FAQ impianti allarme 2015_09_04
Transcript
FAQ impianti allarme 2015_09_04
FAQ 1. L’articolo 2, comma 4, dei criteri attuativi dell’articolo 54, comma 3, della legge provinciale n. 1/2014 definisce la prima casa di abitazione. Dalla sua lettura parrebbe possibile la presentazione della domanda per l’ottenimento dei contributi per l’installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione anche da parte dei cittadini residenti anagraficamente in un alloggio non di proprietà, ma concesso in locazione o comodato d’uso. Si chiede cortese conferma della corretta interpretazione della norma. Si conferma la possibilità di presentazione della domanda di contributo anche da parte dei cittadini residenti anagraficamente in un alloggio non di proprietà, ma concesso in locazione o comodato d’uso o in usufrutto. 2. L’articolo 2, comma 1, e l’articolo 8, comma 3, lettera b), prevedono che gli impianti di allarme e di videosorveglianza ammessi a contributo debbano essere conformi alla norma CEI EN50132-7. Un cittadino, dopo aver contattato alcuni installatori, ci ha segnalato che tale normativa dovrebbe applicarsi solamente agli impianti di videosorveglianza. Si chiede un cortese approfondimento normativo al fine di poter dare corretta informazione ai cittadini. In seguito ad un approfondimento si precisa che gli impianti di allarme devono essere conformi alle norme del gruppo CEI EN50131, mentre gli impianti di videosorveglianza devono essere conformi alle norme del gruppo CEI EN50132. Ne consegue che la dichiarazione di conformità di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 dei criteri attuativi è relativa al gruppo di norme specifico per il tipo di impianto che viene installato. 3. L’articolo 1, comma 1, dei criteri attuativi prevede che i contributi siano per l’installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza; l’articolo 8, comma 3, lettera c), dei criteri prevede che il richiedente è tenuto a fornire gli estremi di garanzia per l’impianto di almeno 2 anni dalla data dell’installazione. Si chiede quindi conferma dell’impossibilità, ovvero della possibilità, di finanziare il solo acquisto dell’impianto, con successiva installazione direttamente da parte del richiedente e non da un tecnico. Poiché esistono impianti di allarme e/o di videosorveglianza che non necessitano di manodopera per l’installazione, si conferma la possibilità di finanziare il solo acquisto dell’impianto con successiva installazione direttamente da parte del richiedente. In caso di impianti di cui sopra la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 dei criteri attuativi decorre dalla data del documento fiscale di acquisto dell’impianto. 4. Si evidenzia che il modello di domanda presenta lo spazio per un solo richiedente; nel caso di edificio di proprietà di più persone (esempio marito e moglie) quindi, la domanda potrebbe essere presentata da uno solo dei proprietari. Si chiede conferma che la successiva fattura ed il successivo bonifico debbano essere intestati al solo richiedente ovvero che possano essere comunque cointestati ad entrambi i proprietari. Il quesito è fatto in quanto una coppia di cittadini sposati e cointestatari dell’alloggio hanno evidenziato che, nel caso di mancata concessione del contributo, nessuno dei due avrebbe sufficiente capienza fiscale; nel caso invece di spesa sostenuta in quota potrebbero detrarre fiscalmente la totalità della spesa. La disciplina dispone che è sufficiente la presentazione della domanda di contributo da parte di un unico richiedente e pertanto la successiva fattura e bonifico devono essere intestati al solo richiedente. Per il caso della coppia di cittadini sposati e cointestatari dell’alloggio si evidenzia che la rapida conclusione del procedimento amministrativo per la concessione dell’agevolazione in oggetto può consentire qualsivoglia diversa valutazione da parte dei soggetti che hanno posto il quesito in merito alla scelta del tipo di agevolazione di cui usufruire. 5. Qualora l’impianto di videosorveglianza sia montato sugli angoli esterni dell’edificio per monitorare eventuali intrusioni e l’edificio sia composto da più di un alloggio, chi presenta la domanda? L’amministratore del condominio per edifici con più di 8 alloggi e un delegato degli occupanti fino a 8 alloggi? Si devono verificare i requisiti di tutti i condomini e quindi bisogna raccogliere le singole dichiarazioni. Pertanto le domande non possono che essere presentate dai singoli richiedenti. Se il sistema di allarme è posizionato sull'intero edificio il contributo sarà calcolato pro quota. Esempio di calcolo del contributo: condominio con 9 alloggi fattura di 10.000,00 euro Alloggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTALE Quote millesimali 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100% Spesa ripartita 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 2.000,00€ 10.000,00€ Spesa ammessa 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 2.000,00€ 10.000,00€ Contributo 400,00€ 400,00€ 400,00€ 400,00€ 400,00€ 400,00€ 400,00€ 400,00€ 800,00€ 4.000,00€ Quindi: a) occorre determinare la percentuale di quota millesimale in capo ad ogni singolo alloggio b) applicare la percentuale di quota millesimale all’importo totale della fattura al fine di determinare la spesa in capo al singolo alloggio c) determinare la spesa ammessa e il contributo per ogni singolo alloggio rispettando i criteri attuativi della norma di legge. Si applica questa metodologia di calcolo anche nel caso vi siano due condomini che non vogliono beneficiare del contributo provinciale bensì dell’agevolazione fiscale. 6. L’immobile nel quale è posizionato l’impianto di allarme va escluso dal calcolo ICEF? No, l'immobile è “pesato pienamente” nel calcolo ICEF. 7. Se un soggetto non è ancora residente nell’immobile dove vuole installare l’allarme (in quanto in ristrutturazione), può comunque chiedere il contributo per l’allarme? In questo caso dichiariamo il “nucleo che andrà ad occupare” l’alloggio? Sì, purchè entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di contributo abbia presentato la richiesta di residenza al Comune. Il Caf farà dichiarare il nucleo che andrà ad occupare l’alloggio. 8. Sono ammissibili a contributo anche gli interventi parziali per impianti di allarme già realizzati che necessitano di revisione? L'intervento di manutenzione ordinaria di un impianto già esistente non è ammissibile a contributo perchè i criteri attuativi del c.3, art. 54 LP. 1/2014 si riferiscono a nuovi interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza. 9. Dichiarazioni di conformità non valide ai fini dell’erogazione del contributo per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione. Le dichiarazioni di conformità relative alle norme sottoelencate non sono valide ai fini dell’erogazione del contributo per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione perché riguardano la compatibilità elettromagnetica e non i requisiti funzionali di sistema definiti dalle norme della famiglia EN50131 per quanto riguarda i “sistemi di allarme intrusione e rapina” ed EN50132 per i “sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza”: CEI EN 60950-(XX): Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione – Sicurezza; CEI EN 50130-4 : Sistemi d’allarme Parte 4: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale; EN301 489-1 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; EN 301 489-3 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz; EN 300 440-2 : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive. EN 50371:2002 (sostituita da EN 62479:2010 vedi sotto) riguarda "Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)" EN 300220-1 V 2.3.1:2010 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW - Part 1: Technical characteristics and test methods (Endorsement of the English version EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) as German standard) EN 300220-2 V 2.3.1:2010 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Endorsement of the English version EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) as German standard) EN 62479:2010 (sostituisce la EN 50371:2002)