Acquisizione della cittadinanza in Irlanda: bilanciamento dello ius

Transcript

Acquisizione della cittadinanza in Irlanda: bilanciamento dello ius
Acquisizione
della
cittadinanza
in
Irlanda:
bilanciamento
dello
ius
soli
e
dello
ius
sanguignis tra
disposizioni
costituzionali
e
legislative
Elisa
Sovarino
Sommario:
1.
Introduzione
-
2.
Cittadinanza
irlandese,
un
diritto
dai
profili
liberal?
-
3.
Evoluzione
legislativa
-
3.1.
Dalle
origini
all’Irish
nationality
and
citizenship
act
del
1935
e
del
1956
-
3.2.
Gli
anni
novanta
ed
il
Belfast
Agreement
-
3.3.
Verso
la
riforma
costituzionale,
il
referendum
e
l’Irish
nationality
and
citizenship
act
del
2004
-
4.
Conclusioni
-
5.
Bibliografia
1.
Introduzione
Scopo
della
presente
ricerca
è
procedere
alla
disamina
delle
previsioni
costituzionali
e
legislative
irlandesi
in
merito
all’acquisizione
della
cittadinanza.
Sottolineando
le
peculiarità
dell’ordinamento
irlandese
verranno
discussi
i
profili
problematici
del
caso
celtico,
considerato
nella
sua
individualità
ed
in
concerto
col
panorama
europeo.
L’acquisizione
della
qualifica
di
cittadino
è
un
tema
di
indiscusso
spessore,
tanto
dal
punto
di
vista
del
singolo
quanto
dal
punto
di
vista
politico.
Il
concetto
di
cittadinanza
si
sostanzia
in
primo
luogo
nell’attribuzione
di
tutta
una
serie
di
diritti
ed
obblighi
in
capo
al
suo
titolare.
Ma
la
rilevanza
della
nozione
non
si
esaurisce
al
solo
profilo
giuridico.
Sin
dal
212
d.C.
1 è
infatti
osservabile
l’incidenza
di
ciò
che
Gouddapel
2 denomina
“prospettiva
non
funzionale”
della
cittadinanza,
vale
a
dire
il
senso
di
identità
culturale,
di
appartenenza
ad
una
ben
definita
comunità
che
discende
dal
riconoscimento
di
tale
diritto.
La
cittadinanza
si
presenta
dunque
come
criterio
qualificativo
della
persona:
del
rapporto
che
lega
il
cittadino
allo
stato,
ma
anche
come
discrimen
verso
lo
straniero.
In
un’epoca
in
cui
la
territorialità
delle
frontiere
e
dei
confini
conosce
una
notevole
permeabilità,
in
cui
la
libera
circolazione
di
merci,
persone,
servizi
e
capitali
è
direttamente
sperimentata
dai
singoli,
aumentano
i
fattori
di
pressione
esterni
ad
ogni
stato
nazionale.
Di
fronte
a
temi
politici
scottanti
quali
l’immigrazione,
l’appartenenza
alla
comunità
europea
e
l’adesione
alle
sue
politiche,
singoli
istituti
come
la
cittadinanza
finiscono
per
caricarsi
di
elementi
meta-politici
in
grado
di
indurre
rilevanti
modifiche
legislative
e
costituzionali.
In
1 Anno
in
cui
venne
emanato
il
celebre
editto
di
Caracalla
o
Constitutio
Antoniniana
de
Civitate,
mediante
il
quale
veniva
estesa
la
cittadinanza
romana
a
chiunque
fosse
nato
nell’impero.
2 Goudappel,
F,
op.cit.
“A
comparative
approach
to
European
Union
citizenship”.
2001.
1
molti
stati
infatti
la
cittadinanza
è
passata
al
centro
dei
dibattiti
politici
domestici
ed
è
divenuta
un’area
di
politica
volatile
dove
è
probabile
che
un
cambiamento
di
governo
produca
una
riforma
legislativa.
L’esempio
celtico
a
tal
proposito
offre
notevoli
spunti
di
riflessione.
2.
Cittadinanza
irlandese,
un
diritto
dai
profili
liberal?
Ogni
ordinamento
giuridico
individua
in
piena
autonomia
i
principi
vigenti
in
materia
di
acquisizione
della
cittadinanza.
Esistono
due
diversi
criteri
in
base
ai
quali
la
cittadinanza
è
attribuita.
Questi
sono
lo
ius
soli e
lo
ius
sanguignis.
Le
esperienze
statali
a
livello
mondiale
mostrano
come
i
vari
ordinamenti
giuridici
abbiano
optato
per
l’un
criterio
o
per
l’altro
oppure
per
una
via
intermedia
abbracciandoli
entrambi.
Numerosi
studiosi
di
diritto
si
sono
interrogati
sulle
motivazioni
che
hanno
indotto
i
legislatori
a
prediligere
l’uno
piuttosto
che
l’altro.
Senza
dubbio
sono
le
differenti
concezione
politiche
ad
influenzare
le
leggi
in
materia
di
cittadinanza.
Nel
caso
europeo,
secondo
alcuni,
le
politiche
in
merito
(e
per
riflesso
d’immigrazione)
sarebbero
il
frutto
di
specifiche
e
locali
circostanze.
Il
tutto
avrebbe
dato
luogo
ad
una
serie
di
legislazioni
patchwork ossia
in
cui
le
disposizioni
di
un
dato
periodo
storico
finisco
per
venir
cucite
a
fianco
delle
precedenti
3.
È
chiaro
che
si
tratta
di
una
visione
semplificata
della
realtà.
L’Irlanda,
nello
specifico,
mostra
tratti
ibridi
che
risentono
senz’altro
della
propria
storia,
ma
anche
dell’orgoglio
nazionale,
della
voglia
di
emancipazione
rispetto
ai
propri
vicini
e
del
forte
spopolamento.
Nel
panorama
europeo
di
oggi
tuttavia
si
atteggia
a
nota
stonata
seguendo
un
trend apparentemente
opposto
a
molti
paesi.
Le
legislazioni
in
materia
di
immigrazione
e
cittadinanza
erano,
sino
a
ieri,
diversissime
nelle
varie
tradizioni
nazionali
dell’Europa.
Si
passava
dalla
normativa
germanica
imperniata
sullo
ius
sanguignis
a
quella
di
estremo
ius
soli inglese
4.
Oggi
ciascuna
nazione
europea
si
trova
a
dover
piegare
la
propria
tradizione
giuridica
in
modo
tale
da
poter
meglio
affrontare
le
conseguenze
di
un’Europa
senza
barriere.
In
seguito
alla
svolta
tedesca
5,
importanti
riforme
liberali
hanno
avuto
luogo
in
Belgio
nel
2000,
nel
Lussemburgo
e
in
Svezia
nel
2001,
in
Finlandia
nel
2003
e
in
Portogallo
nel
2006.
Queste
liberalizzazioni
hanno
rafforzato
lo
ius
soli,
ridotto
i
requisiti
di
residenza
e
gli
altri
necessari
alla
naturalizzazione
o
permesso
a
coloro
che
presentassero
domanda
di
3 Vd.
Iseult
Honohan,
School
of
Politics
and
International
Relations,
University
college
Dublin.
Cfr
“Citizenship
attribution
in
a
new
country
of
immigration:
Ireland”,
intervento
al
Norface
Seminare,
(Novembre
2007).
4 Fino
all’entrata
in
vigore
del
British
Nationality
Act
del
1981,
le
disposizioni
vigenti
erano
imperniate
sul
principio
dello
ius
soli.
5 Nel
1999,
la
Germania
adottò
una
nuova
legge
che
introduceva
lo
ius
soli,
dando
la
cittadinanza
per
nascita
a
qualsiasi
bambino
venuto
alla
luce
in
territorio
tedesco
da
un
genitore
che
avesse
otto
anni
di
residenza
legale.
2
mantenere
una
precedente
nazionalità.
A
differenza
però
delle
leggi
irlandesi
(precedenti
al
2005),
da
nessuna
parte
lo
ius
soli è
incondizionato.
La
disciplina
celtica
ha
recentemente
subito
un’importante
variazione,
confermata
dal
referendum
costituzionale
del
24
giugno
2004,
che
ha
portato
all’introduzione
del
criterio
sanguigno
a
fianco
dell’originario
ed
incondizionato
criterio
di
ius
soli.
Fino
al
2005,
infatti,
l’Irlanda
era
il
solo
paese
dell’UE
a
garantire
la
cittadinanza
automaticamente
al
momento
della
nascita.
Il
titolo
di
cittadino
veniva
difatti
attribuito
a
coloro
i
quali
fossero
nati
sul
territorio
irlandese.
Prima
di
entrar
a
far
parte
della
Comunità
Economica
Europea
6,
l’Irlanda
segnalava
alti
tassi
di
emigrazione
e
indici
decisamente
più
bassi
di
immigrazione.
Numerosi
furono
i
benefici
che
l’economia
irlandese
conobbe
in
seguito
alla
membership comunitaria,
tanto
da
farle
meritare
negli
anni
novanta
l’epiteto
di
Tigre
Celtica.
Grazie ai cospicui contributi
economici
dell’Unione
Europea,
a
una
politica
di
deregolamentazione
del
mercato
del
lavoro
e
a
una
politica
fiscale
intesa
a
incoraggiare
gli
investimenti
esteri,
nel
paese
nacquero
o
si
trasferirono
migliaia
di
imprese.
Questo
straordinario
sviluppo
fece
divenire,
in
poco
tempo,
l’Irlanda
uno
dei
poli
di
attrattiva
per
i
lavoratori
europei.
Ne
conseguì
un
aumento
esponenziale
dell’immigrazione
nell’isola.
A
ciò
va
ad
aggiungersi,
fino
a
qualche
anno
fa,
la
predetta
legislazione
permissiva
in
materia
di
acquisto
della
cittadinanza.
A
livello
interno
ciò
ha
dato
luogo
a
furenti
controversie
e
alla
nota
revisione
costituzionale
del
2004.
Alcuni
7 in
merito
hanno
ritenuto
che
il
diritto
alla
cittadinanza,
riconosciuto
dalle
legislazioni
in
materia
ai
nati
sul
suolo
irlandese,
fosse
stato
oggetto
di
un
uso
abusivo
agevolato
dalle
tutele
familiari.
La
costituzione
irlandese
nonché
il
legislatore
hanno
infatti,
sin
dalle
origini
dello
stato,
posto
la
famiglia
al
centro
di
particolari
tutele
come
confermano
l’art.
41
8 della
costituzione
e
le
numerose
family
law.
La
famiglia,
unità
primaria
e
fondamentale
della
società,
gode
di
diritti
che
in
senso
anacronistico
potremmo
definire
naturali,
costituzionalmente
ritenuti
antecedenti
allo
stesso
diritto
positivo.
Quanto
detto,
congiuntamente
ad
un’applicazione
(pre
revisione)
incondizionata
del
criterio
di
ius
soli,
faceva
si
che
i
genitori
(anche
stranieri)
di
un
bambino
nato
in
Irlanda
e
dunque
cittadino
irlandese
potessero
avanzare
a
loro
volta,
in
virtù
di
suddetto
legame,
il
diritto
a
rimanere
nell’isola
e
acquisirne
la
cittadinanza.
Statistiche
relative
al
2002
9
6 Nel
1985
l’adesione
fu
approvata
mediante
referendum
dall’80%
dei
votanti.
7 Cfr.
Ryan,
B,
“
the
celtic
cubs”,
2004,
European
Journal
of
migration
and
law.
8 Cfr.
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Constitution%20of%20IrelandNov2004.pdf.
9 La
statistica
assume
grande
rilievo
alla
luce
delle
intenzioni
maturatesi
all’interno
del
governo
sin
dal
2001
di
procedure
ad
una
revisione
del
criterio
dello
ius
soli
(limitarlo).
Soltanto
nel
2004,
in
occasione
della
campagna
per
il
referendum,
tale
intenzione
è
stata
resa
nota
all’opinione
pubblica.
Per
le
statistiche
vedi
Levinson,
H.,
“Immigrant
transform
the
Emerald
state”
disponibile
su
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/europe/1369247.stm.
3
mostrano
infatti
che
ad
oltre
quattromila
immigrati
non
europei,
venisse
garantita
la
residenza
per
il
solo
fatto
di
essere
i
genitori
di
neonati
venuti
al
mondo
in
Irlanda.
Il
referendum
tenutosi
dunque
nel
2004,
ha
risvolti
di
rilievo
non
solo
per
la
società
irlandese,
ma
per
l’intera
Europa.
3.
Evoluzione
legislativa
Al
fine
di
comprendere
la
portata
della
ventisettesima
revisione
costituzionale,
che
direttamente
interessa
l’identità
irlandese
stessa,
occorre
esaminare
in
maniera
più
approfondita
il
background legislativo,
l’evoluzione
che
questo
ha
subito
in
materia
di
cittadinanza
e
taluni
rimarchevoli
casi
giurisprudenziali.
Le
caratteristiche
principali,
che
più
di
tutte
colpiscono
e
che
hanno
influenzato
il
lungo
iter legislativo,
sono
il
prolungato
dominio
conosciuto
dal
popolo
irlandese,
la
tarda
istituzionalizzazione
nonché
l’improvviso
diniego
del
puro
principio
dello
ius
soli.
La
repubblica
di
Irlanda,
stato
di
recente
formazione,
si
è
dotata
di
una
prima
carta
costituzionale,
la
cosiddetta
“Constitution
of
the
Irish
free
state”,
nel
1922.
Questo
testo
venne
sostituito
nel
1937
dalla
“Bunreacht
na
hÉireann”
10
,
ossia
dalla
costituzione
dell’Irlanda,
con
cui
viene
definitivamente
a
strutturarsi
l’Eire.
Il
testo,
ancor
oggi
in
vigore,
costituisce
la
fonte
primaria
del
diritto
irlandese.
Gli
emendamenti
apposti
alla
costituzione
nel
corso
degli
anni
sono
27,
ognuno
dei
quali
ha
richiesto
un
referendum,
da
ultimo
quello
del
2004.
Le
norme
prese
in
esame
mostrano
come
il
criterio
dello
ius
soli fosse
centrale
nelle
previsioni
legislative
susseguitesi
a
partire
dal
1922.
Alcuni
studiosi
di
diritto
irlandese
ritengono
che
le
prime
disposizioni
in
materia
di
cittadinanza
siano
state
varate
all’ombra
dell’eredità
britannica
ed
in
particolare
risentano
delle
istanze
dell’Irlanda
del
Nord
e
degli
alti
tassi
di
emigrazione
11.
Ciò
spiega,
agli
occhi
di
molti
studiosi,
la
centralità
del
criterio
dello
ius
soli e
la
marginalità
dello
ius
sanguignis in
materia
di
acquisto
della
cittadinanza.
10 La
costituzione
del
1937,
in
materia
di
cittadinanza
non
aggiunge
nulla
di
nuovo
alle
disposizioni
precedenti
e
all’Irish
Nationality
Act
del
1935.
L’unico
aspetto
rilevante
ai
fini
della
nostra
ricerca
e
che
viene
ivi
palesato
è
il
costante
rinvio
alle
leggi
ordinarie
e
ulteriori
previsioni
legislative
in
materia
di
acquisto
e
perdita
della
cittadinanza
dell’
Irish
Nationality
and
citizenship
act,
n.
13/1935.
11 Iseult
Honohan,
School
of
Politics
and
International
Relations,
University
college
Dublin.
Cfr
“Citizenship
attribution
in
a
new
country
of
immigration:
Ireland”,
intervento
al
Norface
Seminare,
(Novembre
2007).
4
3.1.
Dalle
origini
all’Irish
nationality
and
citizenship
act del
1935
e
del
1956
In
principio
la
cittadinanza
irlandese,
secondo
quanto
disposto
dalla
costituzione
dello
stato
libero
di
Irlanda
ai
sensi
dell’articolo
3
12,
veniva
attribuita
ai
nati
e
domiciliati
nel
territorio
posto
sotto
giurisdizione
dello
stato
irlandese
al
tempo
dell’entrata
in
vigore
della
carta;
ai
discendenti
di
cittadini
irlandesi
ed
infine
ai
figli
di
coloro
i
quali
fossero
stati
residenti
per
non
meno
di
dieci
anni
nel
territorio
posto
sotto
giurisdizione
dello
stato
libero
di
Irlanda.
Ai
cittadini
venivano
dunque,
in
virtù
di
tale
disposizione,
riconosciuti
tutti
i
diritti
e
gli
obblighi
discendenti
dal
possesso
della
cittadinanza
di
cui
il
testo
costituzionale
del
1922
rendeva
conto
nell’articolato
successivo.
Questa
fu
l’unica
previsione
costituzionale
che
per
ben
tredici
anni
disciplinò
l’acquisizione
della
cittadinanza
irlandese.
Senza
dubbio
un
ruolo
di
non
poco
conto
l’ha
esercitato
la
vicina
Inghilterra.
Infatti
il
governo
britannico,
all’epoca,
continuava
a
considerare
la
cittadinanza
irlandese
come
uno
status
locale
e
gli
stessi
irlandesi
al
pari
di
una
minoranza
comunque
inglese.
Ciò
per
il
professore
Iseult
Honohan
13 spiega,
in
buona
parte,
la
lentezza
normativa
del
legislatore
irlandese
e
le
numerose
revisioni
che
si
sono
susseguite
nel
ventesimo
secolo.
La
volontà
di
creare
oltre
uno
status giuridico
una
identità
irlandese
chiarisce
il
raffinato
non
riferimento
all’etnia,
diretto
ad
evitare
ogni
sorta
di
distinzione,
del
tutto
assente
nell’articolo
menzionato.
Punto
oscuro
dell’articolo
3
è
senz’altro
il
continuo
riferirsi
all’“area
of
the
jurisdiction
of
the
Irish
Free
State”
senza
ulteriori
delucidazioni.
Ad
un
attenta
lettura
del
disposto
normativo,
il
territorio
del
libero
stato
d’Irlanda
costituirebbe
l’elemento
di
legittimazione
ratione
loci del
diritto
alla
cittadinanza.
Tuttavia
l’esatta
determinazione
era
allora
alquanto
ambigua
e
arbitraria.
L’imprecisione
del
dettato
normativo
appena
ricordato
verrà
corretta
12 Cfr.
Constitution
of
the
Irish
free
state
(SAORSTÁT
EIREANN)
Act,
1922:
Art
3: “
Every
person,
without
distinction
of
sex,
domiciled
in
the
area
of
the
jurisdiction
of
the
Irish
Free
State
(Saorstát
Eireann)
at
the
time
of
the
coming
into
operation
of
this
Constitution,
who
was
born
in
Ireland
or
either
of
whose
parents
was
born
in
Ireland
or
who
has
been
ordinarily
resident
in
the
area
of
the
jurisdiction
of
the
Irish
Free
State
(Saorstát
Eireann)
for
not
less
than
seven
years,
is
a
citizen
of
the
Irish
Free
State
(Saorstát
Eireann)
and
shall
within
the
limits
of
the
jurisdiction
of
the
Irish
Free
State
(Saorstát
Eireann)
enjoy
the
privileges
and
be
subject
to
the
obligations
of
such
citizenship:
Provided
that
any
such
person
being
a
citizen
of
another
State
may
elect
not
to
accept
the
citizenship
hereby
conferred;
and
the
conditions
governing
the
future
acquisition
and
termination
of
citizenship
in
the
Irish
Free
State
(Saorstát
Eireann)
shall
be
determined
by
law.”.
13 Iseult
Honohan,
School
of
Politics
and
International
Relations,
University
college
Dublin.
Cfr
“Citizenship
attribution
in
a
new
country
of
immigration:
Ireland”,
intervento
al
Norface
Seminare,
(
Novembre
2007),
pg.5-6.
5
per
via
legislativa
nel
1933;
a
partire
da
questo
momento,
seguendo
la
diffusa
linea
giurisprudenziale
14 di
allora,
la
portata
dell’area
a
cui
riferirsi
era
l’intera
isola.
A
tale
disposizione
costituzionale
nel
1935
viene
affiancato
lo
“Irish
nationality
and
citizenship
act”
avente
lo
scopo
di
disciplinare
e
regolare
l’acquisizione
della
cittadinanza
irlandese
e
la
perdita
della
stessa.
Secondo
quanto
statuito
dall’articolo
2
della
legge
del
1935,
tutti
i
nati
nel
territorio
dello
stato
irlandese
durante
o
dopo
il
1922
e
prima
dell’entrata
in
vigore
dell’Irish
nationality
and
citizenship
act
vengono
identificati
come
“natural-born
citizen”.
L’articolo
prevede
sei
specifiche
ipotesi,
all’apparenza
tassative,
di
cittadinanza
automatica
per
diritto
di
nascita
15.
Il
paragrafo
seguente
dell’articolo
menzionato
tuttavia,
impone
una
specifica
condizione
ai
fini
dell’acquisto
della
cittadinanza
per
diritto
di
nascita.
Gli
individui
nati
al
di
fuori
del
territorio
irlandese
(ed
in
seguito
l’entrata
in
vigore
dell’Irish
nationality
and
citizenship
act)
da
genitori
a
loro
volta
nati
all’estero
ma
considerati
“naturalborn
citizen”
o
naturalizzati
irlandesi
alla
data
di
nascita
del
soggetto
interessato,
possono
acquisire
la
cittadinanza
irlandese
se,
entro
un
anno
16,
l’atto
di
nascita
dell’interessato
venga
registrato
presso
gli
appositi
“foreign
births
register”.
La
legge
del
1935
tiene
in
considerazione,
in
materia
di
acquisizione
della
cittadinanza,
la
continuità
geografica
che
lega
l’Irlanda
del
Nord
alla
repubblica
d’Irlanda,
essendo
queste
entità
entrambe
presenti
sulla
stessa
isola.
La
preponderanza
del
criterio
dello
ius
soli emerge
sotto
tale
aspetto
proprio
dal
riconoscimento
della
cittadinanza
ai
nati
in
Irlanda
del
Nord
purché
entro
un
anno
si
sia
provveduto
a
registrare
l’atto
di
nascita
presso
il
Northen
Ireland
births
register
17.
14 L’interpretazione
secondo
la
quale
la
dizione
di
“jurisdiction
of
the
Irish
free
state”
debba
intendersi
come
applicabile
all’intera
isola
trova
le
proprie
basi
nel
testo
dell’accordo
anglo-irlandese
del
6
dicembre
1921.
Il
trattato
firmato
a
Londra,
con
cui
si
concluse
la
guerra
di
indipendenza
irlandese,
definiva
l’estensione
geografica
del
libero
stato
di
Irlanda
coincidente
con
l’intera
isola.
Tuttavia
il
giorno
seguente
all’entrata
in
vigore
del
trattato,
il
7
dicembre
1922,
l’Irlanda
del
Nord
espresse
la
sua
volontà
di
conservare
i
legami
con
la
corona
britannica,
facendo
così
parte
dell’Irish
free
state
solo
per
un
giorno.
15 Cfr.
Irish
nationality
and
citizenship
act,
1935
n°
13
/1935:
Art
2. (1)
The
following
persons
shall
be
natural-born
citizens
of
Saorstát
Eireann,
that
is
to
say:
(a)
every
person
who
was
born
in
Saorstát
Eireann
on
or
after
the
6th
day
of
December,
1922,
and
before
the
date
of
the
passing
of
this
Act,
and
(b)
every
person
who
is
born
in
Saorstát
Eireann
on
or
after
the
date
of
the
passing
of
this
Act,
and
(c)
every
person
who
was
born
on
or
after
the
6th
day
of
December
1922,
and
before
the
date
of
the
passing
of
this,
Act
in
a
ship
registered
in
Saorstát
Eireann,
and
(d )
every
person
who
is
born
on
or
after
the
date
of
the
passing
of
this
Act
in
a
ship
registered
in
Saorstát
Eireann,
and
(e)
every
person
who
was
born
outside
Saorstát
Eireann
on
or
after
the
6th
day
of
December,
1922,
and
before
the
date
of
the
passing
of
this
Act
and
whose
father
was,
on
the
day
of
such
person’s
birth,
a
citizen
of
Saorstát
Eireann,
and
(f)
subject
to
the
subsequent
provisions
of
this
section,
every
person
who
is
born
outside
Saorstát
Eireann
on
or
after
the
date
of
the
passing
of
this
Act
and
whose
father
was,
on
the
day
of
such
person’s
birth,
a
citizen
of
Saorstát
Eireann.
16 Periodo
di
tempo
che
può
essere
elevato
a
due
anni,
laddove
in
virtù
di
circostanze
speciali
non
meglio
identificate
dalla
legge
del
1935,
il
Ministro
della
giustizia
lo
ritenga
opportuno.
17 Art.
2
par.
2
lettera
d)
dell’Irish
nationality
and
citizenship
act,
n.
13/1935.
6
Quest’ultima
previsione
verrà
sostituita
con
il
riconoscimento
della
cittadinanza
e
la
qualifica
di
“natural
born
citizen”
anche
ai
nati
in
Irlanda
del
Nord,
attraverso
l’Irish
nationality
and
citizenship
act
del
1956.
La
cittadinanza
per
diritto
di
nascita,
criterio
impiegato
da
oltre
ottantatre
anni,
riflette
una
concezione
territoriale
decisamente
inclusiva,
propria
del
popolo
irlandese
(sebbene
degli
elementi
di
ius
sanguignis siano
presenti
nella
legge
irlandese),
ponendo
sin
dalla
nascita
su
un
identico
piano
giuridico
i
figli
dell’Irlanda.
La
qualifica
di
“natural-born
citizen”
può
essere
inoltre
riconosciuta,
secondo
quanto
previsto
dalla
legge
del
1935,
ai
residenti
stabiliti
in
modo
permanente
nel
territorio
irlandese
i
quali
non
possono
essere
definiti
cittadini
in
virtù
dell’articolo
3
della
costituzione.
Inoltre
sono
equiparati
ai
“natural-born
citizen”
gli
individui
nati
prima
del
6
dicembre
1922
che
abbiano
prestato
servizio
civile
per
il
governo
del
Soarstat
Eireann.
La
cittadinanza
irlandese,
secondo
le
previsioni
dell’articolo
3
della
legge
del
1935
può
essere
inoltre
acquisita
per
naturalizzazione.
La
legge
prescrive
i
requisiti
necessari
ed
indispensabili
per
l’ottenimento
del
certificato.
L’interessato
deve
presentare
al
ministro
della
giustizia
un’apposita
domanda
contenente
tutte
le
informazioni
e
dichiarazioni
necessarie
per
la
valutazione
del
caso.
Laddove
la
domanda
risultasse
incompleta
o
presentasse
omissioni
il
ministro
della
giustizia
può
rigettarla.
Questa
disposizione
conferisce
larga
autonomia
alle
autorità
competenti.
Tali
poteri
sono
confermati
in
caso
di
revoca
del
certificato
di
naturalizzazione
a
cui
è
interamente
dedicato
l’articolo
10.
L’istanza
di
naturalizzazione
non
può
essere
accordata
ai
minori
di
ventuno
anni.
Inoltre
l’articolo
4
par.
3
prescrive
che
il
richiedente
abbia
“good
character”;
abbia
risieduto
in
Irlanda
per
almeno
un
anno
consecutivo
o
in
maniera
discontinua
per
quattro
anni
da
calcolarsi
nell’arco
degli
otto
anni
precedenti
alla
presentazione
della
richiesta;
abbia
dichiarato
di
accettare
il
conferimento
dei
diritti
ed
obblighi
connessi
alla
cittadinanza.
La
legge
del
1935,
non
prevede
la
possibilità
di
doppia
cittadinanza,
infatti
l’acquisizione
di
altra
nazionalità
è
una
causa
di
estinzione
della
avvenuta
naturalizzazione
18.
Le
disposizioni
appena
ricordate
vennero
in
parte
abrogate
e
fortemente
emendate
d
a
l
l
’Irish
nationality
and
citizenship
act del
1956.
Ad
esempio
il
divieto
di
doppia
cittadinanza
e
la
conseguente
perdita
del
diritto
in
caso
di
allontanamento
dal
territorio
(percepito
come
volontà
di
emigrare
ed
implicito
desiderio
di
acquisire
un’altra
nazionalità)
viene
totalmente
soppresso
dalla
legge
del
1956.
18 Cfr.
articolo
10
dell’Irish
nationality
and
citizenship
act,
n.
13/1935.
7
Grande
innovazione
introdotta
dalla
legge
del
1956
è
l’esplicita
estensione
delle
previsioni
in
materia
di
cittadinanza
a
l’intera
isola
(art.
2
e
art.
6).
Permane
il
ruolo
centrale
del
criterio
dello
ius
soli,
conformemente
alla
tradizione
britannica
che
lo
abbraccerà
fino
all’entrata
in
vigore
del
British
Nationality
Act del
1981
19.
La
legislazione
precedente
attribuiva
un
ruolo
assolutamente
marginale
allo
ius
sanguignis.
Questo
trovava
applicazione
solo
per
quanti
fossero
nati
all’estero
da
padre
irlandese
e
dopo
il
1922.
Prevede
infatti
l’articolo
24
dell’Irish
nationality and
citizenship
act
del
1935
che
la
cittadinanza
potesse
essere
acquisita
dai
nati
all’estero
dopo
una
generazione
solo
previa
registrazione
in
appositi
foreign
births
entry
book.
La
legge
del
1956
rimuove
il
termine
previsto
per
la
registrazione
presso
le
autorità
competenti.
E
al
fine
di
facilitare
l’acquisizione
della
cittadinanza
irlandese
a
quanti
avessero
origini
celtiche
ne
prevede,
estendendo
la
portata
del
criterio
dello
ius
sanguignis,
il
riconoscimento
anche
ai
discendenti
di
madre
irlandese
20.
In
tema
di
naturalizzazione
la
legge
del
1956
prevede,
oltre
ai
requisiti
di
cui
si
è
disquisito
in
precedenza,
anche
la
necessità
del
giuramento
di
fedeltà
alla
nazione
e
di
lealtà
verso
lo
stato (articolo15).
Per
quanto
concerne
la
possibilità
di
acquisire
la
cittadinanza
tramite
il
vincolo
matrimoniale,
tra
il
1935
ed
il
1956,
le
donne
potevano
ottenere
la
naturalizzazione
dopo
la
celebrazione
del
matrimonio
anche
senza
aver
atteso
al
requisito
di
residenza
21.
La
legge
del
1956
ha
introdotto
la
possibilità
di
venir
naturalizzati
anche
mediante
una
dichiarazione
post-nunziale
(articolo
8).
Se
per
le
donne
il
requisito
della
residenza
ai
fini
della
naturalizzazione
non
assume
rilevanza,
diversa
è
la
disciplina
per
gli
uomini.
Questi
infatti
possono
ottenere
il
certificato
di
naturalizzazione
solo
dopo
aver
risieduto
in
Irlanda
per
due
anni.
Le
principali
innovazioni
introdotte
nel
’56
rimasero
in
vigore
fino
all’emanazione
di
una
legge
successiva
che
vi
oppose
ulteriori
correttivi.
3.2.
Gli
anni
novanta
ed
il
Belfast
Agreement
Alle
porte
degli
anni
’90,
ed
esattamente
nel
1986,
l’Oireachtas
emana
un’ulteriore
disposizione
in
materia
volta
principalmente
a
rimuovere
le
differenze
di
genere
della
19 Tale
previsione
modificò
il
principio
fino
ad
allora
vigente.
Venne
infatti
modificato
il
criterio
di
attribuzione
della
cittadinanza
inglese,
contemperando
il
principio
di
ius
soli con
il
legame
sanguigno.
20 Questa
disposizione
sarà
mantenuta
fino
al
1986,
a
partire
da
tale
data
verrà
ristretta
solo
alla
prole
nata
in
seguito
alla
registrazione
dei
genitori.
21 L’articolo
16
esplicitamente
prevede
che
alcune
categorie
di
soggetti
possano
essere
dispensate
dall’attenersi
alle
formalità
richieste
per
l’ottenimento
del
certificato
di
naturalizzazione.
Vd.
art.
16
lettere
d/e
dell’Irish
nationality
and
citizenship
act,
26/1956.
8
precedente
legislazione
e
a
rendere
la
propria
normativa
compatibile
con
gli
impegni
internazionali
assunti.
L’Irlanda
in
quanto
parte
della
convenzione
delle
Nazioni
unite
relativa
allo
status di
apolide,
ha
introdotto
tali
soggetti
tra
le
categorie
dispensate
dalle
formalità
per
l’ottenimento
del
certificato
di
naturalizzazione
22.
Abbiamo
già
avuto
modo
di
notare
come
il
1986
abbia
segnato
una
svolta
nel
panorama
giuridico
e
politico
irlandese
introducendo,
al
pari
degli
altri
stati
europei,
molto
più
che
il
semplice
acquis
communautaire.
Altra
data
epocale,
che
ha
introdotto
un
ulteriore
cambiamento
nelle
leggi
in
materia,
è
il
1998.
E’
l’anno
del
Belfast
agreement altrimenti
noto
come
The
good
Friday
agreement.
Veniva
in
rilievo
l’importanza
della
posizione
dell’Irlanda
del
Nord
in
materia
di
cittadinanza,
che
porterà
al
nono
emendamento
costituzionale.
Come
parte
del
predetto
accordo
fu
approvata,
con
apposito
referendum,
dagli
elettori
irlandesi
una
modifica
degli
articoli
2
23 e
3
24
Cost.
volta
ad
eliminare
le
rivendicazioni
territoriali
a
scapito
dell’Irlanda
del
Nord.
Così
come
emendato
l’articolo
due
25 afferma
il
diritto
di
ogni
individuo
nato
nell’isola
ad
essere
parte
della
nazione.
Inoltre
si
riconosce
tale
diritto
anche
a
tutte
le
persone
variamente
22 Oltre
ad
aver
soppresso
ogni
discriminazione
di
genere,
si
noterà
che
è
stato
introdotto
un
paragrafo
in
più,
lettera
g,
che
rileva
ai
fini
del
nostro
discorso.
Segue
l’articolo
16
della
legge
del
1956
così
come
modificata
dall’Irish
nationality
and
citizenship
act, N.
23/1986.
The
Minister
may,
in
his
absolute
discretion,
grant
an
application
for
a
certificate
of
naturalisation
in
the
following
cases,
although
the
conditions
for
naturalisation
(or
any
of
them)
are
not
complied
with:
(a)
where
the
applicant
is
of
Irish
descent
or
Irish
associations;
(b)
where
the
applicant
is
a
parent
or
guardian
acting
on
behalf
of
a
minor
of
Irish
descent
or
Irish
associations;
(c)
where
the
applicant
is
a
naturalised
Irish
citizen
acting
on
behalf
of
a
minor
child
of
the
applicant;
(d)
where
the
applicant
is
married
to
a
naturalised
Irish
citizen;
(e)
where
the
applicant
is
married
to
a
person
who
is
an
Irish
citizen
(otherwise
than
by
naturalisation);
(f)
where
the
applicant
is
or
has
been
resident
abroad
in
the
public
service;
(g)
where
the
applicant
is
a
person
who
is
a
refugee
within
the
meaning
of
the
United
Nations
Convention
relating
to
the
Status
of
Refugees
of
the
28th
day
of
July,
1951,
and
the
Protocol
Relating
to
the
Status
of
Refugees
of
the
31st
day
of
January,
1967,
or
is
a
Stateless
person
within
the
meaning
of
the
United
Nations
Convention
relating
to
the
Status
of
Stateless
Persons
of
the
28th
day
of
September,
1954.”.
23 Segue
Art.
2
della
costituzione
nella
formula
precedente
al
nono
emendamento:
“
Article
2
The
national
territory
consists
of
the
whole
island
of
Ireland,
its
islands
and
the
territorial
seas.”.
24 Segue
Art.
3
della
costituzione
nella
formula
precedente
al
nono
emendamento:
“Article
3
Pending
the
re-integration
of
the
national
territory,
and
without
prejudice
to
the
right
of
the
parliament
and
government
established
by
this
constitution
to
exercise
jurisdiction
over
the
whole
territory,
the
laws
enacted
by
the
parliament
shall
have
the
like
area
and
extent
of
application
as
the
laws
of
Saorstat
Éireann
and
the
like
extra-territorial
effect.”.
25 Article
2
It
is
the
entitlement
and
birthright
of
every
person
born
in
the
island
of
Ireland,
which
includes
its
islands
and
seas,
to
be
part
of
the
Irish
Nation.
That
is
also
the
entitlement
of
all
persons
otherwise
qualified
in
accordance
with
law
to
be
citizens
of
Ireland.
Furthermore,
the
Irish
nation
cherishes
its
special
affinity
with
people
of
Irish
ancestry
living
abroad
who
share
its
cultural
identity
and
heritage.
9
qualificate
dalla
legge
ad
ottenere
la
cittadinanza
irlandese.
Il
dettato
normativo
ricalca
quelle
che
erano
le
previsioni
del
Belfast
agreement
2
6
.
Viene
dunque
sancito
costituzionalmente
quanto
previsto
in
via
ordinaria:
il
diritto
al
riconoscimento
della
cittadinanza
irlandese
anche
ai
nati
in
Irlanda
del
Nord.
Alcuni
27 hanno
commentato
come
l’emendamento
costituzionale
abbia
prodotto
uno
spostamento
del
criterio
dell’attribuzione
della
cittadinanza
da
una
base
di
sovranità
territoriale
ad
una
titolarità
di
detto
diritto.
In
effetti
il
dettato
costituzionale
fa
ora
leva
sulla
generale
identità
della
comunità
nazionale.
Altri
hanno
sottolineato
come
sia
stato
introdotto
un
profilo
volontaristico
nell’attribuzione
del
diritto
alla
cittadinanza
28.
Senza
dubbio
la
formula
introduce
una
facoltà
più
che
un
conferimento
automatico
della
qualifica
di
cittadino
irlandese.
Il
nuovo
articolo
costituzionale
non
mancherà
di
provocare
dibattiti,
ed
in
un
certo
senso
contribuirà
a
gettare
le
basi
per
il
processo
di
trasformazione
che
culminerà
con
il
ventisettesimo
emendamento.
Nel
2003
sarà
oggetto
di
una
pronuncia
della
Supreme
Court da
cui
si
evidenziano,
in
gestazione,
i
principi
ispiratori
del
cambio
di
rotta
irlandese.
3.3.
Verso
la
riforma
costituzionale,
il
referendum
e
l’
Irish
nationality
and
citizenship
act
del
2004
Due
diversi
binari
hanno
portato
l’Irlanda
verso
la
restrizione
dello
ius
soli nel
2004.
Da
un
lato
la
crescente
immigrazione
in
particolare
l’aumento
delle
richieste
di
asilo.
Dall’altro,
l’alto
numero
di
nuovi
nati
sul
territorio
irlandese
da
genitori
stranieri
a
cui
riconoscere
la
cittadinanza.
Nel
gennaio
del
2003
nel
caso
Lobe
vs
Minister
for
Justice,
Equality
and
law
reform,
si
assiste
ad
un
primo
restringimento
per
via
giurisprudenziale
dello
ius
soli.
In
questa
sentenza
la
Corte
ha
infatti
affermato
come
le
previsioni
dell’articolo
2
cost.
in
materia
di
cittadinanza
risentano
del
debito
della
nazione
irlandese
verso
gli
emigrati
i
quali
hanno
ugualmente
conservato
una
“eredità”
celtica.
Il
caso
all’attenzione
della
corte
ha
però
natura
differente.
Infatti
non
si
tratta
di
discendenti
di
emigrati
irlandesi
ritornati
sull’isola,
quanto
di
immigrati
illegali
provenienti
dalla
Repubblica
ceca.
Nel
caso
dei
Lobe
la
famiglia,
avente
tre
figli
a
carico,
era
entrata
in
Irlanda
il
31
marzo
2001.
Qualche
mese
dopo
era
venuto
al
mondo
il
quarto
figlio
dei
Lobe
a
cui,
in
virtù
delle
leggi
irlandesi,
andava
riconosciuto
il
diritto
alla
26 Cfr.
www.inac.org/peaceprocess/goodfriday,the
good
Fraday
agreement,
Belfast
,
10
Aprile
1998:
“…
the
birthright
of
all
the
people
of
Northern
Ireland
to
identify
themselves
and
be
accepted
as
Irish
or
British,
or
both,
as
they
may
so
choose,
and
accordingly
confirm
that
their
right
to
hold
both
British
and
Irish
citizenship
is
accepted
by
both
Governments
and
would
not
be
affected
by
any
future
change
in
the
status
of
Northern
Ireland.”.
27 Vd.
Coakley,
J,
“the
Belfast
agreement
and
the
Republic
of
Ireland”,
2001,
Oxford
University
Press.
28 Vd.
Ryan,
B,
“
the
celtic
cubs”,
2004,
European
Journal
of
migration
and
law.
10
cittadinanza.
La
famiglia
contestualmente
presentava
richiesta
d’asilo
e
vantava
il
diritto
ad
ottenerne
a
propria
volta
l’irish
citizenship in
quanto
genitori
di
un
cittadino
irlandese.
Il
giudizio
della
corte
ha
riconosciuto
il
diritto
del
nuovo
venuto
all’unità
familiare,
tutelato
dall’articolo
41
cost.
come
anche
la
cittadinanza
irlandese
di
questi.
In
merito
alla
famiglia
e
alla
possibilità
di
ottenere
la
cittadinanza
la
corte
tuttavia
si
pronuncia
diversamente.
Richiamandosi
alle
conclusioni
del
(precedente)
caso
Fajujonu-v-Minister
for
Justice del
1990,
ribadisce
il
diritto
all’unità
familiare,
ma
esclude
che
si
possa
arrivare
al
riconoscimento
della
cittadinanza
ai
Lobe,
come
avvenuto
nel
caso
Fajujonu.
Le
premesse,
sostiene
la
corte,
a
favore
del
riconoscimento
in
quel
ultimo
caso
erano
diverse.
Infatti
sussisteva
un
appreciable
time,
circa
otto
anni
prima
della
presentazione
dell’istanza
di
residenza
in
Irlanda,
durante
il
quale
i
Fajujonu
avevano
stabilito
in
Irlanda
la
propria
home
and
residence
ottemperando
ai
requisiti
statuti
dalla
legge.
Diversamente
i
Lobe.
Per
tali
ragioni
la
corte
rigetta
ogni
ipotesi
di
somiglianza
sostenendo
che
“the
decision
in
Fajujonu
is,
accordingly,
entirely
distinguishable
and
has
no
application
to
the
facts
of
the
present
case”.
La
corte
decise
non
di
meno
di
accordare
la
residenza
ai
genitori
del
piccolo
Lobe,
ma
nel
rispetto
dell’articolo
41
fino
alla
raggiunta
maturità
di
quest’ultimo.
Inoltre
non
mancò
di
precisare
come
dal
legame
familiare
con
un
irish-born
children non
discenda
automaticamente
un
diritto
di
residenza
dei
genitori.
Tale
posizione
può
essere
letta
come
una
prima
dissoluzione
del
puro
ius
soli in
quanto
il
riconoscimento
della
cittadinanza
anche
del
figlio
è
legato
a
doppio
filo
alla
possibilità
di
residenza
dei
genitori.
Se
si
esclude
la
seconda,
come
può
riconoscersi
la
prima?
Un’altra
pronuncia
giurisprudenziale,
questa
volta
a
livello
europeo,
giocherà
un
ruolo
di
primaria
importanza
nel
cammino
dell’Irlanda
verso
il
ventisettesimo
emendamento.
In
qualità
di
stato
membro
dell’Unione,
l’Irlanda
è
tenuta
a
sua
volta
a
garantire
la
libera
circolazione
e
il
diritto
di
soggiorno
ai
cittadini
europei
così
come
previsto
dall’articolo
18
CE.
Mantenendo
una
legislazione
clemente,
l’Irlanda
preoccupava
quei
paesi
con
una
regolamentazione
attenta
e
restrittiva
in
materia
tanto
di
cittadinanza
quanto
di
immigrazione.
Aprendo
le
proprie
porte
a
flussi
migratori
provenienti
da
paesi
non
europei
e
consentendo
loro
un
facile
accesso
alla
cittadinanza,
le
apprensioni
degli
altri
paesi
membri
non
potevano
che
aumentare.
Tali
timori
si
accrebbero
all’indomani
del
noto
caso
Chen
29,
in
merito
al
quale
la
Corte
di
Giustizia
europea
fu
chiamata
a
pronunciarsi.
La
sentenza
ha
visto
come
protagonista
Catherine
Zhu
Chen,
figlia
di
un’immigrata
cinese,
nata
in
Irlanda
del
Nord.
In
quanto
venuta
al
mondo
nell’ambito
territoriale
in
cui
vige
la
legge
irlandese
in
materia
di
cittadinanza
(benché
l’Irlanda
del
Nord
faccia
formalmente
parte
del
Regno
Unito),
Catherine
Zhu
Chen
aveva
diritto
29 CGE,
Sentenza
del
19
ottobre
2004,
procedimento
c-220/02.
11
automaticamente
alla
nazionalità
irlandese.
La
questione
era:
ad
un
cittadino
minorenne
(nel
caso
in
tenera
età)
di
uno
stato
membro
e
al
genitore
di
uno
stato
terzo
che
ne
ha
effettivamente
la
custodia
può
venir
riconosciuto
il
diritto
di
soggiorno
a
durata
indeterminata
sul
territorio
di
un
altro
stato
membro
(nel
caso
il
Regno
Unito)?
La
corte
si
è
pronunciata
positivamente:
“in
circostanze
come
quelle
della
causa
principale,
l’articolo
18
CE
e
la
direttiva
del
consiglio
28
Giugno
1990,
90/364/CEE,
relativa
al
diritto
di
soggiorno,
conferiscono
al
cittadino
minorenne
in
tenera
età
di
uno
stato
membro,
coperto
da
un’adeguata
assicurazione
malattia
ed
a
carico
di
un
genitore,
egli
stesso
cittadino
di
uno
stato
terzo,
le
cui
risorse
siano
sufficienti
affinché
il
primo
non
divenga
un
onere
per
le
finanze
pubbliche
dello
stato
membro
ospitante,
un
diritto
di
soggiorno
a
durata
indeterminata
sul
territorio
di
quest’ultimo
stato.
In
un
caso
siffatto,
le
stesse
disposizioni
consentono
al
genitore
che
ha
effettivamente
la
custodia
di
tale
cittadino
di
soggiornare
con
quest’ultimo
nello
stato
membro
ospitante”.
Questa
sentenza
ha
un
risvolto
di
non
poco
conto,
se
letto
in
combinazione
con
l’orientamento
giurisprudenziale
della
Supreme
Court
irlandese
esaminato
in
precedenza.
Benché
le
leggi
irlandesi
non
consentano
automaticamente
il
diritto
di
residenza
ai
genitori
stranieri
di
cittadini
irlandesi,
queste
possono
essere
aggirate
dall’esercizio
della
libertà
di
circolazione
e
di
soggiorno
riconosciuta
dall’acquis
communautaire.
Alla
luce
di
ciò
il
puro
ed
incondizionato
criterio
dello
ius
soli avrebbe
creato
in
Irlanda
un
lesto
varco
verso
la
cittadinanza
europea.
Temendo
un
deteriorarsi
dei
rapporti
con
gli
altri
stati
membri,
la
tradizione
giuridica
irlandese
è
stata
piegata
in
modo
da
assorbire
e
contenere
le
pressioni
esterne
30.
Il
referendum
del
2004
ha
portato
all’introduzione
nel
testo
costituzionale
dell’articolo
9
31.
L’emendamento
costituzionale
l’11
giugno
2004
ricevette
l’approvazione
30 Le
motivazioni
addotte
a
favore
della
revisione
costituzionale
riguardavano
anche
la
preservazione
dell’integrità
della
cittadinanza
irlandese;
la
riduzione
delle
pressioni
nei
reparti
di
ginecologia
e
maternità;
la
tutela
della
salute
delle
donne
immigrate
spesso
agli
ultimi
mesi
di
gravidanza
e
dei
loro
bambini.
31 Article
9
1.
1°
On
the
coming
into
operation
of
this
Constitution
any
person
who
was
a
citizen
of
Saorstát
Éireann
immediately
before
the
coming
into
operation
of
this
Constitution
shall
become
and
be
a
citizen
of
Ireland.
2°
The
future
acquisition
and
loss
of
Irish
nationality
and
citizenship
shall
be
determined
in
accordance
with
law.
3°
No
person
may
be
excluded
from
Irish
nationality
and
citizenship
by
reason
of
the
sex
of
such
person.
2.
1°
Notwithstanding
any
other
provision
of
this
Constitution,
a
person
born
in
the
island
of
Ireland,
which
includes
its
islands
and
seas,
who
does
not
have,
at
the
time
of
the
birth
of
that
person,
at
least
one
parent
who
is
an
Irish
citizen
or
entitled
to
be
an
Irish
citizen
is
not
entitled
to
Irish
citizenship
or
nationality,
unless
provided
for
by
law.
2°
This
section
shall
not
apply
to
persons
born
before
the
date
of
the
enactment
of
this
section.
3.
Fidelity
to
the
nation
and
loyalty
to
the
State
are
fundamental
political
duties
of
all
citizens.
12
di
una
larga
maggioranza
dei
votanti
(79%).
Il
risultato
del
referendum
appare
sorprendente
considerato
che,
quasi
la
stessa
maggioranza
si
espresse
favorevolmente
nel
1998
per
l’inclusione
nel
testo
costituzionale
dell’articolo
2
e
dunque
di
un’applicazione
incondizionata
del
criterio
dello
ius
soli.
Adesso
si
assiste
ad
una
vera
retromarcia,
riconducendo
il
criterio
dell’attribuzione
della
cittadinanza
per
ius
soli alla
legge
ordinaria.
Nel
testo
costituzionale
il
criterio
di
attribuzione
della
nazionalità
irlandese
per
ius
soli è
presente,
ma
condizionato
alla
cittadinanza
dei
genitori.
Viene
dunque
ad
essere
costituzionalizzato
il
criterio
dello
ius
sanguignis.
Il
referendum
del
2004
è
stato
seguito
in
Dicembre
dall’adozione
della
legge
n.
38/2004,
in
vigore
dal
1°
Gennaio
2005.
In
conseguenza
delle
numerose
modifiche
intervenute
a
livello
legislativo
e
parallelamente
all’entrata
in
vigore
dell’Irish
nationality
and
citizenship
act del
2004,
il
Department
of
Justice,
Equality
and
Law
Reform,
in
un
documento
privo
di
forza
vincolante,
ha
risistemato
l’intera
materia
in
modo
da
renderla
di
agevole
consultazione.
La
disciplina
vigente
prevede
che
l’attribuzione
automatica
della
cittadinanza
alla
nascita
sia
riservata
a
quei
neonati
che
abbiamo
almeno
uno
dei
due
genitori
in
qualche
modo
collegati
all’Irlanda.
Viene
dunque
in
rilievo
ai
fini
dell’acquisizione
della
nazionalità
irlandese
non
solo
dove
è
avvenuta
la
nascita,
ma
anche
un
elemento
soggettivo
attinente
i
genitori.
L’articolo
6
della
legge
n.
38
del
2004
è
in
ciò
notevolmente
dettagliata,
prevedendo
diverse
ipotesi.
Sono
ivi
individuati
i
requisiti
necessari
affinché
i
nati
da
genitori
non
irlandesi
possano
gioire
della
cittadinanza.
Con
le
dovute
eccezioni
questa
viene
attribuita
anche
ai
neonati
i/il
cui
genitori/e
abbia/no
legalmente
risieduto,
nell’arco
dei
quattro
anni
antecedenti
alla
nascita
del
figlio,
per
almeno
tre
anni
sul
territorio
della
Repubblica
irlandese.
4.
Conclusioni
Potrebbe
sembrare,
alla
luce
della
disquisizione
fin
qui
condotta,
che
la
scelta
irlandese
di
bilanciamento
tra
ius
soli e ius
sanguignis sia
mirata
al
solo
ravvicinamento
della
normativa
nazionale
con
quelle
degli
altri
stati
europei.
In
realtà
la
sopravvivenza
del
criterio
dello
ius
soli fino
a
qualche
anno
fa
trova
altre
spiegazioni:
la
più
volte
menzionata
corrispondenza
con
la
normativa
inglese.
Negli
anni
del
cambiamento
di
rotta
britannico,
l’Irlanda
non
era
sottoposta
alle
pressioni
di
una
forte
immigrazione
come
lo
era
“l’isola
maggiore”.
Lo
sarà
di
lì
a
qualche
decennio,
per
ciò
il
mantenimento
dello
status
quo.
Il
caso
Lobe
e
poi
il
caso
Chen
hanno
portato
la
tematica
della
cittadinanza
da
un
piano
squisitamente
giuridico
ad
uno
di
politica
domestica
ed
europea.
Per
evitare
dunque
un
abuso,
per
non
divenire
il
“ventre
molle
dell’Europa”,
al
fine
di
scongiurare
che
la
13
cittadinanza
fosse
“conferred
on
persons
with
no
tangible
link
to
the
nation 32”
l’Irlanda
è
arrivata
alla
riforma.
Ha
stemperato
la
portata
dello
ius
soli e
lo
ha
bilanciato
di
modo
che
l’identità
irlandese
potesse
giovare
dei
benefici
prodotti
dal
criterio
dello
ius
sanguignis
(riconoscimento
della
nazionalità
irlandese
ai
figli
nati
all’estero
da
genitori
irlandesi).
Ha
mantenuto
la
possibilità
di
un
ritorno
o
ripresa
in
vigore
dello
ius
soli per
via
ordinaria.
In
breve
diversamente
dalle
accuse
di
razzismo
di
cui
era
stata
tracciata,
al
giudizio
di
molti
(vd.
Honohan)
l’Irlanda
è
riuscita
a
dotarsi
di
una
legislazione
liberale,
che
ben
bilancia
istanze
convergenti
e
talvolta
conflittuali
tra
loro.
5.
Bibliografia
Iseult
Honohan,
School
of
Politics
and
International
Relations,
University
college
Dublin.
Cfr
“Citizenship
attribution
in
a
new
country
of
immigration:
Ireland”,
intervento
al
Norface
Seminare,
(
Novembre
2007).
Goudappel,
F,
“A
comparative
approach
to
European
Union
citizenship”,
2001.
Levinson,
H.,
“Immigrant
transform
the
Emerald
state”
disponibile
su
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/europe/1369247.stm
Coakley,
J,
“the
Belfast
agreement
and
the
Republic
of
Ireland”,
2001,
Oxford
University
Press.
Ryan,
B,
“the
celtic
cubs”,
2004,
European
Journal
of
migration
and
law.
http://www.europa.eu.int
http://www.taoiseach.gov.ie
www.inac.org/peaceprocess/goodfriday
http://www.oireachtas.ie/ViewDoc.asp?fn=/home.asp
h
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http://www.bailii.org/ie/legis/num_act/
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32 Parole
del
ministro
della
giustizia
irlandese,
Michael
Mcdowell.
14
15