La compensazione nella verifica dei crediti Premessa
Transcript
La compensazione nella verifica dei crediti Premessa
La compensazione nella verifica dei crediti Premessa Come è noto la compensaZIOne prévista e disciplinata dagli artt. 1241 ss., ce, determina l'estinzione dei contrapposti debiti, per le quantità corrispondenti, allorché due persone siano obbligate l'una verso l'altra. L'effetto estintivo dei contrapposti debiti-crediti si verifica nel momento della loro contemporanea esistenza, La legge prevede tre tipi di compensazione: l) quella legale, che richiede: a) l'omogeneità delle prestazioni: i due debiti debbono avere entrambi per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere; b) la liquidità di entrambi i crediti, cioè che gli stessi siano determinati nel loro ammontare ed incontroversi nel titolo; c) l'esigibilità intesa come « azionabilità » (cioè come possibilità di farli valere giudizialmente in vista dell'eventuale esecuzione coattiva della prestazione) dei crediti stessi i quali, se a termine, debbono essere scaduti e, se sottoposti a condizione sospensiva, la stessa deve essersi già verificata. Perché la compensazione legale operi è necessario che la parte interessata la eccepisca, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio (art. 1241 , ce). Tuttavia i debiti si estinguono non dal giorno della sentenza del giudice e per effetto di questa, ma dal momento della loro coesistenza (ex tutte), automaticamente, per effetto della legge, ragion per cui questo tipo di compensazione si chiama « legale ». In questo tipo di compensazione la sentenza del giudice non è che un accertamento dell'avvenuta estinzione dei contrapposti debiti, quale effetto ex tutte della loro contemporanea esistenza; • 2) quella giudiziale: qualora nel corso di un giudizio sia invocato un credito liquido ed esigibile e l'altra parte opponga in cvmpensazione un controcredito omogeneo ed anch'esso esigibile, ma "non ancora liquido, il giudice può dichiarare l'estinzione dei due debiti fino alla quantità corrispondente, a condizione che il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (art. 1243, comma 2, c.c.); 3) quella volontaria, che si attua per volontà delle parti anche se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1243, ce. (omogeneità, liquidità, esigibilità). La compensazione può essere opposta nel corso, quanto al di fuori di un giudizio; in quest'ultimo caso il giudice può rilevare d'ufficio l'avvenuta proposizione dell'eccezione di compensazione, se il fatto risulta dagli atti del processo. La dichiarazione stragiudiziale di volersi valere della compensazione è atto unilaterale recettizio, a contenuto patrimoniale. Il secondo comma dell'art. 1242 ce. stabilisce che « la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti»; la norma non si applica alla compensazione giudiziale perché, potendo questa aver luogo soltanto ope legis, l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza, non può mai verificarsi (Cass., n. 2009 del 1975). A mente del secondo comma dell'art. 1242, la prescrizione successiva alla coesistenza dei due controcrediti non impedisce, quindi, la compensazione se a quel momento (della coesistenza) ne ricorrevano i presupposti, cioè il credito (poi prescritto) era omogeneo, liquido ed esigibile; in tal caso il titolare del credito prescritto perde il diritto di esigere la prestazione, ma non il potere di avvalersi del credito medesimo ai fini della compensazione legale. Ma se la prescrizione matura prima della coesistenza dei debiti-crediti reciproci, la possibilità di compensazione è esclusa, appunto perché il credito prescritto è ormai inesigibile; l'esclusione opera anche per l'ipotesi in cui, al momento della coesistenza, il credito era illiquido o inesigibile e la prescrizione, venga a maturare .. prima che esso diventi liquido ed esigibile. Pluralità di crediti compensabili (art. 1249 c.c.) Nel caso di pluralità di crediti reciproci, la compensazione opera in base al disposto dell'art. 1193 ce. e quindi, innanzi tutto, sui crediti meno garantiti, poi su quelli più onerosi, poi su quelli più antichi ed, infine, se tali criteri non possono operare, incide proporzionalmente su vari crediti. Compensazione opposta da terzi garanti L'art. 1247 ce dispone che « il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito Tana ipoteca o un pegno ». Il primo comma costituisce particolare espressione del principio sancito dall'art. 1945 ce che autorizza il fideiussore ad « opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità ». La ratio della norma sta nel fatto che l'obbligazione garantita è il presupposto di quella di garanzia, sicché il fideiussore viene a trovarsi rispetto al creditore, in una posizione identica a quella del debitore garantito e deve essere ammesso ad esperire tutte le azioni che spettano a quest'ultimo e che influenzano l'esistenza, validità, misura e modalità della sua obbligazione, oggetto della garanzia (così FRAGALI). L'eccezione di compensazione opposta dal fideiussore giova solo a lui e non al debitore principale il quale, se contenuto in giudizio, è libero di sollevarla; il fideiussore, invece, ha l'onere di proporla giacché, in mancanza, assume a suo carico il rischio per la solvibilità del creditore ai fini dell'esazione del controcredito (SCHLESINGER). , Inopponibilità della compensazione Il primo comma dell'art. 1248 ce. dispone: « Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente lacessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non puo opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente». La ratio della disposizione sta nel fatto che la cessione comporta una sostituzione nella titolarità del credito, subentrando nel rapporto obbligatorio al creditore originario un nuovo creditore, sicché a quest'ultimo non è possibile opporre in compensazione un credito che il debitore ceduto vanta verso il primo creditore; con la cessione viene meno, cioè, il requisito della reciprocità dei crediti contrapposti, posto che il debitore ceduto è ormai obbligato verso un soggetto diverso da quello di cui è a sua volta creditore. La disposizione è stata ritenuta applicabile esclusivamente alla compensaZIone legale, giacché solo in tal caso potrebbe ravvisarsi un potere di eccepire la compensazione non ancora esercitato dal debitore ceduto. Il presupposto dell'inopponibilità è dato dalla circostanza che il debitore abbia accettato « puramente e semplicemente la cessione », sicché la compensazione può essere eccepita senza le limitazioni dell'art. 1248 quando il debitore si sia riservato tale diritto. In applicazione della norma, in giurisprudenza si è affermato che l'espressa riserva di compensazione, fatta dal debitore ceduto al cessionario, vale per la compensazione di ogni credito, indipendentemente dall'epoca di insorgenza dello stesso, cioè anche per controcrediti sorti posteriormente al perfezionamento dell'eventuale cessione (Cass., 16 gennaio 1979, n. 310, in Giur. it, 198(CI, 1, 540). Il secondo comma dell'art. 1248 stabilisce che « la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione », ma non anche di quelli sorti anteriormente. Qualora il cedente si avvalga della compensazione prima dell'accettazione, della notificazione o della conoscenza dell'avvenuta cessione da parte del debitore, questo • è liberato ed i reciproci crediti sono estinti (così SCHLE-SINGER e DI PRISCO). In caso di cessione di crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 ce. (art. 125, terzo comma, D.Lgs. ]0 settembre 1993, n. 385: T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia). La compensazione rispetto ai terzi garantiti Dall'articolo 1250 si ricava un principio generale secondo cui la compensazione non pregiudica i diritti dei terzi di qualunque tipo; l'articolo, infatti, è dettato in relazione ai soli diritti di pegno ed usufrutto sui crediti, ma si ritiene applicabile a qualunque altro diritto (per esempio al pignoramento o al sequestro di un credito compensabi le). E controverso se la norma si riferisca esclusivamente ai diritti anteriori alla coesistenza dei debiti e dei crediti reciproci, oppure anche ai diritti che sono nati in un momento successivo (MARIANDA). Ai sensi dell'articolo ] 251 chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi (GIACOBBE). Per esempio: io ho un debito di ] 00 verso Tizio; Tizio ha un debito di 100 nei miei confronti garantito con fideiussione prestata da Caio; nel momento in cui Tizio mi chiede in giudizio il pagamento, io posso opporre la compensazione; se evito di sollevare l'eccezione di compensazione e pago ugualmente, quando in un secondo momento, andrò a chiedere a Tizio la somma che mi deve, non potrò più avvalermi della garanzia prestata da Caio. La compensazione nelle obbligazioni solidali L'art. 1302, primo comma, ex. che opera in tema di solidarietà passiva stabilisce che « ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore, solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo ». La legittimazione ad opporre la compensazione viene attribuita, cioè, anche al condebitore che non vanta alcun credito nei confronti del creditore; e la ratio della norma va individuata nella finalità di evitare un inutile giro di azioni, pervenendo direttamente a provocare l'estinzione del debito solidale per la parte corrispondente al credito opposto in compensazione. Se non fosse legittimato ad opporre la compensazIOne, il condebitore richiesto dell'adempimento sarebbe costretto a pagare l'intero credito e dovrebbe poi agire in regresso anche nei confronti del condebitore-creditore, il quale a sua volta dovrebbe far valere il suo controcredito verso il creditore dell'obbligazione solidale. Invece, legittimando ogni condebitore ad eccepire la compensazione, si consegue il risultato di fare estinguere il debito solidale fino a concorrenza della quota interna del condebitore-creditore, mentre per il residuo il debito medesimo deve essere estinto per pagamento; e nei rapporti interni il titolare del credito opposto in compensazIone non è più soggetto a regresso, mentre nei confronti degli altri coobbligati il regresso può essere esercitato per l'originaria quota interna (SCHLESINGER e RAGUSA-MAGGIORE) . Il secondo comma dell 1art. 1302 ce, che opera in tema di solidarietà attiva, dispone che « ad uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo ». In sostanza, nell'ipotesi che il pagamento venga chiesto dal concreditore che non sia a sua volta debitore del debitore, quest'ultimo ha facoltà di eccepire la compensazione fino alla concorrenza della parte del creditore istante, il quale non avrà più regresso nei rapporti interni verso il concreditore che ha ricevuto il pagamento; nell'ipotesi, invece, che l'adempimento sia richiesto dal concreditore che sia a sua volta debitore, l'intimato può eccepire la compensazione per l'intero credito e gli altri concreditori hanno diritto di regresso prò quota verso il richiedente (così RUBINO). In operatività della compensazione La compensazione non si verifica nei casi: a) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; b) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; c) di credito dichiarato impignorabile; d) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore: e) di divieto stabilito dalla legge (così l'art. 1246, ce). La compensazione nel fallimento (art. 56 L.F.). Tanto premesso passo ad esaminare l'operatività della compensaZlOne nel fallimento. Dispone l'art. 56 L.F.; « i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore ». Va, innanzi tutto, rilevato che, in deroga a quanto disposto dall'art. 1243 c.c., l'art. 56 non richiede per la sua operatività il requisito della « avvenuta scadenza» dei contrapposti debiti prima della dichiarazione di fallimento, dato che espressamente ammette la compensazione tra debiti (scaduti) verso il fallito e crediti verso lo stesso, non scaduti, prima della sentenza di fallimento, la quale, comunque, per • espresso disposto del secondo comma dell'art. 55 L.F., ne determina la scadenza ai fini del concorso. Per opinione prevalente (condivisa anche dal S.C.: vedi Cass., 26 ottobre 1976, n. 3881, in Giur. comm., 1977, Il, pago 37.6 e 5 giugno 1976, n. 2037, in Dir. fall., 1976, II, pago 698), la disciplina dettata dall'art. 56 deroga alla disciplina comune della compensazione legale dettata dall'art. 1243 ce, soltanto laddove consente l'operatività della compensazione nel falli- y mento anche quando il credito verso il fallito non sia scaduto prima della sentenza di fallimento e ciò perché l'art. 56 va raccordato con l'art. 55, secondo comma (a mente del quale la dichiarazione di fallimento determina l'anticipata scadenza dei crediti pecuniari verso il debitore fallito ). Quindi, anche per la compensaZIone nel fallimento aI sensI dell'art. 56 L.F., presupposti di operatività sono: a) la preesistenza alla dichiarazione di fallimento dei contrapposti crediti (del creditore concorsuale e del fallito): Cass., 20 marzo 1991, n. 3006; o meglio la preesistenza al fallimento dei « negozi giuridici» che hanno dato origine ai contrapposti crediti; b) l'omogeneità dei contrapposti crediti che devono avere entrambi per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere; c) la certezza e la liquidità di entrambi Ì crediti i quali, dunque, debbono essere « incontroversi » nel « titolo» e determinati nel loro ammontare»; d) l'esigibilità intesa come « azionabilità » (in via giudiziale) dei crediti stessi che, se a termine, debbono essere scaduti e, se sottoposti a condizione sospensiva, questa deve essersi già verificata (Cass., 2 agosto 1994, n. 7181, in Il fall., 1995,280); e) la reciprocità dei contrapposti crediti. Esaminiamo questi presupposti, singolarmente. a) Preesistenza al fallimento dei contrapposti crediti. È pacifico che i negozi giuridici dai quali sono scaturiti i contrapposti crediti, debbano essersi conclusi e debbano aver prodotto i loro effetti giuridici prima della dichiarazione di fallimento, anche se la dichiarazione per far valere la compensazione ex art. 56 L.F. può essere emessa dal creditore dopo l'apertura della procedura concorsuale. In ciò concorda Cass., 20 marzo 1991, n. 3006 per la quale: « Nella disciplina dell'art. 56 L.F., è incontroverso che H fatto costituente fonte delle situazioni giuridiche contrapposte, deve verificarsi prima della dichiarazione di fallimento; il riferimento espresso ai crediti verso il fallito nonché ai debiti verso lo stesso soggetto, come situazioni giuridiche oggetto del precetto nonnativo, rende evidente che esulano dalla previsione le situazioni soggettive che coinvolgano direttamente la massa fallimentare, con la conseguenza dell'inapplicabilità della estinzione compensativa qualora una delle due situazioni faccia capo direttamente alla massa fallimentare, mentre l'altra sia sorta direttamente nei confronti del fallito, in virtù dell'anteriorità del fatto genetico all'apertura della concorsualità sistematizzata. Esula dalla previsione nonnativa anche l'ipotesi in cui entrambe le situazioni contrapposte siano sorte dopo la dichiarazione di fallimento; si tratta, peraltro, di situazioni che per loro natura possono non seguire le regole dell'esecuzione concorsuale e nei cui confronti può applicarsi l'ordinaria disciplina del codice civile. È altresì pacifico che, per l'integrazione della fattispecie dell'art. 56 L.F., il momento sopra indicato sub.e) debba verificarsi dopo la dichiarazione di fallimento». b) Omogeneità dei contrapposti crediti Ad avviso di PROVINCIALI ed AZZOLINA la omogeneità dei contrapposti crediti non è, nel fallimento, un presupposto per l'operatività della compensazione, in quanto, per effetto dell'applicazione del principio di cui all'art. 59 L.F., tutti i crediti, a seguito dell'apertura del fallimento, diventano omogenei. Nel solco di questa opinione si pone Cas~j., 16 agosto 1990, n. 8322, in Fallimento, 1991,345) ha statuito che l'art. 56 L.F.: « è applicabile anche nell'ipotesi in cui i crediti contrapposti non siano omogenei (come nel caso in cui il credito di chì non è fallito abbia ad oggetto una prestazione di cose e il credito del fallito abbia carattere pecuniario), poiché, con la liquidazione effettuata nel corso della procedura fallimentare con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, anche il credito di prestazione di cose diverse dal denaro diventa credito pecuniario ed è suscettibile di compensazione. Né a tale so luzione è di ostacolo il successivo art. 59, il quale, disponendo che i crediti origina riamente non pecuniari concorrono nella ripartizione dell'attivo sulla base del loro valore alla data della dichiarazione di fallimento, sì riferisce all'ipotesi normale in cui il creditore di prestazione non pecuniaria non sia, al tempo stesso, debitore del fal limento e non esclude, pertanto, l'applicazione della norma generale dell'art. 56, quando il creditore sia anche debitore del fallimento ». c) La liquidità dei crediti contrapposti (art. 1243 c.c.) Abbiamo già detto che U credito è liquido quando è incontestabilmente determinato nel suo ammontare; per l'operatività della compensazione tanto ordinaria che fallimentare è necessario che i contrapposti crediti siano « liquidi », ossia incontestabilmente determinati nel loro ammontare. Quid iuris se il debitore contesta pretestuosamente il credito altrui? Nota acutamente B. INZIT ARI che la contestazione infondata e pretestuosa non impedisce la compensazione, ma differisce sul tempo il momento in cui il giudice potrà dichiararla; ma, una volta verificata la pretestuosità della contestazione e la certezza del creditore, il giudice dichiarerà la compensazione con efficacia ab inizio come se fosse mancata ogni controversia sul punto, cioè con efficacia retroattiva dal momento in cui si è verificata la coesistenza dei contrapposti crediti. • II secondo comma dell'art. 1243 ce. dispone che « se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente... ». È la cd. compensazione giudiziale che opera non ex tunc (come quella legale), ma ex nunc cioè dal giorno in cui è dichiarata dal giudice. La liquidazione è facile e pronta quando può essere effettuata senza difficoltà ed immediatamente, a mezzo ad es. di una semplice operazione matematica. d) L'esigibilità dei contrapposti crediti L'art. 1243, primo comma, ce. pone come ulteriore condizione della compensazione legale, l'esigibilità (cioè l'avvenuta scadenza) dei contrapposti crediti. L'art. 56, primo comma dispone, invece, che Ì creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito, /' crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. È quindi la stessa legge a non richiedere che il credito del creditore in bonis sia scaduto prima della dichiarazione di fallimento e ciò in quanto, per effetto del disposto dell'art. 55, secondo comma, L.F., tale credito si considera scaduto, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento. L'art. 56, primo comma non richiede quindi l'esigibilità (cioè l'avvenuta scadenza) del credito del creditore in bonis, prima della sentenza di fallimento, ma nulla dispone per il contrapposto credito del fallito. Si pone quindi il problema di stabilire se ai fini della compensazione ex art. 56 L.F. anche il contrapposto credito del fallito possa non essere scaduto oppure, nulla disponendo la legge, questo credito debba essere già , scaduto alla data della dichiarazione di fallimento. Secondo Casso 20/0311991 n. 3006 la compensazione fa li imentare opera anche nell' ipotesi ..... La giurisprudenza della S.C. (Cass., 13 marzo 1982, n. 1634, Cass., 15 giugno 1988, n. 4079; Cass., 14 febbraio 1979, n. 975, in Dir. fall., 1979, II, 174; Cass., 14 aprile 1992, n. 4542, in II fall, 1992, 993; Cass., 29 maggio 1992, n. 6512, in II fall, 1993, 24), cui adde Trib. Milano, 3 febbraio 1994, in Banca, borsa e Vt. cred., 1995, II, 64) ritiene che per l'operatività della compensazione ex art. 56 L.F. il credito del fa]]ito debba essere già scaduto prima della dichiarazione di fallimento; se non è scaduto non può essere né opposto (dal curatore) né utilizzato (dal creditore concorsuale) per la detta compensazione. Ma la S.C. con la sentenza 20 marzo 1991, n. 3006, in II fall., 1991, 1042, ha statuito che la compensazione fallimentare opera anche nell'ipotesi che il credito del fa]]ito non sia ancora scaduto alla data del fallimento, diventando esigibile dopo (nello stesso senso, Cass., 6 settembre 1996, n. 8132 e Cass., 25 agosto 1997, n. 7961) e ciò dopo la dichiarazione di fa]]imento, in quanto la predetta dichiarazione giudiziale sarà l'effetto di una eccezione di compensazione opposta dal creditore debitore in bonis, al curatore che pretende il pagamento di un credito vantato dal fallito. Poiché l'eccezione di compensazione giudiziale implica un accertamento del credito del creditore in bonis, il predetto accertamento deve essere effettuato dal giudice fallimentare, ai sensi dell'art. 52 L.F.; quindi il giudice \ ordinario dovrà sospendere ex art. 295 c.p.c. il processo pendente avanti a lui ed attendere che il credito opposto in compensazione venga accertato dal giudice delegato. Soltanto dopo la definitiva ammissione del credito vantato dal creditore in bonis verso il fallito, il giudice ordinario potrà pronunciarsi sulla eccezione di compensazIOne. • La reciprocità dei contrapposti crediti La reciprocità può consistere: l) o In debiti-crediti originati .da un'attività negoziaIe posta In essere dall'imprenditore prima del suo assoggettamento a fallimento; 2) o in debiti-crediti originati da un'attività negoziale posta in essere dal curatore durante il fallimento. Nel primo caso, la reciprocità sussiste al momento dell'apertura del concorso e, quindi, il creditore può compensare il suo debito nei confronti del fallito con il suo credito nei confronti dello stesso. Nel secondo caso, la reciprocità si realizza nel corso della stessa e quindi consente di compensare il debito verso la massa (scaturito da negozi conclusi con il curatore) con il credito verso la stessa (originato dall'attività negoziale posta in essere con il curatore medesimo). Dal che consegue che non può operarsi la compensazione tra credito verso il fallito (come tale anteriore al fallimento e quindi concorsuale e soggetto alla falcidia fallimentare) ed un debito verso (la massa da assolversi per intero). Va opportunamente evidenziato che i contrapposti crediti devono avere la loro « radice causale» in distinti negozi o rapporti giuridici ambedue anteriori o successivi al fallimento; non si ha invece compensazione in senso tecnico giuridico nel caso di reciproci crediti nell'ambito di un unico rapporto giuridico; in questo caso, si ha una mera sistemazione contabile di operazioni di dare-avere tra le parti (ad es. accrediti per versamenti ed addebiti per prelievi, nell'interno dell'unico rapporto di conto corrente tra banca e cliente (v. però per l'operatività, anche in questo caso, della compensazione: Cass., 27 giugno 1990, n. 6560, in II fall., 1991, 42). •