
Alderney (Isole del Canale)
Guernsey (Isole del Canale)
Niue
Andorra
Herm (Isole del Canale)
Nuova Caledonia
Angola
Hong Kong
Oman
Anguilla
Isola di Man
Panama
Antigua
Isole Cayman
Polinesia francese
Antille Olandesi
Isole Cook
Portorico
Aruba
Isole Marshall
Saint Kitts e Nevis
Bahamas
Isole Turks e Caicos
Saint Lucia
Bahrein
Isole Vergini britanniche
Saint Vincent e Grenadine
Barbados
Isole Vergini statunitensi
Salomone
Barbuda
Jersey (Isole del Canale)
Samoa
Belize
Kenia
San Marino (*)
Bermuda
Kiribati
Sant’Elena
Brunei
Libano
Sark (Isole del Canale)
Costarica
Liberia
Seychelles
Dominica
Liechtenstein
Singapore
Emirati Arabi Uniti
Lussemburgo
Svizzera
Ecuador
Macao
Taiwan
Filippine
Malaysia
Tonga
Gibilterra
Maldive
Tuvalu
Giamaica
Mauritius
Uruguay
Gibuti
Monaco
Vanuatu
Grenada
Montserrat
Guatemala
Nauru
(*) San Marino - Dal 24.2.2014, non è più previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con
San Marino, in quanto quest’ultimo è stato eliminato dalla black list di cui al DM 4.5.99 (DM 12.2.2014). Gli
acquisti di beni da San Marino, effettuati mediante autofattura, continuano invece ad essere comunicati.
Poiché la trasmissione di dette comunicazioni deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, i
dati devono essere contenuti in un file avente caratteristiche tecniche compatibili con l’invio, sulla
base di tracciati predisposti dall’Agenzia Entrate.
Coloro che intendono procedere autonomamente all’invio diretto, devono possedere le credenziali
Entratel o Fisconline1, mentre coloro che provvedono autonomamente all’elaborazione della
1
Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non
devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad
Entratel; Entratel è invece il canale obbligatorio per le persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione
dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti.
2
contabilità aziendale e che intendono affidare allo studio l’incarico della trasmissione in telematico,
dovranno contattare la propria casa di software al fine di trasferire i dati stessi, una volta verificati, in
un file con tracciato idoneo all’invio mediante Entratel.
Nel file dovranno essere inseriti i seguenti dati relativi all’invio:
-
codice fiscale intermediario incaricato della trasmissione
01852820974
-
data dell’impegno
data creazione del file
-
Impegno alla presentazione telematica da parte del (codice)
1
Il file dovrà essere fatto pervenire allo studio entro e non oltre il 14 settembre 2016 al seguente
indirizzo email: [email protected].
Tenuto conto dell’eventualità di successiva modifica/correzione dei file che non venissero
correttamente acquisiti dalla procedura telematica, si sottolinea l’importanza di far pervenire allo
studio i file da trasmettere entro la scadenza indicata. Diversamente, lo studio non sarà in grado di
garantire la tempestività della trasmissione telematica dei file pervenuti dopo le suddette date.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Professionisti Associati
3