delle voci di bilancio

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delle voci di bilancio
■
6
6.1
201
La valutazione civilistica e fiscale
delle voci di bilancio
Premessa
Oggetto di analisi del presente capitolo sarà la corretta valutazione civilistica e fiscale
di ogni singola voce di bilancio, sulla base delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 2426 c.c. e nel d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per la
valutazione civilistica, il nostro principale punto di riferimento sarà costituito dai
principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio nazionale dei Ragionieri (CNDCeR).
Viceversa, per la valutazione fiscale, faremo riferimento agli artt. 72-110 del TUIR
integrati, ove possibile, dai chiarimenti ministeriali (circolari, risoluzioni) e giurisprudenziali.
Impianto normativo della riforma societaria e adozione dei
principi contabili internazionali
Oltre ai principi contabili nazionali (tabella n. 1) riteniamo opportuno elencare di
seguito (tabella n. 2) i principi contabili internazionali pubblicati dall’International
Accounting Standard Board.
Dal 1° aprile 2001, lo IASB ha raccolto l’eredità dell’International Accounting Standard Commitee (IASC);
— (in parte) revisionando gli standard e le relative interpretazioni (c.d. Sic) che
presentavano discrasie o lasciavano aperta la strada ad opzioni di contabilizzazione non più tollerabili (si tratta del c.d. processo di improvement);
— (in parte) avviando un’opera di ricostruzione relativa, sostanzialmente, alle informazioni integrative e alla contabilizzazione degli strumenti finanziari.
Tabella n. 1 - I principi contabili nazionali
Princ.
cont. n.
Oggetto
1
Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati (aggiornato con il documento n. 11)
2
Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili e industriali (aggiornato con
il documento n. 12)
2-bis
Interpretazioni e chiarimenti relativi al documento 2 (aggiornato con il documento n. 12)
3
Le giacenze di magazzino (aggiornato con il documento n. 13)
4
I principi base delle immobilizzazioni tecniche (aggiornato con il documento n. 16)
Segue
6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio
6.2
Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio
202
5
Fondi liquidi e scoperti bancari (aggiornato con il documento n. 14)
6
I crediti (aggiornato con il documento n. 15)
7
Debiti ed altre passività (aggiornato con il documento n. 19)
8
Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato (aggiornato con i documenti n. 17, 20 e 21)
9
Conversione in moneta nazionale delle operazioni delle partite in moneta estera (aggiornato con
i documenti n. 26 e 27)
10
Commesse a lungo termine
11
Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati
12
Composizione e schemi di bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali
13
Le rimanenze di magazzino
14
Disponibilità liquide
15
I crediti
16
Le immobilizzazioni materiali
17
Il bilancio consolidato
18
Ratei e risconti
19
Fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti
20
Titoli e partecipazioni
21
Il metodo del patrimonio netto
22
Conti d’ordine
23
Lavori incorso su ordinazione
24
Le immobilizzazioni immateriali
25
Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
26
Operazioni e partite in moneta estera
27
Introduzione dell’euro quale moneta di conto
28
Il patrimonio netto
29
Cambiamenti di principi contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
30
Bilanci intermedi
Tabella n. 2 - I principi contabili internazionali
IAS n.
Oggetto
1
Presentazione del bilancio d’esercizio
2
Rimanenze
Segue
Bilanci consolidati (sostituito dai documenti n. 27 e 28)
4
Contabilizzazione degli ammortamenti
5
Informazioni da esporre nel bilancio d’esercizio (sostituito dal documento n. 1)
6
Trattamenti contabili delle variazioni dei prezzi (sostituito dal documento n. 15)
7
Rendiconto finanziario
8
Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili
10
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
11
Commesse a lungo termine
12
Imposte sul reddito
13
Presentazione delle attività e delle passività correnti (sostituito dal documento n. 1)
14
Presentazione di informazioni contabili per settori
15
Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (*)
16
Immobili, impianti e macchinari
17
Leasing
18
Ricavi
19
Benefici per i dipendenti
20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell’assistenza pubblica
21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
22
Aggregazioni di imprese
23
Oneri finanziari
24
Illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo
25
Contabilizzazione degli investimenti (sostituito dai documenti n. 39 e 40)
26
Fondi di previdenza
27
Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate
28
Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate
29
Informazioni contabili in economie iperinflazionate
30
Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli enti creditizi
31
Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture
32
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d’esercizio e informazione integrativa
33
Utile per azione
34
Informativa infrannuale
35
Attività destinate a cessare
36
Riduzione del valore delle attività
203
Segue
6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio
3
204
37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
38
Attività immateriali
39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
40
Immobili acquisiti per investimento
41
Agricoltura
(*) IAS cancellato
Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio
Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606
Al fine di favorire il processo di armonizzazione contabile internazionale, il Regolamento
CE del 19 luglio 2002 n. 1606 (pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee 11-9-2002
n. 243) ha ampliato il campo di applicazione dei principi contabili internazionali IAS (con
la sola esclusione degli IAS 32 e 39 oggetto di modifica) prevedendo entro il 2005:
• l’obbligo per tutte le società europee quotate in borsa di redigere il bilancio
consolidato secondo i principi contabili internazionali (incluse le banche e le
compagnie assicurative);
• la possibilità per tutti gli Stati membri di consentire o imporre l’applicazione degli
IAS alle società quotate ed alle società non quotate per la redazione dei rispettivi
bilanci d’esercizio (non consolidati).
Il regolamento ha previsto anche il possibile differimento (al più tardi nel 2007)
dell’applicazione dei principi IAS nei confronti dei seguenti soggetti:
• società quotate in un mercato regolamentato (europeo o terzo) che applicano
attualmente un’altra serie di principi contabili riconosciuti internazionalmente;
• società quotate in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro.
Con riferimento a quanto sopra la relazione al regolamento ha ulteriormente precisato che la possibilità di adottare i principi contabili internazionali deve ritenersi
sussistente solo se gli stessi:
• non sono contrari al principio in base al quale il bilancio deve fornire il quadro
fedele della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico;
• rispondono a criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità
richiesti dall’informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l’idoneità della gestione.
Regolamento CE del 29 settembre 2003 n. 1725
Il regolamento CE n. 1725/2003 (pubblicato sulla G.U.C.E 29-9-2003), in conformità
con il citato regolamento n. 1606/2002, ha ufficialmente riconosciuto i principi
contabili degli IAS come unici documenti di riferimento per la redazione dei bilanci
consolidati delle società quotate.
In particolare questo documento:
• ha reso obbligatoria l’adozione del regolamento CE n. 1606/2002 in tutti gli Stati
membri a partire dal 16 ottobre 2003 (in questo modo, i principi contabili passano
dalla situazione attuale, in cui costituiscono mere disposizioni tecniche integrative
e interpretative, a vere e proprie disposizioni aventi forza di legge);
• con riferimento a tutti gli IAS esistenti alla data del 14 settembre 2002 (con la
sola esclusione degli IAS 32 e 39 e dei SIC 5,16 e 17 in quanto ad essi collegati
in corso di revisione da parte dello IASB).
Al riguardo è stato affermato che “l’esistenza di principi di elevata qualità riguardanti gli strumenti finanziari (compresi i derivati) è importante per il mercato
europeo dei capitali. Tuttavia nei casi dello IAS 32 e dello IAS 39 le modifiche
attualmente previste sono così importanti che è appropriato non adottare questi
principi in questa prima fase. Quando l’attuale progetto di revisione sarà stato
completato e saranno stati pubblicati i principi rivisti, la Commissione considererà
in via prioritaria la loro adozione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.
Di conseguenza devono essere adottati tutti i principi contabili internazionali esistenti
il 14 settembre 2002 ad eccezione dello IAS 32, dello IAS 39 e delle relative
interpretazioni ”.
205
Il regolamento CE n. 1606/2002 è stato recepito in Italia dalla l. 31-10-2003, n. 306
(pubblicata sul S.O. della G.U. n. 266 del 15-11-2003).
Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2005, l’art. 25 di questo provvedimento
prevede l’obbligo di adottare gli IAS per la redazione:
• del bilancio d’esercizio delle società quotate (e non solo, dunque, nella
redazione del bilancio consolidato così come previsto dal regolamento n.
1606/2002);
• del bilancio d’esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari
diffusi presso il pubblico ai sensi dell’art. 116 d.lgs. n. 58/98;
• del bilancio d’esercizio e consolidato delle banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia;
• del bilancio consolidato delle imprese assicurative e del bilancio d’esercizio di
dette imprese solo se quotate e non obbligate a redigere il bilancio consolidato.
L’adozione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio o consolidato è stata, infine, considerata facoltativa per le società non
quotate che redigono il bilancio non in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435bis del c.c.
È importante sottolineare che, nonostante l’obbligo di adozione degli IAS sia stato
previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2005, la necessità di produrre un bilancio con
dati comparati, comporterà la necessità di considerare i principi contabili internazionali già dal gennaio 2004.
Nella seguente tabella è possibile riassumere le previsioni attualmente vigenti per
l’adozione dei principi contabili internazionali in Italia.
6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio
Recepimento in Italia
206
Tabella n. 3
Modalità di adozione dei principi contabili internazionali in Italia
Obbligo
Bilancio consolidato delle società
quotate
Facoltà
Esclusione
Bilancio d’esercizio e consolidato
delle società non quotate
Bilancio d’esercizio e consolidato
delle imprese di assicurazione non
quotate (d.lgs. 26 maggio 1997, n.
173)
Bilancio d’esercizio delle società
quotate
Bilancio d’esercizio delle società
che possono redigere il bilancio in
forma abbreviata ai sensi dell’art.
2435-bis del c.c.
Bilancio d’esercizio e consolidato
delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
di cui all’art. 116 del d.lgs. 24/02/
1998, n. 58
Bilancio d’esercizio e consolidato
delle banche e degli intermediari
finanziari sottoposti alla vigilanza
della Banca d’Italia
Bilancio consolidato delle imprese di assicurazione (d.lgs. 26/05/
1997, n. 173)
Bilancio d’esercizio delle imprese
di assicurazione solo nel caso in
cui sono quotate e non redigono
il bilancio consolidato
Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio
Coordinamento con la normativa fiscale
Coerentemente con il recepimento in Italia degli IAS, il comma 1, lettera g) dell’art.
25 della legge comunitaria 2003 ha previsto (entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della legge ovvero entro il 30 novembre 2004) l’obbligo, da parte
del Governo, di operare “l’eventuale modifica della normativa fiscale in materia di
reddito d’impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali”.
Il problema più rilevante da chiarire riguarda il trattamento fiscale della prevista
valutazione al fair value della immobilizzazioni immateriali (le soluzioni ipotizzabili
sono due: doppia valutazione, civilistica e fiscale, oppure unica valutazione valida
anche ai fini fiscali).
Allo stato attuale, è possibile ipotizzare:
• l’utilizzo del prospetto di separazione dei criteri di redazione del bilancio da
quello di determinazione del reddito fiscale (ex art. 109 nuovo TUIR) per
ottenere la deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali;
• l’indeducibilità dei costi fiscalmente non previsti contabilizzati in base agli IAS
(es. svalutazioni dovute a perdite permanenti di valore).
Rilevazione contabile delle modifiche ai criteri di valutazione
derivanti dagli IAS
L’applicazione degli IAS determinerà (in alcuni casi) la necessità di rilevare (ricordiamo già a partire dal bilancio d’esercizio 2004) gli effetti derivanti dalla modifica dei
criteri di valutazione delle varie poste. A titolo meramente esemplificativo, infatti, a
differenza dei principi contabili nazionali, gli IAS prevedono:
• la possibilità di valutare gli investimenti immobiliari (costituiti da immobili non
strumentali che non partecipano al processo produttivo) al fair value, in alternativa al costo;
• l’inesistenza delle spese pluriennali (pertanto, se queste non sono ancora state
interamente ammortizzate devono essere eliminate dal bilancio);
• la possibilità di non ammortizzare l’avviamento previa verifica annuale del relativo valore (c.d. impairment test);
• l’impossibilità di valutare le rimanenze utilizzando il criterio LIFO (secondo gli
IAS i soli criteri di valutazione utilizzabili sono il costo medio e il FIFO);
• la necessità di attualizzare e successivamente rivalutare il TFR.
Il documento IFRS1 emesso dallo IASB (First time adoption of International Financial
Reporting Standards) disciplina direttamente il trattamento contabile di riferimento
per l’applicazione degli IAS nei bilanci conformi agli IFRS stessi (bilanci d’esercizio,
consolidati e intermedi).
In particolare, in sede di prima adozione, è previsto che gli elementi dell’attivo e del
passivo iscritti in bilancio debbano essere riscritti in conformità a quanto disposto
dagli IFRS e che, pertanto:
• le poste che in quella data non rappresentavano attività devono essere rilevate
come tali;
• le poste che non erano rilevate come passività secondo i principi nazionali ma
che, invece, lo sono in base a quanto disposto dai principi contabili internazionali,
devono essere rilevate (e viceversa).
Nello specifico, le rettifiche apportate a questi elementi devono essere imputate
agli utili a nuovo del primo bilancio iscritto in base agli IFRS (ovvero il bilancio
d’esercizio 2004). A seguito del recepimento dei principi contabili internazionali, il saldo relativo alla voce “utili a nuovo” potrebbe avere anche segno negativo.
6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio
6.2.1
207
208
Esempio
Nel bilancio 2004 una società ha contabilizzato “spese di ricerca” per un importo pari
a 4.000 €. Considerato che questa voce non costituisce un’attività per lo IAS 38,
nelle scritture contabili occorrerà rettificare la capitalizzazione attraverso la seguente
scrittura in P.D.:
Utili a nuovo
6.2.2
a
Spese di ricerca
4.000,00
Le esenzioni dall’applicazione dei principi contabili internazionali
Oltre a quanto sopra, l’IFRS1 distingue tra:
• esenzioni facoltative: trattasi di agevolazioni concesse alla società in sede di prima
adozione dei principi contabili internazionali e in grado di escludere la necessità
di seguire le indicazioni dei principi contabili internazionali stessi;
• esenzioni obbligatorie: (eliminazione dal bilancio di attività e passività finanziarie,
contabilizzazione delle operazioni di copertura, stime).
Per un elenco di queste ipotesi si veda la seguente tabella.
Esenzioni facoltative
Beneficio
Aggregazioni aziendali (es. fusioni, — Possibilità di non dover determinare i fair value dei beni interessati
scissioni, conferimenti, bilancio con(così come previsto dallo IAS 22).
solidati) - IAS 22
— Rilevazione dei beni ai valori contabili.
Transizione da una valutazione al fair Per la difficoltà di ricostruire i dati relativi al valore di costo, è consentito
value (valore equo) o rivalutazioni a l’uso del fair value o del valore rivalutato come costo presunto (deemed
una valutazione al costo presunto cost).
(deemed cost)
Benefici ai dipendenti (IAS 19)
Possibilità di rilevare tutti i proventi e le perdite, anche nel caso in cui si
decida di utilizzare il c.d. corridor approach.
Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio
Differenze cumulative di conversio- Possibilità di non imputare le differenze di cambio che si riferiscono ad un invene delle partite in moneta estera
stimento in un’entità estera come componenti separate di patrimonio netto.
Strumenti finanziari composti
Possibilità di non separare le componenti assimilabili al passivo da quelle
del patrimonio se la componente inclusa nelle passività non è più presente alla data del passaggio agli IRFS.
Attività e passività di società controllate, collegate e joint venture su cui
viene esercitata un’influenza significativa
Nel caso in cui la capogruppo si sia uniformata agli IRS e le controllate
(collegate o joint venture) utilizzino ancora principi non coerenti con gli
IRFS, queste ultime devono, nel proprio bilancio d’esercizio, alternativamente iscrivere:
— i valori contabili che sarebbero inclusi nel bilancio consolidato della
controllante basandosi sulla data di transizione agli IFRS (se non sono
state apportate modifiche in sede di consolidamento);
— i valori contabili iscritti in base a quanto previsto dallo IFRS1.
Segue
Viceversa, se la capogruppo diventa un First-time adopter dopo una delle proprie controllate (collegate o joint venture) sarà tenuta a riportare nel proprio
bilancio consolidato i beni delle società controllate al medesimo valore a cui
questi ultimi sono iscritti nel loro bilancio d’esercizio, dopo aver apportare le
dovute modifiche connesse al consolidamento.
Esenzioni obbligatorie
209
Beneficio
Eliminazione in bilancio di atti- Dopo l’eliminazione di determinate voci dal bilancio in sede di prima applicavità e passività finanziarie (c.d. zione degli IFRS, questi elementi non devono essere iscritti nel bilancio conforderecognition)
me agli IFRS.
Questo principio è derogabile:
a) per la rilevazione di derivati e di altri diritti o impegni derivanti dal
servizio di uno strumento finanziario connessi ad operazioni di derecognition già effettuate, ma ancora esistenti alla data di transizione agli
IFRS;
b) per il consolidamento delle società veicolo (special pur pose entities)
controllate alla data del passaggio agli IFRS, se esistenti precedentemente al passaggio o mantenenti attività o passività finanziarie eliminate dal bilancio in base all’applicazione di precedenti principi contabili utilizzati
Contabilizzazione delle opera- Eliminazione di quelle non qualificabili come tali secondo quanto disposto
zioni di copertura
dallo IAS 39
6.3
Le stime effettuate tramite l’applicazione degli IFRS alla data di transizione
devono essere coerenti con quelle effettuate alla data di iscrizione delle poste
adottando i propri precedenti principi contabili
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite dal denaro e dai valori in cassa, assegni,
depositi bancari e postali. Al momento della redazione del bilancio, la società è
tenuta a determinare la reale sussistenza delle disponibilità prontamente utilizzabili
per qualsiasi scopo (princ. cont. n. 14 CNDCeR).
A tal fine occorrerà individuare:
• la differenza esistente tra il saldo contabile e il saldo effettivo di cassa;
• l’esistenza di fondi liquidi vincolati.
6.3.1
Denaro e valori di cassa
La cassa è costituita dal denaro (moneta avente corso legale) e dai valori bollati
(marche da bollo, francobolli). Per la redazione del bilancio, è opportuno suddividere tra:
a) denaro contante;
b) assegni;
c) altri valori.
6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio
Stime
Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio
210
Le valute estere esistenti in cassa devono essere indicate:
• al cambio fisso, se appartenenti a paesi inclusi nell’Unione Monetaria;
• al costo di acquisto o, se inferiore, a quello di mercato alla data di chiusura
dell’esercizio, se appartenenti a paesi non inclusi nell’Unione Monetaria.
Occorre considerare che:
1) il saldo del conto “cassa” non deve mai esser elevato (tenuto conto della natura
dell’attività svolta) e deve essere sempre positivo o nullo (in caso contrario l’Amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità degli interessi passivi
bancari o considerare il denaro come ripartito tra i soci ovvero assegnato/utilizzato dall’amministratore);
2) i pagamenti di fatture d’importo elevato non devono mai essere effettuati mediante l’uso della cassa;
3) al momento della predisposizione del bilancio, tutti gli assegni ricevuti e non
ancora presentati in banca devono essere classificati alla voce “assegni”;
4) in caso di consistenti movimenti di cassa, l’Amministrazione finanziaria può
presumere che i versamenti ed i prelievi nascondano delle operazioni “in
nero”;
5) l’uso del denaro contante per operazioni superiori a € 10.329,14 può essere
effettuato solo attraverso assegni bancari, circolari e postali non trasferibili (con
intestazione esatta e completa), carte di credito, ordini di pagamento, ricevute e
simili. La banche hanno l’obbligo di:
— identificare le parti e colui che effettua materialmente l’operazione;
— registrare i nominativi e il codice fiscale in un apposito archivio;
— informare la Questura in caso di trasferimenti considerati “dubbi”.
In sede di chiusura di bilancio, occorrerà verificare:
• l’effettiva consistenza del conto “cassa” con il relativo saldo contabile. Le eventuali differenze possono essere dovute a:
— abbuoni non contabilizzati;
— movimenti finanziari non rilevati o rilevati in maniera inesatta;
• la composizione del conto “cassa”. In particolare, tale conto dovrà essere:
— depurato dei “sospesi” e delle cambiali attive in portafoglio (quest’ultime da
rilevare separatamente);
— sdoppiato nei sottoconti “cassa contanti e valori” (per il liquido, le valute
estere, le carte ed i valori bollati e francobolli) e “cassa assegni” (per gli assegni
bancari e circolari). In tal caso in p.d. si avrà la seguente rilevazione:
#
a
Cassa
100,00
Cassa contanti
50,00
Cassa assegni
50,00
• l’esistenza di eventuali sospesi di cassa/esborsi di denaro in c/future spese (movimenti di denaro già avvenuti ma non ancora rilevati contabilmente). In tal caso
in P.D. si rileverà (per l’importo corrispondente):
Anticipi c/spese
a
Cassa
211
50,00
Anticipi c/spese: voce C.II.5 attivo s.p.
Al momento della ricezione delle note spese occorrerà rilevare i relativi costi:
#
a
Anticipi c/spese
50,00
Rimborso spese
documentate (o altro)
40,00
Cassa (in caso di restituzione
della differenza)
10,00
• l’avvenuta contabilizzazione dei pagamenti e degli acquisti di beni/servizi per i
quali non è ancora giunta la fattura;
Pagamento
in attesa di fattura
a
Cassa
10,00
Pagamento in attesa di fattura: voce C.II.5 attivo s.p.
Al momento della ricezione della fattura:
a
Fornitori
Merci c/acquisti
IVA ns/credito
Fornitori
12,00
10,00
2,00
a
#
Pagamento in attesa di fattura
Cassa
12,00
10,00
2,00
Valutazione fiscale
Nessuna disposizione specifica è prevista dal TUIR.
6.3.2
Depositi bancari e conti correnti postali
Valutazione civilistica
I depositi bancari e i conti correnti postali sono costituiti dai:
• fondi disponibili presso gli istituti bancari, finanziari o l’amministrazione postale,
incassabili a pronti o a breve termine;
6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio
#
212
• conti bancari presso istituti italiani ed esteri;
• conti in valuta presso istituti italiani ed esteri (da convertire al cambio di fine
esercizio).
Il conto bancario e i relativi interessi attivi/passivi maturati nell’esercizio devono
essere gestiti e rilevati per ogni singola banca senza alcuna compensazione.
In sede di chiusura occorrerà:
• verificare, per ogni banca, la corrispondenza tra le operazioni risultanti nei diversi
estratti conto bancari e il saldo contabile. I due saldi potranno non coincidere a
causa di operazioni già effettuate ma non ancora contabilizzate dalla società o
dalla banca. In tal caso, per la riconciliazione, potrà essere utile la compilazione
di un apposito prospetto. Al termine, il saldo contabile riconciliato dovrà essere
uguale al saldo risultante dall’estratto conto bancario;
• rilevare separatamente l’ammontare degli interessi attivi e passivi di competenza
dell’esercizio.
Esempio:
#
a
Interessi attivi su c/c bancari
100,00
Banca c/c
73,00
Erario c/ritenute subite
(27% di 100)
27,00
#
a
Banca c/c
60,00
Interessi passivi
55,00
Oneri bancari
5,00
Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio
Analogamente, in caso di conto correnti postali, si avrà:
#
a
Interessi attivi su c/c postali
100,00
Posta c/c
73,00
Erario c/ritenute subite
(27% di 100)
27,00
Interessi passivi su c/c postali
a
Banca c/c
5,00
213
Valutazione fiscale
L’Ente poste italiane e le banche sono tenuti ad operare una ritenuta pari al 27% a
titolo di acconto sugli interessi e gli altri proventi corrisposti alle società di capitali,
s.n.c., s.a.s. ed altri soggetti equiparati dall’art. 5 del TUIR (art. 26, c. 2, d.P.R. n. 600/
1973).
Tale ritenuta deve essere scomputata dall’IRES netta dovuta dalle società di
capitali e, per le società di persone, attribuita a ciascun socio (ai fini IRPEF) in
misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Gli interessi concorrono alla formazione del reddito d’impresa per l’ammontare maturato nell’esercizio.
6.3.3
Valori bollati e postali
Il costo sostenuto per l’acquisto di marche da bollo, cambiali e francobolli può essere
documentato mediante l’emissione di un’apposita distinta.
Lo scarico del conto “cassa e valori bollati” può essere rilevato periodicamente e non
ad ogni singolo utilizzo (es. ogni settimana o in base agli intervalli di tempo ritenuti
più opportuni).
Esempio:
All’atto dell’acquisto di marche da bollo e francobolli:
Cassa valori bollati e postali
a
Cassa contanti
10,00
a
Cassa valori postali
2,00
a
Cassa valori bollati
8,00
Spese postali
Dopo l’utilizzo di marche da bollo:
Imposte e tasse deducibili
6.3.4
Carte di credito
Com’è noto, la carta di credito consente di acquistare, mediante l’apposizione di
una semplice firma, beni e servizi senza l’obbligo di pagamento diretto al fornitore. La carta di credito non è un titolo di credito o un altro mezzo di
pagamento, bensì un semplice documento di identificazione e di legittimazione
(ex art. 2002 c.c.) per l’acquisto di beni e servizi a credito (in tal senso: ris. min.
5-10-1985, n. 8/727).
6. La valutazione civilistica e fiscale delle voci di bilancio
Dopo l’utilizzo dei francobolli (periodicamente):
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La rilevazione contabile delle operazioni effettuate mediante l’utilizzo di carte di
credito può essere effettuata con le seguenti modalità:
Vendita
All’atto della vendita (incasso in denaro di € 400,00 e con carte di credito per €
500,00)
#
Cassa
a
Vendite
900,00
400,00
Crediti
500,00
All’atto dell’accredito da parte della società emittente la carta di credito (al netto delle
commissioni)
#
a
Crediti
Banca c/c
500,00
495,00
Commissioni passive
5,00
Acquisto
All’atto dell’acquisto:
Contabilità fiscale e bilancio d’esercizio
#
a
Carte di credito c/acquisti
600,00
Merci c/acquisti
500,00
IVA ns/credito
100,00
All’atto del ricevimento dell’estratto conto:
#
Carte di credito c/acquisti
Commissioni passive
a
Banca c/c
602,00
600,00
2,00