Regolamento per l`esercizio della pesca nelle acque pubbliche
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Regolamento per l`esercizio della pesca nelle acque pubbliche
Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno Approvato con delibera del Consiglio Provinciale del 20 novembre 1998, n° 46/336 e parzialmente modificato con successive delibere n° 53/387 del 29 aprile 1999, n° 21/176 del 29 gennaio 2001, n° 32/225 del 20 dicembre 2001, n° 12 del 21 gennaio 2005 e n. 136 del 29 dicembre 2006. In vigore dal 29 dicembre 2006 Sommario Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno, 1 Art. 1- Classificazione delle acque, 1 Art. 2 - Modalità di coltivazione delle acque, 1 Art. 3 - Specie ittiche di cui è consentita la semina, 1 Art. 4 - Controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le semine di ripopolamento e le immissioni di pronta pesca, 2 Art. 5 - Periodi di divieto della pesca, 2 Art. 6 - Pesca professionale, 2 Art. 7 - Documenti di pesca, 2 Art. 8 - Pesca scientifica, 3 Art. 9 - Modi ed attrezzi di pesca, 4 Art. 10 - Lunghezze minime, 4 Art. 11 - Quantità di prelievo consentito, 5 Art. 12 - Ulteriori restrizioni, 5 Art. 13 - Zone a regime particolare di pesca, 5 Art. 14 - Uso di esche e pasture, 6 Art. 15 - Gare agonistiche di pesca, 6 Art. 16 - Manifestazioni di pesca sportiva, 6 Art. 17 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private, 7 Art. 18 - Acquacoltura, 8 Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza per gli interventi di messa in asciutta, 9 Art. 20 - Interventi promozionali, 9 Art. 21 - Vigilanza e controlli, 9 Art. 22 - Norma finale, 9 Appendice, 10 Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno Art. 1- Classificazione delle acque 1] In base alle indicazioni contenute nella Carta Ittica della Provincia di Belluno recepita con delibera del Consiglio Provinciale n. 36/270 del 30/11/1992, tenuto conto delle determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3062 del 5/7/1994, adottata ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 25.01.1992, n° 130, tutte le acque fluenti e lacustri della provincia di Belluno, escluso il lago di Santa Croce, sono classificate come salmonicole (cd. zona “A”). Il lago di Santa Croce viene classificato come zona ciprinicola (cd. zona “B”). 2] Viene escluso dalla presente classificazione il canale della Brentella nel tratto scorrente nella provincia di Belluno, in quanto struttura artificiale facente parte delle opere di bonifica priva di comunicazione con corsi d’acqua naturali. 3] La presente distinzione viene assunta ai fini della coltivazione delle acque, della protezione e tutela della loro qualità biologica e faunistica, nonché ai fini della formulazione dei piani di esercizio della pesca. Variazioni della succitata classificazione delle acque potranno essere apportate in sede di revisione ed aggiornamento della Carta Ittica provinciale, ovvero, in seguito all’attuazione degli accertamenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 130/92. Art. 2 - Modalità di coltivazione delle acque Giunta provinciale approva i piani di ripopolamento di ciascun Bacino di pesca, fornendo le indicazioni sulle modalità di semina in ordine alla taglia e quantità delle specie ittiche assentite, nonché ai luoghi e ai tempi programmati per le immissioni del materiale ittico. 3] L’esecuzione dei piani di ripopolamento è obbligatoria anche in relazione alla effettuazione delle semine programmate, secondo i tempi e i luoghi predeterminati. Deroghe sono consentite solamente per comprovati motivi di carattere tecnico. Art. 3 - Specie ittiche di cui è consentita la semina 1] Nelle acque classificate salmonicole è consentita la semina delle seguenti specie ittiche: trota fario (Salmo (trutta) trutta), trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus), temolo (Thymallus thymallus) e salmerino alpino (Salvelinus alpinus). 2] Congiuntamente all’approvazione dei piani di ripopolamento, costituenti obblighi ittiogenici funzionali al sostegno della produttività naturale, la Provincia determinerà annualmente le caratteristiche di idoneità del materiale ittico da immettere. 3] Le semine della specie trota marmorata potranno essere effettuate solo con materiale proveniente da riproduttori appartenenti al bacino del fiume Piave salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia per il materiale di diversa provenienza. 4] Ai fini della tutela delle sopra elencate specie nei confronti dell’esercizio della pesca è pure consentita, nell’ambito di preordinati e programmati piani di semina, l’immissione di trota iridea (Oncorhyncus mykiss). 1] In ciascun bacino di Pesca la gestione della fauna ittica deve garantire la produttività ittica naturale dei corpi idrici. 5] Nel canale Brentella, ai sensi del comma 2°, dell’art. 7 della L.R. n° 19/98, è consentita soltanto l’immissione di trota iridea. 2] Per questo scopo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Carta Ittica e delle annuali rilevazioni statistiche sulla pressione di pesca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sia per le acque salmonicole che ciprinicole, la 6] Nel lago di Santa Croce, classificato come zona ciprinicola, è consentita la semina di: trota di lago (Salmo (trutta) trutta), carpa (Cyprisus carpio), tinca (Tinca tinca), pesce persico (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius) anguilla (Anguilla anguilla) e alborella (Alburnus alburnus alborella). 7] Tutte le semine devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia nei modi e con i criteri di cui al precedente articolo 2. Qualsiasi semina di specie ittiche diverse da quelle sopra elencate o con caratteristiche diverse o comunque non autorizzate dalla Provincia, sarà considerata abusiva e assoggettata alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Art. 4 - Controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le semine di ripopolamento e le immissioni di pronta pesca 1] Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria; ove non diversamente previsto i pesci e gli altri organismi acquatici dovranno essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico all’immissione. Detta certificazione sanitaria dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale dall’impianto di provenienza e, in ogni caso, non dovrà essere stata emessa oltre le 24 ore precedenti il momento della consegna del materiale ittico. Il suddetto certificato sanitario dovrà essere allegato al registro delle semine previsto dal successivo comma 2”; 2] Tutte le operazioni di semina dovranno essere comunicate per iscritto alla Provincia con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di effettuazione delle stesse. Le operazioni di semina dovranno essere altresì registrate obbligatoriamente per iscritto in un apposito libro di gestione degli interventi ittiogenici predisposto dalla Provincia, riportando i dati relativi al luogo, al giorno, all’ora nonché alla qualità e quantità del materiale immesso nelle acque e tale documento dovrà essere messo a disposizione della Provincia senza ritardo per eventuali verifiche e controlli. Il libro dovrà essere custodito obbligatoriamente presso la sede dell’associazione. Art. 5 - Periodi di divieto della pesca 1] Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 28.04.1998, n. 19, si dispone il divieto della pesca nei seguenti periodi: • temolo (Thymallus thymallus): dall’ultimo lunedì di settembre al 15 maggio; • coregone (Coregonus lavaretus): dal 1° novembre al 15 gennaio • alborella (Alburnus alburnus alborella): dal 1° giugno al 31 luglio 2] Ai sensi del 4° comma dell’art. 14 della suddetta legge regionale si dispongono inoltre le seguenti variazioni dei periodi di apertura della pesca: • Lago di Misurina e Lago di Alleghe: posticipo dell’apertura della pesca al primo di maggio. 3] La pesca nelle acque classificate salmonicole è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole (fa testo l’orario dell’Osservatorio di Brera), nonché nelle giornate di martedì e venerdì anche se festive. 4] E’ vietata la pesca per il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus). Art. 6 - Pesca professionale Nelle acque classificate come zona “B” è vietata la pesca professionale. Art. 7 - Documenti di pesca 1] Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario essere muniti dei seguenti documenti: • licenza di pesca • tesserino regionale (solo per le acque salmonicole) • libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino. 2] Nelle acque in concessione classificate salmonicole il pescatore, munito di libretto annuale di associazione, è esonerato dall’obbligo del tesserino regionale per l’esercizio della pesca nel Bacino di appartenenza. Il pescatore socio, che eserciti la pesca in un Bacino diverso da quello di appartenenza, dovrà avere con sé, oltre al tesserino regionale, anche il proprio libretto annuale di associazione. 3] Il libretto annuale deve contenere le generalità del pescatore, il numero della licenza, la giornata di pesca, il luogo di pesca, le quantità e le specie ittiche prelevate. 4] E’ fatto obbligo al pescatore socio di restituire al concessionario il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per i pescatori soci del Bacino comprendente le acque del Lago di Santa Croce la data di restituzione è prorogata al 15 gennaio dell’anno successivo. 5] I permessi temporanei di pesca devono contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione: • periodo di validità • eventuale Bacino di appartenenza Copia del permesso rilasciato dovrà essere trattenuto in matrice presso il concessionario. 6] E’ fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca le seguenti annotazioni mediante utilizzo di una penna con inchiostro indelebile: • segnare la giornata di uscita prima di iniziare l’attività di pesca anche nel caso in cui si eserciti l’attività alieutica solo al mattino o solo al pomeriggio; • marcare i capi di salmonidi, timallidi e coregoni prelevati prima del relativo incarnieramento; • segnare la zona in cui si esercita la pesca secondo la suddivisione effettuata dal Bacino; • effettuare le altre eventuali annotazioni previste; 7] E’ fatto obbligo al pescatore di restituire i permessi nei tempi e con le modalità prescritte. Art. 8 - Pesca scientifica 1] L’autorizzazione dell’esercizio della pesca scientifica nel territorio provinciale di Belluno è rilasciata dal dirigente del settore “Tutela e gestione della fauna e delle Risorse Idriche” ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa Amministrazione provinciale, da altri Enti o da privati per effettuare studi e ricerche sulla fauna ittica e il suo ambiente di vita, anche mediante l’impiego di elettrostorditore, reti o altri mezzi di cattura; 2] La durata dell’autorizzazione di cui al precedente comma è indicata nell’atto autorizzativo in relazione ai programmi di ricerca presentati; 3] I titolari di permesso all’esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare alla Provincia, che avvertirà l’eventuale concessionario, le date e le località delle uscite di pesca con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi; 4] Al termine di ogni annualità o del singolo programma di ricerca, il ricercatore deve presentare una relazione tecnica sulle attività svolte. La mancata presentazione della relazione comporta la revoca dell’autorizzazione; 5] L’effettivo svolgimento dell’attività di pesca scientifica, costituente atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a questi ultimi l’obbligo di: a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità; b) rispettare i diritti e gli interessi in qualche modo acquisiti o preesistenti di soggetti pubblici e privati nell’area interessata ed escludere la Provincia di Belluno da qualsiasi responsabilità direttamente o indirettamente derivante dall’attività autorizzata; 6] Al termine della ricerca i titolari dell’autorizzazione sono tenuti a trasmettere i risultati dello studio al competente servizio provinciale. 7] L’autorizzazione può essere negata o revocata dal dirigente del competente settore provinciale se in contrasto con i progetti ed i piani di gestione del l’Amministrazione provinciale stessa. Art. 9 - Modi ed attrezzi di pesca 4] E’ fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l’amo, qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce. 1] Per l’esercizio della pesca in zona “A” salmonicola, è consentito l’uso di una sola canna, con o senza mulinello, ed un solo amo, che può terminare con uno o più dardi, fatta eccezione per l’utilizzo di esche artificiali imitazioni di animali acquatici (cd. minnows) per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con uno o più dardi. Tale canna, inoltre, può essere armata di moschera o camolera, con un massimo di tre ami e può essere armata di coda di topo, con una sola mosca artificiale. 5] E’ sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l’impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea in tutte le acque provinciali. 2] Nei bacini lacustri, con l’esclusione del lago di Alleghe, è consentito l’uso di due canne, con o senza mulinello, ciascuna armata di un solo amo terminante con uno o più dardi. 7] E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di risalita dei pesci. La suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo di pesca. 2] BIS] Nel lago denominato Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca al persico reale, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, siffatto strumento può essere armato con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente “ciucci”. 3] Nel Lago di Santa Croce, corrispondente alla zona “B” ciprinicola, e nel lago del Corlo la pesca può essere esercitata mediante l’utilizzo di un massimo di tre canne, con o senza mulinello, armate con non più di tre ami ciascuna, terminanti con uno o più dardi. Solamente per la pesca al persico, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, essa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”. E’ inoltre consentito l’uso di tirlindana con non più di tre esche. Per la sola pesca della specie coregone nel lago di Santa Croce, è consentito l’uso di finale di lenza armato con un massimo di dieci mosche artificiali, imitazioni di chironoma. Nel lago del Corlo la pesca alle specie ciprinicole, fatte salve le rispettive epoche di proibizione per la fase riproduttiva, è consentita dalla prima domenica di marzo all’ultima domenica di settembre (vedi appendice pag. 11). La Giunta provinciale, con apposito provvedimento, approva specifico disciplinare per le modalità di esercizio della pesca denominata “Carpfishing”. 6] L’uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato. 8] E’ sempre vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare. 9] L’esercizio della pesca nel canale Brentella deve essere praticato con i modi, gli attrezzi e le limitazioni riguardanti le misure minime e quantità di prelievo previste per la zona “A” salmonicola. Art. 10 - Lunghezze minime 1] Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 28.04.1998, n. 19 si dispongono le integrazioni delle misure minime di cattura dei seguenti pesci: • trota marmorata ed ibrido tra marmorata e fario nel fiume Piave: cm. 35; • trota marmorata ed ibrido tra trota marmorata e trota fario nel restante territorio: cm. 30; • temolo: cm. 35. • salmerino alpino: cm. 25 2] Nel lago di Santa Croce, zona classificata ciprinicola, si applicano, per spe cifici motivi di salvaguardia e di conservazione degli animali acquatici, le seguenti misure minime di cattura: • trota di lago (Salmo (trutta) trutta): cm. 35; • coregone (Coregonus lavaretus): cm. 30; • persico reale (Perca fluviatilis): cm 15. Art. 11 - Quantità di prelievo consentito 1] Sia nella zona classificata salmonicola che in quella ciprinicola, ogni pescatore, per ciascuna giornata di pesca, può prelevare fino ad un massimo di 5 Kg. complessivi di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall’ultimo capo prelevato. 2] Fermo restando i limiti di cui al comma 1, il pescatore può prelevare fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi e, per la specie “coregone” (Coregonus lavaretus), fino ad un massimo di 10 capi. Art. 12 - Ulteriori restrizioni vinciale n. 136 del 29 dicembre 2006 di adeguamento della Carta Ittica, sono istituite le zone No Kill (Non Uccidere) e le Zone Trofeo nel bacino del Piave e nel bacino del Cismon. La Giunta provinciale con proprio provvedimento motivato può apportare modifiche o integrazioni alle suddette zone. 2] Le modalità di pesca consentite nelle zone No Kill (Non Uccidere) debitamente delimitate da apposite tabelle, sono così disciplinate: • è tassativamente proibito il prelievo e/o l’uccisione del pesce; • il pesce catturato deve essere immediatamente slamato e liberato con la massima cura. La slamatura deve avvenire in acqua e, qualora risultasse difficoltosa, è obbligatorio il taglio della lenza. Sono consentite: • la pesca “a mosca” con l’uso di una sola canna attrezzata con coda di topo e una sola mosca artificiale, provvista di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; 1] Le Associazioni concessionarie dei Bacini di pesca ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 19/1998 hanno facoltà di chiedere alla Provincia l’adozione di ulteriori restrizioni che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. • la pesca a spinning con una sola canna, con uso di cucchiaino o pesce finto o altra imitazione di esca naturale, provvisti di un solo amo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; 2] Le suddette restrizioni dovranno essere comunicate alla Provincia entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione. Salvo osservazioni da parte dell’Amministrazione, le restrizioni stesse si intendono approvate entro il successivo 31 dicembre. • per tutti i tipi di pesca è vietato l’uso dell’ancoretta e del doppio amo. 3] La violazione delle restrizioni, così autorizzate, darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 33 della L.R. n° 19/1998. Art. 13 - Zone a regime particolare di pesca 1] Ai sensi della L.R. 30.6.2006, n. 10 e della deliberazione del Consiglio Pro- • la pesca con esche naturali con l’uso di una sola canna provvista di un solo amo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; Nelle Zone “No Kill” (Non uccidere) individuate come Zone di Cattura e Rilascio, dette Catch & Release, è consentita esclusivamente la pesca a mosca con l’utilizzo di una sola canna attrezzata con coda di topo ed uso di una sola mosca artificiale a secco, provvista di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Nelle Zone “No Kill” (Non uccidere), comprese le “Catch & Release” (Cattura e Rilascio), è vietata la semina di materiale ittico. 3] Nelle Zone Trofeo le misure minime di cattura della trota marmorata sono: • nell’asta principale del Piave dalla diga di Centro Cadore fino a Busche: cm. 40; • da Busche fino a Fener : cm. 45; • In entrambi i tratti la limitazione di prelievo è stabilita ad un solo capo giornaliero e a complessivi cinque capi annuali. • nel torrente Cismon, dall’altezza della Case Balzan al vecchio ponte per Arsiè: cm. 40 4] Rimangono in vigore le ulteriori zone particolari di pesca (Zone Catch & Release a Trofeo) previste dalla Carta Ittica e adottate dai concessionari con la relativa disciplina, purché non in contrasto con la regolamentazione provinciale. La violazione della normativa prevista dalle associazioni concessionarie darà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 33 L.R. 19/1998. Art. 14 - Uso di esche e pasture 1] E’ consentito l’uso di esche naturali ed artificiali. 2] In tutte le acque della provincia è vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali. 3] La pesca con il pesciolino vivo è consentita solo con le specie ciprinicole sanguinerola ed alborella. A tal scopo ciascun pescatore può, oltre che con i mezzi già consentiti, provvedere direttamente al prelievo di un numero massimo di 15 pesciolini con bottiglia in vetro o materiale plastico di lunghezza massima di cm. 50 e diametro massimo di cm. 20. Nei bacini lacu- stri di S. Croce, Centro Cadore e Corlo la pesca è consentita anche con le specie scardola e triotto e tale numero è elevato a 50 pezzi complessivi, purché prelevati e utilizzati nel bacino stesso. 4] L’uso della bottiglia deve avvenire sotto il controllo visivo del pescatore ed è considerato azione di pesca a tutti gli effetti. 5] E’ vietato il commercio dei pesciolini prelevati coi modi sopra descritti. 6] Nelle acque di zona “A”, salmonicole, è vietata ogni forma di pasturazione. 7] Nelle acque di zona “B”, ciprinicole, è vietata la pasturazione con sostanze artificiali, con la larva della mosca carnaria (bigattino), col sangue, con interiora di animali e con qualsiasi altro prodotto atto a stordire il pesce. In quest’ultime acque, dal 15 maggio al 30 giugno, è vietato l’uso, come esca e/o pastura, del mais e/o suoi derivati. Art. 15 - Gare agonistiche di pesca 1] Le gare a carattere agonistico sono autorizzate dalla Provincia, previa presentazione, da parte della Federazione di cui alla legge 16.2.1942, n. 426 o di Associazioni provinciali affiliate ad Associazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I., del relativo calendario annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le gare medesime potranno essere effettuate esclusivamente nei campi gara fissati con provvedimento della Giunta provinciale. 2] Per l’effettuazione delle gare agonistiche è consentita la deroga al periodo di divieto fissato per le giornate di martedì e di venerdì di cui al precedente articolo 5 comma 3°. Art. 16 - Manifestazioni di pesca sportiva 1] Le manifestazioni di pesca sportiva possono essere effettuate da Associazioni o Società di pescatori sportivi e/o dilettanti locali previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale rilasciata a seguito di richiesta prodotta almeno 10 giorni prima della data programmata per lo svolgimento della manifestazione. mento della manifestazione, in modo visibile ed idoneo alla delimitazione del tratto di corso d’acqua destinato alla manifestazione stessa. Al termine di quest’ultima le tabelle di divieto devono essere subito rimosse. 2] Tali manifestazioni non possono svolgersi nei periodi di proibizione della pesca. 3] L’Amministrazione provinciale rilascia l’autorizzazione nella quale possono essere inserite specifiche disposizioni di carattere tecnico da osservare per esigenze di protezione dell’ambiente acquatico, previa assunzione del parere non vincolante da parte della competente associazione concessionaria. 4] L’introduzione di materiale diverso da quello consentito darà luogo a carico del titolare dell’autorizzazione alle sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni dell’art. 12, comma 6°, della L.R. n. 19/98. 5] Il partecipante alle manifestazioni di pesca non è tenuto al possesso del tesserino regionale, durante lo svolgimento della stessa, né al rispetto delle limitazioni sul numero di capi prelevabili. Qualora il partecipante durante la manifestazione catturi pesci di specie diversa da quelli all’uopo seminati è obbligato a rilasciarli, provvedendo al taglio della lenza qualora l’amo non sporga dalla bocca del pesce. L’associazione organizzatrice della manifestazione si rende unica responsabile dell’eventuale prelievo da parte dei concorrenti di materiale ittico avente misura diversa rispetto a quella seminata. 6] Ad eccezione delle deroghe previste dal precedente comma i partecipanti alle manifestazioni di pesca sportiva sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni di legge e del presente regolamento relative ai modi ed attrezzi di pesca nonchè all’uso di esche e pasture. 7] I tratti di corsi d’acqua interessati dalla manifestazione di pesca sportiva vengono chiusi alla libera pesca mediante l’apposizione di specifiche tabelle di divieto predisposte dall’Amministrazione provinciale in conformità alle indicazioni regionali, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 19/98. Tali tabelle devono essere posizionate dal momento della semina del materiale ittico, semina effettuabile anche il giorno antecedente a quello di svolgi- Art. 17 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private 1] Le istanze di autorizzazione alla gestione degli impianti di cui all’art. 29 della L.R. n. 19/1998 devono essere prodotte alle Province corredate dalla seguente documentazione: a) copia della planimetria quotata dell’impianto; b) relazione tecnica con la quale vengono illustrate le caratteristiche strutturali dello specchio d’acqua; c) certificato d’analisi rilasciato dall’A.R.P.A.V. competente per territorio o da altri laboratori autorizzati; d) elenco specie ittiche oggetto dell’attività; e) consenso del proprietario, se diverso dal richiedente f) dichiarazione autentica attestante: • l’assenza di discariche all’interno del bacino e nelle immediate vicinanze; • l’assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili e industriali; • il numero dell’autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle Acque e/o del Genio Civile per il prelievo dell’acqua necessaria all’impianto; • il numero dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell’impianto; g) l’attestazione relativa all’impegno prima dell’attivazione dell’impianto alla sottoscrizione di idonea assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi. 2] A garanzia delle operazioni di verifica e di controllo, la Giunta provinciale provvede all’individuazione dell’elenco delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche da effettuarsi, nonché i metodi e la periodicità della loro esecuzione. La Provincia si riserva comunque di far eseguire o ripetere le analisi in qualunque momento anche per singole determinazioni. 3] La durata dell’autorizzazione è di anni CINQUE, con possibilità di successivi rinnovi a favore del beneficiario. L’eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data della scadenza dell’atto autorizzativo. 4] L’autorizzazione viene rilasciata previo accertamento e verifica di tutti i requisiti di cui al comma 1°. 5] I requisiti di cui sopra devono permanere per tutta la durata dell’autorizzazione stessa. 6] Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esistenza di tutti i requisiti sopra previsti. Il venir meno dei suddetti requisiti comporterà la revoca dell’autorizzazione. • Luccio Esox lucius Eventuali deroghe possono essere concesse a richiesta del richiedente, previo parere tecnico emesso dall’’Amministrazione provinciale. Art. 18 - Acquacoltura 1] Le istanze di richiesta di concessione per gli scopi previsti dall’art. 22 della L.R. n° 19/98 devono essere prodotte alla Provincia, su apposito modulo predisposto dagli Uffici provinciali, corredate dalla seguente documentazione: a) copia della planimetria quotata dell’impianto b) breve relazione tecnica-illustrativa dell’impianto; c) certificato d’analisi rilasciato dall’ARPAV competente per territorio o da altri laboratori autorizzati; d) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento; e) dichiarazione autentica attestante: • l’assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze; 7] La Provincia, una volta accertata la regolarità della documentazione, emana il decreto di autorizzazione, nel quale possono essere inserite specifiche disposizioni da osservare, attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/ sanitaria dell’impianto, riservandosi di porre ulteriori restrizioni in base a sopravvenute esigenze di tutela della fauna autoctona. La Provincia, qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, controlla l’idoneità degli sbarramenti di cui all’art. 32 della legge regionale n. 19/98. • il numero dell’autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle Acque e/o del Genio Civile per il prelievo dell’acqua necessaria all’impianto; 8] Negli impianti possono essere immesse esclusivamente le seguenti specie ittiche: • il numero dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell’impianto; • Trota fario Salmo (trutta) trutta • Trota iridea Oncorhyncus mykiss • Salmerino Salvelinus alpinus e Salvelinus fontinalis • l’assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili e industriali; • il consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente. 2] A garanzia delle operazioni di verifica e di controllo, la Giunta provinciale provvede all’individuazione dell’elenco delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche da effettuarsi, nonché i metodi e la periodicità della loro esecuzione. 3] La Provincia si riserva comunque di far eseguire o ripetere le analisi in qualunque momento anche per singole determinazioni. 4] La durata dell’autorizzazione è di anni CINQUE, con possibilità di successivi rinnovi a favore del beneficiario. 5] L’autorizzazione viene rilasciata previo accertamento e verifica di tutti i requisiti di cui al comma 1°. 6] I requisiti di cui sopra devono permanere per tutta la durata dell’autorizzazione stessa; 7] Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esistenza di tutti i requisiti sopra previsti. Il venir meno dei suddetti requisiti comporterà la revoca dell’autorizzazione. 8] La Provincia, una volta accertata la regolarità della documentazione, emana il decreto di concessione, nel quale possono essere inserite specifiche disposizioni da osservare attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/ sanitaria del bacino, riservandosi di porre ulteriori restrizioni in base a sopravvenute esigenze di tutela della fauna autoctona. La Provincia, qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, stabilisce anche l’allocazione e il tipo di sbarramento per la divisione delle acque del bacino dalle altre; in questi casi l’immissione di fauna ittica di specie non autoctona deve essere specificatamente indicata nel provvedimento autorizzativo. 9] Nei bacini autorizzati l’attività di piscicoltura si rivolge unicamente a specie allevate in cattività, indenni da malattia, di comprovata provenienza, immesse ad opera del titolare dell’autorizzazione, il quale deve conservare i certificati sanitari attestanti lo stato di idoneità del pesce, anche ai fini del consumo alimentare del pescato. 10] Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della gestione dell’impianto di acquacoltura. Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza per gli interventi di messa in asciutta 1] Gli interventi definiti di “somma urgenza” dall’art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per l’esecuzione di operazioni di messa in asciutta completa o incompleta di un corso o di un bacino d’acqua vanno comunicati senza ritardo all’Amministrazione Provinciale. 2] Gli interventi definiti “d’urgenza” dall’art. 146 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, relativi all’esecuzione di operazioni di messa in asciutta completa o incompleta di un corso o di un bacino d’acqua, devono pervenire all’Amministrazione provinciale almeno 15 (quindici) giorni prima della loro effettuazione. Art. 20 - Interventi promozionali 1] In conformità a quanto stabilito dall’art. 35 della Legge n. 19/98 si individuano quali soggetti destinatari del contributo per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell’ambiente acquatico, la Federazione di cui alla Legge 16.2.1942 n. 426, le Associazioni affiliate riconosciute dal C.O.N.I. e le Associazioni di pescasportivi locali che abbiano in concessione acque pubbliche ricadenti nel territorio bellunese. Art. 21 - Vigilanza e controlli 1] Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza. 2] Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l’attività di pesca. Nel caso di diniego l’agente accertatore segnalerà il fatto al concessionario per l’adozione degli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare. Art. 22 - Norma finale 1] La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di restrizione adottati dai singoli Bacini di Pesca comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 33 della Legge regionale n. 19 del 28.4.1998. Appendice Nota bene: In riferimento al 3° comma dell’art. 9 si precisa quanto segue: Poichè la legge regionale stabilisce che la stagione ittica chiude a partire dall’ultimo lunedì del mese di settembre, solo per l’anno 2007, nel lago del Corlo l’ultimo giorno di pesca rimane comunque domenica 23 settembre. 10