delle voci di bilancio
Transcript
delle voci di bilancio
■ 6 6.1 201 La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio Premessa Oggetto di analisi del presente capitolo sarà la corretta valutazione civilistica e fiscale di ogni singola voce di bilancio, sulla base delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 2426 c.c. e nel d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per la valutazione civilistica, il nostro principale punto di riferimento sarà costituito dai principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio nazionale dei Ragionieri (CNDCeR). Viceversa, per la valutazione fiscale, faremo riferimento agli artt. 72-110 del TUIR integrati, ove possibile, dai chiarimenti ministeriali (circolari, risoluzioni) e giurisprudenziali. Impianto normativo della riforma societaria e adozione dei principi contabili internazionali Oltre ai principi contabili nazionali (tabella n. 1) riteniamo opportuno elencare di seguito (tabella n. 2) i principi contabili internazionali pubblicati dall’International Accounting Standard Board. Dal 1° aprile 2001, lo IASB ha raccolto l’eredità dell’International Accounting Standard Commitee (IASC); — (in parte) revisionando gli standard e le relative interpretazioni (c.d. Sic) che presentavano discrasie o lasciavano aperta la strada ad opzioni di contabilizzazione non più tollerabili (si tratta del c.d. processo di improvement); — (in parte) avviando un’opera di ricostruzione relativa, sostanzialmente, alle informazioni integrative e alla contabilizzazione degli strumenti finanziari. Tabella n. 1 - I principi contabili nazionali Princ. cont. n. Oggetto 1 Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati (aggiornato con il documento n. 11) 2 Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili e industriali (aggiornato con il documento n. 12) 2-bis Interpretazioni e chiarimenti relativi al documento 2 (aggiornato con il documento n. 12) 3 Le giacenze di magazzino (aggiornato con il documento n. 13) 4 I principi base delle immobilizzazioni tecniche (aggiornato con il documento n. 16) Segue 6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio 6.2 Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio 202 5 Fondi liquidi e scoperti bancari (aggiornato con il documento n. 14) 6 I crediti (aggiornato con il documento n. 15) 7 Debiti ed altre passività (aggiornato con il documento n. 19) 8 Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato (aggiornato con i documenti n. 17, 20 e 21) 9 Conversione in moneta nazionale delle operazioni delle partite in moneta estera (aggiornato con i documenti n. 26 e 27) 10 Commesse a lungo termine 11 Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati 12 Composizione e schemi di bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali 13 Le rimanenze di magazzino 14 Disponibilità liquide 15 I crediti 16 Le immobilizzazioni materiali 17 Il bilancio consolidato 18 Ratei e risconti 19 Fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti 20 Titoli e partecipazioni 21 Il metodo del patrimonio netto 22 Conti d’ordine 23 Lavori incorso su ordinazione 24 Le immobilizzazioni immateriali 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito 26 Operazioni e partite in moneta estera 27 Introduzione dell’euro quale moneta di conto 28 Il patrimonio netto 29 Cambiamenti di principi contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio 30 Bilanci intermedi Tabella n. 2 - I principi contabili internazionali IAS n. Oggetto 1 Presentazione del bilancio d’esercizio 2 Rimanenze Segue Bilanci consolidati (sostituito dai documenti n. 27 e 28) 4 Contabilizzazione degli ammortamenti 5 Informazioni da esporre nel bilancio d’esercizio (sostituito dal documento n. 1) 6 Trattamenti contabili delle variazioni dei prezzi (sostituito dal documento n. 15) 7 Rendiconto finanziario 8 Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili 10 Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 11 Commesse a lungo termine 12 Imposte sul reddito 13 Presentazione delle attività e delle passività correnti (sostituito dal documento n. 1) 14 Presentazione di informazioni contabili per settori 15 Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (*) 16 Immobili, impianti e macchinari 17 Leasing 18 Ricavi 19 Benefici per i dipendenti 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell’assistenza pubblica 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 22 Aggregazioni di imprese 23 Oneri finanziari 24 Illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo 25 Contabilizzazione degli investimenti (sostituito dai documenti n. 39 e 40) 26 Fondi di previdenza 27 Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli enti creditizi 31 Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d’esercizio e informazione integrativa 33 Utile per azione 34 Informativa infrannuale 35 Attività destinate a cessare 36 Riduzione del valore delle attività 203 Segue 6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio 3 204 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali 38 Attività immateriali 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 40 Immobili acquisiti per investimento 41 Agricoltura (*) IAS cancellato Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606 Al fine di favorire il processo di armonizzazione contabile internazionale, il Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606 (pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee 11-9-2002 n. 243) ha ampliato il campo di applicazione dei principi contabili internazionali IAS (con la sola esclusione degli IAS 32 e 39 oggetto di modifica) prevedendo entro il 2005: • l’obbligo per tutte le società europee quotate in borsa di redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali (incluse le banche e le compagnie assicurative); • la possibilità per tutti gli Stati membri di consentire o imporre l’applicazione degli IAS alle società quotate ed alle società non quotate per la redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio (non consolidati). Il regolamento ha previsto anche il possibile differimento (al più tardi nel 2007) dell’applicazione dei principi IAS nei confronti dei seguenti soggetti: • società quotate in un mercato regolamentato (europeo o terzo) che applicano attualmente un’altra serie di principi contabili riconosciuti internazionalmente; • società quotate in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro. Con riferimento a quanto sopra la relazione al regolamento ha ulteriormente precisato che la possibilità di adottare i principi contabili internazionali deve ritenersi sussistente solo se gli stessi: • non sono contrari al principio in base al quale il bilancio deve fornire il quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico; • rispondono a criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall’informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l’idoneità della gestione. Regolamento CE del 29 settembre 2003 n. 1725 Il regolamento CE n. 1725/2003 (pubblicato sulla G.U.C.E 29-9-2003), in conformità con il citato regolamento n. 1606/2002, ha ufficialmente riconosciuto i principi contabili degli IAS come unici documenti di riferimento per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate. In particolare questo documento: • ha reso obbligatoria l’adozione del regolamento CE n. 1606/2002 in tutti gli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2003 (in questo modo, i principi contabili passano dalla situazione attuale, in cui costituiscono mere disposizioni tecniche integrative e interpretative, a vere e proprie disposizioni aventi forza di legge); • con riferimento a tutti gli IAS esistenti alla data del 14 settembre 2002 (con la sola esclusione degli IAS 32 e 39 e dei SIC 5,16 e 17 in quanto ad essi collegati in corso di revisione da parte dello IASB). Al riguardo è stato affermato che “l’esistenza di principi di elevata qualità riguardanti gli strumenti finanziari (compresi i derivati) è importante per il mercato europeo dei capitali. Tuttavia nei casi dello IAS 32 e dello IAS 39 le modifiche attualmente previste sono così importanti che è appropriato non adottare questi principi in questa prima fase. Quando l’attuale progetto di revisione sarà stato completato e saranno stati pubblicati i principi rivisti, la Commissione considererà in via prioritaria la loro adozione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002. Di conseguenza devono essere adottati tutti i principi contabili internazionali esistenti il 14 settembre 2002 ad eccezione dello IAS 32, dello IAS 39 e delle relative interpretazioni ”. 205 Il regolamento CE n. 1606/2002 è stato recepito in Italia dalla l. 31-10-2003, n. 306 (pubblicata sul S.O. della G.U. n. 266 del 15-11-2003). Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2005, l’art. 25 di questo provvedimento prevede l’obbligo di adottare gli IAS per la redazione: • del bilancio d’esercizio delle società quotate (e non solo, dunque, nella redazione del bilancio consolidato così come previsto dal regolamento n. 1606/2002); • del bilancio d’esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico ai sensi dell’art. 116 d.lgs. n. 58/98; • del bilancio d’esercizio e consolidato delle banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia; • del bilancio consolidato delle imprese assicurative e del bilancio d’esercizio di dette imprese solo se quotate e non obbligate a redigere il bilancio consolidato. L’adozione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio o consolidato è stata, infine, considerata facoltativa per le società non quotate che redigono il bilancio non in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435bis del c.c. È importante sottolineare che, nonostante l’obbligo di adozione degli IAS sia stato previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2005, la necessità di produrre un bilancio con dati comparati, comporterà la necessità di considerare i principi contabili internazionali già dal gennaio 2004. Nella seguente tabella è possibile riassumere le previsioni attualmente vigenti per l’adozione dei principi contabili internazionali in Italia. 6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio Recepimento in Italia 206 Tabella n. 3 Modalità di adozione dei principi contabili internazionali in Italia Obbligo Bilancio consolidato delle società quotate Facoltà Esclusione Bilancio d’esercizio e consolidato delle società non quotate Bilancio d’esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione non quotate (d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173) Bilancio d’esercizio delle società quotate Bilancio d’esercizio delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del c.c. Bilancio d’esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all’art. 116 del d.lgs. 24/02/ 1998, n. 58 Bilancio d’esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia Bilancio consolidato delle imprese di assicurazione (d.lgs. 26/05/ 1997, n. 173) Bilancio d’esercizio delle imprese di assicurazione solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio Coordinamento con la normativa fiscale Coerentemente con il recepimento in Italia degli IAS, il comma 1, lettera g) dell’art. 25 della legge comunitaria 2003 ha previsto (entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge ovvero entro il 30 novembre 2004) l’obbligo, da parte del Governo, di operare “l’eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali”. Il problema più rilevante da chiarire riguarda il trattamento fiscale della prevista valutazione al fair value della immobilizzazioni immateriali (le soluzioni ipotizzabili sono due: doppia valutazione, civilistica e fiscale, oppure unica valutazione valida anche ai fini fiscali). Allo stato attuale, è possibile ipotizzare: • l’utilizzo del prospetto di separazione dei criteri di redazione del bilancio da quello di determinazione del reddito fiscale (ex art. 109 nuovo TUIR) per ottenere la deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali; • l’indeducibilità dei costi fiscalmente non previsti contabilizzati in base agli IAS (es. svalutazioni dovute a perdite permanenti di valore). Rilevazione contabile delle modifiche ai criteri di valutazione derivanti dagli IAS L’applicazione degli IAS determinerà (in alcuni casi) la necessità di rilevare (ricordiamo già a partire dal bilancio d’esercizio 2004) gli effetti derivanti dalla modifica dei criteri di valutazione delle varie poste. A titolo meramente esemplificativo, infatti, a differenza dei principi contabili nazionali, gli IAS prevedono: • la possibilità di valutare gli investimenti immobiliari (costituiti da immobili non strumentali che non partecipano al processo produttivo) al fair value, in alternativa al costo; • l’inesistenza delle spese pluriennali (pertanto, se queste non sono ancora state interamente ammortizzate devono essere eliminate dal bilancio); • la possibilità di non ammortizzare l’avviamento previa verifica annuale del relativo valore (c.d. impairment test); • l’impossibilità di valutare le rimanenze utilizzando il criterio LIFO (secondo gli IAS i soli criteri di valutazione utilizzabili sono il costo medio e il FIFO); • la necessità di attualizzare e successivamente rivalutare il TFR. Il documento IFRS1 emesso dallo IASB (First time adoption of International Financial Reporting Standards) disciplina direttamente il trattamento contabile di riferimento per l’applicazione degli IAS nei bilanci conformi agli IFRS stessi (bilanci d’esercizio, consolidati e intermedi). In particolare, in sede di prima adozione, è previsto che gli elementi dell’attivo e del passivo iscritti in bilancio debbano essere riscritti in conformità a quanto disposto dagli IFRS e che, pertanto: • le poste che in quella data non rappresentavano attività devono essere rilevate come tali; • le poste che non erano rilevate come passività secondo i principi nazionali ma che, invece, lo sono in base a quanto disposto dai principi contabili internazionali, devono essere rilevate (e viceversa). Nello specifico, le rettifiche apportate a questi elementi devono essere imputate agli utili a nuovo del primo bilancio iscritto in base agli IFRS (ovvero il bilancio d’esercizio 2004). A seguito del recepimento dei principi contabili internazionali, il saldo relativo alla voce “utili a nuovo” potrebbe avere anche segno negativo. 6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio 6.2.1 207 208 Esempio Nel bilancio 2004 una società ha contabilizzato “spese di ricerca” per un importo pari a 4.000 €. Considerato che questa voce non costituisce un’attività per lo IAS 38, nelle scritture contabili occorrerà rettificare la capitalizzazione attraverso la seguente scrittura in P.D.: Utili a nuovo 6.2.2 a Spese di ricerca 4.000,00 Le esenzioni dall’applicazione dei principi contabili internazionali Oltre a quanto sopra, l’IFRS1 distingue tra: • esenzioni facoltative: trattasi di agevolazioni concesse alla società in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali e in grado di escludere la necessità di seguire le indicazioni dei principi contabili internazionali stessi; • esenzioni obbligatorie: (eliminazione dal bilancio di attività e passività finanziarie, contabilizzazione delle operazioni di copertura, stime). Per un elenco di queste ipotesi si veda la seguente tabella. Esenzioni facoltative Beneficio Aggregazioni aziendali (es. fusioni, — Possibilità di non dover determinare i fair value dei beni interessati scissioni, conferimenti, bilancio con(così come previsto dallo IAS 22). solidati) - IAS 22 — Rilevazione dei beni ai valori contabili. Transizione da una valutazione al fair Per la difficoltà di ricostruire i dati relativi al valore di costo, è consentito value (valore equo) o rivalutazioni a l’uso del fair value o del valore rivalutato come costo presunto (deemed una valutazione al costo presunto cost). (deemed cost) Benefici ai dipendenti (IAS 19) Possibilità di rilevare tutti i proventi e le perdite, anche nel caso in cui si decida di utilizzare il c.d. corridor approach. Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio Differenze cumulative di conversio- Possibilità di non imputare le differenze di cambio che si riferiscono ad un invene delle partite in moneta estera stimento in un’entità estera come componenti separate di patrimonio netto. Strumenti finanziari composti Possibilità di non separare le componenti assimilabili al passivo da quelle del patrimonio se la componente inclusa nelle passività non è più presente alla data del passaggio agli IRFS. Attività e passività di società controllate, collegate e joint venture su cui viene esercitata un’influenza significativa Nel caso in cui la capogruppo si sia uniformata agli IRS e le controllate (collegate o joint venture) utilizzino ancora principi non coerenti con gli IRFS, queste ultime devono, nel proprio bilancio d’esercizio, alternativamente iscrivere: — i valori contabili che sarebbero inclusi nel bilancio consolidato della controllante basandosi sulla data di transizione agli IFRS (se non sono state apportate modifiche in sede di consolidamento); — i valori contabili iscritti in base a quanto previsto dallo IFRS1. Segue Viceversa, se la capogruppo diventa un First-time adopter dopo una delle proprie controllate (collegate o joint venture) sarà tenuta a riportare nel proprio bilancio consolidato i beni delle società controllate al medesimo valore a cui questi ultimi sono iscritti nel loro bilancio d’esercizio, dopo aver apportare le dovute modifiche connesse al consolidamento. Esenzioni obbligatorie 209 Beneficio Eliminazione in bilancio di atti- Dopo l’eliminazione di determinate voci dal bilancio in sede di prima applicavità e passività finanziarie (c.d. zione degli IFRS, questi elementi non devono essere iscritti nel bilancio conforderecognition) me agli IFRS. Questo principio è derogabile: a) per la rilevazione di derivati e di altri diritti o impegni derivanti dal servizio di uno strumento finanziario connessi ad operazioni di derecognition già effettuate, ma ancora esistenti alla data di transizione agli IFRS; b) per il consolidamento delle società veicolo (special pur pose entities) controllate alla data del passaggio agli IFRS, se esistenti precedentemente al passaggio o mantenenti attività o passività finanziarie eliminate dal bilancio in base all’applicazione di precedenti principi contabili utilizzati Contabilizzazione delle opera- Eliminazione di quelle non qualificabili come tali secondo quanto disposto zioni di copertura dallo IAS 39 6.3 Le stime effettuate tramite l’applicazione degli IFRS alla data di transizione devono essere coerenti con quelle effettuate alla data di iscrizione delle poste adottando i propri precedenti principi contabili Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono costituite dal denaro e dai valori in cassa, assegni, depositi bancari e postali. Al momento della redazione del bilancio, la società è tenuta a determinare la reale sussistenza delle disponibilità prontamente utilizzabili per qualsiasi scopo (princ. cont. n. 14 CNDCeR). A tal fine occorrerà individuare: • la differenza esistente tra il saldo contabile e il saldo effettivo di cassa; • l’esistenza di fondi liquidi vincolati. 6.3.1 Denaro e valori di cassa La cassa è costituita dal denaro (moneta avente corso legale) e dai valori bollati (marche da bollo, francobolli). Per la redazione del bilancio, è opportuno suddividere tra: a) denaro contante; b) assegni; c) altri valori. 6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio Stime Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio 210 Le valute estere esistenti in cassa devono essere indicate: • al cambio fisso, se appartenenti a paesi inclusi nell’Unione Monetaria; • al costo di acquisto o, se inferiore, a quello di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, se appartenenti a paesi non inclusi nell’Unione Monetaria. Occorre considerare che: 1) il saldo del conto “cassa” non deve mai esser elevato (tenuto conto della natura dell’attività svolta) e deve essere sempre positivo o nullo (in caso contrario l’Amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari o considerare il denaro come ripartito tra i soci ovvero assegnato/utilizzato dall’amministratore); 2) i pagamenti di fatture d’importo elevato non devono mai essere effettuati mediante l’uso della cassa; 3) al momento della predisposizione del bilancio, tutti gli assegni ricevuti e non ancora presentati in banca devono essere classificati alla voce “assegni”; 4) in caso di consistenti movimenti di cassa, l’Amministrazione finanziaria può presumere che i versamenti ed i prelievi nascondano delle operazioni “in nero”; 5) l’uso del denaro contante per operazioni superiori a € 10.329,14 può essere effettuato solo attraverso assegni bancari, circolari e postali non trasferibili (con intestazione esatta e completa), carte di credito, ordini di pagamento, ricevute e simili. La banche hanno l’obbligo di: — identificare le parti e colui che effettua materialmente l’operazione; — registrare i nominativi e il codice fiscale in un apposito archivio; — informare la Questura in caso di trasferimenti considerati “dubbi”. In sede di chiusura di bilancio, occorrerà verificare: • l’effettiva consistenza del conto “cassa” con il relativo saldo contabile. Le eventuali differenze possono essere dovute a: — abbuoni non contabilizzati; — movimenti finanziari non rilevati o rilevati in maniera inesatta; • la composizione del conto “cassa”. In particolare, tale conto dovrà essere: — depurato dei “sospesi” e delle cambiali attive in portafoglio (quest’ultime da rilevare separatamente); — sdoppiato nei sottoconti “cassa contanti e valori” (per il liquido, le valute estere, le carte ed i valori bollati e francobolli) e “cassa assegni” (per gli assegni bancari e circolari). In tal caso in p.d. si avrà la seguente rilevazione: # a Cassa 100,00 Cassa contanti 50,00 Cassa assegni 50,00 • l’esistenza di eventuali sospesi di cassa/esborsi di denaro in c/future spese (movimenti di denaro già avvenuti ma non ancora rilevati contabilmente). In tal caso in P.D. si rileverà (per l’importo corrispondente): Anticipi c/spese a Cassa 211 50,00 Anticipi c/spese: voce C.II.5 attivo s.p. Al momento della ricezione delle note spese occorrerà rilevare i relativi costi: # a Anticipi c/spese 50,00 Rimborso spese documentate (o altro) 40,00 Cassa (in caso di restituzione della differenza) 10,00 • l’avvenuta contabilizzazione dei pagamenti e degli acquisti di beni/servizi per i quali non è ancora giunta la fattura; Pagamento in attesa di fattura a Cassa 10,00 Pagamento in attesa di fattura: voce C.II.5 attivo s.p. Al momento della ricezione della fattura: a Fornitori Merci c/acquisti IVA ns/credito Fornitori 12,00 10,00 2,00 a # Pagamento in attesa di fattura Cassa 12,00 10,00 2,00 Valutazione fiscale Nessuna disposizione specifica è prevista dal TUIR. 6.3.2 Depositi bancari e conti correnti postali Valutazione civilistica I depositi bancari e i conti correnti postali sono costituiti dai: • fondi disponibili presso gli istituti bancari, finanziari o l’amministrazione postale, incassabili a pronti o a breve termine; 6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio # 212 • conti bancari presso istituti italiani ed esteri; • conti in valuta presso istituti italiani ed esteri (da convertire al cambio di fine esercizio). Il conto bancario e i relativi interessi attivi/passivi maturati nell’esercizio devono essere gestiti e rilevati per ogni singola banca senza alcuna compensazione. In sede di chiusura occorrerà: • verificare, per ogni banca, la corrispondenza tra le operazioni risultanti nei diversi estratti conto bancari e il saldo contabile. I due saldi potranno non coincidere a causa di operazioni già effettuate ma non ancora contabilizzate dalla società o dalla banca. In tal caso, per la riconciliazione, potrà essere utile la compilazione di un apposito prospetto. Al termine, il saldo contabile riconciliato dovrà essere uguale al saldo risultante dall’estratto conto bancario; • rilevare separatamente l’ammontare degli interessi attivi e passivi di competenza dell’esercizio. Esempio: # a Interessi attivi su c/c bancari 100,00 Banca c/c 73,00 Erario c/ritenute subite (27% di 100) 27,00 # a Banca c/c 60,00 Interessi passivi 55,00 Oneri bancari 5,00 Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio Analogamente, in caso di conto correnti postali, si avrà: # a Interessi attivi su c/c postali 100,00 Posta c/c 73,00 Erario c/ritenute subite (27% di 100) 27,00 Interessi passivi su c/c postali a Banca c/c 5,00 213 Valutazione fiscale L’Ente poste italiane e le banche sono tenuti ad operare una ritenuta pari al 27% a titolo di acconto sugli interessi e gli altri proventi corrisposti alle società di capitali, s.n.c., s.a.s. ed altri soggetti equiparati dall’art. 5 del TUIR (art. 26, c. 2, d.P.R. n. 600/ 1973). Tale ritenuta deve essere scomputata dall’IRES netta dovuta dalle società di capitali e, per le società di persone, attribuita a ciascun socio (ai fini IRPEF) in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Gli interessi concorrono alla formazione del reddito d’impresa per l’ammontare maturato nell’esercizio. 6.3.3 Valori bollati e postali Il costo sostenuto per l’acquisto di marche da bollo, cambiali e francobolli può essere documentato mediante l’emissione di un’apposita distinta. Lo scarico del conto “cassa e valori bollati” può essere rilevato periodicamente e non ad ogni singolo utilizzo (es. ogni settimana o in base agli intervalli di tempo ritenuti più opportuni). Esempio: All’atto dell’acquisto di marche da bollo e francobolli: Cassa valori bollati e postali a Cassa contanti 10,00 a Cassa valori postali 2,00 a Cassa valori bollati 8,00 Spese postali Dopo l’utilizzo di marche da bollo: Imposte e tasse deducibili 6.3.4 Carte di credito Com’è noto, la carta di credito consente di acquistare, mediante l’apposizione di una semplice firma, beni e servizi senza l’obbligo di pagamento diretto al fornitore. La carta di credito non è un titolo di credito o un altro mezzo di pagamento, bensì un semplice documento di identificazione e di legittimazione (ex art. 2002 c.c.) per l’acquisto di beni e servizi a credito (in tal senso: ris. min. 5-10-1985, n. 8/727). 6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio Dopo l’utilizzo dei francobolli (periodicamente): 214 La rilevazione contabile delle operazioni effettuate mediante l’utilizzo di carte di credito può essere effettuata con le seguenti modalità: Vendita All’atto della vendita (incasso in denaro di € 400,00 e con carte di credito per € 500,00) # Cassa a Vendite 900,00 400,00 Crediti 500,00 All’atto dell’accredito da parte della società emittente la carta di credito (al netto delle commissioni) # a Crediti Banca c/c 500,00 495,00 Commissioni passive 5,00 Acquisto All’atto dell’acquisto: Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio # a Carte di credito c/acquisti 600,00 Merci c/acquisti 500,00 IVA ns/credito 100,00 All’atto del ricevimento dell’estratto conto: # Carte di credito c/acquisti Commissioni passive a Banca c/c 602,00 600,00 2,00