Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione
Transcript
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (XVIII) REGOLAMENTO DIDATTICO ART. 1 È costituito nell’ambito della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari il Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, Classe delle lauree in Scienze dell’educazione e della formazione (XVIII). Il Corso di laurea si articola in due curricula (o percorsi): a) “Discipline pedagogiche e dell’educazione”; b) “Scienze dell’educazione extrascolastica”. ART. 2 Obiettivi formativi, profili culturali e professionali Obiettivo formativo comune per tutti i laureati in Scienze dell’educazione e della formazione è l’acquisizione di una solida preparazione culturale – fondamentale sia per la prosecuzione nel biennio specialistico sia per l’immediato ingresso nel mondo del lavoro – che fornisca competenze di carattere teorico e tecnico-metodologico indispensabili all’attività dell’educatore che opera nell’ambito di un sistema formativo che si indirizza progressivamente verso l’integrazione longitudinale dei vari gradi scolastici e verso l’integrazione trasversale fra la scuola e le altre agenzie formative del territorio. L’obiettivo formativo comune esprime il carattere unitario del Corso di Laurea. La presenza di obiettivi formativi specifici per ciascuno dei 2 curricula (percorsi) del Corso di Laurea risponde soprattutto all’esigenza di dare risposte a particolari sensibilità culturali, che potranno eventualmente essere sviluppate in un Corso di Laurea di secondo livello, ma non corrisponde ad una rigida differenziazione di competenze professionali. Obiettivo formativo specifico del percorso a) “Discipline pedagogiche e dell’educazione” è l’acquisizione di competenze teoriche e competenze operative nel settore socio-educativo e culturale, con particolare attenzione alla formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle tematiche educative. Obiettivo formativo specifico del percorso b) “Scienze dell’educazione extrascolastica” è l’acquisizione di competenze di carattere teorico principalmente riferite all’extrascuola nella sua dimensione formativa, e di competenze tecnico-metodologiche, definite anche “didattiche”, riferite al campo di attività dell’educatore. Il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione propone un profilo culturale e professionale basato sul possesso di conoscenze e competenze di carattere generale e specialistico che consentano di comprendere i cambiamenti sociali, culturali e formativi e di agire con flessibilità e polivalenza di impiego in una molteplicità di settori operativi. Fra i settori operativi ai quali più direttamente ci si riferisce si possono evidenziare a titolo esemplificativo: Biblioteche per ragazzi; Ludoteche; Uffici P. I. degli Enti locali; Soggiorni estivi di vacanza Laboratori extrascolastici; Centri per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia (CIAF); Comunità di ricupero. Nell’ambito del profilo professionale comune tuttavia gli studenti che seguono il percorso a) “Discipline pedagogiche e dell’educazione” sviluppano particolarmente capacità di organizzazione di attività di ricerca educativa, mentre gli studenti che seguono il percorso b) “Scienze dell’educazione extrascolastica” sviluppano particolarmente capacità di intervento nel campo dell’educazione degli adulti. ART. 3 Durata del corso e requisiti di accesso Il Corso è di durata triennale. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione devono possedere una soddisfacente preparazione culturale di base, oltre a una buona conoscenza della lingua italiana e delle sue strutture. Il Corso di laurea può stabilire di anno in anno specifiche modalità di verifica dei requisiti minimi di preparazione iniziale. Sulla base dei risultati conseguiti in tali verifiche, potranno essere definiti eventuali debiti formativi. ART. 4 Attività formative Le attività formative del Corso di laurea si svolgeranno attraverso: a) lezioni frontali; b) attività di tutorato; c) seminari disciplinari ed interdisciplinari; d) attività di tirocinio e stages, indirizzate all'apprendimento e al perfezionamento di competenze professionali; e) attività a scelta dello studente; f) eventuali altre forme di attività didattica orientata al miglior raggiungimento degli scopi formativi e professionalizzanti propri del corso di studi. Il competente Consiglio, nei casi non già determinati dall'Ordinamento didattico e dal presente Regolamento, stabilisce annualmente: a) il numero dei crediti da attribuire a ciascuna attività programmata; b) le modalità di verifica e di acquisizione dei crediti corrispondenti. ART. 5 Crediti formativi universitari Il Coso di laurea adotta il sistema dei “crediti formativi universitari”, d’ora in avanti denominati “crediti”. Secondo quanto stabilito dal D.M. 509/1999, un credito corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo dello studente. Le 25 ore corrispondenti a 1 credito sono di norma così ripartite: 1) 17.5 ore (pari al 75% di 25 ore) di attività di studio individuale dello studente; 2) 7.5 ore (pari al 30% di 25 ore) di attività formative organizzate dall’Università. Queste 7.5 ore sono a loro volta così suddivise: a) 5.5 ore (pari al 70% di 7.5 ore) di attività frontale, svolte dal docente titolare del singolo insegnamento; b) 2.25 ore (pari al 30% di 7.5 ore) di attività di tutorato, svolte dal tutor sotto la supervisione del docente titolare dell’insegnamento. Nel caso di alcune attività formative, quali il tirocinio e gli stages, la percentuale riservata allo studio individuale dello studente è pari a circa il 50% del totale delle ore corrispondenti ai crediti attribuiti a tali attività. La quantità media di lavoro annuale dello studente equivale a 60 crediti (corrispondenti a 1500 ore). Il lavoro complessivo svolto dallo studente nell’arco del triennio corrisponde ad almeno 180 crediti (equivalenti ad almeno 4500 ore, di cui approssimativamente il 60% riservato allo studio personale). Il Corso di laurea prevede 164 crediti comuni ai due curricula e 16 crediti specifici per ogni curriculum. L’Ordinamento didattico e l’articolazione triennale dei due curricula sono riportati nell’allegato 1 (Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3), che fa parte integrante del presente Regolamento. Per conseguire la laurea, lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 crediti (in accordo con l’Ordinamento didattico di cui all’Allegato1, Tabella 1), comprensivi della prova finale (regolata dall’art. 6, comma 5 del presente Regolamento). ART. 6 Prove di esame, prova finale e acquisizione dei crediti Lo studente acquisisce i crediti previsti per ogni corso di insegnamento con il superamento di una prova di esame, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione. Gli studenti si iscrivono all’esame secondo modalità stabilite dalla Commissione e pubblicate nel Diario degli esami. L'esame consiste in una prova individuale, svolta dinanzi a una commissione costituita ai sensi dell’art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo. Nel caso dei corsi frontali, la verifica viene attuata attraverso un esame che può essere scritto, orale, o può comprendere le due forme. La prova di esame può essere preceduta da prove in itinere, il cui esito negativo non influisce sull'ammissione all'esame finale, ma il cui esito può confluire a formare la valutazione finale. Nelle prove di esame comprendenti le due forme (scritta e orale) la commissione d’esame può stabilire un voto minimo come condizione per l’accesso alla prova successiva. Escluso i casi di forza maggiore le commissioni sono tenute a pubblicare i risultati delle prove scritte entro 25 giorni dal loro effettivo svolgimento. Assieme ai risultati delle prove devono venire indicati la data e l’ora di convocazione per la registrazione dei voti, che devono sempre essere differiti di alcuni giorni rispetto alla data di pubblicazione. Con le stesse modalità debbono venire indicati la data e l’ora in cui gli studenti che non hanno superato la prova possono prendere visione del compito. Gli studenti che non si presentano nella data stabilita per la registrazione – e che non fanno pervenire entro un giorno alla Commissione, anche tramite la segreteria del Dipartimento di afferenza del Presidente della stessa Commissione, documentata e valida giustificazione - vengono considerati rinunciatari. Nel caso del tirocinio e degli stages, il compito di certificazione dell'avvenuta acquisizione del credito è demandato dal competente Consiglio a una specifica commissione di esame. La prova finale (7 crediti), consisterà nella discussione di un elaborato scritto, eventualmente integrato da un supporto visuale o multimediale, su un tema approfondito dallo studente sotto la guida di un docente-tutor. L’elaborato sarà discusso davanti a una commissione, costituita ai sensi dell’art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi, con eventuale lode. ART. 7 Riconoscimento attività sostitutive del tirocinio e degli stages Il competente Consiglio può riconoscere, come parzialmente o totalmente sostitutive delle attività di tirocinio o di stages, attività svolte in specifici settori connessi con la figura professionale oggetto del corso. La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da una relazione scritta dello studente. Questa relazione deve documentare qualitativamente e quantitativamente l’attività svolta. La valutazione della richiesta di riconoscimento e l’eventuale attribuzione dei crediti, è demandata a un’apposita commissione. ART. 8 Obblighi di frequenza La frequenza è, in linea di principio, necessaria. Il competente Consiglio, sentita la Commissione didattica paritetica di Facoltà, può stabilire e regolamentare specifici obblighi di frequenza. In questo caso, il competente Consiglio provvederà a stabilire particolari forme di attribuzione dei crediti per studenti che, a seguito di comprovati motivi, si trovino nell’impossibilità o nella difficoltà di partecipare alle attività didattiche. ART. 9 Iscrizione agli anni successivi al primo Per potersi iscrivere al secondo anno, lo studente deve avere acquisito, entro il 30 settembre, almeno 1/5 dei crediti previsti nel primo anno del corso di studi (Allegato 1: Tabella 2, Tabella 3). Per potersi iscrivere al terzo anno, lo studente deve avere acquisito, entro il 30 settembre, tutti i crediti previsti nel primo anno del Corso di laurea. Lo studente che intenda proseguire gli studi e che non abbia acquisto entro il 30 settembre almeno 1/5 dei crediti previsti nel primo anno del corso, viene iscritto al “primo anno ripetente”. Lo studente che intenda proseguire gli studi e che abbia acquisto entro il 30 settembre almeno 1/5 dei crediti previsti nel primo anno del corso ma non tutti i crediti previsti nel primo anno, viene iscritto al “secondo anno ripetente”. Nel caso che lo studente, pur avendo di fatto acquisito entro il 30 settembre – tramite il superamento delle relative prove d’esame - il numero di crediti necessario per l’iscrizione al successivo anno di Corso, non abbia avuto la possibilità di registrarli per motivi imputabili esclusivamente all’Università, avrà diritto ad una proroga fino al momento in cui l’Università avrà provveduto a correggere l’anomalia. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia conseguito il titolo di studio nei tempi curriculari previsti. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto qualora non abbia superato alcun esame di profitto o conseguito alcun credito per sei anni accademici consecutivi. Il termine di decadenza è prorogato per altri due anni per chi abbia superato tutti gli esami di profitto o abbia maturato i 173 crediti necessari per sostenere la prova finale. ART. 10 Piano di studi individuale Lo studente, entro il primo semestre del secondo anno, dovrà proporre all’approvazione del competente Consiglio il proprio piano di studi individuale. Lo studente, nel proprio piano di studi, non potrà derogare dalla distribuzione dei crediti tra i varî tipi di attività formativa, così come stabilito nell’Ordinamento didattico (Allegato 1: Tabella 1). Gli studenti che richiedano il passaggio di ordinamento o l’abbreviazione di corso o il proseguimento di studi sono tenuti a presentare il piano di studi secondo le modalità di cui art. 12 del presente Regolamento. ART. 11 Calendario didattico L’organizzazione della didattica è semestrale. a) Il primo semestre inizia il 1° ottobre e termina normalmente il 20 dicembre. Il periodo compreso fra il 10 gennaio e il 20 febbraio è riservato alle prove di esame e di idoneità; b) Il secondo semestre inizia il 1° marzo e termina normalmente il 20 maggio. Il periodo compreso fra il 1° giugno e il 10 luglio è riservato alle prove di esame e di idoneità; ART. 12 Passaggi al nuovo ordinamento, abbreviazioni di corso e proseguimento di studi Il passaggio al nuovo ordinamento, l’abbreviazione di corso e il proseguimento di studi sono regolati secondo quanto stabilito nell’Allegato 2, che fa parte integrante del presente Regolamento. ART. 13 Accordi nazionali e internazionali Il competente Consiglio organizza e regola con proprie deliberazioni le attività formative svolte dagli studenti nel quadro di accordi nazionali e internazionali.