I procedimenti di prevenzione incendi alla luce dei recenti
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I procedimenti di prevenzione incendi alla luce dei recenti
I procedimenti di prevenzione incendi alla luce dei recenti interventi legislativi Francesco Notaro Il riferimento normativo per i recenti interventi legislativi in materia di procedimenti di prevenzione incendi, è quello relativo alla Legge 30 luglio 2010 n. 22, che parla di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale segnalazione incide nell’ambito della prevenzione incendi. La SCIA, per le attività che ricadono nel campo di applicazione (sono escluse dal campo di applicazione le attività in generale legate alla sicurezza pubblica ”... ove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria...”) , prevede che il progetto da depositare debba essere corredato di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni, nonché elaborati tecnici e che i locali possano essere aperti al pubblico lo stesso giorno della consegna della SCIA stessa, senza alcun controllo da parte dei Vigili del fuoco. La SCIA sostituisce tutte le certificazioni e gli atti autorizzativi a qualsiasi titolo denominati. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività nella prevenzione incendi La SCIA non ricomprende tra i casi di esclusione, quelli riguardanti la pubblica incolumità, non si applica alle deroghe, non solo in quanto il parere è di un organo collegiale, ma anche perché non si può far riferimento ad una norma cui asseverare e le attività pericolose soggette alla applicazione del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Inoltre, la SCIA non sembrerebbe applicabile nei casi in cui non esistono “norme verticali”, sia perché vi è discrezionalità tecnica, ma anche perché non si può far riferimento ad una norma cui asseverare. Diverse sono le novità che introduce la SCIA. Si parla di passaggio dalla DIA alla SCIA, visto che l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Vi è un termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione per l’adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, decorso tale termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Quali le sue principali conseguenze Tra le principali conseguenze legate all’introduzione della SCIA c’è da segnalare che il termine di sessanta giorni per l’adozione di provvedimenti, di fatto dilata l’avvio dell’attività stessa. Ciò non è dovuto solamente al fatto che, probabilmente, la proprietà aspetterà – per sua stessa convenienza - i 60 giorni, per timore di prescrizioni successive all’avvio della attività; infatti vi è anche il rischio di incorrere in contenziosi con l’amministrazione, giacché nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di sicurezza, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Differenze nella tempistica prima e dopo l’introduzione della SCIA Prima dell’introduzione della SCIA servivano 45 giorni per avere il parere di conformità e successivamente, per avviare l’attività, era necessario richiedere il sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi che sarebbe avvenuto entro 90 giorni, in alternativa poteva essere richiesta la DIA per dare inizio immediato all’attività. Invece, con l’avvento della SCIA, i tempi di attesa si allungano fino a 60 giorni per il deposito del progetto, mentre ne servono altri 60 per il deposito delle asseverazioni. Dunque, i tempi rischiano di dilatarsi. PRE-SCIA POST-SCIA FASE 1 tempi PARERE DI CONFORMITÀ 45 gg DEPOSITO PROGETTO 60 gg FASE 2 tempi CPI / DIA 90 gg / 0 gg DEPOSITO ASSEVERAZIONI 60 gg Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) In tale ottica, si inserisce anche il D.P.R. n. 160 del 7 luglio 2010 che disciplina il nuovo regolamento per lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): il regolamento semplifica e riordina la disciplina sugli Sportelli Unici per le Attività Produttive. In base a tale norma, il SUAP diventa l’unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva al richiedente, in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Nel D.P.R. viene anche recepita la modifica all’art. 19 della Legge 241/90, inserita di recente con la Legge 122/2010, attraverso l’introduzione, a pieno titolo, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Rivisitazione e semplificazione delle procedure: la proposta del CNVVF Ben prima dell’avvio della SCIA, in applicazione del decreto “taglia oneri”, i Vigili del fuoco hanno avviato un progetto di rivisitazione e semplificazione delle procedure (in particolare la revisione del D.P.R. 37 e del D.M. 16/2/82). I criteri alla base delle nuove regole di prevenzione incendi sono incentrati in particolare su: 1. maggiore ricorso all’autocertificazione; 2. proporzionalità dell’azione amministrativa con l’individuazione di procedimenti “proporzionali” alla dimensione dell’impresa; 3. presa d’atto dei dettami del comma 4-quater dell’art. 49 della L. 122/10; 4. liberazione di risorse, grazie all’autocertificazione, che potranno più utilmente essere reimpiegate per le attività di controllo sul territorio. Nell’ambito del progetto, le attività vengono inserite in diversi gruppi, via via crescenti per complessità del procedimento, in funzione di parametri relativi sia all’esistenza di norme verticali di prevenzione incendi, che al livello di rischio d’incendio (basso, medio, alto – come riportano le definizioni del D.M. 13/10/98). Nuova determinazione delle attività soggette al controllo dei VVF Nell’ambito del progetto, le attività a rischio incendio sono state divise in tre categorie: Categoria A Ricadono in questa categoria le attività normate caratterizzate da rischio d’incendio basso e limitata presenza di persone (autorimesse fino a 50 veicoli, piccoli depositi di materiale combustibile, alberghi sino a 50 posti letto, scuole fino a 300 persone, ecc…). Per tale categoria, la procedura risulta immediata: si prevede il solo deposito del progetto, corredato di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni, nonché elaborati tecnici. Il tempo di evasione della pratica è limitato alla fase istruttoria della documentazione con rilascio di ricevuta; sono previsti controlli attraverso sopralluoghi a campione Rispetto alla SCIA il tempo di evasione della pratica finisce in un’unica fase, che è quella del deposito. Da segnalare che è fatta salva la facoltà dell’utente di richiedere, a titolo oneroso, l’istruttoria della pratica con l’esame del progetto ed il sopraluogo tecnico. Categoria B In questa categoria sono state inserite le attività normate e non normate, caratterizzate da rischio d’incendio medio e presenza di persone (autorimesse fino a 300 veicoli, depositi di materiale combustibile, alberghi sino a 500 posti letto, scuole fino a 500 persone, ecc…). . La Procedura prevede il solo esame del Progetto, con emissione parere di conformità. Dunque, la fase del sopralluogo non esiste più, bensì viene effettuato un deposito di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni, nonché elaborati tecnici per l’inizio dell’attività (Più o meno quello che avviene con la DIA, ma senza il sopralluogo”). Il tempo di evasione della pratica è relativo alla sola istruttoria dell’esame del Progetto, completabile in 45 giorni. L’inizio attività appare contestuale al deposito della documentazione (dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici); va evidenziato che sono previsti controlli attraverso sopralluoghi a campione. Categoria C Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da rischio d’incendio alto ed elevato numero di persone presenti (stabilimenti di produzione, fabbriche, ospedali, grandi alberghi ecc…) La procedura resta simile a quella attuale: si parte da un esame del Progetto, con emissione del parere di conformità fino all’istanza per il rilascio del CPI . Per quanto attiene i tempi evasione pratica, si prevede che l’istruttoria dell’esame del Progetto sia ultimabile in 45 giorni. Resta in essere la necessità del sopralluogo, da compiersi entro 60 giorni (l’attività può comunque avere inizio, contestualmente alla presentazione dell’istanza corredata di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici) . Alla luce di quanto esposto, il progetto consentirebbe di liberare anche delle risorse che ci auguriamo possano essere utilizzate per effettuare i sopralluoghi e consentire il rilascio definitivo del CPI in tempi più brevi. Con l’adozione di un provvedimento del tipo presentato, circa il 50% delle attività compiute sul territorio verrebbero svolte in totale semplificazione, prevedendo il solo deposito del progetto; lo stesso varrebbe per le richieste di sopralluogo. In termini orari, si prevede di recuperare circa 260.000 ore tra le attività di sopralluogo (non più da compiersi per la Categoria A), le attività di esame progetto, (che non verrebbero più fatte) e i sopralluoghi della Categoria B, da destinare ad attività di sopralluogo a campione.