03 Circolare Aprile 2013

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03 Circolare Aprile 2013
Innichen/San Candido, April /Aprile 2013
Circolare N. 03/2013
Gentile cliente!
Iniziamo con questa circolare la pubblicazione delle novità sulla nostra nuova pagina web (www.Spconsulting.it), cliccando su „newsletter“ potrete accedere comodamente a tutte le circolari pubblicate.
In questo modo potrete informarVi in qualsiasi momento sulle variazioni e sulle novità legislative in
materia fiscale, previdenziale e del lavoro, nonché richiamare alla memoria informazioni più datate.
Speriamo in questo modo di esservi d’aiuto ogni giorno nello svolgimento della vs. attività.
Novità in materia di fatturazione ed operazioni con l’estero.
Con l’inizio dell’anno 2013 sono state introdotte novità relative alla fatturazione ed al contenuto
obbligatorio dei documenti. Le novità riguardano la base imponibile, il volume d’affari iva, la
consegna/spedizione della fattura, il contenuto e la numerazione dei documenti. Alcune novità
riguardano la conservazione dei documenti e l’introduzione della fattura semplificata.
Ecco alcune informazioni:
La numerazione:
La numerazione della fattura deve essere univoca, ciò significa, in teoria, che si potrebbe incominciare
nel 2013 con il numero 1 e proseguire senza interruzione progressivamente per tutta la vita
dell’impresa. Consigliamo di iniziare la numerazione ogni anno con il numero 1 e di aggiungere l’anno
solare, separando i due valori con una barra „/“ (1/2013, 2/2013 ecc.).
Contenuto del documento:
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Identificazione dell’acquirente o del suo rappresentante fiscale (Denominazione o ragione
sociale, cognome e nome, sede dell’impresa o domicilio);
Sede dello stabilimento per soggetti non residenti;
Indicazione obbligatoria del numero di Partita IVA per soggetti passivi italiani;
Indicazione obbligatoria del numero identificativo UID per soggetti EU;
Indicazione obbligatoria del numero di codice fiscale per soggetti privati italiani.
La fattura semplificata:
I documenti di importo complessivo fino a 100 Euro possono essere emessi indicando solo uno di
questi elementi: il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente nazionale oppure il numero di
identificazione estero UIDI del cliente estero.
Consigliamo vivamente di verificare sempre la validità del numero di identificazione estero comunicato
dal cliente sulla nostra pagina web http://www.zp-consulting.it/it/servizi.aspx .
Nella fattura semplificata resta obbligatoria l’indicazione di: data del documento, numero della fattura,
descrizione, natura, qualità e quantità della merce o del servizio fornito.
La fattura semplificata è indicata per le attività di ristorazione e nel commercio al dettaglio.
La fattura elettronica:
Quando si parla di fattura elettronica si identifica il documento emesso in formato elettronico (XML,
HTML oppure PDF) e che viene inviato al destinatario per e-mail o per fax elettronico. E‘ necessario
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che il destinatario del documento dia il suo assenso alla ricezione del documento in formato elettronico.
Altre condizioni per la emissione della fattura elettronica sono:
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la garanzia della autenticità della provenienza e del contenuto della fattura nonché del fornitore
e del cliente;
la garanzia della immodificabilità del contenuto della fattura;
la garanzia della leggibilità della documento almeno fino al termine obbligatorio stabilito per la
conservazione della fattura.
Operazioni intracomunitarie:
Tutte le fatture relative ad operazioni intracomunitarie, siano esse compravendite o prestazioni di
servizio, emesse da fornitori residenti in altro Stato membro devono essere integrate.
Ciò significa che è necessario applicare all’imponibile indicato sulla fattura estera l’aliquota iva
applicabile in Italia a seconda del prodotto/servizio acquistato (4, 10 o 21%).
E’ obbligatoria l’emissione della autofattura solo in presenza di fatture emesse da fornitori non residenti
nella Unione Europea (per es. Svizzera), in questo caso è necessario apporre la dicitura
„Eigenrechnung – autofattura“.
Momento della emissione della fattura:
Nelle cessioni intracomunitarie di beni l’operazione è rilevante ai fini IVA al momento dell’inizio del
trasporto o alla consegna della merce al corriere, la fattura non deve essere messa per eventuali
pagamenti in acconto.
In presenza di forniture continuative a seguito di contratti di durata superiore ad un mese, l’operazione
è rilevante ai fini IVA alla fine di ogni mese. Questa disposizione vale sia per operazioni
intracomunitarie da un Paese Eu (acquisti) che verso un Paese EU (vendite).
Novità In presenza di prestazioni di servizio fra soggetti IVA EU l’operazione è rilevante ai fini IVA nel
momento in cui la prestazione è completata.
Prestazioni di servizio di durata superiore all’anno devono sono rilevanti ai fini IVA, per la parte
completata, entro la fine di ogni anno.
In presenza del pagamento di acconti la fattura deve emessa al momento della ricezione della somma
pattuita.
La fattura relativa ad operazioni intracomunitarie rilevanti ai fini iva devono essere emesse al più tardi
entro il giorno 15 del mese successivo a quello i cui l’operazione è stata effettuata.
Poiché, tutte le operazioni rilevanti IVA relative ad un mese, indipendentemente dalla data di emissione
della fattura, devono essere comprese nella liquidazione iva di quel mese, è consigliabile emettere il
documento nello stesso mese in cui viene effettuata l’operazione.
In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo alla effettuazione della
operazione vi è l’obbligo per l’acquirente di emettere autofattura.
La conversione di importi espressi in valuta estera deve essere effettuata al cambio del giorno della
effettuazione della operazione se questo è indicato sulla fattura, in caso contrario conta la data del
documento.
E‘ necessario inoltre fornire la prova dell’effettiva consegna della merce nell’altro Stato membro, per
questo motivo è consigliabile preparare diversi documenti fra i quali:
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emissione della fattura in duplice esemplare con l’indicazione di: dati completi del
cliente/committente estero compreso numero di identificazione UID e indicazione della norma
relativa alla non imponibilità IVA;
comprendere l’operazione nella dichiarazione/comunicazione INTRASTAT;
conservare la lettera di vettura con la sottoscrizione del vettore e del destinatario per ricevuta
della merce inviata;
conservare la documentazione relativa al pagamento.
Informazioni per operazioni non imponibili:
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Se l’operazione è soggetta ad IVA è necessario indicare l’aliquota e l’importo dell’iva dovuta.
Per i residenti in Italia si tratta normalmente di operazioni nei confronti di privati residenti sia in
Italia che all’estero (B2C) 1 che di operazioni nei confronti di operatori economici soggetti all’IVA
residenti in Italia (B2B)2.
1
L’acronimo B2C o B-to-C (business to consumer) viene utilizzato per indicare operazioni effettuate ne confronti dei consumatori finali
(privati).
2
L‘acronimo B2B o B-to-B (business to business) viene invece utilizzato per indicare operazioni fra soggetti passivi IVA (aziende).
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Nel caso ci si trovasse ad effettuare operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto è
necessario indicare in fattura le ragioni della non applicabilità, di seguito i casi più frequenti:
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Operazioni non imponibili IVA ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR 633/72, per
es. Esportazioni in Paesi non EU (B2B),
in fattura è necessario indicare: „nicht
steuerpflichtiger Umsatz – operazione non imponibile“.
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Cessioni intracomunitarie di merci ai sensi dell’art. 41 DL 331/93 (B2B). In fattura è
necessario indicare: „nicht steuerpflichtig im Sinne des Art. 41 DL Nr. 331/1993 – non
imponibile ai sensi dell’art. 41 DL n. 331/1993“;
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Prestazioni di servizi intracomunitarie: luogo della prestazione stabilito in altro Paese
membro della UE Mitgliedsstaat (B2B): si tratta di operazioni non soggette ai sensi degli Artt. da
7 bis a 7-septies. In fattura è necessario indicare sempre la seguente annotazione: „Übergang
der Steuerschuldnerschaft – inversione contabile – reverse charge“.
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Forniture estero su estero, per esempio invio diretto della merce dal fornitore residente in
Austria al cliente residente in Germania oppure consegna da Germania a Germania. In questo
caso è necessario aggiungere la seguente annotazione: „Übergang der Steuerschuldnerschaft
– inversione contabile – reverse charge“. E‘ necessario inoltre prestare la massima attenzione
anche alle prescrizioni presenti negli altri Stati membri della UE (identificazione diretta in altro
Paese membro della UE – eventuale apertura di posizione IVA all’estero).
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Prestazione di servizio eseguita in Paese terzo non UE (B2B): si tratta di operazione non
soggette all’IVA ai sensi degli Artt. da 7-bis a Art. 7-septies. L’indicazione da riportare sulla
fattura sarà: „nicht steuerbarer Umsatz – operazione non soggetta“.
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Operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come, per esempio Prestazioni
finanziaria, prestazioni sanitarie, prestazioni didattiche ecc. (B2B e B2C). In fattura
riportare l’indicazione: „steuerfreier Umsatz – operazione esente“.
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Operazioni non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1del DPR 633/72, per es.
Cessione di beni da depositi doganali (B2B). Indicare nella fatture la dicitura „nicht steuerbarer
Umsatz - operazione non soggetta“;
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Inversione contabile (B2B):
Operazioni soggette al regime della inversione contabile c.d. „Reverse Charge“ ai sensi dell‘
Art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72 (prestazioni in edilizia con contratto di subappalto,
compravendita di alloggi e/o immobili a destinazione commerciale con opzione per
l’assoggettamento iva, commercio di telefoni cellulari, microprocessori, compravendita di oro a
scopo investimento); evidenziare in fattura la seguente dicitura „Übergang der
Steuerschuldnerschaft – inversione contabile – reverse charge“.
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Nella compravendita di rottami, rottami di ferro e cc. Art. 74, commi 7 e 8 DPR 633/72) indicare
in fattura: „Übergang der Steuerschuldnerschaft – inversione contabile – reverse charge“
Considerando la complessità della normativa relativa alle operazioni con l’estero, siamo a Vs. completa
disposizione per ogni specifico caso Vi riguardasse.
Cordiali saluti
- Dott. Corrado Picchetti -
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