IMMISSIONI DI RUMORE DEVE AGIRE IL DANNEGGIATO L`azione

Transcript

IMMISSIONI DI RUMORE DEVE AGIRE IL DANNEGGIATO L`azione
IMMISSIONI DI RUMORE DEVE AGIRE IL DANNEGGIATO
L’azione diretta a far cessare le immissioni di rumore può essere esperita dal singolo condomino contro il
condominio, in persona dell’amministratore. La legittimazione attiva va riconosciuta non solo in capo al
proprietario, ma anche al conduttore, il quale ha interesse a vedere tutelato il proprio diritto alla salute,
peraltro garantito costituzionalmente dall’art. 32 della Costituzione. Quanto invece alla legittimazione
passiva, l’azione può essere proposta anche nei confronti dell’autore materiale delle immissioni – e quindi
del solo conduttore - quando allo stesso debba essere imposto di tenere o meno fare o di non fare qualcosa
suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego oppure si chieda più semplicemente la cessazione delle
immissioni. L’azione, in buona sostanza, ha carattere personale quando il danneggiato miri soltanto ad
ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle immissioni, sia esso conduttore o
proprietario dell’immobile da cui queste provengono.
Per fare cessare le intollerabili immissioni sonore i condomini possono altresì chiedere al giudice di
emettere un provvedimento in via d’urgenza: occorre solo che il lamentato rumore superi i limiti di
tollerabilità, essendo tale elemento di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un danno irreparabile in
quanto l’immissione nociva comporta sempre l’alterazione dell’equilibrio psicofisico del soggetto. Assunti
se del caso i provvedimenti urgenti, il danneggiato deve richiedere al giudice ordinario di riconoscere il suo
buon diritto alla tranquillità e quant’altro, non escluso il risarcimento dei danni subiti. Tale giudizio va
promosso avanti il Giudice di Pace del luogo in cui si verifica l’immissione. Se la causa è di poco valore, la
parte può anche difendersi da sola. Una volta esperita l’azione giudiziaria, la pronunzia avrà per contenuto
l’ordine di fare cessare le immissioni rumorose ed in divieto di compiere in futuro altre simili attività illecite.
Il tutto dopo aver esaminato i necessari parametri nel contesto dei luoghi e delle circostanze in cui si
verificano le immissione ritenute eccessive. L’esistenza del pregiudizio derivante da esse non può essere
accertata con criteri astratti che prescindano dall’esame del concreto ambiente in cui vive la persona che
lamenta l’immissione.
Avvocato Augusto Cirla