ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento per
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione Prot. n. 34172 DIV3-E Roma, 19 aprile 2010 OGGETTO: Decreto di autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, in attuazione delle disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Introduzione In ambito europeo, al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, si è ritenuto opportuno sostituire la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada -, e la direttiva 96/49/CE - relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia -, con la direttiva 2008/68/CE che comprende anche le disposizioni applicabili al trasporto di merci pericolose mediante le vie navigabili interne. Per il recepimento della citata direttiva 2008/68/CE è stato emanato il decreto legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 che, per gli aspetti operativi di dettaglio demanda a successivi provvedimenti di rango inferiore da emanarsi a cura dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per taluni anche di concerto con le altre Amministrazioni dello Stato interessate. Coerentemente con la previgente direttiva 94/55/CE, anche la direttiva 2008/68/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, sul proprio territorio, la circolazione, per finalità di trasporto interno di merci pericolose su strada, di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, e pertanto non conformi alla direttiva stessa, purché mantenuti in condizioni tali da garantire i livelli di sicurezza richiesti. Tale previsione è stata recepita nell'ordinamento interno ad opera dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo. In esecuzione di tale disposizione, il Decreto ministeriale del 18 febbraio 2010, oggetto della presente circolare, disciplina la circolazione nazionale dei veicoli e delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose costruite anteriormente al 1 gennaio 1997. Definizioni Al fine di precisare il campo di applicazione del decreto in esame è opportuno riportare le seguenti definizioni utilizzate nell'ambito della presente circolare. Veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ed i relativi rimorchi. Autoveicolo-cisterna: un autoveicolo per trasporto specifico costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensione. Rimorchi-cisterna e semirimorchi-cisterna: a questa categoria di veicoli si applica la stessa definizione per gli autoveicoli-cisterna. Cisterna: un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura. Sono ricomprese i contenitori-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne smontabili nonché le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM. Gas liquefatto refrigerato: un gas che, quando è imballato per il trasporto, è parzialmente liquido a causa della sua bassa temperatura. Campo di applicazione Il campo di applicazione del DM 18 febbraio 2010, come anticipato in premessa, riguarda la circolazione nazionale dei veicoli e delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada costruite anteriormente al 1 gennaio 1997 non conformi alle prescrizioni del d.l.gs. 2010/35. Di seguito verranno esaminate le fattispecie rispettivamente per veicoli e per le cisterne. Articolo 1 del DM 18 febbraio 2010 a) comma 1 Il comma 1 dell'articolo 1 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che: Gli autoveicoli cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1202 o ONU 1965 possono continuare ad essere utilizzati esclusivamente per il trasporto delle materie distinte con il numero ONU 1202 o ONU 1965 per non oltre venticinque anni dalla data della loro prima immatricolazione. i rimorchi cisterna ed i semirimorchi cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 possono continuare ad essere utilizzati esclusivamente per il trasporto delle materie distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 per non oltre venticinque anni dalla data della loro prima immatricolazione. b) comma 2 Il comma 2 dell'articolo 1 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che: Gli autoveicoli cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto non comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1202 o ONU 1965 possono continuare ad essere utilizzati per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione. i rimorchi cisterna ed i semirimorchi cisterna, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto non comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257, possono continuare ad essere utilizzati per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data dalla loro prima immatricolazione. Le rimanenti tipologie di veicoli (trattori stradali, veicoli porta container cisterna ecc.), costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, possono continuare ad essere utilizzati, per il trasporto di merci pericolose, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione. Articolo 2 del DM 18 febbraio 2010 a) comma 1 Il comma 1 dell'articolo 2 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che: Le cisterne, costruite anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 o materie della classe 2, possono continuare ad essere utilizzate esclusivamente per trasporto di materie distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 o materie della classe 2, per non oltre venticinque anni dalla data della loro prima immissione in servizio. b) comma 2 Il comma 2 dell'articolo 2 del DM 18 febbraio 2010 stabilisce che: Le cisterne, costruite anteriormente al 1 gennaio 1997 e non conformi alla direttiva 2008/68/CE, che tra le materie ammesse al trasporto non comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 o materie della classe 2, possono continuare ad essere utilizzate, per il trasporto di merci pericolose, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immissione in servizio. Circolazione dei veicoli I veicoli ammessi alla circolazione nazionale in base al DM 18 febbraio 2010sulla carta di circolazione devono recare la seguente annotazione: Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al .............. ai sensi del comma .......... articolo ................ del DM 18 febbraio 2010 Gli Uffici motorizzazione civile aggiornano, con le consuete modalità e relative tariffe, le carte di circolazione dei veicoli ricadenti nel campo di applicazione del DM 18 febbraio 2010, dandone evidenza nell'archivio nazionale veicoli, al più tardi entro un anno dalla data dell'ultima revisione. Fino alla data di tale aggiornamento, la circolazione dei veicoli avverrà con le previgenti modalità nei limiti stabiliti dal DM 18 febbraio 2010 così come esplicitati dalla presente ministeriale. IL DIRETTORE GENERALE dott. arch. Maurizio Vitelli