Trasferta: Nozione, indennità e aspetti previdenziali e fiscali
Transcript
Trasferta: Nozione, indennità e aspetti previdenziali e fiscali
Trasferta: Nozione, indennità e aspetti previdenziali e fiscali DEFINIZIONE DI TRASFERTA: costituisce “trasferta” lo spostamento temporaneo del lavoratore dal luogo in cui esegue abitualmente la prestazione con il relativo diritto, per il prestatore di lavoro a percepire una indennità. La trasferta è caratterizzata dal legame del lavoratore con l’abituale luogo di lavoro e la relazione con il diverso luogo dove il lavoratore presterà la propria attività. L’elemento fondamentale che qualifica la trasferta è la provvisorietà, cioè la permanenza temporanea, su valutazione datoriale delle esigenze aziendali, del lavoratore a svolgere le proprie mansioni in un determinato luogo diverso da quello abituale (Cass. n. 6240 del 21.3.2006). LIMITE TEMPORALE: La trasferta, anche se caratterizzata da una provvisorietà temporale, può essere disposta anche in assenza di una formale indicazione di durata in quanto la temporaneità stessa implica il rientro del lavoratore presso l’abituale sede di lavoro (Cass. n. 9870 del 5.10.1996). La decisione di inviare un dipendente in trasferta avviene in base alla discrezionalità aziendale e quindi risulta irrilevante il consenso manifestato dal lavoratore (Cass. n. 13193 del 25.10.2001). D’altra parte, la trasferta presuppone lo spostamento del lavoratore di volta in volta in base a singole decisioni del datore di lavoro (Cass. n. 15889 del 14.8.2004); dunque la scelta di quest’ultimo, di inviare un lavoratore in trasferta, è espressione del potere unilaterale che spetta all’azienda. (ex plurimis: Cass. n. 4003 del 21.2.2007 e n. 12078 del 27.9.2001). INDENNITA’ di TRASFERTA: Il Ministero del Lavoro ha chiarito in risposta all’interpello 14/2010 che il datore di lavoro ha la facoltà di erogare una indennità di trasferta superiore a quella prevista dal Contratto collettivo nazionale o di secondo livello, in quanto si tratterebbe di una condizione di miglior favore per il lavoratore. UTILIZZO IMPROPRIO DELL’INDENNITÀ DI TRASFERTA: con sentenza n. 7644 del 27.2.2012, la Sezione 5 penale della Cassazione ha affermato che, quando il datore di lavoro fa figurare in busta paga la voce “indennità di trasferta esente” per retribuire, ad esempio del lavoro straordinario, ci si trova in un caso in cui il datore si limita ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, per cui è configurabile il reato di cui alla legge 689/1981, art. 37, e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura; ciò a condizione che l’evasione non superi un determinato “tetto”. Commette il delitto di truffa il datore di lavoro che attraverso la costruzione e l’esposizione di fittizia di somme corrisposte al lavoratore, elude l’Ente previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto con l’evasione contributiva. TRASFERTE NELL’AMBITO COMUNALE: le trasferte in ambito comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del TUIR, sono interamente imponibili, sia ai fini previdenziali sia ai fini fiscali (D.Lgs. 314/1997), salvo che si riferiscano a spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (bus, tram, taxi, ecc.). TRASFERTE FUORI DALL’AMBITO COMUNALE: ai sensi dell’art 51 del TUIR, sono imponibili fiscalmente e ai fini contributivi (D.Lgs. 314/1997), le somme erogate ai dipendenti per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale come di seguito specificato: Rimborsi analitici: In Italia Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49. Per le trasferte effettuate all’estero l’esenzione aumenta da euro 15,49 a euro 25,82. Indennità forfettaria: In Italia è esente fino ad euro 46,48 al netto delle spese di viaggio e trasporto. Per le trasferte effettuate all’estero l’esenzione aumenta a euro 77,47. Sistema misto: In Italia l’indennità concorre a formare il reddito per la parte eccedente euro 30,99 al giorno, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente. L’indennità concorre a formare il reddito per la parte eccedente euro 15,49 al giorno, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Per le trasferte effettuate all’estero le esenzioni aumentano rispettivamente ad euro 51,65 in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e ad euro 25,82 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In tutti i casi l’azienda dovrà tener conto delle disposizioni, in materia di trasferte o missioni, stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. Info Paghe e Contributi Lorenzo Del Signore Ragioniere Commerciale