COMUNE DI SCI LLA (Provincia di Reggio Calabria

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COMUNE DI SCI LLA (Provincia di Reggio Calabria
COMUNE DI SCI LLA
(Provincia di Reggio Calabria)
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
Deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 5 del 6/3/1967 ed
approvato dalla G.P.A. nella seduta del 29/05/1967 al N. 17071 Div. 2.
Modificato con delibera di C.C. n. 152 del 5/11/1988
Modificato con delibera di G.C. n. 190 dell’11/12/2012 ratificata con delibera di
C.C. n. 11 del 30/04/2013
Modificato con delibera di G.C. n. 4 del 2/01/2013 ratificata con delibera di C.C.
n. 11 del 30/04/2013
REGOLAMENTO PER L.A DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
TITOLO I
NATURA E MODALITA’ PER LA DISTRIBUZIONE
Gestione dell’acquedotto
ART. 1 - La direzione e la sorveglianza del servizio dell’acquedotto ed il servizio di distribuzione
dell’acqua potabile agli utenti sono affidati al Comune di SCILLA ed esplicati in conformità alle
norme e disposizioni del presente Regolamento.
Vigilanza igienico sanitaria
ART. 2 - Il Direttore dell’Ufficio di igiene comunale esercita sul servizio dell’acquedotto la
sorveglianza commessagli come Ufficiale Sanitario dalle deposizioni vigenti sulla salute pubblica.
Dell’Acqua
ART. 3 - L’acqua é principa1mente destinata agli usi privati o pubblici nel centro abitato. Può
essere pure concessa, quando ve ne sia disponibilità, oltre i bisogni di cui al comma precedente, per
gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari.- Gli stabilimenti industriali costruiti con
regolare licenza, possono chiedere l’acqua potabile per le maestranze e le abitazioni del personale.
Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso.
Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti commi, sono in
ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospesi, durante il termine contrattuale, a
giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri
risarcimenti diversi da quelli previsti dal successivo art. 31.
Sistema di distribuzione dell’acqua
ART. 4 - Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore,
ed eccezionalmente, e sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo
modulato da lente idrometrica.
Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera, solo per le bocche di
incendio.
Specie delle concessioni
ART. 5 -Le concessioni si dividono in:
A) –Ordinarie;
B) –Provvisorie.
Esse vengono accordate sotto l’osservanza del presente: regolamento e delle condizioni
speciali che volta a volta possono essere fissate nell’atto di concessione.
Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati, all’infuori che dalle bocche di erogazione
impiantate per regolare concessione e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall’art. 42, é
vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali.
Durata delle concessioni
ART. 6 -Le concessioni ordinarie, hanno di norma la durata di un triennio.- Esse possono avere
inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31/12 del secondo e del terzo anno
successivo a quello in corso a seconda che la concessione abbia inizio nel primo o nel secondo
semestre dell’anno.
Potrà il Comune, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi,
autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando dove
occorra, modi di somministrazione dell’acqua prezzo e condizioni particolari di fornitura.
Modalità per la disdetta
ART. 7 - Gli utenti che non intendono rinnovare l’abbonamento per la fornitura dell’acqua, almeno
tre mesi prima della scadenza dell’atto di concessione, e cioè, entro il 30 settembre, devono
dichiararlo per iscritto al Comune.
In mancanza di disdetta, la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello
fissato nell’atto di concessione ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si
sia verificata la disdetta, salvo la facoltà del Comune di cui all’art. 17 del presente regolamento.
Tutte le spese di bollo e registrazioni inerenti alla rinnovazione del contratto, sono a carico
degli utenti.
Per gli abbonamenti degli inquilini affittuari, non é ammessa la tacita rinnovazione.
TITOLO II
CONCESSIONI
I - NORME GENERALI
Diritto della concessione
ART. 8 - Salvo le limitazioni stabilite dall’art. 3 del presente regolamento, nelle strade e piazze già
canalizzate nell’interno dell’abitato, il Comune entro il limite del quantitativo dell’acqua allo stesso
riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessioni di
acqua potabile e per altri usi, esigendo ove occorra, dai richiedenti, contributi sul costo delle
condotte per recuperi delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.
Concessioni su strade non canalizzate
ART. 9 - Per le strade interne non canalizzate, il Comune può accogliere le richieste quando da
parte dei richiedenti, sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale
mediante contributi a fondo perduto.
I contributi a fondo perduto, sono dovuti, tanto dai primi richiedenti quanto da quelli
successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate caso per caso dal Comune su
proposta della direzione tecnica dell’acquedotto, nella misura ritenuta sufficiente.
Il Comune può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali, un “Diritto
fisso di attacco”, da corrispondersi per ogni concessione.
Obbligo delle concessioni
ART. 10 -I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate, hanno l’obbligo di
fornire di acqua potabile con la limitazioni di cui all’art. 3, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli
appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali, per ragioni di igiene occorre l’uso
dell’acqua potabile.
Tale obbligo, sarà imposto, ove occorra con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento
dell’Ufficiale Sanitario ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine
da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell’art. 16 del presente
Regolamento.
Scarico delle acque
ART. 11 - Ogni concessione d’acqua per qualunque uso é subordinata all’accertamento da parte
della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto,
mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall’Ufficio di igiene comunale.
L’accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi
d’acqua recidivi alla vita dei paesi, all’abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi ed altri
inconvenienti.
Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi
ART. 12 - E’ esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate
alla alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono
particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Comune, e sotto l’osservanza di particolari
condizioni dallo stesso prescritte, in ogni caso, mediante l’applicazione di un rubinetto limitatore
oltre che all’apposito misuratore.
Norme per le concessioni
ART. 13 - Le concessioni di acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed
usufruttuari degli immobili.
Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la durata
della concessione non ecceda i limiti della durata dell’affitto tuttora decorrente e comprovata da
contratto di locazione di data certa.
ART. 14 - Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso edificio che
appartengono alla stessa persona o servono al medesimo uso.
Nel caso di edifici in condominio, la concessione viene fatta all’Amministrazione del
condominio che ne risponde ai sensi della legge.
Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione
dell’Amministrazione in condominio, il Comune potrà ugualmente concedere che gli stabili stessi
siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari si rendano garanti e solidali di tutti i
pagamenti inerenti alla utenza.
In casi particolari, a giudizio insindacabile del Comune, può, per ragioni tecniche, farsi
luogo a più concessioni e nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessi e le
industrie, applicandosi a ciascuno la corrisponderle tariffa.
Quando la concessione dell’acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre
parti non appartengano ai richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perché possa
procedersi alla costruzione dell’impianto.
Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte
interessata può fare ricorso al Comune che, nell’interesse dell’igiene potrà adottare i provvedimenti
di competenza.
ART. 15 - Ciascun utente ha facoltà di ripartire l’acqua fra i di pendenti locatari con le limitazioni
di cui all’art. precedente ed esigere il corrispettivo pagamento in proporzione non superiore a quello
che viene pagato al Comune qualsiasi sia l’uso per cui la concessione é fatta.
Domanda di concessione
ART. 16 - La domanda di concessione d’acqua dovrà essere redatta, in conformità di apposito
modulo rilasciato dal Comune, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e
contenere le seguenti indicazioni:
a) Cognome, nome e residenza del richiedente;
b) Se proprietario, enfiteuta od affittuario dell’immobile per il quale viene richiesta la concessione.
c) Indicazione dell’immobile per il quale l’acqua é richiesta e numero degli appartamenti di cui esso
é composto.
d) Dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le
condizioni.
La richiesta fatta dal proprietario, deve essere accompagnata da titolo dimostrativo del
proprio diritto sull’immobile; quella dell’affittuario dal nulla osta del proprietario della casa (steso
su carta bollata) e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore o uguale a
quella prescritta dall’art. 6.
Ogni domanda di concessione d’acqua comporta il pagamento a mezzo c/c postale o di
vaglia, della somma fissa di € 25,00 (2) a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di
concessione.
Tale tassa resta efficace, perché l’utente possa ottenere la concessione, per un periodo di
mesi sei. Decorso detto termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da
fatto dell’ente gestore. La tassa stessa sarà restituita all’utente se la concessione non avrà luogo per
determinazione del Comune.
Diritto di rifiuto e di revoca delle concessione
ART. 17 – Fermo restando l’assoluto divieto della somministrazione di utenza di acqua potabile
nei casi contemplati dall’art. 45 della Legge 28/02/195 n. 47 (1), il Comune, previo accertamento e
parere del Servizio tecnico dell’acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere, la
domanda di concessione o di subordinarne l’accoglimento a modifiche e prescrizioni di sua
determinazione.
Del pari, sarà in facoltà del Comune di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o
rifiutare il rinnovo, qualunque sia l’uso dell’acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di
erogazione e di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Comune stesso.Modalità successive alla richiesta di concessione
ART. 18 - Accertata la possibilità della concessione, il Comune comunica al richiederle la specifica
della spesa preventiva occorrente, per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali
contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali
a norma dei successivi articoli.
Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi di lavoro e dei materiali
approvata dal Comune e dallo stesso riveduta quando occorre, con l’aumento della percentuale delle
spese generali di amministrazione.
Potrà il Comune stabilire un rimborso a forfait delle spese di costruzione della derivazione
trasversale commisurato alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell’impianto ed
eventualmente all’importanza della concessione.
ART. 19 - Per ottenere la concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento alla Cassa del
Comune od a mezzo di c/c postale, delle somme richieste a norma dell’art. 18 e procedere alla
stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Comune stesso, redatto in
carta legale.
Le stesse norme del presente articolo, oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui
all’ultimo comma dell’art. 16, valgono per lo spostamento di derivazioni di precedenti
concessionari.
In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta, il
richiedente corrisponde al Comune, oltre al diritto di cui all’art.16, tutte le spese occorrenti per la
riattivazione dell’impianto fino al contatore.
La concessione dell’acqua, per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con la
deliberazione di approvazione adottata dal Comune.
Norme per il pagamento delle spese
ART. 20 - Il Comune potrà concedere a richiesta dell’utente che il pagamento dei contributi sui
tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle diramazioni della presa stradale, fino
all’apparecchio misuratore, venga fatta ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e
con modalità di pagamento da determinarsi dal Comune stesso.
ART. 21 - Tutte le spese da farsi per conto dell’utente, per lavori eseguiti direttamente dal servizio
dell’acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi della tariffa
di cui al precederle art. 18.
In tutti i casi in cui il Comune esegua lavori. a consuntivo a carico dell’utente,
l’accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati é firmato dall’utente in segno di
accettazione.
Nel caso questa venga rifiutata si procede in contraddittorio alle verifiche del lavoro ed ove
il rifiuto si ravvisi ingiustificato, le spese relative al collaudo, sono addebitate all’utente
ART. 22 - Spetta alla Direzione dell’Acquedotto (Ufficio Tecnico) di determinare il diametro della
presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo trimestrale richiesto
dall’utente o dall’acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della
presa e per il collocamento del contatore.
Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, é applicato un rubinetto
stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell’acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire
le manovre.
Di norma, un rubinetto di arresto, viene installato dopo il contatore per gli usi dell’utente.
ART. 23 - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura o
apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all’apparecchio misuratore é eseguito
esclusivamente dal Servizio dell’acquedotto direttamente od a mezzo degli installatori dallo stesso
autorizzati.
Rimane, comunque, in facoltà del Comune di autorizzare il richiedente ad eseguire
direttamente gli interventi di cui sopra, previo versamento presso la Tesoreria Comune del deposito
cauzionale il cui importo sarà fissato su valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale nella
deliberazione di concessione, nel caso di nuova utenza, e della lettera di autorizzazione nel caso di
riparazione o sostituzione di condutture relative ad utenze già attivate.
Il deposito cauzionale sarà restituito, previa attestazione da parte dell’U.T.C. della regolare
esecuzione degli interventi di cui sopra, ivi compreso il ripristino della pavimentazione stradale
eventualmente interessata.(1)
Proprietà delle condotte
ART. 24 - Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le
derivazioni trasversali costruite a totale carico degli utenti per la parte ricadente su suolo pubblico o
di uso pubblico, appartengono all’ente gestore restando all’utente il diritto d’uso per l’erogazione
richiesta. Sono invece dell’utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.
Manutenzione delle condotte
ART. 25 - La modifica e lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare
richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o dallo Stato, saranno eseguiti a cura
diretta dal Servizio dell’acquedotto a totale spese degli utenti, fatta salva la facoltà del Comune di
cui al precedente articolo 23.(1)
ART. 26 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni della
presa stradale fino all’apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al servizio
dell’acquedotto e sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni ed
eventuali azioni penali.
La spesa relativa a tali operazioni é rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da
determinarsi dal Comune.
Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o
inconvenienti di qualunque natura, l’utente ha l’obbligo di darne immediato avviso al Servizio
dell’acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa qualora non abbia ottemperato a tale obbligo
e di eseguire le riparazioni di ufficio a carico dell’utente.(sostituito)(1)
L’utente ha l’obbligo di dare immediato avviso al servizio acquedotto, di qualunque guasto
delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione dell’acqua o inconvenienti di
qualsiasi natura.
Il Comune si riserva di disporre immediata esecuzione delle necessarie riparazioni da parte
dell’utenze e, nel caso di inerzia dello stesso, oltre il termine assegnato, di provvedervi
direttamente o con l’ausilio di ditta specializzata e con spese a carico dell’utente.(1)
ART. 27 - Per ogni concessione e per ogni uso cui l’acqua é destinata, l’utente assume l’obbligo di
un minimo consumo trimestrale garantito, stabilito nell’atto di utenza e da pagarsi anche quando
non venga consumato.
I minimi consumi trimestrali, per i diversi usi dell’acqua sono stabiliti nel successivo Titolo
III.
Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto
dall’utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dal Comune.
L’utente può, però, nel corso della concessione chiedere l’aumento del consumo minimo
garantito da concedersi dal Comune, salvo le limitazioni di cui all’art.17. In tal caso l’utente dovrà
sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto
in conformità all’art. 68.
Il nuovo atto avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui
vengono completati gli adempimenti prescritti.Trapassi
ART. 28 - I contratti di concessione d’acqua non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che
l’immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i
suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto
qualora i nuovi proprietari , od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla
scadenza.
In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell’immobile provvisto d’acqua, sia il
proprietario che cessa, sia quello che subentra dà diritto al Comune di sospendere la fornitura
dell’acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della
concessione.
Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno
espletati gli adempimenti sopra prescritti.
Variazioni di Tariffe
ART. 29 - Il Comune, si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell’Autorità
competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli
utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.
I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all’utente il quale avrà la sola
facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione dell’avviso, la rescissione
dell’abbonamento, sempre che non si tratti di concessione per uso domestico o igienico. La revoca,
se richiesta nei termine prescritto, avrà effetto dal l° giorno del trimestre solare successivo.
Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali
ART. 30 - Gli impegni del Comune, circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento, si
riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell’apparecchio di misura e non ad altra bocca
qualsiasi dell’impianto interno.
Per le concessioni a bocca tassata, il rubinetto idrometrico, sarà tarato in modo che da esso
defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza di acqua concessa.
Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile, il Comune ha facoltà di
inserire nella diramazione dello impianto un rubinetto limitatore in maniera che l’erogazione non
superi quella contrattuale.
Interruzione di servizio – Effetti – Rivalse
ART. 31 - Il Comune, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per
diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come é possibile, con la maggiore
sollecitudine a rimuovere le cause, e l’utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di
danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.
Se le interruzioni totali del deflusso, durassero più di tre giorni e sempre se l’utente ne faccia
richiesta in maniera che la interruzione sia controllata in contraddittorio con l’incaricato del
Servizio dell’acquedotto gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell’importo
corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.
In ogni caso, la temporanea interruzione dell’acqua non dispensa l’abbonato dal pagamento
del canone alle rispettive scadenze.
Nessun rimborso é dovuto nei casi nei quali l’interruzione sia stata comunque provocata
dall’utente.
ART. 32 - Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, il Comune avrà facoltà di sospendere
la erogazione ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal
caso al diffalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.
Risoluzioni di diritto delle concessioni
ART.33 - Le concessioni si intendono risolute di diritto:
a) - Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell’utente;
b) - Nel caso di distruzione o demolimento degli immobili, anche per la ricostruzione o per la
dichiarata inabitabilità dello immobile da parte dell’Autorità competente.
Restando salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti
maturati.
La concessione, inoltre, si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del
Comune, allorquando, per morosità dell’utente sia stata sospesa la erogazione dell’acqua e tale
sospensione duri da oltre un mese.
In tal caso il Comune ha diritto di riscuotere immediatamente ed in unica soluzione, a titolo
di penale, tutto l’importo del canone fino al termine della concessione.
Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione
ART. 34 - L’utente dovrà provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la
derivazione e gli apparecchi costituenti l’impianto. L’utente é responsabile verso il Comune dei
danni provocati da qualsiasi causa ed é tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità. di
acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli
apparecchi.
Sono sempre a carico dell’utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o
sostituzioni ai sensi del 2° comma dell’art. 26.
Revoca della concessione per abusi
ART. 35 - L’utente a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso il Comune,
senza pregiudizio da parte di questo dell’immediata chiusura della presa e della revoca della
concessione per le manomissioni della conduttura, fino all’apparecchio misuratore compreso, per le
destinazioni dell’acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia
pure con apparecchi amovibili, ancorché fatti dopo lo apparecchio misuratore, ritenendosi l’utente
con la presente disposizione costituito in mala fede anche agli effetti penali.
Egli può solo estendere l’impianto entro i confini della sua proprietà, purché dopo
l’apparecchio misuratore e purché l’acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui é
concessa.
ART. 36 - La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri
del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell’utente, non esime questi dal
pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali - anzi - debbono essere
pagati in unica soluzione a titolo di penale indipendentemente dal rimborso dei danni.
Inoltre, il Comune, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova
concessione all’utente per un periodo estensibile fino a tre anni.
ART. 37 - Qualora a richiesta dell’utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario
chiudere o riaprire la presa stradale dell’impianto, l’utente é tenuto al pagamento di una tassa per
ogni intervento nella misura che sarà stabilita dal Comune.
TITOLO II
NORME SPECIALI
A) - Fontanine pubbliche ed altri impianti pubblici
ART. 38 - Sono impianti per uso pubblico:
a) Le fontanine pubbliche, nei limiti che saranno stabiliti dal Comune tenute presenti le esigenze
ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art. 40;
b) Le bocche da innaffiamento di strade e giardini pubblici (idranti);
c) Gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) Gli impianti ai pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali;
e) Le bocche da incendio impiantate su suolo stradale.
Per gli usi di cui alle lettere a) c) e d) l’acqua é erogata a .deflusso modulato da lente
idrometrica, per gli usi di cui alla lettera e) l’erogazione é a deflusso libero, senza limitazione e
misura, con le modalità prescritte all’art. 56 e seguenti.
Per gli usi di cui alla lettera d) l’erogazione é misurata con contatore.
ART. 39 -E’ vietato di attingere acqua dagli impianti destinati I agli usi di cui ai precedenti articoli
per usi diversi da quelli specificatamente indicati dagli articoli stessi.
ART. 40 -Il numero delle fontanine pubbliche per ciascun abitato, viene stabilito dal Comune.
La distribuzione di esse sarà fatta secondo i bisogni degli abitanti, tenuta presente la densità
della popolazione da servire, la , capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà di
estensioni della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri.
Le fontanine, salvo casi speciali da vagliar si dal Comune, saranno normalmente a getto
intermittente o a zampillo.
Spetta al Comune la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono a suo carico le spese per la
manomissione a detti impianti e segnatamente per quelle al meccanismo di getti intermittenti.
ART. 41 - E’ permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti del bisogno per uso
potabile e domestico.
E’ pertanto vietato:
a) - Di attingere e trasportare acqua dalle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri
cinquanta;
b) - Di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell’acqua;
c) - Di attingere acqua mediante canali, tubi, od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi,
cisterne, nonché in botti, con o senza carro, o nei galleggianti;
d) - Di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in
maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.
Acque di rifiuto da impianti pubblici
ART. 42 - Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese del Comune immesse
nella fognatura.- In mancanza di fognatura devono essere allontanate in modo che non ne derivi
pregiudizio all’igiene pubblica. Potranno pure essere concesse a privati per uso agricolo, previo
parere dell’Ufficiale Sanitario, a condizioni da determinarsi caso per caso e mediante il pagamento
del canone annuo che sarà stabilito di volta in volta dal Comune.B) -Uso potabile
Consumo minino garantito
ART. 43 -Il consumo contrattuale garantito per le concessioni per uso potabile, non mai inferiore al
minimo stabilito nell’apposita , tariffa deve essere proporzionato all’importanza dello stabile per il
quale é richiesta l’utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per concessione e per
trimestre pari al numero degli appartamenti o quartieri in cui l’edificio é diviso.
Garanzie per concessioni a non proprietari
ART. 44 - Ogni utente di acqua per uso potabile, che non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta
dello stabile ,prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito di € 90,00 (3) a
garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l’utente fosse proprietario,
usufruttuario o enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per le concessioni il cui consumo
trimestrale sia superiore alla somma stabilita.
Il Comune può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza
pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.
Il deposito viene restituito all’utente, quando questi diventi proprietario dello stabile, oppure
cessi di godere dell’acqua per , scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito
verso l’Ente gestore.
Prezzo acqua uso domestico
ART. 45 -Il prezzo dell’acqua concessa per uso potabile per i privati é stabilito con delibera
n. 165 del 10/10/1966. (sostituito) Il prezzo dell’acqua concessa per qualsiasi uso è stabilito con
apposita deliberazione di Giunta Comunale in fase di determinazione delle tariffe per la
predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno di competenza. (3)
Gli abbonamenti per quantità superiori alle minime sopraindicate dovranno essere fatte per multiple
di esse e di relativi canoni.
I prezzi indicati nella tariffa suddetta sono ridotti del 60% per l’acqua per uso potabile
concessa alle Amministrazioni dello Stato ed agli Istituti di Pubblica Beneficienza, regolarmente
riconosciuti, limitatamente agli stabili direttamente serventi le finalità delle Amministrazioni, degli
Istituti e delle opere suddette
C) - Uso industriale
ART. 46 - Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli opifici che abbiano
per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza
motrice e simili, nonché agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, agli stabilimenti
portuali ed opifici industriali di pubbliche Amministrazioni, e quelle altre la cui destinazione sia da
ritenersi tale a giudizio esclusivo del Comune con le limitazioni e garanzie da determinarsi caso per
caso.
ART. 47 - Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, il Comune si riserva di
inserire nella derivazione, dopo l’apparecchio di chiusura, un rubinetto idrometrico, in maniera di
limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni il rapporto agli
impegnativi contrattuali.
Concessioni stagionali
ART. 48 - Per le industrie a carattere stagionale, ha la facoltà, di fissare nel contratto di utenza,
minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o minore
attività dell’industria, in maniera - però - che la variazione abbia inizio al principio dei trimestri
solari.
Garanzie per concessioni a non proprietari
ART. 49 - Quando l’utente non é proprietario dello stabile ove si esercita l’industria, in analogia al
disposto dell’art. 47, deve depositare una somma da stabilirsi dal Comune, non superiore ad una
annualità del canone, a garanzia dell’ impegno assunto.
Impegnativi e prezzi dell’acqua per uso industriale
ART. 50 - Il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso industriale é di mc. 1 al giorno. Gli
impegnativi superiori sono multipli del minimo.
Il prezzo dell’acqua per uso industriale é quello risultante dalla seguente tariffa
differenziale:
QUANTITATIVI TRIMESTRALI
PREZZO PER MC. DI ACQUA
=========================
=======================
- fino a mc. 91,000
€ 0,70 (3)
- da 91 mc. a 182 mc.
€ 1,40 (3)
- da 182 mc. a 364 mc.
€ 2,80 (3)
- oltre mc. 365
€ 5,60 (3)
Il consumo di acqua in eccedenza oltre il minimo garantito risultante dal contratto é tassato
in ragione di L. C.S. al mc..
Per quanto concerne le utenze non domestiche, e cioè quelle dei bar, pizzeria, ristoranti,
spacci, macellerie, lidi, ed altri similari, la tariffa è determinata come segue:
a) Tariffa consumo fascia 1 - fino a 500 mc
€ 0,70
b) Tariffa consumo fascia 2 - da 501 a 1.000 mc
€ 1,00
c) Tariffa consumo fascia 3 - oltre 1.000 mc
€ 1,30. (3)
D) - Usi speciali.
ART. 51 - L’Ente gestore, ove se ne presenti la necessità, potrà fare concessioni di acqua per altri
usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità, condizioni e prezzi da determinarsi
caso per caso.
Bocche da incendio
ART. 52 - In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell’art. 16, il Comune,
può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all’interno o all’esterno di
uno stabile.
La domanda per la concessione di acqua per bocche da incendio da installare nell’interno di
uno stabile, deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell’impianto interno,
approvato dai Vigili del Fuoco. La Direzione dell’Acquedotto si riserva di prescrivere eventuali
modificazioni e di collaudare le opere ultimate. Tutte le modifiche e gli ampliamenti successivi
dovranno essere segnalate al Servizio dell’acquedotto o prima della esecuzione.
Gli oneri posti a carico del Comune dall’art. 26 del presente i Regolamento si intendono
estesi fino al limite della proprietà privata nel caso di bocche da incendio installati nell’interno degli
stabili e fi no alla bocca di erogazione, comprese, quando questa risulti impiantata all’esterno degli
stabili ancorché situata in aree e recinti privati, sempre che le parti dell’impianto in sede privata
risultino costruite dallo stesso Comune e che le bocche antincendio siano del tipo adottato dall’Ente
per le bocche da incendio stradali
Presa unica per bocche da incendio
ART. 53 - Le diramazioni per le bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione
stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione.
Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, é vietato di derivare qualsiasi tubazione
come é vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinguere incendi.
Tutte le bocche di erogazione verranno suggellate dal Servizio dell’Acquedotto e solo in
caso di incendio l’utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone - però tempestivo avviso scritto alla Direzione dell’Acquedotto.
La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto entro 24
ore dalla segnalazione dell’incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all’art. 85.
Verifica bocche incendio
ART. 54 - L’utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che
dovrà essere eseguito in presenza, del personale dell’acquedotto che provvede alla riapposizione del
suggello
Per tale verifica l’utente dovrà versare anticipatamente al Servizio dell’acquedotto € 90,00
(3) per ogni bocca da verificare. Nessuna responsabilità, assume, comunque, il Comune per
l’efficienza del funzionamento delle, bocche in caso di incendio.
Il Comune stesso si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l’impianto interno e
di addebitare all’utente l’importo dell’acqua per eventuali perdite delle condotte e degli apparecchi,
in base ad accertamenti tecnici del Servizio dell’Acquedotto.
Canoni bocche da incendio
ART. 55 - I canoni annui per le concessioni per bocche da incendio, salvo quanto é disposto
dall’art.26, sono determinati in base alle seguenti tariffe:
a) - Bocche da incendio negli Uffici destinati ad abitazione, negli ospedali, ospizi, istituti, scuole,
caserme, carceri e simili, per ogni bocca € 180,00 (3);
b) - Negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazione, negli opifici ed abitazioni, nelle
officine di ogni genere e non contenenti depositi di materiali di facile combustione, per ogni bocca
€ 360,00 (3);
c) - Per gli edifici di cui al comma precedente, contenenti materie di facile combustione, per ogni
bocca € 550,00 (3);
d) - Per teatri ed altri edifici, locali e recinti ad uso spettacoli, per ogni bocca € 550,00 (3);
e) - Per bocche da incendio provvisorie per stabili a qualsiasi uso destinati, per ogni bocca e per
ogni mese € 45,00 (3).
Per gli impianti speciali di estinzione di incendi e bocche multiple saranno stabilite
condizioni particolari.
ART. 56 -A garanzia dell’uso delle bocche da incendio l’utente, all’atto della concessione deve
versare per ciascuna di esse un deposito di € 180,00 (3) che sarà incamerato a titolo di risarcimento
di danni in caso di infrazioni, salvo le applicazioni delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio
dell’eventuale azione penale.
Qualora il concessionario dell’utenza non sia il proprietario dello stabile, il deposito di
garanzia deve essere aumentato del 50% della somma indicata.
E) - Concessioni provvisorie
Natura delle concessioni provvisorie
ART. 57 -Sono considerate concessioni provvisorie quelle:
a) - Che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall’art. 6;
b) - Che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente
regolamento;
c) - Che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando
non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta delle condotte stradali a giudizio
insindacabile del Comune.
d) - Che siano fatte da condotte di altre amministrazioni o di enti pubblici o privati, col consenso
degli stessi e del Comune, quando l’acqua distribuita venga da esso fornita;
e) - Che siano fatte con prelevamenti occasionali od isolati.
ART. 58 - Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessione provvisorie e le
concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni
ordinarie.
La tassa di cui all’art. 16, non é dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera e)
allorquando i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti.
Prezzi dell’acqua per concessioni provvisorie
ART. 59 - Il prezzo dell’acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui alle lettere a) b) c) d)
dell’art. 55, quanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli trimestrali
garantiti, é valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del 100%.
Il prezzo dell’acqua per i prelevamenti di cui alle lettere e) é stabilito in € 0,35 (3) al mc.
Norme di pagamento per le concessioni provvisori
ART. 60 - Per ottenere una concessione provvisoria, l’utente deve pagare anticipatamente, all’atto
della concessione, l’intero canone dovuto per tutta la durata della stessa se essa é fatta con
impegnativo a luce tassata.
Per le concessioni a contatore, deve essere pagata anticipatamente all’atto della concessione,
oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali
consumi in eccedenza non inferiore all’importo del canone per un trimestre.
Le richieste di acqua di cui alla lettera e) dell’art. 57 devono essere accompagnate dalla
documentazione del versamento seguito dell’intero importo dell’acqua ai prezzi dell’articolo
precedente.
ART. 61 - Per tutte le concessioni provvisorie, é riservata al Comune la facoltà di proporre altre
condizioni a garanzia - caso per caso.
TITOLO III
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – ECCEDENZE – MODI DI
PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA
Misura e pagamento dell’acqua
ART. 62 - L’acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore é pagata in ragione del
consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo del pagamento per le
quantità minime stabilito dal contratto.
L’acqua invece concessa a luce tassata, viene modulata da lente idrometrica e pagata in
ragione della quantità di acqua richiesta.
Eccedenze
ART. 63 -Le eccedenze di consumo dell’acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato
dal contatore tra due letture semestrali (1) consecutive ed il consumo impegnato per il periodo
corrispondente, sono liquidate semestralmente (1).
La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell’atto di concessione per un
semestre (1), non può essere mai compensata con quella consumata in più negli altri semestri (1).
Agli effetti della determinazione dei consumi dell’acqua, é considerato soltanto il numero
intero di mc. rilevato all’atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni dii mc.
Modalità, di pagamento
ART. 64 - Il pagamento dei consumi in abbonamento per le concessioni di acqua e delle quote di
nolo e manutenzione degli apparecchi misuratori ed eventualmente di manutenzione delle
derivazioni devono effettuarsi presso la Esattoria Comunale, ovvero ad un esattore nominato dal
Comune.
Detti pagamenti devono effettuarsi, contro rilascio di regolare quietanza, in corrispondenza
delle rate delle imposte dirette nei limiti di tempo stabiliti, per la riscossione delle stesse e .nel caso
di riscossione diretta da parte del Comune, a presentazione delle relative bollette.
I pagamenti relativi agli eventuali maggiori consumi semestrali (1), man mano che verranno
accertati e l’importo di altra somma dovuta al Comune per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni
del presente regolamento dovranno essere corrisposti in unica soluzione in corrispondenza della
prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette ed a presentazione di fatture nel caso di
riscossione diretta da parte del Comune.
Gli eventuali reclami in corso, non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.
I pagamenti dovuti per i canoni e le eccedenze delle Amministrazioni dello Stato, sono fatte
direttamente al Comune su presentazione delle relative fatture.
ART. 65 - Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell’anno
dovrà avere luogo mediante versamento diretto a mezzo del c/c postale intestato al Comune, entro il
termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dal Comune stesso.
Quando l’ammontare dei canone da pagare sia superiore a quello dovuto per un semestre, il
Comune potrà autorizzare il pagamento in due rate, di cui una sarà pagata al momento della stipula
dell’atto di concessione.
La stessa norma si applica per il pagamento della differenza di canone dovuto per l’aumento
del minimo del consumo garantito e per i pagamenti inerenti al trasporto.
Ritardo nei pagamenti
ART. 66 - In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al
pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle
imposte dirette.
La morosità, dà inoltre diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell’acqua
senza preavviso e senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa
comunque esonerare l’utente dall’obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell’abbonamento, salvo
i casi di rescissione di cui all’art. 33.
L’utente moroso, non potrà mai pretendere risarcimenti dei danni per la sospensione
dell’erogazione.
In caso di ripristino della concessine, l’abbonato moroso, pagherà, oltre le somme per
arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Comune incontrasse per la rimessa in
servizio dell’impianto e per conseguire i pagamenti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione
della concessione ai sensi dell’art. 37.
Tipi di apparecchi di misura – Quote ruolo e manutenzione
ART. 67 - Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell’acqua sono stabiliti dal Comune in
relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.
Il Comune ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga,
senza obbligo di preavviso o di giustificazione qualsiasi.
Gli apparecchi sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto
responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.
Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono le seguenti:
- per contatori caratteristica mc. 3
L. 300
- per contatori caratteristica mc. 5
L. 500
- per contatori caratteristica mc. 7
L. 700
- per contatori caratteristica mc. 10 L. 1000
Esse ripartite in quote trimestrali, sono dovute a decorrere dal trimestre successivo a quello
in cui ha avuto inizio la concessione. (sostituito) (1)
L’apparecchio di misura dell’acqua che dovrà essere obbligatoriamente a lettura diretta
con non meno di quattro cifre intere, il cui calibro sarà stabilito dal Comune in relazione alla
natura della concessione ed al consumo minimo impegnato, dovrà essere acquistato dall’utente che
ne rimane proprietario.
Compete all’utente l’installazione del suddetto apparecchio di misura, mentre agli agenti
comunali dovrà essere chiesta l’apposizione dei sigilli.
Il Comune può ordinare la sostituzione dell’apparecchio di misura in caso di cattivo
funzionamento. (1)
POSIZIONE E CUSTODIA APPARECCHI DI MISURA
ART. 68 - Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune, di
facile accesso agli agenti dello acquedotto.
Essi sono di norma situati nell’atrio di entrata degli stabili o di altro locale a pian terreno, o
scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell’edificio, o al
confine della proprietà dell’utente, ed occorrendo, eccezionalmente, in apposito pozzetto in sede
stradale.
Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell’utente,
qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso, venga a trovarsi in
località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell’apparecchio.
Gli apparecchi misuratori, sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto costruiti a spese
dell’utente, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave é tenuta dagli agenti
dell’acquedotto.
L’utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa - però - da non impedire la
diretta constatazione da parte degli agenti dell’acquedotto anche senza il suo intervento.
Tutti gli apparecchi misuratori, sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal
Comune.
L’effrazione o alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il
regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile conto
l’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della concessione.
GUASTI AGLIAPPARECCHI
ART. 69 – L’utente deve provvedere che siano riparate dal gelo e dalle manomissioni, il contatore,
le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata, fino al contatore, essendo egli
responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
Verbali di posa del contatore
ART. 70 – La constatazione dell’applicazione ed esistenza dell’apparecchio misuratore dovrà
risultare da dichiarazione sottoscritta dall’abbonato, su modulo a stampa, nella quale dovranno
menzionarsi, il tipo dell’apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo
registrato dal contatore stesso.
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del
Servizio dell’acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.
Rimozione e sostituzione del contatore
ART: 71 – Allatto della rimozione e della sostituzione, gli apparecchi di misura sono redatti, su
speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall’utente e dagli agenti dell’acquedotto. In mancanza
dell’utente e quando l’agente del Comune, non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni.
Tali verbali, oltre i dati di cui all’articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o
rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all’utente.
Lettura dei misuratori
ART. 72 – La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di
ogni semestre (1) solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza semestrale (1)
senza che l’utente possa avanzare reclamo o risarcimenti di danni. Per gli impianti di uso potabile,
con impegno fisso semestrale (1), l’intervallo fra due letture successive, agli effetti
dell’accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno senza che per ciò,
l’utente possa avanzare reclami di sorta. Se tale periodo sarà superato, l’accertamento dei consumi
sarà fatto tenendo conto dell’impegnativo giornaliero ricavato dall’impegnativo semestrale (1) fisso
di cui all’art. 27 e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori.
Il Comune ha la facoltà di fare eseguire, quando voglia, letture a più brevi periodi e di
procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario.
L’agente incaricato della lettura dispone nel sito di custodia del contatore un modulo,
contenente la indicazione della lettura fatta e la data del rilevamento.
ART. 73 - Qualora per causa dell’utente, non sia stato possibile eseguire una lettura semestrale (1)
del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del semestre (1) successivo, viene
senz’altro disposta la chiusura della presa dell’impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo
effettuata la necessaria lettura e dopo che l’utente abbia provveduto al versamento di cui all’art. 37.
Irregolare funzionamento del contatore - Medie
ART. 74 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo
dell’acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio
e fino alla sostituzione di esso, é valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo
dell’anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a
quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al
consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da
parte dell’ente gestore.
Verifica a richiesta dei misuratori
ART. 75 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni di un misuratore, il Comune, dietro
richiesta scritta dell’utente, accompagnata da un deposito di € 40,00 (3) dispone le opportune
verifiche.
Se queste confermano l’inconveniente lamentato dall’utente, le spese delle prove e delle
riparazioni necessarie sono a carico del Comune che disporrà il rimborso di eventuali, errate
esazioni, limitatamente al semestre (1) precederle a quello in cui ha luogo lo accertamento ed
eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente
accertati oltre al rimborso del deposito fatto dall’utente.
Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in
più o in meno, a deflusso normale, il Comune incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di
verifica.
Per gli impianti a luce tassata, modulati da lente idrometrica il predetto limite di tolleranza é
del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.
TITOLO IV
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Prescrizioni e modalità costruttive
ART. 76 - L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’ interno della proprietà privata, dopo
l’apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell’utente.
Il Comune si riserva di prescrivere le norme speciali che –riterrà necessario e di collaudare o
di verificare dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che siano posti in servizio o
quando lo creda opportuno.
Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.
ART. 77 -Quando gli stabili serviti da acqua sono situati su strade provviste dl fognatura, le acque
dl rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale.
ART. 78 - Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili entro cortili,
su aree scoperte, debbono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di
terra a sufficiente distanza dei canali di acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
Nell’interno degli stabili, le tubazioni debbono essere collocate in posizioni tali da non poter
essere danneggiate, non in vicinanza riscaldate, né di camini, e di massima in posizioni non soggette
a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotto
dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione.
Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola d’arte.
Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura deve
sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti, almeno un metro
prima e dopo gli attraversamenti suddetti.
Nessun tubo portatore di acqua potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne,
pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.
Quando non sia possibile altrimenti per accertata necessità, detti tubi dovranno essere
protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dall’acquedotto od eventualmente dall’Ufficio
di Igiene e Sanità Comunale.
Nei punti più depressi delle condotte, dovranno mettersi in opera dei rubinetti che
permettano di scaricare completamente le condotte esterne.
Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico, altro rubinetto che ne
consenta l’isolamento del servizio.
Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna, debbono essere di tipo tale da evitare il
prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte stesse.
I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nelle installazioni interne, devono essere di ghisa
catramata a caldo, di rame, o di ferro zincato (potranno ammettersi tubi di piombo nei casi
consentiti).
DIVIETI
ART. 79 - E’ vietato di collocare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi,
tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o altro acquedotto o
comunque commiste a sostanze estranee.
Cosi é vietato il collocamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per
latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello
massimo consentito dai recipienti ricevitori.
Impianti di pompaggio
ART. 80 - Le installazioni per il sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici di altezza
superiore ai piani di distribuzione dell’acqua dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il
ritorno in rete dell’acqua dei serbatoi che fossero annessi all’impianto di pompaggio
E’ vietato in ogni caso l’inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a
quelle stradali.
I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi, saranno preventivamente approvati dal
Comune, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.
ART. 81 - E’ vietato l’impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell’acqua ad uso potabile.
Tale divieto non ha luogo quando si tratti di acqua distribuita per altri usi purché il serbatoio
e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all’acqua di tornare nelle
condotte adduttrici.
Nel caso che tali serbatoi siano impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni. di acqua al di
sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli
articoli precedenti il Comune sui riserva il diritto di ordinare la rimozione, e, in caso di
inadempienza, di disporre la sospensione dell’erogazione e la revoca della concessione
Modifiche
ART. 82 - Il Comune potrà ordinare, in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che
ritenesse necessario e l’utente é tenuto ad eseguirlo entro i limiti di tempo che gli verranno
prescritti. In caso di inadempienza il Comune avrà la facoltà di sospendere l’erogazione finché
l’utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere
svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Perdite, danni, responsabilità
ART: 83 – Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e
manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua sarà pertanto
ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi. Dopo il contatore da qualunque
causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di
danni che comunque degli impianti interni potessero derivare.
Vigilanza
ART. 84 - Il Comune avrà sempre diritto di ispezionare a messo dei suoi agenti gli impianti e gli
apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua nell’interno della privata proprietà.
Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella
privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti
nelle condutture e negli apparecchi misuratori per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del
servizio, sia in generale che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.
Dette ispezioni, avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni della Direzione del
Servizio dell’acquedotto. In caso di opposizione od ostacolo il Comune si riserva il diritto di
sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver
luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell’esercizio senza che ciò possa dar diritto a
richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte degli utenti.
Resta altresì, salvo il diritto al Comune, alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni
fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.
TITOLO V
INFRAZIONI
ART. 85 - La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento,
o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all’Ente gestore di sospendere
l’erogazione dell’acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di € 250,00
(3) ad un massimo di € 1.000,00 (3) da applicarsi su proposta del Servizio dell’acquedotto de
Comune, senza intervento del Magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.
Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o
danni comunque prodotte alle condutture, agli impianti, agli apparecchi misura tori compresi, oltre
all’azione penale e civile da sperimentarsi contro l’utente, la penale di cui al precedente comma non
sarà mai inferiore ad € 100,00 (3) ed il Comune, avrà senz’altro la facoltà di revocare la
concessione con le conseguenze di cui all’art. 36.
ART. 86 -Quando l’utente non paghi la penalità applicatagli e non adempia alle prescrizioni dettate
dal Comune, ovvero sia recidivo, il Comune potrà sospendere la somministrazione dell’acqua e
revocare la concessione con le conseguenze di cui all’art. 33.
ART. 87 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento, sono constatate dagli agenti del
Comune con regolare verbale di cui una copia é consegnata all’utente.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 88 - Gli agenti e gli impiegati al Servizio dell’Acquedotto, sono muniti di tessera di
riconoscimento personale rilasciata dal Comune timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati
e le generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà,è
tenuto ad esibirla all’utente.
ART. 89 - E’ vietato agli agenti dell’acquedotto di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e
remunerazioni dagli utenti.
ART. 90 - Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sugli impianti o sugli
apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.
Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti
sulla salute pubblica.
ART. 92 - Il presente regolamento annulla tutti gli altri regolai menti precedenti.
ART. 93 - Tutti gli utenti preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad
uniformarsi, entro il termine perentorio di mesi sei.
L’uniformazione avviene mediante la presentazione di una domanda diretta al Comune,
compilata su apposito stampato approntato dal Comune stesso.
ART. 94 - Per gli impianti esistenti, forniti di apparecchio misuratore, qualora questo é ancora
efficiente, il Comune su parere dell’Ufficio tecnico dell’acquedotto, potrà lasciarlo. In questo caso il
nolo di cui all’art. 70 sarà ridotto del 50%, mentre l’apparecchio e l’impianto, sino allo stesso,
diviene di proprietà del Comune.
ART. 95 - Tutte le spese per le opere necessarie e relative allo allaccio di acqua dalla condotta
all’apparecchio misuratore escluso, che fornirà il Comune, sono a carico dell’utente, però, eseguite
dal Comune, con personale specializzato.
Dette spese saranno preventivamente accertate dall’Ufficio Tecnico comunale e comunicate
al nuovo utente, il quale dovrà eseguire il versamento della somma alla tesoreria del Comune.
ART. 96 - Restano a carico del Comune, tutte le spese relative i alla manutenzione degli impianti
sino all’apparecchio misuratore compreso.
ART. 97 - Tutti coloro che non osservano il disposto dell’art. 96 non saranno considerati utenti e
pertanto il Comune sospenderà l’erogazione dell’acqua.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 98 - Il presente Regolamento va in vigore dall’1/1/1967.
ART. 99 - Il presente regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti. Coloro che non intendessero
accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto al Comune ai sensi dell’art. 29.
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(1) Modifiche ed integrazioni apportate con delibera di C.C. n. 152 del 5/11/1988
(2) Modifiche apportate con delibera di G.C. n. 190 dell’11/12/2012 ratificata con delibera di
C.C. n. 11 del 30/04/2013
(3) Modifiche apportate con delibera di G.C. n.4 del 2/01/2013 ratificata con delibera di C.C.
n. 11 del 30/04/2013
NOTE: Le parti in rosso sono state abrogate con le deliberazione di cui sopra
Le parti in corsivo sono le modifiche e/o integrazioni apportate con le delibere di cui sopra