Acquisizione della cittadinanza in Irlanda: bilanciamento dello ius
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Acquisizione della cittadinanza in Irlanda: bilanciamento dello ius
Acquisizione della cittadinanza in Irlanda: bilanciamento dello ius soli e dello ius sanguignis tra disposizioni costituzionali e legislative Elisa Sovarino Sommario: 1. Introduzione - 2. Cittadinanza irlandese, un diritto dai profili liberal? - 3. Evoluzione legislativa - 3.1. Dalle origini all’Irish nationality and citizenship act del 1935 e del 1956 - 3.2. Gli anni novanta ed il Belfast Agreement - 3.3. Verso la riforma costituzionale, il referendum e l’Irish nationality and citizenship act del 2004 - 4. Conclusioni - 5. Bibliografia 1. Introduzione Scopo della presente ricerca è procedere alla disamina delle previsioni costituzionali e legislative irlandesi in merito all’acquisizione della cittadinanza. Sottolineando le peculiarità dell’ordinamento irlandese verranno discussi i profili problematici del caso celtico, considerato nella sua individualità ed in concerto col panorama europeo. L’acquisizione della qualifica di cittadino è un tema di indiscusso spessore, tanto dal punto di vista del singolo quanto dal punto di vista politico. Il concetto di cittadinanza si sostanzia in primo luogo nell’attribuzione di tutta una serie di diritti ed obblighi in capo al suo titolare. Ma la rilevanza della nozione non si esaurisce al solo profilo giuridico. Sin dal 212 d.C. 1 è infatti osservabile l’incidenza di ciò che Gouddapel 2 denomina “prospettiva non funzionale” della cittadinanza, vale a dire il senso di identità culturale, di appartenenza ad una ben definita comunità che discende dal riconoscimento di tale diritto. La cittadinanza si presenta dunque come criterio qualificativo della persona: del rapporto che lega il cittadino allo stato, ma anche come discrimen verso lo straniero. In un’epoca in cui la territorialità delle frontiere e dei confini conosce una notevole permeabilità, in cui la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali è direttamente sperimentata dai singoli, aumentano i fattori di pressione esterni ad ogni stato nazionale. Di fronte a temi politici scottanti quali l’immigrazione, l’appartenenza alla comunità europea e l’adesione alle sue politiche, singoli istituti come la cittadinanza finiscono per caricarsi di elementi meta-politici in grado di indurre rilevanti modifiche legislative e costituzionali. In 1 Anno in cui venne emanato il celebre editto di Caracalla o Constitutio Antoniniana de Civitate, mediante il quale veniva estesa la cittadinanza romana a chiunque fosse nato nell’impero. 2 Goudappel, F, op.cit. “A comparative approach to European Union citizenship”. 2001. 1 molti stati infatti la cittadinanza è passata al centro dei dibattiti politici domestici ed è divenuta un’area di politica volatile dove è probabile che un cambiamento di governo produca una riforma legislativa. L’esempio celtico a tal proposito offre notevoli spunti di riflessione. 2. Cittadinanza irlandese, un diritto dai profili liberal? Ogni ordinamento giuridico individua in piena autonomia i principi vigenti in materia di acquisizione della cittadinanza. Esistono due diversi criteri in base ai quali la cittadinanza è attribuita. Questi sono lo ius soli e lo ius sanguignis. Le esperienze statali a livello mondiale mostrano come i vari ordinamenti giuridici abbiano optato per l’un criterio o per l’altro oppure per una via intermedia abbracciandoli entrambi. Numerosi studiosi di diritto si sono interrogati sulle motivazioni che hanno indotto i legislatori a prediligere l’uno piuttosto che l’altro. Senza dubbio sono le differenti concezione politiche ad influenzare le leggi in materia di cittadinanza. Nel caso europeo, secondo alcuni, le politiche in merito (e per riflesso d’immigrazione) sarebbero il frutto di specifiche e locali circostanze. Il tutto avrebbe dato luogo ad una serie di legislazioni patchwork ossia in cui le disposizioni di un dato periodo storico finisco per venir cucite a fianco delle precedenti 3. È chiaro che si tratta di una visione semplificata della realtà. L’Irlanda, nello specifico, mostra tratti ibridi che risentono senz’altro della propria storia, ma anche dell’orgoglio nazionale, della voglia di emancipazione rispetto ai propri vicini e del forte spopolamento. Nel panorama europeo di oggi tuttavia si atteggia a nota stonata seguendo un trend apparentemente opposto a molti paesi. Le legislazioni in materia di immigrazione e cittadinanza erano, sino a ieri, diversissime nelle varie tradizioni nazionali dell’Europa. Si passava dalla normativa germanica imperniata sullo ius sanguignis a quella di estremo ius soli inglese 4. Oggi ciascuna nazione europea si trova a dover piegare la propria tradizione giuridica in modo tale da poter meglio affrontare le conseguenze di un’Europa senza barriere. In seguito alla svolta tedesca 5, importanti riforme liberali hanno avuto luogo in Belgio nel 2000, nel Lussemburgo e in Svezia nel 2001, in Finlandia nel 2003 e in Portogallo nel 2006. Queste liberalizzazioni hanno rafforzato lo ius soli, ridotto i requisiti di residenza e gli altri necessari alla naturalizzazione o permesso a coloro che presentassero domanda di 3 Vd. Iseult Honohan, School of Politics and International Relations, University college Dublin. Cfr “Citizenship attribution in a new country of immigration: Ireland”, intervento al Norface Seminare, (Novembre 2007). 4 Fino all’entrata in vigore del British Nationality Act del 1981, le disposizioni vigenti erano imperniate sul principio dello ius soli. 5 Nel 1999, la Germania adottò una nuova legge che introduceva lo ius soli, dando la cittadinanza per nascita a qualsiasi bambino venuto alla luce in territorio tedesco da un genitore che avesse otto anni di residenza legale. 2 mantenere una precedente nazionalità. A differenza però delle leggi irlandesi (precedenti al 2005), da nessuna parte lo ius soli è incondizionato. La disciplina celtica ha recentemente subito un’importante variazione, confermata dal referendum costituzionale del 24 giugno 2004, che ha portato all’introduzione del criterio sanguigno a fianco dell’originario ed incondizionato criterio di ius soli. Fino al 2005, infatti, l’Irlanda era il solo paese dell’UE a garantire la cittadinanza automaticamente al momento della nascita. Il titolo di cittadino veniva difatti attribuito a coloro i quali fossero nati sul territorio irlandese. Prima di entrar a far parte della Comunità Economica Europea 6, l’Irlanda segnalava alti tassi di emigrazione e indici decisamente più bassi di immigrazione. Numerosi furono i benefici che l’economia irlandese conobbe in seguito alla membership comunitaria, tanto da farle meritare negli anni novanta l’epiteto di Tigre Celtica. Grazie ai cospicui contributi economici dell’Unione Europea, a una politica di deregolamentazione del mercato del lavoro e a una politica fiscale intesa a incoraggiare gli investimenti esteri, nel paese nacquero o si trasferirono migliaia di imprese. Questo straordinario sviluppo fece divenire, in poco tempo, l’Irlanda uno dei poli di attrattiva per i lavoratori europei. Ne conseguì un aumento esponenziale dell’immigrazione nell’isola. A ciò va ad aggiungersi, fino a qualche anno fa, la predetta legislazione permissiva in materia di acquisto della cittadinanza. A livello interno ciò ha dato luogo a furenti controversie e alla nota revisione costituzionale del 2004. Alcuni 7 in merito hanno ritenuto che il diritto alla cittadinanza, riconosciuto dalle legislazioni in materia ai nati sul suolo irlandese, fosse stato oggetto di un uso abusivo agevolato dalle tutele familiari. La costituzione irlandese nonché il legislatore hanno infatti, sin dalle origini dello stato, posto la famiglia al centro di particolari tutele come confermano l’art. 41 8 della costituzione e le numerose family law. La famiglia, unità primaria e fondamentale della società, gode di diritti che in senso anacronistico potremmo definire naturali, costituzionalmente ritenuti antecedenti allo stesso diritto positivo. Quanto detto, congiuntamente ad un’applicazione (pre revisione) incondizionata del criterio di ius soli, faceva si che i genitori (anche stranieri) di un bambino nato in Irlanda e dunque cittadino irlandese potessero avanzare a loro volta, in virtù di suddetto legame, il diritto a rimanere nell’isola e acquisirne la cittadinanza. Statistiche relative al 2002 9 6 Nel 1985 l’adesione fu approvata mediante referendum dall’80% dei votanti. 7 Cfr. Ryan, B, “ the celtic cubs”, 2004, European Journal of migration and law. 8 Cfr. http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Constitution%20of%20IrelandNov2004.pdf. 9 La statistica assume grande rilievo alla luce delle intenzioni maturatesi all’interno del governo sin dal 2001 di procedure ad una revisione del criterio dello ius soli (limitarlo). Soltanto nel 2004, in occasione della campagna per il referendum, tale intenzione è stata resa nota all’opinione pubblica. Per le statistiche vedi Levinson, H., “Immigrant transform the Emerald state” disponibile su http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/europe/1369247.stm. 3 mostrano infatti che ad oltre quattromila immigrati non europei, venisse garantita la residenza per il solo fatto di essere i genitori di neonati venuti al mondo in Irlanda. Il referendum tenutosi dunque nel 2004, ha risvolti di rilievo non solo per la società irlandese, ma per l’intera Europa. 3. Evoluzione legislativa Al fine di comprendere la portata della ventisettesima revisione costituzionale, che direttamente interessa l’identità irlandese stessa, occorre esaminare in maniera più approfondita il background legislativo, l’evoluzione che questo ha subito in materia di cittadinanza e taluni rimarchevoli casi giurisprudenziali. Le caratteristiche principali, che più di tutte colpiscono e che hanno influenzato il lungo iter legislativo, sono il prolungato dominio conosciuto dal popolo irlandese, la tarda istituzionalizzazione nonché l’improvviso diniego del puro principio dello ius soli. La repubblica di Irlanda, stato di recente formazione, si è dotata di una prima carta costituzionale, la cosiddetta “Constitution of the Irish free state”, nel 1922. Questo testo venne sostituito nel 1937 dalla “Bunreacht na hÉireann” 10 , ossia dalla costituzione dell’Irlanda, con cui viene definitivamente a strutturarsi l’Eire. Il testo, ancor oggi in vigore, costituisce la fonte primaria del diritto irlandese. Gli emendamenti apposti alla costituzione nel corso degli anni sono 27, ognuno dei quali ha richiesto un referendum, da ultimo quello del 2004. Le norme prese in esame mostrano come il criterio dello ius soli fosse centrale nelle previsioni legislative susseguitesi a partire dal 1922. Alcuni studiosi di diritto irlandese ritengono che le prime disposizioni in materia di cittadinanza siano state varate all’ombra dell’eredità britannica ed in particolare risentano delle istanze dell’Irlanda del Nord e degli alti tassi di emigrazione 11. Ciò spiega, agli occhi di molti studiosi, la centralità del criterio dello ius soli e la marginalità dello ius sanguignis in materia di acquisto della cittadinanza. 10 La costituzione del 1937, in materia di cittadinanza non aggiunge nulla di nuovo alle disposizioni precedenti e all’Irish Nationality Act del 1935. L’unico aspetto rilevante ai fini della nostra ricerca e che viene ivi palesato è il costante rinvio alle leggi ordinarie e ulteriori previsioni legislative in materia di acquisto e perdita della cittadinanza dell’ Irish Nationality and citizenship act, n. 13/1935. 11 Iseult Honohan, School of Politics and International Relations, University college Dublin. Cfr “Citizenship attribution in a new country of immigration: Ireland”, intervento al Norface Seminare, (Novembre 2007). 4 3.1. Dalle origini all’Irish nationality and citizenship act del 1935 e del 1956 In principio la cittadinanza irlandese, secondo quanto disposto dalla costituzione dello stato libero di Irlanda ai sensi dell’articolo 3 12, veniva attribuita ai nati e domiciliati nel territorio posto sotto giurisdizione dello stato irlandese al tempo dell’entrata in vigore della carta; ai discendenti di cittadini irlandesi ed infine ai figli di coloro i quali fossero stati residenti per non meno di dieci anni nel territorio posto sotto giurisdizione dello stato libero di Irlanda. Ai cittadini venivano dunque, in virtù di tale disposizione, riconosciuti tutti i diritti e gli obblighi discendenti dal possesso della cittadinanza di cui il testo costituzionale del 1922 rendeva conto nell’articolato successivo. Questa fu l’unica previsione costituzionale che per ben tredici anni disciplinò l’acquisizione della cittadinanza irlandese. Senza dubbio un ruolo di non poco conto l’ha esercitato la vicina Inghilterra. Infatti il governo britannico, all’epoca, continuava a considerare la cittadinanza irlandese come uno status locale e gli stessi irlandesi al pari di una minoranza comunque inglese. Ciò per il professore Iseult Honohan 13 spiega, in buona parte, la lentezza normativa del legislatore irlandese e le numerose revisioni che si sono susseguite nel ventesimo secolo. La volontà di creare oltre uno status giuridico una identità irlandese chiarisce il raffinato non riferimento all’etnia, diretto ad evitare ogni sorta di distinzione, del tutto assente nell’articolo menzionato. Punto oscuro dell’articolo 3 è senz’altro il continuo riferirsi all’“area of the jurisdiction of the Irish Free State” senza ulteriori delucidazioni. Ad un attenta lettura del disposto normativo, il territorio del libero stato d’Irlanda costituirebbe l’elemento di legittimazione ratione loci del diritto alla cittadinanza. Tuttavia l’esatta determinazione era allora alquanto ambigua e arbitraria. L’imprecisione del dettato normativo appena ricordato verrà corretta 12 Cfr. Constitution of the Irish free state (SAORSTÁT EIREANN) Act, 1922: Art 3: “ Every person, without distinction of sex, domiciled in the area of the jurisdiction of the Irish Free State (Saorstát Eireann) at the time of the coming into operation of this Constitution, who was born in Ireland or either of whose parents was born in Ireland or who has been ordinarily resident in the area of the jurisdiction of the Irish Free State (Saorstát Eireann) for not less than seven years, is a citizen of the Irish Free State (Saorstát Eireann) and shall within the limits of the jurisdiction of the Irish Free State (Saorstát Eireann) enjoy the privileges and be subject to the obligations of such citizenship: Provided that any such person being a citizen of another State may elect not to accept the citizenship hereby conferred; and the conditions governing the future acquisition and termination of citizenship in the Irish Free State (Saorstát Eireann) shall be determined by law.”. 13 Iseult Honohan, School of Politics and International Relations, University college Dublin. Cfr “Citizenship attribution in a new country of immigration: Ireland”, intervento al Norface Seminare, ( Novembre 2007), pg.5-6. 5 per via legislativa nel 1933; a partire da questo momento, seguendo la diffusa linea giurisprudenziale 14 di allora, la portata dell’area a cui riferirsi era l’intera isola. A tale disposizione costituzionale nel 1935 viene affiancato lo “Irish nationality and citizenship act” avente lo scopo di disciplinare e regolare l’acquisizione della cittadinanza irlandese e la perdita della stessa. Secondo quanto statuito dall’articolo 2 della legge del 1935, tutti i nati nel territorio dello stato irlandese durante o dopo il 1922 e prima dell’entrata in vigore dell’Irish nationality and citizenship act vengono identificati come “natural-born citizen”. L’articolo prevede sei specifiche ipotesi, all’apparenza tassative, di cittadinanza automatica per diritto di nascita 15. Il paragrafo seguente dell’articolo menzionato tuttavia, impone una specifica condizione ai fini dell’acquisto della cittadinanza per diritto di nascita. Gli individui nati al di fuori del territorio irlandese (ed in seguito l’entrata in vigore dell’Irish nationality and citizenship act) da genitori a loro volta nati all’estero ma considerati “naturalborn citizen” o naturalizzati irlandesi alla data di nascita del soggetto interessato, possono acquisire la cittadinanza irlandese se, entro un anno 16, l’atto di nascita dell’interessato venga registrato presso gli appositi “foreign births register”. La legge del 1935 tiene in considerazione, in materia di acquisizione della cittadinanza, la continuità geografica che lega l’Irlanda del Nord alla repubblica d’Irlanda, essendo queste entità entrambe presenti sulla stessa isola. La preponderanza del criterio dello ius soli emerge sotto tale aspetto proprio dal riconoscimento della cittadinanza ai nati in Irlanda del Nord purché entro un anno si sia provveduto a registrare l’atto di nascita presso il Northen Ireland births register 17. 14 L’interpretazione secondo la quale la dizione di “jurisdiction of the Irish free state” debba intendersi come applicabile all’intera isola trova le proprie basi nel testo dell’accordo anglo-irlandese del 6 dicembre 1921. Il trattato firmato a Londra, con cui si concluse la guerra di indipendenza irlandese, definiva l’estensione geografica del libero stato di Irlanda coincidente con l’intera isola. Tuttavia il giorno seguente all’entrata in vigore del trattato, il 7 dicembre 1922, l’Irlanda del Nord espresse la sua volontà di conservare i legami con la corona britannica, facendo così parte dell’Irish free state solo per un giorno. 15 Cfr. Irish nationality and citizenship act, 1935 n° 13 /1935: Art 2. (1) The following persons shall be natural-born citizens of Saorstát Eireann, that is to say: (a) every person who was born in Saorstát Eireann on or after the 6th day of December, 1922, and before the date of the passing of this Act, and (b) every person who is born in Saorstát Eireann on or after the date of the passing of this Act, and (c) every person who was born on or after the 6th day of December 1922, and before the date of the passing of this, Act in a ship registered in Saorstát Eireann, and (d ) every person who is born on or after the date of the passing of this Act in a ship registered in Saorstát Eireann, and (e) every person who was born outside Saorstát Eireann on or after the 6th day of December, 1922, and before the date of the passing of this Act and whose father was, on the day of such person’s birth, a citizen of Saorstát Eireann, and (f) subject to the subsequent provisions of this section, every person who is born outside Saorstát Eireann on or after the date of the passing of this Act and whose father was, on the day of such person’s birth, a citizen of Saorstát Eireann. 16 Periodo di tempo che può essere elevato a due anni, laddove in virtù di circostanze speciali non meglio identificate dalla legge del 1935, il Ministro della giustizia lo ritenga opportuno. 17 Art. 2 par. 2 lettera d) dell’Irish nationality and citizenship act, n. 13/1935. 6 Quest’ultima previsione verrà sostituita con il riconoscimento della cittadinanza e la qualifica di “natural born citizen” anche ai nati in Irlanda del Nord, attraverso l’Irish nationality and citizenship act del 1956. La cittadinanza per diritto di nascita, criterio impiegato da oltre ottantatre anni, riflette una concezione territoriale decisamente inclusiva, propria del popolo irlandese (sebbene degli elementi di ius sanguignis siano presenti nella legge irlandese), ponendo sin dalla nascita su un identico piano giuridico i figli dell’Irlanda. La qualifica di “natural-born citizen” può essere inoltre riconosciuta, secondo quanto previsto dalla legge del 1935, ai residenti stabiliti in modo permanente nel territorio irlandese i quali non possono essere definiti cittadini in virtù dell’articolo 3 della costituzione. Inoltre sono equiparati ai “natural-born citizen” gli individui nati prima del 6 dicembre 1922 che abbiano prestato servizio civile per il governo del Soarstat Eireann. La cittadinanza irlandese, secondo le previsioni dell’articolo 3 della legge del 1935 può essere inoltre acquisita per naturalizzazione. La legge prescrive i requisiti necessari ed indispensabili per l’ottenimento del certificato. L’interessato deve presentare al ministro della giustizia un’apposita domanda contenente tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie per la valutazione del caso. Laddove la domanda risultasse incompleta o presentasse omissioni il ministro della giustizia può rigettarla. Questa disposizione conferisce larga autonomia alle autorità competenti. Tali poteri sono confermati in caso di revoca del certificato di naturalizzazione a cui è interamente dedicato l’articolo 10. L’istanza di naturalizzazione non può essere accordata ai minori di ventuno anni. Inoltre l’articolo 4 par. 3 prescrive che il richiedente abbia “good character”; abbia risieduto in Irlanda per almeno un anno consecutivo o in maniera discontinua per quattro anni da calcolarsi nell’arco degli otto anni precedenti alla presentazione della richiesta; abbia dichiarato di accettare il conferimento dei diritti ed obblighi connessi alla cittadinanza. La legge del 1935, non prevede la possibilità di doppia cittadinanza, infatti l’acquisizione di altra nazionalità è una causa di estinzione della avvenuta naturalizzazione 18. Le disposizioni appena ricordate vennero in parte abrogate e fortemente emendate d a l l ’Irish nationality and citizenship act del 1956. Ad esempio il divieto di doppia cittadinanza e la conseguente perdita del diritto in caso di allontanamento dal territorio (percepito come volontà di emigrare ed implicito desiderio di acquisire un’altra nazionalità) viene totalmente soppresso dalla legge del 1956. 18 Cfr. articolo 10 dell’Irish nationality and citizenship act, n. 13/1935. 7 Grande innovazione introdotta dalla legge del 1956 è l’esplicita estensione delle previsioni in materia di cittadinanza a l’intera isola (art. 2 e art. 6). Permane il ruolo centrale del criterio dello ius soli, conformemente alla tradizione britannica che lo abbraccerà fino all’entrata in vigore del British Nationality Act del 1981 19. La legislazione precedente attribuiva un ruolo assolutamente marginale allo ius sanguignis. Questo trovava applicazione solo per quanti fossero nati all’estero da padre irlandese e dopo il 1922. Prevede infatti l’articolo 24 dell’Irish nationality and citizenship act del 1935 che la cittadinanza potesse essere acquisita dai nati all’estero dopo una generazione solo previa registrazione in appositi foreign births entry book. La legge del 1956 rimuove il termine previsto per la registrazione presso le autorità competenti. E al fine di facilitare l’acquisizione della cittadinanza irlandese a quanti avessero origini celtiche ne prevede, estendendo la portata del criterio dello ius sanguignis, il riconoscimento anche ai discendenti di madre irlandese 20. In tema di naturalizzazione la legge del 1956 prevede, oltre ai requisiti di cui si è disquisito in precedenza, anche la necessità del giuramento di fedeltà alla nazione e di lealtà verso lo stato (articolo15). Per quanto concerne la possibilità di acquisire la cittadinanza tramite il vincolo matrimoniale, tra il 1935 ed il 1956, le donne potevano ottenere la naturalizzazione dopo la celebrazione del matrimonio anche senza aver atteso al requisito di residenza 21. La legge del 1956 ha introdotto la possibilità di venir naturalizzati anche mediante una dichiarazione post-nunziale (articolo 8). Se per le donne il requisito della residenza ai fini della naturalizzazione non assume rilevanza, diversa è la disciplina per gli uomini. Questi infatti possono ottenere il certificato di naturalizzazione solo dopo aver risieduto in Irlanda per due anni. Le principali innovazioni introdotte nel ’56 rimasero in vigore fino all’emanazione di una legge successiva che vi oppose ulteriori correttivi. 3.2. Gli anni novanta ed il Belfast Agreement Alle porte degli anni ’90, ed esattamente nel 1986, l’Oireachtas emana un’ulteriore disposizione in materia volta principalmente a rimuovere le differenze di genere della 19 Tale previsione modificò il principio fino ad allora vigente. Venne infatti modificato il criterio di attribuzione della cittadinanza inglese, contemperando il principio di ius soli con il legame sanguigno. 20 Questa disposizione sarà mantenuta fino al 1986, a partire da tale data verrà ristretta solo alla prole nata in seguito alla registrazione dei genitori. 21 L’articolo 16 esplicitamente prevede che alcune categorie di soggetti possano essere dispensate dall’attenersi alle formalità richieste per l’ottenimento del certificato di naturalizzazione. Vd. art. 16 lettere d/e dell’Irish nationality and citizenship act, 26/1956. 8 precedente legislazione e a rendere la propria normativa compatibile con gli impegni internazionali assunti. L’Irlanda in quanto parte della convenzione delle Nazioni unite relativa allo status di apolide, ha introdotto tali soggetti tra le categorie dispensate dalle formalità per l’ottenimento del certificato di naturalizzazione 22. Abbiamo già avuto modo di notare come il 1986 abbia segnato una svolta nel panorama giuridico e politico irlandese introducendo, al pari degli altri stati europei, molto più che il semplice acquis communautaire. Altra data epocale, che ha introdotto un ulteriore cambiamento nelle leggi in materia, è il 1998. E’ l’anno del Belfast agreement altrimenti noto come The good Friday agreement. Veniva in rilievo l’importanza della posizione dell’Irlanda del Nord in materia di cittadinanza, che porterà al nono emendamento costituzionale. Come parte del predetto accordo fu approvata, con apposito referendum, dagli elettori irlandesi una modifica degli articoli 2 23 e 3 24 Cost. volta ad eliminare le rivendicazioni territoriali a scapito dell’Irlanda del Nord. Così come emendato l’articolo due 25 afferma il diritto di ogni individuo nato nell’isola ad essere parte della nazione. Inoltre si riconosce tale diritto anche a tutte le persone variamente 22 Oltre ad aver soppresso ogni discriminazione di genere, si noterà che è stato introdotto un paragrafo in più, lettera g, che rileva ai fini del nostro discorso. Segue l’articolo 16 della legge del 1956 così come modificata dall’Irish nationality and citizenship act, N. 23/1986. The Minister may, in his absolute discretion, grant an application for a certificate of naturalisation in the following cases, although the conditions for naturalisation (or any of them) are not complied with: (a) where the applicant is of Irish descent or Irish associations; (b) where the applicant is a parent or guardian acting on behalf of a minor of Irish descent or Irish associations; (c) where the applicant is a naturalised Irish citizen acting on behalf of a minor child of the applicant; (d) where the applicant is married to a naturalised Irish citizen; (e) where the applicant is married to a person who is an Irish citizen (otherwise than by naturalisation); (f) where the applicant is or has been resident abroad in the public service; (g) where the applicant is a person who is a refugee within the meaning of the United Nations Convention relating to the Status of Refugees of the 28th day of July, 1951, and the Protocol Relating to the Status of Refugees of the 31st day of January, 1967, or is a Stateless person within the meaning of the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons of the 28th day of September, 1954.”. 23 Segue Art. 2 della costituzione nella formula precedente al nono emendamento: “ Article 2 The national territory consists of the whole island of Ireland, its islands and the territorial seas.”. 24 Segue Art. 3 della costituzione nella formula precedente al nono emendamento: “Article 3 Pending the re-integration of the national territory, and without prejudice to the right of the parliament and government established by this constitution to exercise jurisdiction over the whole territory, the laws enacted by the parliament shall have the like area and extent of application as the laws of Saorstat Éireann and the like extra-territorial effect.”. 25 Article 2 It is the entitlement and birthright of every person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, to be part of the Irish Nation. That is also the entitlement of all persons otherwise qualified in accordance with law to be citizens of Ireland. Furthermore, the Irish nation cherishes its special affinity with people of Irish ancestry living abroad who share its cultural identity and heritage. 9 qualificate dalla legge ad ottenere la cittadinanza irlandese. Il dettato normativo ricalca quelle che erano le previsioni del Belfast agreement 2 6 . Viene dunque sancito costituzionalmente quanto previsto in via ordinaria: il diritto al riconoscimento della cittadinanza irlandese anche ai nati in Irlanda del Nord. Alcuni 27 hanno commentato come l’emendamento costituzionale abbia prodotto uno spostamento del criterio dell’attribuzione della cittadinanza da una base di sovranità territoriale ad una titolarità di detto diritto. In effetti il dettato costituzionale fa ora leva sulla generale identità della comunità nazionale. Altri hanno sottolineato come sia stato introdotto un profilo volontaristico nell’attribuzione del diritto alla cittadinanza 28. Senza dubbio la formula introduce una facoltà più che un conferimento automatico della qualifica di cittadino irlandese. Il nuovo articolo costituzionale non mancherà di provocare dibattiti, ed in un certo senso contribuirà a gettare le basi per il processo di trasformazione che culminerà con il ventisettesimo emendamento. Nel 2003 sarà oggetto di una pronuncia della Supreme Court da cui si evidenziano, in gestazione, i principi ispiratori del cambio di rotta irlandese. 3.3. Verso la riforma costituzionale, il referendum e l’ Irish nationality and citizenship act del 2004 Due diversi binari hanno portato l’Irlanda verso la restrizione dello ius soli nel 2004. Da un lato la crescente immigrazione in particolare l’aumento delle richieste di asilo. Dall’altro, l’alto numero di nuovi nati sul territorio irlandese da genitori stranieri a cui riconoscere la cittadinanza. Nel gennaio del 2003 nel caso Lobe vs Minister for Justice, Equality and law reform, si assiste ad un primo restringimento per via giurisprudenziale dello ius soli. In questa sentenza la Corte ha infatti affermato come le previsioni dell’articolo 2 cost. in materia di cittadinanza risentano del debito della nazione irlandese verso gli emigrati i quali hanno ugualmente conservato una “eredità” celtica. Il caso all’attenzione della corte ha però natura differente. Infatti non si tratta di discendenti di emigrati irlandesi ritornati sull’isola, quanto di immigrati illegali provenienti dalla Repubblica ceca. Nel caso dei Lobe la famiglia, avente tre figli a carico, era entrata in Irlanda il 31 marzo 2001. Qualche mese dopo era venuto al mondo il quarto figlio dei Lobe a cui, in virtù delle leggi irlandesi, andava riconosciuto il diritto alla 26 Cfr. www.inac.org/peaceprocess/goodfriday,the good Fraday agreement, Belfast , 10 Aprile 1998: “… the birthright of all the people of Northern Ireland to identify themselves and be accepted as Irish or British, or both, as they may so choose, and accordingly confirm that their right to hold both British and Irish citizenship is accepted by both Governments and would not be affected by any future change in the status of Northern Ireland.”. 27 Vd. Coakley, J, “the Belfast agreement and the Republic of Ireland”, 2001, Oxford University Press. 28 Vd. Ryan, B, “ the celtic cubs”, 2004, European Journal of migration and law. 10 cittadinanza. La famiglia contestualmente presentava richiesta d’asilo e vantava il diritto ad ottenerne a propria volta l’irish citizenship in quanto genitori di un cittadino irlandese. Il giudizio della corte ha riconosciuto il diritto del nuovo venuto all’unità familiare, tutelato dall’articolo 41 cost. come anche la cittadinanza irlandese di questi. In merito alla famiglia e alla possibilità di ottenere la cittadinanza la corte tuttavia si pronuncia diversamente. Richiamandosi alle conclusioni del (precedente) caso Fajujonu-v-Minister for Justice del 1990, ribadisce il diritto all’unità familiare, ma esclude che si possa arrivare al riconoscimento della cittadinanza ai Lobe, come avvenuto nel caso Fajujonu. Le premesse, sostiene la corte, a favore del riconoscimento in quel ultimo caso erano diverse. Infatti sussisteva un appreciable time, circa otto anni prima della presentazione dell’istanza di residenza in Irlanda, durante il quale i Fajujonu avevano stabilito in Irlanda la propria home and residence ottemperando ai requisiti statuti dalla legge. Diversamente i Lobe. Per tali ragioni la corte rigetta ogni ipotesi di somiglianza sostenendo che “the decision in Fajujonu is, accordingly, entirely distinguishable and has no application to the facts of the present case”. La corte decise non di meno di accordare la residenza ai genitori del piccolo Lobe, ma nel rispetto dell’articolo 41 fino alla raggiunta maturità di quest’ultimo. Inoltre non mancò di precisare come dal legame familiare con un irish-born children non discenda automaticamente un diritto di residenza dei genitori. Tale posizione può essere letta come una prima dissoluzione del puro ius soli in quanto il riconoscimento della cittadinanza anche del figlio è legato a doppio filo alla possibilità di residenza dei genitori. Se si esclude la seconda, come può riconoscersi la prima? Un’altra pronuncia giurisprudenziale, questa volta a livello europeo, giocherà un ruolo di primaria importanza nel cammino dell’Irlanda verso il ventisettesimo emendamento. In qualità di stato membro dell’Unione, l’Irlanda è tenuta a sua volta a garantire la libera circolazione e il diritto di soggiorno ai cittadini europei così come previsto dall’articolo 18 CE. Mantenendo una legislazione clemente, l’Irlanda preoccupava quei paesi con una regolamentazione attenta e restrittiva in materia tanto di cittadinanza quanto di immigrazione. Aprendo le proprie porte a flussi migratori provenienti da paesi non europei e consentendo loro un facile accesso alla cittadinanza, le apprensioni degli altri paesi membri non potevano che aumentare. Tali timori si accrebbero all’indomani del noto caso Chen 29, in merito al quale la Corte di Giustizia europea fu chiamata a pronunciarsi. La sentenza ha visto come protagonista Catherine Zhu Chen, figlia di un’immigrata cinese, nata in Irlanda del Nord. In quanto venuta al mondo nell’ambito territoriale in cui vige la legge irlandese in materia di cittadinanza (benché l’Irlanda del Nord faccia formalmente parte del Regno Unito), Catherine Zhu Chen aveva diritto 29 CGE, Sentenza del 19 ottobre 2004, procedimento c-220/02. 11 automaticamente alla nazionalità irlandese. La questione era: ad un cittadino minorenne (nel caso in tenera età) di uno stato membro e al genitore di uno stato terzo che ne ha effettivamente la custodia può venir riconosciuto il diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di un altro stato membro (nel caso il Regno Unito)? La corte si è pronunciata positivamente: “in circostanze come quelle della causa principale, l’articolo 18 CE e la direttiva del consiglio 28 Giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno stato membro, coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest’ultimo stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello stato membro ospitante”. Questa sentenza ha un risvolto di non poco conto, se letto in combinazione con l’orientamento giurisprudenziale della Supreme Court irlandese esaminato in precedenza. Benché le leggi irlandesi non consentano automaticamente il diritto di residenza ai genitori stranieri di cittadini irlandesi, queste possono essere aggirate dall’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta dall’acquis communautaire. Alla luce di ciò il puro ed incondizionato criterio dello ius soli avrebbe creato in Irlanda un lesto varco verso la cittadinanza europea. Temendo un deteriorarsi dei rapporti con gli altri stati membri, la tradizione giuridica irlandese è stata piegata in modo da assorbire e contenere le pressioni esterne 30. Il referendum del 2004 ha portato all’introduzione nel testo costituzionale dell’articolo 9 31. L’emendamento costituzionale l’11 giugno 2004 ricevette l’approvazione 30 Le motivazioni addotte a favore della revisione costituzionale riguardavano anche la preservazione dell’integrità della cittadinanza irlandese; la riduzione delle pressioni nei reparti di ginecologia e maternità; la tutela della salute delle donne immigrate spesso agli ultimi mesi di gravidanza e dei loro bambini. 31 Article 9 1. 1° On the coming into operation of this Constitution any person who was a citizen of Saorstát Éireann immediately before the coming into operation of this Constitution shall become and be a citizen of Ireland. 2° The future acquisition and loss of Irish nationality and citizenship shall be determined in accordance with law. 3° No person may be excluded from Irish nationality and citizenship by reason of the sex of such person. 2. 1° Notwithstanding any other provision of this Constitution, a person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, who does not have, at the time of the birth of that person, at least one parent who is an Irish citizen or entitled to be an Irish citizen is not entitled to Irish citizenship or nationality, unless provided for by law. 2° This section shall not apply to persons born before the date of the enactment of this section. 3. Fidelity to the nation and loyalty to the State are fundamental political duties of all citizens. 12 di una larga maggioranza dei votanti (79%). Il risultato del referendum appare sorprendente considerato che, quasi la stessa maggioranza si espresse favorevolmente nel 1998 per l’inclusione nel testo costituzionale dell’articolo 2 e dunque di un’applicazione incondizionata del criterio dello ius soli. Adesso si assiste ad una vera retromarcia, riconducendo il criterio dell’attribuzione della cittadinanza per ius soli alla legge ordinaria. Nel testo costituzionale il criterio di attribuzione della nazionalità irlandese per ius soli è presente, ma condizionato alla cittadinanza dei genitori. Viene dunque ad essere costituzionalizzato il criterio dello ius sanguignis. Il referendum del 2004 è stato seguito in Dicembre dall’adozione della legge n. 38/2004, in vigore dal 1° Gennaio 2005. In conseguenza delle numerose modifiche intervenute a livello legislativo e parallelamente all’entrata in vigore dell’Irish nationality and citizenship act del 2004, il Department of Justice, Equality and Law Reform, in un documento privo di forza vincolante, ha risistemato l’intera materia in modo da renderla di agevole consultazione. La disciplina vigente prevede che l’attribuzione automatica della cittadinanza alla nascita sia riservata a quei neonati che abbiamo almeno uno dei due genitori in qualche modo collegati all’Irlanda. Viene dunque in rilievo ai fini dell’acquisizione della nazionalità irlandese non solo dove è avvenuta la nascita, ma anche un elemento soggettivo attinente i genitori. L’articolo 6 della legge n. 38 del 2004 è in ciò notevolmente dettagliata, prevedendo diverse ipotesi. Sono ivi individuati i requisiti necessari affinché i nati da genitori non irlandesi possano gioire della cittadinanza. Con le dovute eccezioni questa viene attribuita anche ai neonati i/il cui genitori/e abbia/no legalmente risieduto, nell’arco dei quattro anni antecedenti alla nascita del figlio, per almeno tre anni sul territorio della Repubblica irlandese. 4. Conclusioni Potrebbe sembrare, alla luce della disquisizione fin qui condotta, che la scelta irlandese di bilanciamento tra ius soli e ius sanguignis sia mirata al solo ravvicinamento della normativa nazionale con quelle degli altri stati europei. In realtà la sopravvivenza del criterio dello ius soli fino a qualche anno fa trova altre spiegazioni: la più volte menzionata corrispondenza con la normativa inglese. Negli anni del cambiamento di rotta britannico, l’Irlanda non era sottoposta alle pressioni di una forte immigrazione come lo era “l’isola maggiore”. Lo sarà di lì a qualche decennio, per ciò il mantenimento dello status quo. Il caso Lobe e poi il caso Chen hanno portato la tematica della cittadinanza da un piano squisitamente giuridico ad uno di politica domestica ed europea. Per evitare dunque un abuso, per non divenire il “ventre molle dell’Europa”, al fine di scongiurare che la 13 cittadinanza fosse “conferred on persons with no tangible link to the nation 32” l’Irlanda è arrivata alla riforma. Ha stemperato la portata dello ius soli e lo ha bilanciato di modo che l’identità irlandese potesse giovare dei benefici prodotti dal criterio dello ius sanguignis (riconoscimento della nazionalità irlandese ai figli nati all’estero da genitori irlandesi). Ha mantenuto la possibilità di un ritorno o ripresa in vigore dello ius soli per via ordinaria. In breve diversamente dalle accuse di razzismo di cui era stata tracciata, al giudizio di molti (vd. Honohan) l’Irlanda è riuscita a dotarsi di una legislazione liberale, che ben bilancia istanze convergenti e talvolta conflittuali tra loro. 5. Bibliografia Iseult Honohan, School of Politics and International Relations, University college Dublin. Cfr “Citizenship attribution in a new country of immigration: Ireland”, intervento al Norface Seminare, ( Novembre 2007). Goudappel, F, “A comparative approach to European Union citizenship”, 2001. Levinson, H., “Immigrant transform the Emerald state” disponibile su http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/europe/1369247.stm Coakley, J, “the Belfast agreement and the Republic of Ireland”, 2001, Oxford University Press. Ryan, B, “the celtic cubs”, 2004, European Journal of migration and law. http://www.europa.eu.int http://www.taoiseach.gov.ie www.inac.org/peaceprocess/goodfriday http://www.oireachtas.ie/ViewDoc.asp?fn=/home.asp h t t p : / / w w w . c i t i z e n s i n f o r m a t i o n . i e / R e f e r e n c e s / l e g i s l a t i v e / l e g i s l a t i v e - b a c k g r o u n d - t o irish-citizenship/?searchterm=constitution%20citizenship http://www.bailii.org/ie/legis/num_act/ h t t p : / / w w w . c o u r t s . i e / j u d g m e n t s . n s f / 6 6 8 1 d e e 4 5 6 5 e c f 2 c 8 0 2 5 6 e 7 e 0 0 5 2 0 0 5 b / 9 4 4 2 a f ab643b51b580256deb005afa08?OpenDocument h t t p : / / w w w . t a o i s e a c h . g o v . i e / a t t a c h e d _ f i l e s / P d f % 2 0 f i l e s / C o n s t i t u t i o n % 2 0 o f % 2 0 I r e l andNov2004.pdf 32 Parole del ministro della giustizia irlandese, Michael Mcdowell. 14 15