UNICO PF: novita` quadro RD Attivita` agricole connesse

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UNICO PF: novita` quadro RD Attivita` agricole connesse
UNICO PF
UNICO PF: novità quadro RD
Attività agricole connesse
Roberta Aiolfi e Donatella Cerone
- Dottori commercialisti in Bergamo
FISCO
ADEMPIMENTO "
Il Quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di
allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti
l’attività agricola e di altre attività agricole connesse.
NOVITA’ "
Tra le ‘‘Attività agricole connesse’’, Sezione III, da quest’anno deve essere indicato
anche l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
RIFERIMENTI "
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SOGGETTI
INTERESSATI "
Imprenditori individuali, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata)
PROCEDURE "
Il quadro RD è composto da quattro sezioni, ovvero:
– Sezione 1 - Allevamento di animali
– Sezione 2 - Produzione di vegetali
– Sezione 3 - Attività agricole connesse
– Sezione 4 - Determinazione del reddito
Nella Sezione III, in particolare, deve essere dichiarato il reddito derivante da altre
attività agricole connesse quali:
– agriturismo;
– manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione, o commercializzazione di prodotti diversi da quelli agricoli;
– fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata;
– produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
SCADE "
Il modello UNICO PF 2015, per i soggetti che presentano il quadro RD, deve essere
presentato entro il 30 settembre 2015 in forma telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
CASI PARTICOLARI "
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D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32, comma 2, lett. b) e art. 56, comma 5
D.M. 18 dicembre 2014
D.M. 13 febbraio 2015
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 22, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89
1) Prevalenza dell’attività agricola
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ADEMPIMENTO "
Il Quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali qualora la stessa
ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (art. 32, comma 2,
lett. b), del T.U.I.R.), e di altre attività agricole connesse.
NOVITÀ "
L’attività diretta alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, genera reddito agrario, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio
di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; tale reddito agrario viene determinato
mediante l’applicazione di tariffe d’estimo, con conseguente compilazione del quadro RA.
Per il biennio 2014-2015, ai fini della determinazione del reddito derivante dall’allevamento
di animali eccedente il suddetto limite e di quello eccedente per le attività di allevamento
(art. 56, comma 5, del T.U.I.R), il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il
coefficiente moltiplicatore idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi previsti
dall’art. 56, comma 5, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto
(art. 1, Decreto 18 dicembre 2014).
Nella Sezione III del quadro D è stata inserita la Colonna per l’indicazione dell’ammontare
dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (art. 22, comma 1-bis, del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66).
Infine, si evidenzia che il Decreto 13 febbraio 2015 ha aggiornato l’elenco dei beni che
possono formare oggetto delle attività agricole connesse.
SOGGETTI
INTERESSATI "
Il Quadro degli allevamenti di animali deve essere compilato dagli imprenditori individuali,
indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata), che devono dichiarare il
proprio reddito derivante dall’attività di allevamento di animali eccedente il suddetto limite; la
quota eccedente concorre alla formazione del reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario,
moltiplicato per un apposito coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Condizione per la determinazione del reddito da allevamento è che l’impresa di allevamento
sia gestita dal titolare del reddito agrario relativo ai terreni posseduti a titolo di:
– proprietà,
– usufrutto,
– altri diritti reali,
– affitto,
e che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate in un’apposita tabella approvata
periodicamente con un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Qualora il contribuente fosse titolare anche di altri redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, oltre a quelli di allevamento, il Quadro RD deve comunque essere compilato.
Il Quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti la potenzialità
del terreno, qualora tale reddito sia determinato per la parte eccedente il reddito delle
attività di allevamento e delle attività agricole connesse (art. 56, comma 5, (Sezione I) e/o
art. 56-bis, comma 1 (Sezione II) del T.U.I.R.
La Sezione III deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività
agricole nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo (Legge n. 96/
2006) e che determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%
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(art. 5, comma 1, della Legge n. 413/1991), sui terreni i cui redditi siano stati dichiarati nel
Quadro RA.
È imprenditore agricolo colui che esercita almeno una delle attività di coltivazione del
fondo, selvicoltura e allevamento di animali (art. 2135 c.c.); allo stesso è consentito
esercitare anche altre attività connesse a quelle agricole essenziali, senza che ciò pregiudichi il riconoscimento giuridico della sua qualifica.
Ne consegue che le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione sono da considerare senz’altro agricole per connessione se hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, come altrettanto lo sono quelle dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo di attrezzature e macchinari agricoli normalmente utilizzate nella propria attività.
Attenzione
Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di scegliere, nella dichiarazione dei redditi del
periodo d’imposta stesso, l’applicazione del regime ordinario di determinazione del
reddito; in tal caso si devono compilare i relativi Quadri di determinazione del reddito
d’impresa, a cui si fa rimando, e non il Quadro RD.
Il Quadro RD non deve essere compilato dai soggetti che hanno adottato il regime
agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 D.L.
6 luglio 2011, n. 98, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito Quadro LM.
PROCEDURE "
Compilazione della Sezione III
La Sezione III deve quindi essere utilizzate per dichiarare il reddito derivante da altre
attività agricole connesse quali:
– agriturismo (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) che determinano il reddito imponibile
applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto
della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25% (art. 5, comma
1, della Legge n. 413/1991);
– manipolazione (o mescolamento, maneggiamento di un prodotto), trasformazione
(quindi attività di cambiamento nella forma o nella natura del prodotto agricolo), conservazione, valorizzazione, o commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
dall’art. 32, comma 2, lett. c), del T.U.I.R., ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del T.U.I.R.);
– fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge (art. 2135, comma 3, c.c.);
– produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti previsti dall’art. 22, comma 1-bis, del D.L. n. 66/2014
(vedi oltre).
Beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse
Con Decreto del 13 febbraio 2015, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato
l’elenco dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse:
Nuovo elenco dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole
connesse
SCHEMA DI SINTESI
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– Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);
– Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
– Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di
snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
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Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 10.51.2);
Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio
commestibile (ex 10.61.4);
Produzione di pane (ex 10.71.1);
Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
Produzione di grappa (ex 11.01.0);
Produzione di aceto (ex 10.84.0);
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15,
01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti
dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i
sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.
Attenzione
Devono, in particolare, ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 56-bis citato le
attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che
intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto
ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti
nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale.
Nei regimi dei redditi agrari e dei redditi d’impresa forfetizzati possono rientrare anche i
redditi prodotti da attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione realizzate
utilizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento
quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva.
Possono, inoltre, essere ricondotti ai citati regimi impositivi anche i redditi prodotti nell’esercizio di attività connesse che comportino l’utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un
miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall’impresa agricola,
sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura).
Cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
Limitatamente agli anni 2014 e 2015, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate
dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3,
c.c. e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22 del D.L. n. 66/2014).
Calcola
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle
società semplici e degli altri soggetti che optano per il regime per l’imposizione dei redditi
(T.U.I.R., art. 32, cit.) è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei
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corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva
l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto
delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il predetto periodo d’imposta.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, per rispettare la ratio della norma, la circolare n.
32/E/2009 aveva individuato i criteri di collegamento con l’attività agricola svolta sul fondo
tali da concretizzare, come per le altre attività connesse, un significativo rapporto con
l’attività agricola.
In particolare, nel paragrafo 4 della circolare era stato stabilito:
– che i terreni - di proprietà dell’imprenditore agricolo o nella sua disponibilità - devono
essere condotti dall’imprenditore medesimo
– quali siano i requisiti oggettivi da soddisfare affinché la produzione di energia da fonti
fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
– per fonti ‘‘rinnovabili agroforestali’’: s’intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze
vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da
ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno);
– per fonti ‘‘fotovoltaiche’’: s’intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica;
– per ‘‘carburanti derivanti da produzioni vegetali’’: s’intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio
vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed
altri carburanti simili
– per ‘‘prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli’’: s’intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido,
ecc. (prodotti della c.d. chimica verde).
Il Ministero per le politiche agricole e forestali aveva indicato i requisiti necessari per poter
qualificare la produzione in parola come produttiva di reddito agrario, tenendo anche
conto delle finalità ambientali:
– la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale
complessiva si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
– la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW può essere considerata
connessa nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica
o parzialmente integrati (art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007), realizzati su strutture
aziendali esistenti, quali, ad es., capannoni, strutture per ricovero di animali o attrezzature, serre, o altro;
b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) - calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di
energia fotovoltaica - deve essere superiore al volume d’affari della produzione di
energia fotovoltaica eccedente i 200 KW;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il
limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di
terreno utilizzato per l’attività agricola.
Il rigo inerente le attività agricole connesse è l’RD10
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Compila
Il Rigo RD10 è suddiviso in cinque Colonne:
– Colonna 1, nella quale va indicato l’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività di agriturismo (Legge n. 96/2006);
– Colonna 2, nella quale va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, conseguiti con le attività di produzione di ben
– Colonna 3, nella quale va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, conseguiti con le attività di fornitura di servizi
– Colonna 4, nella quale va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota
incentivo (art. 22. comma 1-bis, D.L. n. 66/2014);
– Colonna 5, nella quale va indicato l’ammontare complessivo del reddito, sommando il
25% dell’importo della Colonna 1, il 15% dell’importo indicato in Colonna 2 e il 25%
degli importi di Colonna 3 e 4.
SCHEMA DI SINTESI
Reddito
derivante
da
attività
agricole
connesse
ESEMPIO
=
Colonna
1 Rigo
RD10 x
25%
+
Colonna
2 Rigo
RD10 x
15%
+
Colonna
3 Rigo
RD10 x
25%
+
Colonna
4 Rigo
RD10 x
25%
Si supponga di avere un Quadro RD compilato da un agricoltore con attività agricole
connesse per energia da fonti rinnovabili per euro 30.000.
Considerando che il reddito risulta imponibile per il 25% nella quinta Colonna del Rigo RD
10 dovrà essere indicato il 25% di euro 30.000, ovverosia euro 7.500.
Compila
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SCADE "
Sanzioni
CASI PARTICOLARI "
Per le persone fisiche che presentano il quadro RD la dichiarazione dei redditi deve essere
presentata entro il 30 settembre 2015 in via telematica, direttamente dal contribuente
ovvero tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
L’omessa indicazione del reddito in dichiarazione ovvero l’indicazione di un reddito
inferiore è punita con la sanzione per dichiarazione infedele che varia dal 100% al 200%
della maggiore imposta e/o del minor credito.
Nel caso in cui il contribuente ometta la presentazione della dichiarazione dei redditi o
presenti la dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni la sanzione amministrativa
varia dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute e non versate con un minimo di euro 258.
In assenza di debito d’imposta ovvero nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione
con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione amministrativa varia da euro 258 a euro
1.032.
È comunque possibile ravvedere le sanzioni amministrative.
Nei casi di evasione dell’imposta più gravi sono previste anche sanzioni penali:
– reclusione da 1 a 3 anni nei casi di dichiarazione infedele quando congiuntamente
l’imposta evasa è superiore a euro 50.000 e l’ammontare egli elementi attivi sottratti
all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 2.000.000;
– reclusione da 1 a 3 anni nei casi di dichiarazione omessa, fatto salvo il caso di
presentazione entro i 90 giorni, quando l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro.
1) Prevalenza dell’attività agricola
Si supponga il caso di un imprenditore agricolo che produce olio di oliva utilizzando oltre alle
olive prodotte nei propri campi anche olive acquistate presso terzi; affinché l’imprenditore
possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, è necessario che la quantità di olive
di produzione propria impiegate nel processo sia superiore a quella acquistata all’esterno. Solo in tal caso l’intera attività di produzione e vendita dell’olio può essere qualificata
come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che regolano il
reddito agrario.
Nel caso di vendita di olio ottenuto dalla trasformazione di olive acquistate interamente da
terzi; il soggetto che produce l’olio non svolge alcuna attività di natura agricola, né diretta
(coltivazione del fondo), né connessa (produzione di olio con olive ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo svolta in prima persona), per cui mancano i presupposti per
l’applicazione di determinazione del reddito agrario. In tal caso il reddito rientrerebbe nel
reddito d’impresa.
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