Monografia formaldeide

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Monografia formaldeide
Area Sicurezza Prodotti
Monografia n. 2
Formaldeide: le norme applicabili
Marzo 2015
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Federchimica
Federchimica, la Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta
oltre 1.400 Imprese per un totale di circa 90.000 addetti; si articola in 17
Associazioni di settore e 41 Gruppi merceologici ed ha tra gli obiettivi primari il
coordinamento e la tutela del ruolo dell’Industria Chimica operante in Italia e
l’assistenza alle Imprese Associate.
Il Comitato Sicurezza Prodotti
All’interno della Direzione Centrale Tecnico Scientifica di Federchimica opera il
Comitato Sicurezza Prodotti (d’ora in avanti “il Comitato”) che è costituito da
130 Managers di Imprese.
L’attività del Comitato è quella di seguire la normativa relativa alla Sicurezza
Prodotti nella sua criticità ed implementazione e di organizzare eventi
informativi e formativi sulle specifiche tematiche.
All’interno del Comitato sono stati quindi attivati 5 Gruppi di Lavoro, per seguire
gli specifici argomenti di interesse, all’interno dei quali sono state costituite le
rispettive Task Forces.
La struttura attuale è la seguente:
Gruppo di Lavoro
G.d.L. Armi Chimiche e Dual Use
G.d.L. Biocidi
G.d.L. Materiali a Contatto con Alimenti
G.d.L. GER (Global Emerging Regulation)
G.d.L. REACH e CLP
Task Force
T.F. CLP
T.F. GHS nel mondo
T.F. eSDS
T.F. Polimeri
T.F. Formaldeide
I Gruppi di Lavoro e le rispettive Task Forces si riuniscono per analizzare le
normative e le loro implicazioni sull’Industria. Inoltre sono finalizzate alla
preparazione di strumenti di supporto, quali documenti riassuntivi e Linee
Guida, che aiutino le Imprese nell’implementazione e nell’adempimento degli
obblighi previsti per legge.
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
La Task Force Formaldeide
Federchimica ringrazia per la professionalità e l’impegno dedicati dai
Componenti della Task Force “Formaldeide” per la stesura della presente
Monografia.
Avvertenze
Le informazioni contenute in questo documento non impegnano la
responsabilità di Federchimica. La finalità del documento è quella di fornire una
panoramica alle Imprese associate interessate sulla gestione della formaldeide
in considerazione della nuova classificazione introdotta dal 6° ATP del
Regolamento CLP. Il documento non è esauriente, e necessita di
aggiornamenti in funzione dell’evoluzione normativa; non deve ritenersi
sostitutivo di un servizio di consulenza professionale.
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
INDICE
PREMESSA
Pag.
1
GLOSSARIO
Pag.
2
1. INTRODUZIONE
1.1 Caratteristiche della Formaldeide
1.2 Processi di produzione
1.3 Classificazione ed etichettatura
1.4 Usi
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 8
Pag. 10
2. PRODUZIONE/IMPIEGO
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Valore limite di esposizione professionale
Normativa Ambientale
Rifiuti
Emissioni in atmosfera
Rischi di Incidente rilevante (Seveso)
Armi chimiche
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
15
17
17
17
19
20
23
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
24
25
28
30
32
33
3. AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Regolamento biocidi
Donatori di formaldeide
Regolamento 1906/2007 (cosiddetto REACH)
Cosmetica
VOC
Norme volontarie/ norme di settore
4. IMMISSIONE SUL MERCATO
4.1
Schede Dati di Sicurezza (SDS) anche per info stoccaggio Pag. 34
e manipolazione
5. TRASPORTO
Pag. 35
6. ALLEGATI
Allegato 1: Metodi analitici
Pag. 40
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
PREMESSA
La formaldeide, aldeide dell’acido formico conosciuta anche come aldeide
formica o metanale, è l’aldeide più semplice (formula chimica CH2=O).
Il 6 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea L 167 il Regolamento (UE) n.605/2014 (6 ATP del CLP) del 5 giugno
2014 recante modifica del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP). Tale atto
legislativo introduce, tra le altre, la modifica dell’attuale classificazione
armonizzata della formaldeide come segue:
1) aggiunta della classe di pericolo di mutagenicità sulle cellule germinali
(categoria 2);
2) passaggio da categoria 2 a categoria 1B della classe di pericolo relativa alla
cancerogenesi.
Le disposizioni relative alle nuove classificazioni introdotte dal 6 ATP si
applicheranno obbligatoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1 del
Reg. (UE) 2015/491) e non più a partire dal 1°aprile 2015 (art. 3.3 del Reg.
605/2014) anche se le nuove classificazioni armonizzate possono essere
volontariamente applicate anteriormente a tale data.
Il posticipo della data di applicazione del 6° ATP si è resa necessaria in quanto
il periodo transitorio fino all'applicazione del Regolamento (UE) n. 605/2014,
significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti
adattamenti al progresso tecnico e scientifico, è apparso insufficiente a
consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle
quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate, compresa la
formaldeide.
La formaldeide è una sostanza di base nella chimica organica e non solo viene
ampiamente utilizzata dall’industria chimica, ma è presente in molti processi di
degradazione di molecole sintetiche e naturali.
Un cambiamento peggiorativo della sua classificazione non può che avere delle
forti ripercussioni su tutta la filiera produttiva sia in termini di gestione del
prodotto sia in termini commerciali.
Per tale motivo si è convenuto di redigere il presente documento e pertanto di
seguito, sono elencate, dopo una parte introduttiva sulle caratteristiche, sulla
produzione e gli usi più diffusi, informazioni più prettamente connesse al suo
utilizzo nonché le principali legislazioni applicabili evidenziando l’eventuale
impatto che la recente riclassificazione ha sulle stesse.
1
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
GLOSSARIO
SIGLA
DESCRIZIONE
ACGIH:
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Associazione americana degli Igienisti Industriali)
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des
merchandises Dangereuses par Route (Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
AIA:
Autorizzazioni Integrata Ambientale
ATP:
Adaptation to Technical Progress (Adeguamento al Progresso
Tecnico)
AUA:
Autorizzazione Unica Ambientale
CAS:
Chemical Abstracts Service
C&L:
Classification and Labelling (Classificazione ed Etichettatura)
CE:
Comunità Europea
CEE:
Comunità Economica Europea
CLP:
Classification, Labelling and
Etichettatura e Imballaggio)
CMR:
Cancerogeno o Mutageno o Tossico per il ciclo riproduttivo
CoRAP:
Piano d'Azione a Rotazione a Livello Comunitario
COV:
Composti Organici Volatili
CSA:
Valutazione della Sicurezza Chimica
CSR:
Relazione sulla Sicurezza Chimica
DF:
Donatori di formaldeide
DMTU:
Dimethylen-triurea
DOC:
Composto Organico chimicamente Definito
ECHA:
European Chemicals Agency (Agenzia Europea delle Sostanze
Chimiche)
EINECS:
European Inventory
Substances
ES:
exposure scenario (Scenario espositivo)
EU:
Unione Europea
HPLC:
High Performance Liquid Chromatography (Cromatografia
Liquida ad Alta Prestazione)
IARC:
International Agency for Research on Cancer (Agenzia
Internazionale per la ricerca sul cancro)
ISPRA:
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
of
2
Packaging
Existing
(Classificazione,
Commercial
Chemical
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GLOSSARIO (… segue)
SIGLA
DESCRIZIONE
ISS:
Istituto Superiore di Sanità
IUCLID 5:
International Uniform Chemical Information Database - Banca
dati internazionale per informazioni chimiche uniformi
MBM:
N, N'-metilenbismorfolina
MDU:
Metilen-diurea
MF:
Melammina-Formaldeide
PF:
Fenolo-Formaldeide
ppm:
parti per milione
PT:
Product Type (Tipi di Prodotto)
REACH:
Registration Evaluation Authorisation and Restriction of
Chemicals (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e
Restrizione delle Sostanze Chimiche)
RoC:
Report on Carcinogens
RoI:
Registro delle Intenzioni
SCCS:
Scientific Committee on Consumer Safety (Comitato Scientifico
per la Sicurezza dei Consumatori)
SCOEL:
Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values
(Comitato Scientifico per i Valori Limite di Esposizione
Professionale)
SDS:
Safety Data Sheet (scheda dati di sicurezza)
SM
Stato Membro
STEL:
Short-Serm Exposure Limit
SVHC:
Substance of Very High Concern (Sostanza Estremamente
Preoccupante)
THF
Tetraidrofurano
TLV-C
Threshold Limit Values – Ceiling
TMTU:
Trimethylentetraurea
TWA:
Time-Weighted Average
UF:
Urea-Formaldeide
3
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1. INTRODUZIONE
1.1 Caratteristiche della formaldeide
La molecola è planare; l'atomo di carbonio ha ibridazione sp2 ed è al centro di
un triangolo circa equilatero ai cui vertici si trovano i due atomi di idrogeno e
quello di ossigeno.
Gassosa a temperatura ambiente, si trova generalmente in due forme: come
soluzione acquosa al 37% o come paraformaldeide in forma di 1,3,5-triossano,
molecola ciclica formata dall'unione di tre molecole di formaldeide. La
ciclizzazione è una reazione reversibile, la paraformaldeide può essere
riconvertita in formaldeide.
In soluzione acquosa, la formaldeide è in equilibrio con la sua forma idrata, il
glicole metilenico (o "metandiolo", CH2(OH)2 CAS. 463-57-0 EINECS 207-3395). Tale equilibrio a temperatura ambiente è quasi completamente spostato a
destra (K > 1000); pertanto una "soluzione acquosa di formaldeide" è di fatto
una soluzione acquosa di glicole metilenico.
Le sue soluzioni acquose sono incolori e posseggono un odore caratteristico.
La formaldeide presenta il tipico comportamento chimico delle aldeidi, con la
differenza di possedere una maggiore reattività. La formaldeide è un forte
elettrofilo ed in quanto tale può dare reazione di sostituzione con i composti
aromatici e di addizione agli alcheni.
In presenza di basi, subisce la reazione di Cannizzaro trasformandosi in acido
formico e metanolo.
La reazione di Cannizzaro è un esempio di disproporzionamento (o
dismutazione), ossia una reazione in cui parte di un composto subisce
un'ossidazione mentre un'altra parte subisce una riduzione.
La formaldeide in soluzione acquosa reagisce facilmente con l'ossigeno
dell'aria, che la ossida ad acido formico.
Nella Tab.1 sono riportati i dati chimico-fisici relativi alla sostanza.
Tab. 1 - Dati chimico fisici
Caratteristiche generali
Formula bruta o molecolare
Massa molecolare (u)
Aspetto
Numero CAS
PubChem
Proprietà chimico-fisiche
Densità (g/cm3, in c.s.)
Temperatura di fusione
Temperatura di ebollizione
CH2O
30,03
gas incolore
[50-00-0]
712
1,13 (a −19 °C)
−116,9 °C (156,2 K)
−19,0 °C (254,1 K)
4
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 1 - Dati chimico fisici … (segue)
Proprietà termochimiche
ΔfH0 (kJ·mol−1)
−108,6
0
−1
ΔfG (kJ·mol )
−102,5
S0m(J·K−1mol−1)
218,8
0
−1
−1
C p,m(J·K mol )
35,4
La formaldeide pura è un gas incolore, solubilissimo nell'acqua, di odore molto
pungente e irritante, che a − 20° si liquefà e a − 92° si solidifica.
La formaldeide pura, liquefatta, è poco stabile e per polimerizzazione si
trasforma in una massa solida bianca. Dai vapori di formaldeide si ottiene
facilmente un prodotto di polimerizzazione assai bene definito, corrispondente
alla formula (CH2O)3 che vien chiamato triossimetilene, o anche atriossimetilene; si presenta come una massa bianca, cristallina, fusibile a
63°, sublimabile, la quale a temperatura più alta si trasforma di nuovo in vapore
di formaldeide; non ha più proprietà riducenti e non presenta le reazioni del
gruppo aldeidico.
1.2 Processi di produzione
La formaldeide viene fabbricata industrialmente per ossidazione di vapori di
alcool metilico con aria su catalizzatore (rame, argento o ossido di
ferro/molibdeno) a temperatura elevata. Questa reazione porta alla formazione
di una miscela di gas contenete formaldeide gassosa, la quale viene assorbita
in acqua in opportune colonne di lavaggio. La concentrazione della formaldeide
in questa soluzione acquosa dipende dalla quantità di acqua utilizzata per
l’assorbimento del gas.
Piccole quantità si producono per riduzione dell'ossido di carbonio o
dell'anidride carbonica mediante l'idrogeno in presenza di platino o di palladio.
A temperatura piuttosto bassa la reazione procede nel senso della formazione
dell'aldeide; a temperatura alta in senso contrario.
La formaldeide viene anche generata in diversi processi di degradazione di
molecole organiche naturali, come i polisaccaridi, ed è presente in molti cibi, in
parte come impurità in processi di trattamento e conservazione, ma soprattutto
perchè presente come intermedio metabolico in diversi organismi.
La formaldeide può essere presente naturalmente negli alimenti fino ai livelli di
300 a 400 mg/kg, tra cui frutta e verdura (ad esempio pera, mela), carne, pesce
(ad esempio anatra Bombay, merluzzo), crostacei e funghi secchi, ecc.
Di seguito (Tab. da 2 a 6) sono riportati alcuni esempi di alimenti che
contengono naturalmente formaldeide.
5
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 2 - Frutta e Vegetali contenenti formaldeide
Tipo di alimento
Livello (mg/kg)
Mela
6.3 – 22.3
Albicocca
9.5
Banana
16.3
Barbabietola rossa
35
Bulbi di ortaggi (es. cipolla)
11.0
Cavolo
5.3
Carota
6.7 – 10
Cavolfiore
26.9
Cetriolo
2.3 – 3.7
Uva
22.4
Cipolla verde
13.3 – 26.3
Cavolo rapa
31
Pera
38.7 – 60
Prugna
11.2
Patata
19.5
Spinaci
3.3 – 7.3
Pomodoro
5.7 – 13.3
Anguria
9.2
Ravanello bianco
3.7 – 4.4
Fungo Shiitake (essiccato)
100 – 406
Fungo Shiitake (crudo)
6 – 54.4
Tab. 3 - Carne e prodotti a base
formaldeide
Tipo di alimento
Manzo
Maiale
Pecora
Pollame
Prodotti lavorati a base di carne
(tra cui salsicce e prosciutto)
Patè di fegato
di carne contenenti
Livello (mg/kg)
4.6
5.8 – 20
8
2.5 – 5.7
< 20.7
< 11.9
Tab. 4 - Latticini contenenti formaldeide
Tipo di alimento
Livello (mg/kg)
Latte di capra
1
Latte di mucca
< 3.3
Formaggio
< 3.3
6
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 5 – Pesce contenente formaldeide
Tipo di alimento
Livello (mg/kg)
Merluzzo
4.6 – 34
Gamberetti (crudi)
1 – 2.4
Calamaro
1.8
Pesce palla
6.8
Crostacei
1 – 98
Anatra Bombay
< 140
Tab. 6 – Altri alimenti contenenti formaldeide
Tipo di alimento
Livello (mg/kg)
Bevanda alcolica
0.02 – 3.8
Bevanda analcolica
8.7
Caffè espresso
3.4 – 4.5
Caffè solubile
10 – 16
Sciroppo
<1 – 1.54
Piccole quantità di aldeide formica si trovano altresì fra i prodotti della
combustione incompleta di molte sostanze organiche e perciò anche nel fumo,
nella fuliggine, come pure nelle carni affumicate; l'azione germicida
dell'affumicamento sarebbe dovuta, per lo meno in parte, alla formaldeide
contenuta nel fumo. Tracce di formaldeide si trovano anche nell'aria
atmosferica.
Dal fumo delle sigarette si sprigiona pure una grande quantità di formaldeide
(circa 1,5 milligrammi per sigaretta). In un locale di dimensioni medie, in seguito
al fumo di sei sigarette in un locale di 50 m 3, con ricambio d'aria completo ogni
ora, la concentrazione di formaldeide supera nell'arco di 15 minuti il valore di
125 microgrammi per metro cubo oppure 0.1 ppm.
La formaldeide è commercializzata in soluzione acquosa con una
concentrazione variabile dal 30 al 60 % in peso, nota con il nome di formalina,
che di solito è stabilizzata con alcool metilico in quantità non superiori al 3%.
Non è presente sul mercato nella forma pura poiché non è stabile in questa
forma. E’ possibile trovarla in commercio anche allo stato solido come
Paraformaldeide, prodotto di polimerizzazione della formaldeide stessa.
Negli impianti moderni la soluzione acquosa di formaldeide (formalina) è
prodotta alla concentrazione dal 30 al 60 % in peso con un residuo di metanolo
dallo 0,5 al 3 %.
La stabilità allo stoccaggio delle soluzioni di formaldeide dipende dalla
concentrazione e dalla temperatura: maggiore è la concentrazione, maggiore
deve essere la temperatura di conservazione per evitare la separazione di
materiale solido (paraformaldeide).
7
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Per mitigare questo fenomeno la formaldeide in soluzione può essere
“stabilizzata” con l’aggiunta di alcool metilico o altri stabilizzanti organici
La formaldeide presenta diverse caratteristiche che la rendono interessante
industrialmente. Grazie alla sua capacità di inattivare i microrganismi per mezzo
dell’alchilazione dei gruppi amminici e sulfidrilici delle proteine e degli atomi di
azoto dell’anello delle basi puriniche, trova ad esempio molti impieghi legati alla
sua azione preservante e biocida (antimuffa, etc.).
Il suo principale utilizzo tuttavia è nella produzione di polimeri, in particolare
resine Urea-Formaldeide (UF); Melammina-Formaldeide (MF) e FenoloFormaldeide (PF). E’ inoltre impiegata come intermedio nella sintesi di derivati
acetilenici, pentaeritrolo, esametilentetraamina, 4,4' metilendifenil diisocianato,
trimetilolpropano e per agenti chelanti.
L’Unione Europea è il secondo maggiore produttore di Formaldeide dopo l’Asia
(con la Cina quale principale produttore) con oltre 7 milioni di tonnellate annue
fabbricate che rappresentano circa il 17% della produzione mondiale. Tra i vari
Stati Membri dell’UE, l’Italia si colloca al secondo posto come produttore di
formaldeide, preceduta dalla Germania e seguita da Spagna, Paesi Bassi e
Regno Unito.
1.3 Classificazione ed etichettatura
La formaldeide è immessa sul mercato come sostanza e in quanto tale:
 dal 1° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015 è classificata in conformità sia
della direttiva 67/548/CEE sia del Regolamento CLP1;
 dal 1° dicembre 2010 la sostanza è etichettata e imballata in conformità del
CLP (art. 61, par. 3);
Le soluzioni acquose di formaldeide sono ricomprese nella voce “Formaldeide
%” della Tabella 3.1 dell’Allegato VI del CLP.
I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono classificare la
formaldeide in quanto tale e in soluzione acquosa come da classificazione
riportata in Allegato VI del CLP ed eventualmente, in base ai dati a
disposizione, effettuare un’autoclassificazione per gli endpoint non armonizzati
(art.4.3 del CLP).
Il CLP prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1° dicembre 2010, i Produttori e gli
Importatori di sostanze (soggette a REACH o classificate come pericolose in
base ai criteri CLP) immesse sul mercato, in quanto tali o contenute in miscele
sopra i limiti specificati nella 99/45/CE o nel Regolamento CLP - entro 30 giorni
dalla data di immissione sul mercato - ottemperino all’obbligo di notifica della
classificazione ed etichettatura CLP all'inventario C&L detenuto dall'ECHA (art.
1
Si evidenzia che dal 1° giugno 2015 la formaldeide è classificata ed etichettata solo in conformità del
Regolamento CLP.
8
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
39 a 42). La formaldeide essendo classificata come pericolosa è quindi
soggetta a tale obbligo.
Tuttavia la notifica non va effettuata se la formaldeide è già stata registrata in
forza del regolamento REACH e se il fascicolo di registrazione comprende la
classificazione ed etichettatura ai sensi del regolamento CLP (sezione 2.1 di
IUCLID 5). Ciò è dovuto al fatto che il fascicolo di registrazione già contiene le
informazioni necessarie per le sostanze da notificare all'inventario della
classificazione e delle etichettature. (art. 40 par.1).
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione della formaldeide prevista per
il 1° gennaio 2016:
 i notificanti hanno l’obbligo di aggiornare le informazioni fornite con la
notifica (art. 40, par.2) a meno che non sia stato aggiornato il corrispondente
dossier di registrazione;
 i fornitori hanno l’obbligo di aggiornare l’etichetta e la relativa Scheda Dati di
Sicurezza.
Di seguito, nella Tab.7, è riportata la classificazione ed etichettatura della
formaldeide così come previsto dal 6 ATP:
Tab. 7 -
Classificazione ed Etichettatura della formaldeide previste dal 6°
ATP del CLP
Numero
della
sostanza
Numero
CAS
605-00100-5
50-00-0
Classificazione
Etichettatura
Categoria
di pericolo
Codici
indicazioni
di pericolo
Carc. 1B
H350
Muta. 2
H341
Acute
3*
Acute
3*
Acute
3*
Skin
1B
Tox.
Tox.
Tox.
Corr.
Skin Sens.
1
Pittogrammi,
codici di
avvertenza
GHS08
GHS06
GHS05
Dgr
Limiti di
concentrazione
specifici, fattori
M
Codici di
indicazioni
di pericolo
H350
H341
H301
H301
H311
H311
H331
H331
H314
H314
H317
H317
Skin Corr. 1B;
H314: C ≥ 25 %
Skin Irrit. 2;
H315: 5 % ≤ C
< 25 %
Eye Irrit. 2;
H319: 5 % ≤ C
< 25 %
STOT SE 3;
H335: C ≥ 5 %
Skin Sens. 1;
H317 C ≥ 0,2 %
Nei molti studi epidemiologici analizzati, l’associazione tra esposizione
professionale e tumore non è mai stata definita in maniera netta, ma nel 2004
IARC modifica la sua posizione e conclude che:
“Overall, the Working Group concluded that the results of the study of industrial
workers in the USA, supported by the largely positive findings from other
studies, provided sufficient epidemiological evidence that formaldehyde causes
nasopharyngeal cancer in humans.”
9
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Nel 2005 la Francia propone una revisione della classificazione a livello
Europeo che dopo molte discussioni arriva con un voto a maggioranza a
proporre la classificazione come Carc. 1B H350.
Sulla posizione IARC e del 12° Report on Carcinogens (RoC) americano da
sempre sono stati posti molti interrogativi.
La riclassificazione si basa su uno studio epidemiologico americano dove su 10
impianti analizzati, solo l’impianto di Wallingford, Connecticut, ha mostrato un
significativo incremento del tumore nasofaringeo nella popolazione esposta,
mentre negli altri 9 si è visto un valore inferiore a quello di riferimento.
Gli studi su animali mostrano in presenza di forti concentrazioni somministrate,
effetti sulla mucosa nasale che passano da infiammazione a proliferazione
cellulare con insorgenza di tumori epiteliali.
Ma tutto questo non supporta pienamente quanto poi tradotto nella
classificazione Europea.
1.4 Usi
Data la sua estrema versatilità, la formaldeide è utilizzata a livello industriale
per tutta una serie di applicazioni.
Di seguito sono riportati i principali settori merceologici in cui è impiegata la
formaldeide:
 Nel settore degli abrasivi è impiegata come materia prima per realizzare
resine fenolo-formaldeide, collante utilizzato nella produzione delle mole
abrasive. In particolare, vengono impiegati due tipi di resine FenoloFormaldeide: solide, in polvere, e liquide. Nelle resine solide non è presente
la formaldeide libera mentre le resine liquide contengono una percentuale di
formaldeide compresa tra il lo 0,1 e 1,0 %. In una formulazione classica
delle mole abrasive il contenuto delle resine è così suddiviso: Resina solida:
9%, Resina liquida 3%.
 Nell’ industria cosmetica la formaldeide è utilizzata quale conservante in
materie prime. Le quantità sono state di kg 36340 nell'anno 2012 e kg 30680
nell'anno 2013 come formaldeide (sol. 24%) e kg 6000 nell'anno 2012 e kg
14060 nell'anno 2013 come cessori di formaldeide (DMDM Idantoina sol.
55%).
E’ usata anche nei prodotti cosmetici per indurire le unghie.
 Nel settore del cuoio per la produzione di polimeri e/o ausiliari viene
impiegata formaldeide o donatori di formaldeide nei seguenti contesti:
1. Polimeri poliuretanici in dispersione acquosa.
La sostanza viene impiegata come materia prima per la sintesi di
poliuretani e partecipa al processo di polimerizzazione quando viene
utilizzata la tecnica urea-formaldeide. Il prodotto finito, che contiene
formaldeide nell’ordine di qualche punto percentuale, è una dispersione
acquosa che entra nel settore della rifinizione del cuoio.
10
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
2. Polimeri acrilici in emulsione acquosa.
La formaldeide è presente nelle resine acriliche autoreticolanti che
contengono N-Metilolacrilammide, sia tal quale che come donatore di
formaldeide in quanto rilasciano formaldeide in fase di applicazione del
prodotto finito ad alte temperature. Inoltre alcuni polimeri acrilici possono
rilasciare formaldeide, anche nell’ordine di qualche centinaio di ppm, per
l’impiego di alcuni catalizzatori riducenti che generano formaldeide come
sottoprodotto della reazione di polimerizzazione radicalica.
I quantitativi rilasciati in fase di applicazione dipendono fortemente dalle
condizioni operative del processo di rifinizione.
3. Biocidi
Per prevenire l’attacco batterico ai prodotti ausiliari impiegati nel settore
cuoio vengono utilizzati biocidi donatori di formaldeide. La formaldeide
generata viene rilasciata gradualmente e si posiziona nello spazio di
testa dei contenitori chiusi. I quantitativi in gioco sono nell’ordine di
qualche centinaio di ppm di formaldeide totale presente nei prodotti
ausiliari per la rifinizione del cuoio. Per quanto riguarda la fase di
applicazione ed i manufatti finali, i quantitativi coinvolti dipendono
fortemente dalle quantità utilizzate e dalle condizioni operative del
processo di rifinizione.
4. Reticolante per soluzioni di caseine
L’impiego nel settore conciario di soluzioni di caseine è tradizionalmente
associato all’utilizzo di formaldeide come agente reticolante. Anche se
attualmente sono disponibili tecniche diverse di reticolazione, non si
esclude che tale prassi sia ancora in uso da parte delle concerie.
5. Tannini
Nel settore conciario può essere impiegata formaldeide nei tannini
utilizzati come riconcianti nelle fasi ad umido del trattamento del cuoio.
 Nel settore dei fertilizzanti la formaldeide è impiegata per la produzione di
condensati di urea in miscele del tipo: metilen-diurea (MDU), Dimethylentriurea (DMTU), Trimethylentetraurea (TMTU). Questi tipi di concimi sono
caratterizzati da un lento rilascio di azoto.
La produzione nazionale è di circa 30-35.000 tonnellate di solidi granulari e
5.000 tonnellate di prodotto liquido di cui: 3.300 tonnellate di granulari solidi
e 500 tonnellate di prodotto liquido, sono vendute sul mercato nazionale.
 Nel settore farmaceutico la formaldeide è impiegata nella produzione di
taluni farmaci (es. anticoagulanti e antivirali). In questi casi essa risulta
essere un reattivo di processo che entra nella “costruzione” della molecola
finale attraverso una reazione tipo di Mannich.
 Nel settore pitture e vernici, adesivi e inchiostri i biocidi donatori di
formaldeide sono ampiamente utilizzati come preservanti in prodotti a base
11
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
acqua. I donatori di formaldeide agiscono con diverse cinetiche. Alcuni
rilasciano formaldeide non appena entrati in contatto con l’acqua, altri la
rilasciano più lentamente in base all’ambiente in cui vengono inseriti. Il
rilascio di formaldeide è una questione di equilibrio chimico dal momento in
cui la sua rimozione porta la reazione verso un ulteriore rilascio della
sostanza. I donatori di formaldeide sono utilizzati, ad esempio, nelle vernici
all’acqua nelle quali la formaldeide viene rilasciata nello spazio di testa delle
latte chiuse (l’aria presente all’interno della latta).
 Nel settore tessile la formaldeide trova applicazione nella produzione di
resine UF e MF impiegate per prevenire la perdita di colore durante il
lavaggio degli indumenti e talvolta come fissativo antipiega e antimacchia.
La formaldeide è anche impiegato nella sintesi del 1,4-butandiolo, o BDO
che è un intermedio nella sintesi di tetraidrofurano (THF) utilizzato per la
produzione di fibre spandex (elastomeri a base di poliuretani) per
elasticizzare i tessuti.
Sempre in questo settore, la formaldeide è impiegata per produrre le resine
con diciandiammide, utilizzate come fissatori di coloranti diretti e reattivi per
il cotone (ora in gran parte sostituite da poliammine cationiche, ma ancora
usate). Altre sostanze con aldeide formica come reagente sono i tannini
sintetici (fissatori di coloranti per poliammidi e ugualizzanti) e i
naftalensolfonati (ugualizzanti e disperdenti).
 Nel settore legno-mobile la formaldeide trova largo impiego nel settore della
produzione di pannelli: di legno massiccio (lamellari, listellari), di particelle
(truciolari) e di fibre (MDF) largamente impiegati nella produzione di mobili e
con svariati utilizzi anche in ambito edilizio. Gli elementi legnosi vengono
infatti incollati mediante pressatura a caldo per mezzo di resine UreaFormaldeide, Melamina-Formaldeide, Melamina-Urea-Formaldeide o
Fenolo-Formaldeide. Anche nella produzione di pannelli di legno
compensato resine a base formaldeide vengono utilizzate nell’incollaggio
degli sfogliati di legno. Le medesime resine sono anche utilizzate nella
nobilitazione dei pannelli con piallacci di legno.
Carte e laminati utilizzati per la finitura di pannelli sono normalmente
impregnati con resine a base di formaldeide (ureiche, melamminiche e
fenoliche).
La formaldeide è un ingrediente utilizzato anche per la preparazione di
vernici ureiche che, sebbene oramai praticamente sostituite da altri prodotti,
trovano applicazione nella finitura dei mobili.
 Nel settore degli oli lubrificanti, e più in particolare dei lubrorefrigeranti,
vengono utilizzati biocidi donatori di formaldeide con la finalità di evitare,
durante la lavorazione dei metalli, il proliferare di batteri potenzialmente
pericolosi sia per la salute degli operatori, sia per il prodotto stesso; le
quantità di donatori di formaldeide utilizzate in Italia sono nell'ordine delle
200 tonnellate l'anno.
Va sottolineato che, anche quando il contenuto di formaldeide nel biocida
risulti essere superiore ai limiti di legge, questa viene rilasciata
12
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
gradualmente in soluzione acquosa durante un determinato periodo di
tempo; questo fa sì che, come dimostrato dagli studi effettuati dalla DGUV
tedesca (corrispondente all‘INAIL), il contenuto di formaldeide nell'aria nei
locali dove vengono utilizzate queste sostanze donatrici di formaldeide si
attesti sempre ben al di sotto dei valori soglia previsti dalla legge.
Si evidenzia infine che i possibili prodotti alternativi alla formaldeide sono
tutti caratterizzati da un'efficacia notevolmente minore a fronte di un costo
maggiore.
 Nel settore dei prodotti chimici per il trattamento delle acque industriali, la
formaldeide viene usata, tipicamente in miscela con altri attivi, quale biocida
e come intermedio di sintesi per la produzione di polimeri disperdenti.
 Nel settore della salute degli animali la formaldeide è utilizzata al 24% per i
bagni podali negli allevamenti delle bovine da latte.
In ambito zootecnico la formaldeide è utilizzata per la sanificazione delle
vasche nell’allevamento ittico. Sempre in quest’ambito, la formaldeide è
utilizzata come biocida per evitare la formazione di parassiti e muffe negli
incubatoi delle uova di pesce (nella troticoltura, ad esempio).
 Nel settore dell’edilizia, e nello specifico degli additivi per calcestruzzo e
malte, la formaldeide viene utilizzata in due modalità e per due scopi distinti:
 Produzione di polimeri superfluidificanti, da annoverarsi tra i componenti
base degli additivi per calcestruzzo e malte;
 Conservazione degli additivi che, essendo a base acquosa e di natura
organica, si dimostrano particolarmente suscettibili ad attacco da parte
di batteri , funghi, lieviti e muffe.
Nel caso 1) essa costituisce componente fondamentale con reale
funzione di reagente chimico che, attraverso una reazione di
policondensazione, porta all’unione dei diversi monomeri (mediante dei
ponti –CH2-)
contenenti generalmente un gruppo aromatico. I
quantitativi di formaldeide in soluzione acquosa (concentrazione 24% o
37%) oppure nella sua forma solida (paraformaldeide) usati in formula
sono significativi (dall’ 1% al 5% come pura, a seconda delle dimensioni
dei monomeri e del peso molecolare dei polimeri ottenuti). I polimeri che
impiegano formaldeide nella reazione di condensazione sono il sale
sodico e calcico del β-naftalen solfonato condensato con formaldeide, il
sale sodico della melammina solfonata condensata con formaldeide e la
famiglia del sale sodico dei poliariesteri condensati con formaldeide. In
Europa, per il 2014, è prevista una produzione totale del polimero più
importante, ovvero il β-naftalen solfonato condensato con formaldeide,
(per gli altri possiamo considerare i volumi trascurabili) pari a circa
65.000 tons calcolate come forma solida. Queste quantità, considerando
che il prodotto viene utilizzato prevalentemente liquido alla
concentrazione di ca. il 40% nel settore degli additivi, corrisponde a
circa 165.000 tons. La formaldeide utilizzata come pura si aggira intorno
a 6.500 tons che equivalgono a circa 27.000 tons in soluzione al 24%. In
accordo con quanto descritto, la formaldeide è quindi inevitabilmente
13
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
presente nei prodotti finali come residuo della sintesi ed il suo
quantitativo si aggira, a seconda della tipologia di processo e del
polimero, all’interno dell’intervallo 300-800 ppm. Questi valori,
corrispondendo ad una percentuale inferiore al limite oltre il quale scatta
l’obbligo di indicazione dell’effetto sensibilizzante, permettono di non
etichettare il prodotto finale. Qualora in relazione anche a certificazioni
volontarie (LEED – Green Building) fosse necessario produrre dei
polimeri definiti “formaldehyde free” (esenti da formaldeide) si rende
necessario un trattamento chimico aggiuntivo: la formaldeide residua
viene ossidata chimicamente ed il suo tenore può scendere a livelli
molto bassi (<10 ppm) o addirittura non rilevabili. Un esempio di questo
tipo è costituito dall’utilizzo di polimero β – naftalensolfonato esente da
formaldeide per la produzione di lastre in gesso.
Nel caso 2) si è in presenza di un’aggiunta deliberata di un agente
conservante-preservante (biocida) atto a contenere la degradazione a
cui tendenzialmente vanno incontro gli additivi per calcestruzzo e malte;
siamo difatti in presenza di soluzioni acquose di sostanze organiche
che, soprattutto nel periodo estivo, possono essere aggredite da
microorganismi di diversa specie. E’ quindi operazione comune
l’introduzione di alcuni prodotti tra i cui principi attivi quello più diffuso, in
ragione del suo costo limitato e della sua efficacia, è un donatore di
formaldeide; il rilascio della formaldeide può essere più o meno veloce
nel tempo dando al biocida caratteristiche di sanitizzante
o di
conservante vero e proprio. Tali donatori di formaldeide possono essere
utilizzati da soli o molto spesso in combinazione con altri principi attivi,
che congiuntamente danno al biocida un’efficacia definita ad ampio
spettro. Anche in questo caso se si desiderasse produrre materiali
esenti da formaldeide sarebbe necessario impiegare biocidi non
contenenti donatori di formaldeide, bensì molecole specifiche
“formaldehyde free”.
Il mercato degli additivi (liquidi) in Italia, nel 2013, si è aggirato intorno a
95.000 tonnellate (concentrazione di attivo che va dal 15 al 30%) e
rappresenta il secondo mercato europeo dopo la Germania; la quantità
totale prodotta e consumata in Europa, sempre nel 2013, è stata pari a
350.000 tonnellate. Considerando che tali additivi contengono almeno lo
0,15% di biocida per la loro conservazione e la maggior parte dei biocidi
contiene un donatore di formaldeide (con contenuto di donatore del 35%
- 40%) è ragionevole pensare che possano essere consumate in Europa
circa 550 tonnellate di biocida e dalle 200 alle 250 tonnellate di donatore
di formaldeide.
14
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
2. PRODUZIONE E IMPIEGO
2.1 Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Con il cambio di classificazione della Formaldeide, che da essere considerata
“sospetto cancerogeno Cat.2” è ora classificata “cancerogeno Cat.1b”, anche gli
obblighi del Datore di lavoro in ambito Salute e Sicurezza sono aumentati,
sovraccaricando molto gli aspetti organizzativi e burocratici dovuti all’utilizzo
della sostanza stessa.
Infatti, facendo riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nello specifico al Titolo IX
“Sostanze pericolose”, oltre ad applicare il Capo I “Protezione da Agenti
Chimici”, è necessario rispettare anche gli obblighi del capo II “Protezione da
Agenti cancerogeni e Mutageni”. Ciò comporta maggiori adempimenti, che,
coinvolgono un numero molto esteso di Imprese, anche quelle che
normalmente non sono abituate a trattare sostanze/miscele classificate in
questo modo.
In particolare, vengono indicati di seguito, tra gli altri, gli obblighi di maggiore
impatto che si aggiungono al Datore di Lavoro e che devono essere attuati
indipendentemente dalla definizione di un eventuale Valore Limite di
Esposizione Professionale (nell’attuale assetto legislativo nazionale2):
 Ricorso a un sistema chiuso nel caso in cui non sia possibile la sostituzione
della sostanza stessa (art. 235).
 Integrazione del Documento di Valutazione del Rischio con i seguenti dati
(Art. 236):
 i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
 il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni;
 l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
 le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuali utilizzati;
 le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e
le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
 Aggiornamento, come minimo, ogni 3 anni della Valutazione del Rischio
(Art. 236).
 Limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguarti
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali “vietato
fumare”, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione.
 Provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l’efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente
2
Infatti, in altri Paesi dell’Unione Europea, laddove è stato stabilito un Valore Limite di Esposizione
Professionale, è sufficiente che il Datore di Lavoro dimostri che l’esposizione dei propri lavoratori è al di
sotto dello stesso per non applicare gli obblighi relativi all’esposizione a sostanze/miscele cancerogene
e/o mutagene.
15
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili








le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un
incidente.
Disporre che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti separati dagli abiti civili.
In caso di esposizione non prevedibile, comunicare senza indugio
all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi indicando analiticamente
le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o
pericolose.
Iscrivere i lavoratori, per i quali dalla valutazione del rischio è stato
evidenziato un rischio per la salute3 (Art. 243), in un registro nel quale è
riportato, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno, o
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
Inoltre, in caso di redazione del registro:
consegnare copia del registro all’ISPESL (ora INAIL) e all’organo di
vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni 3 anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
consegnare, a richiesta, all’ISS copia del registro;
in caso di cessazione dell’attività dell’azienda, consegnare copia del
registro all’organo di vigilanza competente per territorio;
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione ad agenti cancerogeni, chiedere all’ISPESL (ora
INAIL) copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia
in possesso;
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, inviare all’ISPESL (ora
INAIL), per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro e consegnare copia al lavoratore stesso
3
Per individuare i lavoratori “esposti” ci si può avvalere delle definizioni riportate nelle Linee Guida del Coordinamento
Tecnico delle Regioni (agg. 2002 –
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/642/869/linee_guida_cancerogeni_mutageni.pdf):
 Lavoratori POTENZIALMENTE esposti: il valore di esposizione risulta superiore a quello della popolazione generale
solo per eventi imprevedibili e non sistematici;
 Lavoratori ESPOSTI: il valore di esposizione potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale.
Si ricorda che il registro (i cui modelli e modalità di tenuta sono determinati dal DM 155/2007) deve essere istituito
solamente se, verificata la presenza di lavoratori esposti, vi è rischio per la salute derivante da esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni e quindi se viene attuata la relativa sorveglianza sanitaria. Viceversa, se nel Documento di
Valutazione dei Rischi viene dimostrato che non c’è rischio per la salute derivante da esposizione, non si può e non si
deve fare la sorveglianza sanitaria e, quindi, non si deve istituire il registro.
16
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
2.1.1 Valore limite di esposizione professionale
Allo stato attuale per la formaldeide non è presente un Valore Limite di
esposizione in allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. A livello europeo lo
SCOEL ne sta discutendo: nella Raccomandazione in preparazione sono stati
fissati un TWA-8h di 0.2 ppm o 0,2 mg/m3 e un limite di esposizione a breve
termine- 15 min (STEL) di 0,4 ppm o 0,5 mg/m3.
E’ importante sottolineare che negli studi pubblicati sulla Raccomandazione
dello SCOEL è evidenziato che sotto i 2 ppm di esposizione alla formaldeide
non si attiva un aumento della proliferazione cellulare dell'epitelio respiratorio.
In ogni modo, vista la mancanza di un valore limite pubblicato a livello nazionale
o europeo, ai sensi dell. Art. 44(e) del contratto chimico dei chimici, le Imprese
chimiche hanno comunque l’obbligo di adottare il Valore limite per la
formaldeide fissato dall’Associazione americana degli Igienisti Industriali –
ACGIH che è di 0,37 mg/m3 (0,30 ppm) come TLV-Ceiling.
2.2 Normativa Ambientale
2.2.1 Rifiuti
I cambiamenti nella classificazione della Formaldeide definiti dal Regolamento
(UE) 605/2014 (6 ATP) possono influire sulla classificazione dei rifiuti che
contengono tale sostanza.
Si ricorda che gli attuali riferimenti per la classificazione dei rifiuti sono la
Decisione 2000/532/CE ed il D.Lgs. 152/2006 (Allegati e I D alla Parte IV), che
ha ripreso in Italia i contenuti di tale Decisione europea. La Decisione fa ancora
riferimento alla classificazione di sostanze e miscele di cui alle Direttive
1967/548/CEE e 1999/45/CE e prevede che ai rifiuti vengano attribuite le
caratteristiche di pericolo da H1 a H15, nel caso in cui nel rifiuto sia contenuta
una quantità di sostanze pericolose al di sopra di determinate concentrazioni o
nel caso il rifiuto detenga determinate caratteristiche chimico-fisiche (ad
esempio, punto di infiammabilità < 21°C).
Nel caso della caratteristica di pericolo H7 (Cancerogeno), il rifiuto si considera
pericoloso se nello stesso si rileva la presenza (percentuale sul peso) di:
- una sostanza ritenuta cancerogena di categoria 1 o 2 ≥ 0,1%, oppure
- una sostanza ritenuta cancerogena di categoria 3 ≥ 1%.
Quindi, se in passato la concentrazione che, per rifiuti contenenti Formaldeide,
faceva sì che il rifiuto venisse considerato cancerogeno era l’1%, a seguito delle
modifiche dettate dal 6 ATP la concentrazione passa allo 0,1%: dunque, esiste
la possibilità che rifiuti in passato non considerati cancerogeni oggi lo siano.
Lo stesso vale per quanto concerne la caratteristica di pericolo H11
(mutageno), che è attribuita se il rifiuto contiene una sostanza mutagena di
categoria 3 (R68) in concentrazione ≥ 1%.
Se un rifiuto in passato considerato non pericoloso passa ad essere classificato
come pericoloso, il produttore del rifiuto deve prestare attenzione ai
cambiamenti:
17
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
 sul deposito temporaneo del rifiuto presso il sito di produzione (se si sceglie il
criterio quantitativo, possono essere tenuti in deposito rifiuti non pericolosi
fino a 30mc, mentre per i pericolosi il limite è 10mc);
 in merito alla miscelazione: sarà infatti vietato miscelare il rifiuto con rifiuti
non pericolosi o con altri rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di
pericolo (tale attenzione vale anche se il rifiuto contenente formaldeide era
già classificato pericoloso ma con caratteristiche di pericolo differenti, ad
esempio H6);
 ai documenti atti a tracciare la movimentazione dei rifiuti: ad oggi, infatti,
l’utilizzo del sistema informatico SISTRI è obbligatorio solo per i rifiuti
pericolosi;
 scelta delle imprese a cui affidare il trasporto e il trattamento (recupero o
smaltimento) del rifiuto: sarà necessario verificare l’iscrizione all’albo gestori
ambientali per i trasportatori e le autorizzazioni dell’impianto di trattamento
per verificarne la compatibilità col rifiuto da gestire.
Si ricorda, inoltre, che in caso di inadempienze alla normativa sui rifiuti, le
sanzioni in caso di rifiuti pericolosi sono diverse (maggiori) rispetto a quelle
applicabili se i rifiuti oggetto delle infrazioni sono non pericolosi.
Si segnala che dal 1 giugno 2015 saranno applicabili le nuove disposizioni
europee sulla classificazione dei rifiuti, definite dal Regolamento (UE) n.
1357/20144 e dalla Decisione 2014/955/UE5In particolare, il Regolamento (UE)
n. 1357/2014 definisce nuovi limiti di concentrazione e nuovi criteri per
l'attribuzione di diverse caratteristiche di pericolo ai rifiuti.
Sulla base di tali nuovi criteri saranno considerati:
 cancerogeni i rifiuti contenenti sostanze classificate come H350 in
concentrazione ≥ 0.1%
 mutageni i rifiuti contenenti sostanze classificate come H340 in
concentrazione ≥ 0.1%
 tossici i rifiuti contenenti sostanze classificate come
 H301 in concentrazione ≥ 5%
 H311 in concentrazione ≥ 15%
 H331 in concentrazione ≥ 3.5%
 sensibilizzanti i rifiuti contenenti sostanze classificate come H317 in
concentrazione ≥ 10%
4
“Regolamento (UE) n. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicato sulla
G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014.
5
“Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE)”, pubblicata sulla
G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014.
18
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
2.2.2 Emissioni in atmosfera
La Parte V del D.Lgs. 152/2006 è dedicata alla disciplina delle emissioni in
atmosfera.
In particolare, l’art. 275 e il relativo Allegato III disciplinano le emissioni di COV;
l’autorizzazione relativa a tali emissioni può far parte della “Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA)” (istituita con il Dpr 13 marzo 2013, n. 59) oppure della
“Autorizzazioni Integrata Ambientale (AIA)” (disciplinata dalla Parte II del D.Lgs.
152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. 46/2014).
L’attuale Parte I (“Disposizioni generali”) del sopra citato Allegato III (“Emissioni
di composti organici volatili”) stabilisce:
“2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e
l'ambiente
2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di Cov
classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici
per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte
le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio
R45, R46, R49, R60 o R61, sono sostituite quanto prima con sostanze e
miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione
europea, ove emanate.
2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i Cov di cui al punto 2.1 in una quantità
complessivamente uguale o superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2
mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli Cov.
2.3. Agli effluenti gassosi che emettono Cov ai quali sono state assegnate o sui
quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali
sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità
complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di
emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli Cov.
2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei Cov di cui
ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate.
2.5. Alle emissioni di Cov ai quali, successivamente al 12 marzo 2004, sono
assegnate etichette con una delle indicazioni di pericolo di cui ai punti 2.1 e 2.3,
si applicano, quanto prima, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del
provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite
di emissione previsti da tali punti. Se il provvedimento di attuazione è anteriore
al 31 ottobre 2006 tali valori limite, nei casi previsti dall'articolo 275, commi 8 e
9, si applicano a partire dal 31 ottobre 2007.”
Per completezza di informazione, si segnala che a decorrere dal 1° giugno
2015 i paragrafi 2.1 e 2.3 verranno modificati eliminando ogni riferimento alle
frasi R:
"2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV
classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici
per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte
le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite
19
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee
guida della Commissione europea, ove emanate.
2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o
sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una
quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore
limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli
COV.".
La formaldeide, tuttavia, nella maggior parte dei casi non è utilizzata come
solvente ma come reagente, e quindi non rientra nel campo di applicazione
dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006; resta quindi ferma la legislazione generale
sulle emissioni in atmosfera sinora applicata o, per i settori assoggettati alla
Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, quanto previsto dai BREF (BAT
– Best Available Techniques – Reference Documents).
2.3 Rischi di Incidente Rilevante (cosiddetta “Seveso”)
La Formaldeide (concentrazione al 90%) rientra tra le sostanze pericolose
indicate nella parte I dell’Allegato I (sostanze specificate) del Decreto
Legislativo 334/99 e s.m.i.
Il Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i detta disposizioni finalizzate a prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
Le specifiche disposizioni del Decreto non sono direttamente correlate al
processo di produzione/utilizzo ma si applicano agli stabilimenti in cui sono
presenti le sostanze pericolose indicate dall’Allegato I in quantità uguali o
superiori a quelle indicate dal medesimo Allegato.
Per la Formaldeide (conc. ≥ 90%) le quantità da considerare sono riportate
nella Tab.8:
Tab. 8 – Quantità di formaldeide ai fini dell’applicazione del D.lgs. 238/05
Allegato I
D.lgs. 334/99 così come modificato dal D.lgs. 238/05
Parte I Sostanze Specificate
Colonna 1
Sostanze Pericolose
Colonna 2
Colonna 3
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell’applicazione
degli art. 6 e 7
dell’art. 8
5
50
Formaldeide (conc.≥ 90%)
Il gestore dello stabilimento ha pertanto l’obbligo di effettuare un esame
preliminare della quantità presente, per definire esattamente gli obblighi
derivanti da questa normativa.
20
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Si ricorda che, per il gestore di stabilimenti industriali ove si svolgono le attività
elencate nell’Allegato A del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. in cui sono presenti
quantitativi di sostanze pericolose inferiori a quelli indicati nell’Allegato I, vige
l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e
limitarne le conseguenze: il produttore deve quindi individuare i rischi di
incidente rilevante, integrando il Documento di Valutazione dei Rischi previsto
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., adottare le appropriate misure di sicurezza,
procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di “coloro
che lavorano in situ” secondo quanto previsto dal D.M. 30 marzo 1998 (vedi art.
5, comma 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.).
A parte il caso della Formaldeide conc. ≥ 90%, la nuova classificazione della
Formaldeide come “cancerogeno cat.1b” e “sospetto mutageno cat.2” non va ad
alterare gli obblighi del gestore dello stabilimento poiché la cancerogenicità e la
mutagenicità non rientrano nel campo di applicazione della normativa (vedi le
categorie di sostanze riportate nella Parte 2 dell’Allegato I del D.Lgs. 334/99 e
s.m.i).
Entro il 31 maggio 2015 gli Sati membri dovranno recepire nel proprio
ordinamento nazionale la Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta “Direttiva Seveso 3”,
la cui applicazione scatterà dal 1° giugno 2015 (data di abrogazione della
Direttiva 96/82/CEE e di piena entrata in vigore del Regolamento CLP).
Le modifiche più importanti introdotte dalla Seveso 3 riguardano l’Allegato I, a
partire dall’inversione tra Parte 1 e Parte 2 rispetto all’attuale direttiva. Nella
nuova Parte I, che contiene le categorie di sostanze e miscele che determinano
l’assoggettabilità alla normativa, vengono introdotte la nuova nomenclatura e la
classificazione secondo il Regolamento CLP mentre nella Parte 2, che contiene
le sostanze nominativamente citate, vengono aggiunte 14 nuove voci.
La Formaldeide (conc. ≥ 90%) è presente nell’Allegato I, Parte 2 della Direttiva
2012/18/UE e i quantitativi che determinano gli obblighi per il gestore dello
stabilimento rimangono invariati rispetto alla Direttiva 96/82/CEE (Tab.9).
Tab. 9 – Quantità di formaldeide ai fini dell’applicazione della Direttiva
2012/18/UE
Allegato I
Direttiva 2012/18/UE
Parte II Sostanze Pericolose Specificate
Colonna 1
Sostanze Pericolose
Colonna 2
Colonna 3
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell’applicazione dei
Requisiti di soglia
inferiore
Requisiti di soglia
superiore
5
50
Formaldeide (conc.≥ 90%)
La formaldeide in commercio è abitualmente presente come soluzione acquosa
dal 30 al 60 % in peso e in queste concentrazioni rientra nel campo di
applicazione del Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i. in considerazione della sua
21
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
classificazione come sostanza tossica ai sensi della Direttiva 67/548/EEC (
formaldeide tossica se in conc. ≥ 25%).
Le quantità che il gestore dello stabilimento deve considerare per la formaldeide
( conc. ≥ 25%) sono riportate nella Tab.10:
Tab. 10 – Quantità di sostanze tossiche ai fini dell’applicazione del
D.lgs. 238/05
Allegato I
D.lgs. 334/99 così come modificato dal D.lgs. 238/05
Parte I Sostanze Specificate
Colonna 1
Sostanze Pericolose
Colonna 2
Colonna 3
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell’applicazione
degli art. 6 e 7
dell’art. 8
50
200
Tossiche
Con il recepimento dell’Italia della Direttiva 2012/18/UE, i quantitativi che
determinano gli obblighi per il gestore dello stabilimento saranno determinati
dalla classificazione secondo i criteri del Regolamento (CE) n.1272/2008 CLP
della formaldeide (conc. ≤ 90%).
Di seguito, nella Tab.11, sono riportati i quantitativi da considerare a seconda
della classificazione della formaldeide (conc. ≤ 90%) nelle diverse categorie di
tossicità acuta previste dal CLP:
Tab. 11 – Quantità di sostanze tossiche ai fini dell’applicazione della
Direttiva 2012/18/UE
Allegato I
Direttiva 2012/18/UE
Parte II Sostanze Pericolose Specificate
Colonna 1
Sostanze Pericolose
Colonna 2
Colonna 3
Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell’applicazione dei
Requisiti di soglia
inferiore
Requisiti di soglia
superiore
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria
1, tutte le vie di esposizione
5
20
H2 TOSSICITÀ ACUTA
 Categoria 2, tutte le vie di
esposizione
 Categoria 3,esposizione
per inalazione (cfr. nota 7)
50
200
22
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
2.4 Armi chimiche
Normativa di riferimento: Legge 18 Novembre 1995, n. 496 “Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi,
fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.” come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n.
93 (Suppl. Ord. alla G.U. del 25 novembre 1995)
La Formaldeide, pur non rientrando in alcuna delle 3 tabelle di composti chimici
contemplati dalla norma di riferimento, è tuttavia un composto organico
chimicamente definito (DOC) e, qualora la sua produzione preveda il
superamento della soglia di 200 ton /anno per impianto produttivo
(stabilimento), la Convenzione di Parigi prevede che venga effettuata una
dichiarazione consuntiva entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Tale dichiarazione va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico
(www.opac496.it).
La riclassificazione della Formaldeide non determina variazioni per quanto
riguarda gli obblighi previsti dalla normativa sulle armi chimiche.
23
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
3. AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE
3.1 Regolamento biocidi
L’utilizzo come biocida della Formaldeide è soggetto agli obblighi del
Regolamento (UE) 528/2012 entrato in vigore il 1° settembre 2013, con un
periodo di transizione in cui devono continuare a essere applicate le
disposizioni nazionali già esistenti per l’immissione sul mercato dei biocidi. Il
regolamento ha abrogato la Direttiva sui biocidi (Direttiva 98/8/EC) che già
contemplava tale periodo, anche se di minor durata.
Principio Attivo
Per essere immessa sul mercato come principio attivo biocida, i produttori di
formaldeide devono aver provveduto alla sua identificazione e ed alla
successiva notifica presso le autorità comunitarie, al fine di farla approvare,
secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.
A tale scopo i notificanti hanno presentato un dossier tecnico contenente studi e
informazioni sulle proprietà chimico-fisiche, sull’efficacia, sugli effetti tossici per
l’uomo a breve e lungo termine, sugli effetti a carico di organismi non bersaglio
e sull’impatto ambientale.
L’industria, come si evince dall’allegato II del regolamento 1451/2007 (ora
abrogato dal regolamento 1062/2014), ha sostenuto la Formaldeide come
principio attivo biocida per le tipologie di prodotto (product type) 1, 4, 5, 6, 9, 11,
12, 13, 18, 21, 23. La presenza della sostanza nell’Allegato II di tale
regolamento ne permette l’utilizzo a scopo biocida (anche da parte dei
produttori che non hanno sottomesso il dossier del principio attivo sino al 1°
settembre 20156) per i tipi di prodotto indicati fino a quando non verrà
pubblicato il Regolamento che approva la sostanza o una Decisione di non
approvazione. Ad oggi sono uscite delle Decisioni di non inclusione, emanate
dalla Commissione, che escludono l'uso della formaldeide come biocida per i
seguenti PT : 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23. Attualmente quindi non è
un principio attivo valutato e approvato dalle Autorità ma è ancora in fase di
revisione e può essere quindi ancora utilizzato come principio attivo biocida per
i seguenti PT che non sono stati oggetto di decisione di non inclusione:
2, 3, 22.
Il comitato sui Biocidi dell’ECHA ha raccomandato di considerare la formaldeide
come un candidato alla sostituzione per le seguenti tipologie di prodotto: PT2 e
PT3 poiché incontra uno dei criteri di esclusione di cui all’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 528/2012 e s.m.i.,.
Se la formaldeide, come esito della valutazione, venisse approvata per essere
utilizzata in prodotti biocidi, questi però, dovrebbero essere sottoposti, al
momento dell’autorizzazione, a valutazione comparativa secondo l’articolo 23
del BPR.
6
A decorrere alo 1° settembre 2015 un biocida non è messo a disposizione sul mercato se il fabbricante o l‘importatore
di formaldeide contenuta nel prodotti o l’importatore del biocida non sono iscritti nell’elenco dell’articolo 95 dei fornitori
alternativi.
24
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Se la valutazione comparativa dimostrasse che sono rispettati entrambi i criteri
seguenti:
a) per gli usi specificati nella domanda esiste già un biocida autorizzato oppure
un metodo di contrasto o di prevenzione non chimico che presenta un
rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e
l’ambiente, è sufficientemente efficace e non comporta altri svantaggi
economici o pratici significativi;
b) la diversità chimica dei principi attivi è adeguata a ridurre al minimo lo
sviluppo di resistenza da parte dell’organismo nocivo bersaglio;
la Commissione, vieterà o limiterà la messa a disposizione sul mercato o l’uso
del biocida contenente formaldeide.
L’autorizzazione del biocida contenente formaldeide sarà rilasciata per
massimo 5 anni e sarà rinnovata per lo stesso periodo di tempo.
Formulato biocida
Se il prodotto è immesso sul mercato sotto forma di miscela, i responsabili
dell’immissione sul mercato del formulato dovranno ottemperare a ulteriori
obblighi ai sensi sia del Regolamento biocidi sia di norme nazionali ancora
vigenti in alcuni stati dell’Unione Europea quali l’Italia.
Ai sensi del Regolamento 528/2012, il formulatore deve infatti richiedere
un’autorizzazione per il proprio prodotto successivamente all’approvazione del
principio attivo.
3.1.1 Donatori di formaldeide (DF)
I donatori di formaldeide sono una categoria di principi attivi ad azione biocida
che controllano la crescita microbica in prodotti e impianti contenenti acqua
mediante il lento rilascio della formaldeide direttamente nella matrice.
Nell'Allegato II del Regolamento 1062/2014, che riporta le combinazioni di
principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame al 4 agosto
2014, sono presenti undici sostanze appartenenti alla categoria dei donatori di
formaldeide. Di seguito, nella Tab.12, sono riportati i nomi di questi principi
attivi, con l'indicazione dello Stato Relatore, del numero CE e CAS e dei tipi di
prodotto (PT) sostenuti.
25
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 12 - Donatori di formaldeide inclusi nel programma di riesame
Denominazione
EC
CAS
SM
relatore
PT
2
PT
6
PT
11
PT
12
PT
13
(Etilendiossi)dimetanolo
222-720-6
3586-55-8
PL
x
x
x
x
X
2,2',2”-(esaidro-1,3,5triazin 1,3,5-triil)
trietanolo
225-208-0
4719-04-4
PL
x
x
x
X
N, N'metilenbismorfolina
227-062-3
5625-90-1
AT
x
X
1,3-bis(idrossimetil)-5,5
dimetilimidazolidin2,4-dione
229-222-8
6440-58-0
PL
x
X
3,3'-metilenbis[5metilossazolidina]/Ossa
zolidina
266-235-8
66204-442
PL
3-cloroallilocloruro di
metenamina
223-805-0
4080-31-3
PL
x
Cloruro di 1-(3cloroallil)-3,5,7-triaza-1azoniaadamantano
426-020-3
51229-788
PL
x
Tetraidro-1,3,4,6tetrachis(idrossimetil)imi
dazo[4,5-d]imidazol2,5(1H,3H)-dione
226-408-0
5395-50-6
ES
7a-etildiidro-1H,3H,5Hossazolo[3,4-c]ossazolo
231-810-4
7747-35-5
PL
x
X
(Benzilossi)metanolo
238-588-8
14548-608
UK
x
X
alfa.,.alfa.',.alfa.”-trimetil1,3,5-triazin1,3,5(2H,4H,6H)trietanolo
246-764-0
25254-506
AT
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
X
x
x
x
X
X
Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza la descrizione delle tipologie di
Prodotto di interesse:
PT2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o
animali
PT6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
PT11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento
industriale
PT12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
PT13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio
Ad oggi, nessun degli undici donatori di formaldeide è stato approvato come
principio attivo biocida pertanto queste sostanze, e i prodotti che le contengono,
possono continuare a rimanere sul mercato senza autorizzazione specifica, fino
26
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
alla pubblicazione dei rispettivi regolamenti di esecuzione che approvano la
sostanza o nelle decisioni di esecuzione secondo cui un principio attivo non è
approvato e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’autorità competente dell’Austria per l’attuazione del Regolamento (CE)
n.1272/2008 ha presentato all’ECHA nel dicembre del 2013 un dossier secondo
l’allegato XV per la classificazione armonizzata della N, N'-metilenbismorfolina
(MBM) per vari endpoints, compreso quello di cancerogenicità (cat. 1B-H350).
In considerazione della recente riclassificazione della formaldeide come
cancerogeno di cat 1B, la proposta austriaca tiene conto dei potenziali effetti
cancerogeni locali della formaldeide in seguito all’idrolisi delle molecole di MBM
quando entrano in contatto con l’umidità sia del prodotto da preservare che dei
tessuti umani.
Il comitato sui Biocidi dell’ECHA ha quindi raccomandato di considerare MBM
come un candidato alla sostituzione per le seguenti tipologie di prodotto: PT6 e
PT13 poiché incontra uno dei criteri di esclusione di cui all’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 528/2012 e s.m.i.,.
Se il MBM, come esito della valutazione, venisse approvato per essere
utilizzato in prodotti biocidi, questi però, dovrebbero essere sottoposti, al
momento dell’autorizzazione, a valutazione comparativa secondo l’articolo 23
del BPR.
Se la valutazione comparativa dimostrasse che sono rispettati entrambi i criteri
seguenti:
a) per gli usi specificati nella domanda esiste già un biocida autorizzato oppure
un metodo di contrasto o di prevenzione non chimico che presenta un
rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e
l’ambiente, è sufficientemente efficace e non comporta altri svantaggi
economici o pratici significativi;
c) la diversità chimica dei principi attivi è adeguata a ridurre al minimo lo
sviluppo di resistenza da parte dell’organismo nocivo bersaglio;
la Commissione, vieterà o limiterà la messa a disposizione sul mercato o l’uso
del biocida contenente MBM.
L’autorizzazione del biocida contenente MBM sarà rilasciata per massimo 5
anni e sarà rinnovata per lo stesso periodo di tempo.
Tutti gli altri donatori di formaldeide, dal momento che presentano le stesse
modalità d’azione di MBM, potrebbero seguire un destino analogo.
27
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
3.2 Regolamento 1906/2007 (cosiddetto “REACH”)
REGISTRAZIONE
Le soluzioni acquose di Formaldeide, semplicemente diluite con acqua per
ridurne la concentrazione in attivo, sono considerate sostanze a tutti gli effetti ai
sensi dell’articolo 3 par. 1 del regolamento REACH pertanto qualsiasi
fabbricante o importatore appartenente all’UE ha l’obbligo di registrare all’ECHA
la sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela in quantitativi
pari o superiori ad una tonnellata all’anno (art. 6 par. 1). Inoltre, se la
formaldeide è fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 10
tonnellate all’anno, il dichiarante ha l’obbligo di effettuare una valutazione della
sicurezza chimica (CSA) documentandola nella relazione sulla sicurezza
chimica (CSR) che dovrà includere peraltro la:
 valutazione dell’esposizione
 generazione dello/i scenario/i di esposizione
o stima dell’esposizione
 caratterizzazione dei rischi
poiché la sostanza è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento
1272/2008 (art.14).
La formaldeide è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche
esistenti a carattere commerciale (EINECS) e ai sensi del REACH è identificata
come sostanza phase-in (articolo 3, paragrafo 20, lettera a) per la quale è
previsto un regime transitorio, ovvero un’introduzione graduale nel sistema di
registrazione in funzione delle quantità prodotte o importate dalla singola
impresa, purché la formaldeide sia stata preregistrata.
Il fabbricante/importatore ha quindi l’obbligo di registrare entro il:
- 30 novembre 2010, se la formaldeide è commercializzata in quantitativi
superiori a 1000 tonnellate/anno;
- 31 maggio 2013, se la formaldeide è commercializzata in quantità comprese
tra 100 e 1000 tonnellate/anno;
- 31 maggio 2018, se la formaldeide è commercializzata in quantità comprese
tra 1 tonnellata e 100 tonnellate/anno (art. 23).
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione della formaldeide che da
cancerogena di categoria 2 passa a cancerogena di categoria 1B:
- i dichiaranti che hanno registrato nelle deadline del 2010 e del 2013 hanno
l’obbligo:
1. di aggiornare senza indebito ritardo il proprio dossier con le nuove
informazioni pertinenti e presentarlo all’ECHA (art.22, art. 1, lettera.f);
2. di aggiornare la propria relazione sulla sicurezza chimica. (art. 14 par 7)
- I produttori e gli importatori di formaldeide in quantità comprese tra 1
tonnellata e 100 tonnellate/anno dovranno sottomettere all’ECHA il proprio
dossier di registrazione entro il 1° gennaio 2016 e non più il 31 maggio 2018
poiché il Regolamento REACH prevede che le sostanze CMR (cancerogene
o mutagene o tossiche per il ciclo riproduttivo) di categoria 1 e 2 a norma
della direttiva 67/548/CEE (categoria 1A e 1B ai sensi del Reg. 1272/2008)
prodotte o importate ad un quantitativo ≥ 1 tonnellata/anno dovevano essere
registrate entro il 30 novembre 2010 (art. 23, par. 1, lettera a) o, dopo tale
data, tempestivamente.
28
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
VALUTAZIONE
La Formaldeide è inserita nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario
(CoRAP) ed è attualmente in fase di valutazione dalla Francia e dai Paesi Bassi
che sono rispettivamente gli SM Rapporteur e co-Rapporteur.
Lo scopo del processo di valutazione della formaldeide è quello di esaminare
ed appurare se ci sono motivi per ritenere che la sostanza presenti un rischio
per i consumatori e i lavoratori. Durante questo processo la Francia e i Paesi
Bassi possono richiedere ai dichiaranti, elaborando un progetto di decisione
debitamente motivato, informazioni aggiuntive che possono riguardare le
proprietà intrinseche o l’esposizione nonché nuovi dati anche se non previsti
negli allegati tecnici del Regolamento (da VII a X), fissando un termine per la
presentazione (art.46 par.1).
I dichiaranti potrebbero quindi trovarsi nella condizione di dover produrre le
informazioni richieste e di comunicarle all’ECHA mediante l’aggiornamento del
proprio dossier di registrazione entro il termine fissato (art 46. Par 2).
Il processo di valutazione della formaldeide può giungere alla conclusione che
le misure in atto nell’UE sono sufficienti a controllare i rischi per consumatori o
lavoratori. In caso contrario, può portare alla proposta di misure a livello dell'UE
di gestione del rischio, come la restrizione, l’identificazione della sostanza come
estremamente problematica, o altre azioni al di fuori del campo di applicazione
di REACH quali una proposta per stabilire valori limite di esposizione
professionale a livello dell'UE, misure nazionali o misure industriali su base
volontaria.
RESTRIZIONE
Il regolamento REACH vieta l’ immissione sul mercato o l’uso delle sostanze
cancerogene di categoria 1A o 1B in quanto tali, come componenti di altre
sostanze o nelle miscele per la vendita al pubblico in concentrazioni superiori al
pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del
regolamento (CE) n. 1272/2008, o alla pertinente concentrazione specificata
nella direttiva 1999/45/CE (in base al punto XXVIII dell’Allegato XVII).
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori
devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali
sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente
dicitura:
«Uso ristretto agli utilizzatori professionali».
Soltanto le sostanze elencate nelle Appendici 1 e 2 dell'Allegato XVII sono
coperte dalla restrizione.
A titolo di deroga, la restrizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva
2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nel Regolamento (CE) n. 1223/2009;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
a. ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
d) agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o
carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
29
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
e) ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas
liquido);
f) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE ;
g) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli
usi elencati nell'appendice 11, colonna 2 dell’Allegato XVII del REACH.
Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga
si applica fino a tale data. (Allegato XVII, voce 28).
La classificazione della formaldeide come cancerogena di categoria 1B
comporterà una sua inclusione nell’ Appendice 2 dell’Allegato XVII (dopo una
proposta della Commissione Europea ai sensi dell’art.68.2) e, di conseguenza,
da quel momento verrà vietata nell’UE la vendita al pubblico della sostanza o
delle miscele che la contengono in concentrazioni pari o superiori allo 0,1%.
AUTORIZZAZIONE
In virtù della sua classificazione come cancerogeno di categoria 1B, la
formaldeide può essere identificata come sostanza estremamente
preoccupante - SVHC (art.57 lettera a) e inserita nella Lista delle sostanze
candidate all’autorizzazione (cd. Candidate list).
Per maggiori informazioni sul processo che porta all’identificazione di una
sostanza come SVHC e alla sua eventuale inclusione nell’Allegato XIV si
rimanda alla linea guida N° 5 “Dal Registro delle Intenzioni (ROI) alle procedure
di: Autorizzazione; Restrizione; Classificazione ed Etichettatura Armonizzata”
della Collana Editoriale del Comitato Sicurezza Prodotti del 2014 di
Federchimica.
3.3 Cosmetica
La formaldeide è utilizzata nel settore cosmetico soprattutto per la sua attività di
conservare, anche se ultimamente non viene più utilizzata tale e quale, con
questo scopo.
Effettivamente, per conservare i prodotti cosmetici, vengono utilizzate delle
sostanze che liberano formaldeide. Queste sostanze sono una delle due classi
di conservanti più utilizzati nel settore cosmetico ed agiscono rilasciando delle
piccolissime quantità di formaldeide nelle formulazioni.
Attualmente la formaldeide è utilizzata tal quale solo nei prodotti per indurire le
unghie.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici,
disciplina la formaldeide in due sezioni:
 Allegato III numero di riferimento 13, permessa in prodotti per indurire le
unghie alla concentrazione massima del 5%.
 Allegato V numero di riferimento 5, permessa in prodotti per il cavo orale alla
concentrazione massima dello 0,1% e in altri prodotti alla concentrazione
massima dello 0,2% e specifica che non si può usare nei prodotti aerosol
(spray).
30
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
 Inoltre nella premessa dell’allegato V è riportato “Tutti i prodotti finiti
contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che
liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la
dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide
nel prodotto finito superi lo 0,05 %”.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede anche che l’utilizzo, nei prodotti
cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A e 1B ai sensi
dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.
Ne consegue che con l’entrata in vigore della nuova classificazione della
formaldeide, come CMR 1B, non potrà più essere utilizzata nei prodotti
cosmetici.
Il comma 2 dell’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede però, che
le sostanze CMR 1A e 1B possono essere eccezionalmente impiegate nei
prodotti cosmetici se vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;
 non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato
nell'analisi delle alternative;
 l'applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con
un'esposizione conosciuta; nonché
 sono state valutate e ritenute sicure da SCCS (Scientific Committee on
Consumer Safety), per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista
dell'esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l'esposizione
complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei
gruppi di popolazione vulnerabili.
Sulla base di questo comma l’Industria Cosmetica Europea ha deciso di
difendere l’utilizzo della formaldeide solo nei prodotti per indurire le unghie, alla
concentrazione massima del 2,2%.
Il 7 novembre 2014 SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), ha
pubblicato un parere in cui afferma che “l’utilizzo della formaldeide allo 2,2% nei
prodotti per indurire le unghie è sicuro. Per minimizzare il rischio di effetti locali
della pelle, come ad es. di sensibilizzazione, è necessario usare tali prodotti
correttamente e possono essere utili frasi del tipo: “proteggere le cuticole con
lubrificanti o olii”.
Sulle unghie seriamente danneggiate non dovrebbero essere utilizzati indurenti
per unghie che contengono formaldeide.
Il rischio per le persone che utilizzano spesso nella loro attività professionale,
indurenti per unghie che contengono formaldeide, non è stato valutato 7”.
7
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf
31
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Se non ci saranno contestazioni questo parere diventerà ufficiale e potrebbe
fungere da elemento fondamentale per la revisione della voce numero 13
dell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009.
Il numero di riferimento 5 dell’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009
molto probabilmente verrà eliminato, per cui non sarà più possibile utilizzare
formaldeide come conservante.”
L’industria cosmetica è molto attiva nella difesa dei conservanti che liberano
formaldeide. Ha già consegnato alla Commissione Europea un robusto dossier
in cui dimostra la sicurezza di questa classe di ingredienti, ora la Commissione
Europea dovrà consegnare tutto a SCCS (Scientific Committee on Consumer
Safety), per la valutazione definitiva.
3.4 Composti Organici Volatili (COV)
La formaldeide, in linea di principio, appartiene alla famiglia dei Composti
Organici Volatili (COV).
Queste sostanze sono responsabili della creazione di alcuni fenomeni di
inquinamento atmosferico e, pertanto, al fine di limitarne le emissioni, sono
regolamentate sia a livello comunitario sia nazionale.
In Europa, il quadro normativo è dettato dalle Direttive:
 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento), che ha abrogato e sostituito, fra le
altre Direttive, anche la previgente Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11
marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.
La Direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle
emissioni di composti organici volatili nell'ambiente, principalmente nell'aria,
e i rischi potenziali per la salute umana. Essa prevede misure e procedure da
attuare per quanto riguarda alcune categorie di attività quali, ad esempio:
rivestimento adesivo, verniciatura in continuo di metalli, fabbricazione di
calzature, stampa, finitura di veicoli, ecc …
 Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in
taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della Direttiva
1999/13/CE.
La Direttiva sostanzialmente definisce delle categorie omogenee di prodotti e
detta, per ciascuna di esse, dei limiti di concentrazione massima di COV. Tali
limiti sono entrati in vigore in due fasi: dal 1° gennaio 2007 (prima fase) e dal
1° gennaio 2010 (seconda fase) con valori ancora più restrittivi.
 Le categorie coinvolte sono quelle dei prodotti vernicianti per manufatti edilizi
e dei prodotti per carrozzeria.
32
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
In Italia, la Direttiva 2004/42/CE è stata recepita e attuata dal D.Lgs. Governo
n° 161 del 27/03/2006, successivamente modificato da diversi provvedimenti8.
La Direttiva 2010/75/UE è stata recepita dal D.Lgs. 46/2014, che ha introdotto
modifiche al già vigente D.Lgs. 152/2006, il cosiddetto “Testo Unico
Ambientale” o “Codice Ambientale”, che raccoglie diverse norme in materia
ambientale (valutazione di impatto ambientale, emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, rifiuti, ecc.).
3.5 Norme volontarie e norme di settore
Per il settore legno-mobile il decreto 10 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, dal titolo “Disposizioni atte a
regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e
manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”, pubblicato con GU
n. 288 del 10/12/2008 stabilisce che i pannelli a base di legno e manufatti con
essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti formaldeide, non
possono essere immessi in commercio se la concentrazione di equilibrio di
formaldeide, che essi provocano nell'aria dell'ambiente di prova misurata
secondo le indicazioni del decreto stesso supera il valore di 0,1 ppm (0,124
mg/m3). Tale limite corrisponde alla classe “E1” della norma UNI EN 13986.
Provvedimenti simili sono in vigore in diversi altri stati membri.
8
D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33; D.L. 3 giugno 2008, n. 97; D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; D.M. 23 marzo 2011; D.L. 6
dicembre 2011, n. 20; Legge 7 agosto 2012, n. 134; D.M. 1° febbraio 2013.
33
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
4. IMMISSIONE SUL MERCATO
4.1 Schede Dati di Sicurezza (SDS) anche per info stoccaggio e
manipolazione
I fornitori di formaldeide hanno l’obbligo di trasmettere al destinatario della
sostanza una scheda dati di sicurezza (SDS) che dovrà contenere, per
quantitativi > 10 t/A, lo o gli scenari di esposizione (ES) per gli usi identificati
con le relative misure di gestione dei rischi e condizioni operative.
Dal 1° dicembre 2010 fino al 1° giugno 2015 i Fornitori di formaldeide devono
obbligatoriamente redigere le SDS in conformità all’Allegato I del Reg.
453/2010.
A decorrere dal 1° giugno
2015 i Fornitori di formaldeide dovranno
obbligatoriamente redigere le SDS in conformità all’Allegato II del Reg.
453/2010.
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione prevista al più tardi a
decorrere dal il 1° gennaio 2016, i fornitori di formaldeide hanno l’obbligo di
aggiornare la SDS fornendola gratuitamente su carta o in forma elettronica a
tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza nel corso dei
dodici mesi precedenti (art. 31.9 del REACH).
34
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
5. TRASPORTO
Le recenti modifiche circa la cancerogenicità e la sospetta mutagenicità della
Formaldeide non influiscono sulla sua classificazione al trasporto su strada che
deve essere gestito con le seguenti modalità in conformità alla normativa ADR.
L’ADR, relativamente ai pericoli per la salute, tiene in considerazione infatti
solamente la tossicità e la corrosione dermale (vedi Tab.13).
Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto su strada di Formaldeide ai sensi
della normativa ADR
UN 1198
UN 2209
Formaldeide in soluzione
Formaldeide in soluzione
contenente almeno il 25%
infiammabile
di formaldeide
Classe
3
8
Gruppo di
III
Imballaggio
Numero di
identificazione
38
80
del pericolo
3+8
8
Etichette
+
Disposizioni
Speciali
Quantità
Limitate
Quantità
Esenti
533: No° ONU 1198
FORMALDEIDE IN
SOLUZIONE
INFIAMMABILE è una
materia della classe 3.
Le soluzioni di
formaldeide non
infiammabili contenenti
meno del 25% di
formaldeide non sono
soggette alle disposizioni
dell’ADR.
5L per imballaggio interno
30 kg massa lorda del collo
20 kg massa lorda del collo su pallet
E1
Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml
Quantità massima per imballaggio esterno 1000 ml
35
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)
Validi per entrambi
Imballaggi semplici (v.P001):
Capacità
massima
 Fusti con coperchio amovibile o non  450 l
amovibile di acciaio, alluminio, altri metalli
e plastica.
 Taniche con coperchio amovibile o non  60 l
amovibile di acciaio, alluminio, plastica.
Imballaggi
Imballaggi combinati (v.P001):
Imballaggio interno di:
 vetro
 plastica
 metallo
Imballaggio esterno:
 Fusti di acciaio, alluminio, altro metallo,
plastica, legno compensato e cartone.
 Casse di acciaio, alluminio, altro metallo,
legno naturale, legno compensato, legno
ricostituito, cartone e plastica rigida.
 Casse di plastica espansa.
 Taniche di acciaio, alluminio e plastica.












Imballaggi metallici leggeri (v. R001) in 
acciaio con coperchio amovibile o non
amovibile
Imballaggio in
comune
10 l
30 l
40 l
400 kg
400 kg
60 kg
120 kg
40 l
IBC (v. IBC03) di metallo, plastica rigida,
compositi
Valido solo per UN 2209
Grandi imballaggi (v. LP01)
Capacità
Imballaggio interno di:
massima
10 l
 vetro
30 l
 plastica
40 l
 metallo
Grande imballaggio esterno di:
Volume
acciaio, alluminio, altro metallo, plastica
massimo:
3
rigida, legno naturale, legno compensato,
3
m
legno ricostituito e cartone rigido
MP19: Può, in quantità non superiore a 5 litri per imballaggio
interno, essere imballata insieme in un imballaggio
combinato:
 con merci della stessa classe aventi codici di
classificazione differenti o con merci di altre classi,
quando per queste l’imballaggio in comune è anche
autorizzato; o
 con merci che non sono sottoposte alle disposizioni
36
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)
dell’ADR,
a condizione che non reagiscono pericolosamente tra loro.
T4: Caratteristiche della cisterna mobile
Pressione minima di prova: 2,65 bar
Spessore minimo del serbatoio(v. 6.7.2.4.2):
 La virola, i fondi e i coperchi del passo d’uomo dei
serbatoi il cui diametro non supera 1,80 m devono avere
almeno 5 mm di spessore, se sono d’acciaio di
riferimento, o uno spessore equivalente se sono d’altro
Cisterne mobili
metallo.
 I serbatoi il cui diametro supera 1,80 m devono avere
almeno 6 mm di spessore, se sono d’acciaio di
riferimento, o uno spessore equivalente se sono d’altro
metallo.
Dispositivi di decompressione: normali
Aperture nella parte bassa: v. 6.7.2.6.3
Cisterna tipo: L4BN
L: cisterna per materie allo stato liquido
4: pressione minima di calcolo in bar
B: cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in
basso con 3 chiusure
N: cisterna senza dispositivo di aerazione e non chiusa
Cisterne ADR
ermeticamente.
Si applica la gerarchia delle cisterne (v.4.3.4.1.2)
Veicolo per il trasporto in Veicolo per il trasporto in
cisterna: FL
cisterna: AT
Disposizioni
speciali di
trasporto
Colli
Esercizio
V12: Gli IBC muniti coperchio amovibile, devono essere
trasportati in veicoli o container chiusi.
S2:
1. Apparecchi di illuminazione
portatili
È vietato entrare nella parte
di carico in un veicolo
coperto che trasporta liquidi
che hanno un punto
d’infiammabilità non
superiore a 60°C con
apparecchi di illuminazione
portatili diversi da quelli che
sono progettati e costruiti in
modo da non innescare
37
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)
l’incendio di vapori o gas
infiammabili che potrebbero
essere penetrati nell’interno
del veicolo.
2. Funzionamento degli
apparecchi di riscaldamento
a combustione durante il
carico o lo scarico
È vietato fare funzionare gli
apparecchi di riscaldamento
a combustione dei veicoli
FL durante il carico e lo
scarico così come nei
luoghi di carico.
-
3. Precauzioni contro le
cariche elettrostatiche
Per i veicoli FL, prima del
riempimento o lo
svuotamento delle cisterne,
deve essere realizzata una
buona connessione elettrica
tra il telaio del veicolo e la
terra. Inoltre la velocità di
riempimento deve essere
limitata
Categoria di
trasporto (v.
1.1.3.6)
Codice di
restrizione
galleria
3 (max 1000 l per unità di trasporto)
D/E
Trasporto alla rinfusa o in
cisterna: passaggio vietato
nelle gallerie di categoria D e
E;
Altro trasporto: passaggio
vietato nelle gallerie di
categoria E
E
Passaggio vietato nelle
gallerie di categoria E
Documento di
Trasporto ADR
Informazioni
obbligatorie
 Numero e descrizione dei colli. P.es. una cassa (4G): (I
codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati
soltanto per completare la descrizione della natura del
collo);
 Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa
lorda o massa netta come appropriato) differenziate per
38
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)
numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile,
gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto
con riferimento a 1.1.3.6;
 Nome e indirizzo dello speditore;
 Nome e indirizzo del/i destinatario/i;
Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali;
UN 2209
FORMALDEIDE IN
UN 1198 FORMALDEIDE IN
SOLUZIONE
Dicitura da
SOLUZIONE INFIAMMABILE, 3 (8),
contenente
riportare
III (D/E)
almeno il 25% di
formaldeide, 8, III
(E)
39
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
ALLEGATO 1: Metodi Analitici
Ambienti di lavoro
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009,
n° 106, all’articolo 223 prevede che il datore di lavoro determini la presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuti anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti,
prendendo in considerazione anche il livello, il modo e la durata della
esposizione.
Per poter effettuare tali valutazioni, il datore di lavoro deve disporre di misure di
concentrazione della formaldeide negli ambienti di lavoro.
Metodi appropriati per la misura di concentrazione di formaldeide negli ambienti
di lavoro, sia di breve che di lungo periodo, sono elencati nella Tab. 14.
Tab. 14 - Metodi per la misura della concentrazione di formaldeide negli
ambienti di lavoro, sia di breve che di lungo periodo
Intervallo di
Periodo di
Numero norma
Titolo norma
concentrazione
misura
misurabile
Aria in ambienti confinatiParte 3: determinazione
ISO 16000della formaldeide ed altri
da 1 µg/m3
breve termine
3:2011
composti
carbonilici
in
a 1 mg/m3
lungo termine
ambienti confinati – Metodo
di campionamento attivo
Determinazione
della
formaldeide
in
aria
US EPA Method
da 1 µg/m3
breve termine
ambiente utilizzando una
TO-11A:1999
a 1 mg/m3
lungo termine
cartuccia
assorbente
seguita da HPLC
Campionatore
passivo tipo
1 µg/m3
lungo termine
Radiello ®
La strategia di campionamento dell’inquinate deve essere impostata utilizzando
le linee guida riportate nella norma UNI EN ISO 16000-2:2006 Aria in ambienti
confinati - Parte 2: Strategia di campionamento per la formaldeide.
La valutazione dei dati raccolti per mezzo delle norme sopra riportate sono
valutati secondo la norma: UNI EN 689:1997 - Guida alla valutazione
dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con valori
limite e strategia di misurazione.
Essa descrive una strategia per confrontare l’esposizione per inalazione degli
addetti con i rispettivi valori limite per agenti chimici nel posto di lavoro e la
strategia di misurazione.
40
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Emissioni in aria e in acqua
I metodi di riferimento per le emissioni in aria ed in acqua (vedi Tab.15) sono
riportati nell’Allegato G al documento ISPRA n° 18712 del 01/06/2011
Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo
(PMC).
Tab. 15 - Metodi di riferimento per le emissioni di formaldeide in aria ed in
acqua
Tipo di scarico
metodo
Titolo
METODO A – Determinazione
spettrofotometrica mediante cloridrato
di 3-metil-2-benzotiazolone
idrazone (MBTH)
Scarico in acqua
Scarico in aria
APAT IRSA CNR 5010
METODO B1 – Determinazione
mediante cromatografia liquida ad alta
prestazione (HPLC)
METODO B2 – Determinazione
mediante gascromatografia
Determination of Formaldehyde and
Acetaldehyde in Emissions from
Stationary Sources
CARB Method
430:1991
Prodotti finiti
La formaldeide correlata ai prodotti finiti può essere misurata come emissione o
contenuto in, forma libera, in funzione delle necessità o di norme cogenti.
Un elenco non esaustivo è riportato nella Tab. 16.
Tab. 16 - Metodi di riferimento per la determinazione di formaldeide nei
prodotti finiti
Prodotto
Numero norma
Pannelli a base di
legno
UNI EN 120:1995
Pannelli a base di
legno
UNI EN 717-1:2004
41
Titolo norma
Pannelli
a
base
di
legno.
Determinazione del contenuto di
formaldeide. Metodo di estrazione
detto metodo perforatore.
Pannelli a base di legno Determinazione del rilascio di
formaldeide - Parte 1: Emissione di
formaldeide con il metodo della
camera
Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili
Tab. 16 - Metodi di riferimento … (segue)
Pannelli
a
base
di
legno.
Determinazione del rilascio di
formaldeide. Rilascio di formaldeide
con il metodo dell'analisi del gas.
Pannelli
a
base
di
legno.
Determinazione del rilascio di
formaldeide. Rilascio di formaldeide
con il metodo dell’emissione in
vaso.
Standard
Test
Method
for
Determining
Formaldehyde
Concentrations in Air and Emission
Rates from Wood Products Using a
Large Chamber
Tessili - Determinazione della
formaldeide - Parte 1: Formaldeide
libera e idrolizzata (metodo per
estrazione acquosa)
Tessili - Determinazione della
formaldeide - Parte 2: Formaldeide
rilasciata
(metodo
per
assorbimento del vapore)
Pannelli a base di
legno
EC 1-2004 UNI EN 7172:1996
Pannelli a base di
legno
UNI EN 717-3:1997
Pannelli a base di
legno
ASTM E1333:2002
Tessili e feltri
UNI EN ISO 141841:2011
Tessili e feltri
UNI EN ISO 141842:2011
Adesivi contenenti
formaldeide
UNI EN ISO 11402:2005
Resine fenoliche, amminiche e di
condensazione - Determinazione
del contenuto di formaldeide libera
UNI EN 1243:2011
Adesivi - Determinazione della
concentrazione
di
formaldeide
libera in condensati di ammino ed
ammido- formaldeide
Adesivi contenenti
formaldeide
42
Per ulteriori informazioni:
Ilaria Malerba
Federchimica
Direzione Centrale Tecnico Scientifica
Tel: +39 02 34565270
Fax: +39 02 34565329
E-mail: [email protected]
20149 Milano
Via Giovanni Da Procida 11
Tel. +39.02.34565.1
Fax. +39.02.34565.310
[email protected]
00144 Roma
Viale Pasteur 10
Tel. +39.06.54273.1
Fax. +39.06.54273.240
[email protected]
1040 Bruxelles (Belgio)
1, Avenue de la Joyeuse Entrèe
Tel. +32.2.2861.232
Fax. +32.2.2306.908
[email protected]
www.federchimica.it