disciplina fiscale/contributiva trasferte

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disciplina fiscale/contributiva trasferte
DISCIPLINA FISCALE/CONTRIBUTIVA TRASFERTE
(circ. Min. Finanze n° 316/E del 23/12/97)
In base al decreto legislativo di armonizzazione degli imponibili fiscali e contributivi dal gennaio
1998 la trasferta è sottoposta al seguente regime di esenzione valido sia ai fini fiscali che
contributivi.
A seconda dell’ambito territoriale della trasferta abbiamo
A. Trasferte nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
Le indennità forfettarie e i rimborsi di tutte le spese per le trasferte nell’ambito del territorio
comunale concorrono integralmente a formare l’imponibile fiscale e contributivo.
B. Trasferte fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
È possibile utilizzare tre sistemi di rimborso spese l’uno alternativo all’altro:
1. Indennità forfettaria.
Le indennità forfettarie sono escluse dall’imponibile fino all’importo giornaliero di Euro 46,48
elevate a Euro 77,47 per quelle in territorio estero.
I rimborsi analitici delle sole spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di
trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di
idonea documentazione.
Restano interamente assoggettati a tassazione tutti gli altri rimborsi in aggiunta all’indennità
forfettaria e al rimborso delle spese di viaggio e trasporto.
2. Rimborso misto:
Nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, qualora venga corrisposta un’ulteriore
indennità forfettaria l’esenzione delle 46,48 o 77,47 è ridotta:
di un terzo (€ 30,98) in caso di rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto
di due terzi (€ 15,49), nel caso di rimborso di entrambe le spese di vitto e alloggio, a titolo di
spese non documentabili attestate analiticamente dal lavoratore.
Al rimborso delle spese di vitto e alloggio è paragonato anche la fornitura gratuita di tali
servizi.
I rimborsi analitici delle sole spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di
trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di
idonea documentazione.
Restano interamente assoggettati a tassazione tutti gli altri rimborsi di spese ulteriori al
rimborso delle spese di vitto alloggio e viaggio.
3. Rimborso analitico:
I rimborsi delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di
indennità chilometrica, e di trasporto, non concorrono a formare il reddito.
E’ inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di vitto,
alloggio, trasporto) anche non documentabili, se attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un
importo giornaliero di Euro 15,49 elevati a 25,82 per quelle estere.
La scelta di uno dei tre sistemi va effettuato con riferimento all’intero evento della trasferta e non è
quindi consentito adottare criteri differenti per le singole giornate comprese nel periodo della
trasferta
Studio Menozzi
Consulenti del Lavoro
LETTERA D’INCARICO
Si incarica
Il dipendente / collaboratore / amministratore _______________________
Ad effettuare nel mese di _______________________
le seguenti trasferte
Data
Localita’
Motivo
Il rimborso delle spese potrà avvenire con il rimborso piè di lista dietro presentazione delle pezze
giustificative o attraverso il sistema delle indennità di trasferta forfettarie giornaliere.
Nel caso in cui il dipendente / collaboratore / amministratore utilizzi la sua autovettura durante la
trasferta verranno rimborsate le spese di viaggio in base alle tariffe ACI.
DATA
Firma Legale rappresentante
_________________
____________________
Reggio Emilia, …………………….
Azienda
Dipendente
PERIODO: ………………………..
N.
Data
Descrizione
Importo Trasferta
Il sottoscritto dichiara che tutte le trasferte sopra indicate sono inerenti all’incarico affidatogli e
sono state fatte per ordine e conto della ditta.
Reggio Emilia, ……………….
________________________
(firma del dipendente)