ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento per

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ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento per
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 34172 DIV3-E
Roma, 19 aprile 2010
OGGETTO:
Decreto di autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne
costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, in attuazione delle disposizioni
transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui all'allegato I del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
Introduzione
In ambito europeo, al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del
trasporto interno di merci pericolose, si è ritenuto opportuno sostituire la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada -, e la direttiva 96/49/CE - relativa al trasporto di
merci pericolose per ferrovia -, con la direttiva 2008/68/CE che comprende anche le disposizioni
applicabili al trasporto di merci pericolose mediante le vie navigabili interne.
Per il recepimento della citata direttiva 2008/68/CE è stato emanato il decreto legislativo n.
35 del 27 gennaio 2010 che, per gli aspetti operativi di dettaglio demanda a successivi
provvedimenti di rango inferiore da emanarsi a cura dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e per taluni anche di concerto con le altre Amministrazioni dello Stato interessate.
Coerentemente con la previgente direttiva 94/55/CE, anche la direttiva 2008/68/CE prevede
la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, sul proprio territorio, la circolazione, per finalità di
trasporto interno di merci pericolose su strada, di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1
gennaio 1997, e pertanto non conformi alla direttiva stessa, purché mantenuti in condizioni tali da
garantire i livelli di sicurezza richiesti. Tale previsione è stata recepita nell'ordinamento interno ad
opera dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo.
In esecuzione di tale disposizione, il Decreto ministeriale del 18 febbraio 2010, oggetto
della presente circolare, disciplina la circolazione nazionale dei veicoli e delle cisterne destinate al
trasporto di merci pericolose costruite anteriormente al 1 gennaio 1997.
Definizioni
Al fine di precisare il campo di applicazione del decreto in esame è opportuno riportare le
seguenti definizioni utilizzate nell'ambito della presente circolare.
Veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno
quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ed i relativi
rimorchi.
Autoveicolo-cisterna: un autoveicolo per trasporto specifico costruito per il trasporto di
materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al
veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna
comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o
agli elementi del gruppo assali-sospensione.
Rimorchi-cisterna e semirimorchi-cisterna: a questa categoria di veicoli si applica la stessa
definizione per gli autoveicoli-cisterna.
Cisterna: un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura. Sono
ricomprese i contenitori-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne smontabili nonché le cisterne che
costituiscono elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM.
Gas liquefatto refrigerato: un gas che, quando è imballato per il trasporto, è parzialmente
liquido a causa della sua bassa temperatura.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione del DM 18 febbraio 2010, come anticipato in premessa, riguarda la
circolazione nazionale dei veicoli e delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su
strada costruite anteriormente al 1 gennaio 1997 non conformi alle prescrizioni del d.l.gs. 2010/35.
Di seguito verranno esaminate le fattispecie rispettivamente per veicoli e per le cisterne.
Articolo 1 del DM 18 febbraio 2010
a) comma 1
Il comma 1 dell'articolo 1 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che:

Gli autoveicoli cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva
2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto comprendono anche quelle distinte con il
numero ONU 1202 o ONU 1965 possono continuare ad essere utilizzati esclusivamente per il
trasporto delle materie distinte con il numero ONU 1202 o ONU 1965 per non oltre venticinque
anni dalla data della loro prima immatricolazione.

i rimorchi cisterna ed i semirimorchi cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non
conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto comprendono
anche quelle distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 possono
continuare ad essere utilizzati esclusivamente per il trasporto delle materie distinte con il
numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 per non oltre venticinque anni dalla data
della loro prima immatricolazione.
b) comma 2
Il comma 2 dell'articolo 1 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che:

Gli autoveicoli cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva
2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto non comprendono anche quelle distinte
con il numero ONU 1202 o ONU 1965 possono continuare ad essere utilizzati per non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non
oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione.

i rimorchi cisterna ed i semirimorchi cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non
conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto non comprendono
anche quelle distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257, possono
continuare ad essere utilizzati per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data dalla loro
prima immatricolazione.

Le rimanenti tipologie di veicoli (trattori stradali, veicoli porta container cisterna ecc.), costruiti
anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, possono continuare
ad essere utilizzati, per il trasporto di merci pericolose, per non oltre ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il venticinquesimo
anno dalla data della loro prima immatricolazione.
Articolo 2 del DM 18 febbraio 2010
a) comma 1
Il comma 1 dell'articolo 2 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che:

Le cisterne, costruite anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva
2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto comprendono anche quelle distinte con il
numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 o materie della classe 2, possono
continuare ad essere utilizzate esclusivamente per trasporto di materie distinte con il numero
ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 o materie della classe 2, per non oltre venticinque
anni dalla data della loro prima immissione in servizio.
b) comma 2
Il comma 2 dell'articolo 2 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che:

Le cisterne, costruite anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva
2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto non comprendono anche quelle distinte
con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 o materie della classe 2, possono
continuare ad essere utilizzate, per il trasporto di merci pericolose, per non oltre ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il
venticinquesimo anno dalla data della loro prima immissione in servizio.
Circolazione dei veicoli
I veicoli ammessi alla circolazione nazionale in base al DM 18 febbraio 2010sulla carta di
circolazione devono recare la seguente annotazione:
Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci
pericolose su strada sino al .............. ai sensi del
comma .......... articolo ................ del DM 18 febbraio 2010
Gli Uffici motorizzazione civile aggiornano, con le consuete modalità e relative tariffe, le
carte di circolazione dei veicoli ricadenti nel campo di applicazione del DM 18 febbraio 2010,
dandone evidenza nell'archivio nazionale veicoli, al più tardi entro un anno dalla data dell'ultima
revisione.
Fino alla data di tale aggiornamento, la circolazione dei veicoli avverrà con le previgenti
modalità nei limiti stabiliti dal DM 18 febbraio 2010 così come esplicitati dalla presente ministeriale.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli