IL PARLAMENTO Il Parlamento è formato da due

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IL PARLAMENTO Il Parlamento è formato da due
IL PARLAMENTO
Il Parlamento è formato da due organi: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. La
nostra Costituzione prevede un bicameralismo perfetto 1; la Camera e il Senato hanno identiche
funzioni, tra le due Camere vi sono però alcune differenze strutturali, riguardanti l’elettorato attivo e
passivo e la composizione delle due Assemblee. La Camera dei deputati è composta da 630
membri; è eletta da tutti i cittadini maggiorenni e per essere eletti bisogna avere almeno 25 anni. Il
Senato invece è composto da 315 membri elettivi, che devono avere almeno 40 anni, mentre
l’elettorato attivo spetta a coloro che hanno almeno 25 anni. Inoltre sono senatori a vita gli ex
Presidenti della Repubblica, nonché cinque persone nominate dal PdR tra coloro che hanno
illustrato la patria per alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario 2. Le Camere
durano in carica 5 anni, unica proroga consentita è in caso di guerra. Fino all’insediamento delle
nuove Camere perdurano le funzioni del parlamento: è l’istituto della prorogatio. Le Camere sono
convocate dai rispettivi Presidenti3, oppure su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente
della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione, per esempio per l’elezione del PdR, per la messa in stato d’accusa del PdR, per
l’elezione dei giudici costituzionali e i membri del CSM.
Ciascuna Camera adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta. Le Camere possono
deliberare con la presenza di metà più uno dei loro membri (numero legale). E la maggioranza per
adottare una deliberazione è la metà più uno dei presenti (maggioranza semplice) salvi casi in cui la
Costituzione richieda maggioranze più elevate. Il Presidente di ciascuna camera garantisce il
corretto svolgimento dei lavori, ne determina il calendario, assicura l’ordine. I gruppi parlamentari
raccolgono di regola i parlamentari appartenenti a uno stesso partito. L’iscrizione a un gruppo è
obbligatoria. Per formare un gruppo sono necessari, di regola, almeno 20 parlamentari alla Camera
e 10 al Senato. I parlamentari che non esprimono alcuna scelta sono iscritti di diritto a un gruppo
misto.
Sono previste cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sono ineleggibili certi soggetti che per la
loro particolare posizione non possono candidarsi alle elezioni, e se si presentano l’elezione è nulla
(ad es. i prefetti, i concessionari di pubblici servizi). L’incompatibilità è l’impossibilità per il
parlamentare eletto di esercitare altre cariche. Spetta alla Camera dopo le elezioni la verifica dei
poteri, cioè dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni (insindacabilità).
Altra cosa è l’inviolabilità, che interessa atti estranei alla funzione. Qui si limita l’intervento
dell’autorità giudiziaria per evitare che ostacoli indebitamente l’attività parlamentare (l’inviolabilità
è in questo caso relativa e temporanea), cessando con la fine della legislatura. Dopo la riforma
introdotta con la legge costituzionale 1/1993, l’art. 68 dispone che il parlamentare non può essere
arrestato senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che sia colpito da una sentenza
definitiva di condanna o sia colto nell’atto di commettere un reato; l’autorizzazione è richiesta
anche per le perquisizioni personali e domiciliari e per le intercettazioni telefoniche e della
corrispondenza. Il testo originario della Costituzione prevedeva invece l’autorizzazione a
procedere, per cui il consenso della Camera di appartenenza era necessario anche solo per iniziare a
1
Anche in altri Paesi è accolto il principio bicamerale, in Inghilterra il parlamento è composto dalla Camera dei Lords e
dalla Camera dei Comuni, in Germania da un Consiglio federale (Bundestag) e un Consiglio degli Stati (Bundesrat), in
USA la Camera dei rappresentanti e il Senato, espressivo degli Stati della Federazione.
2
Ci sono due Interpretazioni dell’art. 59 della Costituzione: ci possono essere non più di 5 senatori a vita di nomina
presidenziale, oppure ciascun Presidente della Repubblica può nominare cinque senatori, indipendentemente dal
numero dei senatori già in carica?
3
Essendo corpi collegiali, le Camere si riuniscono in base a una convocazione. La riunione di diritto è prevista dalla
Costituzione per il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il PdR, quando indice le elezioni del parlamento,
deve fissare il giorno della prima riunione delle nuove Camere.
svolgere un procedimento penale contro un parlamentare e per arrestarlo o tenerlo in detenzione,
anche quando vi fosse già stata una sentenza definitiva di condanna.
Oltre alla funzione legislativa spetta al Parlamento la funzione di indirizzo politico: una funzione
trasversale e superiore rispetto alle altre funzioni dello Stato, poiché riguarda la scelta degli obiettivi
dell’azione statale e dei mezzi per perseguirli. Il Parlamento partecipa a questa attività di indirizzo
politico sia controlla che l’azione del governo sia volta a perseguire i fini indicati nel suo
programma. Tra gli strumenti di controllo che il Parlamento ha nei confronti del governo e tramite i
quali le camere partecipano all’attività di indirizzo politico occorre richiamare: le interrogazioni, le
interpellanze, le inchieste, le mozioni.
L’interrogazione è una domanda scritta che un parlamentare rivolge al governo nel suo complesso o
a un singolo ministro per sapere se un determinato fatto di interesse generale sia vero, se il governo
lo conosca e se intende adottare qualche provvedimento in merito (per esempio se il governo è a
conoscenza degli sbarchi di clandestini e quali provvedimenti intenda assumere). I regolamenti
parlamentari hanno istituito il cosiddetto question time, un periodo di tempo in cui il governo
risponde a un numero prefissato di richieste di chiarimento presentate precedentemente.
L’interpellanza è una domanda scritta con la quale un parlamentare
chiede quali siano i motivi e
le finalità di un determinato comportamento del governo. L’interpellanza è più incisiva
dell’interrogazione in quanto è diretta a conoscere come il governo intenda perseguire gli obiettivi
delineati nel suo programma. La mozione è una richiesta scritta con la quale si promuove un
dibattito e una successiva votazione di una camera su una determinata questione. L’approvazione
della mozione da parte di una camera, o di entrambe, definisce gli indirizzi politici ai quali il
governo deve attenersi.
La mozione di sfiducia si ha quando non esiste più sintonia tra Parlamento e Governo. Deve essere
firmata da almeno 1/10 dei componenti della camere e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione (al fine di evitare colpi di mano delle minoranze). Dalla mozione
di sfiducia deve essere tenuta distinta la questione di fiducia (non prevista dalla Costituzione, ma
dai regolamenti parlamentari). Quando il governo pone la fiducia su una legge avverte il parlamento
che se la legge non verrà approvata, verrà meno la fiducia e dunque si aprirà una crisi di governo.
La manovra serve a “blindare” la legge, che in questo modo passa senza emendamenti; peraltro si
abuso di questo sistema che non garantisce il dibattito parlamentare e le minoranze.
La risoluzione è simile alla mozione, ma può essere proposta anche da un singolo parlamentare.
L’ordine del giorno è un documento con cui l’Assemblea o le Commissioni possono esprimere un
orientamento vincolante per il Governo. Per lo più è votato insieme a una legge, per dare
indicazioni al Governo ai fini della sua interpretazione e delle modalità di attuazione in sede
amministrativa.
Tra gli altri atti di indirizzo e di controllo occorre richiamare: le leggi di bilancio, la legge
finanziaria, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali, la deliberazione dello
stato di guerra.
Mentre l’approvazione del rendiconto è un atto di controllo sull’operato del Governo,
l’approvazione del bilancio preventivo è un atto di autorizzazione, indispensabile per esigere le
entrate ed effettuare le spese indicate in bilancio. La legge finanziaria ha la funzione di introdurre
alla normativa sul bilancio quelle modifiche necessarie per realizzare gli obiettivi economici che
l’esecutivo ha esposto nel suo programma, cioè la funzione di indirizzo politico.
Le camere deliberano lo stato di guerra, poi dichiarato dal Presidente della Repubblica, e
conferiscono al governo i poteri necessari.