vale la pena di business

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vale la pena di business
Associazione Italiana Editori
L’opinione degli editori italiani sui servizi bibliotecari per l’accesso remoto ai
libri digitali (cd prestito elettronico o e-lending)
Negli ultimi mesi è stato posto all’ordine del giorno del dibattito europeo il tema del cosiddetto “prestito
elettronico”, cioè dell’accesso da remoto a un contenuto digitale, tramite Internet, per un tempo limitato.
In particolare si è posto l’accento sul suo trattamento giuridico nei casi in cui l’accesso sia garantito da una
biblioteca. Riteniamo utile proporre alcune considerazioni sul tema al fine di rimuovere alcuni
fraintendimenti che ci sembra stiano caratterizzando il dibattito in corso.
La funzione sociale e culturale del prestito bibliotecario
Gli editori riconoscono a pieno l’importanza del prestito bibliotecario come strumento di diffusione della
lettura. Auspicano altresì che le biblioteche possano continuare a svolgere il loro prezioso ruolo culturale e
sociale anche nel mondo digitale.
Ritengono di conseguenza che i termini della discussione siano mal posti quando si dipingono le posizioni
come una lotta tra chi sostiene e chi si oppone all’accesso remoto alle collezioni digitali delle biblioteche. Le
questioni su cui si discute sono piuttosto altre due:
1) Se il “prestito elettronico”, inteso come replica nel digitale di quanto avviene nel mondo fisico, sia
legittimo nell’attuale quadro legislativo comunitario e nazionale;
2) Se le modalità più efficaci per l’accesso in remoto alle collezioni digitali delle biblioteche siano da
ricercare in eccezioni al diritto d’autore o in soluzioni contrattuali tra titolari dei diritti e biblioteche.
Cos’è il prestito elettronico
Il concetto di “prestito” è connaturato al mondo fisico: un utente riceve dalla biblioteca una copia di un
libro con l’impegno di restituirla dopo un intervallo di tempo definito. È nella natura delle cose che ciò
implichi che nessun altro possa ricevere la stessa copia finché la prima non viene restituita.
Nel mondo digitale l’accesso remoto a un file può avvenire in molti modi diversi. Di seguito riportiamo una
breve rassegna di esperienze sperimentate nel concreto in questi anni. I primi due casi non sono
generalmente ricompresi nel concetto di e-lending, ma vale la pena citarli per completezza, giacché
rappresentano il primo una diversa modalità di accesso remoto a collezioni delle biblioteche, il secondo una
fattispecie di accesso temporaneo a un contenuto editoriale proposto dagli stessi titolari dei diritti:
a) Per le riviste scientifiche tutte le licenze offerte alle biblioteche prevedono la possibilità per gli utenti di
quella biblioteca di accedere da remoto, senza limiti, agli articoli compresi nell’abbonamento.
Generalmente l’utente scarica il file sul proprio computer, senza DRM e senza limiti di tempo;
b) In ambito educativo, è frequente l’offerta diretta da parte degli editori di licenze a tempo a favore degli
utenti, generalmente rese effettive attraverso l’uso di DRM.
Tornando alle forme di accesso remoto denominate più comunemente come e-lending bibliotecario una
casistica non esaustiva è la seguente:
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c) L’accesso a un ebook è concesso a un solo utente per volta, per un periodo di tempo limitato,
attraverso il download del file, protetto da un DRM che lo rende non più utilizzabile al termine del
periodo di tempo concordato. Come variante, vi sono casi in cui gli utenti che possono accedere
contemporaneamente sono più d’uno, senza che ciò implichi l’acquisto di più copie dello stesso titolo;
d) L’accesso a un ebook è concesso alle stesse condizioni di cui al punto precedente, ma solo online in
modalità streaming, senza download. Sia in questo caso sia nel precedente talvolta si prevede che dopo
un certo numero di prestiti la biblioteca sia obbligata a ricomprare il libro; generalmente nella
fissazione di tale numero si fa riferimento al numero di prestiti medio dei libri cartacei prima che il libro
sia deteriorato e quindi non più utilizzabile;
e) In caso di accesso online, la contemporaneità non è calcolata in analogia al prestito fisico (per la durata
del prestito quel titolo non è disponibile per altri utenti) ma come effettiva contemporaneità nella
lettura in un dato istante, ciò che rende possibile l’accesso da parte di più utenti in un dato periodo;
f) È concesso un accesso solo online senza vincoli di contemporaneità ma solo in formati (generalmente il
PDF) meno idonei a una lettura sui moderni strumenti di lettura (tablet, ereader, smart-phone);
g) L’utente ha la facoltà di accedere a un’intera collezione di ebook proposti da un editore alla biblioteca
tramite una licenza che non comprende l’acquisto delle copie ma un pagamento solo in base agli
effettivi prestiti.
Si tratta di modalità diverse, in continua evoluzione, sviluppatesi grazie a un mercato dinamico che
sperimenta ogni giorno nuove soluzioni.
Impatto economico del prestito bibliotecario degli ebook
Sotto il profilo dell’impatto economico, un elemento chiave del prestito bibliotecario nel mondo fisico è la
limitata concorrenza con il normale sfruttamento dei diritti da parte dei titolari che, com’è noto, è anche un
criterio obbligatorio di valutazione secondo i principi del three steps test stabilito dalla Convenzione di
Berna.
Il limitato grado di sostituibilità tra prestito e vendita dipende da molteplici fattori, tra i quali la disponibilità
temporanea dell’opera è solo uno, probabilmente non il più rilevante. Un’analisi economica non può infatti
trascurare altri elementi, quali la deteriorabilità dei supporti fisici che fa sì che il lettore abbia spesso a
disposizione un libro usato, ma soprattutto il costo di transazione implicito nel doversi recare due volte in
biblioteca per prendere a prestito il libro e restituirlo.
Le esperienze sopra citate sono tutte nella direzione di sperimentare le forme per garantire lo svolgimento
della medesima funzione sociale e culturale delle biblioteche senza produrre effetti indesiderati sul
mercato librario. E vanno ben al di là dalla mera riproduzione di quanto accade nel mondo fisico. Sarebbe
ad esempio incongruo, nello spirito del digitale, riprodurre anche la circostanza per cui prestito e
restituzione debbano essere fatte solo nei locali della biblioteca. Ma un approccio meramente imitativo,
come quello proposto a giustificazione dell’eccezione, dovrebbe per coerenza comportare anche questo
aspetto. Il che dimostra la scarsa efficacia del modello proposto.
Nelle diverse sperimentazioni fatte in Europa, in tema di impatto economico val la pena di citare quelle
operate in Danimarca e Svezia dove un modello molto aperto, che concedeva alle biblioteche facoltà ampie
di prestito, sperimentato all’inizio del decennio, ha comportato un enorme ritardo nello sviluppo del
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mercato degli ebook, che ancora oggi registra livelli tra i più bassi d’Europa in due paesi al contrario noti per
essere all’avanguardia nei consumi digitali.
Il prestito digitale nell’attuale normativa europea
La legittimità del “prestito digitale” nell’attuale normativa comunitaria è stata portata all’attenzione della
Corte di Giustizia europea nell’aprile 2015 (causa C-174/15).
Viene proposto il seguente quesito:
Se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 debbano essere
intesi nel senso che nel termine «prestito», ai sensi di dette disposizioni, sia compresa anche la cessione in uso,
ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, di romanzi, raccolte di racconti,
biografie, cronache di viaggio, libri per bambini e letteratura per l’infanzia protetti da diritto d’autore, quando il
prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico
– caricando sul server dell’istituzione una copia in formato digitale (riproduzione A) e consentendo ad un
utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer (riproduzione B),
– mentre la copia realizzata dall’utente durante lo scaricamento (riproduzione B), non è più utilizzabile alla
scadenza di un periodo limitato di tempo e
– nel corso di tale periodo gli altri utenti non possono scaricare la copia (riproduzione A) sul loro computer.
Al di là delle considerazioni più strettamente giuridiche, che esulano dalle finalità di questo documento, è
la descrizione stessa del caso che indica la diversa natura del prestito di copie fisiche rispetto alla
particolare modalità di “prestito” ipotizzata, una tra le tante possibili. La fattispecie descritta necessita di
due riproduzioni e di una messa a disposizione del pubblico via rete telematica e sottostà a due condizioni
che devono essere gestire attraverso specifiche misure tecniche di protezione. Come può, questa
complessa e artificiosa costruzione ricadere in un’eccezione che non riguarda i diritti di riproduzione né
quelli di messa a disposizione del pubblico?
Una nuova eccezione per consentire il prestito digitale?
È in discussione in Europa la proposta di introdurre un’eccezione per consentire alle biblioteche di
effettuare il “prestito digitale”, il che – sia detto per inciso – suona come una conferma dell’impossibilità di
interpretare la legge attuale in senso difforme da quanto sopra indicato.
Nel suo Rapporto sul diritto d’autore1, il Parlamento europeo chiede appunto alla Commissione “to assess
the adoption of an exception allowing public and research libraries to legally lend works to the public in
digital formats for personal use”.
Il punto chiave, sul quale conveniamo, è la necessità di un’analisi accurata dell’impatto di una nuova
eccezione in questo ambito, che deve, a nostro avviso, tener conto di due elementi:
• L’impatto sul mercato degli ebook, tenendo in considerazione l’effettivo livello di sostituibilità dei
servizi autorizzati dall’eccezione e l’acquisto sia di libri sia di licenze per l’accesso remoto offerte dagli
editori nell’ambito del normale sfruttamento delle opere;
1
Ci riferiamo al cd Rapporto Reda, dal nome dell’europarlamentare tedesca del partito pirata che ne è stata relatrice: Report on the implementation
of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and
related rights in the information society (2014/2256(INI)) approvato in via definitiva il 9 luglio 2015.
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•
L’impatto dell’eccezione sul livello di innovazione nello specifico segmento dell’e-lending, giacché la
fissazione per legge di un modello particolare di prestito elettronico rischia di congelare il mercato sul
modello prescelto, inibendo offerte più innovative.
La scelta non è dunque tra il consentire l’e-lending e il vietarlo, ma tra politiche diverse per svilupparlo nel
modo più avanzato e garantendo il giusto equilibrio tra le esigenze dei lettori e dei titolari dei diritti. Dal
canto nostro, riteniamo corretta l’impostazione del Governo italiano quando, intervenendo sul dibattito
europeo sulla strategia per il Mercato unico digitale, ha sostenuto che “L’armonizzazione della legislazione
sul diritto d’autore dovrebbe proseguire favorendo soluzioni contrattuali”2. In un quadro in continuo
mutamento quale quello digitale, e in particolare in un terreno come quello dell’e-lending dove sono in
corso molteplici sperimentazioni di segno diverso, introdurre un’eccezione disegnata come mera imitazione
di quanto avviene nel mondo fisico significherebbe condannarsi a una rapida obsolescenza della norma, che
anzi – considerati i tempi tecnici di approvazione di una Direttiva e del suo recepimento – è probabile arrivi
a regolare una realtà ormai superata al momento della sua entrata in vigore.
Le soluzioni contrattuali hanno invece il vantaggio di essere più flessibili, adatte alla sperimentazione di
nuovi modelli e quindi all’innovazione, soggette alle regole della concorrenza cosicché soluzioni promosse
da alcuni operatori, se di successo, finiscono per imporsi anche presso gli altri.
Come ha sottolineato il Governo italiano nel suo documento sul tema, “we need to improve and simplify the
licensing system, which should remain based on the rights holders’ consent, in compliance with the
principles established by international treaties”3. Lungo questa strada, gli editori italiani ed europei
ritengono che la ricerca e sviluppo, l’innovazione tecnologica e nei modelli di business sono strumenti
molto più efficaci per sviluppare l’e-lending di qualsiasi eccezione.
Allo stesso modo, gli editori sottolineano, con le parole della posizione del Governo in materia che “Any
introduction of mandatory exceptions should cover specific cases, be adequately justified and evaluated,
even through effective and targeted impact assessments and taking in due consideration the actual needs
of harmonization. In practice, Italy deems that the current application of the “three step test” principle is
effective and does not need to be reviewed”.
Milano, 10 luglio 2015
2
3
Cfr. Il mercato unico digitale. La posizione italiana, marzo 2015.
Cfr. The Review of Copyright in the Framework of a new Digital Single Market Strategy for Europe, Italian Position, maggio 2015.
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