Dipartimento di Prevenzione UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nei

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Dipartimento di Prevenzione UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nei
Dipartimento di Prevenzione
UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Modalità di effettuazione dei controlli durante l’attività Ispettiva della UF PISLL nei
luoghi di lavoro
Premessa
In una logica di servizio e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 33/2013),
la U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (di seguito denominata
PISLL) ha realizzato questa nota informativa per comunicare alle aziende le modalità con
cui vengono effettuati i controlli miranti a verificare l’ottemperanza alla normativa sulla
sicurezza sul lavoro e agevolarle nel compito di attuare le misure di prevenzione
conoscendo le modalità con cui sarà effettuato l’accesso ispettivo.
L’obiettivo è quello della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, da
raggiungere sia attraverso azioni rivolte a promuovere ed aumentare la cultura della
sicurezza con interventi di informazione, formazione-assistenza alle aziende e ai
lavoratori, sia con le attività di controllo e vigilanza direttamente nei luoghi di lavoro.
L’attività di controllo e vigilanza prevede l’effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di:
- individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori,
- di verificare l’adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in
tema di igiene e sicurezza del lavoro, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione in
modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali,
- in caso di infortuni e malattie professionali, individuare le cause e determinare eventuali
responsabilità
Se vengono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza, con particolare
riferimento al DLgs 81 del 2008, il personale ha l’obbligo, stabilito da norme penali,
di sanzionare le violazioni prescrivendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e
salubrità.
Il volume di attività di controllo è stabilito a livello nazionale (attualmente DPCM
17/12/2007 Patto per la Salute) e modulato a livello regionale dalla Direzione Regionale
Prevenzione e dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del DLgs 81/08. Il
numero di aziende da ispezionare è calcolato nella misura del 5% delle posizioni
assicurative INAIL che abbiano almeno un dipendente o equiparato; per la USL 12
l’obiettivo si traduce per l’anno 2014 in 435 aziende da ispezionare
La selezione delle aziende avviene, conformemente alle indicazioni di priorità del Comitato
per l’Indirizzo di cui all’art. 5 del DLgs 81/08, sulla base del rischio evidenziato con criteri
oggettivi e delle direttive regionali che individuano i comparti produttivi a maggior rischio.
L’edilizia e l’agricoltura rappresentano i due settori in cui sono più concentrati gli infortuni
gravi e mortali e per questo motivo sono oggetto di piani nazionali di prevenzione; la
Regione fissa un numero minimo di cantieri e di aziende agricole da ispezionare nel
territorio di ciascuna Azienda sanitaria locale tenuto conto del numero delle imprese e
degli operatori USL in forza: ciò si traduce per l’ASL n°12 rispettivamente in 125 cantieri
edili e 32 aziende agricole da controllare nell’anno in corso
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AMBITI DI INTERVENTO
Settori individuati come prioritari dai piani sanitari nazionali e regionali
Segnalazioni, provenienti da Organizzazioni Sindacali e Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), segnatamente se dettagliate nella individuazione
dei problemi e se riferite a rischi di consistente gravità
Interventi richiesti nell’ambito del servizio di pronta disponibilità (per lo più infortuni
o segnalazioni di situazioni ad alto rischio)
Interventi conseguenti ad eventi (reati) perseguibili d’ufficio (infortuni o malattie
professionali che hanno determinato lesioni gravi)
Richieste della magistratura (indagini delegate)
Interventi per verifiche legate a nuovi insediamenti produttivi o autorizzazione di
strutture sanitarie
Interventi di controllo per la rimozione di amianto.
CRITERI DI SCELTA DELLE AZIENDE
La selezione delle aziende oggetto di vigilanza avviene:
Per iniziativa del Servizio in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
Per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi
Per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi
sentinella) o per infortuni ripetitivi con le stesse modalità
Per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (impianti
elettrici e attrezzature, sorveglianza sanitaria assenza tossicodipendenza,
uso di carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento etc.)
A campione, anche su attività non particolarmente a rischio, in funzione della
distribuzione nel territorio e del numero di addetti
Per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori (in osservanza alle disposizioni
contenute nelle procedure aziendali relativamente agli esposti e segnalazioni), dell’
Autorità Giudiziaria e altri Enti con funzioni di vigilanza e controllo
La selezione dei cantieri edili oggetto di vigilanza avviene:
Sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata
dal committente ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08.
A vista, in quanto già dall’esterno possono essere visibili palesi violazioni alla
normativa sulla sicurezza
A campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio
A seguito di esposti da parte di cittadini, lavoratori o altri soggetti interessati, in
osservanza alle disposizioni contenute nel regolamento Aziendale relativamente
agli esposti e segnalazioni.
Il servizio PISLL inoltre effettua interventi di polizia giudiziaria in azienda a seguito
di:
Infortunio sul Lavoro con lesioni personali gravi o gravissime o morte , malattia
professionale con lesioni personali gravi o gravissime o morte al fine di accertare se
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le lesioni siano state causate da violazioni alla normativa sulla sicurezza e quindi
dalla responsabilità di terzi. In quest’ambito può essere richiesta, nei casi previsti,
documentazione inerente l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di
modelli organizzativi di cui all’art. 30 del DLgs 81/08;
I criteri per la scelta e gestione degli infortuni su cui effettuare l’inchiesta sono quelli
individuati da specifico protocollo d’intesa siglato tra la Procura Generale della Regione
Toscana e le Aziende USL della Toscana del 13 dicembre 2011.
Possono essere eseguiti interventi di promozione dell’adozione di sistemi di gestione della
sicurezza e di modelli organizzativi di cui all’art. 30 del DLgs 81/08, con o senza
concomitante attività ispettiva.
MODALITA’ DI INTERVENTO
L’ispezione viene effettuata dal personale PISLL che può avere diversi profili e
competenze professionali per fornire una valutazione qualificata dei rischi e dei sistemi di
prevenzione adottati:
tecnici della prevenzione, medici del lavoro, laureati non medici (ingegneri, chimici),
infermieri e assistenti sanitari.
All’accesso partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi
del DPR 520 del 1955, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro1.
Accesso in azienda
Il personale PISLL si attiene al codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e ai
regolamenti dell’Azienda USL 12.
Per nessun motivo le aziende possono essere preavvertite dell’accesso ispettivo; soltanto
se necessario per verificare lavorazioni discontinue, possono essere presi accordi per
sopralluoghi successivi al primo accesso.
Al momento dell’ingresso in azienda o in cantiere gli operatori di vigilanza, che di norma
operano per tali controlli in coppia, si qualificano esibendo la tessera di riconoscimento; gli
Ufficiali di Polizia Giudiziaria dichiarano la loro qualifica al fine di rendere edotto il datore di
lavoro sul potere di accesso di cui sopra, fermo restando che il controllo è, almeno in
prima istanza, di natura amministrativa e mira a verificare l’ottemperanza alla normativa da
parte dell’azienda; soltanto se vengono successivamente evidenziati reati contro la salute
e la sicurezza sul lavoro l’UPG effettua gli atti previsti ed agisce in tale veste.
Gli operatori di vigilanza richiedono la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un suo
delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se presente,
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di
far presenziare i propri consulenti; tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra
menzionati, il controllo procede, fatta salva la facoltà per l’azienda di fornire
successivamente documentazione o quanto altro ritenga opportuno per documentare la
propria attività in tema di prevenzione.
Prima di procedere, gli operatori illustrano ai presenti lo scopo del controllo e l’oggetto
della verifica.
In linea di massima il controllo prevede una verifica documentale e un controllo del luogo
di lavoro.
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I documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente sono tra quelli elencati nella
check list che riporta quanto obbligatorio per tutte le aziende e in tutti i settori di attività.
E’ chiaro che la presenza di alcuni documenti dipende dall’effettiva presenza di una
condizione particolare di rischio. La documentazione richiesta al momento del sopralluogo
è in funzione del tipo di intervento, che può essere finalizzato al controllo di specifici
aspetti di igiene e sicurezza.
L’ispezione vera e propria prevede l’accesso negli impianti e nei locali di lavoro, di norma
seguendo le fasi del ciclo produttivo dall’inizio alla fine del processo; vengono effettuati
controlli a vista su macchine e attrezzature, test sul funzionamento dei dispositivi di
interblocco delle protezioni, rilievi fotografici, eventuali misure ambientali istantanee (es.
rumore, agenti chimici), controlli sui dispositivi di protezione individuali (DPI) e sul loro uso
da parte dei lavoratori, verifiche sulla segnaletica di sicurezza, sull’igienicità e salubrità dei
luoghi di lavoro e in genere su quanto previsto dalla normativa (principalmente dal DLgs
81/08).
Possono essere sentiti, anche a sommarie informazioni testimoniali, i lavoratori in
relazione a infortuni, malattie professionali o ipotesi di violazione alla normativa di
sicurezza.
Al termine dell’ispezione viene compilato e rilasciato in copia il documento denominato
Intervento in materia di igiene e sicurezza in ambito di lavoro. Tale documento
contiene, tra l’altro, il nominativo degli operatori PISLL con i loro recapiti per eventuali
comunicazioni.
In caso di necessità, gli operatori PISLL possono acquisire in copia o in originale
documentazione: in quest’ultimo caso verrà rilasciato un verbale di acquisizione in cui si
specificano i documenti acquisiti e il luogo di custodia.
Se si renda necessario valutare documenti non disponibili al momento del sopralluogo,
viene consegnata anche una richiesta di documentazione con il termine per presentare
quanto richiesto agli uffici PISLL in un secondo momento.
Previo accordo è possibile consegnare anche documenti digitalizzati in formato PDF.
•
Se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie
disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude;
comunque il personale provvedera’ a inserire il sopralluogo e tutte le attività
nell’applicativo di servizio utilizzato per la registrazione dell’attività,
•
Se, in assenza di violazioni, emerge la necessità di migliorare le condizioni di salute e
sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere
impartite delle disposizioni; in questo caso è possibile che pervenga all’azienda il
successivo verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare. Il verbale indica
i tempi entro cui ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via
amministrativa se l’azienda intende opporsi alla disposizione. Una forma particolare di
disposizione è quella prevista dall’art. 302-bis del D.LGs 81/08 in caso di adozione
volontaria da parte del datore di lavoro di norme tecniche e di buone prassi, nel caso
se ne riscontri la non corretta adozione.
•
Se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l’azienda riceverà un atto
denominato “ verbale di primo accesso ispettivo” che riporterà i tempi e i modi per la
regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti, e l’indicazione sulle modalità per
effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi. Se
l’azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica nei tempi indicati in tale atto,
potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa
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tramite un atto chiamato “Verbale di accertamento e contestazione”, estinguendo così
l’illecito. Qualora il trasgressore non regolarizzi l’oggetto della violazione contestata, il
procedimento seguirà la procedura prevista dalla Legge 689/81, mediante il
pagamento della sanzione pari alla piu’ favorevole tra il doppio del minimo e un terzo
del massimo. Si evidenzia che la situazione di illecito, se non rimossa, potrà essere
oggetto successivamente di nuova contestazione
•
Se vengono riscontrate violazioni di natura penale, all’azienda verrà notificato il
Foglio di Prescrizioni ai sensi del DLgs 758/94 ai fini dell’estinzione del reato penale.
La norma prevede che sia data Notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il
procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell’iter di cui al D.Lgs.
758/94. Il Foglio di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della
procedura, tempi e modi di regolarizzazione. L’azienda ha la possibilità di richiedere
proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque
essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del
contravventore. Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso
di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione
amministrativa in misura ridotta (1/4 del massimo). A pagamento avvenuto, il PISLL
comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi
previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così
l’estinzione del reato.
In caso contrario, cioè se non si ottemperi nei modi e nei tempi indicati o non si paghi
entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso, per la cui gestione diventa
titolare direttamente la Procura della Repubblica
•
Nel caso vengano riscontrate violazioni previste dal D.Lgs 81/08 per le quali sia
prevista la pena della sola ammenda, verranno applicate le medesime procedure delle
violazioni di natura penale previste dal D.L. 758/94.
Qualunque sia l’esito dell’ispezione, il personale fornisce informazioni utili ai fini della
prevenzione ai datori di lavoro e agli altri soggetti della prevenzione aziendale nell’ambito
dell’attività di assistenza.
•
Nel caso in cui durante un accesso gli operatori accertino situazioni di pericolo grave e
immediato, per evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze (es.
infortunio o malattia professionale), può essere eseguito un sequestro preventivo,
disposto in genere dal Pubblico Ministero ma nei casi di urgenza puo’ essere eseguito
d’iniziativa dagli operatori di vigilanza con qualifica di ufficiale di P.G.
•
In alcuni casi ad esempio per particolari infortuni sul lavoro, il sequestro puo’ essere
eseguito ai fini di prova e denominato sequestro probatorio: e’ un atto che viene
eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria qualora il pubblico ministero non possa
intervenire tempestivamente oppure non ha ancora assunto la direzione delle indagini:
a differenza del sequestro preventivo presuppone che le lesioni siano gia’ state
causate.
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•
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale procedibile d’ufficio o di
attività delegata del Magistrato, gli operatori svolgono un’inchiesta che ha come
scopo la ricostruzione dell’evento e di eventuale nesso di casualità, l’individuazione di
profili di colpa nella causazione del fatto e dei soggetti a cui spettava il dovere di
adottare le misure di prevenzione dovute.
L’indagine si caratterizza per l’espletamento di vari atti ed attività quali:
•Sopralluogo ispettivo comprendente rilievi (descrittivi e fotografici)
• redazione del verbale relativo ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose
• eventuali sequestri (probatorio e/o preventivo);
• verbali di sommarie informazioni rese dall’infortunato e da altre persone informate sui
fatti;
• verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagine
• acquisizione documentazione;
• verbale di identificazione dell’indagato o di altre persone, con elezione o dichiarazione di
domicilio e nomina del difensore (di fiducia o d’ufficio)
•
Altre disposizioni in materia penale sono contenute nel titolo XII del DLgs 81/08.
Cosa deve fare il Datore di lavoro:
Il Datore di Lavoro deve valutare i rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione,
informare e formare i lavoratori e verificare il rispetto delle disposizioni aziendali da parte
dei lavoratori. E’ opportuno organizzare la documentazione relativa alla sicurezza in modo
che sia facilmente reperibile e aggiornabile, soprattutto per quanto riguarda adempimenti
periodici di cui è utile tenere uno scadenziario (es. verifiche attrezzature, formazione).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire l’accesso al personale dell’organo di vigilanza
e di esibire la documentazione richiesta che deve essere custodita presso l’unità
produttiva..
1) DPR 520/55 - Art. 8: Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli
ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora; del giorno ed anche della notte, i laboratori,
gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori
annessi agli stabilimenti; non di meno essi, dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro
e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non
abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori possono
richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica,
quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni
igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle
penalità derivanti dalle contravvenzioni.
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PROGRAMMA ATTIVITA’ DI VIGILANZA 2014
I controlli programmati riguardano in generale i requisiti strutturali degli ambienti di lavoro e
dei locali accessori, la sicurezza delle macchine ed impianti in uso ai lavoratori, le misure
di prevenzione e di contenimento dei fattori di nocività specifici delle attività. In alcuni casi,
in particolare per cantieri edili ed aziende agricole, le attività saranno svolte
congiuntamente ad altri Enti di controllo (Direzione Territoriale Lavoro, INAIL, INPS). Di
seguito il programma degli interventi:
TIPOLOGIA
ATTIVITA’
CONSISTENZA
TERRITORIALE
NUMERO
CONTROLLI
PROGRAMMATI
Attività estrattive
35 siti attivi o in corso 35
di autorizzazione
Cantieri edili
1538
notifiche 125
preliminari pervenute
nel 2013
Aziende agricole
640
32
aziende/lav.autonomi
Aziende lavorazione 300 aziende
35
lapidei
Settore Nautica da Non quantizzabile per 80 tra cantieri navali
diporto
le aziende dell’indotto
e aziende dell’indotto
Aziende
con
dipendenti aperte in Non quantizzabile
70
regime
di
autocertificazione e
attività di servizi
Carrozzerie, aziende
metalmeccaniche,
1000 con dipendenti
60
falegnamerie,
lavanderie a secco
PERCENTUALE
100%
8,1%
delle
notifiche
preliminari 2013
5%
12%
100%
cantieri
dei
____
6%
7