disciplina fiscale/contributiva trasferte
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disciplina fiscale/contributiva trasferte
DISCIPLINA FISCALE/CONTRIBUTIVA TRASFERTE (circ. Min. Finanze n° 316/E del 23/12/97) In base al decreto legislativo di armonizzazione degli imponibili fiscali e contributivi dal gennaio 1998 la trasferta è sottoposta al seguente regime di esenzione valido sia ai fini fiscali che contributivi. A seconda dell’ambito territoriale della trasferta abbiamo A. Trasferte nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro. Le indennità forfettarie e i rimborsi di tutte le spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono integralmente a formare l’imponibile fiscale e contributivo. B. Trasferte fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro. È possibile utilizzare tre sistemi di rimborso spese l’uno alternativo all’altro: 1. Indennità forfettaria. Le indennità forfettarie sono escluse dall’imponibile fino all’importo giornaliero di Euro 46,48 elevate a Euro 77,47 per quelle in territorio estero. I rimborsi analitici delle sole spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Restano interamente assoggettati a tassazione tutti gli altri rimborsi in aggiunta all’indennità forfettaria e al rimborso delle spese di viaggio e trasporto. 2. Rimborso misto: Nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, qualora venga corrisposta un’ulteriore indennità forfettaria l’esenzione delle 46,48 o 77,47 è ridotta: di un terzo (€ 30,98) in caso di rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto di due terzi (€ 15,49), nel caso di rimborso di entrambe le spese di vitto e alloggio, a titolo di spese non documentabili attestate analiticamente dal lavoratore. Al rimborso delle spese di vitto e alloggio è paragonato anche la fornitura gratuita di tali servizi. I rimborsi analitici delle sole spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Restano interamente assoggettati a tassazione tutti gli altri rimborsi di spese ulteriori al rimborso delle spese di vitto alloggio e viaggio. 3. Rimborso analitico: I rimborsi delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, non concorrono a formare il reddito. E’ inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di vitto, alloggio, trasporto) anche non documentabili, se attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo giornaliero di Euro 15,49 elevati a 25,82 per quelle estere. La scelta di uno dei tre sistemi va effettuato con riferimento all’intero evento della trasferta e non è quindi consentito adottare criteri differenti per le singole giornate comprese nel periodo della trasferta Studio Menozzi Consulenti del Lavoro LETTERA D’INCARICO Si incarica Il dipendente / collaboratore / amministratore _______________________ Ad effettuare nel mese di _______________________ le seguenti trasferte Data Localita’ Motivo Il rimborso delle spese potrà avvenire con il rimborso piè di lista dietro presentazione delle pezze giustificative o attraverso il sistema delle indennità di trasferta forfettarie giornaliere. Nel caso in cui il dipendente / collaboratore / amministratore utilizzi la sua autovettura durante la trasferta verranno rimborsate le spese di viaggio in base alle tariffe ACI. DATA Firma Legale rappresentante _________________ ____________________ Reggio Emilia, ……………………. Azienda Dipendente PERIODO: ……………………….. N. Data Descrizione Importo Trasferta Il sottoscritto dichiara che tutte le trasferte sopra indicate sono inerenti all’incarico affidatogli e sono state fatte per ordine e conto della ditta. Reggio Emilia, ………………. ________________________ (firma del dipendente)