regolamento sulla dotazione delle armi al corpo di polizia municipale
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regolamento sulla dotazione delle armi al corpo di polizia municipale
REGOLAMENTO SULLA DOTAZIONE DELLE ARMI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INDICE CAPO I - GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI Art. 1 - Campo di applicazione#art1 Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione Art. 3 - Numero delle armi in dotazione CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA Art. 4 - Assegnazione dell'arma Art. 5 - Modalità di porto dell'arma Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI Art. 8 - Prelevamento e deposito dell'arma Art. 9 - Doveri dell'assegnatario Art. 10 - Custodia delle armi Art. 11 - Consegnatario delle armi CAPO IV – ADDESTRAMENTO Art. 12 - Addestramento al tiro CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 - Rinvio Art. 14 - Entrata in vigore CAPO I - GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI Art. 1 - Campo di applicazione Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, in conformità delle disposizione della L. 7/03/1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenza di difesa personale. Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della L. 18/04/1974 n. 110 e s.m.i., ha le seguenti caratteristiche: pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 (o secondo specifiche normative in materia); dotazioni varie in conformità di norme regionali e/o nazionali. Art. 3 - Numero delle armi in dotazione Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% e di almeno un'arma come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi presso la cassaforte del Corpo dovuto a pensionamenti, dimissioni sospensioni dal servizio, trasferimenti, ecc. Il Responsabile del Corpo denuncia all'Autorità locale di P.S., ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle stesse. CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA Art. 4 - Assegnazione dell'arma Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuamente in attività d'istituto, svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata dopo aver superato l'addestramento al tiro ed al maneggio. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S. con provvedimento del Sindaco, previa verifica dei requisiti psico-fisici e comunicato al Prefetto. Il provvedimento ha validità di 6 (sei) anni ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco con verifica periodica del perdurare dei requisiti psico-fisici (sei anni come per il rilascio del Porto d'Armi, D.M. 145/87). Del provvedimento d'assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre al seguito. Il Responsabile del Corpo per inidoneità alle prove di tiro o al maneggio dell'arma, per fatti accaduti, a tutela della sicurezza delle persone e dell'addetto stesso può richiedere al Sindaco l'annullamento del provvedimento di assegnazione dell'arma e nei casi di urgenza può procedere al ritiro cautelare dell'arma stessa. Art. 5 - Modalità di porto dell'arma L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 145/1987 in tutti i casi di impiego in uniforme. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme, portano l'arma in fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Ne casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lettera a) del D.M. 145/1987 a portare l'arma anche fuori del servizio, l'arma è portata in modo non visibile. I dirigenti, i funzionari ed il personale che svolge servizio in ufficio, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio comunale di appartenenza dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S. , sono svolti di massima senza l'arma tuttavia, salvo quanto disposto dall'art. 9 del citato D.M. 145/1987, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o, comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art,. 4 della L. 65/86 e per motivi contingenti, che si effettui il servizio in uniforme e munito dell'arma comunicando al Prefetto il luogo ove il servizio esterno sarà prestato, il tipo di servizio, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi e la durata presumibile. CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI Art. 8 - Prelevamento e deposito dell'arma L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario (v. art. 11), previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art. 12. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario nei seguenti casi: • quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni o i requisiti che ne hanno determinato l'assegnazione; • quando viene a mancare la qualifica di P.S.; • all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio; • su provvedimento del Sindaco o del Prefetto. E' consentito all'assegnatario di depositare l'arma, alla fine dell'orario di servizio giornaliero, in caso di congedi o altre assenze, presso la cassaforte del comando. Art. 9 - Doveri dell'assegnatario L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve: • verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate ; • custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia; • segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa; • applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi; • mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 12. A tal fine, dovrà in particolare: • astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi; • evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni e le momentanee interruzioni, avendo presente che l'arma è da considerarsi scarica allorché risulti priva del "colpo in canna" e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito; • nell'abitazione privata riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori o di incapaci d'intendere e di volere; • evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave; • segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costante mente efficiente e pulita; • osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni e le direttive degli istruttori di tiro; • ispirarsi costantemente a criteri di prudenza; • evitare di detenere l'arma nel proprio armadietto vestiario o in altro luogo, avendo cura di depositarla nella specifica cassaforte. Art. 10 - Custodia delle armi Le armi, quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite , sono custodite nella cassaforte posta all'interno dell'Ufficio del Comando di Polizia Municipale, così come le relative munizioni ed eventuali caricatori oltre quelli in dotazione all'arma. Tutti i movimento delle armi e delle munizioni sono annotati su apposito registro, con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi. L'autorità di P.S. ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie ed indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica. Art. 11 - Consegnatario delle armi Il consegnatario delle armi è il Responsabile del Corpo. Lo stesso con specifica determinazione può nominare un subconsegnatario, che è tenuto a ad osservare le direttive del consegnatario stesso. CAPO IV – ADDESTRAMENTO Art. 12 - Addestramento al tiro Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizi armati dopo aver conseguito il necessario addestramento: A tal proposito devono superare ogni anno ad almeno un corso di lezioni di tiro specifiche o concomitanti alle esercitazioni di tiro e partecipare ad almeno due esercitazioni di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine il Responsabile del Corpo procede all'iscrizione di tutti gli addetti, in possesso della qualità di agente di P. S., al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 286/81. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto. E' facoltà degli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono in cui è iscritto, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere, in tal caso, a proprie spese. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 - Rinvio Art. 14 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Macerata ed al Ministero dell'Interno per tramite del Commissario di Governo ai sensi dell'art. 11 della L. 65/86 e dell'art. 2 del D.M. 145/87.