LA MATERNITÀ - Comune di Paese

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Il Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità
(D. lgs n. 151 del 26 marzo 2001 e successive integrazioni)
Il Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità
e della paternità, decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001, integrato dalle disposizioni correttive
del d.lgs. n. 115 del 23 aprile 2003, armonizza e
coordina la legislazione precedente in materia
di tutela della maternità e paternità. Questo
provvedimento disciplina:
Lavoratrici e lavoratori dipendenti
• Congedo di maternità (astensione obbligatoria
della madre)
• Congedo di paternità (astensione obbligatoria del
padre, nei casi previsti in alternativa alla madre
defunta o affetta da grave infermità o in caso di
abbandono o di affidamento esclusivo al padre)
• Congedo parentale (astensione facoltativa della
madre e del padre)
- Maternità fuori lavoro
- Permessi orari
- Parto plurimo
- Malattia del bambino
- Genitori adottivi e affidatari
- Genitori di figli con handicap
Lavoratrici autonome e libere professioniste
• Lavoratrici autonome
• Libere professioniste
Lavoratrici con contratto di collaborazione
Addette ai lavori socialmente utili
Indennità di maternità per lavori atipici e
discontinui
GENITORIALITÀ
Lavoratrici e lavoratori dipendenti
Congedo di maternità
L’indennità di maternità per astensione obbligatoria
spetta per un periodo massimo di cinque mesi. Il
periodo di astensione riconosciuto è quello che va
dai due mesi precedenti la data presunta del parto
ai tre mesi successivi alla nascita del figlio. La legge
53/2000 ha introdotto la flessibilità dell’astensione
obbligatoria permettendo alla lavoratrice di
posticipare la sospensione del lavoro al mese
precedente la data presunta del parto (il periodo non
goduto sarà fruito dopo la nascita del bimbo); ciò a
condizione che un medico specialista del Servizio
Sanitario Nazionale e il medico competente ai sensi
del d.lgs 626/94 attestino che tale situazione non
arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del
nascituro.
In caso di parto prematuro la lavoratrice ha diritto
ad usufruire del periodo di congedo di maternità in
parte o integralmente non goduto prima e dopo il
parto.
Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi
(e non possono essere adibite ad altre mansioni) e
coloro che soffrono di particolari patologie, possono
anticipare “per rischio” il periodo di astensione
obbligatoria su autorizzazione dell’Ispettorato
del Lavoro. Per motivi analoghi e su segnalazione
del datore di lavoro, l’Ispettorato ha la facoltà di
posticipare il ritorno della madre al lavoro, fino al
settimo mese successivo al parto.
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI
La lavoratrice ha diritto all’indennità per astensione
obbligatoria per tre mesi successivi alla data effettiva
del parto anche nei casi in cui:
• Il bambino sia nato morto
• Il bambino sia deceduto successivamente al parto
• Ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il
180° giorno di gestazione.
Congedo di paternità
La legge permette al padre lavoratore di astenersi
dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del
figlio in caso di morte o grave infermità della madre,
in caso di abbandono da parte di quest’ultima o di
affidamento esclusivo al padre.
Congedi parentali
Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro
per un massimo di dieci mesi complessivi fino al
compimento degli otto anni di età di ogni figlio. Il
limite complessivo viene elevato da dieci a undici
mesi se il padre ne usufruisce per un periodo di
almeno tre mesi. Il padre può giovarsi del congedo
parentale fin dalla nascita del figlio, cioè mentre la
madre è in congedo di maternità. Entro i tre anni del
figlio, per un periodo massimo complessivo di sei
mesi per entrambi i genitori, è garantita l’indennità
al 30% della retribuzione e questo periodo è valido
ai fini del diritto e della misura della pensione.
Dopo il terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell’ottavo anno i periodi di congedo
parentale sono ancora indennizzati al 30% della
retribuzione ma solo in presenza di determinati
limiti reddittuali.
Maternità fuori lavoro
Il testo unico permette alle lavoratrici madri di
utilizzare periodi di maternità, intervenuti al di fuori
del rapporto di lavoro, ai fini del diritto e della misura
della pensione:
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI
• I cinque mesi di congedo di maternità (astensione
obbligatoria) sono accreditati figurativamente,
senza onere per la lavoratrice.
• Il periodo di sei mesi di congedo parentale
(astensione facoltativa) è riscattabile a carico della
lavoratrice.
È richiesto il requisito di cinque anni di contribuzione
effettiva da far valere al momento della domanda.
Permessi orari
Durante il primo anno di vita del bambino la
madre ha diritto a dei riposi giornalieri di due ore
al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore
a 6 ore giornaliere, di un’ora al giorno se l’orario
di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Il padre
può sostituirsi alla madre, fino ad un anno di età del
bambino, in caso di morte o grave infermità della
madre, in caso di abbandono da parte di quest’ultima
o di affidamento esclusivo al padre; in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
quando la madre sia lavoratrice dipendente ma non
casalinga.
Parto plurimo
In caso di parto plurimo il Testo unico prevede che
le ore siano raddoppiate e possono essere utilizzate
anche dal padre.
Malattia del bambino
Entrambi i genitori possono assentarsi
alternativamente per le malattie del bambino
fino a tre anni di età senza limiti di tempo con
certificazione medica dello specialista del Servizio
Sanitario Nazionale, attestante la malattia del
bambino. Queste assenze, nel settore privato, non
sono retribuite. Fra i tre e gli otto anni i genitori
hanno diritto a 5 giorni ciascuno all’anno, sempre
alternativamente, non retribuiti sia nel settore
pubblico che in quello privato.
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Genitori adottivi e affidatari
I genitori adottivi e affidatari hanno gli stessi diritti
dei genitori naturali, ma sono condizionati dall’età
del figlio al momento dell’adozione. Hanno diritto al
congedo di maternità o paternità, in alternativa, della
durata di tre mesi dall’ingresso in famiglia, se il figlio
non ha superato i 6 anni, nelle adozioni italiane, e i 18,
nelle adozioni internazionali.
Hanno diritto al congedo parentale e alle assenze
per malattia del figlio, fino all’età di otto anni del
bambino; se il bambino adottato ha un’età compresa
fra i 6 e i 12 anni, hanno diritto al congedo parentale
e possono assentarsi dal lavoro in caso di malattia del
figlio nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia.
Genitori di figli con handicap
I genitori di figli portatori di handicap grave possono
fruire di particolari agevolazioni:
• Prolungamento dell’astensione facoltativa o, in
alternativa, una o due ore (a seconda della durata
dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero
retribuito, fino al terzo anno di età del bambino
• Tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili
anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno
di età.
I riposi, permessi e congedi spettano al genitore
lavoratore anche nel caso in cui l’altro genitore non
lavori. I permessi e il congedo possono essere fruiti
contemporaneamente.
La legge finanziaria 2001, recepita nel Testo unico, ha
introdotto per i genitori un nuovo tipo di congedo
retribuito e valido ai fini pensionistici per la cura
del figlio, anche maggiorenne, gravemente disabile. Il
congedo ha la durata massima di due anni nell’arco
della vita lavorativa e può essere frazionato (a
giorni, a settimane, a mesi, ecc.). Non è possibile
fruire contemporaneamente del congedo parentale
GENITORIALITÀ
(astensione facoltativa) e del congedo per grave
handicap. La domanda di congedo deve essere
presentata all’Inps in duplice copia, allegata alla
documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità
dell’handicap.
Lavoratrici autonome e libere
professioniste
Lavoratrici autonome
Per le lavoratrici autonome il sussidio giornaliero,
erogato dall’INPS, per cinque mesi, anche nel caso di
parto prematuro, è pari all’ 80% della retribuzione
minima giornaliera stabilita annualmente e differente
per le tre tipologie di lavoro. Requisito indispensabile
per godere del diritto è il versamento dei contributi.
In caso di adozione, spetta un’indennità per i tre mesi
successivi all’ingresso del bambino della famiglia.
In caso di aborto, avvenuto non prima del terzo
mese di gravidanza, su certificazione medica
rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio, viene corrisposta un’indennità giornaliera
calcolata secondo i criteri dell’indennità di parto, per
un periodo di 30 giorni.
Il Testo Unico prevede il congedo parentale per le
lavoratrici autonome, madri di bambini nati dal 1°
gennaio 2000, compreso del relativo trattamento
economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi,
entro il primo anno di vita del bambino.
Libere professioniste
Per le libere professioniste l’indennità, da parte
della competente Cassa di previdenza, è pari all’
80% dei 5/12 del solo reddito personale percepito
e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro
autonomo nel secondo anno precedente l’evento.
Viene garantito, ciononostante, un minimo pari
all’80 % della retribuzione minima giornaliera degli
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI
impiegati del commercio.
In caso di adozione, spetta l'indennità intera, a
condizione che il bambino adottato o affidato che
non abbia superato i sei anni di età.
In caso di aborto, non prima del terzo mese, alla
lavoratrice spetta un’indennità erogata per un
periodo di trenta giorni.
LAVORATRICI CON CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE
Le collaboratrici e le prestatrici d’opera che non
versano contributi in casse previdenziali obbligatorie
iscritte al Fondo INPS gestione separata hanno una
tutela della maternità regolata nelle stesse forme
e modalità previste per le lavoratrici dipendenti.
L’indennità spetta di diritto a condizione che: non
si abbiano altre forme di copertura previdenziale
obbligatoria; non si sia titolari di pensione diretta
o di reversibilità; si abbiano almeno tre mensilità
di contribuzione nei dodici mesi precedenti i due
mesi anteriori alla data del parto. L’indennità è pari
all’80% della retribuzione media giornaliera percepita
nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile. L’indennità viene erogata per cinque
mesi complessivi.
Le collaboratrici a progetto, oltre alla tutela
economica, hanno diritto alla sospensione e alla
proroga del rapporto contrattuale per un periodo
di 180 giorni (fatte salve disposizioni più favorevoli
presenti nel contratto individuale) (art. 66 del
decreto attuativo della legge 30).
ADDETTE AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
L’indennità di maternità è un diritto riconosciuto alle
lavoratrici socialmente utili che non abbiano altra
assicurazione obbligatoria. La retribuzione è pari
all’80% dell’importo del sussidio relativo ai lavoratori
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI
socialmente utili.
Le lavoratrici hanno diritto ai riposi per allattamento
e ai permessi per cura dei figli disabili.
INDENNITA’ DI MATERNITA’ PER LAVORI
ATIPICI E DISCONTINUI
Per ogni figlio nato dopo 1° luglio 2000 o avuto in
affidamento o adozione, viene erogato dall’INPS un
assegno di importo definito annualmente a tutte le
madri residenti in Italia, siano esse cittadine italiane,
comunitarie, extracomunitarie in possesso di carta
di soggiorno, che abbiano versato almeno tre mesi
di contributi nel periodo che va dai 9 ai 18 mesi
antecedenti la nascita, l’affido o l’adozione. L’assegno
spetta in misura intera alle lavoratrici che non hanno
altra prestazione previdenziale e per la differenza a
quelle che usufruiscono di altra tutela di maternità
inferiore alla quota stabilita.
L’indennità di maternità è erogata anche alle
lavoratrici disoccupate a condizione che la data di
licenziamento sia avvenuta non oltre nove mesi
prima dalla data di nascita del bambino o del
suo inserimento in famiglia. È necessario, inoltre,
il possesso di un periodo di almeno tre mesi di
contribuzione.
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