COMUNE DI SCI LLA (Provincia di Reggio Calabria
Transcript
COMUNE DI SCI LLA (Provincia di Reggio Calabria
COMUNE DI SCI LLA (Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE Deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 5 del 6/3/1967 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 29/05/1967 al N. 17071 Div. 2. Modificato con delibera di C.C. n. 152 del 5/11/1988 Modificato con delibera di G.C. n. 190 dell’11/12/2012 ratificata con delibera di C.C. n. 11 del 30/04/2013 Modificato con delibera di G.C. n. 4 del 2/01/2013 ratificata con delibera di C.C. n. 11 del 30/04/2013 REGOLAMENTO PER L.A DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE TITOLO I NATURA E MODALITA’ PER LA DISTRIBUZIONE Gestione dell’acquedotto ART. 1 - La direzione e la sorveglianza del servizio dell’acquedotto ed il servizio di distribuzione dell’acqua potabile agli utenti sono affidati al Comune di SCILLA ed esplicati in conformità alle norme e disposizioni del presente Regolamento. Vigilanza igienico sanitaria ART. 2 - Il Direttore dell’Ufficio di igiene comunale esercita sul servizio dell’acquedotto la sorveglianza commessagli come Ufficiale Sanitario dalle deposizioni vigenti sulla salute pubblica. Dell’Acqua ART. 3 - L’acqua é principa1mente destinata agli usi privati o pubblici nel centro abitato. Può essere pure concessa, quando ve ne sia disponibilità, oltre i bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari.- Gli stabilimenti industriali costruiti con regolare licenza, possono chiedere l’acqua potabile per le maestranze e le abitazioni del personale. Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso. Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti commi, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospesi, durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti dal successivo art. 31. Sistema di distribuzione dell’acqua ART. 4 - Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente, e sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera, solo per le bocche di incendio. Specie delle concessioni ART. 5 -Le concessioni si dividono in: A) –Ordinarie; B) –Provvisorie. Esse vengono accordate sotto l’osservanza del presente: regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell’atto di concessione. Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati, all’infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolare concessione e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall’art. 42, é vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali. Durata delle concessioni ART. 6 -Le concessioni ordinarie, hanno di norma la durata di un triennio.- Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31/12 del secondo e del terzo anno successivo a quello in corso a seconda che la concessione abbia inizio nel primo o nel secondo semestre dell’anno. Potrà il Comune, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando dove occorra, modi di somministrazione dell’acqua prezzo e condizioni particolari di fornitura. Modalità per la disdetta ART. 7 - Gli utenti che non intendono rinnovare l’abbonamento per la fornitura dell’acqua, almeno tre mesi prima della scadenza dell’atto di concessione, e cioè, entro il 30 settembre, devono dichiararlo per iscritto al Comune. In mancanza di disdetta, la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell’atto di concessione ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà del Comune di cui all’art. 17 del presente regolamento. Tutte le spese di bollo e registrazioni inerenti alla rinnovazione del contratto, sono a carico degli utenti. Per gli abbonamenti degli inquilini affittuari, non é ammessa la tacita rinnovazione. TITOLO II CONCESSIONI I - NORME GENERALI Diritto della concessione ART. 8 - Salvo le limitazioni stabilite dall’art. 3 del presente regolamento, nelle strade e piazze già canalizzate nell’interno dell’abitato, il Comune entro il limite del quantitativo dell’acqua allo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessioni di acqua potabile e per altri usi, esigendo ove occorra, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per recuperi delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni. Concessioni su strade non canalizzate ART. 9 - Per le strade interne non canalizzate, il Comune può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto. I contributi a fondo perduto, sono dovuti, tanto dai primi richiedenti quanto da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate caso per caso dal Comune su proposta della direzione tecnica dell’acquedotto, nella misura ritenuta sufficiente. Il Comune può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali, un “Diritto fisso di attacco”, da corrispondersi per ogni concessione. Obbligo delle concessioni ART. 10 -I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate, hanno l’obbligo di fornire di acqua potabile con la limitazioni di cui all’art. 3, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali, per ragioni di igiene occorre l’uso dell’acqua potabile. Tale obbligo, sarà imposto, ove occorra con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell’Ufficiale Sanitario ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell’art. 16 del presente Regolamento. Scarico delle acque ART. 11 - Ogni concessione d’acqua per qualunque uso é subordinata all’accertamento da parte della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto, mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall’Ufficio di igiene comunale. L’accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d’acqua recidivi alla vita dei paesi, all’abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi ed altri inconvenienti. Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi ART. 12 - E’ esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Comune, e sotto l’osservanza di particolari condizioni dallo stesso prescritte, in ogni caso, mediante l’applicazione di un rubinetto limitatore oltre che all’apposito misuratore. Norme per le concessioni ART. 13 - Le concessioni di acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili. Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell’affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa. ART. 14 - Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso edificio che appartengono alla stessa persona o servono al medesimo uso. Nel caso di edifici in condominio, la concessione viene fatta all’Amministrazione del condominio che ne risponde ai sensi della legge. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell’Amministrazione in condominio, il Comune potrà ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari si rendano garanti e solidali di tutti i pagamenti inerenti alla utenza. In casi particolari, a giudizio insindacabile del Comune, può, per ragioni tecniche, farsi luogo a più concessioni e nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessi e le industrie, applicandosi a ciascuno la corrisponderle tariffa. Quando la concessione dell’acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell’impianto. Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può fare ricorso al Comune che, nell’interesse dell’igiene potrà adottare i provvedimenti di competenza. ART. 15 - Ciascun utente ha facoltà di ripartire l’acqua fra i di pendenti locatari con le limitazioni di cui all’art. precedente ed esigere il corrispettivo pagamento in proporzione non superiore a quello che viene pagato al Comune qualsiasi sia l’uso per cui la concessione é fatta. Domanda di concessione ART. 16 - La domanda di concessione d’acqua dovrà essere redatta, in conformità di apposito modulo rilasciato dal Comune, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e contenere le seguenti indicazioni: a) Cognome, nome e residenza del richiedente; b) Se proprietario, enfiteuta od affittuario dell’immobile per il quale viene richiesta la concessione. c) Indicazione dell’immobile per il quale l’acqua é richiesta e numero degli appartamenti di cui esso é composto. d) Dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni. La richiesta fatta dal proprietario, deve essere accompagnata da titolo dimostrativo del proprio diritto sull’immobile; quella dell’affittuario dal nulla osta del proprietario della casa (steso su carta bollata) e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore o uguale a quella prescritta dall’art. 6. Ogni domanda di concessione d’acqua comporta il pagamento a mezzo c/c postale o di vaglia, della somma fissa di € 25,00 (2) a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di concessione. Tale tassa resta efficace, perché l’utente possa ottenere la concessione, per un periodo di mesi sei. Decorso detto termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da fatto dell’ente gestore. La tassa stessa sarà restituita all’utente se la concessione non avrà luogo per determinazione del Comune. Diritto di rifiuto e di revoca delle concessione ART. 17 – Fermo restando l’assoluto divieto della somministrazione di utenza di acqua potabile nei casi contemplati dall’art. 45 della Legge 28/02/195 n. 47 (1), il Comune, previo accertamento e parere del Servizio tecnico dell’acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere, la domanda di concessione o di subordinarne l’accoglimento a modifiche e prescrizioni di sua determinazione. Del pari, sarà in facoltà del Comune di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l’uso dell’acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione e di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Comune stesso.Modalità successive alla richiesta di concessione ART. 18 - Accertata la possibilità della concessione, il Comune comunica al richiederle la specifica della spesa preventiva occorrente, per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli. Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi di lavoro e dei materiali approvata dal Comune e dallo stesso riveduta quando occorre, con l’aumento della percentuale delle spese generali di amministrazione. Potrà il Comune stabilire un rimborso a forfait delle spese di costruzione della derivazione trasversale commisurato alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell’impianto ed eventualmente all’importanza della concessione. ART. 19 - Per ottenere la concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento alla Cassa del Comune od a mezzo di c/c postale, delle somme richieste a norma dell’art. 18 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Comune stesso, redatto in carta legale. Le stesse norme del presente articolo, oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui all’ultimo comma dell’art. 16, valgono per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessionari. In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde al Comune, oltre al diritto di cui all’art.16, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell’impianto fino al contatore. La concessione dell’acqua, per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dal Comune. Norme per il pagamento delle spese ART. 20 - Il Comune potrà concedere a richiesta dell’utente che il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle diramazioni della presa stradale, fino all’apparecchio misuratore, venga fatta ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità di pagamento da determinarsi dal Comune stesso. ART. 21 - Tutte le spese da farsi per conto dell’utente, per lavori eseguiti direttamente dal servizio dell’acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi della tariffa di cui al precederle art. 18. In tutti i casi in cui il Comune esegua lavori. a consuntivo a carico dell’utente, l’accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati é firmato dall’utente in segno di accettazione. Nel caso questa venga rifiutata si procede in contraddittorio alle verifiche del lavoro ed ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato, le spese relative al collaudo, sono addebitate all’utente ART. 22 - Spetta alla Direzione dell’Acquedotto (Ufficio Tecnico) di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo trimestrale richiesto dall’utente o dall’acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore. Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, é applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell’acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre. Di norma, un rubinetto di arresto, viene installato dopo il contatore per gli usi dell’utente. ART. 23 - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura o apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all’apparecchio misuratore é eseguito esclusivamente dal Servizio dell’acquedotto direttamente od a mezzo degli installatori dallo stesso autorizzati. Rimane, comunque, in facoltà del Comune di autorizzare il richiedente ad eseguire direttamente gli interventi di cui sopra, previo versamento presso la Tesoreria Comune del deposito cauzionale il cui importo sarà fissato su valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale nella deliberazione di concessione, nel caso di nuova utenza, e della lettera di autorizzazione nel caso di riparazione o sostituzione di condutture relative ad utenze già attivate. Il deposito cauzionale sarà restituito, previa attestazione da parte dell’U.T.C. della regolare esecuzione degli interventi di cui sopra, ivi compreso il ripristino della pavimentazione stradale eventualmente interessata.(1) Proprietà delle condotte ART. 24 - Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale carico degli utenti per la parte ricadente su suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all’ente gestore restando all’utente il diritto d’uso per l’erogazione richiesta. Sono invece dell’utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà. Manutenzione delle condotte ART. 25 - La modifica e lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o dallo Stato, saranno eseguiti a cura diretta dal Servizio dell’acquedotto a totale spese degli utenti, fatta salva la facoltà del Comune di cui al precedente articolo 23.(1) ART. 26 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni della presa stradale fino all’apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al servizio dell’acquedotto e sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni ed eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni é rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi dal Comune. Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l’utente ha l’obbligo di darne immediato avviso al Servizio dell’acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa qualora non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire le riparazioni di ufficio a carico dell’utente.(sostituito)(1) L’utente ha l’obbligo di dare immediato avviso al servizio acquedotto, di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione dell’acqua o inconvenienti di qualsiasi natura. Il Comune si riserva di disporre immediata esecuzione delle necessarie riparazioni da parte dell’utenze e, nel caso di inerzia dello stesso, oltre il termine assegnato, di provvedervi direttamente o con l’ausilio di ditta specializzata e con spese a carico dell’utente.(1) ART. 27 - Per ogni concessione e per ogni uso cui l’acqua é destinata, l’utente assume l’obbligo di un minimo consumo trimestrale garantito, stabilito nell’atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato. I minimi consumi trimestrali, per i diversi usi dell’acqua sono stabiliti nel successivo Titolo III. Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto dall’utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dal Comune. L’utente può, però, nel corso della concessione chiedere l’aumento del consumo minimo garantito da concedersi dal Comune, salvo le limitazioni di cui all’art.17. In tal caso l’utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità all’art. 68. Il nuovo atto avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.Trapassi ART. 28 - I contratti di concessione d’acqua non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l’immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto qualora i nuovi proprietari , od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla scadenza. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell’immobile provvisto d’acqua, sia il proprietario che cessa, sia quello che subentra dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell’acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione. Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti. Variazioni di Tariffe ART. 29 - Il Comune, si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell’Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge. I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all’utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione dell’avviso, la rescissione dell’abbonamento, sempre che non si tratti di concessione per uso domestico o igienico. La revoca, se richiesta nei termine prescritto, avrà effetto dal l° giorno del trimestre solare successivo. Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali ART. 30 - Gli impegni del Comune, circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento, si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell’apparecchio di misura e non ad altra bocca qualsiasi dell’impianto interno. Per le concessioni a bocca tassata, il rubinetto idrometrico, sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza di acqua concessa. Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile, il Comune ha facoltà di inserire nella diramazione dello impianto un rubinetto limitatore in maniera che l’erogazione non superi quella contrattuale. Interruzione di servizio – Effetti – Rivalse ART. 31 - Il Comune, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come é possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, e l’utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto. Se le interruzioni totali del deflusso, durassero più di tre giorni e sempre se l’utente ne faccia richiesta in maniera che la interruzione sia controllata in contraddittorio con l’incaricato del Servizio dell’acquedotto gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell’importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta. In ogni caso, la temporanea interruzione dell’acqua non dispensa l’abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze. Nessun rimborso é dovuto nei casi nei quali l’interruzione sia stata comunque provocata dall’utente. ART. 32 - Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, il Comune avrà facoltà di sospendere la erogazione ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso al diffalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore. Risoluzioni di diritto delle concessioni ART.33 - Le concessioni si intendono risolute di diritto: a) - Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell’utente; b) - Nel caso di distruzione o demolimento degli immobili, anche per la ricostruzione o per la dichiarata inabitabilità dello immobile da parte dell’Autorità competente. Restando salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati. La concessione, inoltre, si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, allorquando, per morosità dell’utente sia stata sospesa la erogazione dell’acqua e tale sospensione duri da oltre un mese. In tal caso il Comune ha diritto di riscuotere immediatamente ed in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l’importo del canone fino al termine della concessione. Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione ART. 34 - L’utente dovrà provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l’impianto. L’utente é responsabile verso il Comune dei danni provocati da qualsiasi causa ed é tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità. di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi. Sono sempre a carico dell’utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi del 2° comma dell’art. 26. Revoca della concessione per abusi ART. 35 - L’utente a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso il Comune, senza pregiudizio da parte di questo dell’immediata chiusura della presa e della revoca della concessione per le manomissioni della conduttura, fino all’apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell’acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché fatti dopo lo apparecchio misuratore, ritenendosi l’utente con la presente disposizione costituito in mala fede anche agli effetti penali. Egli può solo estendere l’impianto entro i confini della sua proprietà, purché dopo l’apparecchio misuratore e purché l’acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui é concessa. ART. 36 - La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell’utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali - anzi - debbono essere pagati in unica soluzione a titolo di penale indipendentemente dal rimborso dei danni. Inoltre, il Comune, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all’utente per un periodo estensibile fino a tre anni. ART. 37 - Qualora a richiesta dell’utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell’impianto, l’utente é tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dal Comune. TITOLO II NORME SPECIALI A) - Fontanine pubbliche ed altri impianti pubblici ART. 38 - Sono impianti per uso pubblico: a) Le fontanine pubbliche, nei limiti che saranno stabiliti dal Comune tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art. 40; b) Le bocche da innaffiamento di strade e giardini pubblici (idranti); c) Gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi; d) Gli impianti ai pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali; e) Le bocche da incendio impiantate su suolo stradale. Per gli usi di cui alle lettere a) c) e d) l’acqua é erogata a .deflusso modulato da lente idrometrica, per gli usi di cui alla lettera e) l’erogazione é a deflusso libero, senza limitazione e misura, con le modalità prescritte all’art. 56 e seguenti. Per gli usi di cui alla lettera d) l’erogazione é misurata con contatore. ART. 39 -E’ vietato di attingere acqua dagli impianti destinati I agli usi di cui ai precedenti articoli per usi diversi da quelli specificatamente indicati dagli articoli stessi. ART. 40 -Il numero delle fontanine pubbliche per ciascun abitato, viene stabilito dal Comune. La distribuzione di esse sarà fatta secondo i bisogni degli abitanti, tenuta presente la densità della popolazione da servire, la , capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà di estensioni della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri. Le fontanine, salvo casi speciali da vagliar si dal Comune, saranno normalmente a getto intermittente o a zampillo. Spetta al Comune la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono a suo carico le spese per la manomissione a detti impianti e segnatamente per quelle al meccanismo di getti intermittenti. ART. 41 - E’ permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti del bisogno per uso potabile e domestico. E’ pertanto vietato: a) - Di attingere e trasportare acqua dalle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta; b) - Di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell’acqua; c) - Di attingere acqua mediante canali, tubi, od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonché in botti, con o senza carro, o nei galleggianti; d) - Di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile. Acque di rifiuto da impianti pubblici ART. 42 - Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese del Comune immesse nella fognatura.- In mancanza di fognatura devono essere allontanate in modo che non ne derivi pregiudizio all’igiene pubblica. Potranno pure essere concesse a privati per uso agricolo, previo parere dell’Ufficiale Sanitario, a condizioni da determinarsi caso per caso e mediante il pagamento del canone annuo che sarà stabilito di volta in volta dal Comune.B) -Uso potabile Consumo minino garantito ART. 43 -Il consumo contrattuale garantito per le concessioni per uso potabile, non mai inferiore al minimo stabilito nell’apposita , tariffa deve essere proporzionato all’importanza dello stabile per il quale é richiesta l’utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per concessione e per trimestre pari al numero degli appartamenti o quartieri in cui l’edificio é diviso. Garanzie per concessioni a non proprietari ART. 44 - Ogni utente di acqua per uso potabile, che non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta dello stabile ,prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito di € 90,00 (3) a garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l’utente fosse proprietario, usufruttuario o enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per le concessioni il cui consumo trimestrale sia superiore alla somma stabilita. Il Comune può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge. Il deposito viene restituito all’utente, quando questi diventi proprietario dello stabile, oppure cessi di godere dell’acqua per , scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito verso l’Ente gestore. Prezzo acqua uso domestico ART. 45 -Il prezzo dell’acqua concessa per uso potabile per i privati é stabilito con delibera n. 165 del 10/10/1966. (sostituito) Il prezzo dell’acqua concessa per qualsiasi uso è stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale in fase di determinazione delle tariffe per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno di competenza. (3) Gli abbonamenti per quantità superiori alle minime sopraindicate dovranno essere fatte per multiple di esse e di relativi canoni. I prezzi indicati nella tariffa suddetta sono ridotti del 60% per l’acqua per uso potabile concessa alle Amministrazioni dello Stato ed agli Istituti di Pubblica Beneficienza, regolarmente riconosciuti, limitatamente agli stabili direttamente serventi le finalità delle Amministrazioni, degli Istituti e delle opere suddette C) - Uso industriale ART. 46 - Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, nonché agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, agli stabilimenti portuali ed opifici industriali di pubbliche Amministrazioni, e quelle altre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio esclusivo del Comune con le limitazioni e garanzie da determinarsi caso per caso. ART. 47 - Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, il Comune si riserva di inserire nella derivazione, dopo l’apparecchio di chiusura, un rubinetto idrometrico, in maniera di limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni il rapporto agli impegnativi contrattuali. Concessioni stagionali ART. 48 - Per le industrie a carattere stagionale, ha la facoltà, di fissare nel contratto di utenza, minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o minore attività dell’industria, in maniera - però - che la variazione abbia inizio al principio dei trimestri solari. Garanzie per concessioni a non proprietari ART. 49 - Quando l’utente non é proprietario dello stabile ove si esercita l’industria, in analogia al disposto dell’art. 47, deve depositare una somma da stabilirsi dal Comune, non superiore ad una annualità del canone, a garanzia dell’ impegno assunto. Impegnativi e prezzi dell’acqua per uso industriale ART. 50 - Il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso industriale é di mc. 1 al giorno. Gli impegnativi superiori sono multipli del minimo. Il prezzo dell’acqua per uso industriale é quello risultante dalla seguente tariffa differenziale: QUANTITATIVI TRIMESTRALI PREZZO PER MC. DI ACQUA ========================= ======================= - fino a mc. 91,000 € 0,70 (3) - da 91 mc. a 182 mc. € 1,40 (3) - da 182 mc. a 364 mc. € 2,80 (3) - oltre mc. 365 € 5,60 (3) Il consumo di acqua in eccedenza oltre il minimo garantito risultante dal contratto é tassato in ragione di L. C.S. al mc.. Per quanto concerne le utenze non domestiche, e cioè quelle dei bar, pizzeria, ristoranti, spacci, macellerie, lidi, ed altri similari, la tariffa è determinata come segue: a) Tariffa consumo fascia 1 - fino a 500 mc € 0,70 b) Tariffa consumo fascia 2 - da 501 a 1.000 mc € 1,00 c) Tariffa consumo fascia 3 - oltre 1.000 mc € 1,30. (3) D) - Usi speciali. ART. 51 - L’Ente gestore, ove se ne presenti la necessità, potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità, condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso. Bocche da incendio ART. 52 - In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell’art. 16, il Comune, può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all’interno o all’esterno di uno stabile. La domanda per la concessione di acqua per bocche da incendio da installare nell’interno di uno stabile, deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell’impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. La Direzione dell’Acquedotto si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare le opere ultimate. Tutte le modifiche e gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalate al Servizio dell’acquedotto o prima della esecuzione. Gli oneri posti a carico del Comune dall’art. 26 del presente i Regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata nel caso di bocche da incendio installati nell’interno degli stabili e fi no alla bocca di erogazione, comprese, quando questa risulti impiantata all’esterno degli stabili ancorché situata in aree e recinti privati, sempre che le parti dell’impianto in sede privata risultino costruite dallo stesso Comune e che le bocche antincendio siano del tipo adottato dall’Ente per le bocche da incendio stradali Presa unica per bocche da incendio ART. 53 - Le diramazioni per le bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione. Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, é vietato di derivare qualsiasi tubazione come é vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinguere incendi. Tutte le bocche di erogazione verranno suggellate dal Servizio dell’Acquedotto e solo in caso di incendio l’utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone - però tempestivo avviso scritto alla Direzione dell’Acquedotto. La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto entro 24 ore dalla segnalazione dell’incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all’art. 85. Verifica bocche incendio ART. 54 - L’utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà essere eseguito in presenza, del personale dell’acquedotto che provvede alla riapposizione del suggello Per tale verifica l’utente dovrà versare anticipatamente al Servizio dell’acquedotto € 90,00 (3) per ogni bocca da verificare. Nessuna responsabilità, assume, comunque, il Comune per l’efficienza del funzionamento delle, bocche in caso di incendio. Il Comune stesso si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l’impianto interno e di addebitare all’utente l’importo dell’acqua per eventuali perdite delle condotte e degli apparecchi, in base ad accertamenti tecnici del Servizio dell’Acquedotto. Canoni bocche da incendio ART. 55 - I canoni annui per le concessioni per bocche da incendio, salvo quanto é disposto dall’art.26, sono determinati in base alle seguenti tariffe: a) - Bocche da incendio negli Uffici destinati ad abitazione, negli ospedali, ospizi, istituti, scuole, caserme, carceri e simili, per ogni bocca € 180,00 (3); b) - Negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazione, negli opifici ed abitazioni, nelle officine di ogni genere e non contenenti depositi di materiali di facile combustione, per ogni bocca € 360,00 (3); c) - Per gli edifici di cui al comma precedente, contenenti materie di facile combustione, per ogni bocca € 550,00 (3); d) - Per teatri ed altri edifici, locali e recinti ad uso spettacoli, per ogni bocca € 550,00 (3); e) - Per bocche da incendio provvisorie per stabili a qualsiasi uso destinati, per ogni bocca e per ogni mese € 45,00 (3). Per gli impianti speciali di estinzione di incendi e bocche multiple saranno stabilite condizioni particolari. ART. 56 -A garanzia dell’uso delle bocche da incendio l’utente, all’atto della concessione deve versare per ciascuna di esse un deposito di € 180,00 (3) che sarà incamerato a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazioni, salvo le applicazioni delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell’eventuale azione penale. Qualora il concessionario dell’utenza non sia il proprietario dello stabile, il deposito di garanzia deve essere aumentato del 50% della somma indicata. E) - Concessioni provvisorie Natura delle concessioni provvisorie ART. 57 -Sono considerate concessioni provvisorie quelle: a) - Che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall’art. 6; b) - Che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento; c) - Che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta delle condotte stradali a giudizio insindacabile del Comune. d) - Che siano fatte da condotte di altre amministrazioni o di enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e del Comune, quando l’acqua distribuita venga da esso fornita; e) - Che siano fatte con prelevamenti occasionali od isolati. ART. 58 - Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessione provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie. La tassa di cui all’art. 16, non é dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera e) allorquando i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti. Prezzi dell’acqua per concessioni provvisorie ART. 59 - Il prezzo dell’acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art. 55, quanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli trimestrali garantiti, é valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del 100%. Il prezzo dell’acqua per i prelevamenti di cui alle lettere e) é stabilito in € 0,35 (3) al mc. Norme di pagamento per le concessioni provvisori ART. 60 - Per ottenere una concessione provvisoria, l’utente deve pagare anticipatamente, all’atto della concessione, l’intero canone dovuto per tutta la durata della stessa se essa é fatta con impegnativo a luce tassata. Per le concessioni a contatore, deve essere pagata anticipatamente all’atto della concessione, oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza non inferiore all’importo del canone per un trimestre. Le richieste di acqua di cui alla lettera e) dell’art. 57 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento seguito dell’intero importo dell’acqua ai prezzi dell’articolo precedente. ART. 61 - Per tutte le concessioni provvisorie, é riservata al Comune la facoltà di proporre altre condizioni a garanzia - caso per caso. TITOLO III ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – ECCEDENZE – MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA Misura e pagamento dell’acqua ART. 62 - L’acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore é pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo del pagamento per le quantità minime stabilito dal contratto. L’acqua invece concessa a luce tassata, viene modulata da lente idrometrica e pagata in ragione della quantità di acqua richiesta. Eccedenze ART. 63 -Le eccedenze di consumo dell’acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture semestrali (1) consecutive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate semestralmente (1). La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell’atto di concessione per un semestre (1), non può essere mai compensata con quella consumata in più negli altri semestri (1). Agli effetti della determinazione dei consumi dell’acqua, é considerato soltanto il numero intero di mc. rilevato all’atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni dii mc. Modalità, di pagamento ART. 64 - Il pagamento dei consumi in abbonamento per le concessioni di acqua e delle quote di nolo e manutenzione degli apparecchi misuratori ed eventualmente di manutenzione delle derivazioni devono effettuarsi presso la Esattoria Comunale, ovvero ad un esattore nominato dal Comune. Detti pagamenti devono effettuarsi, contro rilascio di regolare quietanza, in corrispondenza delle rate delle imposte dirette nei limiti di tempo stabiliti, per la riscossione delle stesse e .nel caso di riscossione diretta da parte del Comune, a presentazione delle relative bollette. I pagamenti relativi agli eventuali maggiori consumi semestrali (1), man mano che verranno accertati e l’importo di altra somma dovuta al Comune per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni del presente regolamento dovranno essere corrisposti in unica soluzione in corrispondenza della prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette ed a presentazione di fatture nel caso di riscossione diretta da parte del Comune. Gli eventuali reclami in corso, non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti. I pagamenti dovuti per i canoni e le eccedenze delle Amministrazioni dello Stato, sono fatte direttamente al Comune su presentazione delle relative fatture. ART. 65 - Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell’anno dovrà avere luogo mediante versamento diretto a mezzo del c/c postale intestato al Comune, entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dal Comune stesso. Quando l’ammontare dei canone da pagare sia superiore a quello dovuto per un semestre, il Comune potrà autorizzare il pagamento in due rate, di cui una sarà pagata al momento della stipula dell’atto di concessione. La stessa norma si applica per il pagamento della differenza di canone dovuto per l’aumento del minimo del consumo garantito e per i pagamenti inerenti al trasporto. Ritardo nei pagamenti ART. 66 - In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette. La morosità, dà inoltre diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell’acqua senza preavviso e senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l’utente dall’obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell’abbonamento, salvo i casi di rescissione di cui all’art. 33. L’utente moroso, non potrà mai pretendere risarcimenti dei danni per la sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino della concessine, l’abbonato moroso, pagherà, oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Comune incontrasse per la rimessa in servizio dell’impianto e per conseguire i pagamenti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell’art. 37. Tipi di apparecchi di misura – Quote ruolo e manutenzione ART. 67 - Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell’acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato. Il Comune ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavviso o di giustificazione qualsiasi. Gli apparecchi sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti. Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono le seguenti: - per contatori caratteristica mc. 3 L. 300 - per contatori caratteristica mc. 5 L. 500 - per contatori caratteristica mc. 7 L. 700 - per contatori caratteristica mc. 10 L. 1000 Esse ripartite in quote trimestrali, sono dovute a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la concessione. (sostituito) (1) L’apparecchio di misura dell’acqua che dovrà essere obbligatoriamente a lettura diretta con non meno di quattro cifre intere, il cui calibro sarà stabilito dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato, dovrà essere acquistato dall’utente che ne rimane proprietario. Compete all’utente l’installazione del suddetto apparecchio di misura, mentre agli agenti comunali dovrà essere chiesta l’apposizione dei sigilli. Il Comune può ordinare la sostituzione dell’apparecchio di misura in caso di cattivo funzionamento. (1) POSIZIONE E CUSTODIA APPARECCHI DI MISURA ART. 68 - Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune, di facile accesso agli agenti dello acquedotto. Essi sono di norma situati nell’atrio di entrata degli stabili o di altro locale a pian terreno, o scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell’edificio, o al confine della proprietà dell’utente, ed occorrendo, eccezionalmente, in apposito pozzetto in sede stradale. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell’utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso, venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell’apparecchio. Gli apparecchi misuratori, sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto costruiti a spese dell’utente, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave é tenuta dagli agenti dell’acquedotto. L’utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa - però - da non impedire la diretta constatazione da parte degli agenti dell’acquedotto anche senza il suo intervento. Tutti gli apparecchi misuratori, sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal Comune. L’effrazione o alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile conto l’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della concessione. GUASTI AGLIAPPARECCHI ART. 69 – L’utente deve provvedere che siano riparate dal gelo e dalle manomissioni, il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata, fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Verbali di posa del contatore ART. 70 – La constatazione dell’applicazione ed esistenza dell’apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall’abbonato, su modulo a stampa, nella quale dovranno menzionarsi, il tipo dell’apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore stesso. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio dell’acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti. Rimozione e sostituzione del contatore ART: 71 – Allatto della rimozione e della sostituzione, gli apparecchi di misura sono redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall’utente e dagli agenti dell’acquedotto. In mancanza dell’utente e quando l’agente del Comune, non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali, oltre i dati di cui all’articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all’utente. Lettura dei misuratori ART. 72 – La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni semestre (1) solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza semestrale (1) senza che l’utente possa avanzare reclamo o risarcimenti di danni. Per gli impianti di uso potabile, con impegno fisso semestrale (1), l’intervallo fra due letture successive, agli effetti dell’accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno senza che per ciò, l’utente possa avanzare reclami di sorta. Se tale periodo sarà superato, l’accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell’impegnativo giornaliero ricavato dall’impegnativo semestrale (1) fisso di cui all’art. 27 e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori. Il Comune ha la facoltà di fare eseguire, quando voglia, letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario. L’agente incaricato della lettura dispone nel sito di custodia del contatore un modulo, contenente la indicazione della lettura fatta e la data del rilevamento. ART. 73 - Qualora per causa dell’utente, non sia stato possibile eseguire una lettura semestrale (1) del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del semestre (1) successivo, viene senz’altro disposta la chiusura della presa dell’impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l’utente abbia provveduto al versamento di cui all’art. 37. Irregolare funzionamento del contatore - Medie ART. 74 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell’acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, é valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte dell’ente gestore. Verifica a richiesta dei misuratori ART. 75 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni di un misuratore, il Comune, dietro richiesta scritta dell’utente, accompagnata da un deposito di € 40,00 (3) dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l’inconveniente lamentato dall’utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune che disporrà il rimborso di eventuali, errate esazioni, limitatamente al semestre (1) precederle a quello in cui ha luogo lo accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati oltre al rimborso del deposito fatto dall’utente. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, il Comune incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica. Per gli impianti a luce tassata, modulati da lente idrometrica il predetto limite di tolleranza é del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici. TITOLO IV NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI Prescrizioni e modalità costruttive ART. 76 - L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’ interno della proprietà privata, dopo l’apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell’utente. Il Comune si riserva di prescrivere le norme speciali che –riterrà necessario e di collaudare o di verificare dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno. Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli. ART. 77 -Quando gli stabili serviti da acqua sono situati su strade provviste dl fognatura, le acque dl rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale. ART. 78 - Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, debbono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dei canali di acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nell’interno degli stabili, le tubazioni debbono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza riscaldate, né di camini, e di massima in posizioni non soggette a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotto dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione. Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola d’arte. Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti, almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti. Nessun tubo portatore di acqua potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dall’acquedotto od eventualmente dall’Ufficio di Igiene e Sanità Comunale. Nei punti più depressi delle condotte, dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte esterne. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico, altro rubinetto che ne consenta l’isolamento del servizio. Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna, debbono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte stesse. I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nelle installazioni interne, devono essere di ghisa catramata a caldo, di rame, o di ferro zincato (potranno ammettersi tubi di piombo nei casi consentiti). DIVIETI ART. 79 - E’ vietato di collocare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. Cosi é vietato il collocamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. Impianti di pompaggio ART. 80 - Le installazioni per il sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell’acqua dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua dei serbatoi che fossero annessi all’impianto di pompaggio E’ vietato in ogni caso l’inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali. I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi, saranno preventivamente approvati dal Comune, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti. ART. 81 - E’ vietato l’impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell’acqua ad uso potabile. Tale divieto non ha luogo quando si tratti di acqua distribuita per altri usi purché il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all’acqua di tornare nelle condotte adduttrici. Nel caso che tali serbatoi siano impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni. di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti il Comune sui riserva il diritto di ordinare la rimozione, e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell’erogazione e la revoca della concessione Modifiche ART. 82 - Il Comune potrà ordinare, in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessario e l’utente é tenuto ad eseguirlo entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza il Comune avrà la facoltà di sospendere l’erogazione finché l’utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali. Perdite, danni, responsabilità ART: 83 – Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi. Dopo il contatore da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di danni che comunque degli impianti interni potessero derivare. Vigilanza ART. 84 - Il Comune avrà sempre diritto di ispezionare a messo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua nell’interno della privata proprietà. Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in generale che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali. Dette ispezioni, avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni della Direzione del Servizio dell’acquedotto. In caso di opposizione od ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell’esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte degli utenti. Resta altresì, salvo il diritto al Comune, alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno. TITOLO V INFRAZIONI ART. 85 - La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all’Ente gestore di sospendere l’erogazione dell’acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di € 250,00 (3) ad un massimo di € 1.000,00 (3) da applicarsi su proposta del Servizio dell’acquedotto de Comune, senza intervento del Magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni. Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotte alle condutture, agli impianti, agli apparecchi misura tori compresi, oltre all’azione penale e civile da sperimentarsi contro l’utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore ad € 100,00 (3) ed il Comune, avrà senz’altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all’art. 36. ART. 86 -Quando l’utente non paghi la penalità applicatagli e non adempia alle prescrizioni dettate dal Comune, ovvero sia recidivo, il Comune potrà sospendere la somministrazione dell’acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all’art. 33. ART. 87 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento, sono constatate dagli agenti del Comune con regolare verbale di cui una copia é consegnata all’utente. TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE ART. 88 - Gli agenti e gli impiegati al Servizio dell’Acquedotto, sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Comune timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati e le generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà,è tenuto ad esibirla all’utente. ART. 89 - E’ vietato agli agenti dell’acquedotto di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti. ART. 90 - Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica. ART. 92 - Il presente regolamento annulla tutti gli altri regolai menti precedenti. ART. 93 - Tutti gli utenti preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad uniformarsi, entro il termine perentorio di mesi sei. L’uniformazione avviene mediante la presentazione di una domanda diretta al Comune, compilata su apposito stampato approntato dal Comune stesso. ART. 94 - Per gli impianti esistenti, forniti di apparecchio misuratore, qualora questo é ancora efficiente, il Comune su parere dell’Ufficio tecnico dell’acquedotto, potrà lasciarlo. In questo caso il nolo di cui all’art. 70 sarà ridotto del 50%, mentre l’apparecchio e l’impianto, sino allo stesso, diviene di proprietà del Comune. ART. 95 - Tutte le spese per le opere necessarie e relative allo allaccio di acqua dalla condotta all’apparecchio misuratore escluso, che fornirà il Comune, sono a carico dell’utente, però, eseguite dal Comune, con personale specializzato. Dette spese saranno preventivamente accertate dall’Ufficio Tecnico comunale e comunicate al nuovo utente, il quale dovrà eseguire il versamento della somma alla tesoreria del Comune. ART. 96 - Restano a carico del Comune, tutte le spese relative i alla manutenzione degli impianti sino all’apparecchio misuratore compreso. ART. 97 - Tutti coloro che non osservano il disposto dell’art. 96 non saranno considerati utenti e pertanto il Comune sospenderà l’erogazione dell’acqua. TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 98 - Il presente Regolamento va in vigore dall’1/1/1967. ART. 99 - Il presente regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti. Coloro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto al Comune ai sensi dell’art. 29. ________________________________________________________________________________ (1) Modifiche ed integrazioni apportate con delibera di C.C. n. 152 del 5/11/1988 (2) Modifiche apportate con delibera di G.C. n. 190 dell’11/12/2012 ratificata con delibera di C.C. n. 11 del 30/04/2013 (3) Modifiche apportate con delibera di G.C. n.4 del 2/01/2013 ratificata con delibera di C.C. n. 11 del 30/04/2013 NOTE: Le parti in rosso sono state abrogate con le deliberazione di cui sopra Le parti in corsivo sono le modifiche e/o integrazioni apportate con le delibere di cui sopra