Regolamento - Comune di Francavilla Fontana
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Regolamento - Comune di Francavilla Fontana
PROVINCIA DI 8RINDISI REGOLAMENTO COJVIUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE , DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 Approvato con deliberazione C.C. n. 69 del 28.12.1994 C(ditlà di PROVINCIA DI BRINDISI ART.} OGGETTO DEI. REGOlAMENTO ]. Il presente reqolamento disciplina l'effet tuazione nel territorio di questo COmune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni. 2.Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche a quanto disposto dal capo 15 novembre 1993, n.507. affissioni.. I del in conformità Decreto Legislativo if!lunla na PROIIINCIA DI BRINDISI ART. 2 GESTIOOk: DEL SERVIZIO l~La gestione del servizio, è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito: a}in forma diretta; b)in concessione ad apposita azienda speciale; c)in concessione a ditta iscritta all'albo concessionari tenuto dal Ministero dei delle Finanze n.507); (art. 32 del D. Lgs. 15/11/93, 2.La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale. 3.La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507. e dalle /f!l:()1ft!a na di PROVINCIA DI BRINDISI ART. 3 FUNZIONARIO RF~PONSABILt; l~ Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'eser cizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'im posta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. I l predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, qli avvisi, i provvedimenti relativi @ dispone i rimborsi. 2~Il delle Finanze comune provvede a comunicare al Ministero Direzione centrale per la Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile" ~(;n'ana PROVINCIA DI 8RINDISI ART. 4 DISCIPLINA GBNERALE DELLA PUBBLICITA' 1.Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle ~Ctre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabili te dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autoriz zazioni concesse dalle autorità competenti .. 2.1n conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n.132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimo niali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile O percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. 3. Gli impianti ed i mezzi pubblici tari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. ~L. 4~I.e altre forme pubblicitarie non autorizza preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente te dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali_ 5.Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art,24 del D.Lqs. n.507/1993, indicate nel l 'art. 4t del presente regolamento, a seconda della loro natura. di !ilonlana , PROVINCIA DI BRINDISI ART. 5 DIVIETI DI INSTALLAZIONI, EO EFt'ETTUAZIONE DI PUBBl.ICITA' I.Nell' ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincolj di tutela dj bellezze naturali. paesa9qistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all ' art .. 14 della legge 29/06/1939, n.1497. 2.Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, efu9 1i altri beni di cui all'art.22 della legge l giugno 1939, n .. 1089. sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro itmnediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed essere autorizzata e sugli spazi indicazione. le di altri mezzi di pubblicità. Può l'apposizione sugli edifici suddetti adiacenti di materiale caratteristiche targhe ed altri mezzi di e stile architettoniche compatibile degli con stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. 3.Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installa zione. con idonee modalità d'inserimento ambientale. dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt.131,134,135 e 136 con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. del regolamento 4~LUnqo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i diviet.i previsti dal1'art~ 23 del codice della strada emanato con il D.Lga. 30/04/92, n.285. modificato dall'art.13 del D.Lgs.lO/09/93, n.360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo l, titolo Il, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16/12/1992, n.495. ~) .. 1.( . . I \ l) Cfdittà di PROVINCIA 01 BRINDISI è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione 5.Al1' interno edi lizia comunale I del centro storico non risult.ino in contrasto con i ambientali e tradizionali che caratterizza predetta e gli edifici nella stessa compresi. valori la zona 6 Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico. adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata & ogni forma di pubblicità fonica. 7 .. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari alle altre forme vietate dal presente articolo sì applicano, a carico dei sOCJgetti responsabili f i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3.4 e 5 del precedente art~4~ ed Y4ittà di PROVINCIA DI BRINDISI ART .0 CONDIZIONI E LIMITAZIONI P~;R LA PUBBLICITA' l,UNGO LE STRADE l#Lfinstallazione di mezzi pubblicitari con sentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art.23 del D.Lgs. 30/04/92, n.285, modificato dall'art.l3 del D.Lgs.IO/09/1993, n.360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescri zioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capoI, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/92. n.495. di Cfiiitià rf!!lonla 1W PROVINCIA DI BRINDISI ART. 7 TlPO[nGJA DEI MEZZI PUBBLICITARI l.I", tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate. secondo il D. L<Js. 15/11/1993, n. 507, i n: a)pubblicità ordinaria; b) pubblicità effettuata con veicoli, c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; d)pubblicità varia. pubblicità ordinaria 2.La è affettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi cOll1llli~ Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicita ri si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1,3,5,6,7 e 8 dell'art.47 del regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari t. i "segni orizzontali reclamistici ,. ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia" ~ E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. 3.La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso~ a)pubblicità visiva effettuata per conto proprio ed alltesterno di veicoli in genere. di vetture autofilo tranviarie. battelli, barche e simili. di uso pubblico o privato, di se'lui to definita "pubbl icità ordinaria con veicoli"; b)pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o dibiti ai trasporti per suo rimorchio conto, I compresi i veicoli circolanti con di se'luito definita "pubblicità con veicoli del]'impresatt~ di PROVINCIA DI BRINDISI Per lleffettuazione dì pubblicità con veicoli si osserva no le disposizioni di CUJ agli aTtt~57 e 59 del regola mento emanato con D.P.R. 16/12/92, n.49~. 4.I.a è effettuata con pubblicità con pannelli insegne, pannelli ed aIre luminosi analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi. lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato elettronico, in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente. lampeggiante o similare~ pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differen La ziazione tariffaria. 5 .. El compresa fra la '·pubblicità con proie zioni" la pUbblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive. proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su scherma o pareti riflettenti. 6.La pubblicità varia comprende: a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi sitttilari. che attraversano strade o piazze di se<j1lito definita "pubblicità con striscioni n bIla pubblicità ; effettuata sul territorio del Comune da seromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o mani festini f compresa quella eseguita su s:pecchi d I acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di sequito definita "pubblicità da aeromobili"; clla pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati"; d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di mani festini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante :persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, fefinita di seguito "pubblicità in forma ambulante"; ella pubblicità effettuata a mezzo di apparecchj amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica". !j!lM'tia na di PROVINCIA DI BRINDISI ART.B CARATTERISTICHE E MODAl,ITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LI cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono aven~ lé caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16/12/92, n.495 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento. 2.Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescri ve l'art.50 del D.P.R. 16/12/1992, n.495. 3.La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristicbe di cui al quarto comma del precedente art. 7 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. mezzi pubblicitari installati nei 4. r centri abitati. sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai marginbi laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m.2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m.l,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade. Cf4ittd di PROVINCIA DI BRINDISI ART. 9 PIANO Gt:NERAl.t: DEGLI IMPIANTI l.Entro il 30 giugno 1995, i l Responsabile del Servizio, proporrà alla Giunta Comunale il ~piano Generale degli impianti". 2. I l piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere: al il censimento degli impianti in atto; b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso di trienni successivi .. C((iittà di filolJ',1a na PROVINCiA DI BRiNDiSI ART. lO AUTORIZZAZIONI ].11 rilascio delle autorizzazioni al posizio namento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del D.P.R 16/12/92 ed ~ effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma. 2.11 rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs.30/04/92, n.285. 3.Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando: a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4/01/1968, n.15, con la quale dichiara pubblicitario che intende collocare ed i che il mezzo suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle nOrJ:De previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabi lità; blun bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l' indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato; c) una planimetria con indicata la quale si intende collocare il mezzo; d)il nulla-osta tecnico dell'ente strada, se la stessa non è comunale. posizione nella proprietariO della C(J,ittà di; rf[tunla na PROVINCIA 01 BRINDISI Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presenta una sola domanda ed una sola aut.o-attestazi one ~ l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una ta Se lo sola copia dello stesso. 4.11 responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il dinieqo deve essere motivato.. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere alI I installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in 09ni caso, della dichiarazione ai finì dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. S.E' sempre necessario il formale provvedi mento di autorizzazione del comune per i mezzi pubblici tari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art.7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni~ 6.11 Comune provvede prescritti dall'art .. 53, commi 9 e dicembre 1992, n.495. agli adempimenti lO, del D.P.R. 16 di tfj;c1nla na PROVINCiA Di BRINDISi ART.II OBBI,1 GHI DEL TITOlARE DELL 'l\UTORIZZl\ZiONE 1.11 titolare dell'autorizzazione ha l'obbli 90 dj, a)verificare periodicamente i l buono stato di conservazio ne dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al manteni mento delle condizioni di sicurezza; c)adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio deII1autorizzazione, sia successivamente per intervenu te e .ativate esigenze; d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'instal lazione o di motivata richiesta del Comune~ 2.In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n. 495/1992. 3.11 titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonchè di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successi ve alla conclusione della manife stazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei lU09hi e delle superfici stradali. 4.Le disposizioni de] presente articolo applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsj del silenzio-assenso da parte del Comune. si ~ C(4itlà di !it w lJua v.d/a PROVINCIA DI BRINDISI ART. 12 CRITERI GENERAl.I PER 1 L pi ~!JO DEGLI IMPI ANTI PUBBI.J CITARI pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate ne] territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal 0.1095. 15/11/1993, n.507 e dall'art.IO del presente regolamento. l.La 2.11 piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezz,i di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni .. La 3.Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni. urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta~ Il gruppod i lavoro, esaminato i l parere della COmmissio ne o preso atto della scadenza del termine senza osserva zioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma. 4.Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l t installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lqs. n.507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti. 6l fil (J1:-iancav.irio PROVINCIA 5. n piano DI BRINDISI genera] e degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 3] ottobre di ogni anno, con decorrenza de11'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza deatografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motiva zione del provvedimento di modifica. PROVINCIA DI BRINDISI ART. 13 LA PUBBLICITA' ESTERNA L.II piano comprendp i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consenstita la loro installazione nel territorio comunale . . 2.Sono pertanto escluse dal piano le localiz zazioni vietate dall'art.5 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari dei centri storic!. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l' installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta. 3.Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati. lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esiqenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è sogqetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensio ni dei mezzi .. 4~ Nell' interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lunqo le strade comunali , provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-asta tecnico dell'ente proprietario: a) le caratteristiche delle zone nelle quali ç su aree pubbliche o private, concesse dal soqgetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblici tari e le dimensioni per gli stessi. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette instal lazioni pubblicitarie: bI le caratteristiche deqli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite; di PROVINCIA DI BRINDISI c) le tipologie generali e le dimensioni massime de] le insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costruiLi da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi SOno situati~ 5.11 piano comprende: alla definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche trutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installa zione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dalI1esterno; b) la definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera al ; c)i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi. festoni di bandierine e simili. pubblicità esterna effettuata 6.Per la e mezzi pubblicitari mediante installazione dì impianti di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree.. edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso. a qualsiasi titolo, al Comune, l tappI icazione dell' imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsj dalla Giunta comunale. secondo quanto previsto dal settimo comma dell' art. 9 del D. Lqs. 15 novembre 1993. n.507. di PROVINCIA DI BRINDISI ART. 14 GLI JKPIANTl PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI l . La seconda parte de l piano dC91 ì impi anti pubblicitari è costituita da9li impianti da adibire alle pubbliche affissioni. 2wln conformità a quanto dispone il terzo deU'art.lS del D.Lgs. 15/U/1993, n.507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 3l dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costitui ta da n. 33.793 abitanti, la superficie de9li impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 609. proporzionata al predetto numero di abitanti. comma 3.La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripar tita come appresso: al mq.122, pari al 20' è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica f effettuate dal servizio comu nale; b)= mq. 366, pari al 601. è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comuna le; cl = mq.122, pari al 20' è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da sog getti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio. 4.Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costi.tuiti da: a)vetrine per ltesposizione di manifesti; b) stendardi porta manifesti, c)posters per l'affissione di manifesti; d)tabelloni ed altre st.rutture mono. bjfacciali o pruri facciali, realizzate in materiali idonei per l'affis sione dì manifesti; e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di. sostegno. da strut ture appositamente predisposte per questo servizio; ~(jnlana di PROVINCIA DI BRINDISI f)da armature, steccati, ponte99i, schermature di carat tere provvisori o prospicienti j 1 suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti; g)da altri spazi ritenuti idonei servizio, tenuto conto tenuto conto dei diviet.i presente regolamento. dei e dal Responsabile del divieti limitazionj e limitazioni stabilite da] 5.TUtti gli impianti hanno, di regola, dime~ sioni pari o multiple di cm. 7OKlOO e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitari.o da spazi pub blici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'af fissione.. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Fran ·cavil1a Fontana Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto. 6.Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione dì mezzi pubblicitari daU'art.5 del presente regolamento. 7.L'installazione di impianti per le affis sioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lqs.30/D4/92, n.285 e del D.P.R. 16/12/92, n.495. 8.11 piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi: a) la destinazione dell' impianto secondo quanto previsto dal C01llJlla 3; b) l 'ubicazione i ella tipologia secondo quanto previsto dal comma 4. d) la dimensione ed i l numero di fogli cm.70><100 che l'impianto contiene; ella numerazione dell'impianto ai fini della sua indivi duazione. 9. Il piano degli impianti per le pubbl iche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo compren dente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l·ubicazione, la destinazione e la superficie. !/lontana PROVINCIA DI BRINDISI 10.1.a ripartizione degli spaz,] di cui al terzo comma può essere rìdeterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro i l 31 ottobre e che entra in vigore dal l° gennajo dell'anno successivo. qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricor renti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effet tive necessità accertate. H.Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento deU'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realìzza~ zione di opere od altri motivi. Nel caso che lo sposta mento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effet tuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spo stamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo da Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito~ I di fillta neov;{/!a PROVINCIA DI !iiulJlla 1'W BRINDISI ART.15 APP1,JCAZIONE DF.Ll,· II'!POSTA f: DEI, DIRITTO l. in corformità alle disposizioni del Capo l del D.Lqs. 1') novembre 1993, n.507 e del presente regolamento. la pubblicità esterna è soggetta ad una imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto,. dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. Cf4iiw tlianeo'lu'/fa PI<OVINCIA DI rffJSortia 1W BRINDISI ART. 16 CLASSIFICAZIONE DEI, COMUNE l_In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quel lo 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S_T.A.T. risulta costituita da oltre 30~OOO abitanti, il Comune è classificato, in conformità alltart~2 del D.Lgsw 15 novembre 1993, n,507, nella classe III. 2~Verificando5i variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modi fica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'ade quamento delle tariffe per l'anno successivo~ C(ji;Uà PROVINCIA ART. DI BRINDISI n LA DEI •.IBERAZIONE DEI.LE TARIPPE 1. Le tari ffe dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il l° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto s'intendono prorogate di anno in anno. 2.Per la prima applicazione del D.Lgs.15 novembre 1993. n. 50? • le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994. deliberazione 3.COpia autenticata della di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dalI·adozione. di PROVINCIA 01 BRINDISI ART.IS CATEGORIA DELLE LOCALITA' I.Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe III, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione allo loro importanza, agli effetti dell'applicazione, dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, limdtatamente alle affissioni commerciali. 2.Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell' imposta e del diritto del 30 per cento. 3.La Giunta comunale l entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche. continua ad appli carsi la maggiorazione già in vigore. 4.Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A.. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato". ai sensi dell'art.4 del D.LqI. 30/04/1992. n.285, con deliberazione della Giunta COmunale n. 439 del 7/04/94 esecutiva ai sensi di legge~ 5.La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dalI t art ~ 15 de] presente regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi. !!ìtordalw PROVINCIA DI BRINDISI ART. 19 PRESUPPOSTO Dr:!.l.· IMPOSTA SULLA PUBB!.l CITA' I.E I soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicita rio, effettuata con qualsiasi forma di comunicaaione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubbli ci ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. 2.Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere sen~ necessità di partico lari autorizzazioni. 3. Si considerano rilevanti ai fi ni dell' im posizione: ali messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività eco nomica allo scopo di promuovere la domanda e la dif fusione di beni e servizi di qualsiasi natura: bli messaggi finalizzati a migliorare l·immagine del soggetto pubblicizzato; cIi mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività~ " C(4itlà di PROVINCIA DI BRINDISI ART. 20 SOGGETTO PASSIVO 1.11 soggetto passivo tenuto al pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità, in via principa le, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso i l quale il messaggio pubblicitario è diffuso. 2.E' obbligato solidamente al pagamento del l'im(XlsUi colui che produce o vende i be:ni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 3.11 titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'ob bligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell' imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avvi so di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell·imposta, accessori e spese~ 4 .. Nel caso in cui non sia possibile indivi duare il titolare del mezzo pubblicitario, installat.o senza autorizzazione. ovvero il procedimento di riscos sione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confron ti ]e azioni per il recupero de] credito d· imposta, accessori e spese. di !llonlatw PROVINCIA DI BRINDISI ART. 2] MODALI TA' DJ APPI~J CAZI ONE 1 ~ L'imposta 5U] la DELL' IMPO,.<;TI' è determinata pubblicità in base alla superficie della minima figura piana geome trica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti .. mezzi polifacciali è cal complessiva adibita alla colata in base alla superficie pubblici tà. 2. L'imposta per i 3.I.e iscrizioni pubblicitarie, espresse ancbe in forma. simbolica; non C'ollocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente sono comprese", dimensioni all'ideale figura piana minima in cui 4.1.' imposta per i mezzi pubblicitari aventi volWDétriche è calcolata in base alla super ficie complessiva determQnata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricom preso i l mezzo .. 5 .. 1..e superfici inferiori ad un metro quadra to sono arrotondate * per eccesso. al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo. a mezzo metro quadrato. 6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 7.Agli effetti de] imponibile i calcolo della superficie festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelU riferibili al medesimo soqqetto passivo. purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaqqio o ad accrescerne l'efficacia. sono consideratj come unico mezzo pubblicitario .. ~ittà di PROVINCIA DI BRINDISI 8~La pubblicità ordinaria mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od alli in terno di locali pubblici o aperti al pubblico, è auto rizzata dal] 'ufficio comunale, previo pagamento dell'im posta, mediante apposizione dì timbro con la data di scadenza del1tesposizione~ Quando il collocamento diret to di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, lo elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubbli citari venyono collocati.. QUando tale es}X>sizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di pre sentare l'elenco dei locali. 9.L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette suqli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata Con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto. lO.I..e maqgiorazioni d' imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili. era;tU; di !!;!lunla na PROVINCIA DI BRINDISI ART. 22 DrCHIARAzrON~~ l'autorizzazione prevista dallo art.9, il soggetto passivo del1 timpost.a,. prima di ini ziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio l~ottenuta comunale apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione. anche cumulativa. delle caratteristi che, quantità ed ubicazione dei dichiarazione è esente da bollo. mezzi pubblicitari. La 2.La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che com porti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l t attestazione del paga mento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente. 3.La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi,. salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che compor tino la modifica entro il 31 gennaio dell'anno di rife rimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine. 4.Nei casi in cui sia omessa la presentazio ne della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effet tuata con veicoli e con pannelli luminosi, si presume effettuata, in ogni caso. con decorrenza dal lO gennaio dell' anno in cui è stata accert..ata.. Le al tre forme di pubblicità, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. C(Jittà di /Iton!aua , PROVINCIA DI BRINDISI ART.23 RETTIFICA ED ACCERTAMF~TO D'UFFICIO 1 ~ Entro due anni dalla data in cui è st.ata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'uffi cio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A~R. 2.Nell 'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei rela tivi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento. 3.Nell'avviso de~ono essere inoltre precisa te: -l'ufficio comunale emittente. il suo indirizzo ed ora rio di servizio ed il numero telefonico; -il responsabile del procedimento se diverso dal funzio nario di cui al comma 4; -il termine .:entro il quale può essere proposto ricorso" la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt.18,19,20 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992. n.546; 4.Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e 11 indicazione" a stampa od altra forma idonea, del suo cognOlDe e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscrit ti da un rappresentante del concessionario~ C(çittà di 6T Il' @-'iancomUa PROVINCIA DI BRINDISI ART. 24 PAGAMENTO DELV IMPOSTA E DEl. DIRITTO l. Il pagamento dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi caratte re commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario del Comune nel caso di affidamento del servizio a sog getti terzi. L'importo dovuto è arrotondato a L 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a f.. 500 e per eccesso se è superiore~ L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell' imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiara zioni di cui ai collUDi 1 e 2 dell' art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d' imposta per essere esibite per eventuali controlli~ Per il paga mento è utilizz.ato modello conforme a quel lo autorizzato con decreto ministeriale. periodi 2.L'imposta per la pubblicità relativa a inferiori all' anno solare deve essere corrispo sta in unica soluzione prima momento della dichiarazione. dell'effettuazione, al 3.L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 g-en naio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia supe riore a l. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali.. entro il 31 gennaio.. 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. 4.11 pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale. sia direttamente all'ufficio comunale al moment della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazio ne del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rila scia ricevuta da app:>sito bollettario o con sistema automatizzato,. Le somme riscosse sono versate alla Teso reria Comunale. C(4ittà di PROVINCIA DI BRINDISI S.La riscossione coattiva dell'imposta e 51 effettua secondo le disposizionj degli artt.67 e 68 del D.P.R. 2B qennaio 19BB, n.43 e succes sive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno succes sivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di ret tifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2B dicembre 19B9 del diritto e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 6.1 crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissio ni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dello art.2752, comma quarto, del Codice Civile. 7 .. Entro il termine di due anni decorrente dal 9iorno nel quale è stato effettuato il pa9aJ1lento dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pub bliche affissioni, oppure da quello in cui è stato defi nitivamente accertato il diritto al rimborso, il contri buente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizza ta al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comu ne provvede al riDÙX>rso nel termine di 90 giorni dalla richiesta. I i , I I , , I I di tllwncOiLl[I/l i I I I I PROVINCIA DI BRINDISI i ~Ji.i llac dc:gli inlpi;:H~ti dt:.: 111 appl içaZio!l(~ sanzione di cui al terzo CODuna il Comune, o il concessio nario del servizio, puL effeltuctl (. l'imrrlp.ùiuta cOj>erturç,. della publJliciLà, ift modo che sia privata àj efficaci<1 pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissiord abusive. ln arr~edue i casi, oltr~ alI 1 applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo , il Comune provvede dlufficio all'accertamento dell'imposta o del diritto dovuto per i l periodo di esposizionf; abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applica~ zionc delle soprattasse e" se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41. mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono eSSf...~re sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamenLo sia dellt: spese di rimozione e di custodia, sia dell' imposta" delle soprattasse ed interessi .. Nella predetta ordinanza è stabilito il te! mine entro il quale gli interessati pc>5sono richiedere la restltuzioni2 del materiale sequestrato versiind:.. le somme come sopra dovute od una cauzionc-, stabilita norl inferiore cl nell' ordina:ìza stes sa I d ' iml>orto quello cOl!1plessivamente dovuto. I I I , 6 .. 1 I , I i I I I I I I 7.1 proventi delle sanzioni anuninistraLivc" chiunque accertate, sono dovuti al Comune", 50110 dallo sLeSS0 dt.:stinati al potenziamento eù al migliora mento àel servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente" all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nell<.' specifico settoTC: eù ( aggiornamento, integrdzione alla realizzazione, manu'lerlziorw df;d liiano generale degli impianti. da I I i I I I I , I 9fiitià (flia neo ovJtta PROVINCIA DI i/Zonlana BRINDISI M'l'.2S TARIFFE I.Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità Sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure sta bilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e secondo quanto disposto dal presente regOlamento. Cfaiilà PROVINCIA 01 BRINDISI ART. 26 PUBBI,ICJTA' ORDINARIA 1. I.' imposta per la pubblicità ordinaria, sì applica. secondo la tariffa stabilita, per anno sola re e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.2l. 2.per la pubblicità che ha durata non supe riore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua~ 3.Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposi zione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordi naria in base alla superficie di ciascun impianto deter minata in conformità all'art~21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione. , 4.Per la pubblicità di cui ai commi prece denti ch~' s~f,erficie: a)compresa fra mq.5,5 e mq.8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; bI superiore a mq.8,5, la tariffa dell'imposta è maggio rata del 100 per cento. 5.Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento. , 6~Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma IO dell'art.21. di PROVINCIA DI BRINDISI ART.27 PUBDI.ICITA' ORDINARIA CON VEICOLI per la pubblicità ordinaria 1.L'imposta effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7 del regolamento, si appli ca secondo la tariffa stabilita, per la III classe, dal l° comma dell'art.13 del D.Lgs. n.507/l993. per anno solare e per metro quadrato di superficie determi nata con le modalità di cui al precedente art.21. I I I I I I I I I , i 2. Per la pubblicità effettuata alI' esterno dei veicoli sono dovute le ma99iorazioni stabilite dal quarto comma de] Il art ~ 26, quando le dimensioni della stessa sono c()IDprese nelle superfici da tale norma pre viste. i i 3.QUalora la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento .. 4"Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al COmune che ha rilasciato la licen za di esercizio~ 5 .. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. I I I I I I I I I I I , 5 ~ Per i veicoli adibi ti ad uso pr i va to 1.' im posta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. i i i Cffiitià PROVINCIA 01 BRINDISI ART. 28 PUBBLICITA' CON VEICOLI DEI.L' IMPRESA I , 1.L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare: I I I , -al COmune ove ha sede l' impresa o qualsiasi sua dipe:n denza; -ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del }O gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di inunatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti; -secondo la tariffa deliberata dalla Giunta in conformità all'art.13, comma terzo, del 1993. 2. Per i circolanti con veicoli di cui al rimorchio sul quale comunale D.Lgs~ n.507 precedente comma viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata. 3 .. Non è dovuta l f imposta per 11 indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio. della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. 4.L t attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati. I I I , I I , I Y4iUà ti/ nta na di (j PROVINCIA DI BRINDISI ART. 29 PUBBLICITA' CON PANNELLI ),UKlNOSI 1.L·imJ~sta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dalI' art .. 7 ~ del rego lamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la III clas se, dal primo comma dell'art.l4 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie de terminata con le modalità di cui all'art.2l. 2.Per la pubblicità che ha durata non supe riore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annUa. 3.L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell r im presa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste. C(Jittà PROVINCIA DI BRINDISI I\.RT.30 PUBBLICITA' CON PR01EZIONl 1.L ' imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la III classe, dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs. n.507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. 2.QUando la pubbliCità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera parj alla metà dì quella di cui al precedente Commak I i I I I i I di PROVINCIA DI BRINDISI ART. 31 PUBBLICITA' VARIA I.La tariffa del l 'imposta per la pubblicità effettuata: l~l*con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art~15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determi nata con le modalità di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano magqiorazio ni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario; 1.2 .. da aeromobili sul territorio comunale o d'acqua e fasce marittime limitrofi al su specchi territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe I I I dall'art.15, secondo comma, del decreto; l. 3 ~con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipen dentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la I I I classe dall'art. 15, secondo comma del decreto; 1.4.in forma ambulante, mediante distribuzio ne, a mezzo di persone o veicoli, di mani festini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribu zione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune dal quarto corru:na dell'art.15 del decreto; 1.5.a mezzo dj amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art.15 del decreto. Il !, Il 2 ~ L t indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs.15jllj93, n~507 e successive modificazioni~ PROVINCIA DI BRINDISI 1\R1'.32 IMPOSTA SULLJ\ PUBBLICI 'rA , - RIDUZIONI I.La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà: avente le caratterist.iche e a) per la pubblicità finalità di cui alle lettere b) e cl del terzo comma dell'art.19 del presente regolamento effettuata da Comitati f Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b)per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filan tropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici; c)per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 2.lIlla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messa99i relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche 11 indicazione di persone. ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo~ Nei casi in cui tali indicazioni siano associa te a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui alI t art * 19, terzo COllUDii I lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione. 3.J requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art.22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata da FUnzionario responsabile~ QUando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autorcertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare alI· Ufficio comunale. che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli f fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertifi cazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari. I I I I Cffiiltà di !t/un/ona PROVINCIA 4.1 requisiti oggettivi DI di BRINDISI cui alle lettere bI e cl del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili~ Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in meri to alle finalità del messaggio pubblici tario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni. festeggiamenti e s,Pettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta. di tf!lon.la na PROVINCIA 01 BRINDISI ART. 33 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI I.Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità: alla pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitala nei locali stessi~ i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la sUl,J'erficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; bIgli avvisi al pubblico: l)esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacen ze del punto dì vendita, relativi all'attività svolta; 2)riquardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.: c)la pubblicità all'interno, sulle facciale esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti; d)la pubblicità escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno nelle vetrine e sulle porte d1ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all' interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall' impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o luogo l'i tinerario di viaggio, l imi tatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; flla pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; g)le insegne. le targhe e simili apposte per ltindividua zione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro; I I I I I I I I , , di PROVINCIA h)le insegne, le targhe e DI BRINDISI simili la cuj esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento,di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato dj superficie, salvo siano espressamente stabilite che le stesse non dalle disposizioni predette. di cui 2.Ai fini dell'esenzione al precedente comma l'attività quella risultante dalle pubblica sicurezza, di dall • imposta esercitata è autorizzazioni camuna l i, di altre autorità e accertata dal registro delle imprese presso la camera di Commercio. 3wL-esenzione dalI'imposta prevista dalla lettera fl del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione~ • 4.1 soggetti di cui alla lettera g) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione o autocertifi cazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per reneficiare dell 'esenzione Per ì mezzi già esposti al IO gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati. prima di effettuarne l 'esposizione La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabil iti. comporta l' applicazione dell f imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all·esenzione. a t di PROVINCIA DI BRINDISI IUtT.34 SERVIZIO PUBB1.ICHE AFFISSIONI 1.11 Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, prive dì rilevanza economica e, dall 1 art*14, di messaggi sociali o comunque nella misura prevista diffusi nell'esercizio di attività commerciali. 2~I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque pr1V1 di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali lfaffissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art.20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, richiamati del presente regolamento. nei successivi artt.38 e 39 3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particola:mente idonea per assicuril':"è ai cittalini la cono scenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvede re tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. 4. I manifesti diffondono che messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliora re l'immagine del soggetto pubblicizzato. 5 ~ 1 manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente a] COmune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all ' art.14 c",3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi", affigger" 6.1 negli manifesti di natura commerciale da spazi da attribuire a soggetti privati i I i i I i i PROVINCIA per lleffettuazione DI BRINDISI affissioni di nei dirette limiti di cui all'art.14, c.l, lettera cl del regolamento sono classificati, ai fini tributari,. come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'arL12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto,. nella misura e con le modalita di cui al comma terzo del precedente art~26~ 7.Verificandosi manifesti e, da affiggere in contemporaneamente, spazi non utilizzati perduranti una eccedenze classe degli disponibilità nelle altre impianti ricorrente classi di la di Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art.14. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art.14. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la degli spazi. definitiva modifica della ripartizione $u}/Ila no. ctadtà PROVINCIA DI BRINDI51 ART. 35 AFf'ISSIONI - momento PRENOTAZIONl - REGISTRO CRONOLOGICO I.L'affissione si intende prenotata dal in cui perviene alI 'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazio ne dell'avvenuto pagamento del diritto. 2 .. Le commissioni sono iscritte nell'apposito reqistro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costant.emente aggiornato.. I l Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affìdato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma .. registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque 3~11 ne faccia richiesta~ 4.11 committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una mag9iorazione del 100 per cento del diritto. ~iltà PROVINCIA DI BRINDISI ART. 36 CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO I manifesti devono essere fatt.i pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura. a cura del committente, almeno due giorni prima di quellO dal quale l'affissione deve avere inizio~ l ~ 2~1 manifesti devono essere accomapagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e: a)per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato; b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema dì composi2:ione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richia mo. 3.0ltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conserva re per documentazione del servizio. 4.Le affissioni devono essere effettuate secondo l'odine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.35. S.La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quanti tativi affissi. 6~Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabi l i ta . di PROVINCIA 7.Il DI BRINDISI ritardo ne11'effettuazionn delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore.. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente .. 8.La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro lO giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazio ne del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata. casi di cui ai commi 7 e e il commit tente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro lO giorni dal ricevimento 9~Nei delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del coonittente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento~ I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto. IO. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta f l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all·utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli C(iitlà di r:!!jiorda 'l'W PROVINCIA DI BRINDISI dovuti ~ I manifesti non affissl restano a disJ)Osizjone dell l utente presso l'ufficio pe-r 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al ma.cero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'ìvio ad altra destinazione, il cui im:porto viene con i l recupero delle sole spese, detratto dai diritti eccedenti~ tente il II~In tutti i casi in cui compete al commit rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio successivamente fra l'importo richieste a dovuto quella di per cui affissioni spetta il riml:xlrso .. 12.11 Comune ha l'ohhligo di sostituire gratuitamente i manifest,i strappati o comunque deteriora ti e qualora non disponga di altri esemplari dei manife sti da sostituire. deve darne immediata conn.micazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposi zione i relativi spazia 13.1 manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso. l4.Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affigge re od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10\ del diritto, con un minimo di (a 50.000 per commissionea 15 aNeli' ufficio comunale devono essere costantemente esposti. per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta: alle tariffe del servizio; lii', I , . I ,I ~ l.,'I; v, ,/ di /llw ncavitta PROVINCIA DI C?7hunla na BRINDISI b) l'elenco degli spazi destinati alle pubblichi> affissio ni con l t indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; e)il registro cronol09ico delle commissioni~ 16~Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e dal presente regolamento per II imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in quest.o capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. PROVINCIA DI BRINDISI ART. 37 DIRITTO SULI,f: PUBBI,ICHf: AFFISSIONI TARIFFE - APPI,ICAZlONE E MISURA J.Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nel1 1 in teresse del quale esso viene effettuato. 2.Il diritto è comprensivo del1' imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto. 3. Il è dovuto. per diritto ciascun sulle foglio pubbliche di affissioni dimensioni fino a cm.7OXlOO, nella misura stabilita per la classe del comune del secondo comma dell'art.19 del D.Lgs. n.507(93, distintamente per i primi lO giorni e per oqni periodo successivo di 5 giorni o frazione. 4.Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento. 5.Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 foqli è maggiorato del 100%. 6~l..e maggiorazioni del diritto" a qualunque titolo previsto. sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base. 7~Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispon dente alla tariffa prevista per i primi lO giorni. S.QUalora mente che il l'affissione committente richieda espressa avvenga in determinati spazi da lui presceltl, è dovuta una maggiorazione del 100%. Sliancavi!fa PROVINCIA DI BRINDISI ART. 38 TARIFFA - RI.DUZIONI tariffa del diritto per il serviz.io delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a)per i manifesti riquacganti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione daU'art.39; h) per i manifesti di comitati, associazioni. fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche. sindacali e di categoria, culturali, sportive, filan tropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici l. La territoriali; dlper i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e)per gli annunci mortuari. 2~1 requisiti lettera bI sono accertati terzo comma dell'art.32. soggettivi previsti dalla con le modalità di cui al previsti dalle oggettivi lettere cl e d} sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art.32. 3.1 requisiti 4 ~ Le riduzioni non sono cumulabi li.. NOn si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art.36. I I I I I , I , di PROVINCIA DI BRINDISI ART. 39 DIRITTO - ESF~ZIONJ I I I I I i I.Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: I ali manifesti riquardanti le attività e funzioni istitu zionali del Comune,. da esso svolte in via esclusiva. esposti nell'ambito del proprio territorio; bli manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva,. alla chiamata ed ai richiami alle armi; cIi manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti dell' autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; eli manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche,. per il parlamento europeo, regionali ed ammìnistrative; f)oqni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; gli manifesti concernenti corsi scolastici e professiona li gratuiti regolarmente autorizzati~ 2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. , I I I I I i I , I I I I I i 3. Per i manifesti di cui alla lettera il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposiZione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria. f) 4~Per l'affissione gratuita dei manifesti lettera g) il soggetto richiedente deve di cui alla allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autoriz zati dall'autorità competente~ I , Y4illà rfik(;. rd di PROVINCIA DI (J na BRINDISI ART. 40 SII.NZIQNI TRIBUTARU: l*Per l'omessa, tardiva od infedele presenta zione della dichiarazione di cui alI' art. ~ 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti.. una soprattassa pi:Jri all'ammontare dell' imposta o del diritto,. in conformità a quanto dispone l'art~23 del D.Lgs. n.507j1993. l'omesso o tardivo pagamento dell'impo singole rate della stessa o del diritto 2~Per sta. delle è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente COUDa, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o i l pa.gamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'ac certamento. 3.Le di PROVINCIA DI BRINDISI ART. 41 INTERESSI 1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per i l dirìtto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto. a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento. 2~Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso. a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, q11 interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al prece dente comma .. ~{j.nlana di PROVINCIA DI BRINDISI . I ART. 42 SANZIONI AMMINISTRATIVE degli 1.11 Comune è uffici competenti, tenuto sulla a vigilare, a mezzo corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardan ti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilat.e, richiamate o stabilite dal presente regolamento. 2.Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni ammini strative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione l e Il, della legge 24 dicembre 1981, n.689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi. 3.Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e di quelle stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da l. 200.000 a l. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessa ti entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni. 4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all' inte ressato a mezzo del verbale di cui al precedente comma. con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito~ Nel caso di inottemperanza all'ordine di r~zione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al COmune entro il teraine preatabilito, Bi procede al recupero coattivo del credito con le .adalità di cui Al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e con ogni apeaa di riacos· aione a CArico dell'interessato. di PROVINCIA J .La sul li:;. pub;Jlici'Ld DJ giurisCiizioil<: e pe! iJ BRINDISI tI ibutariò diritto pto'r sulle 11 imJx)sta pubbliche affissioni c esercì Lat.i:: oalli.l Cort).!(:issione Tributaria provinciale e dalle cOIru:ùssioni t.l'ibutarie regionali t second() quanto dis!)()ne il D.Lgs. 31 dicembre 1992 t n.546. 2 .. 11 processo è introdotto alla CO@ffiissione Tributaria provinciale. con ricorso I I I I I I I I I I I I I I I I I , di ff!lonlana , PROVINCIA DI BRINDISI AHT.44 l.pel la presentaziOLU d~l r.ic(,..lI~O, l'indivi dUdzione degli d't"li impugnabili ed oggcttc' del ricorso, la provusizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stahìllte dagli artt.18,J9,20,21,22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.54G. quali pro,Fonibile 2.Gli atti per e i l ricorso àevono conter.ere l'indicazione del termint:: entro il quale il ricorso deve essere prOf)()SLO, della Conunissiont: l'ributar1a com,-petentc nonchè delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi del 1 'art ~ 20 del decreto r ichian.ùto nel precedent("! COITl."na. , di PROVINCIA DI A..l{T. 4 BRINDISI r) hCCck'r'AP'J:::NTl 1:. .kE'l"Tlf ICHr: Lì l UFFICIQ LJl CUI AL D.!?F:. N.639/1972 1.11 Comune può procedere il rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972. n.639. entro iJ tenr,ir!'t' di duE' a.nni dalla data in cui la dichiarazione i:. sLata o doveva. essere present"ata, notificando a.pposito t avviso al contribuentE' modalità di cui all iirt. .. 23 del predetto decreto" COIl le \ I \ I \ \ I \ I I I I I , rfjJ;onta na , PROVINCIA DI I , BRINDISI AIZl' .. 4G [-'l..:hij~lCl l.Lu TA' hl~:';UF~LE publ.llicitit INIZIA'l'r NEL 1993 anmlal~ iniziata del1 'anno 1':.193 o nt:l cor!iO dello stesso t per la qualt: sia stata pilgatà l' iWpOS"lil dovuta fi no al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nUova dichiarazione, con il versamento del! t iml"lOsta dovuta presente regolamento e la annualmentt' secondo il relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal preceàentv art.22. I i I I I I , C(4ittil di !Jl;ianca vilfa PROVINCIA DI BRINDISI ARL47 LNThi\'I'il li; V1GCìhl, - BFI-ET'l'l ddllo da'la di entrata ill vigore dLl presente regolameato, di cui al prim0 comllld dell'art .. :;, esso sostituisce le norme:: in precedenza approvate, nella materia, da questo Comunew 1.Corl effetto Allegato al Regolamento \lM'.~~ (PROVINCIA 01 BRINOISII Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni \ I I I I , , i I l':, località. via. pìau:.I, Mea dI circQluiooe .. N Definizione Denominazione ~- I fmpi:.lnti;,r fissioni luperfide mq. corso Umberto via Roma viale Lilla via Q. Ennio via D'Angiò via S. Francesco via Regina Elena corso cap. Di castri corso Garibaldi via Immacolata via A. Darbaro-porleo via S. Lorenzo via Baracca via S. Vito . via oria via Cavour via Madonna delle Grazie zullino via Suor A. via Di Vagno via Crispi via Pisacane via L. Raggio via N. De Reggio via Manzon! via Dante pia7.za Umberto Piazza V. Emanuele Piazza Giovanni XXIII ... ~ . ._- .. .... ,-'o- . . . . . . ."""'- ...-....~ ..... ' ~-""-"_.------