è obbligatoria una pronta disponibilità anestesiologica a supporto

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è obbligatoria una pronta disponibilità anestesiologica a supporto
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OGGETTO
PRONTA DISPONIBILITÀ
QUESITI
(posti in data 29 maggio 2014)
Le modalità organizzative in atto prevedono una pronta disponibilità
anestesiologica notturna e festiva e feriale pomeridiana, per i 5 presidi
ospedalieri che afferiscono alla stessa vasta, di cui uno di rete e gli altri
4 cosiddetti di polo. Negli ospedali di polo tale pronta disponibilità per
urgenze rianimatorie è garantita per i punti di primo intervento e per
le unità di medicina post acuzie. Per uno degli ospedali di polo, oltre
alla pronta disponibilità rianimatoria per il punto di primo intervento e
l’unità operativa di medicina, è attiva una pronta disponibilità
anestesiologica in relazione alla piena operatività dell’unità operativa
di chirurgia.
La collocazione geografica delle 5 strutture ospedaliere di area vasta,
fa sì che il raggiungimento delle stesse da parte dell’anestesista
rianimatore in pronta disponibilità, anche in assenza di condizioni
meteorologiche avverse, possa avvenire in tempi non utili per poter
affrontare situazioni di emergenza-urgenza che richiedono l’intervento
dell’anestesista rianimatore con conseguenze negative, potenzialmente
fatali, per il paziente e medico-legali per gli operatori sanitari coinvolti.
Poiché nell'ospedale di rete è presente una doppia guardia h 24
(anestesiologica e rianimatoria), quando si è chiamati presso gli
ospedali di polo, anche durante le ore diurne, si reca sul posto il medico
di guardia nell'ospedale di rete, con la macchina aziendale; modalità
molto criticabile, ma d’altronde l'unica effettivamente possibile.
Si pongono i seguenti quesiti:
1) è obbligatoria una pronta disponibilità anestesiologica a supporto
dei punti di primo intervento o medicine post acuzie ? (il Direttore
sanitario sostiene che fino a quando ci sarà la denominazione
di "ospedale" tale pronta disponibilità è dovuta)
2) secondo la norma contrattuale la pronta disponibilità anestesiologica
non dovrebbe essere solamente integrativa della guardia?
3) un reparto di chirurgia per acuti in un ospedale di polo che non è
dotato di rianimazione, centro trasfusionale, con tecnici di laboratorio
presenti solo di mattina, presenta i minimi requisiti di sicurezza?
4) quali azioni è possibile intraprendere?
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RISPOSTE
(inviate in data 13 giugno 2014)
1) è obbligatoria una pronta disponibilità anestesiologica a supporto
dei punti di primo intervento o medicina post acuzie ? (il Direttore
sanitario sostiene che fino a quando ci sarà la denominazione
di "ospedale" tale pronta disponibilità è dovuta)
Ogni azienda sanitaria deve adottare un regolamento che disciplini
la continuità assistenziale, definendo in particolare quali unità
operative devono essere dotate di un servizio di guardia divisionale,
quali devono essere coperte da un servizio di guardia interdivisionale
e in quali deve essere prevista la pronta disponibilità. Questo impone
una visione complessiva che trascende l’ambito specifico di una
disciplina, pur determinante ai fini dell’urgenza, qual è la disciplina
anestesiologica. Prevedere una pronta disponibilità anestesiologica
appare correlato all’esistenza di una unità operativa chirurgica e non
all’esistenza dell’ospedale in quanto tale, che potrebbe anche essere
strutturato su discipline di area medica, per le quali potrebbe avere
maggiore importanza prevedere una guardia di medicina interna ed
eventuali pronte disponibilità specialistiche.
L’articolazione organizzativa che deve essere adottata deve tener conto
delle discipline attive, della casistica trattata, di una analisi statistica
delle emergenze verificatesi, della loro natura, degli interventi che si
sono resi necessari, dell’esito degli stessi.
Occorre in sostanza adottare un approccio coerente con quella logica
di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza che è stata
efficacemente indicata dal decreto del presidente della repubblica del
14 gennaio 1997 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
Il DPR citato, nella sezione denominata REQUISITI ORGANIZZATIVI
GENERALI fornisce in particolare alcune indicazioni chiave, che pare
opportuno citare testualmente.
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Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o
partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità
favorendo il coinvolgimento di tutto il personale. Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse,
con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo
di tecnologie complesse
In tutte le articolazioni organizzativo funzionali è favorito l'utilizzo
delle linee guida predisposte dalle Società scientifiche o da gruppi
di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche
specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee
guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui
devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore
gravità. Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure
tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo).
Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che
sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno
ogni tre anni.
2) secondo la norma contrattuale la pronta disponibilità anestesiologica
non dovrebbe essere solamente integrativa della guardia?
Il comma 3 dell’articolo 17 del CCNL 2002_2005, che chiarisce coma
il servizio di pronta disponibilità possa essere integrativo o sostitutivo
del servizio di guardia, precisa che Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta
disponibilità integrativa. La norma deve essere letta contestualmente
con quanto stabilito nell’allegato 2 dello stesso CCNL 2002_2005 per
quanto concerne le unità operative per le quali deve essere istituita
una guardia divisionale. Al riguardo l’allegato 2 precisa che la guardia
anestesiologica deve essere obbligatoriamente istituita negli ospedali
sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo
livello, lasciando implicitamente intendere che negli ospedali che non
sono sede di dipartimento di emergenza la guardia anestesiologica
possa non essere istituita. Occorre ovviamente distinguere tra servizi
di anestesia e rianimazione che hanno al loro interno una unità
di terapia intensiva, e servizi la cui funzione è solo a supporto
dell’attività operatoria.
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3) un reparto di chirurgia per acuti in un ospedale di polo che non è
dotato di rianimazione, centro trasfusionale, con tecnici di laboratorio
presenti solo di mattina, presenta i minimi requisiti di sicurezza?
I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi che devono
essere rispettati per l’esercizio delle attività sanitarie dalle strutture
di erogazione, pubbliche e private, devono essere definiti dalle Regioni
sulla base dell’atto di indirizzo che è stato emanato con DPR 14
gennaio 1997 in applicazione del comma 4 dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e che aveva l’obiettivo di avviare
il processo di accreditamento delle strutture di erogazione previsto
dall’articolo 8-quater del citato decreto legislativo 502.
La Regione nella quale opera il dirigente che ha posto il quesito ha
avviato il processo in questione, precisando i requisiti minimi
strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere rispettati
per poter erogare prestazioni sanitarie. Per quanto concerne le sale
operatorie i requisiti tecnologici sono estremamente dettagliati,
mentre i requisiti organizzativi sono molto sintetici, e prevedono ad
esempio, per quanto concerne il personale, che
La dotazione organica della Sala Operatoria prevede almeno un medico
anestesista, due chirurghi e due infermieri professionali per seduta,
fatto salvo le sedute dedicate a piccoli interventi in anestesia locale o
loco-regionale È assicurato un servizio di pronta disponibilità di un
anestesista rianimatore.
Una più puntuale definizione dei requisiti che possono garantire
sicurezza all’attività chirurgica deve essere definita in sede aziendale,
coinvolgendo gli organismi che hanno specifiche responsabilità per
quanto concerne la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate, ed
in particolare il collegio di direzione, il consiglio dei sanitari, nonché
l’organismo deputato a gestire le problematiche del rischio clinico.
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4) quali azioni è possibile intraprendere?
Nell’atto aziendale dell’azienda unica della Regione nella quale opera
il dirigente che ha posto il quesito si legge La visione strategica è
rivolta a consolidare un sistema organizzativo improntato sull’adeguatezza, sulla continuità e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini
rispetto ai loro bisogni ed attese. Tale sistema è rivolto alla ricerca
della soddisfazione dei cittadini e degli operatori, in un contesto
di efficiente gestione delle risorse disponibili su soluzioni condivise
dei problemi, di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e
di valorizzazione delle risorse professionali.
Le affermazioni contenute in questa enunciazione sono coerenti con
quanto indicato dal citato DPR 14 gennaio 1997, che prevede tra
l’altro che Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio
interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica
di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale.
L’adozione di regolamenti interni che specifichino gli aspetti
organizzativi di dettaglio costituisce specifico obbligo normativo,
sancito dal più volte citato DPR 10 gennaio 1997, che testualmente
dispone: In tutte le articolazioni organizzativo - funzionali è favorito
l'utilizzo delle Linee guida predisposte dalle Società scientifiche o
da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche
specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee
guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui
devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore
gravità. In questo ambito si colloca in particolare il regolamento che
l’azienda deve adottare per disciplinare la continuità assistenziale, e
che il citato DPR 10 gennaio 1997 impone precisando La Direzione
definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al
paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi,
tecnologici).
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Coerentemente con queste premesse le azioni che devono essere
intraprese devono seguire un percorso così articolato:
1) acquisire ed analizzare sia le linee guida regionali, adottate ai sensi
dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009 in materia di continuità assistenziale e gestione dell’emergenza urgenza;
2) acquisire ed analizzare il regolamento adottato dall’azienda per
disciplinare la stessa materia
3) individuare quali incoerenze che si rilevano rispetto all’esigenza che
nello stesso atto aziendale è dichiarata come prioritaria: garantire
prestazioni rispondenti alle aspettative ed alle esigenze degli utenti,
ed è inconfutabile che la sicurezza sia la prima aspettativa che ha
chi affida la propria salute alle cure di un’azienda sanitaria
4) documentare, attraverso una analisi statistica delle urgenze che si
sono presentate in un congruo periodo di tempo nei cinque presidi
ospedalieri, quali sono state le risposte fornite e quali sono stati gli
esiti, se si sono verificati eventi avversi che hanno comportato o
avrebbero potuto comportare danni al paziente
5) predisporre una proposta di modifica del regolamento aziendale che
disciplina la continuità assistenziale che superi le incoerenze
rilevate e sottoporla agli organismi aziendali che hanno specifiche
responsabilità in materia di qualità e sicurezza.
Il percorso indicato deve far leva su un aspetto al quale le direzioni
aziendali sono particolarmente sensibili: quello del rischio clinico, per
le evidenti implicazioni che esso ha in termini di responsabilità anche
personale, sul piano civile e penale. L’importanza di adottare linee
guida e regolamenti che applichino alla specifica realtà aziendale
raccomandazioni di accreditate istituzioni scaturisce anche da quanto
disposto dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 13 settembre
2012, n. 158, che testualmente precisa: L'esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo
l'obbligo risarcitorio di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice,
anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI
L’articolazione della presenza del personale in turni di servizio è
materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa
contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25
giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l’articolo 6, avente ad
oggetto “turni di servizio ed organizzazione del lavoro”, disponeva:
Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi,
l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e
deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana
e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento
degli organici salva la normativa vigente in materia.
Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo
conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.
Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito
del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel
rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza
attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando
le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori.
Per il personale medico pertanto – nei servizi ove ciò è richiesto –
la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni,
comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e
della pronta disponibilità.
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NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI
Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore
nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed
i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta
del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto
con le organizzazioni sindacali interessate.
Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per
quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e
i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità
di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”.
I principi chiave cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo
contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti:
la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione)
l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che
comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità)
il rispetto delle esigenze degli utenti
il confronto con le organizzazioni sindacali interessate
Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati
nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce
come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
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LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
1. principi di carattere generale
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere
stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi
tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede
all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione
di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
2. orario di lavoro settimanale
L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al
fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto
dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e
conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale,
nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget
Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio
di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi
del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente
erogazione della retribuzione di risultato.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
4. ore riservata ad attività non assistenziale
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,
l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.
Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale,
non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione
di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata
anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni
l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo
23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa
in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura
di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera
riduzione dell'orario di lavoro.
5. utilizzo di 30 minuti delle 4 ore settimanali di cui al comma 4
L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate
ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore
annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
di prevenzione definiti con le medesime procedure.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
6. possibilità di ricorrere alla prestazioni aggiuntive
Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno
aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che
la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano
i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del
CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno
aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al
regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che
devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali
per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è
possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. presenza continuativa nell’arco delle 24 ore
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché
in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con
le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco
delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una
opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione
del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio
diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
10. partecipazione ai turni di guardia e pronta disponibilità
Tutti i dirigenti medici, esclusi i direttori di struttura complessa,
indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono
tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 16
Servizio di guardia
1. modalità organizzative per assicurare la continuità assistenziale
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale
e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto,
di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite
con regolamento di organizzazione adottato dall’azienda previa
concertazione con le organizzazioni sindacali , mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente
integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta
disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative
appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali
di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. servizio di guardia e orario di lavoro
Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario
di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono
essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui
corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero
orario.
3. medici che devono assicurare il servizio di guardia
Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli
di struttura complessa.
4. rinvio all’allegato 2
Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee
di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze
le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato 2 per quanto
attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere
prevista la guardia medica di unità operativa.
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CCNL 2002_2005
ALLEGATO 2
In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi
a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione
delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza
emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie
assistenziali:
ostetricia,
pediatria con neonatologia;
unità di terapie intensive e semi – intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche);
attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute
del 29 gennaio 1992.
Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio
analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento
di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere
previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio
di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni
uniformi fra tutti i componenti l'équipe.
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CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori
dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta
da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta
la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4;
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54
comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente,
singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza,
all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie
concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a
pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento,
richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le équipe dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d)
del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale
e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle aziende
ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti
con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le
équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
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CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
2-bis (introdotto dall’articolo 18 del CCNL 2002_2005)
Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi
prestazionali negoziati in sede di budget – rientrino i servizi di guardia
notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni
di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee
di indirizzo che la regione può emanare in materia di continuità
assistenziale ed in particolare per quanto concerne la disciplina
delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che:
√ sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda
per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
√ siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale
regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
√ sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al
comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
√ la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00
lordi.”
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
1. definizione di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. medici che sono tenuti alla pronta disponibilità
Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al
servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura
complessa, in servizio presso unità operative con attività continua
nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni
sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative
per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno
prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. pronta disponibilità integrativa e sostitutiva dei servizi di guardia
Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e
festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed
è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima
disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva
può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.
Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia
è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli
di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno
individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico
di struttura complessa.
4. durata e limiti dei turni di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni
di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più
di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
5. remunerazione della pronta disponibilità
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici
ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che
comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità
è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata
come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. riposo compensativo dopo una pronta disponibilità festiva
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo
spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
7. fondo contrattuale cui afferisce la pronta disponibilità
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per
il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro.
8. graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva
Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti
dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono
emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende,
sono individuate le modalità per il graduale superamento
della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale
nei reparti di degenza.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
articolo 2
fonti
1. atti organizzativi di carattere generale e principi di riferimento
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
articolo 5
potere di organizzazione
1. finalità per la quale si esplica il potere di organizzazione
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. ambiti nei quali si esercita il potere di organizzazione
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame
congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano,
in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro
nell'ambito degli uffici.
3. controllo interno sull’esercizio del potere di organizzazione
Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente
la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione
di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 14
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. istituzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)
Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. controllo di gestione e controllo strategico
L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, (nucleo di valutazione,
controllo interno di gestione) ed esercita, in piena autonomia,
le attività di cui al comma 4. Esercita altresì l’ attività di
valutazione e controllo strategico che ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, mira
a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte
dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute
nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa
consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli
obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse
umane finanziarie e materiali assegnate nonché nella identificazione
degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per
la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi, e riferisce,
in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico amministrativo.
3. durata in carica dell’OIV
L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita
la Commissione nazionale la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico
dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
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4. funzioni specifiche attribuite all’OIV:
L'Organismo indipendente di valutazione della performance
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte
dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche;
c) valida la Relazione sulla performance che le amministrazioni
pubbliche devono redigere ogni anno per dar conto dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi che possono essere erogati
in relazione ai risultati raggiunti, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministra-zione, nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) sulla base del sistema di misurazione delle perfomance che ogni
amministrazione pubblica è tenuta ad adottare propone all'
organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi
che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrità delle amministrazioni pubbliche;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 14
Organismo indipendente di valutazione della performance
5. L’indagine annuale sul benessere organizzativo
L'Organismo indipendente di valutazione della performance,
sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione nazionale
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, cura annualmente la realizzazione di indagini sul
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del
personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 8.
Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali
comma 4 – requisiti per l’esercizio delle attività sanitarie
Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, con atto di indirizzo
e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito
il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità
dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e
coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve
conseguire, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1992, con il quale sono state dettate
norme in materia di livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero
dal Piano sanitario nazionale;
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al
progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di:
protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica,
sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica,
igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti,
condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas,
materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni
di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi
differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi
già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine
di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni
compatibilmente con le risorse a disposizione.
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D.P.R. 14 gennaio 1997
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie
articolo 1. Approvazione dei requisiti.
1. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province
autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie,
sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private, riportati nell'allegato, che fa parte
integrante del presente decreto.
Articolo 2. Definizione dei requisiti.
1. Le strutture che erogano prestazioni sanitarie, sia in regime
ambulatoriale, sia in regime di ricovero che in regime residenziale
sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e
specifici, di cui all'articolo 1. Restano ferme le prescrizioni contenute
nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi
comunali.
2. Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica
del rispetto dei requisiti minimi.
3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere
effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta
le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento
delle attività sanitarie.
4. Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4
e 7 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ,
e successive modificazioni ed integrazioni, gli standard di qualità
che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture
pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'articolo 1.
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5. Nella determinazione dei requisiti ulteriori, le regioni si attengono
ai seguenti criteri generali, volti ad assicurare:
a) che l'accreditamento della singola struttura sia funzionale
alle scelte di programmazione regionale, nell'ambito delle linee
di programmazione nazionale;
b) che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private
sia finalizzato alla qualità delle prestazioni sanitarie e si svolga
secondo il criterio dell'eguaglianza di diritti e doveri delle diverse
strutture, quale presupposto per la libera scelta da parte
dell'assistito;
c) che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni
strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia
delle prestazioni erogabili, nonché alla classe di appartenenza
della struttura;
d) che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto
al controllo di qualità anche con riferimento agli indicatori
di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti
dagli articoli 10, comma 3, e 14, comma 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
6. Le regioni disciplinano le modalità per la richiesta di accreditamento
da parte delle strutture autorizzate, la concessione e l'eventuale
revoca dello stesso, nonché la verifica triennale circa la permanenza
dei requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento medesimo.
7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per
le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere
la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi
rapporti di cui all'articolo 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.
8. I requisiti ulteriori, di cui ai commi 4 e 5, oltre che presupposto per
l'accreditamento, costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali
preventivi, così come previsti e definiti dalla normativa vigente.
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Articolo 3. Modalità di applicazione.
1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto,
nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti
disposizioni.
2. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata
applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e
di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti.
Per ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o
l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle
precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica
delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza
lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove
funzioni sanitarie.
3. Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa
i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi
stabiliti dal presente decreto, da prevedersi nell'arco massimo
di cinque anni.
4. Le regioni disciplinano l'accesso all'accreditamento delle strutture
pubbliche e private in possesso dei requisiti ulteriori di cui ai commi
4 e 5 dell'articolo 2, ancorché in precedenza non convenzionate.
Articolo 4. Classificazione delle strutture.
1. Le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia
delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
continuativo e/o diurno.
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2. Le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo e/o diurno possono essere distinte:
a) in relazione alla destinazione funzionale: secondo le attività per
l'acuzie e la post-acuzie;
b) in relazione alla tipologia dell'istituto: aziende ospedaliere
di rilievo nazionale e di alta specializzazione, aziende ospedaliere
regionali, presidi ospedalieri della USL, policlinici universitari,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali militari.
3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale possono essere distinte a seconda dell'entità
e della tipologia delle prestazioni erogabili e delle dotazioni
strumentale, tecnologica ed organizzativa possedute.
4. Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, in riferimento all'attività a ciclo continuativo e/o diurno, possono essere
distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal Piano
sanitario nazionale.
Articolo 5. Norme di garanzia per le province autonome.
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
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Atto di indirizzo e coordinamento
Premessa
Ai fini della applicazione dei requisiti minimi e tenuto conto che con
il termine di requisito organizzativo si intende l'azione organizzativa, si
definisce:
Azienda: il soggetto giuridico, pubblico e privato che offre attività o
prestazioni sanitarie.
Presidio: Struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, ambulatorio) dove
si effettuano le prestazioni e le attività sanitarie.
Struttura organizzativa: Dimensione organizzativa complessiva della
funzione svolta.
Valutazione e miglioramento della qualità: Tali attività hanno lo scopo
di garantire all'utente che le prestazioni od i servizi ricevuti siano
di buona qualità. Per iniziative di valutazione e miglioramento
della qualità si intendono progetti che prevedono:
1. l'identificazione di un problema (intesa come occasione di miglioramento);
2. la determinazione delle cause possibili;
3. la definizione dei criteri, degli indicatori e dei livelli soglia di buona
qualità;
4. la progettazione e l'effettuazione di uno o più studi per precisare
la differenza tra i valori attesi e quelli osservati nonché per identificare le cause di tale discrepanza;
5. la progettazione e l'effettuazione dell'intervento migliorativo;
6. la valutazione di impatto a breve e medio termine dell'intervento
migliorativo nei confronti del problema affrontato;
7. la diffusione dei risultati a tutti gli interessati.
Tali iniziative possono riguardare processi/esiti di prestazioni dirette
agli utenti o processi/esiti delle attività di supporto (gestionali,
organizzativi, amministrative).
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Linee guida: insieme di indicazioni procedurali suggerite, finalizzate ad
assistere gli operatori in specifiche circostanze.
Regolamenti interni: definiscono le modalità di comportamento o
successione di azioni definite da documenti formali o dalla normativa,
che devono essere sistematicamente ottemperate.
Procedure: insieme di azioni professionali finalizzate ad un obiettivo.
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Requisiti minimi organizzativi generali
Il presente documento indica i requisiti minimi relativi ai seguenti
aspetti organizzativi:
1. politica, obiettivi ed attività;
2. struttura organizzativa;
3. gestione delle risorse umane;
4. gestione delle risorse tecnologiche;
5. gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e
regolamenti interni;
6. sistema informativo.
1) Politica, obiettivi ed attività
La Direzione aziendale provvede alla definizione delle politiche complessive dell'azienda ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per
la tipologia ed i volumi che per la qualità delle prestazioni e dei servizi
che intende erogare. La Direzione deve esplicitare ai presidi, alle unità
operative ed alle altre articolazioni organizzative, il ruolo, gli obiettivi e
le funzioni assegnate agli stessi.
È adottato un documento in cui sono esplicitati:
- la missione, e cioè la ragion d'essere dell'organizzazione ed i valori
cui si ispira;
- le politiche complessive, e cioè l'indirizzo dato dalla Direzione
Generale, che consiste nel definire i campi prioritari di azione e quali
metodi adottare per raggiungere gli obiettivi;
- gli obiettivi:
a) devono essere articolati nel tempo;
b) devono risultare congruenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi
sovraordinati;
- l'organizzazione interna con particolare riferimento a:
a) l'organigramma con il quale vengono individuati i responsabili
delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnicoamministrativo e definite le loro funzioni;
b) i livelli di responsabilità;
c) le modalità di erogazione del servizio;
d) le prestazioni e/o le attività erogate;
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31
La Direzione definisce annualmente il piano di lavoro che comprende:
- la tipologia ed il volume di attività previste;
- il piano organizzativo.
La Direzione predispone materiale informativo a disposizione
dell'utenza, che specifichi tipologia delle prestazioni erogate, operatori
responsabili delle prestazioni, orari, costi.
2) Struttura organizzativa
La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche
di gestione delle risorse umane ed economiche per:
- le attività ambulatoriali;
- le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti);
La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità
dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti
(clinici, organizzativi, tecnologici).
3) Gestione delle risorse umane
La Direzione definisce il fabbisogno di personale:
- in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna
professione o qualifica professionale;
- per posizione funzionale;
- per qualifica;
- in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri
specificati dalle normative regionali.
È indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti
da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.
Deve essere predisposto un piano di formazione-aggiornamento del
personale, con indicazione del responsabile.
Devono essere normalizzate le modalità per favorire l'inserimento
operativo del personale di nuova acquisizione.
4) Gestione delle risorse tecnologiche
Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione
degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici
che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme
tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria.
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32
La Direzione adotta un inventario delle apparecchiature in dotazione.
Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle apparecchiature biomediche; tale piano deve essere documentato
per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi.
La Direzione deve provvedere affinché in ogni presidio sia garantito
l'uso sicuro appropriato e economico delle apparecchiature biomediche.
5) Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e
regolamenti interni
La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione e il supporto ad attività
valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e
delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso
documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale.
In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e
miglioramento delle attività. I programmi vengono selezionati
in rapporto alle priorità individuate. In ogni azienda deve esistere una
struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità
della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento
della qualità.
Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o
partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità
favorendo il coinvolgimento di tutto il personale.
Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza
nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi
di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse. I laboratori di analisi,
i servizi di anatomia-istologia-citologia patologica e i centri trasfusionali
devono prevedere attività di controllo di qualità interne ed esterne e
partecipare a programmi di miglioramento della qualità.
In tutte le articolazioni organizzativo - funzionali è favorito l'utilizzo
delle Linee guida predisposte dalle Società scientifiche o da gruppi
di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche
specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee
guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui
devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore
gravità.
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Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti
interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure
tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo).
Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che
sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno
ogni tre anni.
Devono essere predisposti documenti simili per lo svolgimento
delle principali attività di supporto tecnico amministrativo in particolare:
- criteri e modalità di accesso dell'utente (programmazione liste di
attesa, accoglimento e registrazione);
- modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici
da sottoporre ad accertamento;
- modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli
strumenti ed accessori;
- pulizia e sanificazione degli ambienti;
- modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria.
6) Sistema informativo
Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed
archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di:
- sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e
dell'azienda;
- fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario
per le valutazioni di loro competenza;
- rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati.
La Direzione assicura:
- l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione;
- la struttura del sistema informativo;
- le modalità di raccolta;
- la diffusione ed utilizzo delle informazioni;
- la valutazione della qualità del dato;
- l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle
singole unità operative, sezioni, uffici
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Deve essere individuato un referente del sistema informativo
responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità
(riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme
restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.
Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali
Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti leggi in materia di:
- protezione antisismica;
- protezione antincendio;
- protezione acustica;
- sicurezza elettrica e continuità elettrica;
- sicurezza anti-infortunistica;
- igiene dei luoghi di lavoro;
- protezione delle radiazioni ionizzanti;
- eliminazione della barriere architettoniche;
- smaltimento dei rifiuti;
- condizioni microclimatiche;
- impianti di distribuzione dei gas;
- materiali esplodenti.
In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche
norme nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza,
alle disposizioni internazionali.
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Reparto operatorio
Il numero complessivo di sale operatorie deve essere definito, per ogni
singola struttura, in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, ed in particolare in relazione
alla attivazione o meno della Day Surgery.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume
delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per il gruppo operatorio è la seguente:
- spazio filtro di entrata degli operandi;
- zona filtro personale addetto;
- zona preparazione personale addetto;
- zona preparazione utenti;
- zona risveglio utenti;
- sala operatoria;
- deposito presidi e strumentario chirurgico;
- deposito materiale sporco.
Requisiti minimi impiantistici
La sala operatoria deve essere dotata di condizionamento ambientale
che assicuri le seguenti caratteristiche igrotermiche:
- temperatura interna invernale e estiva: compresa tra 20-24 °C
- umidità relativa estiva e invernale: 40-60%
- ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo): 15 v/h
- filtraggio aria: 99.97%
- impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici
direttamente collegato alle apparecchiatura di anestesia;
- stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio. Devono
essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un
adeguato livello di affidabilità;
- impianto rilevazione incendi;
- impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali.
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Requisiti minimi tecnologici
Per ogni sala operatoria:
- tavolo operatorio;
- apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato
anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico dotato anche di allarme per
deconnessione paziente;
- - monitor per la rilevazione dei parametri vitali;
- - elettrobisturi;
- - aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione;
- - lampada scialitica;
- - diafanoscopio a parete;
- - strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e
delle specialità chirurgiche.
Per ogni gruppo operatorio:
- - frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati;
- - amplificatore di brillanza;
- - defibrillatore.
Per zona risveglio:
- - gruppo per ossigenoterapia;
- - cardiomonitor e defibrillatore;
- - aspiratore per broncoaspirazione.
Requisiti minimi organizzativi
Ogni struttura erogante prestazione deve prevedere i seguenti requisiti
organizzativi:
- - la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve
essere rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici;
l'attivazione di una sala operatoria deve comunque prevedere
almeno un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri
professionali.
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Day-surgery
Con il termine chirurgia di giorno (day-surgery) si intende la possibilità
clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare interventi chirurgici
od anche procedure diagnostiche e terapeutiche invasive e seminvasive
in regime di ricovero limitato alle sole ore di giorno, in anestesia locale,
loco-regionale, generale.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume
delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per il day-surgery è la seguente:
- spazio attesa;
- spazio registrazione archivio;
- filtro sala operatoria;
- sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per
il gruppo operatorio;
- zona preparazione personale addetto;
- zona preparazione paziente;
- zona risveglio;
- deposito materiali sterili e strumentario chirurgico;
- locale visita;
- camera degenza;
- cucinetta;
- servizi igienici pazienti;
- servizi igienici personale;
- deposito pulito;
- deposito sporco.
Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero
diurno, qualora la funzione di day-surgery si svolga all'interno di un'
area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere
comuni.
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Requisiti minimi impiantistici
Le caratteristiche igrometriche per la sala operatoria coincidono con
quelle del gruppo operatorio.
Dotazione minima di arredi: camere di degenza:
- impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa;
- utilities per attività alberghiera.
Dotazione minima di arredi: locale visita trattamento:
- attrezzature idonee in base alle specifiche attività;
- lettino tecnico.
È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:
- impianto gas medicali;
- impianto chiamata sanitari;
- aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature
di anestesia;
- stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio. Devono
essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un
adeguato livello di affidabilità;
- impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali.
Requisiti minimi organizzativi
Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti
organizzativi:
- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve
essere rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate;
nell'arco delle ore di attività di day-surgery deve essere garantita
la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale
anche non dedicati.
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