L`imposta cantonale sulla sostanza e la valutazione di titoli non
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L`imposta cantonale sulla sostanza e la valutazione di titoli non
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero L’imposta cantonale sulla sostanza e la valutazione di titoli non quotati un onere complementare, destinato a integrare l’imposta sul reddito, che permette ai Cantoni, grazie alla (leggera) progressività dell’aliquota, di prendere in considerazione anche l’aumento della sostanza, che risulta tra l’altro dall’aumento della capitalizzazione in borsa (cfr. Messaggio sull’iniziativa popolare “per un’imposta sugli utili da capitale” del 25 ottobre 2000, in: FF 2000 pagine 5241-5270, pagina 5263); Sentenza della Camera di diritto tributario, del 6 dicembre 2010, numero d’incarto 80.2008.54, in: RtiD I-2011 n. 11t, e in: http://www.sentenze.ti.ch [21.12.2011] Articoli 40, 41 e 45 capoverso 2 LT – Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, successiva cessione di quote fra terzi indipendenti, valore di mercato 2. in secondo luogo, consente alle autorità di tassazione di esercitare un controllo, attraverso il confronto della sua evoluzione con i redditi dichiarati dal contribuente. Nel Cantone Ticino, l’imposizione della sostanza è regolata dagli articoli 40 e seguenti della Legge tributaria (di seguito LT). Oggetto dell’imposta è la sostanza netta totale (articolo 40 capoverso 1 LT), da valutare generalmente al suo valore venale, riservate le disposizioni che prevedono espressamente altri criteri (articolo 41 capoverso 2 LT). 1. Considerazioni introduttive Tutti i Cantoni, non però la Confederazione, riscuotono un’imposta generale sulla sostanza, che ha per oggetto la totalità degli attivi mobiliari e immobiliari. Tale obbligo è prescritto dall’articolo 2 capoverso 1 lettera a della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), secondo cui i Cantoni devono prelevare un’imposta sul reddito e un’imposta sussidiaria sulla sostanza delle persone fisiche. Fra queste, l’articolo 45 LT dispone che i titoli che sono regolarmente oggetto di transazione vanno valutati in base alla loro quotazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (capoverso 1), mentre le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (capoverso 2). Il prelievo di un’imposta cantonale sulla sostanza si giustifica dai due seguenti motivi: In una recente sentenza del 6 dicembre 2010, la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (di seguito CDT) ha avuto modo di approfondire la valutazione dei titoli non quotati ufficialmente in borsa, distinguendo fondamentalmente due casi: se, di principio, l’imposizione di simili titoli si fonda sul valore intrinseco delle azioni, cioè sulla relativa quota del valore dell’impresa, qualora poco prima o poco dopo il giorno determinante per la valutazione vi sia stata una cessione di quote fra terzi indipendenti, ci si deve tuttavia basare sul relativo valore di acquisto. 1. 2. 21 in primo luogo, con particolare riferimento alla sostanza mobiliare, l’imposta sulla sostanza rappresenta una sorta di “compensazione” nei confronti della scelta politica di esentare gli utili in capitale (i cosiddetti “capital gains”), per contro tassati nella maggior parte dei Paesi dell’OCSE. Come ammesso dallo stesso Consiglio federale, l’imposta sulla sostanza costituisce in linea di principio | n° 12 - Dicembre 2011 | La fattispecie sotto esame Il 13 aprile 2006, i soci X e Y vendevano a una società italiana tutte le 6’000 azioni della Z SA, al prezzo di 16 milioni di franchi. Nel contratto di compravendita veniva in particolare precisato che tale prezzo era stato concordato in funzione del bilancio preliminare della società al 31 dicembre 2005. Nella dichiarazione fiscale 2005, il contribuente X attribuiva alla sua partecipazione (di 5’400 azioni, pari al 90% del pacchetto azionario) un valore di soli 540’000 franchi. Notificandogli la tassazione per l’imposta cantonale 2005, con decisione del 6 febbraio 2008, l’Ufficio di tassazione commisurava invece il valore delle azioni della società in 16 milioni di franchi, spiegando nella motivazione allegata che il loro valore venale era “pari al prezzo di alienazione dell’aprile 2006”. Nella successiva decisione su reclamo, l’autorità sottolineava che era lo stesso contratto di compravendita a fare riferimento al bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2005, per cui nulla si opponeva ad una commisurazione delle azioni in funzione del loro prezzo di vendita. Il contribuente presentava ricorso alla CDT, lamentando nuovamente il valore attribuito dall’autorità fiscale alle azioni vendute nel corso del 2006. Nelle argomentazioni, il ricorrente sosteneva in particolare che non era ammissibile “far dipendere la valutazione da un fatto e dalla volontà delle parti espressi ed avvenuti dopo la data determinante del 31 dicembre 2005”, poiché in chiaro contrasto con i principi dell’irretroattività e della sicurezza del diritto. 3. In tempi più recenti, la valutazione dei titoli non quotati è stata assegnata direttamente ai singoli Cantoni, che fanno capo ad una banca dati centralizzata e a criteri armonizzati tali da garantire la parità di trattamento con un modello unico a livello svizzero (il cosiddetto progetto CST, “Controllo dello stato dei titoli”). A tale scopo, la Conferenza fiscale svizzera ha elaborato un’apposita circolare (la Circolare n. 28 del 21 agosto 2006, poi sostituita dall’edizione del 28 agosto 2008) e recentemente pubblicato un commentario alle “Istruzioni relative alla valutazione dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza”. 4. Per rispondere a questa esigenza, l’AFC aveva in passato emanato delle precise “Istruzioni relative alla valutazione dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione 1995), con lo scopo di ottenere una stima del prezzo delle azioni non quotate in borsa uniforme in tutta la Svizzera. Le Istruzioni della Confederazione erano state fatte proprie anche dalla Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, con il | n° 12 - Dicembre 2011 | Valore intrinseco oppure valore venale? Nella sentenza del 6 dicembre 2010, la CDT ha avuto modo di occuparsi da vicino della valutazione di titoli non quotati, sottolineando in particolare che non solo le vecchie Istruzioni dell’AFC, applicabili alla fattispecie sotto esame, ma anche le nuove Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera distinguono fondamentalmente due situazioni ben distinte: Ŝ di principio, l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul loro valore intrinseco. La stima delle azioni non viene cioè intrapresa dall’esterno (sul mercato), ma viene fatta corrispondere, tramite parametri schematici più o meno affinati, alla rispettiva quota del valore totale dell’impresa; Ŝ nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi indipendenti, l’imposizione si fonda invece sul valore venale delle azioni, a condizione tuttavia che il valore della transazione corrisponda effettivamente al valore di mercato e che la libera formazione del prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, segnatamente dai rapporti fra le parti contraenti. Le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera delle imposte Se la valutazione dei titoli quotati non pone particolari problemi (il valore di quotazione risponde al valore di mercato), altro discorso vale invece per i titoli che non sono regolarmente oggetto di transazione. In questi casi, il valore commerciale deve essere di principio stimato sulla base di parametri schematici più o meno affinati, in modo tale da avvicinarsi il più possibile alla realtà economica. 22 dichiarato intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione. In definitiva, il ricorso al valore intrinseco, stabilito secondo le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, rappresenta una soluzione sussidiaria rispetto a quella consistente nell’applicare il vero e proprio valore venale. È allora evidente che, non appena si disponga di un prezzo determinato dalle parti nell’ambito di un “trasferimento significativo tra terzi indipendenti”, venga meno la giustificazione del ricorso alla stima del “valore intrinseco”, perlomeno fintantoché la situazione economica della società non muti in maniera rilevante (cfr. Circolare n. 28, edizione 26 agosto 2008, cifra 2.5.). 5. Le conclusioni della CDT Nel caso in esame, come detto, il contratto di compravendita di azioni, concluso dalle parti il 13 aprile 2006, prevedeva espressamente, circa la determinazione del relativo prezzo, che lo stesso era stato stabilito in funzione del bilancio preliminare della società Z SA al 31 dicembre 2005. stata tassata prima della sottoscrizione del contratto di compravendita di azioni, si scontra infatti con la stessa procedura di accertamento, che per sua natura, deve necessariamente avvenire dopo la fine del periodo fiscale. Una tale clausola contrattuale permetteva quindi di concludere che, per gli stessi contraenti, la situazione economica della società non era “cambiata in modo rilevante” fra il momento determinante per il calcolo dell’imposta sulla sostanza (31 dicembre 2005) e quello della stipulazione del contratto di compravendita. D’altra parte, il ricorrente non aveva neppure tentato di sostenere che il prezzo pagato a metà aprile del 2006 fosse stato condizionato da elementi sopravvenuti dopo il 31 dicembre 2005. Nulla si opponeva allora alla determinazione del valore delle azioni alla fine del 2005 proprio prendendo come riferimento il prezzo pagato dagli acquirenti tre mesi e mezzo dopo il momento determinante. In simili circostanze, la CDT non ha pertanto potuto fare altro che respingere le censure contenute nel gravame e confermare la decisione dell’autorità di tassazione. Come osservato dalla CDT, la semplice circostanza che la legge tributaria, all’articolo 52 capoverso 1 LT, consideri determinante, per il calcolo dell’imposta sulla sostanza, il suo valore “alla fine del periodo fiscale”, non imponeva una diversa conclusione. Infatti, nel caso di titoli che non hanno una quotazione ufficiale, il problema è proprio quello di stabilire nel modo più affidabile possibile il “valore venale” al momento determinante, senza dimenticare inoltre che il principio di irretroattività invocato a sproposito dal ricorrente si riferisce ai soli effetti di una legge e non certo ai criteri utilizzati per valutare la sostanza imponibile. Una diversa conclusione non si imponeva nemmeno con riguardo al principio della sicurezza del diritto. L’argomentazione del ricorrente, secondo cui la valutazione sarebbe verosimilmente cambiata se la sostanza fosse Rocco Filippini Avvocato Vicecancelliere della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Elenco delle fonti fotografiche: http://us.123rf.com/400wm/400/400/funix/funix1012/ funix101200019/8419485-un-portafoglio-con-franchisvizzeri-in-esso-in-piedi-su-un-pavimento-con-altrebanconote-franchi-svi.jpg [21.12.2011] http://www.incarichifiduciari.it/img/aste-immobiliari.jpg [21.12.2011] http://2.bp.blogspot.com/-1T8bRsopWWs/TiAJd_T_nyI/ AAAAAAAAJ6Q/yZDhIxs66Cw/s1600/tagliato_rating.jpg [21.12.2011]