tutela della maternita` e paternita` - vai al sito del Ministero Lavoro e
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CONVALIDA DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE Le norme di tutela della maternità impongono al datore di lavoro il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino o nel caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo famigliare, in caso di fruizione del congedo di maternità e paternità. Qualora le lavoratrici in gravidanza e durante il periodo di tutela della maternità ritengano di aver subito violazioni di legge o discriminazioni da parte del datore di lavoro (ad es. dimissioni in bianco), potranno rivolgersi alla Direzione Territoriale del lavoro di Cuneo o all’Ufficio della Consigliera di Parità c/o la Provincia di Cuneo. Il suddetto divieto non si applica nel caso di: colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta ultimazione della prestazione per la quale la Riferimenti normativi: D. Lgs. 26.03.2001 n. 151 - T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 –T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO CUNEO TUTELA DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’ lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto per scadenza del termine esito negativo della prova. Le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice nei periodi in cui opera il divieto di licenziamento ed entro i primi tre anni di vita del bambino secondo le disposizioni introdotte dalla L. 92/2012, devono essere convalidate dalla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui la lavoratrice dovrà presentarsi personalmente munita di valido documento di identità e copia della dimissioni presentate al proprio datore di lavoro. Le dimissioni presentate da lavoratrici madri domestiche non sono soggette a convalida. In caso di dimissioni volontarie presentate entro il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (1° anno di vita del bambino), la lavoratrice non è tenuta al preavviso e ha comunque diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (indennità di mancato preavviso) Lo stesso diritto spetta al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità in alternativa alla madre. DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO CUNEO Via G.B. Bongioanni, 32 Tel. 0171693371 – 0171079717 Fax 0171699124 [email protected] [email protected] SPORTELLO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.00 Stampa in proprio Marzo 2015 GUIDA AI SERVIZI UNITA’ OPERATIVA POLITICHE DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONI PER IL LAVORO Guida alla Tutela della Maternità e della Paternità IL CONGEDO DI MATERNITA’ Il congedo di maternità garantisce alla donna lavoratrice di poter sospendere l’attività lavorativa a tutela della propria salute e quella del nascituro. A chi spetta Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a 5 mesi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Alle lavoratrici dipendenti (anche ap- Cosa fare prendiste, lavoratrici agricole, lavoratrici a domicilio, lavoratrici domestiche); Alle lavoratrici a progetto o assimilate, iscritte alla gestione separata INPS; Alle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata INPS; Alle libere professioniste iscritte alla gestione separata INPS Al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari (decesso, grave malattia della madre, abbandono…) Quando spetta La lavoratrice deve: Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro: Nei due mesi precedenti la data presunta del parto e fino alla sua data effettiva; Nei tre mesi successivi alla data del parto. In caso di parto prematuro, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non goduto prima del parto viene aggiunto al congedo di maternità dopo il parto. Presentare al datore di lavoro, non appena a conoscenza, il certificato medico attestante lo stato di gravidanza ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della gestante e del nascituro Se assicurata INPS, presentare all’istituto e al datore di lavoro la domanda di maternità (mod. MAT) prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria; Se dipendente pubblica, presentare il certificato di gravidanza all’amministrazione di appartenenza. L’ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO Può essere disposto l’anticipo e/o il posticipo del periodo di congedo per maternità nei seguenti casi: Complicanze della gestazione o preesistenti pregiudizievoli forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, lavoro pericolosi, faticosi e insalubri e comunque a rischio, qualora la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni. Complicanze della gestazione ( art. 17 lett.a- D. Lgs. 151/2001) PROCEDURA DEVOLUTA ALL’ASL con decorrenza 01/04/2012 ai sensi D.L. n° 5/2012 La lavoratrice dovrà pertanto rivolgersi al Servizio di Medicina Legale dell’ASL territorialmente competente Condizioni di lavoro o ambientali a rischio (art. 17 lett. b–c D.Lgs.151/2001) PROCEDURA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO Cosa fare: la lavoratrice deve informare il datore di lavoro mediante presentazione di certificato medico, dello stato di gravidanza e data presunta del parto; il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici determinati da condizioni ambientali e/o da processi lavorativi, di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Il datore di lavoro dovrà compilare la modulistica predisposta al riguardo da questa DTL e reperibile sul sito internet www.lavoro.gov.it/ lavoro/DPL/CN e fornire dichiarazione espressa circa la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni compatibili con lo stato di gravidanza o in taluni casi, per il periodo post partum di sette mesi.