DG DISR - DISR 01 - Prot. Ingresso N.0023338 del 06/11/2015

Transcript

DG DISR - DISR 01 - Prot. Ingresso N.0023338 del 06/11/2015
DG DISR - DISR 01 - Prot. Ingresso N.0023338 del 06/11/2015
Messaggio 316
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2015) 03334
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 315
Notifica: 2015/0420/I
Parere circostanziato della Commissione (articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE)
2015/1535). Questo parere circostanziato proroga i termini dello statu quo al 01-02-2016.
********************
ОГРАНИЧЕН - OMEZENÝ PŘĺSTUP - BEGRÆNSET - ZUGANGSBESCHRÄNKT - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - LIMITED LIMITADO - PIIRATUD - RAJOITETTU - LIMITÉ - KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉS - RISERVATO - RIBOTO
NAUDOJIMO DOKUMENTAS - IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS DOKUMENTS - RISTRETT - RESTRITO - LIMITAT OBMEDZENÝ - OMEJENO - BEGRÄNSAT
Documento gestito nel quadro della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche.
Il presente documento può essere divulgato unicamente al personale della Commissione europea e agli
Stati membri con una vera e propria necessità di sapere nel quadro della direttiva 98/34/CE.
Se provvisto del marchio "LIMITED" (RISERVATO), il presente documento non può essere divulgato ai fini
della pubblicazione. Se trasmesso con mezzi elettronici nell'ambito della Commissione, si utilizzerà il
sistema SECEM (SECure EMail).
Nel caso in cui detenga il presente documento senza una vera e propria necessità di sapere, come sopra
indicato, ne informi immediatamente l'autore, l'ordinante o il mittente e restituisca il documento senza
leggerlo. L'inosservanza equivale a una violazione della sicurezza e comporta possibili azioni disciplinari o
legali.
********************
(MSG: 201503334.IT)
1.
MSG 316 IND
2015 0420 I IT
01-02-2016 29-10-2015 COM 6.2(2)
2.
Commission
3.
DG GROW/B/2 - N105 04/63
4.
2015/0420/I - S40E
5.
Articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva (UE) 2015/1535
01-02-2016
6.
Nell'ambito della procedura di notifica stabilita dalla direttiva 98/34/CE, abrogata e sostituita a
decorrere dal 7 ottobre 2015 dalla direttiva (UE) 2015/1535, il 31 luglio 2015 le autorità italiane hanno
notificato alla Commissione lo schema di decreto interministeriale recante: "Criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art.
112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."
Sulla base del messaggio di notifica, l'adozione dello schema notificato "è prevista, per quanto
concerne il digestato, dall'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 ed è
ritenuta necessaria per l'aggiornamento dei criteri e norme tecniche generali definiti con il decreto
ministeriale 7 aprile 2006, sulla base dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione dei
programmi di azione che le regioni e le province autonome hanno elaborato facendo riferimento a quanto
previsto nel medesimo decreto".
2015/0420/I – Parere circostanziato della Commissione – pag. 1/2
L'esame dello schema di decreto ha indotto la Commissione a formulare il seguente parere
circostanziato.
L'articolo 32 dello schema notificato ("Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine
chimica") stabilisce le condizioni in presenza delle quali il digestato, compreso il digestato con effluenti di
allevamento come materia prima, è equiparato, quanto agli effetti fertilizzanti e di efficienza di uso, ai
concimi chimici.
La Commissione osserva che l'articolo 2, lettera g), della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati)
specifica che per effluente di allevamento, "si intendono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato". Inoltre, l'allegato III, punto 2, della
direttiva nitrati stabilisce che il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno non
deve essere superiore a 170 kg di azoto per ettaro.
La Commissione desidera attirare l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che l'articolo 32 dello
schema notificato esonererebbe l'effluente incluso nel digestato dal limite dell'applicazione dell'azoto di cui
all'allegato III, punto 2, della direttiva nitrati, sebbene la summenzionata definizione di effluente di
allevamento comprenda anche l'effluente sotto forma di prodotto trasformato. Di conseguenza, l'articolo
32 dello schema notificato non sarebbe conforme alle disposizioni della direttiva nitrati.
Per i suddetti motivi la Commissione emette, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2015/1535 un parere circostanziato secondo il quale lo schema notificato violerebbe la
direttiva nitrati qualora fosse adottato senza prendere in considerazione le osservazioni fatte in
precedenza.
La Commissione ricorda al governo italiano che, a norma del summenzionato articolo 6, paragrafo
2, della direttiva (UE) 2015/1535, l'emissione di un parere circostanziato comporta per lo Stato membro
che abbia elaborato un progetto di regolamentazione tecnica l'obbligo di rinviarne l'adozione di sei mesi a
decorrere dalla data della comunicazione.
Detto termine scade pertanto il 1° febbraio 2016.
La Commissione attira inoltre l'attenzione del governo italiano sul fatto che in virtù di questa
disposizione lo Stato membro che riceva un parere circostanziato deve riferire alla Commissione circa il
seguito che intende dare a tale parere.
La Commissione invita altresì il governo italiano a comunicare il testo definitivo del progetto di
regolamentazione tecnica non appena esso sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2015/1535.
Qualora il governo italiano non dovesse ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva (UE)
2015/1535 o qualora il testo del progetto di regolamentazione tecnica in esame fosse adottato senza
tenere conto delle succitate obiezioni o violasse altrimenti il diritto dell'Unione europea, la Commissione
potrebbe avviare procedimenti in conformità dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
Elzbieta Bienkowska
Member of the Commission
European Commission
Contact point Directive (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@e
Elżbieta Bieńkowska
Membro della Commissione
Commissione europea
2015/0420/I – Parere circostanziato della Commissione – pag. 2/2