Note informative su animali a bordo di veicoli, in casa ed in luogo

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Note informative su animali a bordo di veicoli, in casa ed in luogo
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Aggiornamento del 13/6/06
Note informative su animali a bordo di veicoli, in casa ed
in luogo pubblico.
Con la presente nota informativa si vuole portare a conoscenza dei cittadini delle norme che regolano
la tenuta degli animali domestici nella sua più ampia accezione.
Si osservi che andremo a trattare prevalentemente delle norme che regolano la tenuta degli animali
domestici intesi come cani, gatti ed altri che, per la loro natura, possono creare problemi in ordine alla
sicurezza escludendo così i pesci rossi, i criceti o altri piccoli animali che, solitamente, sono tenuti
esclusivamente nelle abitazioni private, in apposite gabbie o vasche, e che non costituiscono
potenziale pericolo per l’incolumità delle persone.
SONO QUINDI ESCLUSI DAL COMMENTO GLI ANIMALI ESOTICI O AGGRESSIVI QUALI
TIGLI, LEONI, COCODRILLI, SERPENTI O SIMILI CHE SOGGIACCIONO A DISICPLINE
PARTICOLARI E PER LA CUI TENUTA SI RIMANDA ALLE COMPETENTI AUTORITA’ CON
SPECIFICHE COMPETENZE QUALI L’ASL - SERVIZIO VETERINARIO - O LA GUARDIA
FORESTALE A CUI CI SI DOVRA’ RIVOLGERE PER CHIARIMENTI DETTAGLIATI.
E’ ALTRESI’ ESCLUSA LA TRATTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AD
ANIMALI DA ALLEVAMENTO E MACELLAZIONE.
Animali domestici su veicoli.
Il vigente Codice della Strada - c.d.s - (D.L.vo 30/4/92) ed il suo regolamento di esecuzione (DPR
16/12/92 n° 495) tratta la materia in diversi articoli.
È possibile trasportare animali domestici su veicoli con precise modalità che tengono conto della
sicurezza della circolazione.
Andiamo a vedere cosa dispone il c.d.s in ordine alle varie casistiche considerando su quale veicolo si
intende trasportare l’animale.
N.B. si osservi che se intendiamo trasportare un animale che solitamente viene tenuto in vasche o
contenitori –pesci, criceti, conigli, etc. - le norme sono quelle generali relative del trasporto di oggetti
sui veicoli.
A) Biciclette.
Regola generale è che sia possibile trasportare animali a patto che siano custoditi i apposite gabbie o
contenitori (art. 170/5° in relazione all’art. 182/8°).
Chi trasporta animali senza che siano custoditi i apposite gabbie o contenitori soggiace alla sanzione
di € 68,25 senza decurtazione punti dalla patente (art. 170/5° e 6°).
Se la bicicletta è omologata per trasporto di più persone – vedi tandem o quadricili (quelli con 4 ruote)
la sanzione sarà sempre di € 68,25 - nessun punto sottratto dalla patente - come recita l’art. 182/6°, 8°
e art. 170 5° e 6°.
Se, come si è detto, il trasporto avviene con gabbia o contenitore si deve rispettare la norma generale
(art. 182/1° e 170/1° e 5°) che dispone l’obbligo di avere libero uso delle braccia delle mani e reggere
il manubrio con entrambe le mani - tranne nel caso di necessità di segnalazioni – e che la gabbia sia
saldamente assicurata e non sporga oltre i 50 cm la sagoma , che non impedisca o limiti la libertà di
movimento. Chi trasporta un contenitore senza che siano rispettate le disposizioni sopra richiamate
soggiace alla sanzione di € 68,25 senza decurtazione punti dalla patente.
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B) Ciclomotori.
Come per le biciclette vale la regola generale che sia possibile trasportare animali a patto che siano
custoditi i apposite gabbie o contenitori (art. 170/5° ).
Chiunque trasporti animali senza che questi siano custoditi in apposite gabbie o contenitori soggiace
alla sanzione di € 68,25 –senza decurtazione punti dalla patente (art. 170/5° e 6°).
Se, come si è detto, il trasporto avviene con gabbia o contenitore si deve rispettare la norma generale
(art. 170/1° e 5°) che dispone l’obbligo, per il conducente, di avere libero uso delle braccia delle mani
e delle gambe, deve stare seduto in maniera corretta e reggere il manubrio con ambedue le mani tranne nel caso di necessità di segnalazioni . Chi trasporta un contenitore o gabbia senza che siano
rispettate le disposizioni sopra richiamate soggiace alla sanzione di € 68,25 senza decurtazione punti
dalla patente.
C) Motocicli.
I motocicli sono veicoli a DUE ruote destinati al trasporto di persone in numero non superiore a due
(art. 53/1° lettera a).
Per questi valgono le stesse disposizioni indicate per i ciclomotori.
D) Motoveicoli (diversi dai motocicli).
Questi sono individuati dall’art. 53 e con questa definizione intendiamo tutti quelli diversi dai
motocicli individuati al punto precedente, ossia:
1. motocarrozzette –a tre ruote – con massimo 4 posti, (i cosiddetti sidecar)
2. motoveicoli per trasporto promiscuo per trasporto di persone- massimo 4 - e cose,
3. motocarri a tre ruote per trasporto di cose (i motocarri Guzzi o le “api” Piaggio, per
intenderci),
4. mototrattori, a tre ruote per traino semirimorchi,
5. motoveicoli per trasporti specifici,
6. motoveicoli per uso speciale a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature,
7. quadricili a motore, a 4 ruote con una sola persona (i cosiddetti “quad” tanto di moda oggi).
Per tutti i veicoli sopra indicati vale la regola generale che dispone per l’obbligo del conducente
d’avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. (art.
169/1°c.d.s).
In particolare, trattando del trasporto di animali, l’art .169/5° dispone che NON è possibile trasportare
più di un animale domestico in numero superiore ad UNO e comunque in condizioni tali da non
costituire impedimento o pericolo per la guida.
Nel dettaglio, allora, si potrà trasportare UN solo animale “libero”, ossia non chiuso in una gabbia o
contenitore, solo a patto che questo non costituisca impedimento o pericolo per la guida.
E’ cosa difficile dimostrare che un cane, o gatto, tenuto libero nella cabina di guida di una Ape
Piaggio, sul sedile di un motocarro Guzzi o su di un “Quad” non sia impedimento o pericolo perché è
ovvio che l’animale potrebbe sfuggire di mano - come si fa a “tenerlo” con una mano e guidare è tutto
da dimostrare… - quindi, in casi come questo, scatta la sanzione prevista dall’art. 169/6° e 10° per €
71,00 e 1 punto in meno sulla patente. Corretto è trasportare l’animale nel cassone adeguatamente
“legato” o in gabbia tenuta saldamente nel vano oggetti.
Per trasportare PIU’ di UN animale è obbligatorio munirsi di apposita gabbia o contenitore da porre
nella pare del veicolo destinato alle cose o in cabina - laddove esiste - sempre nel rispetto della regola
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generale citata all’inizio del paragrafo - le cose trasportate devono essere poste in modo da lasciare
ampia liberà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida -.
E’ possibile trasportare più di un animale domestico nel vano posteriore al posto di guida anche
installando – laddove esistano le condizioni – rete o atro analogo mezzo idoneo. In questo caso NON è
necessaria la gabbia o il contenitore (art. 169/6°).
Chi non osserva le disposizioni sopra indicate soggiace alla sanzione prevista dall’art. 169/6° e 10°
per € 71,00 e 1 punto in meno sulla patente.
E) Autoveicoli.
Dobbiamo innanzi tutto capire cosa si intende per “autoveicoli” e, secondo l’art. 54 sono:
1. autovetture, per trasporto di persone con al massimo 9 posti,
2. autobus, per trasporto di persone con più di 9 posti,
3. autocarri per trasporto di cose,
4. etc. etc.
Anche qui valgono le regole dettate per i motoveicoli viste al punto precedente.
Si ricorda però che portando anche UN solo animale, ma libero di vagare nell’abitacolo dell’auto,
costituisce violazione dell’art. 169/6° e 10° perché viene comunque violata la disposizione che
prevede che l’animale sia trasportato in maniera tale di non costituire impedimento o pericolo per la
guida: é’ difficile dimostrare che un cane, o un gatto, tenuto libero nell’abitacolo, non possa sfuggire
al controllo e andare a “disturbare” il conducente in quanto, proprio perché “animale”, quindi privo
della capacità di intendere cosa comporti la guida di un veicolo, non si rende conto che eventuali
“fusa”, “voglia di giocare”, “agitazione emotiva” o voglia di “abbaiare a qualcosa o qualcuno”
possono ostacolare il conducente. Quindi, a meno che non vi sia a bordo un passeggero che si occupi
di “tenere a bada” l’animale, il trasporto anche di un solo animale “libero” potrebbe ragionevolmente
costituire violazione dell’art. 169/6° e 10° con sanzione di € 71,00 ed un punto in meno dalla patente.
ATTENZIONE: in caso di incidenti in cui resta coinvolto un veicolo con a bordo un animale “libero”,
sebbene consentito, non si esclude la possibilità che chi lo trasportava sia chiamato a rispondere per
l’eventualità che il sinistro sia stato causato da improvvisi movimenti dell’animale stesso che ha
“distratto” od “ostacolato” il conducente dalla guida, provocando così il sinistro o essendone una
concausa. Problemi assicurativi in ordine al risarcimento dei danni oltre all’eventuale sanzione (art.
169/6° e 10° con sanzione di € 68,25 ed un punto in meno dalla patente)!!
Se invece vogliamo trasportare PIU’di un animale dobbiamo necessariamente trasportarlo in gabbia o
in contenitore o in vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo
mezzo idoneo (art. 169/6°). In caso di più animali trasportati liberamente nell’abitacolo si incorre nella
violazione dell’art. 169/6° e 10° con sanzione di € 71,00 ed un punto in meno dalla patente.
Cani “pericolosi”.
Ordinanza del Ministro“Sirchia”.
In seguito ad aggressioni da parte di cani a persone inermi, con esiti alle volte fatali, il Ministro della
Salute, (G. Sirchia) ha emanato un’ordinanza urgente del 9/9/03 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n° 212 del 12/9/03 e che valeva sino al 14/9/2004)
In data 27/8/04 il Ministro Sirchia ha emanato una nuova ordinanza (pubblicata sulla G.U. n° 213 del
10/9/04) con cui si modifica profondamente l’elenco delle “razze canine e loro incroci a rischio di
maggiore aggressività” riducendo le razze citata a 18 anziché le 92 della precedente.
Ad oggi l’ordinanza del Ministro Storace del 3/10/2005 (pubblicata sulla G.U. n° 281 del 2/12/05)
dispone che:
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1. è vietato l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani ed in particolare
l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull ed altri
incroci di razze:
I. american bulldog,
II. cane da pastore di Charplania,
III. cane da pastore dell’Anatolia,
IV. cane da pastore dell’Asia Centrale,
V. cane da pastore del Caucaso,
VI. cane da serra dell’Estreilla,
VII. dogo Argentino,
VIII. fila brazialeiro,
IX. perro da campo majoero,
X. perro da presa canario,
XI. perro da presa Mallorquin,
XII. pit bull,
XIII. pit bull mastiff,
XIV. pit bull terrier,
XV. rafeiro do alentejo,
XVI. rottweiler,
XVII. tosa inu.
2. sono vietate operazioni di selezione o incrocio tra razze al fine di sviluppare aggressività,
3. è vietato sottoporre i cani a doping, così come dfinito dall’art.1/2° e 3° della L. 376/2000.
4. è vietato acquistare o tenere i cani delle razze sopra citate ai delinquenti abituali o per
tendenza a chi è sottoposto a misura preventiva o di sicurezza a chi ha riportato condanna,
anche non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio, sino a due anni, a chi sia
stato condannato per il reato di cui all’art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater 544-quinques del
Codice Penale, e per i reati previsti dalla L. 20/7/2004 n 189 oltre che ai miniori di 18 anni e
agli interdetti,
5. chi detiene cani di qualsiasi razza, quando li porta in luogo pubblico, nei locali pubblici e sui
mezzi di trasposto pubblico, deve tenerli con museruola e guinzaglio,
6. chi detiene cani di cui all’elenco sopra citato è obbligato a stipulare una polizza
d’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi,
7. chi possiede cani di cui all’elenco allegato e non intende adeguarsi alle direttive citate
precedentemente deve interessare le autorità veterinarie competenti per trovare idonee
soluzioni per l’affidamento ad altri del cane,
8. le disposizioni dell’ordinanza non si applicano ai cani per ciechi, delle forze armate, di polizia
e di protezione civile.
Chi non osservale disposizioni dell’Ordinanza Storace soggiace alla sanzione di cui all’art. 727
Codice Penale che distingue varie fattispecie punite con un’ammenda - applicata in seguito a
procedimento penale davanti ad un Tribunale Penale - da € 1.032,00 a 5.164,00 aumentabile in
seguito a possibili aggravanti.
Chi invece non porta il cane con museruola e guinzaglio - solo per quelle razze descritte nel gruppo
1° e 2° della classificazione della federazione cinologica internazionale - viene punito con
l’applicazione dell’art. 338 T.U.L.S ( Testo Unico Leggi Sanitarie) con sanzione da € 77,50 a
1.550,00.
L’ordinanza ha valore sino al 3/12/06.
Disturbo da abbaiare di cani – o strepiti di altri animali -.
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In ogni caso il cane non deve arrecare disturbo alla cittadinanza ma…trovare soluzione al problema
del disturbo causato da abbaiare o latrare di cani - ma anche da strepiti di altri animali - non è cosa
semplice perché le norme di riferimento possono essere ricondotte a due sole:
art. 659 Codice Penale e 844 Codice Civile
La differenza tra le due norme consiste sostanzialmente in questo:
l’art. 659 C.P. ( in rubrica definito “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) è posto a
tutela della collettività mante l’art- 844 C.C. (in rubrica definito “ immissioni”) rappresenta la tutela
individuale del singolo che viene molestato.
Il reato di cui all’art. 659 CP è un reato di pericolo (per cui non è necessario dimostrare l’esistenza di
un danno) che richiede per, come elemento costitutivo, la potenziale pluri offensività del disturbo
(come da sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, del 5/7/95 , Giudice Poerio) ovvero, se il
disturbo è arrecato al circoscritto numero di inquilini di appartamenti sottostanti o sovrastanti a quello
di provenienza dei rumori stessi, si configura un illecito civile che resta confinato nell’ambito dei
rapporti di vicinato, non essendo ravvisabile alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico
protetto dal citato art. 659 CP, bensì resta applicabile l’art. 844 CC (come da sentenza della Corte di
Cassazione Penale, sezione I del 4/6/96 n° 998).
Ciò significa che la violazione di tale norma - art. 659 CP - sussiste solo quando gli strepiti degli
animali, nel caso concreto, siano tali da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
In poche parole, se il disturbo riguarda una singola persona, o famiglia o anche solo più famiglie, l’art.
659 CP non risulta applicabile e si deve ricorrere all’art. 844 CC che, in pratica, si concretizza, per il
cittadino “disturbato” a dover intentare una causa civile nei confronti del proprietario dell’animale che
arreca il disturbo mente, se fosse ravvisabile il “disturbo della collettività”, senza riferimento a
specifichi soggetti, si potrebbe procedere attraverso gli agenti di polizia che trovano l’animale mentre
arreca il disturbo.
Per alcuni versi si potrebbe pensare alla possibilità di applicare altre norme di legge sulla limitazione
dei rumori in generale quali il DCPM 14/11/97 o la legge 26/10/95 n° 447 laddove il legislatore
stabiliva precise regole per disciplinare le fonti d’inquinamento sonoro ed i singoli comuni potevano
stabilire limiti massimi ammissibili di rumore per le diverse zone del territorio - inteso nel senso più
ampio di qualsiasi emissione sonora, quindi anche del rumore provocato dall’abbaiare di cani -; si
creava così una “zonizzazione acustica” del territorio comunale ove venivano stabiliti i limiti massimi
ammissibili di “rumore” tollerabili per quella determinata zona.
Sembrerebbe quindi applicabile tale normativa perché, alle volte, l’abbaiare di un cane in zona
“residenziale”, quindi con bassi livelli di rumore ammessi - che sono ovviamente diversi da quelli
delle zone artigianali o industriali, ad esempio - produce certamente rumori di livello piuttosto alto.
Purtroppo non è così perché l’art. 4/3° del DCPM citato recita “…le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alla rumorosità prodotta …da attività e comportamenti non connessi con
esigenze produttive, commerciali e professionali”.
Pertanto tale normativa non soccorre che viene disturbato da abbaiare di cani.
D’altro canto sembra impossibile che il Sindaco adotti specifiche ordinanze che limitino o
impediscano il disturbo creato da animali e questo perché una eventuale ordinanza del Sindaco che
vieti di “disturbare” le persone attraverso l’abbaiare di cani, o lo strepitio di animali in genere,
risulterebbe un inammissibile “doppione” esistendo già negli art. 659 CP e 844 CC una previsione
normativa identica.
Quelle che sono state espresse sono solo considerazioni sull’annoso problema del disturbo causato da
animali che non credono d’essere esaustive ma si vuole portare l’attenzione dei cittadini alle difficoltà
pratiche che si incontrano nell’intervenire in casi simili, senza per questo andare ad ipotizzare che chi
subisce il disturbo debba per forza accettarlo senza alcuna possibilità di trovare soluzione al problema:
semplicemente è difficile risolverlo in maniera immediata o comunque relativamente celere.
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In seguito a richiesta di informazioni su precisi argomenti relativi alla tenuta degli animali, l’ASL di
Lecco - Servizio di Sanità Animale - ha fornito le seguenti indicazioni.
Anagrafe canina.
Chi detiene un cane, o chiunque ne entri in possesso, deve iscriversi entro 15 giorni all’anagrafe
canina dell’ASL (se già identificato) o direttamente presso i veterinari liberi professioisti autorizzati,
al momento della prima “chippatura”.
I cuccioli devono essere iscritti entro i primi 3 mesi d vita con le stesse modalità.
Per le infrazioni la sanzione è di € 34,42 (Legge Regionale 30/87, art. 1 e 10; minimo € 25,82
massimo 103,29).
Microchip.
Per far “chiappare” il proprio cane ci si può recare presso qualsiasi libero professionista autorizzato
dall’ASL.
Per le infrazioni la sanzione è di € 17,22 (Legge regionale 281/91, art. 5 e Legeg Regionale 30/87 art.
2; minimo € 25,82 massimo € 103,29).
Trasferimento, cessione o morte.
Caso di trasferimento, cessione o morte del cane, bisogna fare denuncia entro 15 giorni all’anagrafe
canina dell’ASL; in particolare i caso di smarrimento, è consigliabile segnalarlo tempestivamente al
Servizio Veterinario ASL - via Tubi 43, 23900 Lecco, fax n° 0341/482427 - .
Per le infrazioni la sanzione è di € 34,42 ( Legge Regionale 30/87, artt. 1 e 10; minimo 25,82 massimo
103,29).
Morsicature e profilasi antirabbica.
A) se il cane morde o comunque procura lesioni a persona o animale (zuffa), deve essere tenuto in
osservazione per 10 giorni presso i canile sanitario.
Su richiesta del proprietario, il veterinario ufficiale dell’ASL, valutata la situazione
epzioologica, può concedere l’osservazione domiciliare purché il proprietario, durante questi
10 giorni, possa garantire un’accurata custodia dell’animale ed il rispetto delle seguenti
condizioni:
1) il cane on deve essere sottoposto a trattamenti immunizzanti (vaccinazioni),
2) non deve essere spostato dal luogo stabilito per l’osservazione,
3) è necessario segnalare al veterinario ufficiale il manifestarsi di qualsiasi sintomo anormale
nel comportamento o nello stato di salute, nonché l’eventuale fuga o morte dell’animale (in
quest’ultimo caso il cadavere dovrà essere ritirato dai Servizi Veterinari per gli accertamenti
prevista dalla legge),
Nel caso di zuffa tra animali, tutti gli animali coinvolti devono essere tenuti in osservazione
per 10 giorni.
Per le infrazioni la sanzione è di € 430,21 (DPR8/2/54 n° 320 regolamento di polizia
veterinaria, art. 86; minimo € 258,23 massimo € 1.291,14).
B) Se il cane subisce un morso o una lesione da altro animale rimasto sconosciuto, fuggito e/o
sospetto di essere affetto di rabbia, deve essere tenuto in osservazione per 6 mesi da parte del
veterinario ufficiale; tale periodo può essere ridotto a 3 mesi se il cane viene sottoposto entro
5-7 giorni ad una vaccinazione antirabbica post-contagio, o a 2 mesi se il soggetto, trattato
comunque con la vaccinazione post-contagio, era stato sottoposto a vaccinazione antirabbica
pre-contagio da non più di un anno.
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Maltrattamenti.
E punito con ammenda di € 1.721,53 (legge 22/11/93, n° 473 che modifica l’art. 727 del Codice
Penale; minimo € 1032,29 massimo € 5.164,57) chi:
a) incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie,
b) li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura,
c) abbandona animali domestici o che abbiano acquistato abitudini della cattività.
Nel comune di Mandello è in vigore l’ordinanza n° 148 del 20/1/2001 che dispone precise norme per
la tenuta degli animali - non solo dei cani - in cui si tratta con precisione come devono essere tenuti gli
stessi; chi viola le disposizioni dell’ordinanza è passibile di sanzione di € 172,00 (massimo € 516,0
minimo € 258,00).
Animali pericolosi.
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con la sdebita cautela animali pericolosi da lui posseduti, o ne
affida la custodia a persone inesperte, è punito con una sanzione di € 51,65 (Codice penale, art. 672,
minimo € 25,82 massimo € 258,23).
Nel comune di Mandello vige l’ordinanza n° 38 del 27/4/1999, per cui chi non tiene al guinzaglio cani
di grossa taglia o comunque pericolosi o che abbiano indole aggressiva è passibile di sanzione di €
51,65 (massimo € 154,94 minimo € 51,65).
Imbrattare suolo pubblico.
Coloro che conducono cani su strade marciapiedi ed alte aree comunque soggette ad uso pubblico,
sono tenuti a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli animali, a
rimuoverle, a introdurle in contenitori chiusi e depositare questi nei cestini porta rifiuti stradali.
Nel comune di Mandello vige l’ordinanza n° 38 del 27/4/1999, per cui a chi non osserva queste
disposizioni, viene applicata una sanzione di € 51,65 (massimo € 154,94 minimo €51,65).
Danno cagionato da animali.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il
caso fortuito (art. 2052 del Codice Civile).
Cani che vengono portati a passeggio.
…Nelle vie della città ed in altrui luoghi aperti al pubblico della città devono:
1. essere condotti al guinzaglio o, se liberi, dotati di museruola;
2. avere sia il guinzaglio che la museruola, in locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto;
3. essere tenuti al guinzaglio nei luoghi pubblici, ove esistano aiuole fiorite e tappeti erbosi.
Le infrazioni saranno passibili di sanzione di € 430,39 (D.P.R. 8/2/54 n° 320 Regolamento di Polizia
veterinaria, art. 86; minimo € 258,23 massimo € 1.291,14).
Nel comune di Mandello vige anche l’ordinanza n° 38 del 27/4/1999, per cui a chi non osserva queste
disposizioni, viene applicata una sanzione di € 51,65 (massimo € 154,94 minimo €51,65) per i casi
non previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria citato.
Abbandono animali.
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito
con la sanzione amministrativa di € 172,15 (Art. 5 della Legge 281/91) minimo € 154,94 massimo €
516,46.
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Accalappiamento.
Per attivare il servizio di accalappiamento bisogna avvisare i vari distretti bidella Provincia durante gli
orari di ufficio (Belano: telefono 0341/822118; Lecco 0341/482429) mentre per l’orario notturno e
festivo sarà attivabile il solo servizio di Bellano al n° 0341/820554.
Inoltre l’attivazione del servizio di accalappiamento potrà essere effettuato direttamente dal personale
di Polizia Locale, quindi i cittadini potranno segnalare il vagare di animali chiamando il numero della
P.L. di Mandello - 800211328 - che, se trova personale in servizio, provvederà direttamente
all’attivazione.
Ad ogni buon conto il cittadino che trova a vagare un cane potrà chiedere l’intervento del servizio
accalappiacani direttamente al n° 338/8957794.
I cani di proprietà catturati verranno restituiti ai legittimi proprietari se identificabili o riconosciuti
dagli stessi (in entrambi i casi gli animali, prima di essere riconsegnati verranno sottoposti a
identificazione da parte dell’ASL che provvederà, in seguito, a recuperare i costi sostenuti
(identificazione, registrazione anagrafica, mantenimento) e ad irrogare le sanzioni previste.
Stesura a cura del comandante del Corpo di P.L. di Mandello del Lario (LC), Comm. Agg. Mario Modica.
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