I procedimenti di prevenzione incendi alla luce dei recenti

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I procedimenti di prevenzione incendi alla luce dei recenti
I procedimenti di prevenzione incendi alla luce dei recenti interventi legislativi
Francesco Notaro
Il riferimento normativo per i recenti interventi legislativi in materia di procedimenti di
prevenzione incendi, è quello relativo alla Legge 30 luglio 2010 n. 22, che parla di Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale segnalazione incide nell’ambito della prevenzione incendi.
La SCIA, per le attività che ricadono nel campo di applicazione (sono escluse dal campo di
applicazione le attività in generale legate alla sicurezza pubblica ”... ove sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione
della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa
comunitaria...”) , prevede che il progetto da depositare debba essere corredato di tutte le
dichiarazioni, attestazioni asseverazioni, nonché elaborati tecnici e che i locali possano essere
aperti al pubblico lo stesso giorno della consegna della SCIA stessa, senza alcun controllo da parte
dei Vigili del fuoco.
La SCIA sostituisce tutte le certificazioni e gli atti autorizzativi a qualsiasi titolo denominati.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività nella prevenzione incendi
La SCIA non ricomprende tra i casi di esclusione, quelli riguardanti la pubblica incolumità, non si
applica alle deroghe, non solo in quanto il parere è di un organo collegiale, ma anche perché non si
può far riferimento ad una norma cui asseverare e le attività pericolose soggette alla applicazione
del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
Inoltre, la SCIA non sembrerebbe applicabile nei casi in cui non esistono “norme verticali”, sia
perché vi è discrezionalità tecnica, ma anche perché non si può far riferimento ad una norma cui
asseverare.
Diverse sono le novità che introduce la SCIA.
Si parla di passaggio dalla DIA alla SCIA, visto che l’attività può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Vi è un termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione per l’adozione di motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività, decorso tale termine per l’adozione dei provvedimenti,
all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale.
Quali le sue principali conseguenze
Tra le principali conseguenze legate all’introduzione della SCIA c’è da segnalare che il termine di
sessanta giorni per l’adozione di provvedimenti, di fatto dilata l’avvio dell’attività stessa.
Ciò non è dovuto solamente al fatto che, probabilmente, la proprietà aspetterà – per sua stessa
convenienza - i 60 giorni, per timore di prescrizioni successive all’avvio della attività; infatti vi è
anche il rischio di incorrere in contenziosi con l’amministrazione, giacché nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, chi dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di sicurezza, è punito con la reclusione da uno
a tre anni.
Differenze nella tempistica prima e dopo l’introduzione della SCIA
Prima dell’introduzione della SCIA servivano 45 giorni per avere il parere di conformità e
successivamente, per avviare l’attività, era necessario richiedere il sopralluogo per il rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi che sarebbe avvenuto entro 90 giorni, in alternativa poteva
essere richiesta la DIA per dare inizio immediato all’attività.
Invece, con l’avvento della SCIA, i tempi di attesa si allungano fino a 60 giorni per il deposito del
progetto, mentre ne servono altri 60 per il deposito delle asseverazioni. Dunque, i tempi rischiano
di dilatarsi.
PRE-SCIA
POST-SCIA
FASE 1
tempi
PARERE DI CONFORMITÀ
45 gg
DEPOSITO PROGETTO
60 gg
FASE 2
tempi
CPI / DIA
90 gg / 0 gg
DEPOSITO ASSEVERAZIONI
60 gg
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
In tale ottica, si inserisce anche il D.P.R. n. 160 del 7 luglio 2010 che disciplina il nuovo
regolamento per lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): il regolamento semplifica e
riordina la disciplina sugli Sportelli Unici per le Attività Produttive. In base a tale norma, il SUAP
diventa l’unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività
produttiva, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva al richiedente, in luogo di
tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Nel D.P.R. viene anche recepita la modifica all’art. 19 della Legge 241/90, inserita di recente con la
Legge 122/2010, attraverso l’introduzione, a pieno titolo, della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA).
Rivisitazione e semplificazione delle procedure: la proposta del CNVVF
Ben prima dell’avvio della SCIA, in applicazione del decreto “taglia oneri”, i Vigili del fuoco hanno
avviato un progetto di rivisitazione e semplificazione delle procedure (in particolare la revisione
del D.P.R. 37 e del D.M. 16/2/82). I criteri alla base delle nuove regole di prevenzione incendi sono
incentrati in particolare su:
1. maggiore ricorso all’autocertificazione;
2. proporzionalità dell’azione amministrativa con l’individuazione di procedimenti
“proporzionali” alla dimensione dell’impresa;
3. presa d’atto dei dettami del comma 4-quater dell’art. 49 della L. 122/10;
4. liberazione di risorse, grazie all’autocertificazione, che potranno più utilmente essere
reimpiegate per le attività di controllo sul territorio.
Nell’ambito del progetto, le attività vengono inserite in diversi gruppi, via via crescenti per
complessità del procedimento, in funzione di parametri relativi sia all’esistenza di norme verticali
di prevenzione incendi, che al livello di rischio d’incendio (basso, medio, alto – come riportano le
definizioni del D.M. 13/10/98).
Nuova determinazione delle attività soggette al controllo dei VVF
Nell’ambito del progetto, le attività a rischio incendio sono state divise in tre categorie:
Categoria A
Ricadono in questa categoria le attività normate caratterizzate da rischio d’incendio basso e
limitata presenza di persone (autorimesse fino a 50 veicoli, piccoli depositi di materiale
combustibile, alberghi sino a 50 posti letto, scuole fino a 300 persone, ecc…).
Per tale categoria, la procedura risulta immediata: si prevede il solo deposito del progetto,
corredato di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni, nonché elaborati tecnici.
Il tempo di evasione della pratica è limitato alla fase istruttoria della documentazione con rilascio
di ricevuta; sono previsti controlli attraverso sopralluoghi a campione Rispetto alla SCIA il tempo di
evasione della pratica finisce in un’unica fase, che è quella del deposito.
Da segnalare che è fatta salva la facoltà dell’utente di richiedere, a titolo oneroso, l’istruttoria
della pratica con l’esame del progetto ed il sopraluogo tecnico.
Categoria B
In questa categoria sono state inserite le attività normate e non normate, caratterizzate da rischio
d’incendio medio e presenza di persone (autorimesse fino a 300 veicoli, depositi di materiale
combustibile, alberghi sino a 500 posti letto, scuole fino a 500 persone, ecc…). .
La Procedura prevede il solo esame del Progetto, con emissione parere di conformità. Dunque, la
fase del sopralluogo non esiste più, bensì viene effettuato un deposito di tutte le dichiarazioni,
attestazioni asseverazioni, nonché elaborati tecnici per l’inizio dell’attività (Più o meno quello che
avviene con la DIA, ma senza il sopralluogo”).
Il tempo di evasione della pratica è relativo alla sola istruttoria dell’esame del Progetto,
completabile in 45 giorni. L’inizio attività appare contestuale al deposito della documentazione
(dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici); va evidenziato che sono previsti
controlli attraverso sopralluoghi a campione.
Categoria C
Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da rischio
d’incendio alto ed elevato numero di persone presenti (stabilimenti di produzione, fabbriche,
ospedali, grandi alberghi ecc…)
La procedura resta simile a quella attuale: si parte da un esame del Progetto, con emissione del
parere di conformità fino all’istanza per il rilascio del CPI .
Per quanto attiene i tempi evasione pratica, si prevede che l’istruttoria dell’esame del Progetto sia
ultimabile in 45 giorni. Resta in essere la necessità del sopralluogo, da compiersi entro 60 giorni
(l’attività può comunque avere inizio, contestualmente alla presentazione dell’istanza corredata di
tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici) .
Alla luce di quanto esposto, il progetto consentirebbe di liberare anche delle risorse che ci
auguriamo possano essere utilizzate per effettuare i sopralluoghi e consentire il rilascio definitivo
del CPI in tempi più brevi.
Con l’adozione di un provvedimento del tipo presentato, circa il 50% delle attività compiute sul
territorio verrebbero svolte in totale semplificazione, prevedendo il solo deposito del progetto; lo
stesso varrebbe per le richieste di sopralluogo.
In termini orari, si prevede di recuperare circa 260.000 ore tra le attività di sopralluogo (non più da
compiersi per la Categoria A), le attività di esame progetto, (che non verrebbero più fatte) e i
sopralluoghi della Categoria B, da destinare ad attività di sopralluogo a campione.