imposta di registro per trasferimenti immobiliari dal 1.01.2014
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imposta di registro per trasferimenti immobiliari dal 1.01.2014
IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO imposte e tasse IMPOSTA DI REGISTRO PER TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 1.01.2014 SOMMARIO Art. 10 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Art. 26 D.L. 12.09.2013, n. 104 conv. L. 8.11.2013, n. 128 - L. 27.12.2013, n. 147 Studio Notariato 1011-2013/T del 13.12.2013 - Circ. Ag. Entrate 21.02.2014, n. 2 • SCHEMA DI SINTESI • DISPOSIZIONI APPLICABILI 1.01.2014 • SOPPRESSIONE DI ESENZIONI VOLAZIONI • CASI PRATICI • ACQUISTO “PRIMA CASA” DAL E AGE- Dal 1.01.2014 è modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, per effetto dell’art. 10 del D. Lgs. 23/2011 (la legge istitutiva dell’Imu “propria”) e dell’art. 26 del D.L. 104/2013. È ridotta l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” dal 3% al 2% e sono stati modificati i requisiti “di lusso” in presenza dei quali l’agevolazione non è concessa. Ogni altro trasferimento immobiliare a titolo oneroso è invece tassato con l’aliquota del 9%. La legge di stabilità il 2014 (L. 27.12.2013 n. 147), inoltre, ha previsto: .. che le sole agevolazioni ancora applicabili, per l’imposta di registro, dall’1.01.2014, sono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e le agevolazioni “prima casa”; .. una nuova aliquota (12%) per i trasferimenti di terreni e relative pertinenze operati dal 1.1.2014 a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale. SCHEMA DI SINTESI Imposta di registro fino al 31.12.2013 Art. 1 Tariffa parte prima allegata a D.P.R. 131/1986 Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. 8% Se l’atto ha per oggetto fabbricati e relative pertinenze. 7% Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative. 15% Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla L. 1.06.1939, n. 1089, semprechè l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione. 3% Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969 (Gazzetta Ufficiale 27.08.1969, n. 218), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (“prima casa”). 3% Se il trasferimento ha per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 8-bis) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni. 1% Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti € esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane. 168,00 Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero o diritti reali di godimento sugli stessi. € 168,00 Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ove ricorrano le € condizioni di cui alla nota II-quater). 168,00 Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucra€ tive di utilità sociale, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies. 168,00 Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto. 1% Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. 9% Imposta di registro Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, dal 2% 1.01.2014(1) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (“prima casa”). Trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale, € 200,00 che richiedono l’agevolazione per la piccola proprietà contadina. Trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. (1) Nota 12% • L’imposta, comunque, non può essere inferiore a € 1.000,00. • Gli atti assoggettati all’imposta e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; sono gravati, invece, da ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00. • Sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 20.03.2014 A T I O N . 4 / 2 0 1 4 - 9772-R 33 IMPOSTA DI REGISTRO imposte e tasse DISPOSIZIONI APPLICABILI DAL 1.01.2014 AMBITO OGGETTIVO • Atti traslativi a titolo one- • Compravendita immobiliare. roso di beni immobili. • Permuta, ecc. Trasferimenti immobiliari a titolo oneroso • Atti traslativi e costitutivi • Cessione di usufrutto. di diritti reali di godimento. • Costituzione di diritto di superficie, ecc. • Rinuncia pura e semplice a • Rinuncia a diritto di usufrutto (senza spirilo liberale), ecc. diritti reali. • Espropriazioni per pubblica utilità, trasferimenti coattivi, atti giudiziari che determinano trasferimenti immobiliari. • Atti societari. • Assegnazione di immobili ai soci, ecc. • Conferimenti immobiliari. • Dall’1.01.2014, i conferimenti di immobili sono soggetti all’imposta di registro con le seguenti aliquote: .. 4%: per i conferimenti di fabbricati (e aree destinate alla loro costruzione) destinati specificamente all’attività commerciale (alle condizioni individuate dall’art. 4 c. 1 lett. a) n. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/86); .. 12%: per i conferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da società agricole con requisiti Iap; .. 9%: in tutti gli altri casi. Ai conferimenti immobiliari non può, infatti, trovare applicazione l’agevolazione “prima casa”, in quanto l’acquirente è un soggetto diverso dalla persona fisica. IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE • Dal 1.01.2014 tutti gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso sono assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50,00 ciascuna, a prescindere dalle diverse previsioni del D. Lgs. 347/1990. Si pensi, ad esempio, alle imposte ipotecarie e catastale proporzionali nella misura complessiva del 4% per i piani urbanistici particolareggiati o all’imposta catastale nella misura dell’1% e all’imposta ipotecaria nella misura fissa di € 168 negli acquisti a titolo oneroso a favore dei Comuni. IMPOSTA MINIMA • Per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili” soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale, l’imposta stessa non può essere inferiore ad € 1.000. Circ. Ag. Entrate 21.02.2014, n. 2 La misura di € 1.000 quale “imposta minima” di registro determina un aumento dell’imposizione in tutte quelle fattispecie (certo di non poco rilievo) in cui alla base dell’atto di trasferimento siano posti immobili (abitazioni, pertinenze, terreni agricoli) di esiguo valore. AUMENTO DELLE IMPOSTE FISSE A € 200 • L’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di € 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1.01.2014 è elevato ad € 200. CESSIONI SOGGETTE AD IVA • Novità dal 1.01.2014 Cessioni esenti da IVA di immobili abitativi • Sono interessate dalle novità introdotte dall’art. 10 D. Lgs. 23/2011: .. le cessioni dei fabbricati abitativi e delle relative pertinenze effettuate da soggetti passivi IVA in esenzione dal tributo ai sensi dell’art. 10 n. 8-bis D.P.R. 633/1972; .. le cessioni di immobili esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 27-quinquies del medesimo decreto, in quanto atti soggetti, per la deroga al principio di alternatività (ex art. 40 TUR), all’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 1 della Tariffa. Ne deriva che a tali cessioni si applicano le nuove aliquote, l’imposta minima di € 1.000, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50 ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. • Nessuna modifica Cessioni imponibili IVA + cessioni esenti di fabbricati strumentali 34 R A T I O N . 4 / 2 0 1 4 - • Cessioni di fabbricati abitativi e relative pertinenze imponibili ad IVA, per le quali restano dovute, in ragione del principio di alternatività, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa, aumentata a € 200 ciascuna. Sono dovuti anche l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. • Cessioni di fabbricati strumentali per natura e relative pertinenze, sia imponibili che esenti IVA, per le quali resta dovuta l’imposta di registro in misura fissa pari a € 200, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale rispettivamente del 3% e dell’1%. Sono dovuti anche l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. • Cessioni di terreni edificabili soggette ad IVA, per le quali restano dovute, in ragione del principio di alternatività, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa, aumentata a € 200 ciascuna. Sono dovuti anche l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. 9772-R Aggiornato al 20.03.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO imposte e tasse SOPPRESSIONE DI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI Tavola n. 1 Aliquote e agevolazioni abrogate dal 1.01.2014 (art. 1 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986) 8% - Trasferimenti di immobili che non ricadono in altre disposizioni. 7% - Trasferimenti di fabbricati e pertinenze. 15% - Trasferimenti di terreni a soggetti diversi da imprenditori agricoli professionali. Aliquote 3% - Trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 1% - Trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi esenti IVA (art. 10, c. 1, n. 8-bis del D.P.R. 633/1972) a favore di imprese di rivendita immobiliare, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni. Art. 1 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 1% - Trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. Trasferimenti a favore dello Stato, di enti pubblici territoriali o consorzi tra di essi costituiti. Trasferimenti di immobili situati all’estero. Trasferimenti a favore di ONLUS, in presenza delle condizioni previste. Imposta fissa Trasferimenti nell’ambito di convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e atti d’obbligo. L. 27.01.1977, n. 10 Trasferimento di immobili compresi in piani di recupero effettuati nei confronti dei soggetti che attuano il recupero. Art. 5 L. 22.04.1982, n. 168 Trasferimenti di terreni siti in territori montani. Art. 9, c. 2 D.P.R. 601/1973 Terreni siti in piani per gli insediamenti produttivi e in piani per l’edilizia residenziale pubblica. Art. 32 D.P.R. 601/1973 Art. 7, c. 4, lett. b) L. 27.12.1977, n. 984 Acquisto di fondi rustici operati da cooperative agricole o società forestali. Trasferimento di terreni agricoli a coltivatori diretti e Iap che si impegnano a costituire un compendio unico montano. Esenzione Riduzione Art. 5-bis L. 31.01.1994, n. 97 Trasferimento di terreni relativi al compendio unico “generale”. Art. 5-bis D. Lgs. 18.05.2001, n. 228 Trasferimenti da Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute Art. 1 c. 275, L. 30.12.2004, n. 311 Metà dell’imposta di registro dovuta per gli atti di permuta operati per la ricomposizione fondiaria. Art. 9 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99 Imposta di registro nella misura del 75% per trasferimenti in favore di giovani agricoltori. Art. 14, c. 5. L. 441/1998 Tavola n. 2 Agevolazioni ancora in essere dal 1.01.2014 Imposta di registro ed ipotecaria fissa e imposta catastale nella misura dell’1% per il trasferimento di terreni agricoli che godono delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Art. 2, c. 4-bis D.L. 194/2009 Esenzione per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Art. 19 L. 6.03.1987, n. 74 Imposta fissa di registro per il conferimento di una pluralità di immobili prevalentemente locati in fondi immobiliari chiusi. Art. 8, c. 1-bis, D.L. 351/2001 Esenzione per gli accordi di mediazione civile e commerciale. Art. 17, c. 2 D. Lgs. 28/2010 Esenzione da imposta di registro per trasferimenti di immobili relativi ai procedimenti di conciliazione giudiziale. Art. 9, c. 9 L. 23.12.1999, n. 488 Atti di riorganizzazione fra enti (se dovute, imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a € 200). Art. 1, c. 737 L. 27.12.2013, n. 147 Esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali per partecipazione a Expo 2015. Art. 19, c. 6 Accordo Int. 11.07.2012 Aliquota 4% per i conferimenti di fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività com- Art. 4, c. 1, lett. a), n. 2 Tariffa, Parte I, merciali. allegata al D.P.R. 131/1986 R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 20.03.2014 A T I O N . 4 / 2 0 1 4 - 9772-R 35 IMPOSTA DI REGISTRO imposte e tasse CASI PRATICI Evoluzione della imposizione sui trasferimenti immobiliari dal 1.01.2014 (valore immobiliare di € 100.000,00) Tavola n. 3 Valori per € 100.000,00 Misure Tipologia immobile Cedente Imposte PRIMA CASA SOGGETTO IVA (atto imponibile IVA) IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Cedente PRIVATO (fuori campo IVA) o SOGGETTO IVA (atto esente IVA) Tipologia immobile SECONDA CASA Cedente SOGGETTO IVA (atto imponibile IVA) Cedente PRIVATO (fuori campo IVA) o SOGGETTO IVA (atto esente IVA) Tipologia immobile Cedente NEGOZIO, UFFICIO, SOGGETTO IVA CAPANNONE (atto imponibile IVA) Cedente SOGGETTO IVA (atto esente IVA) R A T I O N . 4 / 2 0 1 4 Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Cedente PRIVATO 36 Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. - Importi Fino 31.12.2013 4% Fissa Fissa Fissa Fissa € 4.000,00 € 168,00 € 168,00 € 168,00 € 320,00 € 4.824,00 Misure Importi Dal 1.01.2014 4% Fissa Fissa Fissa Fissa Differenza € 4.000,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 320,00 € 4.920,00 Fino 31.12.2013 Dal 1.01.2014 3% € 3.000,00 2% (min. € 1.000) € 2.000,00 Fissa € 168,00 Fissa € 50,00 Fissa € 168,00 Fissa € 50,00 Fissa € 320,00 Esente € 0,00 € 3.656,00 € 2.100,00 Fino 31.12.2013 10% (o 22%) € 10.000,00 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 Fissa € 320,00 € 10.824,00 Dal 1.01.2014 10% (o 22%) € 10.000,00 Fissa € 200,00 Fissa € 200,00 Fissa € 200,00 Fissa € 320,00 € 10.920,00 Fino 31.12.2013 Dal 1.01.2014 € 7.000,00 9% (min. € 1.000) € 9.000,00 7%(1) 2% € 2.000,00 Fissa € 50,00 1% € 1.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 320,00 Esente € 0,00 € 10.320,00 € 9.100,00 Fino 31.12.2013 22% € 22.000,00 Fissa € 168,00 3% € 3.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 320,00 € 26.488,00 Dal 1.01.2014 22% (o 10%) € 22.000,00 Fissa € 200,00 3% € 3.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 320,00 € 26.520,00 Fino 31.12.2013 Esente Fissa € 168,00 3% € 3.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 320,00 € 4.488,00 Dal 1.01.2014 Esente Fissa € 200,00 3% € 3.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 320,00 € 4.520,00 Fino 31.12.2013 Dal 1.01.2014 7% € 7.000,00 9% (min. € 1.000) € 9.000,00 2% € 2.000,00 Fissa € 50,00 1% € 1.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 320,00 Esente € 0,00 € 10.320,00 € 9.100,00 + € 96,00 + 1,99% Differenza - € 1.556,00 - 42,56% Differenza + € 96,00 + 0,89% Differenza - € 1.220,00 - 11,82% Differenza + € 32,00 + 0,12% Differenza + € 32,00 + 0,71% Differenza - € 1.220,00 - 11,82% 9772-R Aggiornato al 20.03.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO imposte e tasse Tavola n. 3 (segue) Tipologia immobile Cedente Imposte TERRENO EDIFICABILE SOGGETTO IVA (atto imponibile IVA) IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Cedente PRIVATO Tipologia immobile TERRENO AGRICOLO Acquirente SOGGETTO DIVERSO DA IAP O COLTIVATORE DIRETTO Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Fino 31.12.2013 22% Fissa Fissa Fissa Fissa Dal 1.01.2014 € 22.000,00 € 168,00 € 168,00 € 168,00 € 320,00 € 22.824,00 Fino 31.12.2013 8% € 8.000,00 2% € 2.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 320,00 € 11.320,00 Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Tasse ipot. Tipologia immobile TERRENO MONTANO Cedente QUALSIASI Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Fino 31.12.2013 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 Esente € 0,00 € 336,00 Tipologia immobile EDIFICIO STORICO O ARTISTICO (Abitativo, non prima casa) Cedente PRIVATO Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Fino 31.12.2013 3% € 3.000,00 2% € 2.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 320,00 € 6.320,00 Cedente SOGGETTO IVA Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Fino 31.12.2013 10% o 22% € 10.000,00 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 Fissa € 320,00 € 10.824,00 Riproduzione vietata Dal 1.01.2014 9% (min. € 1.000) € 9.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 50,00 Esente € 0,00 € 9.100,00 Fino 31.12.2013 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 1% € 1.000,00 Fissa € 90,00 € 1.426,00 R Aggiornato al 20.03.2014 Differenza € 22.000,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 320,00 € 22.920,00 Fino 31.12.2013 Dal 1.01.2014 15% € 15.000,00 12% (min. € 1.000) € 12.000,00 2% € 2.000,00 Fissa € 50,00 1% € 1.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 320,00 Fissa € 320,00 € 18.320,00 € 12.100,00 Acquirente COLTIVATORE DIRETTO O IAP ISCRITTO NELLA RELATIVA GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE CON AGEVOLAZIONI P.P.C. Centro Studi Castelli S.r.l. 22% Fissa Fissa Fissa Fissa A Dal 1.01.2014 Fissa € 200,00 Fissa € 200,00 1% € 1.000,00 Fissa € 90,00 € 1.490,00 + € 96,00 + 0,42% Differenza - € 2.220,00 - 19,61% Differenza - € 6.220,00 - 33,95% Differenza + € 64,00 + 4,49% Dal 1.01.2014 Differenza 9% (ipotesi) € 9.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 50,00 € 9.100,00 + € 8.764,00 + 2.608,33% Dal 1.01.2014 Differenza 9% (min. € 1.000) € 9.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 50,00 Esente € 0,00 € 9.100,00 + € 2.780,00 + 43,99% Dal 1.01.2014 Differenza 10% o 22% € 10.000,00 Fissa 200,00 Fissa 200,00 Fissa 200,00 Fissa € 320,00 € 10.920,00 + € 96,00 + 0,89% T I O N . 4 / 2 0 1 4 - 9772-R 37 IMPOSTA DI REGISTRO imposte e tasse Tavola n. 3 (segue) Tipologia immobile FABBRICATO ACQUISTATO DA ONLUS Cedente PRIVATO Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Fino 31.12.2013 Fissa € 168,00 2% € 2.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 90,00 € 3.258,00 Tipologia immobile IMMOBILE IN PIANO URBANISTICO PARTICOLAREGGIATO Cedente PRIVATO Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Fino 31.12.2013 1% € 1.000,00 3% € 3.000,00 1% € 1.000,00 Fissa € 320,00 € 5.320,00 Cedente SOGGETTO IVA Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Bolli e tasse ipot. Fino 31.12.2013 10% o 22% € 10.000,00 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 Fissa € 168,00 Fissa € 320,00 € 10.824,00 Cedente PRIVATO Imposte IVA Imposta di registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Fino 31.12.2013 Esente € 0,00 Esente € 0,00 Esente € 0,00 € 0,00 Tipologia immobile TRASFERIMENTO DI CASA IN PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO Dal 1.01.2014 Differenza 9% (min. € 1.000) € 9.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 50,00 Esente € 0,00 € 9.100,00 + € 5.842,00 + 179,31% Dal 1.01.2014 Differenza 9% (min. € 1.000) € 9.000,00 Fissa € 50,00 Fissa € 50,00 Esente € 0,00 € 9.100,00 + € 3.780,00 + 71,05% Dal 1.01.2014 Differenza 10% o 22% € 10.000,00 Fissa 200,00 Fissa 200,00 Fissa 200,00 Esente € 320,00 € 10.920,00 + € 96,00 + 0,89% Dal 1.01.2014 Differenza Esente € 0,00 Esente € 0,00 Esente € 0,00 € 0,00 + € 0,00 • Nelle esemplificazioni si è tenuto conto dell’esenzione da imposta di bollo (€ 230) e tributi speciali (€ 35 + € 55) per (catasto e conservatoria) previste dal 1.01.2014 per gli atti soggetti ad imposta proprozionale di registro, che hanno un sensibile rilievo. • Altra ipotesi, molto ricorrente e significativa, è quella dei cosiddetti atti di trasformazione di diritto di superficie in piena proprietà (atti dei Comuni, che interessano l’Edilizia Residenziale Economico Popolare). La fattispecie è rilevante poiché mentre fino al 31.12.2013 per questi atti le imposte ammontavano a € 488, dal 1.01.2014 ammontano a € 1.100, pur trattandosi di atti a corrispettivi solitamente inferiori a € 10.000. (1) 1% per trasferimento a favore di impresa di rivendita immobiliare se nell’atto dichiara che intende trasferire gli immobili entro 3 anni. Note ACQUISTO “PRIMA CASA” IMPOSTA DI REGISTRO 2% • L’art. 1 della Tariffa, così come riformulato dall’art. 10, c. 1, D. Lgs. 23/2011, prevede al secondo periodo la debenza dell’aliquota proporzionale del 2% per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”. Importo minimo Per tali acquisti, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere inferiore a € 1.000, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di € 50 ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. IVA e imposta di registro “prima casa” Tavola n. 4 IVA (4%) Imposta di registro (3%) IVA (4%) Case di abitazione non di lusso ex D.M. 2.08.1969. Imposta di registro (2%) Case di abitazione (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11) Case di abitazione non di lusso ex D.M. 2.08.1969 FINO AL 31.12.2013 DAL 1.01.2014 38 R A T I O N . 4 / 2 0 1 4 - 9772-R Aggiornato al 20.03.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA NEL BILANCIO 2013 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • AMBITO APPLICATIVO • MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE • IMPOSTA SOSTITUTIVA • AFFRANCAMENTO DEL SALDO DI RI- VALUTAZIONE Art. 1, cc. 140-146 L. 27.12.2013, n. 147 - Artt. 10-16 L. 21.11.2000, n. 342 - Art. 1, cc. 469-476 L. 23.12.2005, n. 266 Art. 3 L. 28.12.2001, n. 448 - Art. 2, cc. 25-27 L. 24.12.2003, n. 350 - C.M. 16.11.2000, n. 207/E C.M. 26.01.2001, n. 5/E - Circ. Ag. Entrate 18.06.01, n. 57/E - Circ. Ag. Entrate 13.05.2002, n. 40 Circ. Ag. Entrate 25.06.2002, n. 57 - Circ. Ag. Entrate 13.02.2006, n. 6 - Circ. Assonime 27.02.01, n. 13 D.M. 13.04.2001, n. 162 - D.M. 22.10.2001, n. 408 - D.M. 19.04.2002, n. 86 Al fine di consentire l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, è ancora possibile, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice, rivalutare i beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate. La rivalutazione prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 16%, sui beni ammortizzabili e del 12% sui beni non ammortizzabili. La legge di stabilità 2014 ha riaperto, infatti, la possibilità di rivalutare i beni delle imprese, risultanti in bilancio al 31.12.2012, nel bilancio d’esercizio successivo (al 31.12.2013) rinviando, per quanto compatibili, alle disposizioni già dettate in passato a proposito delle precedenti rivalutazioni. Una questione particolarmente delicata che richiede chiarimenti attiene alla possibilità di una rivalutazione esclusivamente civilistica. SCHEMA DI SINTESI • Imprese individuali. • S.n.c., S.a.s. ed equiparate. SOGGETTI INTERESSATI BENI RIVALUTABILI Risultanti anche dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2012. Art. 15 L. 342/2000. Beni materiali. Con esclusione dei Beni immateriali. cui produzione o al Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate. l’attività dell’impresa. cui scambio è diretta La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. • Maggiori ammortamenti deducibili. • Maggiori quote deducibili di spese di ma nutenzione, riparazione e trasformazione. Dal 2016. • Maggiori valori rilevanti ai fini della normativa sulle società di comodo. Minori plusvalenze in caso di cessione dei Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il “valore massimo”. IMPOSTA SOSTITUTIVA Irpef - Ires - Irap 16% Sul maggior valore dei beni ammortizzabili. 12% Sul maggior valore dei beni non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva è versata in 3 rate annuali di pari importo. Versamento Aggiornato al 23.01.2014 1° rata Saldo imposte sui redditi 2013 (16.06.2014). 2° rata Saldo imposte sui redditi 2014 (16.06.2015). 3° rata Saldo imposte sui redditi 2015 (16.06.2016). R Riproduzione vietata Dal 2017. I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, i valori effettivamente attribuibili ai beni. Misura Centro Studi Castelli S.r.l. Esclusi soggetti Ias beni immobili alla cespiti. Indeducibile anche se in contabilità semplificata. • S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione. • Enti commerciali e non commerciali. • Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia. Nel bilancio dell’esercizio Effetti EFFETTUAZIONE in corso al fiscali 31.12.2013 VALORE MASSIMO DI BILANCIO Soggetti titolari di reddito d’impresa, A T I O N . 2 / 2 0 1 4 Senza pagamento di interessi. - 9996-1 17 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse AMBITO APPLICATIVO FACOLTÀ • I soggetti interessati possono rivalutare i beni sotto elencati anche in deroga all’art. 2426 Codice Civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia. SOGGETTI INTERESSATI Titolari di reddito d’impresa (anche in liquidazione) • Soggetti residenti in Italia • Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata. • Indipendentemente dalla fruizione di regimi di esenzione fiscale. Società di mutua assicurazione. Aziende speciali. Aziende municipalizzate. Enti pubblici e privati (non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). • Società cooperative. • • • • • Imprese individuali. • Società in nome collettivo. ed • Società in accomandita semplice. equiparate • Enti pubblici e privati non commerciali. • Soggetti • Società ed enti. non residenti • Persone fisiche. in Italia Settore agricolo Contabilità semplificata Soggetti esclusi Art. 15 L. 342/2000 OGGETTO DELLA RIVALUTAZIONE • Che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Soggetti ammessi Società di capitali, società cooperative, società in nome collettivo e in accomandita semplice, imprese di allevamento intensivo, imprese agrituristiche. Soggetti esclusi Imprese individuali che svolgono attività agricola, società semplici, enti che svolgono attività agricola. • Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione deve essere effettuata per i beni che risultino dal registro dei beni ammortizzabili (ove istituito) e dal registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. • La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un apposito prospetto, che dovrà essere presentato, a richiesta, all’Amministrazione Finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Società che adottano i principi contabili internazionali. • Immobilizzazioni materiali, anche non ammortizzabili Esempi: immobili, beni mobili scritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Elementi risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2012 e ancora esistenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2013. • Immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati Esempi: diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative. • Partecipazioni in società controllate e in società collegate. Beni compresi R A T I O Art. 2359 C.C. • Beni di costo unitario non superiore a € 516,46. • Beni completamente ammortizzati. Con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Costituenti immobilizzazioni Art. 2 D.M. 162/2001 • Le destinazioni dei beni, già risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31.12.2012, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata (art. 2 D.M. 162/2001). • Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, dette acquisizioni devono risultare dal registro beni ammortizzabili e altri registri previsti per le imprese minori. Artt. 10 e 15 L. 21.11.2000, n. 342 18 Per i beni relativi alle attività commerciali esercitate. N . 2 / 2 0 1 4 - 9996-1 Aggiornato al 23.01.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse BENI ESCLUSI • Non possono essere rivalutati: .. beni materiali e immateriali; alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. .. avviamento; .. costi pluriennali; Immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni. .. beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.); .. partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento; Art. 2359 .. partecipazioni che, ancorché considerate di controllo o collegate, non Codice Civile costituiscono, tuttavia, immobilizzazioni. DATA DI ACQUISIZIONE Art. 2, cc. 1 e 3 D.M. 162/2001 BENI COMPLETAMENTE AMMORTIZZATI Art. 2, c. 2 D.M. 162/2001 AZIONI E QUOTE • La rivalutazione ha per oggetto i beni posseduti alla fine dell’esercizio con riferimento al quale è eseguita (31.12.2013), acquisiti fino al termine dell’esercizio chiuso entro il 31.12.2012. • I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, o della consegna con clausola di riserva di proprietà. • Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità. • Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse. • Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. • Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la Art. 2359 rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, posCodice sono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate. Civile • Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall’esercizio chiuso entro il 31.12.2012. Art. 3 D.M. 162/2001 BENI IN LEASING Circ. Assonime 27.02.2001, n. 13, punto 5 • Per quanto attiene, in particolare, all’impresa conduttrice, la rivalutazione è consentita solo per i beni acquisiti in proprietà almeno nell’esercizio 2012, ossia per i beni per i quali si sia concluso il rapporto di leasing con l’esercizio del diritto di riscatto entro tale periodo [non rileva, invece, il riscatto nel 2013 (Circ. Ag. Entrate 18/E/2006)]. BENI CONCESSI IN LOCAZIONE O COMODATO • Non risulta essere obbligatoriamente previsto l’utilizzo diretto dei beni da parte del soggetto che li intende rivalutare: è possibile, infatti, incrementare il valore anche di beni concessi in locazione o in comodato. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE • La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio sucBilancio cessivo a quello chiuso entro il 31.12.2012, per il quale il termine di al approvazione scade successivamente alla data dell’1.01.2014. 31.12.2013 • Le imprese individuali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti non commerciali, nonché i soggetti non residenti (ossia i soggetti indicati nell’art. 15, c. 1 della L. 342/2000) possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31.12.2012, per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente all’1.01.2014. BILANCIO La rivalutazione può essere eseguita anche dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. DECORRENZA FISCALE • Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. 2016 I maggiori ammortamenti civilistici fiscalmente non riconosciuti saranno Ammortamenti recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico, nel rispetto dei limiti indicati nell’art. 102 Tuir (stanziamento della fiscalità differita). Spese di manutenzione Con la rivalutazione dei beni ammortizzabili aumenta l’importo entro il quale è possibile dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non imputate ad incremento del costo dei beni; tali spese sono deducibili nella misura del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello di rivalutazione (2016). R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.01.2014 A T I O N . 2 / 2 0 1 4 - 9996-1 19 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse VALORE MASSIMO • I valori iscritti in bilancio e in inventario, a seguito della rivalutazione non possono, in nessun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo: .. alla loro consistenza; .. alla loro capacità produttiva; .. all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa; Valutazione “interna” .. ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. Valutazione “esterna” C.M. 9/1991 Art. 11 L. 342/2000 Art. 6 D.M. 162/2001 CATEGORIE OMOGENEE Il limite massimo di rivalutazione è il maggiore tra i 2 importi. • Indipendentemente dalla metodologia adottata, non è possibile eseguire alcuna rivalutazione per quei beni che, nell’ambito della stessa categoria, risultino già iscritti in bilancio per un importo corrispondente alla rivalutazione massima. • Ai fini della determinazione del valore massimo rivalutabile, si deve tenere conto sia del degrado fisico del bene, sia del deprezzamento economico dovuto al fenomeno della obsolescenza. La rivalutazione deve riguardare La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna catutti i beni appartenenti alla stessa tegoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un categoria omogenea. unico criterio per tutti i beni a essa appartenenti. • Gli immobili devono essere considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in: .. aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; .. aree non fabbricabili; .. fabbricati non strumentali (fabbricati patrimonio); .. fabbricati strumentali per destinazione (art. 43, c. 2, 1° periodo D.P.R. 917/1986); .. fabbricati strumentali per natura (art. 43, c. 2, 2° periodo D.P.R. 917/1986). • Gli impianti e i macchinari, ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati per gli “altri beni materiali” (art. 4, c. 5 D.M. 162/2001). Esempio • Beni immobili Ove l’impresa decida di sottoporre a rivalutazione i fabbricati costituenti negozi (strumentali per natura), dovrà estendere il regime rivalutativo a tutti i fabbricati che presentino lo stesso requisito di strumentalità, ma senza necessità di interessare anche i fabbricati strumentali solo per destinazione (Circ. Assonime 27.02.2001, n. 13, punto 7). • Prevalenza • Un immobile di categoria C1 strumentale per natura, utilizzato anche come strumentalità sede dell’impresa, e quindi strumentale anche per destinazione, deve esper sere compreso nella categoria degli immobili strumentali per destinazione destinazione (circolare 18.06.2001, n. 57/E). C.M. 18.06.2001, n. 57/E A T I O N . 2 / 2 0 1 4 • Altri beni materiali • I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (art. 4, c. 3 D.M. 162/2001). • Beni immateriali • Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi. • Azioni e quote • Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura, in conformità ai criteri di cui all’art. 94 del D.P.R. 917/1986 (art. 4, c. 2 D.M. 162/2001). C.M. 16.11.2000, n. 207/E R • I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in: .. aeromobili; .. veicoli; .. navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; .. navi e imbarcazioni non iscritte in tale registro (art. 4 D.M. 162/2001). • Beni a • I beni a deducibilità limitata, di cui agli artt. 164 (mezzi di trasporto) e 102, deducibilità c. 9 (telefoni cellulari) del Tuir, nonché quelli a uso promiscuo, possono limitata e ad uso essere esclusi dalla relativa categoria omogenea (art. 4 D.M. 162/2001). promiscuo Art. 11 L. 21.11.2000, n. 342 20 • Beni mobili registrati - 9996-1 Aggiornato al 23.01.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse IMPOSTA SOSTITUTIVA BASE IMPONIBILE • Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto tramite il versamento di un’imposta sostitutiva: .. dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef); .. dell’imposta sul reddito delle società (Ires); .. dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap); .. di eventuali addizionali. MISURA 16% Relativamente a beni ammortizzabili. 12% Relativamente ai beni non ammortizzabili. VERSAMENTO • L’imposta sostitutiva è versata in 3 rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi. • La prima rata è versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2013). 16.06.2014 • Le altre rate hanno scadenza entro il termine rispettivamente previsto • 16.06.2015 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi • 16.06.2016 d’imposta successivi. Compensazione Gli importi da versare possono essere compensati. IMPUTAZIONE D. Lgs. 241/1997 • L’imposta sostitutiva è computata in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione ed è indeducibile. • L’imposta sostitutiva può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’art. 2365 Codice Civile, con le modalità di cui all’art. 2445, c. 2 Codice Civile. CESSIONE ANTICIPATA DEI BENI RIVALUTATI Art. 3 D.M. 19.04.2002, n. 86 • Irrilevanza della rivalutazione • Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (2017), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. • Credito d’imposta • In tal caso, al soggetto che ha effettuato • Il credito d’imposta è la rivalutazione è attribuito un credito attribuito in misura pari d’imposta ai fini Irpef o Ires pari all’amalla quota parte della rata montare dell’imposta sostitutiva riferibile pagata e per tali beni non ai beni che formano oggetto delle ipotesi sono dovute le residue rate. medesime. • L’ammontare dell’imposta sostitutiva deve essere portato ad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione, nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni oggetto delle ipotesi suindicate. • Riserva • Contestualmente si considera libera la parte della riserva di rivalutazione riferibile ai beni alienati; la stessa, quindi, non concorre alla formazione del reddito della società se attribuita ai soci. Art. 3, c. 4 D.M. 86/2002 R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.01.2014 A T I O N . 2 / 2 0 1 4 - 9996-1 21 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE • Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall’importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto, in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati (art. 9, c. 1 D.M. 162/2001). • Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere: .. imputato al capitale oppure .. accantonato in una speciale riserva Riduzione • La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei cc. 2 e 3 dell’art. 2445 C.C., previste in tema di riduzione facoltativa del capitale esuberante. In particolare, si ricorda che la deliberazione può essere eseguita solo dopo 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle Imprese purché, entro questo termine, nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Copertura perdite • In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dell’art. 2445, cc. 2 e 3 del Codice Civile (non è necessario attendere i 90 giorni). Art. 13 L. 21.11.2000, n. 342 AFFRANCAMENTO DEL SALDO DI RIVALUTAZIONE DIFFERENZA • La rivalutazione comporta l’evidenziazione del saldo attivo di L’Agenzia delle Entrate rivalutazione, per un importo pari alla differenza tra il maggior ritiene che il versamento valore dei beni e l’imposta sostitutiva versata. debba essere eseguito computando la riserva al lordo • Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della rivadell’imposta sostitutiva da lutazione può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta rivalutazione (Circ. Ag. sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali Entrate 11/2009). addizionali, nella misura del 10%. IMPOSTA SOSTITUTIVA • L’imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali di pari importo: 1° rata Saldo imposte sui redditi 2013, versato nel 2014. 2° rata Saldo imposte sui redditi 2014, versato nel 2015. 3° rata Saldo imposte sui redditi 2015, versato nel 2016. Interessi In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima non sono dovuti interessi. Compensazione Gli importi da versare possono essere compensati (D.Lgs. 241/1997). INDEDUCIBILITÀ • L’imposta da versare ai fini dell’affrancamento è sostitutiva dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap. Pertanto, la stessa è indeducibile ai fini delle predette imposte. Ciò comporta che qualora sia computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio o rendiconto, non si renderà necessaria alcuna variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. C.M. 15.07.2005, n. 33/E CREDITO D’IMPOSTA • In caso di distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione assoggettati a imposta sostitutiva non spetta il credito di imposta. L’affrancamento dei saldi attivi esaurisce definitivamente il prelievo tributario in capo all’impresa, società o ente, connesso alla loro distribuzione, la quale, pertanto, potrà avvenire senza ulteriore tassazione in capo alla stessa né ai fini Ires/Irpef, né ai fini Irap. Art. 1, c. 475 L. 311/2004 DISTRIBUZIONE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE 22 R A T I O N . 2 / 2 0 1 4 • Effetti verso i soci - • Con riferimento agli effetti dell’affrancamento nei confronti del socio, le somme derivanti dalla distribuzione dei predetti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione costituiscono utili e, pertanto, saranno tassate in capo allo stesso all’atto della percezione, secondo le regole ordinarie di tassazione dei dividendi. 9996-1 Aggiornato al 23.01.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata CONTABILITÀ E BILANCIO SCRITTURE CONTABILI contabilità e bilancio CONTABILIZZAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO 2013 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • TECNICHE CONTABILI • ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO • ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO • ESEMPIO DI RIDUZIONE DEL SOLO FONDO AMMORTAMENTO Art. 1, cc. 140-146 L. 27.12.2013, n. 147 - Artt. 10-16 L. 21.11.2000, n. 342 - Art. 1, cc. 469-476 L. 23.12.2005, n. 266 Art. 3 L. 28.12.2001, n. 448 - Art. 2, cc. 25-27 L. 24.12.2003, n. 350 - C.M. 16.11.2000, n. 207/E C.M. 26.01.2001, n. 5/E - Circ. Ag. Entrate 18.06.01, n. 57/E - Circ. Ag. Entrate 13.05.2002, n. 40 Circ. Ag. Entrate 25.06.2002, n. 57 - Circ. Ag. Entrate 13.02.2006, n. 6 - Circ. Assonime 27.02.01, n. 13 D.M. 13.04.2001, n. 162 - D.M. 22.10.2001, n. 408 - D.M. 19.04.2002, n. 86 Per operare la rivalutazione dei beni nel bilancio 2013 si può scegliere uno dei 3 metodi alternativi indicati di seguito: a) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento; b) rivalutazione del solo costo storico; c) riduzione del fondo di ammortamento. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è fiscalmente riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a partire dal 3° esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita e, quindi, per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, dal 2016. Si analizzano alcuni esempi pratici di rivalutazione di beni iscritti fra le immobilizzazioni, rinviando all’articolo pubblicato in Ratio n. 2/2014, pag. 17 e seguenti, per gli approfondimenti teorici. SCHEMA DI SINTESI BILANCIO CATEGORIE OMOGENEE La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012, avendo a riferimento i beni iscritti a bilanBilancio cio al 31.12.2012 (1), compresi quelli di costo unitario inferiore a € 516,46 e quelli al 31.12.2013 completamente ammortizzati. Rilevanza • La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. • La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni a essa appartenenti. Si intendono compresi in 2 distinte categorie gli immobili ammortizzabili (strumentali) e quelli non ammortizzabili (immobili-patrimonio e aree non fabbricabili). Data di riferimento I requisiti di appartenenza alle diverse categorie omogenee sono quelli esistenti alla data della chiusura del bilancio in cui la rivalutazione è eseguita, ferma restando la loro ininterrotta collocazione tra le categorie rivalutabili dell’esercizio precedente e dell’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è effettuata. Annotazioni obbligatorie Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare, nelle loro relazioni, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore massimo. Per i soggetti in contabilità semplificata, la rivalutazione deve essere annotata in apposito prospetto (libro cespiti ammortizzabili). Rivalutazione: € 50.000,00 Rivalutazione immobile strumentale da € 100.000,00 a € 150.000,00 ESEMPIO Non rivalutare. Costo Rivalutare ai fini civilistici • Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti: .. 16%: beni ammortizzabili; .. 12%: beni non ammortizzabili. (€ 50.000,00 x 16%) • Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti: .. 16%: beni ammortizzabili; .. 12%: beni non ammortizzabili. (€ 50.000,00 x 16%) e ai fini fiscali (3) POSSIBILI SCELTE Rivalutare ai fini civilistici e ai fini fiscali (3) € 8.000,00 € 8.000,00 Con affrancamento + € 5.000,00 (€ 50.000,00 (2) x 10%) del saldo attivo di Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione: 10%. rivalutazione (1) È necessario fornire apposita informativa nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci e relazione di revisione. L’Agenzia delle Entrate ritiene che il versamento debba essere eseguito computando la riserva al lordo dell’imposta sostitutiva di rivalutazione (circolare 19.03.2009, n. 11/E, p. 8). (3) La rivalutazione può essere effettuata mediante due criteri (limite del valore): il valore corrente oppure il valore d’uso o valore interno, in base all’utilità del bene. In ogni caso, ai fini fiscali, il valore dei beni non può essere superiore a quello di sostituzione (circ. Ag. Entrate 11/E/2009). Il criterio di rivalutazione deve essere unico per i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, mentre i metodi di rivalutazione (tecnica contabile) possono essere indifferentemente utilizzati all’interno della medesima categoria omogenea. Note (2) R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 20.03.2014 A T I O N . 4 / 2 0 1 4 - 1 0 1 3 1 39 SCRITTURE CONTABILI contabilità e bilancio TECNICHE CONTABILI Tavola Metodi di rivalutazione (Circ. Ag. Entrate 19.03.2009, n. 11/E) RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO • Tale metodo determina un allungamento del periodo di ammortamento originario; pertanto, ne è giustificata l’applicazione in presenza di un prolungamento della vita utile del cespite. • La modifica della vita utile deve derivare da una nuova valutazione da parte degli amministratori e non essere semplicemente il risultato “automatico” dell’applicazione della metodologia contabile di rivalutazione. • Tale metodo, poiché consente lo stanziamento di quote di ammortamento più alte, riduce l’utile del periodo (o aumenta la perdita) dall’esercizio 2014 (per il 2013 l’ammortamento è calcolato sui valori non rivalutati) ai fini civilistici e dall’esercizio 2016 ai fini fiscali. • Inoltre, nel test di operatività per le società di comodo, che sarà eseguito nel 2016, si computerà il valore nuovo del bene, come risulta dall’attivo patrimoniale, con aumento dei ricavi figurativi. Ante rivalutazione Costo storico Fondo ammortamento Valore residuo Quota ammortamento annua (3%) RIVALUTAZIONE CONTESTUALE COSTO STORICO + FONDO AMMORTAMENTO RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL SOLO FONDO DI AMMORTAMENTO PERIZIA Doc. Assirevi n. 71 40 R A T I O Post rivalutazione 100 + Costo storico rivalutato 80 - Fondo ammortamento 20 = Valore residuo (di mercato) 3 Quota ammortamento annua (3%) dal 2014 150 + 80 70 = 4,5 • Tale metodo permette di mantenere invariata la durata del processo di ammortamento. • Il costo lordo rivalutato, a prescindere dalla rettifica rappresentata dagli ammortamenti, non potrebbe attestarsi, comunque, a quello “di sostituzione”. Tuttavia, negli schemi di bilancio i beni strumentali sono esposti al netto dei fondi ammortamento. • Anche questo metodo aumenta, in misura ancor più significativa, le quote di ammortamento e il valore del reddito minimo nel test di operatività delle società di comodo. • Il procedimento non è compatibile con la rivalutazione di beni completamente ammortizzati. Ante rivalutazione Costo storico Fondo ammortamento Valore residuo Quota ammortamento annua (3%) Post rivalutazione 100 + Costo storico rivalutato 80 - Fondo ammortamento 20 = Valore residuo (di mercato) 3 Quota ammortamento (3%) dal 2014 350 + 280 70 = 10,5 • L’applicazione di tale metodo lascia invariato il costo storico del bene e riduce il fondo ammortamento, generando un allungamento del processo di ammortamento. • Salvo che la procedura di ammortamento sia in fase di esaurimento, l’applicazione del coefficiente tabellare determinerà ammortamenti di misura massima identica a quella degli ammortamenti precedenti alla rivalutazione, senza produrre imposte anticipate e senza incidere sul risultato d’esercizio. • Inoltre, il test di operatività sarà eseguito assumendo il valore storico inalterato del bene, ossia senza generare aumenti dei ricavi figurativi da società di comodo (dal 2016). Ante rivalutazione Costo storico Fondo ammortamento Valore residuo Quota ammortamento annua (3%) 100 + 30 70 = 3 • Al fine di rispettare i requisiti di validità, analiticità e verificabilità dei valori da iscrivere in bilancio, i valori rivalutati dovrebbero essere determinati sulla base di perizie di stima redatte da periti indipendenti, che esplicitino chiaramente i criteri adottati. • La perizia di stima, inoltre, può essere utilizzata per la ridefinizione della vita utile residua del bene, in modo da ridurre l’impatto sul risultato d’esercizio delle eventuali maggiori quote d’ammortamento degli esercizi futuri. N . 4 / 2 0 1 4 Post rivalutazione 100 + Costo storico 80 - Fondo ammortamento ridotto 20 = Valore residuo (di mercato) 3 Quota ammortamento (3%) - 1 0 1 3 1 Aggiornato al 20.03.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata CONTABILITÀ E BILANCIO SCRITTURE CONTABILI contabilità e bilancio ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMENTO DATI ESEMPIO • Valori contabili 31.12.2013 con ammortamenti ordinari (ante rivalutazione) (+) Fabbricati strumentali (-) Fondo ammortamento (=) Valore netto contabile € € € 500,00 45,00 455,00 • Rivalutazione (+) Valore effettivo (-) Valore netto contabile (=) Importo rivalutazione • Aliquota imposta sostitutiva (16%) • Imposta sostitutiva da versare • Saldo netto di rivalutazione (€ 300,00 - € 48,00) € € € 755,00 455,00 300,00 x 16% = 48,00 252,00 Bilancio al 31.12.2013 Attività Fabbricati Fondo ammortamento 2012 Ammortamento 2013 Netto € € € € € € Passività 819,10 Riserva netta di rivalutazione € (49,10) Erario c/imposta sostitutiva € (15,00) 755,00 252,00 48,00 Rivalutazione di bene strumentale con contestuale rivalutazione del fondo ammortamento Scrittura contabile n. 1 31.12.13 FABBRICATI STRUMENTALI P B II 1 a P B II 1 a a P A III P D 12 a DIVERSI FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI RISERVA DI RIVALUTAZIONE (L. 147/2013) ERARIO C/IMP. SOSTITUT. (L. 147/2013) 319,10 19,10 252,00 48,00 Saldo attivo di rivalutazione monetaria. Nota bene Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, non è possibile eseguire la rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica. Pertanto, il saldo attivo di rivalutazione è iscritto nella voce Riserva di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva, che trova collocazione nella voce Debiti tributari (Erario c/imposta sostitutiva). Scrittura contabile n. 2 Quota di ammortamento annuale 31.12.13 E B 10 b AMMORTAMENTO FONDO AMMORTAMENTO a FABBRICATI STRUMENTALI FABBRICATI STRUMENTALI Ammortamento 3% su valore civilistico non rivalutato. 15,00 • Dall’anno successivo (2014) le imprese che fruiranno della rivalutazione, che ha effetti fiscali differiti, dovranno tenere conto di un doppio binario civile e fiscale, fino alla data in cui i maggiori valori saranno riconosciuti anche fiscalmente. Da un punto di vista civilistico, pertanto, gli ammortamenti saranno calcolati sul valore rivalutato, mentre ai fini fiscali sarà effettuata una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi (nel caso specifico: € 9,57), per tenere conto del valore originario, con conseguente stanziamento in bilancio di imposte Variazione anticipate (€ 9,57 x 31,40% = € 3,00). fiscale • Una volta riconosciuto il maggior valore anche ai fini fiscali (dal 2016), gli ammortamenti non dedotti precedentemente saranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico, mediante variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa il riconoscimento fiscale del maggior valore avviene dal 2017 (ai fini della plus/minusvalenza). R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 20.03.2014 A T I O N . 4 / 2 0 1 4 - 1 0 1 3 1 41 SCRITTURE CONTABILI contabilità e bilancio Scrittura contabile n. 3 Versamento dell’imposta sostitutiva 16.06.14 P D 12 P C IV 1 Nota bene ERARIO C/IMP. SOSTITUT. BANCA C/C a (L. 147/2013) Versamento integrale imposta sostitutiva per rivalutazione monetaria. 48,00 L’imposta sostitutiva può anche essere versata in 3 rate scadenti il 16.06.2014, 16.06.2015, 16.06.2016 senza pagamento di interessi. ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO Rivalutazione di bene strumentale senza contestuale rivalutazione del fondo ammortamento (costo storico € 500,00, più rivalutazione € 300,00) Scrittura contabile n. 1 31.12.13 FABBRICATI STRUMENTALI P B II 1 a a P A III P D 12 a DIVERSI RISERVA DI RIVALUTAZIONE (L. 147/2013) ERARIO C/IMP. SOSTITUT. (L. 147/2013) 300,00 252,00 48,00 Saldo attivo di rivalutazione monetaria. Scrittura contabile n. 2 Quota di ammortamento annuale 31.12.13 AMMORTAMENTO FONDO AMMORTAMENTO a FABBRICATI STRUMENTALI FABBRICATI STRUMENTALI Ammortamento 3% su valore civilistico non rivalutato. E B 10 b 15,00 • Dall’anno successivo, le imprese che fruiranno della rivalutazione, che ha effetti fiscali differiti, dovranno tenere conto di un doppio binario civile e fiscale, fino alla data in cui i maggiori valori saranno riconosciuti anche fiscalmente. Da un punto di vista civilistico, pertanto, gli ammortamenti saranno calcolati sul valore rivalutato, mentre ai fini fiscali sarà effettuata una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi (nel caso specifico € 9,00) per tenere conto del valore originario, con conseguente stanziamento in bilancio di imposte anticipate (€ 9 x 31,40% = € 2,826). • Una volta riconosciuto il maggior valore anche ai fini fiscali (dal 2016), gli ammortamenti non dedotti precedentemente saranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico, attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Variazione fiscale Scrittura contabile n. 3 Versamento dell’imposta sostitutiva 16.06.14 P D 12 42 P C IV 1 R A T I O ERARIO C/IMP. SOSTITUT. BANCA C/C a (L. 147/2013) Versamento integrale imposta sostitutiva per rivalutazione monetaria. N . 4 / 2 0 1 4 - 48,00 1 0 1 3 1 Aggiornato al 20.03.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata CONTABILITÀ E BILANCIO SCRITTURE CONTABILI contabilità e bilancio ESEMPIO DI RIDUZIONE DEL SOLO FONDO AMMORTAMENTO ESEMPIO • La riduzione del solo fondo ammortamento permette di ottenere un valore massimo pari al costo storico (ad esempio, € 500,00). • Qualora si intendesse raggiungere un valore superiore, sarebbe necessario utilizzare anche una delle precedenti modalità di rivalutazione (ad esempio, rivalutazione anche del costo storico). • Si propongono le scritture contabili della rivalutazione fino all’importo del costo storico. • Tale metodo, meno utilizzato nelle rivalutazioni dei primi anni 2000, poiché non produceva cospicui risparmi fiscali, è probabilmente quello che si presenta più vantaggioso in periodi di congiuntura economica negativa. Pur incrementando il valore residuo del bene, infatti, non sono stanziati maggiori ammortamenti annuali, perché sono calcolati su un costo storico che rimane inalterato. • Inoltre, il test di operatività sarà eseguito assumendo il valore storico inalterato del bene, quindi senza aumenti dei ricavi figurativi da società di comodo (dal 2016) Scrittura contabile n. 1 Rivalutazione del fabbricato attraverso la riduzione del fondo ammortamento 31.12.13 FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI P B II 1 P A III P D 12 a DIVERSI a RISERVA DI RIVALUTAZIONE (L. 147/2013) ERARIO C/IMP. SOSTITUT. (L. 147/2013) a 300,00 252,00 48,00 Saldo attivo di rivalutazione monetaria. Scrittura contabile n. 2 Quota di ammortamento annuale 31.12.13 E B 10 b P B II 1 Variazione fiscale AMMORTAMENTO FONDO AMMORTAMENTO a FABBRICATI STRUMENTALI FABBRICATI STRUMENTALI Ammortamento 3% su valore civilistico (pari a € 500,00). 15,00 • Anche dall’anno successivo (2014) non si determinano imposte differite attive (anticipate) se il valore riconosciuto ai fini fiscali coincide con il valore civilistico. • In tal caso si stanziano le stesse quote di ammortamento, le quali coincidono con quelle che si sarebbero contabilizzate in assenza di rivalutazione. Scrittura contabile n. 3 Versamento dell’imposta sostitutiva 16.06.14 P D 12 P C IV 1 ERARIO C/IMP. SOSTITUT. BANCA C/C a (L. 147/2013) Versamento integrale imposta sostitutiva per rivalutazione monetaria. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 20.03.2014 A T I O 48,00 N . 4 / 2 0 1 4 - 1 0 1 3 1 43