la cessione del contratto di leasing dell`autoveicolo

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la cessione del contratto di leasing dell`autoveicolo
 Circolare N. 13
Area: PROFESSIONAL
Periodico quindicinale
23 giugno 2011
LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING DELL’AUTOVEICOLO
La cessione del contratto di leasing comporta il trasferimento del diritto di godimento del bene in
capo al subentrante e l’acquisizione dell'opzione di acquisto della proprietà del bene alla scadenza
del contratto.
Il corrispettivo derivante dalla cessione del contratto di leasing va assoggettato alla stessa
percentuale di detraibilità IVA adottata dal cedente.
LA LOCAZIONE FINANZIARIA DEGLI AUTOVEICOLI
Il contratto di leasing è un istituto mediante il quale una società concedente (il locatore) cede ad un
altro soggetto (il locatario) il diritto di usare un determinato bene per un periodo di tempo
predeterminato in cambio di un canone periodico (maggiorato di interessi).
Al termine del periodo di locazione il locatario può acquisire la proprietà del bene esercitando il c.d.
diritto di riscatto (ad un prezzo predeterminato alla sottoscrizione del contratto) o provvedere alla
sua restituzione.
La normativa fiscale pone alcuni limiti alla deducibilità dei canoni di leasing relativi agli autoveicoli,
ossia:
1)
2)
l’art. 54, c. 2, TUIR, stabilisce che la durata del contratto (c.d. limite temporale) non può
essere inferiore al periodo di ammortamento previsto per tali beni (fissato in 4 anni);
l’art. 164, TUIR, contempla una percentuale di deducibilità dei relativi costi pari al 40% con
un importo massimo deducibile pari a € 18.075,99.
Nel caso di esercizio dell’attività professionale in forma individuale, la deducibilità è
ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Per gli studi associati, la deducibilità dei costi è
consentita per un veicolo ogni socio o associato.
L’IVA relativa ai canoni di leasing, così come l’imposta pagata per le spese relative al
mantenimento del veicolo (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, ecc.), è detraibile nel
limite del 40%.
I soggetti che svolgono un’attività professionale in regime di esenzione IVA (ad esempio, i
medici), non possono detrarre l’IVA assolta attraverso l’acquisizione del bene con il
contratto di leasing.
Prima della scadenza del periodo di locazione il locatario può scegliere di cedere il contratto di
leasing in essere. In tale ipotesi occorre rispettare il relativo dettato normativo, invero piuttosto
complesso.
La cessione del contratto di leasing deve comunque essere autorizzata dalla società
concedente.
ASPETTI IVA
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DPR 633/1972, la cessione del contratto di leasing costituisce una
prestazione di servizi assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 20%.
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Tuttavia, con CM n. 8/E/2009 (punto 6.1), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di
cessione del contratto di leasing di un veicolo per il quale la detrazione dell’IVA sui relativi canoni è
stata operata in misura limitata, l’operazione va trattata come una cessione di un bene anziché
come una prestazione di servizi.
Secondo l’Agenzia, infatti, attraverso la modifica dell’art. 19-bis1, c. 1, lett. d), DPR 633/1972,
l’acquisto di autoveicoli mediante contratti di leasing è ora equiparato, ai fini della detrazione
dell’imposta, all’acquisizione tramite compravendita.
L’art. 13, c. 5, DPR 633/1972, stabilisce che la base imponibile delle cessioni di beni va assunta in
misura pari alla percentuale della detrazione operata all’atto dell’acquisto, qualora quest'ultima sia
stata parziale per effetto dell'art. 19-bis1, DPR 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità
oggettiva.
Di conseguenza, posto che attraverso la cessione del contratto di leasing il cessionario acquisisce
un bene sottoposto ad una limitazione oggettiva alla detrazione dell’IVA, tale cessione va trattata
alla stregua di una cessione di beni.
Trattandosi di veicoli ad uso promiscuo, per i quali la detrazione è limitata, la base imponibile del
corrispettivo di cessione deve essere ridotta alla stessa misura della detrazione operata in sede di
registrazione dei canoni di leasing (e, quindi, considerata l’evoluzione normativa in tema di
detrazione IVA auto al 10%, al 15% o al 40%).
Esempio
Cessione di un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo, prezzo pattuito pari a € 5.400
(IVA compresa). Il cedente ha detratto l’imposta sui canoni di leasing nella misura del 40%.
La fattura di vendita va assoggettata a IVA in misura proporzionale alla detrazione operata
(40%) e pertanto: 5.400 :108 (ossia il 20% del 40%) x 40 = 2.000 (quota soggetta a IVA 20%).
Geom. Annibale Barca
Via Zama, 12 - 48018 Faenza (RA)
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Spett.le
Tanit Srl
Via Tito Livio, 1 - 47122 Forlì (FC)
P. iva: 02267380400
Fattura n. 12 del 24.6.2011
Cessione contratto di leasing stipulato in data 4.4.2008
con GMT Leasing - Autoveicolo a targa BB792AG:
- quota imponibile IVA ex art. 13, c. 5, DPR 633/972
€ 2.000
- quota fuori campo IVA
€ 3.000
Imponibile IVA
IVA 20%
Fuori campo IVA
Totale FATTURA
€ 2.000
€ 400
€ 3.000
€ 5.400
Allo stesso modo, l’acquirente del contratto di leasing potrà detrarre l’IVA (sia quella applicata dal
cedente del contratto, sia quella relativa ai successivi canoni residui) nella misura del 40%.
ASPETTI REDDITUALI
L’art. 88, c. 5, TUIR, stabilisce che in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva, senza che assuma rilevanza il
corrispettivo concordato tra le parti.
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Sul punto la CM n. 108/1996 ha precisato che tale valore normale deve essere assunto al
netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto,
attualizzati alla data della cessione.
Tuttavia, detta norma di carattere antielusivo, interessa il reddito d’impresa e non quello di lavoro
autonomo.
Per i professionisti, infatti, opera l’art. 54, c. 1-quater, TUIR, che stabilisce la rilevanza reddituale
delle plusvalenze e dei corrispettivi connessi alla cessione della clientela o di elementi immateriali,
ma senza includere le sopravvenienze attive che, pertanto, parrebbero estranee alla
quantificazione del reddito di lavoro autonomo.
Tuttavia, nell’ambito di una videoconferenza MAP tenutasi il 6.6.2007, l’Agenzia delle Entrate ha
affermato che i corrispettivi percepiti nell’ambito della cessione del contratto di leasing avente ad
oggetto un bene strumentale all’attività professionale devono essere assoggettati a tassazione in
quanto la nozione di elemento “immateriale” di cui all’art. 54, c. 1-quater, TUIR, è volutamente
generica potendosi così annoverare nella stessa qualunque elemento intangibile la cui cessione
determini l’incasso di un corrispettivo connesso allo svolgimento dell’attività professionale.
L’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, ancora non recepito da alcun documento di
prassi, non pare condivisibile in quanto il dettato normativo di cui all’art. 54, c. 1-quater, TUIR, è da
ritenersi tassativamente riferito agli elementi reddituali in esso contenuti.
Pertanto, il mancato riferimento alla cessione del contratto di leasing e alle sopravvenienze attive
in genere, porta a ritenere che la sopravvenienza attiva emergente dalla cessione del contratto di
leasing non deve essere ripresa a tassazione in capo al professionista cedente.
La questione rimane quindi aperta, anche se appare opportuno segnalare che la Circolare n.
1/R/2008 del CNDCEC ha rilevato che il dettato di cui all’art. 88, c. 5, TUIR, non può essere
trasferito tel quel nella disciplina del reddito di lavoro autonomo, con conseguente non imponibilità
di detta operazione nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.
In ogni caso, la tassazione della sopravvenienza attiva può eventualmente interessare i soli
contratti stipulati a decorrere dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del c. 1-quater
dell’art. 54, TUIR). ■
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