Provvedimento - Geoportale della Lombardia
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Provvedimento - Geoportale della Lombardia
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO e URBANISTICA PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE (ex art. 2 L.R. 30/1994) DELL'AREA EX SARNI - GULF, OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, DA ATTUARSI NEI COMUNI DI BERTONICO, TURANO LODIGIANO E TERRANOVA De' PASSERINI (PROV. DI LODI). Autorità Proponenti: Provincia di Lodi, Comuni di Bertonico, Turano Lodigiano e Terranova de' Passerini. VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 6 E DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 12.04.1996 IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale"; VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 novembre 1998 n. VI/39305, avente ad oggetto "Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE"; 27 novembre 1998 n. VI/39975, relativa, tra l'altro, alle modalità d'attuazione della procedura di verifica di cui al citato atto d'indirizzo e coordinamento; VISTI il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n°13393 d'incarico d'Assessore al Territorio e Urbanistica al Sig. A. Moneta e la d.g.r.. 24 maggio, n°4 di costituzione delle Direzioni Generali e nomina del Dott. M. Presbitero a Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, nonché il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica 10.01.2001 n°557 - delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio, ing. Alberto De Luigi, per gli atti e i provvedimenti rientranti nelle specifiche competenze attribuite con la d.g.r.. VII/2764 del 22 dicembre 2000 e le dd.gg.rr. 27.12.2001 n. VII/7621 e VII/7622; VISTA la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto "Norme in materia d'impatto ambientale"; PRESO ATTO che: a) in data 09.01.2002 (prot. Z1.2002.0001065) la Provincia di Lodi nella persona del suo Presidente, congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Bertonico, Terranova de' Passerini e Turano Lodigiano depositavano presso il protocollo generale della Giunta Regionale la richiesta di verifica ex art.10 del D.P.R. 12 aprile 1996 dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale del Progetto di recupero e di riqualificazione industriale dell'area ex Sarni Gulf oggetto dell'Accordo di Programma da attuarsi nei suddetti Comuni mediante interventi urbanistici finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti produttivi; b) l'area ex raffineria Sarni (attività cessata negli anni '80), collocata nel territorio dei comuni di Bertonico, Turano Lodigiano e Terranova dei Passerini, ai confini del Parco Regionale Adda Sud, è stata individuata tra le aree lombarde di declino industriale ai sensi della L.R. 15 novembre 1994, n. 30 ; c) le opere in progetto sono previste al punto 7 lett. a) - cioè "..progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha" dell'allegato B al succitato atto d'indirizzo, così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999 e dal D.P.C.M. 1 settembre 2000; d) il progetto in esame non ricade all'interno di aree naturali protette ai sensi della L.394/91; VISTA la documentazione depositata dalle Autorità Proponenti congiuntamente alla richiesta di verifica, articolata in: VOL. A): "Riqualificazione e riutilizzo dell'area ex Raffineria SARNI" Ex Consorzio Lodigiano '89.'90 VOL. B): "Indagine geologica ed idrogeologica area ex raffineria SARNI" Geol. Dott. Vagni '91 VOL C): "Progetto di riqualificazione delle aree lungo il colatore Valguercia" '98 VOL.D): "Integrazioni tecniche al Piano di Lottizzazione del Febbraio '99 sui Comuni di Bertonico, Turano, Terranova VOL.E): "Aggiornamenti tecnici della documentazione del P.L. e adozione da parte dei Comuni di Bertonico, Turano, Terranova del Luglio 2001" VOL.F): "Accordo di Programma tra Comune di Terranova e SASOL S.p.A. (ex DAC CONDEA) e Piano d'emergenza" VOL.G): "Rapporto di sicurezza e Piano d'emergenza aggiornato Ditta SoVeGas S.p.A." (giugno '98) VOL.H): "Studio d'impatto ambientale DAC Industrie chimiche S.p.A." (a cura di Syreco - marzo '90) VOL. I): "Il Polo logistico intermodale di Bertonico nel sistema interportuale di Milano: Studio di Fattibilità" Prof. Sartorio, dicembre '97 VOL. L):"Delimitazione delle fasce di rispetto del canale navigabile MI-CR (luglio 2001) VOL.M):"Certificazione ed integrazione attestante il completamento degli interventi di bonifica dell'area VOL. N):"Studio d'impatto ambientale del Giugno 2000 (a cura di EIDOS) PRESO ATTO che: - sull'area oggetto di verifica si sono avvicendati differenti tentativi di pianificazione sovraordinata, che sono rimasti inattuati: - "Progetto comprensoriale di riqualificazione e riutilizzo dell'ex raffineria Sarni" da parte del Consorzio del Lodigiano (Deliberazione A.C. 24.11.1989, n. 25), - " Progetto Integrato d'area" per il piano triennale 1992 - 1994, così come previsto dalla L.R. 12/89, - solo con la redazione della Convenzione preliminare all'Accordo di Programma del Novembre 1996 la programmazione sulla destinazione d'uso futura delle aree ha trovato fondamento nella reindustrializzazione delle stesse, favorendo l'insediamento di ditte che avrebbero potuto sfruttare il consistente sviluppo ferroviario esistente, - a seguito della promozione dell'Accordo di Programma (D.G.R. 29 settembre 1997, n.VI/31238), della sua approvazione (DGR 19dicembre1997, n. VI/33617) e della sua sottoscrizione il 29.01.1998 , sono stati messi in atto interventi mirati al completamento della bonifica dei terreni (iniziata nel 1994), anche in considerazione della nuova normativa in materia. Gli interventi di bonifica dell'area, che riguardavano esclusivamente il comparto nord, relativamente ad un progetto approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 40244 del 11/12/98 avente per oggetto "Approvazione del progetto di bonifica e autorizzazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 alla realizzazione delle opere previste nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area ex Sarni sita nei Comuni di Bertonico, Terranova dei Passerini e Turano Lodigiano", sono stati conclusi. La certificazione dell'avvenuta bonifica è stata rilasciata dalla Provincia di Lodi con Determina Dirigenziale n. 275 del 14/07/00 e n. 301 del 12/07/01; RILEVATO che, circa la localizzazione dell'intervento ed il contesto urbanistico - territoriale in cui s'inserisce, dalla documentazione depositata si possono trarre le seguenti determinazioni: - l'ambito oggetto dell'Accordo di Programma, di complessivi 1.780.000 m2 , occupa un'area completamente pianeggiante interessata dalla presenza di un fossato colatore (Valguercia) con andamento Est - Ovest, tale da "dividere" il settore in due comparti identificati come Comparto NORD e Comparto SUD, a loro volta caratterizzati da un diverso stato di attuazione dei piani di lottizzazione: - nel comparto nord non sono ancora state individuate le funzioni, - il comparto sud sarà interessato da ampliamenti di attività industriali già esistenti, interessando industrie a rischio di incidente rilevante. Per giungere a determinare l'ottimale riqualificazione delle aree sono state prese in considerazione le seguenti ipotesi alternative: restituzione delle aree al loro originario utilizzo agricolo, centro residenziale, centro commerciale polifunzionale, nuovo polo petrolchimico. La destinazione d'uso prevista dall'Accordo di Programma e dal conseguente piano di lottizzazione per il comparto Nord è di tipo industriale, così come per il comparto Sud, dove il vigente PRG del Comune di Terranova de' Passerini prevede la destinazione d'uso industriale coincidente con quanto previsto dall'Accordo di Programma,. - Schematizzando il contesto territoriale dei due comparti si ha: - Comparto Nord (Comuni di Bertonico e di Turano Lodigiano) Privo di impianti industriali in esercizio, ma oggetto negli anni passati di infrastrutture a servizio della raffineria, è delimitato a Nord-Est dalla fascia di rispetto del canale navigabile MilanoCremona-Po, ad est ed a Sud dalla valle del colatore di Valguercia, ad Ovest da terreni agricoli; su tale area in passato sorgeva la raffineria Sarni, ora completamente smantellata sia per quanto riguarda le strutture legate al ciclo di produzione e della raffinazione del greggio che del relativo stoccaggio; rimangono la ciminiera ed alcuni edifici, in passato destinati ad uffici e laboratori, oggi ormai fatiscenti ed in precarie condizioni manutentive. - Comparto Sud (Comune di Terranova de' Passerini) Caratterizzato dalla presenza di due insediamenti (Sasol e Sovegas) classificati tra le realtà a rischio di incidente rilevante per le quali la Prefettura di Lodi ha predisposto un piano di emergenza esterno, - la connessione fra i due comparti è rappresentata dal sistema di aree verdi e/o boscate, soggette a tutela ambientale, che si sviluppano in adiacenza al Colatore Valguercia, - la maglia viaria comprensoriale in cui la zona è inserita garantisce il rapido collegamento con i maggiori poli dell'intorno quali Lodi, Piacenza e Cremona, - l'accesso all'area, complessivamente intesa, avviene sia dalla Strada Provinciale n. 26 (LodiCastiglione d'Adda) sia mediante la Strada Provinciale n. 192, bretella fra la Via Emilia e la stessa provinciale 26. In particolare la viabilità di accesso al comparto NORD è costituita da: collegamento principale alla S.P. n. 192 attraverso il comparto Sud nel comune di Terranova dei Passerini; collegamento alla S.P. n. 26, del tutto secondario, mediante tratto di strada comunale che attraversa località "Colombina". L'accesso al comparto SUD avviene dalla S.P. n. 192, bretella tra la via Emilia e la S.P. n. 26 (Lodi-Casalpusterlengo), - l'area è stata recentemente collegata alla rete ferroviaria Piacenza-Milano a livello della stazione di Casalpusterlengo. I nuovi binari fiancheggiano l'attuale linea ferroviaria sino al sovrappasso della S.P. n. 22 per Castiglione d'Adda e, dopo un opportuno raggio di curvatura, si collocano paralleli alla S.P. citata fino a raggiungere il comparto Sud dell'area ex Sarni, - nell'ambito delle potenzialità di sviluppo dell'area la Provincia di Lodi, al fine di valutare la sostenibilità dell'assetto viabilistico, ha realizzato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un interporto. Tale scenario è ripreso all'art. 4 della Convenzione urbanistica tra Comune di Bertonico e le Ditte Racoon S.r.l. e Kumosar S.r.l., dove si legge la possibilità di insediamento di un polo logistico d'interscambio, - gli insediamenti abitativi più vicini si collocano alle seguenti distanze: Comune Area abitata Distanza (m) Abitanti Bertonico Centro abitato 1000 1200 Terranova dei Passerini Centro abitato 2200 700 Fraz. Terranova 100 fraz. Biraga 800 Fraz. San Giacomo 2000 Turano Lodigiano Centro abitato 2200 1400 Fraz. Colombina 300 Fraz. Melegnanello 1300 Casalpusterlengo Fraz. Vittadone 1500 CONSIDERATO che relativamente agli aspetti di pertinenza del quadro progettuale, pur riguardando la procedura di verifica l'ambito territoriale unitario oggetto dell'Accordo di Programma, occorre fare riferimento al differente stato di attuazione dei piani di lottizzazione, evidenziando che per il comparto nord non sono ancora state definite le funzioni, mentre quello Sud sarà interessato da ampliamenti di attività esistenti. Gli scenari studiati circa le tipologie dei futuri insediamenti per la riqualificazione del Comparto NORD riguardano la suddivisione del comparto in due sottozone: - piattaforma logistica (zona terminal intermodale, zona autotrasporto, zona con centro servizi), - insediamento di depositi e nuove attività produttive non meglio identificate, ma che potenzialmente possono ricondursi ai settori agroalimentare, meccanica, produzione di energia elettrica, chimica farmaceutica leggera, tecnologia dell'informazione, elettronica ed artigianato. Escludendo quasi sin da subito l'insediamento di aziende metallurgiche (fonderie ed acciaierie), le industrie che svolgono processi chimici di base, elettrochimiche e galvaniche. Così come l'Accordo di Programma esclude l'insediamento di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante, di impianti che utilizzino e/o trattino sostanze radioattive, nonché di strutture per il deposito e/o il trattamento dei rifiuti, - le reali funzioni relative alle attività produttive sono rinviate alla fase esecutiva della progettazione del piano attuativo. Relativamente al Comparto SUD le aree libere sono riservate ad espansioni delle attività esistenti: - Ditta SOVEGAS per quanto riguarda esclusivamente adeguamenti della rete infrastrutturale viaria in ingresso, con particolare riferimento all'adeguamento della tratta di raccordo ferroviario a servizio della ditta. Le previsioni edificabili indicate in talune tavole progettuali, come da dichiarazione della Provincia di Lodi, non costituiscono proposta progettuale in quanto non previste nei programmi di sviluppo aziendale. - Ditta SASOL ITALY S.p.A. per quanto riguarda nuovi edifici destinati all'espansione dell'attività produttiva, oltre ad un parcheggio di uso pubblico. Di seguito si fornisce, rispetto a quanto esposto nella documentazione depositata, una tabella riassuntiva delle superfici destinate alle opere di riqualificazione: Comparto Comuni /Ditte Area complessiva M2 Area già convenzionata m2 Area da convenzionare m2 Area sottoposta a tutela ambientale ° Area reale da pianificare Totali m2 NORD BERTONICO / / 902.222 109.714 792.508 TURANO LODIGIANO/ /346.070 123.468 222.602 1.248.292 SUD 524.067 di cui 241.311 di cui 282.756* 95.263* di cui 187.493* di cui TERRANOVA DE' PASSERINI SASOL S.p.A.(già CONDEA DAC) 356.214 225.308 23.928 106.978 SOVEGAS S.p.A. 167.853 16.003 71.335 80.515 524.067 TOTALE 241.311 1.531.048 1.772.359 ° la connessione fra i due comparti (nord-sud) è rappresentata dal sistema di aree verdi e/o boscate soggette a tutela ambientale che si sviluppano in adiacenza al Colatore Valguercia. Tali areali sono stati oggetto, nell'anno 1998, di specifico progetto di riqualificazione ambientale. Relativamente a parametri urbanistici, indici, e modalità di intervento edilizio, la documentazione fornita è così schematizzabile: Descrizione Comparto NORD Comparto SUD Indice di utilizzazione territoriale = Ut 4.000 m2/ha; 4500 m2/ha Superficie coperta massima 50% di s.f Altezza massima 12 m (salvo particolari esigenze produttive); 12 m (salvo particolari esigenze produttive); Distanza dai confini stradali 10 m 10 m Verde privato piantumato 15% s.f 15% s.f Zona a standard 24.487 m2 in Turano Lodigiano Edificazione di fabbricati 89.040 m2 in Turano Lodigiano Zona a standard m2 87.176 max in Bertonico Edificazione di fabbricati 317.003 m2 max in Bertonico Aree a standard urbanistico > 11% delle area di futuri insediamenti Parcheggi omogenei per i futuri insediamenti > 55 % degli standard Spazi a verde piantumato in ogni lotto > 15% s.f. di ogni lotto Recupero e valorizzazione zona di tutela ambientale (colatore Valguercia) 368.000 m2 Per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria, saranno realizzate: strade interne ( principali e secondarie di penetrazione), parcheggi pubblici lungo le strade di penetrazione; reti per la raccolta acque reflue, reti per la distribuzione acqua potabile, acqua industriale ed antincendio, rete telefonica e rete per la pubblica illuminazione; CONSIDERATO ALTRESI' che la documentazione depositata, relativamente alla identificazione del contesto ambientale ove si inseriscono le attività in esame, rielabora studi territoriali e monografici esistenti, che consentono di fornire un quadro significativo della caratterizzazione ambientale del territorio considerato. In particolare le informazioni degne di nota consentono le seguenti considerazioni: - componente suolo, sottosuolo, idrologia ed idrogeologia In merito alla capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli la cartografia tematica predisposta da Ersal classifica l'area interessata dal fosso Valguercia come caratterizzata da severe limitazioni (classe III) e la rimanente area in classe II a moderate limitazioni. In merito alla capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde (capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti idrosolubili in profondità) si ha: per la Valguercia una capacità protettiva bassa, per la rimanente area una capacità protettiva moderata. Così come moderata risulta su tutta l'area la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali. I suoli delle aree considerate possiedono un basso valore naturalistico. Si sottolinea il decremento di alimentazione dell'acquifero freatico a fronte delle vaste superfici impermeabilizzate (750.000 metri quadri) e dell'aumento delle portate emunte dai pozzi industriali a seguito dell'ampliamento delle attività produttive - Componente ambientale atmosfera L'Autorità proponente non entra nel merito della caratterizzazione dello stato di fatto della qualità dell'aria limitandosi a considerazioni generiche circa la diminuzione dei potenziali impatti su tale componente ambientale generate dalle nuove attività a fronte dell'insediamento della raffineria, e come il potenziamento del raccordo ferroviario previsto favorirà indubbiamente la riduzione della movimentazione delle merci su gomma e conseguentemente diminuiranno gli inquinanti immessi nell'ambiente. - Componente ambientale rumore Si concorda con l'impostazione della documentazione depositata relativamente all'attuale stato di indeterminatezza riferito a tale componente ambientale, trasferendo gli impegni al rispetto dei valori normativi in sede di progettazione esecutiva degli interventi; CONSTATATI anche i seguenti effetti positivi del progetto: - impulso allo sviluppo delle attività produttive locali, miglioramento della situazione occupazionale, - generazione di un indotto economico diretto, - riqualificazione e miglioramento ambientale d'un area già infrastrutturata, evitando la sottrazione di ulteriori risorse naturali per la realizzazione del progetto, - creazione di nuove fasce alberate e di nuovi spazi verdi; CONSIDERATO che la documentazione depositata per la procedura di verifica consente di individuare gli aspetti riconducibili sia alle varie componenti ambientali potenzialmente interferite dalle opere in progetto, sia alle operazioni che con loro interagiscono; RITENUTO, pertanto, che non sussistano fattori legati al Progetto di recupero e di riqualificazione industriale dell'area ex Sarni Gulf oggetto dell'Accordo di Programma da attuarsi nei Comuni di Bertonico, Terranova de' Passerini e Turano Lodigiano (LO), mediante interventi urbanistici finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti produttivi, secondo quanto indicato nell'allegato D del D.P.R. 12.04.96, che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame, la procedura di VIA di cui all'articolo 5 del citato atto d'indirizzo; DECRETA 1. di esprimere, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile1996, determinazione di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al Progetto di recupero e di riqualificazione industriale dell'area ex Sarni Gulf oggetto dell'Accordo di Programma da attuarsi nei Comuni di Bertonico, Terranova de' Passerini e Turano Lodigiano (LO), mediante interventi urbanistici finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti produttivi, a condizione che nei successivi iter autorizzativi i Proponenti assicurino il rispetto delle seguenti prescrizioni: a. considerata la non determinazione delle attività che potrebbero insediarsi nel Comparto NORD, fatte salve quelle espressamente vietate dall'Accordo di Programma, si sottolinea come l'attuale procedura di verifica sull'intero territorio oggetto dell'Accordo non risulta liberatoria circa l'eventuale assoggettabilità a specifica procedura di VIA e/o verifica di particolari attività insediabili, qualora rientranti nelle categorie di opere / progetti di cui al D.P.R. 12.04.1996 e successive modifiche; pertanto qualora le attività individuali per il comparto NORD rientrassero nelle suddette categorie di opera, le singole attività dovranno essere soggette a specifica procedura di Verifica o di V.I.A.; b. rispetto alla certificata avvenuta bonifica dei luoghi, si precisa che eventuali mutamenti della destinazione d'uso delle aree comportanti l'applicazione di limiti d'accettabilità di contaminazione più restrittivi, dovranno essere verificati ai sensi dell'art. 17, comma 13 del D.Lgs. 22/97; c. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico / progettuali già individuati nello Studio di Impatto Ambientale - Linee guida per il riutilizzo dell'area ai fini produttivi, del giugno 2000, con particolare riferimento a: - emissione gassose, - approvvigionamento idrico, - collettamento e trattamento reflui, - gestione dei rifiuti, - rumore, - odori, - impatto visivo, - monitoraggio qualità dell'aria e delle acque scaricate; così come l'adozione di quelle misure previste dall'Accordo di Programma atte a favorire un adeguato inserimento delle opere nell'ambiente: - obbligatorietà d'inserimento, per ciascun lotto edificabile, di spazi verdi piantumati, - predisposizione di ampie zone a parcheggi, - impermeabilizzazione e collettamento alla fognatura delle aree di servizio interne ai lotti e delle aree a parcheggio, - riqualificazione e valorizzazione dell'area di tutela ambientale lungo il Colatore Valguercia e dell'equipaggiamento ambientale lungo il perimetro dell'area, - divieto di modificare l'incisione del Colatore Valguercia se non ai soli fini di migliorare la sua funzionalità come ricettore idrico superficiale, - divieto di futuri interventi di tombinatura sia del Colatore Valguercia, sia dei piccoli colatori afferenti allo stesso, - divieto d'insediamento di nuove azienda a rischio di incidente rilevante, - favorire l'inserimento di aziende che garantiscano il consistente utilizzo del raccordo ferroviario; d. risulti affrontato il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, mediante un sistema di monitoraggio idrogeologico concordato con le competenti Amministrazioni Comunali, Provincia, ARPA e ASL; e. il ricorso a nuove opere di captazione idrica, se non finalizzato all'approvvigionamento idropotabile, dovrà limitarsi allo sfruttamento della falda freatica (primi 40 metri).Il dimensionamento idraulico/ idrogeologico degli eventuali nuovi punti di captazione idrica dovrà considerare in particolare il decremento dell'alimentazione dell'acquifero freatico a fronte delle vaste superfici che il progetto prevede di impermeabilizzare; f. il progetto esecutivo dei singoli lotti fondiari del comparto Nord dovrà cercare la fattibilità di una riconversione funzionale al nuovo insediamento dei vecchi fabbricati. Qualora ciò non risulti percorribile la cantierizzazione delle demolizioni dovrà rispettare quanto di seguito riportato; g. per il Comparto NORD, l'entrata in esercizio delle attività produttive è subordinata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di depurazione consortile, attualmente posto a carico dei lottizzanti; h. per la localizzazione delle attività nel Comparto NORD occorrerà prestare attenzione a quanto indicato nel "Piano d'emergenza esterno" redatto dalla Prefettura di Lodi (1997) per la Ditta CONDEA Chimica DAC S.p.A. (ora SASOL Italy S.p.A) e al "Rapporto di sicurezza e Piano d'emergenza" aggiornato dalla Ditta SoVeGas S.p.A (1998). Ciò al fine di rispettare la conformità ai requisiti di sicurezza imposti dal D.M. 9 maggio 2001 ; i. l'eventuale reimpiego di materiale di "discarica" per il riempimento di sottofondi dovrà essere certificato dalle Autorità competenti a garanzia della natura di "rifiuto da costruzione e demolizione"; j. relativamente alla componente rumore in fase di cantiere, essendo prevista l'acquisizione di specifica autorizzazione in deroga per tutte le fasi o attività o impianti fissi/mobili che comportano emissioni oltre i livelli consentiti da parte dei Proponenti, questi ultimi dovranno presentare articolato piano di minimizzazione dell'impatto, con il ricorso alla migliore tecnica disponibile; k. i materiali provenienti da scavi e demolizioni (laterizi, intonaci, conglomerarti di cemento armato, inerti di scavo) dovranno essere riutilizzati, compatibilmente con altri vincoli di progetto, per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, previo idoneo trattamento in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998; l. nell'eventualità che risulti necessario reperire siti per lo stoccaggio temporaneo di terre di scavo provenienti da terreni sospetti di contaminazione, nell'attesa delle verifiche analitiche ovvero dello smaltimento come rifiuti, questi dovranno essere individuati in aree non comprese nelle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili (D.P.R. 236/88 e successive modifiche); m. in merito agli aspetti connessi all'uso e scarico delle acque, si richiamano le indicazioni dell'art.25 D.Lgs 152\99 sul risparmio idrico (realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo delle acque meno pregiate per usi compatibili). In proposito si sottolinea la necessità che le progettazioni esecutive dei vari comparti risultino precedute da un'analisi del bilancio idrico dell'intero intervento di riconversione per consentire una stima dei consumi idrici indotti dalle varie funzioni previste; n. relativamente agli impatti acustici connessi alla realizzazione del progetto sull'ambiente circostante e determinati da altre potenziali sorgenti oltre il traffico veicolare (parcheggi, impianti tecnici, etc.), risulta necessario che nella fase successiva di presentazione delle singole soluzioni progettuali siano prodotti studi specifici sulla componente rumore; o. gli edifici dovranno essere progettati per un elevato risparmio energetico al fine di contenere il consumo di combustibile e quindi delle relative emissioni in atmosfera; p. durante la fase di costruzione delle nuove strutture si dovrà garantire che: Ø le operazioni di stoccaggio, movimentazione e travaso di materiale polveroso come sabbia e cemento dovranno essere condotte, il più possibile, in circuito chiuso ed il materiale stoccato in sili dotati di depolveratori a secco, Ø il trasporto di detto materiale dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni possibili ed i viaggi dovranno essere effettuati nelle ore di minor traffico veicolare presente nella zona, Ø i piazzali e le superfici piane dovranno essere tenute umide e pulite al fine di evitare il sollevamento della polvere da parte dei mezzi in movimento sia automezzi sia mezzi di movimentazione terra ed altri mezzi di cantiere, Ø i sistemi di produzione di calore dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti: a condensazione o a bassa emissione nelle singole caldaie a gas e/o negli impianti; a gestione integrata per la produzione e distribuzione del calore. Ciò per minimizzare le immissioni in atmosfera per unità di calore prodotto con la realizzazione di impianti di tecnologia e potenzialità ottimale; 2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti: - Provincia di Lodi - Comune di Bertonico - Comune di Terranova de' Passerini - Comune di Turano Lodigiano - Regione Lombardia, D.G. Industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo; 3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul B.U.R.L., ai sensi dell'art. 1 comma 9 e dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. 12.04.1996. Il dirigente U.O f.to Alberto De Luigi