LA MATERNITÀ - Comune di Paese
Transcript
LA MATERNITÀ - Comune di Paese
LA MATERNITÀ S O S T E G N O M A T E R N I T À E P A T E R N I T À 22 Il Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. lgs n. 151 del 26 marzo 2001 e successive integrazioni) Il Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, integrato dalle disposizioni correttive del d.lgs. n. 115 del 23 aprile 2003, armonizza e coordina la legislazione precedente in materia di tutela della maternità e paternità. Questo provvedimento disciplina: Lavoratrici e lavoratori dipendenti • Congedo di maternità (astensione obbligatoria della madre) • Congedo di paternità (astensione obbligatoria del padre, nei casi previsti in alternativa alla madre defunta o affetta da grave infermità o in caso di abbandono o di affidamento esclusivo al padre) • Congedo parentale (astensione facoltativa della madre e del padre) - Maternità fuori lavoro - Permessi orari - Parto plurimo - Malattia del bambino - Genitori adottivi e affidatari - Genitori di figli con handicap Lavoratrici autonome e libere professioniste • Lavoratrici autonome • Libere professioniste Lavoratrici con contratto di collaborazione Addette ai lavori socialmente utili Indennità di maternità per lavori atipici e discontinui GENITORIALITÀ Lavoratrici e lavoratori dipendenti Congedo di maternità L’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi. Il periodo di astensione riconosciuto è quello che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi alla nascita del figlio. La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell’astensione obbligatoria permettendo alla lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto (il periodo non goduto sarà fruito dopo la nascita del bimbo); ciò a condizione che un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai sensi del d.lgs 626/94 attestino che tale situazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. In caso di parto prematuro la lavoratrice ha diritto ad usufruire del periodo di congedo di maternità in parte o integralmente non goduto prima e dopo il parto. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi (e non possono essere adibite ad altre mansioni) e coloro che soffrono di particolari patologie, possono anticipare “per rischio” il periodo di astensione obbligatoria su autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Per motivi analoghi e su segnalazione del datore di lavoro, l’Ispettorato ha la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro, fino al settimo mese successivo al parto. CARTA DEI SERVIZI SOCIALI La lavoratrice ha diritto all’indennità per astensione obbligatoria per tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: • Il bambino sia nato morto • Il bambino sia deceduto successivamente al parto • Ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione. Congedo di paternità La legge permette al padre lavoratore di astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio in caso di morte o grave infermità della madre, in caso di abbandono da parte di quest’ultima o di affidamento esclusivo al padre. Congedi parentali Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di dieci mesi complessivi fino al compimento degli otto anni di età di ogni figlio. Il limite complessivo viene elevato da dieci a undici mesi se il padre ne usufruisce per un periodo di almeno tre mesi. Il padre può giovarsi del congedo parentale fin dalla nascita del figlio, cioè mentre la madre è in congedo di maternità. Entro i tre anni del figlio, per un periodo massimo complessivo di sei mesi per entrambi i genitori, è garantita l’indennità al 30% della retribuzione e questo periodo è valido ai fini del diritto e della misura della pensione. Dopo il terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno i periodi di congedo parentale sono ancora indennizzati al 30% della retribuzione ma solo in presenza di determinati limiti reddittuali. Maternità fuori lavoro Il testo unico permette alle lavoratrici madri di utilizzare periodi di maternità, intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, ai fini del diritto e della misura della pensione: CARTA DEI SERVIZI SOCIALI • I cinque mesi di congedo di maternità (astensione obbligatoria) sono accreditati figurativamente, senza onere per la lavoratrice. • Il periodo di sei mesi di congedo parentale (astensione facoltativa) è riscattabile a carico della lavoratrice. È richiesto il requisito di cinque anni di contribuzione effettiva da far valere al momento della domanda. Permessi orari Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere, di un’ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Il padre può sostituirsi alla madre, fino ad un anno di età del bambino, in caso di morte o grave infermità della madre, in caso di abbandono da parte di quest’ultima o di affidamento esclusivo al padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; quando la madre sia lavoratrice dipendente ma non casalinga. Parto plurimo In caso di parto plurimo il Testo unico prevede che le ore siano raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre. Malattia del bambino Entrambi i genitori possono assentarsi alternativamente per le malattie del bambino fino a tre anni di età senza limiti di tempo con certificazione medica dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale, attestante la malattia del bambino. Queste assenze, nel settore privato, non sono retribuite. Fra i tre e gli otto anni i genitori hanno diritto a 5 giorni ciascuno all’anno, sempre alternativamente, non retribuiti sia nel settore pubblico che in quello privato. GENITORIALITÀ S C O O S N T SE G U N L O T M O A T R E RI O N I T F À A E M PI A L T EI R A N RI T E À 23 S O S T E G N O M A T E R N I T À E P A T E R N I T À 24 Genitori adottivi e affidatari I genitori adottivi e affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori naturali, ma sono condizionati dall’età del figlio al momento dell’adozione. Hanno diritto al congedo di maternità o paternità, in alternativa, della durata di tre mesi dall’ingresso in famiglia, se il figlio non ha superato i 6 anni, nelle adozioni italiane, e i 18, nelle adozioni internazionali. Hanno diritto al congedo parentale e alle assenze per malattia del figlio, fino all’età di otto anni del bambino; se il bambino adottato ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, hanno diritto al congedo parentale e possono assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia. Genitori di figli con handicap I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni: • Prolungamento dell’astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino • Tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età. I riposi, permessi e congedi spettano al genitore lavoratore anche nel caso in cui l’altro genitore non lavori. I permessi e il congedo possono essere fruiti contemporaneamente. La legge finanziaria 2001, recepita nel Testo unico, ha introdotto per i genitori un nuovo tipo di congedo retribuito e valido ai fini pensionistici per la cura del figlio, anche maggiorenne, gravemente disabile. Il congedo ha la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi, ecc.). Non è possibile fruire contemporaneamente del congedo parentale GENITORIALITÀ (astensione facoltativa) e del congedo per grave handicap. La domanda di congedo deve essere presentata all’Inps in duplice copia, allegata alla documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità dell’handicap. Lavoratrici autonome e libere professioniste Lavoratrici autonome Per le lavoratrici autonome il sussidio giornaliero, erogato dall’INPS, per cinque mesi, anche nel caso di parto prematuro, è pari all’ 80% della retribuzione minima giornaliera stabilita annualmente e differente per le tre tipologie di lavoro. Requisito indispensabile per godere del diritto è il versamento dei contributi. In caso di adozione, spetta un’indennità per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino della famiglia. In caso di aborto, avvenuto non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, viene corrisposta un’indennità giornaliera calcolata secondo i criteri dell’indennità di parto, per un periodo di 30 giorni. Il Testo Unico prevede il congedo parentale per le lavoratrici autonome, madri di bambini nati dal 1° gennaio 2000, compreso del relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Libere professioniste Per le libere professioniste l’indennità, da parte della competente Cassa di previdenza, è pari all’ 80% dei 5/12 del solo reddito personale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo nel secondo anno precedente l’evento. Viene garantito, ciononostante, un minimo pari all’80 % della retribuzione minima giornaliera degli CARTA DEI SERVIZI SOCIALI impiegati del commercio. In caso di adozione, spetta l'indennità intera, a condizione che il bambino adottato o affidato che non abbia superato i sei anni di età. In caso di aborto, non prima del terzo mese, alla lavoratrice spetta un’indennità erogata per un periodo di trenta giorni. LAVORATRICI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE Le collaboratrici e le prestatrici d’opera che non versano contributi in casse previdenziali obbligatorie iscritte al Fondo INPS gestione separata hanno una tutela della maternità regolata nelle stesse forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti. L’indennità spetta di diritto a condizione che: non si abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria; non si sia titolari di pensione diretta o di reversibilità; si abbiano almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità viene erogata per cinque mesi complessivi. Le collaboratrici a progetto, oltre alla tutela economica, hanno diritto alla sospensione e alla proroga del rapporto contrattuale per un periodo di 180 giorni (fatte salve disposizioni più favorevoli presenti nel contratto individuale) (art. 66 del decreto attuativo della legge 30). ADDETTE AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI L’indennità di maternità è un diritto riconosciuto alle lavoratrici socialmente utili che non abbiano altra assicurazione obbligatoria. La retribuzione è pari all’80% dell’importo del sussidio relativo ai lavoratori CARTA DEI SERVIZI SOCIALI socialmente utili. Le lavoratrici hanno diritto ai riposi per allattamento e ai permessi per cura dei figli disabili. INDENNITA’ DI MATERNITA’ PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI Per ogni figlio nato dopo 1° luglio 2000 o avuto in affidamento o adozione, viene erogato dall’INPS un assegno di importo definito annualmente a tutte le madri residenti in Italia, siano esse cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che abbiano versato almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dai 9 ai 18 mesi antecedenti la nascita, l’affido o l’adozione. L’assegno spetta in misura intera alle lavoratrici che non hanno altra prestazione previdenziale e per la differenza a quelle che usufruiscono di altra tutela di maternità inferiore alla quota stabilita. L’indennità di maternità è erogata anche alle lavoratrici disoccupate a condizione che la data di licenziamento sia avvenuta non oltre nove mesi prima dalla data di nascita del bambino o del suo inserimento in famiglia. È necessario, inoltre, il possesso di un periodo di almeno tre mesi di contribuzione. S C O O S N T SE G U N L O T M O A T R E RI O N I T F À A E M PI A L T EI R A N RI T E À GENITORIALITÀ 25