Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione

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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze della Formazione
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (XVIII)
REGOLAMENTO DIDATTICO
ART. 1
È costituito nell’ambito della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Cagliari il Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, Classe delle lauree
in Scienze dell’educazione e della formazione (XVIII). Il Corso di laurea si articola in due curricula (o
percorsi):
a) “Discipline pedagogiche e dell’educazione”;
b) “Scienze dell’educazione extrascolastica”.
ART. 2
Obiettivi formativi, profili culturali e professionali
Obiettivo formativo comune per tutti i laureati in Scienze dell’educazione e della formazione è
l’acquisizione di una solida preparazione culturale – fondamentale sia per la prosecuzione nel biennio
specialistico sia per l’immediato ingresso nel mondo del lavoro – che fornisca competenze di carattere
teorico e tecnico-metodologico indispensabili all’attività dell’educatore che opera nell’ambito di un
sistema formativo che si indirizza progressivamente verso l’integrazione longitudinale dei vari gradi
scolastici e verso l’integrazione trasversale fra la scuola e le altre agenzie formative del territorio.
L’obiettivo formativo comune esprime il carattere unitario del Corso di Laurea.
La presenza di obiettivi formativi specifici per ciascuno dei 2 curricula (percorsi) del Corso di Laurea
risponde soprattutto all’esigenza di dare risposte a particolari sensibilità culturali, che potranno
eventualmente essere sviluppate in un Corso di Laurea di secondo livello, ma non corrisponde ad una
rigida differenziazione di competenze professionali.
Obiettivo formativo specifico del percorso a) “Discipline pedagogiche e dell’educazione” è
l’acquisizione di competenze teoriche e competenze operative nel settore socio-educativo e culturale,
con particolare attenzione alla formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e
metodologica delle tematiche educative.
Obiettivo formativo specifico del percorso b) “Scienze dell’educazione extrascolastica” è
l’acquisizione di competenze di carattere teorico principalmente riferite all’extrascuola nella sua
dimensione formativa, e di competenze tecnico-metodologiche, definite anche “didattiche”, riferite al
campo di attività dell’educatore.
Il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione propone un profilo culturale e
professionale basato sul possesso di conoscenze e competenze di carattere generale e specialistico che
consentano di comprendere i cambiamenti sociali, culturali e formativi e di agire con flessibilità e
polivalenza di impiego in una molteplicità di settori operativi.
Fra i settori operativi ai quali più direttamente ci si riferisce si possono evidenziare a titolo
esemplificativo:
 Biblioteche per ragazzi;
 Ludoteche;
 Uffici P. I. degli Enti locali;
 Soggiorni estivi di vacanza
 Laboratori extrascolastici;
 Centri per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia (CIAF);
 Comunità di ricupero.
Nell’ambito del profilo professionale comune tuttavia gli studenti che seguono il percorso a)
“Discipline pedagogiche e dell’educazione” sviluppano particolarmente capacità di organizzazione
di attività di ricerca educativa, mentre gli studenti che seguono il percorso b) “Scienze
dell’educazione extrascolastica” sviluppano particolarmente capacità di intervento nel campo
dell’educazione degli adulti.
ART. 3
Durata del corso e requisiti di accesso
Il Corso è di durata triennale. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione
devono possedere una soddisfacente preparazione culturale di base, oltre a una buona conoscenza della
lingua italiana e delle sue strutture. Il Corso di laurea può stabilire di anno in anno specifiche modalità
di verifica dei requisiti minimi di preparazione iniziale. Sulla base dei risultati conseguiti in tali
verifiche, potranno essere definiti eventuali debiti formativi.
ART. 4
Attività formative
Le attività formative del Corso di laurea si svolgeranno attraverso:
a) lezioni frontali;
b) attività di tutorato;
c) seminari disciplinari ed interdisciplinari;
d) attività di tirocinio e stages, indirizzate all'apprendimento e al perfezionamento di
competenze professionali;
e) attività a scelta dello studente;
f) eventuali altre forme di attività didattica orientata al miglior raggiungimento degli scopi
formativi e professionalizzanti propri del corso di studi.
Il competente Consiglio, nei casi non già determinati dall'Ordinamento didattico e dal presente
Regolamento, stabilisce annualmente: a) il numero dei crediti da attribuire a ciascuna attività
programmata; b) le modalità di verifica e di acquisizione dei crediti corrispondenti.
ART. 5
Crediti formativi universitari
Il Coso di laurea adotta il sistema dei “crediti formativi universitari”, d’ora in avanti denominati
“crediti”. Secondo quanto stabilito dal D.M. 509/1999, un credito corrisponde a 25 ore di lavoro
complessivo dello studente. Le 25 ore corrispondenti a 1 credito sono di norma così ripartite:
1) 17.5 ore (pari al 75% di 25 ore) di attività di studio individuale dello studente;
2) 7.5 ore (pari al 30% di 25 ore) di attività formative organizzate dall’Università. Queste 7.5 ore sono
a loro volta così suddivise:
a) 5.5 ore (pari al 70% di 7.5 ore) di attività frontale, svolte dal docente titolare del singolo
insegnamento;
b) 2.25 ore (pari al 30% di 7.5 ore) di attività di tutorato, svolte dal tutor sotto la supervisione del
docente titolare dell’insegnamento.
Nel caso di alcune attività formative, quali il tirocinio e gli stages, la percentuale riservata allo studio
individuale dello studente è pari a circa il 50% del totale delle ore corrispondenti ai crediti attribuiti a
tali attività.
La quantità media di lavoro annuale dello studente equivale a 60 crediti (corrispondenti a 1500 ore). Il
lavoro complessivo svolto dallo studente nell’arco del triennio corrisponde ad almeno 180 crediti
(equivalenti ad almeno 4500 ore, di cui approssimativamente il 60% riservato allo studio personale).
Il Corso di laurea prevede 164 crediti comuni ai due curricula e 16 crediti specifici per ogni
curriculum. L’Ordinamento didattico e l’articolazione triennale dei due curricula sono riportati
nell’allegato 1 (Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3), che fa parte integrante del presente Regolamento.
Per conseguire la laurea, lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 crediti (in accordo con
l’Ordinamento didattico di cui all’Allegato1, Tabella 1), comprensivi della prova finale (regolata
dall’art. 6, comma 5 del presente Regolamento).
ART. 6
Prove di esame, prova finale e acquisizione dei crediti
Lo studente acquisisce i crediti previsti per ogni corso di insegnamento con il superamento di una prova
di esame, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione.
Gli studenti si iscrivono all’esame secondo modalità stabilite dalla Commissione e pubblicate nel
Diario degli esami.
L'esame consiste in una prova individuale, svolta dinanzi a una commissione costituita ai sensi dell’art.
24 del Regolamento didattico di Ateneo.
Nel caso dei corsi frontali, la verifica viene attuata attraverso un esame che può essere scritto, orale, o
può comprendere le due forme. La prova di esame può essere preceduta da prove in itinere, il cui esito
negativo non influisce sull'ammissione all'esame finale, ma il cui esito può confluire a formare la
valutazione finale.
Nelle prove di esame comprendenti le due forme (scritta e orale) la commissione d’esame può stabilire
un voto minimo come condizione per l’accesso alla prova successiva.
Escluso i casi di forza maggiore le commissioni sono tenute a pubblicare i risultati delle prove scritte
entro 25 giorni dal loro effettivo svolgimento.
Assieme ai risultati delle prove devono venire indicati la data e l’ora di convocazione per la
registrazione dei voti, che devono sempre essere differiti di alcuni giorni rispetto alla data di
pubblicazione. Con le stesse modalità debbono venire indicati la data e l’ora in cui gli studenti che non
hanno superato la prova possono prendere visione del compito.
Gli studenti che non si presentano nella data stabilita per la registrazione – e che non fanno pervenire
entro un giorno alla Commissione, anche tramite la segreteria del Dipartimento di afferenza del
Presidente della stessa Commissione, documentata e valida giustificazione - vengono considerati
rinunciatari.
Nel caso del tirocinio e degli stages, il compito di certificazione dell'avvenuta acquisizione del credito è
demandato dal competente Consiglio a una specifica commissione di esame.
La prova finale (7 crediti), consisterà nella discussione di un elaborato scritto, eventualmente integrato
da un supporto visuale o multimediale, su un tema approfondito dallo studente sotto la guida di un
docente-tutor. L’elaborato sarà discusso davanti a una commissione, costituita ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento didattico di Ateneo. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi, con
eventuale lode.
ART. 7
Riconoscimento attività sostitutive del tirocinio e degli stages
Il competente Consiglio può riconoscere, come parzialmente o totalmente sostitutive delle attività di
tirocinio o di stages, attività svolte in specifici settori connessi con la figura professionale oggetto del
corso. La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da una relazione scritta dello studente.
Questa relazione deve documentare qualitativamente e quantitativamente l’attività svolta. La
valutazione della richiesta di riconoscimento e l’eventuale attribuzione dei crediti, è demandata a
un’apposita commissione.
ART. 8
Obblighi di frequenza
La frequenza è, in linea di principio, necessaria. Il competente Consiglio, sentita la Commissione
didattica paritetica di Facoltà, può stabilire e regolamentare specifici obblighi di frequenza. In questo
caso, il competente Consiglio provvederà a stabilire particolari forme di attribuzione dei crediti per
studenti che, a seguito di comprovati motivi, si trovino nell’impossibilità o nella difficoltà di
partecipare alle attività didattiche.
ART. 9
Iscrizione agli anni successivi al primo
Per potersi iscrivere al secondo anno, lo studente deve avere acquisito, entro il 30 settembre, almeno
1/5 dei crediti previsti nel primo anno del corso di studi (Allegato 1: Tabella 2, Tabella 3). Per potersi
iscrivere al terzo anno, lo studente deve avere acquisito, entro il 30 settembre, tutti i crediti previsti nel
primo anno del Corso di laurea.
Lo studente che intenda proseguire gli studi e che non abbia acquisto entro il 30 settembre almeno 1/5
dei crediti previsti nel primo anno del corso, viene iscritto al “primo anno ripetente”.
Lo studente che intenda proseguire gli studi e che abbia acquisto entro il 30 settembre almeno 1/5 dei
crediti previsti nel primo anno del corso ma non tutti i crediti previsti nel primo anno, viene iscritto al
“secondo anno ripetente”.
Nel caso che lo studente, pur avendo di fatto acquisito entro il 30 settembre – tramite il superamento
delle relative prove d’esame - il numero di crediti necessario per l’iscrizione al successivo anno di
Corso, non abbia avuto la possibilità di registrarli per motivi imputabili esclusivamente all’Università,
avrà diritto ad una proroga fino al momento in cui l’Università avrà provveduto a correggere
l’anomalia.
Lo studente si considera fuori corso quando non abbia conseguito il titolo di studio nei tempi curriculari
previsti.
Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto qualora non abbia superato alcun esame
di profitto o conseguito alcun credito per sei anni accademici consecutivi. Il termine di decadenza è
prorogato per altri due anni per chi abbia superato tutti gli esami di profitto o abbia maturato i 173
crediti necessari per sostenere la prova finale.
ART. 10
Piano di studi individuale
Lo studente, entro il primo semestre del secondo anno, dovrà proporre all’approvazione del competente
Consiglio il proprio piano di studi individuale.
Lo studente, nel proprio piano di studi, non potrà derogare dalla distribuzione dei crediti tra i varî tipi di
attività formativa, così come stabilito nell’Ordinamento didattico (Allegato 1: Tabella 1).
Gli studenti che richiedano il passaggio di ordinamento o l’abbreviazione di corso o il proseguimento
di studi sono tenuti a presentare il piano di studi secondo le modalità di cui art. 12 del presente
Regolamento.
ART. 11
Calendario didattico
L’organizzazione della didattica è semestrale.
a) Il primo semestre inizia il 1° ottobre e termina normalmente il 20 dicembre.
Il periodo compreso fra il 10 gennaio e il 20 febbraio è riservato alle prove di esame e
di idoneità;
b) Il secondo semestre inizia il 1° marzo e termina normalmente il 20 maggio.
Il periodo compreso fra il 1° giugno e il 10 luglio è riservato alle prove di esame e di
idoneità;
ART. 12
Passaggi al nuovo ordinamento, abbreviazioni di corso e proseguimento di studi
Il passaggio al nuovo ordinamento, l’abbreviazione di corso e il proseguimento di studi sono regolati
secondo quanto stabilito nell’Allegato 2, che fa parte integrante del presente Regolamento.
ART. 13
Accordi nazionali e internazionali
Il competente Consiglio organizza e regola con proprie deliberazioni le attività formative svolte dagli
studenti nel quadro di accordi nazionali e internazionali.