La compensazione nella verifica dei crediti Premessa

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La compensazione nella verifica dei crediti Premessa
La compensazione nella verifica dei crediti
Premessa
Come è noto la compensaZIOne prévista e disciplinata dagli artt. 1241 ss., ce,
determina l'estinzione dei contrapposti debiti, per le quantità corrispondenti,
allorché due persone siano obbligate l'una verso l'altra.
L'effetto estintivo dei contrapposti debiti-crediti si verifica nel momento della loro
contemporanea esistenza,
La legge prevede tre tipi di compensazione:
l) quella legale, che richiede:
a) l'omogeneità delle prestazioni: i due debiti debbono avere entrambi per oggetto
una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere;
b) la liquidità di entrambi i crediti, cioè che gli stessi siano determinati nel loro
ammontare ed incontroversi nel titolo;
c) l'esigibilità intesa come « azionabilità » (cioè come possibilità di farli valere
giudizialmente in vista dell'eventuale esecuzione coattiva della prestazione) dei
crediti stessi i quali, se a termine, debbono essere scaduti e, se sottoposti a
condizione sospensiva, la stessa deve essersi già verificata.
Perché la compensazione legale operi è necessario che la parte interessata la
eccepisca, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio (art. 1241 , ce).
Tuttavia i debiti si estinguono non dal giorno della sentenza del giudice e per effetto
di questa, ma dal momento della loro coesistenza (ex tutte), automaticamente, per
effetto della legge, ragion per cui questo tipo di compensazione si chiama « legale ».
In questo tipo di compensazione la sentenza del giudice non è che un accertamento
dell'avvenuta estinzione dei contrapposti debiti, quale effetto ex tutte della loro
contemporanea esistenza;
•
2) quella giudiziale: qualora nel corso di un giudizio sia invocato un credito liquido
ed esigibile e l'altra parte opponga in cvmpensazione un controcredito omogeneo ed
anch'esso esigibile, ma "non ancora liquido, il giudice può dichiarare l'estinzione dei
due debiti fino alla quantità corrispondente, a condizione che il credito opposto in
compensazione sia di facile e pronta liquidazione (art. 1243, comma 2, c.c.);
3) quella volontaria, che si attua per volontà delle parti anche se non ricorrono le
condizioni previste dall'art. 1243, ce. (omogeneità, liquidità, esigibilità).
La compensazione può essere opposta nel corso, quanto al di fuori di un giudizio; in
quest'ultimo caso il giudice può rilevare d'ufficio l'avvenuta proposizione
dell'eccezione di compensazione, se il fatto risulta dagli atti del processo.
La dichiarazione stragiudiziale di volersi valere della compensazione è atto
unilaterale recettizio, a contenuto patrimoniale.
Il secondo comma dell'art. 1242 ce. stabilisce che « la prescrizione non impedisce la
compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due
debiti»; la norma non si applica alla compensazione giudiziale perché, potendo
questa aver luogo soltanto ope legis, l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal
giorno della loro coesistenza, non può mai verificarsi (Cass., n. 2009 del 1975).
A mente del secondo comma dell'art. 1242, la prescrizione successiva alla
coesistenza dei due controcrediti non impedisce, quindi, la compensazione se a quel
momento (della coesistenza) ne ricorrevano i presupposti, cioè il credito (poi
prescritto) era omogeneo, liquido ed esigibile; in tal caso il titolare del credito
prescritto perde il diritto di esigere la prestazione, ma non il potere di avvalersi del
credito medesimo ai fini della compensazione legale.
Ma se la prescrizione matura prima della coesistenza dei debiti-crediti reciproci, la
possibilità di compensazione è esclusa, appunto perché il credito prescritto è ormai
inesigibile; l'esclusione opera anche per l'ipotesi in cui, al momento della
coesistenza, il credito era illiquido o inesigibile e la prescrizione, venga a maturare
..
prima che esso diventi liquido ed esigibile.
Pluralità di crediti compensabili (art. 1249 c.c.)
Nel caso di pluralità di crediti reciproci, la compensazione opera in base al disposto
dell'art. 1193 ce. e quindi, innanzi tutto, sui crediti meno garantiti, poi su quelli più
onerosi, poi su quelli più antichi ed, infine, se tali criteri non possono operare, incide
proporzionalmente su vari crediti.
Compensazione opposta da terzi garanti
L'art. 1247 ce dispone che « il fideiussore può opporre in compensazione il debito
che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito Tana ipoteca o un pegno ».
Il primo comma costituisce particolare espressione del principio sancito dall'art.
1945 ce che autorizza il fideiussore ad « opporre contro il creditore tutte le
eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità
». La ratio della norma sta nel fatto che l'obbligazione garantita è il presupposto di
quella di garanzia, sicché il fideiussore viene a trovarsi rispetto al creditore, in una
posizione identica a quella del debitore garantito e deve essere ammesso ad esperire
tutte le azioni che spettano a quest'ultimo e che influenzano l'esistenza, validità,
misura e modalità della sua obbligazione, oggetto della garanzia (così
FRAGALI).
L'eccezione di compensazione opposta dal fideiussore giova solo a lui e non al
debitore principale il quale, se contenuto in giudizio, è libero di sollevarla; il
fideiussore, invece, ha l'onere di proporla giacché, in mancanza, assume a suo
carico il rischio per la solvibilità del creditore ai fini dell'esazione del controcredito
(SCHLESINGER).
,
Inopponibilità della compensazione
Il primo comma dell'art. 1248 ce. dispone: « Il debitore, se ha accettato puramente e
semplicemente lacessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non
puo opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al
cedente».
La ratio della disposizione sta nel fatto che la cessione comporta una sostituzione
nella titolarità del credito, subentrando nel rapporto obbligatorio al creditore
originario un nuovo creditore, sicché a quest'ultimo non è possibile opporre in
compensazione un credito che il debitore ceduto vanta verso il primo creditore; con
la cessione viene meno, cioè, il requisito della reciprocità dei crediti contrapposti,
posto che il debitore ceduto è ormai obbligato verso un soggetto diverso da quello di
cui è a sua volta creditore.
La disposizione è stata ritenuta applicabile esclusivamente alla compensaZIone
legale, giacché solo in tal caso potrebbe ravvisarsi un potere di eccepire la
compensazione non ancora esercitato dal debitore ceduto.
Il presupposto dell'inopponibilità è dato dalla circostanza che il debitore abbia
accettato « puramente e semplicemente la cessione », sicché la compensazione può
essere eccepita senza le limitazioni dell'art. 1248 quando il debitore si sia riservato
tale diritto. In applicazione della norma, in giurisprudenza si è affermato che
l'espressa riserva di compensazione, fatta dal debitore ceduto al cessionario, vale per
la compensazione di ogni credito, indipendentemente dall'epoca di insorgenza dello
stesso, cioè anche per controcrediti sorti posteriormente al perfezionamento
dell'eventuale cessione (Cass., 16 gennaio 1979, n. 310, in Giur. it, 198(CI, 1, 540).
Il secondo comma dell'art. 1248 stabilisce che « la cessione non accettata dal
debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti
posteriormente alla notificazione », ma non anche di quelli sorti anteriormente.
Qualora il cedente si avvalga della compensazione prima dell'accettazione, della
notificazione o della conoscenza dell'avvenuta cessione da parte del debitore, questo
•
è liberato ed i reciproci crediti sono estinti (così SCHLE-SINGER e DI PRISCO).
In caso di cessione di crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il
consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far
valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al
disposto dell'art. 1248 ce. (art. 125, terzo comma, D.Lgs.
]0
settembre 1993, n. 385:
T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia).
La compensazione rispetto ai terzi garantiti
Dall'articolo 1250 si ricava un principio generale secondo cui la compensazione non
pregiudica i diritti dei terzi di qualunque tipo; l'articolo, infatti, è dettato in relazione
ai soli diritti di pegno ed usufrutto sui crediti, ma si ritiene applicabile a qualunque
altro diritto (per esempio al
pignoramento o al
sequestro di un credito
compensabi le).
E controverso se la norma si riferisca esclusivamente ai diritti anteriori alla
coesistenza dei debiti e dei crediti reciproci, oppure anche ai diritti che sono nati in
un momento successivo (MARIANDA).
Ai sensi dell'articolo ] 251 chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la
compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle
garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per
giusti motivi (GIACOBBE).
Per esempio: io ho un debito di ] 00 verso Tizio; Tizio ha un debito di 100 nei miei
confronti garantito con fideiussione prestata da Caio; nel momento in cui Tizio mi
chiede in giudizio il pagamento, io posso opporre la compensazione; se evito di
sollevare l'eccezione di compensazione e pago ugualmente, quando in un secondo
momento, andrò a chiedere a Tizio la somma che mi deve, non potrò più avvalermi
della garanzia prestata da Caio.
La compensazione nelle obbligazioni solidali
L'art. 1302, primo comma, ex. che opera in tema di solidarietà passiva stabilisce che
« ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un
condebitore, solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo ».
La legittimazione ad opporre la compensazione viene attribuita, cioè, anche al
condebitore che non vanta alcun credito nei confronti del creditore; e la ratio della
norma va individuata nella finalità di evitare un inutile giro di azioni, pervenendo
direttamente a provocare l'estinzione del debito solidale per la parte corrispondente
al credito opposto in compensazione.
Se non fosse legittimato ad opporre la compensazIOne, il condebitore richiesto
dell'adempimento sarebbe costretto a pagare l'intero credito e dovrebbe poi agire in
regresso anche nei confronti del condebitore-creditore, il quale a sua volta dovrebbe
far valere il suo controcredito verso il creditore dell'obbligazione solidale. Invece,
legittimando ogni condebitore ad eccepire la compensazione, si consegue il risultato
di fare estinguere il debito solidale fino a concorrenza della quota interna del
condebitore-creditore, mentre per il residuo il debito medesimo deve essere estinto
per pagamento; e nei rapporti
interni il titolare del
credito opposto in
compensazIone non è più soggetto a regresso, mentre nei confronti degli altri
coobbligati il regresso può essere esercitato per l'originaria quota interna
(SCHLESINGER
e
RAGUSA-MAGGIORE) .
Il secondo comma dell 1art. 1302 ce, che opera in tema di solidarietà attiva, dispone
che « ad uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò
che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo ».
In sostanza, nell'ipotesi che il pagamento venga chiesto dal concreditore che non sia
a sua volta debitore del debitore, quest'ultimo ha facoltà di eccepire la
compensazione fino alla concorrenza della parte del creditore istante, il quale non
avrà più regresso nei rapporti interni verso il concreditore che ha ricevuto il
pagamento; nell'ipotesi, invece, che l'adempimento sia richiesto dal concreditore che
sia a sua volta debitore, l'intimato può eccepire la compensazione per l'intero credito
e gli altri concreditori hanno diritto di regresso prò quota verso il richiedente (così
RUBINO).
In operatività della compensazione
La compensazione non si verifica nei casi:
a) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente
spogliato;
b) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
c) di credito dichiarato impignorabile;
d) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore:
e) di divieto stabilito dalla legge (così l'art. 1246, ce).
La compensazione nel fallimento (art. 56 L.F.).
Tanto premesso passo ad esaminare l'operatività della compensaZlOne nel
fallimento.
Dispone l'art. 56 L.F.; « i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti
verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima
della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha
acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno
anteriore ».
Va, innanzi tutto, rilevato che, in deroga a quanto disposto dall'art. 1243 c.c., l'art.
56 non richiede per la sua operatività il requisito della « avvenuta scadenza» dei
contrapposti debiti prima della dichiarazione di fallimento, dato che espressamente
ammette la compensazione tra debiti (scaduti) verso il fallito e crediti verso lo
stesso, non scaduti, prima della sentenza di fallimento, la quale, comunque, per
•
espresso disposto del secondo comma dell'art. 55 L.F., ne determina la scadenza ai
fini del concorso.
Per opinione prevalente (condivisa anche dal S.C.: vedi Cass., 26 ottobre 1976, n.
3881, in Giur. comm., 1977, Il, pago 37.6 e 5 giugno 1976, n. 2037, in Dir. fall.,
1976, II, pago 698), la disciplina dettata dall'art. 56 deroga alla disciplina comune
della compensazione legale dettata dall'art. 1243 ce, soltanto laddove consente
l'operatività della compensazione nel falli- y mento anche quando il credito verso il
fallito non sia scaduto prima della sentenza di fallimento e ciò perché l'art. 56 va
raccordato con l'art. 55, secondo comma (a mente del quale la dichiarazione di
fallimento determina l'anticipata scadenza dei crediti pecuniari verso il debitore
fallito ).
Quindi, anche per la compensaZIone nel fallimento
aI
sensI dell'art. 56 L.F.,
presupposti di operatività sono:
a) la preesistenza alla dichiarazione di fallimento dei contrapposti crediti (del creditore
concorsuale e del fallito): Cass., 20 marzo 1991, n. 3006; o meglio la preesistenza al
fallimento dei « negozi giuridici» che hanno dato origine ai contrapposti crediti;
b) l'omogeneità dei contrapposti crediti che devono avere entrambi per oggetto una
somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere;
c) la certezza e la liquidità di entrambi Ì crediti i quali, dunque, debbono essere «
incontroversi » nel « titolo» e determinati nel loro ammontare»;
d) l'esigibilità intesa come « azionabilità » (in via giudiziale) dei crediti stessi che,
se a termine, debbono essere scaduti e, se sottoposti a condizione sospensiva, questa
deve essersi già verificata (Cass., 2 agosto 1994, n. 7181, in Il fall., 1995,280);
e) la reciprocità dei contrapposti crediti.
Esaminiamo questi presupposti, singolarmente.
a) Preesistenza al fallimento dei contrapposti crediti.
È pacifico che i negozi giuridici dai quali sono scaturiti i contrapposti crediti,
debbano essersi conclusi e debbano aver prodotto i loro effetti giuridici prima della
dichiarazione di fallimento,
anche se la dichiarazione per far valere la
compensazione ex art. 56 L.F. può essere emessa dal creditore dopo l'apertura della
procedura concorsuale.
In ciò concorda Cass., 20 marzo 1991, n. 3006 per la quale: « Nella disciplina
dell'art. 56 L.F., è incontroverso che H fatto costituente fonte delle situazioni giuridiche
contrapposte, deve verificarsi prima della dichiarazione di fallimento; il riferimento
espresso ai crediti verso il fallito nonché ai debiti verso lo stesso soggetto, come
situazioni giuridiche oggetto del precetto nonnativo, rende evidente che esulano
dalla previsione le situazioni soggettive che coinvolgano direttamente la massa
fallimentare, con la conseguenza dell'inapplicabilità della estinzione compensativa
qualora una delle due situazioni faccia capo direttamente alla massa fallimentare,
mentre l'altra sia sorta direttamente nei confronti del fallito, in virtù dell'anteriorità
del fatto genetico all'apertura della concorsualità sistematizzata. Esula dalla
previsione nonnativa anche l'ipotesi in cui entrambe le situazioni contrapposte siano
sorte dopo la dichiarazione di fallimento; si tratta, peraltro, di situazioni che per loro
natura possono non seguire le regole dell'esecuzione concorsuale e nei cui confronti
può applicarsi l'ordinaria disciplina del codice civile.
È altresì pacifico che, per l'integrazione della fattispecie dell'art. 56 L.F., il momento
sopra indicato sub.e) debba verificarsi dopo la dichiarazione di fallimento».
b) Omogeneità dei contrapposti crediti
Ad avviso di PROVINCIALI ed AZZOLINA la omogeneità dei contrapposti crediti non
è, nel fallimento, un presupposto per l'operatività della compensazione, in quanto,
per effetto dell'applicazione del principio di cui all'art. 59 L.F., tutti i crediti, a
seguito dell'apertura del fallimento, diventano omogenei.
Nel solco di questa opinione si pone
Cas~j.,
16 agosto 1990, n. 8322, in Fallimento,
1991,345) ha statuito che l'art. 56 L.F.:
« è applicabile anche nell'ipotesi in cui i crediti contrapposti non siano omogenei
(come nel caso in cui il credito di chì non è fallito abbia ad oggetto una prestazione
di cose e il credito del fallito abbia carattere pecuniario), poiché, con la liquidazione
effettuata nel corso della procedura fallimentare con riferimento alla data di
dichiarazione del fallimento, anche il credito di prestazione di cose diverse dal
denaro diventa credito pecuniario ed è suscettibile di compensazione. Né a tale so­
luzione è di ostacolo il successivo art. 59, il quale, disponendo che i crediti origina­ riamente non pecuniari concorrono nella ripartizione dell'attivo sulla base del loro
valore alla data della dichiarazione di fallimento, sì riferisce all'ipotesi normale in cui
il creditore di prestazione non pecuniaria non sia, al tempo stesso, debitore del fal­
limento e non esclude, pertanto, l'applicazione della norma generale dell'art. 56,
quando il creditore sia anche debitore del fallimento ».
c) La liquidità dei crediti contrapposti (art. 1243 c.c.)
Abbiamo già detto che U credito è liquido quando è incontestabilmente determinato
nel suo ammontare; per l'operatività della compensazione tanto ordinaria che
fallimentare è necessario che i contrapposti crediti siano « liquidi », ossia
incontestabilmente determinati nel loro ammontare.
Quid iuris se il debitore contesta pretestuosamente il credito altrui?
Nota acutamente B. INZIT ARI che la contestazione infondata e pretestuosa non
impedisce la compensazione, ma differisce sul tempo il momento in cui il giudice
potrà dichiararla; ma, una volta verificata la pretestuosità della contestazione e la
certezza del creditore, il giudice dichiarerà la compensazione con efficacia ab inizio
come se fosse mancata ogni controversia sul punto, cioè con efficacia retroattiva dal
momento in cui si è verificata la coesistenza dei contrapposti crediti.
•
II secondo comma dell'art. 1243 ce. dispone che « se il debito opposto in
compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può
dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente... ».
È la cd. compensazione giudiziale che opera non ex tunc (come quella legale), ma
ex nunc cioè dal giorno in cui è dichiarata dal giudice.
La liquidazione è facile e pronta quando può essere effettuata senza difficoltà ed
immediatamente, a mezzo ad es. di una semplice operazione matematica.
d) L'esigibilità dei contrapposti crediti
L'art. 1243, primo comma, ce. pone come ulteriore condizione della compensazione
legale, l'esigibilità (cioè l'avvenuta scadenza) dei contrapposti crediti.
L'art. 56, primo comma dispone, invece, che Ì creditori hanno diritto di compensare
con i loro debiti verso il fallito, /' crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché
non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
È quindi la stessa legge a non richiedere che il credito del creditore in bonis sia
scaduto prima della dichiarazione di fallimento e ciò in quanto, per effetto del
disposto dell'art. 55, secondo comma, L.F., tale credito si considera scaduto, agli
effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento.
L'art. 56, primo comma non richiede quindi l'esigibilità (cioè l'avvenuta scadenza)
del credito del creditore in bonis, prima della sentenza di fallimento, ma nulla
dispone per il contrapposto credito del fallito.
Si pone quindi il problema di stabilire se ai fini della compensazione ex art. 56 L.F.
anche il contrapposto credito del fallito possa non essere scaduto oppure, nulla
disponendo la legge, questo credito debba essere già , scaduto alla data della
dichiarazione di fallimento. Secondo Casso 20/0311991 n. 3006 la compensazione
fa li imentare opera anche nell' ipotesi .....
La giurisprudenza della S.C. (Cass., 13 marzo 1982, n. 1634, Cass., 15 giugno 1988,
n. 4079; Cass., 14 febbraio 1979, n. 975, in Dir. fall., 1979, II, 174; Cass., 14 aprile
1992, n. 4542, in II fall, 1992, 993; Cass., 29 maggio 1992, n. 6512, in II fall, 1993,
24), cui adde Trib. Milano, 3 febbraio 1994, in Banca, borsa e Vt. cred., 1995, II, 64)
ritiene che per l'operatività della compensazione ex art. 56 L.F. il credito del fa]]ito
debba essere già scaduto prima della dichiarazione di fallimento; se non è scaduto
non può essere né opposto (dal curatore) né utilizzato (dal creditore concorsuale) per
la detta compensazione.
Ma la S.C. con la sentenza 20 marzo 1991, n. 3006, in II fall., 1991, 1042, ha
statuito che la compensazione fallimentare opera anche nell'ipotesi che il credito del
fa]]ito non sia ancora scaduto alla data del fallimento, diventando esigibile dopo
(nello stesso senso, Cass., 6 settembre 1996, n. 8132 e Cass., 25 agosto 1997, n.
7961) e ciò dopo la dichiarazione di fa]]imento, in quanto la predetta dichiarazione
giudiziale sarà l'effetto di una eccezione di compensazione opposta dal creditore­
debitore in bonis, al curatore che pretende il pagamento di un credito vantato dal
fallito.
Poiché l'eccezione di compensazione giudiziale implica un accertamento del credito
del creditore in bonis, il predetto accertamento deve essere effettuato dal giudice
fallimentare, ai sensi dell'art. 52 L.F.; quindi il giudice \ ordinario dovrà sospendere
ex art. 295 c.p.c. il processo pendente avanti a lui ed attendere che il credito opposto
in compensazione venga accertato dal giudice delegato.
Soltanto dopo la definitiva ammissione del credito vantato dal creditore in bonis
verso il fallito, il giudice ordinario potrà pronunciarsi sulla eccezione di
compensazIOne.
•
La reciprocità dei contrapposti crediti
La reciprocità può consistere:
l) o
In
debiti-crediti
originati .da
un'attività
negoziaIe
posta
In
essere
dall'imprenditore prima del suo assoggettamento a fallimento;
2) o in debiti-crediti originati da un'attività negoziale posta in essere dal curatore
durante il fallimento.
Nel primo caso, la reciprocità sussiste al momento dell'apertura del concorso e,
quindi, il creditore può compensare il suo debito nei confronti del fallito con il suo
credito nei confronti dello stesso.
Nel secondo caso, la reciprocità si realizza nel corso della stessa e quindi consente di
compensare il debito verso la massa (scaturito da negozi conclusi con il curatore)
con il credito verso la stessa (originato dall'attività negoziale posta in essere con il
curatore medesimo).
Dal che consegue che non può operarsi la compensazione tra credito verso il fallito
(come tale anteriore al fallimento e quindi concorsuale e soggetto alla falcidia
fallimentare) ed un debito verso (la massa da assolversi per intero).
Va opportunamente evidenziato che i contrapposti crediti devono avere la loro «
radice causale» in distinti negozi o rapporti giuridici ambedue anteriori o successivi
al fallimento; non si ha invece compensazione in senso tecnico giuridico nel caso di
reciproci crediti nell'ambito di un unico rapporto giuridico; in questo caso, si ha una
mera sistemazione contabile di operazioni di dare-avere tra le parti (ad es. accrediti
per versamenti ed addebiti per prelievi, nell'interno dell'unico rapporto di conto
corrente tra banca e cliente (v. però per l'operatività, anche in questo caso, della
compensazione: Cass., 27 giugno 1990, n. 6560, in II fall., 1991, 42).
•