Pensione anticipata lavoratori dipendenti

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Pensione anticipata lavoratori dipendenti
Pensione anticipata
lavoratori dipendenti
DEFINIZIONI: la pensione anticipata o la precedente pensione di anzianità è una prestazione
economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale
obbligatoria. È una prestazione previdenziale liquidata dal 2012 con il sistema di calcolo misto o
contributivo che spetta quando ricorrono determinate condizioni, prima del raggiungimento dell’età
pensionabile stabilita per la pensione di vecchiaia.
Pensione anticipata
à
Pensione
di anzianità
à
Il quadro generale
Per chi matura i requisiti della legge n. 214/2011 dal 1° gennaio 2012
Per chi matura i requisiti della normativa precedente alla legge n. 214/2011:
- entro il 31 dicembre 2011;
- dopo il 31 dicembre 2011 in virtù di deroghe specifiche previste dalla legge n.
214/2011;
- casi particolari (v. oltre) che consentono un’uscita anticipata rispetto alle regole
generali, tra cui i Lavori usuranti
PENSIONE DI ANZIANITÀ PRECEDENTE ALLA LEGGE N. 214/2011
DESTINATARI: possono beneficiare della pensione di anzianità con i requisiti previsti dalla legge
previgente alla legge n. 214/2011 nonché delle relative decorrenze mobili (12/18 mesi dopo) coloro
che li hanno maturati entro il 31 dicembre 2011 e i lavoratori e le lavoratrici del settore privato in
attività alla data del 28 dicembre 2011 che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35
anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato la pensione con il sistema delle quote
(Tabella B allegata alla legge n. 243/2004), purché in possesso di un’età anagrafica non inferiore
a 64 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 2013). La salvaguardia spetta inoltre con i criteri e nei
limiti delle risorse stabilite anno per anno da decreto ministeriale (entro il 30.6.2012) anche se i
requisiti per l’accesso al pensionamento vengono maturati successivamente al 31 dicembre 2011 (art.
24, commi 14 e 15, legge n. 214/2011 ­ decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.) a
favore dei seguenti soggetti, sempreché rientrino nel numero massimo individuato dal predetto decreto
interministeriale fissato in 65.000 assicurati:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità (n. massimo 25.590);
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011 (n. massimo 3.460);
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di assegno straordinario a carico dei
fondi di solidarietà di settore;
d) ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarietà; gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al
compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i
requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima del 6 dicembre 2011 (n. massimo 17.710);
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, purché i requisiti pregressi maturino in modo tale che la
decorrenza della pensione avvenga entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Dl n. 201/2011 (entro il
7.12.2013), gli assicurati non abbiano ripreso il lavoro dopo l’autorizzazione e abbiano almeno un
contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 (n. massimo 10.250);
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e) lavoratori del pubblico impiego in condizione di esonero dal servizio (art. 72 legge n. 133/2008)
nel corso dei 5 anni precedenti la maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva. Gli interessati
devono fare domanda alla Direzione territoriale lavoro entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
decreto interministeriale (n. massimo 950);
f) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo straordinario per assistere
figli con disabilità grave (art. 42, comma 5, del Testo unico di maternità) i quali maturino, entro 24 mesi
dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’età anagrafica e cioè almeno 40 anni di anzianità contributiva. Gli interessati
devono fare domanda alla Direzione territoriale lavoro entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
decreto interministeriale (n. massimo 150);
g) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in base ad accordi
individuali di conciliazione sottoscritti in sede protetta o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all’esodo (senza che si siano rioccupati successivamente) a condizione che la data di cessazio­
ne del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli
ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti; che il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dal 7 dicembre 2011
(art. 6, comma 2­ter, legge n. 14/2012), cioè entro il 7 dicembre 2013. Gli interessati devono fare
domanda alla Dtl entro 120 gg. dall’entrata in vigore del decreto interministeriale (n. massimo 6.890).
Le ulteriori domande relative a tali soggetti (rispetto ai beneficiari ammessi in base alle risorse stanziate)
inclusi tra i beneficiari potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, solo a condizio­
ne che, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i
datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione temporanea dell’Inps. Le risorse stanziate col
decreto interministeriale sono sufficienti e non faranno scattare tale clausola di salvaguardia.
Valgono anche nei confronti dei predetti lavoratori gli incrementi dei limiti di età e contributivi legati
all’innalzamento della speranza di vita (v. oltre).
REQUISITI: dall’1.1.2008 i requisiti che devono essere posseduti dagli assicurati iscritti al Fondo
pensione lavoratori dipendenti e che devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011 oppure
anche dopo per le categorie ammesse alla deroga, sono i seguenti (art. 1 legge n. 247/2007):
­ almeno 40 anni di contributi (compresi i contributi figurativi per malattia e disoccupazione), a
prescindere dall’età anagrafica, oppure, in alternativa al predetto requisito, raggiungimento della «quo­
ta» costituita dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva, così articolata, fermo restando
il limite minimo di 35 anni di anzianità contributiva:
Periodo di maturazione
Dipendenti
Quota
Età minima
Dall’1.7.2009 al 31.12.2010
95
59(*)
Dall’1.1.2011 al 31.12.2012
Dal 1° gennaio 2013
96
97
60(**)
61(***)
(*) La quota si raggiunge o con 59 anni e 36 anni di contribuzione oppure 60 anni e 35 anni di contribuzione.
(**) La quota si raggiunge o con 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 anni e 35 anni di contribuzione.
(***) La quota si raggiunge o con 61 anni e 36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 35 anni di contribuzione.
REQUISITI E ASPETTATIVA DI VITA: i requisiti di età per l’accesso alla pensione di anzianità (nonché di
vecchiaia o per l’assegno sociale) devono essere aggiornati ogni 3 anni in funzione dell’incremento della
speranza di vita accertato dall’Istat (art. 22-ter, legge n. 102/2009 - art. 12, legge n. 122/2010 - art. 1,
comma 18, legge n. 111/2011). In sede di primo aggiornamento Istat dal 2011, reso noto entro il
31.12.2011 e applicabile dal 2013, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in caso di
diminuzione della speranza di vita, l’aggiornamento non è effettuato. Il secondo adeguamento Istat
dell’indice di speranza di vita è effettuato dal 2016 con cadenza triennale.
Pertanto gli incrementi di età e quote, in attesa delle determinazioni Istat, sono per i primi periodi:
- dal 2013: età (61 e 3 mesi), quota (97 e 3 mesi);
- dal 2016: età (61 e 6 mesi), quota (97 e 6 mesi).
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I predetti requisiti valgono anche nei confronti dei lavoratori dipendenti iscritti ai Fondi speciali
quali: Fondi Volo, Dazio, Clero e Ferrovie dello Stato e soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi,
autoferrotranvieri, nonché Fondi integrativi ­ gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste (Inps, circ. n.
60/2008).
Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere
computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo
restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di
contribuzione effettiva utile per il diritto a pensione di anzianità senza conteggiare i periodi di
malattia e disoccupazione (Inps, circ. n. 36/2012). Invece, nel determinare l’anzianità contributiva per il
diritto alla pensione di anzianità nel sistema delle quote deve essere comunque esclusa la contribu­
zione non utile per il diritto (Inps, circ. n. 60/2008, v. tabella successiva). Inoltre al raggiungimento
dell’anzianità contributiva concorrono anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autono­
mi (artigiani, commercianti e agricoli) (Inps, msg. n. 19422/2005).
Contributi utili al diritto
Contributi obbligatori
Contributi figurativi
o effettivi
No quelli per malattia e
compresi quelli versati disoccupazione.
Anzianità contributiva Sì,
con retribuzioni ridotte (ad Sì per servizio militare e
di 35/36 anni
esempio per malattia)
congedo maternità (Inps,
circ. n. 107/2007)
Sì,
compresi
quelli
versati
Anzianità contributiva con retribuzioni ridotte (ad Sì
di 40 anni
esempio per malattia)
Contributi Contributi riscatto
volontari
studi
Sì
Sì
Sì
Sì
Per il raggiungimento della quota valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Pertanto,
un lavoratore dipendente che abbia raggiunto l’età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un’anzianità
contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1.846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità
alla predetta data del 31.7.2009. Per quanto riguarda il calcolo dei due elementi (età e anzianità
contributiva) occorre procedere nel modo seguente (Inps, circ. n. 60/2008): 1) l’età è costituita da anni e
giorni e viene trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni vanno contati partendo dal
giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Per trasformare i giorni
in anni si divide il numero dei giorni per 365; 2) l’anzianità contributiva va trasformata da settimane in
anni mediante la divisione del numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.
Ad esempio un lavoratore nato il 20.5.1951 con verifica dell’età al 30.9.2011. L’età del lavoratore è di 60
anni e 133 giorni pari a 60,364 anni (60 più 133/365). Al 30.9.2011 si ha un’anzianità contributiva di 1.906
settimane pari a 36,654 anni (1.906/52). La somma tra età e anzianità contributiva al 30 settembre 2011 è
di 97,018;
­ cessazione dell’attività lavorativa dipendente sia in Italia (art. 22, legge n. 153/1969) che all’estero
(art. 7, comma 2, legge n. 407/1990), che deve avvenire entro la fine del mese di presentazione della
domanda, cioè del mese precedente la decorrenza. Il lavoratore, per perfezionare il diritto alla pensio­
ne, non può rioccuparsi anche presso un altro datore di lavoro, facendo coincidere la data di
instaurazione e quella di decorrenza della pensione (Min. lav., interpello n. 19/2009);
­ il lavoratore può anche cessare l’attività lavorativa dopo aver maturato il requisito minimo contributivo
dei 35 anni e poi attendere, senza occupazione, la maturazione del diritto alla pensione di anzianità
con il sistema delle quote (anzianità contributiva più età anagrafica).
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: in relazione ad alcune situazioni pregresse al 31.12.2007 la
legge n. 247/2007 fa salvi i requisiti preesistenti per il pensionamento anticipato a favore:
1) del lavoratore che abbia maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti
dalla normativa vigente prima dell’1.1.2008 ai fini del diritto all’accesso di anzianità, con possibilità
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di esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti indipendentemente da ogni modifica della normativa;
2) dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20.7.2007;
3) nei limiti del numero di 10.000, dei lavoratori collocati in mobilità (artt. 4 e 24 legge n. 223/1991), sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15.7.2007 (compresi coloro che hanno maturato 50
anni di età al 31.12.2006 di cui alla legge n. 127/2006: Inps, msg. n. 12684/2011), che maturano i requisiti
per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, nonché dei
lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996), per i quali
siano già intervenuti, alla data dell’1.3.2004, gli accordi sindacali previsti;
4) nei limiti di 5.000 lavoratori beneficiari, dei lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 15.7.2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
I requisiti per la pensione di anzianità dal 2004 al 2007
I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità dal 2004 al 2007 per i
lavoratori dipendenti privati e pubblici sono i seguenti:
- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione
indennizzata) e 57 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 38 anni per il 2004 e 2005, 39 anni di
contribuzione per il 2006 e 2007 e 40 anni di contribuzione dal 2008 in poi;
- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione
indennizzata) e 56 anni di età per il 2004 e 2005, 57 anni dal 2006 in poi per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici cosiddetti precoci (possesso di almeno un anno di contributi effettivi in età compresa tra i 14 e i
19 anni) e operai (tabella B, allegata alla legge n. 335/1995). Il vantaggio previsto dalla legge per i
lavoratori precoci è terminato a partire dal 2006.
LAVORATRICI MADRI: in via sperimentale, fino al 31.12.2015, è possibile conseguire il diritto all’acces­
so alla pensione di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di
un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti (e a 58 anni per le lavoratrici autonome), nei
confronti delle lavoratrici stesse che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le
regole di calcolo del sistema contributivo. Entro il 31.12.2015 il Governo verificherà i risultati della
predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione (art. 1 legge n. 243/2004). Tale
deroga può essere applicata anche dal 2012 in poi (art. 14 legge n. 214/2011), ma i requisiti devono
essere adeguati agli incrementi per la speranza di vita e inoltre entro il 31 dicembre 2015 deve realizzarsi
la decorrenza della pensione basata sul sistema della finestra mobile che per i lavoratori dipendenti è
posticipata di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (Inps, circ. n. 35/2012)
PART TIME: nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time, la
riduzione proporzionale dell’anzianità contributiva non vale per la maturazione del diritto alla pensio­
ne di anzianità, ma solo per la determinazione della misura della pensione.
PENSIONE ANTICIPATA
REQUISITI: la pensione anticipata sostituisce quella di anzianità e dal 2012 spetta in presenza delle
seguenti condizioni agli iscritti in tutti i regimi previdenziali obbligatori compreso gli iscritti alla gestione
separata Inps che abbiano un’età inferiore ai limiti di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia
(art. 24, commi 10/11, legge n. 214/2011 ­ Inps, circ. n. 35/2012):
­ dal 2012 almeno 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne;
­ al 2013 almeno 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne;
­ al 2014 almeno 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o
accreditata in favore dell’assicurato.
Con riferimento a coloro che accedono al pensionamento anticipato e il cui trattamento risulta liquidato
con il sistema misto sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate anteceden­
temente il 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1% per ogni anno di
anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al
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Il Punto
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XV
2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia
intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Esempio:
Lavoratrice che matura nel 2012 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva e ha 58 anni di età.
Può andare in pensione anticipata, ma sulla quota di anzianità precedente il 1° gennaio 2012 le verrà
trattenuto: 1% per ciascuno dei primi due anni precedenti ai 62 anni e quindi 2%, più un 2% per ogni anno
ulteriore fino, a ritroso, all’età effettiva di 58 anni e quindi in totale un altro 4%. In totale la pensione viene
decurtata del 6%.
In deroga a quanto detto, la riduzione della pensione per gli assicurati che maturano l’anzianità contribu­
tiva massima con un’età però inferiore a 62 anni, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che
maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l’ anzianità
contributiva prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensio­
ne obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa
integrazione guadagni ordinaria (art. 6, comma 2­quater, legge n. 14/2012).
Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 1° gennaio
1996 (interessati al sistema contributivo) il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, può essere conseguito non solo ricorrendo ai requisiti indicati in precedenza ma,
altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni (soggetto ad incremento per la speranza di
vita dal 2013), a condizione che:
­ risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non
figurativa);
­ l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, che verrà annualmen­
te rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale,
appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il
predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8
volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
SPERANZA DI VITA: a tutti i requisiti anagrafici indicati per l’accesso al pensionamento anticipato (es.
63 anni per i contributivi) nonché al requisito contributivo dell’anzianità trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita (art. 24, comma 12, legge n. 214/2011). I requisiti sono aggiornati
ogni 3 anni in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat (art. 22­ter, legge n.
102/2009 ­ art. 12, legge n. 122/2010 ­ art. 18, legge n. 111/2011). In sede di primo aggiornamento
Istat entro il 31.12.2011 e applicabile dal 2013, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in
caso di diminuzione della speranza di vita, l’aggiornamento non è effettuato. Il secondo adeguamento
Istat dell’indice di speranza di vita è effettuato ogni tre anni e dal 2019 con cadenza biennale.
Proiezione degli incrementi del’anzianità contributiva fino al 2021:
XVI
Anno
Lavoratori uomini, dipendenti,
pubblici, privati e autonomi
Lavoratrici donne dipendenti, settore pubblico, privato e autonomi
2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
2013
2014
42 anni e 5 mesi
42 anni e 6 mesi
41 anni e 5 mesi
41 anni e 6 mesi
2015
2016
42 anni e 6 mesi
42 anni e 10 mesi
41 anni e 6 mesi
41 anni e 10 mesi
2017
2018
42 anni e 10 mesi
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
2019
2020
43 anni e 2 mesi
43 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
2021
43 anni e 5 mesi
42 anni e 5 mesi
Il Punto
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LUGLIO 2012 ­ N. 6
DEROGHE
LAVORI USURANTI: nei confronti dei lavoratori che hanno svolto lavori usuranti, e che maturano i
requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’1.1.2008 la legge consente la possibilità di
conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 1, legge n. 183/2010 ­ Collegato lavoro). I criteri
sono quelli indicati dall’art. 1, legge n. 247/2007 e dal Dlgs n. 67/2011 (Inps, msg. n. 12693/2011),
modificati dall’art. 24, comma 17, legge n. 214/2011, ossia:
1) nel periodo transitorio fino al 31.12.2017 occorre avere svolto una delle attività usuranti per un
periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
2) a regime dall’1.1.2018, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita
lavorativa.
Per il conteggio di tali periodi si considerano solo quelli di effettiva di permanenza nelle predette attività,
desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da
contribuzione figurativa (Min. lav., circ. n. 22/2011).
Il beneficio pensionistico consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo
richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, con un minimo di 57 anni e un’anzianità
contributiva non inferiore ai 35 anni per il periodo che va dal 2008 al 2011. Dal 2012 i requisiti
ridotti sono ragguagliati alla Tabella B della legge n. 247/2007 (v. sopra). La legge introduce una
clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accerta­
mento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e
la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della matura­
zione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella
decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Lavori usuranti per le pensioni di anzianità
Mansioni
particolarmente
usuranti
Lavoratori notturni
con un minimo
di permanenza nel
periodo notturno
LUGLIO 2012 ­ N. 6
- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con
carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale
di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione,
quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a
fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad
operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del
vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di
spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di
grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di
prevalenza e continuità.
Art. 1 legge
n. 247/2007
Dm 19.5.1999
Sono considerati lavoratori notturni:
1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno
per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno
non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per
Art. 1 legge
l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio
n. 247/2007
2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i Dlgs
n. 66/2003
requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività
per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Il Punto
Guida al Lavoro
XVII
Lavoratori addetti
alla linea catena
Sono i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le
voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicate
nell’all. 1 al decreto (v. oltre), cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c., impegnati all’interno di
un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in
sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un
prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di
regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al
controllo di qualità.
Voce
Autisti
Art. 1 legge
n. 247/2007
Lavorazioni
1462
Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei
materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322
Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582
Elettrodomestici
6590
Altri strumenti ed apparecchi
8210
Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230
Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti,
adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Legge
n. 247/2007
LAVORI USURANTI E BENEFICI PENSIONISTICI: la riduzione dei requisiti è differenziata a
seconda del periodo transitorio e di quello ordinario dal 2012.
Requisiti per pensioni con decorrenza compresa tra il 2008 e il 2011 (regime transitorio)
e per il 2012 e dal 2013 in poi
Requisiti previsti dalle Tabelle A e B della legge n. 247/2007
Requisiti per i lavoratori usurati
1.7.2008-30.6.2009
35 anni di contributi e 58 anni di età
35 anni di contributi e 57 anni di età
1.7.2009-31.12.2009
Quota 95 con almeno 59 anni di età(*)
Quota 93 con almeno 57 anni di età
2010
Quota 95 con almeno 59 anni di età(*)
Quota 94 con almeno 57 anni di età
Quota 94 con almeno 57 anni di età
2011
Quota 96 con almeno 60 anni di età
2012
-
Quota 96 con almeno 60 anni di età(*)
Dal 2013
-
Quota 97 con almeno 61 anni di età(*)
(*)
(*) Almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Per i lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno a turni per un numero di giorni lavorativi
annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B citata:
­ sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette
attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
­ sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette
attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.
XVIII
Il Punto
Guida al Lavoro
LUGLIO 2012 ­ N. 6
Requisiti anagrafici e di anzianità contributiva per i lavoratori notturni che maturano i requisiti da
Giorni di lavoro
1.7.2009
2010
2011
2012
Dal 2013
notturno per anno
Da 64 a 71
Da 72 a 77
Quota 93
Età 58
Quota 93
Età 57
Quota 94
Età 58
Quota 94
Età 57
Quota 94
Età 59
Quota 94
Età 58
Quota 98
Età 62
Quota 97
Età 61
Quota 99
Età 63
Quota 98
età 62
Il beneficio riguarda anche i lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti, e che
raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una
delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). In questo caso tuttavia la
riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti per la
pensione di anzianità previsti per i lavoratori autonomi a cui si rinvia (Min. lav., circ. n. 22/2011).
LAVORI USURANTI E ADEMPIMENTI: il lavoratore interessato deve trasmettere la domanda e la
necessaria documentazione all’ente previdenziale (Dm 20.9.2011):
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento
positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di
ritardo.
Il datore di lavoro è tenuto:
1) a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione indicata in precedenza, tenuto conto degli
obblighi di conservazione della medesima;
2) a comunicare ai fini statistici con cadenza annuale il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha
svolto le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del Dlgs
n. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, il numero dei giorni
di lavoro rientranti in tale tipologia; (la violazione di tale comunicazione non è sanzionabile e va effettuata
per l’anno 2011 entro il 31 marzo 2012);
3) a comunicare a mezzo mod. LAV-US anche tramite associazione o intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti
previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni. La comunicazione per il 2012
entro il 31.5.2012; la comunicazione va effettuata solo se il datore di lavoro ha occupato i predetti
lavoratori per l’intero anno di riferimento (Min. lav., nota 23.5.2012);
4) a comunicare sempre con mod .LAV-US lo svolgimento del cosiddetto lavoro a catena alla Direzione
territoriale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni
dall’inizio delle medesime tramite mod. LAV-US (Min. lav., circ. n. 15/2011).
Gli adempimenti indicati ai punti 3 e 4 sono dovuti a pena di sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500
euro diffidabili.
Oltre ai datori di lavoro possono utilizzare il modello anche:
­ le imprese utilizzatrici nei contratti di somministrazione che impegnano i lavoratori nei lavori a catena
e notturno;
­ i consulenti del lavoro e i soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro;
­ gli agrotecnici in relazione agli adempimenti in materia di lavoro delle imprese agricole.
La compilazione del modello in via telematica avviene collegandosi al sito http://www.cliclavoro.gov.it.
e potrà essere modificato successivamente all’invio, purché entro il termine di scadenza previsto.
REGIMI SPECIALI: in alcuni casi la legge fa salvi i regimi pensionistici previsti da normative
speciali, non superate dai criteri generali introdotti dalla legge n. 335/1995 e successive modifiche,
LUGLIO 2012 ­ N. 6
Il Punto
Guida al Lavoro
XIX
in attesa di un processo di armonizzazione demandato dall’art. 24 della legge n. 214/2011 ad un
decreto specifico.
1) Privi della vista: devono intendersi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un
residuo visivo non superiore a un decimo (1/10) in entrambi gli occhi con eventuale correzione. I
lavoratori hanno diritto ad una maggiorazione dell’anzianità contributiva, ai fini del diritto e della
misura della pensione, di 4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di privo
della vista; per i periodi di attività inferiori all’anno, il beneficio spetta proporzionalmente, aumentan­
do di un terzo (1/3) il numero delle settimane di lavoro svolto (legge n. 120/1991 ­ art. 9, legge n.
113/1985);
2) i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea possono richiedere la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimen­
to di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori,
di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di
5 anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e
volontaria al Fondo o relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei
piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa (art. 3,
Dlgs n. 164/1997). Tuttavia dall’1.7.2009, il diritto alla pensione di anzianità (nonché alla pensio­
ne di vecchiaia nel sistema contributivo) si raggiunge anche per gli iscritti al Fondo con il cd.
«sistema delle quote», con la seguente articolazione efficace fino al 31.12.2011 (Inps, msg.
5.12.2008, n. 27307):
Periodo
1.7.2009-31.12.2010 in alternativa
1.1.2011-31.12.2011 in alternativa
Requisiti
Quota
Età
95
59 anni
35 anni di anzianità contributiva
85
54 anni
25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
87
55 anni
Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con
iscrizione al Fondo volo
89
56 anni
Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un’attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di
lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo
Anzianità
Quota
Età
96
60 anni
35 anni di anzianità contributiva
86
55 anni
25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
88
56 anni
Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con
iscrizione al Fondo volo
90
57 anni
Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un’attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di
lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo
Anzianità
Dal 2012 con l’eliminazione delle quote i lavoratori iscritti al Fondo volo possono richiedere la
corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi
ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di
un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo
di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e
volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e
dei piloti collaudatori, 15 anni (Inps, circ. n. 35/2012).
Dal 2013 si applicano gli incrementi di età in funzione dell’aspettativa di vita salvo che per i piloti
collaudatori;
3) prepensionamenti: in alcuni casi e determinati settori, individuati di volta in volta, la legge prevede
il beneficio del prepensionamento rispetto ai requisiti generali nei limiti, alle condizioni ed entro
l’ammontare delle risorse stanziate previsti dalla legge stessa. Nel passato hanno potuto beneficiare ad
esempio di tale deroga i lavoratori socialmente utili e i poligrafici del settore editoria;
4) minatori: i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti, complessivamente, anche
XX
Il Punto
Guida al Lavoro
LUGLIO 2012 ­ N. 6
se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sottosuolo, possono accedere alla pensione di
anzianità (o di vecchiaia) con requisiti più favorevoli rispetto a quelli previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti (legge n. 5/1960). Per ottenere la pensione di anzianità i soggetti in esame
devono perfezionare i 35 anni di anzianità contributiva con la maggiorazione di anzianità per un
massimo di 5 anni. Pertanto, il requisito contributivo viene conseguito al raggiungimento dei trenta anni
di contribuzione utile, indipendentemente dall’età anagrafica (Inps, circ. n. 149/2004). Non risulta che
tale regola sia stata modificata dalla legge n. 247/2007 che ha introdotto il sistema delle quote, né che
l’Inps ne abbia dato una diversa interpretazione.
BENEFICI LEGATI ALLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: i benefici che permettono di calcolare
l’anzianità contributiva in modo più vantaggioso per l’assicurato, legati al possesso di determinati
requisiti (non vedenti, invalidi civili, esposti all’amianto e vittime del terrorismo), sono gli stessi
previsti per la maturazione della pensione di vecchiaia (rinvio).
DECORRENZA PENSIONE ANTICIPATA: per coloro che hanno maturato la pensione anticipata
dal 2012 la pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda fermo restando la
cessazione del rapporto di lavoro.
Invece i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione di anzianità, dall’1.1.2011, fino
al 31.12.2011 o anche oltre per chi beneficia delle deroghe hanno diritto alla pensione con decor­
renza dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei 12 mesi successivi al perfezionamento
dei requisiti (cosiddetta finestra mobile ­ art. 12, legge n. 122/2010 ­ Inps, circ. n. 126/2010). Ad
esempio: maturazione dei requisiti il 22.3.2011, la pensione decorre dall’1.4.2012. La regola interes­
sa anche gli iscritti ai Fondi volo, dazio, Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi elettrici, telefonici,
autoferrotranviari, marittimi nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi (gas, esattoriali,
porto di Genova e Trieste); sono esclusi gli assicurati al Fondo clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica, per i quali la decorrenza della pensione viene determinata
dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. I lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria prima del 20.7.2007 potranno beneficiare del previgente sistema delle
decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il
2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità, altrimenti devono
seguire il regime delle nuove decorrenze.
DECORRENZA E DEROGHE: il sistema della finestra mobile è inapplicabile nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30.6.2010 e che
maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del
trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; la condizione di lavoratore in
preavviso alla data del 30.6.2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore
di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale
del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per
raggiungimento del limite di età (ad esempio art. 5 legge 7.8.1990, n. 248 relativa al controllore del
traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo - Inpdap, circ. n.
18/2010); nel settore privato la deroga riguarda gli iscritti all’ex Fondo autoferrotranvieri quali piloti adibiti
al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui
uno di età inferiore ai 60 anni; piloti abilitati al collaudo di produzione e sperimentazione titolari della
relativa licenza (Inps, msg. n. 1256/2011 e n. 5891/2011);
c) lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2010 e che non hanno cessato l’attività lavorativa
(cd finestra aperta). In caso di cessazione dell’attività la pensione spetta, anche dal 2011 in poi, dal 1°
giorno del mese successivo alla cessazione.
DECORRENZA E DEROGHE PER LA MOBILITÀ: il sistema della finestra mobile è inapplicabi­
le inoltre, nel limite massimo di 10.000 lavoratori, per i:
­ lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010 e
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
LUGLIO 2012 ­ N. 6
Il Punto
Guida al Lavoro
XXI
eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31.5.2010 non possono
essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono
essere maturati i requisiti per il pensionamento;
­ lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010;
­ lavoratori che, al 31.5.2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarie­
tà di settore (es. banche).
L’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di
accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, qualora intervenga entro la durata della prestazione
di mobilità spettante (Inps, msg. n. 20062/2011).
Ai fini della salvaguardia, la data di cessazione della mobilità ordinaria, entro la quale devono essere
maturati i requisiti per l’accesso al pensionamento, deve essere individuata considerando i periodi di
eventuale sospensione della percezione dell’indennità di mobilità fino al 31 maggio del 2010 e non
anche i periodi di sospensione successivi a tale data.
I lavoratori che, al momento dell’invio della comunicazione dell’Inps sull’inserimento in graduato­
ria, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che ha sospeso
l’indennità di mobilità, possono proseguire l’attività fino al termine del contratto, senza che ciò
produca l’esclusione dalla graduatoria. I lavoratori, dopo aver ricevuto la comunicazione della
salvaguardia, non potranno accettare le offerte di contratti di lavoro equivalenti o per servizi di
pubblica utilità. In tal caso, la mancata accettazione non comporta la cancellazione dalle liste di
mobilità. Nella comunicazione verrà, peraltro, specificato che l’avvio di attività lavorativa che
comporti la sospensione dell’indennità di mobilità o la perdita del diritto alla prestazione a
sostegno del reddito, produrrà l’esclusione dalla salvaguardia. In alternativa a tale deroga, se il
lavoratore matura la pensione dopo che è cessato il trattamento di mobilità, il Ministero dell’eco­
nomia può concedere la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il
periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in
ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie
finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, comma 37, legge n.
220/2010). Le «finestre» ancora in vigore in via transitoria nei predetti casi in cui è applicabile
la deroga sono le seguenti:
Con almeno 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il
Dipendenti
31 marzo
30 giugno
1° luglio
1° ottobre
30 settembre
31 dicembre
1° gennaio
1° aprile
Con il sistema delle quote
Requisiti maturati entro il
Dipendenti
30 giugno
1° gennaio
31 dicembre
1° luglio
DECORRENZA E MOBILITÀ: a differenza delle pensioni di vecchiaia, la legge non disciplina il
caso dei lavoratori in godimento della mobilità che maturano i requisiti per la pensione di anzianità in
costanza della fruizione di tale ammortizzatore, qualora si tratti di lavoratori in mobilità che non
rientrano nelle predette deroghe.
La legge n. 236/1993 ha stabilito l’incompatibilità tra l’indennità di mobilità (oltre a quella di
disoccupazione) e i trattamenti pensionistici diretti. È pertanto estensibile il criterio dettato per le
pensioni di vecchiaia in base al quale l’indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla
data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di anzianità, qualora
intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante. Infatti (Inps, msg. n.
15953/2008) l’incompatibilità è riferita alla decorrenza economica della prestazione pensionistica e
non soltanto al perfezionamento dei requisiti.
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Il Punto
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