Nuovo Ordinamento (Riforma)

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Nuovo Ordinamento (Riforma)
Università degli Studi di Ferrara
REGOLAMENTO PER LA
FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Fonti normative
Art. 3 – Definizioni
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLE E CORPO DOCENTE
Art. 4 - Organi delle scuole
Art. 5 – Direzione delle Scuole
Art. 6 – Consiglio delle Scuole
Art. 7 – Corpo Docente
TITOLO III – AMMISSIONE – TASSE - FREQUENZA - ASSENZE – SOSPENSIONI –ALTRI ATTI DI CARRIERA
Art. 8 - Ammissione
Art. 9 – Posti in soprannumero per il personale medico di ruolo del S.S.N.
Art. 10 - Tasse
Art. 11 - Frequenza
Art. 12 – Modalità di rilevazione delle presenze
Art. 13 – Assenze per malattia
Art. 14 – Gravidanza e maternità
Art. 15 – Assenze giustificate
Art. 16 – Assenze ingiustificate
Art. 17 – Recuperi dei periodi di sospensione
Art. 18 – Trasferimenti
Art. 19 – Rinuncia
Art. 20 – Mensa
Art. 21 – Dotazione di vestiario
Art. 22 – Idoneità fisica
Art. 23 - Assicurazione
TITOLO IV - FORMAZIONE
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Art. 24 – Caratteristiche della Formazione
Art. 25 - Formazione e attività didattica formale
Art. 26 - Formazione e attività assistenziali
Art. 27 – Tutor
Art. 28 – Registrazione delle attività formative
Art. 29 - Medici militari e Medici afferenti al SSN
TITOLO V - VALUTAZIONE
Art. 30 - Valutazione in itinere e esame di fine anno
Art. 31 - Esame di diploma
Art. 32 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante
TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA’
Art. 33 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale
Art. 34 - Attività intramoenia
Art- 35 - Incompatibilità
TITOLO VII – ORDINAMENTI DIDATTICI
Art. 36 - NB : VENGONO RIPORTATI I RAD DELLE SINGOLE SCUOLE
(Approvati dal CUN nelle sedute del 15/11/2006 , 12/12/2006, 18/09/2008
Approvati dal CdA nella seduta del 26/02/2008
Approvati dal SA nella seduta del 19702/2008
Autorizzati con D.D. del Miur in data 12/12/2008)
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 – Norme transitorie
Art. 38 – Disposizioni finali
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione medico specialistica ai sensi del
D.L.vo n. 368 del 17/08/1999, ad esclusione degli indirizzi tecnici.
Art. 2 - Fonti normative
Il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’area medica e le procedure organizzative della formazione specialistica sono
disciplinate nell'ordine da:
- il D.M. 11 maggio 1995 “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione
del settore medico”;
- il D.L.vo n. 368 del 17/08/1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il D.L.vo n. 517 dd. 21.12.1999;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
- il D.M 1° agosto 2005 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il D.M. 6 marzo 2006, n. 172 “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di
Specializzazione in medicina”;
- il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” ;
- il protocollo d’intesa sulla formazione medico specialistica tra la Regione Emilia Romagna e l’Università degli Studi di
Ferrara assunto con deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2006 n. 1546;
- il D.P.C.M. dd. 06.07.2007 “Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici”;
- il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. Rep. n°1020/2008 – Prot.n°11797 del 28 Maggio 2008
- gli ordinamenti didattici delle singole scuole.
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Art. 3 - Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
a) “Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria attivate ai sensi del D.L.vo 368 del 17/08/1999,
i cui Ordinamenti sono conformi a quanto previsto dal D.M. 1 agosto 2005 e la cui rete formativa è definita in ottemperanza
agli standard e requisiti minimi previsti dal D.M. 29 marzo 2006;
b) “Formazione specialistica”: il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole;
c) “Contratto di Formazione Specialistica”: lo schema tipo di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007;
d) “Specializzando”: il Medico in Formazione Specialistica iscritto a Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria
dell’Università degli Studi di Ferrara;
e) “Sede di assegnazione”: l’unità operativa alla quale il medico in formazione è assegnato in maniera prevalente dal Consiglio
della Scuola ad inizio anno accademico in sede di predisposizione del proprio Programma di formazione;
f) “Programma Generale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità generali formative della Scuola;
g) “Programma Personale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità formative (addestramento
professionalizzante) specifiche per ogni singolo specializzando;
h) “Piano di studi”: l’insieme delle attività di didattica formale previste per ciascun anno di corso.
i) “Rete formativa” : l’insieme delle strutture Universitarie e Assistenziali, sia di sede che collegate o complementari,
accreditate per ospitare la formazione medico specialistica secondo quanto previsto dal D.M. 29 marzo 2006;
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLE E CORPO DOCENTE
Art. 4 - Organi della Scuola
Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.
Art. 5 - Direzione della Scuola
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore
scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola.
Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori
ruolo di uno dei settori compresi nell’ambito specifico della tipologia della Scuola.
Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola che fanno parte del
Consiglio della Scuola, dura in carica tre anni e può essere rieletto per più mandati. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti
di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola.
Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede, svolge tutte le funzioni di programmazione, gestione e
coordinamento ad egli demandate dal presente Regolamento e dalle normativi vigenti in materia.
Il Direttore può nominare, con proprio atto sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità
o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.
Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti al settore scientifico disciplinare di
riferimento della Scuola, ovvero ai settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili della Scuola, di cui al D.M. 29 marzo 2006
Art. 6 - Consiglio della Scuola
Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 3
specializzandi, eletti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione
delle attività formative della Scuola.
In particolare, il Consiglio :
- delibera il Programma personale di formazione per ogni singolo specializzando ad inizio di ogni anno formativo e assegna l’incarico di
tutor;
- propone al Consiglio di Facoltà e ai competenti Organi Accademici il Programma Generale di Formazione ed il Piano di Studi annuale,
nonché i relativi incarichi di insegnamento, e le strutture del S.S.N. da coinvolgere mediante apposite convenzioni ai fini della definizione
della Rete Formativa della Scuola;
- esprime al Direttore della Scuola il proprio parere in materia di trasferimenti in entrata e in uscita e di valutazione dei medici in
formazione specialistica ai fini della ammissione all’esame di profitto;
Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione,
coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
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Art. 7 - Corpo docente
Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari
e , nella misura massima del 30% del totale del corpo docente, da personale dipendente dal SSN o da altri Enti Convenzionati, operante in
strutture universitarie e non universitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del
Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.
Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia
della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente
comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’Ambito specifico
della tipologia della
Scuola.
I docenti partecipano alle attività formative e culturali della Scuola, esplicano attività docente e formativa, svolgono attività valutativa sia
formale che sul campo e continuativa. Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio della Scuola. Svolgono attività
didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, seminari
interdisciplinari, ecc.; contribuiscono, nell’ambito del Consiglio della Scuola, all’elaborazione del piano didattico; partecipano alle
Commissioni esaminatrici.
TITOLO III – AMMISSIONE – TASSE - FREQUENZA - ASSENZE – SOSPENSIONI –
ALTRI ATTI DI CARRIERA
Art. 8 – Ammissione
L’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di
ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria.
Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole
scuole.
L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di
formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con la regione, Enti
pubblici, associazioni, fondazioni, persone fisiche o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili
previsti nel regolamento
didattico delle singole Scuole di Specializzazione, così come accertato annualmente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
mediante apposita Banca dati.
Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto dal regolamento didattico.
L’ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:
a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.
L’ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione
ministeriale.
Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale
Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo
quanto stabilito dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione dell’area
sanitaria.
Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad un’ unità operativa nella quale svolge, a tempo
pieno, un’attività corrispondente alla specializzazione prescelta.
Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell’inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per
garantire che il medico in formazione specialistica possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall’ordinamento della Scuola.
Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
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Per il conseguimento del titolo di specialista, il suddetto medico in formazione specialistica deve aver comunque svolto un’attività
formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per i medici in
formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.
Art. 10 – Tasse
Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L’importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa
regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e responsabilità civile contro terzi e dell’imposta di bollo.
Art. 11 – Frequenza
L’impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno,
comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.
Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale articolato in funzione del proprio Programma personale di
Formazione, sulla base di quanto definito dal Direttore della Scuola di concerto con la Direzione Sanitaria dell’Azienda .
Nello svolgimento di tutte le attività professionalizzanti, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo,
analogamente al personale strutturato nel quale risulti la qualifica di “Medico in formazione specialistica”.
Art. 12 - Modalità di rilevazione delle presenze
Ai sensi degli accordi sottoscritti da Università e Aziende sanitarie, la presenza del medico in formazione è accertata, di norma,
mediante controlli di tipo automatico.
In tal caso al Medico in Formazione Specialistica viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente
personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell’interessato.
Nelle strutture nelle quali non sia previsto il controllo automatizzato, la presenza viene rilevata attraverso l’utilizzo di “fogli firma
giornalieri” per ciascun medico, controfirmati dal responsabile della struttura ospitante e dal Direttore della Scuola che si fanno garanti del
rispetto dell’orario previsto dalla normativa vigente.
Art. 13 - Assenze per malattia
Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni
lavorativi consecutivi.
In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la
Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla
Direzione stessa e ai competenti Uffici Amministrativi dell’Ateneo.
La comunicazione deve essere data dall’inizio dell’assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore
ai quaranta giorni.
Al fine del superamento del periodo di comporto sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la
sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.
Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.L.vo. 368/99, durante il periodo di sospensione compete allo specializzando
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno
di iscrizione.
Art. 14 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità
La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della
Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e al competente ufficio amministrativo centrale, affinché possano
essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro e ad attivare i competenti
servizi dell’Ateneo.
Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che
dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
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La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto
disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere
presentata alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell’amministrazione centrale dell’Università, entro i termini fissati
dall’Ufficio medesimo.
La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita dichiarazione alla
Direzione della Scuola e al competente ufficio dell’amministrazione centrale dell’Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le
certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n.
151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e al competente
ufficio dell’amministrazione centrale dell’Università, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.
Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.L.vo. 368/99, durante il periodo di sospensione compete alla specializzanda
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno
di iscrizione.
Art. 15 - Assenze giustificate
Il medico in formazione specialistica ha diritto a un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi
personali, preventivamente autorizzati, nell’anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il
raggiungimento degli obiettivi formativi. L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola e comunicata al competente Ufficio
dell’amministrazione centrale dell’Università.
La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro
inerenza all’iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza
giustificata di cui il medico in formazione può usufruire .
Art. 16 - Assenze ingiustificate
Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l’assenza non
preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.
Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno
recuperate al termine dell’anno di corso e comunque prima del passaggio all’anno successivo o dell’ammissione all’esame finale secondo
le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
Art. 17 - Recuperi dei periodi di sospensione
I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica , compreso l’eventuale riduzione facoltativa dell’orario per
allattamento, prolungheranno l’anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.
L’ammissione all’anno di corso successivo, o all’esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all’ultimo anno sarà possibile solo al
termine del recupero dell’intero periodo di sospensione.
Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo specializzando il trattamento economico previsto, sia nella sua
componente variabile che in quella fissa.
Art. 18 – Trasferimenti
Il trasferimento presso una Scuola di altra sede, è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate e
comunicazione in merito, da effettuarsi almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico al Direttore della Scuola di
partenza e al competente ufficio dell’amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere
seria e documentabile.
Il parere del Direttore della Scuola è vincolante ai fini della concessione del nulla-osta al trasferimento.
Il trasferimento in arrivo è possibile solo in funzione dell’esistenza di posti disponibili secondo quanto previsto dal regolamento della
Scuola, e previo nulla osta sia della scuola ricevente che della scuola di appartenenza, e comunque con richiesta effettuata al competente
ufficio dell’amministrazione centrale almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico .
I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
In ragione di quanto sopra, la data effettiva di decorrenza del trasferimento corrisponderà al primo giorno utile successivo la scadenza
contrattuale per l’anno accademico di riferimento.
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Al Consiglio della Scuola compete la valutazione dei percorsi formativi svolti presso la Scuola di provenienza, in funzione della corretta
definizione dei Programmi Personali di Formazione necessari per il conseguimento del titolo coerentemente con i requisiti minimi richiesti
in materia di attività professionalizzante e Crediti Formativi Universitari .
Art. 19 – Rinuncia
Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al
competente Ufficio dell’amministrazione centrale dell’Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione
dell'attività.
Art. 20 – Mensa
Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere o ULSS dove svolgono la propria attività
pratica secondo quanto previsto dai protocolli d’intesa con l’Università, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.
Art. 21 – Dotazione di vestiario
Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione vestiario pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle
Aziende Sanitarie a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite
convenzioni.
Art. 22 - Idoneità fisica
Il medico in formazione specialistica al momento dell’immatricolazione, o comunque prima della stipula del contratto, viene sottopposto
agli accertamenti necessari per il rilascio della certificazione di idoneità prevista dalle normative vigenti in materia.
L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto dall’Accordo attuativo Università Azienda Ospedaliero - Universitaria di riferimento.
Art. 23 - Assicurazione
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di riferimento garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della
responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e malattie professionali derivanti dall’esercizio delle attività e delle prestazioni
assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale nelle proprie strutture, con le medesime
modalità previste per il personale dipendente.
Qualora detta attività sia svolta in sede diversa e autorizzata, tale sede deve provvedere alla copertura del rischio per la
responsabilità civile verso terzi.
Per quanto attiene alla copertura assicurativa obbligatoria dell’infortunio e delle malattie professionali, questa viene garantita
dall’Azienda struttura di sede con diritto di rimborso a carico della sede diversa e autorizzata.
Relativamente alla eventuale copertura del rischio per colpa grave, compete al singolo medico in formazione specialistica
avvalersi della possibilità offerta tramite l’Azienda Ospedaliera ovvero provvedere direttamente.
In merito alle coperture assicurative in caso di periodi di frequenza all’estero qualora siano svolti in Paesi nei quali non sia garantita
dall’Azienda di riferimento la copertura per la responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e malattie professionali derivanti
dall’esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste dal programma di formazione individuale, essa sarà a carico del
medico in formazione specialistica.
Il medico in formazione specialistica dovrà informare mediante apposita certificazione, ovvero autocertificazione, la Direzione della
Scuola e il competente Ufficio dell’amministrazione centrale dell’Università della copertura assicurativa riferita a detti periodi di
frequenza all’estero.
TITOLO IV – FORMAZIONE
Art. 24 – Caratteristiche della Formazione
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la
quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture
delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
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In nessun caso l'attività del medico in Formazione Specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite
nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per
essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli
ordinamenti e regolamenti didattici.
Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di
formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche
ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso.
Di norma la formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede, ovvero le strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di riferimento.
Sono altresì possibili periodi di formazione presso strutture convenzionate con la Scuola di Specializzazione e facenti parte della rete
formativa della stessa, previa formale accettazione dell’Amministrazione ospitante e su precisa indicazione del Consiglio della Scuola.
La frequenza delle strutture collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola ad inizio di ogni anno
nell’ambito del Programma Personale di Formazione del singolo medico in formazione specialistica ; il Consiglio della Scuola, nel
medesimo documento, deve altresì esplicitare le ragioni di opportunità e/o di necessità che stanno alla base della decisione assunta.
La durata massima della frequenza in strutture diverse da quelle di sede, fatto salvo eventuali disposizioni normative diverse, non deve
superare il tempo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi collegati alla scelta della struttura stessa.
E’ inoltre possibile svolgere un periodo di formazione all’estero per un massimo di diciotto mesi nell’intero corso degli studi. La
formazione potrà svolgersi previa formale accettazione dell’Amministrazione ospitante e su precisa indicazione del Consiglio della
Scuola, che provvederà a produrre un documento formale sottoscritto anche dall’Università/Azienda estera ove saranno esplicitate le
attività didattiche e formali oggetto della formazione, le strutture coinvolte e il Docente/tutor di riferimento per il medico in
formazione specialistica.
Dei periodi formativi programmati presso strutture diverse da quelle di sede, il Direttore della Scuola ne darà comunicazione scritta
alla Direzione Sanitaria ed ai competenti Uffici dell’Amministrazione dell’Università, con un congruo anticipo rispetto l’inizio della
formazione fuori sede.
Art. 25 - Formazione e attività didattica formale
Il Consiglio della Scuola mette in atto il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse
aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica formale che il Consiglio della Scuola
ritenga necessaria per la sua completa e armonica formazione.
Al medico in Formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.
Per il conseguimento del Titolo di Specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire 300 CFU complessivi, articolati in
5 anni di corso ovvero 360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in 6 anni di corso.
Per ciascuna tipologia di Scuola l’Ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi
percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.
L’'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento
degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dal Settori
Scientifico Disciplinari.
Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:
a)
Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b)
Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 330 CFU per
le Scuole articolate in 6 anni di corso; le Attività caratterizzanti sono articolate in almeno un Ambito denominato Tronco
Comune, a cui sono dedicati il 30% dei CFU relativi le Attività caratterizzanti, e in un ambito denominato Discipline
specifiche della tipologia di specialità, a cui è assegnato il 70% dei CFU delle Attività caratterizzanti;
b.1)
Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell’Ambito
specifico della Scuola, fino a un massimo di 45 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU per le
tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso;
c)
Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
d)
Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
e)
Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.
Almeno il 70% del complesso delle Attività Formative è riservato allo svolgimento di Attività Formative professionalizzanti, pratiche e
di tirocinio, pari a 210 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6
anni di corso
Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma
rilasciato dalle Università ai sensi dell’art.11, comma 8, del DM 270/2004 , che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo
specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.
Art. 26. Formazione e attività assistenziali
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Le attività assistenziali svolte dal medico in Formazione Specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia
operativa e decisionale nei seguenti gradi:
- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche,
sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
- attività autonoma - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo
specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale
tempestivo intervento.
Pertanto, per tutte le attività assistenziali, al medico in Formazione Specialistica, deve essere sempre assicurata la disponibilità di un
medico universitario o ospedaliero specialista della disciplina oggetto della specializzazione , come referente ai fini di una eventuale
tempestiva attivazione in qualunque circostanza, a doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale
per l’apprendimento.
La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito nei
precedenti commi, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della
formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle
Unità operative nelle quali si svolge la formazione.
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.L.vo 368/1999, sono concordati dal Consiglio della Scuola
con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in Formazione Specialistica svolge la formazione sulla
base del proprio programma formativo.
Il monitoraggio interno delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere
documentato, come previsto dall’art. 38, comma 2 del D.L.vo 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative riportante
dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando, con un giudizio del tutor sulle capacità
e le attitudini dimostrate.
La valutazione del tutor è funzionale ad attestare la capacità e qualità professionale dello specializzando
attraverso una periodica valutazione, di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura di tirocinio e con il Direttore
della Scuola , che la sottoscrive approvandola.
I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola, tenendo conto anche dei fattori quali:
Competenze tecniche
Rispetto degli standard
Tempestività nell’esecuzione delle prestazioni
Capacità dello specializzando di individuare e, successivamente, decidere appropriati percorsi diagnostico-terapeutici,
ecc.
Art. 27 – Tutor
Per tutta la durata del corso di specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor
designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al S.S.N., che il Consiglio della
Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica sia per la progressiva assunzione dei
compiti assistenziali che per le attività di ricerca.
I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata specializzazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata
capacità didattico–formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può
essere superiore a 3.
Il tutor può svolgere funzioni a livello:
- individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
-
di gruppo: per coordinare l’interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo
professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.
Sono compiti principali del tutor:
- cooperare con il Direttore dell’Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona
con il medico in formazione;
- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in
relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
Il tutor rappresenta inoltre l’elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola e i Dirigenti responsabili delle Strutture, presso le quali il
medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante.
Il tutor inoltre segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione.
I Consigli della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.
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Art. 28 – Registrazione delle attività formative
I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare
dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui
il medico ha svolto la sua formazione.
Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso e prima dell’ammissione all’esame finale di profitto, verifica la compilazione del
libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all’inizio dell’anno accademico .
Nel caso in cui risultino incongruenze tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo tra le attività svolte e quelle
programmate in sede di piano individuale di formazione, il Direttore della Scuola dovrà verificarne i motivi di concerto con il Tutor,
deliberando con proprio atto l’ammissione, ovvero la non ammissione, del medico in formazione specialistica all’esame di profitto.
La deliberazione del Direttore della Scuola dovrà essere comunque debitamente motivata e portata a conoscenza del medico in formazione
specialistica e dei competenti uffici dell’amministrazione universitaria, per gli eventuali provvedimenti del caso.
Il libretto personale di formazione, una volta approvato mediante sottoscrizione da parte del Direttore della Scuola, dovrà essere
conservato a cura della Direzione la Scuola stessa per un periodo non inferiore ai 5 anni.
Art. 29 - Medici militari e Medici afferenti al SSN
Per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione ai sensi dell’art. 35 comma 3 (Medici militari) e dell’art. 35 comma 4
(Personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete
formativa della Scuola) del D.L.vo 368/1999 il Consiglio della Scuola approva un Programma Personale di Formazione, che tenga
conto della specificità di dette categorie e di quanto previsto dagli artt. 38 e 42 del medesimo D.L.vo 368/1999.
La rilevazione delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, viene documentata dal librettodiario di cui al titolo IV art. 6, del presente Regolamento.
TITOLO V – VALUTAZIONE
Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche verifiche di profitto, ogni Scuola deve mettere in atto un
sistema di valutazione, in cui periodicamente e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e
sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
Ad inizio anno il Consiglio della Scuola delibera in merito alle verifiche di profitto in itinere stabilite per ogni anno di corso.
É prevista una prova finale annuale.
Per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale lo specializzando deve:
1. risultare in regola con la frequenza alle attività didattiche formali ed assistenziali;
2. aver personalmente eseguito il numero e la tipologia degli interventi pratici previsti nel Programma Formativo Personale;
3. aver superato le verifiche di profitto in itinere previste.
Il mancato superamento della prova finale annuale ,non è ripetibile, è causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione
Specialistica e comporta la decadenza dal diritto all’iscrizione all’anno di corso successivo.
In caso di assenza lo specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.
In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l’assenza è
determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di
idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto all’iscrizione alla Scuola con la conseguente risoluzione del Contratto
di Formazione Specialistica.
La Commissione dell’esame di fine anno è formata dal Direttore della Scuola e da tutti i docenti titolari di insegnamento delle materie
relative all’anno di corso cui lo specializzando è iscritto.
La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole discipline e
relative attività pratiche prescritte. La valutazione è espressa in trentesimi.
La valutazione finale terrà conto delle verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti-tutori in merito alle competenze
acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti dallo specializzando.
L’esame di profitto teorico-pratico ai fini del passaggio ad anno successivo di corso dovrà tenersi non prima dei quindici giorni
antecedenti la conclusione delle attività annuali dello specializzando, fatto salvo situazioni eccezionali da concordarsi con gli uffici
amministrativi preposti alla gestione delle carriere dei medici in formazione specialistica.
Art. 31 - Esame di diploma
Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione
ordinaria prevista entro 15 giorni dalla conclusione del corso. In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola
volta e nella sessione immediatamente successiva.
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In caso di assenza lo specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.
In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l’assenza è
determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di
idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame finale.
La Commissione giudicatrice per l’esame di diploma, nominata con Decreto rettorale su proposta del Direttore della Scuola, è formata
da cinque componenti, docenti facenti parte del Consiglio della Scuola, e presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.
La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. Tutti i docenti titolari di insegnamento possono essere Relatori
delle tesi di diploma di specializzazione.
Il giudizio finale, espresso in cinquantesimi, tiene conto dei risultati riportati nelle valutazioni periodiche, degli esami finali annuali,
nonché dei giudizi dei docenti-tutori. La votazione minima per il conseguimento del diploma di specializzazione è pari a trenta
cinquantesimi.
Art. 32 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento Professionalizzante
La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative da parte del medico in formazione, secondo modalità
stabilite dal Consiglio della Scuola.
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA’
Art. 33 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale
L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista
dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla
formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può interferire la formazione prevista dalle singole
scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Direttore della Scuola.
Art. 34 - Attività intramoenia
Eventuali attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle norme statali e regionali e dallo
specifico regolamento dell’azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l’attività.
Art. 35 – Incompatibilità
E’ inibito l’esercizio di attività libero-professionale extramoenia.
Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione per poter frequentare la scuola di specializzazione, deve
essere collocato in aspettativa senza assegni secondo le disposizioni previste per l’Amministrazione di appartenenza
TITOLO VII – ORDINAMENTI DIDATTICI
Art. 36 –
(Approvati dal CUN nelle sedute del 15/11/2006 , 12/12/2006, 18/09/2008
Approvati dal CdA nella seduta del 26/02/2008
Approvati dal SA nella seduta del 19702/2008
Autorizzati con D.D. del Miur in data 12/12/2008)
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 – Norme transitorie
Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la
conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in
precedenza.
Relativamente l’anno accademico 2008/09 la Direzione delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria approvate e istituite ai sensi
del D.M. 1 agosto 2005 è deliberata dalla facoltà nell’ambito dei professori di I e II fascia afferenti al Settore Scientifico Disciplinare
specifico per la tipologia di specialità.
Il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è
costituito da numero 6 componenti, più il Coordinatore, scelti tra i professori e i ricercatori universitari dei SSD obbligatori e irrinunciabili
della tipologia di specialità.
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Nel caso di Scuole aggregate in federazioni, valgono le disposizioni sopra riportate fermo restando disposti diversi in sede di accordo
federativo.
I Direttori delle Scuole del vecchio ordinamento restano in carica fino al completamento del ciclo didattico da parte degli specializzandi
immatricolatisi nell’anno accademico 2007/08. In caso di cessazione dal ruolo o di dimissioni, la direzione, su delibera della Facoltà, è
assunta dal decano o dal Coordinatore del Comitato ordinatore.
Art. 38 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto in
materia di Accordi attuativi tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di riferimento.
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