Maria Rappazzo Pag. 1 IL PARLAMENTO Il Parlamento è l`organo
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Maria Rappazzo Pag. 1 IL PARLAMENTO Il Parlamento è l`organo
IL PARLAMENTO Il Parlamento è l’organo costituzionale a cui è attribuita la funzione legislativa che viene attuata mediante l’emanazione delle leggi e risulta composto da due Camere: La Camera dei deputati Il Senato della Repubblica Ciascuna delle due Camere è eletta per cinque anni: tale periodo di tempo viene denominato legislatura. La legislatura può durare meno dei cinque anni previsti dalla Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato delle Camere. Questo atto può essere disposto dal Presidente della Repubblica quando i rapporti tra Parlamento e Governo non siano più basati sulla fiducia e si ritenga necessario rinnovare la composizione di questi organi, oppure qualora lo stesso Parlamento non risulti più rappresentativo del corpo elettorale. È importante osservare che entrambe le Camere hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri. Il bicameralismo italiano, infatti, si caratterizza per essere perfetto, nel senso che le due Camere svolgono esattamente le stesse funzioni. La Costituzione ha però previsto alcuni elementi di differenziazione, i più importanti riguardano l’età degli elettori e dei candidati, il numero dei componenti e il modo con cui vengono scelti i parlamentari. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni di età e possono essere eletti dai cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 18 anni di età. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. I senatori sono eletti dai cittadini che hanno compito i 25 anni di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto 40 anni di età. Del Senato fanno parte anche i senatori a vita, si tratta degli ex Presidenti della Repubblica e di altri cittadini, fino ad un massimo di cinque, nominate dal Presidente della Repubblica perché si sono distinti per meriti particolari. La Costituzione prevede, inoltre, che alcuni compiti siano svolti congiuntamente da entrambe le Camere ( in questi casi il Parlamento opera in seduta comune). I casi previsti sono: Elezione, messa in stato di accusa e giuramento del Presidente della Repubblica; Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale; Elezione degli 8 membri del Consiglio Superiore della magistratura; Formazione dell’elenco dei cittadini tra i quali devono essere sorteggiati i giudici aggiunti alla Corte Costituzionale per giudicare il Presidente della Repubblica. Deputati e senatori sono anche chiamati parlamentari. Lo svolgimento della funzione di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie, chiamate immunità parlamentari, previste dalla costituzione per assicurare che l’attività dei parlamentari sia libera e indipendente da pressioni esterne. Queste immunità riguardano sia le opinioni espresse e i voti dati, sia le immunità penali, sia il divieto di mandato imperativo. Inoltre i parlamentari percepiscono una indennità per tutto il periodo in cui sono in carica. Al Parlamento sono affidate diverse attribuzioni: La funzione legislativa, La funzione di controllo e di indirizzo politico; La funzione ispettiva. Quanto alla funzione legislativa, la Costituzione attribuisce al Parlamento il potere di emanare le leggi. L’emanazione di una legge da parte del Parlamento richiede lo svolgimento di uno specifico percorso, denominato iter legislativo, che si articola in quattro fasi: L’iniziativa legislativa; L’esame, la discussione e l’approvazione; La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’iniziativa legislativa, che è l’atto che dà inizio all’iter di formazione delle leggi, consiste nella presentazione di una proposta di legge ( che viene chiamata disegno di legge quando è presentata dai senatori oppure dal Governo) da parte di uno dei seguenti soggetti: Ciascun deputato o senatore; Il Governo; 50.000 elettori; Il CNEL ( Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro); I Consigli Regionali Maria Rappazzo Pag. 1 Alla fase dell’iniziativa legislativa segue la fase dell’esame, della discussione e dell’approvazione. Nel nostro sistema sono possibili tre differenti modalità di esame di un progetto di legge: La procedura ordinaria ( o in sede referente); La procedura in sede redigente; La procedura in sede legislativa ( o abbreviata). Nella procedura ordinaria l’esame del disegno di legge viene affidato alla commissione permanente competente per materia, e questa è chiamata ad operare in sede referente, essa, infatti è incaricata di svolgere una istruttoria ed una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in assemblea. Successivamente il disegno di legge passa all’esame di tutta l’assemblea e, in questa fase, ogni parlamentare può proporre degli emendamenti, cioè delle modifiche al testo. La procedura ordinaria, che deve essere obbligatoriamente utilizzata per le leggi di maggiore importanza, presenta l’inconveniente di tempi molto lunghi. Per questo in molti casi si ricorre a procedimenti alternativi e più celeri. La procedura in sede legislativa (o abbreviata) prevede che l’intero procedimento di esame e votazione del disegno di legge avvenga all’interno della commissione permanente (che opera, pertanto, in sede deliberante), e quindi non passi dall’assemblea per l’approvazione. Nella procedura in sede redigente, invece, l’esame del testo è svolto in commissione, e l’assemblea si limita a votare il testo formulato dalla commissione, senza potervi apportare modifiche. Indipendentemente dalla procedura adottata, il progetto di legge approvato da una Camera viene trasmesso all’altra Camera, che deve approvarlo nello stesso identico testo, dopo aver seguito un iter simile a quello avvenuto nella prima Camera. Se però l’altra Camera vi apporta una o più modifiche, il testo di legge deve essere riesaminato (limitatamente alle parti modificate) dalla camera che se ne era occupata in precedenza. Una volta approvata dal parlamento la legge deve essere presentata al Presidente della Repubblica che ha il compito di promulgarla, cioè di renderla ufficiale. La promulgazione, infatti, è l’atto con cui il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata regolarmente approvata e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. Il Capo dello stato può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione, qualora ritenga che essa non sia legittima dal punto di vista costituzionale. Questo potere del Presidente della Repubblica, denominato veto sospensivo, riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene riapprovata cosi com’è, il Presidente deve promulgare la legge, poiché non può nuovamente opporre il veto. Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata. La pubblicazione della legge consiste nell’inserimento del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore, diventando obbligatoria per tutti, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. Nel nostro sistema costituzionale, anche la costituzione può essere oggetto di revisione, cioè possono essere modificate, in tutto o in parte, le norme che la compongono. Poiché la nostra Costituzione è rigida, la procedura di revisione costituzionale è più lunga e complessa della procedura ordinaria con cui il parlamento adotta normalmente le sue leggi. Questa procedura, c.d. aggravata (art. 138 Cost.) prevede che: La proposta di legge può provenire esclusivamente dal Parlamento stesso o dal Governo; Il testo di legge deve essere approvato 2 volte da ogni Camera e tra la prima e la seconda votazione deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a tre mesi; Se il testo di legge viene approvato a maggioranza qualificata di due terzi, la legge sarà approvata in via definitiva ed entrerà pertanto in vigore dopo essere stata promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; Nel caso in cui, invece, ottenesse la maggioranza assoluta, la legge potrebbe essere sottoposta, entro tre mesi dalla sua approvazione, a un referendum, su richiesta di un quinto dei parlamentari, oppure di 500.000 mila elettori o di 5 Consigli regionali. In tale ipotesi la legge entrerà in vigore solo se la maggioranza dei cittadini voterà a favore. Oltre alla funzione legislativa, il Parlamento, nella sua qualità di organo direttamente eletto dal popolo, esercita una funzione di controllo e di indirizzo politico sull’attività del Governo, per verificare l’attuazione del programma ed eventualmente indirizzare il governo ad attuarlo. Per le azioni di controllo e di indirizzo politico il Parlamento si avvale di specifici strumenti quali le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni. Infine al Parlamento è attribuita anche una funzione ispettiva, che lo stesso realizza svolgendo inchieste parlamentari. Maria Rappazzo Pag. 2 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale. Egli è il garante della Costituzione poiché esercita una funzione imparziale di collegamento e di coordinamento tra tutti gli organi più importanti dello Stato. In base alla nostra Costituzione, infatti, le funzioni del Presidente della Repubblica sono strettamente collegate a quelle dei tre fondamentali organi costituzionali, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nei confronti dei quali esercita funzioni di stimolo, di moderazione e di garanzia, per assicurare il corretto funzionamento dello Stato ed un ottimale equilibrio tra i poteri. La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del Presidente della Repubblica, che in dettaglio sono: 1. in relazione alla funzione esecutiva nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri; accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni; nominare alcuni funzionari statali di alto grado; presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo; effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo; dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere; 2. in relazione all'esercizio delle funzioni legislativa indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta; nominare fino a cinque senatori a vita; inviare messaggi alle Camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura; indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere; promulgare le leggi approvate in Parlamento; emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo; 3. in relazione all'esercizio della funzione giurisdizionale: presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale; concedere la grazia e commutare le pene. La Costituzione stabilisce che può essere eletto Presidente qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e all’elezione partecipano anche 58 delegati regionali. Nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea (maggioranza qualificata); per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta. La carica dura sette anni e non è previsto alcun divieto alla rieleggibilità dello stesso Presidente uscente. La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il Presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale. Può succedere che il Presidente della Repubblica sia temporaneamente impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni. In questo caso il Capo dello Stato viene sostituito dal Presidente del Senato. Qualora invece l’impedimento abbia natura permanente si procede all’elezione di un nuovo Presidente. La Costituzione prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge. In ogni caso il Presidente è responsabile per alto tradimento ( ad esempio se si accorda con potenze straniere ai danni del nostro Paese) o per attentato alla Costituzione ( se cerca, ad es. di modificare i valori fondamentali della nostra Costituzione, in modo illegale), per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento in seduta comune e successivamente giudicato dalla Corte Costituzionale. Maria Rappazzo Pag. 3 Il GOVERNO Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo, che consiste nell’attuare in modo concreto ed effettivo le scelte politiche e legislative del Parlamento e nel dirigere l’attività della Pubblica Amministrazione. In realtà il Governo non esercita soltanto la funzione esecutiva, ma assolve anche ad altre funzioni ( normativa, di indirizzo politico) mediante le quali si realizza l’attività dell’intero apparato statale e trova attuazione la sovranità dello Stato stesso. Il Governo è un organo composto dal Presidente del Consiglio, dai Ministri, dal Consiglio dei Ministri ( composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri). Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale e ne è il responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei Ministri, chiede alle Camere la fiducia, controfirma gli atti più importanti del Presidente della repubblica, presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, convoca e presiede il Consiglio dei ministri. I ministri sono organi del governo che svolgono funzioni di direzione politica ed amministrativa . In qualità di componenti del Consiglio dei Ministri, concorrono insieme al Presidente a definire l’indirizzo politico del paese e, in quanto organi individuali sono titolari ciascuno di un ramo della Pubblica amministrazione, chiamato ministero (ministri con portafoglio). Accanto a questi ministri vi sono i ministri senza portafoglio che svolgono solo funzioni politiche e tecniche, non essendo a capo di uno specifico settore amministrativo. Il Consiglio dei ministri in quanto organo collegiale, riveste un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito dell'organo complesso Governo. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto da tutti i Ministri con o senza portafoglio. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera, inoltre, su ogni altra questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere e provvede a dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri. La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". Stando a tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina; a queste potrebbe aggiungersene una ulteriore che si risolve nell'effettuazione del giuramento prescritto dall'art. 93 e della fiducia dei due rami del Parlamento. Il Presidente della Repubblica ha il delicato compito di nominare la persona che guiderà il Governo. A tale scopo egli si consulta con gli ex Presidenti della Repubblica, con i presidenti delle due Camere e con gli esponenti dei partiti presenti in parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. Individuata la persona che ritiene più idonea (che nella pratica corrisponde al leader designato dalla coalizione che vince le elezioni) gli affida l’incarico di formare il governo. Il Presidente del consiglio incaricato svolge egli stesso delle consultazioni per verificare se effettivamente sia possibile formare un Governo che trovi il consenso dei partiti della maggioranza e per individuare le persone più idonee a realizzare, insieme a lui il programma di Governo che intende attuare. Al termine delle consultazioni, se si palesa la possibilità di formare il Governo, egli si reca dal Capo dello Stato e scioglie la riserva accettando definitivamente l’incarico e presentando l’elenco dei ministri. Il procedimento si conclude con la nomina del Presidente del Consiglio e dei singoli ministri. Successivamente il Presidente del Consiglio ed i Ministri giurano fedeltà alla Repubblica davanti al Capo dello Stato. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, la quale viene accordata sulla base del programma che intende realizzare. Il Governo dovrebbe rimanere in carica, di regola, per tutta la durata della legislatura ma, in realtà le dimissioni anticipate sono quasi una costante nel nostro sistema. Esse possono essere provocate da una mozione di sfiducia approvata a maggioranza dal Parlamento ( crisi parlamentare) e in questo caso sono obbligatorie; da un disaccordo tra i suoi componenti o tra le forze politiche che lo sostengono. In questo caso il Presidente del Consiglio si dimette volontariamente provocando con ciò la caduta dell’intero Governo ( crisi extraparlamentare). Il Presidente della Repubblica che riceve formalmente le dimissioni, deve verificare se esiste in Parlamento la possibilità di accordare la fiducia ad un altro Governo composto da altri esponenti politici. Se non vi è tale disponibilità dovrà sciogliere le Camere e indire elezioni politiche anticipate. Spetterà al nuovo Parlamento accordare la fiducia ad un nuovo Governo. Il Governo ha un ruolo molto importante per quanto riguarda la funzione normativa. Innanzitutto al Governo è conferita la facoltà di presentare al parlamento disegni di legge, cioè proposte di legge, per una eventuale approvazione parlamentare. La Costituzione ha anche affidato al Governo il compito di emanare provvedimenti di natura normativa che prendono il nome di decreti-legge e decreti legislativi. I decreti legge sono provvedimenti normativi emanati in caso di necessità e di urgenza che hanno efficacia solo per 60 giorni: entro tale periodo devono essere trasformati in legge dal Parlamento. Nel caso in cui non vengono convertiti in legge decadono e non hanno più efficacia. I decreti legislativi sono provvedimenti legislativi emanati dal Governo su delega del Parlamento. La delega indica espressamente l’oggetto del decreto legislativo, i criteri ed i principi direttivi che il governo deve rispettare ed il termine di tempo entro cui deve essere emanato il decreto legislativo. Maria Rappazzo Pag. 4