Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

Transcript

Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare
Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare
L. 7 maggio 1954, n. 203 (1).
Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri in quella di
medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione (2).
1. La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, istituita con le regie magistrali patenti in data 19 luglio
1839 e disciplinata dal relativo testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, assume la
denominazione di "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare".
2. La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare può essere concessa, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico
approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali,
integrate con le norme di cui all'art. 4 della presente legge (3).
La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza ha luogo su proposta del Ministro per la difesa, di concerto, rispettivamente, con il
Ministro per le finanze e con il Ministro per l'interno (4).
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, saranno stabilite le nuove
caratteristiche della "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare" (5).
4. La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54,
sarà fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.
La spesa di lire 5 milioni a carico degli esercizi successivi sarà fronteggiata con lo stanziamento degli appositi
capitoli del medesimo stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 1954, n. 116.
(2) Vedi anche L. 8 novembre 1956, n. 1327.
(3) Trattasi dell'art. 4, L. 8 novembre 1956, n. 1327.
(4) Articolo così sostituito dal'art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1327.
(5) Vedi D.P.R. 19 marzo 1955, n. 470.